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ordinanza 23 dicembre 2004; Pres. ed est. Labellarte; A. (Avv. Frascati) c. C. (Avv. F. e E....

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ordinanza 23 dicembre 2004; Pres. ed est. Labellarte; A. (Avv. Frascati) c. C. (Avv. F. e E. Tenerelli) Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 4 (APRILE 2005), pp. 1243/1244-1247/1248 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23200716 . Accessed: 25/06/2014 03:38 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.78.156 on Wed, 25 Jun 2014 03:38:34 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: ordinanza 23 dicembre 2004; Pres. ed est. Labellarte; A. (Avv. Frascati) c. C. (Avv. F. e E. Tenerelli)

ordinanza 23 dicembre 2004; Pres. ed est. Labellarte; A. (Avv. Frascati) c. C. (Avv. F. e E.Tenerelli)Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 4 (APRILE 2005), pp. 1243/1244-1247/1248Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23200716 .

Accessed: 25/06/2014 03:38

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PARTE PRIMA 1244

riportate rilasciate agli organi di stampa, costituiscono compor tamenti di per sé lesivi, non solo del diritto al lavoro, ma anche

del diritto alla dignità personale e all'immagine del ricorrente.

Liquidazione del danno da demansionamento. L'impedi mento allo svolgimento delle mansioni comporta la lesione del

diritto fondamentale del lavoratore alla libera esplicazione della

sua personalità anche nel luogo di lavoro, determinando un pre

giudizio che incide sulla vita professionale e di relazione del

l'interessato con indubbia dimensione patrimoniale e che rende

il medesimo pregiudizio suscettibile di risarcimento e di valuta

zione anche in via equitativa (Cass. n. 10157 del 2004, cit.). Ai fini della liquidazione dell'accertato danno è, infatti, prin

cipio consolidato in giurisprudenza che occorre procedere con

un giudizio equitativo, trattandosi di lesione di beni che non so

no economicamente valutabili. In proposito, la Suprema corte

ha chiarito come la'retribuzione costituisca un valido parametro

liquidativo, ovvero «che è del tutto legittimo il ricorso in via pa rametrica alla retribuzione (anche) per una quantificazione

'qualificata' del danno alla professionalità del lavoratore, non

potendo negarsi che la retribuzione costituisce espressione (per

qualità e quantità, ai sensi dell'art. 36 Cost.) anche del conte

nuto professionale della prestazione (Cass. n. 10 del 2002, id.,

Rep. 2002, voce cit., n. 802, su un caso analogo alla presente

fattispecie nei confronti della stessa parte convenuta). Nel caso di specie, al fine della liquidazione del danno, oc

corre tenere presente, innanzitutto, che si è in presenza della

forma più grave di demansionamento, costituita dalla privazione di mansioni e considerare, poi, la specificità e le caratteristiche

della prestazione lavorativa oggetto del contratto. Sul punto si

ricorda che il ricorrente è stato assunto a tempo indeterminato

con la qualifica di direttore giornalistico ad personam nell'am

bito della divisione TV canali 1 e 2 presso Raiuno e successi

vamente Raidue.

Occorre altresì valutare il notevole grado di notorietà acqui sito dal Santoro negli anni immediatamente precedenti all'al

lontanamento illegittimamente impostogli dal datore di lavoro.

Va, inoltre, tenuto presente quanto il ricorrente abbia inve

stito della propria esistenza per adempiere all'obbligo contrat

tuale in questione. Merita poi adeguata ponderazione il comportamento della

parte convenuta che ha accompagnato il demansionamento vero

e proprio, consistito, come sopra si è visto, in dichiarazioni rila

sciate attraverso la stampa o in occasioni pubbliche, che pur non

concretando ipotesi di reato, è stato sicuramente lesivo dell'im

magine del ricorrente.

