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ordinanza 16 aprile 1987, n. 142 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 29 aprile 1987, n. 18);...

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ordinanza 16 aprile 1987, n. 142 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 29 aprile 1987, n. 18); Pres. La Pergola, Rel. Conso; Vitale c. Prefetto di Modena; Rotondi ed altro c. Prefetto di Genova; Silvestri c. Prefetto di Belluno. Ord. Pret. Modena 22 ottobre 1985 (G. U., 1 a serie speciale, n. 34 del 1986); Pret. Sampierdarena 20 marzo 1986 (G. U., 1 a serie speciale, n. 47 del 1986); Pret. Pieve di Cadore 18 aprile 198 ... Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 10 (OTTOBRE 1987), pp. 2609/2610-2617/2618 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23179185 . Accessed: 24/06/2014 22:23 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.229.229.205 on Tue, 24 Jun 2014 22:23:01 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: ordinanza 16 aprile 1987, n. 142 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 29 aprile 1987, n. 18); Pres. La Pergola, Rel. Conso; Vitale c. Prefetto di Modena; Rotondi ed altro c. Prefetto

ordinanza 16 aprile 1987, n. 142 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 29 aprile 1987, n. 18);Pres. La Pergola, Rel. Conso; Vitale c. Prefetto di Modena; Rotondi ed altro c. Prefetto diGenova; Silvestri c. Prefetto di Belluno. Ord. Pret. Modena 22 ottobre 1985 (G. U., 1 a seriespeciale, n. 34 del 1986); Pret. Sampierdarena 20 marzo 1986 (G. U., 1 a serie speciale, n. 47 del1986); Pret. Pieve di Cadore 18 aprile 198 ...Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 10 (OTTOBRE 1987), pp. 2609/2610-2617/2618Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179185 .

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

dell'indennità di esproprio, osservando che «l'equità non consen tirebbe che l'espropriante, il quale spogliò un privato di uno sta bile creduto necessario per l'eseguimento di un'opera pubblica, ma che in fatto non fu, riesca a fare un 'traffico' nel rivenderlo al proprietario, da cui egli forzatamente lo ebbe».

In realtà l'abrogazione del 3°comma dell'art. 60 1. n. 2359 del 1865 cit. ad opera del r.d.l. n. 691 del 1923 cit. non consentiva

all'espropriarne di realizzare alcun «traffico» sul valore del bene. Essa era diretta, invece, ad evitare l'incidenza sul nuovo proprie tario dei flussi inflattivi, verificatisi in misura ragguardevole do

po la prima guerra mondiale.

Non sarebbe stato, né sarebbe equo consentire all'espropriato — al quale sia stato corrisposto l'indennizzo, con possibilità di investirlo e di sottrarlo alle conseguenze dell'inflazione — di av

vantaggiarsi dell'incidenza dei processi di svalutazione a scapito del soggetto che dovesse retrocedere il bene contro il prezzo con sistente nell'indennizzo di espropriazione.

7. - Queste considerazioni chiariscono l'infondatezza del riferi

mento, nella fattispecie all'art. 42, 2° e 3° comma, Cost., opera to dall'ordinanza di rimessione. Proprietario del bene, a seguito

dell'espropriazione, è diventato il soggetto a cui favore è destina

to il provvedimento ablatorio; è questo l'eventuale destinatario della tutela prevista dall'art. 42 Cost., non il proprietario origi nario, non più titolare del bene stesso.

La posizione di questo, comunque, resta non priva di equa

valutazione, se si tiene presente il principio, già richiamato, se

condo il quale alla determinazione del prezzo della retrocessione

deve procedersi con gli stessi criteri in base ai quali è stata deter

minata l'indennità di esproprio. Siffatto principio, accomunando i trasferimenti del bene nel

l'omogeneità dei criteri di determinazione del prezzo, attribuisce

ai soggetti interessati la stessa posizione nel quadro economico

delle relative operazioni. Tutti i profili delle censure mosse dall'ordinanza di remissione

all'art. 63 1. 25 giugno 1865, n. 2359, come modificato dall'art.

1 d.I. 11 marzo 1923 n. 691, sono, dunque, infondati.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fondata

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63 1. 25 giugno

1865, n. 2359 (disciplina delle espropriazioni forzate per causa

di utilità pubblica), sollevata in riferimento all'art. 42, 2° e 3°

comma, Cost., dalla Corte d'appello de L'Aquila, con ordinanza

3 dicembre 1985 (r.o. 1986, n. 592).

I

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 16 aprile 1987, n. 142

0Gazzetta ufficiate, la serie speciale, 29 aprile 1987, n. 18); Pres. La Pergola, Rei. Conso; Vitale c. Prefetto di Modena; Rotondi ed altro e. Prefetto di Genova; Silvestri c. Prefetto

di Belluno. Ord. Pret. Modena 22 ottobre 1985 (G. U., la serie

speciale, n. 34 del 1986); Pret. Sampierdarena 20 marzo 1986

(G. U., la serie speciale, n. 47 del 1986); Pret. Pieve di Cadore

18 aprile 1986 (G. U., la serie speciale, n. 50 del 1986).

Circolazione stradale — Confisca del veicolo colto a circolare

privo della carta di circolazione — Questione manifestamente

inammissibile di costituzionalità (Cost., art. 3, 42; 1. 24 novem

bre 1981 n. 689, modifiche al sistema penale, art. 21).

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costi

tuzionale dell'art. 21, 3° comma, I. 24 novembre 1981 n. 689,

in relazione alla disciplina dettata da! 1° comma dello stesso

articolo ed in riferimento agli art. 3 e 42 Cost., nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria de! veicolo privo della

carta di circolazione anche quando il veicolo risulti provvisto dei requisiti idonei al rilascio ovvero la carta sia rilasciata suc

cessivamente. (1)

(1-2,5) In termini, sulla questione di costituzionalità, v. Corte cost.

23 dicembre 1986, n. 290, Foro it., 1987, 1, 324, con nota di richiami.

Sulla questione di merito, invece, Cass. n. 4614/87 conferma il costan

te orientamento sino ad oggi seguito (su cui v. le citazioni contenute nella

richiamata nota fra cui, da ultimo, Cass. 13 ottobre 1986, n. 5985, id.,

1986, I, 3015, con nota anche sui rapporti con istituti penalistici similari), mentre Cass. 2771/87 introduce pei la prima volta un criterio correttivo

e limitativo nel rigido meccanismo operativo della norma che già aveva

sollevato dubbi di costituzionalità.

