Lezione n. 8 – venerdì 24/02/2017
L’IVA
Dichiarazioni e comunicazioni annuali
Il rimborso annuale e infrannuale
La comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva (c.d. spesometro)
Relatori:
Elena DA PONT
Andrea GABOLA
Cristiano BAUCE’
Filippo VIDOSSICH
Claudio CHIUSANO
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AGENDA
• dichiarazione annuale IVA – analisi modello E. DA PONT
• cenni disciplina dell'IVA di gruppo – principi A. GABOLA
• cenni dichiarazione IVA di Gruppo – analisi modello A. GABOLA
• cenni garanzie per IVA di gruppo – principi e esempi A. GABOLA
• cenni gruppo IVA “europeo” 2018 – principi A. GABOLA
• spesometro – principi e analisi modello C. BAUCE’
• rimborso annuale – presupposti F. VIDOSSICH
• garanzie per il rimborso – principi e modalità F. VIDOSSICH
• rimborsi – panoramica C. CHIUSANO
• rimborsi – modelli C. CHIUSANO
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Le disposizioni di riferimento per gli adempimenti annuali IVA sono contenute nell’art. 28, D.P.R. 633/1972 e negli art. 3 e 8 D.P.R. n. 322/1998. La dichiarazione annuale IVA : •Rappresenta il riepilogo delle operazioni attive e passive effettuate nel corso dell’anno solare precedente a quello di presentazione e determina la liquidazione definitiva del debito o del credito IVA.
•Periodo di riferimento: sempre anno solare
•Evidenzia il Volume d’Affari, parametro di riferimento per molte norme IVA
•Evidenzia l’imposta detraibile
•Consente di rettificare eventuali errori compiuti in sede di liquidazioni periodiche
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SOGGETTI OBBLIGATI Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA (sia unificata o in via autonoma a seconda dei casi che di seguito verranno trattati) tutti i contribuenti in possesso di partita IVA: • esercenti attività di impresa sotto qualsiasi forma giuridica; • esercenti attività artistiche o professionali di cui agli articoli 4 e 5 del DPR 633/72 (anche in forma associata); •Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni culturali non riconosciute (che non hanno optato per le disposizioni di cui alla Legge n. 398/1991. Non è causa di esonero la mancata effettuazione di operazioni attive nell’anno solare precedente.
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SOGGETTI ESONERATI DALL’OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE.
• Regimi fiscali agevolati (contribuenti minimi art 27commi 1-2 DL 98/2011 e forfetari (Legge 190/2014 commi da 54 a 89); • Agricoltori e pescatori in regime di esonero dagli adempimenti nell’anno precedente; •Giornalai e tabaccai che effettuano solo operazioni non rilevanti ai fini IVA; • Esercenti attività di organizzazione di giochi e di intrattenimenti esonerati dagli adempimenti Iva se in regime di detrazione forfetaria dell’Iva; • Le imprese individuali che affittano l’unica azienda e non esercitano altra attività soggetta ad Iva; • Le associazioni sportive dilettantistiche, le pro-loco e le associazioni senza fini di lucro che hanno optato per il regime forfetario; • Soggetti che hanno effettuato solo operazioni esenti di cui all’articolo 10 del DPR 633/72; • Soggetti residenti in altri Stati UE senza stabile organizzazione in Italia qualora abbiano effettuato solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’Iva; • Soggetti extra UE esercenti attività di e-commerce, non identificati in ambito comunitario, identificati ai fini IVA sul territorio dello Stato secondo le disposizioni dell’art. 74-quinquies D.P.R. 633/1972.
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PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA
L’art. 1, comma 641, Legge n. 190/2014 ha modificato il D.P.R. n. 322/1998 con effetto a partire dalla dichiarazione IVA 2017 relativa al 2016 prevedendo l’eliminazione della dichiarazione unificata, un termine unico per la presentazione della dichiarazione annuale IVA e la conseguente abrogazione dell’obbligo di presentare la comunicazione dati IVA. La presentazione avviene, comunque, solamente in forma telematica sia direttamente che tramite intermediario abilitato. Termine di presentazione. Come previsto dal nuovo art. 8 del DPR 322/1998, le persone fisiche titolari di partita IVA, le società e gli enti devono presentare la dichiarazione telematicamente: • entro il mese di febbraio 2017 per l’anno 2016; • tra il 1° febbraio e il 30 aprile per gli anni successivi.
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Presentazione oltre il termine Se il contribuente presenta la dichiarazione Iva oltre il termine di scadenza, ma entro 90 giorni, la dichiarazione non è considerata omessa ma, la tardiva presentazione deve essere sanata con una sanzione ridotta con ravvedimento operoso pari ad € 15,00 (pari ad 1/10 di 150 euro). La dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni si considera invece omessa a tutti gli effetti, ma costituisce titolo per la riscossione delle imposte dovute sulla base degli imponibili indicati e delle ritenute dei sostituti d’imposta.
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Presentazione oltre il termine Se il contribuente presenta la dichiarazione Iva oltre il termine di scadenza, ma entro 90 giorni, la dichiarazione non è considerata omessa ma, la tardiva presentazione deve essere sanata con una sanzione ridotta con ravvedimento operoso pari ad € 15,00 (pari ad 1/10 di 150 euro). La dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni si considera invece omessa a tutti gli effetti, ma costituisce titolo per la riscossione delle imposte dovute sulla base degli imponibili indicati e delle ritenute dei sostituti d’imposta.
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Correzione di eventuali errori nella dichiarazione
E’ possibile integrare o correggere le dichiarazioni validamente presentate tramite la presentazione di una: - dichiarazione correttiva nei termini: la quale corregge gli errori commessi entro il termine di presentazione e non comporta alcuna sanzione per il contribuente;
- dichiarazione integrativa: va presentata sul medesimo modello della dichiarazione originaria, oltre la scadenza di presentazione della dichiarazione annuale e entro il termine previsto per l’accertamento (31.12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione). Questa dichiarazione comporta una sanzione del 30% del maggior debito o minor credito, ridotta nel caso di errori regolarizzati spontaneamente con il ravvedimento operoso. L’art. 5, D.L. 193/2016 ha modificato l’art. 8 del D.P.R. 322/1998 equiparando i termini di presentazione della dichiarazione integrativa a favore (un tempo entro un anno dalla presentazione della dichiarazione originaria) a quelli della dichiarazione integrativa a sfavore del contribuente.
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La compensazione dei crediti IVA La manovra estiva 2009 (D.L. 78/2009) ha introdotto due livelli di compensazione del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale o trimestrale. Successive disposizioni normative hanno modificato tali regole sino alle attuali: •Importi inferiori ad €. 5.000,00 compensazione libera; •Importi superiori ad € 5.000,00: la compensazione orizzontale nel mod. F24 può essere effettuata solo dal giorno 16 del mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione IVA annuale o del modello TR infrannuale; è necessario utilizzare i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate per il pagamento; •Importi superiori ad € 15.000,00 : è necessaria, oltre alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, l’apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato che ne risponde in caso di apposizione di visto infedele.
A decorrere dal 2014 l’art. 9 comma 2 D.L. 35/2013 ha aumentato il limite massimo delle compensazioni orizzontali da € 516.546,90 a € 700.000,00.
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Liquidazione imposta annuale. Il saldo a debito o a credito viene evidenziato nella sezione II del quadro VL. Termini di versamento Il termine ultimo di versamento dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale è stato oggetto di modifica da parte del D.L. 193/2016, tenendo conto delle modifiche intervenute con la L. 190/2014 che ha soppresso la dichiarazione unificata.
