+ All Categories
Home > Documents > luglio 2019 F Gas e climatizzatori / pompe di...

luglio 2019 F Gas e climatizzatori / pompe di...

Date post: 30-Mar-2020
Category:
Upload: others
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
12
1 Da dove nasce la necessità di tracciare l’utilizzo degli F-GAS? Ripercorriamo brevemente la storia delle misure e delle disposizioni europee ed italiane. Nel quadro del protocollo di Kyoto, l’Unione Europea si è impegnata a ridurre le proprie emissioni di gas ad effetto serra ne l periodo 2008/2012 dell’8% rispetto ai livelli del 1990, considerato anno di riferimento. Per conseguire gli obbiettivi dell’UE in materia di cambiamenti climatici e adempiere agli obblighi derivanti dal protocollo di Kyoto, il 17 maggio 2006 il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno adottato il Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. REGOLAMENTO (CE) n° 842/2006 Il Regolamento (CE) n. 842/2006 conteneva una serie di disposizioni che avevano come obiettivo la riduzione delle emissioni dei tre gruppi di gas fluorurati ad effetto serra contemplati dal Protocollo di Kyoto: gli idroflurocarburi (HFC), i perfluor ocar- buri (PFC) e l’esafluoruro di zolfo (SF6), utilizzati in alcune tipologie di apparecchiature e applicazioni industriali. Al fine di ridurre le emissioni di tali gas, tra le varie indicazioni, il regolamento: ha stabilito misure che gli operatori delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di Spett.li Aziende Associate, le modalità di distribuzione di F-Gas e dei climatizzatori/pompe di calore, in funzione degli obiettivi di riduzione dei gas serra, è stata sostanzialmente modificata. Come sapete, il DPR 146 prevede la vostra iscrizione ad appositi registri e, dal 25 luglio, l’inserimento, all’atto della vendita di F-Gas o Appa- recchiature non ermeticamente sigilla- te, di una serie di informazioni in una apposita banca dati telematica. Inoltre nuovi Regolamenti prevedono precise modalità operative per installatori e manutentori, relative al trasporto, allo stoccaggio ed al corretto smaltimento di F-Gas e Apparecchiature. Queste procedure possono rappresentare an- che una opportunità commerciale, che consentirà di valorizzare ulteriormente il ruolo della Distribuzione Specializza- ta ITS nei confronti della clientela pro- fessionale. Essere pronti a reagire con iniziative corrette a questa evoluzione è strategico, in relazione allo sviluppo e alla trasformazione del mercato e della regolarizzazione/riqualificazione dei quasi 20 milioni di impianti esisten- ti. In collaborazione con la società partner Team’s Solutions e con il pre- zioso contributo di Lorenzo Epis, è sta- to messo a punto questo numero di “ANGAISA Tecno” rivolto esclusiva- mente ai distributori associati, che presenta una sintesi del nuovo quadro normativo e dei principali aspetti ope- rativi. Nei prossimi giorni riceverete la versione rivolta agli installatori, che potrete personalizzare con il logo della vostra azienda e inviare ai vostri clienti fidelizzati. Cogliamo l’occasione per ricordare che, grazie al rinnovo dell’accordo “Program Partner”, tutti i distributori interessati possono avva- lersi – a condizioni di assoluto interes- se – di una serie di servizi erogati da Team’s Solutions e legati al tema “F- Gas” (ad esempio, Guide, Videocorsi, Seminari). Se siete interessati ad ap- profondire i contenuti della convenzio- ne, potete contattare la Segreteria ANGAISA o direttamente Team’s Solu- tions, nella persona di Emanuela Pun- gitore (Responsabile Servizi per la Di- stribuzione - tel. 0341-731738 - mail: [email protected]) Il Segretario Generale Dott. Corrado Oppizzi Edizione per distributori LA NECESSITÀ DI TRACCIARE L’UTILIZZO DEGLI F-GAS Segue a pagina 2 > luglio 2019 F-Gas e climazzatori / pompe di calore
Transcript
Page 1: luglio 2019 F Gas e climatizzatori / pompe di caloredeltaits.it/wp-content/uploads/2019/09/ANGAISA-TECNO...alore, non hé dei sistemi di protezione antin endio, ontenenti F-Gas, do

1

Da dove nasce la necessità di tracciare l’utilizzo degli F-GAS? Ripercorriamo brevemente la storia delle misure e delle disposizioni europee ed italiane. Nel quadro del protocollo di Kyoto, l’Unione Europea si è impegnata a ridurre le proprie emissioni di gas ad effetto serra ne l periodo 2008/2012 dell’8% rispetto ai livelli del 1990, considerato anno di riferimento. Per conseguire gli obbiettivi dell’UE in materia di cambiamenti climatici e adempiere agli obblighi derivanti dal protocollo di Kyoto, il 17 maggio 2006 il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno adottato il Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.

