parere 10 ottobre 2002; Min. giustiziaSource: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 3 (MARZO 2003), pp. 191/192-195/196Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23198006 .
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PARTE TERZA
giungimento dei settantadue anni, in applicazione dell'apposita circolare sul conferimento di tali uffici, sono già stati banditi e
alcuni sono stati già espletati, mentre l'entrata in vigore della
nuova disciplina, in caso di esercizio della facoltà di tratteni
mento, potrebbe mettere nel nulla tutta la complessa attività
amministrativa già esaurita.
5. - Per la valutazione degli aspetti più sostanziali dell'inter
vento normativo ipotizzato, deve premettersi che un'analisi sta
tistica delle ricadute pratiche fa emergere che su 193 magistrati interessati all'applicazione della norma nel triennio 2003-2005, 102 (pari al cinquantuno per cento) sono titolari di uffici diretti
vi, 63 di funzioni semidirettive (pari al trentadue per cento) e 29
esercenti funzioni diverse. Si riprodurrebbe cioè anche con rife
rimento alla nuova disciplina la situazione che si è verificata
con riguardo all'entrata in vigore del d.leg. n. 502 del 1992.
Valgono, pertanto, considerazioni analoghe a quelle già espresse dal consiglio in sede di parere sui decreti legge del 1992.
Il mantenimento in servizio di un gran numero di magistrati titolari di uffici direttivi e semidirettivi comporta un blocco del
naturale turnover e un innalzamento dell'età dei titolari di deli
cate e importanti funzioni organizzative. La titolarità degli uffici
direttivi e semidirettivi, infatti, non può essere considerata come
il coronamento di un cursus honorum, una sorta di ricompensa
per una carriera meritevolmente percorsa, ma come attribuzione
di una funzione essenziale (e ogni giorno più gravosa, anche per l'accresciuta dimensione degli uffici, conseguente alla riforma
del giudice unico) per il perseguimento dei valori di rilevanza
costituzionale del buon andamento del servizio giudiziario e
della ragionevole durata del processo. L'oculata scelta dei ma
gistrati ai quali attribuire tali funzioni, sulla base di un rigoroso accertamento delle capacità organizzative, da combinare con il
rilievo che la legge attribuisce anche all'anzianità e al merito,
verrebbe contraddetta dall'automatica conferma nella titolarità
degli uffici, per il mero esercizio della facoltà di trattenimento.
Tra l'altro, anche se indubbiamente il miglioramento delle con
dizioni psico-fisiche, che ha portato a un innalzamento delle
aspettative di vita, interessa anche il personale di magistratura, la capacità di lavoro e la resistenza fisica non restano costanti, ma inevitabilmente, di norma, tendono a diminuire con il pro
gredire degli anni. Questo dato di esperienza se, ad avviso del
consiglio, non giustifica una previsione di una qualche forma di
accertamento di idoneità psico-fisica, alla quale il consiglio è
nettamente contrario, certamente impone di limitare l'utilizza
zione dei magistrati più anziani alle funzioni meno gravose e
meno impegnative, come ad esempio la partecipazione ai colle
gi, anche in funzioni di presidente, secondo quanto previsto dai
d.l. n. 205 e n. 275 del 1992, di cui si è già detto. Né può trascurarsi il contrasto tra la proroga automatica della
titolarità degli uffici direttivi (e semidirettivi) e la proposta tem
poraneità di tale titolarità, che, in conformità con il programma della maggioranza e del governo, è contenuta nel disegno di
legge sulla riforma dell'ordinamento giudiziario e sulla quale il
consiglio ha già espresso il suo convinto parere positivo. Del pari, la normativa che si vorrebbe introdurre contrasta
con la tendenza al ridimensionamento del requisito dell'anzia
nità nell'attribuzione di funzioni particolari, come quelle diret
tive e semidirettive, nelle quali un ruolo importante, se non pre valente, dovrebbero avere le attitudini organizzative, la capacità di innovazione e la dinamicità degli atteggiamenti, da accertare
caso per caso.
