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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 25 novembre 1987, n. 477 (Gazzetta...

Date post: 30-Jan-2017
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sentenza 25 novembre 1987, n. 477 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 16 dicembre 1987, n. 53); Pres. Saja, Est. Corasaniti; Nastasi. Ord. Pret. Genova 28 giugno 1982 (G. U. n. 67 del 1983) Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1988), pp. 1455/1456-1457/1458, 267/268 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23181238 . Accessed: 25/06/2014 07:36 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.134 on Wed, 25 Jun 2014 07:36:23 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 25 novembre 1987, n. 477 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 16 dicembre 1987, n. 53); Pres. Saja, Est. Corasaniti;

sentenza 25 novembre 1987, n. 477 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 16 dicembre 1987, n.53); Pres. Saja, Est. Corasaniti; Nastasi. Ord. Pret. Genova 28 giugno 1982 (G. U. n. 67 del 1983)Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1988), pp. 1455/1456-1457/1458, 267/268Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23181238 .

Accessed: 25/06/2014 07:36

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1455 PARTE PRIMA 1456

all'interesse del locatore insoddisfatto, non è più rimessa ai fini della risoluzione, all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente mediante previsione di un parametro ancorato (art. 5 e 55 della legge) a due elementi; l'uno di ordine

quantitativo, afferente al mancato pagamento di una sola rata del canone o al mancato pagamento di oneri accessori d'importo superiore a due mensilità del canone; l'altro di ordine temporale, relativo al ritardo consentito e tollerato (giurisprudenza costante).

Nella specie, il tribunale con motivazione congrua e logica, at tenendosi a tale richiamato principio di diritto, ha ben posto in evidenza che il Picciau si era reso moroso degli oneri accessori

per una complessiva somma superiore a due mensilità. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione e falsa

applicazione dell'art. 56 1. 392/78 e dei principi processuali del rito ordinario in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. sostenendosi che non poteva il tribunale concedere il rilascio con le modalità di cui a detto art. 56, il quale è applicabile esclusivamente nell'i

potesi di provvedimenti di rilascio ai sensi della 1. 392/78 e non

di rilascio concesso in via ordinaria.

Anche questa censura non merita accoglimento. Infatti, l'art. 56 1. 27 luglio 1978 n. 392, in base al quale col provvedimento che dispone il rilascio dell'immobile il giudice fissa anche la data

dell'esecuzione, non è limitato alle statuizioni emesse in esito allo

speciale procedimento previsto dalla stessa 1. 392, ma ha una ap

plicazione più ampia riferendosi a tutte le controversie le quali

possono avere quale esito lo scioglimento del contratto di loca

zione, sia a seguito dell'azione ordinaria di risoluzione per ina

dempimento, sia a conclusione della procedura di sfratto per morosità, sia per convalida di licenza per finita locazione. (Omissis)

Col sesto ed ultimo motivo il ricorrente deduce violazione dei

principi di rivalsa del proprietario delle spese condominiali ed errata ed insufficiente motivazione su di un punto decisivo della

controversia in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., poiché il tribunale aveva erroneamente e palesemente inteso l'art. 9 1. 392/78 con ritenere sufficiente, ai fini della debenza degli oneri accessori da parte del conduttore, la presentazione del preventivo di riparto delle spese condominiali, in contrasto con la natura

giuridica del diritto del locatore che è di semplice rivalsa, cioè di rimborso, e che, quindi, presuppone una sfera già realmente avvenuta e non semplicemente preventivata dall'amministrazione del condominio.

La censura non ha fondamento. Come detto, il mancato paga-' mento degli oneri accessori, di importo superiore a due mensilità del canone, dà al locatore il diritto di ottenere la risoluzione del

contratto, salvo che per il conduttore il potere di paralizzare tale domanda con l'eccezione di non aver ottenuto dal locatore l'indi

cazione specifica delle spese condominiali e non avere potuto eser

citare la facoltà di prendere visione dei documenti giustificativi.

