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La riforma della disciplina degli interpelli - d.lgs. 156/2015

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1 Decreto Legislativo del 22/09/2015 n. 156: «la revisione della disciplina degli interpelli» di Sonia Tripaldi, Mario Santoro Bologna, febbraio 2016 PROGETTO PILLIO DA MEDICINA
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Page 1: La riforma della disciplina degli interpelli - d.lgs. 156/2015

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Decreto Legislativo del 22/09/2015 n. 156:

«la revisione della disciplina degli interpelli»

di Sonia Tripaldi, Mario Santoro

Bologna, febbraio 2016

PROGETTO PILLIO DA MEDICINA

Page 2: La riforma della disciplina degli interpelli - d.lgs. 156/2015

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L’interpello

«Procedura di cui il contribuente può avvalersi per acquisire preventivamente dall’amministrazione finanziaria un parere in ordine a fatti e\o situazioni di incerta interpretazione»

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Fondamenti dell’interpello

La complessità dell’ordinamento

tributario si caratterizza per una

obiettiva difficoltà in fase

applicativa.

Necessità di perseguire ed

acquisire la certezza del diritto

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Criticità

Diventa uno strumento complesso: 18 configurazioni con finalità meccanismi di funzionamento effetti DIVERSI

Nato con esigenze di chiarificazione della disciplina

tributaria

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L’interpello prima della riforma

Interpello Norma di riferimento obbligatorietà

Antielusivo art. 21, legge 413/1991 facoltativo

Disapplicativo art. 37 bis, c. 8. dpr n. 600/1973 facoltativo

Disapplicativo (soc comodo) art. 30, c. 4 bis l. n. 724/1994 obbligatorio

Ordinario art. 11 legge n. 212/2000.

facoltativo

Ordinario sul consolidato nazionale

Art. 124, c. 5 dpr 917/1986 e art. 13, c. 2 d. 9/6/2004 rimandano all’art. 11 legge 212/2000

facoltativo

Ordinario sul consolidato mondiale

Art. 132, c. 3 dpr 917/1986 rimanda all’art. 11 legge 212/2000

obbligatorio

Ordunario per recupero crediti bancari (pex)

Art. 113 dpr 917/1986 rimanda all’art. 11 legge 212/2000

facoltativo

Ordinario per crediti d’imposta per imprese impegnate in ricerca e sviluppo.

Art. 1, c. 55 l. 244/2007 rimanda all’art. 11 legge 212/2000

facoltativo

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L’interpello prima della riforma

Interpello Norma di riferimento obbligatorietà

Ordinario non residenti art. 21, legge 413/1991 facoltativo

CFC art. 167, c. 5 Tuir facoltativo

Formule specifiche di interpello CFC - Per rapporti di

«collegamento» tra nazionali ed esteri.

- Per utili da partecipazione - Per plusvalenza da

partecipazione - Per participation exemption - Per dividendi

Art. 168 Tuir Art. 47, c. 4, Tuir Art. 68, c. 4 Tuir Art. 87, c. 1, lett. c) Tuir Art. 89, c. 4 Tuir

Rivolte ad eccepire automatiche presunzioni di reddito o di suoi componenti riconducibili direttamente a soggetti operanti all’estero ma collegati ad imprese nazionali.

Interpello delle imprese di rilevanti dimensioni

L. 2/2009 Per tutte le tipologie di interpelli si distingue per la procedura

Ruling internazionale l. 326/2003

l. 326/2003

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Quadro di sintesi ante riforma

• Interpelli interpretativi:

Interpello ordinario art. 11 legge 212/2000.

Interpello speciale antielusivo art. 21 legge 413/1991.

• Interpelli interpretativi con funzione «permissiva» o «disapplicativa»

Con funzione permissiva: consolidato nazionale, mondiale, PEX, crediti d’imposta.

Con funzione disapplicativa: richiesta non applicazione CFC, limiti deduzione costi black list

• Interpelli disapplicativi: attivati con la procedura antielusiva

• Ruling internazionale

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La delega fiscale

La legge 11 marzo 2014 n. 23 all’art. 6, comma 6 delega il Governo a procedere ad una riforma organica dell’interpello.