REGOLAMENTO (CE) n° 842/2006 Il Regolamento (CE) n. 842/2006 conteneva una serie di disposizioni che avevano come obiettivo la riduzione delle emissioni dei tre gruppi di gas fluorurati ad effetto serra contemplati dal Protocollo di Kyoto: gli idroflurocarburi (HFC), i perfluor ocar-buri (PFC) e l’esafluoruro di zolfo (SF6), utilizzati in alcune tipologie di apparecchiature e applicazioni industriali. Al fine di ridurre le emissioni di tali gas, tra le varie indicazioni, il regolamento: ha stabilito misure che gli operatori delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di

Spett.li Aziende Associate, le modalità di distribuzione di F-Gas e dei climatizzatori/pompe di calore, in funzione degli obiettivi di riduzione dei gas serra, è stata sostanzialmente modificata. Come sapete, il DPR 146 prevede la vostra iscrizione ad appositi registri e, dal 25 luglio, l’inserimento, all’atto della vendita di F-Gas o Appa-recchiature non ermeticamente sigilla-te, di una serie di informazioni in una apposita banca dati telematica. Inoltre nuovi Regolamenti prevedono precise modalità operative per installatori e

manutentori, relative al trasporto, allo stoccaggio ed al corretto smaltimento di F-Gas e Apparecchiature. Queste procedure possono rappresentare an-che una opportunità commerciale, che consentirà di valorizzare ulteriormente il ruolo della Distribuzione Specializza-ta ITS nei confronti della clientela pro-fessionale. Essere pronti a reagire con iniziative corrette a questa evoluzione è strategico, in relazione allo sviluppo e alla trasformazione del mercato e della regolarizzazione/riqualificazione dei quasi 20 milioni di impianti esisten-ti. In collaborazione con la società partner Team’s Solutions e con il pre-zioso contributo di Lorenzo Epis, è sta-to messo a punto questo numero di “ANGAISA Tecno” rivolto esclusiva-mente ai distributori associati, che presenta una sintesi del nuovo quadro normativo e dei principali aspetti ope-rativi. Nei prossimi giorni riceverete la versione rivolta agli installatori, che

potrete personalizzare con il logo della vostra azienda e inviare ai vostri clienti fidelizzati. Cogliamo l’occasione per ricordare che, grazie al rinnovo dell’accordo “Program Partner”, tutti i distributori interessati possono avva-lersi – a condizioni di assoluto interes-se – di una serie di servizi erogati da Team’s Solutions e legati al tema “F-Gas” (ad esempio, Guide, Videocorsi, Seminari). Se siete interessati ad ap-profondire i contenuti della convenzio-ne, potete contattare la Segreteria ANGAISA o direttamente Team’s Solu-tions, nella persona di Emanuela Pun-gitore (Responsabile Servizi per la Di-stribuzione - tel. 0341-731738 - mail: [email protected])

Il Segretario Generale Dott. Corrado Oppizzi

Edizione per distributori

LA NECESSITÀ DI TRACCIARE L’UTILIZZO DEGLI F-GAS

Segue a pagina 2 >

luglio 2019

F-Gas e climatizzatori / pompe di calore

Page 2: luglio 2019 F Gas e climatizzatori / pompe di caloredeltaits.it/wp-content/uploads/2019/09/ANGAISA-TECNO...alore, non hé dei sistemi di protezione antin endio, ontenenti F-Gas, do

calore, nonché dei sistemi di protezione antincendio, contenenti F -Gas, dovevano adottare per prevenire le perdite di tali gas.

ha assegnato agli Stati membri il compito di istituire un sistema di certificazione/attestazione per il personale e le im-prese.

ha previsto che l’operatore delle apparecchiature contenenti F -Gas doveva avvalersi, per le operazioni di installazio-ne, manutenzione o riparazione, di personale e imprese certificate;

ha previsto che le società che svolgevano le attività di contenimento e recupero di F -gas dalle apparecchiature e siste-mi sopramenzionati potessero prendere in consegna tali gas solo con personale certificato.

ha vietato l'immissione sul mercato di alcuni prodotti e apparecchiature contenenti F -Gas. Ad esempio stata vietata la vendita di: - contenitori non ricaricabili contenenti F-Gas e di sistemi di protezione antincendio ed estintori contenenti perfluoro-

carburi (PFC); - esafluoruro di zolfo (SF6) o di preparati a base di esafluoruro di zolfo.