Ai sensi dell’articolo 3 del DPR 16.04.2003 n. 216, l’iva a debito o a credito risultante dalla dichiarazione annuale Iva non è, rispettivamente, dovuta o rimborsabile, se di importo pari o inferiore ad euro 10,33. I versamenti dovuti in base alle risultanze della dichiarazione annuale, vanno effettuati impiegando il modello di pagamento F24 telematico.
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Per effetto delle modifiche il saldo IVA va versato: - in un’unica soluzione entro il 16 marzo di ciascun anno; - entro il termine di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese/frazione di mese successivo al 16 marzo. Se il soggetto è persona fisica o società di persone: - in un’unica soluzione entro il 16 marzo di ciascun anno; - versare in unica soluzione entro il 30.06.2017 con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi; Se il soggetto è società di capitale o soggetto IRES: - in un’unica soluzione entro il 16 marzo di ciascun anno; - versare in unica soluzione entro il 30.06.2017 con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi; si attendono chiarimenti sulla possibilità di effettuare il pagamento entro il 30.07.2017 nel caso di approvazione del bilancio oltre i termini ordinari.
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Anche per il versamento del saldo IVA si utilizza il Modello F24 telematico, nella sezione Erario va riportato il codice tributo 6099, l’anno di riferimento è il 2016 il numero della rata e il numero totale delle rate prescelte. Lo stesso codice e anno vanno impiegati se dalla dichiarazione annuale scaturisce un saldo a credito che si utilizza in compensazione con altri debiti tributari/contributivi. E’ possibile rateizzare il debito IVA da un numero minimo di 2 rate ad un massimo di 9 rate SCADENZIARIO 2017 (relativo all’esercizio 2016): 01.01.2017 Primo giorno utile per la presentazione della dichiarazione annuale iva 28.02.2017 Ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione annuale iva 16.03.2017 Termine per versamento saldo iva 30.06.2017 Ultimo giorno utile per effettuare il versamento con la maggiorazione
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6099
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Struttura del modello e principali dati evidenziati: •Il frontespizio composto di due facciate prevede l’informativa sulla privacy e i dati identificativi del contribuente. •un modulo, cosiddetto modello IVA base, per i contribuenti che soddisfino i seguenti requisiti: - determinano l’imposta secondo le regole generali; - non hanno effettuato operazioni con l’estero; - non si avvalgono del plafond; - non hanno preso partecipato ad operazioni straordinarie. •composto di più quadri : quadro VA: Informazioni relative all’attività quadro VB: Estremi identificativi dei rapporti finanziari quadro VE: Determinazione del volume di affari quadro VF: Operazioni passive e IVA ammessa in detrazione quadro VJ: imposta relativa a particolari tipologie di operazioni quadro VI: dichiarazioni di intento ricevute quadro VH: liquidazioni periodiche quadro VL: liquidazione dell’imposta annuale quadro VX: determinazione dell’imposta da versare o del credito quadro VT: ripartizione delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali o soggetti IVA
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• Il modello IVA ordinario, ovvero il modello «tradizionale» approvato annualmente, pari al modello base integrato dai seguenti quadri specifici:
quadro VC: esportatori ed operatori assimilati
quadro VD: cessione del credito IVA da parte delle società di gestione del risparmio quadro VK: Società controllanti e controllate quadro VO: Comunicazioni delle opzioni e revoche quadro VS: Prospetto riepilogativo IVA 26 PR/2017, riservato all’ente o società controllante
quadri VV, VW, VY e VZ: Prospetto riepilogativo IVA 26 PR/2017, riservato all’ente o società controllante
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Sono obbligati ad utilizzare il modello IVA ordinario : - i soggetti non residenti
- le società di gestione del risparmio che gestiscono fondi immobiliari chiusi - gli utilizzatori del modello F24 auto UE - i curatori fallimentari e i commissari liquidatori - i soggetti che hanno partecipato alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo
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QUADRO VN
Il quadro VN di nuova istituzione è riservato ai soggetti che hanno presentato nel 2016 dichiarazioni integrative a favore oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo a quello di riferimento delle dichiarazioni integrative. Nel quadro vanno esposti • L’anno cui si riferisce la dichiarazione integrativa presentata. • L’importo di maggior credito derivante dal minore debito o dalla maggiore
eccedenza detraibile risultante.
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QUADRO VL
Nella sezione 2 del quadro VL è stato introdotto il nuovo rigo VL 11 per il riporto del credito esposto nella colonna 3 dei righi da VN1 a VN4 per i quali non è barrata la colonna 2 «Gruppo».
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QUADRO VE
Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici della prima parte della tabella A effettuate dai produttori agricoli la detrazione IVA è forfettizzata applicando all’ammontare imponibile delle operazioni delle percentuali di compensazione per gruppi di prodotto. Il D:M: 26,01,2016 ha innalzato a regime tali percentuali di compensazione, inserendo tre nuovi righi VE5, VE6 VE10 rispettivamente al 7,65%, 7,95%, 10%. Inoltre è stata introdotta la nuova aliquota IVA al 5% (es. prestazioni socio sanitarie rese da cooperative e consorzi).
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QUADRO VF
Allo stesso modo sono stati modificati i righi in cui vanno indicate le operazioni passive con le percentuali di compensazione del 7,65%, 7,95% e del 10%. Inoltre è stata introdotta la nuova aliquota al 5% anche per gli acquisti.
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QUADRO VE-VJ
Il D.Lgs. 11 febbraio 2016 n. 24 ha esteso l’applicazione del reverse charge alle cessioni di console da gioco, tablet Pc e laptop.
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QUADRO VO
Nel quadro VO: • al nuovo rigo VO10 è stata introdotta la casella relativa alla revoca dell’opzione per l’applicazione dell’IVA in Croazia in caso di cessioni intracomunitarie in base a cataloghi e per corrispondenza.
• ai nuovi righi VO33 e VO34 per revocare l’opzione per il regime ordinario o per il regime dei minimi a seguito delle novità introdotte in materia di regime forfetario.
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QUADRO VX
E’ stato inserito il campo 9 ‘interpello’ da barrare da parte dei soggetti che hanno presentato preventivamente interpello disapplicativo ai fini della disciplina sulle società di comodo. In tal caso non va apportata la firma al campo 8 (dichiarazione sostitutiva).
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QUADRO VI
Nel quadro VI riservato all’indicazione delle dichiarazioni di intento ricevute
è stato soppresso il campo relativo all’indicazione del progressivo
assegnato alla dichiarazione di intento dall’esportatore abituale in assenza
del protocollo telematico di trasmissione all’Agenzia delle Entrate.
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QUADRO VG
Novità nella disciplina relativa alla liquidazione IVA di gruppo:
A seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2017 alla disciplina
relativa alla liquidazione IVA di gruppo la società controllante comunica
all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione per la predetta
procedura tramite la compilazione del nuovo quadro VG della
dichiarazione IVA presentata nell’anno solare a decorrere dal quale
intende esercitare l’opzione.
In precedenza la controllante era tenuta a compilare il mod. IVA26; il quadro
VG ricalca sostanzialmente i dati richiesti nel mod. IVA26.
