+ All Categories
Home > Documents > Normativa

Normativa

Date post: 30-Mar-2016
Category:
Upload: andrea-di-giovanni
View: 213 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
Description:
gliultimidelrea unict
66
Corso di Tecnica Urbanistica di Filippo Gravagno Laurea in Ingegneria del recupero edilizio ed ambientale anno accademico 2002/2003 (a cura di Laura Saija) Legislazione La Costituzione della Repubblica Italiana; L 2359/1865; Legge per Napoli del 1885; L 1150/42; L 167/62; L 765/67; DM 1444/68; L 865/71; L 10/77; L 457/78 LRS 71/78; LRS 15/91
Transcript

Corso di Tecnica Urbanisticadi Filippo GravagnoLaurea in Ingegneria del recupero edilizio ed ambientaleanno accademico 2002/2003

(a cura di Laura Saija)

Legislazione

La Costituzione della Repubblica Italiana;

L 2359/1865;

Legge per Napoli del 1885;

L 1150/42;

L 167/62;

L 765/67;

DM 1444/68;

L 865/71;

L 10/77;

L 457/78

LRS 71/78;

LRS 15/91

La costituzione della repubblica Italiana

1

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA(G. U. del 7 dicembre 1947)

Principi FondamentaliArt. 1. L'Italia è una Repubblica democratica fondata sullavoro.La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelleforme e nei limiti della Costituzione.Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i dirittiinviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazionisociali ove si svolge la sua personalità e richiedel'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,economica e sociale.Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sonoeguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, dirazza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, dicondizioni personali e sociali.È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoii di ordineeconomico e sociale, che, limitando di fatto la liberta el'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppodella persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti ilavoratori all'organizzazione politica, economica e socialedel Paese.Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto allavoro e promuove le condizioni che rendano effettivoquesto diritto.Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le propriepossibilita e la propria scelta, una attività o una funzioneche concorra al progresso materiale o spirituale dellasocietà.Art. 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce epromuove le autonomie locali; attua nei servizi chedipendono dallo Stato il piu ampio decentramentoamministrativo; adegua i principi ed i metodi della sualegislazione alle esigenze dell'autonomia e deldecentramento.Art. 6. La Repubblica tutela con apposite norme leminoranze linguistiche.Art. 7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nelproprio ordine, indipendenti e sovrani.I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Lemodificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, nonrichiedono procedimento di revisione costituzionale.Art. 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmentelibere davanti alla legge.Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno dirittodi organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto noncontrastino con l'ordinamento giuridico italiano.I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sullabase di intese con le relative rappresentanze.Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura ela ricerca scientifica e tecnica.Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico dellaNazione.Art. 10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma allenorme del diritto internazionale generalmente riconosciute.La condizione giuridica dello straniero e regolata dallalegge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivoesercizio delle liberta democratiche garantite dallaCostituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio dellaRepubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reatipolitici.Art. 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesaalla liberta degli altri popoli e come mezzo di risoluzionedelle controversie internazionali; consente, in condizioni diparità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranitànecessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la

giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce leorganizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.Art. 12. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano:verde bianco e rosso, a tre bande verticali di egualidimensioni.

PARTE IDiritti e Doveri dei Cittadini

TITOLO IRapporti CiviliArt. 13. La libertà personale è inviolabile.Non e ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione operquisizione personale, nè qualsiasi altra restrizione dellaliberta personale, se non per atto motivato dall'autoritagiudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicatitassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezzapuò adottare provvedimenti provvisori, che devono esserecomunicati entro quarantotto ore alla autorita giudiziaria e,se questa non li convalida nelle successive quarantottoore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.È punita ogni violenza fisica e morale sulle personecomunque sottoposte a restrizioni di liberta.La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazionepreventiva.Art. 14. Il domicilio è inviolabile.Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni osequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla leggesecondo le garanzie prescritte per la tutela della libertapersonale.Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e diincolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolatida leggi speciali.Art. 15. La libertà e la segretezza della corrispondenza e diogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivatodell'autorita giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.Art. 16. Ogni cittadino può circolare e soggiornareliberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvole limitazioni che la legge stabilisce in via generale permotivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione puòessere determinata da ragioni politiche.Ogni cittadino e libero di uscire dal territorio dellaRepubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.Art. 17. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente esenz'armi.Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non èrichiesto preavviso.Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavvisoalle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovatimotivi di sicurezza o di incolumità pubblica.Art. 18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente,senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singolidalla legge penale.Sono proibite le associazioni segrete e quelle cheperseguono, anche indirettamente, scopi politici medianteorganizzazioni di carattere militare.Art. 19. Tutti hanno diritto di professare liberamente lapropria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale oassociata, di farne propaganda e di esercitarne in privato oin pubblico il culto, purchè non si tratti di riti contrari al buoncostume.Art. 20. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o diculto d'una associazione od istituzione non possono esserecausa di speciali limitazioni legislative, nè di speciali

La costituzione della repubblica Italiana

2

gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica eogni forma di attività.Art. 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente ilproprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzodi diffusione.La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni ocensure.Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivatodell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la leggesulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso diviolazione delle norme che la legge stessa prescriva perl'indicazione dei responsabili.In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non siapossibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, ilsequestro della stampa periodica può essere eseguito daufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente,e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autoritàgiudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattroore successive, il sequestro si intende revocato e privod'ogni effetto.La legge può stabilire, con norme di carattere generale,che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampaperiodica.Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tuttele altre manifestazioni contrarie al buon costume. La leggestabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimerele violazioni.Art. 22. Nessuno può essere privato, per motivi politici,della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.Art. 23. Nessuna prestazione personale o patrimoniale puòessere imposta se non in base alla legge.Art. 24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela deipropri diritti e interessi legittimi.La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado delprocedimento.Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezziper agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.La legge determina le condizioni e i modi per la riparazionedegli errori giudiziari.Art. 25. Nessuno può essere distolto dal giudice naturaleprecostituito per legge.Nessuno può essere punito se non in forza di una leggeche sia entrata in vigore prima del fatto commesso.Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza senon nei casi previsti dalla legge.Art. 26. L'estradizione del cittadino può essere consentitasoltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioniinternazionali. Non può in alcun caso essere ammessa perreati politici.Art. 27. La responsabilità penale è personale.L' imputato non e considerato colpevole sino alla condannadefinitiva.Le pene non possono consistere in trattamenti contrari alsenso di umanità e devono tendere alla rieducazione delcondannato. Non è ammessa la pena di morte, se non neicasi previsti dalle leggi militari di guerra.Art. 28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli entipubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggipenali, civili e amministrative, degli atti compiuti inviolazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile siestende allo Stato e agli enti pubblici.

TITOLO IIRapporti Etico-SocialiArt. 29. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia comesocietà naturale fondata sul matrimonio.Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridicadei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanziadell'unità familiare.Art. 30. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruireed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a chesiano assolti i loro compiti.La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ognitutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membridella famiglia legittima.La legge detta le norme e i limiti per la ricerca dellapaternità.Art. 31. La Repubblica agevola con misure economiche ealtre provvidenze la formazione della famiglia el'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardoalle famiglie numerose.Protegge la maternita, l'infanzia e la gioventù, favorendo gliistituti necessari a tale scopo.Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentalediritto dell'individuo e interesse della collettività, egarantisce cure gratuite agli indigenti.Nessuno può essere obbligato a un determinatotrattamento sanitario se non per disposizione di legge. Lalegge non può in nessun caso violare i limiti imposti dalrispetto della persona umana.Art. 33. L'arte e la scienza sono libere e libero ne èl'insegnamento.La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione edistituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti dieducazione, senza oneri per lo Stato.La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole nonstatali che chiedono la parità, deve assicurare ad essepiena libertà e ai loro alunni un trattamento scolasticoequipollente a quello degli alunni di scuole statali.È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai variordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e perl'abilitazione all'esercizio professionale.Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie,hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limitistabiliti dalle leggi dello Stato.Art. 34. La scuola è aperta a tutti.L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, èobbligatoria e gratuita.I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno dirittodi raggiungere i gradi più alti degli studi.La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse distudio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, chedevono essere attribuite per concorso.

TITOLO IIIRapporti EconomiciArt. 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue formeed applicazioni.Cura la formazione e l'elevazione professionale deilavoratori.Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioniinternazionali intesi ad affermare e regolare i diritti dellavoro.Riconosce la liberta di emigrazione, salvo gli obblighistabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoroitaliano all'estero.Art. 36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzioneproporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e inogni caso sufficiente ad assicurare a se e alla famigliaun'esistenza libera e dignitosa.La durata massima della giornata lavorativa e stabilita dallalegge.Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annualiretribuite, e non può rinunziarvi.Art. 37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a paritàdi lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.Le con- dizioni di lavoro devono consentire l'adempimentodella sua essenziale funzione familiare e assicurare allamadre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La costituzione della repubblica Italiana

3

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavorosalariato.La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali normee garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità diretribuzione.Art. 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto deimezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento eall'assistenza sociale.I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicuratimezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso diinfortunio, malattia, invalidita e vecchiaia, disoccupazioneinvolontaria.Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione eall'avviamento professionale.Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi edistituti predisposti o integrati dallo Stato.L'assistenza privata è libera.Art. 39. L'organizzazione sindacale è libera.Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non laloro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo lenorme di legge.È condizione per la registrazione che gli statuti deisindacati sanciscano un ordinamento interno a basedemocratica.I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono,rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti,stipulare contratti collettivi di lavoro con efficaciaobbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle qualiil contratto si riferisce.Art. 40. Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delleleggi che lo regolano.Art. 41. L'iniziativa economica privata è libera.Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o inmodo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alladignità umana.La legge determina i programmi e i controlli opportuniperché l'attivita economica pubblica e privata possa essereindirizzata e coordinata a fini sociali.Art. 42. La proprietà è pubblica o privata. I beni economiciappartengono allo Stato, ad enti o a privati.La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge,che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limitiallo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderlaaccessibile a tutti.La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dallalegge, e salvo indennizzo, espropriata per motivid'interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limitidella successione legittima e testamentaria e i diritti delloStato sulle eredità.Art. 43. A fini di utilità generale la legge può riservareoriginariamente o trasferire, mediante espropriazione esalvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunitadi lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie diimprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o afonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbianocarattere di preminente interesse generale.Art. 44. Al fine di conseguire il razionale sfruttamento delsuolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge imponeobblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limitialla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie,promuove ed impone la bonifica delle terre, latrasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unitaproduttive; aiuta la piccola e la media proprietà.La legge dispone provvedimenti a favore delle zonemontane.Art. 45. La Repubblica riconosce la funzione sociale dellacooperazione a carattere di mutualità e senza fini dispeculazione privata. La legge ne promuove e favoriscel'incremento con i mezzi piu idonei e ne assicura, con gliopportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppodell'artigianato.Art. 46. Ai fini della elevazione economica e sociale dellavoro e in armonia con le esigenze della produzione laRepubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare,nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delleaziende.Art. 47. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio intutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'eserciziodel credito.Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietàdell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al direttoe indiretto investimento azionario nei grandi complessiproduttivi del paese.

TITOLO IVRapporti PoliticiArt. 48. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, chehanno raggiunto la maggiore età.Il voto e personale ed eguale, libero e segreto. Il suoesercizio e dovere civico.Il diritto di voto non può essere limitato se non perincapacita civile o per effetto di sentenza penaleirrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dallalegge.Art. 49. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsiliberamente in partiti per concorrere con metododemocratico a determinare la politica nazionale.Art. 50. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alleCamere per chiedere provvedimenti legislativi o esporrecomuni necessità.Art. 51. Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possonoaccedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive incondizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dallalegge.La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e allecariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani nonappartenenti alla Repubblica.Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto didisporre del tempo necessario al loro adempimento e diconservare il suo posto di lavoro.Art. 52. La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabilitidalla legge. Il suo adempimento non pregiudica laposizione di lavoro del cittadino, ne l'esercizio dei dirittipolitici.L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spiritodemocratico della Repubblica.Art. 53. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubblichein ragione della loro capacità contributiva.Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.Art. 54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli allaRepubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. Icittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il doveredi adempierle con disciplina ed onore prestandogiuramento nei casi stabiliti dalla legge.

PARTE IIOrdinamento della Repubblica

TITOLO IIl Parlamento

Sezione ILe CamereArt. 55. Il Parlamento si compone della Camera deideputati e del Senato della Repubblica.Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membridelle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.Art. 56. La Camera dei deputati è eletta a suffragiouniversale e diretto, in ragione di un deputato per

La costituzione della repubblica Italiana

4

ottantamila abitanti o per frazione superiore aquarantamila.Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giornodelle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.Art. 57. Il Senato della Repubblica è eletto a baseregionale. A ciascuna Regione è attribuito un senatore perduecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila.Nessuna Regione può avere un numero di senatoriinferiore a sei. La Valle d'Aosta ha un solo senatore.Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e direttodagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno dietà.Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto ilquarantesimo anno.Art. 59. È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi estato Presidente della Repubblica.Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vitacinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimimeriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.Art. 60. La Camera dei deputati e eletta per cinque anni, ilSenato della Repubblica per sei.La durata di ciascuna Camera non può essere prorogatase non per legge e soltanto in caso di guerra.Art. 61. Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entrosettanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunioneha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.Finchè non siano riunite le nuove Camere sono prorogati ipoteri delle precedenti.Art. 62. Le Camere si riuniscono di diritto il primo giornonon festivo di febbraio e di ottobre.Ciascuna Camera può essere convocata in viastraordinaria per iniziativa del suo Presidente o delPresidente della Repubblica o di un terzo dei suoicomponenti.Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, econvocata di diritto anche l'altra.Art. 63. Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti ilPresidente e l'Ufficio di presidenza.Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, ilPresidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli dellaCamera dei deputati.Art. 64. Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento amaggioranza assoluta dei suoi componenti.Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle dueCamere e il Parlamento a Camere riunite possonodeliberare di adunarsi in seduta segreta.Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento nonsono valide se non è presente la maggioranza dei lorocomponenti, e se non sono adottate a maggioranza deipresenti, salvo che la Costituzione prescriva unamaggioranza speciale.I membri del Governo, anche se non fanno parte delleCamere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assisterealle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lorichiedono.Art. 65. La legge determina i casi di ineleggibilità e diincompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.Nessuno può appartenere contemporaneamente alle dueCamere.Art. 66. Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissionedei suoi componenti e delle cause sopraggiunte diineleggibilità e di incompatibilità.Art. 67. Ogni membro del Parlamento rappresenta laNazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo dimandato.Art. 68. I membri del Parlamento non possono essereperseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'eserciziodelle loro funzioni.Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene,nessun membro del Parlamento può essere sottoposto aprocedimento penale; ne può essere arrestato, o altrimenti

privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizionepersonale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto dicommettere un delitto per il quale e obbligatorio il mandatoo l'ordine di cattura.Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto omantenere in detenzione un membro del Parlamento inesecuzione di una sentenza anche irrevocabile.Art. 69. I membri del Parlamento ricevono una indennitàstabilita dalla legge.

Sezione IILa formazione delle leggiArt. 70. La funzione legislativa e esercitata collettivamentedalle due Camere.Art. 71. L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, aciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti aiquali sia conferita da legge costituzionale.Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante laproposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di unprogetto redatto in articoli.Art. 72. Ogni disegno di legge, presentato ad una Cameraè, secondo le norme del suo regolamento, esaminato dauna commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approvaarticolo per articolo e con votazione finale.Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per idisegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.Puo altresì stabilire in quali casi e forme l'esame el'approvazione dei disegni di legge sono deferiti acommissioni, anche permanenti, composte in modo darispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anchein tali casi, fino al momento della sua approvazionedefinitiva, il disegno di legge e rimesso alla Camera, se ilGoverno o un decimo dei componenti della Camera o unquinto della commissione richiedono che sia discusso evotato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto allasua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Ilregolamento determina le forme di pubblicità dei lavoridelle commissioni.La procedura normale di esame e di approvazione direttada parte della Camera e sempre adottata per i disegni dilegge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli didelegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattatiinternazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.Art. 73. Le leggi sono promulgate dai Presidente dellaRepubblica entro un mese dall'approvazione.Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propricomponenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgatanel termine da essa stabilito.Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione edentrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loropubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano untermine diverso.Art. 74. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgarela legge, può con messaggio motivato alle Camerechiedere una nuova deliberazione.Se le Camere approvano nuovamente la legge, questadeve essere promulgata.Art. 75. È indetto referendum popolare per deliberarel'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un attoavente valore di legge, quando lo richiedonocinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.Non e ammesso il referendum per le leggi tributarie e dibilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione aratificare trattati internazionali.Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadinichiamati ad eleggere la Camera dei deputati.La proposta soggetta a referendum è approvata se hapartecipato alla votazione la maggioranza degli aventidiritto, e se è raggiunta la maggioranza dei votivalidamente espressi.

La costituzione della repubblica Italiana

5

La legge determina le modalità di attuazione delreferendum.Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non puòessere delegato al Governo se non con determinazione diprincipi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e peroggetti definiti.Art. 77. Il Governo non può, senza delegazione delleCamere, emanare decreti che abbiano valore di leggeordinaria.Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, ilGoverno adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimentiprovvisori con la forza di legge, deve il giorno stessopresentarli per la conversione alle Camere che, anche sesciolte, sono appositamente convocate e si riunisconoentro cinque giorni.I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sonoconvertiti in legge entro sessanta giorni dalla loropubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare conlegge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti nonconvertiti.Art. 78. Le Camere deliberano lo stato di guerra econferiscono al Governo i poteri necessari.Art. 79. L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidentedella Repubblica su legge di delegazione delle Camere.Non possono applicarsi ai reati commessisuccessivamente alla proposta di delegazione.Art. 80. Le Camere autorizzano con legge la ratifica deitrattati internazionali che sono di natura politica, oprevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importanovariazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazionidi leggi.Art. 81. Le Camere approvano ogni anno i bilanci e ilrendiconto consuntivo presentati dal Governo.L'esercizio provvisorio del bilancio non può essereconcesso se non per legge e per periodi non superioricomplessivamente a quattro mesi.Con la legge di approvazione del bilancio non si possonostabilire nuovi tributi e nuove spese.Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deveindicare i mezzi per farvi fronte.Art. 82. Ciascuna Camera può disporre inchieste sumaterie di pubblico interesse.A tale scopo nomina fra i propri componenti unacommissione formata in modo da rispecchiare laproporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiestaprocede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e lestesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

TITOLO IIIl Presidente della RepubblicaArt. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto dalParlamento in seduta comune dei suoi membri.All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione elettidal Consiglio regionale in modo che sia assicurata larappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha unsolo delegato.L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo perscru- tinio segreto a maggioranza di due terzi dellaassemblea. Dopo il terzo scrutinio e sufficiente lamaggioranza assoluta.Art. 84. Può essere eletto Presidente della Repubblica ognicittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e godadei diritti civili e politici.L'ufficio di Presidente della Repubblica e incompatibile conqualsiasi altra carica.L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinatiper legge.Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per 7 anni.Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente dellaCamera dei deputati convoca in seduta comune il

Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovoPresidente della Repubblica.Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi allaloro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giornidalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sonoprorogati i poteri del Presidente in carica.Art. 86. Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ognicaso che egli non possa adempierle, sono esercitate dalPresidente del Senato.In caso di impedimento permanente o di morte o didimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidentedella Camera dei deputati indice la elezione del nuovoPresidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo ilmaggior termine previsto se le Camere sono sciolte omanca meno di tre mesi alla loro cessazione.Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Statoe rappresenta l'unità nazionale.Puo inviare messaggi alle Camere.Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la primariunione.Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di leggedi iniziativa del Governo.Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di leggee i regolamenti.Indice il referendum popolare nei casi previsti dallaCostituzione.Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari delloStato.Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica itrattati internazionali, previa, quando occorra,l'autorizzazione delle Camere.Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consigliosupremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lostato di guerra deliberato dalle Camere.Presiede il Consiglio superiore della magistratura.Può concedere grazia e commutare le pene.Conferisce le onorificenze della Repubblica.Art. 88. Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loroPre- sidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.Non può esercitare tali facolta negli ultimi sei mesi del suomandato.Art. 89. Nessun atto del Presidente della Repubblica èvalido se non è controfirmato dai ministri proponenti, chene assumono la responsabilità.Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dallalegge sono controfirmati anche dal Presidente del Consigliodei ministri.Art. 90. Il Presidente della Repubblica non è responsabiledegli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranneche per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento inseduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.Art. 91. Il Presidente della Repubblica, prima di assumerele sue funzioni, presta giuramento di fedeltà allaRepubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi alParlamento in seduta comune.

TITOLO IIIIl Governo

Sezione IIl Consiglio dei ministriArt. 92. Il Governo della Repubblica è composto delPresidente del Consiglio e dei ministri, che costituisconoinsieme il Consiglio dei ministri.Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente delConsiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.Art. 93. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri,prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nellemani del Presidente della Repubblica.Art. 94. Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

La costituzione della repubblica Italiana

6

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediantemozione motivata e votata per appello nominale.Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo sipresenta alle Camere per ottenere la fiducia.Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su unaproposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno undecimo dei componenti della Camera e non può esseremessa in discussione prima di tre giorni dalla suapresentazione.Art. 95. Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige lapolitica generale del Governo e ne è responsabile.Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo,promuovendo e coordinando l'attivita dei ministri.I ministri sono responsabili collegialmente degli atti delConsiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei lorodicasteri.La legge provvede all'ordinamento della Presidenza delConsiglio e determina il numero, le attribuzioni el'organizzazione dei ministeri.Art. 96. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministrisono posti in stato d'accusa dal Parlamento in sedutacomune per reati commessi nell'esercizio delle lorofunzioni.

Sezione II

La Pubblica AmministrazioneArt. 97. I pubblici uffici sono organizzati secondodisposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buonandamento e l'imparzialità dell'amministrazione.Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere dicompetenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie deifunzionari.Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accedemediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.Art. 98. I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo dellaNazione.Se sono membri del Parlamento, non possono conseguirepromozioni se non per anzianità.Si possono con legge stabilire limitazioni al dirittod'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari dicarriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, irappresentanti diplomatici e consolari all estero.

Sezione IIIGli organi ausiliariArt. 99. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ècomposto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e dirappresentanti delle categorie produttive, in misura chetenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.È organo di consulenza delle Camere e del Governo per lematerie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dallalegge.Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazionedella legislazione economica e sociale secondo i principi edentro i limiti stabiliti dalla legge.Art. 100. Il Consiglio di Stato è organo di consulenzagiuridico-amministrativa e di tutela della giustizianell'amministrazione.La Corte dei Conti esercita il controllo preventivo dilegittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivosulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi enelle forme stabiliti dalla legg, al controllo sulla gestionefinanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in viaordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultatodel riscontro eseguito.La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei lorocomponenti di fronte al Governo.

TITOLO IV

La Magistratura

Sezione IOrdinamento giurisdizionaleArt. 101. La giustizia è amministrata in nome del popolo.I giudici sono soggetti soltanto alla legge.Art. 102. La funzione giurisdizionale è esercitata damagistrati ordinari istituiti e regolati dalle normesull'ordinamento giudiziario.Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudicispeciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organigiudiziari ordinari sezioni specializzate per determinatematerie, anche con la partecipazione di cittadini idoneiestranei alla magistratura.La legge regola i casi e le forme della partecipazionediretta del popolo all'amministrazione della giustizia.Art. 103. Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustiziaamministrativa hanno giurisdizione per la tutela neiconfronti della pubblica amministrazione degli interessilegittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anchedei diritti soggettivi.La Corte dei Conti ha giurisdizione nelle materie dicontabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizionestabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizionesoltanto per i reati militari commessi da appartenenti alleForme armate.Art. 104. La magistratura costituisce un ordine autonomo eindipendente da ogni altro potere.Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dalPresidente della Repubblica.Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratoregenerale della Corte di cassazione.Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti imagistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, eper un terzo dal Parlamento in seduta comune traprofessori ordinari di università in materie giuridiche edavvocati dopo quindici anni di esercizio.Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componentidesignati dal Parlamento.I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro annie non sono immediatamente rieleggibili.Non possono, finche sono in carica, essere iscritti negli albiprofessionali, ne far parte del Parlamento o di un Consiglioregionale.Art. 105. Spettano al Consiglio superiore dellamagistratura, secondo le norme dell'ordinamentogiudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti,le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi deimagistrati.Art. 106. Le nomine dei magistrati hanno luogo perconcorso.La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere lanomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte lefunzioni attribuite a giudici singoli.Su designazione del Consiglio superiore della magistraturapossono essere chiamati all'ufficio di consiglieri dicassazione, per meriti insigni, professori ordinari diuniversita in materie giuridiche e avvocati che abbianoquindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi specialiper le giurisdizioni superiori.Art. 107. I magistrati sono inamovibili. Non possono esseredispensati o sospesi dal servizio nè destinati ad altre sedi ofunzioni se non in seguito a decisione del Consigliosuperiore della magistratura, adottata o per i motivi e con legaranzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario ocon il loro consenso.Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azionedisciplinare.I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità difunzioni.

La costituzione della repubblica Italiana

7

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoiriguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.Art. 108. Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ognimagistratura sono stabilite con legge.La legge assicura l'indipendenza dei giudici dellegiurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse,e degli estranei che partecipano all'amministrazione dellagiustizia.Art. 109. L'autorità giudiziaria dispone direttamente dellapolizia giudiziaria.Art. 110. Ferme le competenze del Consiglio superioredella magistratura, spettano al Ministro della giustizial'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi allagiustizia.

Sezione IINorme sulla giurisdizioneArt. 111. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono esseremotivati.Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertapersonale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari ospeciali, e sempre ammesso ricorso in Cassazione perviolazione di legge. Si può derogare a tale norma soltantoper le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte deiConti il ricorso in Cassazione e ammesso per i soli motiviinerenti alla giurisdizione.Art. 112. Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitarel'azione penale.Art. 113. Contro gli atti della pubblica amministrazione èsempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degliinteressi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizioneordinaria o amministrativa.Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa olimitata a particolari mezzi di impugnazione o perdeterminate categorie di atti.La legge determina quali organi di giurisdizione possonoannullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi econ gli effetti previsti dalla legge stessa.

TITOLO VLe Regioni, le Provincie, i ComuniArt. 114. La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie eComuni.Art. 115. Le Regioni sono costituite in enti autonomi conpropri poteri e funzioni secondo i principi fissati nellaCostituzione.Art. 116. Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige,al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuiteforme e condizioni particolari di autonomia, secondo statutispeciali adottati con leggi costituzionali.Art. 117. La Regione emana per le seguenti materie normelegislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalleleggi dello Stato, semprechè le norme stesse non siano incontrasto con l'interesse nazionale e con quello di altreRegioni:

ordinamento degli uffici e degli enti amministratividipendenti dalla Regione;

circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed

ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e assistenza

scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo e industria alberghiera; tramvie e linee automobilistiche d'interesse

regionale;

viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesseregionale;

navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato; altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare allaRegione il potere di emanare norme per la loro attuazione.Art. 118. Spettano alla Regione le funzioni amministrativeper le materie elencate nel precedente articolo, salvoquelle di interesse esclusivamente locale, che possonoessere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Provincie,ai Comuni o ad altri enti locali. Lo Stato può con leggedelegare alla Regione l'esercizio di altre funzioniamministrative.amministrative delegandole alle Provincie, ai Comuni o adaltri enti locali, o valendosi dei loro uffici.Art. 119. Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelleforme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che lacoordinano con la finanza dello Stato delle Provincie e deiComuni.Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributierariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spesenecessarie ad adempiere le loro funzioni normali.Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente pervalorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna perlegge a singole Regioni contributi speciali.La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondole modalità stabilite con legge della Repubblica.Art. 120. La Regione non può istituire dazi d'importazioneo esportazione o transito fra le Regioni.Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasimodo la libera circolazione delle persone e delle cose fra leRegioni.Non puo limitare il diritto dei cittadini di esercitare inqualunque parte del territorio nazionale la loro professione,impiego o lavoro.Art. 121. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale,la Giunta e il suo Presidente.Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative eregolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioniconferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fareproposte di legge alle Camere.La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione:promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige lefunzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione,conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.Art. 122. Il sistema d'elezione, il numero e i casi diineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionalisono stabiliti con legge della Repubblica.Nessuno puo appartenere contemporaneamente a unConsiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamentoo ad un altro Consiglio regionale.Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficiodi presidenza per i propri lavori.I consiglieri regionali non possono essere chiamati arispondere delle opinioni espresse e dei voti datinell'esercizio delle loro funzioni.Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dalConsiglio regionale tra i suoi componenti.Art. 123. Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armoniacon la Costituzione e con le leggi della Repubblica,stabilisce le norme relative all'organizzazione interna dellaRegione. Lo Statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativae del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi

La costituzione della repubblica Italiana

8

della Regione e la pubblicazione delle leggi e deiregolamenti regionali.Lo Statuto è deliberato dal Consiglio regionale amaggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvatocon legge della Repubblica.Art. 124. Un commissario del Governo, residente nelcapoluogo della Regione, sopraintende alle funzioniamministrative esercitate dallo Stato e le coordina conquelle esercitate dalla Regione.Art. 125. Il controllo di legittimità sugli atti amministratividella Regione è esercitato, in forma decentrata, da unorgano dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggidella Repubblica. La legge può in determinati casiammettere il controllo di merito, al solo effetto dipromuovere, con richiesta motivata, il riesame delladeliberazione da parte del Consiglio regionale.Nella Regione sono istituiti organi di giustiziaamministrativa di primo grado, secondo l'ordinamentostabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsisezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.Art. 126. Il Consiglio regionale può essere sciolto quandocompia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni dilegge, o non corrisponda all'invito del Governo di sostituirela Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghiatti o violazioni.Può essere sciolto quando, per dimissioni o perimpossibilita di formare una maggioranza, non sia in gradodi funzionare. Può essere altresì sciolto per ragioni disicurezza nazionale.Lo scioglimento e disposto con decreto motivato delPresidente della Repubblica, sentita una Commissione dideputati e senatori costituita, per le questioni regionali, neimodi stabiliti con legge della Repubblica.Col decreto di scioglimento e nominata una Commissionedi tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice leelezioni entro tre mesi e provvede all'ordinariaamministrazione di competenza della Giunta e agli attiimprorogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovoConsiglio.Art. 127. Ogni legge approvata dal Consiglio regionale ècomunicata al Commissario che, salvo il caso diopposizione da parte del Governo, deve vistarla neltermine di trenta giorni dalla comunicazione.La legge è promulgata nei dieci giorni dall'apposizione delvisto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dallasua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente daiConsiglio regionale, e il Governo della Repubblica loconsente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sonosubordinate ai termini indicati.Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una leggeapprovata dal Consigio regionale ecceda la competenzadella Regione o contrasti con gli interessi nazionali o conquelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale neltermine fissato per l'apposizione del visto.Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo amaggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governodella Repubblica può, nei quindici giorni dallacomunicazione, promuovere la questione di legittimitadavanti alla Corte Costituzionale, o quella di merito percontrasto di interessi davanti alle Camere. In caso didubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.Art. 128. Le Provincie e i Comuni sono enti autonominell'ambito dei principi fissati da leggi generali dellaRepubblica, che ne determinano le funzioni.Art. 129. Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizionidi decentramento statale e regionale.Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise incircondari con funzioni esclusivamente amministrative perun ulteriore decentramento.Art. 130. Un organo della Regione, costituito nei modistabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma

decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Provincie,dei Comuni e degli altri enti locali. In casi determinati dallalegge può essere esercitato il controllo di merito, nellaforma di richiesta motivata, agli enti deliberanti, diriesaminare la loro deliberazione.Art. 131. Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi e Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.

Art. 132. Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigliregiona]i, disporre la fusione di Regioni esistenti o lacreazione di nuove Regioni con un minimo di un milioned'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consiglicomunali che rappresentino almeno un terzo dellepopolazioni interessate, e la proposta sia approvata conreferendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.Si puo, con referendum e con legge della Repubblica,sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie eComuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da unaRegione ed aggregati ad un'altra.Art. 133. Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e laistituzione di nuove Provincie nell'ambito d'una Regionesono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative deiComuni, sentita la stessa Regione.La Regione, sentite le popolazioni interessate, puo con sueleggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni emodificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

TITOLO VIGaranzie Costituzionali

Sezione ILa Corte CostituzionaleArt. 134. La Corte Costituzionale giudica:sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delleleggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delleRegioni;sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quellitra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;sulle accuse promosse contro il Presidente dellaRepubblica ed i Ministri, a norma della Costituzione.Art. 135. La Corte Costituzionale è composta di quindicigiudici nominati per un terzo dal Presidente dellaRepubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comunee per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria edamministrative.I giudici della Corte Costituzionale sono scelti tra imagistrati anche a riposo delle giurisdizioni superioriordinaria ed amministrative, i professori ordinari diuniversità in materie giuridiche e gli avvocati dopo ventianni d'esercizio.La Corte elegge il presidente fra i suoi componenti. I giudicisono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente

La costituzione della repubblica Italiana

9

secondo le norme stabilite dalla legge e non sonoimmediatamente rieleggibili.L'ufficio di giudice della Corte e incompatibile con quello dimembro del Parlamento o d'un Consiglio regionale, conl'esercizio della professione d'avvocato, e con ogni caricaed ufficio indicati dalla legge.Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica econtro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari dellaCorte, sedici membri eletti, all'inizio di ogni legislatura, dalParlamento in seduta comune tra cittadini aventi i requisitiper l'eleggibilità a senatore.Art. 136. Quando la Corte dichiara l'illegittimitàcostituzionale di una norma di legge o di atto avente forzadi legge, la norma cessa di avere efficacia dal giornosuccessivo alla pubblicazione della decisione.La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alleCamere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove loritengano necessario, provvedano nelle formecostituzionali.Art. 137. Una legge costituzionale stabilisce le condizioni,le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimitàcostituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudicidella Corte.Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarieper la costituzione e il funzionamento della Corte.Contro le decisioni della Corte Costituzionale non eammessa alcuna impugnazione.

Sezione IIRevisione della Costituzione. Leggi costituzionali.Art. 138. Le leggi di revisione della Costituzione e le altreleggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera condue successive deliberazioni ad intervallo non minore di tremesi, e sono approvate a maggioranza assoluta deicomponenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolarequando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, nefacciano domanda un quinto dei membri di una Camera ocinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Lalegge sottoposta a referendum non è promulgata, se non èapprovata dalla maggioranza dei voti validi.Non si fa luogo a referendum se la legge e stata approvatanella seconda votazione da ciascuna delle Camere amaggioranza di due terzi dei suoi componenti.Art. 139. La forma repubblicana non può essere oggetto direvisione costituzionale.

Disposizioni Transitorie e FinaliI. Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capoprovvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidentedella Repubblica e ne assume il titolo.II. Se alla data della elezione del Presidente dellaRepubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali,partecipano alla elezione soltanto i componenti delle dueCamere.III. Per la prima composizione del Senato della Repubblicasono nominati senatori, con decreto del Presidente dellaRepubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente cheposseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:sono stati presidenti del Consiglio dei ministri o diAssemblee legislative; hanno fatto parte del discioltoSenato; hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quellaall'Assemblea Costituente; sono stati dichiarati decadutinella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre1926; hanno scontato la pena della reclusione non inferiorea cinque anni in seguito a condanna del tribunale specialefascista per la difesa dello Stato.Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidentedella Repubblica, i membri del disciolto Senato che hannofatto parte della Consulta Nazionale.

Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare primadella firma del decreto di nomina. L'accettazione dellacandidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al dirittodi nomina a senatore.IV. Per la prima elezione del Senato il Molise e consideratocome Regione a se stante, con il numero dei senatori chegli compete in base alla sua popolazione.V. La disposizione dell'art. 80 della Costituzione, perquanto concerne i trattati internazionali che importano onerialle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data diconvocazione delle Camere.VI. Entro cinque anni dall'entrata in vigore dellaCostituzione si procede alla revisione degli organi specialidi giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizionidel Consiglio di Stato, della Corte dei Conti e dei tribunalimilitari.Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge alriordinamento del tribunale supremo militare in relazioneall'art. III.VII. Fino a quando non sia emanata la nuova leggesull'ordinamento giudiziario in conformità con laCostituzione, continuano ad osservarsi le normedell'ordinamento vigente.Fino a quando non entri in funzione la Corte Costituzionale,la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 haluogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistentiall'entrata in vigore della Costituzione.I giudici della Corte Costituzionale nominati nella primacomposizione della Corte stessa non sono soggetti allaparziale rinnovazione e durano in carica dodici anni.VIII. Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettividelle amministrazioni provinciali sono indette entro un annodall'entrata in vigore della Costituzione.Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo dellapubblica amministrazione il passaggio delle funzioni stataliattribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto alriordinamento e alla distribuzione delle funzioniamministrative fra gli enti locali restano alle Provincie ed aiComuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre dicui le Regioni deleghino loro l'esercizio.Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regionidi funzionari e dipendenti dello Stato, anche delleamministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovoordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regionidevono, tranne che in casi di necessita, trarre il propriopersonale da quello dello Stato e degli enti locali.XI. La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore dellaCostituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delleautonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alleRegioni.X. Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo I16, si applicano provvisoriamente le norme generali delTitolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delleminoranze linguistiche in conformita con l'articolo 6.XI. Fino a cinque anni dall'entrata in vigore dellaCostituzione si possono, con leggi costituzionali, formarealtre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dalprimo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavial'obbligo di sentire le popolazioni interessate.XII. È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, deldisciolto partito fascista.In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per nonoltre un quinquennio dalla entrata in vigore dellaCostituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e allaeleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.XIII. I membri e i discendenti di Casa Savoia non sonoelettori e non possono ricoprire uffici pubblici ne caricheelettive.Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro

La costituzione della repubblica Italiana

10

discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nelterritorio nazionale.I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di CasaSavoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi,sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni didiritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2giugno 1946, sono nulli.XIV. I titoli nobiliari non sono riconosciuti.I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922valgono come parte del nome.L'Ordine mauriziano e conservato come ente ospedaliero efunziona nei modi stabiliti dalla leggeLa legge regola la soppressione della Consulta araldica.XV. Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha perconvertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio delloStato.XVI. Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzionesi procede alla revisione e al coordinamento con essa delleprecedenti leggi costituzionali che non siano state finoraesplicitamente o implicitamente abrogate.XVII. L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suoPresidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sullalegge per la elezione del Senato della Repubblica, suglistatuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere,l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando visia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla suacompetenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3,comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo1946, n. 98.In tale periodo le Commissioni permanenti restano infunzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni dilegge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni eproposte di emendamenti.I deputati possono presentare al Governo interrogazionicon richiesta di risposta scritta.L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondocomma del presente articolo, e convocata dal suoPresidente su richiesta motivata del Governo o di almenoduecento deputati.XVIII. La presente Costituzione e promulgata dal Capoprovvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla suaapprovazione da parte dell'Assemblea Costituente ed entrain vigore il 1 gennaio 1948.Il testo della Costituzione e depositato nella sala comunaledi ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto,durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possaprenderne cognizione.

Legge costituzionale 9-2-63 n.2(G.U. 12-2-63 n.40)Art 56. La Camera dei deputati è eletta a suffragiouniversale diretto.Il numero dei deputati è di seicentotrenta.Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giornodelle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettuadividendo il numero degli abitanti della Repubblica, qualerisulta dall'ultimo censimento generale della popolazione,per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione allapopolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozientiinteri e dei più alti resti.Art 57. Il Senato della Repubblica è eletto a baseregionale.Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.Nessuna Regione può avere un numero senatori inferiore asette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazionedel precedente comma, si effettua in proporzione allapopolazione delle Regioni quale risulta dall'ultimocensimento generale sulla base dei quozienti interi e deipiù alti resti.[N.B.: che il Molise ne abbia due è stato aggiunto con leggecostituzionale 27-12-63 n.3 (G.U. 4-1-64 n.3) quindi simodifica anche l'art. 131.]Art 60. La Camera dei deputati e il Senato dellaRepubblica sono eletti per cinque anni.La durata di ciascuna Camera non può essere prorogatase non per legge e soltanto in caso di guerra.

Legge costituzionale 22-11-67 n.2(G.U. 25-11-67 n.294)Art. 135. La Corte Costituzionale è composta di quindicigiudici nominati per un terzo dal Presidente dellaRepubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comunee per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria edamministrative.I giudici della Corte Costituzionale sono scelti tra imagistrati anche a riposo delle giurisdizioni superioriordinaria ed amministrative, i professori ordinari diuniversità in materie giuridiche e gli avvocati dopo ventianni d'esercizio.I giudici della Corte costituzionale sono nominati per noveanni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno delgiuramento, e non possono essere nuovamente nominati.Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessadalla carica e dall'esercizio delle funzioni.La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le normestabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica perun triennio, ed è rieleggibile fermi in ogni casi i termini discadenza dall'ufficio di giudice.L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello dimembro del Parlamento, di un consiglio regionale, conl'esercizio della professione di avvocato e con ogni caricaed ufficio indicati dalla legge.Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Republica econtro i ministri intervengono, oltre i giudici ordinari dellaCorte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadiniaventi i requisiti di eleggibilità a senatore, che il Parlamentocompila ogni nove anni mediante elezione con le stessemodalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

11

Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinatiagli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o aparcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, aisensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

art.1 - Campo di applicazioneLe disposizioni che seguono si applicano ai nuovi pianiregolatori generali e relativi piani particolareggiati elottizzazioni convenzionate; ai nuovi regolamenti edilizicon annesso programma di fabbricazione e relativelottizzazioni convenzionate; alle revisioni degli strumentiurbanistici esistenti

art. 2 - Zone territoriali omogenee.Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi eper gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n.765:A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbaniche rivestano carattere storico, artistico e di particolarepregio ambientale o da porzioni di essi, comprese learee circostanti, che possono considerarsi parteintegrante, per tali caratteristiche, degli agglomeratistessi;B) le parti del territorio totalmente o parzialmenteedificate, diverse dalle zone A): si consideranoparzialmente edificate le zone in cui la superficie copertadegli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (unottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle qualila densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;C) le parti del territorio destinate a nuovi complessiinsediativi, che risultino inedificate o nelle qualil'edificazione preesistente non raggiunga i limiti disuperficie e densità di cui alla precedente lettera B);D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamentiper impianti industriali o ad essi assimilati;E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, esclusequelle in cui - fermo restando il carattere agricolo dellestesse - il frazionamento delle proprietà richiedainsediamenti da considerare come zone C);F) le parti del territorio destinate ad attrezzature edimpianti di interesse generale

art. 3 - Rapporti massimi tra gli spazi destinati agliinsediamenti residenziali e gli spazi pubblici oriservati alle attività collettive, a verde pubblico o aparcheggiPer gli insediamenti residenziali, i rapporti massimi di cuiall'art. 17, penultimo comma, della legge n. 765,penultimo comma, della legge n. 765 sono fissati inmisura tale da assicurare per ogni abitante - insediato oda insediare - la dotazione minima, inderogabile, di mq18 per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, averde pubblico o a parcheggio, con esclusione deglispazi destinati alle sedi viarie.Tale quantità complessiva va ripartita, di norma, nelmodo appresso indicato:a) mq 4,50 di aree per l'istruzione: asili nido, scuolematerne e scuole dell'obbligo;b) mq 2,00 di aree per attrezzature di interesse comune:religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie,amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T.,protezione civile, ecc.) ed altre;c) mq 9,00 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco eper il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per taliimpianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade ;d) mq 2,50 di aree per parcheggi (in aggiunta allesuperfici a parcheggio previste dall'art. 18 della legge n.765. 18 della legge n. 765): tali aree - in casi speciali -potranno essere distribuite su diversi livelli.

