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parere 10 ottobre 2002; Min. giustizia

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parere 10 ottobre 2002; Min. giustizia Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 3 (MARZO 2003), pp. 191/192-195/196 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23198006 . Accessed: 28/06/2014 15:15 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.223.28.130 on Sat, 28 Jun 2014 15:15:42 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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parere 10 ottobre 2002; Min. giustiziaSource: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 3 (MARZO 2003), pp. 191/192-195/196Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23198006 .

Accessed: 28/06/2014 15:15

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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PARTE TERZA

giungimento dei settantadue anni, in applicazione dell'apposita circolare sul conferimento di tali uffici, sono già stati banditi e

alcuni sono stati già espletati, mentre l'entrata in vigore della

nuova disciplina, in caso di esercizio della facoltà di tratteni

mento, potrebbe mettere nel nulla tutta la complessa attività

amministrativa già esaurita.

5. - Per la valutazione degli aspetti più sostanziali dell'inter

vento normativo ipotizzato, deve premettersi che un'analisi sta

tistica delle ricadute pratiche fa emergere che su 193 magistrati interessati all'applicazione della norma nel triennio 2003-2005, 102 (pari al cinquantuno per cento) sono titolari di uffici diretti

vi, 63 di funzioni semidirettive (pari al trentadue per cento) e 29

esercenti funzioni diverse. Si riprodurrebbe cioè anche con rife

rimento alla nuova disciplina la situazione che si è verificata

con riguardo all'entrata in vigore del d.leg. n. 502 del 1992.

Valgono, pertanto, considerazioni analoghe a quelle già espresse dal consiglio in sede di parere sui decreti legge del 1992.

Il mantenimento in servizio di un gran numero di magistrati titolari di uffici direttivi e semidirettivi comporta un blocco del

naturale turnover e un innalzamento dell'età dei titolari di deli

cate e importanti funzioni organizzative. La titolarità degli uffici

direttivi e semidirettivi, infatti, non può essere considerata come

il coronamento di un cursus honorum, una sorta di ricompensa

per una carriera meritevolmente percorsa, ma come attribuzione

di una funzione essenziale (e ogni giorno più gravosa, anche per l'accresciuta dimensione degli uffici, conseguente alla riforma

del giudice unico) per il perseguimento dei valori di rilevanza

costituzionale del buon andamento del servizio giudiziario e

della ragionevole durata del processo. L'oculata scelta dei ma

gistrati ai quali attribuire tali funzioni, sulla base di un rigoroso accertamento delle capacità organizzative, da combinare con il

rilievo che la legge attribuisce anche all'anzianità e al merito,

verrebbe contraddetta dall'automatica conferma nella titolarità

degli uffici, per il mero esercizio della facoltà di trattenimento.

Tra l'altro, anche se indubbiamente il miglioramento delle con

dizioni psico-fisiche, che ha portato a un innalzamento delle

aspettative di vita, interessa anche il personale di magistratura, la capacità di lavoro e la resistenza fisica non restano costanti, ma inevitabilmente, di norma, tendono a diminuire con il pro

gredire degli anni. Questo dato di esperienza se, ad avviso del

consiglio, non giustifica una previsione di una qualche forma di

accertamento di idoneità psico-fisica, alla quale il consiglio è

nettamente contrario, certamente impone di limitare l'utilizza

zione dei magistrati più anziani alle funzioni meno gravose e

meno impegnative, come ad esempio la partecipazione ai colle

gi, anche in funzioni di presidente, secondo quanto previsto dai

d.l. n. 205 e n. 275 del 1992, di cui si è già detto. Né può trascurarsi il contrasto tra la proroga automatica della

titolarità degli uffici direttivi (e semidirettivi) e la proposta tem

poraneità di tale titolarità, che, in conformità con il programma della maggioranza e del governo, è contenuta nel disegno di

legge sulla riforma dell'ordinamento giudiziario e sulla quale il

consiglio ha già espresso il suo convinto parere positivo. Del pari, la normativa che si vorrebbe introdurre contrasta

con la tendenza al ridimensionamento del requisito dell'anzia

nità nell'attribuzione di funzioni particolari, come quelle diret

tive e semidirettive, nelle quali un ruolo importante, se non pre valente, dovrebbero avere le attitudini organizzative, la capacità di innovazione e la dinamicità degli atteggiamenti, da accertare

caso per caso.