In conclusione, il consiglio ritiene che l'intervento normativo
non risponda ad alcun apprezzabile interesse generale e anzi si
ponga in contrasto con linee di tendenza della disciplina di ordi
namento giudiziario già all'esame del parlamento, specialmente
per quanto riguarda l'attribuzione delle funzioni direttive e se
midirettive.
Il Foro Italiano — 2003.
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA rere 10 ottobre 2002; Min. giustizia.
Acque pubbliche e private — Tribunali delle acque pubbli che — Abolizione — Parere del Consiglio superiore della
magistratura.
lì Consiglio superiore della magistratura ha espresso il parere richiesto dal ministro della giustizia sul disegno di legge ap
provato dal consiglio dei ministri in data 6 settembre 2002
recante «abolizione dei tribunali regionali e del Tribunale
superiore delle acque pubbliche». (1)
1. - Il ministro della giustizia ha chiesto, ai sensi dell'art. 10, 2° comma, 1. 24 marzo 1958 n. 195, un parere sul disegno di
legge governativo recante «abolizione dei tribunali regionali e
del Tribunale superiore delle acque pubbliche». Il sistema del contenzioso delle acque pubbliche, come è
noto, venne introdotto con il r.d.l. 9 ottobre 1919 n. 2161 (poi
recepito nel t.u. n. 1775 del 1933; ma v. anche l'art. 64 r.d. 30
gennaio 1941 n. 12) che, in sostituzione dell'unico tribunale
delle acque (composto da un presidente di sezione della Corte di
cassazione, che lo presiedeva, due consiglieri di Stato, due con
siglieri d'appello e due membri effettivi del consiglio superiore dei lavori pubblici, con sede in Roma e competenza, in materia
sia di diritti che di interessi, su tutto il territorio nazionale) pre visto dal d.lgt. 20 novembre 1916 n. 1664 (peraltro non conver
tito), istituì otto tribunali regionali delle acque pubbliche (in se
guito, t.r.a.p.) presso le corti d'appello di Torino, Milano, Vene
zia, Firenze, Roma, Napoli, Palermo e Cagliari, con giurisdi zione sulle controversie in materia di diritti soggettivi (ora elen
cate nell'art. 138 t.u. del 1933), e un Tribunale superiore delle
acque pubbliche (in seguito t.s.a.p.), con sede in Roma, come
giudice di appello contro le sentenze dei t.r.a.p. e come giudice in unico grado sulle controversie in materia di interessi legittimi
(indicate nell'art. 143 t.u.). I t.r.a.p. sono costituiti da una sezione della corte d'appello
alla quale sono aggregati tre funzionari dell'ex genio civile e
giudicano con l'intervento di tre votanti, di cui uno è il membro
tecnico; l'ufficio di cancelleria è lo stesso della sezione della
corte d'appello presso la quale il t.r.a.p. è costituito.
II t.s.a.p., che ha sede in Roma nel palazzo di giustizia dove
siede la Corte di cassazione, è composto da un presidente, che, ai sensi del d.leg.c.p.s. 1° ottobre 1947 n. 1696, ha il «grado se
condo, corrispondente a quello di procuratore generale della
Corte di cassazione» e che svolge esclusivamente la funzione
per la quale è nominato. È composto da quattro consiglieri di
Stato, quattro consiglieri della Corte di cassazione e tre tecnici, membri effettivi del consiglio superiore dei lavori pubblici, non
aventi funzioni di amministrazione attiva. Ha un autonomo uffi
cio di cancelleria, la cui pianta organica, attualmente, prevede trentatré unità. Come giudice d'appello il t.s.a.p. giudica con
cinque votanti (tre consiglieri di Cassazione, compreso il presi dente, un consigliere di Stato e un tecnico), mentre in unico
grado giudica con sette votanti (tre consiglieri di Cassazione, tre
consiglieri di Stato e un membro tecnico). Il legame del t.s.a.p. con la Corte di cassazione è evidenziato non solo dall'unicità
della sede, ma anche dal fatto che l'ammissione al gratuito pa trocinio è deliberata dalla commissione presso la corte (art. 209
t.u.) e che per necessità di servizio il primo presidente può ap
plicare temporaneamente all'ufficio di cancelleria del t.s.a.p.
personale addetto ad altre autorità giudiziarie di Roma (art. 139, ultimo comma, t.u. del 1933).