Quindi, in base alla nuova disciplina, l'obbligazione del con

duttore, concernente il pagamento degli oneri accessori, è divenu ta parte essenziale della struttura sinallagmatica del contratto di locazione ed è parificata a quella di pagamento del canone.

Nella specie, con congrua motivazione il giudice di merito ha ben posto in evidenza che la locatrice Amoroso aveva dato al Picciau l'indicazione specifica delle spese condominiali, e que st'ultimo non aveva nemmeno esercitato la facoltà di prendere visione dei relativi documenti giustificativi.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 25 novembre 1987, n. 477

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 16 dicembre 1987, n. 53); Pres. Saja, Est. Corasaniti; Nastasi. Ord. Pret. Genova 28

giugno 1982 (G. U. n. 67 del 1983).

Diritto internazionale privato — Rapporti tra genitori e figli —

Applicazione della legge nazionale del padre — Incostituziona lità (Cost., art. 3, 29, 30; disp. sulla legge in generale, art. 20).

Cittadinanza — Filiazione — Acquisto della cittadinanza italiana della madre da parte del figlio (Cost., art. 3, 29; 1. 13 giugno 1912 n. 555, sulla cittadinanza italiana, art. 1, 2).

È illegittimo, per violazione degli art. 3, 1° comma, e 29, 2°

comma, Cost., l'art. 20 disp. sulla legge in generale, nella parte

Il Foro Italiano — 1988.

in cui, con riferimento all'ipotesi che siano noti entrambi i ge nitori e manchi una legge nazionale ad essi comune, sancisce la prevalenza della legge nazionale del padre. (1).

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzio nale degli art. 1, n. 2, e 2, 2° comma, I. 13 giugno 1912 n.

555 (sulla cittadinanza italiana) sollevata in riferimento agli art.

3 e 29 Cost. (2)

(1-2) L'ordinanza emessa il 28 giugno 1982 dal Pretore di Genova si

legge in Gazzetta ufficiale n. 67 del 9 marzo 1983. Di essa avevano fatto menzione A. Lener e G. Salme nella nota di richiami a Corte cost. 9 febbraio 1983, n. 30 e ord. 31 dicembre 1982, n. 258, in Foro it., 1983, 1, 265, e Nascimbene, Nuove norme e recenti pronunce in tema di cittadi nanza, id., 1983, I, 1537, nota 31.

A breve distanza dalla pronuncia del 26 febbraio 1987, n. 71 (id., 1987, I, 2317, con nota di Potetti Di Teodoro, Una svolta storica nel diritto internazionale privato italiano: il primo intervento «abrogativo» della Corte

costituzionale, e in Nomos, 1988, n. 1,7, con nota di G. Carella, Legge regolatrice dei rapporti personali tra coniugi e Costituzione), nella quale per la prima volta è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di una norma di diritto internazionale privato, la corte interviene nuovamente nell'ambito della stessa materia, proseguendo quell'opera di adeguamen to delle norme di conflitto al principio di eguaglianza che, in tema di

rapporti familiari, doveva necessariamente estendersi anche agli art. 19 e 20 preleggi. Come è noto, la contrarietà al principio di eguaglianza previsto all'art. 3 e 29 Cost, si evidenzia nella preminenza data alla legge nazionale del marito o a quella del padre, rispettivamente nella disciplina dei rapporti personali e patrimoniali tra coniugi e nei rapporti tra genitori e figli. Per l'evidente analogia della questione, nella motivazione si rinvia

