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La riforma del collocamento della gente di mare

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La riforma del collocamento della gente di mare DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 2006, n.231 (G.U. 161 del 13-7-2006) Regolamento recante disciplina del collocamento della gente di mare, a norma dell’art.2, comma 4, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297. Progetto di sperimentazione dei nuovi servizi per il lavoro introdotti, ai sensi del DLgs n. 297/2002, dalla riforma del mercato del lavoro marittimo (DPR231/2006) e della nuova organizzazione degli uffici di collocamento della gente di mare in raccordo con i centri per l’impiego
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Page 1: La riforma del collocamento della gente di mare

La riforma del collocamento della gente di mare

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 2006, n.231 (G.U. 161 del 13-7-2006)

Regolamento recante disciplina del collocamento della gente di mare, a norma dell’art.2, comma 4, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.

Progetto di sperimentazione dei nuovi servizi per il lavoro introdotti, ai sensi del DLgs n. 297/2002, dalla riforma del mercato del lavoro

marittimo (DPR231/2006) e della nuova organizzazione degli uffici di collocamento della gente di mare in raccordo con i centri per l’impiego

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La genesi della riforma (1)La genesi della riforma (1) Legge 24 giugno 1997, n. 196: “Norme in materia di promozionedell'occupazione”Dlvo 23 dicembre 1997, n.469 "Conferimento alle regioni e agli enti localiDlvo 23 dicembre 1997, n.469 Conferimento alle regioni e agli enti localidi funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a normadell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59".Dl 19 di b 2002 297 “Di i i i difi ti tti d lDlvo 19 dicembre 2002, n.297: “Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n.144”.

Ibidem, art.2 c 4: “Con regolamento emanato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il MinistroMinistro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art.17, c.2, della legge 400/1988 [che disciplina l’attività del governo], è disciplinato il collocamento della gente di mare prevedendo in applicazione deicollocamento della gente di mare, prevedendo, in applicazione dei principi stabiliti in materia dal presente decreto, il superamento dell'attuale sistema di collocamento obbligatorio”.

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La genesi della riforma (2)La genesi della riforma (2) Dlvo 10 settembre 2003, n.276: “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.30 [nota anche come Legge Biagi]”Le categorie di soggetti, pubblici e privati, ammissibili a fornire servizi al lavoro nell’ambito dei sistemi territoriali di riferimento oltre ai Centri per l’impiego provinciali:

le Agenzie per il lavoro private (somministrazione, intermediazione, ricerca ele Agenzie per il lavoro private (somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione, ricollocazione), i Consulenti del lavoro. Soggetti pubblici e privati che beneficiano di regimi particolari di autorizzazione alla sola attività di intermediazione a condizione che non perseguano finalità di lucro:sola attività di intermediazione a condizione che non perseguano finalità di lucro:

le Università pubbliche e private, i Comuni, le Camere di commercio, gli Istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari.

Possono altresì essere autorizzate all’intermediazione:Possono altresì essere autorizzate all’intermediazione: le Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, le Associazioni in possesso di riconoscimento i tit i l di il i l ti tt i l l t t listituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità, e gli Enti bilaterali.

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Norme abrogate (1) punti salientiNorme abrogate (1) punti salienti

Regio Decreto-legge 24-5-1925 n.1031 convertito nella legge 18-3-1926 n.562 “Repressione della senseria per il collocamento della gente di mare”

