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ordinanza 22 aprile 2002, n. 132 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 24 aprile 2002, n. 17);...

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ordinanza 22 aprile 2002, n. 132 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 24 aprile 2002, n. 17); Pres. Ruperto, Est. Marini; Tullio Cataldo e altri (Avv. Marone). Ord. Tar Lazio 7 marzo 2001 (quattro) (G.U., 1 a s.s., nn. 33 e 43 del 2001) Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 6 (GIUGNO 2002), pp. 1561/1562-1563/1564 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23198474 . Accessed: 28/06/2014 09:52 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.220.202.171 on Sat, 28 Jun 2014 09:52:50 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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ordinanza 22 aprile 2002, n. 132 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 24 aprile 2002, n. 17);Pres. Ruperto, Est. Marini; Tullio Cataldo e altri (Avv. Marone). Ord. Tar Lazio 7 marzo 2001(quattro) (G.U., 1 a s.s., nn. 33 e 43 del 2001)Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 6 (GIUGNO 2002), pp. 1561/1562-1563/1564Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23198474 .

Accessed: 28/06/2014 09:52

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 22 aprile 2002, n. 132 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 24 aprile 2002, n. 17); Pres. Ruperto, Est. Marini; Tullio Cataldo e altri (Avv.

Marone). Ord. Tar Lazio 7 marzo 2001 (quattro) (G.U., la

s.s., nn. 33 e 43 del 2001).

CORTE COSTITUZIONALE;

Istruzione pubblica — Università — Nomina a professore associato —

Conseguimento dell'idoneità — Medici in

terni universitari — Mancata equiparazione ai tecnici lau

reati — Questione manifestamente inammissibile di costi

tuzionalità (Cost., art. 3; 1. 14 gennaio 1999 n. 4, disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole, art. 1; 1. 19 ottobre

1999 n. 370, disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica, art. 8).

E manifestamente inammissibile, in quanto priva di qualsiasi motivazione in ordine alla rilevanza, la questione di legitti mità costituzionale dell'art. 8, 7° comma, l. 19 ottobre 1999

n. 370, nella parte in cui —prevedendo che è legittimamente

conseguita l'idoneità alla nomina a professore associato dai

tecnici laureati di cui all'art. 1, 10° comma, l. 14 gennaio 1999 n. 4, anche se non in servizio al 1° agosto 1980, i quali, ammessi con riserva ai relativi giudizi di idoneità per effetto di ordinanze di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione emesse dal giudice amministrativo, li ab

biano superati — non contempla, tra i destinatari del benefi

cio ivi previsto, i medici interni universitari con compiti assi

stenziali nominati in base a pubblico concorso, in riferimento all'art. 3 Cost. (1)

(1) 11 giudice a quo si fondava in particolare sulla decisione con cui è stata dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 50, n. 3, d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382, nella parte in cui non contemplava fra i soggetti da am mettere ai giudizi di idoneità ad insegnante universitario associato i medici interni assunti in base a pubblico concorso e che entro l'anno accademico 1979-1980 avessero svolto un triennio di attività didattica e scientifica (Corte cost. 14 aprile 1986, n. 89, Foro it., 1986, I, 2989, con nota di richiami).

La Corte costituzionale rileva come il giudice a quo, pur dando atto che le richieste dei ricorrenti di partecipazione ai giudizi di idoneità so no state rigettate con sentenza passata in giudicato, non motivi circa l'efficacia che la disposizione di sanatoria impugnata dovrebbe avere

per i ricorrenti, pur in presenza del giudicato sulla legittimità dei sud detti provvedimenti di diniego.

