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LE QUESTIONI AFRICANE AL PARLAMENTO ITALIANO

Date post: 12-Jan-2017
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LE QUESTIONI AFRICANE AL PARLAMENTO ITALIANO Source: Africa: Rivista trimestrale di studi e documentazione dell’Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente, Anno 14, No. 2 (MARZO - APRILE 1959), pp. 83-85 Published by: Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente (IsIAO) Stable URL: http://www.jstor.org/stable/40757048 . Accessed: 09/06/2014 17:12 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente (IsIAO) is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Africa: Rivista trimestrale di studi e documentazione dell’Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.109.193 on Mon, 9 Jun 2014 17:12:59 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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LE QUESTIONI AFRICANE AL PARLAMENTO ITALIANOSource: Africa: Rivista trimestrale di studi e documentazione dell’Istituto italiano per l’Africae l’Oriente, Anno 14, No. 2 (MARZO - APRILE 1959), pp. 83-85Published by: Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente (IsIAO)Stable URL: http://www.jstor.org/stable/40757048 .

Accessed: 09/06/2014 17:12

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Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente (IsIAO) is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extendaccess to Africa: Rivista trimestrale di studi e documentazione dell’Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente.

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LE QUESTIONI AFRICANE AL PARLAMENTO ITALIANO a cura di Nino Romieri

Camera dei Deputati PROGETTI DI LEGGE

E9 stata presentata il 22 gennaio 1959 e si trova attualmente in attesa di svol- gimento la seguente proposta di legge:

Proposta di legge n. 791 - d'iniziativa dei Deputati Amendola Pietro, Magliet- ta e Nannuzzi:

«Esodo volontario del personale già appartenente ai ruoli organici del sop- presso Ministero dell'Africa Italiana ed inquadrato nei ruoli aggiunti delle Am- ministrazioni dello Stato ».

Questo nuovo provvedimento legisla- tivo è inteso a riparare all'ingiusto trat- tamente riservato a grandissima parte di anziani e lungamente provati dipen- denti dei ruoli del soppresso Ministero dell'Africa Italiana e trasferiti succes- sivamente alle dipendenze delle Ammi- nistrazioni dello Stato, offrendo nuova- mente la possibilità di chiedere, a co- loro che lo desiderino, la cessazione dal servizio, riservando loro il mede- simo trattamento usato nei confronti dei loro colleghi che lasciarono l'Ammini- strazione in forza delle leggi 29 apri- le 1953, n. 430 e 9 luglio 1954, n. 431.

Infatti, com'è noto, il personale di ruolo del soppresso Ministero dell'A.L, specialmente quello dei gradi e gruppi inferiori, subì in conseguenza della per- dita dei terri tor i d'oltremare, una para- lisi completa della carriera in quanto il Governo dell'epoca aveva bandito nu- merosi concorsi nei gradi iniziali senza preoccuparsi di allargare adeguatamente gli organici dei gradi intermedi. Forse ci si proponeva di risolvere la questione in un tempo successivo, ma la guerra, prima, e il crollo, poi, dell'edificio co- loniale fecero accantonare il problema e, come conseguenza, si ebbe l'accen- tuarsi di quella sproporzione organica, già esistente, fra i posti di grado infe- riore e quelli di grado intermedio ed elevato dei singoli ruoli.

Dopo la firma del Trattato di pace, quando fu evidente che si sarebbe do- vuto arrivare alla smobilitazione del Mi- nistero dell'Africa Italiana, si ebbero dei tentativi da parte di alcuni parla- mentari tendenti a sbloccare la situa- zione stagnante di quegli impiegati, e a conformare il ritmo delle loro pro- mozioni a quello vigente per i dipen- denti delle altre Amministrazioni dello Stato, i quali avevano tratto notevole giovamento dal nuovo assetto democra- tico dei primi anni del dopoguerra. Pur- troppo i Governi responsabili di quegli anni, pur affermando di essere consa- pevoli della umiliante condizione del personale di che trattasi, non vi posero il dovuto rimedio, obiettando che per poter provvedere in tal senso sarebbero occorsi provvedimenti di deroga o mo- difica agli ordinamenti vigenti, e che le relative . proposte non avevano trova- to accoglimento.

Valga intanto il seguente esempio il- lustrativo.

Fino al 31 dicembre 1952, gli impie- gati di tutte le altre Amministrazioni dello Stato, stante la capienza dei loro organici opportunamente ampliati, si av- valsero del beneficio allora vigente che consentiva l'avanzamento senza esami dal grado XI al X di gruppo C, dal grado X al IX di gruppo B e dal IX ali' Vili di gruppo A.

