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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 15 maggio 1987, n. 172 (Gazzetta...

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sentenza 15 maggio 1987, n. 172 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 27 maggio 1987, n. 22); Pres. La Pergola, Rel. Gallo; Casarin. Ord. Pret. Palestrina 7 dicembre 1985 (G.U., 1 a s.s., n. 1 del 1987) Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1988), pp. 1077/1078-1079/1080 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23181180 . Accessed: 25/06/2014 07:58 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.108.51 on Wed, 25 Jun 2014 07:58:49 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 15 maggio 1987, n. 172 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 27 maggio 1987, n. 22); Pres. La Pergola, Rel. Gallo;

sentenza 15 maggio 1987, n. 172 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 27 maggio 1987, n. 22);Pres. La Pergola, Rel. Gallo; Casarin. Ord. Pret. Palestrina 7 dicembre 1985 (G.U., 1 a s.s., n. 1del 1987)Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1988), pp. 1077/1078-1079/1080Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23181180 .

Accessed: 25/06/2014 07:58

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

esercitati in relazione al contenuto dei programmi dell'accesso, verrebbe a spiegare: a) tanto in danno del valore, protetto dal

l'art. 24 Cost., della difesa davanti a un giudice (valore non sod

disfatto adeguatamente neppure nel caso di ravvisata

autodichiarazione delle commissioni, peraltro a sua volta sospet ta di illegittimità ex art. 102 Cost.); b) tanto in danno della stessa

libertà di manifestazione del pensiero, tenuto conto, sotto que st'ultimo aspetto, che l'effettività dell'accesso appare considerata

da questa corte, con la sentenza n. 225 del 1974, come strumento

del pluralismo ideologico dell'informazione.

2. - Non può negarsi che il servizio radiotelevisivo (definito dalla legge come servizio pubblico essenziale a carattere di premi nente interesse generale in evidente riferimento alla problematica della legittimità della riserva statale sotto il profilo di cui agli art. 41 e 43 Cost.) è un servizio sociale, in quanto diretto ad

assicurare, agevolando la circolazione delle idee, l'effettività della

libera manifestazione del pensiero e della libera informazione, con

siderate come due aspetti essenziali ed inscindibili di un unico

valore costituzionalmente protetto in via primaria dall'art. 21 Cost.

Ora, attraverso il dubbio prospettato dal giudice a quo, viene

a profilarsi l'ampio problema se l'esclusione della giustiziabilità della pretesa avente per oggetto l'accesso al detto servizio sia com

patibile per un verso con la garanzia costituzionale della difesa, ma per altro verso, tenuto conto del ruolo che tale garanzia assu

me rispetto all'effettività suindicata, con lo stesso valore costitu

zionalmente protetto cui essa si riferisce. La sostanza del dubbio

è se il solo elevato grado di democraticità rappresentativa, che

il servizio sociale in parola ripete dalla sua strutturazione nell'or

bita del parlamento («parlamentarizzazione»), valga a sottrarre

il suo funzionamento ad ogni sindacato esterno senza danno o

pericolo per quel valore che il servizio è volto a promuovere in

relazione a tutte le manifestazioni del pluralismo sociale e ideolo

gico, ivi comprese, ed anzi particolarmente, quelle minoritarie o

addirittura non aventi voce in parlamento. 3. - L'avvocatura dello Stato, costituitasi per la presidenza del

consiglio e per la commissione parlamentare, e la Rai hanno ec

cepito l'inammissibilità della questione. Al riguardo esse hanno

osservato che nel caso sottoposto all'esame del pretore si trattava

non già di gruppi aspiranti all'accesso, cui fosse stato opposto senz'altro diniego, ma di gruppi già ammessi all'accesso, i cui

programmi peraltro non furono poi trasmessi perché ritenuti con

trastanti con quanto prescritto dall'art. 6, penultimo comma, 1.

n. 103 del 1975. Ciò implicherebbe l'irrilevanza del dubbio, rife

rito all'accesso in generale. L'eccezione è fondata.