Secondo la giurisprudenza e la dottrina assolutamente preva lenti i tribunali regionali hanno natura di sezioni specializzate della magistratura ordinaria (in tal senso è decisivo il richiamo
dell'art. 64 ord. giud.), mentre il tribunale superiore ha natura di
giudice ordinario, quando giudica come giudice d'appello, e di giudice speciale quando giudica in unico grado.
2. - Nella relazione che accompagna il disegno di legge l'in
tervento legislativo è motivato con le seguenti considerazioni: —- il sistema del contenzioso in materia di acque pubbliche si
(1) In argomento, cfr. Corte cost. 17 luglio 2002, n. 353, e 3 luglio 2002, n. 305, Foro it., 2002, I, 2930, con nota di richiami, e G. Maz
zullo, Tribunali delle acque: una revisione mai attuata, in questo fa
scicolo, I, 723.
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
comprende e si giustifica solo in un contesto storico superato, come è dimostrato dalla circostanza che ha formato oggetto di
tentativi di revisione e di adeguamento (elaborati dalla commis
sione ministeriale presieduta dal pres. Ferrati, nominata nel
1966 e che ha terminato i lavori nel 1973, e da quella presieduta dal pres. Palazzolo, nominata nel 1989 e che ha terminato ì la vori nel 1990);
— la revisione di tale sistema è imposta dalla sesta disposi zione finale e transitoria della Costituzione;
— il rito applicato davanti ai tribunali regionali e al tribunale
superiore è obsoleto, basandosi sul codice di procedura civile
del 1865; inoltre le sentenze emesse dal t.s.a.p. sono pronun ciate da un giudice amministrativo in unico grado e soggette a
ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.; — il carico di lavoro del t.s.a.p. è esiguo, come emerge dai
dati delle cause sopravvenute che negli ultimi cinque anni sono
state, rispettivamente, 169, 193, 191, 198, 207, e, pertanto, il
funzionamento del sistema è molto dispendioso; — la Corte costituzionale, con sentenza 3 luglio 2002, n. 305
(Foro it., 2002, I, 2931) ha dichiarato l'illegittimità costituzio
nale del combinato disposto degli art. 139 e 143, 3° comma, r.d.
11 dicembre 1933 n. 1775, recante il t.u. delle disposizioni di
legge sulle acque e impianti elettrici, nella parte in cui non pre vede meccanismi di sostituzione del componente del t.s.a.p. astenuto, ricusato o legittimamente impedito, e con sentenza 17
luglio 2002, n. 353 (ibid., 2930) ha dichiarato l'illegittimità co stituzionale dell'art. 138 stesso t.u., nella parte in cui prevede che siano aggregati al t.r.a.p. tre funzionari dell'ex genio civile, uno dei quali deve intervenire nel collegio giudicante;
— possibilità di istituire un altro posto di presidente aggiunto
della Corte di cassazione, a seguito della soppressione del posto di presidente del t.s.a.p., con conseguente razionalizzazione
della distribuzione di competenze tra i presidenti aggiunti, uno
per il ramo civile e l'altro quello penale. L'intervento legislativo consiste nella soppressione del siste
ma speciale del contenzioso delle acque pubbliche, con deferi
mento delle controversie di cui all'art. 140 t.u. del 1933, aventi
ad oggetto situazioni giuridiche di diritto soggettivo, già attri
buite alla giurisdizione del t.r.a.p., al tribunale ordinario, in
composizione collegiale, del capoluogo di distretto territorial
mente competente, e di quelle di cui all'art. 143 stesso t.u., aventi ad oggetto situazioni di interesse legittimo e già attribuite
alla giurisdizione in unico grado del t.s.a.p., al giudice ammini
strativo. Conseguentemente, per tutte le controversie in materia
di acque pubbliche è previsto un doppio grado di giurisdizione (tribunale - corte d'appello; Tar - Consiglio di Stato) e la ricor
ribilità per cassazione, ex art. 360 c.p.c., per le controversie su
diritti e ai sensi dell'art. 362 c.p.c. per le controversie su inte
ressi.
