Date post: | 05-Apr-2016 |
Category: |
Documents |
Upload: | notizie-aparc |
View: | 219 times |
Download: | 0 times |
speciale
A.E.C. INDUSTRIA LUGLIO 2014
Modifiche di zona, prodotti, provvigione
L’art. 2 del nuovo A.E.C. – che regola le va-
riazioni di territorio, clientela , prodotti e misu-
ra della provvigione – contiene la più impor-
tante tra le migliorie ottenute dal rinnovo
contrattuale.
Il precedente testo considerava, infatti, mo-
difiche “di media entità” quelle che compor-
tavano una riduzione del monte provvigio-
nale compresa tra il 5% ed il 20% rispetto a
quello di competenza dell’anno civile prece-
dente.
inserto ottobre 2014
In tal caso l’agente non poteva rifiutare la
modifica, e la preponente era tenuta sem-
plicemente a concedere un preavviso di 2
mesi (4 mesi ad un monomandatario) prima
di poter attuare la modifica stessa.
La nuova norma prevede che la modifica è
“di media entità” se incide in una percen-
tuale superiore al 5% e fino al 15% sul fattu-
rato provvigionale dell’anno precedente,
oltre la quale la modifica è considerata “di
rilevante entità”.
In quest’ultimo caso il preavviso dovrà essere
inserto ottobre 2014
pari almeno a quello previsto per lo sciogli-
mento dell’intero contratto di agenzia. Inol-
tre è ora sufficiente che la modifica riduca le
provvigioni dell’agente di oltre il 5% affinché
egli possa rifiutarla, entro 30 giorni; in questo
caso il preavviso di riduzione da parte della
preponente varrà quale preavviso di di-
sdetta dell’intero contratto di agenzia, ad ini-
ziativa di quest’ultima.
Sempre in tema di modifiche, è stato previ-
sto che l’insieme delle variazioni di lieve en-
tità apportate sarà da considerarsi come
inserto ottobre 2014
unica variazione, sia ai fini della richiesta
del preavviso di due o quattro mesi, sia ai
fini della possibilità di intendere il rapporto
cessato ad iniziativa della casa mandante,
ove queste variazioni siano apportate nel-
l’arco di 18 mesi (nel caso di agente pluri-
mandatario) o di 24 mesi (nel caso di
agen te monomandatario).
La previgente norma limitava a 12 mesi tale
periodo (senza distinzioni tra agente mono e
plurimandatario).
inserto ottobre 2014
Campionario
È stato rimarcato il divieto di addebitare al-
l’agente il costo del campionario, salvi i casi
in cui esso non sia stato restituito alla prepo-
nente al termine del rapporto di agenzia a
causa di smarrimento o deterioramento non
dovuto alla normale usura.
Tale novità è particolarmente significativa
per gli agenti operanti nel settore dell’abbi-
gliamento, ove era abitudine invalsa obbli-
gare l’intermediario ad acquistare quello
che – ora viene confermato – deve conside-
inserto ottobre 2014
rarsi un bene strumentale, fornito all’agente
nell’interesse della preponente, in quanto
veicolo di promozione degli affari.
Periodo di prova
In tema di contratti di agenzia a termine il
nuovo A.E.C. ha stabilito che, nel caso in cui
vengano stipulati tra le parti ripetuti contratti
a termine, si potrà pattuire un periodo di
prova (durante il quale ciascuna parte può
rescindere il contratto senza preavviso né in-
dennità, ndr) solo per il primo contratto.
inserto ottobre 2014
Ciò ad evitare che una preponente in mala-
fede possa abusare del periodo di prova
suddetto al fine di eludere la concessione
del preavviso e la corresponsione delle in-
dennità di fine rapporto, anche al termine di
un contratto d’agenzia a durata prolungata.
Diritto alla provvigione
Due le novità introdotte dal nuovo testo.