Occorre infine calcolare il periodo d'inattività in cui è stato

mantenuto il ricorrente, fino alla sua domanda di collocazione in

aspettativa, ovvero ventitré mesi, dal settembre 2002 al luglio 2004. Appare ragionevole, pertanto, una liquidazione del danno

pari al cento per cento della retribuzione, oltre gli interessi e la

rivalutazione. Ai fini del calcolo della liquidazione, occorre te

nere presente che il contratto prevedeva la corresponsione di lire

450.000.000, oltre un importo annuo lordo di lire 200.000.000, correlato al raggiungimento di specifici obiettivi assegnati.

Parte ricorrente ha dichiarato che quello che formalmente ri

sultava come premio, in realtà, fosse una componente della re

tribuzione. Può in effetti accedersi a tale impostazione alla luce della mai negata circostanza che dall'epoca della stipulazione del contratto fino all'inadempimento, la parte della convenuta ha sempre erogato tale somma senza mai avere indicato al ricor rente gli specifici obiettivi da raggiungere. Da qui la retribuzio ne annua divisa per dodici, indica quanto percepisse al mese, ovvero lire 54.166.666 pari ad euro 27.974. Tale importo men sile va moltiplicato per il numero dei mesi in cui il ricorrente è

rimasto inattivo fino alla sua collocazione in aspettativa, ovvero

ventitré. Il danno è, pertanto, da liquidare in euro 643.419. Alla somma liquidata vanno aggiunti gli interessi e la rivalu

tazione, secondo i criteri stabiliti per legge, a decorrere dal mo

mento dell'avvenuto demansionamento, ovvero a partire dal 1° ottobre 2002 dalle singole scadenze mensili (art. 429 c.p.c.) delle retribuzioni dovute a titolo risarcitorio, fino al saldo.

(Omissis)

li. Foro Italiano — 2005.

TRIBUNALE DI BARI; ordinanza 23 dicembre 2004; Pres. ed

est. Labellarte; A. (Avv. Frascati) c. C. (Avv. F. e E. Te

NERELLl).

TRIBUNALE DI BARI;

Separazione di coniugi — Procedimento — Provvedimenti

nell'interesse dei coniugi e della prole — Reclamo al col

legio — Inammissibilità (Cod. proc. civ., art. 669 terdecies,

708).

Iprovvedimenti nell'interesse dei coniugi e della prole, emanati

dal presidente del tribunale e successivamente dal giudice istruttore nel giudizio di separazione, non hanno natura cau

telare e perciò non sono reclamatili al collegio. ( 1 )

In fatto. — C.F., con ricorso depositato il 26 maggio 2003,

premesso di aver contratto in data 2 ottobre 1995, con A.B., matrimonio (dal quale era nato in data 9 gennaio 1996, un figlio di nome N.G.), chiedeva al Tribunale di Bari dichiararsi la sepa razione personale, previa adozione dei richiesti provvedimenti

presidenziali relativi all'assegnazione della casa coniugale, ed

all'affidamento del figlio (a favore di essa ricorrente) e deter

minazione dell'assegno di mantenimento, sia a favore di essa ri

corrente, che a favore della prole.

Comparsi davanti al presidente, la C. confermava il ricorso, mentre l'A., frattanto costituitosi con comparsa di risposta (con la quale non si opponeva alla separazione, ma chiedeva l'affi

damento a sé del minore, ovvero, in subordine, l'affidamento

congiunto), si riportava alle precedenti difese.

Il presidente, con ordinanza del 30 ottobre 2003: autorizzava i

coniugi a vivere separati; assegnava la casa coniugale alla ricor

rente; affidava a costei il minore; regolava gli incontri tra il

padre ed il figlio; poneva a carico dell'A. l'obbligo di versare

all'altro coniuge un assegno mensile di 700 euro, di cui 350 per il figlio e 350 per la moglie, nominando istruttore altro magi strato della sezione.