D.P.R. n° 43/2012 In Italia l’attuazione del Regolamento Europeo (CE) n. 842/2006 è arrivata con la pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, entrato in vigore il 5 maggio 2012, recante attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. Il D.P.R. n. 43/2012, oltre all’attuazione delle disposizioni comunitarie, ha meglio definito alcuni aspetti come: il Sistema di certificazione delle persone e delle imprese e le procedure per la designazione degli organismi di certifica-

zione/attestazione l’obbligo di certificazione/attestazione per le persone e le imprese l’implementazione del Registro Nazionale delle persone e delle imprese certificate, gestito dalle Camere di commer-

cio capoluogo di regione o di provincia autonoma, accessibile dal sito web www.fgas.it e attivato in data 11 febbraio 2013.

D. LGS. n° 26/2013 Il 28 marzo 2013 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 5 marzo 2013, n. 26 recante la disciplina sa n-zionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto se rra (G.U. n. 74 del 28 marzo 2013). Il D.Lgs. n. 26/2013 individua le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di: contenimento delle perdite di gas fluorurati (articolo 3); recupero di gas fluorurati (articolo 4); certificazione delle imprese (articolo 5); trasmissione delle informazioni (articolo 6); etichettatura dei prodotti e delle apparecchiature (articolo 7); divieti d’uso (articolo 8); immissione in commercio (articolo 9); iscrizione al Registro (articolo 10).

Le sanzioni individuate dal D.Lgs. n. 26/2013 risultano pertanto ad oggi applicabili.

2

< segue da pagina 1

Edizione per distributori

Page 3: luglio 2019 F Gas e climatizzatori / pompe di caloredeltaits.it/wp-content/uploads/2019/09/ANGAISA-TECNO...alore, non hé dei sistemi di protezione antin endio, ontenenti F-Gas, do

REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014 La quarta relazione di valutazione del gruppo di esperti intergovernativo sui cambiamenti climatici (Intergovernmental Panel on Climate Change — IPCC) ha affermato che, sulla base degli attuali dati scientifici, è opportuno che i paesi sviluppati riduca-no le missioni di gas a effetto serra dell’80-95% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2050 per limitare i cambiamenti climatici a un aumento della temperatura di 2 °C e prevenire in tal modo effetti indesiderati sul clima. Per raggiungere questo obiettivo, la Commissione Europea ha adottato una tabella di marcia verso un’economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050. Le emissioni diverse dal CO2, compresi i gas fluorurati a effetto serra, devono essere ridotte del 72-73 % entro il 2030 e del 70-78 % entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990.

IL PIANO DI DISMISSIONE DEGLI F-GAS

In questo quadro nasce il Regolamento Europeo N. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra, in vigore dal 9 giugno 2014 e si applica a decorrere dal 1 gennaio 2015. A partire da tale data, il Regolamento (CE) n. 842/2006 è abrogato. Rispetto al superato Regolamento (CE) n. 842/2006, il Regolamento (UE) n. 517/2014, mantiene l’obiettivo di protezione dell’ambiente rafforzando e introducendo specifiche disposizioni volte alla riduzione delle emissioni dei gas fluorurati a effetto serra (F-gas). Al fine di consentire il controllo dell’efficacia delle misure adottate, è stato previsto l’obbligo di istituire e tenere registri delle apparecchia-ture contenenti detti gas, comprendendo anche, ad esempio, commutatori elettrici e altre apparecchiature non legate al condiziona-mento degli ambienti interni. I registri sono previsti inoltre anche per quanto riguarda le vendite dei gas fluorurati, vendite destinate, ad esempio, alla manutenzione degli impianti di condizionamento o alla ricarica di essi. Altra strategia prevista per arrivare a questi risultati riguarda evitare l’uso di tali gas laddove esistono tecnologie alternative sicure e effi-cienti sotto il profilo energetico, senza impatto o con impatto minore sul clima.