In conclusione, il consiglio ritiene che l'intervento normativo

non risponda ad alcun apprezzabile interesse generale e anzi si

ponga in contrasto con linee di tendenza della disciplina di ordi

namento giudiziario già all'esame del parlamento, specialmente

per quanto riguarda l'attribuzione delle funzioni direttive e se

midirettive.

Il Foro Italiano — 2003.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA rere 10 ottobre 2002; Min. giustizia.

Acque pubbliche e private — Tribunali delle acque pubbli che — Abolizione — Parere del Consiglio superiore della

magistratura.

lì Consiglio superiore della magistratura ha espresso il parere richiesto dal ministro della giustizia sul disegno di legge ap

provato dal consiglio dei ministri in data 6 settembre 2002

recante «abolizione dei tribunali regionali e del Tribunale

superiore delle acque pubbliche». (1)

1. - Il ministro della giustizia ha chiesto, ai sensi dell'art. 10, 2° comma, 1. 24 marzo 1958 n. 195, un parere sul disegno di

legge governativo recante «abolizione dei tribunali regionali e

del Tribunale superiore delle acque pubbliche». Il sistema del contenzioso delle acque pubbliche, come è

noto, venne introdotto con il r.d.l. 9 ottobre 1919 n. 2161 (poi

recepito nel t.u. n. 1775 del 1933; ma v. anche l'art. 64 r.d. 30

gennaio 1941 n. 12) che, in sostituzione dell'unico tribunale

delle acque (composto da un presidente di sezione della Corte di

cassazione, che lo presiedeva, due consiglieri di Stato, due con

siglieri d'appello e due membri effettivi del consiglio superiore dei lavori pubblici, con sede in Roma e competenza, in materia

sia di diritti che di interessi, su tutto il territorio nazionale) pre visto dal d.lgt. 20 novembre 1916 n. 1664 (peraltro non conver

tito), istituì otto tribunali regionali delle acque pubbliche (in se

guito, t.r.a.p.) presso le corti d'appello di Torino, Milano, Vene

zia, Firenze, Roma, Napoli, Palermo e Cagliari, con giurisdi zione sulle controversie in materia di diritti soggettivi (ora elen

cate nell'art. 138 t.u. del 1933), e un Tribunale superiore delle

acque pubbliche (in seguito t.s.a.p.), con sede in Roma, come

giudice di appello contro le sentenze dei t.r.a.p. e come giudice in unico grado sulle controversie in materia di interessi legittimi

(indicate nell'art. 143 t.u.). I t.r.a.p. sono costituiti da una sezione della corte d'appello

alla quale sono aggregati tre funzionari dell'ex genio civile e

giudicano con l'intervento di tre votanti, di cui uno è il membro

tecnico; l'ufficio di cancelleria è lo stesso della sezione della

corte d'appello presso la quale il t.r.a.p. è costituito.

II t.s.a.p., che ha sede in Roma nel palazzo di giustizia dove

siede la Corte di cassazione, è composto da un presidente, che, ai sensi del d.leg.c.p.s. 1° ottobre 1947 n. 1696, ha il «grado se

condo, corrispondente a quello di procuratore generale della

Corte di cassazione» e che svolge esclusivamente la funzione

per la quale è nominato. È composto da quattro consiglieri di

Stato, quattro consiglieri della Corte di cassazione e tre tecnici, membri effettivi del consiglio superiore dei lavori pubblici, non

aventi funzioni di amministrazione attiva. Ha un autonomo uffi

cio di cancelleria, la cui pianta organica, attualmente, prevede trentatré unità. Come giudice d'appello il t.s.a.p. giudica con

cinque votanti (tre consiglieri di Cassazione, compreso il presi dente, un consigliere di Stato e un tecnico), mentre in unico

grado giudica con sette votanti (tre consiglieri di Cassazione, tre

consiglieri di Stato e un membro tecnico). Il legame del t.s.a.p. con la Corte di cassazione è evidenziato non solo dall'unicità

della sede, ma anche dal fatto che l'ammissione al gratuito pa trocinio è deliberata dalla commissione presso la corte (art. 209

t.u.) e che per necessità di servizio il primo presidente può ap

plicare temporaneamente all'ufficio di cancelleria del t.s.a.p.

personale addetto ad altre autorità giudiziarie di Roma (art. 139, ultimo comma, t.u. del 1933).