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La delega fiscale

Criteri direttivi

Maggiore omogeneità

Migliore tutela giurisdizionale delle parti

Maggiore tempestività nella risposta

Eliminazione forme obbligatorie

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b) Superamento dell’attuale asimmetria tra mezzi di comunicazione a disposizione del contribuente (consegna a mano, raccomandata A/R, PEC) e mezzi di comunicazione a disposizione dell’amministrazione (oltre ai precedenti anche fax e posta elettronica semplice) a favore di una estensione dell’obbligo di utilizzare i canali consentiti con preferenza per quelli telematici. Una eccezione è la possibilità di utilizzo della posta elettronica semplice per i soggetti non residenti.

c) Previsione della futura predisposizione di un servizio telematico erogato in rete dall’Agenzia delle Entrate

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1. Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente a:

a) l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza e non siano comunque attivabili le procedure di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 e di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147;

Articolo 11 legge n. 212/2000

…..dal 1/1/2016

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Richiesta volta a ottenere un parere

quando sussistano obiettive condizioni di incertezza sull’interpretazione delle disposizioni tributarie, in relazione alla loro applicazione a casi concreti e personali.

Interpello ordinario

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L’interpello “qualificatorio” è complementare rispetto all’interpello interpretativo «puro» da cui, in particolare, differisce per il rilievo che assume la valutazione della fattispecie obiettivamente incerta rispetto all’interpretazione delle norme di legge invocate dal contribuente nel caso concreto.

(es. inquadramento di un costo tra le spese di rappresentanza o pubblicità ex art. 108 Tuir)

Interpello ordinario

Interpello ordinario Art. 11, c. 1, lett. a)

Interpello interpretativo Oggetto dell’interpello: la norma

Interpello qualificatorio Oggetto dell’interpello: la

qualificazione della fattispecie

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Per riassumere

Rientrano nella lettera a), interpello ordinario,

• tutti gli interpelli interpretativi ordinari;

• La valutazione della esistenza di un’azienda ai fini di individuare il corretto regime;

• La valutazione della competenza o dell’inerenza, interpello per differenziare spese di pubblicità e rappresentanza.

Interpello ordinario

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Per riassumere

Non rientrano nella lettera a), interpello ordinario, ed in nessuna fattispecie di interpello

quelle fattispecie che si caratterizzano per una spiccata ed ineliminabile rilevanza dei profili fattuali riscontrabili solo in accertamento, come ad esempio i casi di possibile contestazione di esterovestizione delle società.

È evidente che in queste ipotesi una compiuta valutazione delle fattispecie implicherebbe l’esercizio di una serie di poteri non riconosciuti all’amministrazione in sede di risposta alle istanze, con la conseguenza che in relazione ai predetti casi non può configurarsi un diritto di interpello da parte dei contribuenti.

Interpello ordinario

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1. Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente a:

b) la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti;

Articolo 11 legge n. 212/2000

…..dal 1/1/2016

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L’interpello “probatorio” si sostanzia in una richiesta all’amministrazione tesa a ottenere un parere sulla sussistenza delle condizioni o sulla idoneità degli elementi probatori offerti dal contribuente ai fini dell’ «accesso» o dell’ «uscita» da un determinato regime fiscale

Interpello probatorio

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Dalla Relazione illustrativa al decreto

L’interpello “probatorio” genera una «fisiologica» anticipazione della valutazione che ordinariamente l’amministrazione svolge in sede di accertamento.

La richiesta può essere inoltrata solo nei casi espressamente previsti (quelli contenenti l’esplicito richiamo all’interpello di cui alla lettera c) del comma 1, dell’articolo 11)

Interpello probatorio

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Dalla Relazione illustrativa al decreto

In questa categoria sono ricomprese ipotesi molto eterogenee tra cui:

• Istanze d’interpello art. 11, comma 13, legge 413/1991

• Le istanze di interpello CFC

• Istanze art. 113 del TUIR , enti creditizi

• Istanze per la continuazione del consolidato, art. 124 Tuir

• Istanze per l’accesso al consolidato mondiale ex art. 132 Tuir

• Società non operative art. 30 legge 724/1994

• Istanze per i benefici ACE

Interpello probatorio

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1. Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente a:

c) l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie.

Articolo 11 legge n. 212/2000

…..dal 1/1/2016

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L’interpello «anti abuso» costituisce il nuovo strumento, già previsto in seno al nuovo articolo 10 bis dello Statuto, attraverso il quale il contribuente può chiedere all’amministrazione se le operazioni che intende realizzare costituiscano fattispecie di abuso del diritto.

Interpello «anti abuso»

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Assorbe il vecchio interpello antielusivo (art. 21 della legge n. 413/1991)

Consente al contribuente di interrogare l’amministrazione finanziaria circa la sindacabilità, sotto il profilo dell’abuso del diritto, di atti, fatti e negozi, anche tra loro collegati che l’istante intende adottare.