(1) In senso conforme, Trib. Verona 20 febbraio 2003, Foro it., 2003, I, 3156, con nota di Cipriani, Ancora sull'impugnabilità dei

provvedimenti «nell'interesse dei coniugi e della prole», nonché, id., 2004. I, 624, con nota di Cea, Il problema del controllo dei provvedi menti nell 'interesse dei coniugi e della prole tra omissioni e formali smi: Trib. Foggia 30 luglio 2001, id., 2002, I, 263, con nota di Cea, /

provvedimenti nell'interesse dei coniugi e della prole e il reclamo

cautelare; Trib. Trani 26 novembre 1997 e Trib. Pavia 9 gennaio 1997, id., 1998, I, 232; Trib. Arezzo 11 giugno 1997, ibid., 2285; Trib. Roma 27 gennaio 1994 e Trib. Catania 21 luglio 1993, id., 1994,1. 1216.

Contra, nel senso dell'ammissibilità del reclamo cautelare a) contro i

provvedimenti relativi ai figli minori pronunciati dal giudice istruttore nel corso del giudizio di separazione, Trib. Rovereto 18 febbraio 2005, che sarà riportata in un prossimo fascicolo; Trib. Genova 16 marzo

2001, id., 2001, I, 2356, con osservazioni di Cipriani, nonché Trib. Ge nova 7 marzo 2002, id., Rep. 2002, voce Separazione dei coniugi, n. 72. e, per esteso, Famìglia e dir., 2002, 631, con nota di Bet, Sull'am missibilità del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso i provvedi menti per i figli nel procedimento di separazione giudiziale', b) avverso tutti i provvedimenti pronunciati dal giudice istruttore nel corso del

giudizio di separazione (ivi compresi quelli nell'interesse dei coniugi), Trib. Genova 10 gennaio 2004, Foro it., 2004, I, 931, con osservazioni di Cipriani; c) contro i provvedimenti nell'interesse dei coniugi emanati dal giudice istruttore nel processo di divorzio, Trib. Genova 16 febbraio 2004. ibid., 904, con osservazioni di Cipriani; d) avverso i provvedi menti che, nel corso del giudizio di separazione, nel contesto delle fun zioni e dei poteri regolati dall'art. 708 c.p.c., il giudice istruttore adotta in via d'urgenza, Trib. Brindisi 12 agosto 2003, id., 2003, I, 3156, e id., 2004,1, 624, con le citate note di Cipriani e Cea.

Infine, secondo Trib. Genova 10 maggio 2004 (ibid., 2534, con note di Cipriani, Sulla reclamabilità dei provvedimenti presidenziali ex art. 708 c.p.c., e Proto Pisani, Su alcuni problemi attuali del processo fa miliare) i provvedimenti nell'interesse dei coniugi e della prole, adot tati dal presidente del tribunale, non sono reclamabili tutte le volte che lo stesso presidente nomini giudice istruttore un diverso giudice (peral tro, nel corso della motivazione si precisa che il successivo provvedi mento del giudice istruttore è reclamabile ex art. 669 terdecies c.p.c.).

In dottrina, oltre alle già citate note, v. anche Cipriani, L'impugna zione dei provvedimenti «nell'interesse dei coniugi e delia prole» e il lento ritorno al garantismo, in Corriere giur., 1998, 211 ss., e in Studi in onore di P. Rescigno, 1998, V, 771; Salvaneschi, Provvedimenti

presidenziali nell'interesse dei coniugi e della prole e procedimento cautelare uniforme, in Riv. dir. proc., 1994, 1063 ss., nonché, in una

più ampia prospettiva tesa al recupero delle garanzie nell'ambito della tutela sommaria, Balena, Provvedimenti sommari esecutivi e garanzie costituzionali, in Foro it., 1998,1, 1541.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Instauratosi il giudizio di merito, l'A. con istanza depositata il 14 luglio 2004, chiedeva al giudice istruttore la «revoca» (in realtà, la modifica) dell'ordinanza presidenziale nella parte in

cui affidava il minore alla madre, chiedendo che l'affidamento

fosse disposto, in via alternata, ad entrambi i coniugi; in subor

dine chiedeva la modifica della regolamentazione degli incontri

col figlio. Fissata dal giudice istruttore la comparizione delle parti, la C.

chiedeva il rigetto dell'istanza di modifica.