La prima riguarda il termine concesso al-
l’azienda preponente per comunicare al-
l’agente l’accettazione o il rifiuto di una pro-
inserto ottobre 2014
posta d’affari; nel precedente A.E.C. era
previsto che, in mancanza di comunicazio-
ne all’agente entro 60 giorni, la proposta
d’affari si sarebbe considerata accettata ai
fini del diritto dell’agente alla provvigione
(anche se la preponente non avesse poi
dato esecuzione all’ordine del cliente).
Con l’attuale testo tale termine si è ridotto a
30 giorni.
La seconda attiene al diritto dell’agente al-
la provvigione su affari conclusi dopo lo
scioglimento del contratto di agenzia.
inserto ottobre 2014
Il Codice Civile prevede che l’agente abbia
diritto alla provvigione anche su affari con-
clusi dalla preponente successivamente al
termine del contratto di agenzia, purché ta-
le conclusione postuma sia stata frutto della
sua pregressa trattativa con il cliente, e pur-
chè l’ordine del cliente sia pervenuto entro
un termine “ragionevole” dalla conclusione
del rapporto di agenzia.
Il testo dell’A.E.C. valido sin qui prevedeva,
quale “ragionevole” il termine di 4 mesi; l’at-
tuale norma indica il termine di 6 mesi.
inserto ottobre 2014
Interessi su provvigioni erogate in ritardo
La nuova formulazione dell’A.E.C. recepi-
sce le previsioni del D. Lgs. n° 231/2002 (mo-
dificato con D. Lgs. n° 192/2012) in tema di
“Disciplina del ritardo dei pagamenti nelle
transazioni commerciali”.
Tale norma prevede, in estrema sintesi, il di-
ritto dell’agente agli interessi moratori sulle
provvigioni non erogate nei tempi previsti,
anche senza necessità di sollecito del credi-
to o costituzione in mora.
La previgente versione dell’ A.E.C. preve-
inserto ottobre 2014
deva, a carico della preponente che ero-
gasse provvigioni in ritardo, un interesse
calcolato al “Tasso Ufficiale di Riferimento”,
notevolmente inferiore a quello previsto dal
D. Lgs. n° 231/2002.
Gravidanza e puerperio
Il nuovo A.E.C. contiene modifiche anche
in ambito delle previsioni in caso di sospen-
sione dell’incarico di agenzia per eventi
collegati alla prole della donna-agente. In
particolare, è stato esteso a 12 mesi il perio-
inserto ottobre 2014
do massimo (di 8 mesi nell’A.E.C. preceden-
te) durante il quale l’agente può richiedere
alla preponente la sospensione del suo in-
carico – con conseguente mancato diritto
alle provvigioni in tale periodo.
Inoltre è stato prevista ex-novo la possibilità
di estendere la norma anche ai casi di inter-
ruzione della gravidanza (pur con periodo
limitato a 5 mesi).
Indennità di fine rapporto
Nella nuova formulazione dell’Accordo
inserto ottobre 2014
Economico Collettivo è stata ampliata la ca-
sistica degli eventi che comportano il diritto
dell’agente ad ottenere l’indennità suppleti-
va di clientela e l’indennità meritocratica an-
che in caso di recesso del contratto per sua
iniziativa. L’indennità suppletiva di clientela –
ed, ove spettante, l’indennità meritocrati-
ca – spettano ora anche in caso di dimissioni
ad opera dell’agente per “età, infermità o
malattia che non consentano la prosecuzio-
ne del rapporto”. Tale eventualità, peraltro
già prevista dal Codice Civile, comporterà la
inserto ottobre 2014
valutazione, caso per caso, se l’infermità o
l’età dell’agente siano ragionevolmente di
ostacolo alla prosecuzione dell’attività, tenu-
to conto delle caratteristiche del suo incari-
co (estensione della zona, tipologia di pro-
dotti che comporti l’uso di campionari
pesanti o voluminosi, ecc...). L’agente avrà
inoltre diritto alle due indennità suddette an-
che in caso di sue dimissioni successive al
conseguimento della pensione di vecchiaia
o di anzianità I.N.P.S., oltre che alla pensione
di vecchiaia Enasarco. Una delle modifiche
inserto ottobre 2014
più attese dal rinnovo della contrattazione
collettiva era quella che riguarda il meccani-
smo di calcolo dell’indennità c.d. “merito-
cratica”, che avrebbe dovuto dare compi-
mento alle disposizioni dell’art. 1751 del
Codice Civile. In effetti, la formula per calco-
lare tale indennità, contenuta nell’A.E.C. del
2002, conduceva a risultati quasi sempre risi-
bili, sicuramente non idonei a ricompensare
il “merito” dell’agente.