Ai fini dell'osservanza dei rapporti suindicati nellaformazione degli strumenti urbanistici, si assume che,salvo diversa dimostrazione, ad ogni abitante insediato oda insediare corrispondano mediamente 25 mq disuperficie lorda abitabile (pari a circa 80 mc vuoto perpieno), eventualmente maggiorati di una quota nonsuperiore a 5 mq (pari a circa 20 mc vuoto per pieno)per le destinazioni non specificamente residenziali mastrettamente connesse con le residenze (negozi di primanecessità, servizi collettivi per le abitazioni, studiprofessionali, ecc.)

art. 4 - Quantità minime di spazi pubblici o riservatialle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggida osservare in rapporto agli insediamentiresidenziali nelle singole zone territoriali omogeneeLa quantità minima di spazi - definita al precedentearticolo in via generale - è soggetta, per le diverse zoneterritoriali omogenee, alle articolazioni e variazioni comeappresso stabilite in rapporto alla diversità di situazioniobiettive.1. - Zone A): l'Amministrazione comunale, qualoradimostri l'impossibilità - per mancata disponibilità di areeidonee, ovvero per ragioni di rispetto ambientale e disalvaguardia delle caratteristiche, della conformazione edelle funzioni della zona stessa - di raggiungere lequantità minime di cui al precedente articolo 3, deveprecisare come siano altrimenti soddisfatti i fabbisognidei relativi servizi ed attrezzature.2. - Zone B): quando sia dimostrata l'impossibilità -detratti i fabbisogni comunque già soddisfatti - diraggiungere la predetta quantità di spazi su aree idonee,gli spazi stessi vanno reperiti entro i limiti delledisponibilità esistenti nelle adiacenze immediate, ovverosu aree accessibili tenendo conto dei raggi di influenzadelle singole attrezzature e della organizzazione deitrasporti pubblici.Le aree che vanno destinate agli spazi di cui alprecedente art. 3 nell'ambito delle zone A) e B) sarannocomputate, ai fini della determinazione delle quantitàminime prescritte dallo stesso articolo, in misura doppiadi quella effettiva.3. - Zone C): deve essere assicurata integralmente laquantità minima di spazi di cui all'art. 3.Nei Comuni per i quali la popolazione prevista daglistrumenti urbanistici non superi i 10 mila abitanti, lapredetta quantità minima di spazio è fissata in mq 12 deiquali mq 4 riservati alle attrezzature scolastiche di cuialla lett. a) dell'art 3. La stessa disposizione si applicaagli insediamenti residenziali in Comuni con popolazioneprevista superiore a 10 mila abitanti, quando trattasi dinuovi complessi insediativi per i quali la densità fondiarianon superi 1 mc/mq.Quando le zone C) siano contigue o in diretto rapportovisuale con particolari connotati naturali del territorio(quali coste marine, laghi, lagune, corsi d'acquaimportanti; nonché singolarità orografiche di rilievo)ovvero con preesistenze storico-artistiche edarcheologiche, la quantità minima di spazio di cui alpunto c) del precedente art. 3 resta fissata in mq 15: taledisposizione non si applica quando le zone sianocontigue ad attrezzature portuali di interesse nazionale.4.- Zone E): la quantità minima è stabilita in mq 6 dariservare complessivamente per le attrezzature ed iservizi di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 3.

12

5. - Zone F): gli spazi per le attrezzature pubbliche diinteresse generale - quando risulti l'esigenza diprevedere le attrezzature stesse - debbono essereprevisti in misura non inferiore a quella appressoindicata in rapporto alla popolazione del territorio servito:- 1,5 mq/abitante per le attrezzature per l'istruzionesuperiore all'obbligo (istituti universitari esclusi);- 1 mq/ abitante per le attrezzature sanitarie edospedaliere;- 15 mq/ abitante per i parchi pubblici urbani e

territoriali.

art. 5 - Rapporti massimi tra gli spazi destinati agliinsediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinatialle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggil rapporti massimi di cui all'art 17 della legge n 765, pergli insediamenti produttivi, sono definiti come appresso:1) nei nuovi insediamenti di carattere industriale o adessi assimilabili compresi nelle zone D) la superficie dadestinare a spazi pubblici o destinata ad attivitàcollettive, a verde pubblico o a parcheggi (escluse lesedi viarie) non può essere inferiore al 10% dell'interasuperficie destinata a tali insediamenti;2) nei nuovi insediamenti di carattere commerciale edirezionale, a 100 mq di superficie lorda di pavimento diedifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di80 mq di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno lametà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cuiall'art. 18 della legge n. 765); tale quantità, per le zoneA) e B) è ridotta alla metà, purché siano previsteadeguate attrezzature integrative.

art. 6 - Mancanza di aree disponibilil Comuni che si trovano nell'impossibilità, per mancanzadi aree disponibili, di rispettare integralmente le normestabilite per le varie zone territoriali omogenee daiprecedenti articoli 3, 4 e 5 debbono dimostrare taleindisponibilità anche agli effetti dell'art 3, lett. d) edell'articolo 5, n. 2 della legge n. 765.

art. 7 - Limiti di densità ediliziaI limiti inderogabili di densità edilizia per le diverse zoneterritoriali omogenee sono stabiliti come segue:1) Zone A):- per le operazioni di risanamento conservativo ed altretrasformazioni conservative, le densità edilizie di zona efondiarie non debbono superare quelle preesistenti,computate senza tener conto delle soprastrutture diepoca recente prive di valore storico-artistico;- per le eventuali nuove costruzioni ammesse, la densitàfondiaria non deve superare il 50% della densitàfondiaria media della zona e, in nessun caso, i 5 mc/mq;2) Zone B): le densità territoriali e fondiarie sono stabilitein sede di formazione degli strumenti urbanistici tenendoconto delle esigenze igieniche, di decongestionamentourbano e delle quantità minime di spazi previste dagliartt. 3, 4 e 5.Qualora le previsioni di piano consentano trasformazioniper singoli edifici mediante demolizione e ricostruzione,non sono ammesse densità fondiarie superiori aiseguenti limiti:- 7 mc/mq per comuni superiori ai 200 mila abitanti;- 6 mc/mq per comuni tra 200 mila e 50 mila abitanti;- 5 mc/mq per comuni al di sotto dei 50 mila abitanti.Gli abitanti sono riferiti alla situazione del Comune alladata di adozione del piano.Sono ammesse densità superiori ai predetti limiti quandoesse non eccedano il 70% delle densità preesistenti.3) Zone C): i limiti di densità edilizia di zona risulterannodeterminati dalla combinata applicazione delle norme dicui agli artt. 3, 4 e 5 e di quelle di cui agli artt. 8 e 9,

nonché dagli indici di densità fondiaria che dovrannoessere stabiliti in sede di formazione degli strumentiurbanistici, e per i quali non sono posti specifici limiti.4) Zone E): è prescritta per le abitazioni la massimadensità fondiaria di mc 0,03 per mq.

art. 8 - Limiti di altezza degli edifici.Le altezze massime degli edifici per le diverse zoneterritoriali omogenee sono stabilite come segue:1) Zone A):- per le operazioni di risanamento conservativo non èconsentito superare le altezze degli edifici preesistenti,computate senza tener conto di soprastrutture o disopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture;- per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni cherisultino ammissibili, l'altezza massima di ogni edificionon può superare l'altezza degli edifici circostanti dicarattere storico-artistico;2) Zone B):- l'altezza massima dei nuovi edifici non può superarel'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, con laeccezione di edifici che formino oggetto di pianiparticolareggiati o lottizzazioni convenzionate conprevisioni planovolumetriche, sempre che rispettino ilimiti di densità fondiaria di cui all'art. 7.3) Zone C:- contigue o in diretto rapporto visuale con zone del tipoA): le altezze massime dei nuovi edifici non possonosuperare altezze compatibili con quelle degli edifici dellezone A) predette.4) Edifici ricadenti in altre zone: le altezze massime sonostabilite dagli strumenti urbanistici in relazione allenorme sulle distanze tra i fabbricati di cui al successivoart. 9.

art. 9 - Limiti di distanza tra i fabbricati.Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zoneterritoriali omogenee sono stabilite come segue:1) Zone A): per le operazioni di risanamentoconservativo e per le eventuali ristrutturazioni, ledistanze tra gli edifici non possono essere inferiori aquelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti,computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive diepoca recente e prive di valore storico, artistico oambientale.2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tuttii casi la distanza minima assoluta di m 10 tra paretifinestrate e pareti di edifici antistanti.3) Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate diedifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza delfabbricato più alto; la norma si applica anche quandouna sola parete sia finestrata, qualora gli edifici sifronteggino per uno sviluppo superiore a ml 12.Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali sianointerposte strade destinate al traffico dei veicoli (conesclusione della viabilità a fondo cieco al servizio disingoli edifici o di insediamenti) - debbono corrisponderealla larghezza della sede stradale maggiorata di:- ml. 5 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7.- ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa traml. 7 e ml. 15;- ml.10 per lato, per strade di larghezza superiore aml.15.Qualora le distanze tra fabbricati, come sopracomputate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato piùalto, le distanze stesse sono maggiorate fino araggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa.Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate neiprecedenti commi, nel caso di gruppi di edifici cheformino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioniconvenzionate con previsioni planovolumetriche.

L 2359/1865 11

LEGGE 25 giugno 1865 n. 2359ESPROPRIAZIONI FORZATE PER CAUSA DI PUBBLICAUTILITÀ

TITOLO IDisposizioni generaliCapo I - Degli atti che debbono precedere ladichiarazione di pubblica utilità1. L'espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi adimmobili per l'esecuzione di opere di pubblica utilità non puòaver luogo che con l'osservanza delle forme stabilite dallapresente legge.2. Sono opere di pubblica utilità, per gli effetti di questalegge, quelle che vengono espressamente dichiarate tali peratto dell'Autorità competente.Possono essere dichiarate di pubblica utilità non solo leopere che si debbono eseguire per conto dello Stato, delleProvince o dei Comuni, nell'interesse pubblico, ma anchequelle che allo stesso scopo intraprendono corpi morali,società private o particolari individui.3. Qualunque domanda che venga fatta da Province, daComuni, da corpi morali, o da privati, per ottenere ladichiarazione di pubblica utilità, deve essere accompagnatada una relazione sommaria, la quale indichi la natura e loscopo delle opere da eseguirsi, la spesa presunta, i mezzi diesecuzione e il termine entro il quale saranno finite.Deve inoltre tale domanda essere corredata di un piano dimassima che contenga la descrizione dell'insieme delleopere e dei terreni che esse devono occupare.4. La domanda per ottenere che un'opera sia dichiarata dipubblica utilità, deve preventivamente pubblicarsi in ciascunComune in cui l'opera stessa vuol essere eseguita, edinserirsi per estratto nel Giornale officiale per lepubblicazioni amministrative della Provincia.Per 15 giorni almeno, da computarsi dalla data dellesuddette pubblicazioni ed inserzioni, la relazione ed il pianodi massima, accennati nell'articolo precedente, debbonorimanere depositati nell'Ufficio del Comune ove l'operadovrà essere eseguita.Qualora l'opera sia per toccare il territorio di più Comuni,potrà bastare il deposito della relazione e del piano dimassima nel capo-luogo del circondario presso l'Ufficio diPrefettura o di Sotto-Prefettura.Il luogo, la durata e lo scopo del suddetto deposito deveindicarsi in ciascuna delle pubblicazioni ed inserzionisuaccennate.5. Durante il termine stabilito dall'articolo precedente,chiunque può prendere conoscenza della relazione e delpiano depositati nell'Ufficio del Comune o della Prefettura odella Sotto-Prefettura, e fare le sue osservazioni.Il promovente la dichiarazione di pubblica utilità può, a suavolta, aver conoscenza delle fatte osservazioni, epresentare osservazioni di risposta.Il modo in cui dovranno proporsi, raccogliersi e trasmettersile osservazioni e le risposte e gli altri particolari relativi,saranno determinati nel regolamento di amministrazione dapubblicarsi per l'esecuzione della presente legge.6. Il disposto dagli artt. 4 e 5 non è applicabile quando ladichiarazione di pubblica utilità debba essere fatta perlegge.7. Gl'ingegneri, gli architetti ed i periti incaricati dellaformazione del progetto di massima, potranno introdursinelle proprietà private, e procedere alle operazioniplanimetriche e ad altri lavori preparatorii dipendenti dalricevuto incarico, purché siano muniti di un decreto delPrefetto o del Sotto-Prefetto, nella cui Provincia ocircondario debbonsi fare le suddette operazioni, e ne siadato tre giorni prima avviso ai proprietari.I Prefetti ed i Sotto-Prefetti, prima di rilasciare tale decreto,dovranno accertarsi se gli studi furono debitamenteautorizzati dall'Autorità competente nei casi in cui ciò èrichiesto.

L'avviso ai proprietari sarà dato a cura del Sindaco ed aspese di chi ordinò gli studi, e dovrà indicare i nomi dellepersone cui è concessa la facoltà di introdursi nelleproprietà private.Se trattasi di luoghi abitati, il Sindaco, sulla istanza delleparti interessate, fisserà il tempo ed il modo con cui lafacoltà concessa può essere esercitata.Il Sindaco potrà far assistere a quelle operazioni unapersona da lui delegata.Coloro che intraprendono le suddette operazioni sarannoobbligati a risarcire qualunque danno recato ai proprietari, eper assicurare il pagamento di questa indennità, potranno iPrefetti e Sotto-Prefetti prescrivere il preventivo deposito diuna congrua somma.8. Chi si opponesse alle operazioni degli ingegneri, architettio periti nei casi previsti nell'articolo precedente, o chetogliesse i picchetti, i paletti od altri segnali che fossero statiinfissi per eseguire il tracciamento dei piani, incorrerà in unasanzione amministrativa estensibile a lire 60.000, salvo lemaggiori pene stabilite dal codice penale in caso di reatomaggiore.Se la formazione dei piani fu ordinata dalla Amministrazionedello Stato, di una Provincia o di un Comune, la denunciasarà fatta all'Autorità giudiziaria competente dal Prefetto odal Sotto-Prefetto, o dal Sindaco; negli altri casi, da chi avràcommessa la formazione dei suddetti piani.Capo II - Della dichiarazione di pubblica utilità9. La dichiarazione di pubblica utilità deve farsi con leggenei seguenti casi:1° per la costruzione delle strade nazionali, delle ferroviepubbliche, dei canali navigabili, pel prosciugamento deilaghi e per altri grandi lavori di interesse generale, la cuiesecuzione, giusta le discipline che governano le operepubbliche, deve essere autorizzata con legge, debba o no loStato concorrere nella spesa;2° quando per la esecuzione di un'opera debbasi imporre uncontributo ai proprietari dei fondi confinanti o contigui allamedesima, a termini dell'art. 77 della presente legge.Pei lavori accessori che possono occorrere in quelle opere,le quali, per effetto della legge sulle opere pubbliche 20marzo 1865 o di altre leggi speciali, debbono eseguirsi dalloStato direttamente o per mezzo dei suoi concessionari,l'approvazione dei relativi progetti per decreto del Ministrodei lavori pubblici, sentito l'avviso del Consiglio superiore deilavori pubblici ed il parere del Consiglio di Stato, ha per tuttigli effetti della presente legge il valore di una dichiarazionedi pubblica utilità.10. Per le opere provinciali la dichiarazione di pubblica utilitàè fatta dal Ministero dei lavori pubblici quando i progettid'arte devono essere dal medesimo approvati; negli altricasi è fatta dal Prefetto.é fatta altresì dal Prefetto per la costruzione e per lasistemazione delle strade comunali poste fuori dell'abitato,consorziali e vicinali, dei ponti, delle opere idrauliche e deiporti spettanti pure a Comuni od a consorzi, e per lacostruzione o sistemazione dei cimiteri, dopo di che ilprogetto delle opere sia stato approvato dall'Autoritàcompetente.La dichiarazione di pubblica utilità per le opere comunali eprovinciali fatte obbligatorie per legge dispensadall'autorizzazione all'acquisto degli stabili da occuparsi,prescritta dall'articolo unico della legge 5 giugno 1850, n.1037.11. é fatta con decreto reale, sulla proposta del Ministrodella guerra o della marina, la dichiarazione di pubblicautilità per la costruzione di fortificazioni o di fabbrichemilitari.12. Fuori dei casi preveduti dagli artt. 9, 10, 11 e 84, ladichiarazione di pubblica utilità è fatta con decreto realesulla proposta del Ministro pei lavori pubblici, udito ilConsiglio di Stato.

L 2359/186512

13. Nell'atto che si dichiara un'opera di pubblica utilitàsaranno stabiliti i termini, entro i quali dovranno cominciarsie compiersi le espropriazioni ed i lavori.L'Autorità che stabilì i suddetti termini li può prorogare percasi di forza maggiore o per altre cagioni indipendenti dallavolontà dei concessionari, ma sempre con determinataprefissione di tempo.Trascorsi i termini, la dichiarazione di pubblica utilità diventainefficace e non potrà procedersi alle espropriazioni se nonin forza di una nuova dichiarazione ottenuta nelle formeprescritte dalla presente legge.14. Qualora la legge abbia fissato il termine per l'esecuzionedi un'opera, potrà questo essere prorogato con decretoreale per un tempo non eccedente il terzo di quelloconcesso, salvo nella legge stessa fosse stato questotermine dichiarato perentorio o si fosse disposto altrimenti.15. Ai decreti di dichiarazione di pubblica utilità saranno unitila relazione ed il piano di massima delle opere da eseguirsi.Capo III - Della designazione dei beni da espropriarsi16. Emanato l'atto che dichiara un'opera di pubblica utilità,colui che la promosse dovrà a sua cura, e preso per normail progetto di massima, formare il piano particolareggiato diesecuzione, descrittivo di ciascuno dei terreni od edifizi dicui l'espropriazione si stima necessaria indicandone iconfini, la natura, la quantità, l'allibramento, possibilmente ilnumero di mappa ed il nome ed il cognome dei proprietariiscritti nei registri catastali, ed in difetto nei ruoli dell'impostafondiaria.Per l'eseguimento delle operazioni a cui dovrannoprocedere gl'ingegneri, gli architetti o periti, a fine di formareil piano particolareggiato di esecuzione sovraccennato, sonoapplicabili le disposizioni degli artt. 7 e 8 della presentelegge, senza che sia necessario un nuovo decreto delPrefetto.17. Approvato dall'Autorità competente il piano diesecuzione, il Prefetto ne ordina il deposito, per la parterelativa a ciascun Comune in cui deve aver luogol'espropriazione, nell'Ufficio comunale per il termine diquindici giorni continui.L'eseguito deposito, il luogo, la durata e lo scopo di essodeve annunziarsi dai Sindaci, mediante avviso dapubblicarsi in ciascuno di detti Comuni.Uguale avviso deve inserirsi nel giornale destinato allepubblicazioni ufficiali amministrative della Provincia.18. Dalla data della pubblicazione e dell'inserzionedell'avviso dell'eseguito deposito decorre il termine diquindici giorni stabilito dall'articolo precedente, durante ilquale le parti interessate possono prendere conoscenza delpiano di esecuzione e possono proporre in merito di esso leloro osservazioni nel modo che verrà stabilito dalregolamento a norma dell'art. 5 della presente legge.19. Il Prefetto, veduti i certificati di pubblicazione e gli altridocumenti annessi, riconosciuta la regolarità dei seguìti atti,se non vi furono osservazioni, ordina che il piano si esegua.Se furono proposte osservazioni sulla regolarità dei seguìtiatti, egli pronuncia definitivamente su di esse con decretomotivato, udito il Consiglio di prefettura.Qualora le osservazioni siano dirette contro il tracciato od ilmodo di esecuzione dell'opera, il Prefetto, udito l'avvisodell'Ingegnere capo del Genio civile e del Consiglio diprefettura, se riconosce insussistenti le opposizioni, lerespinge definitivamente; se invece le ravvisa meritevoli diconsiderazione, decreta le modificazioni necessarie alprogetto nel caso che questo sia stato da lui approvato:negli altri casi ne decreta il rinvio per la decisione all'Autoritàda cui fu impartita l'approvazione.20. Se le osservazioni riguardano soltanto una parte deltracciato o dell'opera, il Prefetto, anche prima della lororisoluzione, potrà ordinare che il piano si esegua nelle altreparti.21. Quando in luogo di un semplice piano di massima, di cuiall'art. 3, si presenti un piano particolareggiato conforme al

disposto dall'art. 16, o quando nell'atto in cui fu dichiarata lapubblica utilità, si contengano le indicazioni prescritte dalmedesimo art. 16, si potrà omettere la formazione del pianoparticolareggiato di esecuzione.La pubblicazione del piano particolareggiato di cui sopra,avvenuta precedentemente alla dichiarazione di pubblicautilità, a termini dell'art. 4, potrà anche tener luogo dellapubblicazione del piano di esecuzione, allorché essa siaavvenuta colle avvertenze, nei luoghi e nei modi stabilitidagli artt. 17 e 18.In questo caso la decisione sulle osservazioni sarà fattanell'atto con cui si dichiara la pubblica utilità dell'opera.22. Possono comprendersi nella espropriazione non solo ibeni indispensabili all'esecuzione dell'opera pubblica, maanche quelli attigui in una determinata zona, l'occupazionedei quali conferisca direttamente allo scopo principaledell'opera predetta.La facoltà di espropriare i beni attigui deve essere espressanell'atto di dichiarazione di pubblica utilità, o concessa conposteriore reale decreto.23. A richiesta dei proprietari debbono pure comprendersifra i beni da acquistarsi dagli esecutori dell'opera le frazioniresidue degli edifizi e terreni, in parte soltanto segnate nelpiano di esecuzione, qualora le medesime siano ridotte permodo da non poter più avere pel proprietario una utiledestinazione, o siano necessari lavori considerevoli perconservarle od usarne in modo profittevole.Capo IV - Dell'indennità e del modo di determinarla24. Colui che promosse la dichiarazione di pubblica utilitàunitamente al piano particolareggiato d'esecuzione, deve farcompilare un elenco in cui di rincontro al nome ed alcognome dei proprietari ed alla designazione sommaria deibeni da espropriazioni, sia indicato il prezzo che egli offreper la loro espropriazione.Quest'elenco sarà depositato e reso pubblico nel tempo enel modo stabiliti dall'art. 17 della presente legge.Nel caso dell'art. 21 l'elenco sarà pubblicato dopo ladichiarazione di pubblica utilità.25. Affinché la somma offerta dagli esproprianti si possaconsiderare accettata dai proprietari, è necessario che essine abbiano fatta espressa dichiarazione in iscritto.Deve questa consegnarsi al Sindaco del luogo in cuitrovansi i beni soggetti ad espropriazione nel termineindicato dall'art. 18.L'accettazione del prezzo può essere subordinata agli effettidelle osservazioni che fossero nell'atto stesso presentate.26. Prima della scadenza del termine indicato nell'art. 18 iproprietari interessati ed il promovente l'espropriazione, o lepersone da essi delegate, possono presentarsi avanti ilSindaco, il quale coll'assistenza della Giunta, ove occorra,procurerà che venga amichevolmente stabilito fra le partil'ammontare delle indennità.27. L'indennità è accettata o pattuita direttamente da coloroche hanno la proprietà dei fondi soggetti ad espropriazione.Quando si tratti di beni enfiteutici, l'indennità sarà accettatao pattuita dagli enfiteuti che trovansi in possesso del fondo.Gli usufruttuari, i conduttori, i proprietari diretti ed altri, a cuispettasse qualche diritto sugli stabili suddetti, sono fattiindenni dagli stessi proprietari, o possono esperire le lororagioni nel modo indicato dagli artt. 52, 53, 54, 55 e 56.28. L'accettazione della indennità offerta dall'espropriante egli accordi amichevoli che siansi conchiusi fra questo ed iproprietari od enfiteuti dei beni da espropriarsi, prima chesia approvato il piano di esecuzione, si considererannodipendenti dalla condizione che il piano venendo approvato,i beni ceduti siano compresi nella espropriazione.29. Scaduto il termine indicato nell'art. 25, debbonotrasmettersi al Prefetto le dichiarazioni di accettazionedell'indennità offerta e gli accordi conchiusi fra gliesproprianti ed i proprietari dei beni da occuparsi.30. Il pretore o il tribunale competente per ragione di valoreed avente giurisdizione nel comune in cui trovasi l'immobile

L 2359/1865 13

espropriato dispone il pagamento diretto dell'indennitàall'avente diritto quando nell'atto di accettazione di cui all'art.25 questi abbia assunta ogni responsabilità in ordine adeventuali diritti reali dei terzi; dispone altresì che siaprestata, ove occorra, idonea garanzia nel termine all'uopostabilito.Il decreto viene comunicato dalla cancelleria ai terzi titolaridei diritti di cui al precedente comma e pubblicato nel fogliodegli annunzi legali della provincia: esso diviene esecutivodecorsi trenta giorni dal compimento dei detti adempimenti,se non viene dai terzi proposta opposizione sia per quantoriguarda l'ammontare della indennità che per le garanzie. Intal caso il pretore o il tribunale dispone il deposito delleindennità accettate o convenute nella Cassa pubblica deidepositi e prestiti per gli effetti di cui all'art. 52.In seguito alla presentazione degli atti comprovantil'eseguito deposito o pagamento, il prefetto autorizzeràl'occupazione immediata dei fondi, per i quali fu accettata odamichevolmente fissata l'indennità stessa, facendo diquesta espressa menzione.31. Il Prefetto contemporaneamente formerà l'elenco deiproprietari che non accettarono l'offerta indennità e che nonconchiusero alcun amichevole accordo cogli esproprianti,indicando sommariamente i loro beni soggetti adespropriazione, e trasmetterà tale elenco unitamente alpiano di esecuzione ed agli altri documenti al presidente delTribunale del circondario, in cui sono situati i beni daespropriarsi.32. Il Tribunale nei tre giorni immediatamente successivi alricevimento delle carte, nomina con un semplice decreto, esenza che sia necessaria la citazione delle parti, uno o treperiti con incarico ai medesimi di procedere alla stima deibeni da espropriarsi situati nel circondario ed indicatinell'elenco trasmesso dal Prefetto.Con lo stesso decreto fissa ai periti il termine entro il qualedovranno presentare la loro relazione.33. Sulla richiesta del Prefetto i beni da espropriarsipotranno essere divisi in distinte serie, ed il Tribunale potràstabilire un termine per ciascuna serie e nominare periti perciascuna di esse.34. La perizia indicata nei due articoli precedenti avrà glieffetti di una perizia giudiziale, e potrà essere impugnatasoltanto nelle forme e nei modi preveduti da questa legge,ed in difetto dal codice di procedura civile.35. Nessuna opposizione contro il decreto di nomina deiperiti potrà impedirne ed arrestarne le operazioni, salvo ildiritto di oppugnarle in separato giudizio dopo laespropriazione, a norma dell'art. 51.36. Non è necessario che le parti interessate siano citateper intervenire alla perizia. A cura tuttavia dei periti deve inciascun comune essere pubblicato un avviso conindicazione dei giorni in cui essi procederanno alla stima diciascuna proprietà.La pubblicazione deve aver luogo almeno tre giorni primache si proceda alla stima.37. Le spese giudiziarie per la nomina dei periti e quelle diperizia sono a carico dell'espropriante.Sono a carico dell'espropriato unicamente quando la stimariesca inferiore alla somma che fu offerta dall'espropriante atermine dell'art. 24.Si dividono poi per metà le spese fra l'espropriante el'espropriato quando la differenza fra il prezzo di perizia ed ilprezzo offerto non sia maggiore di un decimo.38. Le perizie saranno eseguite, e le relazioni compilategiusta le norme tracciate dalle leggi generali di procedura.39. Nei casi di occupazione totale, la indennità dovutaall'espropriato consisterà nel giusto prezzo che a giudiziodei periti avrebbe avuto l'immobile in una liberacontrattazione di compravendita.40. Nei casi di occupazione parziale, l'indennità consisterànella differenza tra il giusto prezzo che avrebbe avuto

l'immobile avanti l'occupazione, ed il giusto prezzo che potràavere la residua parte di esso dopo l'occupazione.41. Qualora dall'esecuzione dell'opera pubblica derivi unvantaggio speciale e immediato alla parte del fondo nonespropriata, questo vantaggio sarà estimato e detratto dallaindennità quale sarebbe se fosse calcolata a normadell'articolo precedente.Se il vantaggio di cui è detto qui sopra sarà estimato a più diun quarto della indennità che, secondo l'art. 40, sarebbedovuta al proprietario, questi potrà abbandonareall'espropriante l'intero immobile pel giusto prezzo estimatoa termini dell'art. 39, sempreché il giusto prezzo della partedel fondo espropriata superi il quarto del giusto prezzodell'intero immobile.L'espropriante può esimersi dall'accettare questoabbandono, pagando una somma non minore dei tre quartidella indennità estimata, a norma dell'art. 40.In ogni caso però la indennità dovuta al proprietario nonpotrà essere mai minore della metà di quella che glispetterebbe ai termini dell'articolo 40.42. L'aumento di valore che dall'esecuzione dell'opera dipubblica utilità sarebbe derivata alla parte del fondocompresa nella espropriazione, non può tenersi a calcoloper aumentare l'indennità dovuta al proprietario.43. Non possono essere calcolate nel computo delleindennità le costruzioni, le piantagioni e le migliorie, quando,avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altrecircostanze, risulti essersi eseguite nello scopo diconseguire, un'indennità maggiore, salvo il diritto alproprietario di asportare a sue spese i materiali e tutto ciòche può essere tolto senza pregiudizio dell'opera di pubblicautilità da eseguirsi.Si considerano fatte allo scopo di conseguire una maggioreindennità, senza d'uopo di prova, le costruzioni, lepiantagioni e le migliorie, che, dopo la pubblicazionedell'avviso del deposito del piano d'esecuzione, siano stateintraprese sui fondi in esso segnati fra quelli da espropriare.44. Se il fondo è enfiteutico, deve considerarsi come libero.L'espropriante non è tenuto ad intervenire nelle dispute chepossono insorgere tra il proprietario diretto e l'enfiteuta, né asopportare aumento di spesa pel riparto della indennità tral'uno e l'altro.45. Non deve farsi luogo ad alcuna indennità per le servitùche possono essere conservate o trasferite senza danno osenza grave incomodo del fondo dominante o serviente.Sono in questo caso rimborsate le spese necessarie perl'esecuzione delle opere occorrenti per la conservazione oper la traslazione della servitù, salva a chi promuovel'espropriazione la facoltà di farle eseguire egli stesso.Le suddette opere e spese dovranno essere indicate nellaperizia.46. é dovuta una indennità ai proprietari dei fondi, i qualidall'esecuzione dell'opera di pubblica utilità vengano gravatidi servitù, o vengano a soffrire un danno permanentederivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto.47. La privazione d'un utile, al quale il proprietario nonavesse diritto, non può mai essere tenuta a calcolo neldeterminare l'indennità.Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili alleservitù stabilite da leggi speciali.

Capo V - Dell'espropriazioneSezione I - Decreto che pronuncia l'espropriazione el'occupazione dei beni; suoi effetti rispetto alproprietario espropriato48. Il pretore o di tribunale, sulla base della relazione deiperiti e previa liquidazione ed attribuzione delle spese diperizia a norma dell'art. 37, autorizza il pagamento odordina il deposito nella Cassa depositi e prestiti, a normadell'art. 30.In seguito alla presentazione dei certificati comprovantil'eseguito deposito o dei titoli giustificanti l'effettuato

L 2359/186514

pagamento, il prefetto pronuncia l'espropriazione edautorizza l'occupazione dei beni.49. Il deposito dell'indennità si considera fatto per conto deiproprietari espropriati.Essi hanno diritto di esigere che la somma depositata o dadepositarsi sia impiegata in titoli del debito pubblico.50. La proprietà dei beni soggetti ad espropriazione percausa di pubblica utilità passa nell'espropriante dalla data didecreto del Prefetto che pronuncia la espropriazione.51. Il decreto del Prefetto che pronuncia la espropriazionedeve, a cura dello espropriante, essere notificato a formadelle citazioni ai proprietari espropriati.Ognuno di essi, nei trenta giorni successivi alla notificazionesuddetta, può proporre avanti l'Autorità giudiziariacompetente le sue istanze contro la stima fatta dai periti econtro la liquidazione delle spese. L'atto di opposizionedovrà essere intimato tanto al Prefetto, quantoall'espropriante.Trascorso questo termine senza che sia proposto richiamodinanzi ai Tribunali contro la stima, l'indennità si avràdefinitivamente stabilita nella somma risultante dalla perizia,salvi gli effetti dell'art. 54.Sezione II - Effetti dell'espropriazione riguardo ai terzi;pagamento dell'indennità52. Le azioni di rivendicazione, di usufrutto, di ipoteca, didiritto dominio, e tutte le altre azioni esperibili sui fondisoggetti ad espropriazione, non possono interrompere ilcorso di essa, né impedirne gli effetti.Pronunciata l'espropriazione, tutti i diritti anzidetti si possonofar valere non più sul fondo espropriato, ma sull'indennitàche lo rappresenta.53. Il decreto del Prefetto che autorizza l'occupazioneimmediata dei fondi a termini dell'art. 30, e quello che nepronuncia l'espropriazione nel caso preveduto dall'art. 48,saranno trascritti nell'Ufficio delle ipoteche, e sarà fattal'opportuna voltura nel catasto o nei libri censuari.La trascrizione e la voltura nel catasto e nei libri censuari sieseguiranno entro quindici giorni a cura ed a spesedell'espropriante.54. Un estratto dei decreti accennati nell'articolo precedentedebba essere anche inserito nel termine di cinque giorni nelgiornale destinato per la pubblicazione degli avvisi giudiziaridella Provincia.Coloro che hanno ragioni da esperire sull'indennità,possono impugnarla come insufficiente nel termine di trentagiorni successivi alla suddetta inserzione, e nei modi indicatiall'art. 51.Scorso il suddetto termine senza che siasi propostorichiamo, l'indennità si avrà anche rispetto ad essidefinitivamente stabilita nella somma depositata.55. Divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazionedell'ammontare dell'indennità, spirati i termini per laiscrizione dei diritti reali, ove alcuno non ne esista sovra ilfondo espropriato, né siasi notificata opposizione alpagamento, oppure fra tutte le parti interessate siasi stabilitod'accordo il modo di distribuire la indennità, il Prefetto, uditoil Consiglio di prefettura, autorizza il pagamento dellasomma depositata al proprietario espropriato od agli aventidiritto.56. Esistendo vincoli reali sul fondo espropriato odopposizioni al pagamento, o non essendosi le partiaccordate sul modo di distribuire le indennità, deveprovvedersi, sull'istanza della parte più diligente, dalTribunale competente a termine delle leggi civili.Quando per altro le indennità non eccedono la somma di1000 lire, potranno essere pagate al proprietario, salvi idiritti dei terzi, nei modi che saranno prescritti dalregolamento di che all'art. 5 della presente legge.

Capo VI - Disposizioni circa i beni soggetti adespropriazione di spettanza dei minori, interdetti,assenti, corpi morali ed altrettali persone

57. Se fra i fondi da espropriarsi, indicati nel piano diesecuzione, trovansi beni appartenenti a minori, interdetti,assenti, a corpi morali o ad altre persone alle quali non siaacconsentita la facoltà libera di alienare immobili, per lalegalità dell'alienazione forzata di tali beni non è necessariaalcuna particolare autorizzazione, salvo quanto è dispostodagli articoli seguenti circa la fissazione dell'indennità el'investimento della somma a tal titolo dovuta.58. I tutori e gli altri amministratori delle persone indicatenell'articolo precedente possono, nell'interesse dellemedesime, accettare l'indennità offerta dagli esproprianti, efissarla per privato accordo e fare la richiesta previstadall'art. 23, purché tali dichiarazioni, richieste e privaticontratti siano poi approvati dal Tribunale del circondarioove sono situati i beni, udito il Pubblico Ministero.Trattandosi di beni spettanti ai Comuni, alle Province od alloStato, l'accettazione, la richiesta ed i privati accordi sarannoapprovati in via amministrativa nel modo stabilito per letransazioni.Non è necessaria veruna approvazione per l'accettazionedell'indennità, qualora questa sia stata determinata dai peritinominati dal Tribunale a termini dell'art. 32.59. Le somme depositate per indennità di beni espropriatispettanti a minori, a corpi morali e ad altre persone che nonhanno la libera disponibilità dei loro beni, non possonoessere esatte dai tutori e dagli altri amministratori, salvo nesia fatto investimento e siensi osservate le formalitàprescritte dalle leggi civili.Non è necessaria alcuna autorizzazione per la conversionedelle suddette somme in titoli del debito pubblico a terminidell'art. 49.

Capo VII - Del diritto degli espropriati di ottenere laretrocessione dei loro fondi non stati occupatinell'esecuzione delle opere di pubblica utilità60. Dopo l'esecuzione di un'opera di pubblica utilità, sequalche fondo a tal fine acquistato non ricevette o in tutto oin parte la preveduta destinazione, gli espropriati o gli aventiragione da essi che abbiano la proprietà dei beni da cui fustaccato quello espropriato, hanno diritto ad ottenerne laretrocessione.Il prezzo di tali fondi, ove non sia pattuito amichevolmentefra le parti, sarà fissato giudizialmente in seguito a periziafatta a norma degli artt. 32 e 33.61. Un avviso pubblicato nel modo prescritto dall'art. 17deve indicare i beni che, non dovendo più servireall'eseguimento dell'opera pubblica, sono in condizione diessere rivenduti.Nei tre mesi successivi a questa pubblicazione i precedentiproprietari o gli aventi ragione da essi che intendanoriacquistare la proprietà dei suddetti fondi, debbono farneespressa dichiarazione da notificarsi per atto d'usciereall'espropriante: nel mese successivo poi alla fissazione delprezzo debbono effettuarne il pagamento: il tutto sotto penadi decadere dalla preferenza che la legge loro accorda.Ove l'avviso anzidetto non venga pubblicato, potranno iproprietari o gli aventi ragione da essi rivolgersi al Prefetto,perché con suo decreto dichiari che i beni più non servonoall'opera pubblica.62. Le disposizioni dei due precedenti articoli non sonoapplicabili alle frazioni dei fondi che sono statedall'espropriante acquistate sulla richiesta del proprietario inforza dell'art. 23, e che rimangono disponibili dopol'esecuzione dei lavori.Qualora l'intero fondo non fosse stato occupato perl'esecuzione dell'opera pubblica, sarà sempre applicabile ildisposto dell'art. 60.63. Fatta l'espropriazione, se l'opera non siasi eseguita esiano trascorsi i termini a tal uopo concessi o prorogati, gliespropriati potranno domandare che sia dall'Autoritàgiudiziaria competente pronunciata la decadenzadell'ottenuta dichiarazione di pubblica utilità, e sieno loro

L 2359/1865 15

restituiti i beni espropriati, mediante il pagamento del prezzoche sarà determinato nel modo indicato dall'art. 60 dellapresente legge.

TITOLO IIDisposizioni particolariCapo I - Delle occupazioni temporanee dei fondi perl'estrazione di pietre, ghiaia e per altri usi necessariall'esecuzione delle opere pubbliche64. Gl'intraprenditori ed esecutori di un'opera dichiarata dipubblica utilità possono occupare temporaneamente i beniprivati per estrarre pietre, ghiaia, sabbia, terra o zolle, perfarvi deposito di materiali, per stabilire magazzini ed officine,per praticarvi passaggi provvisori, per aprire canali didiversione delle acque e per altri usi necessariall'esecuzione dell'opera stessa.Per estrarre pietre, ghiaia, sabbia, terra o zolle non potrannooccuparsi i terreni chiusi da muro.I materiali raccolti dal proprietario per suo uso, anche interreni non chiusi da muro, non potranno essere espropriati,se non nei casi preveduti dall'art. 71.65. La domanda deve essere dagl'intraprenditori odesecutori dei lavori diretta al Prefetto della Provincia in cuitrovansi i beni da occuparsi, coll'indicazione della durata cheessi intendono si debba assegnare all'occupazione edell'indennità dai medesimi offerta.Questa domanda deve comunicarsi ai proprietari interessaticon invito di fare nel termine di dieci giorni decorrenti dallanotificazione le loro osservazioni sulla chiesta occupazione,e di dichiarare espressamente se accettano la offertaindennità, la quale in caso di silenzio si considererà rifiutata.66. Trascorso il termine indicato nell'articolo precedentesenza che sia stata fatta espressa dichiarazioned'accettazione, il Prefetto, se crede fondata la domanda,nomina egli stesso un perito per fissare l'indennità dovuta, edetermina ad un tempo la durata dell'occupazione.67. Ciascun proprietario dei terreni da occuparsi sarà amezzo del Sindaco avvertito del giorno in cui si procederàalla perizia.68. Nella perizia si esporrà lo stato in cui si trova il fondo daoccuparsi.L'indennità deve essere determinata, avuto riguardo allaperdita dei frutti, alla diminuzione del valore del fondo, alladurata della occupazione, e tenuto conto di tutte le altrevalutabili circostanze.69. Il Prefetto, veduta la perizia, ordinerà il pagamento dellasomma determinata dal perito, ed autorizzerà l'occupazionetemporanea.Nel caso in cui la detta somma non venga accettata o sifacciano opposizioni al pagamento, il Prefetto ne ordinerà ildeposito nella Cassa dei depositi giudiziari ed autorizzeràl'occupazione temporanea.Contro la stima fatta dal perito è ammesso il richiamoall'Autorità giudiziaria competente nei termini e nei modistabiliti dall'art. 51.70. Qualora l'intraprenditore od esecutore dell'operapubblica durante l'occupazione temporanea si fosse valsodel terreno occupato per usi non indicati nel decretod'autorizzazione, ed avesse recato al fondo occupato undanno non preveduto nella determinazione dell'indennità, èsempre salvo al proprietario il diritto di ottenere ilrisarcimento dei maggiori danni.

Capo II - Delle occupazioni nei casi di forza maggiore edi urgenza.71. Nei casi di rottura di argini, di rovesciamenti di ponti perimpeto delle acque, e negli altri casi di forza maggiore o diassoluta urgenza, i Prefetti ed i Sottoprefetti, previa lacompilazione dello stato di consistenza dei fondi daoccuparsi, possono ordinare la occupazione temporanea deibeni immobili che occorressero alla esecuzione delle opereall'uopo necessarie. Si procederà colle stesse norme nel

caso di lavori di questa natura dichiarati urgenti e indifferibilidal Consiglio superiore dei lavori pubblici.Se poi l'urgenza, di che nella prima parte di questo articolo,fosse tale da non consentire nemmeno l'indugio richiestoper fare avvertire il Prefetto ed il Sottoprefetto ed attenderneil provvedimento, il sindaco può autorizzare la occupazionetemporanea dei beni indispensabili per l'esecuzione deilavori sopraindicati, con obbligo però di partecipareimmediatamente al Prefetto o Sottoprefetto da concessaautorizzazione.72. Il Prefetto col decreto che autorizza l'occupazione o condecreto successivo stabilisce provvisoriamente l'indennitàda corrispondersi ai proprietari dei beni occupati.Questa indennità è offerta ai suddetti proprietari, e se èaccettata, vien tosto soddisfatta.Qualora la medesima non sia accettata, il Prefetto ne ordinail deposito nella Cassa dei depositi giudiziari per essere poideterminata giudizialmente.In quanto al modo ed ai termini per far l'offerta el'accettazione e per proporre i richiami avanti il Tribunalecompetente, come pure per determinare l'ammontaredell'indennità, si debbono osservare le disposizioni degliartt. 24 e seguenti.73. Le occupazioni temporanee prevedute dall'art. 71 nonpossono in nessun caso essere protratte oltre il termine didue anni, decorrenti dal giorno in cui ebbero luogo.Occorrendo di renderle definitive, si procederà secondo lenorme di che agli artt. 16 e seguenti della presente legge.Capo III - Delle espropriazioni per opere militari74. Emanato il decreto reale di cui all'art. 11, il Ministro dellaguerra o della marina con suo decreto designa, perl'esecuzione di fortificazioni o di altre opere militari, leproprietà private che per tal causa debbono essereespropriate.I piani di massima e di esecuzione non sono fatti pubblici,né contro il decreto di designazione dei beni da espropriarsiè ammesso verun richiamo in via giudiziaria odamministrativa.75. L'Ufficiale incaricato della direzione dei lavori formal'elenco dei proprietari dei beni da espropriarsi, edell'indennità offerta dall'Amministrazione militare, etrasmette tale elenco al Prefetto per la sua pubblicazionenei Comuni in cui sono situati i suddetti beni.Sono nel resto applicabili le disposizioni contenute nei capi4°, 5°, 6° e 7° del titolo primo della presente legge.76. In caso di assoluta urgenza l'Autorità militare che ha ilcomando locale, previa la compilazione dello stato diconsistenza, può ordinare l'occupazione immediata dei beninecessari all'esecuzione delle opere militari.Essa ha le facoltà attribuite al Prefetto dal capo 2° del titolosecondo della presente legge, e può applicare le altredisposizioni ivi contenute circa le espropriazioni d'urgenza.Capo IV - Delle espropriazioni con obbligo di contributo77. Qualora in una legge che dichiara un'opera di pubblicautilità sia imposto ai proprietari di beni confinanti o contiguialla medesima l'obbligo di contribuire all'esecuzione inragione del maggior valore che vengono ad acquistare leloro proprietà, e non siano nella stessa legge indicate lamisura del contributo e le norme da seguirsi per esigerlo,debbono osservarsi le disposizioni seguenti.78. Il contributo per ciascun proprietario deve essere ugualealla metà del maggior valore risultante dall'esecuzione delleopere di pubblica utilità.Questo contributo è pagabile a decimi in ciascun anno,contemporaneamente all'imposta prediale.79. Nel computo del maggior valore deve dedursene quellaparte che già avesse fatto compenso coll'indennità dovutaper l'espropriazione.80. Il proprietario del fondo gravato di contributo puòabbandonarlo all'espropriante pel giusto prezzo estimato atermini dell'art. 39.

