sentenza 15 maggio 1987, n. 172 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 27 maggio 1987, n. 22);Pres. La Pergola, Rel. Gallo; Casarin. Ord. Pret. Palestrina 7 dicembre 1985 (G.U., 1 a s.s., n. 1del 1987)Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1988), pp. 1077/1078-1079/1080Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23181180 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
esercitati in relazione al contenuto dei programmi dell'accesso, verrebbe a spiegare: a) tanto in danno del valore, protetto dal
l'art. 24 Cost., della difesa davanti a un giudice (valore non sod
disfatto adeguatamente neppure nel caso di ravvisata
autodichiarazione delle commissioni, peraltro a sua volta sospet ta di illegittimità ex art. 102 Cost.); b) tanto in danno della stessa
libertà di manifestazione del pensiero, tenuto conto, sotto que st'ultimo aspetto, che l'effettività dell'accesso appare considerata
da questa corte, con la sentenza n. 225 del 1974, come strumento
del pluralismo ideologico dell'informazione.
2. - Non può negarsi che il servizio radiotelevisivo (definito dalla legge come servizio pubblico essenziale a carattere di premi nente interesse generale in evidente riferimento alla problematica della legittimità della riserva statale sotto il profilo di cui agli art. 41 e 43 Cost.) è un servizio sociale, in quanto diretto ad
assicurare, agevolando la circolazione delle idee, l'effettività della
libera manifestazione del pensiero e della libera informazione, con
siderate come due aspetti essenziali ed inscindibili di un unico
valore costituzionalmente protetto in via primaria dall'art. 21 Cost.
Ora, attraverso il dubbio prospettato dal giudice a quo, viene
a profilarsi l'ampio problema se l'esclusione della giustiziabilità della pretesa avente per oggetto l'accesso al detto servizio sia com
patibile per un verso con la garanzia costituzionale della difesa, ma per altro verso, tenuto conto del ruolo che tale garanzia assu
me rispetto all'effettività suindicata, con lo stesso valore costitu
zionalmente protetto cui essa si riferisce. La sostanza del dubbio
è se il solo elevato grado di democraticità rappresentativa, che
il servizio sociale in parola ripete dalla sua strutturazione nell'or
bita del parlamento («parlamentarizzazione»), valga a sottrarre
il suo funzionamento ad ogni sindacato esterno senza danno o
pericolo per quel valore che il servizio è volto a promuovere in
relazione a tutte le manifestazioni del pluralismo sociale e ideolo
gico, ivi comprese, ed anzi particolarmente, quelle minoritarie o
addirittura non aventi voce in parlamento. 3. - L'avvocatura dello Stato, costituitasi per la presidenza del
consiglio e per la commissione parlamentare, e la Rai hanno ec
cepito l'inammissibilità della questione. Al riguardo esse hanno
osservato che nel caso sottoposto all'esame del pretore si trattava
non già di gruppi aspiranti all'accesso, cui fosse stato opposto senz'altro diniego, ma di gruppi già ammessi all'accesso, i cui
programmi peraltro non furono poi trasmessi perché ritenuti con
trastanti con quanto prescritto dall'art. 6, penultimo comma, 1.
n. 103 del 1975. Ciò implicherebbe l'irrilevanza del dubbio, rife
rito all'accesso in generale. L'eccezione è fondata.
Per la verità il pretore ha preso atto della particolarità prospet tata con l'eccezione (definendo il rifiuto di trasmissione come re
voca della già disposta ammissione). Tuttavia ha ritenuto che il
nuovo comportamento o atto della sottocommissione (ovvero la
decisione negativa della commissione su ricorso proposto dagli
interessati), costituisse frutto dell'esercizio del medesimo potere, anziché essere espressione di un distinto potere dell'autorità pre
posta all'accesso, con correlata configurabilità di una situazione
del gruppo ammesso affatto distinta da quella dei meri aspiranti
all'accesso, e per avventura giustiziabile, come ha sostenuto la
difesa della Rai. Ne deriva, a giudizio della corte, l'irrilevanza della questione
come posta in via generale, giacché il particolare aspetto in cui
la questione si presentava in concreto, o almeno la specifica con
siderazione di tale aspetto, poteva influire sulla decisione.