Secondo la giurisprudenza e la dottrina assolutamente preva lenti i tribunali regionali hanno natura di sezioni specializzate della magistratura ordinaria (in tal senso è decisivo il richiamo

dell'art. 64 ord. giud.), mentre il tribunale superiore ha natura di

giudice ordinario, quando giudica come giudice d'appello, e di giudice speciale quando giudica in unico grado.

2. - Nella relazione che accompagna il disegno di legge l'in

tervento legislativo è motivato con le seguenti considerazioni: —- il sistema del contenzioso in materia di acque pubbliche si

(1) In argomento, cfr. Corte cost. 17 luglio 2002, n. 353, e 3 luglio 2002, n. 305, Foro it., 2002, I, 2930, con nota di richiami, e G. Maz

zullo, Tribunali delle acque: una revisione mai attuata, in questo fa

scicolo, I, 723.

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

comprende e si giustifica solo in un contesto storico superato, come è dimostrato dalla circostanza che ha formato oggetto di

tentativi di revisione e di adeguamento (elaborati dalla commis

sione ministeriale presieduta dal pres. Ferrati, nominata nel

1966 e che ha terminato i lavori nel 1973, e da quella presieduta dal pres. Palazzolo, nominata nel 1989 e che ha terminato ì la vori nel 1990);

— la revisione di tale sistema è imposta dalla sesta disposi zione finale e transitoria della Costituzione;

— il rito applicato davanti ai tribunali regionali e al tribunale

superiore è obsoleto, basandosi sul codice di procedura civile

del 1865; inoltre le sentenze emesse dal t.s.a.p. sono pronun ciate da un giudice amministrativo in unico grado e soggette a

ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.; — il carico di lavoro del t.s.a.p. è esiguo, come emerge dai

dati delle cause sopravvenute che negli ultimi cinque anni sono

state, rispettivamente, 169, 193, 191, 198, 207, e, pertanto, il

funzionamento del sistema è molto dispendioso; — la Corte costituzionale, con sentenza 3 luglio 2002, n. 305

(Foro it., 2002, I, 2931) ha dichiarato l'illegittimità costituzio

nale del combinato disposto degli art. 139 e 143, 3° comma, r.d.

11 dicembre 1933 n. 1775, recante il t.u. delle disposizioni di

legge sulle acque e impianti elettrici, nella parte in cui non pre vede meccanismi di sostituzione del componente del t.s.a.p. astenuto, ricusato o legittimamente impedito, e con sentenza 17

luglio 2002, n. 353 (ibid., 2930) ha dichiarato l'illegittimità co stituzionale dell'art. 138 stesso t.u., nella parte in cui prevede che siano aggregati al t.r.a.p. tre funzionari dell'ex genio civile, uno dei quali deve intervenire nel collegio giudicante;

— possibilità di istituire un altro posto di presidente aggiunto

della Corte di cassazione, a seguito della soppressione del posto di presidente del t.s.a.p., con conseguente razionalizzazione

della distribuzione di competenze tra i presidenti aggiunti, uno

per il ramo civile e l'altro quello penale. L'intervento legislativo consiste nella soppressione del siste

ma speciale del contenzioso delle acque pubbliche, con deferi

mento delle controversie di cui all'art. 140 t.u. del 1933, aventi

ad oggetto situazioni giuridiche di diritto soggettivo, già attri

buite alla giurisdizione del t.r.a.p., al tribunale ordinario, in

composizione collegiale, del capoluogo di distretto territorial

mente competente, e di quelle di cui all'art. 143 stesso t.u., aventi ad oggetto situazioni di interesse legittimo e già attribuite

alla giurisdizione in unico grado del t.s.a.p., al giudice ammini

strativo. Conseguentemente, per tutte le controversie in materia

di acque pubbliche è previsto un doppio grado di giurisdizione (tribunale - corte d'appello; Tar - Consiglio di Stato) e la ricor

ribilità per cassazione, ex art. 360 c.p.c., per le controversie su

diritti e ai sensi dell'art. 362 c.p.c. per le controversie su inte

ressi.