Art. 1IL COLLOCAMENTO DELLA GENTE DI MARE NON PUÒ ESSERE ESERCITATO A SCOPO DI LUCRO.NEI PORTI DI SAVONA, GENOVA SPEZIA, LIVORNO, PORTOFERRAIO, CIVITAVECCHIA, NAPOLI, TORRE ANNUNZIATA, TARANTO, BRINDISI, MOLFETTA, BARI, ANCONA, VENEZIA, TRIESTE, POLA, FIUME, CAGLIARI, MESSINA, CATANIA, TRAPANI E PALERMO, ILBRINDISI, MOLFETTA, BARI, ANCONA, VENEZIA, TRIESTE, POLA, FIUME, CAGLIARI, MESSINA, CATANIA, TRAPANI E PALERMO, IL COLLOCAMENTO GRATUITO DEGLI APPARTENENTI ALLA GENTE DI MARE, CHE NON IMBARCHINO COME UFFICIALI O CHE NON DEBBANO ESERCITARE A BORDO MANSIONI DI FIDUCIA, È RISERVATO AI LOCALI UFFICI DI COLLOCAMENTO GESTITI DALL'AUTORITÀ PORTUARIA. QUANDO ASSOCIAZIONI DI ARMATORI E DI GENTE DI MARE CHE AGISCANO DI ACCORDO NE FACCIANO DOMANDA, IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI A SUO INSINDACABILE GIUDIZIO, POTRÀ STABILIRE CHE IL COLLOCAMENTO GRATUITO VENGA ESERCITATO DA UFFICI CREATI E MANTENUTI DALLE ASSOCIAZIONI STESSE.COLLOCAMENTO GRATUITO VENGA ESERCITATO DA UFFICI CREATI E MANTENUTI DALLE ASSOCIAZIONI STESSE.

Art. 2AL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI, CON LA FUNZIONE DI VIGILANZA E DI CONTROLLO, È RICONOSCIUTA, PER GLI UFFICI DI COLLOCAMENTO DELLA GENTE DI MARE, LA FACOLTÀ DI ISTITUIRNE DEI NUOVI COME PURE LA FACOLTÀ DI SOPPRIMERE DI QUELLI ESISTENTI COMUNQUE COSTITUITI.QUELLI ESISTENTI COMUNQUE COSTITUITI. SPETTA INOLTRE AL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI LA FACOLTÀ DI STABILIRE NORME DI CARATTERE GENERALE O PARTICOLARE, A SECONDA DELLE ESIGENZE DEI LUOGHI PER LA ORGANIZZAZIONE DEL COLLOCAMENTO ED IL

FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI.

Art. 3GLI UFFICI DI COLLOCAMENTO, PER L'IMBARCO DI CIASCUN MARITTIMO, EFFETTUATO PER LORO MEZZO, RISCUOTERANNO DAGLI ARMATORI UNA QUOTA DA STABILIRSI DAL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI. LE SOMME PROVENIENTI DALLA RISCOSSIONE DELLE QUOTE SUDDETTE SARANNO DEVOLUTE PEL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI.

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Norme abrogate (2) punti salientiNorme abrogate (2) punti salienti

Legge 16-12-1928 n.3042 “Istituzione uffici movimento ufficiali della marina mercantile presso le capitanerie di porto”

Art. 1PRESSO LE CAPITANERIE DI PORTO CHE HANNO O AVRANNO UN UFFICIO DI COLLOCAMENTO PER LA GENTE DI MARE È ISTITUITO UN “UFFICIO MOVIMENTO UFFICIALI” DIRETTO E GESTITO DALL'AUTORITÀ PORTUARIA.L'IMBARCO DEGLI UFFICIALI E DEGLI ALLIEVI UFFICIALI SIA DI COPERTA CHE DI MACCHINA DOVRÀ OPERARSI ESCLUSIVAMENTEL IMBARCO DEGLI UFFICIALI E DEGLI ALLIEVI UFFICIALI SIA DI COPERTA CHE DI MACCHINA DOVRÀ OPERARSI ESCLUSIVAMENTE PER IL TRAMITE DI TALE UFFICIO.

Art. 3CIASCUN “UFFICIO MOVIMENTO UFFICIALI” CURERÀ LA TENUTA DI UN “ALBO DEGLI UFFICIALI E ALLIEVI UFFICIALI DISPONIBILI IN ATTESA DI IMBARCO” CORREDATO DA TUTTI I DATI INFORMATIVI CHE IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI AVRÀ FACOLTÀ DIATTESA DI IMBARCO CORREDATO DA TUTTI I DATI INFORMATIVI CHE IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI AVRÀ FACOLTÀ DI STABILIRE.