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ESEMPIO
A titolo esemplificativo nel seguito si riporta un modello IVA 2017 base compilato . La società ALFA svolgente attività di commercio all’ingrosso di ricambi auto, effettua operazioni attive sia in Italia che all’estero, ha ricevuto dichiarazioni di intento da parte di esportatori abituali e tra gli acquisti ha ricevuto fatture per servizi di pulizia di immobili. Presenta il seguente riepilogo annuale IVA relativo al 2016:
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AGENDA
• dichiarazione annuale IVA – analisi modello E. DA PONT
• cenni disciplina dell'IVA di gruppo – principi A. GABOLA
• cenni dichiarazione IVA di Gruppo – analisi modello A. GABOLA
• cenni garanzie per IVA di gruppo – principi e esempi A. GABOLA
• cenni gruppo IVA “europeo” 2018 – principi A. GABOLA
• spesometro – principi e analisi modello C. BAUCE’
• rimborso annuale – presupposti F. VIDOSSICH
• garanzie per il rimborso – principi e modalità F. VIDOSSICH
• rimborsi – panoramica C. CHIUSANO
• rimborsi – modelli C. CHIUSANO
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IVA DI GRUPPO (art. 73, ultimo comma, DPR 633/72; DM 13/12/1979; Provvedimento 171422 del 6/12/2010 e Legge n. 232 del 11/12/2016 - Legge di Bilancio 2017)
Legge di Bilancio 2017 ha comportato modifiche alla presentazione e alla modellistica
Ante - Legge di Bilancio 2017 Post – Legge di Bilancio 2017
Requisiti soggettivi: società di capitali controllanti e controllate con una partecipazione, anche indiretta, superiore al 50%.
Requisiti soggettivi: medesimi
Durata del controllo: deve sussistere dall’inizio dell’anno solare precedente
Durata del controllo: deve sussistere almeno al 1 luglio dell’anno precedente; per il periodo di imposta 2017 (per aderire alla procedura dal 1 gennaio), deve sussistere al 1’ luglio 2016
Comunicazione telematica: entro il termine per la liquidazione di gennaio della validità di un anno (16 febbraio)
Comunicazione telematica: entro il 28 febbraio (dal periodo di imposta 2016 e ss.)
Presentazione: tramite modello 26/LP Presentazione: modello IVA 2017 – quadro VG; in alternativa è possibile utilizzare 26/LP
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Ante - Legge di Bilancio 2017 Post – Legge di Bilancio 2017
Controllante: acquisisce i crediti e debiti di volta in volta trasferiti dalle controllate in occasione delle liquidazioni periodiche con assunzione di ogni responsabilità in merito alle liquidazioni di gruppo ed ai versamenti
Controllante: medesimo
Controllate: trasferiscono mensilmente/trimestralmente le proprie posizioni creditorie o debitorie; conservano la disponibilità di eventuali crediti precedenti all’accesso al regime
Controllate: medesimo
Obiettivi: ottimizzare la gestione finanziaria del gruppo contenendo l’esposizione creditoria IVA consolidata
Obiettivi: medesimo
Accordo: può ricorrere l’esigenza di regolamentare i rapporti con le società del gruppo soprattutto in presenza di soci di minoranza
Accordo: medesimo
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• dichiarazione annuale IVA – analisi modello E. DA PONT
• cenni disciplina dell'IVA di gruppo – principi A. GABOLA
• cenni dichiarazione IVA di Gruppo – analisi modello A. GABOLA
• cenni garanzie per IVA di gruppo – principi e esempi A. GABOLA
• cenni gruppo IVA “europeo” 2018 – principi A. GABOLA
• spesometro – principi e analisi modello C. BAUCE’
• rimborso annuale – presupposti F. VIDOSSICH
• garanzie per il rimborso – principi e modalità F. VIDOSSICH
• rimborsi – panoramica C. CHIUSANO
• rimborsi – modelli C. CHIUSANO
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LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO
Per il periodo di imposta 2016, con l’introduzione della Legge di Bilancio n. 232 del 11/12/2016, la volontà di adesione alla liquidazione dell’IVA di Gruppo potrà essere ancora comunicata attraverso il modello di “Dichiarazione di adesione al regime previsto per le società controllanti e controllate e Comunicazione delle variazioni” (modello IVA 26/LP) ma non dal prossimo, che vedrà l’utilizzo del nuovo quadro VG “Adesione al regime previsto per società controllanti e controllate”, presente nella dichiarazione IVA 2017 (modello IVA 2017) come da comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate datato 10/02/2017; questo quadro dovrà essere completato dagli enti o società controllanti che si vogliono avvalere, per il periodo di imposta sopraindicato e successivi, della particolare procedura di compensazione dell’IVA relativamente ad una o più società considerate «controllate»: società le cui azioni o quote sono possedute, direttamente, o indirettamente attraverso altre società controllate, per una percentuale superiore al 50% del loro capitale fin dall’inizio dell’anno solare precedente (Dm 13/12/1979). Questa nuova dichiarazione ha la duplice finalità di manifestare la volontà di aderire alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo, nonché di attestare la sussistenza dei requisiti previsti per tutte le società partecipanti alla compensazione dell’imposta.
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La dichiarazione di adesione per il periodo di imposta 2016 deve essere presentata telematicamente entro: • il 16 febbraio - termine di liquidazione e versamento dell’imposta relativa al mese di
gennaio - se si intende adottare ancora il modello IVA 26/LP
• il 28 febbraio se si intende adottare il quadro VG della dichiarazione IVA 2017
In ogni caso ha effetto per l’anno stesso in cui è presentata Il modello deve, inoltre, essere presentato dagli enti o società controllanti per comunicare le variazioni intervenute nel corso dell’anno e relative ai dati indicati in occasione della presentazione della dichiarazione di adesione (articolo 3, comma 4, del Dm 13/12/1979) La comunicazione delle variazioni relative ai dati indicati nella dichiarazione di adesione deve essere presentata entro il termine di 30 giorni dalla data in cui si è verificata la variazione.
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• dichiarazione annuale IVA – analisi modello E. DA PONT
• cenni disciplina dell'IVA di gruppo – principi A. GABOLA
• cenni dichiarazione IVA di Gruppo – analisi modello A. GABOLA
• cenni garanzie per IVA di gruppo – principi e esempi A. GABOLA
• cenni gruppo IVA “europeo” 2018 – principi A. GABOLA
• spesometro – principi e analisi modello C. BAUCE’
• rimborso annuale – presupposti F. VIDOSSICH
• garanzie per il rimborso – principi e modalità F. VIDOSSICH
• rimborsi – panoramica C. CHIUSANO
• rimborsi – modelli C. CHIUSANO
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La controllante è tenuta a garantire le eccedenze di credito compensate; nell’ambito delle liquidazioni di gruppo si applica per analogia la medesima disciplina in essere per i rimborsi Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 22 luglio 2016, n. 33/E Attenzione ai tempi per il rilascio delle garanzie da parte di banche ed assicurazioni
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Modello fideiussione a garanzia rimborso IVA
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In questo caso il tasso di interesse applicato è il 2% all’anno per il triennio 615.916 x 2% = 12.318,32 annuo 12.318,32 x (365+365+366) = 36.988,71 euro per il triennio dal 26/9/2013 al 26/9/2016 tenendo conto che l’anno 2016 è bisestile
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• dichiarazione annuale IVA – analisi modello E. DA PONT
• cenni disciplina dell'IVA di gruppo – principi A. GABOLA
• cenni dichiarazione IVA di Gruppo – analisi modello A. GABOLA
• cenni garanzie per IVA di gruppo – principi e esempi A. GABOLA
• cenni gruppo IVA “europeo” 2018 – principi A. GABOLA
• spesometro – principi e analisi modello C. BAUCE’
• rimborso annuale – presupposti F. VIDOSSICH
• garanzie per il rimborso – principi e modalità F. VIDOSSICH
• rimborsi – panoramica C. CHIUSANO
• rimborsi – modelli C. CHIUSANO
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GRUPPO IVA EUROPEO 2018
Con la Legge di Bilancio 2017 verrà introdotto l’istituto del Gruppo IVA: secondo l’art.11 della Direttiva 2006/112/CE, gli stati appartenenti all’Unione Europea potranno considerare un unico soggetto passivo IVA quelle entità giuridicamente indipendenti (ad esclusione delle sedi e stabili organizzazioni situate all’estero, soggetti la cui azienda sottoposta a sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. o a procedura concorsuale o posti in liquidazione ordinaria), ma condizionate strettamente da vincoli:
• finanziari: quando tra i due soggetti c’è un rapporto di controllo diretto o indiretto o quando i soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dallo stesso soggetto (vincolo sussistente dal 1 luglio dell’esercizio precedente);
• economici: quando tra i soggetti vi è una forma di cooperazione economica con attività simili o complementari o interdipendenti;
• organizzativi: quando, in via di fatto o di diritto, vi è un coordinamento tra gli organi decisionali.