Il giudice istruttore, con ordinanza depositata il 18 agosto 2004, rigettava l'istanza dell'A., prescriveva alla madre affida

taria di non frapporre ostacoli alla ripresa degli incontri tra pa dre e figlio, nonché di assumere ogni iniziativa tesa a superare, con le dovute cautele, le resistenze del figlio, incaricando i

competenti servizi sociali di riferire sulla situazione del minore

e sulle possibilità di ripresa degli incontri col padre. Con successiva ordinanza depositata il 25 ottobre 2004, ac

quisita la relazione dei servizi sociali, il giudice istruttore invi

tava le parti a dare corso ad un esperimento di mediazione pres so centri specializzati, riferendo in giudizio dei relativi esiti.

Con ricorso depositato il 23 novembre 2004, l'A. proponeva reclamo, ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., avverso l'ordi

nanza presidenziale del 30 ottobre 2003, chiedendone la modifi

ca, nei sensi già indicati nel corso del giudizio di merito pen dente.

Costituitosi ritualmente pure in sede di reclamo, la C. resiste

va al gravame, eccependone, preliminarmente, l'inammissibili

tà, e, nel merito, chiedeva il rigetto del reclamo.

Scambiati scritti difensivi ed acquisito il fascicolo del giudi zio di merito, il procedimento, all'udienza camerale del 21 di

cembre 2004, è stato riservato per la decisione.

In diritto. — All'esito dell'ampio contraddittorio camerale il

collegio ritiene che il reclamo vada dichiarato inammissibile.

Preliminarmente, osserva il collegio che il reclamo non si ap

prezza per chiarezza e linearità.

Invero, mentre i motivi di doglianza attingono tre distinti

provvedimenti (ordinanza presidenziale del 30 ottobre 2003, or

dinanze del giudice istruttore depositate il 18 agosto 2004 e 25

ottobre 2004), nelle conclusioni, l'A. ha chiesto la revoca solo

del primo provvedimento. Ancora, all'udienza camerale del 21 dicembre 2004, l'A., non

ha certo contribuito a fare chiarezza sul punto, giacché, tramite

il suo difensore, ha dichiarato che il reclamo investe in primis, le due ordinanze del giudice istruttore [mentre, nelle conclusioni

del ricorso per reclamo, in primis (senza richieste ulteriori), si

chiede la riforma dell'ordinanza presidenziale]. Osserva il collegio che, pur volendo ritenere il reclamo quale

atto di gravame che investe tutti e tre i predetti provvedimenti, esso sarebbe, comunque, inammissibile.

Infatti, la giurisprudenza maggioritaria è nel senso che, sia i

provvedimenti presidenziali, che quelli del giudice istruttore, emanati ai sensi dell'art. 708 c.p.c., non avendo natura cautela

re, non sono reclamabili ex art. 669 terdecies c.p.c. A tale proposito, si segnalano le seguenti pronunce edite:

a) «I provvedimenti emanati dal giudice istruttore ai sensi

dell'art. 708 c.p.c. nel giudizio di separazione non hanno natura

cautelare e perciò non sono reclamabili al collegio» (Trib. Ve

rona 20 febbraio 2003, Foro it., 2003,1, 3156);

b) «Il provvedimento sulla prole adottato dal giudice istrutto

re del processo di separazione, ex art. 700 c.p.c. e, in subordine, ex art. 708 c.p.c., non è reclamabile al collegio ai sensi dell'art.