È prevista la soppressione del posto di presidente del t.s.a.p. e

l'aumento di un altro posto di presidente aggiunto della Corte di

cassazione. Per il personale amministrativo della pianta organi ca del t.s.a.p. è prevista l'aggregazione all'organico della Corte

di cassazione.

E infine prevista una disciplina transitoria per il graduale pas

saggio alla nuova disciplina (il 4° comma dell'art. 4 del disegno di legge, senza che dalla relazione emerga alcuna speciale giu stificazione, prevede che avverso le sentenze del t.s.a.p. è am

messo ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., mentre

secondo l'orientamento giurisprudenziale pacificamente seguito attualmente è ammesso solo ricorso ai sensi dell'art. 111 Cost.).

3. - Le considerazioni esposte nella relazione a giustificazione dell'intervento legislativo sono in larga parte condivisibili,

mentre perplessità suscitano alcune soluzioni proposte. Innanzi tutto, è certamente necessario e urgente intervenire

per colmare le lacune normative create dalle due citate pronunce di illegittimità costituzionale. Infatti, a seguito della sentenza

353/02 i t.r.a.p. non sono più in grado di funzionare, non poten dosi più utilizzare i membri tecnici nominati sulla base della

norma dichiarata costituzionalmente illegittima e non essendovi

altra norma che consenta di nominare i nuovi componenti. Per

effetto della sentenza 305/02, inoltre, non possono essere svolti

davanti al t.s.a.p. i giudizi di rinvio, per la mancanza di un nu

mero di supplenti che possa sostituire il collegio che ha pronun ciato la sentenza cassata.

Più articolato deve essere invece il discorso sull'economicità

della struttura del contenzioso delle acque, in relazione alla

Il Foro Italiano — 2003.

scarsa entità delle cause che annualmente sopravvengono. In

mancanza di dati sulle sopravvenienze e sulle definizioni presso i t.r.a.p., sono comunque sufficienti per effettuare una valuta

zione di economicità e funzionalità i dati relativi al t.s.a.p. (i ri

corsi iscritti dal 1992 ad oggi sono, rispettivamente, 149, 157, 184, 185, 191, 169, 196, 198, 199, 209 e, fino al 15 settembre ultimo scorso, 119. Negli stessi anni le sentenze pubblicate sono

state: 128, 124, 72, 105, 93, 101, 123, 135, 144, 129, 115, At tualmente pendono davanti al t.s.a.p. 552 ricorsi). È incontesta

bile che il carico di lavoro non giustifica la previsione nella

pianta organica della magistratura ordinaria di un posto di pre sidente a tempo pieno e di un autonomo organico di cancelleria del t.s.a.p., ma ad analoghe conclusioni non può pervenirsi per

quanto riguarda i componenti del t.s.a.p. e dei t.r.a.p. che non

sono impiegati in via esclusiva, continuando a svolgere le ordi

narie funzioni alle quali sono addetti. Come già rilevato anche il

personale amministrativo dei t.r.a.p. svolge le ordinarie funzioni

di cancelleria della sezione di corte d'appello. Né può trascurar

si che alla base dell'istituzione del sistema del contenzioso delle

acque non ci fu una valutazione di tipo quantitavo, perché la

creazione di un giudice specializzato per le controversie in ma

teria di acque pubbliche venne giustificata non per il numero di

tali controversie, ma per la considerazione della specialità della

materia, caratterizzata da un contenzioso spesso di grande rile

vanza economica e di estrema delicatezza per l'intreccio di que stioni tecniche e di questioni giuridiche.

E del pari indubbio che la disciplina processuale dei giudizi davanti agli organi del contenzioso delle acque pubbliche non

può ritenersi del tutto soddisfacente, anche se non è esatta l'af

fermazione contenuta nella relazione al disegno di legge, secon

do cui neila materia di cui si tratta verrebbe applicato il codice

di procedura civile del 1865, perché, secondo la giurisprudenza e la dottrina largamente prevalenti (Cass. 15140/01, id., Rep. 2001, voce Acque pubbliche, nn. 64, 90; 6093/82, id., 1983, I, 355; 5693/81, id., 1982, I, 75; Conte, Tribunali delle acque

pubbliche, voce dell' Enciclopedia del diritto, Milano, 1992,

XLV, 58; Vacirca, Tribunali delle acque pubbliche, voce del

l' Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1994, XXI, 8; C.M.

