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Brescia, 25 ottobre 2013
Dott.ssa Emiliana M. Dal Bon
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LE DELEGHE ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
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• Il rinvio alla contrattazione collettiva è diventato una prassi diffusa nella legislazione del lavoro
• Il rinvio opera con finalità differenziate in ordine al rapporto tra fonte legale e contratto collettivo
LE DELEGHE ALLA CONTRATTAZIONECOLLETTIVA
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FUNZIONI DEL RINVIO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA:
- Funzione derogatoria in senso migliorativo
- Funzione derogatoria diversa ed ulteriore anche in termini peggiorativi rispetto alla previsione legale
- Limitare il potere datoriale sotto il profilo gestionale
- Colmare le lacune della normativa
- Specificare e integrare i contenuti della normativa
LE DELEGHE ALLA CONTRATTAZIONECOLLETTIVA
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� ORARIO NORMALE DI LAVORO (ART. 3)
� DURATA MEDIA MASSIMA DELL’ORARIO DILAVORO SETTIMANALE (Art. 4)
� DETERMINAZIONE DEL PERIODO DIRIFERIMENTO PER IL COMPUTO DEL LIMITE MEDIO DI DURATA SETTIMANALE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA (Art. 4)
� LAVORO STRAORDINARIO (Art. 5):1) modalità di esecuzione2) ulteriori ipotesi di ammissione o
esclusione3) maggiorazioni retributive4) riposi compensativi
� MODALITA’ E DURATA DELLA PAUSA GIORNALIERA (Art. 8)
LE DELEGHE ALLA CONTRATTAZIONECOLLETTIVA
DLGS 8 APRILE 2003, N. 66
CON SUCCESSIVE MODIFICHE
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� FERIE (Art. 10)1)modalità di godimento per la parte
contrattuale2) modalità di godimento in caso di orario di
lavoro riferito ad una media della prestazione inun periodo non superiore all’anno
� LAVORO NOTTURNO 1) criteri di esclusione dei lavoratori2) modalità e criteri per l’introduzione del
lavoro notturno (art. 12)3) periodo di riferimento per il computo della
media delle prestazioni di lavoro notturno (art.13)
4) definizione delle riduzioni dell'orario dilavoro (art. 13)5) trattamenti economici (art. 13)6) modalità e specifiche misure di prevenzione
per le prestazioni di lavoro notturno di particolaricategorie di lavoratori (art. 14)
LE DELEGHE ALLA CONTRATTAZIONECOLLETTIVA
DLGS 8 APRILE 2003, N. 66
CON SUCCESSIVE MODIFICHE
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LE DELEGHE ALLA CONTRATTAZIONECOLLETTIVA
- Modalità di trasferimento al lavoro diurno deilavoratori divenuti inidonei alla prestazionenotturna e individuazione delle soluzioni nel casoin cui l’assegnazione non risulti applicabile(art. 15)
- Deroghe alla disciplina della durata settimanaledell’orario per determinare categorie di lavoratori(art.16)
- Orario di lavoro dei lavoratori a bordo di navi dapesca marittima (art. 18)
DLGS 8 APRILE 2003, N. 66
CON SUCCESSIVE MODIFICHE
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� RIPOSI GIORNALIERI
� PAUSE DI LAVORO
� ORGANIZZAZIONE E DURATA DEL LAVORO NOTTURNO
DLGS 8 APRILE 2003, N. 66
CON SUCCESSIVE MODIFICHE
PREVEDE ESPRESSAMENTE L’INTERVENTO DELLA
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE
(ART. 17)
LE DELEGHE ALLA CONTRATTAZIONECOLLETTIVA
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LE DELEGHE ALLA CONTRATTAZIONECOLLETTIVA
I rinvii alla contrattazione collettiva devono essere riferiti ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative
Devono ritenersi abilitate le parti collettive di qualsiasi livello (CIRC. INPS 1 DICEMBRE 2003, N. 181)
Con legittimità di tutti i possibili livelli di contrattazione collettiva, nazionale, territoriale, aziendale (CIRC. MIN. LAVORO 3 marzo 2005, N. 8)
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LE DELEGHE ALLA CONTRATTAZIONECOLLETTIVA
ORARIO SETTIMANALE
I contratti collettivi possono stabile una durata inferiore dell’orario settimanale e/o anche riferire l’orario settimanale alla durata media delle prestazioni
lavorative in un certo periodo di tempo
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In molti settori
la settimana lavorativa è stata ridotta a 38/36 ore
La settimana è articolata su 5 giorni lavorativi anziché 6
LE DELEGHE ALLA CONTRATTAZIONECOLLETTIVA
La contrattazione collettiva può ridurre la durata settimanale
del lavoro
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Stabilire che la durata settimanale (40 ore)deve essere rispettata come media di un arcotemporale (più settimane o mesi) fino ad unanno massimo)
LE DELEGHE ALLA CONTRATTAZIONECOLLETTIVA
La contrattazione collettiva può adottare l’orario
multiperiodale
Se il contratto prevede come periodo di riferimento il quadrimestre, l’orario di lavoro può essere:
42 ore per settimana per i primi due mesi
38 ore per i restanti due mesi
La media sarà 40 ore nel totale dei 4 mesi
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TEMPO PARZIALE
Deve intendersi il rapporto di lavoro subordinato caratterizzato da un orario di lavoro inferiore rispetto all’orario a tempo
pieno
Orario fissato da legge o dai contratti collettivi
Di conseguenza deve ritenersi legittimo, come parametro di orario normale quello stabilito dai contratti collettivi con riferimento alla durata media delle prestazioni lavorative per un periodo non superiore all’anno(CIRC. MIN. LAV 9/2004)
LE DELEGHE ALLA CONTRATTAZIONECOLLETTIVA
D. LGS. 25 FEBBRAIO 2000 N. 61
CON SUCCESSIVE MODIFICHE
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I contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i
contratti collettivi aziendali stipulati dallerappresentanze sindacali aziendali (RSA O
RSU) possono determinare:
CONDIZIONI E MODALITÀDELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA
(ART. 1 COMMA 3)
LE DELEGHE ALLA CONTRATTAZIONECOLLETTIVA
DLGS 25 FEBBRAIO 2000 N. 61
CON SUCCESSIVE MODIFICHE
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I CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI
POSSONO PREVEDEREper specifiche figure o livelli professionali
modalità particolari di attuazione delle discipline rimesse
alla contrattazione collettiva
LE DELEGHE ALLA CONTRATTAZIONECOLLETTIVA
DLGS 25 FEBBRAIO 2000 N. 61
CON SUCCESSIVE MODIFICHE
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I CONTRATTI COLLETTIVI DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 3
INTERVENTI:
-INFORMAZIONE SULL’ANDAMENTO DELLEASSUNZIONI A TEMPO PARZIALE
-LAVORO SUPPLEMENTARE (ART. 3):1) ore
2) causali
3)conseguenze del superamento delle ore(es: maggiorazioni o riposi compensativi)
4) previsione della facoltà del datore dilavoro di richiedere tale prestazione (se ilCCNL non lo prevede, il lavoro supplementareè legittimo su base individuale)
LE DELEGHE ALLA CONTRATTAZIONECOLLETTIVA
DLGS 25 FEBBRAIO 2000 N. 61
CON SUCCESSIVE MODIFICHE
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- INTRODURRE CLAUSOLE FLESSIBILI ED ELASTICHE (ART. 3 COMMA 7)Il contratto collettivo deve stabilire le condizioni, le modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può modificare e/o variare in aumento la collocazione temporale della prestazione lavorativa, nonché per le clausole elastiche i relativi limiti massimi e le condizioni e modalità che consentono al lavoratore di richiedere l’eliminazione ovvero la modifica delle clausole flessibili e delle clausole elastiche stabilite ai sensi del presente comma (Legge n. 92/2012)
è sempre necessario il consenso espresso del lavoratore
Le clausole stipulate antecedentemente alla L. 247/2007 mantengono comunque la loro efficacia e continuano a produrre effetti (CIRC. MIN. LAV. 7/2008)
b) diritto a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate dai contratti collettivi
LE DELEGHE ALLA CONTRATTAZIONECOLLETTIVA