669 terdecies c.p.c.» (Trib. Arezzo 11 giugno 1997, id., 1998,1,

2285); c) «Il provvedimento col quale il giudice istruttore del giudi

zio di separazione coniugale rigetta l'istanza di modifica del

l'assegno di mantenimento determinato dal presidente, non ha

natura cautelare e non è reclamabile al collegio ex art. 669 ter

decies c.p.c.» (Trib. Pavia 9 gennaio 1997, ibid., 232); d) «Il provvedimento con il quale il presidente o il giudice

istruttore ordina al terzo debitore del coniuge di versare diretta

mente all'altro coniuge le somme di cui è debitore non ha natura

cautelare, pertanto non è soggetto a reclamo al collegio» (Trib. Modena 13 aprile 1995, id.. Rep. 1995, voce Separazione di co

niugi, n. 119); e) «Il sequestro di parte dei beni del coniuge separato che si

sia reso inadempiente agli obblighi di contenuto economico non

H. Foro Italiano — 2005.

ha natura cautelare e non è soggetto a reclamo al collegio» (Trib. Modena 12 febbraio 2003);

f) «La nuova disciplina sui procedimenti cautelari non si ap

plica ai provvedimenti temporanei e urgenti emessi dal presi dente o dal giudice istruttore nel corso del giudizio di separa zione dei coniugi (in applicazione di tale principio è stata di

chiarata l'inammissibilità del reclamo proposto avverso il prov vedimento del giudice istruttore di modifica dell'originaria or

dinanza presidenziale» (Trib. Roma 27 gennaio 1994, id., 1994,

I, 1216); g) «I provvedimenti temporanei ed urgenti emessi dal presi

dente o dal giudice istruttore nel corso di un giudizio di separa zione personale tra coniugi, non sono provvedimenti cautelari in

senso stretto e, quindi, non possono essere oggetto del reclamo

previsto dalla nuova disciplina generale delle misure cautelari»

(Trib. Catania 21 luglio 1993, ibid.)-, h) «È inammissibile il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. av

verso il provvedimento di sequestro dei beni di uno dei coniugi,

disposto dal giudice istruttore nel corso del processo di separa zione ai sensi dell'art. 156, 6° comma, c.c.» (Trib. Foggia 12

giugno 2000, id., 2001,1, 2054); 0 «Il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato previ

sto dal 6° comma dell'art. 156 c.c., non ha natura cautelare e,

quindi, non essendo assoggettato in forza della clausola di com

patibilità di cui all'art. 669 quaterdecies alla nuova disciplina cautelare uniforme, non è impugnabile con il reclamo previsto dall'art. 669 terdecies» (Trib. Milano 21 luglio 1995, id., Rep. 1995, voce Procedimenti cautelari, n. 169).

L'orientamento minoritario è, invece, seguito dalle sole tre

seguenti pronunce edite:

1) «I provvedimenti nell'interesse dei coniugi e della prole emanati dal giudice istruttore nel processo di separazione, pur non avendo natura cautelare, sono impugnabili col reclamo al

collegio ex art. 669 terdecies c.p.c. (Trib. Genova 10 gennaio 2004, id., 2004,1, 931);

2) «I provvedimenti relativi ai minori, se pronunciati dal giu dice istruttore nel corso del giudizio di separazione personale, sono impugnabili mediante reclamo al collegio ex art. 669 ter

decies c.p.c.» (Trib. Genova 16 marzo 2001, id., 2001,1, 2356);

3) «I provvedimenti nell'interesse dei coniugi e della prole emanati dal giudice istruttore non hanno natura cautelare e per ciò non sono in linea di principio reclamabili al collegio, ma i

provvedimenti che il medesimo istruttore, nel contesto delle

funzioni e dei poteri regolati dall'art. 708 c.p.c., adotta in via di

urgenza al fine di far fronte con tempestività a situazioni di pe ricolo imminente di un danno grave ed irreparabile prospettato da taluna delle parti, hanno natura cautelare e perciò sono re

clamabili al collegio» (Trib. Brindisi 12 agosto 2003, id., 2003, I, 3156).

Ritiene il collegio di aderire all'indirizzo maggioritario, per le seguenti ragioni.

Uno dei principi cardine dei procedimenti cautelari (salvo

quanto si dirà in tema di processo cautelare societario), è quello della rigida strumentalità della cautela rispetto alla cognizione

piena, codificato dall'art. 669 novies c.p.c., secondo cui, se il

processo cognitivo pieno si estingue, il provvedimento cautelare

perde efficacia.