Nel caso ricorra il vincolo finanziario, si presume sussistano anche gli altri due
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In questo contesto si introduce la figura del rappresentante del gruppo IVA che per costituire detto gruppo dovrà presentare telematicamente una dichiarazione con: • denominazione del gruppo • dati identificativi del rappresentante e di altri soggetti partecipanti e loro sottoscrizioni • attestazione della sussistenza dei vincoli anzi citati • attività svolte
La portata innovativa del gruppo IVA porterà le entità ad essere un soggetto unico passivo e:
• le operazioni tra soggetti facenti parte del gruppo IVA non assumeranno rilevanza ai fini IVA
• Le operazioni tra soggetto «gruppo IVA» e soggetto terzo si considereranno effettuate da o nei confronti del gruppo
• Gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione delle norme IVA saranno a carico del gruppo
Tutto ciò premesso, il gruppo IVA potrà consentire un LEGITTIMO RISPARMIO D’IMPOSTA
Termini di presentazione
dal 1 gennaio al 30 settembre Dal 1 ottobre al 31 dicembre
Effetto opzione: da anno successivo Effetto opzione: da secondo anno successivo
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• dichiarazione annuale IVA – analisi modello E. DA PONT
• cenni disciplina dell'IVA di gruppo – principi A. GABOLA
• cenni dichiarazione IVA di Gruppo – analisi modello A. GABOLA
• cenni garanzie per IVA di gruppo – principi e esempi A. GABOLA
• cenni gruppo IVA “europeo” 2018 – principi A. GABOLA
• spesometro – principi e analisi modello C. BAUCE’
• rimborso annuale – presupposti F. VIDOSSICH
• garanzie per il rimborso – principi e modalità F. VIDOSSICH
• rimborsi – panoramica C. CHIUSANO
• rimborsi – modelli C. CHIUSANO
SLIDE
FEBBRAIO
2017
63
Riferimenti normativi
-art. 21 D.L. 78/2010
(convertito dalla L. 122 del 30.07.2010) - D.L. n. 16 del 02.03.2012
(convertito dalla L. 44 del 26.04.2012)
- Provvedimento A.E. del 02.08.13
(Prot. 2013/94908)
SLIDE
FEBBRAIO
2017
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Oggetto della comunicazione
I soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto hanno l'obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le informazioni relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate e ricevute, per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura.
Per le sole operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.
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FEBBRAIO
2017
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Soggetti obbligati alla comunicazione
- società di persone (art. 5 D.P.R. 917/1986)
- società di capitali (art. 73 D.P.R. 917/1986)
- consorzi
- imprenditori individuali
- lavoratori autonomi
- commercianti al minuto
- «ex minimi» (art. 27, co. 3 del D.L. 98/2011)
- «nuove iniziative produttive» (art. 13, della L. 388/00)
- …….
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FEBBRAIO
2017
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Soggetti obbligati alla comunicazione
- soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti (art. 36-bis D.P.R. 633/72)
- i curatori fallimentari ed i commissari liquidatori
- i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia
- gli Enti Pubblici (limitatamente alle operazioni effettuate nell’ambito dell’esercizio di attività commerciale o agricola)
- gli altri organismi di diritto pubblico (limitatamente alle operazioni effettuate nell’ambito dell’esercizio di attività commerciale o agricola)
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FEBBRAIO
2017
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Soggetti esclusi dall’obbligo della comunicazione
- «nuovi minimi» (art. 27, co. 1 e 2 del D.L. 98/2011)
- gli Enti Pubblici (limitatamente all’attività istituzionale)
-gli altri organismi di diritto pubblico (limitatamente all’attività istituzionale).
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FEBBRAIO
2017
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Le operazioni «rilevanti»
- le operazioni imponibili
- le operazioni non imponibili cessioni all’esportazione (art. 8 del D.P.R. 633/72)
operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (art. 8bis del D.P.R. 633/72)
operazioni relative ai servizi internazionali (art. 9 del D.P.R. 633/72)
operazioni di cui all’art. 38-quater del D.P.R. 633/72 (cittadini residenti fuori C.E.)
operazioni di cui all’art. 71 del D.P.R. 633/72 (Città del Vaticano e San Marino)
operazioni di cui all’art. 72 del D.P.R. 633/72 (Sedi diplomatiche e consolari, ecc …)
-le operazioni esenti (art. 10 D.P.R. 633/1972)
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FEBBRAIO
2017
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Le operazioni escluse
Restano escluse dall’obbligo comunicativo le operazioni già monitorate dall’Amministrazione finanziaria
- importazioni
- esportazioni
- operazioni intracomunitarie
- operazioni che hanno formato oggetto di comunicazione all’Anagrafe Tributaria
- cessioni di beni e prestazioni di servizi …. black list
- operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi, qualora … carte di credito e bancomat
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FEBBRAIO
2017
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Modello di comunicazione polivalente
L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili la versione definitiva del modello di comunicazione, unitamente alle relative istruzioni, con la denominazione «Modello di comunicazione polivalente»
Modello che, nella sua versione definitiva, visto il Provvedimento del Direttore dell’A.d.E. del 02.08.13, estende l’utilizzazione del modello anche all’assolvimento di altri adempimenti.
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FEBBRAIO
2017
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Modello di comunicazione polivalente
Il suddetto provvedimento, infatti, in un’ottica di semplificazione degli adempimenti, ha stabilito che lo stesso modello può essere utilizzato anche:
- dagli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario e operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili;
- per la comunicazione delle operazioni di acquisto da operatori sammarinesi;
- per la comunicazione dei dati relativi alle operazioni nei confronti di operatori residenti o domiciliati in Paesi black list.
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FEBBRAIO
2017
72
Modello di comunicazione polivalente Il modello si compone dei seguenti quadri:
Quadro FA Operaz ioni at t ive e passive document at e da f at t ura espost e in f o rma aggregat a
Quadro SA Operaz ioni senza f at t ura espost e in f o rma aggregat a
Quadro BL Operazioni .... black list
Quadro FE Fat t ure emesse / D ocument i r iep ilogat ivi
Quadro FR Fat t ure r icevut e / D ocument i r iep ilogat ivi
Quadro DF Operazioni senza emissione della fattura
Quadro NE Note di variazione emesse
Quadro NR Note di variazione ricevute
Quadro FN Operazioni att ive con non residenti
Quadro SE Acquist i di servizi da non residenti
Quadro TU Operazioni legate al turismo
Quadro TA Quadro r iep ilogat ivo
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2017
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2017
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Modalità di comunicazione
La comunicazione può essere effettuata, a scelta del contribuente, alternativamente:
- in forma analitica (operazione per operazione) per ciascun cliente/fornitore
- in forma aggregata (tutte le operazioni) per ciascun cliente/fornitore
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FEBBRAIO
2017
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Termini e modalità di invio della comunicazione
La comunicazione deve obbligatoriamente essere trasmessa in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati alla trasmissione.