DLGS 25 FEBBRAIO 2000 N. 61
CON SUCCESSIVE MODIFICHE
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IN CASO DI MALATTIA DEL LAVORATORE PART-TIME VERTICALE (ART. 4):prevedere la durata del periodo di prova e quella della conservazione del posto
-APPLICAZIONE DEI CRITERI DI CALCOLO DELLE COMPETENZE INDIRETTE E DIFFERITE (ART. 4)
-CORRESPONSIONE DI EMOLUMENTI RETRIBUTIVI IN MISURA PIÙ CHE PROPORZIONALE (ART. 4 C. 2 lett b)
LE DELEGHE ALLA CONTRATTAZIONECOLLETTIVA
DLGS 25 FEBBRAIO 2000 N. 61
CON SUCCESSIVE MODIFICHE
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- CRITERI APPLICATIVI IN CASO DIASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO PARZIALE NELL’AZIENDA
-SI APPLICA IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI CATEGORIA PER I LAVORATORI FULL TIME (art. 9)� ai fini dei contributi previdenziali
� ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
LE DELEGHE ALLA CONTRATTAZIONECOLLETTIVA
DLGS 25 FEBBRAIO 2000 N. 61
CON SUCCESSIVE MODIFICHE
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- la definizione delle modalità temporali di svolgimento dell’articolazione oraria cui il giudice fa riferimento in caso di indeterminatezza, nel contratto individuale (ART. 8)
-la previsione delle eventuali procedure di conciliazione e arbitrato, alternative al ricorso all’autorità giudiziaria, per mancanza o indeterminatezza delle clausole di durata e collocazione della prestazione lavorativa
LE DELEGHE ALLA CONTRATTAZIONECOLLETTIVA
DLGS 25 FEBBRAIO 2000 N. 61
CON SUCCESSIVE MODIFICHE
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I CONTRATTI COLLETTIVI STIPULATI DALLE ORGANIZZAZIONI DEI
LAVORATORI E DATORI DI LAVORO COMPARATIVAMENTE PIU’
RAPPRESENTATIVE POSSONO INTERVENIRE:
LE DELEGHE ALLA CONTRATTAZIONECOLLETTIVA
D. LGS. 6 SETTEMBRE 2001 N. 368
CON SUCCESSIVE MODIFICHE
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Il nuovo art. 1, c. 1 bis relativo all’acausalità:
1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto:b) in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativesul piano nazionale. (DL n. 76/2013)
LE DELEGHE ALLA CONTRATTAZIONECOLLETTIVA
DLGS 6 SETTEMBRE 2001 N.368
CON SUCCESSIVE MODIFICHE
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-DISCIPLINA PER IL TRASPORTO AEREO ED I SERVIZI AEROPORTUALI E NEI SETTORI DELLE POSTE (ART.2)
� Comunicazione delle richieste di assunzione a tempo determinato da parte delle aziende alle organizzazioni provinciali di categoria
LE DELEGHE ALLA CONTRATTAZIONECOLLETTIVA
DLGS 6 SETTEMBRE 2001 N.368
CON SUCCESSIVE MODIFICHE
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- PREVISTA UNA DURATA MASSIMA (36 MESI) DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO TRA UNO STESSO DATORE DI LAVORO E LAVORATORE PER LO SVOLGIMENTO DELLE MEDESIME MANSIONI EQUIVALENTI� I CONTRATTI COLLETTIVI STIPULATI A LIVELLO NAZIONALE, TERRITORIALE O AZIENDALE CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI COMPARATIVAMENTE PIU’ RAPPRESENTATIVE SUL PIANO NAZIONALE POSSONO PREVEDERE UNA DISCIPLINA DIFFERENTE (ART. 5):
-IPOTESI DI ESCLUSIONE DALL’APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SULLA SUCCESSIONE DI CONTRATTI
LE DELEGHE ALLA CONTRATTAZIONECOLLETTIVA
D. LGS. 6 SETTEMBRE 2001 N.368
CON SUCCESSIVE MODIFICHE
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LE DELEGHE ALLA CONTRATTAZIONECOLLETTIVA
- Possibilità di stipulare un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato (Art. 5 c. 4-bis)
D.LGS.
6 SETTEMBRE 2001 N.368
CON SUCCESSIVE MODIFICHE
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La Confindustria, CGIL, CISL, UIL, le parti sociali hanno stabilito che la durata
dell’ulteriore contratto a termine che può essere stipulato davanti alla DPL, scaduto
il periodo di 36 mesi, non può essere superiore a 8 mesi, salvo maggiori durate disposte dai contratti collettivi nazionali o da avvisi stipulati dalle organizzazioni dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale(avviso del 10 aprile 2008)
LE DELEGHE ALLA CONTRATTAZIONECOLLETTIVA
DLGS 6 SETTEMBRE 2001 N.368
CON SUCCESSIVE MODIFICHE
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-DIRITTO DI PRECEDENZA NELLE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO ENTRO I 12 MESI DAL TERMINE DEL RAPPORTO A TERMINE (Art. 5 comma 4quater)
�conciliare quanto previsto dal presente decreto in seguito alle modifiche introdotte con la L. 247/2007 sul diritto di precedenza e quanto stabilito dalla contrattazione collettiva previgente ai fine di evitare che i diritti acquisiti dai lavoratori risultino vanificati (CIRC. MIN. LAV. 13/2008)
LE DELEGHE ALLA CONTRATTAZIONECOLLETTIVA
DLGS 6 SETTEMBRE 2001 N.368
CON SUCCESSIVE MODIFICHE
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-FORMAZIONE(ART. 7)Contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi
-INFORMAZIONI DA RENDERE AI LAVORATORI CIRCA I POSTI VACANTI NELL’IMPRESA (art. 9)
LE DELEGHE ALLA CONTRATTAZIONECOLLETTIVA
DLGS 6 SETTEMBRE 2001 N.368
CON SUCCESSIVE MODIFICHE
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- LIMITI QUANTITATIVI DI UTILIZZAZIONE DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Il limite numerico si applica a tutti i contratti conclusi per qualsiasi ragione
IN DOTTRINA si discute delle conseguenze dell’inosservanza del limite (secondo alcuni darebbe luogo, anche in considerazione della previgente disciplina L 230/1962, alla conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato)
PROBLEMA : E se sono effettuate contestualmente numerose assunzioni? è difficile individuare i contratti eccedenti
LE DELEGHE ALLA CONTRATTAZIONECOLLETTIVA
DLGS 6 SETTEMBRE 2001 N.368
CON SUCCESSIVE MODIFICHE
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Si presenta articolato nella struttura del testo e contiene numerosi RINVII ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
in funzione integrativa
In funzione di una maggiore flessibilizzazione delle discipline introdotte
LE DELEGHE ALLA CONTRATTAZIONECOLLETTIVA
DLGS 10 SETTEMBRE 2003 N.276
CON SUCCESSIVE MODIFICHE
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SENTITE LE ASSOCIAZIONI DEI DATORI DILAVORO E DEI PRESTATORI DI LAVORO COMPARATIVAMENTE PIU’ RAPPRESENTATIVE:
�per la dimostrazione di adeguate competenze professionali ai fini dell’iscrizione all’albo da parte delle AGENZIE PER IL LAVORO (art. 5)
a) Agenzie di somministrazione di lavorob) Agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato per attività specifiche legislativamente previstec) Agenzie di intermediazioned) Agenzie di ricerca e selezione del personalee) Agenzie di supporto alla ricollocazione
DLGS 10 SETTEMBRE 2003 N.276
CON SUCCESSIVE MODIFICHE
LE DELEGHE ALLA CONTRATTAZIONECOLLETTIVA
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SENTITE LE ASSOCIAZIONI DEI DATORI DI LAVORO E DEI PRESTATORI DI LAVORO COMPARATIVAMENTE PIU’ RAPPRESENTATIVE:
�per l’istituzione da parte delle Regioni di appositi elenchi per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati che operano nel loro territorio nel rispetto degli indirizzi da esse definiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (art. 7)
LE DELEGHE ALLA CONTRATTAZIONECOLLETTIVA
DLGS 10 SETTEMBRE 2003 N.276
CON SUCCESSIVE MODIFICHE
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RISPETTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DELLE IMPRESE DI SOMMINISTRAZIONE
LE DELEGHE ALLA CONTRATTAZIONECOLLETTIVA
Per le Agenzie di somministrazione di lavoro in generale (Art. 5 co.2)
Per il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato:a) Per i servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo software applicativo, caricamento dati
DLGS 10 SETTEMBRE 2003 N.276
CON SUCCESSIVE MODIFICHE