Per l'affermazione secondo cui la sanatoria disposta dall'art. 8, 7°

comma, 1. 370/99 non si applica in favore dei tecnici laureati che, am messi con riserva al giudizio di idoneità a professore associato per ef fetto di ordinanze di sospensione in sede giudiziale dell'efficacia di atti

preclusivi alla partecipazione, non abbiano superato il giudizio di ido

neità, v. Cons. Stato, sez. VI, ord. caut. 16 giugno 2000, n. 3039, id.,

Rep. 2000, voce Istruzione pubblica, n. 296. Nel senso che una corretta analisi del combinato disposto degli art. 8,

10° comma, I. 370/99 e 12 e 16 1. 19 novembre 1990 n. 341 induce a concludere che ai funzionari tecnici laureati in medicina in servizio

presso le facoltà di medicina e chirurgia e già attributari di compiti as sistenziali in forza dell'art. 6, 5° comma, d.leg. 30 dicembre 1992 n. 502 sono state estese le funzioni di docenza riconosciute ai ricercatori

universitari, ma non anche lo stato giuridico e la qualifica di questi ul

timi, con conseguente automatico inquadramento nel relativo ruolo, trattandosi di operazione che avrebbe richiesto da parte della I. 370/99 una espressa e puntuale previsione, v. Tar Puglia, sez. I, 5 luglio 2000, n. 2759, ibid., n. 328.

Sugli effetti della sentenza additiva della Corte costituzionale 14

aprile 1986, n. 89, cit., nel senso che essa non può incidere sulla disci

plina dei rapporti in precedenza inoppugnabilmente definiti, ed in parti colare non può essere applicata agli aspiranti che a suo tempo non ave vano impugnato il provvedimento di esclusione dalla seconda tornata di

esami, atteso che i rapporti esauriti restano disciplinati dalla disposi zione normativa nel testo anteriore alla pronuncia di totale o parziale incostituzionalità, v. Cons. Stato, sez. VI, 20 agosto 1999, n. 1097, ibid., n. 297; 5 novembre 1993, n. 802, id., Rep. 1993, voce cit., n. 481.

In senso analogo, con riferimento agli effetti della sentenza della Corte costituzionale 22 febbraio 1985, n. 46 (id., 1985, I, 1281, con

nota di richiami), v. Cons. Stato, sez. VI, 3 marzo 1999, n. 256, id.,

Rep. 2000, voce cit., n. 325; 10 agosto 1993, n. 570, id., Rep. 1994, vo

ce cit., n. 408. Secondo Cons, giust. amm. sic. 23 dicembre 1999, n. 675, id., Rep.

2000, voce cit., n. 301, anche dopo la sentenza della Corte costituzio nale 14 aprile 1986, n. 89, i medici interni, assistenti e aiuti dei policli nici e delle cliniche universitarie non sono titolari di un diritto sogget

II Foro Italiano — 2002 — Parte 7-31.

Ritenuto che il Tar Lazio, con quattro ordinanze, di contenuto

sostanzialmente analogo, emesse il 7 marzo 2001 e depositate il

14 maggio 2001, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, 7° comma, 1.

19 ottobre 1999 n. 370 (disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica), nella parte in cui —

preveden do che è legittimamente conseguita l'idoneità alla nomina a pro fessore associato dai tecnici laureati di cui all'art. 1, 10° com

ma, penultimo periodo, 1. 14 gennaio 1999 n. 4, anche se non in

servizio al 1° agosto 1980, i quali, ammessi con riserva ai rela

tivi giudizi di idoneità, per effetto di ordinanze di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione, emesse dal

giudice amministrativo, li abbiano superati — «non contempla,

tra i destinatari del beneficio ivi previsto, i medici interni uni versitari con compiti assistenziali nominati in base a pubblico concorso»;

che, in punto di rilevanza, il rimettente espone che i ricorrenti — medici interni universitari con compiti assistenziali — ave

vano a suo tempo fatto istanza di partecipazione alla seconda

tornata dei giudizi di idoneità a professore associato, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 89 del 1986 (Foro

it., 1986, I, 2989), che aveva dichiarato l'illegittimità costitu zionale dell'art. 5, 3° comma, n. 3, 1. 21 febbraio 1980 n. 28, e

dell'art. 50, 1° comma, n. 3, d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382, nella

parte in cui non contemplavano i medici interni universitari tra

le qualifiche da ammettere ai giudizi di idoneità; che gli stessi ricorrenti avevano successivamente impugnato

dinanzi al giudice amministrativo i provvedimenti di rigetto delle suddette istanze, ottenendo provvedimenti di sospensiva, in forza dei quali avevano partecipato ai giudizi di idoneità, su

perandoli; che le suddette impugnative erano state tuttavia respinte nel

merito, con sentenze passate in giudicato; che nei giudizi a quibus

— aventi ad oggetto l'impugnativa di

provvedimenti ministeriali di rigetto delle istanze di riconosci

mento dell'idoneità a professore associato — i suddetti ricor

renti invocano l'applicazione della norma di sanatoria di cui al

citato art. 8, 7° comma, 1. 19 ottobre 1999 n. 370; che tale norma sarebbe tuttavia — secondo il giudice a quo