Si estende anche alle ipotesi di interposizione soggettiva (art. 37, c. 3, dpr 600/1973).

Interpello «anti abuso»

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2. Il contribuente interpella l'amministrazione finanziaria per la

disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi. Nei casi in cui non sia stata resa risposta favorevole, resta comunque ferma la possibilità per il contribuente di fornire la dimostrazione di cui al periodo precedente anche ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.

Articolo 11 legge n. 212/2000

…..dal 1/1/2016

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L’interpello disapplicativo era già previsto dall’articolo 37 bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Consente al contribuente di richiedere un parere in ordine alla sussistenza delle condizioni che legittimano la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive del soggetto passivo

Interpello disapplicativo

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Alcuni esempi:

istanze di interpello per la disapplicazione dei limiti al riporto perdite (art. 84 TUIR), anche in presenza di operazioni straordinarie (artt. 172, 173, 181) e per il dividend washing (art. 109)

Interpello disapplicativo

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La presentazione dell’istanza di interpello ovvero la mancata presentazione non pregiudicano, in alcun caso, la possibilità per il contribuente di fornire la dimostrazione della spettanza della disapplicazione anche nelle successive fasi dell’accertamento amministrativo e del contenzioso.

Nel caso di risposta negativa è prevista la possibilità della sua impugnazione «differita» ossia unitamente al ricorso avverso l’atto di accertamento.

Interpello disapplicativo

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Per riassumere ……

Prima della riforma Dopo la riforma

Ordinari Ordinario interpretativo (art. 11, c. 1, lett. a))

Ordinari ibridi: • Regime CFC (167 Tuir) • Partecipazioni acquisite per il

recupero crediti (83 Tuir) • Permanenza consolidato nazionale

(124 Tuir) • Accesso consolidato mondiale ( 132

Tuir)

Probatorio (art. 11, c. 1, lettera b))

Antielusivi Interposizione fittizia (37 dpr 600/73) Operazioni potenzialmente elusive Deducibilità costi da operazioni con imprese black list (art. 110 tuir) Classificazione spese pubblicità, propaganda, rappresentanza (108 Tuir)

Anti abuso (art. 11, c. 1, lett. c)) Probatorio (art. 11, c. 1, lett.b)) Ordinario qualificatorio (art. 11, c. 1, lett. a))

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Per riassumere ……

Prima della riforma Dopo la riforma

Disapplicativi Riporto delle perdite (artt 84 e 172 Tuir) Società di comodo (art. 30 L. 724/1994) ACE Aiuto alla crescita economica (art. 1 decreto legge 201/2011)

Disapplicativo (art. 11, c. 2) Probatorio (art. 11, c. 1, lett. b)) Probatorio (art. 11, c. 1, lett. b))

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Articolo 11 legge n. 212/2000

…..dal 1/1/2016

Tipo di interpello

Obbligatorietà Termini di risposta

interpello ordinario

Facoltativo

90 gg

interpello probatorio

Facoltativo

120 gg

interpello antielusivo

Facoltativo

120 gg

interpello disapplicativo

Obbligatorio 120 gg

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il comma 3

L'amministrazione risponde alle istanze di cui alla lettera a) del

comma 1 nel termine di novanta giorni e a quelle di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 ed a quelle di cui al comma 2 nel termine di centoventi giorni.

Articolo 11 legge n. 212/2000

…..dal 1/1/2016

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il comma 3

La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente.

Articolo 11 legge n. 212/2000

…..dal 1/1/2016

Page 32: La riforma della disciplina degli interpelli - d.lgs. 156/2015

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Page 33: La riforma della disciplina degli interpelli - d.lgs. 156/2015

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il comma 3

Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione

interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

Articolo 11 legge n. 212/2000

…..dal 1/1/2016

Page 34: La riforma della disciplina degli interpelli - d.lgs. 156/2015

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Novità della procedura

Silenzio assenso per tutte le tipologie (oggi solo

per gli interpelli ordinari e per quelli che, come i CFC o le istanze ex art. 113, richiamano espressamente l’articolo 11 dello Statuto)

Nullità degli atti impositivi o sanzionatori contrari alla risposta (anche questa regola oggi vale solo per gli interpelli ordinari e per quelli che, come i CFC o le istanze ex art. 113, richiamano espressamente l’articolo 11 dello Statuto)

Page 35: La riforma della disciplina degli interpelli - d.lgs. 156/2015

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il comma 6

L'amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.