Invece gli impiegati del Ministero dell'Africa Italiana dei gradi corrispon- denti, pur con un'anzianità anteriore, furono costretti a segnare il passo e solo alla fine dell'anno 1953 poterono aspi- rare agli attesi avanzamenti; ma, natu- ralmente, parteciparono ad appositi con- corsi per esami, dato che il beneficio era cessato, come si è detto, dal 31 di- cembre 1952.

Intanto la legge 29 aprile 1953, n. 430 sulla «Soppressione del Ministero del- l'Africa Italiana» affrontava, con molto ritardo, il problema della sistemazione del personale di quell'Amministrazione. Il tentavio di sistemare quello sventura- to personale, fatto con la legge pre- detta, si articolava in due direzioni: a) incoraggiando l'esodo volontario (ar- ticoli 7 e 8 della legge) con la conces- sione di benefici che, specialmente alla luce di quanto è stato fatto per il per- sonale rimasto in servizio, appaiono ab- bastanza vantaggiosi (aumento di 7 an- ni agli effetti del trattamento di quie- scenza e indennità di liquidazione); b) concedendo la delega legislativa al Governo perché, entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ema- nasse le norme necessarie per « disci- plinare ed attuare il trasferimento del personale dei ruoli organici del Mini- stero dell'Africa Italiana, nei ruoli delle altre Amministrazioni dello Stato », a condizioni che garantissero, fra l'altro, « la piena parificazione al personale del- le Amministrazioni di destinazione » e un «analogo normale sviluppo di car- riera» (articolo 18).

Fu questo impegno formale che dis- suase molti impiegati dal chiedere la cessazione dal servizio a norma del- l'articolo 7 della legge 29 aprile 1953, n. 430.

Ben è vero che, non avendo il Go- verno emanato le norme delegate entro il termine stabilito (31 ottobre 1953), fu necessario un nuovo provvedimento legislativo. Fu questo la legge 9 lu- glio 1954, n. 431, con la quale veniva riaperta per brevissimo tempo (15 gior- ni) la possibilità di chiedere la ces- sazione dal servizio, e veniva prorogato fino al 30 novembre 1954 il termine concesso al Governo per la emanazione delle norme delegate per attuare e di- sciplinare il trasferimento, ecc, nei ruo- li delle altre Amministrazioni, ecc.

Finalmente con decreto del Presiden- te della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496 (pubblicato sulla Gazzetta Uffi- ciale n. 71 del 28 marzo 1955!) vengono stabilite le norme tanto attese da quegli

impiegati di ruolo del Ministero del- l'Africa Italiana che avevano sperato in una sistemazione soddisfacente la quale riparasse, almeno in parte, il danno da essi subito sia per la paralisi della carriera sia per i disagi sofferti durante un lungo servizio in zone mal- sane coloniali e, successivamente, nei campi di prigionia.

Ma quale delusione! Il personale dei ruoli organici del

soppresso Ministero dell'Africa Italiana che non ha avuto a suo tempo l'intuito o l'audacia di andarsene a casa si trova ora, per virtù di quel decreto, in con- dizioni umilianti; non trasferito nei « ruoli » delle altre Amministrazioni, bensì raggruppato, anzi, isolato in ruoli separati detti « ruoli aggiunti » istituiti presso le varie Amministrazioni dello Stato, per non essere confusi con la schiera dei privilegiati.

Ma i posti istituiti sono di numero talmente esiguo che agli interessati non resta che sperare nella scomparsa o nel ritiro di qualche collega per poter final- mente accedere ai posti stessi.

Sebbene il prefato decreto presiden- ziale n. 1496 prescriva all'articolo 8 che il personale dei ruoli aggiunti (già ap- partenente ai ruoli organici del soppres- so Ministero dell'Africa Italiana) «ha gli stessi doveri, diritti, benefici, fun- zioni, prerogative, ecc. del personale dei ruoli ordinaria, tuttavia essi continuano ad avere funzioni subordinate rispetto ai pari grado dei ruoli ordinari e per- sino rispetto ai colleghi di grado in- feriore.

Si verifica, quindi, il fatto increscioso che funzionari anziani e preparati, con una ventina d'anni di servizio, si tro- vano a dover coabitare con colleghi: più giovani i quali hanno raggiunto un grado superiore al loro e che, nel mi- gliore dei casi, li considerano con una certa sufficienza e con una punta di commiserazione.