Ma, nella materia qui in esame, vige il principio diametral

mente opposto. Invero, l'art. 189 disp. att. c.p.c., stabilisce che le ordinanze

emesse ex art. 708 c.p.c., sia dal presidente che dal giudice istruttore, conservano efficacia anche dopo l'estinzione del pro cesso.

Da tale norma, la dottrina maggioritaria e la prevalente giuris

prudenza, hanno tratto la conclusione che i provvedimenti in

esame non hanno natura cautelare.

Infatti, se l'art. 669 quaterdecies c.p.c., consente l'applicabi lità delle norme del procedimento cautelare uniforme, in quanto

compatibili, anche alle misure cautelari previste dal codice ci

vile (infatti, i provvedimenti riguardanti la prole, l'assegnazione della causa coniugale, e quelli di carattere economico sono di

sciplinati dall'art. 155 c.c.), non può escludersi l'applicabilità, in quanto, incompatibile con il citato art. 189, dell'art. 669 no

vies, perché questo costituisce una norma cardine del sistema

cautelare uniforme.

La riprova dell'esattezza di tale ricostruzione è data dal d.leg.

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PARTE PRIMA

17 gennaio 2003 n. 5, regolante il processo societario che, al

l'art. 23, dettato in materia di procedimento cautelare, stabilisce

il principio della sopravvivenza della misura cautelare all'estin

zione del giudizio di merito (non obbligatorio, ma facoltativo),

analogamente a quanto prevede l'art. 189 disp. att. c.p.c. in

materia familiare.

La norma si chiude con una disposizione che richiama, in

quanto compatibili, le norme di cui al procedimento cautelare

uniforme (art. 669 bis-quaterdecies c.p.c.). Pertanto, se il legislatore ha espressamente stabilito, in una

materiaspeciale (quale è quella societaria), un principio che de

roga alla regola generale della strumentalità necessaria tra cau

tela e merito, con una norma di richiamo alla disciplina del rito

cautelare uniforme, temperata dal criterio della compatibilità, ha

riconfermato che la regola generale resta tale, altrimenti non

avrebbe avuto alcun senso stabilire la citata deroga. Se così è, è riconfermata la validità della tesi, secondo cui, al

di fuori del settore societario, il principio della necessaria stru

mentalità tra cautela e merito, non può essere derogato. Un'altra ragione ostativa all'ineludibilità dei provvedimenti

ex art. 155 c.c. e 708 c.p.c., tra quelli cautelari, è costituita dal

fatto che essi sono adottati anche di ufficio (Cass. 13 gennaio 2004, n. 270, id., Mass., 22; 28 febbraio 2000, n. 2210, id., Rep. 2000, voce Separazione di coniugi, n. 64), ed è evidente che

detto carattere officioso contrasta con la natura dei provvedi menti cautelari, che possono essere emessi solo su istanza di

parte.

Conseguentemente, non convince affatto la tesi minoritaria

della quale si è fatto cenno, anche perché, ben due delle pronun ce che la sostengono, pur riconoscendo che i provvedimenti ex

art. 708 c.p.c. non hanno natura cautelare, ne ammettono la re

clamabilità ex art. 669 terdecies c.p.c. Ma il presupposto per ritenere reclamabile ex art. 669 terde

cies un provvedimento è dato proprio dalla sua natura cautelare.

Il reclamo va, quindi, dichiarato inammissibile.

TRIBUNALE DI ROMA; sentenza 29 novembre 2004; Giud.

Olivieri; Soc. Metà supernegozi (Avv. Castelli, Chiari,

Solveni) c. Min. economia e finanze, Ufficio italiano dei

cambi (Avv. Guiso, Lombardo), Soc. Conta assicurazioni

(Avv. Pomanti, Morani), Lopiano (Avv. Girardi) e altro.