— inapplicabile nella specie, essendo riferita esclusivamente

alla categoria dei tecnici laureati; che peraltro la norma stessa, proprio in quanto trascura di in

cludere tra i destinatari del beneficio i medici interni universitari nominati per concorso pubblico, sarebbe in contrasto con l'art. 3

Cost, sotto il profilo della violazione del principio di eguaglian za e di quello di ragionevolezza, essendo le due categorie

— ad

avviso del rimettente — pienamente assimilabili ai fini della

partecipazione ai giudizi di idoneità, secondo quanto affermato

da questa corte nella citata sentenza n. 89 del 1986; che si sono costituiti nei giudizi i quattro ricorrenti, con me

tivo alla partecipazione ai giudizi di idoneità (siano essi relativi alle

prime due tornate ovvero alla terza) a professore universitario associa to.

Per l'affermazione secondo cui, a seguito della sentenza della Corte cost. 89/86, possono essere ammessi ai giudizi di idoneità a professore associato gli aiuti e gli assistenti dei policlinici e delle cliniche univer sitarie nominati in base a pubblico concorso che entro l'anno accade mico 1979-1980 abbiano svolto per un triennio attività didattica e scientifica comprovata dal preside della facoltà in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime, nonché i medici in terni inquadrati nella categoria dei ricercatori confermati, poiché la

qualifica di ricercatore individua una posizione il cui conseguimento non pregiudica l'accesso alla categoria dei professori associati, v. Cons.

Stato, sez. VI, 24 febbraio 1994, n. 193, id., Rep. 1994, voce cit., n. 416.

Per l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli art. 5, 3° comma, 1. 21 febbraio 1980 n. 28 e 50 d.p.r. 11 luglio 1980 n.

382, nella parte in cui non prevedono, tra i soggetti da ammettere ai relativi giudizi di idoneità a professore universitario associato, i medici interni universitari incaricati con compiti assistenziali che siano anche liberi docenti confermati, v. Corte cost. 19 dicembre 1990, n. 551, id., 1991,1, 1375, con nota di richiami.

Per la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità degli art. 12 e 16 1. 19 novembre 1990 n. 341, nella parte in cui non equipa rano, sotto l'aspetto del trattamento giuridico ed economico, la catego ria dei tecnici laureati a quella dei ricercatori universitari, v. Corte

cost., ord. 10 aprile 2002, n. 94, in questo fascicolo, 1, 1598, con nota di

richiami.

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PARTE PRIMA 1564

morie di identico contenuto, concludendo per l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale.

Considerato, preliminarmente, che i quattro giudizi, avendo

ad oggetto la medesima questione, vanno riuniti per essere con

giuntamente decisi; che il rimettente, pur dando atto dell'intervenuto rigetto nel

merito, con sentenze passate in giudicato, delle impugnative

proposte dai ricorrenti avverso i provvedimenti con i quali erano

state respinte le loro istanze di partecipazione ai giudizi di ido neità, omette qualsiasi motivazione a sostegno dell'implicito as

sunto — decisivo ai fini della valutazione di rilevanza — se

condo il quale l'efficacia della norma di sanatoria impugnata non incontrerebbe il limite —

pur desumibile in astratto dai

principi generali —

rappresentato dall'esistenza del giudicato sulla legittimità dei suddetti provvedimenti di diniego, con la conseguente caducazione, ad ogni effetto, delle sospensive con

cesse; che la questione stessa va perciò dichiarata manifestamente

inammissibile. Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, di

chiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, 7° comma, 1. 19 ottobre 1999 n. 370

(disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tar

Lazio, con le ordinanze in epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 22 aprile 2002, n. 131 (Gazzetta ufficiale, V serie speciale, 24 aprile 2002, n.