La questione va, dunque, dichiarata inammissibile.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara inammissibi
le la questione di legittimità costituzionale degli art. 4, 1° com
ma, 2° cpv., e 6 1. 14 aprile 1975 n. 103 (nuove norme in materia
di diffusione radiofonica e televisiva), sollevata, in riferimento
agli art. 21, 43, 24 e 102 Cost., dal Pretore di Roma con l'ordi
nanza indicata in epigrafe.
Il Foro Italiano — 1988.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 15 maggio 1987, n. 172
(<Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 27 maggio 1987, n. 22); Pres. La Pergola, Rei. Gallo; Casarin. Orci. Pret. Palestrina
7 dicembre 1985 (G.U., la s.s., n. 1 del 1987).
Ordinamento giudiziario — Pubblico ministero nel dibattimento
avanti il pretore — Designazione — Questione infondata di
costituzionalità (Cost., art. 2, 3, 10, 102, 107; cod. proc. pen., art. 74; r.d. 30 gennaio 1941 n. 12, ordinamento giudiziario, art. 72).
È infondata la questione di legittimità costituzionale degli art.
72 r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 e 74 c.p.p., nella parte in cui
demandano aI pretore cui è affidata la direzione del dibatti
mento, anziché al procuratore della repubblica del circondario, il compito di designare la persona che eserciterà le funzioni di pubblico ministero nel dibattimento stesso, in riferimento
agli art. 2, 3, 10, 102 e 107 Cost. (1)
Diritto. — Nell'ampia motivazione l'ordinanza svolge, da una
parte, i noti motivi concernenti il profilo d'illegittimità derivante
dalla natura anfibia del pretore che, essendo pubblico ministero
nella parte preliminare o di eventuale istruttoria, diventa al dibat
timento egli stesso giudice delle cause da lui istruite, o comunque da lui portate a giudizio. Ma sul punto la corte si è già pronun ziata con sent. n. 268 nel 1986 (Foro it., 1988, I, 1115), e prima ancora con le sentenze nn. 46 e 61 del 1967 (id., 1967, I, 1123,
1113) e 123 del 1970 (id., 1970, I, 1841). L'esigenza di separare le due funzioni anche nella fase preliminare o istruttoria, cosi
come ora segnala anche il Pretore di Palestrina, è reale ma, nel
l'imminenza ormai della riforma processuale, e a nuova legge
delega già approvata, è opportuno che sia il legislatore a dare
(1) L'ordinanza del Pretore di Palestrina (massimata in Foro it., Rep. 1986, voce Ordinamento giudiziario, n. 148) riproponeva anche la più generale questione del cumulo nel pretore delle funzioni giudicanti e re
quirenti, sulla quale la corte si era già pronunciata più volte e da ultimo, in termini assai perentori, con la sentenza 15 dicembre 1986, n. 268, in
questo fascicolo, I, 1115: opportunamente pertanto la corte si limita a richiamare in motivazione i suoi precedenti.