Il Foro Italiano — 1987.

II

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 20 maggio 1987, n. 4614; Pres. Bologna, Est. Jofrida, P.M. Virgilio

(conci, conf.); Prefetto di Parma (Avv. dello Stato Polizzi) c. Federico. Cassa Pret. Parma 3 giugno 1983.

Circolazione stradale — Circolazione di veicolo sprovvisto di car ta di circolazione — Confisca — Pagamento della sanzione pe cuniaria in misura ridotta — Irrilevanza (Cod. pen., art. 240;

d.p.r. 15 giugno 1959 n. 393, t.u. delle norme sulla circolazio

ne stradale, art. 58; 1. 24 novembre 1981 n. 689, art. 9, 16,

20, 21).

Poiché l'illecito amministrativo ha nella l. n. 689/81 una discipli na organica ed è fuor di luogo ogni riferimento a principi pe nalistici, la confisca del veicolo sorpreso a circolare senza o

prima che sia stata rilasciata la carta di circolazione deve essere

disposta in ogni caso, ai sensi dell'art. 21 I. 689/81, indipen dentemente dall'intervenuto pagamento in misura ridotta della

sanzione pecuniaria da parte del contravventore. (2)

III

CORTE DI CASSAZIONE; sezione 1 civile; sentenza 20 marzo

1987, n. 2771; Pres. Virgilio, Est. Lupo, P.M. La Valva (conci,

parz. diff.); Melchiorre (Avv. Calindro) c. Prefetto di Taran

to. Cassa Pret. Taranto 16 novembre 1982.

Contravvenzione, depenalizzazione e sanzioni amministrative —

Ordinanza-ingiunzione — Opposizione — Notifica di atti —

Legittimazione passiva — Normativa applicabile (Cod. proc.

civ., art. 330; r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, t.u. delle leggi e

delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'avvocatura dello Stato, art.

11, 12; 1. 25 marzo 1958 n. 260, modificazioni alle norme sulla

rappresentanza in giudizio dello Stato, art. 1; I. 24 novembre

1981 n. 689, art. 17, 23).

Contravvenzione, depenalizzazione — Circolazione di veicolo

sprovvisto di carta di circolazione — Sanzioni amministrative — Responsabilità del proprietario non conducente — Prova

liberatoria — Estremi (L. 24 novembre 1981 n. 689, art. 6,

11, 20, 21). Circolazione stradale — Circolazione di veicolo sprovvisto di car

ta di circolazione — Foglio di via — Sanzioni amministrative — Confisca — Limiti di applicazione (D.p.r. 15 giugno 1959

n. 393, art. 58, 64, 77; 1. 24 novembre 1981 n. 689, art. 13,

20, 21)

La notifica del ricorso per cassazione avverso la decisione preto rile emessa in sede di opposizione alta ordinanza-ingiunzione ex I. n. 689/81 è ritualmente effettuata nei confronti del prefet to (non costituitosi nel giudizio di primo grado) e presso la

sede della prefettura, essendo inapplicabile nella specie la nor

mativa de! capo III de! t.u. n. 1611/33 (net testo novellato dal

la I. n. 260/58) sulle notificazioni alle amministrazioni statali. (3)

La Corte costituzionale, dal canto suo, nel rigettare la questione, con l'ord. n. 142/87 in epigrafe ribadisce che spetta al legislatore, nell'ambito delle scelte discrezionali di sua competenza, rimuovere la denunziata «ir

ragionevole identità di trattamento che la norma censurata verrebbe ad instaurare fra i veicoli suscettibili di regolarizzazione o già regolarizza ti. .. ed i veicoli non suscettibili di regolarizzazione»: in attesa di un intervento legislativo che si farà, certamente, attendere, la Cassazione ha sciolto il nodo di quella disparità di trattamento con la sent. 2771/87,

preceduta da alcune pronunzie di merito in termini (v. Pret. Forlì' 6 di cembre 1985, id., Rep. 1986, voce Circolazione stradale, n. 144; Pret.

Milano 1° giugno 1984, id., 1985, I, 601, con nota di richiami).

(3) Contra'. Cass. 13 marzo 1986, n. 1698, Foro it., 1986, 1, 2211, con nota di richiami.

Sulla questione è auspicabile un intervento delle sezioni unite per diri

mere il contrasto.

(4) 1 giudici di merito sono su posizioni meno rigide, rispetto a Cass. n. 2771/87 in epigrafe, sul contenuto della prova liberatoria richiesta al

proprietario non conducente del veicolo, ai fini della esclusione della re

sponsabilità solidale ex art. 6 1. 689/81: v. Pret. Ravenna 2 ottobre 1985, Foro it., Rep. 1986, voce Circolazione stradale, n. 142 (che pone a carico

della p.a. l'onere di fornire la prova del «contributo causale» da parte del proprietario del veicolo); Pret. Milano 31 marzo 1984, id., Rep. 1985, voce Contravvenzione, depenalizzazione e sanzioni amministrative, n. 28

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PARTE PRIMA 2612

Ai sensi dell'art. 6 l. n. 689/81, il proprietario de! veicolo è re

sponsabile delle conseguenze dell'illecito amministrativo com

messo dal conducente, salvo che non provi rigorosamente di

aver esplicato una volontà effettivamente contraria alla circola

zione, irrilevante essendo allo scopo la semplice «non cono

scenza» del fatto. (4) La confisca obbligatoria del veicolo sorpreso a circolare senza

carta di circolazione, secondo la previsione dell'art. 21, 3° com

ma, I. n. 689/81, trova applicazione soltanto nella ipotesi pre vista e punita dall'art. 58, 8° (ora 9°) comma, cod. stradale

<circolazione di «veicolo per il quale non è stata rilasciata la

carta di circolazione») e non in quella prevista dall'art. 64 stes

so codice (circolazione di veicolo per il quale siano in corso

«le operazioni di approvazione ed immatricolazione»), ipotesi ultima nella quale sarebbe applicabile solo il provvedimento di sequestro ai sensi dell'art. 13, 3° comma, I. n. 689/81. (5)

