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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 5 dicembre 1893; Pres. Ciampa P. P.,...

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Udienza 5 dicembre 1893; Pres. Ciampa P. P., Est. La Volpe; D'Aquino c. Crispi Source: Il Foro Italiano, Vol. 19, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE (1894), pp. 307/308-309/310 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23099169 . Accessed: 20/06/2014 15:22 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 62.122.79.56 on Fri, 20 Jun 2014 15:22:43 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 5 dicembre 1893; Pres. Ciampa P. P., Est. La Volpe; D'Aquino c. Crispi

Udienza 5 dicembre 1893; Pres. Ciampa P. P., Est. La Volpe; D'Aquino c. CrispiSource: Il Foro Italiano, Vol. 19, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1894), pp. 307/308-309/310Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23099169 .

Accessed: 20/06/2014 15:22

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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307 PARTE PRIMA 308

sposizioni, mentre con l'art. 583 vieta le luci e finestre anche con invetriate fisse, e nell'articolo

seguente queste permette, ripetendo novellamente

le parole di luci e finestre con invetriate fisse, nel

586 poi avrebbe ritenuto bastevole di statuire ge nericamente il divieto di aperture per ricever luce

senza aggiungervi come nel 583 anche se munite

di ferriata od invetriata fissa e poste all'altezza

dinotata nell'art. 585. Questa differenza di locu

zione non può ritenersi certo un incosciente oblìo, ma sibbene indetta al fine di dinotare che in que sto caso, come nello identico contemplato dal 584, non si vollero permettere luci libere, ma condizio

nate con cancelli ed invetriate fisse e porle ad

altezza che impedisse qualsiasi visuale nel fondo del

vicino.

Ad ogni modo, trattandosi di disposizioni restrit

tive, non è dato ai giudici di ritenerle dove la

parola espressa dalla legge non dichiari le limita

zioni o divieti.

Egli è vero che la dottrina e la giurisprudenza non sono su questa quistione uniformi ; ma trattan

dosi di interpretare una disposizione non del tutto

chiara, è meglio intenderla nel senso razionale, che non valga cioè a privare un proprietario di

un diritto sulla sua cosa esercitato per modo che

non leda i dritti uè gl'interessi del vicino, a cui,

sempre che voglia fabbricare appoggiando sul muro

del vicino, è concesso il dritto di chiudere quelle

aperture, praticate solo per aver luce, non per

guardare nel fondo del vicino. E poiché a que sto modo la Corte di merito ha inteso di inter

pretare il suddetto art. 586, così anche l'ultimo

mezzo del ricorso va respinto. Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI NAPOLI.

Udienza 5 dicembre 1893; Pres. Ciampa P. P., Est.

La Volpe; D'Aquino c. Crispi.

Spese giudiziali — Onorari d'avvocato — Ordi

nanza presidenziale — Opposizione — Termi ni (Cod. proc. civ., art. 379, 476).

Il termine per fare opposizione all' ordinanza pre sidenziale che liquida gli onorari di avvocato a

tenore del disposto dell'art. 379 cod. proc. civ.

è quello stesso stabilito per fare opposizione alle

sentenze contumaciali. (1)

La Corte, ecc. — Attesoché il cav. Francesco

Crispi, previo parere del Consiglio dell'ordine de

gli avvocati, ottenne dal presidente della Corte d'ap

pello di Traili decreto di tassazione dell'onorario

dovutogli dal proprio cliente conte Francesco D'A

quino, con ordine di pagamento entro trenta giorni. Siffatto decreto fu notificato al D'Aquino il 31

ottobre 1892 in mano propria, e l'opposizione ven

ne proposta nel dì 22 novembre, vale a dire oltre

il ventesimo giorno prescritto nell'art. 476 cod.

proc. civ. per fare opposizione a sentenza contu

maciale, tenuto calcolo della distanza.

La opposizione è stata dichiarata inammissibile, perchè proposta fuori termine, ritenendosi applica bile la disposizione contenuta nell'art. 476. Av verso di questa sentenza è ricorso da parte del

conte D'Aquino.

Attesoché coi primi due mezzi il ricorrente so

stiene di essersi illegalmente pronunziata l'inam

messibilità dell'opposizione proposta, perchè il de

creto che emette il presidente, in conformità del

l'art. 379 cod. proc. civ., non ha nulla di comune

colle sentenze contumaciali, e quindi male s'invoca l'art. 476 per determinare il termine entro il quale l'opposizione deve essere proposta.