Per le comunicazioni relative all’anno 2016, il termine è diversificato nel seguente modo:
- per i soggetti con liquidazione IVA mensile, entro il 10 aprile dell’anno successivo (all’anno di riferimento)
- per i soggetti con liquidazione IVA trimestrale, entro il 20
aprile dell’anno successivo (all’anno di riferimento)
SLIDE
FEBBRAIO
2017
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Dall’anno 2017 …..
Il D.L. 193/2016 conv. L. 225/2016 introduce, dal 2017,
due specifici nuovi obblighi:
- invio dello spesometro a cadenza trimestrale (in luogo della previgente periodicità annuale)
- invio trimestrale delle liquidazioni Iva periodiche
SLIDE
FEBBRAIO
2017
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Dall’anno 2017
La trasmissione dei dati deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre.
La comunicazione relativa al II°trimestre deve essere effettuata entro il 16.09 e quella relativa all’ultimo trimestre
entro il mese di febbraio.
Per l’anno 2017 (primo anno di applicazione della disposizione) la comunicazione relativa al primo semestre è da effettuarsi
entro il 25.07.2017
SLIDE
FEBBRAIO
2017
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AGENDA
• dichiarazione annuale IVA – analisi modello E. DA PONT
• cenni disciplina dell'IVA di gruppo – principi A. GABOLA
• cenni dichiarazione IVA di Gruppo – analisi modello A. GABOLA
• cenni garanzie per IVA di gruppo – principi e esempi A. GABOLA
• cenni gruppo IVA “europeo” 2018 – principi A. GABOLA
• spesometro – principi e analisi modello C. BAUCE’
• rimborso annuale – presupposti F. VIDOSSICH
• garanzie per il rimborso – principi e modalità F. VIDOSSICH
• rimborsi – panoramica C. CHIUSANO
• rimborsi – modelli C. CHIUSANO
SLIDE
FEBBRAIO
2017
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Soggetti ammessi a chiedere il rimborso
Fattispecie di cui all’art. 30 co. 3 DPR 633/72
Eccedenze detraibili per 3 anni consecutivi (art. 30 co. 4 DPR 633/72)
Cessazione attività (art. 30 co. 3 DPR 633/72)
Produttori agricoli che applicano il regime speciale sulle cessioni all’esportazione e sulle cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli (art. 34 co. 9 DPR 633/72)
Differenza tra aliquota media su vendite e acquisti – lett. a)
Prevalenza di operazioni non imponibili – lett. b)
Acquisto di beni ammortizzabili e di beni/servizi per studi e ricerche – lett. c)
Prevalenza di operazioni non territoriali – lett. d)
Credito IVA vantato da soggetto estero – lett. e)
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FEBBRAIO
2017
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• purché il credito sia d’importo superiore a 2.582,28 € è ammessa la richiesta di rimborso laddove ricorrano i seguenti casi:
Differenza tra aliquota media vendite e acquisti (art. 30 co. 3 lett. a)
il contribuente esercita, in via esclusiva o prevalente, operazioni attive assoggettate ad IVA con aliquote inferiori rispetto a quella applicata alle operazioni passive
– aliquota media sulle operazioni attive, aumentata del 10%, è inferiore rispetto all’aliquota media sulle operazioni passive
– calcolo dell’aliquota media: sono incluse le operazioni attive ad “aliquota zero” (soggette al meccanismo del “reverse charge”), mentre non vanno considerate le operazioni per le quali è previsto un autonomo presupposto per l’accesso al rimborso (es. cessioni e acquisti di beni ammortizzabili, operazioni non imponibili, operazioni territorialmente non rilevanti, secondo la R.M. 19.3.98 n. 17/E)
Ora, per effetto dell’ultima modifica, nel computo delle operazioni attive devono essere considerate anche quella che hanno dato luogo all’applicazione del meccanismo dello split payment. Inoltre, è stato riconosciuto ai cedenti/prestatori che applicano lo split payment il rimborso del credito Iva in via prioritaria, limitatamente al credito rimborsabile relativo a tali operazioni.
Rimborso IVA annuale ex Art. 30 co. 3 DPR 633/72
SLIDE
FEBBRAIO
2017
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ESEMPIO:
Aliquota media sulle operazioni passive: 17,50%
Aliquota media sulle operazioni attive: 15,00%
Aliquota media sulle operazioni attive aumentata del 10%: 16,50%
17,50% > 16,50% È possibile richiedere il rimborso del credito IVA
Aliquota media sulle operazioni passive: 15,00%
Aliquota media sulle operazioni attive: 17,00%
Aliquota media sulle operazioni attive aumentata del 10%: 18,70%
15,00% < 18,70% Non è possibile richiedere il rimborso del credito IVA
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FEBBRAIO
2017
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RIMBORSO IVA
CALCOLO DELL'ALIQUOTA MEDIA
DATI TRATTI DALLA DICHIARAZIONE IVA 2011
ACQUISTI
TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI (IMPONIBILE) da VF 1 a VF 12 185.887.534
VF9 767.648
VF11 105.826.833
VF12 79.293.053
meno BENI AMMORTIZZABILI F26 -2.477
AUTOVETTURA (solo Imp. Detr.: 1.851,85 * 40%) -741
MACCH. ELETTR. -1.595
BENI INF. CELLULARI (solo Imp. Detr-: 283,20 *50%) -142
differenza F22-F26 185.885.057
TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI (IMPOSTA) F22 COL 2 35.793.673
meno IMPOSTA RELATIVA ALL'ACQUISTO DI BENI AMMORTIZZABILI -495
- iva detraibile su acquisto auto (prot.23) -148
- iva su acquisto macchine elettroniche (prot. 110) -319
- iva detraibile su acquisto cellulari (prot. 95-96) -28
differenza 35.793.178
ALIQUOTA MEDIA ACQUISTI R1 19,256%
VENDITE CON OPERAZIONI ESENTI
VOLUME D'AFFARI 2011 E40 219.619.157
OPERAZIONI ESENTI (ART. 10) E33 1.000.000
differenza E40 - E33 218.619.157
TOTALE IMPOSTA E26 33.942.457
ALIQUOTA MEDIA VENDITE R2 15,526%
ALIQUOTA MAGGIORATA R2 * 110 17,078%
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FEBBRAIO
2017
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Prevalenza di operazioni non imponibili (art. 30 co. 3 lett. b)
– ammontare delle operazioni non imponibili superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate.
Operazioni non imponibili 70.000,00 € 50.000,00 €
Altre operazioni 190.000,00 € 190.000,00 €
Volume d’affari 260.000,00 € 240.000,00 €
% operazioni non imponibili 27% 21%
Diritto al rimborso Sì No
ES
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FEBBRAIO
2017
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Acquisto di beni ammortizzabili e di beni/servizi per studi e ricerche (art. 30 co. 3 lett. c)
limitatamente all'imposta relativa a:
- Acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili registrati, purché la relativa imposta non sia stata chiesta a rimborso
- Acquisti ed importazioni di beni/servizi per studi e ricerche
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FEBBRAIO
2017
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Prevalenza di operazioni non territoriali (art. 30 co. 3 lett. d)
Il contribuente effettua prevalentemente operazioni non soggette ad imposta per carenza del presupposto territoriale di cui agli artt. 7 - 7-septies del DPR 633/72.
