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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 10 aprile 1989; Pres. Cobucci, Est....

Date post: 27-Jan-2017
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sentenza 10 aprile 1989; Pres. Cobucci, Est. Fontana; Truanto e altri (Avv. Cassini), Inail (Avv. Comis) c. Soc. coop. Stalla sociale fra i vivaisti di Rauscedo (Avv. Coden, Zucchiatti) Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1989), p. 2949/2950 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23184235 . Accessed: 25/06/2014 02:57 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.46 on Wed, 25 Jun 2014 02:57:15 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 10 aprile 1989; Pres. Cobucci, Est. Fontana; Truanto e altri (Avv. Cassini), Inail (Avv. Comis) c. Soc. coop. Stalla

sentenza 10 aprile 1989; Pres. Cobucci, Est. Fontana; Truanto e altri (Avv. Cassini), Inail (Avv.Comis) c. Soc. coop. Stalla sociale fra i vivaisti di Rauscedo (Avv. Coden, Zucchiatti)Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1989), p. 2949/2950Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23184235 .

Accessed: 25/06/2014 02:57

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

si allega (2° comma). In altri termini, mentre il 1° comma mira

a prefissare — senza richiedere alcun onere probatorio, ma dedu

cendo il mero ritardo — una forfetizzazione del danno da tardivo

adempimento del debito pecuniario, il 2° comma offre la possibi lità di provare e di ottenere il risarcimento del danno maggiore

(Cass. 14 gennaio 1988, n. 260, Foro it., 1988, I, 384; 16 marzo

1987, n. 2690, id., Rep. 1987, voce Danni civili, n. 240). Non può essere invocato, a sostegno della tesi contraria, l'o

rientamento giurisprudenziale, che ammette razionabilità auto

noma del diritto al risarcimento dei danni per crediti di lavoro,

perché, mentre nelle fattispecie, alle quali è riferibile l'art. 429

c.p.c., quel diritto si aggiunge, come una componente a sé stante

del creditore di lavoro, agli interessi, nel sistema generale delinea

to dall'art. 1224 c.c., il 1° ed il 2° comma sono l'espressione di un'unica tutela risarcitoria.

Ma se un danno è ontologicamente unico, non è evidentemente

possibile chiederne in un giudizio una parte e quindi, dopo che

la relativa sentenza sia passata in giudicato, agire per ottenere

il residuo. In tal modo sarebbe consentito parcellizzare in una

infinità di azioni la domanda di una prestazione divisibile, con quelle conseguenze sulla stabilità dei rapporti sociali, che lo sbar

ramento del giudicato vuole appunto evitare.

Cosi puntualizzati i termini del problema ritiene il collegio di dover far proprio il principio secondo il quale in tema di azione

di risarcimento dei danni, salva espressa riserva fatta dall'attore

nell'atto introduttivo della lite, il giudicato copre, di regola, an

che le voci non formanti oggetto specifico della domanda, in quan to potenzialmente comprese in quelle dedotte e tali da costituire

il deducibile del giudizio (Cass. 8 luglio 1981, n. 4488, id., 1982, I, 763).

Alla stregua di tanto, il tribunale, contrariamente all'opinione

espressa dal primo giudice, ritiene che, avendo la parte appellata

ottenuto, a seguito della precedente azione, quella parte di danno

assistita dalla presunzione, di cui al 1° comma dell'art. 1224 c.c.,

non possa poi domandare quell'ulteriore ed eventuale altra parte di danno, la cui disciplina è contenuta nel 2° comma della stessa

norma.

Si pone, a questo punto, l'ulteriore problema, se cioè è possibi le ottenere il risarcimento del danno da svalutazione monetaria

per il periodo successivo alla sentenza passata in giudicato e fino

all'effettivo pagamento delle somme.

Ritiene il collegio che, una volta intervenuto il giudicato in re

lazione alla pretesa, fatta valere prima in sede amministrativa e

poi in quella giudiziaria, quella stessa pretesa ha esaurito la sua

forza, venendo ad essere assorbita dal giudicato: non è senza si

gnificato, al riguardo, che, al formarsi di questo, ad esempio i

termini di prescrizione non sono più quelli del diritto fatto vale

re, ma quelli propri de\V actio iudicati. Se allora è da escludersi

una sopravvivenza della pretesa, è possibile solo ipotizzare la so

pravvenienza di danni ulteriori, che vengano ad esistenza dopo il giudicato e che, per essere fatti valere, presuppongono un atto

di messa in mora, a questo successivo, ma precedente all'effetti

vo pagamento, che nella specie non risulta essersi avuto.

In riforma dell'impugnata sentenza, quindi, la domanda pro

posta in primo grado deve essere rigettata.

come tutte le interpretazioni, su uno o più giudizi di valore: cioè, nella

specie, sulla valorizzazione della certezza del diritto di cui è espressione il giudicato sostanziale, e sull'esigenza di evitare che il processo divenga strumento di disarticolazione di quanto a livello di diritto sostanziale è

unitario. Ci sembra però che questi giudizi di valore non siano opzioni valutative proprie dell'interprete, in quanto trovano riscontro, sono alla

base di tutte le molte norme che nel nostro diritto positivo disciplinano i rapporti tra diritto sostanziale e processo (ai già citati art. 24 Cost., 2907 c.c. e 99 c.p.c., si possono aggiungere gli art. 2697 c.c. e 81 c.p.c.),

e, pertanto, come tali siano destinati a rifluire inevitabilmente sui limiti

oggettivi del giudicato civile.