3

< segue da pagina 2

Edizione per distributori

Page 4: luglio 2019 F Gas e climatizzatori / pompe di caloredeltaits.it/wp-content/uploads/2019/09/ANGAISA-TECNO...alore, non hé dei sistemi di protezione antin endio, ontenenti F-Gas, do

Per incoraggiare l’uso di tecnologie senza impatto o con impatto minore sul clima, la formazione delle persone fisiche che svolgono attivi-tà che comportano l’uso di gas fluorurati a effetto serra deve riguardare informazioni sulle tecnologie che consentono di sostituire i gas fluorurati a effetto serra e ridurne l’uso. Tra le varie prescrizioni, il Regolamento Europeo n.517/2014 introduce l’obbligo di tenere traccia delle vendite di F-GAS. Art. 11, paragrafi 4 e 5: 4. Ai fini dell’esercizio dell’installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono gas fluorurati a

effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas per cui è richiesto un certificato o un attestato a norma dell’articolo 10, i gas fluorurati a effetto serra sono esclusivamente venduti a e acquistati da imprese in possesso dei certificati o degli attestati pertinenti a norma dell’articolo 10 o da imprese che impiegano persone in possesso di un certificato o di un attestato di formazione ai sensi dell’articolo 10, paragrafi 2 e 5. Il presente paragrafo non impedisce alle imprese non certificate che non svolgono le attività di cui alla prima frase del presente paragrafo, di raccogliere, trasportare o consegnare gas fluorurati a effetto serra.

5. Le apparecchiature non ermeticamente sigillate, caricate con gas fluorurati a effetto serra, sono vendute agli utilizzatori finali unica-mente qualora sia dimostrato che l’installazione è effettuata da un’impresa certificata a norma dell’articolo 10.

Come si è adeguata la legislazione italiana a queste prescrizioni?

DPR n° 146/2018 Pubblicato in data 26/11/2018 e in vigore dal 24/01/2019, il Decreto del Presidente della Repubblica 146 disciplina le modalità di attua-zione del regolamento (UE) n. 517/2014. Tra le varie indicazioni, il DPR 146/2018 contiene prescrizioni in materia di certificazioni, come da articolo 10 del Regolamento UE 517. Ai sensi degli articoli 7 e 8, le imprese e le persone fisiche che svolgono una o più delle attività sottoindicate su apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra (f-gas), devono essere certifi-cate per: Installazione riparazione, manutenzione o assistenza controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di

CO2 equivalente e non contenuti in schiume, a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente;

recupero di gas fluorurati a effetto serra; Smantellamento. Sia l’impresa che la persona fisica devono essere in possesso rispettivamente del certificato personale e del certificato di impresa per poter svolgere dette attività. Oltre a disciplinare il registro telematico delle persone e delle imprese certificate, il DPR 146/2018 disciplina la costituzione e la gestione di una banca dati per la raccolta telematica e la conservazione delle informazioni relative a: Vendite di gas fluorurati a effetto serra Vendite di apparecchiature contenenti tale gas

4

< segue da pagina 3

Edizione per distributori

Page 5: luglio 2019 F Gas e climatizzatori / pompe di caloredeltaits.it/wp-content/uploads/2019/09/ANGAISA-TECNO...alore, non hé dei sistemi di protezione antin endio, ontenenti F-Gas, do

Registrazione delle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature.

La gestione di questa Banca Dati è delegata alle Camere di Commercio. Dal 03/06/2019 è stata pubblicata la Banca Dati f-gas e dal 25/06/2019 è aperta la scrivania per l’iscrizione al Registro Telematico dei Venditori, ovvero l’area attraverso la quale le imprese che vendono F-GAS e/o apparecchiature possono e devono registrarsi alla banca dati. La Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati è regolata dall’articolo 16 del DPR 146/2018. In particolare, al comma 2, viene specificato che le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra, indipendentemente dalle modali-tà di vendita utilizzata, comunicano all'atto della vendita e per via telematica, le seguenti informazioni: a) i numeri dei certificati delle imprese acquirenti o, laddove le imprese non siano soggette ad obbligo di certificazione, i numeri dei

certificati o degli attestati delle persone fisiche; b) le quantità e la tipologia di gas fluorurati a effetto serra vendute. Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indi-pendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, comunicano alla Banca dati, all'atto della vendita e per via telematica, le seguenti informazioni: a) tipologia di apparecchiatura; b) numero e data della fattura o dello scontrino di vendita; c) anagrafica dell'acquirente; d) dichiarazione dell'acquirente recante l'impegno che l'installazione sarà effettuata da un'impresa certificata; in alternativa, se l'ac-

quirente coincide con l'impresa certificata, il numero di certificato della stessa e l'anagrafica dell'utilizzatore finale.