Art. 8L'UFFICIO MOVIMENTO UFFICIALI DI GENOVA AVRÀ ANCHE FUNZIONI DI UFFICIO CENTRALE.L UFFICIO MOVIMENTO UFFICIALI DI GENOVA AVRÀ ANCHE FUNZIONI DI UFFICIO CENTRALE.

Art. 9IL COLLOCAMENTO DEGLI UFFICIALI E ALLIEVI UFFICIALI È GRATUITO.PER L'IMBARCO PERÒ DI CIASCUN UFFICIALE E ALLIEVO UFFICIALE TALI UFFICI RISCUOTERANNO DAGLI ARMATORI UNA QUOTA DA STABILIRSI DAL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI.DA STABILIRSI DAL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI.I FONDI PROVENIENTI DALLA RISCOSSIONE DELLE SOMME SUDDETTE SARANNO DEVOLUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI MOVIMENTO.

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Norme abrogate (3) punti salientiNorme abrogate (3) punti salienti

ARTT. 125 E 126 del CODICE DELLA NAVIGAZIONE Approvato con REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (con succ. mod. e integr. sino al 2002)

Articolo 125 - Collocamento della gente di mare.

Al collocamento degli iscritti nelle matricole della gente di mare destinati a farAl collocamento degli iscritti nelle matricole della gente di mare, destinati a far parte degli equipaggi delle navi, si provvede, nel territorio della Repubblica, esclusivamente ad opera di appositi uffici istituiti secondo norme stabilite con llegge.

Articolo 126 - Divieto di mediazione.

È vietata la mediazione, anche gratuita, per il collocamento degli iscritti nelle matricole della gente di mare destinati a far parte degli equipaggi delle navi.Qualsiasi compenso corrisposto per un'attività svolta in contrasto con la disposizione del comma precedente può essere ripetuto.

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Norme abrogate (4) punti salientiNorme abrogate (4) punti salienti

Decreto del Ministro della marina mercantile 22-11-1968 “Istituzione del comitato centrale per il collocamento della gente di mare e per il movimento ufficiali della Marina mercantile”ufficiali della Marina mercantile

PREMESSA

CONSIDERATA L’OPPORTUNITà DI PROMUOVERE UNA Più EFFICACE COLLABORAZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DI… CONSIDERATA L’OPPORTUNITà DI PROMUOVERE UNA Più EFFICACE COLLABORAZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DI CATEGORIA NELL’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI VIGILANZA E DI CONTROLLO SUGLI UFFICI DI COLLOCAMENTO DELLA GENTE DI MARE ATTRIBUITA AL MARINA MERCANTILE DALL’ART.2 DEL CITATO REGIO DECRETO-LEGGE 24-5-1925, N.1031, NONCHé …

DECRETADECRETA

Art. 1COMPITI:

A) SOVRINTENDERE CONTROLLARE E VIGILARE IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI COLLOCAMENTO PER LA GENTE DIA) SOVRINTENDERE, CONTROLLARE E VIGILARE IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI COLLOCAMENTO PER LA GENTE DI MARE E MOVIMENTO UFFICIALI, NELL’AMBITO DELL LEGGI E DISPOSIZIONI VIGENTI

B) PREDISPORRE UN REGOLAMENTO UNICO NAZIONALE DEGLI UDFFICI DI COLLOCAMENTO DELLA GENTE DI MARE;

C) PROMUOVERE L’ELEVAZIONE PROFESSIONALE DELLA GENTE DI MARE E INCENTIVARE L’AFFLUSSO DEI GIOVANIC) PROMUOVERE L’ELEVAZIONE PROFESSIONALE DELLA GENTE DI MARE E INCENTIVARE L’AFFLUSSO DEI GIOVANI NELL’INTERNO DEL TERRITORIO NAZIONALE AGLI ISTITUTI PROFESSIONALI DI STATO – SEZIONI MARINARE..