espressamente alla sentenza n. 71 del 1987, ripercorrendo sinteticamente l'iter logico che aveva condotto a declaratoria di incostituzionalità del l'art. 18 disp. prel.: 1) la sottoponibilità delle norme di conflitto al giudi zio di costituzionalità; 2) le scelte di fondo operate dal legislatore anche nell'individuazione dei criteri di collegamento; 3) la consequenziale e ne cessaria commensurabilità di tali scelte normative con quelle operate dal la Costituzione; 4) il processo di adeguamento del nostro ordinamento ai principi contenuti nell'art. 3 e 29 Cost., attraverso l'opera congiunta della Corte costituzionale e del legislatore; 5) l'evidente contrarietà degli art. 18, 19 e 20 disp. prel. agli art. 3 e 29 Cost. Sui temi elencati e la relativa bibliografia, cfr. Poletti Di Teodoro, cit.; A. Giardina, La Corte costituzionale ed i rapporti personali tra coniugi nei diritto interna zionale privato, in Riv. dir. internaz. privato e proc., 1987, 209-226; Fe licetti, in Corriere giur., 1987, 513-515; Mengozzi, Un'importante sentenza della Corte costituzionale: l'eguaglianza tra i coniugi nei diritto internazionale privato, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1987, 542-543; G.

Barile, Costituzione e rinvio mobile a diritto straniero, diritto canonico, diritto comunitario, diritto internazionale, Padova, 1987, 49 ss.

Con specifico riferimento all'art. 20, 1° comma, la corte, analizzando le possibili alternative delle leggi applicabili ai rapporti tra genitori e figli — genitori entrambi noti e con legge nazionale in comune; noto un unico

genitore; noti entrambi i genitori, ma privi di una legge nazionale comu ne — dichiara l'illegittimità esclusivamente in relazione all'ultima ipotesi, nella quale è prevista l'applicazione della legge nazionale del padre, con

palese discriminazione nei confronti della madre, in violazione dell'art. 3, 1° comma, Cost, che impone l'eguaglianza dei sessi e dell'art. 29, 2° comma, Cost., nel caso che i genitori siano uniti in matrimonio.

Sulla possibilità di impostare la questione di illegittimità dell'art. 20 displ. prel. anche con riferimento all'art. 2 Cost., cfr. in giurisprudenza Trib. min. Firenze, ord. 23 gennaio 1978, Riv. dir. internaz. privato e proc., 1978, 593; in dottrina, cfr. A. Giardina, Criteri e tecniche di una

riforma, in Problemi di riforma de! diritto internazionale privato italia no, Milano, 1986, spec. 313-315; per un'ulteriore ipotesi di contrasto nei confronti dell'art. 30, 3° comma, Cost., cfr. Davi, L'adozione nel diritto internazionale privato italiano, Milano, 1981, 285-286, nota 46 e la bi

bliografia ivi citata. Merita infine di essere segnalato l'inciso nel quale la corte mette in

rilievo che il Pretore di Genova non ha impugnato la scelta di fondo operata dall'art. 20 disp. prel., secondo la quale, nelPindividuare la legge che regola i rapporti tra genitori e figli, è accordata la prevalenza alla legge nazionale dei primi: è qui implicita l'allusione alle elaborazioni di quella parte della dottrina internazionalprivatista più sensibile a questi problemi, che individua nella legge personale del figlio, in alternativa a quella dei genitori, oppure autonomamente considerata, una maggiore corrispondenza alle esigenze di tutela nei confronti dei figli. Istanze che, ispirate al principio del favor filli, hanno già trovato esplicita attuazione nella legge di riforma del diritto di famiglia. In dottrina, cfr. sul punto Ballarino, Filiazione e adozione, in Problemi di riforma, cit., 457-476; Vitta, Memoriale e progetto di legge, in Problemi di riforma, cit., 85-93; nonché, ivi, Postilla, 688-693.