Per la verità il pretore ha preso atto della particolarità prospet tata con l'eccezione (definendo il rifiuto di trasmissione come re

voca della già disposta ammissione). Tuttavia ha ritenuto che il

nuovo comportamento o atto della sottocommissione (ovvero la

decisione negativa della commissione su ricorso proposto dagli

interessati), costituisse frutto dell'esercizio del medesimo potere, anziché essere espressione di un distinto potere dell'autorità pre

posta all'accesso, con correlata configurabilità di una situazione

del gruppo ammesso affatto distinta da quella dei meri aspiranti

all'accesso, e per avventura giustiziabile, come ha sostenuto la

difesa della Rai. Ne deriva, a giudizio della corte, l'irrilevanza della questione

come posta in via generale, giacché il particolare aspetto in cui

la questione si presentava in concreto, o almeno la specifica con

siderazione di tale aspetto, poteva influire sulla decisione.

La questione va, dunque, dichiarata inammissibile.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara inammissibi

le la questione di legittimità costituzionale degli art. 4, 1° com

ma, 2° cpv., e 6 1. 14 aprile 1975 n. 103 (nuove norme in materia

di diffusione radiofonica e televisiva), sollevata, in riferimento

agli art. 21, 43, 24 e 102 Cost., dal Pretore di Roma con l'ordi

nanza indicata in epigrafe.

Il Foro Italiano — 1988.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 15 maggio 1987, n. 172

(<Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 27 maggio 1987, n. 22); Pres. La Pergola, Rei. Gallo; Casarin. Orci. Pret. Palestrina

7 dicembre 1985 (G.U., la s.s., n. 1 del 1987).

Ordinamento giudiziario — Pubblico ministero nel dibattimento

avanti il pretore — Designazione — Questione infondata di

costituzionalità (Cost., art. 2, 3, 10, 102, 107; cod. proc. pen., art. 74; r.d. 30 gennaio 1941 n. 12, ordinamento giudiziario, art. 72).

È infondata la questione di legittimità costituzionale degli art.

72 r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 e 74 c.p.p., nella parte in cui

demandano aI pretore cui è affidata la direzione del dibatti

mento, anziché al procuratore della repubblica del circondario, il compito di designare la persona che eserciterà le funzioni di pubblico ministero nel dibattimento stesso, in riferimento

agli art. 2, 3, 10, 102 e 107 Cost. (1)

Diritto. — Nell'ampia motivazione l'ordinanza svolge, da una

parte, i noti motivi concernenti il profilo d'illegittimità derivante

dalla natura anfibia del pretore che, essendo pubblico ministero

nella parte preliminare o di eventuale istruttoria, diventa al dibat

timento egli stesso giudice delle cause da lui istruite, o comunque da lui portate a giudizio. Ma sul punto la corte si è già pronun ziata con sent. n. 268 nel 1986 (Foro it., 1988, I, 1115), e prima ancora con le sentenze nn. 46 e 61 del 1967 (id., 1967, I, 1123,

1113) e 123 del 1970 (id., 1970, I, 1841). L'esigenza di separare le due funzioni anche nella fase preliminare o istruttoria, cosi

come ora segnala anche il Pretore di Palestrina, è reale ma, nel

l'imminenza ormai della riforma processuale, e a nuova legge

delega già approvata, è opportuno che sia il legislatore a dare

(1) L'ordinanza del Pretore di Palestrina (massimata in Foro it., Rep. 1986, voce Ordinamento giudiziario, n. 148) riproponeva anche la più generale questione del cumulo nel pretore delle funzioni giudicanti e re

quirenti, sulla quale la corte si era già pronunciata più volte e da ultimo, in termini assai perentori, con la sentenza 15 dicembre 1986, n. 268, in

questo fascicolo, I, 1115: opportunamente pertanto la corte si limita a richiamare in motivazione i suoi precedenti.