17); Pres. Vari, Est. Marini; Soc. Conceria Peretti e altre c.

P.R. salotti di Petreti Rodolfo. Ord. Trìb. Pistoia 8 marzo

2001 (G.U., la s.s., n. 24 del 2001).

Fallimento — Dichiarazione di fallimento dell'imprenditore individuale — Termine annuale — Risultanze del registro delle imprese

— Irrilevanza — Questione manifestamente

infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 24; r.d. 16 marzo

1942 n. 267, disciplina del fallimento, art. 10).

E manifestamente infondata la questione di legittimità costitu

zionale dell'art. 10 l. fall., nella parte in cui non prevede che

la sentenza dichiarativa di fallimento dell'imprenditore indi

viduale possa essere pronunciata entro un anno dall 'iscrizio

ne della cessazione dell 'attività nel registro delle imprese, in

relazione al principio di eguaglianza e al diverso trattamento

previsto per le società, in quanto la norma può essere inter

pretata, in assenza di un contrario diritto vivente, nel senso

che anche per le imprese individuali debbano valere le risul

tanze delle iscrizioni nel registro delle imprese, fatta salva la

possibilità per i creditori di dimostrare la prosecuzione del

l'attività successivamente all'iscrizione della cessazione, in

riferimento agli art. 3 e 24 Cost. (1)

(1) La pronuncia riproduce Corte cost., ord. 7 novembre 2001, n.

361, Foro it., 2002, I, 1, e Dir. fallim., 2002, II, 9, con nota di Di Lau

ro, Le risultanze del registro delle imprese e l'art. 101. fall., interve nuta su Trib. Monza 9 novembre 2000, Fallimento, 2001, 75, con nota di M. Ferro, Opponibilità ai terzi del recesso del socio nella società di

fatto e della cancellazione dal registro dell'impresa individuale. Sul tema delle innovazioni costituzionali all'art. 10 1. fall., in dottrina, v. il recente contributo, anche come sponda di richiami, di Vercellino, Ac comandante ingeritosi e limiti temporali all'estensione del fallimento, in Giur. comm., 2001, II, 861.

Segue la nota di M. Fabiani e M. Ferro su alcuni aspetti del disegno di legge di riforma parziale della legge fallimentare presentato dal go verno in data 1° marzo 2002 (AS 1243), con riferimento anche al con tenuto della decisione in rassegna.

* * *

Il Foro Italiano — 2002.

Ritenuto che, con ordinanza emessa l'8 marzo 2001, il Tribu

nale di Pistoia — chiamato a pronunciarsi su talune istanze di

fallimento nei confronti di un imprenditore commerciale — ha

sollevato, in riferimento agli art. 3 e 24 Cost., questione di le

gittimità costituzionale dell'art. 10 r.d. 16 marzo 1942 n. 267

(disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'am

ministrazione controllata e della liquidazione coatta ammini

I soggetti e l'istruttoria nel progetto di mini-riforma della legge fallimentare.

Le modifiche di diritto sostanziale

1.1. - Il piccolo imprenditore. La storia del piccolo imprenditore

quale figura imprenditoriale ai margini della legislazione concorsuale è risalente quanto è lontana la legge fallimentare del 1942.

Non occorre però rileggere questa storia per comprendere l'innovati vità dell'art. 1 d.d.l. 1° marzo 2002 (modificativo dell'art. 1 1. fall, per effetto della mera espunzione del 2° comma).

È sufficiente ricordare che il giudice delle leggi nel 1989 (1) aveva

impresso una forte accelerazione al percorso sostitutivo dell'interpreta zione della nozione del piccolo imprenditore ancorata ad un parametro quantitativo ormai privo di contenuto economico apprezzabile, dichia rando l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 1. fall, nella parte in cui

prevede che «quando è mancato l'accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un'attività commerciale nella cui azienda risulta investito un

capitale non superiore a lire novecentomila».

Questa pronuncia non provocò una reale lacuna nell'assetto normati vo in quanto veniva ad essere necessariamente recuperata la nozione di diritto comune del piccolo imprenditore disegnata nell'art. 2083 c.c.

