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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Sezione III civile; udienza 16 maggio 1931;...

Date post: 31-Jan-2017
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Sezione III civile; udienza 16 maggio 1931; Pres. Padiglione P., Est. Macedonio, P. M. Conforti (concl. conf.); Canelli c. Procuratore generale presso Corte Appello Firenze Source: Il Foro Italiano, Vol. 56, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE (1931), pp. 1219/1220-1221/1222 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23133818 . Accessed: 28/06/2014 17:19 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.31.194.126 on Sat, 28 Jun 2014 17:19:35 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione III civile; udienza 16 maggio 1931; Pres. Padiglione P., Est. Macedonio, P. M. Conforti(concl. conf.); Canelli c. Procuratore generale presso Corte Appello FirenzeSource: Il Foro Italiano, Vol. 56, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1931), pp. 1219/1220-1221/1222Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23133818 .

Accessed: 28/06/2014 17:19

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1219 PARTE PRIMA 1220

avvenuta per colpa della Società, doveva rimanere com

pensato il residuo prezzo col valore della perduta bilancia.

Il Tribunale di Roma con sentenza 28 luglio 1930

riformò l'impugnata sentenza accogliendo l'appello della

Zanelli. Osservò il Tribunale preliminarmente che, come

in primo grado cosi in secondo, la Società non aveva

tornito prove sulla fornitura della bilancia e sull'importo delle rate scadute e che quindi l'appello meritava solo

perciò pieno accoglimento. Aggiunse per altro che, risul

tando da letterali maggio 1929 della Società, prodotta dalla

Zanelli, che costei aveva avvertito la Società della procedura coattiva iniziata da creditori del marito circa la bilancia, la Società, la quale era rimasta proprietaria della bilancia

in forza del patto contrattuale di riservato dominio, col

disinteressarsi dal fare quell'opposizione che solo ad essa

come proprietaria sarebbe stato possibile proporre, aveva

mancato al conseguenziale suo obbligo di tutelare alla

Zanelli il libero godimento dell'oggetto acquistato ; sicché

anche sotto tale riflesso la sentenza appellata non avrebbe

potuto essere confermata.

Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassa

zione la Società venditrice. (Omissis) Il Tribunale ha riconosciuto inadempiente ed in colpa

la società venditrice, perchè essa, sebbene dalla Zanelli

avvertita dell'esecuzione iniziata dai creditori del marito

di lei sulla bilancia vendutale con patto di riserva di

dominio, non si era curata di esperire l'opposizione per

separazione a termini dell'art. 647 cod. proc. civ. ed in

conseguenza di ciò, in riforma della sentenza di primo

grado, ha respinto la domanda ravvisando fondata l'ecce

zione contrapposta dall'appellante Zanelli.

L'argomentazione della sentenza denunciata poggia su

due presupposti dalla sentenza stessa enunciati. Il primo è che la compratrice Zanelli, semplice posseditrice della

bilancia comprata con riserva di dominio da parte della

Società venditrice, non potesse proporre opposizione e

domanda di separazione a sensi dell'art. 647 cod. proc. civile. L'altro presupposto è che in forza della riserva di

dominio la Società venditrice avesse obbligo contrattuale

di garantire alla compratrice il pieno e libero godimento della bilancia e perciò l'obbligo di agire in separazione contro la pretesa giudizialmente spiegata sulla bilancia

da creditori del marito della Zanelli.

Ambedue questi presupposti sono erronei e contrastano

con i concetti giuridici, cui si informa il contratto di

compra vendita con patto di riservato dominio. Su di essi

inoltre si riverbera una manifesta mancanza di motiva

zione, in quanto la denunciata sentenza non curò di tener

conto della suaccennata terza clausola del contratto di

compra-vendita, che la Società aveva richiamata nella sua

comparsa conclusionale d'appello coordinando ad essa le

proprie argomentazioni difensive.

Il patto di riserva di dominio contenuto in una con

trattazione di compra-vendita si sostanzia in una garanzia a favore del venditore. Sicché, stante tale indole, di quel

patto il venditore può o no avvalersi secondo quel che

meglio conferisce al proprio interesse. Nel caso in esame

a questo concetto anzi la ricorrente sostiene essersi espres samente conformata la suaccennata terza clausola del

contratto.

Nel tempo antecedente al momento in cui il venditore

abbia manifestato il proposito di avvalersi o no della ga ranzia a lui costituita dal patto di riserva di dominio, non

può riconoscersi mancare il compratore, specie di fronte

ai terzi, di un diritto sulla cosa. Egli ha in forza del

contratto un diritto di proprietà, sia pur condizionato

sospensivamente al pagamento integrale del prezzo. Per

tanto non era precluso alla compratrice Zanelli nella

fattispecie in esame di sperimentare il reclamo in separa zione a sensi dell'art. 647 cod. proc. civile. Il reclamo

non avrebbe potuto esser respinto per mancanza d'inte

resse della Zanelli a proporlo dum condicio pendebat. In

fatti, sebbene non sia dubbio che l'interesse ad agire, condizione necessaria a legittimare la proposizione in

giudizio di qualsiasi azione, debba essere attuale, cioè

esistere al momento stesso in cui si propone l'azione,

purtuttavia l'attualità dell'interesse non va confusa con

l'attualità del diritto. L'interesse può essere attuale,

quantunque il diritto cui si riferisce, sia soltanto eventuale.