I

Ritenuto che il Pretore di Modena con ordinanza del 22 otto

bre 1985 (r.o. 467 del 1986) e il Pretore di Pieve di Cadore con

ordinanza del 18 aprile 1986 (r.o. 612 del 1986) hanno denuncia

to, in riferimento all'art. 3 Cost., l'illegittimità dell'art. 21, 3°

comma, 1. 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui, per il

caso di accertata violazione dell'art. 58, 8° comma (divenuto 9°

in seguito all'aggiunta di un altro comma da parte dell'art. 8

1. 10 febbraio 1982 n. 38), del testo unico delle norme sulla circo

lazione stradale, approvato con il d.p.r. 15 giugno 1959 n. 393,

prevede la confisca obbligatoria del veicolo privo di carta di cir

colazione, anche quando il veicolo risulti provvisto dei requisiti idonei al rilascio di detto documento: e ciò per l'ingiustificata

disparità di trattamento che ne emergerebbe rispetto alla previ sione dell'art. 21, 1° comma, 1. 24 novembre 1981 n. 689, che, in caso di accertata violazione dell'art. 32, 1° comma, 1. 24 no

vembre 1969 n. 990, consente di evitare la confisca se entro il

termine fissato dall'ordinanza-ingiunzione viene pagato, oltre al

la sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione

per almeno sei mesi; e che il Pretore di Sampierdarena con ordinanza 20 marzo 1986

(r.o. 523 del 1986) ha denunciato, in riferimento agli art. 3 e

24 Cost., l'illegittimità dello stesso art. 21, 3° comma, 1. 24 no

vembre 1981 n. 689, nella parte in cui prevede la confisca obbli

gatoria del veicolo privo della carta di circolazione anche quando

quest'ultima sia stata rilasciata successivamente all'accertata vio

lazione dell'art. 58, 8° comma (divenuto nono in seguito all'ag

giunta di un altro comma da parte dell'art. 8 1.10 febbraio 1982

n. 38), del testo unico delle norme sulla circolazione stradale,

approvato con il d.p.r. 15 giugno 1959 n. 393: e ciò per l'irragio nevole identità di trattamento che la norma censurata verrebbe

ad instaurare fra i veicoli suscettibili di regolarizzazione o già

regolarizzati, perché in possesso dei requisiti necessari per conse

guire la carta di circolazione, ed i veicoli non suscettibili di rego

larizzazione; considerato che i giudizi riguardano questioni identiche o ana

loghe e vanno, quindi, riuniti; e che sulle questioni rispettivamente sollevate dalle une e dal

l'altra ordinanza questa corte si è già pronunciata con la sentenza

n. 14 del 1986 (Foro it., 1986, I, 611; v. anche le ordinanze n.

148 del 1986 e n. 290 del 1986, id., 1987, I, 324), dichiarandole

tutte inammissibili, in quanto «la soluzione perseguita si presenta

prospettata in termini tali da richiedere l'apprestamento di una

nuova disciplina della confisca del veicolo che, per risultare con

cretamente operante, non potrebbe prescindere dall'esercizio

(e in Giur. merito, 1985, 544) (che ritiene sufficiente la prova della volon tà contraria all'utilizzazione del veicolo con «fatti non equivoci»); Pret. Modena 12 marzo 1983, Foro it., Rep. 1984, voce Circolazione stradale, n. 29 (e in Giur. merito, 1984, 304, con nota di Guarino) (che ritiene ostativa alla confisca la successiva regolarizzazione della posizione ammi nistrativa del veicolo da parte del proprietario non conducente).

Per utili riferimenti sull'elemento soggettivo nelle violazioni cui è appli cabile una sanzione amministrativa (art. 3 1. 689/81), v. Cass. 19 gennaio 1985, n. 138, Foro it., 1985, I, 420, con nota di richiami; sulla presunzio ne di colpa a carico del proprietario dell'autoveicolo, v. Corte cost. 17 dicembre 1981, n. 192, id., 1982, I, 6, e Cass. 15 dicembre 1972, n. 3617, id., 1973, I, 1471.

Il Foro Italiano — 1987.

di una pluralità di scelte discrezionali, come tali demandate al

solo legislatore». Visti gli art. 26, 2° comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, 2°

comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Per questi motivi, la Corte costituzionale 1) dichiara la manife

sta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del

l'art. 21, 3° comma, 1. 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al

sistema penale), in relazione alla disciplina dettata dal 1° comma

dello stesso articolo, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal

Pretore di Modena con ordinanza del 22 ottobre 1985 (r.o. 467

del 1986) e dal Pretore di Pieve di Cadore con ordinanza del

18 aprile 1986 (r.o. 612 del 1986); 2) dichiara la manifesta inam

missibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21,

3° comma, 1. 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema

penale), sollevata, in riferimento agli art. 3 e 42 Cost., dal Preto

re di Sampierdarena con ordinanza del 20 marzo 1986 (r.o. 523

del 1986).

II

Motivi della decisione. — Deduce l'amministrazione ricorren

te, con l'unico mezzo, violazione e falsa applicazione degli art.

16, 20, 21, 138 e 142 1. n. 680 del 1981 e dell'art. 240 c.p. in

relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., per avere il pretore ritenuto

illegittimo il provvedimento di confisca del veicolo con il quale è stato commesso l'illecito amministrativo, nel caso di avvenuto

pagamento della sanzione per tale illecito; e ciò senza tener pre sente che il legislatore del 1981 ha dettato una disciplina autono

ma e completa della confisca, evitando il riferimento ai principi

penalistici.

Precisamente, l'unica conseguenza del pagamento della sanzio

ne in misura ridotta (quale nel caso) è quella di impedire l'inizio

del procedimento per l'irrogazione della sanzione stessa, ma non

ne esclude la confisca del mezzo (art. 20, 4° comma, e 21, 3°

comma, 1. n. 689/81), né alcun argomento contrario può trarsi

dall'art. 240 c.p., che pone la confisca tra le misure di sicurezza, laddove per la normativa in questione essa rientra fra le sanzioni

amministrative.

Nessun argomento, poi, si può trarre dagli art. 138, 21, 1°

comma, e 142 1. 24 novembre 1981 n. 689, riferendosi gli stessi

ad ipotesi radicalmente diverse.