È prevista la soppressione del posto di presidente del t.s.a.p. e
l'aumento di un altro posto di presidente aggiunto della Corte di
cassazione. Per il personale amministrativo della pianta organi ca del t.s.a.p. è prevista l'aggregazione all'organico della Corte
di cassazione.
E infine prevista una disciplina transitoria per il graduale pas
saggio alla nuova disciplina (il 4° comma dell'art. 4 del disegno di legge, senza che dalla relazione emerga alcuna speciale giu stificazione, prevede che avverso le sentenze del t.s.a.p. è am
messo ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., mentre
secondo l'orientamento giurisprudenziale pacificamente seguito attualmente è ammesso solo ricorso ai sensi dell'art. 111 Cost.).
3. - Le considerazioni esposte nella relazione a giustificazione dell'intervento legislativo sono in larga parte condivisibili,
mentre perplessità suscitano alcune soluzioni proposte. Innanzi tutto, è certamente necessario e urgente intervenire
per colmare le lacune normative create dalle due citate pronunce di illegittimità costituzionale. Infatti, a seguito della sentenza
353/02 i t.r.a.p. non sono più in grado di funzionare, non poten dosi più utilizzare i membri tecnici nominati sulla base della
norma dichiarata costituzionalmente illegittima e non essendovi
altra norma che consenta di nominare i nuovi componenti. Per
effetto della sentenza 305/02, inoltre, non possono essere svolti
davanti al t.s.a.p. i giudizi di rinvio, per la mancanza di un nu
mero di supplenti che possa sostituire il collegio che ha pronun ciato la sentenza cassata.
Più articolato deve essere invece il discorso sull'economicità
della struttura del contenzioso delle acque, in relazione alla
Il Foro Italiano — 2003.
scarsa entità delle cause che annualmente sopravvengono. In
mancanza di dati sulle sopravvenienze e sulle definizioni presso i t.r.a.p., sono comunque sufficienti per effettuare una valuta
zione di economicità e funzionalità i dati relativi al t.s.a.p. (i ri
corsi iscritti dal 1992 ad oggi sono, rispettivamente, 149, 157, 184, 185, 191, 169, 196, 198, 199, 209 e, fino al 15 settembre ultimo scorso, 119. Negli stessi anni le sentenze pubblicate sono
state: 128, 124, 72, 105, 93, 101, 123, 135, 144, 129, 115, At tualmente pendono davanti al t.s.a.p. 552 ricorsi). È incontesta
bile che il carico di lavoro non giustifica la previsione nella
pianta organica della magistratura ordinaria di un posto di pre sidente a tempo pieno e di un autonomo organico di cancelleria del t.s.a.p., ma ad analoghe conclusioni non può pervenirsi per
quanto riguarda i componenti del t.s.a.p. e dei t.r.a.p. che non
sono impiegati in via esclusiva, continuando a svolgere le ordi
narie funzioni alle quali sono addetti. Come già rilevato anche il
personale amministrativo dei t.r.a.p. svolge le ordinarie funzioni
di cancelleria della sezione di corte d'appello. Né può trascurar
si che alla base dell'istituzione del sistema del contenzioso delle
acque non ci fu una valutazione di tipo quantitavo, perché la
creazione di un giudice specializzato per le controversie in ma
teria di acque pubbliche venne giustificata non per il numero di
tali controversie, ma per la considerazione della specialità della
materia, caratterizzata da un contenzioso spesso di grande rile
vanza economica e di estrema delicatezza per l'intreccio di que stioni tecniche e di questioni giuridiche.
E del pari indubbio che la disciplina processuale dei giudizi davanti agli organi del contenzioso delle acque pubbliche non
può ritenersi del tutto soddisfacente, anche se non è esatta l'af
fermazione contenuta nella relazione al disegno di legge, secon
do cui neila materia di cui si tratta verrebbe applicato il codice
di procedura civile del 1865, perché, secondo la giurisprudenza e la dottrina largamente prevalenti (Cass. 15140/01, id., Rep. 2001, voce Acque pubbliche, nn. 64, 90; 6093/82, id., 1983, I, 355; 5693/81, id., 1982, I, 75; Conte, Tribunali delle acque
pubbliche, voce dell' Enciclopedia del diritto, Milano, 1992,
XLV, 58; Vacirca, Tribunali delle acque pubbliche, voce del
l' Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1994, XXI, 8; C.M.