5

< segue da pagina 4

Edizione per distributori

Page 6: luglio 2019 F Gas e climatizzatori / pompe di caloredeltaits.it/wp-content/uploads/2019/09/ANGAISA-TECNO...alore, non hé dei sistemi di protezione antin endio, ontenenti F-Gas, do

Nel caso in cui il rivenditore offra anche dei servizi di installazione, dovrà caricare uno specifico modello in cui lui stesso dichiara che farà installare l’apparecchio ad un installatore certificato. Se l’impresa di installazione fornisce anche servizi di sola vendita apparecchiatura, si configura come un venditore e si dovrà iscrivere alle sezioni dedicate, impegnandosi a comunicare le vendite effettuate. L’obbligo di comunicazione delle vendite decorre dal 25/07/2019. Pertanto, a partire dal 25 luglio 2019, le imprese che vendono f-gas o apparecchiature contenenti f-gas hanno l’obbligo di comunicare dette vendite tramite il portale “Comunicazione Vendite”. Nei mesi successivi saranno disponibili anche le aree relative a: “Comunicazione Interventi”, l’area riservata alla comunicazione degli interventi di installazione, controllo delle perdite, manuten-

zione, riparazione o smantellamento, svolti su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di protezione antincendio e commutatori elettrici;

“Operatori”, Area riservata ai proprietari o altre persone fisiche o giuridiche che esercitano un effettivo controllo sul funziona-

mento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature per consultare o scaricare l'attestato contenente le informazioni relative alle proprie apparecchiature

Link utili Manuale per iscrizione registro f-gas venditori:

https://www.fgas.it/Download/1678/BancaDatiFGAS-ManualeIscrizione_1.1.pdf Manuale per comunicazione vendite f-gas:

https://bancadati.fgas.it/Documents/Download/1679?filename=BancaDatiFGAS-ManualeComVenditeApparecchiature1.0.pdf

Manuale per comunicazione vendite apparecchiature f-gas: https://bancadati.fgas.it/Documents/Download/1680?filename=BancaDatiFGAS-ManualeComVenditeFGAS1.0.pdf

6

< segue da pagina 5

Edizione per distributori

Page 7: luglio 2019 F Gas e climatizzatori / pompe di caloredeltaits.it/wp-content/uploads/2019/09/ANGAISA-TECNO...alore, non hé dei sistemi di protezione antin endio, ontenenti F-Gas, do

DATI RICHIESTI DALLA BANCA DATI PER LA COMUNICAZIONE DELLE VENDITE F-GAS

I campi contrassegnati con * sono obbligatori. E’ disponibile sul sito della banca dati f-gas il formato excel per l’inserimento massivo delle vendite di f-gas.

7

< segue da pagina 6

Edizione per distributori

Nome campo Descrizione

Data di vendita* Data effettiva di vendita

Numero fattura o scontrino Numero fattura di vendita

Data Fattura Data della fattura di vendita

Vendita a distanza Indicare se la vendita è stata fatta a distanza(online)

Profilo Acquirente* Impresa certificata, acquirente non certificato o altre finalità

Nazione Acquirente* Nazione di residenza dell'acquirente

CF Acquirente* Codice fiscale dell'acquirente

Denominazione acquirente* Nome cognome o ragione sociale dell'acquirente

Numero certificato acquirente* Numero certificato dell'acquirente (compilare se il tipo acquirente è Impresa certificata)

Cognome nome persona certifica-ta*

Cognome nome persona dell'certificata (compilare se il tipo acqui-rente è Persona certificata)

CF Persona Certificata* Codice fiscale della persona certificata (compilare se il tipo acquiren-te è Persona certificata)

Nazione persona certificata* Nazione di residenza della persona certificata (compilare se il tipo acquirente è Persona certificata)

N. Cert. persona certificata* Numero certificato della persona certificata (compilare se il tipo ac-quirente è Persona certificata)

Tipo FGAS* Tipo di gas venduto (Vergine, rigenerato, riciclato)

Sigla FGAS* Sigla del gas venduto, da scegliere tra I gas proposti

Nome commerciale Nome del gas assegnato dal venditore, compilazione non obbligato-ria, è utile per creare un catalogo personale