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RISPETTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DELLE IMPRESE DI SOMMINISTRAZIONE
LE DELEGHE ALLA CONTRATTAZIONECOLLETTIVA
Per il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (art. 5 co.3):
b) costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa
DLGS 10 SETTEMBRE 2003 N.276
CON SUCCESSIVE MODIFICHE
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RISPETTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DELLE IMPRESE DI SOMMINISTRAZIONE
I contributi sono rimessi a UN FONDO BILATERALE appositamente costituito, dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro
Per il versamento di fondi per la FORMAZIONE E L'INTEGRAZIONE del reddito dei lavoratori a tempo
determinato
LE DELEGHE ALLA CONTRATTAZIONECOLLETTIVA
DLGS 10 SETTEMBRE 2003 N.276
CON SUCCESSIVE MODIFICHE
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-I CONTRIBUTI RIMESSI AL FONDO BILATERALE
POSSONO ESSERE RIDOTTI con decreto del Ministero del Lavoro sentite le associazioni dei datori e
dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale
LE DELEGHE ALLA CONTRATTAZIONECOLLETTIVA
DLGS 10 SETTEMBRE 2003 N.276
CON SUCCESSIVE MODIFICHE
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ART. 6: AUTORIZZATE ALLO SVOLGIMENTO DELL’ ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE
LE DELEGHE ALLA CONTRATTAZIONECOLLETTIVA
DLGS 10 SETTEMBRE 2003 N.276
CON SUCCESSIVE MODIFICHE le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul pianonazionale anche per il tramite delle
associazioni territoriali e delle società di servizi controllate
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I CONTRATTI COLLETTIVI STIPULATI DA ASSOCIAZIONI DEI DATORI DI LAVORO E
DEI PRESTATORI DI LAVORO COMPARATIVAMENTE PIÙ
RAPPRESENTATIVE A LIVELLO NAZIONALE O TERRITORIALE
POSSONO INTERVENIRE
- ONERI IN CAPO AI LAVORATORI (art. 11)�Stabilire che il divieto di percepire compensi non opera nei confronti di a)specifiche categorie di lavoratori altamente professionalizzati b) per specifici servizi offerti dai soggetti autorizzati o accreditati.
LE DELEGHE ALLA CONTRATTAZIONECOLLETTIVA
DLGS 10 SETTEMBRE 2003 N.276
CON SUCCESSIVE MODIFICHE
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Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4
del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
denominati "uffici competenti“ che provvedono
all'inserimento dei lavoratori svantaggiati e soggetti disabili
(art. 6 L. 68/1999; art. 6 D. LGS. 469/97
stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale
CONVENZIONI QUADRO SU BASE TERRITORIALE
• che devono essere validate da parte delle regioni, sentiti gli organismi di concertazione • aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti.
LE DELEGHE ALLA CONTRATTAZIONECOLLETTIVA
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CAP. 1SOMMINISTRAZIONE DEL LAVORO
CAP. 1 TIT VLAVORO INTERMITTENTE
CAP. 2 TIT VLAVORO RIPARTITO
LE DELEGHE ALLA CONTRATTAZIONECOLLETTIVA
DLGS 10 SETTEMBRE 2003 N.276
CON SUCCESSIVE MODIFICHE
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SOMMINISTRAZIONE DEL
LAVORO
Alla DISCIPLINA COLLETTIVA è
demandata
- l’individuazione di LIMITI QUANTITATIVIdell’utilizzazione della somministrazione atempo determinato LIVELLO NAZIONALE
-IL LIMITE QUALITATIVO stabilito dai contrattinazionali, invece, non è applicabile in quantol’art. 20 co. 4 è in una posizione sovraordinatarispetto ad una clausola contrattuale(circ. MIN. LAV 7/2005)
UTILIZZATORE
LE DELEGHE ALLA CONTRATTAZIONECOLLETTIVA
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SOMMINISTRAZIONE DEL
LAVORO
Alla DISCIPLINA COLLETTIVA è
demandata
- DEROGHE AL DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONEa) Presso unità produttive nelle quali si sia
proceduto entro i 6 mesi precedenti alicenziamenti collettivi che abbianoriguardato lavoratori adibiti alle stessemansioni cui si riferisce il contratto disomministrazione
b) presso unità produttive nelle quali siaoperante una sospensione dei rapporti ouna riduzione dell'orario, con diritto altrattamento di integrazione salariale, cheinteressino lavoratori adibiti alle stessemansioni cui si riferisce il contratto disomministrazione
UTILIZZATORE
LE DELEGHE ALLA CONTRATTAZIONECOLLETTIVA
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SOMMINISTRAZIONE DEL
LAVORO
Alla DISCIPLINA COLLETTIVA è
demandata
- FORMA DEL CONTRATTO DISOMMINISTRAZIONE
�le parti devono recepire le indicazionicontenute nei contratti collettivi (art. 21)
UTILIZZATORE
LE DELEGHE ALLA CONTRATTAZIONECOLLETTIVA
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SOMMINISTRAZIONE DEL
LAVORO
Alla DISCIPLINA COLLETTIVA è
demandata
-IPOTESI DI PROROGA DEL TERMINE STABILITO,in caso di contratto a tempo determinato (art.22)
-MISURA DELLA INDENNITÀ MENSILE DIDISPONIBILITÀ, nei casi di assunzione a tempoindeterminato
-IPOTESI DI TRATTAMENTO ECONOMICO ENORMATIVO differente da quello dei dipendentidi pari livello dell’utilizzatore
SOMMINISTRATORE
LE DELEGHE ALLA CONTRATTAZIONECOLLETTIVA
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SOMMINISTRAZIONE DEL
LAVORO
Alla DISCIPLINA COLLETTIVA è
demandata
-IPOTESI DI PROROGA DEL TERMINE STABILITO,in caso di contratto a tempo determinato (art.22)
-IPOTESI DI TRATTAMENTO ECONOMICO ENORMATIVO differente da quello dei dipendentidi pari livello dell’utilizzatore (livello nazionale)nei settori dell'agricoltura, privilegiando leattività rivolte allo sviluppo dell'agricolturabiologica, e dell'edilizia
SOMMINISTRATORE
LE DELEGHE ALLA CONTRATTAZIONECOLLETTIVA
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SOMMINISTRAZIONE DEL
LAVORO
Alla DISCIPLINA COLLETTIVA è
demandata
-MISURA DELLA INDENNITÀ MENSILE DIDISPONIBILITÀ, nei casi di assunzione a tempoindeterminato
-EVENTUALI CLAUSOLE LIMITATIVE DIASSUNZIONE DIRETTA DEL LAVORATORE ALTERMINE DELLA SOMMINISTRAZIONE,nell’ipotesi di corresponsione di un’adeguataindennità
-DIRITTO DI RIUNIONE DEI LAVORATORI chefanno capo ad uno stesso somministratore edoperano presso diversi utilizzatori (art. 24)
SOMMINISTRATORE
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LAVORO INTERMITTENTE
I RINVI AI CONTRATTI COLLETTIVI riguardano
-INDIVIDUAZIONE DELLE ESIGENZE GIUSTIFICATIVE PER LE PRESTAZIONI A CARATTERE DISCONTINUO O INTERMINTTENTE (ART. 34)�livello nazionale e territoriale
-INDIVIDUAZIONE DELLE INDICAZIONI RELATIVE AGLI ELEMENTI DA SPECIFICARE NEL CONTRATTO (art. 35)
-INDIVIDUAZIONE DELLA INDENNITÀ DIDISPONIBILITÀ (art. 36)� L'indennità di disponibilità é esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo
LE DELEGHE ALLA CONTRATTAZIONECOLLETTIVA
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-INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DEL RISARCIMENTO DEL DANNO per il rifiuto del lavoratore alla chiamata del datore di lavoro (art 36)
LE DELEGHE ALLA CONTRATTAZIONECOLLETTIVA
LAVORO INTERMITTENTE
I RINVI AI CONTRATTI COLLETTIVI riguardano
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LAVORO RIPARTITO
La regolamentazione del lavoro ripartito é demandata IN VIA PRINCIPALEALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA (art. 43), la quale ha facoltà di intervento:a) Modalità della ripartizioneb) Modulazione dell’orario
In assenza di contratti collettivi, trova applicazione la normativa generale del lavoro subordinato in quanto compatibile con la particolare natura del rapporto di lavoro ripartito
LE DELEGHE ALLA CONTRATTAZIONECOLLETTIVA
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LAVORO RIPARTITO
Dall’esame di diversi contratti è emerso che:1) Essi non si discostano dalla disciplina
legale per contenuto e trattamento normativo
2) Dispongono che l’intera prestazione lavorativa di trasferisca sul coobbligato in caso di assenza o di sanzioni disciplinari che comportino la sospensione dell’altro contraente