Pratis, Tribunale regionale delle acque pubbliche, voce del

Novissimo digesto, Torino, 1973, XIX, 714; V. Sgroi, Sistema

processuale in materia di acque pubbliche e rinvio alle norme

del codice di procedura civile, in Giust. civ., 1973, I, 562), il

rinvio operato dall'art. 208 t.u. n. 1775 del 1933 al codice di

procedura civile non deve intendersi come rinvio recettizio al

codice del 1865, ma come rinvio formale al sistema processuale

vigente. Lasciano indubbiamente insoddisfatti non solo l'esclu

sione del doppio grado di giurisdizione nelle materie di cui al

l'art. 143 t.u. acque pubbliche o l'incoerenza sistematica deri

vante dalla ricorribilità per cassazione ai sensi dell'art. Ili

Cost. avverso le sentenze del t.s.a.p., pronunciate nelle indicate

materie (a fronte del ricorso per soli motivi di giurisdizione nei

confronti delle decisioni del Consiglio di Stato), ma anche altri

profili problematici, quale, per esempio, la disciplina della de

correnza del termine per impugnare le sentenze del t.r.a.p. e del

t.s.a.p. dalla notifica del dispositivo ai sensi degli art. 183 e 202

t.u. e, in genere, alcune vistose differenze di disciplina (in tema

di termini per la comparizione, di organi della notificazione, di

poteri d'impulso) rispetto ai giudizi ordinari, giustificate da

un'esigenza di celerità che non è del tutto coerente con la noto

ria complessità e, quindi, con la durata, dei giudizi in materia di

acque e che, pertanto, potrebbero ritenersi ingiustificate rispetto alla compressione delle esigenze difensive che da tali differenze

derivano.

Non è invece condivisibile l'affermazione della relazione al

disegno di legge secondo la quale la revisione della disciplina del contenzioso delle acque sarebbe imposta dalla sesta disposi zione transitoria della Costituzione. La migliore dottrina (C.M.

Pratis, Tribunale superiore delle acque pubbliche, voce del

Novissimo digesto, Torino, 1973, XIX, 722), infatti, ha osser

vato che, poiché il t.s.a.p. in sede di giurisdizione amministrati

va (per il quale soltanto si può porre il problema) si trova fun

zionalmente nella stessa posizione del Consiglio di Stato, lo

stesso deve ricomprendersi tra gli organi di giustizia ammini

strativa mantenuti in vita dall'art. 103 Cost. e quindi sottratti

alla revisione prevista dalla citata disposizione transitoria.

4. - Le esigenze di economicità e funzionalità indicate nella

relazione al disegno di legge, come già rilevato, del tutto condi

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PARTE TERZA

visibili, non impongono tuttavia la completa eliminazione del

sistema del contenzioso delle acque pubbliche, ben potendo tali

esigenze essere soddisfatte procedendo più semplicemente a in

terventi riformatori parziali, lasciando a una più approfondita meditazione la rivisitazione dell'intero sistema. E stata infatti da

molte parti sottolineato che, seppure risalente nel tempo e cer

tamente bisognosa di alcuni interventi di adeguamento, la disci

plina delle acque pubbliche, sia nella parte sostanziale che in

quella relativa al contenzioso, anche grazie all'apprezzata giuris

prudenza prodotta dai tribunali delle acque, ha raggiunto risul

tati positivi e apprezzati anche in ambito internazionale, costi

tuendo un esempio di soddisfacente tutela dell'interesse pubbli co sotteso al regime delle acque pubbliche. In particolare, non è

assolutamente superato e anzi è di grande attualità un modello

di giurisdizione specializzata nella quale la presenza del com

ponente tecnico, se non elimina il ricorso alle consulenze tecni

che, opportuno anche per evidenti esigenze di tutela del con

traddittorio nello svolgimento degli accertamenti, indubbia

mente rende più sollecita e più consapevole la decisione in ma

terie nelle quali, come si è già osservato, è costante l'intreccio

tra profili tecnici e profili giuridici. Infine, l'intervento legislativo, nell'abrogare il vigente siste