L 2359/186516

81. Per sicurezza del pagamento del contributo competeall'espropriante un'ipoteca sopra il maggior valore che ilfondo ha acquistato per l'esecuzione dell'opera pubblica.Quest'ipoteca dovrà essere iscritta nei modi e nei terministabiliti dalle leggi civili per la conservazione delle ipotechelegali.82. Le disposizioni di questo capo potranno essereapplicate per legge anche alle opere che s'intraprendesseroper conto delle Province, dei Comuni o dei consorzi.Nulla è innovato alle disposizioni vigenti circa i consorziobbligatori.Capo V - Dell'espropriazione dei monumenti storici o diantichità nazionale83. Ogni monumento storico o di antichità nazionale cheabbia la natura d'immobile, e la cui conservazionepericolasse continuando ad essere posseduto da qualchecorpo morale o da un privato cittadino, può essereacquistato dallo Stato, dalle Province e dai Comuni in via diespropriazione per causa di pubblica utilità.84. All'espropriazione debbono in ogni caso precedere leformalità richieste dagli artt. 4 e 5, e la speciale notificazionedella proposta o domanda ai proprietari del monumento. Ladichiarazione di pubblica utilità è fatta nel modo indicatodall'art. 12 sulla proposta del Ministro per la pubblicaistruzione.85. L'indennità a pagarsi è stabilita amichevolmente, o nelmodo indicato dagli artt. 31 e seguenti della presente legge.

Capo VI - Dei piani regolatori edilizi86. I Comuni, in cui trovasi riunita una popolazione didiecimila abitanti almeno, potranno, per causa di pubblicovantaggio determinata da attuale bisogno di provvedere allasalubrità ed alle necessarie comunicazioni, fare un pianoregolatore, nel quale siano tracciate le linee da osservarsinella ricostruzione di quella parte dell'abitato in cui sia darimediare alla viziosa disposizione degli edifizi, perraggiungere l'intento.87. I progetti dei piani regolatori debbono essere fattipubblici a cura del Sindaco, a norma degli artt. 17 e 18, edessere adottati dal Consiglio comunale, il quale deliberasulle opposizioni che fossero presentate.Se il Consiglio comunale respinge le opposizioni, laDeputazione Provinciale è chiamata a dar parere sul meritodel progetto e delle opposizioni.I piani regolatori sono approvati a norma dell'art. 12, sentitoil Consiglio superiore dei lavori pubblici ed anche il Consiglioprovinciale di sanità, ove occorra.Nel decreto di approvazione sarà determinato il tempo, nonmaggiore d'anni 25, entro il quale si dovrà eseguire il piano.88. Il decreto di approvazione del piano deve essere a curadel Sindaco pubblicato e notificato entro un mese nellaforma delle citazioni a ciascun proprietario dei beni in essopiano compresi.89. Diventato definitivo il piano, dal giorno della suapubblicazione i proprietari dei terreni e degli edifizi in essocompresi, volendo far nuove costruzioni o riedificare omodificare quelle esistenti, sia per volontà loro, sia pernecessità, debbono uniformarsi alle norme tracciate nelpiano.90. I lavori fatti in contravvenzione all'articolo precedentesaranno distrutti, ed il proprietario condannato alla multaestensibile a lire 1.000.91. L'area degli edifizi ed i terreni sui quali è proibito diedificare, come l'area pubblica sulla quale devonsiestendere le fabbricazioni dei privati, non cessanodall'appartenere al rispettivo proprietario, finché non siaeseguito il deposito od il pagamento delle indennitàdeterminate a seconda degli artt. 39 e 40.92. L'approvazione del piano regolatore equivale ad unadichiarazione di pubblica utilità, e potrà dar luogo alleespropriazioni delle proprietà nel medesimo comprese,osservate le prescrizioni della presente legge.

Capo VII - Dei piani di ampliamento93. I Comuni pei quali sia dimostrata la attuale necessità diestendere l'abitato, potranno adottare un piano regolatore diampliamento in cui siano tracciate le norme da osservarsinella edificazione di nuovi edifizi, a fine di provvedere allasalubrità dell'abitato, ed alla più sicura, comoda e decorosasua disposizione.A questi piani sono applicabili le disposizioni del precedentecapo.94. Se per la esecuzione del piano di ampliamento ilComune deve procedere alla costruzione delle viepubbliche, i proprietari saranno obbligati a cedere il terrenonecessario, senz'altra formalità.Il relativo compenso sarà determinato secondo gli artt. 39,40 e 41, salvi quei concorsi nelle opere di sistemazione e diconservazione delle vie che dai regolamenti locali fosseroper questo caso speciale imposti.

TITOLO IIIDisposizioni finali e transitorie95. Gli atti di vendita, di quietanza ed altri, relativiall'acquisto dei beni soggetti ad espropriazione per causa dipubblica utilità, possono estendersi a forma di processoverbale, nel quale potranno comprendersi parecchiecessioni od atti.96. Le notificazioni prescritte dalla presente legge, le qualinon sia espressamente stabilito doversi fare a modo dellecitazioni, possono eseguirsi da messi comunali, o da altriagenti amministrativi.97. Nelle Province del Regno, nelle quali non è dalle leggicivili stabilita la trascrizione del titolo per liberare le proprietàdai privilegi e dalle ipoteche, basta per l'esecuzione deldisposto dall'art. 53 si adempiano le formalità corrispondentiche siano prescritte dalle leggi civili in dette Provincevigenti.98. Le attribuzioni date colla presente legge al Prefettoeccettuate quella di dichiarare la pubblica utilità e le altreper le quali si richiede il previo avviso del Consiglio diPrefettura, possono essere delegate ai Sottoprefetti delcircondario in cui sono posti i beni soggettiall'espropriazione.99. Le opere che all'epoca della pubblicazione dellapresente legge già sono ordinate da una legge speciale, oper le quali si fecero stanziamenti nei bilanci dello Stato atutto l'esercizio 1865, o che furono riconosciute di pubblicautilità, a norma delle leggi precedenti, si considerano dipubblica utilità; la dichiarazione di pubblica utilità sarà peròespressamente fatta o rinnovata senz'altra formalità neldecreto che approva i progetti per la loro esecuzione.100. Per gli atti delle espropriazioni in corso, al tempo in cuiavrà esecuzione la presente legge, saranno applicabili leleggi e disposizioni che nelle diverse Province del Regnoerano in vigore.Per quanto però riguarda la fissazione delle indennità neicasi preveduti dagli artt. 39, 40 e 41, ed ogni altraoperazione posteriore che debba aver luogo in forza dellapresente legge, sarà osservato tutto ciò che è prescrittodalla medesima.101. La presente legge avrà esecuzione dal 1° settembre1865, rimanendo abrogate tutte le leggi, regolamenti, edisposizioni che ora reggono l'espropriazione per causa dipubblica utilità nelle diverse Province del Regno.

L 2892/1885 11

LEGGE 15 GENNAIO 1885, N. 2892RISANAMENTO DELLA CITTA' DI NAPOLI

Stralcio

Art. 1 Sono dichiarate di pubblica utilità tutte le operenecessarie al risanamento della città di Napoli, giusta ilpiano che, in seguito a proposta del municipio, saràapprovato per regio decreto.La proposta del municipio sarà fatta nel termine di un mesedalla pubblicazione della presente legge. Il governo del Reapproverà il piano fra tre mesi dalla stessa data.

Artt. 2 - 11 - omissis

Art. 12 Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzionedi contratti di locazione cagionata dalla esecuzione dellapresente legge.

Art. 13 Nel piano, di cui all'art.1, sarà determinata l'area dizone, laterali alle nuove strade che il municipio potràespropriare per la pubblica utilità.I termini stabiliti dalla legge 25-6-1865, n. 2359, per laprocedura delle espropriazioni potranno essere abbreviaticon ordinanza del prefetto da pubblicarsi a norma di legge.L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriatisarà determinata sulla media del valore venale e dei fitticoacervati dell'ultimo decennio purché essi abbiano la datacerta corrispondente al rispettivo anno di locazione.In difetto di tali fitti accertati l'indennità sarà fissatasull'imponibile netto agli effetti delle imposte su terreni e sufabbricati.I periti non dovranno, nella stima per l'indennità tener contodei miglioramenti e delle spese fatte dopo la pubblicazioneufficiale del piano di risanamento.

Art. 14 Sarà esente per cinque anni dall'imposta suifabbricati il maggiore valore locativo derivante daimiglioramenti e restauri per ragione di igiene

Art. 15 Per la costruzione di nuove case ad uso diabitazione nel perimetro del piano di risanamento di cuiall'art.1, gli istituti di credito fondiario potranno far prestitifino al montare di tre quinti del valore dell'immobile,compreso il terreno sul quale questo sarà costruito risultanteda perizia giurata, redatta da tre ingegneri.Il mutuatario dovrà dare prima ipoteca sull'area, nonchésopra lo stabile che si obbliga di costruire.Una prima anticipazione del mutuo, non maggiore deldecimo, potrà essere fatta alla firma del contratto. Ipagamenti successivi potranno farsi a misura che l'edificioprogredirà, in guisa che ogni quota del mutuo sia garantitadal terreno e dalle opere costruite.Il rimborso della somma totale mutuata potrà essere fatto fra50 anni decorrenti dall'anno successivo a quello in cui lacasa verrà dichiarata abitabile.Gli interessi non pagati dal giorno del mutuo a quello in cuicomincerà il ricorso, daranno aumentati sulle rate diammortamento e d'interesse proporzionalmente di anno inanno sino alla totale estinzione del prestito.Gli istituti di credito fondiario potranno anche fareanticipazioni in seguito all'apertura di un credito a contocorrente garantito da ipoteca alle stesse condizioni deiprestiti.Queste disposizioni avranno effetto soltanto per unquinquennio dalla pubblicazione della presente legge.In tutto il di più saranno applicate le leggi relative al creditofondiario.

Art. 16 Il Sindaco di Napoli, potrà nel biennio dopo lapromulgazione della presente legge, per ordinanza dapubblicarsi nei modi legali, emanare tutti i provvedimentinecessari:a) per chiusura o risanamento di case insalubri;b) per soppressione di pozzi o cisterne che siano per causapermanente pericolosi alla salute dei cittadini;c) per rimozione di cause di insalubrità dalle acque o dalleabitazioni;d) per chiusura o rifazione di ogni canale o tubo di scaricodelle case, o per obbligo a costruirli;e) per obbligo al proprietario, il cui immobile manchi diacqua potabile, di fornirsene in determinato tempo;f) per obbligo al proprietario di non impedire al condominio oall'inquilino che lo chieda, il passaggio di tubi conduttori diacqua;g) per multe a carico dei contravventori, le quali potrannoestendersi fino al doppio della somma occorrente perl'esecuzione del lavoro ordinato;h) per l'esecuzione dei lavori a carico dei contravventori.

Art. 17 E' istituita una giunta speciale di sanità per la città diNapoli che durerà due anni e un mese.Questa giunta sarà nominata con decreto reale, e saràcomposta da un magistrato di corte di appello che lapresiederà, da un membro del consiglio d'ordine degliavvocati, da un funzionario dell'ordine amministrativo, da uningegnere del genio civile governativo, da un medico e daun chimico. A questi il Consiglio provinciale aggiungerà unconsigliere.Gli interessati potranno, nel termine di quindici giorni dallanotificazione fare opposizioni alle ordinanze del Sindaco, dicui all'articolo precedente.La giunta speciale, nel termine di quindici giorni,pronunzierà decisione definitiva, dopo aver invitato gliinteressati a fare le loro deduzioni.Le ordinanze del sindaco e le decisioni della giunta nonsaranno suscettive di verun altro mezzo di impugnazione invia amministrativa o giudiziaria.Sarà pubblicato per decreto reale il regolamento chedeterminerà la procedura da serbarsi dalla giunta medesimaper l'esercizio della sua giurisdizione.

Art. 18 Ai comuni che ne faranno richiesta, nel termine di unanno dalla pubblicazione della presente legge, potrannoessere estese per regio decreto, udito il Consiglio di Stato,tutte o parte delle disposizioni contenute negli artt. 12, 13,15, 16 e 17, qualora le condizioni d'insalubrità delleabitazioni o della fognatura e delle acque ne facesseromanifesto il bisogno.La richiesta dovrà essere accompagnata dalla propostadelle opere necessarie al risanamento.Lo stesso regio decreto conterrà la dichiarazione di pubblicautilità per le opere approvate.A comporre la giunta di cui all'art.17 potrà essere chiamatoun giudice di tribunale od il pretore nei comuni che non sonosede di Corte di Appello

Art. 19 Con regolamento da approvarsi per decreto realesaranno determinati i valori da eseguirsi d'urgenza e saràprovveduto alla esecuzione della presente legge.

L 1150/4218

LEGGE 17 agosto 1942 n. 1150Legge urbanistica.

TESTO COORDINATO (aggiornato al D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112, e dal Testo Unico delle disposizioni legislative eregolamentari in materia edilizia approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 maggio 2001)

TITOLO IORDINAMENTO STATALE DEI SERVIZI URBANISTICI

Art. 1 Disciplina della attività urbanistica e suoi scopiL’assetto e l’incremento edilizio dei centri abitati e losviluppo urbanistico in genere nel territorio del Regno sonodisciplinati dallapresentelegge.Il Ministero dei lavori pubblicivigila sull’attività urbanistica anche allo scopo di assicurare,nel rinnovamento ed ampliamento edilizio delle città, ilrispetto dei caratteritradizionali, di favorire il disurbanamento e di frenare latendenza all’urbanesimo.Art. 2 Competenza consultiva del Consiglio superioredei lavori pubblici (soppresso dall’art. 53, lett. a), delD.L.vo 31 marzo 1998, n.112)[Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è l’organo diconsulenza tecnica del Ministero dei lavori pubblici per iprogetti e le questioni diinteresse urbanistico.]Art. 3 Istituzione delle Sezioni urbanistichecompartimentaliNelle sedi degli Ispettorati compartimentali del Genio civilee degli Uffici decentrati del Ministero dei lavori pubblici sonoistituite Sezioni urbanistiche rette da funzionari del ruoloarchitetti,ingegneri, urbanisti del Genio civile.Le Sezioni urbanistiche compartimentali promuovono,vigilano e coordinano l’attività urbanistica nella rispettivacircoscrizione.

TITOLO IIDISCIPLINA URBANISTICA

CAPO IMODI DI ATTUAZIONE

Art. 4 Piani regolatori e norme sull’attività costruttivaLa disciplina urbanistica si attua a mezzo dei piani regolatoriterritoriali, dei piani regolatori comunali e delle normesull’attivitàcostruttiva edilizia, sancite dalla presente legge o prescrittea mezzo di regolamenti.

CAPO IIPIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO

Art. 5 Formazione ed approvazione dei piani territorialidi coordinamentoAllo scopo di orientare o coordinare l’attività urbanistica dasvolgere in determinate parti del territorio nazionale, ilMinistero dei lavoripubblici ha facoltà di provvedere, su parere del Consigliosuperiore dei lavori pubblici, alla compilazione di pianiterritoriali dicoordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano.Nella formazione dei detti piani devono stabilirsi le direttiveda seguire nel territorio considerato, in rapportoprincipalmente:a) alle zone da riservare a speciali destinazioni ed a quellesoggette a speciali vincoli o limitazioni di legge;b) alle località da scegliere come sedi di nuovi nuclei ediliziod impianti di particolare natura ed importanza;

c) alla rete delle principali linee di comunicazioni stradali,ferroviarie, elettriche, navigabili esistenti e in programma.I piani, elaborati d’intesa con le altre Amministrazioniinteressate e previo parere del Consiglio superiore dei lavoripubblici, sonoapprovati per decreto Reale su proposta del Ministro per ilavori pubblici, di concerto col Ministro dei Trasporti edell’aviazione civilequando interessino impianti ferroviari, e col Ministrodell’Industria, del commercio e dell’artigianato ai fini dellasistemazione delle zoneindustriali nel territorio nazionale.Il. decreto di approvazione viene pubblicato nella GazzettaUfficiale del Regno, ed allo scopo di dare ordine e disciplinaanche all’attivitàprivata, un esemplare del piano approvato deve esseredepositato, a libera visione del pubblico, presso ogniComune, il cui territorio siacompreso, in tutto o in parte, nell’ambito del pianomedesimo.Art. 6 Durata ed effetti dei piani territoriali dicoordinamentoIl piano territoriale di coordinamento ha vigore a tempoindeterminato e può essere variato con decreto (Reale)previa la osservanzadella procedura che sarà stabilita dal regolamento diesecuzione della presente legge.I Comuni, il cui territorio sia compreso in tutto o in partenell’ambito di un piano territoriale di coordinamento, sonotenuti ad uniformarea questo il rispettivo piano regolatore comunale.

CAPO IIIPIANI REGOLATORI COMUNALI

Sezione I. - Piani regolatori generali

Art. 7 Contenuto del piano generale(sostituito dall’art. 1 della legge 19 novembre 1968, n. 1187)Il piano regolatore generale deve considerare la totalità delterritorio comunale.Esso deve indicare essenzialmente:1) la rete delle principali vie di comunicazione stradali,ferroviarie e navigabili e dei relativi impianti;2) la divisione in zone del territorio comunale con laprecisazione delle zone destinate all’espansionedell’aggregato urbano e ladeterminazione dei vincoli e dei caratteri da osservare inciascuna zona;3) le aree destinate a formare spazi di uso pubblico osottoposte a speciali servitù;4) le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblicononché ad opere ed impianti di interesse collettivo o sociale;5) i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico,ambientale, paesistico;6) le norme per l’attuazione del piano.Art. 8 Formazione del piano regolatore generale(modificato dall’art. 1 della legge 6 agosto 1967, n. 765)1. I Comuni hanno la facoltà di formare il piano regolatoregenerale del proprio territorio. La deliberazione con la qualeil Consigliocomunale decide di procedere alla formazione del piano nonè soggetta a speciale approvazione e diviene esecutiva inconformità

L 1150/4219

dell’articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530; la spesaconseguente è obbligatoria .2. La formazione del piano è obbligatoria per tutti i Comunicompresi in appositi elenchi da approvarsi con decreto delMinistro per ilavori pubblici di concerto con i Ministri per l’interno e per lefinanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.3. Il primo elenco sarà approvato non oltre un annodall’entrata in vigore della presente legge.4 . I Comuni compresi negli elenchi di cui al secondocomma devono procedere alla nomina dei progettisti per laformazione del pianoregolatore generale entro tre mesi dalla data del decretoministeriale con cui è stato approvato il rispettivo elenco,nonché alladeliberazione di adozione del piano stesso entro i successividodici mesi ed alla presentazione al Ministero dei lavoripubblici perl’approvazione entro due anni dalla data del sopracitatodecreto ministeriale.5. Trascorso ciascuno dei termini sopra indicati il prefetto,salvo il caso di proroga non superiore ad un anno concessadal Ministro per ilavori pubblici su richiesta motivata del Comune, convoca ilConsiglio comunale per gli adempimenti relativi da adottarsientro il terminedi 30 giorni.6. Decorso quest’ultimo termine il prefetto, d’intesa con ilprovvedimento regionale alle opere pubbliche, nomina uncommissario per ladesignazione dei progettisti, ovvero per l’adozione del pianoregolatore generale o per ulteriori adempimenti necessariper lapresentazione del piano stesso al Ministero dei lavoripubblici.7. Nel caso in cui il piano venga restituito per modifiche,integrazioni o rielaborazioni al Comune, quest’ultimoprovvede ad adottare leproprie determtinazioni nel termine di 180 giorni dallarestituzione. Trascorso tale termine si applicano ledisposizioni dei commiprecedenti.8. Nel caso di compilazione o di rielaborazione d’ufficio delpiano, il prefetto promuove d’intesa con il provveditoreregionale alle operepubbliche l’iscrizione d’ufficio della relativa spesa nelbilancio comunale.9. Il piano regolatore generale è approvato entro un annodal suo inoltro al Ministero dei lavori pubblici.Art. 9 Pubblicazione del progetto di piano generale.OsservazioniIl progetto di piano regolatore generale del Comune deveessere depositato nella Segretaria comunale per la durata di30 giorniconsecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderevisione. L’effettuato deposito è reso noto al pubblico neimodi che sarannostabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge.Fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di depositopossono presentare osservazioni le Associazioni sindacali egli altri Entipubblici ed istituzioni interessate.Art. 10 Approvazione del piano generale(modificato dall’art. 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765 edall’art. 1 della legge 1 giugno 1971, n. 291)1. Il piano regolatore generale è approvato con decreto delMinistro per i lavori pubblici, sentito il parere del Consigliosuperiore deilavori pubblici.1-bis. Con lo stesso decreto di approvazione possonoessere apportate al piano, su parere del Consiglio superioredei lavori pubblici e

sentito il Comune, le modifiche che non comportinosostanziali innovazioni, tali cioè da mutare le caratteristicheessenziali del pianostesso ed i criteri di impostazione, le modifiche conseguentiall’accoglimento di osservazioni presentate al piano edaccettate condeliberazione del Consiglio comunale, nonché quelle chesiano riconosciute indispensabili per assicurare:a) il rispetto delle previsioni del piano territoriale dicoordinamento a norma dell’articolo 6, secondo comma;b) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degliimpianti di interesse dello Stato;c) la tutela del paesaggio e di complessi storici,monumentali, ambientali ed archeologici;d) l’osservanza dei limiti di cui agli articoli 41 quinquies,sesto e ottavo comma e 41-sexies della presente legge.1-ter. Le modifiche di cui alla lettera c) sono approvatesentito il Ministero della pubblica istruzione, che può anchedettare prescrizioniparticolari per singoli immobili di interesse storico-artistico.1-quater. Le proposte di modifica, di cui al secondo comma,ad eccezione di quelle riguardanti le osservazionipresentate al piano,sono comunicate al Comune, il quale entro novanta giorniadotta le proprie controdeduzioni con deliberazione delConsiglio comunaleche, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, ètrasmessa al Ministero dei lavori pubblici nei successiviquindici giorni.1-quinquies. Nelle more di approvazione del piano, lenormali misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre1952, n. 1902 esuccessive modificazioni, sono obbligatorie.2. Il decreto di approvazione del piano è pubblicato nellaGazzetta Ufficiale del Regno. Il deposito del pianoapprovato, presso ilComune, a libera visione del pubblico, è fatto nei modi etermini stabiliti dal regolamento.3. Nessuna proposta di variante al piano approvato puòaver corso se non sia intervenuta la preventivaautorizzazione del Ministro per ilavori pubblici che potrà concederla, sentito il Consigliosuperiore per i lavori pubblici, in vista di sopravvenuteragioni che determinino latotale o parziale inattualità del piano medesimo o laconvenienza di migliorarlo.3-bis. Non sono soggette alla preventiva autorizzazione levarianti, anche generali, intese ad adeguare il pianoapprovato ai limiti erapporti fissati con i decreti previsti dall’ultimo commadell’articolo 41-quinquies e dall’articolo 41-septies dellapresente legge nonché lemodifiche alle norme di attuazione e le varianti parziali chenon incidano sui criteri informatori del piano stesso .4. La variazione del piano è approvata con la stessaprocedura stabilita per l’approvazione del piano originario.Art. 11 Durata ed effetti del piano generale(modificato dall’art. 4 della legge 6 agosto 1967, n. 765)Il piano regolatore generale del Comune ha vigore a tempoindeterminato.I proprietari degli immobili hanno l’obbligo di osservare nellecostruzioni e nelle ricostruzioni le linee e le prescrizioni dizona che sonoindicate nel piano.Art. 12 Piani regolatori generali intercomunaliQuando per le caratteristiche di sviluppo degli aggregatiedilizi di due o più Comuni contermini si riconoscaopportuno il coordinamentodelle direttive riguardanti l’assetto urbanistico dei Comunistessi, il Ministro per i lavori pubblici può, a richiesta di unadelle

L 1150/4220

amministrazioni interessate o di propria iniziativa, disporre laformazione di un piano regolatore intercomunale.In tal caso il Ministro, sentito il parere del Consigliosuperiore dei lavori pubblici, determina:a) l’estensione del piano intercomunale da formare;b) quale dei Comuni interessati debba provvedere allaredazione del piano stesso e come debba essere ripartita larelativa spesa.Il piano intercomunale deve, a cura del Comune incaricatodi redigerlo, essere pubblicato nei modi e per gli effetti di cuiall’articolo 9 intutti i Comuni compresi nel territorio da esso considerato.Deve inoltre essere comunicato ai sindaci degli stessiComuni perché deliberino circa la sua adozione.Compiuta l’ulteriore istruttoria a norma del regolamento diesecuzione della presente legge, il piano intercomunale èapprovato neglistessi modi stabiliti dall’articolo 10 per l’approvazione delpiano generale comunale.

SEZIONE 2ª. - Piani regolatori particolareggiati

Art. 13 Contenuto dei piani particolareggiatiIl piano regolatore generale è attuato a mezzo di pianiparticolareggiati di esecuzione nei quali devono essereindicate le reti stradali e iprincipali dati altimetrici di ciascuna zona e debbono inoltreessere determinati:le masse e le altezze delle costruzioni lungo le principalistrade e piazze;gli spazi riservati ad opere od impianti di interesse pubblico;gli edifici destinati a demolizione o ricostruzione ovverosoggetti a restauro o a bonifica edilizia;le suddivisioni degli isolati in lotti fabbricabili secondo latipologia indicata nel piano;gli elenchi catastali delle proprietà da espropriare o davincolare;la profondità delle zone laterali a opere pubbliche, la cuioccupazione serva ad integrare le finalità delle opere stesseed a soddisfareprevedibili esigenze future.Ciascun piano particolareggiato di esecuzione deve esserecorredato dalla relazione illustrativa e dal piano finanziario dicui al successivoarticolo 30.Art. 14 Compilazione dei piani particolareggiatiI piani particolareggiati di esecuzione sono compilati a curadel Comune e debbono essere adottati dal consigliocomunale con appositadeliberazione.È però in facoltà del prefetto di prefiggere un termine per lacompilazione dei piani particolareggiati riguardantideterminate zone.Contro il decreto del prefetto il sindaco può ricorrere, entro30 giorni, al Ministro per i lavori pubblici.Art. 15 Pubblicazione dei piani particolareggiati.Opposizioni.I piani particolareggiati devono essere depositati nellaSegreteria del Comune per la durata di 30 giorniconsecutivi.L’effettuato deposito è reso noto al pubblico nei modi chesaranno stabiliti nel regolamento di esecuzione dellapresente legge.Fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di depositopotranno essere presentate opposizioni dai proprietari diimmobili compresinei piani ed osservazioni da parte delle Associazionisindacali interessate.Art. 16 Approvazione dei piani particolareggiati(modificato dall’art. 5 della legge 6 agosto 1967, n. 765)1. I piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatoregenerale sono approvati con decreto del provveditore

regionale alle operepubbliche, sentita la Sezione urbanistica regionale, entro180 giorni dalla presentazione da parte dei Comuni.2. Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concertocon i Ministri per l’interno e per la pubblica istruzione puòessere dispostoche l’approvazione dei piani particolareggiati di determinatiComuni avvenga con decreto del Ministro per i lavoripubblici, sentito ilConsiglio superiore dei lavori pubblici.Le determinazioni in tal caso sono assunte entro 180 giornidalla presentazione del piano da parte dei Comuni.2-bis. I piani particolareggiati nei quali siano comprese coseimmobili soggette alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sullatutela dellecose di interesse artistico o storico, e alla legge 29 giugno1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, sonopreventivamentesottoposti alla competente Soprintendenza ovvero alMinistero della pubblica istruzione quando sono approvaticon decreto del Ministroper i lavori pubblici.2-ter. Le eventuali osservazioni del Ministero della pubblicaistruzione o delle Soprintendenze sono presentate entronovanta giornidall’avvenuta comunicazione del piano particolareggiato diesecuzione.3. Col decreto di approvazione sono decise le opposizioni esono fissati il tempo, non maggiore di anni 10, entro il qualeil pianoparticolareggiato, dovrà essere attuato ed i termini entro cuidovranno essere compiute le relative espropriazioni.3-bis. Con il decreto di approvazione possono essereintrodotte nel piano le modifiche che siano conseguentiall’accoglimento diosservazioni o di opposizioni ovvero siano riconosciuteindispensabili per assicurare:1) la osservanza del piano regolatore generale;2) il conseguimento delle finalità di cui al secondo commalettere b), c), d) del precedente articolo 10;3) una dotazione dei servizi e degli spazi pubblici adeguatialle necessità della zona.3-ter. Le modifiche di cui al punto 2), lettera c), delprecedente comma, sono adottate sentita la competenteSoprintendenza o ilMinistro per la pubblica istruzione a seconda chel’approvazione avvenga con decreto del provveditoreregionale alle opere pubblicheoppure del Ministro per i lavori pubblici.3-quater. Le modifiche di cui ai precedenti commi sonocomunicate per la pubblicazione ai sensi dell’articolo 15 alComune, il qualeentro novanta giorni adotta le proprie controdeduzioni condeliberazione del Consiglio comunale che, previapubblicazione nel primogiorno festivo, è trasmessa nei successivi quindici giorni alProvveditorato regionale alle opere pubbliche od alMinistero dei lavoripubblici che adottano le relative determinazioni entro 90giorni.4. L’approvazione dei piani particolareggiati equivale adichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste.5. Il decreto di approvazione di un piano particolareggiatodeve essere depositato nella segreteria comunale enotificato nelle formedelle citazioni a ciascun proprietario degli immobili vincolatidal piano stesso entro un mese dall’annuncio dell’avvenutodeposito.6. Le varianti ai piani particolareggiati devono essereapprovate con la stessa procedura.Art. 17 Validità dei piani particolareggiati

L 1150/4221

Decorso il termine stabilito per la esecuzione del pianoparticolareggiato questo diventa inefficace per la parte in cuinon abbia avutoattuazione, rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminatol’obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici enellamodificazione di quelli esistenti gli allineamenti e leprescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso.Ove il Comune non provveda a presentare un nuovo pianoper il necessario assetto della parte di pianoparticolareggiato che sia rimastainattuata per decorso di termine, la compilazione potràessere disposta dal prefetto a norma del secondo commadell’articolo 14.

SEZIONE 3ª. - Norme per l’attuazione dei piani regolatoricomunali

Art. 18 Espropriabilità delle aree urbane(modificato dall’art. 26 della legge 22 ottobre 1971, n. 865)1. In conseguenza dell’approvazione del piano regolatoregenerale i Comuni, allo scopo di predisporre l’ordinataattuazione del pianomedesimo, hanno facoltà di espropriare entro le zone diespansione dell’aggregato urbano di cui al n. 2 dell’articolo7 le aree inedificatee quelle su cui insistano costruzioni che siano in contrastocon la destinazione di zona ovvero abbiano carattereprovvisorio.Art. 19 Diritto di prelazione degli ex proprietarisulle aree urbane espropriate(abrogato dall’art. 26, comma 5, della legge 22 ottobre1971, n. 865)Art. 20 Sistemazioni edilizie a carico dei privati.Procedura coattivaPer l’esecuzione delle sistemazioni previste dal pianoparticolareggiato che consistano in costruzioni, ricostruzionio modificazionid’immobili appartenenti a privati, il sindaco ingiunge aiproprietari di eseguire i lavori entro un congruo termine.Decorso tale termine il sindaco diffiderà i proprietari rimastiinadempienti, assegnando un nuovo termine. Se allascadenza di questo ilavori non risultino ancora eseguiti, il Comune potràprocedere all’espropriazione.Tanto l’ingiunzione quanto l’atto di diffida di cui al primo edal secondo comma devono essere trascritti all’ufficio deiregistri immobiliari.Art. 21 Attribuzione ai privati di aree già pubblicheLe aree che per effetto della esecuzione di un pianoparticolareggiato cessino di far parte del suolo pubblico, eche non si prestino dasole ad utilizzazione edilizia, accedono alla proprietà dicoloro che hanno edifici o terreni confinanti con i detti relitti,previo versamentodel prezzo che sarà determinato nei modi da stabilirsi dalregolamento di esecuzione della presente legge, in rapportoal vantaggioderivante dall’incorporamento dell’area.Il Comune ha facoltà di espropriare in tutto o in partel’immobile al quale debbono essere incorporate le aree dicui al precedentecomma, quando il proprietario di esso si rifiuti di acquistarleo lasci inutilmente decorrere, per manifestare la propriavolontà il termineche gli sarà prefisso con ordinanza del sindaco nei modi chesaranno stabiliti nel regolamento.Art. 22 Rettifica di confiniIl sindaco ha facoltà di notificare ai proprietari delle areefabbricabili esistenti in un determinato comprensorio, l’invitoa mettersid’accordo per una modificazione dei confini fra le diverse

proprietà, quando ciò sia necessario per l’attuazione delpiano regolatore.Decorso inutilmente il termine stabilito nell’atto di notificaper dare la prova del raggiunto accordo, il Comune puòprocedere alleespropriazioni indispensabili per attuare la nuovadelimitazione delle aree.Art. 23 Comparti edificatoriIndipedentemente dalla facoltà prevista dall’articoloprecedente il Comune può procedere, in sede diapprovazione del piano regolatoreparticolareggiato o successivamente nei modi che sarannostabiliti nel regolamento ma sempre entro il termine didurata del pianostesso, alla formazione di comparti costituenti unitàfabbricabili, comprendendo aree inedificate e costruzioni datrasformare secondospeciali prescrizioni.Formato il comparto, il sindaco deve invitare i proprietari adichiarare entro un termine fissato nell’atto di notifica seintendanoprocedere da soli, se proprietari dell’intero comparto, oriuniti in consorzio alla edificazione dell’area e alletrasformazioni degli immobiliin esso compresi secondo le dette prescrizioni.A costituire il consorzio basterà il concorso dei proprietarirappresentanti, in base all’imponibile catastale, i tre quartidel valoredell’intero comparto.I consorzi così costituiti conseguiranno la piena disponibilitàdel comparto mediante la espropriazione delle aree ecostruzioni deiproprietari non aderenti.Quando sia decorso inutilmente il termine stabilito nell’attodi notifica il Comune procederà all’espropriazione delcomparto.Per l’assegnazione di esso, con l’obbligo di provvedere ailavori di edificazione o di trasformazione a norma del pianoparticolareggiato, ilComune indirà una gara fra i proprietari espropriati sullabase di un prezzo corrispondente alla indennità diespropriazione aumentata dauna somma corrispondente all’aumento di valore derivantedall’approvazione del piano regolatore.In caso di diserzione della gara, il Comune potrà procedereall’assegnazione mediante gara aperta a tutti od anche,previa la prescrittaautorizzazione, mediante vendita a trattativa privata, aprezzo non inferiore a quello posto a base della gara fra iproprietari espropriati.Art. 24 Aree private destinate alla formazione di vie epiazzePer la formazione delle vie e piazze previste nel pianoregolatore può essere fatto obbligo ai proprietari delle areelatistanti di cedere, ascomputo del contributo di miglioria da essi dovuto, il suolocorrispondente a metà della larghezza della via o piazza daformare fino auna profondità massima di metri 15.Quando il detto suolo non gli appartenga, il proprietariodell’area latistante sarà invece tenuto a rimborsare ilComune della relativaindennità di espropriazione, fino alla concorrenza delcontributo di miglioria determinato in via provvisoria.Qualora alla liquidazione del contributo di miglioria, questorisulti inferiore al valore delle aree cedute o dell’indennità diespropriorimborsata, il Comune dovrà restituire la differenza.

Art. 25 Vincolo su aree sistemate a giardini privati

L 1150/4222

Le aree libere sistemate a giardini privati adiacenti afabbricati possono essere sottoposte al vincolodell’inedificabilità anche per unasuperficie superiore a quella di prescrizione secondo ladestinazione della zona. In tal caso, e sempre che non sitratti di aree sottopostead analogo vincolo in forza di leggi speciali, il Comune ètenuto al pagamento di un’indennità per il vincolo impostooltre il limite delleprescrizioni di zona.Art. 26 Sospensione o demolizione di opere difformi dalpiano regolatore(sostituito dall’art. 6 della legge 6 agosto 1967, n. 765)Quando siano eseguite, senza la concessione edilizia dicostruzione o in contrasto con questa, opere nonrispondenti alle prescrizioni delpiano regolatore, del programma di fabbricazione od allenorme del regolamento edilizio, il Ministro per i lavoripubblici per i Comunicapoluoghi di Provincia, o il provveditore regionale alleopere pubbliche, per gli altri Comuni, possono disporre lasospensione o lademolizione delle opere, ove il Comune non provveda neltermine all’uopo fissato. I provvedimenti di demolizione sonoemessi, previoparere rispettivamente del Consiglio superiore dei lavoripubblici e del Comitato tecnico amministrativo, entro cinqueanni dalladichiarazione di abitabilità o di agibilità e per le opereeseguite prima dell’entrata in vigore della presente leggeentro cinque anni daquest’ultima data.I provvedimenti di sospensione o di demolizione sononotificati a mezzo dell’ufficiale giudiziario, nelle forme e conle modalità previstedal Codice di procedura civile, al titolare della licenza o inmancanza di questa al proprietario della costruzione,nonché al direttore deilavori ed al titolare dell’impresa che li ha eseguiti o li staeseguendo e comunicati all’amministrazione comunale.La sospensione non può avere una durata superiore a tremesi dalla data della notifica. Entro tale periodo di tempo ilMinistro per ilavori pubblici, o il provveditore regionale alle operepubbliche, nel caso di cui al primo comma del presentearticolo, adotta iprovvedimenti necessari per la modifica delle costruzioni eper la rimessa in pristino, in mancanza dei quali lasospensione cessa diavere efficacia.I provvedimenti di sospensione e di demolizione vengonoresi noti al pubblico mediante affissione nell’albo pretorio delComune.Con il provvedimento che dispone la modifica dellecostruzioni, la rimessa in pristino o la demolizione delleopere è assegnato untermine entro il quale il trasgressore deve procedere, a suespese e senza pregiudizio delle sanzioni penali, allaesecuzione delprovvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, ilMinistro per i lavori pubblici, o il provveditore regionale alleopere pubblichenel caso di cui al primo comma del presente articolo,dispone la esecuzione in danno dei lavori.Le spese relative all’esecuzione in danno sono riscosse conle norme stabilite dal testo unico sulla riscossione delleentrate patrimonialidello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n.639. Al pagamento delle spese sono solidalmente obbligatiil committente, iltitolare dell’impresa che ha eseguito i lavori e il direttore deilavori qualora non abbia contestato ai detti soggetti e

comunicato alComune la non conformità delle opere rispetto alla licenzaedilizia.Art. 27 (Abrogato dall’art. 136 comma 2 lett. b del TestoUnico delle disposizioni legislative e regolamentari inmateria edilizia.)Art. 28 Lottizzazione di aree(modificato dall’art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765)Prima dell’approvazione del piano regolatore generale o delprogramma di fabbricazione di cui all’articolo 34 dellapresente legge èvietato procedere alla lottizzazione dei terreni a scopoedilizio.Nei Comuni forniti di programma di fabbricazione ed in quellidotati di piano regolatore generale fino a quando non siastato approvatoil piano particolareggiato di esecuzione, la lottizzazione diterreno a scopo edilizio può essere autorizzata dal Comuneprevio nulla ostadel provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita laSezione urbanistica regionale, nonché la competenteSoprintendenza.L’autorizzazione di cui al comma precedente può essererilasciata anche dai Comuni che hanno adottato ilprogramma di fabbricazione oil piano regolatore generale, se entro dodici mesi dallapresentazione al Ministero dei lavori pubblici la competenteautorità non haadottato alcuna determinazione, sempre che si tratti dilottizzazione conformi al piano regolatore generale ovvero alprogramma difabbricazione adottato.Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto coni Ministri per l’interno e per la pubblica istruzione puòdisporsi che il nullaosta all’autorizzazione di cui ai precedenti commi vengarilasciato per determinati Comuni con decreto del Ministroper i lavori pubblici diconcerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sentito ilConsiglio superiore dei lavori pubblici.L’autorizzazione comunale è subordinata alla stipula di unaconvenzione, da trascriversi a cura del proprietario, chepreveda:1) la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle areenecessarie per le opere di urbanizzazione primaria,precisate dall’articolo 4della legge 29 settembre 1964, n. 847, nonché la cessionegratuita delle aree necessarie per le opere diurbanizzazione secondaria neilimiti di cui al successivo n. 2;2) l’assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativialle opere di urbanizzazione primaria e di una quota partedelle opere diurbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o diquelle opere che siano necessarie per allacciare la zona aipubblici servizi; laquota è determinata in proporzione all’entità e allecaratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni;3) i termini non superiori ai dieci anni entro i quali deveessere ultimata la esecuzione delle opere di cui alprecedente paragrafo;4) congrue garanzie finanziarie per l’adempimento degliobblighi derivanti dalla convenzione.La convenzione deve essere approvata con deliberazioneconsiliare nei modi e forme di legge.Il rilascio delle licenze edilizie nell’ambito dei singoli lotti èsubordinato all’impegno della contemporanea esecuzionedelle opere diurbanizzazione primaria relative ai lotti stessi.Sono fatte salve soltanto ai fini del quinto comma leautorizzazioni rilasciate sulla base di deliberazioni delConsiglio comunale,

L 1150/4223

approvate nei modi e forme di legge, aventi data anteriore al2 dicembre 1966.Il termine per l’esecuzione di opere di urbanizzazione postea carico del proprietario è stabilito in dieci anni a decorreredall’entrata invigore della presente legge, salvo che non sia stato previstoun termine diverso.Le autorizzazioni rilasciate dopo il 2 dicembre 1966 e primadell’entrata in vigore della presente legge e relative alottizzazioni per lequali non siano stati stipulati atti di convenzione contenentigli oneri e i vincoli precisati al quinto comma del presentearticolo, restanosospese fino alla stipula di dette convenzioni.Nei Comuni forniti di programma di fabbricazione e in quellidotati di piano particolareggiato di esecuzione, il sindaco hafacoltà diinvitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti nellesingole zone a presentare entro congruo termine unprogetto di lottizzazionedelle aree stesse. Se essi non aderiscono, provvede allacompilazione d’ufficio.Il progetto di lottizzazione approvato con le modificazioniche l’Autorità comunale abbia ritenuto di apportare ènotificato per mezzo delmesso comunale ai proprietari delle aree fabbricabili coninvito a dichiarare, entro 30 giorni dalla notifica, sel’accettino. Ove manchi taleaccettazione, il potestà ha facoltà di variare il progetto dilottizzazione in conformità alle richieste degli interessati o diprocedere allaespropriazione delle aree.Art. 29 Conformità delle costruzioni statali alleprescrizioni del piano regolatore comunaleCompete al Ministero dei lavori pubblici accertare che leopere da eseguirsi da Amministrazioni statali non siano incontrasto con leprescrizioni del piano regolatore e del regolamento ediliziovigenti nel territorio comunale in cui esse ricadono.A tal scopo le Amministrazioni interessate sono tenute acomunicare preventivamente i progetti al Ministero dei lavoripubblici.Art. 30 Approvazione del piano finanziario(sostituito dall’art. 9 della legge 6 agosto 1967, n. 765)Il piano regolatore generale, agli effetti del primo commadell’articolo 18, ed i piani particolareggiati previstidall’articolo 13 sonocorredati da una relazione di previsione di massima dellespese occorrenti per la acquisizione delle aree e per lesistemazioni generalinecessarie per l’attuazione del piano.