Pratis, Tribunale regionale delle acque pubbliche, voce del
Novissimo digesto, Torino, 1973, XIX, 714; V. Sgroi, Sistema
processuale in materia di acque pubbliche e rinvio alle norme
del codice di procedura civile, in Giust. civ., 1973, I, 562), il
rinvio operato dall'art. 208 t.u. n. 1775 del 1933 al codice di
procedura civile non deve intendersi come rinvio recettizio al
codice del 1865, ma come rinvio formale al sistema processuale
vigente. Lasciano indubbiamente insoddisfatti non solo l'esclu
sione del doppio grado di giurisdizione nelle materie di cui al
l'art. 143 t.u. acque pubbliche o l'incoerenza sistematica deri
vante dalla ricorribilità per cassazione ai sensi dell'art. Ili
Cost. avverso le sentenze del t.s.a.p., pronunciate nelle indicate
materie (a fronte del ricorso per soli motivi di giurisdizione nei
confronti delle decisioni del Consiglio di Stato), ma anche altri
profili problematici, quale, per esempio, la disciplina della de
correnza del termine per impugnare le sentenze del t.r.a.p. e del
t.s.a.p. dalla notifica del dispositivo ai sensi degli art. 183 e 202
t.u. e, in genere, alcune vistose differenze di disciplina (in tema
di termini per la comparizione, di organi della notificazione, di
poteri d'impulso) rispetto ai giudizi ordinari, giustificate da
un'esigenza di celerità che non è del tutto coerente con la noto
ria complessità e, quindi, con la durata, dei giudizi in materia di
acque e che, pertanto, potrebbero ritenersi ingiustificate rispetto alla compressione delle esigenze difensive che da tali differenze
derivano.
Non è invece condivisibile l'affermazione della relazione al
disegno di legge secondo la quale la revisione della disciplina del contenzioso delle acque sarebbe imposta dalla sesta disposi zione transitoria della Costituzione. La migliore dottrina (C.M.
Pratis, Tribunale superiore delle acque pubbliche, voce del
Novissimo digesto, Torino, 1973, XIX, 722), infatti, ha osser
vato che, poiché il t.s.a.p. in sede di giurisdizione amministrati
va (per il quale soltanto si può porre il problema) si trova fun
zionalmente nella stessa posizione del Consiglio di Stato, lo
stesso deve ricomprendersi tra gli organi di giustizia ammini
strativa mantenuti in vita dall'art. 103 Cost. e quindi sottratti
alla revisione prevista dalla citata disposizione transitoria.
4. - Le esigenze di economicità e funzionalità indicate nella
relazione al disegno di legge, come già rilevato, del tutto condi
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PARTE TERZA
visibili, non impongono tuttavia la completa eliminazione del
sistema del contenzioso delle acque pubbliche, ben potendo tali
esigenze essere soddisfatte procedendo più semplicemente a in
terventi riformatori parziali, lasciando a una più approfondita meditazione la rivisitazione dell'intero sistema. E stata infatti da
molte parti sottolineato che, seppure risalente nel tempo e cer
tamente bisognosa di alcuni interventi di adeguamento, la disci
plina delle acque pubbliche, sia nella parte sostanziale che in
quella relativa al contenzioso, anche grazie all'apprezzata giuris
prudenza prodotta dai tribunali delle acque, ha raggiunto risul
tati positivi e apprezzati anche in ambito internazionale, costi
tuendo un esempio di soddisfacente tutela dell'interesse pubbli co sotteso al regime delle acque pubbliche. In particolare, non è
assolutamente superato e anzi è di grande attualità un modello
di giurisdizione specializzata nella quale la presenza del com
ponente tecnico, se non elimina il ricorso alle consulenze tecni
che, opportuno anche per evidenti esigenze di tutela del con
traddittorio nello svolgimento degli accertamenti, indubbia
mente rende più sollecita e più consapevole la decisione in ma
terie nelle quali, come si è già osservato, è costante l'intreccio
tra profili tecnici e profili giuridici. Infine, l'intervento legislativo, nell'abrogare il vigente siste