E' ovvio infatti che anche un diritto eventuale può essere

leso e la lesione fa sorgere l'interesse legittimo ad otte

nere il riconoscimento di quel diritto. Non esisteva dunque nella Zanelli, in dipendenza del patto di riservato dominio,

quell' impossibilità di proporre l'opposizione in separazione, dalla quale la denunciata sentenza credette argomentare la necessità della proposizione di quell'opposizione da

parte della Società venditrice.

Nè può riconoscersi per altro verso che alla Società

incombesse obbligo di garantire di fronte ai terzi alla com

pratrice il godimento della cosa venduta e perciò di spe rimentare essa l'opposizione in separazione. Tale obbligo sarebbe stato in contrasto con la suaccennata indole di

garanzia, cui s'informa il patto di riserva di dominio, e

con la conseguente facoltà del venditore di avvalersi o no

di quel patto. L'inerzia adunque della Società venditrice dopo la

notizia datale dalla compratrice circa l'iniziata procedura

esecutiva, essendo determinata dall'esercizio di un diritto

non poteva essere riconosciuta costitutiva di colpa e non

poteva dar luogo a quel risarcimento di danni, che fu la

base della compensazione, per la quale dalla denunciata

sentenza venne respinta la domanda di pagamento spiegata dalla Società.

Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO.

Sezione III civile ; udienza 16 maggio 1931 ; Pres. Pa

diglione P., Est. Macedonio, P. M. Conforti (conci,

conf.) ; Canelli c. Procuratore generale presso Corte

Appello Firenze.

(Sent, denunciata : App. Firenze 27 dicembre 1930)

Notaro — Protesti cambiari — Omessa trascrizione

nel repertorio — Contravvenzione alla legge no

tarile — Penalità — (Cod. comm., art. 306 ; L. 16

febbraio 1913 n. 89, art. 62, 137, 143).

La omessa trascrizione da parte del notaro di ciascun

protesto nell'apposito registro prescritto dall'art. 306

cod. comm., costituisce una contravvenzione per sè

stante, per ogni singolo protesto non trascritto, sog

getta alla pena sancita dall'art. 137 della legge no

tarile 16 febbraio 1913 n. 89. (1)

(1) Sulla questione non ci risultano editi precedenti giuri sprudenziali.

La sentenza cassata, la cui motivazione è sostanzialmente riferita nella decisione del Supremo Collegio, leggesi in Rivista di legislazione fiscale, 1931, fase. 4, pag. 274.

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1221 GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE 1222

La Corte, eco. (Omissis) — I due ricorsi possono es

sere riuniti, perchè diretti (sia pure per motivi diversi), contro la stessa sentenza. La tesi sostenuta in via prin

cipale dal ricorrente non venne neppure prospettata in ap

pello : pertanto, se si dovessero seguire rigorosamente le

norme del procedimento civile, ogni discussione su di essa

sarebbe addirittura interdetta in questa sede di giudizio. Ad ogni modo, l'assunto del notaio Canelli è desti

tuito di qualsiasi fondamento giuridico non solo perchè l'art. 306 del cod. di comm. sancisce l'obbligo di tenere

il registro dei protesti cambiari « nelle forme stabilite per i repertori » sicché sarebbe perciò solo lecito inferirne che

la irregolare tenuta del detto registro importa le stesse

sanzioni comminate dalla legge notarile per la trasgres sione delle norme prescritte per la tenuta dei repertori, ma anche perchè l'art. 143 della legge notarile espressa mente stabilisce che la inosservanza delle disposizioni sulla

tenuta di tutti i registri che il notaio deve tenere per

legge sono punite con le norme dettate dall'art. 137 della

legge stessa, che alla tenuta del repertorio si riferisce.

Egualmente assurde ed inattendibili sono le ragioni ad

dotte dal ricorrente per sostenere che quale che sia il

numero dei protesti non trascritti, si tratti sempre di unica

contravvenzione.

Per vero la legge (art. 306 cod. comm.), esige la tra

scrizione integrale di ogni singolo |rotesto, a garanzia del

ceto commerciale ed a tutela del credito e della buona

fede che costituiscono la base delle contrattazioni tra com

mercianti.

Si tratta quindi di formalità essenziale dettata da fi

nalità riguardanti l'interesse generale, non potendosi di

sconoscere che il commercio costituisce una delle fonti più

cospicue della prosperità economica, e non dovendosi, d'altra parte, escludere che anche i privati cittadini pos sano avere interesse a conoscere i protesti eseguiti in

danno di persone con le quali si trovino in rapporti, siano

esse o meno commercianti.