Al fine di stabilire la sussistenza della prevalenza di dette operazioni rispetto all’ammontare complessivo delle operazioni effettuate, occorre considerare nel computo delle operazioni non territoriali le seguenti:
– Operazioni non soggette di cui agli artt 7 e 7 septies DPR 633/72
– esportazioni ed operazioni assimilate di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 del DPR 633/72
– operazioni in triangolazione di cui all’art. 58 del DL 331/93
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FEBBRAIO
2017
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Credito IVA vantato da soggetto non residente (art. 30 co. 3 lett. e)
Il rimborso può essere chiesto dai soggetti passivi non residenti, identificati ai fini IVA in Italia:
– direttamente (ai sensi dell’art. 35-ter del DPR 633/72);
– indirettamente, tramite proprio rappresentante fiscale, nominato nei modi e nei termini previsti dall’art. 17 co. 3 del DPR 633/72.
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FEBBRAIO
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• In presenza di eccedenze detraibili per 3 anni consecutivi (art. 30 co. 4 DPR 633/72)
il rimborso spettante deve essere individuato nel minore dei predetti crediti, nella misura in cui lo stesso:
- non sia stato richiesto a rimborso;
- ovvero, non sia stato utilizzato in compensazione con le risultanze debitorie degli ultimi due anni.
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FEBBRAIO
2017
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Anno
d’imposta Eccedenza imposta
detraibile Importo
rimborsabile (€) Eccedenza riportata nell’anno successivo
2010 8.000,00 0 8.000,00
2011 10.000,00 0 10.000,00
2012 15.000,00 8.000,00 7.000,00
2013 6.000,00 6.000,00 0
2014 9.000,00 0 9.000,00
2015 7.000,00 0 7.000,00
2016 20.000,00 7.000,00 13.000,00
ES
SLIDE
FEBBRAIO
2017
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AGENDA
• dichiarazione annuale IVA – analisi modello E. DA PONT
• cenni disciplina dell'IVA di gruppo – principi A. GABOLA
• cenni dichiarazione IVA di Gruppo – analisi modello A. GABOLA
• cenni garanzie per IVA di gruppo – principi e esempi A. GABOLA
• cenni gruppo IVA “europeo” 2018 – principi A. GABOLA
• spesometro – principi e analisi modello C. BAUCE’
• rimborso annuale – presupposti F. VIDOSSICH
• garanzie per il rimborso – principi e modalità F. VIDOSSICH
• rimborsi – panoramica C. CHIUSANO
• rimborsi – modelli C. CHIUSANO
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2017
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GARANZIA
Il D.L. 193/2016 ha introdotto, già dal 2017, nuove regole in merito alle richieste del credito emergente dalla dichiarazione Iva 2017
La richiesta di rimborso di importi inferiori ai 30.000 € non richiede alcun ulteriore adempimento oltre alla presentazione della dichiarazione o dell’istanza di rimborso; è stata in particolare elevata la soglia rispetto ai precedenti 15.000,00 €.
Per le richieste di rimborso di importi superiori ai 30.000 € la nuova normativa, limita l’obbligo di presentazione della garanzia ad alcuni casi particolari. Per tutti gli altri è stata prevista la possibilità di far apporre il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa) sulla dichiarazione o sull’istanza di rimborso.
Per accedere al rimborso senza prestare garanzia è necessario compilare la sezione VX4 della dichiarazione, ove si attesta di non rientrare nelle fattispecie per cui è prevista la garanzia.
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FEBBRAIO
2017
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Con l’introduzione, nel corso dell’anno 2015, dello Split Payment, a partire dalla dichiarazione Iva 2016 è stata riconosciuta, ai soggetti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 17-ter D.P.R. 633/72, l’erogazione prioritaria del rimborso per un importo non superiore all’ammontare complessivo dell’imposta applicata alle predette operazioni.
A tale fine è necessario indicare nel rigo VX4 campo 4 il codice 6 e riportare, nel campo 5 l’importo dell’iva relativa alle operazioni di cui all’art. 17-ter
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CASI IN CUI PERMANE L’OBBLIGATORIETA’ DELLA GARANZIA I rimborsi di importo superiore a 30.000 € sono eseguiti previa presentazione della garanzia quando, ai sensi del comma 4, il rimborso è richiesto:
a) da soggetti che esercitano un’attività di impresa da meno di due anni (con esclusione delle imprese start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 1792)
b) da soggetti passivi ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore
- al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 €
- al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 € ma non superano 1.500.000 €
- all’1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 € se gli importi dichiarati superano 1.500.000 €
c) da soggetti passivi che presentano la dichiarazione o l’istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività
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FEBBRAIO
2017
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VISTO DI CONFORMITA’ O SOTTOSCRIZIONE ALTERNATIVA
Secondo quanto chiarito dalla Circolare n°28/E in alternativa al visto di conformità è prevista la sottoscrizione alternativa, che consiste per i soggetti dotati dell’organo di revisione contabile nella sottoscrizione anche da parte dei revisori. Tale sottoscrizione attesta l’esecuzione dei controlli previsti dal decreto n°164 del 31 maggio 1999 all’art. 2 comma 2 che riguarda:
a) la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto;
b) la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione;
c) l’attestazione della congruità dell’ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore, ove applicabili, ovvero l’attestazione di cause che giustificano l’eventuale scostamento .
SLIDE
FEBBRAIO
2017
97
a) - il patrimonio netto non deve essere diminuito di oltre il 40%
- la consistenza degli immobili non deve essere diminuita di oltre il 40%
- l’attività non sia cessata né ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende
b) Per le società non quotate non risultino cedute azioni o quote della società per un ammontare superiore al 50%
c) Siano stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
Ai sensi del coma 3 del nuovo articolo 38bis, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà riguarda i requisiti patrimoniali e di continuità aziendale:
Si precisa che, a differenza di quanto previsto nel previgente art. 38bis che nel definire contribuente vistruoso faceva riferimento all’ultimo bilancio approvato, ora si fa riferimento all’ultimo periodo d’imposta, anche nei casi in cui il bilancio non sia ancora stato approvato.
Per i soggetti che non adottano la contabilità ordinaria non è previsto il requisito che riguarda diminuzione del patrimonio netto.
SLIDE
FEBBRAIO
2017
98
PERIODO DI VALIDITÀ DELLA GARANZIA
La disciplina delle garanzie relativamente alle tipologie, alle caratteristiche, e alle modalità di prestazione non è stata oggetto di modifica da parte del nuovo articolo 38-bis. Il comma 5 ha recepito le disposizioni recate al riguardo dal primo comma del previgente articolo 38-bis.
• Durata pari a tre anni dall’erogazione del rimborso o, se inferiore, pari al tempo intercorrente dal momento del rimborso al termine di decadenza dell’azione di accertamento
• Decorsi 12 mesi dal suo rilascio senza che ci sia stata l’erogazione del rimborso, la garanzia cessa automaticamente
• Se la comunicazione al garante della data di pagamento avviene oltre 6 mesi il garante può far cessare la garanzia
Cfr. art. 38-bis DPR 633/72 e Circolare n. 32/E del 30/12/2014
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FEBBRAIO
2017
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SCHEMA DI FIDEIUSSIONE (O DI POLIZZA FIDEIUSSORIA) PER IL RIMBORSO DELL’IVA
L’Agenzia delle Entrate, con l’ABI e l’ANIA (Agenzia Nazionale Imprese Assicuratrici), ha definito lo schema di fideiussione o di polizza fideiussoria
Lo schema approvato con provvedimento Agenzia delle Entrate del 10.6.2004 può continuare ad essere utilizzato, tenendo conto delle nuove disposizioni introdotte in materia di rimborsi dal decreto legislativo.