Nel senso che la confusione in una stessa persona delle funzioni di
giudice e di accusatore determina una violazione dell'art. 6, § 1, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle li
bertà fondamentali, v. Corte eur. diritti dell'uomo 1° ottobre 1982, Pier
sack, Foro it., 1983, IV, 109, con nota di richiami. Cfr. da ultimo, Progetto preliminare del codice di procedura penale,
speciale Documenti giustizia, 1988, nella cui premessa (a cura del mini stro G. Vassalli) si legge, tra l'altro, che:
«Nel pieno rispetto del termine di dieci mesi assegnato dalla legge-delega 16 febbraio 1987 n. 81, il governo ha recentemente trasmesso all'apposita commissione parlamentare i testi del nuovo codice di procedura penale, delle
nuove disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni e del
le norme necessarie per il relativo adeguamento dell'ordinamento giudiziario. Il progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale predispo
sto dalla commissione ministeriale presieduta dal prof. Giandomenico Pi
sapia — che, per la formulazione degli articolati relativi ai libri X e XI
(«Esecuzione» e «Rapporti con autorità giurisdizionali straniere») si è avvalsa del contributo di due altre commissioni, presiedute rispettivamen te dal dott. Giulio Catelani e dal dott. Vito Librando — consta di 735
articoli raccolti in undici libri. I primi quattro libri sono dedicati ai «Sog
getti», agli «Atti», alle «Prove», alle «Misure cautelari»; altri sei, che descrivono il processo nel suo aspetto dinamico e nelle sue varie fasi, sono intitolati «Indagini preliminari e udienza preliminare», «Procedi
menti speciali», «Giudizio», «Impugnazioni», «Esecuzione», «Rapporti con le autorità giurisdizionali straniere».
Un libro a sé (il libro VIII) è dedicato al «Procedimento davanti al
pretore»: le disposizioni in esso contenute sono espressione dell'intento
di massima semplificazione di quel processo e, sancendo la distinzione
tra le funzioni di pubblico ministero e di giudice, superano l'attuale inac
cettabile commistione nello stesso organo delle due funzioni.
Contenuta in un corpo normativo autonomo è la disciplina del nuovo
processo penale a carico di imputati minorenni, elaborata dalla commis
sione presieduta dalla dott. Livia Pomodoro in aderenza ai principi gene rali del nuovo processo e alle specifiche direttive enunciate nell'art. 3
della legge-delega. Separate norme, predisposte dalla commissione presieduta dal dott. Vla
dimiro Zagrebelsky, mirano ad adeguare alla struttura del nuovo proces so penale quelle del vigente ordinamento giudiziario.
Nella redazione del progetto del nuovo codice di procedura penale ci
si è inoltre avvalsi del contributo della commissione presieduta dal dott.
Antonino Caponnetto, che ha preso in esame i problemi posti dai grandi
processi in tema di criminalità organizzata».
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1079 PARTE PRIMA 1080
al rito pretorile una completa disciplina: anche per i necessari
interventi in quella parte del connesso settore dell'ordinamento
giudiziario che la riforma non potrà non coinvolgere. Spetta, per
ciò, allo stesso legislatore, proprio per le ragioni ora indicate, a dare attuazione all'art. 6, § 1, della convenzione di Strasburgo.
Il pretore, però, svolge anche altro profilo. Secondo il magi strato rimettente, il rappresentante del pubblico ministero al di
battimento dovrebbe essere nominato dal procuratore della
repubblica presso il tribunale, come si evincerebbe dall'art. 70, 3° comma, r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 (ordinamento giudiziario) che dispone che i procuratori della repubblica «esercitano le loro
funzioni personalmente o per mezzo dei dipendenti addetti ai ri
spettivi uffici».
Trascura, però, il pretore che il 1° comma dello stesso articolo
limita al tribunale la competenza del procuratore della repubbli
ca, si che questi non potrebbe mai esercitare le funzioni di pub blico ministero nel dibattimento pretoreo: e, se non può egli stesso
esercitarle, non può evidentemente delegare ad altri poteri che
non gli competono.
Infatti, è proprio l'art. 72, 2° comma, del detto ordinamento
che, con l'indicare espressamente e direttamente le persone che
possono essere chiamate ad esercitare nell'udienza pretorea le fun
zioni di pubblico ministero, esclude che le funzioni stesse posso no essere esercitate da magistrati addetti all'ufficio del procuratore della repubblica. E si tratta di persone, le prime, che non «dipen dono» da quest'ultimo magistrato, e non necessitano di alcuna
sua delega perché derivano direttamente dalla legge il loro potere. Occorre soltanto che abbiano «la chiamata» al concreto eserci
zio delle funzioni per quella certa udienza, o anche per quel sin
golo dibattimento: ma a chiamare non può essere che colui cui
è affidata la direzione del dibattimento, analogamente a quanto accade per il difensore dell'altra parte processuale, l'imputato,
quando questi non abbia provveduto per suo conto.