3) Non sanciscono l’automaticità della risoluzione del contratto nel caso di impossibilità di svolgimento della prestazione a carico di uno dei due soggetti
4) Prevedono la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo pieno secondo la volontà delle parti
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Art. 2 comma 1:La disciplina del contratto di apprendistato
e' rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi
di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale
APPRENDISTATO
D. Lgs. n. 167/2011
LE DELEGHE ALLA CONTRATTAZIONECOLLETTIVA
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- La facoltà di stabilire moduli e formulari per la definizione del piano formativo individuale
-La previsione di una durata minima del contratto non inferiore a sei mesi
- La definizione delle modalità di erogazione e di articolazione della formazione
- la facoltà di escludere o meno gli apprendisti dal computo dei limiti numerici per l’applicazione di particolari istituti e normative (art. 7 comma 3)
APPRENDISTATO
I RINVII AI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI
RIGUARDANO:
LE DELEGHE ALLA CONTRATTAZIONECOLLETTIVA
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La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e' rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
LE DELEGHE ALLA CONTRATTAZIONECOLLETTIVA
a) definizione della qualifica o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ;c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni.
Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
Art. 3
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Apprendistato professionalizzane o contratto di mestiere
Art. 4
� Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell'età dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, nonché la durata, anche minima, del contratto.
�Le Regioni e le associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire, anche nell'ambito della bilateralità, le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere.
� Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.
LE DELEGHE ALLA CONTRATTAZIONECOLLETTIVA
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LE DELEGHE ALLA CONTRATTAZIONECOLLETTIVA
La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione e' rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.
In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione o ricerca e' rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca
Apprendistato di alta formazione e di ricerca
Art. 5
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Sistemi di Welfare aziendale: fringe benefit e detassazione
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FRINGE BENEFITS
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Inquadramento Generale
DEFINIZIONE:
I fringe benefits sono compensi "in natura", in aggiunta allaretribuzione ordinaria, costituiti da beni e servizi di cui i lavoratoripossono usufruire gratuitamente ovvero a condizioni piùvantaggiose rispetto a chi si rivolge al mercato per acquistarli.
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Inquadramento Generale
Per la quantificazione dei FRINGE BENEFITS vengono utilizzati due criteri:
� Criterio del valore normale (art. 9, c.3 del D.P.R. 917/1986):
“… per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquistati o prestati. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi …”
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Inquadramento Generale
Per la valutazione dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti, occorre però far riferimento anche all’art. 51 del D.P.R. 917/86 che prevede una parziale deroga a quanto disposto dall’art. 9:
“ … il valore normale dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista …”
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Inquadramento Generale
� Criterio del valore forfettario:
Il legislatore ha previsto alcune eccezioni al generale criterio della quantificazione secondo il valore normale stabilendo, per determinati beni, una valorizzazione convenzionale.
(es. art. 51, comma 2 lett. c) TUIR
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Inquadramento Generale
Il valore del benefit da assoggettare a contribuzione e tassazione è pari al valore normale solo se il bene è ceduto gratuitamente.
Se il dipendente, per ricevere quel bene o servizio, versa un qualche
corrispettivo, dovrà essergli dedotto dal valore normale.
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ONERI DI UTILITÀ SOCIALE, ASILI NIDO, COLONIE E BORSE DI STUDIO
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Oneri di utilità sociale
Deducibilità dal reddito d'impresa:
L’art. 100, comma 1, del Tuir, reddito delle società, stabilisce che lespese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità deidipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute perspecifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenzasociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontarecomplessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare dellespese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalladichiarazione dei redditi
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Oneri di utilità sociale
Art. 51. c. 2 lett. f) DPR n. 917/1986:
non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente
“l'utilizzazione delle opere e dei servizi con finalità di
educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e
sanitaria o culto (di cui all’art. 100, c. 1 TUIR), da parte dei
dipendenti e dei loro familiari (di cui all'art. 12 TUIR)”
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Oneri di utilità sociale
Soggetti beneficiari, oltre al dipendente medesimo:
• coniuge;
• i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati;
• ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
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Oneri di utilità sociale
L’esenzione del prelievo contributivo e fiscale è soggetta alla sussistenza di una triplice condizione:
1. Opere e servizi devono essere concessi alla generalità dei dipendenti o a categorie di questi;
2. Le opere e i servizi devono essere frutto di un atto volontario del datore di lavoro;
3. Deve trattarsi di opere e servizi attinenti all’educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto
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Oneri di utilità sociale
Con la Risoluzione 10.3.2004 n. 34/E vengono precisati ulteriori criteri ai fini dell’esclusione dalla formazione del reddito da lavoro:
i. L’esclusione dalla tassazione opera anche nell’ipotesi in cui detti servizi siano messi a disposizione dei dipendenti tramite il ricorso a strutture esterne all’azienda;
�considerare o meno come bene in natura l’utilizzo di un’opera o di un servizio messo a disposizione volontariamente dal datore di lavoro a seconda che le strutture impiegate siano o meno di proprietà dello stesso datore di lavoro determina una ingiustificata disparità di trattamento
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Oneri di utilità sociale
II. il dipendente deve risultare estraneo al rapporto che intercorre tra l’azienda e l’effettivo prestatore del servizio ed in particolare non deve risultare beneficiario dei pagamenti effettuati dalla propria azienda in relazione all’obiettivo di fornitura del servizio sanitario;
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Oneri di utilità sociale
III. sono escluse da tassazione solo l’utilizzazione di opere e servizi da parte dei dipendenti.
Eventuali somme erogate dal datore di lavoro al dipendente in relazione a tali opere e servizi devono, invece, essere assoggettate integralmente a tassazione.