CAPO IVNORME REGOLATRICIDELL’ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA

Art. 31 (Abrogato dall’art. 136 comma 1 lett. a del TestoUnico delle disposizioni legislative e regolamentari inmateria edilizia.)Art. 32 Attribuzione del potestà per la vigilanza sullecostruzioniIl Sindaco esercita la vigilanza sulle costruzioni che sieseguono nel terrritorio del Comune per assicurarne larispondenza alle normedella presente legge e dei regolamenti, alle prescrizioni delpiano regolatore comunale ed alle modalità esecutivefissate nella licenza dicostruzione. Esso si varrà per tale vigilanza dei funzionaried agenti comunali e d’ogni altro modo di controllo cheritenga opportunoadottare.Qualora sia constatata l’inosservanza delle dette norme,

prescrizioni e modalità esecutive, il Sindaco ordinal’immediata sospensione deilavori con riserva dei provvedimenti che risultano necessariper la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino.L’ordine disospensione cesserà di avere efficacia se entro un mesedalla notificazione di esso il Sindaco non abbia adottato enotificato iprovvedimenti definitivi.Nel caso di lavori iniziati senza licenza o proseguiti dopol’ordinanza di sospensione il Sindaco può, previo diffida esentito il parere dellaSezione urbanistica compartimentale ordinarne lademolizione a spese del contravventore senza pregiudiziodelle sanzioni penali.Quando l’innosservanza si riferisca a costruzioni eseguiteda amministrazioni statali il Sindaco ne informa il Ministerodei lavori pubbliciagli effetti del precedente articolo 29.Art. 33 (Abrogato dall’art. 136 comma 2 lett. b del TestoUnico delle disposizioni legislative e regolamentari inmateria edilizia.)Art. 34 Programma di fabbricazione per i Comunisprovvisti di piano regolatore(sostituito dall’art. 37 della L.R. 19/72)I comuni non obbligati alla formazione del piano regolatoregenerale dovranno dotarsi di un programma di fabbricazioneche disciplinitutto il territorio comunale prevedendo la divisione delterritorio comunale in zone territoriali omogenee secondoquanto disposto daldecreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 3519, con laprecisazione dei tipi edilizi da adottarsi per ciascuna zona econ l’indicazione deglispazi riservati alle attrezzature scolastiche, sanitarie, alverde pubblico, ai parcheggi e a sedi stradali.L’efficacia dei vincoli da apporre sulla proprietà privata èfissata in cinque anni dalla data di approvazione delprogramma difabbricazione .Art. 35 Termine per uniformare i regolamenti edilizicomunali alle norme della presente legge(modificato dall’art. 11 della legge 6 agosto 1967, n. 765)I Comuni che hanno un regolamento edilizio sono tenuti aduniformarlo alle disposizioni della presente legge entro seimesi dalla suaentrata in vigore.Qualora entro sei mesi dall’entrata in vigore della presentelegge, non sia stato adempiuto a quanto stabilito dagliarticoli 33 e 34 e dalprecedente comma del presente articolo, il prefetto salvo ilcaso di proroga non superiore a sei mesi concessa dalMinistro per i lavoripubblici su richiesta del Comune, convoca il Consigliocomunale per gli adempimenti relativi da adottarsi entro iltermine di 30 giorni.Decorso questo ultimo termine il prefetto nomina uncommissario per la designazione dei progettisti, di intesacon il provveditoreregionale alle opere pubbliche, ovvero per la adozione delregolamento edilizio con annesso programma difabbricazione o per gliulteriori adempimenti necessari per la presentazione delregolamento stesso al Ministero dei lavori pubblici.Nel caso in cui il regolamento edilizio e l’annessoprogramma di fabbricazione redatti dal Comune, ovverod’ufficio, vengano restituiti permodifiche o rielaborazioni al Comune stesso, questoprovvede nel termine di 90 giorni dalla restituzione, adadottare le propriedeterminazioni. Trascorso tale termine, si applicano ledisposizioni di cui ai commi precedenti.

L 1150/4224

Nel caso di compilazione d’ufficio, il prefetto promuoved’intesa con il provveditore regionale alle opere pubbliche laiscrizione d’ufficio,nel bilancio comunale, della spesa occorrente per laredazione o rielaborazione del regolamento edilizio e delprogramma difabbricazione.Art. 36 Approvazione dei regolamenti edilizi comunali(sostituito dall’art 12 della legge 6 agosto 1967, n. 765)I regolamenti edilizi dei Comuni sono approvati con decretodel provveditore regionale alle opere pubbliche sentita laSezioneurbanistica regionale e la competente Soprintendenza entroil termine di 180 giorni dalla presentazione.Il Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro perl’interno e per la pubblica istruzione può disporrel’approvazione delregolamento edilizio di determinati Comuni con propriodecreto, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e ilMinistero dellapubblica istruzione.Con il decreto di approvazione possono essere introdottenel regolamento edilizio e nel programma di fabbricazione lemodifiche chesiano ritenute indispensabili ai fini di cui al secondo comma,lettere b), c), d), dell’articolo 10.Le modifiche di cui alla lettera c) sono approvate sentita lacompetente Soprintendenza o il Ministro per la pubblicaistruzione a secondache l’approvazione avvenga con decreto del provveditoreregionale alle opere pubbliche oppure del Ministro per ilavori pubblici.Le modifiche di cui al precedente comma sono comunicateal Comune interessato, il quale entro 60 giorni adotta lepropriecontrodeduzioni con deliberazione del Consiglio comunaleche, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, ètrasmessa al Ministerodei lavori pubblici nei successivi quindici giorni.Il Ministro per i lavori pubblici o il provveditore regionale alleopere pubbliche adottano i provvedimenti di lorocompetenza entro 90giorni dalla presentazione del progetto del regolamentoedilizio con annesso programma di fabbricazione.

TITOLO IIIDETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ DIESPROPRIAZIONE

Art. 37 Rinvio alla legge generale sulle espropriazioniper pubblica utilitàPer le espropriazioni dipendenti dall’attuazione dei pianiregolatori approvati in base alla presente legge la relativaindennità saràdeterminata a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359,salvo il disposto degli articoli seguenti.Art. 38 Valutazione dell’indennità per le aree urbaneespropriabiliPer la determinazione dell’indennità di espropriazione dellearee di cui all’articolo 18, non si terrà conto degli incrementidi valoreattribuibili sia direttamente che indirettamenteall’approvazione del piano regolatore generale ed alla suaattuazione.Art. 39 Lavori di miglioramento eseguiti dopol’approvazione del piano particolareggiatoAgli effetti della determinazione della indennità diespropriazione non si tiene conto degli aumenti di valoredipendenti da lavori eseguitinell’immobile dopo la pubblicazione del pianoparticolareggiato, a meno che i lavori stessi non siano stati,con le modalità stabilite dal

regolamento di esecuzione della presente legge,riconosciuti necessari per la conservazione dell’immobile eper accertare esigenzedell’igiene e della incolumità pubblica.Art. 40 Oneri e vincoli non indennizzabili(modificato dall’art. 5 della legge 19 novembre 1968, n.1187)Nessun indennizzo è dovuto per le limitazioni ed i vincoliprevisti dal piano regolatore generale nonché per lelimitazioni e per gli onerirelativi all’allineamento edilizio delle nuove costruzioni.Non è dovuta indennità neppure per la servitù di pubblicopassaggio che il Comune creda di imporre sulle aree diportici delle nuovecostruzioni e di quelle esistenti. Rimangono a carico delComune la costruzione e manutenzione del pavimento e lailluminazione deiportici soggetti alla predetta servitù.

TITOLO IVDISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Art. 41 Sanzioni penali(sostituito dall’art. 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765)Salvo quanto stabilito dalle leggi sanitarie, per lecontravvenzioni alle norme dei regolamenti locali di igiene,si applica:a) l’ammenda fino a lire 1.000.000 per l’inosservanza dellenorme, prescrizioni e modalità esecutive previste nell’art. 32primo comma;b) l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda fino a lire 2.000.000nei casi di inizio dei lavori senza licenza o di prosecuzionedi essinonostante l’ordine di sospensione o di inosservanza deldisposto dell’art. 28.Qualora non sia possibile procedere alla restituzione inpristino ovvero alla demolizione delle opere eseguite senzala licenza dicostruzione e in contrasto con questa, si applica in viaamministrativa una sanzione pecuniaria pari al valorevenale delle opere o loroparti abusivamente eseguite, valutato dall’Ufficio tecnicoerariale.La disposizione di cui al precedente comma trovaapplicazione anche nel caso di annullamento della licenza.I proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presentearticolo sono riscossi dal Comune e destinati alfinanziamento delle opere diurbanizzazione, ovvero dallo Stato, rispettivamente nelleipotesi di cui al secondo e terzo comma.Art. 41-bis(aggiunto dall’art. 14 della legge 6 agosto 1967, n. 765)I professionisti incaricati della redazione di un pianoregolatore generale o di un programma di fabbricazionepossono, fino allaapprovazione del piano regolatore generale o delprogramma di fabbricazione, assumere nell’ambito delterritorio del Comuneinteressato soltanto incarichi di progettazione di opere edimpianti pubblici.Ogni violazione viene segnalata al rispettivo Consigliodell’ordine per i provvedimenti amministrativi del caso.Art. 41-ter(Abrogato dall’art. 136 comma 2 lett. b del Testo Unico delledisposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.)Art. 41-quater(Abrogato dall’art. 136 comma 2 lett. a-b del Testo Unicodelle disposizioni legislative e regolamentari in materiaedilizia.)Art. 41-quinquies

L 1150/4225

(Abrogato dall’art. 136 comma 2 lett. b del Testo Unico delledisposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.) icommi 1-2-3-4-5-76. Nei comuni dotati di piano regolatore generale o diprogramma di fabbricazione nelle zone in cui sianoconsentite costruzioni pervolumi superiori a tre metri cubi per metro quadrato di areaedificabile, ovvero siano consentite altezze superiori a metri25, nonpossono essere realizzati edifici con volumi ed altezzesuperiori a detti limiti, se non previa approvazione diapposito pianoplanivolumetrica degli edifici previsti nella zona stessa.8. in tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi strumentiurbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbonoessere osservatilimiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanzatra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinatiagli insediamentiresidenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alleattività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.9. I limiti e i rapporti previsti dal precedente comma sonodefiniti per zone territoriali omogenee, con decreto delministro per i lavoripubblici di concerto con quello dell’interno, sentito ilConsiglio superiore dei lavori pubblici. In sede di primaapplicazione della presentelegge, tale decreto viene emanato entro sei mesi dall’entratain vigore della medesima.Art. 41-sexies(aggiunto dall’art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765 esostituitodall’art. 2 della legge 24 marzo 1989, n. 122)Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenzadelle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositispazi per parcheggiin misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni diecimetri cubi di costruzione.Art. 41-septies(aggiunto dall’art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765)Fuori del perimetro dei centri abitati debbono osservarsinell’edificazione distanze minime a protezione del nastrostradale, misurate apartire dal ciglio della strada.Dette distanze vengono stabilite con decreto del ministroper i lavori pubblici di concerto con i ministri per i trasporti eper l’interno,entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, inrapporto alla natura delle strade ed alla classificazione dellestrade stesse,escluse le stade vicinali e di bonifica.Fino all’emnazione del decreto di cui al precedente comma,si applicano a tutte le autostrade le disposizioni di cui all’art.9 della legge24 luglio 1961, n. 729. Lungo le rimanenti strade, fuori delperimetro dei centri abitati è vietatto costruire, ricostruire oampliare edifici omanufatti di qualsiasi specie a distanza inferiore alla metàdella larghezza stradale misurata dal ciglio della strada conun minimo dimetri cinque.Art. 41-octies(aggiunto dall’art. 20 della legge 6 agosto 1967, n. 765)Il controllo della Giunta provinciale amministrativa sulledeliberazioni dei Consigli comunali, assunte ai sensi dellapresente legge, vieneesercitato entro il termine di 90 giorni dalla data ditrasmissione della deliberazione. In mancanza diprovvedimenti entro detto terminela deliberazione si intende approvata.Art. 42 Validità dei piani regolatori precedentemente

approvatiIl termine assegnato per l’attuazione dei piani regolatori,approvati prima della data di entrata in vigore della presentelegge, restalimitato a dieci anni dalla data stessa nel caso in cui essovenga a scadere oltre detto periodo.Trascorso tale termine, i Comuni interessati devonoprocedere alla revisione del piano regolatore esistente odalla formazione di unnuovo piano regolatore esistente od alla formazione di unnuovo piano regolatore secondo le norme della presentelegge.Art. 43 Servizi tecnici comunali o consorzialiEntro un decennio dall’entrata in vigore della presente leggeper i Comuni sprovvisti di personale tecnico, qualora se nericonosca lanecessità, verrà provveduto ad assicurare il disimpegnodelle mansioni di carattere tecnico nei modi e nelle formeche saranno stabiliticon separate disposizioni.Art. 44 Norme integrative e di esecuzione della leggeCon decreti del Presidente della Repubblica, su propostadel Ministro per i lavori pubblici, di concerto coi Ministriinteressati, sarannoemanati, a termini degli articoli 1 e 3 della legge 31 gennaio1962, n. 100, il regolamento di esecuzione della presentelegge, nonché lenorme complementari ed integrative della legge stessa, chesi rendessero necessarie.Art. 451. ----------------2. Sono abrogate le altre disposizioni contrarie a quellecontenute nella presente legge e con essa incompatibili.Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, siainserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti delRegno d’Italia,mandando a chiunque spetti di oseervarla e di farlaosservare come legge dello Stato.Data a S. Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1942-XX.

L 167/62 25

L 167/6226

LEGGE 18 APRILE 1962, N.167(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 30-4-1962, n.111)

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE L'ACQUISIZIONE DI AREE FABBRICABILI PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE.Modificata ed integrata, tra virgolette, ai sensi della: LEGGE 21 luglio 1965, n.904 (G.U. 21-7-1965, n.190) LEGGE 22 ottobre1971, n.865 (G.U. 30-10-1971, n.276) LEGGE 17 febbraio 1992, n.179 (G.U. 29-2-1992, n.50 - suppl.)

Art.1.1. I comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti oche siano capoluoghi di provincia sono tenuti a formare unpiano delle zone da destinare alla costruzione di alloggi acarattere economico o popolare, nonché alle opere e servizicomplementari, urbani e sociali, ivi comprese le aree averde pubblico.2. Tutti gli altri comuni possono procedere, condeliberazione del consiglio comunale, alla formazione delpiano.3. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il parere del consigliosuperiore dei lavori pubblici, può, con suo decreto, disporrela formazione del piano nei comuni che non si siano avvalsidella facoltà di cui al comma precedente, nonostante invitomotivato da parte del Ministro stesso, quando se ne ravvisila necessità, e, in particolare, quando ricorra una delleseguenti condizioni:a) che siano limitrofi ai comuni di cui al primo comma;b) che abbiano una popolazione di almeno 20.000 abitanti;c) che siano riconosciuti stazioni di cura, soggiorno eturismo;d) che abbiano un indice di affollamento, secondo i datiufficiali dell'istituto centrale di statistica, superiore a 1,5;e) nei quali sia in atto un incremento demograficostraordinario;f) nei quali vi sia una percentuale di abitazioni malsanesuperiore all'8%.4. "Più comuni limitrofi possono costituirsi in consorzio per laformazione di un piano di zona consortile ai sensi dellapresente legge".5. "La Regione può disporre, a richiesta di una delleamministrazioni comunali interessate, la costituzione diconsorzi obbligatori fra comuni limitrofi per la formazione dipiani di zona consortili" (così sostituito da L.22-10-1971,n.865).

Art.2.1. Qualora nel termine di centottanta giorni decorrenti dalladata d'entrata in vigore della presente legge o, nei casi dicui all'art.1, comma 3, dalla comunicazione delprovvedimento del Ministro dei lavori pubblici, il comune nonabbia deliberato il piano, il prefetto, salvo il caso di prorogaconcessa dal Ministro su richiesta del comune, provvedealla nomina di un commissario per la formazione del piano.2. Il commissario è tenuto a compilare il piano entro icentottanta giorni dalla data del decreto di nomina e aportarlo entro i successivi trenta giorni a conoscenza delconsiglio comunale.

Art.3.1. <<L'estensione delle zone da includere nei piani èdeterminata in relazione alle esigenze dell'ediliziaeconomica e popolare per un decennio e non può essereinferiore al 40% e superiore al 70% di quella necessaria asoddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nelperiodo considerato>> (così sostituito da L. 22-10-1971,n.865).2. Le aree da comprendere nei piani sono, di norma, sceltenelle zone destinate a edilizia residenziale nei pianiregolatori vigenti, con preferenza in quelle di espansionedell'aggregato urbano.3. <<Possono essere comprese nei piani anche le areesulle quali insistono immobili la cui demolizione otrasformazione sia richiesta da ragioni igienico-sanitarie

ovvero sia ritenuta necessaria per la realizzazione delpiano>> (così sostituito da L. 22-10-1971, n.865).4. Ove si manifesti l'esigenza di reperire in parte le aree perla formazione dei piani in zone non destinate all'ediliziaresidenziale nei piani regolatori vigenti, o si rendacomunque necessario apportare modifiche a questi ultimi, sipuò procedere con varianti agli stessi. In tal caso il pianoapprovato a norma della presente legge costituisce varianteal piano regolatore.5. "Qualora non esista piano regolatore approvato, le zoneriservate all'edilizia economica e popolare ai sensi deiprecedenti commi sono comprese in un programma difabbricazione il quale è compilato a norma dell'art.34 dellalegge 17-8-1942, n.1150, e successive modificazioni, ed èapprovato a norma dell'art.8 della presente legge".6. "I comuni possono comprendere tali zone anche in unpiano regolatore soltanto adottato e trasmesso aicompetenti organi per l'approvazione. In tali ipotesi il pianodelle zone suddette, approvato con le modalità di cui alcomma precedente, è vincolante in sede di approvazionedel piano regolatore" (così sostituito da L. 22-10-1971,n.865).

Art.4.1. Il piano deve contenere i seguenti elementi:a) la rete stradale e la delimitazione degli spazi riservati aopere e impianti d'interesse pubblico, nonché a edificipubblici o di culto;b) la suddivisione in lotti delle aree, con l'indicazione dellatipologia edilizia e, ove del caso, l'ubicazione e la volumetriadei singoli edifici;c) la profondità delle zone laterali a opere pubbliche, la cuioccupazione serva a integrare le finalità delle opere stessee a soddisfare prevedibili esigenze future.

Art.5.1. Il progetto del piano è costituito dai seguenti elaborati:le previsioni del piano regolatore, ovvero, quando questonon esista, le indicazioni del programma di fabbricazione,con la precisa individuazione delle zone destinate all'ediliziapopolare;2) planimetria in scala non inferiore a 1: 2.000, disegnatasulla mappa catastale e contenente gli elementi di cuiall'art.4;3) gli elenchi catastali delle proprietà comprese nel piano;4) il compendio delle norme urbanistiche edilizie per labuona esecuzione del piano;5) relazione illustrativa e relazione sulle previsioni dellaspesa occorrente per le sistemazioni generali necessarieper l'attuazione del piano.

Art.6.1. Entro cinque giorni dalla deliberazione di adozione daparte del consiglio comunale, il piano deve esseredepositato nella segreteria comunale e rimanervi nei diecigiorni successivi.2. Dell'eseguito deposito è data immediata notizia alpubblico mediante avviso da affiggere all'albo del comune eda inserire nel foglio annunzi legali della provincia, nonchémediante manifesti.3. Entro venti giorni dalla data d'inserzione nel foglioannunzi legali, gli interessati possono presentare al comunele proprie opposizioni.

L 167/62 27

4. Nello stesso termine stabilito per il deposito nellasegreteria comunale, il sindaco comunica il piano anche allecompetenti amministrazioni centrali dello Stato, ove essoriguardi terreni sui quali esistano vincoli paesistici, artistici omilitari o che siano in uso di dette amministrazioni.5. Le amministrazioni predette devono trasmettere alcomune le loro eventuali osservazioni entro trenta giornidalla ricevuta comunicazione.

Art.7.1. Decorso il periodo per le opposizioni e osservazioni,nonché il termine di trenta giorni di cui all'ultimo comma delprecedente art.6, il sindaco, nei successivi trenta giorni,trasmette tutti gli atti, con le deduzioni del consigliocomunale sulle osservazioni e opposizioni presentate, alprovveditore regionale alle opere pubbliche.

Art.8.1. I piani sono approvati dal provveditore regionale alleopere pubbliche, sentita la sezione urbanistica regionale, senon comportano varianti ai piani regolatori vigenti e se nonvi sono opposizioni od osservazioni da parte delleamministrazioni centrali dello Stato.2. Qualora il piano comporti varianti al piano regolatoreovvero vi siano opposizioni od osservazioni da parte deiMinisteri di cui al comma precedente, il provveditoreregionale alle opere pubbliche, riscontrata la regolarità degliatti, li trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento, alMinistero dei lavori pubblici con una relazione della sezioneurbanistica regionale. In tale caso i piani sono approvati dalMinistro dei lavori pubblici sentito il consiglio superiore deilavori pubblici.3. Con gli stessi provvedimenti di approvazione dei piani dicui ai due commi precedenti sono decise anche leopposizioni.4. Il decreto di approvazione di ciascun piano va inserito perestratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed èdepositato, con gli atti allegati, nella segreteria comunale alibera visione del pubblico.5. Dell'eseguito deposito è data notizia, a cura del sindaco,con atto notificato nella forma delle citazioni, a ciascunproprietario degli immobili compresi nel piano stesso, entroventi giorni dalla inserzione nella Gazzetta Ufficiale.6. "Le varianti che non incidono sul dimensionamentoglobale del piano e non comportano modifiche al perimetro,agli indici di fabbricabilità ed alle dotazioni di spazi pubblici odi uso pubblico, o costituiscono adeguamento delleprevisioni del piano ai limiti ed ai rapporti di cui all'art.17della legge 6-8-1967, n.765, sono approvate condeliberazione del consiglio comunale. La deliberazionediviene esecutiva ai sensi dell'art.3 della legge 9-6-1947,n.530" (così aggiunto da L.22-10-1971, n.865).

Art.9.1. I piani approvati ai sensi del precedente art.8 hannoefficacia per dieci anni dalla data del decreto diapprovazione ed hanno valore di piani particolareggiati diesecuzione ai sensi della legge 17-8-1942, n.1150.2. Per giustificati motivi l'efficacia dei piani può, su richiestadel comune interessato, essere prorogata, con decreto delMinistro dei lavori pubblici, per non oltre due anni.3. L'approvazione dei piani equivale anche a dichiarazionedi indifferibilità ed urgenza di tutte le opere, impianti ededifici in esso previsti.4. L'indicazione nel piano delle aree occorrenti per lacostruzione di edifici scolastici sostituisce a tutti gli effetti ladichiarazione di idoneità preveduta dall'art.8 della legge 9-8-1954, n.645.5. Le aree comprese nel piano rimangono soggette, duranteil periodo di efficacia del piano stesso, ad espropriazione anorma degli articoli seguenti, per i fini di cui al comma 1dell'art.1.

Art.10. (così sostituito dall'art.35 della legge 22-10-1971,n.865)2. "Le aree comprese nei piani approvati a norma dellalegge 18-4-1962, n.167, sono espropriate dai comuni o dailoro consorzi.3. Le aree di cui al precedente comma, salvo quelle cedutein proprietà ai sensi dell'undicesimo comma del presentearticolo, vanno a far parte del patrimonio indisponibile delcomune o del consorzio.4. Su tali aree il comune o il consorzio concede il diritto disuperficie per la costruzione di case tipo economico epopolare e dei relativi servizi urbani e sociali.5. La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici perla realizzazione di impianti e servizi pubblici è a tempoindeterminato; in tutti gli altri casi ha una durata noninferiore ad anni sessanta e non superiore ad anninovantanove.6. L'istanza per ottenere la concessione è diretta al sindacoo al presidente del consorzio. Tra più istanze concorrenti èdata la preferenza a quelle presentate da enti pubbliciistituzionalmente operanti nel settore della ediliziaeconomica e popolare e da cooperative edilizie a proprietàindivisa.7. La concessione è deliberata dal consiglio comunale odall'assemblea del consorzio. Con la stessa delibera vienedeterminato il contenuto della convenzione da stipularsi, peratto pubblico, da trascriversi presso il competente ufficio deiregistri immobiliari, tra l'ente concedente ed il richiedente.8. La convenzione deve prevedere:a) il corrispettivo della concessione in misura pari al costo diacquisizione delle aree nonché al costo delle relative operedi urbanizzazione se già realizzate;b) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da realizzarea cura del comune o del consorzio, ovvero, qualora detteopere vengano eseguite a cura e spese del concessionario,le relative garanzie finanziarie, gli elementi progettuali delleopere da eseguire e le modalità del controllo sulla loroesecuzione, nonché i criteri e le modalità per il lorotrasferimento ai comuni od ai consorzi;c) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici darealizzare;d) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delleopere di urbanizzazione;e) i criteri per la determinazione e la revisione periodica deicanoni di locazione, nonché per la determinazione delprezzo di cessione degli alloggi, ove questa sia consentita;f) le sanzioni a carico del concessionario per l'inosservanzadegli obblighi stabiliti nella convenzione ed i casi di maggiorgravità in cui tale inosservanza comporti la decadenza dallaconcessione e la conseguente estinzione del diritto disuperficie;g) i criteri per la determinazione del corrispettivo in caso dirinnovo della concessione, la cui durata non può esseresuperiore a quella prevista nell'atto originario.9. Le disposizioni del precedente comma non si applicanoquando l'oggetto della concessione sia costituito dallarealizzazione di impianti e servizi pubblici ai sensi del quintocomma del presente articolo.10. I comuni ed i consorzi possono, nella convenzione,stabilire, a favore degli enti che costruiscono alloggi da darein locazione, condizioni particolari per quanto riguarda glioneri relativi alle opere di urbanizzazione.11. Le aree di cui al secondo comma del presente articolo,destinate alla costruzione di case economiche e popolari,nei limiti di una quota non inferiore al 20 e non superiore al40%, in termini volumetrici, di quelle comprese nei piani,sono cedute in proprietà a cooperative edilizie ed ai singoli,con preferenza per i proprietari espropriati ai sensi dellapresente legge, sempre che questi ed i soci dellecooperative abbiano i requisiti previsti dalle vigentidisposizioni per l'assegnazione di alloggi economici e

L 167/6228

popolari.12. Il prezzo di cessione delle aree è determinato in misurapari al costo di acquisizione delle aree stesse, nonché alcosto delle relative opere di urbanizzazione in proporzioneal volume edificabile.13. Contestualmente all'atto della cessione della proprietàdell'area, tra il comune, o il consorzio, e il cessionario, vienestipulata una convenzione per atto pubblico la quale deveprevedere:a) gli elementi progettuali degli edifici da costruire e lemodalità del controllo sulla loro costruzione;b) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici dacostruire;c) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici;d) i casi nei quali l'inosservanza degli obblighi previsti dallaconvenzione comporta la risoluzione dell'atto di cessione.14. I criteri di cui alle lettere e) e g) e le sanzioni di cui allalettera f) dell'ottavo comma, nonché i casi di cui alla letterad) del precedente comma dovranno essere preventivamentedeliberati dal consiglio comunale o dall'assemblea delconsorzio e dovranno essere gli stessi per tutte leconvenzioni.15. 16. 17. 18. 19. Commi abrogati dall'art.23 della legge17-2-1992, n.179.20. Chiunque in virtù del possesso dei requisiti richiesti perl'assegnazione di alloggio economico o popolare abbiaottenuto la proprietà dell'area e dell'alloggio su di essacostruito, non può ottenere altro alloggio in proprietà dalleamministrazioni o dagli enti indicati nella presente legge ocomunque costruiti con il contributo o con il concorso delloStato a norma dell'art.17 del D.P.R. 17-1-1959, n.2."21. "Qualora per un immobile oggetto di un intervento direcupero sia stato, in qualunque forma, concesso, per altrotitolo, un contributo da parte dello Stato o delle regioni, puòessere attribuita l'agevolazione per il recupero stessosoltanto se, alla data di concessione di quest'ultima, glieffetti della predetta contribuzione siano già esauriti"(comma aggiunto dall'art.23 della legge 17-2-1992, n.179).

Art.11. (disposizioni ora sostituite da quelle dell'art.38 dellalegge 22-10-1971, n.865)1. Entro il primo bimestre di ogni anno, in relazione alfabbisogno di aree per le costruzioni da parte degli entiindicati nel precedente art.10 e per i servizi di caratteregenerale di cui al successivo art.19, tenendo conto dellearee già prescelte dal comune o dal consorzio perl'esecuzione del proprio programma e per l'utilizzazione, aifini del comma 1 dell'art.10, delle aree di cui all'art.16, sullequali i proprietari abbiano richiesto di costruire in propriocase popolari, viene compilato, tenendo conto dell'esigenzadel coordinato utilizzo delle aree, l'elenco delle aree che siintendono acquistare o espropriare da parte degli entistessi.

2. Nel caso di piano comunale, l'elenco è compilato da unacommissione presieduta dal sindaco e composta:a) di due consiglieri comunali, di cui uno di minoranza;b) del capo dell'ufficio comunale;c) dell'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile o di un suodelegato;d) del presidente dell'istituto autonomo provinciale per lecase popolari o di un suo delegato;e) di un rappresentante dell'INA-Casa.3. Nel caso di piano consorziale, la composizione dellacommissione rimane invariata, per quanto riguarda le letterec), d) ed e). I membri di cui alle lettere a) e b) si ripetono perciascun comune, aderente al consorzio. Il presidente diquesto presiede la commissione.4. Potranno essere sentiti gli enti indicati nell'art.10.

Artt.12. 13. 14. 15. 16 17. 18.Si omettono perché abrogati dall'art.39, L. 22-10-1971,n.865.

Art.19.1. I comuni sono obbligati a provvedere, con priorità rispettoad altre zone, alla sistemazione della rete viabile, alladotazione dei necessari servizi igienici e all'allacciamentoalla rete dei pubblici servizi delle zone incluse nei piani,"utilizzate dagli enti pubblici istituzionalmente operanti nelsettore dell'edilizia economica e popolare e da cooperativeedilizie" (così modificato dall'art.40, L.22-10-1971, n.865).

Art.20.1. Salve le agevolazioni tributarie consentite dalle vigentidisposizioni, gli atti di acquisto o di espropriazione di cui agliartt.13 e 14 della presente legge sono sottoposti aregistrazione a tassa fissa e le imposte ipotecarie sonoridotte al quarto.2. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.3. Qualora le aree acquistate o espropriate non possano,per qualsiasi ragione, essere utilizzate dagli enti per i finidella presente legge o siano lasciate senza uso per unperiodo di cinque anni dall'acquisto, si incorre nelladecadenza dei benefici fiscali previsti dal presente articolo.

L 765/1967 29

LEGGE 6 AGOSTO 1967, n.765(G.U.31-8-1967, n.218)

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE URBANISTICA 17 AGOSTO 1942, N.1150

Art. 1. Il primo comma dell'art. 8 della legge 17 agosto1942, n. 1150, è sostituito dal seguente: <<I Comunihanno la facoltà di formare il piano regolatore generaledel proprio territorio. La deliberazione con la quale ilConsiglio comunale decide di procedere alla formazionedel piano non è soggetta a speciale approvazione ediviene esecutiva in conformità dell'art. 3 della legge 9giugno 1947, n. 530; la spesa conseguente èobbligatoria>>. Il quarto, quinto e sesto comma delmedesimo articolo sono sostituiti dai seguenti: <<IComuni compresi negli elenchi di cui al secondo commadevono procedere alla nomina dei progettisti per laformazione del piano regolatore generale entro tre mesidalla data del decreto ministeriale con cui è statoapprovato il rispettivo elenco, nonchè alla deliberazionedi adozione del piano stesso entro i successivi dodicimesi ed alla presentazione al Ministero dei lavoripubblici per l'approvazione entro due anni dalla data delsopracitato decreto ministeriale. Trascorso ciascuno deitermini sopra indicati il prefetto, salvo il caso di proroganon superiore ad un anno concessa dal Ministro per ilavori pubblici su richiesta motivata del Comune,convoca il Consiglio comunale per gli adempimentirelativi da adottarsi entro il termine di 30 giorni. Decorsoquest'ultimo termine il prefetto, d'intesa con ilprovveditore regionale alle opere pubbliche, nomina uncommissario per la designazione dei progettisti, ovveroper l'adozione del piano regolatore generale o per gliulteriori adempimenti necessari per la presentazione delpiano stesso al Ministero dei lavori pubblici. Nel caso incui il piano venga restituito per modifiche, integrazioni orielaborazioni al Comune, quest'ultimo provvede adadottare le proprie determinazioni nel termine di 180giorni dalla restituzione. Trascorso tale termine siapplicano le disposizioni dei commi precedenti. Nel casodi compilazione o di rielaborazione d'ufficio del piano, ilprefetto promuove d'intesa con il provveditore regionalealle opere pubbliche l'iscrizione d'ufficio della relativaspesa nel bilancio comunale. Il piano regolatoregenerale è approvato entro un anno dal suo inoltro alMinistero dei lavori pubblici>>.

Art. 2. I Comuni già compresi negli elenchi, di cui alsecondo comma dell'art. 8 della legge 17 agosto 1942,n. 1150, approvati con decreto ministeriale primadell'entrata in vigore della presente legge, provvedonoagli adempimenti relativi alla formazione del pianoregolatore generale entro sei mesi, trascorsi i quali siapplicano nei loro confronti le disposizioni dell'art. 1 dellapresente legge.

Art. 3. Dopo il primo comma dell'art. 10 della legge 17agosto 1942, n. 1150, sono inseriti i seguenti commi:<<Con lo stesso decreto di approvazione possonoessere apportate al piano, su parere del Consigliosuperiore dei lavori pubblici e sentito il Comune, lemodifiche che non comportino sostanziali innovazioni,tali cioè da mutare le caratteristiche essenziali del pianostesso ed i criteri di impostazione, le modificheconseguenti all'accoglimento di osservazioni presentateal piano ed accettate con deliberazione del Consigliocomunale, nonchè quelle che siano riconosciuteindispensabili per assicurare: a) il rispetto delleprevisioni del piano territoriale di coordinamento a normadell'art. 6, secondo comma; b) la razionale e coordinatasistemazione delle opere e degli impianti di interesse

dello Stato; c) la tutela del paesaggio e di complessistorici, monumentali, ambientali ed archeologici; d)l'osservanza dei limiti di cui agli articoli 41-quinquies,sesto e ottavo comma e 41-sexies della presente legge.Le modifiche di cui alla lettera c) sono approvate sentitoil Ministro per la pubblica istruzione, che può anchedettare prescrizioni particolari per singoli immobili diinteresse storico-artistico. Le proposte di modifica, di cuial secondo comma, ad eccezione di quelle riguardanti leosservazioni presentate al piano, sono comunicate alComune, il quale entro novanta giorni adotta le propriecontrodeduzioni con deliberazione del Consigliocomunale che, previa pubblicazione nel primo giornofestivo, è trasmessa al Ministero dei lavori pubblici neisuccessivi quindici giorni. Nelle more di approvazionedel piano, le normali misure di salvaguardia di cui allalegge 3 novembre 1952, n. 1902 e successivemodificazioni, sono obbligatorie>>.

Art. 4. L'ultimo comma dell'art. 11 della legge 17 agosto1942, n. 1150, è soppresso.

Art. 5. Il primo e secondo comma dell'art. 16 della legge17 agosto 1942, n. 1150, sono sostituiti dai seguenti: <<Ipiani particolareggiati di esecuzione del piano regolatoregenerale sono approvati con decreto del provveditoreregionale alle opere pubbliche, sentita la Sezioneurbanistica regionale, entro 180 giorni dallapresentazione da parte dei Comuni. Con decreto delMinistro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri perl'interno e per la pubblica istruzione può essere dispostoche l'approvazione dei piani particolareggiati dideterminati Comuni avvenga con decreto del Ministroper i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore deilavori pubblici. Le determinazioni in tal caso sonoassunte entro 180 giorni dalla presentazione del pianoda parte dei Comuni. I piani particolareggiati nei qualisiano comprese cose immobili soggette alla legge 1ºgiugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesseartistico o storico, e alla legge 29 giugno 1939, n. 1497,sulla protezione delle bellezze naturali, sonopreventivamente sottoposti alla competenteSoprintendenza ovvero al Ministero della pubblicaistruzione quando sono approvati con decreto delMinistro per i lavori pubblici. Le eventuali osservazionidel Ministero della pubblica istruzione o delleSoprintendente sono presentate entro novanta giornidall'avvenuta comunicazione del piano particolareggiatodi esecuzione>>. Dopo il terzo comma dello stesso art.16 sono inseriti i seguenti commi: <<Con il decreto diapprovazione possono essere introdotte nel piano lemodifiche che siano conseguenti all'accoglimento diosservazioni o di opposizioni ovvero siano riconosciuteindispensabili per assicurare: 1) la osservanza del pianoregolatore generale; 2) il conseguimento delle finalità dicui al secondo comma, lettere b), c), d) del precedenteart. 10; 3) una dotazione dei servizi e degli spazi pubbliciadeguati alle necessità della zona>>. <<Le modifiche dicui al punto 2), lettera c), del precedente comma, sonoadottate sentita la competente Soprintendenza o ilMinistro per la pubblica istruzione a seconda chel'approvazione avvenga con decreto del provveditoreregionale alle opere pubbliche oppure del Ministro per ilavori pubblici. Le modifiche di cui ai precedenti commisono comunicate per la pubblicazione ai sensi dell'art.15 al Comune, il quale entro novanta giorni adotta le

L 765/196730

proprie controdeduzioni con deliberazione del Consigliocomunale che, previa pubblicazione nel primo giornofestivo, è trasmessa nei successivi quindici giorni alProvveditorato regionale alle opere pubbliche od alMinistero dei lavori pubblici che adottano le relativedeterminazioni entro 90 giorni>>.

Art. 6. L'art. 26 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, èsostituito dal seguente: <<Quando siano eseguite, senzala licenza di costruzione o in contrasto con questa, operenon rispondenti alle prescrizioni del piano regolatore, delprogramma di fabbricazione od alle norme delregolamento edilizio, il Ministro per i lavori pubblici, per iComuni capoluoghi di Provincia, o il provveditoreregionale alle opere pubbliche, per gli altri Comuni,possono disporre la sospensione o la demolizione delleopere, ove il Comune non provveda nel termine all'uopofissato. I provvedimenti di demolizione sono emessi,previo parere rispettivamente del Consiglio superiore deilavori pubblici e del Comitato tecnico amministrativo,entro cinque anni dalla dichiarazione di abitabilità o diagibilità e per le opere eseguite prima dell'entrata invigore della presente legge entro cinque anni daquest'ultima data. I provvedimenti di sospensione o didemolizione sono notificati a mezzo dell'ufficialegiudiziario, nelle forme e con le modalità previste dalCodice di procedura civile, al titolare della licenza o inmancanza di questa al proprietario della costruzione,nonchè al direttore dei lavori ed al titolare dell'impresache li ha eseguiti o li sta eseguendo e comunicatiall'Amministrazione comunale. La sospensione non puòavere una durata superiore a tre mesi dalla data dellanotifica. Entro tale periodo di tempo il Ministro per i lavoripubblici, o il provveditore regionale alle opere pubbliche,nel caso di cui al primo comma del presente articolo,adotta i provvedimenti necessari per la modifica dellecostruzioni o per la rimessa in pristino, in mancanza deiquali la sospensione cessa di avere efficacia. Iprovvedimenti di sospensione e di demolizione vengonoresi noti al pubblico mediante affissione nell'albo pretoriodel Comune. Con il provvedimento che dispone lamodifica delle costruzioni, la rimessa in pristino o lademolizione delle opere è assegnato un termine entro ilquale il trasgressore deve procedere, a sue spese esenza pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzionedel provvedimento stesso. Scaduto inutilmente taletermine, il Ministro per i lavori pubblici, o il provveditoreregionale alle opere pubbliche nel caso di cui al primocomma del presente articolo, dispone la esecuzione indanno dei lavori. Le spese relative all'esecuzione indanno sono riscosse con le norme stabilite dal testounico sulla riscossione delle entrate patrimoniali delloStato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n.639. Al pagamento delle spese sono solidalmenteobbligati il committente, il titolare dell'impresa che haeseguito i lavori e il direttore dei lavori qualora non abbiacontestato ai detti soggetti e comunicato al Comune lanon conformità delle opere rispetto alla licenzaedilizia>>.

Art. 7. L'art. 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, èsostituito dal seguente: <<Entro dieci anni dalla loroadozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunaliche autorizzano opere non conformi a prescrizioni delpiano regolatore o del programma di fabbricazione od anorme del regolamento edilizio, ovvero in qualsiasi modocostituiscano violazione delle prescrizioni o delle normestesse possono essere annullati, ai sensi dell'art. 6 deltesto unico della legge comunale e provinciale,approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, condecreto del Presidente della Repubblica su proposta del

Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello perl'interno. Per le deliberazioni ed i provvedimenticomunali anteriori alla entrata in vigore della presentelegge, il termine di dieci anni decorre dalla data dellastessa. Il provvedimento di annullamento è emessoentro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni dicui al primo comma, ed è preceduto dalla contestazionedelle violazioni stesse al titolare della licenza, alproprietario della costruzione e al progettista, nonchèall'Amministrazione comunale con l'invito a presentarecontrodeduzioni entro un termine all'uopo prefissato. Inpendenza delle procedure di annullamento il Ministro peri lavori pubblici può ordinare la sospensione dei lavori,con provvedimento da notificare a mezzo di ufficialegiudiziario, nelle forme e con le modalità previste dalCodice di procedura civile, ai soggetti di cui alprecedente comma e da comunicare all'Amministrazionecomunale. L'ordine di sospensione cessa di avereefficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, nonsia stato emesso il decreto di annullamento di cui alprimo comma. Intervenuto il decreto di annullamento siapplicano le disposizioni dell'art. 26. Il termine per ilprovvedimento di demolizione è stabilito in sei mesi dalladata del decreto medesimo. Al pagamento delle spesepreviste dal penultimo comma dell'art. 26 sonosolidalmente obbligati il committente ed il progettistadelle opere. I provvedimenti di sospensione dei lavori e ildecreto di annullamento vengono resi noti al pubblicomediante l'affissione nell'albo pretorio del Comune>>.

Art. 8. Il primo e secondo comma dell'art. 28 della legge17 agosto 1942, n. 1150, sono sostituiti dai seguenti:<<Prima dell'approvazione del piano regolatore generaleo del programma; di fabbricazione di cui all'art. 34 dellapresente legge è vietato procedere alla lottizzazione deiterreni a scopo edilizio. Nei Comuni forniti di programmadi fabbricazione ed in quelli dotati di piano regolatoregenerale fino a quando non sia stato approvato il pianoparticolareggiato di esecuzione, la lottizzazione diterreno a scopo edilizio può essere autorizzata dalComune previo nulla osta del provveditore regionale alleopere pubbliche, sentita la Sezione urbanisticaregionale, nonchè la competente Soprintendenza.L'autorizzazione di cui al comma precedente può essererilasciata anche dai Comuni che hanno adottato ilprogramma di fabbricazione o il piano regolatoregenerale, se entro dodici mesi dalla presentazione alMinistero dei lavori pubblici la competente autorità nonha adottato alcuna determinazione, sempre che si trattidi piani di lottizzazione conformi al piano regolatoregenerale ovvero al programma di fabbricazione adottato.Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concertocon i Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione puòdisporsi che il nulla-osta all'autorizzazione di cui aiprecedenti commi venga rilasciato per determinatiComuni con decreto del Ministro per i lavori pubblici diconcerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sentitoil Consiglio superiore dei lavori pubblici. L'autorizzazionecomunale è subordinata alla stipula di una convenzione,da trascriversi a cura del proprietario, che preveda: 1) lacessione gratuita entro termini prestabiliti delle areenecessarie per le opere di urbanizzazione primaria,precisate all'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847,nonchè la cessione gratuita delle aree necessarie per leopere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui alsuccessivo n. 2; 2) l'assunzione, a carico delproprietario, degli oneri relativi alle opere diurbanizzazione primaria e di una quota parte delle operedi urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione odi quelle opere che siano necessario per allacciare lazona ai pubblici servizi; la quota è determinata in

L 765/1967 31

proporzione all'entità e alle caratteristiche degliinsediamenti delle lottizzazioni; 3) i termini non superioriai dieci anni entro i quali deve essere ultimata laesecuzione delle opere di cui al precedente paragrafo;4) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degliobblighi derivanti dalla convenzione. La convenzionedeve essere approvata con deliberazione consiliare neimodi e forme di legge. Il rilascio delle licenze edilizienell'ambito dei singoli lotti è subordinato all'impegnodella contemporanea esecuzione delle opere diurbanizzazione primaria relative ai lotti stessi. Sono fattesalve soltanto ai fini del quinto comma le autorizzazionirilasciate sulla base di deliberazioni del Consigliocomunale, approvate nei modi e forme di legge, aventidata anteriore al 2 dicembre 1966. Il termine perl'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a caricodel proprietario è stabilito in dieci anni a decorreredall'entrata in vigore della presente legge, salvo che nonsia stato previsto un termine diverso. Le autorizzazionirilasciate dopo il 2 dicembre 1966 e prima dell'entrata invigore della presente legge e relative a lottizzazioni perle quali non siano stati stipulati atti di convenzionecontenenti gli oneri e i vincoli precisati al quinto commadel presente articolo, restano sospese fino alla stipula didette convenzioni. Nei Comuni forniti di programma difabbricazione e in quelli dotati di piano regolatoregenerale anche se non si è provveduto alla formazionedel piano particolareggiato di esecuzione, il sindaco hafacoltà di invitare i proprietari delle aree fabbricabiliesistenti nelle singole zone a presentare entro congruotermine un progetto di lottizzazione delle aree stesse. Seessi non aderiscono, provvede alla compilazioned'ufficio>>.