Eppure, problemi ben più gravi e delicati potrebbero sorgere
per colui che è chiamato alla difesa dell'accusato, nell'area del
l'art. 24, 2° e 3° comma, Cost., se fosse vero che, per il solo
fatto che è il pretore a nominarlo, il difensore soggiace a metus
reverentialis nei confronti del giudice. Tutti sanno, però, che cosi non è, e che, se dovesse accadere,
non dipenderebbe comunque dal fatto della nomina, ma semmai
dall'animo timoroso o servile del professionsita, che dovrebbe su
bito essere sostituito.
Nemmeno questo profilo, pertanto, può essere accolto.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale degli art. 72 r.d. 30 gen naio 1941 n. 12 (ordinamento giudiziario) e 74 c.p.p., sollevata
dal vicepretore onorario di Palestrina in riferimento agli art. 2,
3, 10, 102 e 107 Cost., con ordinanza 7 dicembre 1985 (n. 776/86
reg. ord.).
I
CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 13 maggio 1987, n. 165
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 20 maggio 1987, n. 21); Pres. La Pergola, Rei. Pescatore; Morea ed altro. Ord. Trib.
Bari 26 giugno 1986 (G. U., la s.s., n. 1 del 1987).
Competenza e giurisdizione penale — Procedimenti riguardanti
magistrati — Giudice di sorveglianza imputato o parte lesa —
Spostamento della competenza territoriale — Esclusione — Que stione manifestamente inammissibile di costituzionalità (Cost., art. 3, 97, 101: cod. proc. pen., art. 41 bis).
È manifestamente inammissibile, in quanto il giudice a quo chie
de alla corte una sentenza additiva implicante scelte riservate
alla discrezionalità legislativa, la questione di legittimità costi
tuzionale dell'art. 41 bis c.p.p., nella parte in cui non prevede lo spostamento della competenza per territorio anche nel caso
di procedimenti penali per reati commessi da magistrati di sor
veglianza o in loro danno, che prestano servizio in un ufficio
operante presso il tribunale competente a conoscere di tali rea
ti, in riferimento agli art. 3, 97 e 101 Cost. (1)
(1-2) Entrambe le decisioni sono motivate in relazione a Corte cost. 30 luglio 1984, n. 232, Foro it., 1984, I, 2656, con nota di richiami,
Il Foro Italiano — 1988.
II
CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 13 maggio 1987, n. 164
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 20 maggio 1987, n. 21); Pres. La Pergola, Rei. Pescatore; Della Libera ed altri. Ord.
Trib. Treviso 23 gennaio 1986 (G. U., 1" s.s., n. 34 del 1986).
Competenza e giurisdizione penale — Procedimenti riguardanti
magistrati — Magistrato come soggetto danneggiato da reato — Spostamento della competenza territoriale — Esclusione —
Questione manifestamente inammissibile di costituzionalità
(Cost., art. 3, 97, 101; cod. proc. pen., art. 41 bis).