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Oneri di utilità sociale
Art. 51, c. 2 lett. f-bis) DPR n. 917 22.12.1986:
Non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente “ le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza degli asili nido di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari”
� Si differenziano dai primi in quanto non rientrano nel limite del 5
per mille di deducibilità del reddito di impresa previsto dall’art. 100
TUIR
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Oneri di utilità sociale
Non sono previsti tetti di spesa, l’erogazione o il rimborso sono liberamente determinati da parte del datore di lavoro con riferimento al loro ammontare, sempre a condizione che tale importo non ecceda quanto effettivamente speso da parte del lavoratore.
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Oneri di utilità sociale
Al fine di evitare eventuali elusioni in ordine alla "destinazione" delle somme, la circolare ministeriale n. 238/E del 22 dicembre 2000 (paragrafo 2.2) ha chiarito che:
� la non concorrenza alla formazione del reddito opera anche con riferimentoalle somme corrisposte al dipendente per assegni, premi o sussidi per fini distudio a favore dei familiari di cui all’articolo 12 del TUIR.
� L’esclusione si rende applicabile qualora il datore di lavoro acquisisca econservi la documentazione comprovante l’utilizzo delle somme da parte deldipendente coerentemente con le finalità per le quali sono state corrisposte.Ciò sia nel caso in cui il datore di lavoro eroghi direttamente le somme aidipendenti sia nell’ipotesi in cui rimborsi l’onere sostenuto dai propridipendenti;
� i servizi e le somme erogate considerati dalla norma siano utilizzabili dallageneralità dei lavoratori dipendenti o da categorie di dipendenti;
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Oneri di utilità sociale
Ove gli stessi siano a disposizione solo di taluni lavoratori dipendenti, essi costituiscono fringe
benefits per gli utilizzatori e le spese relative concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
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Oneri di utilità sociale
Risoluzione 17.12.2007, n. 378/E:
Rientrano tra queste somme anche i rimborsi erogati da una società residente appartenente a una multinazionale a propri dipendenti esteri trasferiti in Italia per le spese sostenute per la formazione scolastica dei propri figli
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Detassazione
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Detassazione 2013
L’art. 1, comma 481, della L. n. 228/2012 ha prorogato per l’anno 2013 le “misure sperimentali per l’incremento
della produttività del lavoro” già previste in passato.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 22 gennaio 2013, pubblicato sulla GU del 29 marzo 2013, n. 75, sono state definite le “Modalità di attuazione delle misure
sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro
nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013”.
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D.P.C.M. 22 Gennaio 2013:
modalità di attuazione
dell’agevolazione
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Detassazione 2013
� Misura agevolazione riconosciuta (art. 1 c. 1):
• 10%
� Limite reddito ai fini dell’applicazione dell’agevolazione (art. 1 c. 2):
• Reddito da lavoro dipendente nel 2012 non superiore a 40.000 euro (al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno ad imposta sostitutiva di cui all’art. 2 del d.l. n. 93 del 2008)
� Imponibile massimo detassabile (art. 1 c. 3):
• 2.500 euro lordi
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Detassazione 2013
Le disposizioni riguardanti più strettamente i profili fiscali e applicativi dell’imposta sostitutiva, contenute nei commi 2 e 3 dell’art. 1 del decreto, sono
in linea con le precedenti formulazioni dell’incentivo.
Il successivo comma 4 rinvia alle disposizioni di cui all’art. 2, commi da 2 a 4, del D.l. n. 93 del 2008, in quanto compatibili, e ciò consente di avvalersi degli orientamenti assunti con circolari congiunte dell’Agenzia delle entrate e del Ministero del lavoro in relazione all’imposta sostitutiva originariamente introdotta in via sperimentale dal d.l. citato.
� I principali orientamenti interpretativi elaborati in riferimento agli aspetti dell’imposta sostitutiva maggiormente legati ai profili fiscali e applicativi sono stati tuttavia ripresi, con finalità riepilogative e di coordinamento, nella Circolare n. 11/E del 30 Aprile 2013
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Detassazione 2013
� Requisiti di applicazione del beneficio fiscale (art. 1, c. 1):
È possibile l'applicazione dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale, ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali, da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda.
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Detassazione 2013
• La Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai e le Associazioni Sindacali Cgil, Cisl e Uil, hanno sottoscritto - in data 13 maggio 2013 -l'Accordo Interconfederale sulla detassazione 2013 volto ad incentivare, per l'artigianato e le pmi, la definizione di accordi quadro territoriali per la detassazione degli elementi economici di produttività.
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Detassazione 2013
• La Confindustria e le Associazioni Sindacali Cgil, Cisl e Uil, hanno sottoscritto - in data 24 aprile 2013 - l'Accordo Interconfederale sulla detassazione 2013.
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Detassazione 2013
• Il 13 giugno 2013 è stato siglato tra Confprofessioni e la Filcams-Cgil, la Fisascat-Cisle la Uiltucs-Uil, l'accordo quadro nazionale attuativo della detassazione per l'anno 2013 per dipendenti degli studi professionali e aziende che applicano il Ccnl degli studi professionali.
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Detassazione 2013
� Procedura e monitoraggio (art. 3):Il datore di lavoro dovrà depositare i predetti contratti presso la DTL
territorialmente competente entro 30 giorni dallo lorosottoscrizione allegando un'autodichiarazione di conformitàdell'accordo.
Entro il 30.11.2013 il Governo, unitamente alle parti sociali, analizzeranno il monitoraggio dei contratti depositati al fine di acquisire elementi conoscitivi in ordine all'applicazione e all'effettiva idoneità dei predetti contratti a conseguire gli obiettivi di incremento di produttività, anche al fine di orientare le successive determinazioni n materia.
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Detassazione 2013
Definizione di retribuzione di produttività:Sono agevolabili, per espressa disposizione normativa (art. 2
D.P.C.M.):
a) le voci erogate in esecuzione di contratti, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività/ redditività/ qualità/ efficienza/innovazione,
b) o, in alternativa, le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l'attivazione di almeno una misura in almeno tre delle aree di intervento definite dalla norma.
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Detassazione 2013
Voci retributive collegate ad indicatori quantitativi di produttività/redditività/ qualità /efficienza/innovazione:
Elementi caratterizzanti del beneficio in questo contesto sono:
– le voci devono essere erogate in esecuzione di contratti;
– l'indicazione nel contratto collettivo deve avere un puntuale ed espresso riferimento ad indicatori di quantità;
– Gli indicatori quantitativi devono essere riferiti alla produttività/ redditività/ qualità/efficienza/innovazione
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Detassazione 2013
Voci retributive collegate a misure particolari:Sono detassabili le voci retributive erogate in esecuzioni di contratti (territoriali o
aziendali) stipulati che prevedano almeno una misura in almeno tre delle aree di intervento :
• ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili volti ad un più efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttività mediante una programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria della prestazione;
• distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane;
• adozione di misure volte a rendere compatibile l'impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori;
• attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica.