- Cfr. Circolare n. 32/E del 30/12/2014
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FEBBRAIO
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ASSUNZIONE DI OBBLIGAZIONE DI PAGAMENTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE AI SENSI DELL'ART. 2359 C.C.
Obbligazione di pagamento assunta per conto della società …………………… Partita IVA…………. con sede in ………………., Cod. Fisc. …………. fino alla concorrenza di euro ………………………. a favore dell'Amministrazione Finanziaria – Agenzia delle Entrate direzione regionale del Piemonte
PREMESSO
- che la società ………………. ha presentato in data 30 Aprile 2010 ai sensi dell’art. 38-bis, comma 2, del D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, istanza di rimborso dell'eccedenza di imposta detraibile relativa al periodo di imposta anno ………., ai sensi degli artt. 30 e 38-bis del citato decreto, per la somma di euro …………………………………..;
- che la sottoscritta società …………………… con sede in ………… C.I.F……………., è capogruppo dell’omonimo gruppo cui appartiene la società richiedente il rimborso nonché sua controllante diretta ai sensi dell’art. 2359 c.c.;
- che la sottoscritta società è legalmente rappresentata dal sig. ..., nato a ... il ... e residente in ... via ... documento d’identità numero ... (allegato 1);
- che sulla base del bilancio consolidato della società …………. redatto in ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 25 e segg. del D.Lgs. 9 aprile 1991 n. 127, e depositato presso il registro delle imprese in data ... 2010, risulta un patrimonio netto superiore a € 258.228.449,54 (allegato 2);
SEGUE
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FEBBRAIO
2017
101
CIO' PREMESSO
Art. 1 - La sottoscritta società………………… si obbliga espressamente, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 38-Bis D.P.R. 633/72, alla integrale restituzione delle somme sotto specificate:
somma indicata in premessa, quale eccedenza dell'imposta chiesta a rimborso pari ad euro ………………………………………….;
interessi, al tasso previsto dall’art. 38-bis del D.p.R. n. 633 del 1972, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della richiesta del rimborso fino alla presunta data di effettuazione dello stesso (120 giorni dalla stipula della presente) pari ad euro …………………………………………….;
sub totale a) + b) pari ad euro ……………………………………….;
interessi per un triennio decorrente dalla data di erogazione del rimborso, ovvero, se inferiore per il periodo intercorrente tra la data di erogazione del rimborso e il termine di decadenza dell’accertamento calcolati al tasso previsto dall’ art. 38-Bis D.P.R. 633/72 sulla somma degli importi di cui alle precedente lettera c) pari ad euro………….. (euro centotrentaseimila ottocentosettantuno virgola novantasei)
… omissis …
Art. 5 - La sottoscritta si impegna, inoltre, nell'eventualità in cui intendesse rinunciare alla prerogativa di Controllante /Capogruppo, a darne all'Amministrazione Finanziaria preventiva e tempestiva comunicazione scritta con raccomandata R.R., assicurando fin d'ora, in tale evenienza, la sostituzione della garanzia con altra tra quelle previste dall'art. 38-bis D.P.R. 633/72.
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TIPOLOGIE DI RIMBORSO
Ai fini della compilazione dello schema di polizza, occorre distinguere a seconda della tipologia di rimborso:
• rimborso annuale non superiore a 700.000 euro. In tal caso, la garanzia deve essere prestata per l’importo corrispondente alla somma:
– dell’imposta chiesta a rimborso, al netto del 10% dell’ammontare complessivo dei versamenti effettuati sul conto fiscale nel biennio precedente la data di richiesta;
– degli interessi che maturano per il periodo compreso tra la data di erogazione del rimborso e la fine del triennio, ovvero – se inferiore – per il periodo intercorrente tra la data di erogazione del rimborso e il termine di decadenza dell’accertamento;
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2017
103
• rimborso annuale superiore a 700.000 euro: per la parte fino a 700.000 euro l’importo è garantito nella misura di cui al precedente punto; per la parte eccedente, la garanzia deve essere prestata per l’importo corrispondente alla somma:
– dell’imposta chiesta a rimborso, al netto della somma di 700.000 euro, il cui rimborso è effettuato dal Concessionario della riscossione con la procedura del conto fiscale;
– degli interessi maturati dal novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della richiesta del rimborso fino alla presunta data di effettuazione del rimborso (120 giorni dalla stipula della polizza), per il periodo compreso tra la data di erogazione del rimborso e la fine del triennio, ovvero – se inferiore – per il periodo intercorrente tra la data di erogazione del rimborso e il termine di decadenza dell’accertamento;
SLIDE
FEBBRAIO
2017
104
• rimborso infrannuale. In tal caso, la garanzia deve essere prestata per l’importo corrispondente alla somma:
– dell’imposta chiesta a rimborso;
– degli interessi maturati dal giorno di scadenza del termine di pagamento (giorno 20 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare) fino alla data presunta di effettuazione del rimborso (120 giorni dalla stipula della polizza), per il periodo compreso tra la data di erogazione del rimborso e la fine del triennio, ovvero – se inferiore – per il periodo intercorrente tra la data di erogazione del rimborso e il termine di decadenza dell’accertamento;
SLIDE
FEBBRAIO
2017
105
ESECUZIONE DEL RIMBORSO
I rimborsi sono eseguiti entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale (art. 38-bis co. 1 del DPR 633/72); a partire dal novantesimo giorno decorrono gli interessi di mora:
– computati al tasso di interesse del 2% annuo;
– con esclusione del periodo intercorrente tra la data di richiesta dei documenti da parte dell’ufficio e la data della loro consegna, purché detto periodo sia superiore a 15 giorni.
SLIDE
FEBBRAIO
2017
106
RIMBORSI IN CONTO FISCALE
I rimborsi annuali sono effettuati dai Concessionari della riscossione utilizzando il “conto fiscale”, salvo il caso in cui la richiesta di rimborso sia effettuata a seguito della cessazione dell’attività; in tal caso l’erogazione avviene con ordinativo di pagamento diretto alla Banca d’Italia.