È manifestamente inammissibile, in quanto il giudice a quo chie
de alla corte una sentenza additiva implicante scelte riservate
alla discrezionalità legislativa, la questione di legittimità costi
tuzionale dell'art. 41 bis c.p.p., nella parte in cui non prevede,
per i procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di
soggetto danneggiato dal reato, uno spostamento di competen
za per territorio analogo a quello previsto per l'ipotesi di pro cedimenti in cui un magistrato assuma la qualità di parte offesa dal reato, in riferimento agli art. 3, 97 e 101 Cost. (2)
con cui è stata dichiarata inammissibile, comportando interventi «creati
vi» che rientrano nella discrezionalità del legislatore, la questione di co
stituzionalità dell'art. 41 bis c.p.p., nella parte in cui non prevede lo
spostamento di competenza territoriale anche nell'ipotesi di reato com
messo da pretori o in loro danno, attribuito alla competenza ordinaria
del tribunale, nella cui circoscrizione è compreso il mandamento in cui il pretore, imputato o parte lesa, esercita le sue funzioni. La stessa que stione è stata poi dichiarata manifestamente inammissibile da Corte cost., ord. 8 novembre 1985, n. 272, id., Rep. 1986, voce Competenza penale, n. 50; 25 ottobre 1985, n. 239, id., 1986, I, 2353, con nota di richiami; 1° aprile 1985, n. 98, id., Rep. 1985, voce cit., n. 61; 22 febbraio 1985, n. 54, ibid., n. 62.
Per l'affermazione secondo cui, nei procedimenti per reati di compe tenza del tribunale in cui un pretore del circondario assume la qualità di indiziato, imputato o persona offesa del reato, non opera lo sposta mento di competenza previsto dall'art. 41 bis c.p.p., v. Cass. 17 dicem
bre 1984, Rambaldi, id., Rep. 1986, voce cit., n. 51. Nel senso che lo
spostamento di competenza territoriale non si verifica nel caso di proce dimento in cui il magistrato assume la qualità di persona danneggiata e non quella di persona offesa dal reato, v. Cass. 15 marzo 1985, Grigoli, ibid., n. 56; 2 maggio 1984, Giordano, id., 1985, li, 109, con nota di
richiami e osservazioni di Boschi. Per l'inapplicabilità dell'art. 41 bis
c.p.p., nei procedimenti riguardanti un magistrato di sorveglianza, v. Cass.
5 marzo 1984, Morea, id., Rep. 1985 voce cit., n. 70. Nel senso che manca nel procedimento civile la rilevanza sociale che
giustifica la deroga al principio del giudice naturale, per cui non sussiste
disparità di trattamento rispetto all'art. 41 bis c.p.p., che modifica la
competenza territoriale del giudice per i procedimenti penali in cui sia
parte un magistrato, v. Trib. Roma 19 giugno 1985, id., Rep. 1986, voce
Competenza civile, n. 19. In dottrina, cfr. Sau, I procedimenti riguardanti magistrati nette prime
applicazioni delta I. 879/80: problemi e linee interpretative, in Legislazio ne pen., 1986, 375.
* * *
11 giudice chiama a fiori, ma la corte risponde a cuori, il giudice richia ma a fiori, ma la corte risponde picche.
1. - La decisione n. 164 del 1987 offre l'opportunità per svolgere alcu ne brevi considerazioni in ordine alla efficacia preclusiva, per il giudizio a quo, della pronuncia della Corte costituzionale nel caso, assai partico lare e raro da verificarsi, in cui la corte, con un classico qui pro quo, non risolva correttamente il dubbio sollevato dal giudice, ma, al contra
rio, affronti e risolva una questione assolutamente diversa da quella ri
messale con l'ordinanza di rinvio.
Nel caso di specie il giudice istruttore del Tribunale di Treviso (1) ave
va sollevato questione di costituzionalità dell'art. 41 bis c.p.p., per la
parte in cui prevede lo spostamento di competenza nel caso di magistrato imputato, indiziato o parte lesa e non invece quando esso riveste la quali tà di semplice soggetto danneggiato. In proposito rilevava come la figura di «parte offesa» e quella di «soggetto danneggiato» non differiscono
per niente quanto alla facoltà di costituirsi parte civile, all'attitudine a dar luogo all'astensione e ricusazione ed al rischio di determinare sull'or
gano giudicante quei condizionamenti che l'ordinamento ha interesse ad
(1) Giud. istr. Trib. Treviso, ord. 16 ottobre 1984, Giur. costit., 1985, II, 612.
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