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I Chiarimenti della Circolare del Ministero del
Lavoro n. 15/2013:
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Detassazione 2013
1. Requisito secondo il quale i contratti collettivi in questione devono essere sottoscritti da organizzazioni in possesso del requisito della maggiore rappresentatività comparata sul piano nazionale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda.
Sia il riferimento alle rappresentanze sindacali operanti "in
azienda" (e non propriamente "Rappresentanze Sindacali
Aziendali"), sia quello agli accordi interconfederali vigenti, fra i
quali pertanto l'accordo del 23 luglio 1993 e successivi,
lasciano inoltre intendere che il Legislatore voglia indicare
tanto le RSA che le RSU.
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Detassazione 20132. Retribuzione di produttività:
1ma Accezione: voci retributive possono far riferimento alternativamente ad indicatori di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione e pertanto è sufficiente la previsione della correlazione ad uno solo di essi da parte della contrattazione collettiva per l’applicabilità della agevolazione. In ogni caso deve trattarsi di importi collegati ad indicatori quantitativi e che possono essere anche incerti nella loro corresponsione o nel loro ammontare.
2da Accezione: è possibile l’applicabilità della agevolazione qualora si dia esecuzione a contratti collettivi che prevedano congiuntamente l’introduzione di almeno una misura in almeno 3 delle aree di intervento di cui alle lett. a), b), c), e d).
Tali interventi migliorativi possono dunque consistere, a titolo puramente esemplificativo, nella introduzione di turnazioni orarie che consentano un più efficiente utilizzo delle strutture produttive, unitamente alla distribuzione delle ferie che consenta un utilizzo continuativo delle stesse strutture, nonché in una più ampia fungibilità di mansioni tale da consentire un impiego più flessibile del personale
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Detassazione 2013
“Le due nozioni di “retribuzione di produttività” possono coesistere all’interno del medesimo contratto collettivo e pertanto appare possibile dare esecuzione ad entrambe le fattispecie, pur sempre però nel rispetto di tutte le condizioni previste dal Decreto in ordine alla applicabilità della agevolazione.
A titolo puramente esemplificativo, pertanto, sarà possibile prevedere l’erogazione
di voci retributive per un importo di euro 1.500 in esecuzione della prima
nozione di retribuzione di produttività” e di euro 1.000 in esecuzione della
seconda (restando pertanto fermo il limite complessivo di euro 2.500 lordi). In
quest’ultimo caso permane ovviamente l’obbligo di dare esecuzione ad almeno
una misura in almeno 3 delle aree di intervento di cui alle citate lett. a), b), c), e
d), altrimenti non si potrebbe considerare pienamente realizzata la seconda
nozione di “retribuzione di produttività” prevista dal Decreto.”
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Detassazione 2013
3. Procedimento e monitoraggio:
• Per i contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del D.P.C.M., il termine di 30 giorni per il deposito dei contratti decorrere da tale data.
• L’agevolazione non potrà applicarsi per il periodo anteriore alla data disottoscrizione del contratto collettivo al quale è data esecuzione
• Per i contratti sottoscritti in vigenza della previgente disciplina che prevedanol’erogazione di una “retribuzione di produttività” coincidente con una o
entrambe le nozioni contenute del D.P.C.M., sarà possibile l’applicazionedell’agevolazione sin dal 1° gennaio del corrente anno; in tal caso la“autodichiarazione” sarà volta a confermare la corrispondenza dei contenutidel contratto con le condizioni stabilite dal Decreto.
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Detassazione 2013
• L’ “autodichiarazione di conformità” da allegare ai contratti depositati, anche al fine di una maggior semplificazione delle procedure, può essere ricompresa all’interno degli stessi contratti e non necessariamente in un separato atto.
Per i contratti già depositati presso le Direzioni territoriali del lavoro a qualsiasi titolo sarà sufficiente che l’autodichiarazione indichi gli estremi di tali contratti, senza necessità di un nuovo deposito. L’autodichiarazione potrà essere inviata alla DTL anche tramite posta certificata e la data dell’invio sarà equiparata al deposito.
• Nel caso di accordi territoriali, l’invio nonché il deposito (da effettuarsi, in caso di accordi regionali, presso la DTL capoluogo di regione) potrà essere effettuato da una delle associazioni firmatarie e non necessariamente anche dalle imprese che applicano l’accordo.
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LA CONTRATTAZIONE DIPROSSIMITÀ
Art. 8 Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011
“I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale oterritoriale da Associazioni dei lavoratori comparativamente piùrappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle lororappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi dellanormativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti,compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possonorealizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti ilavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base diun criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanzesindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità deicontratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione deilavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi dicompetitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali eoccupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività”.
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Art. 8 Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011
“Le specifiche intese possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazionedel lavoro e della produzione con riferimento:
a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;
b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;
c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime dellasolidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
d) alla disciplina dell'orario di lavoro;
e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazionicoordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione deicontratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per illicenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza delmatrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino altermine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, illicenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per lamalattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso diadozione o affidamento”
Art. 8 Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011
Comma 2-bis:
“Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro subordinatamente al loro deposito presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio”
�Disposizione contemplata dall’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76
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Art. 8 Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011
Sentenza Corte Cost. 4 ottobre 2012, n. 221:
�La facoltà attribuita dall'art. 8 D. L. n. 138/2011
agli accordi territoriali e aziendali di derogare la
legge in determinate materie non lede la
competenza legislativa regionale, poiché tali
materie attengono tutte alla disciplina del
rapporto di lavoro e, quindi, all'ordinamento civile
riservato alla competenza legislativa esclusiva
dello Stato, con conseguente esclusione anche del
principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni
Possibili deroghe alla normativa
1. IMPIANTI AUDIOVISIVI E INTRODUZIONE DI NUOVETECNOLOGIE:
Possibilità di regolare l’utilizzo dei nuovi sistemi dicontrollo quali GPS, computer ecc.
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Possibili deroghe alla normativa
2. MANSIONI DEL LAVORATORE CLASSIFICAZIONE E INQUADRAMENTO DEL PERSONALE:
- Possibilità di estendere il periodo di adibizione a mansioni superiori,evitando l’acquisizione definitiva delle stesse.
- Ridefinizione delle mansioni da considerarsi “equivalenti”;
- Possibilità di prevedere la temporanea adibizione a mansioni inferiorial fine di soddisfare specifiche esigenze aziendali;
- Possibilità di un accordo interpretativo applicativo della classificazioneproposta dai CCNL;
- Possibiltà di regolare i rapporti ove il lavoratore debba prestaremansioni rientranti in diversi inquadramenti (rapporti promiscui).
Possibili deroghe alla normativa3. CONTRATTI A TERMINE E SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO:
Ulteriori spazi di intervento della contrattazione di prossimità, rispetto ai campi diintegrazione riconosciuti dal D.Lgs 368/2001 e dal D.Lgs 276/2003 nelladisciplina del contratto a termine e della somministrazione:
- Possibilità di derogare alle conseguenze del mancato rispetto delle pause tra un primo ed un secondo contratto a termine tra le medesime parti;
- Possibilità di derogare alle conseguenze di un’eventuale seconda proroga;
- Estensione delle previsioni di ricorso allo Staff leasing;
- Possibilità di derogare al numero massimo di missioni tra le medesime parti;
- Possibile definizione di contratti di flessibilità per una competitività maggiore.