Quantità (kg)* Quantità di gas venduto in chilogrammi

GWP* GWP del gas venduto, viene precompilato con il GWP di default

Quantità CO2 equivalente in t* Quantità di CO2 equivalente in tonnellate, viene precompilata in ba-se ai dati di quantità e GWP inseriti

Page 8: luglio 2019 F Gas e climatizzatori / pompe di caloredeltaits.it/wp-content/uploads/2019/09/ANGAISA-TECNO...alore, non hé dei sistemi di protezione antin endio, ontenenti F-Gas, do

DATI RICHIESTI DALLA BANCA DATI PER LA COMUNICAZIONE DELLE VENDITE APPARECCHIATURE

I campi contrassegnati con * sono obbligatori. E’ disponibile sul sito della banca dati f-gas il formato excel per l’inserimento massivo delle vendite di apparecchiature.

8

< segue da pagina 7

Edizione per distributori

Nome campo Descrizione

Data di vendita* Data dell'effettiva vendita

Numero fattura o scontrino* Numero fattura di vendita

Data Fattura* Data della fattura di vendita

Vendita a distanza Indicare se la vendita è stata fatta a distanza (online)

Profilo Acquirente* Impresa certificata o acquirente non certificato

Nazione Acquirente* Nazione di residenza dell'acquirente

CF Acquirente* Codice fiscale dell'acquirente

Denominazione acquirente* Nome cognome o ragione sociale dell'acquirente

Numero certificato acquirente* identificativo del certificato dell'acquirente (solo per profilo acquirente im-presa certificata)

CF utilizzatore* Codice fiscale dell'utilizzatore (solo per profilo acquirente impresa certifi-cata)

Denominazione utilizzatore* Nome cognome o ragione sociale dell'utilizzatore (solo per profilo acqui-rente impresa certificata)

Tipo apparecchiatura* Tipo di apparecchiatura venduta

Numero circuiti* Numero di circuiti presenti nell'apparecchiatura, solitamente uno per ogni gas presente

Matricola Numero di matricola dell'apparecchiatura

Nome commerciale Nome del prodotto: descrizione arbitraria utile per la creazione del catalo-go personale

Codice prodotto Codice del prodotto, codice arbitrario del venditore utile per la creazione del catalogo personale

Codice EAN Codice EAN di 13 o 8 cifre numeriche

App. Sigla FGAS* Sigla del gas presente nel primo circuito dell'apparecchiatura

App. Quantità (kg)* Quantità di targa in kg del gas indicato

GWP* GWP relativo al gas indicato (viene precompilato con il valore di default in base al gas)

App. Quantità CO2 in t* Quantità di CO2 equivalente in tonnellate (viene precompilato in base alla quantità di targa e al GWP indicato)

Profilo installatore*

Indicare il profilo dell'installatore se il tipo acquirente è non certificato, sa-rà poi necessario accedere alla vendita inserita nel sistema e fare l'upload dell'autocertificazione di installazione da parte di un soggetto certificato per ogni vendita.

Dichiarazione installatore c/o punto vendita*

SI o NO, indicare se la dichiarazione con la quale l’acquirente si impegna ad effettuare l’installazione tramite impresa certificata a norma dell’articolo 10 del regolamento UE n. 517/2014 è disponibile presso il punto vendita. Se viene selezionato NO è necessario caricare il file della dichiarazione

Page 9: luglio 2019 F Gas e climatizzatori / pompe di caloredeltaits.it/wp-content/uploads/2019/09/ANGAISA-TECNO...alore, non hé dei sistemi di protezione antin endio, ontenenti F-Gas, do

9

< segue da pagina 8

Edizione per distributori

Page 10: luglio 2019 F Gas e climatizzatori / pompe di caloredeltaits.it/wp-content/uploads/2019/09/ANGAISA-TECNO...alore, non hé dei sistemi di protezione antin endio, ontenenti F-Gas, do

10

< segue da pagina 9

Edizione per distributori

Page 11: luglio 2019 F Gas e climatizzatori / pompe di caloredeltaits.it/wp-content/uploads/2019/09/ANGAISA-TECNO...alore, non hé dei sistemi di protezione antin endio, ontenenti F-Gas, do
Page 12: luglio 2019 F Gas e climatizzatori / pompe di caloredeltaits.it/wp-content/uploads/2019/09/ANGAISA-TECNO...alore, non hé dei sistemi di protezione antin endio, ontenenti F-Gas, do

Recommended