(2). L'effetto irradiante della pronuncia fu però quello di riproporre la mai chiarita lettura dell'art. 2083 c.c. quale espressione di una duplice identificazione del piccolo imprenditore (è piccolo imprenditore colui che ... e lo sono l'artigiano, il coltivatore diretto e il piccolo commer

ciante) ovvero quale esemplificazione di una endiadi (è piccolo im

prenditore colui che ... come ad esempio lo sono l'artigiano, il colti vatore diretto e il piccolo commerciante) (3).

II sistema che ne sortì fu, in sintesi, il seguente: era esonerato il pic colo imprenditore individuale; era esonerato dal fallimento l'artigiano tanto che l'impresa fosse esercitata in forma individuale che collettiva

(4); non era esonerata la piccola società commerciale stante la clausola

imperativa contenuta nel 2° comma dell'art. 1 1. fall, per la quale non sono mai considerati piccoli imprenditori le società commerciali (5).

Il risultato rese dunque omogeneo il trattamento all'interno della ca

tegoria degli artigiani — nei limiti dimensionali variabili a seconda di

criteri di endo ed eteroprevalenza di cui alla 1. 443/85 (con smarcamenti tra giudizio sulla fallibilità e giudizio sulla meritevolezza del privile gio)

— e del tutto disomogeneo all'interno della categoria dei commer

cianti, per i quali l'esenzione dal fallimento veniva ribadita solo con ri

guardo alla figura dell'impresa individuale (6). Il paradosso era poi vieppiù accresciuto dal fatto che la spinta verso

una progressiva dilatazione irreversibile della stessa impresa artigiana, oramai abbracciarne prima le società in accomandita semplice e le s.r.l.

unipersonali (7) e poi dal 2001 anche le s.r.l. pluripersonali (8), con

(1) Corte cost. 22 dicembre 1989, n. 570, Foro it., 1990,1, 1132.

(2) Cass. 28 marzo 2000, n. 3690, Foro it., Rep. 2000, voce Falli

mento, n. 233; 22 dicembre 1994, n. 11039, id.. Rep. 1995, voce cit., n.

238; Trib. Roma 15 luglio 1998, id., Rep. 1999, voce cit., n. 275; Trib. Velletri 25 febbraio 1993, id., Rep. 1993, voce cit., n. 163; Trib. Bene vento 18 giugno 1992, id., Rep. 1994, voce cit., n. 236; App. Firenze 29

gennaio 1992, id., Rep. 1992, voce cit., n. 208; Trib. Milano 21 gennaio 1991, id., Rep. 1991, voce cit., n. 193.

(3) Cass. 22 dicembre 2000, n. 16157, Foro it., Rep. 2000, voce Fal

limento, n. 237; 20 settembre 1995, n. 9976, id., Rep. 1996, voce cit., n. 213 ; 22 dicembre 1994, n. 1103 9, cit.

(4) Corte cost. 23 luglio 1991, n. 368, Foro it., 1992,1, 2064; 31 ot tobre 1991, n. 395, ibid.

(5) Corte cost. 30 giugno 1994, n. 266, Foro it., 1994, I, 2001, se condo la quale è infondata la questione di legittimità costituzionale del l'art. 1 1. fall., nella parte in cui, diversamente dalle società artigiane, non esonera dal fallimento le piccole società commerciali, in quanto le diverse natura e normativa delle imprese artigiane escludono la viola zione dell'art. 3 Cost.

(6) Minutoli, Opposizione alla procedura e fallimento dell'impren ditore artigiano, in Fallimento, 2001, 792.

(7) L. 20 maggio 1997 n. 133; cfr. Allegri, Impresa artigiana e ca

pitalismo «controllato»: le società artigiane dopo la l. 20 maggio 1997 n. 133, in Riv. dir. impresa, 1998, 201; Maffei Alberti-Guerrieri

Rossi, Modifiche all'art. 3 l. 8 agosto 1985 n. 443, in materia di impre sa artigiana costituita in forma di società a responsabilità limitata con un unico socio o di società in accomandita semplice, in Nuove leggi

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