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Possibili deroghe alla normativa
4. CONTRATTI A ORARIO RIDOTTO, MODULATO O FLESSIBILE:
– variazione delle maggiorazioni contrattualmente previste;
– estensione dei casi di ricorso;
– Variazione dei tempi di preavviso per il ricorso alle prestazioni
Possibili deroghe alla normativa
5. DISCIPLINA DELL'ORARIO DI LAVORO:
– Possibilità di derogare le disposizioni contrattuali circa i terminidi recupero delle banche ore o di fruizione dei permessi;
– Possibilità di individuare nuove mansioni discontinue;
– Possibilità di superare i limiti di straordinario in determinatiperiodi dell’anno;
– Possibilità di derogare in peius la disciplina delle ferie
� Tribunale di Venezia sent. n. 583 del 24/7/2013
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Possibili deroghe alla normativa
5. MODALITÀ DI ASSUNZIONE E DISCIPLINA DEL RAPPORTO DILAVORO, COMPRESE LE COLLABORAZIONI COORDINATE ECONTINUATIVE A PROGETTO E LE PARTITE IVA:
Possibili deroghe alle limitazioni legali e contrattualiestendendo:
– Il numero degli apprendisti assumibili;
– Le retribuzioni in fase di assunzione;
– La possibilità di ricorso ai contratti atipici.
Possibili deroghe alla normativa
6. MODALITÀ DI ASSUNZIONE E DISCIPLINA DEL RAPPORTO DILAVORO:
– Aumento del periodo di prova;
– Aumento della durata minima dell’apprendistato;
– Trasferimento del lavoratore anche in assenza di motivi oggettivi.
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Possibili deroghe alla normativa
7. TRASFORMAZIONE E CONVERSIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO E CONSEGUENZE DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO:
- Deroga ai termini di impugnazione;
- Deroga ai termini di preavviso;
- Deroga al riconoscimento delle motivazioni integranti i recessi;
- Deroghe al rispetto della contrattazione gestionale;
- Deroghe alle possibilità di risarcimento e alla reintegrazione;
- Dilazione del TFR e delle indennità connesse alla cessazione del rapporto in deroga art. 2120 c.c.
- Deroghe alla procedura per il licenziamento collettivo
ENTI BILATERALI: FUNZIONI E CRITICITÀ
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ENTI BILATERALI:DEFINIZIONE
Parola etimologicamente composta dai termini latini bi (a due) e laterale (proprio del lato), attribuisce all’oggetto a cui è riferita
qualità di concernere due parti
Nel diritto sindacale la nozione di bilaterale è riferita a quelle molteplici e diversificate metodologie e varietà di rapporti e di
accordi in cui viene riconosciuta l’opportunità che le parti sociali operino in maniera congiunta su una determinata materia
ENTI BILATERALI:DEFINIZIONE
ENTI BILATERALI
SONO ORGANISMI PARIETETICI(ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO
DI LUCRO)
COMPOSTI DA RAPPRESENTANTI DEGLI
IMPRENDITORI E DEI LAVORATORI
IN SEDE DI STIPULA DEI C.C.N.L.
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ENTI BILATERALI:DEFINIZIONE
ENTI BILATERALI
Sono considerati DI NATURA CONTRATTUALE, in quanto sono stati istituiti ed inseriti,
con accordo tra le parti, nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro
ENTI BILATERALI:DEFINIZIONE
GLI ENTI BILATERALI
associazioni non riconosciute
disciplinate dagli artt. 36 ss. Codice civile
Tale associazione si configura come un entecollettivo costituente un centro autonomo diinteressi fornito di un patrimonio distinto daquello dei singoli soci e, se pur priva dipersonalità giuridica, rappresenta comunque unsoggetto di diritto. Essa ha un propriopatrimonio, costituito dal fondo comune, unapropria capacità sostanziale e processuale, cheesplica attraverso persone fisiche legate darapporto organico e non di merarappresentanza volontaria degli associati, unapropria organizzazione, interna ed esterna,regolata dai patti dell’accordo associativo o, indifetto, ove non incompatibili, dalle normedisciplinanti le associazioni riconosciute e lesocietà, quali elementi integrativi di quei patti(Cass. civ., sez. I, 14 aprile 1986, n. 2601)
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ENTI BILATERALI:DEFINIZIONE
ENTI BILATERALI
è un presidio sul territorio, un’entità che si colloca tra
contratto nazionale e quello aziendale, non come un terzo
livello, che lavora in una logica di sussidiarietà
OBIETTIVO:EROGAZIONE DI SERVIZI
Per il supporto e lo sviluppo delle aziende e dei lavoratori nei comparti di riferimento
ENTI BILATERALI:LO SCOPO
la bilateralità rappresenta un contributo efficace ed una risposta adeguata al bisogno di consolidare una democrazia pluralista in cui
l’espletamento delle funzioni sociali (in senso ampio) non può essere riservato all’apparato pubblico e alla mera amministrazione - centrale o periferica che sia - ma deve coinvolgere direttamente le rappresentanze sociali che nelle società avanzate sono costituite innanzitutto (anche se
non solo) dalle grandi organizzazioni sindacali
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ENTI BILATERALI
L’AMBITO DI OPERATIVITA’
LE MATERIE DI COMPETENZA
LIVELLO NAZIONALE
IN SEDE DI STIPULA DEI C.C.N.L.
LEGISLAZIONE(DLGS. 276/2003: apprendistato professionalizzante, certificazioni contratti)
ENTI BILATERALI:GLI OBIETTIVI
ENTI BILATERALI
�sostenere e fare crescere le imprese e i loro dipendenti
�promuovere la formazione professionale e la sicurezza sul lavoro
�fornire un tavolo di confronto tra il mondo dei datori di lavoro e quello dei dipendenti (favorire le relazioni industriali)
�sviluppare concretamente progetti e ricerche di utilità per il mondo del lavoro
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ENTI BILATERALI:IL RUOLO
Il ruolo degli enti bilaterali, per coniugare esigenze di giustizia sociale ed esigenze di competitività delle imprese, è stato
valorizzato dalla L. 14.2.2003, n. 30 e nel suo decreto attuativo (DLGS. 10.9.2003, n. 27)
Il Governo, attraverso le misure contenute nella L. n. 30/2003 si propone di incentivare lo sviluppo di altre competenze e funzioni, affinché tali enti
bilaterali possano definire la sperimentazione di nuove tecniche regolatorie, diverse non solo dalla legge, ma anche rispetto alla stessa contrattazione
collettiva (Relazione di accompagnamento al DLGS n. 276/2003).