ma del contenzioso sulle acque, ripropone un sistema di riparto della giurisdizione sulla base della natura delle situazioni giuri diche soggettive dedotte che, nell'evoluzione normativa, appare recessivo rispetto al riparto per materie (sul quale è fondata la

disciplina del contenzioso delle acque), anche per le note diffi

coltà applicative che si incontrano nell'individuazione in con

creto della natura di tali situazioni, difficoltà che alimentano il

contenzioso sulla giurisdizione che incide pesantemente sulla

durata dei giudizi. A questo atteggiamento di prudenza che il consiglio ritiene

opportuno seguire, spinge proprio la valutazione dei risultati

delle due commissioni di studio istituite nel 1966 (commissione

Ferrati) e nel 1989 (commissione Palazzolo), citate nella rela

zione al disegno di legge. La commissione Ferrati, che ha presentato due diverse rela

zioni finali (e quindi distinti articolati), nel 1972 sul contenzioso

e nel 1974 sulla disciplina sostanziale delle acque, pur prenden do le mosse dall'esigenza di adeguamento della disciplina del

contenzioso e di snellimento e aggiornamento delle norme pro cessuali, si è mossa con un'impostazione, per così dire, conser

vativa, avendo ritenuta «comprovata la persistente attualità del

l'esigenza che la cognizione di ogni controversia nella partico lare materia sia affidata ad un giudice specializzato, con la par

tecipazione ai collegi giudicanti di tecnici qualificati ed in se

condo luogo ... (dell') opportunità della riunione in un unico

organo giurisdizionale, pur con differente articolazione dei suoi

componenti, della duplice funzione di giudice ordinario e di

giudice amministrativo» (relazione sul contenzioso, pag. 4). E

anche nella relazione finale del 1974 (pag. 1) la commissione ha

ritenuto importante ribadire che «la disciplina giuridica stabilita

nel t.u. del 1933 fornisce uno strumento legislativo di già com

provata esperienza tanto nella prassi amministrativa quanto nel

l'interpretazione giurisprudenziale di circa mezzo secolo» con

la conseguenza che è «parso opportuno procedere alla riforma

mantenendo quella intelaiatura che in buona sostanza ha retto

all'esperienza e si è dimostrata idonea allo scopo per il quale era stata allestita».

In estrema sintesi, la commissione proponeva un sistema di

giurisdizione, che costituiva la replica, a livello di giudice di

primo grado, del modello del t.s.a.p. nel senso che diciotto tri

bunali regionali, presso altrettante corti d'appello (composti dal

presidente della corte, da un presidente di sezione, da due con

siglieri d'appello, da tre magistrati del Tar e da due funzionari

tecnici dell'amministrazione dei lavori pubblici) avrebbero do

vuto operare come sezione specializzata della corte d'appello sulle controversie su diritti soggettivi e come giudice ammini

strativo per le controversie su interessi legittimi; nel primo caso

il collegio sarebbe stato composto da due giudici ordinari e un

membro tecnico, nel secondo da due giudici ordinari, due magi strati del Tar e un membro tecnico. L'appello avrebbe dovuto

proporsi al t.s.a.p., con sede in Roma e con un proprio ufficio di

cancelleria, composto da un presidente effettivo e un presidente

supplente (da scegliere tra i presidenti di sezione della Corte di

cassazione), quattro consiglieri di Cassazione, quattro consiglie

II Foro Italiano — 2003.

ri di Stato e tre tecnici, membri effettivi del consiglio superiore dei lavori pubblici. Il collegio competente a giudicare sugli ap

pelli avverso le sentenze dei t.r.a.p., come giudice ordinario, sa

rebbe stato composto da tre magistrati ordinari, un consigliere di

Stato e un tecnico, quello competente sugli appelli avverso le

sentenze del t.r.a.p., come giudice amministrativo, avrebbe do

vuto essere composto da tre magistrati ordinari, tre consiglieri di Stato e un tecnico. Il ricorso per cassazione contro le senten

ze del giudice ordinario avrebbe dovuto ammettersi ai sensi del

l'art. 360 c.p.c., quello contro le sentenze del giudice ammini

strativo ai sensi dell'art. 362.