Nel senso che la confusione in una stessa persona delle funzioni di

giudice e di accusatore determina una violazione dell'art. 6, § 1, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle li

bertà fondamentali, v. Corte eur. diritti dell'uomo 1° ottobre 1982, Pier

sack, Foro it., 1983, IV, 109, con nota di richiami. Cfr. da ultimo, Progetto preliminare del codice di procedura penale,

speciale Documenti giustizia, 1988, nella cui premessa (a cura del mini stro G. Vassalli) si legge, tra l'altro, che:

«Nel pieno rispetto del termine di dieci mesi assegnato dalla legge-delega 16 febbraio 1987 n. 81, il governo ha recentemente trasmesso all'apposita commissione parlamentare i testi del nuovo codice di procedura penale, delle

nuove disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni e del

le norme necessarie per il relativo adeguamento dell'ordinamento giudiziario. Il progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale predispo

sto dalla commissione ministeriale presieduta dal prof. Giandomenico Pi

sapia — che, per la formulazione degli articolati relativi ai libri X e XI

(«Esecuzione» e «Rapporti con autorità giurisdizionali straniere») si è avvalsa del contributo di due altre commissioni, presiedute rispettivamen te dal dott. Giulio Catelani e dal dott. Vito Librando — consta di 735

articoli raccolti in undici libri. I primi quattro libri sono dedicati ai «Sog

getti», agli «Atti», alle «Prove», alle «Misure cautelari»; altri sei, che descrivono il processo nel suo aspetto dinamico e nelle sue varie fasi, sono intitolati «Indagini preliminari e udienza preliminare», «Procedi

menti speciali», «Giudizio», «Impugnazioni», «Esecuzione», «Rapporti con le autorità giurisdizionali straniere».

Un libro a sé (il libro VIII) è dedicato al «Procedimento davanti al

pretore»: le disposizioni in esso contenute sono espressione dell'intento

di massima semplificazione di quel processo e, sancendo la distinzione

tra le funzioni di pubblico ministero e di giudice, superano l'attuale inac

cettabile commistione nello stesso organo delle due funzioni.

Contenuta in un corpo normativo autonomo è la disciplina del nuovo

processo penale a carico di imputati minorenni, elaborata dalla commis

sione presieduta dalla dott. Livia Pomodoro in aderenza ai principi gene rali del nuovo processo e alle specifiche direttive enunciate nell'art. 3

della legge-delega. Separate norme, predisposte dalla commissione presieduta dal dott. Vla

dimiro Zagrebelsky, mirano ad adeguare alla struttura del nuovo proces so penale quelle del vigente ordinamento giudiziario.

Nella redazione del progetto del nuovo codice di procedura penale ci

si è inoltre avvalsi del contributo della commissione presieduta dal dott.

Antonino Caponnetto, che ha preso in esame i problemi posti dai grandi

processi in tema di criminalità organizzata».

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1079 PARTE PRIMA 1080

al rito pretorile una completa disciplina: anche per i necessari

interventi in quella parte del connesso settore dell'ordinamento

giudiziario che la riforma non potrà non coinvolgere. Spetta, per

ciò, allo stesso legislatore, proprio per le ragioni ora indicate, a dare attuazione all'art. 6, § 1, della convenzione di Strasburgo.

Il pretore, però, svolge anche altro profilo. Secondo il magi strato rimettente, il rappresentante del pubblico ministero al di

battimento dovrebbe essere nominato dal procuratore della

repubblica presso il tribunale, come si evincerebbe dall'art. 70, 3° comma, r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 (ordinamento giudiziario) che dispone che i procuratori della repubblica «esercitano le loro

funzioni personalmente o per mezzo dei dipendenti addetti ai ri

spettivi uffici».

Trascura, però, il pretore che il 1° comma dello stesso articolo

limita al tribunale la competenza del procuratore della repubbli

ca, si che questi non potrebbe mai esercitare le funzioni di pub blico ministero nel dibattimento pretoreo: e, se non può egli stesso

esercitarle, non può evidentemente delegare ad altri poteri che

non gli competono.