Articolo 11 legge n. 212/2000

…..dal 1/1/2016

Page 36: La riforma della disciplina degli interpelli - d.lgs. 156/2015

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Pubblicazione delle risposte

Si prevede che l’amministrazione provveda a dare

pubblicità alle risposte nei seguenti casi:

• Quesito presentato da un elevato numero di contribuenti;

• Quesito relativo ad una norma di recente approvazione o per la quale manchino indicazioni ufficiali

• Quesito relativo all’applicazione di una disposizione oggetto di interpretazione e/o applicazione differenziata da parte degli uffici;

• Quesito concernente questioni che l’amministrazione ritenga di interesse generale

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1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11

della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta.

Articolo 2 D. Lgs 156/2015

Page 38: La riforma della disciplina degli interpelli - d.lgs. 156/2015

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Gli articoli da 2 a 5 dettano le regole procedurali uniformi per tutte le tipologie di istanze (con ciò superando i disallineamenti procedurali previsti dai decreti attuativi per le singole tipologie di interpello)

ART. 2

Legittimazione per la presentazione delle istanze: è riconosciuta ai contribuenti, anche non residenti, ai sostituti d’imposta ed ai responsabili d’imposta

Preventività: si assume come riferimento il termine di presentazione della dichiarazione o il diverso momento- per i tributi senza dichiarazione- in cui si dà attuazione al comportamento oggetto dell’interpello (ad esempio, presentazione dell’atto alla registrazione per i quesiti su imposta di registro)

38

La procedura

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39

NB: la preventività si intende riferita al termine ordinario di presentazione della dichiarazione ed è ormai sufficiente, per tutte le tipologie, che l’istanza sia presentata prima della scadenza dei termini di presentazione (viene meno la regola dettata per gli interpelli obbligatori della presentazione «in tempo utile ad ottenere risposta» prima della scadenza dei termini dichiarativi, cioè- fino ad oggi- 90 o 120 giorni prima)

La procedura

Page 40: La riforma della disciplina degli interpelli - d.lgs. 156/2015

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ART. 3: Individuazione dei contenuti dell’istanza

Attenzione: l’assenza dei requisiti previsti non è mai causa di inammissibilità (salvo che manchino gli elementi minimi necessari quali i dati identificativi dell’istanza e la descrizione della fattispecie) ma è oggetto di regolarizzazione (l’amministrazione invita il contribuente, che deve provvedere entro 30 giorni, ad integrare i dati carenti)

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Articolo 3 D. Lgs 156/2015

Page 41: La riforma della disciplina degli interpelli - d.lgs. 156/2015

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Interpelli da regolarizzare, art. 3

Manca l'indicazione del tipo di istanza fra quelle di cui alle diverse lettere del

comma 1 e al comma 2, dell'articolo 11, della legge n. 212/2000.

Nb non è causa di regolarizzazione la mancata distinzione all’interno dell’interpello

ordinario

Manca l’indicazione delle specifiche disposizioni di cui si richiede

l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione

Manca l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta

Manca l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante

o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le

comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta

Manca la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero

del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del dpr

n. 600/1973. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o

a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso

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42

Interpelli inammissibili, art. 5 Non è preventiva

Priva dei dati identificativi dell’istante ed eventualmente del suo legale

rappresentante

Priva della circostanziata e specifica descrizione della fattispecie

Non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza

vertono su materie oggetto delle procedure di cui all'articolo 31-ter dpr

600/1973, interpelli sui nuovi investimenti e riguardano il regime

dell’adempimento collaborativo.

vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività

di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente

sia formalmente a conoscenza

il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi

del comma 3 dell'articolo 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini

previsti (30 gg)

Page 43: La riforma della disciplina degli interpelli - d.lgs. 156/2015

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Articolo 4 D. Lgs 156/2015

Page 44: La riforma della disciplina degli interpelli - d.lgs. 156/2015

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Coordinamento con attività di accertamento e contenzioso

NON IMPUGNABILITA’ DELLE RISPOSTE rese alle istanze di interpello in quanto pareri

PREVISIONE DI UNA REGOLA «SPECIALE» PER GLI INTERPELLI DISAPPLICATIVI (obbligatori) per i quali può essere proposto ricorso solo in via differita, unitamente alla impugnazione dell’eventuale atto successivo di accertamento

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Articolo 6 D. Lgs 156/2015

Page 45: La riforma della disciplina degli interpelli - d.lgs. 156/2015

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Qualora sia stata fornita risposta di merito (non, quindi di inammissibilità) alle istanze di interpello disapplicativo – ed il contribuente non si sia uniformato l’indebita fruizione di deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive del soggetto passivo deve essere contestata con atto separato, senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice, preceduto, a pena di nullità, dalla notifica di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni.