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Norme abrogate (5a) punti salientiNorme abrogate (5a) punti salienti

Decreto del Ministro della marina mercantile 13-10-1992 n.584 “Regolamento recante norme per il funzionamento degli uffici di collocamento della gente di mare”

Art. 1 Ricorso al collocamento1.Il ricorso al collocamento e' obbligatorio per l'arruolamento dei marittimi disoccupati (sottufficiali e comuni) da imbarcare su tutte le navi nazionali di qualsiasi tipo, per qualsiasi scopo armate, e per l'imbarco di marittimi italiani su navi di bandiera estera noleggiate a scafo nudo da armatori italiani.2 N tti ll' bbli d l ll t2. Non sono soggetti all'obbligo del collocamento: i marittimi in regime di "continuita' di rapporto di lavoro" con l'armatore;i marittimi che intendono essere imbarcati: a) su navi inferiori a 50 T.S.L. o su velieri e motovelieri; b) su rimorchiatori in servizio locale; c) sulle navi che esercitano il traffico locale; d) sulle navi che effettuano la pesca costiera; e) su navi da carico aventi tonnellaggio compreso tra 50 e 150 T S L con contratto a compartecipazione; f) su navi da pescada carico aventi tonnellaggio compreso tra 50 e 150 T.S.L. con contratto a compartecipazione; f) su navi da pesca aventi tonnellaggio compreso tra 50 e 150 T.S.L. che effettuano la pesca mediterranea ovvero oltre gli Stretti con contratto a parte.

Art 2 Tenuta e contenuto dei registri di collocamentoArt. 2 Tenuta e contenuto dei registri di collocamento1.Per ciascuna qualifica l'ufficio di collocamento cura la tenuta dei registri dei marittimi disoccupati elencati in ordine numerico di iscrizione.2. I registri indicano per ogni marittimo: il numero d'ordine e la data di iscrizione; nome, cognome e data di nascita; il compartimento marittimo di immatricolazione con il relativo numero; il domicilio; la data ed il motivo della compartimento marittimo di immatricolazione con il relativo numero; il domicilio; la data ed il motivo della cancellazione o, in caso di imbarco, il nome e il numero di iscrizione della nave sulla quale l'iscrizione e‘ stato imbarcato; la motivazione dell'eventuale ripristino del numero di turno.3. I registri suddetti potranno essere tenuti anche mediante sistemi informatici.

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Norme abrogate (5b) punti salientiNorme abrogate (5b) punti salienti

Decreto del Ministro della marina mercantile 13-10-1992 n.584 “Regolamento recante norme per il funzionamento degli uffici di collocamento della gente di mare”

Art. 3 Istituzione dei turni1. Presso ogni ufficio di collocamento e' istituito un turno generale per ciascuna qualifica prevista dal presente regolamento, nel quale vengono iscritti, a loro richiesta, i marittimi disoccupati (sottoufficiali e comuni) che desiderano essere imbarcatie comuni) che desiderano essere imbarcati.2. I marittimi possono chiedere l'iscrizione presso un qualsiasi ufficio di collocamento, indipendentemente dal domicilio, dalla abituale residenza o dal compartimento di immatricolazione.3. E' vietata l'iscrizione presso più uffici di collocamento.4 L' t i di d t t d l l di id l'i b di l i d4. L'armatore, indipendentemente dal suo luogo di residenza, per l'imbarco di personale su navi da crociera o da passeggeri o su quelle da carico superiori alle 3000 T.S.L., e comunque in tutti i casi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, e' tenuto a promuovere l'istituzione presso gli uffici di collocamento di propri turni particolari, suddivisi per qualifica, e ad iscrivere ilp p p , p q ,personale disoccupato, compreso quello di fiducia, necessario per i servizi di bordo.