Infatti, è proprio l'art. 72, 2° comma, del detto ordinamento

che, con l'indicare espressamente e direttamente le persone che

possono essere chiamate ad esercitare nell'udienza pretorea le fun

zioni di pubblico ministero, esclude che le funzioni stesse posso no essere esercitate da magistrati addetti all'ufficio del procuratore della repubblica. E si tratta di persone, le prime, che non «dipen dono» da quest'ultimo magistrato, e non necessitano di alcuna

sua delega perché derivano direttamente dalla legge il loro potere. Occorre soltanto che abbiano «la chiamata» al concreto eserci

zio delle funzioni per quella certa udienza, o anche per quel sin

golo dibattimento: ma a chiamare non può essere che colui cui

è affidata la direzione del dibattimento, analogamente a quanto accade per il difensore dell'altra parte processuale, l'imputato,

quando questi non abbia provveduto per suo conto.

Eppure, problemi ben più gravi e delicati potrebbero sorgere

per colui che è chiamato alla difesa dell'accusato, nell'area del

l'art. 24, 2° e 3° comma, Cost., se fosse vero che, per il solo

fatto che è il pretore a nominarlo, il difensore soggiace a metus

reverentialis nei confronti del giudice. Tutti sanno, però, che cosi non è, e che, se dovesse accadere,

non dipenderebbe comunque dal fatto della nomina, ma semmai

dall'animo timoroso o servile del professionsita, che dovrebbe su

bito essere sostituito.

Nemmeno questo profilo, pertanto, può essere accolto.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fondata

la questione di legittimità costituzionale degli art. 72 r.d. 30 gen naio 1941 n. 12 (ordinamento giudiziario) e 74 c.p.p., sollevata

dal vicepretore onorario di Palestrina in riferimento agli art. 2,

3, 10, 102 e 107 Cost., con ordinanza 7 dicembre 1985 (n. 776/86

reg. ord.).

I

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 13 maggio 1987, n. 165

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 20 maggio 1987, n. 21); Pres. La Pergola, Rei. Pescatore; Morea ed altro. Ord. Trib.

Bari 26 giugno 1986 (G. U., la s.s., n. 1 del 1987).

Competenza e giurisdizione penale — Procedimenti riguardanti

magistrati — Giudice di sorveglianza imputato o parte lesa —

Spostamento della competenza territoriale — Esclusione — Que stione manifestamente inammissibile di costituzionalità (Cost., art. 3, 97, 101: cod. proc. pen., art. 41 bis).

È manifestamente inammissibile, in quanto il giudice a quo chie

de alla corte una sentenza additiva implicante scelte riservate

alla discrezionalità legislativa, la questione di legittimità costi

tuzionale dell'art. 41 bis c.p.p., nella parte in cui non prevede lo spostamento della competenza per territorio anche nel caso

di procedimenti penali per reati commessi da magistrati di sor

veglianza o in loro danno, che prestano servizio in un ufficio

operante presso il tribunale competente a conoscere di tali rea

ti, in riferimento agli art. 3, 97 e 101 Cost. (1)

(1-2) Entrambe le decisioni sono motivate in relazione a Corte cost. 30 luglio 1984, n. 232, Foro it., 1984, I, 2656, con nota di richiami,

Il Foro Italiano — 1988.

II

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 13 maggio 1987, n. 164

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 20 maggio 1987, n. 21); Pres. La Pergola, Rei. Pescatore; Della Libera ed altri. Ord.

Trib. Treviso 23 gennaio 1986 (G. U., 1" s.s., n. 34 del 1986).

Competenza e giurisdizione penale — Procedimenti riguardanti

magistrati — Magistrato come soggetto danneggiato da reato — Spostamento della competenza territoriale — Esclusione —

Questione manifestamente inammissibile di costituzionalità

(Cost., art. 3, 97, 101; cod. proc. pen., art. 41 bis).