Contestazione nei confronti dei contribuenti che hanno presentato istanza di interpello disapplicativo

Page 46: La riforma della disciplina degli interpelli - d.lgs. 156/2015

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Si tratta delle regole previste per l’abuso del diritto destinate a garantire un efficace confronto con l’amministrazione finanziaria (è previsto, infatti, che tra la data di ricevimento dei chiarimenti o di inutile decorso del termine assegnato al contribuente a tal fine e quella di decadenza dell’amministrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo non intercorrano meno di sessanta giorni) e a salvaguardare il diritto alla difesa (è prevista, infatti, la motivazione cd. “rafforzata” dell’eventuale atto impositivo che deve dar conto anche delle deduzioni difensive fornite dal contribuente)

Contestazione nei confronti dei contribuenti che hanno presentato istanza di interpello disapplicativo

Page 47: La riforma della disciplina degli interpelli - d.lgs. 156/2015

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La disposizione interviene sulle norme vigenti al fine di adeguarle alla nuova disciplina degli interventi, apportando le modificazioni di tipo formale necessarie ed effettuando alcuni coordinamenti con i testi degli altri decreti delegati.

Attenzione: rispetto alle fattispecie per le quali, fino ad oggi, la presentazione delle istanze di interpello è obbligatoria e che, per effetto delle novità, si sono trasformate in forme di interpello facoltativo, sono stati introdotti obblighi di segnalazione in dichiarazione, volti a non ridurre il presidio dell’amministrazione

ARTICOLO 7

Page 48: La riforma della disciplina degli interpelli - d.lgs. 156/2015

48

fino al Art. 113 (partecipazioni acquisite per il recupero crediti bancari)

Segnalazione di elementi conoscitivi essenziali da prevedere in un provvedimento Direttore

Art. 124 (consolidato nazionale)

Segnalazione della circostanza che prosegue la tassazione di gruppo

Art. 132 (Consolidato mondiale)

Segnalazione dell’accesso al regime

L. 724 del 1994 (SNOP) Segnalazione separata nella dichiarazione dei redditi

ACE

Segnalazione della fruizione del beneficio in presenza di operazioni «sospette»

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Da obbligo a segnalazione

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DECRETO ABUSO E CERTEZZA DEL DIRITTO Raccordo con il nuovo interpello volto a conoscere se le

operazioni sono abusive; Esclusione delle regole dell’interpello generale nel contesto

della cooperative compliance

DECRETO INTERNAZIONALIZZAZIONE Raccordo con le modifiche apportate agli interpelli cd. CFC ed

agli interpelli presentati ai fini dell’articolo 110 TUIR; Raccordo con l’interpello presentabile ai fini della branch exemption (interpello ordinario nella sua declinazione di

«qualificatorio»)

SCHEMA DI DECRETO DELEGATO IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE

Introduzione di nuove fattispecie sanzionatorie per il contribuente che disapplica senza presentare l’istanza di interpello- ove obbligatoria- e per omessa o incompleta

segnalazione

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Coordinamento con gli altri decreti

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Art. 1: Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai successivi articoli del presente provvedimento valgono le seguenti definizioni

Il provvedimento

tributi erariali quelli gestiti dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

“Amministrazioni centrali dello Stato” ed “enti pubblici a rilevanza nazionale”

anche le articolazioni territoriali e le sedi prive di rilevanza fiscale munite di procura del legale rappresentante dell’amministrazione e dell’ente

modalità di presentazione consentite Per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato

• consegna a mano, • la spedizione a mezzo plico raccomandato

con avviso di ricevimento, • la presentazione per via telematica

attraverso l’impiego della posta elettronica certificata

• l’utilizzo di un servizio telematico erogato in rete dall’Agenzia delle Entrate

• la presentazione alla casella di posta elettronica ordinaria individuata nell’Allegato A

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Art. 1: Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai successivi articoli del presente provvedimento valgono le seguenti definizioni

Il provvedimento

“istanza sottoscritta” • l’istanza sottoscritta con firma autografa, • Se il documento è trasmesso via posta elettronica

certificata o, ove consentito, posta elettronica ordinaria, con firma digitale o con le modalità di cui all’articolo 38, comma 3, del dpr 445/2000.