I rimborsi annuali, eseguiti in conto fiscale dal Concessionario della riscossione territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente, soggiacciono al limite di 700.000 euro per ciascun anno solare, comprensivo degli importi che sono stati o saranno compensati con il modello F24 nel corso dell’anno di presentazione dell’istanza di rimborso. L’eccedenza è, invece, rimborsata dall’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
SLIDE
FEBBRAIO
2017
107
AGENDA
• dichiarazione annuale IVA – analisi modello E. DA PONT
• cenni disciplina dell'IVA di gruppo – principi A. GABOLA
• cenni dichiarazione IVA di Gruppo – analisi modello A. GABOLA
• cenni garanzie per IVA di gruppo – principi e esempi A. GABOLA
• cenni gruppo IVA “europeo” 2018 – principi A. GABOLA
• spesometro – principi e analisi modello C. BAUCE’
• rimborso annuale – presupposti F. VIDOSSICH
• garanzie per il rimborso – principi e modalità F. VIDOSSICH
• rimborsi – panoramica C. CHIUSANO
• rimborsi – modelli C. CHIUSANO
SLIDE
FEBBRAIO
2017
108
Credito IVA
• Detrazione
• Compensazione
• Trasferimento
• Rimborso
• Perdita
SLIDE
FEBBRAIO
2017
109
Rimborso IVA
• Presupposti
• Termini
• Limiti
• Requisiti
• Esecuzione
• (Garanzie)
SLIDE
FEBBRAIO
2017
110
Presupposti
• 1) credito trimestrale
• 2) credito annuale
• 3) credito per cessazione attività
• 4) persistenza triennale dell’eccedenza a credito
SLIDE
FEBBRAIO
2017
111
Termini di richiesta
• 1) trimestrale -> entro mese successivo al trimestre di riferimento (mod. TR)
• 2) annuale –> in sede dichiarativa (quadro VX)
• 3) per cessazione attività - > in sede dichiarativa (quadro VX)
• 4) per persistenza dell’eccedenza a credito -> in sede di dichiarativa del terzo esercizio consecutivo di persistenza del credito (quadro VX)
SLIDE
FEBBRAIO
2017
112
Limiti di utilizzo del credito IVA
Assenza di limiti
- > in caso di detrazione
Cumulativo di 700.000 riferito al singolo periodo d’imposta
-> in caso di compensazione / trasferimento / rimborso tramite Agente Riscossione
Cumulativo di 1.000.000 riferito al singolo periodo d’imposta
-> in caso di compensazione / trasferimento / rimborso tramite Agente Riscossione per subappaltatori il cui volume d’affari derivi per oltre l’80% da contratti di subappalto
SLIDE
FEBBRAIO
2017
113
Requisiti
• Requisiti oggettivi
• Requisiti soggettivi
SLIDE
FEBBRAIO
2017
114
Requisiti rimborso trimestrale
Importo minimo rimborsabile > 2.582,28
Rispetto requisiti ex art. 30 c. 3 DPR 633/1972
• lettere a,) b), e) in via ordinaria
• lettere c), d) secondo quanto disposto art. 38bis comma 2
SLIDE
FEBBRAIO
2017
115
Requisiti rimborso annuale
Importo minimo rimborsabile > 2.582,28
Rispetto requisiti ex art. 30 c. 3 DPR 633/1972
SLIDE
FEBBRAIO
2017
116
Requisiti rimborso per cessata attività
Nessun requisito particolare
Nessun limite o importo minimo previsto per il rimborso
Presentazione bilancio finale di liquidazione
Presentazione dichiarazione sostitutiva di atto notorio
SLIDE
FEBBRAIO
2017
117
Requisiti rimborso per persistenza eccedenza a credito
Persistenza per tre anni consecutivi di credito IVA
Rimborso massimo pari alla minore eccedenza a credito tra quelle maturate nel triennio (anche inferiore a 2.528,28)
SLIDE
FEBBRAIO
2017
118
Requisiti soggettivi
• Soggetti non ammessi
• Soggetti ammessi in via prioritaria
• Soggetti ammessi in via ordinaria
SLIDE
FEBBRAIO
2017
119
Soggetti non ammessi
• Società non operative o “di comodo” ai sensi l. 724/1994
– Escluse dalle richieste di rimborso in sede dichiarativa annuale
– Sono fatte salve le richieste di disapplicazione o interpello in quadro VX4
SLIDE
FEBBRAIO
2017
120
Soggetti ammessi in via prioritaria
• Subappaltatori e operatori settore edile con operazioni in regime di reverse charge
• Soggetti dediti recupero riciclaggio rottami metallici
• Produttori piombo zinco stagno e relativi semilavorati
• Produttori alluminio e relativi semilavorati
• Produttori di aeromobili e veicoli aerospaziali
• Soggetti assoggettati a “split payement”
• Esercenti proiezioni cinematografiche
• Contribuenti che optano per la trasmissione telematica dei dati delle fatture (art. 3 d.lgs
127/2015) anche in assenza dei requisiti ex art. 30 (dichiarazione annuale)
SLIDE
FEBBRAIO
2017
121
Soggetti ammessi in via ordinaria
• Contribuenti richiedenti rimborso nel rispetto dei requisiti ex art. 30 /38bis
• Contribuenti cessata attività
SLIDE
FEBBRAIO
2017
122
Esecuzione dei rimborsi
Controllo
Liquidazione
Erogazione
SLIDE
FEBBRAIO
2017
123
Controlli
Correttezza della richiesta
Esistenza del credito
Spettanza (con eventuale richiesta documentazione)
SLIDE
FEBBRAIO
2017
124
Erogazione
Entro tre mesi da presentazione dichiarazione
Pagamento conto capitale
Pagamento conto interessi
SLIDE
FEBBRAIO
2017
125
Sospensione dei rimborsi
Contestazione dei reati di emissione / utilizzo di fatture o documenti
per operazioni inesistenti (d.lgs. 74/2000)
Sospensione del rimborso per un ammontare pari all’imposta indicata
nelle fatture o nei documenti illecitamente emessi o utilizzati
SLIDE
FEBBRAIO
2017
126
Restituzione dei rimborsi
Notifica di avviso accertamento o rettifica relativo alla somme
indebitamente rimborsate o compensate
Restituzione con interessi dalla data del rimborso o compensazione
Prestazione di garanzia fino a quando l’accertamento sia divenuto definitivo
SLIDE
FEBBRAIO
2017
127
Perdita del credito
Società rientranti nella disciplina della società di comodo per gli esercizi
2014 -2015-2016
Società che non ha effettuato operazioni rilevanti IVA superiori alle
soglie previste dalla disciplina delle società di comodo
SLIDE
FEBBRAIO
2017
128
AGENDA
• dichiarazione annuale IVA – analisi modello E. DA PONT
• cenni disciplina dell'IVA di gruppo – principi A. GABOLA
• cenni dichiarazione IVA di Gruppo – analisi modello A. GABOLA
• cenni garanzie per IVA di gruppo – principi e esempi A. GABOLA
• cenni gruppo IVA “europeo” 2018 – principi A. GABOLA
• spesometro – principi e analisi modello C. BAUCE’
• rimborso annuale – presupposti F. VIDOSSICH
• garanzie per il rimborso – principi e modalità F. VIDOSSICH
• rimborsi – panoramica C. CHIUSANO
• rimborsi – modelli C. CHIUSANO
SLIDE
FEBBRAIO
2017
129
I modelli di rimborso
Elementi distintivi
Causali di rimborso
Tipologie
SLIDE
FEBBRAIO
2017
130
Elementi distintivi
• Importo da rimborsare
• Importo da rimborsare in procedura semplificata
• Causale del rimborso
• Diritto erogazione prioritaria
• Importo operazioni in regime di split payements
• Qualifica di contribuenti subappaltatori per definizione limite
• Esonero dalla garanzia
• Attestazione di operatività / stabilità patrimoniale / regolarità contributiva
• Importo da portare in detrazione / da compensare
• Importo da trasferire intragruppo
SLIDE
FEBBRAIO
2017
131
Causali di rimborso
• Codice 1 = cessazione attività
• Codice 2 = art. 30 lettera a) aliquota media
• Codice 3 = art. 30 lettera b) operazioni non imponibili
• Codice 4 = art. 30 lettera c) beni ammortizzabili e spese per studi e ricerche
• Codice 5 = art. 30 lettera d) operazioni non soggette
• Codice 6 = art. 30 lettera e) soggetti non residenti
• Codice 7 = art. 34 c. 9 esportazioni e operazioni non imponibili di produttori agricoli
• Codice 8 = art. 30 comma 4 rimborso minore eccedenza del triennio
• Codice 9 = coesistenza dei presupposti di cui al codice 4 e al codice 8
• Codice 10 = rimborso eccedenza non trasferibile al gruppo IVA
• Codice 11 = rimborso esercenti impresa, arti o professioni in regime forfetario
SLIDE
FEBBRAIO
2017
132
Modello TR – Quadro TD
SLIDE
FEBBRAIO
2017
133
Modello TR – Quadro TD
SLIDE
FEBBRAIO
2017
134
Modello IVA – Quadro VX
SLIDE
FEBBRAIO
2017
135
Modello IVA – Quadro VX
SLIDE
FEBBRAIO
2017
136