La censura è fondata. Come rilevato dalla ricorrente, è tesi

di fondo della sentenza impugnata che il pagamento in misura

ridotta è istituto similare all'oblazione nelle contravvenzioni, es

sendo analoga la ratio di favorire l'autore dell'illecito che si sot

topone volontariamente alla sanzione, e quindi, come l'oblazione

determina l'estinzione del reato, il pagamento in misura ridotta

deve comportare l'inapplicabilità della misura accessoria, anche

se l'art. 16 1. n. 689/81 non lo stabilisce espressamente. Ma tal ragionamento non può essere condiviso. Il legislatore

del 1981 ha istituito una regolamentazione completa dei principi in materia di sansioni amministrative, al fine di evitare ogni rife

rimento, in parallelo, ai principi penalistici, e, dopo aver posto all'art. 9 il principio di specialità (per cui, nella concorrenza di

norme, quella portante la sanzione amministrativa prevale sulla

disposizione penale), nel tema che interessa, per quanto concerne

le sanzioni accessorie, all'art. 20, 4° comma, ha stabilito espres samente l'obbligo della confisca delle cose il cui uso costituisce

violazione amministrativa «anche se non venga emessa l'ingiun zione di pagamento» e tal principio generale ha ribadito, per il

caso specifico di violazione dell'art. 58 d.p.r. n. 393 del 1959, all'art. 21, 3° comma, secondo il quale è «sempre» disposta la

confisca del veicolo a motore quando sia fatto circolare senza

o prima che sia stata rilasciata la carta di circolazione (e quindi

indipendentemente da qualunque possibilità di regolarizzazione). E se cosi è, mentre frustaneo, per il principio di specialità,

è ogni riferimento all'art. 240 c.p. (disciplinante la confisca ai

soli fini penali qual «misura di sicurezza» con carattere facoltati

vo per le cose il cui uso possa essere consentito a determinate

condizioni), inadeguata è del pari l'affermazione del giudice di

merito, secondo cui il pagamento in misura ridotta della sanzio

ne, quale istituto del tutto analogo alla oblazione delle contrav

venzioni, estingue l'illecito amministrativo e ha come conseguenza

l'impossibilità di disporre la sanzione accessoria della confisca

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

del veicolo. Invero, se l'illecito amministrativo ha ormai, ex I. n. 689/81, una sua disciplina organica ed è perciò fuor di luogo

ogni riferimento ai principi penalistici, l'unica conseguenza che si può da essa ricavare, in ordine alla questione che interessa, è quella di evitare il procedimento che conduce all'irrogazione della sanzione (art. 17 e 18).

Ossia, l'avvenuto pagamento in misura ridotta (art. 16) della somma stabilita per la violazione commessa, pur se estingue ogni effetto di tale violazione in ordine alla sanzione pecuniaria, non

può certamente avere anche efficacia derogativa all'obbligo della

confisca, chiaramente e tassativamente prevista, per casi ben de

terminati — con la incisiva locuzione «sempre» — di stretta spe cialità (v. Cass. 18 febbraio 1985, n. 1362, Foro it., 1985, I, 2296).

Né vale, per il contrario, rifarsi agli art. 138, 21, 1° comma, e 142 I. n. 689/81, che si riferiscono ad ipotesi radicalmente di

verse: quanto al primo, perché regola gli effetti del sequestro pe nale, che rimane istituto ben distinto da quello preordinato alla

confisca amministrativa, quanto al secondo, poiché il legislatore ha ritenuto nella propria ampia discrezionalità di valutare con

minore rigore la violazione dell'art. 32 1. n. 990/69 (circolazione di veicolo a motore senza copertura assicurativa) e quanto al ter

zo, poiché la guida senza patente costituisce tuttora un illecito

penale, cui conseguono gli effetti tipici di tale situazione, che non

possono — nella diversità di genesi — mai essere paragonati a

quelli dell'illecito amministrativo.

Il proposto ricorso, pertanto, va accolto e la sentenza impu

gnata va cassata, con rinvio per nuovo esame ed altro giudice di merito.

Ili

Motivi della decisione. — 1. - Va rilevato, antecedentemente

all'esame dei motivi del ricorso, che questo atto è stato notificato

all'ufficio del prefetto di Taranto, rimasto contumace nel giudi zio di primo grado e anche in questa sede. La suddetta notifica

deve ritenersi ritualmente effettuata a norma dell'art. 330, ultimo

comma, c.p.c., in quanto nel giudizio di opposizione avverso la

ordinanza-ingiunzione con la quale è irrogata una sanzione am

ministrativa, legittimato passivo è l'organo amministrativo che

ha emanato il provvedimento sanzionatorio, che — pur quando è un organo periferico dell'amministrazione statale (come, nel ca

so di specie, è il prefetto) — agisce in virtù di una specifica auto

nomia funzionale. Questa interpretazione — già seguita da questa corte in relazione al giudizio di opposizione previsto dalla 1. 3

maggio 1967 n. 317, che non conteneva alcuna disciplina in ordi

ne alla legittimazione processuale passiva (v., tra le tante, Cass.

n. 3045/84, Foro it., Rep. 1984, voce Circolazione stradale, nn.

155, 157, e n. 2110/82, id., Rep. 1982, voce cit., n. 264) va riba

dita con riferimento alla 1. 24 novembre 1982 n. 689 (applicata nella presente fattispecie), la quale, nell'art. 23, ha previsto espres samente che l'atto introduttivo del giudizio di opposizione è noti

ficato «all'autorità che ha emesso l'ordinanza», la quale può «stare

in giudizio personalmente» (commi 2° e 4°). L'autorità che ha emanato il provvedimento sanzionatorio, aven

do la legittimazione a contraddire, è anche destinataria delle noti

ficazioni degli atti processuali, e quindi della notifica del ricorso

per cassazione quando essa non si sia costituita nel giudizio pre torile in cui sia stata pronunciata la sentenza impugnata dall'op

ponente. In senso contrario a questa conclusione, alcune sentenze di que

sta sezione hanno ritenuto applicabile alla notifica del ricorso per cassazione proposto dall'opponente l'art. 11 t.u. 30 ottobre 1933

n. 1611 (come modificato dall'art. 1 1. 25 marzo 1958 n. 260), sulla citazione in giudizio delle amministrazioni statali. Le sen

tenze n. 3429/83 (id., Rep. 1983, voce Amministrazione dello Stato

(rappresentanza), n. 6) e 6463/85 (id., Rep. 1985, voce cit., n.