Art. 9. L'art. 30 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, èsostituito dal seguente: <<Il piano regolatore generale,agli effetti del primo comma dell'art. 18, ed i pianiparticolareggiati previsti dall'art. 33 sono corredati dauna relazione di previsione di massima delle speseoccorrenti per la acquisizione delle aree e per lesistemazioni generali necessarie per l'attuazione delpiano>>.

Art. 10. L'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, èsostituito dal seguente: <<Chiunque intenda nell'ambitodel territorio comunale eseguire nuove costruzioni,ampliare, modificare o demolire quelle esistenti ovveroprocedere all'esecuzione di opere di urbanizzazione delterreno, deve chiedere apposita licenza al sindaco. Perle opere da eseguire su terreni demaniali, compreso ildemanio marittimo, ad eccezione delle opere destinatealla difesa nazionale, compete all'Amministrazione deilavori pubblici, d'intesa con le Amministrazioniinteressate e sentito il Comune, accertare che le operestesse non siano in contrasto con le prescrizioni delpiano regolatore generale o del regolamento ediliziovigente nel territorio comunale in cui esse ricadono. Perle opere da costruirsi da privati su aree demaniali deveessere richiesta sempre la licenza del sindaco.<omissis> (1). La concessione della licenza è comunquee in ogni caso subordinata alla esistenza delle opere diurbanizzazione primaria o alla previsione da parte deiComuni dell'attuazione delle stesse nel successivotriennio o all'impegno dei privati di procedereall'attuazione delle medesime contemporaneamente allecostruzioni oggetto della licenza. Le determinazioni delsindaco sulle domande di licenza di costruzione devonoessere notificate all'interessato non oltre 60 giorni dalladata di ricevimento delle domande stesse o da quella dipresentazione di documenti aggiuntivi richiesti dalsindaco. Scaduto tale termine senza che il sindaco si sia

pronunciato, l'interessato ha il diritto di ricorrere contro ilsilenzio-rifiuto. Dell'avvenuto rilascio della licenza ediliziaviene data notizia al pubblico mediante affissionenell'albo pretorio, con la specificazione del titolare edella località nella quale la costruzione deve essereeseguita. L'affissione non fa decorrere i termini perl'impugnativa. Chiunque può prendere visione presso gliuffici comunali, della licenza edilizia e dei relativi atti diprogetto e ricorrere contro il rilascio della licenza ediliziain quanto in contrasto con le disposizioni di leggi o deiregolamenti o con le prescrizioni di piano regolatoregenerale e dei piani particolareggiati di esecuzione. Lalicenza edilizia non può avere validità superiore ad unanno; qualora entro tale termine i lavori non siano statiiniziati l'interessato dovrà presentare istanza diretta adottenere il rinnovo della licenza. L'entrata in vigore dinuove previsioni urbanistiche comporta la decadenzadelle licenze in contrasto con le previsioni stesse, salvoche i relativi lavori siano stati iniziati e venganocompletati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.Il committente titolare della licenza, il direttore dei lavorie l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogniinosservanza così delle norme generali di legge e diregolamento come delle modalità esecutive che sianofissate nella licenza edilizia>>.

(1) Comma abrogato dalla L 28.02.1985 n. 47 Art. 18Art. 11. Il secondo comma dell'art. 35 della legge 17agosto 1942, n. 1150, è sostituito dai seguenti:<<Qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore dellapresente legge, non sia stato adempiuto a quantostabilito dagli articoli 33 e 34 e dal precedente commadel presente articolo, il prefetto, salvo il caso di proroganon superiore a sei mesi concessa dal Ministro per ilavori pubblici su richiesta del Comune, convoca ilConsiglio comunale per gli adempimenti relativi daadottarsi entro il termine di 30 giorni. Decorso questoultimo termine il prefetto nomina un commissario per ladesignazione dei progettisti, di intesa con il provveditoreregionale alle opere pubbliche, ovvero per la adozionedel regolamento edilizio con annesso programma difabbricazione o per gli ulteriori adempimenti necessariper la presentazione del regolamento stesso al Ministerodei lavori pubblici. Nel caso in cui il regolamento edilizioe l'annesso programma di fabbricazione, redatti dalComune, ovvero d'ufficio, vengano restituiti permodifiche o rielaborazioni al Comune stesso, questoprovvede, nel termine di 90 giorni dalla restituzione, adadottare le proprie determinazioni. Trascorso taletermine, si applicano le disposizioni di cui ai commiprecedenti. Nel caso di compilazione d'ufficio, il prefettopromuove d'intesa con il provveditore regionale alleopere pubbliche la iscrizione d'ufficio, nel bilanciocomunale, della spesa occorrente per la redazione orielaborazione del regolamento edilizio e del programmadi fabbricazione>>.

Art. 12. L'art. 36 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, èsostituito dal seguente: <<I regolamenti edilizi deiComuni sono approvati con decreto del provveditoreregionale alle opere pubbliche sentita la Sezioneurbanistica regionale e la competente Soprintendenzaentro il termine di 180 giorni dalla presentazione. IlMinistro per i lavori pubblici di concerto con il Ministroper l'interno e per la pubblica istruzione può disporrel'approvazione del regolamento edilizio di determinatiComuni con proprio decreto, sentito il Consigliosuperiore dei lavori pubblici e il Ministero della pubblicaistruzione. Con il decreto di approvazione possonoessere introdotte nel regolamento edilizio e nelprogramma di fabbricazione le modifiche che siano

L 765/196732

ritenute indispensabili ai fini di cui al secondo comma,lettere b), c), d), dell'art. 10. Le modifiche di cui allalettera c) sono approvate sentita la competenteSoprintendenza o il Ministro per la pubblica istruzione aseconda che l'approvazione avvenga con decreto delprovveditore regionale alle opere pubbliche oppure delMinistro per i lavori pubblici. Le modifiche di cui alprecedente comma sono comunicate al Comuneinteressato, il quale entro 60 giorni adotta le propriecontrodeduzioni con deliberazione del Consigliocomunale che, previa pubblicazione nel primo giornofestivo, è trasmessa al Ministero dei lavori pubblici neisuccessivi quindici giorni. Il Ministero per i lavori pubblicio il provveditore regionale alle opere pubbliche adottanoi provvedimenti di loro competenza entro 90 giorni dallapresentazione del progetto del regolamento edilizio conannesso programma di fabbricazione>>.

Art. 13. L'art. 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, èsostituito dal seguente: <<Salvo quanto stabilito dalleleggi sanitarie, per le contravvenzioni alle norme deiregolamenti locali di igiene, si applica: a) l'ammenda finoa lire un milione per l'inosservanza delle norme,prescrizioni e modalità esecutive previste nell'art. 32,primo comma; b) l'arresto fino a sei mesi e l'ammendafino a lire due milioni nei casi di inizio dei lavori senzalicenza o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine disospensione o di inosservanza del disposto dell'art. 28.Qualora non sia possibile procedere alla restituzione inpristino ovvero alla demolizione delle opere eseguitesenza la licenza di costruzione o in contrasto conquesta, si applica in via amministrativa una sanzionepecuniaria pari al valore venale delle opere o loro partiabusivamente eseguite, valutato dall'Ufficio tecnicoerariale. La disposizione di cui al precedente commatrova applicazione anche nel caso di annullamento dellalicenza. I proventi delle sanzioni pecuniarie previste dalpresente articolo sono riscossi dal Comune e destinati alfinanziamento delle opere di urbanizzazione, ovverodallo Stato rispettivamente nelle ipotesi di cui al secondoe terzo comma>>.

Art. 14. Alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo l'art.41 è aggiunto il seguente art. 41-bis: <<I professionistiincaricati della redazione di un piano regolatore generaleo di un programma di fabbricazione possono, fino allaapprovazione del piano regolatore generale o delprogramma di fabbricazione, assumere nell'ambito delterritorio del Comune interessato soltanto incarichi diprogettazione di opere ed impianti pubblici. Ogniviolazione viene segnalata al rispettivo Consigliodell'ordine per i provvedimenti amministrativi del caso>>.

Art. 15. Alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo l'art.41, è aggiunto il seguente art. 41-ter: <<Fatte salve lesanzioni di cui agli articoli 32 e 41, le opere iniziate dopol'entrata in vigore della presente legge, senza la licenzao in contrasto con la stessa, ovvero sulla base di licenzasuccessivamente annullata, non beneficiano delleagevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, nè dicontributi o altre provvidenze dello Stato o di Entipubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni dialtezza, distacchi, cubatura o superficie coperta cheeccedano per singola unità immobiliare il due per centodelle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delledestinazioni e degli allineamenti indicati nel programmadi fabbricazione, nel piano regolatore generale e neipiani particolareggiati di esecuzione. É fatto obbligo alComune di segnalare all'Intendenza di finanza, entro tremesi dall'ultimazione dei lavori o della richiesta dellalicenza di abitabilità o di agibilità, ovvero

dall'annullamento della licenza, ogni inosservanza allapresente legge comportante la decadenza di cui alcomma precedente. Il diritto dell'Amministrazionefinanziaria a recuperare le imposte dovute in misuraordinaria per effetto della decadenza stabilita dalpresente articolo si prescrive col decorso di tre anni dalladata di ricezione, da parte della Intendenza di finanza,della segnalazione del Comune. In caso di revoca odecadenza dai benefici suddetti il committente èresponsabile dei danni nei confronti degli aventicausa>>.

Art. 16. Alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo l'art.41, è aggiunto il seguente art. 41-quater: <<I poteri dideroga previsti da norme di piano regolatore e diregolamento edilizio possono essere esercitatilimitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o diinteresse pubblico e sempre con l'osservanza dell'art. 3della legge 21 dicembre 1955, n. 1357. L'autorizzazioneè accordata dal sindaco previa deliberazione delConsiglio comunale>>.

Art. 17. Alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo l'art.41, è aggiunto il seguente art. 41-quinquies: <<NeiComuni sprovvisti di piano regolatore generale o diprogramma di fabbricazione, la edificazione a scoporesidenziale è soggetta alle seguenti limitazioni: a) ilvolume complessivo costruito di ciascun fabbricato nonpuò superare la misura di un metro cubo e mezzo perogni metro quadrato di area edificabile, se trattasi diedifici ricadenti in centri abitati, i cui perimetri sonodefiniti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge con deliberazione del Consigliocomunale sentiti il Provveditorato regionale alle operepubbliche e la Soprintendenza competente, e di undecimo di metro cubo per ogni metro quadrato di areaedificabile, se la costruzione è ubicata nelle altre partidel territorio; b) gli edifici non possono comprendere piùdi tre piani; c) l'altezza di ogni edificio non può esseresuperiore alla larghezza degli spazi pubblici o privati sucui esso prospetta e la distanza dagli edifici vicini nonpuò essere inferiore all'altezza di ciascun frontedell'edificio da costruire. Per le costruzioni di cui allalegge 30 dicembre 1960, n. 1676, il Ministro per i lavoripubblici può disporre con proprio decreto, sentito ilComitato di attuazione del piano di costruzione diabitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti, limitazionidiverse da quelle previste dal precedente comma. Lesuperfici coperte degli edifici e dei complessi produttivinon possono superare un terzo dell'area di proprietà. Lelimitazioni previste ai commi precedenti si applicano neiComuni che hanno adottato il piano regolatore generaleo il programma di fabbricazione fino ad un anno dalladata di presentazione al Ministero dei lavori pubblici.Qualora il piano regolatore generale o il programma difabbricazione sia restituito al Comune, le limitazionimedesime si applicano fino ad un anno dalla data dinuova trasmissione al Ministero dei lavori pubblici.Qualora l'agglomerato urbano rivesta carattere storico,artistico o di particolare pregio ambientale sonoconsentite esclusivamente opere di consolidamento orestauro, senza alterazioni di volumi. Le aree libere sonoinedificabili fino all'approvazione del piano regolatoregenerale. Nei Comuni dotati di piano regolatore generaleo di programma di fabbricazione, nelle zone in cui sianoconsentite costruzioni per volumi superiori a tre metricubi per metro quadrato di area edificabile, ovvero sianoconsentite altezze superiori a metri 25, non possonoessere realizzati edifici con volumi ed altezze superiori adetti limiti, se non previa approvazione di apposito pianoparticolareggiato o lottizzazione convenzionata estesi

L 765/1967 33

alla intera zona e contenenti la disposizioneplanivolumetrica degli edifici previsti nella zona stessa.Le disposizioni di cui ai commi primo, secondo, terzo,quarto e sesto hanno applicazione dopo un annodall'entrata in vigore della presente legge. Le licenzeedilizie rilasciate nel medesimo periodo non sonoprorogabili e le costruzioni devono essere ultimate entrodue anni dalla data di inizio dei lavori. In tutti i Comuni, aifini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o dellarevisione di quelli esistenti, debbono essere osservatilimiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, didistanza tra i fabbricati, nonchè rapporti massimi traspazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivie spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verdepubblico o a parcheggi. I limiti e i rapporti previsti dalprecedente comma sono definiti per zone territorialiomogenee, con decreto del Ministro per i lavori pubblicidi concerto con quello per l'interno, sentito il Consigliosuperiore dei lavori pubblici. In sede di primaapplicazione della presente legge, tale decreto vieneemanato entro sei mesi dall'entrata in vigore dellamedesima>>.

Art. 18. Alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo l'art.41, è aggiunto il seguente art. 41-sexies: <<Nelle nuovecostruzioni ed anche nelle aree di pertinenza dellecostruzioni stesse, debbono essere riservati appositispazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metroquadrato per ogni venti metri cubi di costruzione>>.

Art. 19. Alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo l'art.41, è aggiunto il seguente art. 41-septies: <<Fuori delperimetro dei centri abitati debbono osservarsi nellaedificazione distanze minime a protezione del nastrostradale, misurate a partire dal ciglio della strada. Dettedistanze vengono stabilite con decreto del Ministro per ilavori pubblici di concerto con i Ministri per i trasporti eper l'interno, entro sei mesi dalla entrata in vigore dellapresente legge, in rapporto alla natura delle strade edalla classificazione delle strade stesse, escluse le stradevicinali e di bonifica. Fino alla emanazione del decreto dicui al precedente comma, si applicano a tutte leautostrade le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 24luglio 1961, n. 729. Lungo le rimanenti strade, fuori delperimetro dei centri abitati è vietato costruire, ricostruireo ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie adistanza inferiore alla metà della larghezza stradalemisurata dal ciglio della strada con un minimo di metricinque>>.

Art. 20. Alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, è aggiunto ilseguente art. 41-octies: <<Il controllo della Giuntaprovinciale amministrativa sulle deliberazioni dei Consiglicomunali, assunte ai sensi della presente legge, vieneesercitato entro il termine di 90 giorni dalla data ditrasmissione della deliberazione. In mancanza diprovvedimenti entro detto termine la deliberazione siintende approvata>>.

Art. 21. Le disposizioni della presente legge siestendono, in quanto applicabili, alle Regioni a Statutospeciale e alle provincie di Trento e di Bolzano salve lecompetenze legislative ed amministrative ad essespettanti ai sensi dei rispettivi Statuti e delle norme diattuazione.

Art. 22. La presente legge entra in vigore il giornosuccessivo a quello della sua pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale. Quando nella presente legge inarticoli o commi sostitutivi o aggiuntivi o comunqueinseriti nella legge 17 agosto 1942, n. 1150, si fariferimento alla <<entrata in vigore della presentelegge>>, il riferimento medesimo si intende fatto alladata di cui al primo comma del presente articolo.

L 865/71 33

L 865/7134

Legge 22 ottobre 1971, n. 865Programmi e coordinamento per l'edilizia residenziale pubblica .

Titolo I - Programmi e coordinamento dell'ediliziaresidenziale pubblicaartt. da 1 a 8 (omissis)

Titolo II - Norme sull'esportazione per pubblica utilità(Il titolo II, articoli da 9 a 25, è stato abrogato dall'art. 58del d.P.R. n. 327 del 2001)

art. 91. Le disposizioni contenute nella presente legge siapplicano all'espropriazione degli immobili, disposta per larealizzazione degli interventi previsti nel precedente titolo;per l'acquisizione delle aree comprese nei piani di cui allalegge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni;per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria esecondaria compresi i parchi pubblici; per la realizzazionedi singole opere pubbliche; per il risanamento ancheconservativo degli agglomerati urbani; per la ricostruzionedi edifici o quartieri distrutti o danneggiati da eventi bellicio da calamità naturali; per l'acquisizione delle areecomprese nelle zone di espansione, ai termini dell'art. 18della legge 17 agosto 1942, n. 1150; nonché perl'acquisizione degli immobili necessari per la costituzionedi parchi nazionali.

art. 101. Le amministrazioni, gli enti ed i soggetti legittimati apromuovere il procedimento di espropriazione perpubblica utilità depositano nella segreteria del comune, nelcui territorio sono compresi gli immobili da espropriare,una relazione esplicativa dell'opera o dell'intervento darealizzare, corredata dalle mappe catastali, sulle qualisiano individuate le aree da espropriare, dall'elenco deiproprietari iscritti negli atti catastali, nonché dalleplanimetrie dei piani urbanistici vigenti.2. Il sindaco notifica agli espropriandi e dà notizia alpubblico dell'avvenuto deposito entro dieci giorni medianteavviso da affiggere nell'albo del Comune e da inserire nelFoglio degli Annunzi legali della Provincia.3. Decorso il termine di quindici giorni dalla data dellainserzione dell'avviso nel Foglio degli Annunzi legali,durante il quale gli interessati possono presentareosservazioni scritte, depositandole nella segreteria delcomune, il sindaco entro i successivi quindici giornitrasmette tutti gli atti, con le deduzioni dell'espropriante econ le eventuali osservazioni del comune, al presidentedella giunta regionale.

art. 111. Entro trenta giorni dal ricevimento, il presidente dellagiunta regionale (ora l'autorità locale competente - n.d.r.),con decreto costituente provvedimento definitivo, dichiara,ove occorra, la pubblica utilità nonché la indifferibilità el'urgenza delle opere e degli interventi previsti nellarelazione, ed indica la misura dell'indennità diespropriazione, da corrispondere a titolo provvisorio agliaventi diritto, determinata in base ai criteri di cui alsuccessivo articolo 16. Con lo stesso decreto si pronunciaanche sulle osservazioni degli interessati.2. Ove il presidente della giunta regionale non adempiaentro il termine previsto dal precedente comma, il decretoè emesso dal Ministro per i lavori pubblici. (ora decretodell'autorità locale competente - n.d.r.)

3. Il decreto è pubblicato per estratto nel BollettinoUfficiale della Regione e nel Foglio degli annunzi legalidella provincia.4. L'ammontare dell'indennità provvisoria è comunicato aiproprietari espropriandi a cura del presidente della giuntaregionale nelle forme previste per la notificazione degli attiprocessuali civili.

art. 121. Il proprietario espropriando, entro trenta giorni dallanotificazione dell'avviso di cui al quarto comma dell'art. 11,ha diritto di convenire con l'espropriante la cessionevolontaria degli immobili per un prezzo non superiore al50% dell'indennità provvisoria, determinata ai sensi deisuccessivi articoli 16 e 17.2. Nello stesso termine di cui al precedente comma, iproprietari comunicano al presidente della giunta regionalee all'espropriante se intendono accettare l'indennitàprovvisoria. In caso di silenzio l'indennità si intenderifiutata.3. Decorso il termine di cui al precedente comma, ilpresidente della giunta regionale ordina all'espropriante, infavore degli espropriandi, il pagamento delle indennità chesiano state accettate, ed il deposito delle altre indennitàpresso la Cassa depositi e prestiti.4. La Cassa depositi e prestiti provvede, in deroga allevigenti disposizioni, al pagamento delle somme ricevute indeposito a titolo di indennità di esproprio o di occupazionein base al solo nullaosta del prefetto, al quale competel'accertamento della libertà e proprietà dell'immobileespropriato.5. L'espropriante dispone il pagamento dell'indennitàaccettata entro sessanta giorni dal provvedimento di cui alterzo comma.(Il quinto comma è stato dichiarato illegittimo dalla CorteCostituzionale con sentenza 8-22 aprile 1991, n. 171,nella parte in cui non prevede che l’espropriante, inalternativa al pagamento dell'indennità accettatadall'espropriato, possa esperire entro 60 giorniopposizione ai sensi dell'art. 19 della presente legge)6. Per le espropriazioni in dipendenza di opere dicompetenza statale, l'amministrazione competente emetteil provvedimento che dispone il pagamento entro sessantagiorni a decorrere dalla comunicazione del provvedimentodi autorizzazione a pagare di cui alla legge 3 aprile 1926,n. 686, e successive modificazioni.7. A decorrere dalla scadenza dei termini di cui ai commiprecedenti, sono dovuti gli interessi in misura pari a quelladel tasso di sconto.

art. 131. Il prefetto, su richiesta dell'espropriante, il quale devefornire la prova di avere adempiuto a quanto prescritto dalterzo comma dell'articolo 12, pronuncia entro 15 giornidalla richiesta, l'espropriazione sulla base dei dati risultantidalla documentazione di cui all'art. 10.2. Il decreto del prefetto deve essere notificato aiproprietari nelle forme degli atti processuali civili, inseritoper estratto nel Foglio degli annunzi legali della provincia etrascritto presso il competente ufficio dei registriimmobiliari in termini di urgenza.3. Il decreto prefettizio costituisce provvedimentodefinitivo.

L 865/71 35

art. 141. Pronunciata l'espropriazione, e trascritto il relativoprovvedimento, tutti i diritti relativi agli immobili espropriatipossono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità,anche nel caso previsto nell'ultimo comma dell'articolo 13.art. 151. Qualora l'indennità non sia stata accettata nel terminedi cui al primo comma dell'articolo 12, il presidente dellagiunta regionale richiede la determinazione della indennitàalla commissione competente per territorio di cuiall'articolo 16. La commissione, entro trenta giorni dallarichiesta del presidente della giunta regionale, determinal'indennità sulla base del valore agricolo con riferimentoalle colture effettivamente praticate sul fondo espropriato,anche in relazione all'esercizio della azienda agricola e lacomunica all'espropriante.2. L'espropriante comunica le indennità ai proprietari degliimmobili ai quali le stime si riferiscono, mediante avvisinotificati nelle forme degli atti processuali civili; deposita larelazione della commissione nella segreteria del comune erende noto al pubblico l'eseguito deposito nei modi previstidel secondo comma dell'articolo 10.

art. 161. Con provvedimento della regione è istituita, in ogniprovincia, una commissione composta dal presidentedell'amministrazione provinciale o da un suo delegato, chela presiede, dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erarialeo da un suo delegato, dall'ingegnere capo del genio civileo da un suo delegato, dal presidente dell'Istituto autonomodelle case popolari della provincia o da un suo delegato,nonché da due esperti nominati dalla regione in materiaurbanistica ed edilizia e da tre esperti in materia diagricoltura e di foreste scelti dalla regione stessa su terneproposte dalle associazioni sindacali agricolemaggiormente rappresentative.2. La regione, ove particolari esigenze lo richiedano, puòdisporre la formazione di sottocommissioni, le qualiopereranno nella medesima composizione dellacommissione di cui al primo comma. A tal fine la regionenomina gli ulteriori componenti.3. La commissione di cui al primo comma ha sede pressol'ufficio tecnico erariale. L'intendente di finanza provvedealla costituzione della segreteria della commissione edall'assegnazione ad essa del personale necessario.4. La commissione determina ogni anno, entro il 31gennaio, nell'ambito delle singole regioni agrarie delimitatesecondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istitutocentrale di statistica, il valore agricolo medio, nelprecedente anno solare, dei terreni, considerati liberi davincoli di contratti agrari, secondo i tipi di colturaeffettivamente praticati.5. - 6. - 7. (omissis)Commi dichiarati costituzionalmente illegittimi dalla CorteCostituzionale con sentenza 25-30 gennaio 1980, n. 5.8. Per la determinazione dell'indennità relativa alle areecomprese nei centri edificati, la commissione di cui alprimo comma è integrata dal sindaco o da un suodelegato.9. Per l'espropriazione delle aree che risultino edificate ourbanizzate ai sensi dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967,n. 765, l'indennità è determinata in base alla somma delvalore dell'area, definito a norma dei precedenti commi, edel valore delle opere di urbanizzazione o dellecostruzioni, tenendo conto del loro stato di conservazione.Se la costruzione è stata eseguita senza licenza o incontrasto con essa o in base ad una licenza annullata enon è stata ancora applicata la sanzione pecuniariaprevista dall'art. 41, secondo comma, della legge 17agosto 1942, n.1150 e successive modificazioni, ne deve

essere disposta ed eseguita la demolizione ai sensidell'art. 26 della stessa legge e l'indennità è determinata inbase al valore della sola area.10. Nella determinazione dell'indennità non deve tenersialcun conto dell'utilizzabilità dell'area ai finidell'edificazione nonché dell'incremento del valorederivante dalla esistenza nella stessa zona di opere diurbanizzazione primaria e secondaria e di qualunque altraopera o impianto pubblico.11. L'indennità determinata a norma dei commi precedentiè aumentata della somma eventualmente corrisposta daisoggetti espropriati, fino alla data dell'espropriazione, atitolo di imposta sugli incrementi di valore delle areefabbricabili ai sensi della legge 5 marzo 1963, n. 246,nonché delle somme pagate dagli stessi per qualsiasiimposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobileprecedente l'espropriazione.

art. 171. Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata dalproprietario diretto coltivatore, nell'ipotesi di cessionevolontaria ai sensi dell'art. 12, primo comma, il prezzo dicessione è determinato in misura tripla rispettoall'indennità provvisoria, esclusa la maggiorazione previstadal suddetto articolo.2. Nel caso invece che l'espropriazione attenga a terrenocoltivato dal fittavolo, mezzadro, colono ocompartecipante, costretto ad abbandonare il terrenostesso, ferma restando l'indennità di espropriazionedeterminata ai sensi dell'art 16 in favore del proprietario,uguale importo dovrà essere corrisposto al fittavolo, almezzadro, al colono o al compartecipante che coltivi ilterreno esproriando almeno da un anno prima della datadel deposito della relazione di cui all'art. 10.3. L'indennità aggiuntiva prevista dai precedenti commi èdeterminata in ogni caso in misura uguale al valoreagricolo medio di cui al primo comma dell'articolo 16,corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato,ancorché si tratti i aree comprese nei centri edificati odelimitate come centri storici.4. Le maggiorazioni di cui al primo e secondo comma delpresente articolo vengono corrisposte ai suindicati soggettinei termini previsti per il pagamento delle indennità diespropriazione.

art. 181. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigoredella presente legge, i comuni, ai fini dell'applicazione delprecedente articolo 16 procedono alla delimitazione deicentri edificati con deliberazione adottata dal consigliocomunale. In pendenza dell'adozione di tale deliberazione,il comune dichiara con delibera consiliare, agli effetti delprocedimento espropriativo in corso, se l'area ricada omeno nei centri edificati.2. Il centro edificato è delimitato, per ciascun centro onucleo abitato, dal perimetro continuo che comprendetutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi.Non possono essere compresi nel perimetro dei centriedificati gli insediamenti sparsi e le aree esterne, anche seinteressate dal processo di urbanizzazione.3. Ove decorra inutilmente il termine previsto al primocomma del presente articolo, alla delimitazione dei centriedificati provvede la Regione.

art. 191. Dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla CorteCostituzionale con sentenza 10-22 febbraio 1980, n. 67.2. L'opposizione può essere proposta anchedall'espropriante.

art. 20

L 865/7136

1. L'occupazione di urgenza delle aree da espropriare èpronunciata con decreto dal prefetto. Tale decreto perdeefficacia ove l'occupazione non segua nel termine di tremesi dalla sua emanazione.2. L'occupazione può essere protratta fino a cinque annidalla data di immissione nel possesso.3. La Commissione di cui all'art. 16 provvede, su richiestadel prefetto, alla determinazione dell'indennità dioccupazione in una somma pari, per ciascun anno dioccupazione, ad un dodicesimo dell'indennità che sarebbedovuta per l'espropriazione dell'area da occupare,calcolata a norma dell'articolo 16 ovvero, per ciascunmese o frazione di mese di occupazione, ad undodicesimo della indennità annua.Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo dallaCorte Costituzionale con sentenza 25-30 gennaio 1980, n.5.4. Contro la determinazione dell'indennità, gli interessatipossono proporre opposizione davanti alla corte d'appellocompetente per territorio, con atto di citazione notificatoall'occupante entro trenta giorni dalla comunicazionedell'indennità, a cura del sindaco nelle forme prescritte perla notificazione degli atti processuali civili.Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo dallaCorte Costituzionale con sentenza 9-22 ottobre 1990. n.470, nella parte in cui occorre la determinazione, ad operadella commissione, dell'indennità di occupazione perpermettere agli interessati di agire in giudizio per ottenerela liquidazione, a decorrere dall'occupazione del bene.Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo dallaCorte Costituzionale con sentenza 9-27 luglio 1992, n.365, nella parte in cui non prevede che anchel'espropriante possa proporre opposizione davanti allaCorte d'Appello contro la determinazione dell'indennità dioccupazione dei beni da espropriare con decorrenza deltermine dalla notifica della citazione o dalla comunicazionepervenuta al Comune.5. Il disposto del secondo comma del presente articolodeve intendersi applicabile anche alle occupazionipreordinate alla realizzazione delle opere e degli interventiprevisti dall'articolo 4 del D.L. 2 maggio 1974, n. 115convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974,n. 247.

art. 211. Qualora venga a cessare la destinazione allarealizzazione di un interesse pubblico delle areeespropriate in base alle disposizioni contenute nelpresente titolo, i comuni, entro e non oltre 180 giorni dallacessazione della succitata destinazione, hanno diritto allaprelazione sulle aree comprese nel loro territorio dietropagamento di un corrispettivo determinato ai sensidell'articolo 16 e seguenti. In caso di disaccordo ilcorrispettivo è determinato dall'ufficio tecnico erariale adistanza anche di uno solo degli interessati. Avverso lastima può essere proposta opposizione, entro trenta giornidalla relativa comunicazione, davanti la corte di appellocompetente per territorio.2. Le aree acquisite al comune fanno parte del suopatrimonio indisponibile.3. Il comune utilizza direttamente le aree occorrenti perl'esecuzione delle opere di sua competenza e dà inconcessione le aree per la realizzazione di opere o diinterventi di pubblica utilità.

art. 22Per l'acquisizione di aree occorrenti per la realizzazionedegli interventi di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, esuccessive integrazioni e modificazioni, i comuni, oltre adutilizzare i fondi di cui dispongono per tali fini in base alleleggi vigenti nonché, ove non siano deficitari, propri fondi

di bilancio, possono richiedere le anticipazioni di cui alsuccessivo art. 23.

artt. da 23 a 25 (omissis)

Titolo III - Modifiche ed integrazioni alle leggi 17agosto 1942, n. 1150, 18 aprile 1962, n. 167 e 29settembre 1964, n. 847

art. 26 (omissis)

art. 271. I comuni dotati di piano regolatore generale o diprogramma di fabbricazione approvati possono formare,previa autorizzazione della Regione, un piano delle areeda destinare a insediamenti produttivi.2. Le aree da comprendere nel piano sono delimitate,nell'ambito delle zone destinate a insediamenti produttivi,dai piani regolatori generali o dai programmi difabbricazione vigenti, con deliberazione del consigliocomunale, la quale, previa pubblicazione, insieme aglielaborati, a mezzo di deposito presso la segreteria delcomune per la durata di venti giorni, è approvata condecreto del presidente della giunta regionale.3. Il piano approvato ai sensi del presente articolo haefficacia per dieci anni dalla data del decreto diapprovazione ed ha valore di piano particolareggiatod'esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150,e successive modificazioni.4. Per quanto non diversamente disposto dalla presentelegge, alla deliberazione del consiglio comunale e aldecreto del presidente della giunta regionale si applicano,in quanto compatibili, le norme della legge 18 aprile 1962,n. 167, e successive modificazioni.5. Le aree comprese nel piano approvato a norma delpresente articolo sono espropriate dai comuni o loroconsorzi secondo quanto previsto dalla presente legge inmateria di espropriazione per pubblica utilità.6. Il comune utilizza le aree espropriate per larealizzazione di impianti produttivi di carattere industriale,artigianale, commerciale e turistico mediante la cessionein proprietà o la concessione del diritto di superficie sullearee medesime. (periodo così sostituito dall'articolo 49,comma 17, della legge n. 449 del 1997,). Tra più istanzeconcorrenti è data la preferenza a quelle presentate daenti pubblici e aziende a partecipazione statale nell'ambitodi programmi già approvati dal C.I.P.E.7. La concessione del diritto di superficie ad enti pubbliciper la realizzazione di impianti e servizi pubblici, occorrentinella zona delimitata dal piano, è a tempo indeterminato;in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore a sessantaanni e non superiore a novantanove anni.8. Contestualmente all'atto di concessione, o all'atto dicessione della proprietà dell'area, tra il comune da unaparte e il concessionario o l'acquirente dall'altra, vienestipulata una convenzione per atto pubblico con la qualevengono disciplinati gli oneri posti a carico delconcessionario o dell'acquirente e le sanzioni per la loroinosservanza.

art. 28 (omissis)

art. 291. L'estensione delle zone da includere nei piani èdeterminata in relazione alle esigenze dell'ediliziaeconomia e popolare per un decennio e non può essereinferiore al 40 per cento e superiore al 70 per cento diquella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivodi edilizia abitativa nel periodo considerato.

artt. da 30 a 34 (omissis)

L 865/71 37

art. 35 (come modificato dall'articolo 3, comma 63, dellalegge 23 dicembre 1996, n. 662)Si veda anche l'articolo 31, commi 46 e seguenti, dellalegge 23 dicembre 1998, n. 448.1. Le disposizioni dell'art. 10 della legge 18 aprile 1962, n.167, sono sostituite dalle norme di cui al presente articolo.2. Le aree comprese nei piani approvati a norma dellalegge 18 aprile 1962, n. 167, sono espropriate dai comunio dai loro consorzi.3. Le aree di cui al precedente comma, salvo quellecedute in proprietà ai sensi dell'undicesimo comma delpresente articolo, vanno a far parte del patrimoniodisponibile del comune o del consorzio.4. Su tali aree il comune o il consorzio concede il diritto disuperficie per la costruzione di case di tipo economico epopolare e dei relativi servizi urbani e sociali.5. La concessione del diritto di superficie ad enti pubbliciper la realizzazione impianti e servizi pubblici è a tempoindeterminato; in tutti gli altri casi ha una durata noninferiore ad anni 60 e non superiore ad anni 99.6. L'istanza per ottenere la concessione è diretta alsindaco o al presidente del consorzio. Tra più istanzeconcorrenti è data la preferenza a quelle presentate daenti pubblici istituzionalmente operanti nel settoredell'edilizia economica e popolare e da cooperative ediliziea proprietà indivisa.7. La concessione è deliberata dal consiglio comunale odall'assemblea del consorzio. Con la stessa delibera vienedeterminato il contenuto della convenzione da stipularsi,per atto pubblico, da trascriversi presso il competenteufficio dei registri immobiliari, tra l'ente concedente ed ilrichiedente.8. La convenzione deve prevedere:a) il corrispettivo della concessione e le modalità delrelativo versamento, determinati dalla delibera di cui alsettimo comma con l'applicazione dei criteri previsti daldodicesimo comma;b) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione darealizzare a cura del comune o del consorzio, ovvero,qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese delconcessionario, le relative garanzie finanziarie, glielementi progettuali delle opere da eseguire e le modalitàdel controllo sulla loro esecuzione nonché i criteri e lemodalità per il loro trasferimento ai comuni od ai consorzi;c) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici darealizzare;d) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delleopere di urbanizzazione;e) i criteri per la determinazione e la revisione periodicadei canoni di locazione, nonché per la determinazione delprezzo di cessione degli alloggi, ove questa a consentita;f) le sanzioni a carico del concessionario perl'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione ed icasi di maggior gravità in cui tale inosservanza comporti ladecadenza dalla concessione e la conseguente estinzionedel diritto di superficie;g) i criteri per la determinazione del corrispettivo in caso dirinnovo della concessione, la cui durata non può esseresuperiore a quella prevista nell'atto originario.9. Le disposizioni del precedente comma non si applicanoquando l'oggetto della concessione sia costituito dallarealizzazione di impianti e servizi pubblici ai sensi delquinto comma del presente articolo.10. I comuni per i quali non sia intervenuta ladichiarazione di dissesto finanziario ed i loro consorzipossono, nella convenzione, stabilire a favore degli enti,delle imprese di costruzione e loro consorzi e dellecooperative edilizie e loro consorzi, che costruisconoalloggi da concedere in locazione per un periodo noninferiore a quindici anni, condizioni particolari per quanto

riguarda il corrispettivo della concessione e gli onerirelativi alle opere di urbanizzazione.(comma sostituito dall'articolo 7 della legge n. 136 del1999)11. Le aree di cui al secondo comma, destinate allacostruzione di case economiche e popolari, sonoconcesse in diritto di superficie, ai sensi dei commiprecedenti, o cedute in proprietà a cooperative edilizie eloro consorzi ed ai singoli, con preferenza per i proprietariespropriati ai sensi della presente legge sempre chequesti abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioniper l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata.(per l'interpretazione del presente comma si veda l'articolo7, comma 4, della legge n. 136 del 1999)12. I corrispettivi della concessione in superficie, di cuiall'ottavo comma, lettera a), ed i prezzi delle aree cedutein proprietà devono, nel loro insieme, assicurare lacopertura delle spese sostenute dal Comune o dalconsorzio per l'acquisizione delle aree comprese inciascun piano approvato a norma della legge 18 aprile1962, n. 167; i corrispettivi della concessione in superficieriferiti al metro cubo edificabile non possono esseresuperiori al 60 per cento dei prezzi di cessione riferiti allostesso volume ed il loro versamento può esseredilazionato in un massimo di quindici annualità, di importocostante o crescente, ad un tasso annuo non superiorealla media mensile dei rendimenti lodi dei titoli pubblicisoggetti a tassazione (Rendistato) accertata dalla Bancad'Italia per il secondo mese precedente a quello distipulazione della convenzione di cui al settimo comma. Ilcorrispettivo delle opere di urbanizzazione, sia per le areeconcesse in superficie che per quelle cedute in proprietà,è determinato in misura pari al costo di realizzazione inproporzione al volume edificabile entro il limite di quantodovuto ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, esuccessive modificazioni.(comma modificato dall'articolo 7 della legge n. 136 del1999)13. Contestualmente all'atto della cessione della proprietàdell'area, tra il comune, o il consorzio, e il cessionario,viene stipulata una convenzione per atto pubblico, conl'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8, commiprimo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10,la quale, oltre a quanto stabilito da tali disposizioni, deveprevedere:a) gli elementi progettuali degli edifici da costruire e lemodalità del controllo sulla loro costruzione;b) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici dacostruire;c) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici;d) i casi nei quali l'inosservanza degli obblighi previsti dallaconvenzione comporta la risoluzione dell'atto di cessione.14. I criteri di cui alle lettere e) e g) e le sanzioni di cui allalettera f) dell'ottavo comma, nonché i casi di cui alla letterad) del precedente comma dovranno esserepreventivamente deliberati dal consiglio comunale odall'assemblea del consorzio e dovranno essere gli stessiper tutte le convenzioni.15. - 16. - 17. - 18. - 19. - (Abrogati dall'articolo 23 dellalegge n. 179 del 1992)19. Chiunque in virtù del possesso dei requisiti richiestiper l'assegnazione di alloggio economico o popolare abbiaottenuto la proprietà dell'area e dell'alloggio su di essacostruito, non può ottenere altro alloggio in proprietà dalleamministrazioni o dagli enti indicati nella presente legge ocomunque costruiti con il contributo o con il concorso delloStato a norma dell'art. 17 del d.P.R. 17 gennaio 1959, n.2.20. Qualora per un immobile oggetto di un intervento direcupero sia stato, in qualunque forma, concesso, peraltro titolo, un contributo da parte dello Stato e delle

L 865/7138

regioni, può essere attribuita l'agevolazione per il recuperostesso soltanto se, alla data di concessione diquest'ultima, gli effetti della predetta contribuzione sianogià esauriti.(comma aggiunto dall'articolo 23 della legge n. 179 del1992)

art. 36 (omissis)

art. 371. (abrogato dall’art. 44, ultimo comma, legge n. 457 del1978)2. In tutti i casi in cui si verifichi la decadenza dallaconcessione e la conseguente estinzione del diritto disuperficie di cui all'ottavo comma, lettera f) dell'art. 35,ovvero la risoluzione dell'atto di cessione in proprietà di cuial tredicesimo comma, lettera d) dell'articolo medesimo,l'ente che ha concesso il diritto di superficie o che haceduto la proprietà subentra nei rapporti obbligatoriderivanti da mutui ipotecari concessi dagli istituti di creditoper il finanziamento delle costruzioni sulle aree compresenei piani approvati a norma della presente legge, conl'obbligo di soddisfare sino all'estinzione le ragioni dicredito dei detti istituti.3. I pagamenti da effettuare in adempimento di quantoprevisto al comma precedente saranno considerati comespese obbligatorie da iscrivere in bilancio da parte deglienti obbligati, i quali sono tenuti a vincolare agli stessipagamenti le rendite derivanti dalle costruzioni acquisiteper devoluzione o risoluzione della cessione in proprietà.

art. 381. Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 18 aprile1962, n. 167, sono sostituite dalle norme del presentearticolo.2. I piani nonché i loro aggiornamenti di cui al precedentearticolo 31 hanno efficacia per quindici anni (diciotto anniin seguito alla proroga di 3 anni di cui all'articolo 51 dellelegge n. 457 del 1978) dalla data del decreto diapprovazione, salvo il disposto del secondo commadell'articolo 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e sonoattuati a mezzo di programmi pluriennali i quali debbonoindicare:a) l'estensione delle aree di cui si prevede l'utilizzazione ela correlativa urbanizzazione ;b) la individuazione delle aree da cedere in proprietà e diquelle da concedere in superficie, entro i limiti stabilitidall'articolo 35 della presente legge, qualora alla stessanon si provveda per l'intero piano di zona;c) la spesa prevista per la realizzazione delle opere diurbanizzazione primaria e secondaria e delle opere dicarattere generale;d) i mezzi finanziari con i quali il comune o il consorziointendono far fronte alla spesa di cui alla precedentelettera c).3. I programmi di attuazione e le varianti di aggiornamentoannuale sono approvati con deliberazione del consigliocomunale o dell'assemblea del consorzio dei comuniimmediatamente esecutiva e soggetta al solo controllo dilegittimità.4. In assenza del programma o della individuazione di cuialla lettera b) del precedente secondo commal'utilizzazione delle aree può avvenire esclusivamente inregime di superficie e la relativa determinazione èvincolante in sede di approvazione dei programmipluriennali di attuazione.

artt. da 39 a 47 (omissis)

Titolo IV - Programmi pubblici di edilizia residenzialeartt. 48 e 49 (omissis)

art. 501. Nei comuni che abbiano provveduto alla formazione deipiani di zona ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, learee per la realizzazione dei programmi pubblici di ediliziaabitativa previsti dal presente titolo sono scelte nel l'ambitodi detti piani.

art. 511. Nei comuni che non dispongano dei piani previsti dallalegge 18 aprile 1962, n. 167, i programmi costruttivi sonolocalizzati su aree indicate con deliberazione del consigliocomunale nell'ambito delle zone residenziali dei pianiregolatori e dei programmi di fabbricazione, sempre chequesti risultino approvati o adottati e trasmessi per leapprovazioni di legge.2. Con la stessa deliberazione sono precisati, ovenecessario, anche in variante ai piani regolatori ed aiprogrammi di fabbricazione vigenti, i limiti di densità, dialtezza, di distanza fra i fabbricati, nonché i rapportimassimi fra gli spazi destinati agli insediamenti e spazipubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblicoed a parcheggio, in conformità alle norme di cui alpenultimo comma dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n.765.3. La deliberazione del consiglio comunale è adottataentro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regioneoppure dagli enti costruttori e diventa esecutiva dopol'approvazione dell'organo di controllo che devepronunciarsi entro venti giorni dalla data di trasmissionedella delibera, con gli effetti, nel caso di silenzio, stabilitidall'art. 20 della legge 6 agosto 1967, n. 765.4. Qualora il consiglio comunale non provveda entro iltermine di cui al comma precedente, la scelta dell'area èeffettuata dal presidente della giunta regionale.5. La deliberazione del consiglio comunale o il decreto delpresidente della giunta regionale comporta l'applicazionedelle norme in vigore per l'attuazione dei piani di zona.

art. 521. Le opere comprese nei programmi previsti dal presentetitolo sono a tutti gli effetti dichiarate di pubblica utilità e ilavori sono dichiarati urgenti e indifferibili.

artt. da 53 a 71 (omissis)

Titolo V - Edilizia agevolata. Agevolazioni fiscali(omissis)

L 10/77 39

LEGGE 27 GENNAIO 1977, N. 10Norme in materia di edificabilità dei suoli

art. 1 Trasformazione urbanistica del territorio econcessione di edificare(abrogato dall'articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001)1. Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ededilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essarelativi e la esecuzione delle opere è subordinata aconcessione da parte del sindaco, ai sensi della presentelegge.

art. 2 Piani di zona e demani comunali di aree1. Per le aree comprese nei piani di zona di cui alla legge18 aprile 1962, n. 167, e per quelle acquisite ai sensi degliarticoli 27 e 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, restafermo il regime previsto dalle norme della stessa legge n.865.2. Anche per tali aree è necessario il provvedimento delsindaco di cui all'articolo 1 della presente legge. Il primocomma dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167,già sostituito dall'articolo 29 della legge 22 ottobre 1971,n. 865, è sostituito dal seguente: «L'estensione delle zoneda includere nei piani è determinata in relazione alleesigenze dell'edilizia economica e popolare per undecennio e non può essere inferiore al 40 per cento esuperiore al 70 per cento del fabbisogno complessivo diedilizia abitativa nel periodo considerato»3. (omissis)4. (abrogato dall'articolo 2, comma 70, della legge n. 662del 1996).

art. 3 Contributo per il rilascio della concessione(abrogato dall'articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001)1. La concessione comporta la corresponsione di uncontributo commisurato all'incidenza delle spese diurbanizzazione nonché al costo di costruzione.

art. 4 Caratteristiche della concessione(abrogato dall'articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001)1. La concessione è data dal sindaco al proprietariodell'area o a chi abbia titolo per richiederla con lemodalità, con la procedura e con gli effetti di cui all'articolo31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successivemodificazioni ed integrazioni, in conformità alle previsionidegli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi e, neicomuni sprovvisti di detti strumenti, a norma dell'articolo41-quinquies, primo e terzo comma, della leggemedesima, nonché delle ulteriori norme regionali.2. Per gli immobili di proprietà dello Stato la concessione èdata a coloro che siano muniti di titolo, rilasciato daicompetenti organi dell'amministrazione, al godimento delbene.3. Nell'atto di concessione sono indicati i termini di inizio edi ultimazione dei lavori.4. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superioread un anno; il termine di ultimazione, entro il quale l'operadeve essere abitabile o agibile, non può essere superiorea tre anni e può essere prorogato, con provvedimentomotivato, solo per fatti estranei alla volontà delconcessionario, che siano sopravvenuti a ritardare i lavoridurante la loro esecuzione. Un periodo più lungo perl'ultimazione dei lavori può essere concessoesclusivamente in considerazione della mole dell'opera darealizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive; ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cuifinanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.5. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, ilconcessionario deve presentare istanza diretta adottenere una nuova concessione; in tal caso la nuovaconcessione concerne la parte non ultimata.