TRIBUNALE DI ROMA;

Responsabilità civile — Ufficio italiano dei cambi — Inter

mediario finanziario — Iscrizione nell'elenco generale —

Requisiti — Omessa verifica — Danno subito da un terzo — Risarcimento — Fattispecie (Cod. civ., art. 2043; d.leg. 1° settembre 1993 n. 385, t.u. delle leggi in materia bancaria e

creditizia, art. 106, 111, 112, 114; d.m. 6 luglio 1994, moda lità di iscrizione dei soggetti che operano nel settore finanzia

rio di cui agli art. 106, 113 e 155, 3° e 4° comma, d.leg. 1°

settembre 1993 n. 385, art. 3, 4; d.m. 28 luglio 1994, discipli na dell'esercizio nel territorio della repubblica, da parte di

soggetti aventi sede legale all'estero, delle attività finanziarie

elencate all'art. 106, 1° comma, d.leg. 1° settembre 1993 n.

385, art. 3, 6; d.leg. 26 agosto 1998 n. 319, riordino dell'uffi cio italiano dei cambi a norma dell'art. 1,1° comma, 1. 17 di

cembre 1997 n. 433, art. 2, 5).

Qualora abbia omesso di compiere le verifiche che gli spettano, in virtù dei poteri attribuiti per la tenuta dell'elenco generale degli intermediari finanziari, l'ufficio italiano dei cambi deve risarcire il danno subito da un'impresa, a seguito dell'inutile escussione delle garanzie prestate da intermediario finanzia rio iscritto nell'elenco senza averne i requisiti (nella specie, ai fini dell'iscrizione di società britannica, non erano stati

acquisiti i documenti relativi alla sua situazione patrimoniale,

Il Foro Italiano — 2005.

da cui sarebbe emerso che il capitale sottoscritto ammontava

a due sterline, circostanza che avrebbe consigliato ulteriori

accertamenti sull' effettivo versamento dell'importo asserì to

rnente stanziato per il fondo di dotazione della filiale italia

na). (1)

(1) I. - In tema di responsabilità — verso i terzi — dei soggetti pub blici che svolgono compiti di controllo sull'operato di chi agisce, a va rio titolo, nei mercati finanziari, va segnalata, da ultimo, la condanna inflitta alla Consob, cui sono state addebitate (nel quadro di un'attività di vigilanza nel complesso carente) l'illegittima autorizzazione alla sollecitazione del pubblico risparmio, rilasciata ad una società che di stribuiva i servizi finanziari della capogruppo, nonché l'adozione delle

delibere, parimenti illegittime, con cui si disponeva l'iscrizione all'albo delle Sim della citata società (per l'attività di negoziazione e colloca mento di valori mobiliari) e di altra società del gruppo (per l'attività di

gestione di patrimoni): cfr. Trib. Roma 26 luglio 2004, Foro it., 2005. 1, 559, con nota di A. Palmieri (ai riferimenti bibliografici ivi indicati, adde F.A. Nastasi, La responsabilità delle autorità indipendenti per omissione di vigilanza, in Contratto e impr., 2003, 1226; G. Alpa, La

responsabilità extracontrattuale della Consob: alcuni problemi di me todo e dì merito, in Nuova giur. civ., 2004, II. 90). Da ultimo, si ap prende dalla stampa specializzata che la Consob, dopo essere stata di chiarata soccombente da App. Milano 21 ottobre 2003, Foro it., 2004, I, 584, con nota di L. Caputi, ha chiuso in via transattiva un'altra con troversia promossa da un nutrito gruppo di sottoscrittori di titoli atipici (v. l'articolo di F. Stefanoni, La Consob rimborsa 899 investitori, in II Mondo, 2005, n. 11, 11).