4) hanno infatti affermato che la notifica del ricorso per cassa

zione deve essere effettuata a pena di nullità, presso l'avvocatura

generale dello Stato (la seconda sentenza, a differenza della pri

ma, si riferisce ad una opposizione proposta sulla base della 1.

n. 689/81, ma non ha esaminato il problema dei rapporti tra

quest'ultima legge ed il t.u. n. 1611/33 ritenuto applicabile).

Il disposto dell'art. 11 citato appare, però, incompatibile con

la disciplina della rappresentanza processuale contenuta nell'art.

23 1. n. 689 del 1981, onde deve ritenersi inapplicabile ai giudizi

ai quali espressamente si riferisce quest'ultima legge.

Il Foro Italiano — 1987 — Parte I-170.

L'art. 11 t.u. del 1933, come modificato dalla 1. n. 260/58 di

spone che destinatario delle notifiche alle amministrazioni statali

è la persona del ministro competente, come è ribadito nel succes

sivo art. 52 dello stesso t.u. nel testo risultante dalla modifica

apportata con l'art. 3 1. n. 260/58. Orbene, l'individuazione nel

ministro del soggetto destinatario della notifica dell'atto proces suale non può conciliarsi con la espressa attribuzione della legitti mazione processuale passiva ad autorità diversa dal ministro; quale è sempre «l'autorità che ha emesso l'ordinanza» (l'art. 17 1. n.

689/81 individua questa autorità «nell'ufficio periferico» del mi

nistero competente). La contraria interpretazione comporterebbe un costante sdoppiamento tra l'organo che, nel tipo di processo

qui considerato, ha la legittimazione processuale per le ammini

strazioni statali e l'organo che è destinatario della notifica degli atti relativi allo stesso processo, in contrasto con il principio, lo

gico prima che giuridico, della identificazione tra colui a cui si

indirizza la notifica e colui che è chiamato in giudizio. Né può sostenersi che la disposizione dell'art. 23 1. n. 689/81

sulla legittimazione processuale dell'autorità che ha emesso il prov vedimento sanzionatorio sia dettata per il solo giudizio pretorile

0, ancor più, per il solo atto introduttivo di tale giudizio (in que st'ultimo senso, di recente, si è espressa la sentenza di questa sezione n. 1698/86, id., 1986, I, 2211, con riferimento al luogo di notifica della sentenza pretorile, avvalendosi peraltro di argo menti desunti dal rapporto tra il citato art. 23 e l'art. 12 t.u.

n. 1611/33, che però è stato espressamente abrogato dall'art. 2

1. n. 260/58). Non vi è, nella disciplina del citato art. 23, alcun

elemento dal quale possa desumersi che alla legittimazione pro cessuale in primo grado dell'autorità che ha emesso l'atto suben

tri nella fase di impugnazione la legittimazione del ministro. Il

giudizio di opposizione non subisce alcun mutamento qualitativo davanti alla Corte di cassazione, onde non può che svolgersi tra

le stesse parti tra le quali fu originariamente instaurato.

Posto che legittimato processuale anche nel giudizio di cassa

zione è l'organo periferico che ha emesso il provvedimento san

zionatorio, è a questo organo che va notificato il ricorso con

cui si propone l'impugnazione, secondo la disciplina dell'art. 330

c.p.c. (in tal senso, in motivazione, la sentenza di questa sezione

n. 520/86, id., Rep. 1986, voce Contravvenzione, depenalizzazio ne e sanzioni amministrative, n. 49).

Né a conclusione diversa può prevenirsi distinguendo, nel di

sposto dell'art. 11 t.u. n. 1611/33, la parte della disciplina relati

va al destinatario della notificazione (il ministro competente) dalla

parte concernente il luogo della notificazione (l'ufficio dell'avvo

catura dello Stato), per sostenere l'applicabilità al ricorso per cas

sazione della seconda parte e non anche della prima (secondo

questa interpretazione, il ricorso proposto dal Melchiorre si sa

rebbe dovuto notificare al prefetto di Taranto presso l'avvocatu

ra generale dello Stato, e non — come è avvenuto — presso l'ufficio di prefettura).

L'orientamento interpretativo fondato sulla menzionata distin

zione, se accolto, dovrebbe condurre a ritenere che anche l'atto

introduttivo del giudizio di opposizione davanti al pretore do

vrebbe essere notificato presso l'avvocatura dello Stato, posto che

l'art. 23 1. n. 689/81 contiene una norma specifica sull'organo destinatario della notifica, ma non anche sul luogo della notifica

stessa, onde per la individuazione di questo luogo dovrebbe farsi

applicazione della 1. n. 260/58, non derogata sul punto della 1.

n. 689/81. Ma siffatta interpretazione contrasterebbe con la co

mune applicazione dell'art. 23 di quest'ultima legge, secondo la

quale l'atto di opposizione avverso il provvedimento sanzionato

rio ed il decreto del pretore vanno notificati nella sede dell'auto

rità che ha emesso il provvedimento impugnato.

Dunque, se si ritiene che il citato art. 23 è incompatibile con

l'intero disposto dell'art. 11 r.d. n. 1611/33 (nel testo novellato

dalla 1. n. 260/58) per quanto attiene alla disciplina della notifica

dell'atto iniziale di opposizione, l'ambito della incompatibilità non

può che restare identico anche relativamente alla notifica del ri

corso per cassazione nei confronti dell'amministrazione statale non

costituitasi nel giudizio di primo grado. Deve pertanto ritenersi che la disciplina dell'art. 23 1. n. 689/81

ha reso inapplicabile al giudizio in essa contemplato — nell'inte

ro suo svolgimento — la normativa del capo III del t.u. n. 1611/33

sulle notificazioni alle amministrazioni statali.

2. - Passando all'esame delle censure proposte, col primo moti

vo di ricorso si lamenta il difetto di motivazione della sentenza

impugnata in ordine alla colpa del ricorrente. Si rileva, in parti

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2615 PARTE PRIMA 2616

colare, che il pretore ha omesso di disporre d'ufficio la «prova orale» per accertare il fatto, dedotto dal ricorrente, che questi era estraneo alla circolazione del veicolo confiscato.

Il motivo è infondato. Nel ricorso il Melchiorre Pietro si è qua lificato proprietario del veicolo, guidato da suo figlio Cosimo, veicolo poi confiscato dal prefetto. Quale proprietario del veico

lo, è applicabile nei suoi confronti il 1° comma dell'art. 6 1. n.