Art. 4 Modalita' per l'iscrizione nei turni - Art. 5 Richiesta d'imbarco e sua pubblicita‘ - Art. 6 Chiamata d'imbarco -Art 7 Personale di fiducia - Art 8 Personale per navi di particolari imprese armatoriali - Art 9 Personale di liberaArt. 7 Personale di fiducia Art. 8 Personale per navi di particolari imprese armatoriali Art. 9 Personale di libera scelta - Art. 10 Imbarco di personale in soprannumero - Art. 11 Imbarco su navi fino a 150 T.S.L. - Art. 12 Imbarco di marittimi con contratti alla parte o a compartecipazione e di marittimi proprietari o comproprietari di navi. - Art. 13 Imbarco diplomati degli istituti nautici e degli istituti professionali di Stato - Art. 14 Imbarco su navi di bandiera estera - Art. 15 Rifiuto d'imbarco - Art. 16 Cancellazione dal turno di imbarco - Art. 17 Marittimi alle armi

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Norme abrogate (5c) punti salientiNorme abrogate (5c) punti salienti

D t d l Mi i t d ll i til 13 10 1992 584 “R l tDecreto del Ministro della marina mercantile 13-10-1992 n.584 “Regolamento recante norme per il funzionamento degli uffici di collocamento della gente di mare”

Art 18 Reiscrizione dei marittimi nei turni Art 19 Elencazione delle qualificheArt. 18 Reiscrizione dei marittimi nei turni - Art. 19 Elencazione delle qualifiche

Art. 20 Contributi e rilascio buono d'imbarco1. Il servizio di collocamento per la gente di mare e' gratuito.2. Al funzionamento dell'ufficio provvede l'armamento italiano con il contributo di una quota per ogni persona imbarcata stabilita con decreto del Ministro della marina mercantile.3. I marittimi avviati a bordo per servizi di comandata sono considerati imbarcati ai fini del contributo armatorialearmatoriale.4. L'ufficio di collocamento deve rilasciare, al marittimo che deve essere imbarcato, il "buono d'imbarco" e deve provvedere contestualmente alla cancellazione del marittimo dal turno di collocamento e ad annotare la data di imbarco, il nome e il numero della nave.

Art. 21 Provvedimenti disciplinari - Art. 22 Iscrizioni nei turni di marittimi appartenenti ai Paesi della Comunita' economica europea - Art. 23 Iscrizioni di marittimi appartenenti a Paesi extracomunitari - Art. 24 Comitato centrale per il collocamento della gente di mare - Art. 25extracomunitari Art. 24 Comitato centrale per il collocamento della gente di mare Art. 25Sanzioni e norme abrogate

Allegato QUALIFICHE PROFESSIONALI DEL PERSONALE MARITTIMO E REQUISITI MINIMI

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Finalità e campo di applicazioneFinalità e campo di applicazioneFinalità:Finalità:Razionalizzazione delle procedure e realizzazione di servizi per il miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche mediante l'i i d ll t l i i f ti hl'impiego delle tecnologie informatiche.

Campo di applicazione:•Arruolamento dei lavoratori marittimi appartenenti alla gente di mare disponibili a prestare servizio a bordo di navi italiane per conto di un armatore o società di armamento.

•Lo stesso non si applica al personale delle imprese di appalto che non fa parte dell'equipaggio pur essendo soggetto alla gerarchia di bordoparte dell equipaggio pur essendo soggetto alla gerarchia di bordo.

•Per l'arruolamento dei lavoratori marittimi extracomunitari resta fermo q anto pre isto dalla legisla ione speciale igente con particolarequanto previsto dalla legislazione speciale vigente, con particolare riferimento alla disciplina delle navi iscritte nel registro internazionale italiano.

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Page 12: La riforma del collocamento della gente di mare

Princìpi generaliPrincìpi generali•Istituzione dell'anagrafe nazionale della gente di mare nella quale sono•Istituzione dell anagrafe nazionale della gente di mare, nella quale sono registrati i lavoratori marittimi in possesso dei requisiti di legge per prestare servizio di navigazione.

•Costituzione della Borsa nazionale del lavoro marittimo, nell'ambito della Borsa continua del lavoro.

•Introduzione del principio dell'assunzione diretta con obbligo di comunicazione contestuale al servizio di collocamento marittimo.