ENTI BILATERALI:FUNZIONI
PRINCIPALI FUNZIONI
FORMAZIONE(formazione equalificazione delleaziende e dei lorodipendenti)
CERTIFICATORIA DEI CONTRATTI
(prevenzione controversie, processi
outsourcing)
STRUTTURAZIONE MERCATO LAVORO E
GESTIONE PRESTAZIONE
INTEGRATIVE E SOSTITUTIVE
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ENTI BILATERALI:FUNZIONI EX L. N. 30/2003
ENTI BILATERALI
�INTERMEDIAZIONE NEL MERCATO DEL LAVORO
�COSTITUZIONE DI AGENZIE PER IL LAVORO PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
�SPERIMENTAZIONE DI ORIENTAMENTI, LINEE-GUIDA E CODICI DI COMPORTAMENTO AL FINE DI DETERMINARE ATTIVITA’ FORMATIVA
ENTI BILATERALI:FUNZIONI EX L. N. 30/2003
ENTI BILATERALI
�CERTIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
�TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE ESPERIBILE INNANZI L’ORGANO PREPOSTO ALLA CERTIFICAZIONE
�CERTIFICARE LE RINUNZIE ALLE TRANSAZIONI DI CUI ALL’ART. 2113 C.C. A CONFERMA DELLA VOLONTA’ DELLE PARTI
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ENTI BILATERALI:
Il D.Lgs. 251/2004 ha modificato ed integrato
il D.Lgs.276/2003 precisando che agli enti
bilaterali spetta la funzione la funzione di regolamentazione del
mercato del lavoro attraverso
-PROMOZIONE DI UNA OCCUPAZIONE REGOLARE E DI QUALITÀ
- L'INTERMEDIAZIONE NELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO
-LA PROGRAMMAZIONE DI ATTIVITÀ FORMATIVE E LA DETERMINAZIONE DI MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN AZIENDA
-LA PROMOZIONE DI BUONE PRATICHE CONTRO LA DISCRIMINAZIONE E PER LA INCLUSIONE DEI SOGGETTI PIÙ SVANTAGGIATI
ENTI BILATERALI:
Il D.Lgs. 251/2004 ha modificato ed integrato
il D.Lgs.276/2003 precisando che agli enti
bilaterali spetta la funzione la funzione di regolamentazione del
mercato del lavoro attraverso
-LA GESTIONE MUTUALISTICA DI FONDI PER LA FORMAZIONE E L'INTEGRAZIONE DEL REDDITO;
-LA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO E DI REGOLARITÀ O CONGRUITÀ CONTRIBUTIVA;
-LO SVILUPPO DI AZIONI INERENTI LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO;
-OGNI ALTRA ATTIVITÀ O FUNZIONE ASSEGNATA LORO DALLA LEGGE O DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI RIFERIMENTO
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ENTI BILATERALI:
Sulla base di questo quadro normativo, si sono creati due opposte opinioni sugli enti bilaterali
COME UNA MODALITÀ SPECIFICA CON CUI I SINDACATI POSSONO
RIVALORIZZARE LA LORO FUNZIONE
COME STRUMENTO DI EROSIONE DELLE FUNZIONI
NATURALI DELLA RAPPRESENTANZA SINDACALE
ENTI BILATERALI:STRUTTURA
DIVERSI PER
� per funzione
�denominazione
�Tipologia
� provenienza delle risorse
�ambito d’intervento
CARATTERISTICHECOMUNI
�composti da soggetti che sono controparti nel sistema di relazioni
industriali
�entità separate e ben distinte dalle organizzazioni fondatrici.
GLI ORGANISMI BILATERALI
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ENTI BILATERALI:STRUTTURA
la scelta della forma e della struttura organizzativa rappresenta uno degli indici principali del livello di bilateralità raggiunto
TRE PRINCIPALI LIVELLI D’INFLUENZA E AUTORITÀ
LIVELLO BASEosservatori paritetici
LIVELLO INTERMEDIO gli istituti , le commissioni e i comitati paritetici
LIVELLO AVANZATO i fondi e gli enti bilaterali
ENTI BILATERALI E AMMORTIZZATORI SOCIALI: APPRENDISTATO
L’art. 3, comma 17 della L. 92/2012 riconosce, in via sperimentale per il periodo 2013-2015, l’erogazione della indennità di disoccupazione collegata
all’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso di particolari requisiti
assicurativi e contributivi, a condizione che ci sia un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% dell’indennità stessa a carico dei Fondi bilaterali, ovvero a carico dei nuovi Fondi di solidarietà previsti dall’articolo 3, comma 4
della legge di riforma.Il trattamento è riconosciuto nel limite delle risorse non superiore a 20 milioni
di euro annui per il periodo 2013-2015.
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APPRENDISTATO:
APPRENDISTA
Può accedere all’indennità di disoccupazione
ASPI
� Con due anni di assicurazione contro la disoccupazione; occorre che siano trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione, precisando che il biennio viene determinato a decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore risulta disoccupato
� Con un anno di contribuzione contro la disoccupazione (contributi DS e/o ASpI) nel biennio precedente l’inizio del periodo di sospensione
� L’APPRENDISTA SOSPESO PUÒ ACCEDERE AL SUSSIDIO ASPI, PER UNA DURATA MASSIMA DI 90 GIORNI DA COMPUTARE NEL BIENNIO MOBILE
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APPRENDISTATO:
Base di calcolo e misura
L’indennità è rapportata ad una base di calcolo determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non, e delle mensilità aggiuntive (si tratta della retribuzione imponibile presente in Uniemens), divisa per il totale delle settimane di contribuzione indipendentemente dalla verifica del minimale e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33, così come indicato dall’art. 2, c. 6, della legge.
L'indennità mensile è rapportata alla retribuzione media mensile, così determinata, ed è pari al 75 per cento nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore per il 2013 all'importo di 1.180 euro mensili, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente; nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75 per cento di 1.180 euro incrementato di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.
L'indennità mensile non può in ogni caso superare l'importo mensile massimo di cui all'articolo unico, secondo comma, lettera b), della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni.
All'indennità non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Il calcolo della indennità è disciplinato dalla legge di riforma su base mensile, mentre nelle altre ipotesi l’indennità da erogare al lavoratore dovrà essere divisa per 30 – al fine di determinare il valore giornaliero - e moltiplicata per il numero delle giornate di effettiva sospensione
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APPRENDISTATO E AMMORTIZZATORI SOCIALI
Circolare Inps 36 marzo 2013
fornisce le indicazioni per poter richiedere e beneficiare delle indennità di disoccupazione
previste dai nuovi ammortizzatori sociali stabiliti dall’ Art. 3, comma 17 della Legge 28
giugno 2012, n. 92
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ENTI BILATERALI E AMMORTIZZATORI SOCIALI
A tal fine l'INPS stipula con gli enti bilaterali di categoria APPOSITE CONVENZIONI per la gestione dei trattamenti e lo scambio di
informazioni.
STIPULAZIONE SECONDO IL PROTOTIPO ALLEGATO AL MSG. N. 13228/2010
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L’Istituto, nelle more della predisposizione di un nuovo testo di convenzione da fare sottoscrivere agli Enti bilaterali che intendono intervenire nell’erogazione di tale prestazione, permetterà comunque a quelli già censiti e presenti nella procedura di gestione di operare a decorrere dal 1° gennaio 2013
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ENTI BILATERALI E CONVENZIONI
Per garantire la continuità del sostegno del reddito agli aventi diritto, l’Istituto ha predisposto due forme di convenzione:
-con modalità di pagamento “DISGIUNTA”;
- con modalità di pagamento “CONGIUNTA”.
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ENTI BILATERALI E CONVENZIONICON MODALITÀ DI PAGAMENTO
CONGIUNTA
LE CONVENZIONI CON MODALITÀ DI PAGAMENTO CONGIUNTAPOTRANNO ESSERE STIPULATE SOLO NEI CASI IN CUI LE ESIGENZE
ORGANIZZATIVE DELL’ENTE BILATERALE RENDANO NECESSARIO TALE SISTEMA.
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ENTI BILATERALI E CONVENZIONICON MODALITÀ DI PAGAMENTO
DISGIUNTAL’ente bilaterale assuma l’obbligo, su base convenzionale, di corrispondere la quota integrativa a proprio carico entro 60 giorni dal ricevimento, da parte delle aziende, della rendicontazione mensile delle riprese lavorative effettuate dai lavoratori nel periodo di sospensione, in deroga all’articolo 8, co. 2, del DL n. 46441/2009 che prevede invece un termine di 6 mesi dalla comunicazione della sospensione.
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ENTI BILATERALI E CONVENZIONI
IL DIRETTORE REGIONALE AUTORIZZI,
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, L’EROGAZIONE DELLA QUOTA DI TRATTAMENTO
DI COMPETENZA INPS SUBORDINATAMENTE ALL’IMPEGNO
A CORRISPONDERE, NEL TERMINE PREVISTO
LA QUOTA INTEGRATIVA A PROPRIO CARICO, PARI AL 20% DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DEL
TRATTAMENTO.
CONVENZIONE
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