• Nei casi in cui il documento è trasmesso attraverso l’impiego di un servizio telematico erogato in rete, l’istanza si intende sottoscritta in virtù delle modalità di accesso previste dall’articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

invito, richiesta o risposta “notificato” o “comunicato” per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato,

• eseguito ai sensi dell’articolo 60 del dpr 600/1973 • Servizio postale a mezzo raccomandata con avviso

di ricevimento, • telematicamente, attraverso la posta elettronica

certificata, • attraverso il servizio telematico di cui alla precedente

lettera c), • alla casella di posta elettronica ordinaria indicata

nell’istanza;

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Art. 1: Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai successivi articoli del presente provvedimento valgono le seguenti definizioni

Il provvedimento

“ricezione” o “ricevimento” • data di consegna, • data risultante dall’avviso di ricevimento rilasciato dal

sistema postale o dalla ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal sistema di posta elettronica certificata, ovvero dalla ricevuta emessa dal servizio telematico di cui alla precedente lettera c) o dalla casella di posta elettronica ordinaria indicata nell’Allegato A;

soggetti non residenti • soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 2, comma 2, e all’articolo 73, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

soggetti di più rilevante dimensione

• Quelli di cui all’articolo 27, comma 10, del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, e successive modificazioni. (con un volume d'affari o ricavi non inferiori a cento milioni di euro)

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Art. 2: Gli uffici competenti

Il provvedimento

Direzione regionale competente in relazione a : 1. Domicilio fiscale del soggetto

2. Ufficio territoriale competente ad

applicare la norma in esame 3. Domicilio fiscale stabile

organizzazione

• Tributi erariali

• Imposte ipotecarie, tasse ipotecarie, tributi speciali catastali, fattispecie catastali.

• Stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti.

Direzione centrale normativa per tributi erariali

• Fino al 31/12/2017 interpelli art. 11, c. 1, lett c), anti abuso.

• Amministrazioni centrali dello Stato enti pubblici a rilevanza nazionale, soggetti non residenti e soggetti di più rilevanti dimensioni

Direzione centrale catasto, cartografia e pubblicità immobiliare Per imposte ipotecarie, tasse ipotecarie, tributi speciali catastali, fattispecie catastali.

• Amministrazioni centrali dello Stato enti pubblici a rilevanza nazionale, soggetti non residenti e soggetti di più rilevanti dimensioni

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Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia si articola sulle seguenti linee:

1) Tendenziale «regionalizzazione» degli interpelli, salvo che per SGD, Enti pubblici a rilevanza nazionale e contribuenti non residenti

Per i soggetti non residenti viene definitivamente chiarito che tali sono anche coloro che hanno un rappresentante fiscale in Italia o un numero di identificazione diretta, con la conseguenza che anche in tali ipotesi l’interpello viene presentato e trattato dalla DCN. Eventuali esigenze collegate all’esistenza di attività di verifica in corso- prima soddisfatte attraverso la preliminare istruttoria delle DR- saranno soddisfatte attraverso specifiche e puntuali richieste inoltrate dalla DCN alle DR

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

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La regionalizzazione- tendente a riportare la lavorazione delle istanze in capo agli stessi soggetti competenti per il controllo- non dovrebbe comportare un aggravio dei carichi lavorativi tenuto conto della eliminazione dal novero dei cd. interpelli «obbligatori» di casi (come le SNOP) che hanno richiesto storicamente un grosso impiego di risorse da parte delle DDRR.

Fa tuttavia eccezione la gestione dei nuovi interpelli cd. antiabuso (art. 10 bis Statuto) per i quali le istanze, fino al 31/12/2017, dovranno essere presentate e trattate dalla DCN per consentire il consolidarsi di un indirizzo interpretativo sulla nuova disposizione

Il provvedimento

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2) Superamento dell’attuale asimmetria tra mezzi di comunicazione a disposizione del contribuente (consegna a mano, raccomandata A/R, PEC) e mezzi di comunicazione a disposizione dell’amministrazione (oltre ai precedenti anche fax e posta elettronica semplice) a favore di una estensione dell’obbligo di utilizzare i canali consentiti con preferenza per quelli telematici. Una eccezione è la possibilità di utilizzo della posta elettronica semplice per i soggetti non residenti.

3) Previsione della futura predisposizione di un servizio telematico erogato in rete dall’Agenzia delle Entrate

Il provvedimento


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