•Abolizione del regime di collocamento obbligatorio e stabiliti i principi per l'individuazione degli operatori privati abilitati a fornire servizi di intermediazione.

•Introduzione di un sistema di monitoraggio per migliorare la conoscenza dei fenomeni specifici del settore e a supporto di mirate politiche attive del lavoro.

•Revisione del regime sanzionatorio.

•Abrogazione delle disposizioni incompatibili con la nuova regolamentazione.

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Page 13: La riforma del collocamento della gente di mare

Funzioni di indirizzo,promozione e coordinamento in capo* al Ministero del lavoro

In relazione a:In relazione a:

•coordinamento dei servizi di collocamento della gente di mare;

•cooperazione internazionale e alle attività di prevenzione e studio sulle emergenze occupazionali e sociali;

•partecipazione all'elaborazione in sede internazionale della normativa di competenza;

•iniziative di contrasto al lavoro sommerso;

•azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del l l tt ittilavoro nel settore marittimo;

•osservatorio del mercato del lavoro marittimo.

*(sentito il Comitato centrale per il coordinamento in materia di collocamento della gente di mare, istituito a questo fine, e d'intesa con le Regioni e Province autonome)

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Servizi di collocamentoServizi di collocamentoI servizi sono esercitati da:I servizi sono esercitati da:

gli uffici di collocamento della gente di mare presso le Capitanerie di porto che ti ll di d f i li d l Mi i t d l l hsono posti alle dipendenze funzionali del Ministero del lavoro che con

apposito decreto ne definisce la struttura, l'organizzazione, la dotazione organica e le modalità di funzionamento;

possono inoltre essere autorizzati allo svolgimento dell'attività di intermediazione a favore dei propri associati nonché mediante convenzioneintermediazione a favore dei propri associati, nonché, mediante convenzione con il Ministero del lavoro, allo svolgimento di tutti i compiti affidati agli uffici di collocamento della gente di mare, gli enti bilaterali del lavoro marittimo, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e fermocondizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e fermo restando l'obbligo della interconnessione con la borsa del lavoro marittimo;

t i i d l Mi i t d l l l tti ità dicon autorizzazione del Ministero del lavoro, possono svolgere attività di collocamento della gente di mare anche le agenzie per il lavoro con specifica autorizzazione.

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Funzioni e competenze dei servizi pubbliciFunzioni e competenze dei servizi pubblici

a) gestione degli elenchi anagrafici dei lavoratori marittimi disponibili all'arruolamento, in quanto sezione speciale dell'elenco anagrafico dei lavoratoridei lavoratori.

b) gestione della scheda professionale dei lavoratori inseriti nell'elenco anagrafico;nell elenco anagrafico;

c) accertamento e verifica dello stato di disoccupazione e della disponibilità al lavoro marittimo;disponibilità al lavoro marittimo;

d) preselezione ed incontro tra domanda e offerta di lavoro;

e) registrazione delle comunicazioni obbligatorie degli armatori in materia di arruolamento;

f) monitoraggio statistico delle consistenze e dei flussi di lavoro marittimo.

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Page 16: La riforma del collocamento della gente di mare

Procedure del collocamentoProcedure del collocamento

Il l t itti i t t ll' l fi i diIl lavoratore marittimo, registrato nell'elenco anagrafico, se privo di lavoro e immediatamente disponibile all'imbarco, deve manifestare la sua disponibilità agli uffici di collocamento dellamanifestare la sua disponibilità agli uffici di collocamento della gente di mare.

A seguito della dichiarazione gli uffici provvedono a darne diffusioneA seguito della dichiarazione gli uffici provvedono a darne diffusione in ambito nazionale, avvalendosi dei servizi della borsa continua.

La permanenza nella condizione deve essere verificata dagli uffici diLa permanenza nella condizione deve essere verificata dagli uffici di collocamento della gente di mare con le seguenti modalità:a) sulla base di colloqui periodici da attivarsi entro tre mesi dalla

dichiarazione di disponibilità;b) sulla base delle comunicazioni degli armatori.

Entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore marittimo rinnova la dichiarazione di disponibilità.

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Page 17: La riforma del collocamento della gente di mare

Borsa continua del lavoro marittimoBorsa continua del lavoro marittimo

N ll’ bit d ll B ti d l l i tit it i i lNell’ambito della Borsa continua del lavoro viene costituita una sezione speciale per il lavoro marittimo, con lo scopo di realizzare un sistema aperto per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro su tutto il territorio nazionale.

La Borsa del lavoro marittimo comprende: gli uffici di collocamento della gente di mare; gli enti bilaterali del lavoro marittimo; le università, gli istituti scolastici emare; gli enti bilaterali del lavoro marittimo; le università, gli istituti scolastici e gli enti di formazione e addestramento ad indirizzo marittimo e nautico.

La Borsa è alimentata da tutte le informazioni degli operatori operanti nelLa Borsa è alimentata da tutte le informazioni degli operatori operanti nel diffondere e consultare le informazioni sulla domanda e sull'offerta di lavoro disponibile su tutto il territorio nazionale e dell’UE.

I ti lIn particolare persegue:a) lo scambio delle offerte e delle domande di lavoro; b) la trasparenza e la circolazione delle informazioni sui mercati del lavoro locali; c) l'integrazione dei servizi pubblici e privati; d) il monitoraggio del mercato del lavoro marittimo; e) la cooperazione per gli standard di interoperabilità e per la gestione delle relative infrastrutture.

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Page 18: La riforma del collocamento della gente di mare

Assunzione direttaAssunzione direttaL i tà di t d ll' l t d ll t diLe società di armamento procedono all'arruolamento della gente di mare

mediante assunzione diretta.

D ll' t i t t d i i t t l liDell'avvenuta assunzione sono tenute a dare comunicazione contestuale agli uffici di collocamento nel cui ambito territoriale si verifica l'imbarco.

La società di armamento inoltre sono tenute a comunicare agli uffici diLa società di armamento, inoltre, sono tenute a comunicare agli uffici di collocamento nel cui ambito territoriale si e' verificato l'imbarco, entro cinque giorni la cessazione del rapporto di lavoro nel caso di rapporto a tempo i d t i tindeterminato.

Restano ferme tutte le norme del codice della navigazione e relativo regolamento di i i t i di d di l t di ti l d ldi esecuzione in materia di procedure di arruolamento e di stipula del contratto di lavoro per il tramite delle Capitanerie di porto.

I contratti collettivi nazionali possono prevedere che una quota delle assunzioniI contratti collettivi nazionali possono prevedere che una quota delle assunzioni, comunque non superiore al 12 per cento, sia riservata ai lavoratori svantaggiati.

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Page 19: La riforma del collocamento della gente di mare

Disposizione transitorie e finaliDisposizione transitorie e finaliI lavoratori iscritti nelle matricole della gente di mare devono presentarsi pressoI lavoratori iscritti nelle matricole della gente di mare devono presentarsi presso

l'ufficio di collocamento competente per territorio entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento per rendere la dichiarazione di disponibilità.

La dichiarazione di disponibilità comporta la registrazione del lavoratore nell'elenco anagrafico e la compilazione della scheda professionale.

La mancata dichiarazione di disponibilità, senza giustificato motivo, comporta il l t l' bbli di i i i i tifi ti di f i iper il lavoratore l'obbligo di riacquisire i certificati di formazione necessari

per l'imbarco prima di poter richiedere la registrazione nell'elenco anagrafico. Dall'onere di presentazione sono esentati i lavoratori che alla data di entrata in vigore del regolamento risultano in servizio di navigazione.

All'attuazione del regolamento si provvede, per ciascuna Amministrazione coinvolta, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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Decreti attuativi da emanare

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Page 21: La riforma del collocamento della gente di mare

Schema di funzionamento del nuovo collocamentoSchema di funzionamento del nuovo collocamento

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