6. La concessione è trasferibile ai successori o aventicausa. Essa non incide sulla titolarità della proprietà o dialtri diritti reali relativi agli immobilizzi realizzati per effettodel suo rilascio ed è irrevocabile, fatti salvi i casi didecadenza ai sensi della presente legge e le sanzionipreviste dall'articolo 15 della stessa. Resta fermo inoltre ildisposto di cui al penultimo comma dell'articolo 31 dellalegge 17 agosto 1942, n. 1150.7. La regione stabilisce le forme e le modalità d'esercizio deipoteri sostitutivi nel caso di mancato rilascio dellaconcessione nei termini di legge.8. A decorrere dal 1° gennaio 1979, salva l'applicazionedell'articolo 4 della legge 1 giugno 1971, n. 219, nei comunisprovvisti degli strumenti urbanistici generali e in mancanzadi norme regionali e fino all'entrata in vigore di queste, laconcessione deve osservare i seguenti limiti:a) fuori del perimetro dei centri abitati definito ai sensidell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765,l'edificazione a scopo residenziale non può superare l'indicedi metri cubi 0,03 per metro quadrato di area edificabile;b) nell'ambito dei centri abitati definiti ai sensi dell'articolo 17della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono consentite soltantoopere di restauro e di risanamento conservativo, dimanutenzione ordinaria o straordinaria, di consolidamentostatico e di risanamento igienico;c) le superfici coperte degli edifici o dei complessi produttivinon possono superare un decimo dell'area di proprietà

art. 5 Determinazione degli oneri di urbanizzazione(abrogato dall'articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001)1. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria esecondaria, previsti dall'articolo 4 della legge 29 settembre1964, n. 847, modificato dall'articolo 44 della legge 22ottobre 1971, n. 865, nonché dalle leggi regionali, è stabilita,ai fini del precedente articolo 3, con deliberazione delconsiglio comunale in base alle tabelle parametriche che laregione definisce, entro 120 giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, per classi di comuni inrelazione:a) all’ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;c) alle destinazioni di zona previste negli strumentiurbanistici vigenti;d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati inapplicazione dall'articolo 41-quinquies, penultimo e ultimocomma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successivemodifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali.2. Fino all'approvazione delle tabelle di cui al precedentecomma, i comuni continuano ad applicare le disposizioniadottate in attuazione della legge 6 agosto 1967, n. 765.3. Nel caso di mancata definizione delle tabelleparametriche da parte della regione entro il termine stabilitonel primo comma e fino alla definizione delle tabelle stesse,i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazionedel consiglio comunale.

art. 6 Determinazione del costo di costruzione(abrogato dall'articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001)1. Il costo di costruzione di cui all'articolo 3 della presentelegge per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalleregioni con riferimento ai costi massimi ammissibili perl'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma dellalettera g) del primo comma dell'art. 4 della legge 5 agosto1978, n. 457.2. Con gli stessi provvedimenti di cui al primo comma, leregioni identificano classi di edifici con caratteristichesuperiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni dilegge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate

L 10/7740

maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura nonsuperiore al 50 per cento.3. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali dicui al primo comma, ovvero in eventuale assenza di talideterminazioni, il costo di costruzione è adeguatoannualmente, ed autonomamente, in ragionedell'intervenuta variazione dei costi di costruzioneaccertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).4. Il contributo afferente alla concessione comprende unaquota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 percento, che viene determinata dalle regioni in funzionedelle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni edella loro desti nazione ed ubicazione.5. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo dicostruzione è determinato in relazione al costo degliinterventi stessi così come individuati dal comune in baseai progetti presentati per ottenere la concessione.

art. 7 Edilizia convenzionata(abrogato dall'articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001)1 Per gli interventi di edilizia abitativa, ivi compresi quellisugli edifici esistenti il contributo di cui al precedentearticolo 3 è ridotto alla sola quota di cui all'articolo 5qualora il concessionario si impegni, a mezzo di unaconvenzione con il comune, ad applicare prezzi di venditae canoni di locazione determinati ai sensi dellaconvenzione-tipo prevista dal successivo articolo 8.2. Nella convenzione può essere prevista la direttaesecuzione da parte dell'interessato delle opere diurbanizzazione, in luogo del pagamento della quota di cuial comma precedente; in tal caso debbono esseredescritte le opere da eseguire e precisati i termini e legaranzie per l'esecuzione delle opere medesime.3. Fino all'approvazione da parte della regione dellaconvenzione-tipo, le convenzioni previste dal presentearticolo sono stipulate in conformità ad uno schema diconvenzione-tipo, deliberato dal consiglio comunale,contenente gli elementi di cui al successivo articolo 8.4. Può tener luogo della convenzione un atto unilateraled'obbligo con il quale il concessionario si impegna adosservare le condizioni stabilite nella convenzione tipo eda corrispondere nel termine stabilito la quota relativa alleopere di urbanizzazione ovvero ad eseguire direttamentele opere stesse.5. La convenzione o l'atto d'obbligo unilaterale sonotrascritti nei registri immobiliari a cura del comune e aspese del concessionario.

art. 8 Convenzione-tipo(abrogato dall'articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001)1. Ai fini della concessione relativa agli interventi di ediliziaabitativa di cui al precedente articolo 7, la regione approvauna convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criterinonché i parametri, definiti con meccanismi tabellari perclassi di comuni, ai quali debbono uniformarsi leconvenzioni comunali nonché gli atti di obbligo in ordineessenzialmente a:a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche ecostruttive degli alloggi;b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggisulla base del costo delle aree, così come definito dalcomma successivo, della costruzione e delle opere diurbanizzazione nonché delle spese generali compresequelle per la progettazione e degli oneri di pre-ammortamento e di finanziamento;c) la determinazione dei canoni di locazione in percentualedel valore desunto dai prezzi fissati per la cessione deglialloggi;

d) la durata di validità della convenzione non superiorea 30 e non inferiore a 20 anni.

2. La regione stabilisce criteri e parametri per ladeterminazione del costo delle aree, in misura tale che lasua incidenza non superi il 20 per cento del costo dicostruzione come definito ai sensi del precedente articolo 6.3. Per un periodo di 10 anni dall'entrata in vigore dellapresente legge il concessionario può chiedere che il costodelle aree ai fini della convenzione sia determinato in misurapari al valore definito in occasione di trasferimenti diproprietà avvenuti nel quinquennio anteriore alla data dellaconvenzione.4. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinatinelle convenzioni ai sensi del primo comma sono suscettibilidi periodiche variazioni con frequenza non inferiore albiennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi dicostruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzionimedesime.5. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi dicessione e dei canoni di locazione è nulla per la parteeccedente.

art. 9 Concessione gratuita(abrogato dall'articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001)1. Il contributo di cui al precedente articolo 3 non è dovuto:a) per le opere da realizzare nelle zone agricole ivicomprese le residenze, in funzione della conduzione delfondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titoloprincipale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio1975, n. 153;b) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativoe di ristrutturazione che non comportino aumento dellesuperfici utili di calpestio e mutamento della destinazioned'uso, quando il concessionario si impegni, medianteconvenzione o atto d'obbligo unilaterale, a praticare prezzidi vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati conil comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione;c) per gli interventi di manutenzione straordinaria, restandofermo che per la manutenzione ordinaria la concessionenon è richiesta;d) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo,di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superioreal 20 per cento, di edifici unifamiliari;e) per le modifiche interne necessarie per migliorare lecondizioni igieniche o statiche delle abitazioni, nonché per larealizzazione dei volumi tecnici che si rendanoindispensabili a seguito della installazione di impiantitecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni;f) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o diinteresse generale realizzate dagli enti istituzionalmentecompetenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguiteanche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;g) per le opere da realizzare in attuazione di norme o diprovvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità.2. Per le opere realizzate dai soggetti di cui al secondocomma dell'articolo 4 il contributo per la concessione - dadeterminarsi dal comune ai sensi del precedente articolo 5 -è commisurato alla incidenza delle sole opere diurbanizzazione.3. Restano ferme le norme di cui agli articoli 29 e 31,secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, esuccessive modificazioni.

art. 10 Concessione relativa ad opere o impianti nondestinati alla residenza(abrogato dall'articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001)1. La concessione relativa a costruzioni o impianti destinatiad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazionedi beni ed alla prestazione di servizi comporta lacorresponsione di un contributo pari alla incidenza delleopere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamentoe allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e diquelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano

L 10/77 41

alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere èstabilita con deliberazione del consiglio comunale in basea parametri che la regione definisce con i criteri di cui allelettere a) e b) del precedente articolo 5, nonché inrelazione ai tipi di attività produttiva.2. La concessione relativa a costruzioni o impiantidestinati ad attività turistiche, commerciali e direzionalicomporta la corresponsione di un contributo pariall'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata aisensi del precedente articolo 5, nonché una quota nonsuperiore al 10 per cento del costo documentato dicostruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi diattività, con deliberazione del consiglio comunale.3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate neicommi precedenti, nonché di quelle nelle zone agricolepreviste dal precedente articolo 9, venga comunquemodificata nei dieci anni successivi all'ultimazione deilavori, il contributo per la concessione è dovuto nellamisura massima corrispondente alla nuova destinazione,determinata con riferimento al momento della intervenutavariazione.

art. 11 Versamento del contributo afferente allaconcessione.(abrogato dall'articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001)1. La quota di contributo di cui al precedente articolo 5 ècorrisposta al comune all'atto del rilascio dellaconcessione. A scomputo totale o parziale della quotadovuta, il concessionario può obbligarsi a realizzaredirettamente le opere di urbanizzazione con le modalità ele garanzie stabilite dal comune.2. La quota di contributo di cui al precedente articolo 6 èdeterminata all'atto del rilascio della concessione ed ècorrisposta in corso d'opera con le modalità e le garanziestabilite dal comune e, comunque, non oltre sessantagiorni dalla ultimazione delle opere.

art. 12 Destinazione dei proventi delle concessioni(abrogato dall'articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001)1. I proventi delle concessioni e delle sanzioni di cui agliarticoli 15 e 18 sono versati in conto corrente vincolatopresso la tesoreria del comune e sono destinati allarealizzazione delle opere di urbanizzazione primaria esecondaria, al risanamento di complessi edilizi compresinei centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriareper la realizzazione dei programmi pluriennali di cuiall'articolo 13, nonché [, nel termine massimo del 30 percento,] a spese di manutenzione ordinaria del patrimoniocomunale.

art. 13 Programmi pluriennali di attuazione1. L'attuazione degli strumenti urbanistici generali avvienesulla base di programmi pluriennali di attuazione chedelimitano le aree e le zone - incluse o meno in pianiparticolareggiati o in piani convenzionati di lottizzazione -nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo dicomparti, le previsioni di detti strumenti e le relativeurbanizzazioni, con riferimento ad un periodo di temponon inferiore a tre e non superiore a cinque anni.2. Nella formulazione dei programmi deve essereosservata la proporzione tra aree destinate all'ediliziaeconomica e popolare e aree riservate all'attività ediliziaprivata, stabilita ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 aprile1962, n. 167, e successive modificazioni, come modificatoai sensi dell'articolo 2 della presente legge3. La regione stabilisce con propria legge, entrocentottanta giorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, il contenuto ed il procedimento diformazione dei programmi pluriennali di attuazione,individua i Comuni esonerati, anche in relazione alladimensione, all'andamento demografico ed alle caratteristi

che geografiche, storiche ed ambientali - fatta comunqueeccezione per quelli di particolare espansione industriale eturistica - dall'obbligo di dotarsi di tali programmi e prevedele forme e le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi neiconfronti dei comuni inadempienti.4. Nei comuni obbligati ai sensi del terzo comma laconcessione di cui all'articolo 1 della presente legge è datasolo per le aree incluse nei programmi di attuazione e, al difuori di esse, per le opere e gli interventi previsti dalprecedente articolo 9, sempreché non siano in contrastocon le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali.5. Fino all'approvazione dei programmi di attuazione, al difuori dei casi previsti nel precedente comma, la concessioneè data dai comuni obbligati soltanto su aree dotate di operedi urbanizzazione o per le quali esista l'impegno deiconcessionari a realizzarle.6. Qualora nei tempi indicati dai programmi di attuazione gliaventi titoli non presentino istanza di concessionesingolarmente o riuniti in consorzio, il comune espropria learee sulla base delle disposizioni della legge 22 ottobre1971, n. 865, come modificata dalla presente legge.7. Le disposizioni del comma precedente non si applicano aibeni immobili di proprietà dello Stato.8. La legge regionale prevede le modalità di utilizzazionedelle aree espropriate.9. Nei comuni esonerati trova applicazione la norma di cui alprimo comma del precedente articolo 4.

art. 14 (omissis)

art. 15(sostituito dal capo I della legge 28 febbraio 1985, n. 47, poidagli articoli 31 e seguenti del d.P.R. n. 380 del 2001)

art. 16 Tutela giurisdizionale(abrogato dall'articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001)1. I ricorsi giurisdizionali contro il provvedimento con il qualela concessione viene data o negata, nonché contro ladeterminazione e la liquidazione del contributo e dellesanzioni previste dagli articoli 15 e 18, sono devoluti allacompetenza dei tribunali amministrativi regionali, i quali,oltre i mezzi di prova previsti dall'articolo 44, primo comma,del R.D 26 giugno 1924, n. 1054, possono disporre altresì leperizie di cui all'articolo 27 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642.

art. 17 Sanzioni(sostituito dal capo I della legge 28 febbraio 1985, n. 47, poidall'articolo 44 del d.P.R. n. 380 del 2001)

art. 18 Norme transitorie (omissis)

art. 19 (omissis)

art. 20 Norme tributarie1. Ai provvedimenti, alle convenzioni e agli atti d’obbligoprevisti dalla presente legge si applica il trattamentotributario di cui all'articolo 32, secondo comma, del decretodel Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.2. La trascrizione prevista dall'articolo 15 della presentelegge si effettua a tassa fissa.

art. 21 Disposizioni finali1. Restano in vigore le norme della legge 18 dicembre 1973,n. 880, e della legge 2 agosto 1975, n. 393.2. Restano altresì in vigore le norme della legge urbanistica17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni edintegrazioni, sempreché non siano incompatibili con quelledella presente legge ed intendendosi la espressione"licenza edilizia" sostituita dall'espressione "concessione".

L 457/7842

LEGGE 5 agosto 1978, n. 457NORME PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

Artt. da 1 a 3 (omissis)

Art. 4. Attribuzioni delle regioni1. Le regioni, per le finalità di cui all'art. 1, provvedono inparticolare a:a) individuare il fabbisogno abitativo nel territorioregionale, distinguendo quello che può essere soddisfattoattraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente equello da soddisfare con nuove costruzioni; nonché ilfabbisogno per gli insediamenti rurali nell'ambito dei pianidi sviluppo agricolo;b) formare programmi quadriennali e progetti biennali diintervento per l'utilizzazione delle risorse finanziariedisponibili, includendovi anche eventuali stanziamentiintegrativi disposti da loro stesse;c) ripartire gli interventi per ambiti territoriali, di normasovracomunali, assicurando il coordinamento conl'acquisizione e urbanizzazione delle aree occorrentiall'attuazione dei programmi, e determinare la quota deifondi da ripartire per ambiti territoriali, di norma comunali,per gli interventi di recupero del patrimonio edilizioesistente, in relazione ai fabbisogni di cui alla precedentelettera a) e in misura comunque non inferiore al 15 percento delle risorse disponibili;d) individuare i soggetti incaricati della realizzazione deiprogrammi edilizi secondo i criteri di scelta indicati nelsuccessivo art. 25;e) esercitare la vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie, comunque fruenti dicontributi pubblici;f) formare e gestire, a livello regionale, l'anagrafe degliassegnatari di abitazioni di edilizia residenzialecomunque fruenti di contributo statale, sulla base deicriteri generali definiti dal Comitato per l'ediliziaresidenziale;g) definire i costi massimi ammissibili, nell'ambito dei limitidi cui alla lettera n) del precedente articolo 3, dandonecontestuale comunicazione al Comitato per l'ediliziaresidenziale;h) comunicare ogni tre mesi al Comitato per l'ediliziaresidenziale ed alla sezione autonoma della Cassadepositi e prestiti di cui al successivo art. 10 la situazionedi cassa riguardante la gestione del trimestre precedenteed il presumibile fabbisogno dei pagamenti da effettuarenel trimestre successivo sulla base dello stato diavanzamento dei lavori;i) redigere annualmente, nel termine e con le modalitàstabilite dal Comitato per l'edilizia residenziale, unarelazione sullo stato di attuazione dei programmi nonchésulla attività svolta ai sensi della precedente lettera e) edell'articolo 5 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036;l) disporre la concessione dei contributi pubblici previstidalla presente legge;m) esercitare il controllo sul rispetto da parte dei soggettiincaricati della realizzazione dei programmi di ediliziaabitativa fruenti di contributi pubblici, delle procedure edei vincoli economici e tecnici stabiliti per la realizzazionedei programmi stessi ed accertare il possesso deirequisiti da parte dei beneficiari dei contributi dello Stato.2. Le regioni possono provvedere alla eventualeintegrazione dei programmi edilizi utilizzandofinanziamenti stanziati con apposite leggi regionali,dandone contestuale comunicazione al Comitato perl'edilizia residenziale.(il Comitato per l'edilizia residenziale è stato soppressodall'articolo 61 del decreto legislativo n. 112 del 1998)

Artt. da 5 a 9 (omissis)

Titolo II - Artt. da 10 a 13(titolo abrogato dall'articolo 7, comma 1, del decretolegislativo 30 luglio 1999, n. 284; fatte salve le previsionidi cui all'articolo 18, comma 2, della legge 30 aprile 1999,n. 136)

Artt. 14 e 15 (omissis)

Art. 16. Mutui agevolati1. Ai sensi del secondo comma del precedente art. 14,sono concessi, dagli istituti e dalle sezioni di creditofondiario ed edilizio, mutui agevolati assistiti da contributodello Stato per la realizzazione di nuove abitazioni, anchein deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie,nella misura del cento per cento della spesa sostenutaper l'acquisizione dell'area e per la costruzione, con illimite massimo di lire 24 milioni per ogni abitazione.2. L'ammontare massimo del mutuo previsto dal commaprecedente è soggetto, ai sensi del precedente art. 2,secondo comma, n. 1, a revisione biennale a decorreredalla data di entrata in vigore della presente legge. Per ladeterminazione del mutuo concedibile si fa riferimento allimite massimo vigente al momento della deliberazionedel provvedimento regionale di concessione delcontributo dello Stato.3. La superficie massima delle nuove abitazioni di cui alpresente articolo, misurata al netto dei muri perimetrali edi quelli interni, non può superare, pena la decadenza daibenefici previsti dalla presente legge, metri quadrati 95,oltre a metri quadrati 18 per autorimessa o postomacchina.

Artt. da 17 a 19 (omissis)

Art. 20. Limiti di reddito per l'accesso ai mutuiagevolati e relativi tassi1. I limiti massimi di reddito per l'accesso ai mutuiagevolati, di cui alla presente legge, da destinareall'acquisto, alla costruzione, all'ampliamento o alriattamento di un'abitazione e quelli per l'assegnazione diun'abitazione fruente di mutuo agevolato, sono fissate:a) per gli assegnatari di abitazioni costruite da entipubblici e destinate ad essere cedute in proprietà; per isoci di cooperative edilizie a proprietà individuale o loroconsorzi; per gli acquirenti di abitazioni realizzate daimprese di costruzione o loro consorzi e per i privati:in lire 6.000.000 con mutui al tasso del 4,5 per cento;in lire 8.000.000 con mutui al tasso del 6,50 per cento;in lire 10.000.000 con mutui al tasso del 9 per cento;b) per gli assegnatari di abitazioni costruite da comuni oda istituti autonomi per le case popolari, destinate adessere date in locazione, e per i soci di cooperativeedilizie a proprietà indivisa o loro consorzi, cheusufruiscono di mutui al tasso del 3 per cento, in lire6.000.000.2. I limiti di reddito ed i tassi anzidetti sono soggetti arevisione biennale ai sensi della lettera o) dell'art. 3.3. Ai fini della determinazione dell'onere a carico delmutuatario si tiene conto del reddito complessivofamiliare quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditipresentata da ciascun componente del nucleo familiareprima dell'assegnazione o dell'acquisto dell'alloggio

L 457/78 43

ovvero, nel caso di alloggi costruiti da privati, primadell'atto di liquidazione finale del mutuo.

Artt. da 21 a 25 (omissis)

Art. 26. Edilizia rurale1. Al fine di migliorare le condizioni di vita nellecampagne, è concesso un concorso nel pagamento degliinteressi sui mutui e sugli interessi di preammortamentoconcessi dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ededilizio o dagli istituti e dalle sezioni di credito agrario dimiglioramento anche in deroga alle norme legislative estatutarie che ne regolano l'attività per la costruzione,l'ampliamento o il riattamento di fabbricati rurali ad uso diabitazione di coltivatori diretti, proprietari o affittuari,mezzadri o coloni e di imprenditori a titolo principale, acondizione che gli stessi vi risiedano da almeno cinqueanni, esercitando l'attività agricola e a condizione chenessun membro convivente del nucleo familiare abbiaaltra abitazione rurale in proprietà nel territorio comunaleo nei comuni contermini e che il reddito complessivo delnucleo familiare, determinato ai sensi del precedente art.20, non sia superiore a lire 10 milioni. I benefici predettisono attribuiti secondo le priorità stabilite dalle leggiregionali.2. Tali mutui, di durata massima quindicennale, oltre alperiodo di preammortamento, sono concessi dagli istitutipredetti per un importo massimo di lire 24 milioni.3. Il concorso nel pagamento degli interessi previsto dalprimo comma viene concesso agli istituti di credito perconsentire loro di praticare, a favore dei mutuatari, sia nelperiodo di preammortamento sia nel periodo diammortamento, i tassi agevolati stabiliti nel successivocomma e viene determinato nella misura pari alladifferenza tra le rate di preammortamento eammortamento, calcolate al tasso di riferimentodeterminato con decreto del Ministro del tesoro, e le ratedi preammortamento e ammortamento calcolate al tassoagevolato.4. I tassi agevolati sono stabiliti nella misura del 6 percento per i coltivatori di retti e dell'8 per cento per gliimprenditori agricoli a titolo principale, ridottirispettivamente al 4 e al 6 per cento per i territori di cuialla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successivemodificazioni e integrazioni.5. Il Comitato per l'edilizia residenziale sulla base delledirettive emesse ai sensi degli articoli 2 e 3 della presentelegge provvede al riparto tra le regioni dei fondi destinatiagli interventi previsti dal presente articolo nonché alladeterminazione della quota da destinare all'ampliamentoed al riattamento delle abitazioni.

Art. 27. Individuazione delle zone di recupero delpatrimonio edilizio esistente1. I comuni individuano, nell'ambito degli strumentiurbanistici generali, le zone ove, per le condizioni didegrado, si rende opportuno il recupero del patrimonioedilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivoltialla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione ealla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dettezone possono comprendere singoli immobili, complessiedilizi, isolati ed aree, nonché edifici da destinare adattrezzature.2. Le zone sono individuate in sede di formazione dellostrumento urbanistico generale ovvero, per i comuni che,alla data di entrata in vigore della presente legge ne sonodotati, con deliberazione del consiglio comunale[sottoposta al controllo di cui all'art. 59 della legge 10febbraio 1953, n. 62] (controllo soppresso dalla legge n.127 del 1997).

3, Nell'ambito delle zone, con la deliberazione di cui alprecedente comma o successivamente con le stessemodalità di approvazione, possono essere individuati gliimmobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree per i qualiil rilascio della concessione è subordinato alla formazionedei piani di recupero di cui al successivo art. 28.4. Per le aree e gli immobili non assoggettati al piano direcupero e comunque non compresi in questo, si attuanogli interventi edilizi che non siano in contrasto con leprevisioni degli strumenti urbanistici generali. Ove glistrumenti urbanistici generali subordinino il rilascio dellaconcessione alla formazione degli strumenti attuativi,ovvero nell'ambito delle zone destinate a servizi i cuivincoli risultano scaduti, sono sempre consentiti, in attesadi tali strumenti urbanistici attuativi, gli interventi previstidalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'art. 31che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse.Inoltre sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d)del primo comma dell'art. 31 che riguardino globalmenteuno o più edifici anche se modifichino fino al 25 per centodelle destinazioni preesistenti purché il concessionario siimpegni, con atto trascritto a favore del comune e a curae spese dell'interessato, a praticare, limitatamente allapercentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi divendita e canoni di locazione concordati con il comune eda concorrere negli oneri di urbanizzazione ai sensi dellalegge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni.(il comma 4 ha sostituito gli originari commi quarto equinto per effetto dell'articolo 14 della legge n. 179 del1992)

Art. 28. Piani per il recupero del patrimonio edilizioesistente1. I piani di recupero prevedono la disciplina per ilrecupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolatie delle aree di cui al terzo comma del precedente articolo27, anche attraverso interventi di ristrutturazioneurbanistica, individuando le unità minime di intervento.2. I piani di recupero sono approvati con la deliberazionedel consiglio comunale con la quale vengono decise leopposizioni presentate al piano, [ed hanno efficacia dalmomento in cui questa abbia riportato il visto di legittimitàdi cui all'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62](visto soppresso dalla legge n. 127 del 1997).3. Ove la deliberazione del consiglio comunale di cui alcomma precedente non sia assunta, per ciascun piano direcupero, entro tre anni dalla individuazione di cui al terzocomma del precedente articolo 27 ovvero non siadivenuta esecutiva entro il termine di un anno dallapredetta scadenza, l'individuazione stessa decade adogni effetto. In tal caso, sono consentiti gli interventiedilizi previsti dal quarto e quinto comma del precedentearticolo 27.4. Per quanto non stabilito dal presente titolo si applicanoai piani di recupero le disposizioni previste per i pianiparticolareggiati dalla vigente legislazione regionale e, inmancanza, da quella statale.5. I piani di recupero sono attuati:(il comma 5 ha sostituito gli originari commi quinto, sestoe settimo per effetto dell'art.13, comma 1, della legge n.179 del 1992)a) dai proprietari singoli o riuniti in consorzio o dallecooperative edilizie di cui siano soci, dalle imprese dicostruzione o dalle cooperative edilizie cui i proprie tari o isoci abbiano conferito il mandato all'esecuzione delleopere, dai condomini o loro consorzi, dai consorzi fra iprimi ed i secondi, nonché dagli I.A.C.P o loro consorzi,da imprese di costruzione o loro associazioni temporaneeo consorzi e da cooperative o loro consorzi;b) dai comuni, direttamente ovvero mediante apposite

L 457/7844

convenzioni con i soggetti di cui alla lettera a) neiseguenti casi:1) per gli interventi che essi intendono eseguiredirettamente per il recupero del patrimonio edilizioesistente nonché, limitatamente agli interventi di rilevanteinteresse pubblico, con interventi diretti;2) per l'adeguamento delle urbanizzazioni;3) per gli interventi da attuare, mediante cessionevolontaria, espropriazione od occupazione temporanea,previa diffida nei confronti dei proprietari delle unitàminime di intervento, in caso di inerzia dei medesimi, o insostituzione dei medesimi nell'ipotesi di interventi assistitida contributo. La diffida può essere effettuata ancheprima della decorrenza del termine di scadenza delprogramma pluriennale di attuazione nel quale il piano direcupero sia stato eventualmente incluso.6. I comuni, sempre previa diffida, possono provvedereall’esecuzione delle opere previste dal piano di recupero,anche mediante occupazione temporanea, con diritto dirivalsa, nei confronti dei proprietari, delle spesesostenute.7. I comuni possono affidare la realizzazione delle operedi urbanizzazione primaria e secondaria ai proprietarisingoli o riuniti in consorzio che eseguano gli interventiprevisti dal piano di recupero.

Art. 29. Utilizzazione dei fondi da parte dei comuni1. Per l'attuazione dei piani di recupero da parte deicomuni, nei casi previsti dal quinto comma delprecedente art. 28, viene utilizzata la quota dei fondidestinata al recupero del patrimonio edilizio esistente, aisensi della lettera c) del precedente art. 4, detratta laparte destinata alla concessione dei contributi dello Statoper i mutui agevolati.2. La predetta quota è messa a disposizione dei comuni epuò essere utilizzata, nei limiti che saranno determinatidalla regione, anche per il trasferimento e la sistemazionetemporanea delle famiglie, con esclusione dellacostruzione di nuovi alloggi, per la prosecuzione delleattività economiche insediate negli immobili interessatidagli interventi, nonché per la redazione dei piani direcupero.

Art. 30. Piani di recupero di iniziativa dei privati1. I proprietari di immobili e di aree compresi nelle zone direcupero, rappresentanti, in base all'imponibile catastale,almeno i tre quarti del valore degli immobili interessati,possono presentare proposte di piani di recupero.2. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quintocomma, del codice civile gli interventi di recupero relativiad un unico immobile composto da più unità immobiliaripossono essere disposti dalla maggioranza deicondomini che comunque rappresenti almeno la metà delvalore dell'edificio.(comma inserito dall'articolo 15, comma 1, della legge n.179 del 1992)3. La proposta di piano è adottata con deliberazione delconsiglio comunale unitamente alla convenzionecontenente le previsioni stabilite dall'art. 28, commaquinto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successivemodificazioni.4. La proposta di piano deve essere pubblicata, ai sensidella legge 17 agosto 1942, n. 1150, con la proceduraprevista per i piani particolareggiati.5. I piani di recupero di iniziativa dei privati diventanoefficaci dopo che la deliberazione del consiglio comunale,con la quale vengono decise le opposizioni, [ha riportatoil visto di legittimità di cui all'articolo 59 della legge 10febbraio 1953, n. 62]. (visto soppresso dalla legge n. 127del 1997)

Art. 31. Definizione degli interventi(implicitamente abrogato dall'articolo 3 del d.P.R. n. 380del 2001)1. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizioesistente sono così definiti:a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli cheriguardano le opere di riparazione, rinnovamento esostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessariead integrare o mantenere in efficienza gli impiantitecnologici esistenti;b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e lemodifiche necessarie per rinnovare e sostituire partianche strutturali degli edifici, nonché per realizzare edintegrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempreche non alterino i volumi e le superfici delle singole unitàimmobiliari e non comportino modifiche delle destinazionidi uso;c) interventi di restauro e di risanamento conservativo,quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e adassicurarne la funzionalità mediante un insiemesistematico di opere che, nel rispetto degli elementitipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, neconsentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Taliinterventi comprendono il consolidamento, il ripristino e ilrinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimentodegli elementi accessori e degli impianti richiesti dalleesigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estraneiall'organismo edilizio;d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti atrasformare gli organismi edilizi mediante un insiemesistematico di opere che possono portare ad unorganismo edilizio in tutto o in parte diverso dalprecedente. Tali interventi comprendono il ripristino o lasostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, laeliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementied impianti;e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti asostituire l'esistente tessuto urbanistico edilizio con altrodiverso, mediante un insieme sistematico di interventiedilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti,degli isolati e della rete stradale.2. Le definizioni del presente articolo prevalgono sulledisposizioni degli strumenti urbanistici generali e deiregolamenti edilizi3. Restano ferme le disposizioni e le competenze previstedalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n.1497, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 32. Disposizioni particolari1. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, compresinei piani di recupero, approvati ai sensi del secondocomma del precedente art. 28, sono inclusi neiprogrammi pluriennali di attuazione previsti dall'art. 13della legge 28 gennaio 1977, n. 10. I comuni possonoincludere nei predetti programmi pluriennali anche gliinterventi sul patrimonio edilizio esistente non compresinei piani di recupero.2. Nel formulare i programmi pluriennali di attuazione, icomuni sono tenuti a stimare la quota presumibile degliinterventi di recupero del patrimonio edilizio esistente evalutarne la incidenza ai fini della determinazione dellenuove costruzioni previste nei programmi stessi.3. Nei comuni con popolazione superiore a 50 milaabitanti, per gli interventi di rilevante entità nonconvenzionati ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10o della presente legge, la concessione può esseresubordinata alla stipula di una convenzione specialemediante la quale i proprietari assumono, anche per i loroaventi causa, l'impegno di dare in locazione una quotadelle abitazioni recuperate a soggetti appartenenti acategorie indicate dal comune, concordando il canone

L 457/78 45

con il comune medesimo ed assicurando la priorità aiprecedenti occupanti.

Artt. da 33 a 42 (omissis)

Art. 43. - Caratteristiche tecniche degli edifici e delleabitazioni1. In sede di prima applicazione e fino all'emanazionedelle norme di cui al precedente art. 42, gli edificiresidenziali che comprendano abitazioni fruenti dicontributo dello Stato ai sensi della presente leggedevono avere le seguenti caratteristiche:a) altezza virtuale non superiore a metri 4,50, calcolatacome rapporto tra i metri cubi totali vuoto per pienodell'edificio e la somma delle superfici utili abitabili delleabitazioni;b) altezza netta delle abitazioni e dei loro vani accessori,misurata tra pavimento e soffitto, fatte salve eventualiinferiori altezze previste da vigenti regolamenti edilizi, nonsuperiore a metri 2,70 per gli ambienti abitativi e, per ivani accessori, non inferiore a metri 2,40.2. Per l'edilizia residenziale, anche non fruente dicontributi pubblici, sono consentite :la installazione nelle abitazioni dei servizi igienici e larealizzazione nei fabbricati di scale, in ambienti nondirettamente aerati, alle condizioni previste negli articoli18 e 19 della legge 27 maggio 1975, n. 166;altezze nette degli ambienti abitativi e dei vani accessoridelle abitazioni, misurate tra pavimento e soffitto, fattesalve eventuali inferiori altezze previste da vigentiregolamenti edilizi, non inferiori a metri 2,70 per gliambienti abitativi e metri 2,40 per i vani accessori.3. Le norme previste dal presente articolo prevalgonosulle disposizioni dei regolamenti edilizi vigenti.4. L'applicazione delle norme previste dal presentearticolo non deve comportare aumenti nelle densitàabitative consentite dagli strumenti urbanistici vigenti, nenelle superfici coperte derivanti dagli indici volumetrici diutilizzazione delle aree previste dagli stessi strumentiurbanistici.5. L'osservanza delle norme previste dal precedenteprimo comma e dall'ultimo comma dell'art. 16, deverisultare esplicitamente nel parere della commissionecomunale edilizia e deve essere richiamata nellaconcessione a costruire rilasciata dal comune ai sensidella legge 28 gennaio 1977, n. 10.6. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione diquella contenuta nella lettera a) del secondo comma, nonsi applicano per gli interventi di recupero del patrimonioedilizio esistente.

Art. 44 (omissis)

Art. 45. Trasferibilità e locazione di abitazionirealizzate nei piani di zona1. Gli immobili realizzati senza il contributo dello Stato suaree in diritto di superficie o in diritto di proprietà,nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni,ivi compresi gli immobili con destinazioni non residenziali,possono essere ceduti ad enti pubblici, a societàassicurative, nonché ad altri soggetti pubblici e privati,anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie.2. In tali casi è fatto obbligo agli acquirenti di locare leabitazioni esclusivamente a soggetti aventi i requisitiprescritti dalle convenzioni ed ai canoni ivi indicati.3. Per gli alloggi fruenti di mutuo agevolato ceduti o dacedersi a comuni o ad altri enti pubblici allo scopo didestinarli alla locazione in favore degli sfrattati, non operaanche in caso di mancato subentro nell'agevolazione ladecadenza dal contributo di preammortamento.

Art. 46. Cessione di aree dei piani di zona1. Le aree di cui all'undicesimo comma dell'art. 35 dellalegge 22 ottobre 1971, n. 865, possono essere altresìcedute ad imprese di costruzione e loro consorzi.2. Le imprese di costruzione e i loro consorzi possonoeffettuare l'alienazione degli alloggi costruiti sulle aree dicui al precedente comma o la costituzione su di essi didiritti reali di godimento, anche in deroga al quindicesimocomma dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865,trasferendosi all'avente causa dal l'impresa di costruzionegli obblighi derivanti dall'applicazione del medesimocomma.3. Salvo i casi previsti al primo comma del precedenteart. 45, l'alienazione o la costituzione di diritti reali digodimento di cui al comma precedente può avvenireesclusivamente a favore di soggetti che abbiano i requisitiprevisti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione dialloggi economici e popolari.4. A tale effetto alla compravendita interviene anche ilcomune, al quale, in cambio dei residui diritti ceduti alMinistero della difesa, sarà dovuto un importo pari alvalore dell'immobile determinato con i criteri indicati nelquinto comma del l'articolo successivo dedotto ilcorrispettivo della concessione del diritto di superficie giàgravante sull'impresa concessionaria.5. L'assegnazione degli alloggi acquistati a norma deiprecedenti commi è disciplinata esclusivamente dalledisposizioni contenute nella legge 18 agosto 1978, n.497.6. Gli atti di trasferimento di immobili demaniali fraMinistero della difesa e comuni. ai quali si provvederà,come per quelli di immobili non demaniali, a trattativaprivata, non sono sottoposti alle limitazioni di cui al regiodecreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertitonella legge 17 aprile 1925, n. 473.

Art. 47. Norma transitoria in materia di oneri diurbanizzazione1. Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria,stabiliti ai sensi e con le modalità previste dalla legge 28gennaio 1977, n. 10 sono rateizzati in non più di quattrorate semestrali.2. I concessionari sono tenuti a prestare ai comuniopportune garanzie secondo le modalità previstedall'articolo 13 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Art. 48. Disciplina degli interventi di manutenzionestraordinaria(abrogato dall'articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001)

Artt. 49 a 50 (omissis)

Art. 51. Proroga dell'efficacia dei piani di zona1. Il termine di cui all'art. 1 del decreto-legge 2 maggio1974, n. 115, convertito nella legge 27 giugno 1974, n.247, è prorogato di tre anni, fermo restando il dispostodel secondo comma dell'art. 3 della legge 18 aprile 1962,n. 167.2. (omissis)

Artt. da 52 a 60 (omissis)

LRS 71/7846

LEGGE REGIONALE N. 71 DEL 27-12-1978REGIONE SICILIA

Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regionesiciliana in materia urbanistica

(BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA n 57 30/12/1978)

TITOLO IFINALITA'

ARTICOLO 1FinalitàSino alla emanazione di una organica disciplina regionale,la legislazione statale e regionale in materia urbanistica siapplica con le modifiche e le integrazioni della presentelegge che sono dirette anche al conseguimento delleseguenti finalità :a) potenziamento del ruolo delle comunità locali nellagestione del territorio;b) crescita della conoscenza del territorio in tutti i suoiaspetti fisici, storici, sociali ed economici, da realizzareanche mediante una opportuna attività promozionale dellaRegione;c) salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale edell’ambiente;d) piena e razionale utilizzazione delle risorse valorizzandoe potenziando il patrimonio insediativo e infrastrutturaleesistente, evitando immotivati usi del suolo.

TITOLO IISTRUMENTI URBANISTICICAPO IStrumenti urbanistici generali

ARTICOLO 2Criteri di formazione dei piani regolatori generaliDopo l’entrata in vigore della presente legge nellaformazione di nuovi piani regolatori generali e nellarevisione di quelli esistenti dovranno essere dettateprescrizioni esecutive concernenti i fabbisogni residenzialipubblici, privati, turistici, produttivi e dei servizi connessi,rapportati ad un periodo di cinque anni.Le prescrizioni esecutive di cui al comma precedente, checostituiscono a tutti gli effetti piani particolareggiati diattuazione, devono uniformarsi alle indicazioni dell’art. 9della presente legge.I comuni obbligati alla formazione dei programmi pluriennaliprocedono alla delimitazione delle aree d' interventopreferibilmente in armonia con le prescrizioni esecutive delpiano regolatore generale.Contestualmente all’adozione del piano regolatoregenerale i comuni sono tenuti a deliberare il regolamentoedilizio di cui all’art. 33 della legge 17 agosto 1942, n.1150.Nella formazione degli strumenti urbanistici generali nonpossono essere destinati ad usi extra agricoli i suoliutilizzati per colture specializzate, irrigue o dotati diinfrastrutture ed impianti a supporto dell’attività agricola, senon in via eccezionale, quando manchino ragionevolipossibilità di localizzazioni alternative.Le eventuali eccezioni devono essere congruamentemotivate.Nei comuni dotati di piano regolatore generale, non ancorareso conforme alle prescrizioni della legge 6 agosto 1967,n. 765, l’edificazione nelle zone residenziali non puòavvenire con indice di densità fondiaria superiore a 7 mc /mq, ove il piano non preveda prescrizioni più limitative. Nelverde agricolo, per le abitazioni, l’indice di densità fondiarianon può superare 0,03 mc / mq. Sono fatte salve lelottizzazioni già approvate e le concessioni già rilasciate.