Sergio Menchini - Andrea Proto Pisani

Il Foro Italiano — 1989.

TRIBUNALE DI PORDENONE; sentenza 10 aprile 1989; Pres.

Cobucci, Est. Fontana; Truanto e altri (Aw. Cassini), Inail

(Avv. Comis) c. Soc. coop. Stalla sociale fra i vivaisti di Rau

scedo (Aw. Coden, Zucchiatti).

TRIBUNALE DI PORDENONE;

Responsabilità civile — Danno cagionato da animale — Caso for

tuito — Comportamento colposo del danneggiato — Attribui bilità del fatto lesivo al proprietario o utilizzatore dell'animale — Esclusione (Cod. civ., art. 2052).

Non sussiste la responsabilità prevista dall'art. 2052 c.c. a carico

del proprietario o utilizzatore dell'animale, quando l'assicurata

custodia dell'animale stesso sia stata elusa dal comportamento concretamente non prevedibile della vittima. (1)

Fatto. — Il 21 ottobre 1980 Secondo Tolusso, elettricista arti

giano, mentre si trovava per dei lavori presso la Stalla sociale

di Rauscedo venne caricato da un toro all'interno di un recinto

e subì lesioni che ne avrebbero provocato il decesso dieci gioni

dopo. In data 12 gennaio 1984 Tolusso Truant Luisa, vedova

del predetto, anche in rappresentanza del minore figlio Michele, nonché i figli Paolo e Lucia Tolusso, affermando che nell'acca

duto era configurabile la responsabilità per custodia prevista dal

l'art. 2052 c.c., citavano in giudizio la Stalla sociale di Rauscedo

e ne domandavano la condanna al risarcimento dei rispettivi danni.

La convenuta contestava sia 1 'an che il quantum sostenendo

che l'esclusiva colpa dell'accaduto era stata del Tolusso. (Omissis) Diritto. — È accertato che il dante causa degli attori fu rinve

nuto quasi esanime in un recinto interno della stalla della conve

nuta con lesioni traumatiche verosimilmente cagionate dalla cari

ca di un toro che ivi si trovava con una ventina di bovine.

Detto recinto presentava l'ingresso chiuso con un cancello, che

aveva il chiavistello inserito, e comunicava con altro recinto esterno

attraverso un'apertura del muro perimetrale. La vittima dell'ac

caduto si trovava presso la convenuta perché richiesta di riparare un faro esterno alla stalla, raggiungibile senza che occorresse tran

sitare per i recinti. Senonché, sostituita la lampada e dovendosi

recare o all'interruttore sito in un vano interno della stalla o ad

ispezionare il filo dell'impianto che collegava faro ad interruttore

passando sotto il tetto, l'elettricista aveva superato la staccionata

del recinto esterno ed aveva raggiunto quello interno dove si era

verificato l'evento. Verosimilmente egli non era passato per il re

cinto esterno sopra il quale correva il cavo elettrico e che era

separato da quello comunicante col recinto interno nel quale si

trovava il toro, perchè il secondo, a differenza del primo, era

sgombro di stallatico.

Gli attori sostengono che la convenuta era a conoscenza della

particolare pericolosità del toro in quei giorni e del fatto che il

loro dante causa, addetto da tempo alla manutenzione degli im

pianti della stalla, era transitato più volte per i recinti: pertanto, essa avrebbe dovuto adottare specifiche cautele nella custodia del

l'animale e non lasciarlo libero nel recinto.

Si deve, peraltro, rilevare da un lato che non vi è prova dell'as

serita dimestichezza della vittima con i recinti della stalla e dal

l'altro che la sua presenza nel recinto del toro non era ipotizzabi le perché l'impianto elettrico in avaria non aveva attinenza con

quel recinto per introdursi nel quale occorreva o aprire un cancel

lo ben chiuso o, come probabilmente avvenuto nel caso in esame, scavalcare la staccionata destinata alla custodia degli animali, su

perabile solo dagli addetti al loro governo.

Pertanto, si può affermare che l'assicurata custodia dell'ani

male fu elusa dal comportamento concretamente non prevedibile della vittima e che quindi esso costituì' la sola causa responsabile dell'evento.

(1) Negli stessi termini, v., da ultimo, Cass. 23 febbraio 1983, n. 1400, Foro it., Rep. 1984, voce Responsabilità civile, n. 122 e Giur. agr. it.,

1984, 31, con nota di Mazza, nella quale si precisa che, ai fini dell'esone

ro da responsabilità, rileva il comportamento cosciente del danneggiato, il quale, esponendosi al rischio e rendendo questo (rectius: l'evento lesi

vo) concretamente possibile, si inserisce nel rapporto causale con forza

determinante; Cass. 26 giugno 1981, n. 4160, Foro it., Rep. 1981, voce

cit., n. 62, che, almeno nella massima, evita il riferimento al rapporto

causale, individuando il caso fortuito nell'assenza di qualsiasi ragione di

imputabilità giuridica del danno al soggetto e riconducendovi la colpa esclusiva del danneggiato; Cass. 29 ottobre 1975, n. 3674, id., Rep. 1977, voce cit., nn. 124, 125 e Giur. agr. it., 1977, 440, con nota di Goggi.

In dottrina di recente, M. Franzoni, La responsabilità oggettiva, I, Il danno da cose e da animali, Padova, 1988; A. Figone, Il caso fortuito, in La responsabilità civile diretta da Alpa e Bessone, Torino, 1987, I,

233; L. Costanzo, Danno cagionato da animali, id., II, 545.

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