Attesoché è ben vero che il decreto anzidetto non possa considerarsi come sentenza contumaciale, mancando l'esistenza d'un giudizio, e l'opposizione che la legge consente nel citato art. 379 non possa definirsi opposizione a sentenza contumaciale quan do la sentenza contumaciale non esiste.

Ma è pure vero che il legislatore per un deter minato caso può dettare le norme a seguirsi, sia

specificandole come nell'art. 477 cod. proc. civ., sia riferendosi a quelle stabilite per un caso affine o

anche diverso, quando le reputi adeguate al caso

specifico, poiché l'unico intendimento è quello di

evitare una inutile ripetizione. Ora l'art. 379 ha

appunto per iscopo di determinare quali effetti in

tende attribuire al decreto in esso contemplato, e

nel mentre dichiara che « il provvedimento ha for

za di sentenza spedita in forma esecutiva», sta

bilisce in quali forme debba proporsi l'opposizione; il che importa che l'articolo medesimo attribuisce al provvedimento gli effetti d'una sentenza oppo nibile. E siccome soltanto le sentenze contumaciali

sono opponibili, il risultato è che la legge vuole

adottare, pel provvedimento in questione, le nor

me prescritte per le sentenze contumaciali in rap

porto alla esecutorietà ed alla opponibilità. Quindi il provvedimento non può essere eseguito durante

il termine per proporre opposizione a norma del

l'art. 475, qualora il termine stabilito pel pagamen to sia più breve, ed il termine per le opposizioni debba essere regolato dagli art. 476 e 477. Onde

chè l'articolo è completo e non offre lacuna di sor

ta sul termine per l'opposizione, quando nel risul

tato dà al provvedimento del presidente gli effetti

di una sentenza opponibile, spedita in forma ese

cutiva.

(1) V. in senso conforme la stessa Cassazione di Napoli 14 agosto 1892 (Foro it., 1893, I, 75) con nota in cui sono rias sunte le diverse opinioni relativo a questa dibattuta que stione.

Per la giurisprudenza posteriore vedi Cass. Roma 14 dicembre 1893 {retro, col. 65), ohe confermando la sua prece dente giurisprudenza ritenne ohe si può fare opposizione all'ordinanza presidenziale che tassa gli onorari di avvo cato fino a che essa non sia eseguita.

La sentenza della Corte d'appello di Trani 10 marzo 1893, ora confermata dalla Cassazione di Napoli, può leggersi nella Oiurispr. it., 1893, I, 1, 222.

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GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE

L'opinione che ammette l'opposizione fino all'at

to di esecuzione manca di un principio, poiché o

si fonda sull'art. 477 cod. proc. ci v., ed allora si

estende arbitrariamente ad altro caso esplicitamen

te contemplato e regolato nell'art. 476, o si ricor

re alle norme stabilite in genere pei titoli esecutivi

negli art. 579 e 660 cod. proc. civ., e allora si con

fonde l'opposizione al precetto coll'opposizione al

titolo, in forza del quale può procedersi al precet

to (vedi art. 580 cod. proc. civ.). 1 principi svolti

innanzi sono stati costantemente seguiti da questo

supremo Collegio, ed i giudici di merito, essendo

visi confermati nella sentenza denunziata, hanno

fatto giusta applicazione della legge.

Per questi moti vi, rigetta, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI FIRENZE. Udienza 29 gennaio 1894; Pres. Cesarini P. P., Est.

Salucci, P. M. Manfredi; Foppiano Portolani

(Avv. Brini, Taranti) c. Farina (Avv. Puccioni).

Donna maritata — Sdebito del marito — Kspro

missione — Autorizzazione giudiziale (Cod. CÌV., art. 134, 136).

Per Vespromissione di un debito del marito non b

necessaria alla donna maritata l'autorizzazione

giudiziale. (1)

La Corte, ecc. — Attesoché il ricorso sostiene che

l'obbligazione eccei ita di nullità è una espromis sione od una donazione, e così un atto per impli cito necessario, virtuale, inchiuso nell'art. 134, ed

ivi espressamente vietato. Ammette che non si trat

ti di un mutuo passivo, non avendo la ricorrente

ricercato né ricevuto denaro; per cui è da vedere

se il rilascio del vaglia all'ordine del Farina abbia

gli elementi di una donazione a favore del marito, e se la espromissione rientri nel divieto espresso di

costituire sicurtà.