La titolarità dei poteri concernenti la tenuta dell'elenco generale de

gli intermediari finanziari previsto dall'art. 106 d.leg. 385/93 (t.u.b.) —

dove sono inclusi i soggetti abilitati ad esercitare nei confronti del pub blico le attività di assunzione di partecipazioni, concessione di finan

ziamenti, prestazione di servizi di pagamento ed intermediazione in cambi — spetta all'ufficio italiano cambi (Uic), in virtù dell'art. 5, 2°

comma, d.leg. 319/98 (analogamente, per quanto riguarda l'albo dei mediatori finanziari, v. Cons. Stato, sez. cons, atti normativi, 9 novem bre 1998, n. 218/98, Foro it.. Rep. 1999, voce Amministrazione dello

Stato, n. 406). II. - L'esercizio delle attività finanziarie contemplate dall'art. 106

t.u.b., in mancanza dell'iscrizione nell'elenco, configura il reato di abusiva attività finanziaria: cfr. Cass. 14 dicembre 2001, Monti, Ced

Cass., rv. 227308; 2 luglio 2001, Foro it., Rep. 2003, voce Banca, n. 174 (annotata da D. Siclari, Abusiva attività di raccolta del risparmio, abusiva attività finanziaria e «monete locali», in Mondo bancario, 2002, fase. 6, 67); Trib. Milano 30 novembre 2000, Foro it., Rep. 2002, voce cit., n. 157.

Quanto agli effetti dell'iscrizione, si è ritenuto che essa, nei confronti dell'amministrazione finanziaria, comporti la mera possibilità di presta re cauzione quale impresa ritenuta solvibile, senza obbligo per l'ufficio di accettarla (come invece accade per quelle prestate dagli istituti di credito o assicurativi) e previa autorizzazione ministeriale per ogni sin

gola istanza di rimborso: cfr. Trib. Roma 21 gennaio 1999, id., Rep. 1999, voce Valori mobiliari, n. 123. Nel senso che l'assimilazione delle società di intermediazione finanziaria alle banche, ai fini dell'esercizio delle attività creditizie, prevista dall'art. 106 t.u.b., non opera per le ga ranzie da prestarsi dalle imprese che intrattengono rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni, v. Cons, giust. amm. sic. 24 dicem bre 2002, n. 685, id., Rep. 2003, voce Contabilità dello Stato, n. 29; Cons. Stato, sez. IV, 23 novembre 2002, n. 6440, ibid., voce Contratti della p.a., n. 662; per la possibilità che le società finanziarie, iscritte ed autorizzate ai sensi degli art. 106 e 107 t.u.b., rilascino garanzie finan ziarie in favore dello Stato o di altro ente pubblico, a norma della 1.

348/82, v. Trib. Napoli 5 settembre 2001, id., Rep. 2002, voce Banca, n. 116 (annotata da C. Ruggiero, Società finanziarie e fideiussioni «bancarie», in Riv. not., 2002, 799; E. Caruso-A. Colavolpe, Legitti mazione a rilasciare garanzie fideiussorie in favore di enti pubblici, in

Società, 2002, 213), e 11 marzo 1999, Foro it., Rep. 1999, voce cit., n. 126 (annotata da M. Condemi, Rilascio di fideiussioni a favore dello Stato o altro ente pubblico da parte di società finanziarie, in Mondo bancario, 1999, fase. 6, 64; P. Sparano, Società finanziarie e rilascio di garanzie fideiussorie, in Società, 1999, 1093). Uno speciale regime è stato introdotto, dall'art. 145, comma 50, 1. 388/00, per le fideiussioni

prestate dagli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107

t.u.b.; per la situazione previgente, v. Cons. Stato, sez. V, 31 gennaio 2001, n. 355, Foro it., 2002, III, 60, con nota di G. Tropea.

Sulla cancellazione dall'elenco generale (provvedimento di compe tenza del ministro dell'economia, su proposta dell'Uic), v. Cons. Stato, sez. VI, ord. 25 giugno 2002, n. 2666, id., Rep. 2002, voce cit., n. 159

(annotata da A. Urbani, Divieto di raccolta di risparmio tra i soci da

parte di cooperativa finanziaria e cancellazione dall'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, in Mondo bancario, 2002, fase. 4, 57), concernente il caso di una società che, oltre a concedere fi nanziamenti, esercitava congiuntamente anche l'attività di raccolta del

risparmio fra i soci. III. - Relativamente all'iscrizione negli elenchi di cui agli art. 106 e

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