Come se ciò non bastasse, ecco che il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 11: «Ordinamento delle carriere degli impiegati civili del- lo Stato », il quale pubblica in allegato ben 81 quadri delle carriere e delle qualifiche delle varie Amministrazioni, non contiene i quadri dei ruoli aggiunti istituiti per il personale ex africano.

Ciò dimostra che, a differenza di quanto promesso in precedenza, tale personale non è considerato di ruolo ma è, per certi aspetti, equiparato al personale degli ex ruoli speciali tran- sitori, ora inquadrato in ruoli che ven- gono pure chiamati « aggiunti ».

Ma perché questi impiegati di cui ci occupiamo sono stati declassati dai ruoli organici (ai quali avevano acce- duto in virtù di regolari concorsi per esami) ai ruoli aggiunti? E ciò mentre per gli impiegati già avventizi (non di ruolo) vengono creati dei ruoli aggiun-

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ti, con evidente miglioramento della si- tuazione?

Come si vede, all'ingiustizia subita per il passato si è aggiunto più di re- cente un aggravamento del già mortifi- cante stato di cose.

E' sufficiente consultare qualsiasi «Ruolo di anzianità» dei vari Mini- steri e Uffici periferici per accertarsi che impiegati dei ruoli ex coloniali (ora inquadrati nei «ruoli aggiunti»), nominati impiegati di ruolo nel 1937 o 1939, quindi con altri 20 anni di ser- vizio, sono fermi alla qualifica di Se- gretario (ex grado IX), mentre i colle- ghi dei ruoli ordinari delle Amministra- zione, di pari anzianità di nomina, ri- vestono ora almeno la qualifica di diret- tore di sezione o una qualifica equi- parata.

Questa situazione è sommamente in- giurista, e fa sì che la stragrande mag- gioranza degli impiegati già appartenen- ti al soppresso Ministero dell'Africa

Italiana si penta di non aver chiesto la cessazione dal servizio, quando v'era una buona possibilità, e ripensino con amarezza a tutti i sacrifici fatti, e re- munerati nel modo che si è visto.

Riportiamo qui di seguito il testo in- tegrale della proposta di legge sum- menzionata :

Art. 1

II personale già appartenente ai ruoli organici del soppresso Ministero del- l'Africa Italiana e trasferito alle dipen- denze delle Amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente del- la Repubblica 30 novembre 1954, nu- mero 1496, può chiedere la cessazione dal servizio in base a domanda da pre- sentarsi all'Amministrazione presso la quale risulta attualmente assegnato, en- tro un mese dall'entrata in vigore del- la presente legge.

La cessazione dal servizio avrà effetto

dal Io o dal 16 del mese, immediata- mente successivi alla data del prov- vedimento.

Art. 2

Al personale collocato a riposo ai sensi dell'articolo precedente viene con- cesso il trattamento stabilito dall'arti- colo 8 della legge 29 aprile 1953, n. 430, modificato dall'articolo 1 della legge 9 luglio 1954, n. 431.

Art. 3

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto nel capitolo 493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1958-59.

Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le oc- correnti variazioni di bilancio.

Senato della Repubblica

PROGETTI DI LEGGE

E' giacente, in attesa d'esame, pres- so la 3a Commissione Permanente Af- fari Esteri, in sede deliberante, pre- sentato dal Ministro degli Affari Esteri, di concerto con i Ministri del Tesoro e dei Trasporti, il seguente disegno di legge:

Disegno di legge n. 297 - presentato dal Ministro degli Affari Esteri:

« Autorizzazione al Ministero degli Affari Esteri a rimborsare all'Ammini- strazione delle Ferrovie dello Stato lo onere derivante dalla concessione della tariffa n. 6 ai connazionali che rimpa- triano temporaneamente» - (Relatore: Senatore Santero).

Tale progetto di legge è stato già approvato dalla 3a Commissione Perma- nente - Affari esteri, emigrazione - della Camera dei Deputati, nella seduta del 28 novembre 1958. Dalla relazione illustrativa che ha accompagnato il di- segno di legge stesso allorché venne presentato alla Camera, si rileva quanto segue.

La concessione speciale XII - che prevedeva una riduzione del 50 per cento sul prezzo del biglietto ordinario per i viaggi in terza ed in seconda classe, limitatamente a tre viaggi di venuta in Italia ed a tre viaggi di ri- torno all'estoro, a favore degli italiani residenti all'estero da almeno due anni che rientravano in Italia per tempora- neo soggiorno - venne abolita con De- creto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1949, n. 12.