ma del contenzioso sulle acque, ripropone un sistema di riparto della giurisdizione sulla base della natura delle situazioni giuri diche soggettive dedotte che, nell'evoluzione normativa, appare recessivo rispetto al riparto per materie (sul quale è fondata la
disciplina del contenzioso delle acque), anche per le note diffi
coltà applicative che si incontrano nell'individuazione in con
creto della natura di tali situazioni, difficoltà che alimentano il
contenzioso sulla giurisdizione che incide pesantemente sulla
durata dei giudizi. A questo atteggiamento di prudenza che il consiglio ritiene
opportuno seguire, spinge proprio la valutazione dei risultati
delle due commissioni di studio istituite nel 1966 (commissione
Ferrati) e nel 1989 (commissione Palazzolo), citate nella rela
zione al disegno di legge. La commissione Ferrati, che ha presentato due diverse rela
zioni finali (e quindi distinti articolati), nel 1972 sul contenzioso
e nel 1974 sulla disciplina sostanziale delle acque, pur prenden do le mosse dall'esigenza di adeguamento della disciplina del
contenzioso e di snellimento e aggiornamento delle norme pro cessuali, si è mossa con un'impostazione, per così dire, conser
vativa, avendo ritenuta «comprovata la persistente attualità del
l'esigenza che la cognizione di ogni controversia nella partico lare materia sia affidata ad un giudice specializzato, con la par
tecipazione ai collegi giudicanti di tecnici qualificati ed in se
condo luogo ... (dell') opportunità della riunione in un unico
organo giurisdizionale, pur con differente articolazione dei suoi
componenti, della duplice funzione di giudice ordinario e di
giudice amministrativo» (relazione sul contenzioso, pag. 4). E
anche nella relazione finale del 1974 (pag. 1) la commissione ha
ritenuto importante ribadire che «la disciplina giuridica stabilita
nel t.u. del 1933 fornisce uno strumento legislativo di già com
provata esperienza tanto nella prassi amministrativa quanto nel
l'interpretazione giurisprudenziale di circa mezzo secolo» con
la conseguenza che è «parso opportuno procedere alla riforma
mantenendo quella intelaiatura che in buona sostanza ha retto
all'esperienza e si è dimostrata idonea allo scopo per il quale era stata allestita».
In estrema sintesi, la commissione proponeva un sistema di
giurisdizione, che costituiva la replica, a livello di giudice di
primo grado, del modello del t.s.a.p. nel senso che diciotto tri
bunali regionali, presso altrettante corti d'appello (composti dal
presidente della corte, da un presidente di sezione, da due con
siglieri d'appello, da tre magistrati del Tar e da due funzionari
tecnici dell'amministrazione dei lavori pubblici) avrebbero do
vuto operare come sezione specializzata della corte d'appello sulle controversie su diritti soggettivi e come giudice ammini
strativo per le controversie su interessi legittimi; nel primo caso
il collegio sarebbe stato composto da due giudici ordinari e un
membro tecnico, nel secondo da due giudici ordinari, due magi strati del Tar e un membro tecnico. L'appello avrebbe dovuto
proporsi al t.s.a.p., con sede in Roma e con un proprio ufficio di
cancelleria, composto da un presidente effettivo e un presidente
supplente (da scegliere tra i presidenti di sezione della Corte di
cassazione), quattro consiglieri di Cassazione, quattro consiglie
II Foro Italiano — 2003.
ri di Stato e tre tecnici, membri effettivi del consiglio superiore dei lavori pubblici. Il collegio competente a giudicare sugli ap
pelli avverso le sentenze dei t.r.a.p., come giudice ordinario, sa
rebbe stato composto da tre magistrati ordinari, un consigliere di
Stato e un tecnico, quello competente sugli appelli avverso le
sentenze del t.r.a.p., come giudice amministrativo, avrebbe do
vuto essere composto da tre magistrati ordinari, tre consiglieri di Stato e un tecnico. Il ricorso per cassazione contro le senten
ze del giudice ordinario avrebbe dovuto ammettersi ai sensi del
l'art. 360 c.p.c., quello contro le sentenze del giudice ammini
strativo ai sensi dell'art. 362.