Nei nuovi strumenti urbanistici dei comuni di cui al commaprecedente le zone destinate dagli strumenti urbanisticivigenti a verde agricolo possono essere destinate, per nonpiù del 40 per cento, ad insediamenti di edilizia economicae popolare secondo le disposizioni vigenti e, per la parterimanente, ad edificazione per edilizia residenziale, conindici di densità fondiaria comunque non superiori a quelliprevisti per il verde agricolo nelle destinazioni deglistrumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigoredella presente legge.

ARTICOLO 3Pubblicazione, osservazioni e opposizioni Il progetto dipiano regolatore generale e quello di pianoparticolareggiato devono essere depositati, non oltre ildecimo giorno dalla data della deliberazione di adozione,presso la segreteria comunale, a libera visione delpubblico, per venti giorni consecutivi.L’effettuato deposito è reso noto al pubblico, oltre che amezzo di manifesti murali, mediante pubblicazione diapposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione e sualmeno un quotidiano a diffusione regionale.Fino a dieci giorni dopo la scadenza del periodo di depositochiunque può presentare osservazioni al progetto di pianoregolatore generale.In ordine ai piani particolareggiati e alle prescrizioniesecutive dei piani regolatori che costituiscono a tutti glieffetti piani particolareggiati, possono essere presentateopposizioni dai proprietari di immobili compresi nei piani eosservazioni da parte di chiunque.Sulle osservazioni ed opposizioni, che dovranno, ovenecessario e possibile, essere visualizzate, a cura delcomune, in apposite planimetrie di piano, il consigliocomunale è tenuto a formulare le proprie deduzioni entroun mese dalla scadenza del termine di presentazione delleosservazioni ed opposizioni medesime.Entro dieci giorni dal termine stabilito nel commaprecedente il comune trasmette il piano regolatore e, neicasi previsti dalla presente legge, il piano particolareggiatounitamente agli atti deliberativi ed alle osservazioni edopposizioni, comprese quelle che non sono state oggetto dideduzioni nei modi e nei termini previsti dal quinto commadel presente articolo, all’Assessorato regionale del territorioe dell’ambiente.

ARTICOLO 4Approvazione del piano regolatore generaleIl piano regolatore generale è approvato con decretodell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente.L’Assessore adotta le proprie determinazioni entrocentottanta giorni dalla presentazione del pianoall’Assessorato.Con il decreto di approvazione possono essere apportateal piano le modifiche di cui all’art. 3 della legge 6 agosto1967, n. 765, quelle necessarie per assicurare l’osservanzadelle vigenti disposizioni statali e regionali, ivi compresequelle della presente legge (si omette la parte finale delpresente comma in quanto impugnata, ai sensi dell’art. 28dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regionesiciliana).(Si omette il terzo comma in quanto impugnato, ai sensidell’art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per laRegione siciliana).

LRS 71/78 47

Nel caso previsto dal quinto comma del precedente art. 3,sulle opposizioni e osservazioni l’Assessore regionale per ilterritorio e l’ambiente adotta proprie determinazioni.A tal fine l’Assessore porta a conoscenza del comuneinteressato le proprie determinazioni in ordine al piano, alleosservazioni ed opposizioni.Il comune è tenuto, entro il termine perentorio di trentagiorni dalla data di comunicazione di cui al precedentecomma, ad adottare le proprie controdeduzioni.L’Assessore, entro i successivi trenta giorni, emana ildecreto di approvazione introducendo di ufficio le modificheindicate nel presente articolo.L’Assessore, in caso di inerzia del comune, provvede allaemanazione del decreto di approvazione, intendendoaccettate tutte le modifiche proposte.Nel caso di restituzione del piano per la rielaborazioneparziale, il comune è tenuto ad effettuarla entro novantagiorni. Entro i successivi novanta giorni l’Assessoreregionale per il territorio e l’ambiente adotta le propriedeterminazioni.Nelle more della rielaborazione parziale, nei comunisprovvisti di strumenti urbanistici l’edificazione èdisciplinata dalla legge regionale 26 maggio 1973, n. 21 edalla presente legge, con eccezione per le zone delterritorio comunale soggette alla rielaborazione, nelle qualinessuna concessione può essere rilasciata.Il termine per la rielaborazione totale del piano regolatoregenerale è fissato in centottanta giorni dalla data direstituzione al comune.Nelle more della rielaborazione totale l’edificazione restadisciplinata dalla normativa preesistente.Ove il comune, tenuto alla rielaborazione totale del pianoregolatore generale, risulti dotato della sola perimetrazionedell’abitato definita ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto1967, n. 765, l’edificazione al di fuori del centro abitato sisvolgerà nel rispetto dell’indice di densità edilizia fondiariadello 0,03 mc / mq.Scaduti infruttuosamente i termini assegnati per larielaborazione del piano regolatore, l’Assessore regionaleper il territorio e l’ambiente provvede in via sostitutiva, conun commissario ad acta, in caso di rielaborazione parzialead introdurre le modifiche, e, in caso di rielaborazionetotale, provvede alla redazione del piano, alla sua adozioneed ai successivi adempimenti conseguenziali entro iltermine di centottanta giorni.

ARTICOLO 5Approvazione del programma di fabbricazione

Il regolamento edilizio ed il programma di fabbricazionesono approvati con decreto dell’Assessore regionale per ilterritorio e l’ambiente entro novanta giorni dalla loropresentazione all’Assessorato.Con il decreto di approvazione possono essere apportateal programma di fabbricazione le modifiche di cui all’art. 12della legge 6 agosto 1967, n. 765, nonchè quellenecessarie per assicurare l’osservanza delle vigentidisposizioni statali e regionali, ivi comprese quelle dellapresente legge, e le modifiche che non comportinosostanziali innovazioni.Nel caso di richiesta di controdeduzioni o di restituzione perrielaborazione totale o parziale, si applicano le disposizionicontenute nel precedente art. 4, salvo per quanto concernei termini, che sono ridotti a giorni sessanta per larielaborazione parziale e a giorni novanta per larielaborazione totale.Nelle more della rielaborazione parziale o totale l’attivitàedilizia si svolgerà nella osservanza delle disposizionicontenute nel precedente art. 4.Si applica altresì l’ultimo comma del predetto art. 4.Dalla data di entrata in vigore della presente legge, icomuni non possono più affidare incarichi per la

formazione di programmi di fabbricazione, ma sono tenuti aformare il piano regolatore generale.

ARTICOLO 6Termine per l’adozione dei piani regolatori generali e

dei programmi di fabbricazioneI comuni che hanno ottenuto il contributo della Regione perla formazione del piano regolatore generale o dei pianiintercomunali anche se non inclusi nel decretointerassessoriale 12 marzo 1956, n. 255 sono obbligati adadottare il piano medesimo, entro sei mesi dall’entrata invigore della presente legge, ove risultino inadempienti.I comuni che hanno ottenuto il contributo della Regione perla formazione del regolamento edilizio e del programma difabbricazione, sono obbligati ad adottare gli stessi neltermine di quattro mesi dall’entrata in vigore della presentelegge, ove risultino inadempienti.In caso di inerzia l’Assessore regionale per il territorio el’ambiente provvede direttamente a mezzo di commissarioad acta alla adozione e ai successivi adempimenti sinoall’approvazione del piano.Possono essere richieste per una sola volta proroghemotivate per un periodo non superiore a mesi tre.

ARTICOLO 7Commissione comunale ediliziaLe commissioni comunali edilizie devono essere rinnovateogni cinque anni e nella loro composizione dev' esseregarantita la presenza della minoranza, mediante elezionecon voto limitato.

ARTICOLO 8Varianti ai piani comprensoriali

Scioglimento delle assemblee consortili Le varianti ai pianicomprensoriali, che riguardino situazioni di esclusivointeresse comunale, sono adottate dal comune interessato,sono trasmesse al relativo consorzio per conoscenza, esono approvate con decreto dell’Assessore regionale per ilterritorio e l’ambiente, nel rispetto del procedimentoprevisto per la formazione e per l’approvazione dei pianiregolatori generali.Sulle predette varianti il consorzio può presentare proprieosservazioni nel termine perentorio di trenta giorni dallacomunicazione.Le varianti ai piani comprensoriali devono esserepreventivamente autorizzate dall’Assessore regionale per ilterritorio e l’ambiente, previo parere del consiglio regionaledell’urbanistica.La procedura per la formazione delle varianti di cui alprecedente comma è quella indicata negli articoli 2 e 3.Le varianti ai piani comprensoriali sono approvate condecreto dell’Assessore regionale per il territorio el’ambiente, previo parere del consiglio regionaledell’urbanistica e nel rispetto delle norme di cui all’art. 4.I piani urbanistici comprensoriali, restituiti ai consorzidall’Assessorato per rielaborazione totale o peradeguamenti e prescrizioni, non hanno più corso.I comuni interessati dai piani di cui al precedente commasono tenuti a dotarsi di strumenti urbanistici generali inapplicazione delle disposizioni contenute nella presentelegge.Le assemblee consortili dei comprensori urbanistici di cui alsesto comma del presente articolo, sono sciolte.Le competenze tecniche per la redazione dei pianicomprensoriali di cui al comma sesto del presente articolosono corrisposte ai professionisti incaricati nell’interoammontare, salvo i casi di rielaborazione totale per i qualinessun ulteriore compenso, oltre a quello corrisposto, èdovuto.

TITOLO IISTRUMENTI URBANISTICI

LRS 71/7848

Capo II Strumenti urbanistici di attuazione

ARTICOLO 9Contenuto dei piani particolareggiati e dei piani di

lottizzazioneI piani particolareggiati devono indicare:a) la rete viaria, suddivisa in percorsi pedonali e carrabili,con la indicazione dei principali dati altimetrici nonchè degliallineamenti;b) gli spazi di sosta e di parcheggio;c) la progettazione di massima della rete fognante, idrica,telefonica, del gas, di distribuzione di energia elettrica edella pubblica illuminazione, nonchè di ogni altrainfrastruttura necessaria alla destinazionedell’insediamento;d) gli spazi per le attrezzature di interesse pubblico;e) gli edifici destinati a demolizione ovvero soggetti arestauri o a bonifica edilizia;f) la suddivisione delle aree in isolati e lo schemaplanivolumetrico degli edifici previsti;g) gli elenchi catastali delle proprietà da espropriare ovincolare;h) le norme tecniche di attuazione e le eventualiprescrizioni speciali;i) la previsione di massima delle spese necessarie perl’attuazione del piano.I piani di lottizzazione devono contenere le indicazioni dicui alle lettere a), b), c), d), e), h), nonchè l’indicazionerelativa alla suddivisione delle aree in lotti e lo schemaplanivolumetrico degli edifici previsti.

ARTICOLO 10Definizione di isolatoSi definisce isolato ogni porzione del territorio edificabilecircondata dagli spazi pubblici indicati dal pianoparticolareggiato o dagli strumenti urbanistici generali.L’edificazione può avvenire secondo le prescrizioni delsuccessivo art. 11.

ARTICOLO 11Formazione dei comparti

Nelle zone soggette ad interventi di conservazione,risanamento, ricostruzione e migliore utilizzazione delpatrimonio edilizio secondo le prescrizioni degli strumentiurbanistici generali o particolareggiati, ovvero dei piani direcupero di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n.457, al fine di assicurare il rispetto di esigenze unitarienella realizzazione degli interventi, nonchè una equaripartizione degli oneri e dei benefici tra i proprietariinteressati, i comuni, con delibera consiliare, possonodisporre di ufficio o su richiesta dei proprietari in numeroidoneo a costituire il consorzio, ai sensi del commasuccessivo, la formazione di comparti che includano uno opiù edifici e/ o aree inedificate.Formato il comparto, il sindaco deve invitare i proprietari adichiarare, entro un termine fissato nell’atto di notifica, seintendano procedere da soli, se proprietari dell’interocomparto, o riuniti in consorzio, all’attuazione delleprevisioni contenute nello strumento urbanistico.A costituire il consorzio basterà il concorso dei proprietarirappresentanti, in base all’imponibile catastale, lamaggioranza assoluta del valore dell’intero comparto. Iconsorzi così costituiti conseguiranno la piena disponibilitàdel comparto mediante l’espropriazione delle aree e dellecostruzioni dei proprietari non aderenti (si omette la partefinale del presente comma in quanto impugnata, ai sensidell’art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per laRegione siciliana).Quando sia decorso inutilmente il termine stabilito nell’attodi notifica, il comune procederà all’espropriazione delcomparto a norma della legge 22 ottobre 1971, n. 865 esuccessive modifiche ed integrazioni.

(Si omette il quinto comma in quanto impugnato, ai sensidell’art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per laRegione siciliana).La deliberazione consiliare con cui si dispone la formazionedel comparto equivale a dichiarazione di pubblica utilità e diindifferibilità e urgenza.Per l’assegnazione del comparto il comune procederà amezzo gara.

ARTICOLO 12Approvazione dei piani particolareggiatiSalvo quanto stabilito dai commi settimo e seguenti delpresente articolo, i piani particolareggiati di attuazione deglistrumenti urbanistici generali sono approvati dai comuni,con delibera consiliare.Per l’adozione e la pubblicazione dei piani particolareggiatipredetti, nonchè per l’esame delle opposizioni e delleosservazioni, si osservano i termini fissati dal precedenteart. 3.I piani diventano esecutivi dopo il riscontro di legittimitàdell’organo di controllo sulla deliberazione relativa alledecisioni sulle opposizioni e osservazioni.Qualora i piani particolareggiati interessino immobilisottoposti ai vincoli di cui alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089e 29 giugno 1939, n. 1497, è necessario, ai finidell’approvazione, il parere della competentesoprintendenza, che deve essere emesso entro due mesidalla richiesta.Trascorso infruttuosamente detto termine, il parere siintende espresso favorevolmente.Copia dei piani approvati dai comuni deve esseretrasmessa all’Assessorato regionale del territorio edell’ambiente, che può esercitare controlli, anche acampione, sui medesimi.Qualora vengano riscontrate inosservanze alle disposizionicontenute nel presente articolo o violazioni di altreprescrizioni urbanistiche si applicano le norme di cui alsuccessivo art. 53.Resta di competenza dell’Assessorato regionale delterritorio e dell’ambiente l’approvazione dei pianiparticolareggiati i quali:a) interessino centri storici, artistici e di interesseambientale;b) comportino varianti agli strumenti urbanistici generali adeccezione di quelle discendenti dal rispetto delledisposizioni del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;c) costituiscano attuazione di strumenti urbanistici generaliadottati dai comuni ma non ancora approvatidall’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente;d) costituiscano attuazione di programmi di fabbricazioneapprovati dopo l’entrata in vigore della legge 6 agosto1967, n. 765 e non adeguati alla legge regionale 31 marzo1972, n. 19.I piani sono approvati con decreto dell’Assessore regionaleper il territorio e l’ambiente entro quattro mesi dalla loropresentazione.Con il decreto di approvazione possono essere apportateal piano particolareggiato le modifiche di cui all’art. 16 dellalegge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive integrazioni, equelle necessarie per assicurare l’osservanza delle vigentidisposizioni statali e regionali, ivi comprese quelle dellapresente legge.Le proposte di modifica vengono portate a conoscenza delcomune il quale, entro il termine di trenta giorni successivialla data di comunicazione, adotta le propriecontrodeduzioni con deliberazione del consiglio comunalee le trasmette all’Assessorato regionale del territorio edell’ambiente entro dieci giorni.Trascorsi infruttuosamente tali termini, l’Assessoreprovvede all’emanazione del decreto di approvazione,introducendo di ufficio le modifiche proposte.

LRS 71/78 49

In caso di restituzione per rielaborazione totale o parziale ilcomune è tenuto a provvedere nel termine,rispettivamente, di novanta e di sessanta giorni dalla datadi restituzione.In sede di formazione dei piani particolareggiati possonoessere introdotte varianti allo strumento urbanisticogenerale, dirette ad adeguare il medesimo ai limiti e airapporti fissati dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444.La disposizione di cui al precedente comma si applicaanche ai comuni forniti di piani regolatori generali approvatianteriormente alla entrata in vigore della legge 6 agosto1967, n. 765.

ARTICOLO 13Piani particolareggiati di risanamento.Obblighi dei comuni I piani particolareggiati di risanamentodegli abitati dei comuni dei quali sia stato disposto, condecreto del Presidente della Repubblica, il trasferimentoparziale, possono essere adottati in variante ai pianicomprensoriali, purchè redatti in osservanza del decretoministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e delle disposizioniregionali vigenti.I piani di cui al comma precedente sono approvati condecreto dell’Assessore regionale per il territorio el’ambiente.I contenuti dei piani particolareggiati redatti o in corso diredazione all’atto dell’entrata in vigore della presente legge,sono quelli indicati dall’art. 13 della legge 17 agosto 1942,n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni, nonchèquelli stabiliti nei disciplinari di incarico stipulati tral’Amministrazione regionale e i progettisti.I comuni che hanno ottenuto contributo dalla Regione perla formazione dei piani particolareggiati sono tenuti adadottarli entro tre mesi dall’entrata in vigore della presentelegge ovvero entro tre mesi dalla data di consegna da partedei progettisti.I termini di cui al comma precedente si applicano, altresì ,per l’adozione, da parte dei comuni delle zone colpite daiterremoti, dei piani particolareggiati per cui sia intervenutala Regione, ai sensi delle leggi regionali 18 luglio 1968, n.20 e 30 luglio 1969, n. 28.Decorsi infruttuosamente i termini precedentementeindicati, l’Assessore regionale per il territorio e l’ambienteprovvede in via sostitutiva a tutti gli adempimenti necessarifino allhapprovazione.I piani particolareggiati redatti in via sostitutiva dallaRegione, ai sensi della legge regionale 5 novembre 1973,n. 38, sono adottati dai comuni entro sessanta giornidall’invio da parte dell’Assessorato regionale del territorio edell’ambiente.Trascorso infruttuosamente tale termine, l’Assessoreregionale per il territorio e l’ambiente provvede in viasostitutiva alla nomina di un commissario ad acta perl’adozione del piano e alle successive incombenze sinoall’approvazione dello stesso.

ARTICOLO 14Piani di lottizzazione - ConvenzioneI piani di lottizzazione sono approvati con delibera delconsiglio comunale, entro novanta giorni dalla loropresentazione.Per i piani di lottizzazione che ricadono nei casi previstidalle lettere a), c) e d) del precedente art. 12 è prescritto ilnulla osta dell’Assessorato regionale del territorio edell’ambiente, il quale adotta le proprie determinazionientro novanta giorni dalla richiesta.In tutti i casi in cui i piani di lottizzazione interessinoimmobili sottoposti ai vincoli di cui alla legge 29 giugno1939, n. 1497, è necessario il parere della soprintendenza,che deve essere reso nel termine di due mesi dalla

richiesta. Trascorso infruttuosamente detto termine ilparere si intende espresso favorevolmente.La convenzione di cui al quinto comma dell’art. 28 dellalegge 17 agosto 1942, n. 1150 dovrà prevedere:a) la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere diurbanizzazione primaria e secondaria indicate dall’art. 4della legge 29 settembre 1964, n. 847 e dall’art. 44 dellalegge 22 ottobre 1971, n. 865. Ove lo strumento urbanisticogenerale preveda in sede propria l’ubicazione delle areerelative alle opere di urbanizzazione secondaria ed essericadano al di fuori della lottizzazione, l’aliquota delle areeda cedere al comune può essere monetizzata con i criteriprevisti dall’art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;b) l’assunzione a carico del proprietario degli oneri relativialle opere di urbanizzazione primaria di cui alla precedentelettera a) da eseguire in conformità alle prescrizionicomunali e da cedere al comune;c) la corresponsione della quota di contributo di cui all’art. 5della legge 28 gennaio 1977, n. 10 riguardante le opere diurbanizzazione secondaria, stabilita dai comuni in base alletabelle parametriche di cui al decreto dell’Assessoreregionale per lo sviluppo economico 31 maggio 1977all’atto del rilascio della concessione relativa ai fabbricatida realizzare;d) termini - non superiori a dieci anni per i comuni nonobbligati alla formazione dei programmi pluriennali e nonsuperiori al periodo di validità di questi ultimi per i comuniobbligati - per la cessione delle aree e delle relative opere;e) congrue garanzie finanziarie per l’adempimento degliobblighi derivanti dalle convenzioni.Il rilascio delle concessioni edilizie nell’ambito dei singolilotti è subordinato all’esistenza delle opere diurbanizzazione primaria relative ai lotti stessi.Per i piani di lottizzazione approvati prima dell’entrata invigore della presente legge sono fatti salvi gli oneri diurbanizzazione convenzionata.Il rilascio delle singole concessioni edilizie è subordinatosoltanto al pagamento della quota di contributo relativa alcosto di costruzione secondo la tabella di cui al decretodell’Assessore regionale per lo sviluppo economico dell’11novembre 1977.

ARTICOLO 15Piani di lottizzazione per complessi insediativi chiusiad uso collettivoPer i piani di lottizzazione che riguardino complessiinsediativi autonomi in ambito chiuso ad uso collettivo, laconvenzione di cui al precedente art. 14 non dovràprecedere l’obbligo della cessione gratuita delle aree edelle relative opere di urbanizzazione primaria esecondaria indicate nell’art. 4 della legge 29 settembre1964, n. 847 e nell’art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n.865, ricadenti all’interno del complesso.Rimane a carico del lottizzante l’esecuzione delle opere diurbanizzazione primaria e dei servizi ed impianti necessariall’insediamento, nonchè il pagamento dei contributi sulcosto di costruzione di cui alla legge 28 gennaio 1977, n.10.Restano salve le altre disposizioni contenute nelprecedente art. 14.

ARTICOLO 16Obblighi dei comuni di dotarsi di piani di ediliziaeconomica e popolareI comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti sonotenuti, entro un anno dall’entrata in vigore della presentelegge, all’adozione di piani per l’edilizia economica epopolare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 esuccessive modifiche ed integrazioni.All’adozione di detti piani sono tenuti, altresì , i comuniindicati con decreto dell’Assessore regionale per il territorio

LRS 71/7850

e l’ambiente, allorchè ricorrano le condizioni previste dalterzo comma dell’art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 167.L’estensione delle zone da includere nei piani èdeterminata in relazione alle esigenze dell’ediliziaeconomica e popolare per un decennio e non può essereinferiore al 40 per cento e superiore al 70 per cento diquella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo diedilizia abitativa del periodo considerato.Nei rimanenti comuni i fabbisogni di edilizia residenzialepubblica, convenzionata e agevolata, da realizzare a favoredei soggetti previsti dall’art. 35 della legge 22 ottobre 1971,n. 865, devono essere soddisfatti mediante programmicostruttivi da attuare con la procedura di cui all’art. 51 dellapredetta legge 22 ottobre 1971, n. 865, salvo quantodisposto dal comma seguente.Nell’ambito della Regione siciliana, la disposizione di cui alterzo comma dell’art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n.865, è sostituita dalla seguente:<< La deliberazione del consiglio comunale è adottataentro trenta giorni dalla richiesta formulata dagli aventidiritto e diventa esecutiva dopo che sia stata riscontratalegittima da parte della commissione provinciale di controllo>>.I piani per l’edilizia economica e popolare redatti inconformità delle previsioni degli strumenti urbanisticigenerali, e salvi i casi previsti alle lettere a), b), c), d) delprecedente art. 12 sono approvati dai comuni e diventanoesecutivi dopo il riscontro di legittimità della commissioneprovinciale di controllo.In tutti gli altri casi l’approvazione dei piani è demandataall’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, cheprovvede nel termine massimo di tre mesi dallapresentazione dei piani.

ARTICOLO 17Riserva di areeNell’ambito dei piani di zona e dei programmi costruttivi,previsti dal precedente art. 16, potrà essere riservata un'aliquota, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 40per cento, dell’area complessiva destinata a residenza daassegnare, con diritto di superficie, agli aventi titolo ai sensidell’art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, esuccessive modificazioni, anche se non soci di cooperativeo beneficiari di contributi statali o regionali, per larealizzazione di case unifamiliari.Gli interventi per le singole costruzioni di cui al commaprecedente potranno avvenire in deroga alla tipologiaprevista per l’edilizia popolare, salvo l’osservanza delleprescrizioni contenute nell’ultimo comma dell’art. 16 dellalegge 5 agosto 1978, n. 457.

ARTICOLO 18Obblighi dei comuni in ordine ai piani per insediamenti

produttiviI comuni sprovvisti di piani per insediamenti produttivi sonoobbligati, su richiesta degli operatori economici, alla loroformazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 della legge22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche edintegrazioni, procedendo alla individuazione delle areerelative nell’ambito delle zone industriali o artigianalipreviste negli strumenti urbanistici.In ogni caso l’estensione delle aree da includere nel pianonon può essere inferiore a quella necessaria a soddisfare ilfabbisogno relativo al triennio.Per l’approvazione dei predetti piani si applicano ledisposizioni contenute nel precedente art. 12.

TITOLO IISTRUMENTI URBANISTICICAPO IIINorme comuni agli strumenti urbanistici

ARTICOLO 19Efficacia degli strumenti urbanistici

Salvaguardia Decorsi i termini per l’approvazione del pianoregolatore generale, del regolamento edilizio, delprogramma di fabbricazione e dei piani particolareggiatisenza che sia intervenuta alcuna determinazione diapprovazione con modifiche di ufficio, di rielaborazionetotale o parziale degli stessi, da parte dell’Assessoratoregionale del territorio e dell’ambiente, i predetti strumentiurbanistici diventano efficaci a tutti gli effetti.La susseguente determinazione dell’Assessorato, daeffettuarsi nel termine perentorio di novanta giorni, devefare salvi tutti i provvedimenti emessi dal comune nellemore dell’intervento assessoriale.In pendenza dell’approvazione degli strumenti urbanisticigenerali o particolareggiati l’applicazione delle misure disalvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, esuccessive modifiche, e alla legge regionale 5 agosto1958, n. 22, è obbligatoria.

ARTICOLO 20Definizione degli interventi

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistentesono così definiti:a) interventi di manutenzione ordinaria: quelli cheriguardano le opere di riparazione, rinnovamento esostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessariead integrare o mantenere in efficienza gli impiantitecnologici esistenti;b) interventi di manutenzione straordinaria: le opere e lemodifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anchestrutturali degli edifici, nonchè per realizzare ed integrare iservizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre che nonalterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliarie non comportino modifiche delle destinazioni d' uso;c) interventi di restauro e di risanamento conservativo:quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e adassicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematicodi opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali estrutturali dell’organismo stesso, ne consentanodestinazioni d' uso con essi compatibili.Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino eil rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimentodegli elementi accessori e degli impianti richiesti dalleesigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estraneiall’organismo edilizio;d) interventi di ristrutturazione edilizia: quelli rivolti atrasformare gli organismi edilizi mediante un insiemesistematico di opere che possono portare ad un organismoedilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Taliinterventi comprendono il ripristino o la sostituzione dialcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, lamodifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti;e) interventi di ristrutturazione urbanistica: quelli rivolti asostituire l’esistente tessuto urbanistico - edilizio con altrodiverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizianche con la modificazione del disegno dei lotti, degliisolati e della rete stradale, fermi restando i limiti di densitàfondiaria previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444, per ciascuna delle zone interessate dagli interventistessi.Le definizioni del presente articolo prevalgono sulledisposizioni degli strumenti urbanistici generali e deiregolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e lecompetenze previste dalle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni edintegrazioni.

ARTICOLO 21Attuazione degli strumenti urbanistici nelle zone A e B

LRS 71/78 51

Al punto I dell’art. 28 della legge regionale 26 maggio 1973,n. 21, è aggiunto il seguente comma: << Nei comuni dotatidi strumenti urbanistici generali approvati o adottati epresentati all’Assessorato regionale del territorio edell’ambiente, l’edificazione nelle aree libere può avvenirea mezzo di singole concessioni >>.Nel secondo comma del punto II dell’art. 28 della leggeregionale 26 maggio 1973, n. 21, le parole << mc / mq 8 >>sono sostituite con le altre << mc / mq 9 >>.A modifica di quanto prescritto nel punto II dell’art. 28 dellalegge regionale 26 maggio 1973, n. 21, ferme restando lealtre disposizioni agevolative contenute nella predettanorma, l’attuazione degli strumenti urbanistici generali,relativamente alle zone territoriali << B >>, può effettuarsi amezzo di singole concessioni, quando esistano le opere diurbanizzazione primaria (almeno rete idrica, viaria efognante) e risultino previste dallo strumento urbanisticogenerale quelle di urbanizzazione secondaria.Nell’ambito delle predette zone << B >> tutte le aree che sitrovino nelle condizioni previste dal precedente comma eper le quali si può procedere ai sensi del medesimo amezzo di singole concessioni vanno delimitatecontestualmente con unica delibera del consigliocomunale, da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata invigore della presente legge.Nelle rimanenti aree non urbanizzate delle zone territorialiomogenee << B >> l’edificazione è subordinata allapreventiva approvazione di piani particolareggiati o di pianidi lottizzazione.

ARTICOLO 22Interventi produttivi nel verde agricolo

Al di fuori del perimetro dei centri abitati definito dall’art. 17della legge 6 agosto 1967, n. 765, per i comuni sprovvisti distrumenti urbanistici e nelle zone destinate a verde agricolodai piani regolatori generali o dai programmi difabbricazione, sono ammessi impianti o manufatti edilizidestinati alla lavorazione e trasformazione dei prodottiagricoli e zootecnici e allo sfruttamento a carattereartigianale di risorse naturali, secondo le seguentiindicazioni:a) rapporto di copertura non superiore ad un terzo dell’areadi proprietà proposta per l’insediamento;b) distacchi tra fabbricati non inferiori a metri 20;c) distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati daldecreto ministeriale 1 aprile 1968, n. 1404;d) parcheggi in misura non inferiore ad un ventesimodell’intera area interessata;e) distanza dagli insediamenti abitativi previsti daglistrumenti urbanistici non inferiore a metri 500.I suddetti insediamenti devono osservare le limitazionidell’art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.Le disposizioni dei commi precedenti si applicano altresìagli insediamenti industriali per la lavorazione dei prodottiagricoli, zootecnici e diretti ad utilizzare risorse naturali,purchè il numero degli addetti non sia superiore a ventiunità .Restano esclusi in ogni caso dall’applicazione del presentearticolo gli edifici a destinazione turistico - alberghiera e icomplessi ricettivi in genere.

ARTICOLO 23Agriturismo

Nell’ambito di aziende agricole, i relativi imprenditori a titoloprincipale possono destinare parte dei fabbricati adibiti aresidenza ad uso turistico stagionale.Sempre allo stesso fine i predetti fabbricati possono essereampliati fino ad un massimo del 30 per cento dellacubatura esistente e comunque per non più di 300 metricubi.

ARTICOLO 24

Spese per la formazione degli strumenti urbanistici.Disciplinare - tipoLa spesa necessaria per la redazione degli strumentiurbanistici comunali generali, particolareggiati o ad essiassimilati, ivi compresa quella relativa a rilievoaerofotogrammetrico ed eventuale indagine geologica èobbligatoria.Gli interventi sostitutivi nei confronti dei comuniinadempienti alle disposizioni contenute nella presentelegge sono a carico dei medesimi.Il disciplinare del conferimento dell’incarico di progettazionedi strumenti urbanistici deve essere conforme aldisciplinare - tipo predisposto dall’Assessorato regionaledel territorio e dell’ambiente, il quale deve indicare:- la composizione dell’eventuale gruppo di progettazione ela relativa rappresentanza;- l’indicazione degli elaborati contrattuali, ivi compresi lavisualizzazione delle osservazioni ed opposizioni e leeventuali rielaborazioni;- le modalità di dimensionamento del piano;- le modalità di pagamento degli onorari e delle spese;- i termini di consegna, non superiori a cinque mesi;- la penalità per i ritardi e la rescissione del contratto indanno del progettista ove il ritardo superi di metà il termineassegnato.Il disciplinare - tipo è approvato con decreto assessorialeentro trenta giorni dall’entrata in vigore della presentelegge.

ARTICOLO 25Contributi per la rielaborazione degli strumenti

urbanisticiL’Assessorato regionale del territorio e dell’ambienteconcede contributi anche per la rielaborazione di strumentiurbanistici generali o esecutivi, sia per la revisionegenerale di quelli approvati, sia per la rielaborazione totaledi quelli respinti.

ARTICOLO 26Controllo sulle deliberazioni comunali

Il riscontro della commissione provinciale di controllo sulledeliberazioni comunali, adottate ai sensi della presentelegge, è esclusivamente di legittimità sulla regolarità delleadunanze degli organi comunali, allorquando dettedeliberazioni debbano essere successivamente trasmesseall’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente per iprovvedimenti di competenza.

ARTICOLO 27Interventi sostitutivi

Nei casi di inosservanza dei termini previsti dalla presentelegge da parte dei comuni, l’Assessore regionale per ilterritorio e l’ambiente provvede in via sostitutiva a mezzo dicommissari ad acta.

TITOLO IIIPROGRAMMI PLURIENNALI

ARTICOLO 28Programmi pluriennali di attuazione.Comuni obbligati - DurataTutti i comuni aventi popolazione superiore a 10.000abitanti sono obbligati alla formazione dei programmipluriennali di attuazione nel rispetto delle seguentiscadenze temporali:a) comuni con popolazione compresa tra i 10.000 e 15.000abitanti: entro il 31 dicembre 1980;b) comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti edotati di strumenti urbanistici generali approvati: entro il 31dicembre 1979;c) comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti nonancora dotati di strumenti urbanistici generali: entro 180

LRS 71/7852

giorni dall’approvazione degli strumenti urbanisticimedesimi.Sono tenuti altresì a formare il programma pluriennale neglistessi termini di cui alle lettere b) e c) i comuni che per leloro caratteristiche industriali e turistiche, a prescinderedalla loro popolazione, saranno inclusi in un appositoelenco che sarà approvato dall’Assessore regionale per ilterritorio e l’ambiente entro sessanta giorni dall’entrata invigore della presente legge.La durata dei programmi pluriennali, variabili da tre acinque anni, è determinata dai comuni.

TICOLO 29Contenuto del programma pluriennale di attuazione

Il programma pluriennale di attuazione degli strumentiurbanistici generali approvati o adottati e trasmessiriguarda le parti del territorio comunale oggetto d'intervento pubblico e privato in un periodo di tempo noninferiore a tre e non superiore a cinque anni.Il programma pluriennale deve indicare:a) il perimetro dei suoli sui quali, nel rispetto delleprescrizioni dello strumento urbanistico, si intendeintervenire;b) il perimetro e la destinazione delle aree per le opere diurbanizzazione primaria e secondaria di pertinenza dei variinsediamenti, nonchè delle infrastrutture dei servizi diinteresse comunale o intercomunale;c) il preventivo di spesa per la realizzazione delle opere diurbanizzazione e per la espropriazione delle aree.Gli interventi per l’edilizia residenziale devono avvenire nelrispetto di quanto prescritto dall’art. 2 della legge 28gennaio 1977, n. 10.Le aree da includere nel programma sono scelte avendoriguardo alla economicità ed alla funzionalità degliinterventi. A tale fine sono scelte con priorità le aree giàdotate di opere di urbanizzazione e comunque quelle nellequali i costi di insediamento risultino più economici.

ARTICOLO 30Dimensionamento - Elaborati del programmaL’estensione delle parti del territorio comunale da includerenel programma pluriennale è determinata in relazione aifabbisogni strettamente necessari di edilizia residenziale,commerciale, per attività turistiche, direzionali, artigianalied industriali, nonchè dei relativi servizi, per l’arcotemporale di validità del programma, tenendo conto delleconcessioni già rilasciate e della situazione di fattoesistente, nonchè della concreta possibilità di recupero delpatrimonio edilizio esistente.Non si applicano le disposizioni dell’art. 32 della legge 5agosto 1978, n. 457.Gli elaborati del programma sono costituiti da:a) relazione illustrativa dei criteri adottati in ordine aldimensionamento ed alle scelte operate;b) delimitazione dei suoli costituenti il perimetro d'intervento effettuata su mappe catastali nelle qualidovranno essere indicate le previsioni degli strumentiurbanistici generali o particolareggiati;c) relazione finanziaria riportante le previsioni di spesaoccorrenti per l’acquisizione delle aree e per l’esecuzionedelle opere di urbanizzazione e dei servizi di interessegenerale, nonchè l’indicazione delle previsioni di entrata.

ARTICOLO 31Formazione ed approvazioneAi fini della formazione dei programmi pluriennali il comunedovrà sentire le forze sociali, culturali, imprenditoriali e iconsigli di quartiere ove esistano.I programmi pluriennali, la cui spesa è obbligatoria, sonoadottati dal consiglio comunale e pubblicati all’albo pretorioper un periodo di quindici giorni.

Chiunque può presentare osservazioni entro i quindicigiorni successivi alla data di scadenza della pubblicazione.Entro i successivi trenta giorni, il consiglio comunale ètenuto ad adottare le proprie determinazioni in ordine alleosservazioni, presentare e procedere quindiall’approvazione definitiva del programma che diventaesecutivo dopo il riscontro della commissione provinciale dicontrollo.E' fatto obbligo ai comuni di trasmettere all’Assessoratoregionale del territorio e dell’ambiente i programmideliberati.Nella prima attuazione della presente legge si può tenereconto, ai fini della formazione dei programmi pluriennali,delle lottizzazioni convenzionate approvate alla data dientrata in vigore della presente legge.E' consentita per una sola volta la revisione dei programmipluriennali entro il primo biennio o triennio dalla loroapprovazione ove, a seguito di verifiche effettuate, risultinonecessarie modificazioni o nel caso di adeguamento deglistrumenti urbanistici generali alle modifiche apportatedall’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente insede di approvazione degli stessi.

ARTICOLO 32Attuazione dei programmi pluriennaliL’attività edilizia nelle aree incluse nei programmipluriennali si svolgerà a mezzo di:a) concessione singola;b) piano di lottizzazione convenzionata;c) piano particolareggiato.Le singole concessioni potranno essere rilasciate nellezone territoriali omogenee A e B nei casi previsti dalprecedente art. 21 nonchè per gli isolati definiti dalprecedente art. 10 o nei comparti definiti dall’art. 23 dellalegge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall’art. 11 dellapresente legge.Qualora lo strumento urbanistico generale non contengaprevisioni esecutive, il comune è tenuto ad indicare imetodi di intervento o procedendo in tutto o in parte allaredazione di piani particolareggiati o imponendo l’obbligo aiproprietari delle aree di presentare piani di lottizzazione.Nel caso in cui entro il periodo di validità del programma gliaventi titolo non presentino, singolarmente o riuniti inconsorzio, istanza di concessione, il comune procede allaespropriazione delle aree non utilizzate ai sensi dell’art. 13della legge 28 gennaio 1977, n. 10.Nella prima applicazione della presente legge è consentitoconcedere proroghe non superiori a due anni, purchè learee non utilizzate ricadano nell’ambito del secondoprogramma pluriennale.Il comune utilizza le aree espropriate secondo quantoprevisto dall’art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 esuccessive modificazioni, nonchè secondo le disposizionicontenute nell’art 27 della medesima legge.La disposizione di cui al precedente quarto comma non siapplica ai beni immobili di proprietà dello Stato o dellaRegione.

ARTICOLO 33Opere ammesse al di fuori delle aree incluse neiprogrammi pluriennaliAl di fuori del perimetro delle aree incluse nei programmipluriennali sono ammessi gli interventi previsti dall’art. 9della legge 28 gennaio 1977, n. 10, quelli consentiti dallostrumento urbanistico generale nelle zone territorialiomogenee A e B, limitatamente all’edificato esistente,nonchè quelli discendenti dall’attuazione dei piani direcupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457.A decorrere dal 1º luglio 1979 e sino all’approvazione deiprogrammi pluriennali dei comuni di cui alla lettera b) delprecedente art. 28, la concessione è data soltanto su areedotate di opere di urbanizzazione primaria o per le quali

LRS 71/78 53

esista l’impegno dei concessionari a realizzarle esemprechè risultino previste dallo strumento urbanistico leopere di urbanizzazione secondaria.Per i comuni di cui alla lettera c) del citato art. 28 ledisposizioni indicate nel precedente comma si applicano adecorrere dalla data di approvazione degli strumentiurbanistici generali.Per i comuni di cui alla lettera a) del citato art. 28 ledisposizioni previste dal secondo comma del presentearticolo si applicano a decorrere dal 1º luglio 1980.

ARTICOLO 34Anticipazione di spesa per l’attuazione dei programmipluriennaliL’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente autorizzaanticipazioni di fondi, senza interessi, in favore dei comunidotati di programmi pluriennali di attuazione, per leseguenti finalità :a) acquisizione delle aree incluse nei programmi pluriennaliper la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria esecondaria, di servizi ed infrastrutture di interessegenerale;b) esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria esecondaria, di servizi ed infrastrutture di interessegenerale;c) acquisizione delle aree ricadenti nell’ambito deiprogrammi pluriennali e per le quali gli aventi titolo nonabbiano richiesto la relativa concessione nei termini divalidità del programma medesimo.Le anticipazioni di cui al comma precedente sonocommisurate all’ammontare del progetto delle opereoccorrenti, contenente l’indicazione delle aree daespropriare, approvato dagli organi competenti secondo levigenti disposizioni.Sono ammessi ai benefici previsti dal presente articolo icomuni inclusi in programmi semestrali formulatidall’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente sullabase delle richieste avanzate, sentito preventivamente ilparere della Commissione legislativa competentedell’Assemblea regionale.

ARTICOLO 35Procedure per la concessione delle anticipazioniAlla concessione delle anticipazioni si provvede condecreto dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze,previa istanza del comune interessato, direttaall’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente,corredata da:a) piano finanziario contenente i fabbisogni di cui allelettere a), b) e c) dell’art. 34;b) delibera di impegno a rimborsare le anticipazionisecondo le modalità previste dal presente articolo.L’Assessorato regionale del territorio e dell’ambientetrasmette all’Assessorato regionale del bilancio e dellefinanze le istanze di cui al precedente comma unitamenteal nulla osta all’accoglimento della istanza medesima,specificando, altresì , l’importo dell’anticipazioneautorizzata.L’accreditamento dell’anticipazione è effettuato a favore dellegale rappresentante del comune beneficiario presso glistabilimenti, siti nei capoluoghi di provincia, degli istituti dicredito tesorieri dei fondi regionali.I prelevamenti devono essere limitati alle sommenecessarie per le esigenze previste alle lettere a), b) e c)dell’art. 34 mediante ordinativi di pagamento in favore deicreditori.Le anticipazioni saranno rimborsate dai comuni utilizzandole somme riscosse a qualsiasi titolo per effetto dellapresente legge, nonchè quelle provenienti da finanziamentistatali erogati per le finalità previste dal primo commadell’art. 34.

I rimborsi sopra citati dovranno essere effettuati nel terminedi quindici giorni dalla data di riscossione delle predettesomme.I sindaci ed i tesorieri comunali sono personalmenteresponsabili della puntuale applicazione delle disposizionidel precedente comma.Le anticipazioni di cui al precedente art. 34, da erogare nelperiodo dal 1980 al 1983, sono poste a carico del bilanciodella Regione per un ammontare complessivo di lire100.000 milioni.Alla spesa relativa si provvede con le entrate previste dallapresente legge.