L'abolizione della concessione provo- cava profonde ripercussioni fra le no- stre collettività all'estero ed in special modo fra i connazionali residenti, per ragioni di lavoro, nei vicini tenitori europei; a molti dei quali, ed in par- ticolare ai più poveri, il provvedimento di abolizione veniva a precludere pra- ticamente la possibilità di visitare pe- riodicamente i propri congiunti in Italia.

Con il presente disegno di legge, ri- conosciuta l'opportunità di concedere l'applicazione della tariffa n. 6 a favore dei connazionali che rimpatriano tem- poraneamente, concessione che compor- ta una riduzione del 50 per cento sul prezzo del biglietto, si autorizza il Mi- nistero degli Affari Esteri a rimborsare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato l'onere derivante dalla concessio- ne medesima.

I limiti e le modalità della conces- sione saranno disposti con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro del Tesoro, in base alla facoltà prevista dall'articolo 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948. La riduzione potrà essere accordata ai connazionali, emigrati da almeno un an- no, sul prezzo del biglietto di seconda classe, limitatamente ad un solo viaggio all'anno di rientro in Italia e di ritorno all'estero.

Questa limitazione, nel numero dei viaggi a tariffa ridotta, trova la sua giu- stificazione nella necessità di contenere entro modesti limiti l'onere a carico dell' Erario.

II presente disegno di legge prevede che l'onere in parola sarà rimborsato dal Ministero degli affari esteri all'Am- ministrazione delle ferrovie. La spesa, calcolata in 40 milioni di lire per l'eser- cizio 1958-59 sarà fronteggiata mediante riduzione degli stanziamenti dei capi- toli n. 20 e n. 61 dello stato di previ- sione della spesa del Ministero degli Affari Esteri.

Il provvedimento, vivamente atteso dalle nostre collettività all'estero, costi- tuirà una nuova prova della sollecitu- dine della Patria verso i suoi figli lon- tani, che con il loro lavoro e la loro tenacia onorano il nome dell'Italia.

Il testo del disegno di legge presen- tato al Senato è il seguente:

Art. 1

II Ministero degli Affari Esteri è autorizzato a rimborsare all'Ammini- strazione delle ferrovie dello Stato l'one-

re derivante dalla concessione della ta- riffa n. 6 a favore dei connazionali che rimpatriano temporaneamente.

La concessione sarà disposta con de- créto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro del Tesoro, in base alla facoltà prevista dall'articolo 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, relativo alle condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato, convcrtito nella legge 4 aprile 1935, n. 911.

Art. 2

All'onere di lire 40 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nel- l'esercizio finanziario 1958-59 si farà fronte per 30 milioni e 10 milioni ri- spettivamente con riduzione degli stan- ziamenti dei capitoli numeri 20 e 61 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del Tesoro provvedere con propri decreti alle occorrenti varia- zioni di bilancio.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,

INTERPELLANZE

E' stata presentata al Senato, dai Se- natori Valenzi e Pastore, nella seduta del 3 marzo u.s., la seguente interpel- lanza che fa seguito all'interrogazione avanzata dal defunto Senatore Braschi nella seduta del 19 novembre 1958:

«Al Presidente del Consiglio dei Mi- nistri e ai Ministri degli Affari Esteri e dell' Interno, per conoscere quali prov- vedimenti intendano prendere per pa- rare la grave minaccia di un* rimpatrio in massa di decine di migliaia di lavo- ratori attualmente residenti in Tunisia, sia sul piano diplomatico per ottenere

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dal Governo tunisino la revoca delle decisioni prese o prospettate od almeno condizioni giuste e rispettose di tutti gli interessi dei colpiti, sia nel senso di una adeguata organizzazione assistenzia- le per i connazionali che già comincia- no a rimpatriare e che putroppo diven- teranno sempre più numerosi ed ai quali non ci si può limitare ad offrire l'ospitalità in campi profughi come

quello di Brindisi ove già da due anni si trovano in pietose condizioni i pro- fughi italiani dall'Egitto».

/ Senatori Pastore, Valenzi e Spez- zano hanno presentato al Senato, nel- la seduta del 3 marzo u.s., la seguente interpellanza :

« Al Ministro degli Affari Esteri, per conoscere quali provvedimenti intenda

prendere e quali passi effettuare presso il Governo di Tunisia per giungere fi- nalmente ad un accordo tra i due Paesi che ponga fine ai continui sequestri di pescherecci siciliani da parte delle Auto- rità tunisine, anche se sorpresi soltanto a navigare in prossimità della zona fissata unilateralmente da parte della Tunisia con il decreto beycale del 26 luglio 1951».

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