Anche la commissione Palazzolo si è mossa in un'ottica di
conservazione della struttura di un sistema del contenzioso delle
acque speciale, separando i problemi della disciplina del con
tenzioso, da quella del diritto sostanziale. La scelta della com
missione è stata quella di imboccare la strada del perseguimento del massimo di unità della giurisdizione possibile, preservando il carattere specialistico dell'intervento giudiziario in materia di
acque. A tal fine anzi si è proposto di ampliare la sfera della
giurisdizione comprendendo anche le controversie sul risarci
mento dei danni da lesione dell'ambiente idrico.
Il progetto prevedeva la creazione di un t.r.a.p. presso ogni corte d'appello, composto dal presidente della corte o da un pre sidente di sezione, quattro consiglieri d'appello, due giudici del
Tar, due laureati in ingegneria, nominati su proposta dei consi
gli giudiziari, sentite le facoltà universitarie di ingegneria e gli ordini professionali. Il t.r.a.p. avrebbe deciso con cinque votanti
(tre magistrati ordinari, un magistrato amministrativo e un tec
nico) sia in materia di diritti che di interessi legittimi. L'appello avverso le sentenze dei t.r.a.p. si sarebbe dovuto proporre da
vanti al t.s.a.p., avente sede presso la Corte di cassazione, com
posto da un presidente, con funzioni identiche a quelle di un
presidente aggiunto della corte, un presidente supplente, otto
consiglieri della Corte di cassazione, sei consiglieri di Stato, tre
professori universitari, di prima o seconda fascia, in materia di
ingegneria idraulica. Il collegio sarebbe stato composto da cin
que giudici ordinari, tre consiglieri di Stato e un professore uni
versitario. Il presidente avrebbe potuto essere collocato fuori del
ruolo della Corte di cassazione a sua richiesta.
5. - Tirando le fila del discorso il consiglio ritiene che sia ne
cessario e urgente colmare le lacune createsi a seguito degli in
terventi della Corte costituzionale sulla composizione dei tribu
nali delle acque. E del pari urgente, in considerazione delle gra vi e crescenti difficoltà operative della Corte di cassazione, l'intervento teso a eliminare la disfunzionalità rappresentata dalla previsione di un presidente del t.s.a.p. a tempo pieno e di
un autonomo (e pletorico) ufficio di cancelleria per un organo che ha un carico di lavoro che non giustifica tali soluzioni ordi
namentali. L'eliminazione del posto di pianta organica di presi dente del t.s.a.p., consentirebbe di prevedere un altro posto di
presidente aggiunto, al quale potrebbero essere affidate le fun
zioni di presidente del t.s.a.p, mentre il riassorbimento di un co
spicuo organico di personale amministrativo allevierebbe la
cronica carenza di tali figure professionali. Alle esigenze di
funzionamento del t.s.a.p. potrebbe provvedersi con la destina
zione di personale ammnistrativo della corte, in misura adeguata alle effettive esigenze.
Per quanto riguarda i componenti supplenti del t.s.a.p. è già stato presentato alla camera dei deputati un progetto di legge da
parte dell'on. Pecorella (atto camera n. 2786) che propone di
nominare un numero pari ai componenti titolari. Su tale propo sta può convenirsi.
Per quanto invece attiene ai componenti tecnici dei t.r.a.p., la
soluzione più semplice appare quella proposta dalla commissio
ne Palazzolo sopra illustrata (nomina di laureati in ingegneria su
proposta dei consigli giudiziari sentiti gli ordini professionali e
le facoltà universitarie). Un più generale riassetto del sistema del contenzioso e delle
norme procedurali potrebbe essere oggetto di separate valuta
zioni sulle quali dovrebbero influire la considerazione che la
giurisdizione specializzata sulle acque ha costituito un'espe rienza largamente positiva, apprezzata anche in sede internazio
nale. avendo offerto adeguata tutela agli interessi pubblici coin
volti nella disciplina delle acque, che costituiscono ancora, e
anzi sempre di più, una risorsa essenziale per la vita civile e una
componente fondamentale dell'ecosistema.
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