È manifestamente inammissibile, in quanto il giudice a quo chie

de alla corte una sentenza additiva implicante scelte riservate

alla discrezionalità legislativa, la questione di legittimità costi

tuzionale dell'art. 41 bis c.p.p., nella parte in cui non prevede,

per i procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di

soggetto danneggiato dal reato, uno spostamento di competen

za per territorio analogo a quello previsto per l'ipotesi di pro cedimenti in cui un magistrato assuma la qualità di parte offesa dal reato, in riferimento agli art. 3, 97 e 101 Cost. (2)

con cui è stata dichiarata inammissibile, comportando interventi «creati

vi» che rientrano nella discrezionalità del legislatore, la questione di co

stituzionalità dell'art. 41 bis c.p.p., nella parte in cui non prevede lo

spostamento di competenza territoriale anche nell'ipotesi di reato com

messo da pretori o in loro danno, attribuito alla competenza ordinaria

del tribunale, nella cui circoscrizione è compreso il mandamento in cui il pretore, imputato o parte lesa, esercita le sue funzioni. La stessa que stione è stata poi dichiarata manifestamente inammissibile da Corte cost., ord. 8 novembre 1985, n. 272, id., Rep. 1986, voce Competenza penale, n. 50; 25 ottobre 1985, n. 239, id., 1986, I, 2353, con nota di richiami; 1° aprile 1985, n. 98, id., Rep. 1985, voce cit., n. 61; 22 febbraio 1985, n. 54, ibid., n. 62.

Per l'affermazione secondo cui, nei procedimenti per reati di compe tenza del tribunale in cui un pretore del circondario assume la qualità di indiziato, imputato o persona offesa del reato, non opera lo sposta mento di competenza previsto dall'art. 41 bis c.p.p., v. Cass. 17 dicem

bre 1984, Rambaldi, id., Rep. 1986, voce cit., n. 51. Nel senso che lo

spostamento di competenza territoriale non si verifica nel caso di proce dimento in cui il magistrato assume la qualità di persona danneggiata e non quella di persona offesa dal reato, v. Cass. 15 marzo 1985, Grigoli, ibid., n. 56; 2 maggio 1984, Giordano, id., 1985, li, 109, con nota di

richiami e osservazioni di Boschi. Per l'inapplicabilità dell'art. 41 bis

c.p.p., nei procedimenti riguardanti un magistrato di sorveglianza, v. Cass.

5 marzo 1984, Morea, id., Rep. 1985 voce cit., n. 70. Nel senso che manca nel procedimento civile la rilevanza sociale che

giustifica la deroga al principio del giudice naturale, per cui non sussiste

disparità di trattamento rispetto all'art. 41 bis c.p.p., che modifica la

competenza territoriale del giudice per i procedimenti penali in cui sia

parte un magistrato, v. Trib. Roma 19 giugno 1985, id., Rep. 1986, voce

Competenza civile, n. 19. In dottrina, cfr. Sau, I procedimenti riguardanti magistrati nette prime

applicazioni delta I. 879/80: problemi e linee interpretative, in Legislazio ne pen., 1986, 375.

* * *

11 giudice chiama a fiori, ma la corte risponde a cuori, il giudice richia ma a fiori, ma la corte risponde picche.

1. - La decisione n. 164 del 1987 offre l'opportunità per svolgere alcu ne brevi considerazioni in ordine alla efficacia preclusiva, per il giudizio a quo, della pronuncia della Corte costituzionale nel caso, assai partico lare e raro da verificarsi, in cui la corte, con un classico qui pro quo, non risolva correttamente il dubbio sollevato dal giudice, ma, al contra

rio, affronti e risolva una questione assolutamente diversa da quella ri

messale con l'ordinanza di rinvio.

Nel caso di specie il giudice istruttore del Tribunale di Treviso (1) ave

va sollevato questione di costituzionalità dell'art. 41 bis c.p.p., per la

parte in cui prevede lo spostamento di competenza nel caso di magistrato imputato, indiziato o parte lesa e non invece quando esso riveste la quali tà di semplice soggetto danneggiato. In proposito rilevava come la figura di «parte offesa» e quella di «soggetto danneggiato» non differiscono

per niente quanto alla facoltà di costituirsi parte civile, all'attitudine a dar luogo all'astensione e ricusazione ed al rischio di determinare sull'or

gano giudicante quei condizionamenti che l'ordinamento ha interesse ad

(1) Giud. istr. Trib. Treviso, ord. 16 ottobre 1984, Giur. costit., 1985, II, 612.

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