L’attuale formulazione prevista da questo
nuovo Accordo Economico trae spunto
inserto ottobre 2014
dalla “Relazione sull’applicazione dell’art.
17 della Direttiva 86/653 CEE“ del 1996,
che perviene alla valutazione e poi alla
quantificazione dell’indennità meritocrati-
ca attraverso una serie di passaggi conse-
cutivi.
− anzitutto si determina l’ammontare
delle provvigioni dei primi 4 trimestri (o dei
primi 8, o dei primi 12, a seconda che la du-
rata del rapporto sia stata inferiore a 5 anni,
compresa tra 5 e 10 anni o superiore ai 10
anni), e si provvede a moltiplicare ciascun
inserto ottobre 2014
importo per i coefficienti di rivalutazione
ISTAT per i crediti di lavoro
− si determina poi l’ammontare delle
provvigioni degli ultimi 4 (o 8 o 12) trimestri,
senza rivalutazione
− qualora la differenza tra l’ammontare
delle provvigioni dell’ultimo periodo e quel-
lo delle provvigioni del primo periodo (c.d.
“incremento”) sia positiva, spetterà l’inden-
nità meritocratica, e si procederà oltre; in
caso contrario l’indennità non sarà dovuta
− si valuta quale sia il periodo di “pro-
inserto ottobre 2014
gnosi”, ovvero il tempo stimato durante il
quale la preponente godrà ancora di van-
taggi dall’apporto di clientela o dall’incre-
mento di fatturato procurati dall’agente
− si calcola poi il tasso di “migrazione”,
ovvero la percentuale di clientela che fisio-
logicamente la preponente perderà du-
rante ogni anno di prognosi (perchè acqui-
sterà dalla concorrenza, ovvero perché
taluni clienti cesseranno l’attività, ecc...)
− si determina la somma degli “incre-
menti” deducendo, per ogni anno di pro-
inserto ottobre 2014
gnosi, il tasso di migrazione, per ottenere co-
sì la somma delle provvigioni virtualmente
“perse” dall’agente in considerazione del-
l’intervenuta cessazione del suo incarico, di-
minuendo poi tale risultato per un coeffi-
ciente variabile in base alla durata del
contratto di agenzia
− si confronta, a questo punto, l’importo
così ottenuto con l’importo massimo previ-
sto dall’art. 1751 del Codice Civile (media
annua dei compensi degli ultimi 5 anni, ov-
vero media annua del minor periodo, in ca-
inserto ottobre 2014
so dì rapporto di agenzia di durata inferiore
ai 5 anni)
− se l’importo dell’indennità di cui
all’A.E.C. è maggiore di quello dell’indenni-
tà civilistica, l’indennità spettante all’agen-
te sarà pari a quest’ultima
− in caso contrario l’indennità meritocra-
tica sarà pari alla differenza tra l’indennità
così calcolata e la somma dell’indennità
suppletiva di clientela e del F.I.R.R.
inserto ottobre 2014
inserto ottobre 2014
Speciale a cura di Fran ce -
sco Filippelli, responsabile
dell’area sindacale del l’A -
parc-Usarci.
Per avere ulteriori informa-
zioni sull’A.E.C. è possibile
contattare la segreteria
del l’associazione al numero
011 591196, oppure via mail
all’indirizzo [email protected]