689/81, onde egli è responsabile delle conseguenze dell'illecito am

ministrativo commesso dal conducente, «se non prova che la co

sa è stata utilizzata contro la sua volontà».

Nel ricorso il Melchiorre ha dedotto che egli non era a cono

scenza del fatto che suo figlio avrebbe preso le chiavi del furgo ne. Questo fatto, pur se fosse stato provato, non sarebbe stato

idoneo a costituire la prova liberatoria della responsabilità del

Melchiorre, e cioè a dimostrare che la circolazione era avvenuta

«contro la sua volontà».

Secondo l'orientamento interpretativo di questa corte formato

si sull'uguale formula normativa contenuta nell'art. 2054, 3° com

ma, c.c., non è sufficiente a vincere la presunzione posta a carico

del proprietario la prova che la circolazione del veicolo sia avve

nuta senza la sua volontà, cioè a sua insaputa e senza il suo con

senso, giacché tale concetto esprime una condotta passiva, o un

semplice atteggiamento psichico, mentre è necessaria la prova ri

gorosa di aver esplicato una volontà effettivamente contraria alla

circolazione, normalmente manifestatasi attraverso l'attività estrin

seca e concreta con l'adozione di quegli accorgimenti e di quelle misure diretti ad impedire la circolazione ad opera di terzi (Cass. n. 4975/79, id., Rep. 1979, voce Circolazione stradale, nn. 80,

84, 86; 2817/77, id., Rep. 1977, voce cit., n. 163; 3299/75, id.,

Rep. 1976, voce cit., n. 188; 4260/74, id., Rep. 1974, voce cit., n. 201).

Va poi osservato che la presunzione posta dall'art. 6, 1° com

ma, è operante rispetto a tutte le conseguenze dell'illecito ammi

nistrativo, e non solo per la sanzione di natura pecuniaria. La

formulazione letterale della disposizione normativa fa riferimen

to soltanto «al pagamento della somma dovuta» per la violazione

amministrativa. Questa formulazione si spiega se si tiene presente che essa ripete la disposizione dell'art. 3, 1° comma, 1. 24 dicem

bre 1975 n. 706, la quale comminava per l'illecito depenalizzato soltanto sanzioni pecuniarie. La 1. n. 689/81 ha introdotto inno

vativamente le sanzioni amministrative accessorie a quelle pecu niarie (art. 11, 20 e 21), senza però coordinare con la nuova

previsione le disposizioni che — come quella dell'art. 6, 1° com

ma — sono state riprese dalla precedente normativa (espressa mente abrogata perché recepita nella nuova legge, che ha riunito

tutta la normativa in materia di depenalizzazione: v. l'art. 42 1.

n. 689/81). Dal sistema complessivo di detta legge si desume, peraltro, il

principio che destinatari delle sanzioni accessorie sono gli stessi

soggetti ai quali è irrogata la sanzione pecuniaria (v., infatti, l'art.

20, 3° comma e l'art. 21, 1° comma), onde quelle sanzioni sono

applicabili anche nei confronti dei soggetti obbligati in solido a

norma dell'art. 6. D'altro canto la stessa definizione legale di

sanzioni accessorie indica chiaramente che esse seguono l'irroga zione della sanzione (pecuniaria) principale, senza distinguere tra

autore materiale della violazione e responsabile solidale per la

stessa.

3. - Gli altri due motivi del ricorso vanno esaminati contestual

mente perché si riferiscono alla interpretazione della stessa dispo sizione.

Con il secondo motivo il Melchiorre deduce sia la violazione

dell'art. 21, 3° comma, 1. n. 689/81 sia il difetto di motivazione

in ordine all'applicazione della stessa norma. Con questa norma

il legislatore, secondo il ricorrente, ha inteso colpire con la confi

sca i motorini truccati ed i veicoli con numero di telaio falso

o alterato, che non possono ottenere una regolare carta di circo

lazione, non già eliminare dalla circolazione i veicoli di nuova

costruzione, sorpresi a circolare prima che si sia concluso l'iter

amministrativo per l'immatricolazione. Poiché il furgone del Mel

chiorre è stato immatricolato (col numero di targa TA/291880) successivamente al sequestro, il provvedimento di confisca non poteva essere emesso o, se emesso, doveva essere revo

cato.

Con il terzo motivo il Melchiorre solleva questione di legittimi tà costituzionale dell'art. 21, 3° comma, 1. n. 689/81 per contra

sto con l'art. 3 Cost., in quanto tale disposizione non consente

la «sanatoria a posteriori» della violazione commessa con i veico

li. Foro Italiano — 1987.

li di nuova costruzione, a differenza di quanto è previsto nel 1 °

comma dello stesso art. 21.

Il secondo motivo di ricorso è fondato, limitatamente al difet

to di motivazione della sentenza impugnata. L'art. 21, 3° comma, 1. n. 589/81 prevede la confisca obbliga

toria del veicolo «quando è accertata la violazione dell'8° comma

dell'art. 58» del codice della strada. Questa disposizione (corri

spondente al 9° comma del testo vigente del detto art. 58, come

risultante a seguito delle modifiche ad esso apportate dall'art.

8 1. 10 febbraio 1982 n. 38) prevede il fatto di chi «circola con

un veicolo per il quale non è stata rilasciata la carta di circolazio

ne». 11 rilascio della carta di circolazione presuppone l'accerta

mento che il veicolo risponde ai requisiti prescritti dalla legge, accertamento che trova espressione nel «certificato di approva zione» (art. 54, penultimo comma, cod. stradale). Al rilascio del

la carta di circolazione è, inoltre, contestuale la «immatricolazione»

del veicolo (art. 58, 2° comma, cod. stradale). Il codice della strada, nell'art. 64, prevede una circolazione del

veicolo nuovo per il quale siano in corso «le operazioni di appro vazione ed immatricolazione», e quindi una circolazione senza

carta di circolazione, purché per il veicolo nuovo sia rilasciato

il «foglio di via». La circolazione senza foglio di via concretizza una violazione

prevista e punita nell'ultimo comma dell'art. 64 citato.