TITOLO IVNORME REGOLATRICI DELL’ATTIVITA' EDILIZIACAPO IConcessioni edilizie

ARTICOLO 36ConcessioneIl proprietario o chi ne ha titolo deve chiedere al sindaco laconcessione per l’esecuzione di qualsiasi attivitàcomportante trasformazione edilizia ed urbanistica delterritorio comunale, nonchè il mutamento delladestinazione degli immobili.Possono richiedere la concessione anche coloro che, purnon essendo proprietari, dimostrino di avere un valido titoloche consenta l’uso del bene in relazione alla concessionerichiesta.La qualità di proprietario o di avente titolo deve esseredocumentata.L’atto di concessione, nonchè l’atto di impegno unilateralee la convenzione previsti dall’art. 7 della legge 28 gennaio1977, n. 10, debbono essere trascritti, a curadell’amministrazione comunale e a spese dei richiedenti,nei registri immobiliari, in modo da risultare sia ladestinazione dell’immobile sia le aree di pertinenzaasservite all’immobile stesso.La concessione non è richiesta nel caso previsto dal primocomma, lettera a), dell’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n.457, e, nel caso previsto dalla lettera b) dello stessocomma, è sostituita da una autorizzazione del sindaco perl’esecuzione dei lavori con le modalità e procedure previstedall’art. 48 della legge medesima.Fatti salvi i casi previsti dall’art. 9 della legge 28 gennaio1977, n. 10 per la concessione gratuita, e quelli di cuiall’art. 7 della stessa legge per l’edilizia convenzionata, laconcessione è subordinata alla corresponsione di uncontributo commisurato alla incidenza delle spese diurbanizzazione primaria e secondaria, nonchè al costo dicostruzione.La concessione è trasferibile ai successori e aventi causache abbiano titolo sul bene oggetto della concessionestessa.Le concessioni relative a singoli edifici non possono averevalidità complessiva superiore a tre anni dall’inizio deilavori, che devono comunque essere iniziati entro un annodal rilascio della concessione.Un periodo più lungo per la ultimazione dei lavori puòessere consentito dal sindaco in relazione alla mole delleopere da realizzare o delle sue particolari caratteristichecostruttive.Qualora entro i termini suddetti i lavori non siano statiiniziati o ultimati, il concessionario deve richiedere unanuova concessione.Per ultimazione dell’opera si intende il completamentointegrale di ogni parte del progetto confermato con lapresentazione della domanda di autorizzazione perl’abitabilità o agibilità .E' ammessa la proroga del termine per la ultimazione deilavori con provvedimento motivato e solo per fatti estranei

LRS 71/7854

alla volontà del concessionario che siano sopravvenuti aritardare i lavori durante la loro esecuzione.La proroga può essere sempre prevista nel provvedimentodi concessione del sindaco, quando si tratti di operepubbliche, il cui finanziamento sia preventivato in piùesercizi finanziari.

ARTICOLO 37Controllo partecipativoChiunque ha diritto di prendere visione presso gli ufficicomunali delle domande e delle concessioni edilizie.I comuni sono tenuti, a richiesta, a fornire copie dei relativiatti, ponendo a carico dei richiedenti le spese per lariproduzione.L’estratto delle concessioni dovrà essere esposto perquindici giorni all’albo del comune.

ARTICOLO 38Intervento sostitutivo per mancato rilascio diconcessioneDecorsi i termini di cui all’art. 31 della legge 17 agosto1942, n. 1150 e successive integrazioni e modificazioni,senza che sia intervenuta la decisione in ordine la rilascio omeno della concessione, i richiedenti possono inoltrare alcomune un atto extra - giudiziale di diffida.Decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica delladiffida senza che il sindaco abbia provveduto, i richiedentipossono presentare istanza all’Assessorato regionale delterritorio e dell’ambiente, il quale provvede in via sostitutivaentro sessanta giorni, a mezzo di apposito commissario adacta, dandone comunicazione all’Assessorato regionaledegli enti locali.

RTICOLO 39Cave

Ferme restando le disposizioni minerarie in materia,l’apertura di nuove cave non è soggetta alla concessioneprevista dall’art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10,bensì subordinata, previo nulla osta della competentesoprintendenza e accertamento da parte del sindaco che lacava non insista su terreni utilizzati per colturespecializzate, irrigue o dotati di infrastrutture ed impianti asupporto dell’attività agricola, alla stipula di un atto d'obbligo nei confronti del comune, con il quale il richiedentesi impegna ad effettuare, a sua cura e spese, unaadeguata sistemazione dei luoghi, espletato lo sfruttamentodella cava stessa.

ARTICOLO 40Convenzione tipo o atto d' obbligo unilaterale

I comuni deliberano lo schema di convenzione o atto d'obbligo unilaterale previsti dall’art. 7 della legge 28 gennaio1977, n. 10, in conformità alla convenzione tipo di cuiall’art. 8 della stessa legge, che l’Assessore regionale per ilterritorio e l’ambiente è tenuto ad approvare nel termine dinovanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.La Giunta regionale, sentita la Commissione legislativacompetente dell’Assemblea regionale, determina, entro il30 luglio di ogni anno, il valore del costo teorico base dicostruzione da assumere per la determinazione del prezzodi cessione degli alloggi, con riferimento ai costi dicostruzione verificati a consuntivo per gli interventi diedilizia sovvenzionata, agevolata e convenzionata.Il costo teorico base così determinato è aggiornato daicomuni, all’atto della stipula della convenzione, sulla basedelle variazioni dei costi per fabbricati di nuova costruzionepubblicati nei bollettini dell’ISTAT.In sede di prima applicazione della presente legge si puòassumere come costo teorico base di costruzione quellostabilito con decreto ministeriale 3 ottobre 1975, n. 9816, aisensi del terzo comma dell’art. 8 della legge 1º novembre

1965, n. 1179. Detto costo è comprensivo delle spesegenerali e degli utili dell’impresa.Nel deliberare lo schema di convenzione di cui al primocomma del presente articolo i comuni determinano i canonidi locazione che non devono comunque risultare superioria quelli derivanti dall’applicazione degli articoli da 12 a 21della legge 27 luglio 1978, n. 392.

ARTICOLO 41Oneri di urbanizzazioneL’incidenza degli oneri di urbanizzazione di cui alla legge28 gennaio 1977, n. 10, è determinata dai comuni inconformità alle tabelle parametriche regionali approvatecon decreto dell’Assessore regionale per lo sviluppoeconomico del 31 maggio 1977, in misura non inferiore alleseguenti percentuali:a) comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitantie frazioni degli altri comuni con popolazione non superiorea 10.000 abitanti: 25 per cento;b) comuni con popolazione tra i 10.001 e i 30.000 abitanti:27,50 per cento;c) comuni con popolazione compresa tra i 30.001 e i50.000 abitanti: 30 per cento;d) comuni con popolazione tra i 50.001 e i 100.000 abitanti:32,50 per cento;e) comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti:40 per cento;f) insediamenti stagionali di comuni montani e collinari: 30per cento;g) insediamenti stagionali di comuni costieri: 40 per cento;h) insediamenti turistici: 30 per cento;i) insediamenti artigianali e industriali: 25 per cento;l) insediamenti industriali all’interno delle aree o dei nucleiindustriali: 10 per cento.Per gli insediamenti commerciali e direzionali le tabelleparametriche si applicano integralmente.I comuni sono obbligati ad adeguare l’incidenza degli oneridi urbanizzazione almeno alle percentuali come soprastabilite entro sessanta giorni dall’entrata in vigore dellapresente legge.

ARTICOLO 42Esenzioni dagli oneriIl contributo di cui all’art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n.10, non è dovuto da coloro che chiedono la concessioneper fabbricati destinati a residenza stabile per uso proprio,quando questi hanno caratteristiche dell’edilizia economicae popolare e i richiedenti non risultino proprietari di altriimmobili, nonchè dalle cooperative a proprietà indivisa dicui al primo comma dell’art. 4 della legge regionale 5dicembre 1977, n. 95.Nessun concorso negli oneri di urbanizzazione è dovutonei casi previsti dalla lettera b) del primo comma dell’art. 9della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e dall’ultimo commadell’art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457.Gli oneri previsti dall’art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n.10, per gli edifici unifamiliari destinati a residenza stabile,che hanno le caratteristiche di superficie di cui all’ultimocomma dell’art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457,nonchè per le cooperative a proprietà indivisa di cui alprimo comma dell’art. 4 della legge regionale 5 dicembre1977, n. 95, sono ridotti del 20 per cento rispetto a quellideterminati dai comuni sulla base delle tabelleparametriche approvate con decreto dell’Assessoreregionale per lo sviluppo economico del 31 maggio 1977ed in conformità di quanto disposto dal precedente art. 41.

ARTICOLO 43Riduzione degli oneri

La quota degli oneri relativi al costo di costruzione, di cuiall’art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è ridotta al 60per cento della misura medesima per le istanze di

LRS 71/78 55

concessione presentate entro il 31 dicembre 1979 e all’80per cento per le istanze presentate entro il 31 dicembre1981.

ARTICOLO 44Ratizzazione del contributo per opere di

urbanizzazioneIl contributo di cui all’art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n.10, può essere ratizzato per un periodo non superiore a 24mesi. In tal caso il concessionario deve prestare le idoneegaranzie finanziarie anche a mezzo di fidejussionebancaria o polizza cauzionale rilasciata da imprese diassicurazione.

ARTICOLO 45Contributo per opere di urbanizzazione per

insediamenti turistici, industriali ed artigianaliI criteri per la determinazione dei contributi previsti dall’art.10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, relativamente agliinsediamenti artigianali, industriali e turistici, sarannodeterminati entro novanta giorni con decreto dell’Assessoreregionale per il territorio e l’ambiente, sentita la competenteCommissione legislativa dell’Assemblea regionale.

TITOLO IVNORME REGOLATRICI DELL’ATTIVITA' EDILIZIACAPO IIVigilanza e sanzioni

ARTICOLO 46Vigilanza

Il sindaco esercita la vigilanza sull’attività edilizia, sullemodifiche di destinazione degli immobili, e in generale,sulle opere di modificazione del suolo.Controlli ispettivi possono essere disposti anchedall’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente cuispetta la vigilanza sull’attività urbanistica di cui all’art. 1della legge 17 agosto 1942, n. 1150.I funzionari, agenti e incaricati del controllo del comunepossono accedere ai cantieri, alle costruzioni e ai fondi neicasi previsti dalle norme vigenti.

ARTICOLO 47Sospensione dei lavori

Qualora sia constatata l’inosservanza di norme,prescrizioni di strumenti urbanistici, programmi diattuazione, modalità esecutive della concessione e, più ingenerale, di qualsiasi altra prescrizione gravante sulcostruttore, il sindaco ordina l’immediata sospensione deilavori, con riserva di emanare, entro i successivi sessantagiorni, i provvedimenti che risultino necessari per lamodifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino.L’ordinanza viene notificata al proprietario e al titolare dellaconcessione, se diverso dal proprietario, nonchèall’assuntore e al direttore dei lavori che risultino dalladomanda di concessione e dai documenti in possesso delcomune.Detta ordinanza, annotata nel registro delle concessioni, ècomunicata all’intendenza di finanza, agli enti, agli uffici edalle aziende di credito competenti per la erogazione deicontributi o di altre provvidenze, agli uffici competenti per lacessazione delle forniture o dei servizi pubblici che sianostati ottenuti o che siano erogati in funzione della regolaritàdella posizione del titolare della concessione; nonchè ,nelle zone vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n.1497, e della legge 2 febbraio 1974, n. 64, rispettivamentealla soprintendenza e all’ufficio del genio civile competenti.Copia dell’ordinanza deve inoltre essere trasmessaall’autorità giudiziaria competente.

ARTICOLO 48Sigilli

Nel caso di accertata inadempienza all’ordinanza disospensione dei lavori, il sindaco provvede all’apposizionedi sigilli al cantiere e al macchinario impiegato per losvolgimento dei lavori.Il relativo verbale è notificato agli stessi soggetti di cui alprecedente articolo, ove non presenti alle operazioni.I sigilli sono sottoposti a periodiche verifiche che potrannoessere effettuate anche a cura di un costode da nominaretra persone estranee alle attività abusive.Le spese per le misure cautelari e per la custodia sonoaddebitate, in solido, ai soggetti cui è stata notificatal’ordinanza.Le relative somme vengono riscosse a norma del regiodecreto 14 aprile 1910, n. 639.

ARTICOLO 49Sanzioni principaliLe opere eseguite in totale difformità o in assenza dellaconcessione devono essere demolite, a cura e spese delproprietario, entro il termine fissato dal sindaco conordinanza.In mancanza, le predette opere sono gratuitamenteacquisite, con l’area su cui insistono, al patrimonioindisponibile del comune, che le utilizza a fini pubblici,compresi quelli di edilizia residenziale pubblica. Lepertinenze degli immobili stessi sono espropriate daicomuni ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 della legge 28gennaio 1977, n. 10.Qualora l’opera contrasti con rilevanti interessi urbanistici oambientali ovvero non possa essere utilizzata per finipubblici, la stessa, dopo l’acquisizione al patrimonio delcomune, viene demolita a cura di quest' ultimo e a spesedel suo costruttore. L’area di impianto potràsuccessivamente essere utilizzata nei modi che sarannostabiliti dal consiglio comunale. Il comune provvede alrecupero delle spese di demolizione ai sensi del regiodecreto 14 aprile 1910, n. 639.L’acquisizione di cui ai precedenti commi si effettua conordinanza motivata del sindaco che, vidimata e resaesecutiva dal pretore nella cui giurisdizione ricade ilcomune interessato, costituisce titolo per la trascrizione neiregistri immobiliari e per la immissione in possesso.Le opere realizzate in parziale difformità dalla concessionedevono essere demolite o modificate a spese delconcessionario entro il termine stabilito dal sindaco nellastessa ordinanza di demolizione o di modifica.Nel caso in cui le opere difformi non possano essererimosse senza pregiudizio della parte conforme, il sindacoapplica una sanzione pari al doppio del valore venale dellaparte dell’opera realizzata in difformità dalla concessione.Non si procede alla demolizione ovvero all’applicazionedella sanzione di cui al comma precedente nel caso direalizzazione di varianti, purchè esse non siano incontrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e nonmodifichino la sagoma, le superfici utili e la destinazione d'uso delle costruzioni per le quali è stata rilasciata laconcessione. Le varianti dovranno comunque essereapprovate prima del rilascio del certificato di abitabilità.Le opere eseguite da terzi, in totale difformità dallaconcessione o in assenza di essa, sui suoli di proprietàdello Stato o di enti territoriali sono gratuitamente acquisite,rispettivamente, al demanio dello Stato o al patrimonioindisponibile degli enti stessi, salvo il potere di ordinare lademolizione, da effettuarsi a cura e spese del costruttoreentro sessanta giorni, qualora l’opera contrasti con rilevantiinteressi urbanistici ed ambientali. In caso di mancataesecuzione dell’ordine, alla demolizione provvede ilcomune, con recupero delle spese ai sensi del regiodecreto 14 aprile 1910, n. 639.In caso di annullamento della concessione, qualora non siapossibile la rimozione dei vizi delle procedureamministrative, il sindaco, in base a valutazioni

LRS 71/7856

discrezionali, ordina la demolizione o l’applicazione di unasanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loroparti abusivamente eseguite valutato dall’ufficio tecnicoerariale; l’ordinanza è notificata alla parte dal comune ediviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.Nel caso di inadempienza all’ordine di demolizione o dimancato pagamento della sanzione pecuniaria, siapplicano le norme sull’acquisizione gratuita stabilite dalpresente articolo.I provvedimenti di annullamento della concessione e iprovvedimenti sanzionatori di cui al presente articolodevono essere annotati nei registri immobiliari a curadell’autorità che li adotta e a spese del trasgressore.

ARTICOLO 50Sanzioni amministrative per mancato o ritardato

pagamento del contributo per la concessioneIl mancato o ritardato versamento del contributo per laconcessione comporta:a) la corresponsione degli interessi legali di mora se ilversamento avviene nei successivi trenta giorni;b) la corresponsione di una penale pari al doppio degliinteressi legali qualora il versamento avvenga negli ulterioritrenta giorni;c) l’aumento di un terzo del contributo dovuto, quando ilritardo si protragga oltre il termine di cui alla precedentelettera b).

ARTICOLO 51Altre sanzioni

Per il mutamento della destinazione d' uso degli immobilisenza la prescritta concessione si applica una sanzionepecuniaria di lire 10.000 al metro cubo.Per l’apertura di strade senza la prescritta concessione siapplica una sanzione di lire 20.000 al metro quadro.Per il taglio abusivo di boschi si applica una sanzione di lire20.000 al metro quadro. Per l’abbattimento di alberi,comunque tutelati, di pregio ambientale o paesaggistico siapplica una sanzione da lire 200.000 a lire 500.000 adalbero.Per l’apertura di pozzi, discariche, cave o per larealizzazione di altre opere comportanti manomissioni delterritorio, si applica una sanzione da lire 500.000 a lire50.000.000.Per la demolizione abusiva di opere si applica unasanzione di lire 5.000 al metro cubo.Nel caso di demolizione abusiva di immobili di interesseartistico o ambientale, oltre alla sanzione prevista dalcomma precedente, il comune procede alla espropriazionedell’area su cui insiste il fabbricato, comprese le relativepertinenze.Per la mancata richiesta di autorizzazione di abitabilità oagibilità si applica una sanzione pari al 10 per cento delcontributo dovuto per costo di costruzione, fissato condecreto dell’Assessore regionale per lo sviluppo economicodell’11 novembre 1977.Per chi si sottrae all’obbligo di consentire l’accesso aicantieri nel caso di cui all’art. 46 della presente legge, siapplica una sanzione di lire 1.000.000.La sanzione di cui al comma precedente si applica anchenel caso di rimozione dei sigilli.Gli atti giuridici aventi per oggetto unità edilizie costruite inassenza di concessione sono nulli, ove da essi non risultiche l’acquirente era a conoscenza della mancanza dellaconcessione. La medesima disposizione vale nel caso dicompravendita di terreni abusivamente lottizzati. In quest'ultimo caso a carico dell’alienante si applica una sanzionepecuniaria di lire 20.000 al metro quadro.In tutte le ipotesi previste dal precedente art. 49, per gliimmobili realizzati abusivamente - anche se non ancoraultimati - si applica, dal giorno in cui l’infrazione è stataperpetrata fino al giorno in cui il provvedimento definitivo

(demolizione, confisca, pagamento della penale) trovaeffettiva esecuzione, una sanzione pecuniaria annuale parial 20 per cento del contributo afferente al costo dicostruzione, fissato con decreto dell’Assessore regionaleper lo sviluppo economico dell’11 novembre 1977.La sanzione è disposta con ordinanza del sindaco e la suamancata applicazione costituisce danno nei confronti delcomune.

ARTICOLO 52Poteri sostitutivi della Regione

I provvedimenti repressivi di cui ai precedenti articolicostituiscono atti dovuti per il sindaco.Nel caso di inerzia comunale e salve le responsabilitàpenali e amministrative del sindaco, l’Assessore regionaleper il territorio e l’ambiente può, nelle ipotesi di gravedanno urbanistico, intervenire in via sostitutiva, previadiffida al comune, adottando le sanzioni principali edaccessorie previste dai precedenti articoli.

ARTICOLO 53Annullamento di provvedimenti comunali

Nel territorio della Regione siciliana, l’art. 27 della legge 17agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, èsostituito dalle seguenti disposizioni.Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed iprovvedimenti comunali che consentono esecuzione diopere in violazione delle leggi vigenti, delle prescrizionidegli strumenti urbanistici o delle norme dei regolamentiedilizi, possono essere annullati dall’Assessore regionaleper il territorio e l’ambiente, su parere del consiglioregionale dell’urbanistica.Il provvedimento di annullamento è preceduto dallacontestazione delle violazioni stesse al titolare della licenzao della concessione, al proprietario della costruzione, alprogettista, nonchè al sindaco, con l’invito a presentarecontrodeduzioni entro un termine all’uopo stabilito.Il provvedimento di annullamento è emesso entro 18 mesidalla data delle contestazioni.In pendenza delle procedure di annullamento l’Assessoreregionale per il territorio e l’ambiente ordina la sospensionecautelativa dei lavori, con provvedimento da notificare nelleforme e con le modalità previste dal codice di proceduracivile, ai soggetti di cui al precedente comma e dacomunicare all’amministrazione comunale.L’ordine di sospensione cessa di avere efficacia se non siaemesso il decreto di annullamento entro i termini di cui alquarto comma del presente articolo.Intervenuto il decreto di annullamento si applicano ledisposizioni contenute nel precedente art. 49.I provvedimenti di sospensione dei lavori ed il decreto diannullamento vengono resi noti al pubblico mediantel’affissione nell’albo pretorio del comune.

ARTICOLO 54Obbligo del sindaco

Intervenuto il decreto di annullamento il sindaco hal’obbligo di dare esecuzione alla pronuncia di annullamentoadottando, entro il termine all’uopo fissato dall’Assessoreregionale per il territorio e l’ambiente, i provvedimentistabiliti con lo stesso decreto.Qualora il sindaco non provveda, l’Assessore regionale peril territorio e l’ambiente provvede in via sostitutiva a mezzodi commissario ad acta.

TITOLO VCENTRI STORICI E TUTELA DELL’AMBIENTEARTICOLO 55Centri storici

Gli interventi nei centri storici, nonchè negli agglomerati diantica o recente formazione contraddistinti da valori storici,urbanistici, artistici ed ambientali, anche se manomessi o

LRS 71/78 57

degradati o non presenti tutti contestualmente, si attuanocon l’osservanza delle finalità indicate nell’art. 1 della leggeregionale 7 maggio 1976, n. 70.Gli strumenti urbanistici attuativi relativi alle zone sopraindicate sono redatti secondo le finalità previste dall’art. 2della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70, anche invariante del piano regolatore generale o del programma difabbricazione.Le nuove costruzioni ammissibili nelle aree libere o che sirendano libere dovranno inserirsi nell’ambiente circostanterispettandone la tipologia e le caratteristiche.I piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457,relativi alle zone di cui al primo comma, dovranno averecarattere prevalentemente conservativo.Essi sono approvati dal consiglio comunale, a sensi delsecondo comma dell’art. 28 della legge 5 agosto 1978, n.457, e trasmessi all’Assessorato regionale del territorio edell’ambiente entro dieci giorni dalla data del riscontro dilegittimità dell’organo di controllo.La delibera di cui al comma precedente diviene esecutivase, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento,l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente nonadotta alcuna determinazione.Quando i predetti piani di recupero prevedono gli interventidi cui alla lettera e) dell’art. 31 della legge 5 agosto 1978,n. 457, la loro approvazione resta di competenzadell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente,che vi provvede ai sensi del precedente art. 12.Le concessioni relative a costruzioni non comprese in zoneo piani di recupero e ricadenti nelle zone di cui al primocomma del presente articolo non sottoposte alleprescrizioni del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444,sono rilasciate, previo nulla - osta della competentesoprintendenza, che dovrà valutarne l’ammissibilità inrelazione alle esigenze di tutela naturale, ambientale,paesaggistica e dei beni culturali.

ARTICOLO 56(Is omette l’art. 56 in quanto impugnato, ai sensi dell’art.

28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per laRegione siciliana).

ARTICOLO 57Disposizioni di tutela particolare

Con l’osservanza delle procedure previste dall’art. 16 dellalegge regionale 12 giugno 1976, n. 78, possono essereconcesse deroghe a quanto previsto dalla lettera a) delprimo comma dell’art. 15 della legge stessa, limitatamente:a) alle opere connesse a servizi pubblici;b) alle opere di urbanizzazione primaria e secondariaconnesse a complessi produttivi e alberghieri esistenti;c) agli ammodernamenti e agli ampliamenti dei complessidi cui alla precedente lettera b);d) alle opere relative ai porti ed alle opere connesse perservizi ed infrastrutture.

TITOLO VICONSIGLIO REGIONALE DELL’URBANISTICAARTICOLO 58Istituzione del consiglio regionale dell’urbanistica

E' istituito presso l’Assessorato regionale del territorio edell’ambiente il consiglio regionale dell’urbanistica, cui sonodemandati i seguenti compiti:a) esprimere parere sul piano urbanistico regionale, suipiani comprensoriali, sui piani regolatori generali, sui pianidi sviluppo economico ed urbanistico delle comunitàmontane, nonchè sui piani settoriali, comunque denominati,che concernano la materia urbanistica;b) esprimere parere su tutte le questioni di interesseurbanistico che l’Assessore regionale per il territorio el’ambiente intenda sottoporre al consiglio stesso.

La denominazione << commissione regionale urbanistica>> contenuta nella rubrica << Assessorato regionale dellosviluppo economico >> di cui all’art. 8 della legge regionale29 dicembre 1962, n. 28, e successive modificazioni, èsostituita con << consiglio regionale dell’urbanistica >>.

ARTICOLO 59Composizione del consiglio regionale dell’urbanistica

Il consiglio regionale dell’urbanistica è composto:1) dall’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, chelo presiede, o da un suo delegato;2) dal direttore regionale dell’urbanistica;3) dal direttore regionale del territorio e dell’ambiente;4) da quattro dirigenti tecnici in servizio pressol’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente conalmeno dieci anni di anzianità ;5) dall’avvocato distrettuale dello Stato di Palermo;6) dal soprintendente per i beni culturali e ambientalicompetente per territorio;7) da tre docenti universitari, di cui due di materieurbanistiche ed uno di materie geologiche, sceltidall’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente suterne proposte dalle università dell’Isola;8) da un ingegnere e da un architetto, liberi professionisti,iscritti ai relativi albi professionali, nonchè da un geologo,scelti dall’Assessore regionale per il territorio e l’ambientesu terne proposte dalle consulte regionali dei rispettiviordini professionali;9) da sei urbanisti designati dalle tre principali associazionidegli enti locali.Possono essere sentiti, di volta in volta, dal consiglio, per latrattazione di problemi particolari, i direttori regionali degliAssessorati interessati, esperti di chiara fama,rappresentanti di pubbliche amministrazioni.Deve essere sentito il rappresentante dell’amministrazionedi cui si esamini il piano.I componenti di cui ai numeri 7), 8) e 9) sono nominati condecreto dell’Assessore regionale per il territorio el’ambiente, durano in carica quattro anni e non possonoessere riconfermati.Ai medesimi, compatibilmente con le leggi in vigore, spetta,in quanto dovuto, il trattamento di missione a norma dellevigenti disposizioni, nonchè gettoni determinati con decretodel Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale,su proposta dell’Assessore regionale per il territorio el’ambiente.Per la validità delle sedute del consiglio è necessaria lapresenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.Per la emissione dei pareri di competenza, è necessario ilvoto favorevole della maggioranza dei presenti.Le funzioni di segretario del consiglio sono espletate da undirigente amministrativo dell’Assessorato regionale delterritorio e dell’ambiente.In materia di urbanistica, il parere del consiglio regionaledell’urbanistica sostituisce ogni altro parere diamministrazione attiva o corpi consultivi.

TITOLO VII (Si omettono gli articoli 60, 61, 62, 63, 64, 65,66 e 67 in quanto impugnati, ai sensi dell’art. 28 delloStatuto, dal Commissario dello Stato per la Regionesiciliana).

TITOLO VIIINORME VARIE, FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

ARTICOLO 68Destinazione dei proventi

I proventi dei contributi e delle sanzioni pecuniarie previstidalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, e dalla presente leggesono versati in favore del comune in un conto correntevincolato presso uno degli istituti di credito indicati dall’art.1 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, con

LRS 71/7858

preferenza per quello tesoriere del comune, e sonodestinati esclusivamente alla realizzazione delle opere diurbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento deicomplessi edilizi compresi nei centri storici, all’acquisizionedelle aree da espropriare per la realizzazione deiprogrammi pluriennali, dei programmi costruttivi, dei pianidi zona, nonchè , prioritariamente, al rimborso delleanticipazioni di cui al precedente art. 34.Per i comuni nei quali gli istituti di credito suindicati nonabbiano propri sportelli i conti correnti vincolati potrannoessere accesi presso altra azienda di credito presente sullapiazza.Per i comuni dove non esistano sportelli bancari, gli stessiconti potranno essere accesi presso il tesoriere comunaleo, alternativamente, presso azienda di credito che abbiauno sportello in comune viciniore.Gli istituti di credito, le aziende ed i tesorieri di cui aiprecedenti commi dovranno trasmettere agli Assessoratiregionali del bilancio e delle finanze, degli enti locali, delterritorio e dell’ambiente, con periodicità annuale ecomunque quando ne siano richiesti, dettagliateinformazioni sulla consistenza e sui movimenti dei conticorrenti vincolati, di cui al presente articolo.E' fatto obbligo ai comuni di tenere separata gestione deiproventi di cui al primo comma.

ARTICOLO 69Norme per la pianificazione regionale

Al fine di dotare l’Amministrazione regionale degli strumentioperativi di conoscenza del territorio e dell’ambiente per unaggiornamento continuo nel quadro delle pertinentiiniziative di programmazione, l’Assessore regionale per ilterritorio e l’ambiente è autorizzato a stipulare convenzionicon enti di ricerca di importanza nazionale, con istituzioniuniversitarie, società ed enti privati altamente specializzati.Tali convenzioni, una volta perfezionate, sono comunicatealla competente Commissione legislativa dell’Assemblearegionale siciliana.Le convenzioni devono consentire altresì la realizzazione diun sistema informativo territoriale e ambientale per ilrilevamento, coordinamento e programmazione dellafotocartografia del territorio regionale.I comuni, prima di deliberare eventuali spese per ilrilevamento aerofotogrammetrico ai fini della formazionedei propri strumenti urbanistici, sono tenuti a richiedereall’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente ilmateriale esistente presso lo stesso e per i medesimi fini.L’Assessorato regionale del territorio e dell’ambientefornisce, altresì , direttamente, ai comuni che ne faccianorichiesta, le fotografie aeree aggionate del loro territorio.Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata laspesa complessiva di lire 3.500 milioni, ripartita negliesercizi finanziari 1979 e 1980.

ARTICOLO 70Comitato tecnico - scientifico

Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presentelegge, è costituito un comitato tecnico - scientifico al fine dicollaborare con l’Assessorato regionale del territorio edell’ambiente nelle attività preparatorie necessarie per laredazione del piano urbanistico regionale.Il comitato, nominato con decreto dell’Assessore regionaleper il territorio e l’ambiente, che lo presiede, dura in caricadue anni ed è composto da sei docenti universitari didiscipline urbanistiche, economiche e scientifiche.Ai componenti il comitato sono corrisposti i compensiprevisti dal quinto comma dell’art. 59.

ARTICOLO 71Consulenti dell’Assessore regionale per il territorio e

l’ambiente

L’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente perl’espletamento di attività connesse con le materie di suacompetenza può conferire incarichi a tempo determinato,che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, adesperti estranei all’Amministrazione, in numero nonsuperiore a tre. Agli stessi è attribuito il trattamentoeconomico previsto dall’art. 16 della legge regionale 10aprile 1978, n. 2.

ARTICOLO 72Utilizzazione di dipendenti statali

I funzionari tecnici che prestano servizio presso la sezioneurbanistica del provveditorato alle opere pubbliche, a lororichiesta e previo nulla osta dell’amministrazione diappartenenza, possono essere comandati pressol’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente.

ARTICOLO 73Piani comprensoriali.

Interpretazione autentica della legge regionale 3 febbraio1968, n. 1 In materia di piani comprensoriali tra i poteridell’Assessorato regionale competente previsti dagli articoli3, 4 e 5 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, sonocompresi quelli istruttori ed esecutivi.

ARTICOLO 74Frazione Marina di Melilli

Ai fini dell’attuazione del piano regolatore dell’area disviluppo industriale di Siracusa, il consorzio ASI èautorizzato ad espropriare tutte le costruzioni esistenti,comprese le aree, nella frazione di Marina di Melilli inderoga al disposto del comma nono dell’art. 16 della legge22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni eintegrazioni.

ARTICOLO 75Norma transitoria

Sino a quando non sarà costituito il consiglio regionaledell’urbanistica, il comitato tecnico - amministrativo delprovveditorato alle opere pubbliche continuerà ad esplicarele proprie funzioni in materia urbanistica.

ARTICOLO 76Disposizioni transitorie

Dopo l’entrata in vigore della presente legge, i pianiparticolareggiati, ancora in corso di istruttoria pressol’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, la cuiapprovazione ai sensi del precedente art. 12 è demandataai comuni, ferma restando l’applicazione obbligatoria dellemisure di salvaguardia, sono restituiti ai comuni stessi. Ipredetti piani devono essere adeguati alle disposizionicontenute nella presente legge e, comunque, deliberati daiconsigli comunali.L’atto deliberativo che adotta il piano particolareggiatodiviene esecutivo dopo il riscontro della commissioneprovinciale di controllo ai sensi della legge regionale 15marzo 1963, n. 16 e successive modificazioni edintegrazioni.Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicanoanche ai comuni obbligati alla formazione dei piani di zona,ai sensi del precedente art. 16.I piani di lottizzazione restituiti privi di determinazione daparte dell’Assessorato regionale del territorio edell’ambiente dopo l’entrata in vigore della presente legge,devono essere uniformati alle disposizioni contenute nellalegge medesima e comunque deliberati dai consiglicomunali con atto che diviene esecutivo dopo il riscontrodella commissione provinciale di controllo ai sensi dellalegge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successivemodifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 77

LRS 71/78 59

Copertura finanziariaPer le finalità di cui alla presente legge è autorizzata, perl’anno finanziario 1979, la spesa complessiva di lire 1.890milioni, di lire 1.750 milioni per le finalità previste dall’art.69, lire 50 milioni per le finalità degli articoli 59 e 70 e lire90 milioni per le finalità di cui all’art. 71.All’onere di lire 1.890 milioni ricadente nell’esercizio 1979 sifa fronte utilizzando parte dell’incremento delle entrateregionali relative all’anno medesimo.Per gli esercizi finanziari successivi l’onere saràdeterminato in relazione a quanto previsto dall’art. 4,secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

ARTICOLO 78La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti diosservarla e di farla osservare come legge della Regione.Palermo, 27 dicembre 1978.

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1991 n 15(G.U.R.S. 4 maggio 1991, n. 22)Modifiche ed integrazioni alla legge regionale27 dicembre 1978, n. 71, in materia urbanisticae proroga di vincoli in materia di parchi eriserve naturali.

Art. 1Proroga di termini1. I termini previsti dalla legge regionale 27 dicembre1978, n. 71, modificati dalle leggi regionali 30 dicembre1980, n. 159, e 10 agosto 1985, n. 37, per laformazione dei programmi pluriennali di attuazione,sono prorogati al 31 dicembre 1994.

Art. 2Proroga dell'efficacia dei vincoli contenuti neglistrumenti urbanistici generalinonché di quelli apposti ai sensi dell'articolo 6 dellaleggeregionale 6 maggio 1981, n. 981. L'efficacia dei vincoli contenuti negli strumentiurbanistici generali indicati dall'articolo 1 della leggeregionale 5 novembre 1973, n. 38, già decaduti perdecorrenza di termini, è prorogata sino al 31 dicembre1992.2. Qualora l'efficacia dei vincoli di cui al comma 1decada entro il 31 dicembre 1992, la stessa è prorogatafino alla predetta data.3. Le disposizioni di cui all'articolo 15, primo comma,lettera a, d, ed e della legge regionale 12 giugno 1976,n. 78, devono intendersi direttamente edimmediatamente efficaci anche nei confronti dei privati.Esse prevalgono sulle disposizioni degli strumentiurbanistici generali e dei regolamenti edilizi.4. I vincoli biennali apposti ai sensi dell'articolo 6 dellalegge regionale 6 maggio 1981, n. 98, ancorchéscaduti, sono prorogati di un ulteriore biennio a far datadall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3Obblighi dei comuni (1) (2)1. I comuni sprovvisti di piano regolatore generale odotati di piano, i cui vincoli, divenuti inefficaci perdecorrenza dei termini indicati dall'articolo 1 della leggeregionale 5 novembre 1973, n. 38, siano prorogati aisensi dell'art. 2, sono obbligati alla formazione dellostesso o alla revisione di quello esistente entro dodicimesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.(3)2. I comuni di cui al comma 1 che abbiano già in corsola formazione del piano regolatore sono tenuti adadottare il piano medesimo entro sei mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge.3. I comuni dotati di piano regolatore generale sonotenuti alla formazione di un nuovo piano o alla revisionedi quello esistente diciotto mesi prima della decadenzadei termini di efficacia dei vincoli.4. I comuni provvedono alla redazione o revisione deglistrumenti urbanistici a mezzo dei propri uffici tecnici;per comprovata inadeguatezza degli stessi ufficipossono conferire incarichi a liberi professionisti. (6)5. L'affidamento dell'incarico per la redazione del pianoregolatore generale o per la revisione di quelloesistente, da parte dei comuni, deve essere effettuatoentro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge ovvero diciotto mesi prima delladecadenza dei termini di efficacia dei vincoli.6. Le varianti agli strumenti urbanistici introdotte inattuazione di disposizioni legislative per l'esecuzione diopere pubbliche diventano efficaci dopo l'approvazioneda parte dell'Assessore regionale per il territorio e

l'ambiente. Detta approvazione deve avvenire neltermine di novanta giorni trascorsi i quali le varianti siintendono approvate.7. Ai fini della formazione dei piani regolatori generali icomuni sono tenuti ad adottare le direttive generali daosservarsi nella stesura del piano. Gli estensori delpiano regolatore generale devono presentare alcomune uno schema di massima, redatto sulla basedelle direttive medesime, entro sessanta giorni dalladata dell'incarico. Sullo schema di massima il consigliocomunale adotta le proprie determinazioni entro iltermine di trenta giorni.8. Le prescrizioni esecutive, indicate al primo commadell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1978,n. 71, devono essere rapportate ai fabbisogni di undecennio.9. Le disposizioni di cui al comma 8 non si applicano aipiani regolatori adottati dai comuni alla data di entrata invigore della presente legge.10. ----------------- (4)11. Le previsioni dei piani regolatori generali comunalidevono essere compatibili con gli studi agricolo-forestalida effettuare, da parte di laureati in scienze agrarie eforestali, ai sensi del quinto comma dell'articolo 2 dellalegge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, e con leprescrizioni dell'articolo 15, lettera e, della leggeregionale 16 giugno 1976, n. 78, che i comuni sonotenuti ad eseguire nell'ambito del proprio territorio.12. ----------------- (5)

Art. 4Opere di urbanizzazione (1)1. Con le prescrizioni esecutive di cui al comma 8dell'articolo 3 deve essere indicato il costo delle operedi urbanizzazione primaria e delle aree da espropriareper le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.2. La concessione edilizia per costruzioni da realizzarenell'ambito delle aree oggetto delle prescrizioniesecutive comporta la corresponsione di un contributopari al costo indicato con le predette prescrizioni inproporzione al lotto interessato, aumentato della quotadi contributo di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio1977, n. 10, riguardante le opere di urbanizzazionesecondaria, stabilita dai comuni in base alle tabelleparametriche, di cui al decreto dell'Assessore regionaleper lo sviluppo economico del 31 maggio 1977.3. A scomputo totale o parziale di quanto dovuto, ilconcessionario può obbligarsi a realizzare direttamentele opere di urbanizzazione con le modalità e le garanziestabilite dal comune e a cedere le aree necessarie perle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.4. Le aree necessarie per le opere di urbanizzazioneprimaria e secondaria comprese nelle zone disciplinatedalle prescrizioni esecutive vanno soggette per ilperiodo di efficacia dei vincoli urbanistici edespropriazione e vanno a far parte del patrimonioindisponibile del comune. Alla loro acquisizione sonodestinate le somme a tal fine corrisposte all'atto delrilascio della concessione edilizia.5. Sono fatti salvi i casi previsti dall'articolo 42, terzocomma, della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71,e successive integrazioni e modificazioni. In tali ipotesiviene assunto a base del calcolo il contributo di cui alcomma 2.6. Il costo di cui al comma 1 deve essere adeguatoentro il 31 dicembre di ogni anno ai prezzi correnti condeliberazione del consiglio comunale.

Art. 5Tutela del patrimonio paesistico e ambientale1. Al fine di garantire le migliori condizioni di tutela delpatrimonio paesistico e ambientale, l'Assessoreregionale per i beni culturali e ambientali e per la

pubblica istruzione individua con indicazioniplanimetriche e catastali, nell'ambito delle zoneelencate dal quinto comma dell'articolo 82 del decretodel Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,come integrato dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1985,n. 431, nelle altre zone comprese negli elenchi redatti aisensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del regiodecreto 3 giugno 1940, n. 1357, ed, inoltre, in altre zonedi interesse paesistico, le aree, in cui è vietata, finoall'approvazione dei piani paesistici, ogni modificazionedell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia,con esclusione degli interventi di manutenzioneordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e direstauro conservativo che non alterino lo stato deiluoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.2. La notificazione dei provvedimenti predetti avvienesecondo le procedure previste dalla legge 29 giugno1939, n. 1497, e dal relativo regolamento di esecuzioneapprovato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 6Opere di interesse pubblico da realizzare indifformità dagli strumenti urbanistici1. I primi tre commi dell'articolo 7 della legge regionale11 aprile 1981, n. 65, sono sostituiti dai seguenti:“Qualora per rilevante interesse pubblico sia necessarioeseguire opere di interesse statale o regionale da partedegli enti istituzionalmente competenti in difformità dalleprescrizioni degli strumenti urbanistici, i progetti dimassima o esecutivi, ove compatibili con l' assettoterritoriale, possono essere autorizzati dall'Assessoreregionale per il territorio e l'ambiente sentiti i comuniinteressati e il consiglio regionale dell'urbanistica.I comuni sono obbligati ad esprimere il loro parere surichiesta dell'Assessore regionale per il territorio el'ambiente entro quarantacinque giorni dallapresentazione del progetto. Trascorso infruttuosamentedetto termine, l'Assessore regionale per il territorio el'ambiente nomina, senza diffida, un commissario adacta per la convocazione del consiglio o dei consiglicomunali.In caso di mancato pronunziamento del consiglio o deiconsigli nel termine di trenta giorni dalla data per laconvocazione, si prescinde dal parere”.

Art. 7Contributi per i piani regolatori delle aree disviluppo industriale(abrogato dall'art. 11, comma 6 della L.R. 17/94)

Art. 81. La presente legge sarà pubblicata nella GazzettaUfficiale della Regione Siciliana.2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e difarla osservare come legge della Regione.Palermo, 30 aprile 1991.NICOLOSI

NOTE:(1) Vedasi Decr. Ass. Territorio ed Ambiente 01/02/92,

relativo alle "Modifiche al DA. 17 maggio 1979,concernente l'approvazione del disciplinare tipo per laredazione di strumenti urbanistici."Vedasi Decr. Ass. Terr. 30/10/97: "Aggiornamento deglioneri di urbanizzazione determinati dai comuni ai sensidella legge 28 gennaio 1977, n. 10."(2) Vedasi art. 6 della L.R. 9/93.(3) Si riporta il testo dell'art. 2, commi 2, 3 e 4 della

L.R. 4/94:"ART. 22. Per i comuni di cui al comma 1 dell'articolo 3 dellalegge regionale 30 aprile 1991, n. 15, nei quali si sianosvolte le elezioni per il rinnovo dell'amministrazionecomunale nel corso del 1993, il termine di cui all'articolo6, comma 3, della legge regionale 12 gennaio 1993, n.9, è prorogato di un anno dalla data di insediamento delnuovo consiglio comunale. E', altresì, assegnata lamedesima proroga di un anno dalla data diinsediamento del nuovo consiglio comunale per icomuni dove si svolgono le elezioni ai sensi della leggeregionale 26 ottobre 1993, n. 28, qualora già obbligatiall'adozione del piano regolatore generale o allarevisione di quello esistente entro il 31 dicembre 1993.3. La mancata richiesta di convocazione del consigliocomunale da parte del sindaco almeno 45 giorni primadella scadenza del termine di cui al comma 2, perl'adozione del piano regolatore generale o la revisionedi quello esistente, comporta la rimozione delmedesimo secondo l'articolo 40 della legge 8 giugno1990, n. 142, come introdotto con l'articolo 1, comma 1,lettera g), della legge regionale 11 dicembre 1991, n.48.4. Qualora il consiglio comunale convocato nonprovveda all'adozione del piano regolatore generale oalla revisione di quello esistente entro il termine di cui alcomma 3, lo stesso viene sciolto con la procedura di cuial comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 12gennaio 1993, n. 9. Con il decreto di rimozione delsindaco o di scioglimento del consiglio comunale, oltrealla nomina dei commissari, secondo le modalitàdell'articolo 16 della legge regionale 26 agosto 1992, n.7, come modificato dall'articolo 42, comma 1, dellalegge regionale 1 settembre 1993, n. 26, su propostadell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, siprocede altresì alla nomina di un commissarioprovveditore con i compiti di cui al comma 4 dell'articolo6 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9."(4) Comma abrogato dall'art. 3, comma 9 della L.R.

9/93.(5) Comma abrogato dall'art. 11, comma 6 della L.R.

17/94.(6) Vedi Decr. Pres. 16/01/97, n. 15: "Regolamento per

la concessione di contributi per la redazione distrumenti urbanistici a favore delle Amministrazionicomunali, provinciali e consorzi per le aree di sviluppoindustriale - Art. 25 della legge regionale 27 dicembre1978, n. 71, sostituito con l'art. 11 della legge regionale31 maggio 1994, n. 17."


Recommended