Il fatto clie la moglie obbligandosi a dimettere

e pagando poi il debito del marito, rimane di lui

creditrice e può esercitare l'azione surrogatola de

in rem verso o negotiorum gestorum, elimina l'ipo tesi della donazione, la quale a senso anche del

l'art. 1050 cod. civ. spoglia attualmente ed irre

vocabilmente il donante della cosa donata in fa

vore del donatario. B quindi, ristretta la quistio

ne a decidere se la espromissione semplice della

donna maritata sia un atto vietato alla pari della

fideiussione, occorre di ricordare che l'autorizzazio

ne giudiziale non è richiesta per tutti gli atti che

presentano un conflitto d'interesse fra moglie e

marito, ma per quelli soltanto che la moglie non

può porre in essere ex se, senza l'intervento o as

senso maritale, mentre per gli atti non ricordati

nell'art. 134 la donna è libera e capace di obbli

garsi a favore del marito, anche mutuando al me

desimo i propri denari, [n conseguenza la viola

zione dell'art. 136 può sussistere solo quando l'atto

compiuto dalla donna maritata sia uno di quelli che

non può fare senza il consenso del marito. Ora, la

vera e propria espromissione, per la quale a senso

dell'art. 1267 n. 2 cod. civ. resta liberato l'origi nario debitore mediante la novazione soggettiva senza delegazione, si perfeziona senza il consenso ed

intervento del debitore, e si opera anche suo mal

grado coll'accordo soltanto del creditore e del nuo

vo obbligato, per cui differisce dalla fideiussione, alla

quale può essere parificata negli effetti eventual

mente dannosi. Ma di questi non si può tener conto

Dell'intendere ed applicare una disposizione ecce

zionale, che contiene delle norme restrittive del li

bero esercizio dei diritti e della eguaglianza civile.

Che il disposto dell'art. 134, limitativo della capa cità della donna maritata, sia eccezionale, non se

ne può dubitare, avendo il codice italiano ricono

sciuto soggettivamente capace a tutti gli atti ci

vili la donna, salvo i casi riservati ed espressi per l'interesse esclusivo dell'unione coniugale negli art.

134, 1101 e 1743 cod. civ. E si sa che la legge eccezionale o di gius singolare, la quale dispone con

specialità, deve strettamente interpretarsi e non

si può estendere oltre i confini delineati dalla let

tera, che stabilisce e designa i casi e i modi delle

eccezioni, impedendo cos'i ogni estensi va interpreta zione da caso a caso, e di supplire alle tassative di

sposizioni per ragioni di equipollenza o di pregiudizi ed inconvenienti contingibili. E l'applicazione lette

rale dell'art. 134 è imposta dall'art. 4 disp. prelim, cod. civ., in cui è ricordato che le leggi restrittive

del libero esercizio dei diritti non si estendono oltre

i casi in esse espressi. E poiché il codice riconosce il

principio della capacità della donna, l'art. 134, che

la limita in certi e determinati casi, non può essere

applicato ai casi omessi. Altronde la giurisprudenza

ritenendo tassativo il disposto dell'art. 134, ha sta

bilito che alla donna maritata non occorre l'auto

rizzazione del marito per fare mutui attivi, come

le è necessaria per creare i mutui passivi, in mo

do che può mutuare allo stesso marito senza l'au

torizzazione giudiciale i propri capitali; per cui, se si

vuol guardare agli effetti, più che agli elementi co

stitutivi dell'una o dell'altra obbligazione, la espro

missione, che si vorrebbe vietata, potrebbe pari

ficarsi al mutuo attivo, escluso dal divieto e non com

preso fra gli atti enunciati tassativamente nell'art.

134. Tutto ciò persuade della esclusione dell'espro

(1) Conformi: App. Torino 20 dicembre 1886 (Foro it., Rep. 1887, voce Donna maritata, n. 8); App. Casale 18 marzo 1886 (id., Sep. 1886, voce predotta, n. 10); Cass. Torino 14 luglio 1885 (id., Rep. 1885, stessa voce, n. 6) e 18 febbraio 1884 (id., 1884, I, 566).

Contr.: App. Genova 15 febbraio 1882 (Foro it., Rep. 1882, voce Donna maritata, n. 12).

Consulta pure: App. Torino 24 novembre 1888 (Foro it., 1889, I, 376) e la nota.

Sul principio affermato dalla Corte che l'opposizione di interesse non obbliga all'autorizzazione giudiziaria se per la validità dell'atto non sarebbe stata necessaria l'autoriz zazione maritale, veggansi: Cass. Palermo 22 settembre 1892 (Foro it., 1893, I, 219); App. Milano 5 maggio 1892 (id., 1.892, I, 921); App. Macerata 15 dicembro 1885 (id., 1886, I, 353), e le rispettive note.

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