La coesistenza delle due violazioni qui considerate, quella ex

art. 58 e quella ex art. 64 (ambedue inizialmente configurate dal

codice stradale come contravvenzioni e oggi costituenti illeciti am

ministrativi) esige che se ne definisca il rispettivo ambito di appli cazione. La confisca prevista dall'art. 21, 3° comma, 1. n. 689/81

si riferisce, infatti, soltanto alla prima e non anche alla seconda

delle due dette violazioni.

Questa sezione, nella sentenza 18 aprile 1984, n. 2538 (id., 1985,

I, 2297), ha ritenuto che la violazione prevista dall'art. 64 si rife

risca al mancato possesso da parte del conducente del foglio di

via che sia stato già rilasciato, mentre il mancato rilascio del fo

glio di via verrebbe punito dall'art. 58.

Tale interpretazione contrasta però con l'art. 77 dello stesso

codice stradale, che prevede e punisce specificamente il condu

cente che circola senza avere con sé «il documento di circolazione».

Questa autonoma previsione, e per la genericità del termine

usato (il «documento» comprende sia la carta di circolazione, sia il foglio di via, sia qualunque altra autorizzazione prevista, come per esempio quella alla circolazione di prova ex art. 63), e per la collocazione dell'art. 77 (che è inserito tra le «disposizio ni comuni» a tutti i capi precedenti, ove sono previsti i vari tipi di documenti prescritti per la circolazione), non può che riferirsi

sia alla carta di circolazione che al foglio di via, onde il mancato

possesso dell'uno o dell'altro documento costituisce l'illecito am

ministrativo punito nel detto art. 77.

L'orientamento seguito dalla citata sentenza di questa corte n.

2538/84, inoltre, ha implicitamente accolto una interpretazione estensiva del termine «carta di circolazione» usato dall'art. 58,

comprendendovi anche il foglio di via, ma ciò sembra incompati bile con la netta distinzione che tra i due documenti pone il codi

ce della strada.

Né la interpretazione accolta con la menzionata sentenza può trovare un proprio fondamento nella giurisprudenza penalistica di questa corte che ha ritenuto applicabile la sanzione di cui al

l'art. 58, 8° (oggi 9°) comma, e non già quella di cui all'art.

64, ultimo comma, nel caso di circolazione con foglio di via sca

duto (sent. 15 novembre 1961, Visconte, id., Rep. 1962, voce

cit., n. 257; 30 settembre 1964, Beatrice, id., Rep. 1965, voce

cit., n. 577; 12 aprile 1965, Battisti, id., Rep. 1966, voce cit., n. 588).

La circolazione con foglio di via scaduto (e cioè oltre il termine

di validità dello stesso, inizialmente previsto in un massimo di

dieci giorni ed oggi in sessanta giorni) è fatto intrinsecamente

diverso dalla circolazione senza che il foglio di via sia stato rila

sciato, onde l'inquadramento della prima fattispecie nell'ambito dell'art. 58 non comporta necessariamente uguale conclusione per la seconda.

Va, inoltre, tenuto presente che le sentenze penali citate sono

state emesse con riferimento al testo dell'art. 64 che escludeva la possibilità di prorogare il termine massimo di validità del fo

glio di via, onde il superamento di questo termine poneva la cir

colazione del veicolo al di fuori dell'ambito di applicabilità dell'art. 64. A seguito delle modifiche apportate all'art. 64 dall'art. 2 1.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

4 gennaio 1968 n. 14, il divieto di proroga del foglio di via più non sussiste, onde potrebbe essere riesaminato il problema del

tipo di illecito entro il quale inquadrare la circolazione con foglio di via scaduto.

Ritenuto che non può essere confermato il precedente orienta

mento di questa corte in ordine al rapporto tra violazione ex art.

58 e quella ex art. 64, questo rapporto va identificato, in applica zione della dizione letterale delle due disposizioni, in quello che

intercorre tra carta di circolazione e foglio di via: quest'ultimo è uno speciale documento riservato ai veicoli nuovi per i quali siano in corso le operazioni di approvazione ed immatricolazio

ne, e cioè le operazioni che si concludono con il rilascio della

carta di circolazione (non si considera qui, ovviamente, l'altra

fattispecie di foglio di via, relativa ai percorsi particolari). L'art. 64, perciò, è norma speciale rispetto all'art. 58, nel sen

so che quando a circolare senza documento autorizzativo è un

veicolo nuovo per il quale sono in corso le dette operazioni, l'a

stratta applicabilità dell'art. 58 viene meno perché il fatto ricade

nell'ambito dell'art. 64.

Ulteriore presupposto che deve sussistere per l'applicazione di

quest'ultima disposizione è che la circolazione senza documento

non si protragga oltre il sessantesimo giorno da quando essa ha

avuto inizio, posto che il foglio di via ha oggi questa durata (a

seguito del d.m. 27 agosto 1975, emanato sulla base del d.l. 11

agosto 1975 n. 367, convertito con modificazioni nella 1. 10 otto

bre 1975 n. 486), onde il superamento del periodo entro il quale il foglio di via, se tempestivamente rilasciato, sarebbe stato effi

cace pone la circolazione del veicolo al di fuori dell'ambito di

operatività dell'art. 64, facendola quindi ricadere nella disciplina

generale dell'art. 58, 8° (oggi 9°) comma.

4. - L'interpretazione che si è data dell'art. 58, 9° comma, cod. stradale — tale da escludere dall'ambito di applicazione di

questa disposizione la circolazione dei veicoli nuovi per i quali siano in corso le operazioni di approvazione ed immatricolazio

ne, sempre che la circolazione senza alcun documento autorizza

to non si sia protratta oltre il sessantesimo giorno dall'inizio della

stessa — ha finora prescisso dalla sopravvivenza dell'art. 22, 3°

comma, 1. n. 689/81, la quale ultima ha imposto la confisca del

veicolo con il quale sia stata commessa la violazione del detto

comma dell'art. 58.

Va ora osservato che la medesima interpretazione è coerente

con le finalità perseguite dalla innovazione introdotta con la 1.

n. 689/81, in quanto tiene fuori dal nuovo regime particolarmen te rigoroso un tipo di condotta che il legislatore del 1981 non

intendeva punire con la confisca obbligatoria del veicolo. Questa intenzione si desume dai lavori preparatori della 1. n. 689, ai qua li — come in tutti i casi di nuove disposizioni legislative — va

attribuita una particolare valenza in sede di interpretazione ravvi

cinata nel tempo.