E poiché ogni protesto non trascritto rappresenta una

violazione della norma legislativa e basta da solo a far

sorgere (per coloro che hanno rapporti di interessi col de

bitore insolvente contro il quale il protesto venne eseguito)

quel pericolo di un pregiudizio economico al quale il le

gislatore ha voluto per lo appunto ovviare con la pub blicità dei protesti ; è ben chiaro che ogni omissione di

tal genere debba essere considerata come una contrav

venzione per sè stante e che non si possa parlare, come

fa il ricorrente, di unica trasgressione qualunque sia il

numero dei protesti non trascritti.

Nè può trovare favorevole accoglimento la tesi inter

media accettata dalla Corte di appello di Firenze con la

sentenza che viene giustamente denunciata dal Procura

tore Generale presso la detta Corte come violatrice delle

disposizioni di legge in esame.

L'avere il legislatore imposto un termine all'adempi mento dell'obbligo della trascrizione di ogni singolo pro

testo, non può considerarsi come elemento favorevole, ma

di maggiore onere per i notai. La trascrizione stessa deve

pur sempre avvenire per ogni singolo atto e per intero ;

quindi la omissione di un solo protesto costituisce sempre una contravvenzione, anche se tutti gli altri protesti ese

guiti nella stessa giornata siano stati regolarmente ed in

tegralmente trascritti. L'aggiunta del termine giorno per

giorno importa un obbligo maggiore, in quanto non basta

la trascrizione integrale di ogni singolo protesto, ma questa deve essere eseguita nella stessa giornata, sicché il solo

ritardo nella trascrizione fa cadere egualmente, il notaio

nelle sanzioni punitive dalla legge dettate all'art. 137.

Questo è l'unico significato che si può attribuire al

termine imposto per la esecuzione dell'obbligo della tra

scrizione. Sarebbe, invece, arbitrario ed erroneo ritenere, come fece la sentenza impugnata, che la omessa trascri

zione di tutti i protesti eseguiti nella stessa giornata deb

bano considerarsi come unica violazione di legge. Ciò equi varrebbe a confondere la norma obiettiva della legge stessa

(obbligo della trascrizione integrale di ogni singolo pro

testo) con il termine stabilito per la sua esecuzione, mentre

si tratta di elementi ben distinti, la violazione dei quali

può portare a distinte e separate contravvenzioni.

Si verrebbe, inoltre, in tal modo a tramutare in un

immediato vantaggio, quello che non può essere interpre tato che come un maggiore aggravio stabilito dalla legge a carico dei notai, l'obbligo cioè della trascrizione giorno

per giorno dei protesti cambiari nell'apposito registro.

L'imposizione di questo brevissimo termine a maggiore e

più ampia garanzia del raggiungimento di quei fini di in

teresse generale, cui la pubblicità dei protesti è ispirata, non muta l'essenza della norma legislativa che, come si

è visto, impone il particolare obbligo della trascrizione

integrale di ogni singolo atto di protesto, sicché la omessa

trascrizione di ogni protesto costituisce una contravven

zione per sè stante e fa incorrere nella pena sancita dalla

legge notarile all'art. 137.

Non sarà, infine, del tutto inutile osservare come la

denunziata sentenza, con la teorica adottata, e con le pene

irrogate, viene a rendere del tutto irrisoria l'applicazione delle sanzioni dalla legge stabilite, giacché, pur avendo

constatato che i protesti non registrati per ogni giornata non festiva, erano in numero abbastanza elevato, di ciò

non tenne conto alcuno nella irrogazione della ammenda

che fissò nel minino di L. B per ogni contravvenzione.

(Omissis). Per questi motivi, cassa, ecc.

CuHTE DI CASSAZIONE DEL REGNO. *

Sezioni unite ; udienza 15 gennaio 1931 ; Pres. D'Ame

lio P. P., Est. Granello, P. M. Giaquinto (conci,

conf.) ; Barone (Avv. Flores) c. Provveditorato agli studi della Campania (Avv. di Stato Grassia).

(Sent, denunciata : Cons. Stato 12 aprile 1923)

(■iustizia amministrativa — Consiglio di Stalo —

(giudizi» di legittimità — l'rovvediment» II 111 mi Ili

* Nel pubblicare nel Massimario del Foro Italiano la mas sima della sentenza, che ora diamo qui per esteso, si è invo lontariamente incorsi in un errore di stampa. Ove è detto, in fatti : «... il Consiglio di Stato si limiti a contraddire la legitti mità ecc.. .. •, deve invece leggersi (così come del resto é detto testualmente nel corpo della sentenza stessa): • ... il Consiglio di Stato si limiti a controllare la legittimità ecc. . . . >.

Così corretta, la massima corrisponde esattamente a quella formulata dal Massimario interno della Corte di Cassazione.

Questa rettifica — che, trattandosi di errore di stampa fa cilmente rilevabile, tanto più a chi avesse sott'occhio il testo della sentenza, avevamo rimandato a fine d'anno — sembra in vece ora urgente e doverosa da parte nostra, giacché il nostro errore tipografico, riprodotto da altre Raccolte, ha ingenerato involontariamente un equivoco, che ha determinato una nota critica apparsa in una autorevole-e diffusa Rivista (a) — e firmata dallo stesso suo illustre Direttore — nella quale il nostro er

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