Anche la commissione Palazzolo si è mossa in un'ottica di

conservazione della struttura di un sistema del contenzioso delle

acque speciale, separando i problemi della disciplina del con

tenzioso, da quella del diritto sostanziale. La scelta della com

missione è stata quella di imboccare la strada del perseguimento del massimo di unità della giurisdizione possibile, preservando il carattere specialistico dell'intervento giudiziario in materia di

acque. A tal fine anzi si è proposto di ampliare la sfera della

giurisdizione comprendendo anche le controversie sul risarci

mento dei danni da lesione dell'ambiente idrico.

Il progetto prevedeva la creazione di un t.r.a.p. presso ogni corte d'appello, composto dal presidente della corte o da un pre sidente di sezione, quattro consiglieri d'appello, due giudici del

Tar, due laureati in ingegneria, nominati su proposta dei consi

gli giudiziari, sentite le facoltà universitarie di ingegneria e gli ordini professionali. Il t.r.a.p. avrebbe deciso con cinque votanti

(tre magistrati ordinari, un magistrato amministrativo e un tec

nico) sia in materia di diritti che di interessi legittimi. L'appello avverso le sentenze dei t.r.a.p. si sarebbe dovuto proporre da

vanti al t.s.a.p., avente sede presso la Corte di cassazione, com

posto da un presidente, con funzioni identiche a quelle di un

presidente aggiunto della corte, un presidente supplente, otto

consiglieri della Corte di cassazione, sei consiglieri di Stato, tre

professori universitari, di prima o seconda fascia, in materia di

ingegneria idraulica. Il collegio sarebbe stato composto da cin

que giudici ordinari, tre consiglieri di Stato e un professore uni

versitario. Il presidente avrebbe potuto essere collocato fuori del

ruolo della Corte di cassazione a sua richiesta.

5. - Tirando le fila del discorso il consiglio ritiene che sia ne

cessario e urgente colmare le lacune createsi a seguito degli in

terventi della Corte costituzionale sulla composizione dei tribu

nali delle acque. E del pari urgente, in considerazione delle gra vi e crescenti difficoltà operative della Corte di cassazione, l'intervento teso a eliminare la disfunzionalità rappresentata dalla previsione di un presidente del t.s.a.p. a tempo pieno e di

un autonomo (e pletorico) ufficio di cancelleria per un organo che ha un carico di lavoro che non giustifica tali soluzioni ordi

namentali. L'eliminazione del posto di pianta organica di presi dente del t.s.a.p., consentirebbe di prevedere un altro posto di

presidente aggiunto, al quale potrebbero essere affidate le fun

zioni di presidente del t.s.a.p, mentre il riassorbimento di un co

spicuo organico di personale amministrativo allevierebbe la

cronica carenza di tali figure professionali. Alle esigenze di

funzionamento del t.s.a.p. potrebbe provvedersi con la destina

zione di personale ammnistrativo della corte, in misura adeguata alle effettive esigenze.

Per quanto riguarda i componenti supplenti del t.s.a.p. è già stato presentato alla camera dei deputati un progetto di legge da

parte dell'on. Pecorella (atto camera n. 2786) che propone di

nominare un numero pari ai componenti titolari. Su tale propo sta può convenirsi.

Per quanto invece attiene ai componenti tecnici dei t.r.a.p., la

soluzione più semplice appare quella proposta dalla commissio

ne Palazzolo sopra illustrata (nomina di laureati in ingegneria su

proposta dei consigli giudiziari sentiti gli ordini professionali e

le facoltà universitarie). Un più generale riassetto del sistema del contenzioso e delle

norme procedurali potrebbe essere oggetto di separate valuta

zioni sulle quali dovrebbero influire la considerazione che la

giurisdizione specializzata sulle acque ha costituito un'espe rienza largamente positiva, apprezzata anche in sede internazio

nale. avendo offerto adeguata tutela agli interessi pubblici coin

volti nella disciplina delle acque, che costituiscono ancora, e

anzi sempre di più, una risorsa essenziale per la vita civile e una

componente fondamentale dell'ecosistema.

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