Va, al riguardo, tenuto presente che l'art. 64 del disegno di

legge n. 1799 presentato dal governo alla camera dei deputati nella VII legislatura prevedeva nell'art. 64, sul presupposto della

permanenza della natura contravvenzionale della violazione del

l'art. 58, 8° comma, che per il detto reato il giudice «con la

sentenza di condanna ordina la confisca del veicolo». Questa di

sposizione era analoga a quella contenuta nel successivo art. 65

dello stesso disegno di legge e relativo alla confisca del veicolo

in caso di condanna per i reati di guida senza patente e di incauto

affidamento (disposizione che è poi divenuta l'art. 142 1. n.

689/81). La relazione illustrativa agli art. 64 e 65 del disegno

di legge n. 1799/C afferma che si propone di introdurre, per le

contravvenzioni considerate negli stessi articoli, la misura puniti

va della confisca «al fine di irrobustire l'intervento sanzionato

rio» in ordine a reati che hanno un «carattere strumentale rispetto

a ben più gravi illeciti» (relazione citata, capo V, § 4). Nel corso

dell'/Ver parlamentare del disegno di legge governativo durante

la VII legislatura, la commissione giustizia della camera in sede

di deliberante decise di depenalizzare la contravvenzione prevista

dall'art. 58, 8° comma, cod. stradale, mantenendo però la com

minatoria della confisca del veicolo prevista come sanzione acces

soria dell'illecito depenalizzato. Ed infatti le proposte di legge

n. 363/C e 441/C che, nella Vili legislatura, hanno presentato

alla camera il testo approvato dallo stesso ramo del parlamento nella precedente legislatura, contengono, nell'art. 14, 7° comma,

la disposizione che, immutata, è poi divenuta l'art. 21, 3° com

ma, 1. n. 689/81.

Il Foro Italiano — 1987.

La circolazione senza foglio di via di un veicolo per il quale è in corso la procedura di immatricolazione e che sia limitata

al tempo massimo di sessanta giorni da quando la circolazione

stessa è iniziata non è una condotta avente «un carattere stru

mentale rispetto ad altri più gravi delitti» e tale quindi da merita

re un rafforzamento dell'intervento repressivo. In effetti il

legislatore, nel prevedere la confisca obbligatoria del veicolo, aveva

riguardo non a fatti come quello qui considerato, bensì' alla cir

colazione dei veicoli che — come ha rilevato il ricorrente — han

no subito modifiche tali da non potere ottenere legittimamente la carta di circolazione.

Va, peraltro, subito aggiunto che questa intenzione si è espres sa in forma tecnicamente non adeguata, attraverso il rinvio all'8°

comma dell'art. 58 codice stradale, che è disposizione la quale sicuramente comprende anche fatti diversi e molto meno gravi di quelli che il legislatore intendeva colpire.

Se ovvio è il carattere vincolante della formulazione tecnica

della legge (sulla quale la stessa Corte costituzionale ha ritenuto

di non potere incidere, in relazione ai margini di discrezionalità

che ogni intervento richiestole avrebbe comportato: cfr. Corte cost.

26 gennaio 1986, n. 14, id., 1986, I, 611), è pur vero che l'inqua dramento del tipo di fatto qui considerato nell'ambito di applica zione dell'art. 64, anziché dell'art. 58, 8° comma, codice stradale, non solo è più conforme alla dizione letterale dei due articoli

ed al sistema complessivo del codice della strada (come si è rile

vato nel precedente paragrafo), ma è altresì più aderente alla vo

lontà del legislatore del 1981.

5. - Se si esamina la motivazione della sentenza impugnata alla

luce delle considerazioni giuridiche che precedono si rileva che

il Pretore di Taranto considerò sussistenti tutte le condizioni per

l'applicazione dell'art. 58, 8° comma (oggi 9°), cod. stradale, e ritenne irrilevante il fatto, dedotto nel ricorso, che nello stesso

giorno in cui il prefetto aveva esaminato il provvedimento di con

fisca (il 6 settembre 1982), erano stati rilasciati per il furgone del Melchiorre le targhe ed il foglio di via e non ritenne perciò di accertare il giorno in cui il detto furgone aveva iniziato a cir

colare.

Questi fatti sono decisivi per la soluzione della controversia, in quanto, se il furgone in via di immatricolazione ha circolato

senza documento autorizzativo per non oltre il tempo (di sessanta

giorni) previsto dall'art. 64 cod. stradale, deve ritenersi configu rabile la violazione punita da quest'ultimo articolo, con la conse

guente inapplicabilità della confisca obbligatoria di cui all'art.

21, 3° comma, 1. n. 689/81.

In siffatta ipotesi, legittimo sarebbe stato il provvedimento di

sequestro del furgone ai sensi dell'art. 13, 3° comma, 1. n. 689/81, che impone questa misura per ogni veicolo posto in circolazione

senza che per esso sia stato rilasciato il relativo «documento»

(e quindi anche per chi circola senza foglio di via), ma il prefetto avrebbe potuto disporre la confisca solo sulla base della valuta

zione discrezionale prevista dall'art. 20, 3° comma, prima ipote

si, 1. n. 689/81 (confisca facoltativa delle cose che servirono a

commettere la violazione), effettuata secondo i criteri dettati dal

l'art. 11 della stessa legge, e sempre che nei confronti del Mel

chiorre sia stata applicata anche la sanzione pecuniaria comminata

in via principale dall'art. 64 cod. stradale (in assenza quindi del

pagamento in misura ridotta ex art. 16 1. n. 689/81). Sussiste in conclusione il difetto di motivazione della sentenza

impugnata, dedotto con il secondo motivo del ricorso.

All'accoglimento del secondo motivo consegue l'assorbimento

del terzo motivo del ricorso, relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, 3° comma, 1. n. 689/81, sollevato pro

prio in relazione alla circolazione dei veicoli nuovi che, secondo

l'orientamento qui espresso, non ricade, nelle ipotesi considerate,

nell'ambito della disposizione sospettata di incostituzionalità.

La sentenza impugnata va, perciò, cassata con rinvio al Preto

re di Lecce, il quale accerterà i sopraindicati punti decisivi per

stabilire se vi è stata violazione dell'art. 58 ovvero dell'art. 64

cod. stradale, con le conseguenti decisioni in riferimento ai prin

cipi di diritto avanti enunciati.

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