Il diritto personale del figlio diventa il principale criterio di collega mento anche nella più recente elaborazione, il cui testo è tuttora inedito, del progetto di riforma del diritto internazionale privato, ad opera di una commissione nominata con d.m. 8 marzo 1985 (cfr. Riv. dir. inter naz. privato e proc., 1985, 687). A tale criterio si affianca, in via sussi

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Diritto. — 1. - Sono impugnati davanti a questa corte:

l'art. 1, n. 2,1. 13 giugno 1912 n. 555 (sulla cittadinanza italia

na), il quale dispone che è cittadino per nascita «il figlio di ma

dre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadi

nanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale

questi appartiene»; l'art. 2, 2° comma, della stessa legge, il quale, in relazione

al 1° comma, stabilisce, ai fini della determinazione della cittadi

nanza del minore per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione, che «è a tale effetto prevalente la cittadinanza

del padre, anche se la paternità sia riconosciuta o dichiarata po steriormente alla maternità»;

l'art. 20, 1° comma, disp. prel. c.c., in base al quale «i rappor ti fra genitori e figli sono regolati dalla legge nazionale del padre, ovvero da quella della madre se soltanto la maternità è accertata

0 se soltanto la madre ha legittimato il figlio». Ad avviso del giudice a quo le norme ora richiamate — preclu

sive, nella specie, dell'accoglimento dell'istanza di autorizzazione

ad iscrivere sul passaporto della madre, cittadina italiana, il figlio

minore, riconosciuto anche dal padre, cittadino straniero — sono

lesive di vari precetti costituzionali.

Esse, infatti, in quanto attribuiscono prevalenza alla posizione del padre ai fini dell'acquisto della cittadinanza per nascita e del

la individuazione della legge nazionale regolatrice dei rapporti fra

genitori e figli, appaiono in contrasto con il principio dell'egua

glianza e parità dei genitori (art. 3, 1° comma, Cost.), o, in caso

di matrimonio, con il principio dell'eguaglianza morale e giuridi ca dei coniugi (art. 29, 2° comma, Cost.), nonché con il diritto

dovere del genitore di educare ed istruire i figli (nella specie, me

diante viaggi all'estero) previsto dall'art. 30, 1° comma, Cost.

2. - La questione di legittimità costituzionale degli art. 1, n.2, e 2, 2° comma, 1. n. 555 del 1912 sulla cittadinanza italiana va

dichiarata manifestamente non fondata, in quanto le suddette di

sposizioni sono già state dichiarate illegittime da questa corte con

la sent. n. 30 del 1983 (Foro it., 1983, 1, 265). 3. - L'indagine deve pertanto limitarsi alla censura rivolta al

l'art. 20, 1° comma, disp. prel. c.c.

Tale disposizione stabilisce che i rapporti tra genitori e figli sono regolati dalla legge nazionale del padre, ovvero da quella della madre, se soltanto la maternità è accertata o se soltanto

la madre ha legittimato il figlio. Al fine di risolvere il conflitto tra diverse discipline astratta

mente applicabili nella materia è cosi operata una scelta di fondo — qui non censurata — a favore della legge nazionale dei genitori.

La disposizione è riferibile a varie ipotesi: che i genitori siano

noti entrambi ed abbiano una legge nazionale comune; che sia

noto un solo genitore; che siano noti entrambi i genitori e che

essi non abbiano legge nazionale comune.

Correlativamente dalla disposizione stessa sono desumibili al

meno tre norme: a) in relazione alla prima ipotesi, la norma in

virtù della quale i rapporti fra genitori e figli sono regolati dalla

legge nazionale comune dei genitori a preferenza di ogni altra

(applicazione pura e semplice della suddetta scelta di fondo); b) in relazione alla seconda ipotesi, la norma in virtù della quale 1 rapporti di cui trattasi sono regolati dalla legge del genitore noto a preferenza di ogni altra (anche questa applicazione pura e semplice della suddetta scelta di fondo); c) in relazione alla

terza ipotesi, la norma in virtù della quale i rapporti di cui si

tratta sono regolati dalla legge nazionale del padre a preferenza di quella della madre (specificazione della suddetta scelta di fon

do a favore della legge dei genitori, nel senso di integrarla con

il principio della preminenza del coniuge o del genitore maschio). 4. - Orbene, alla stregua di quanto dedotto dal giudice a quo,

oggetto di censura, per contrasto con gli art. 3 e 29 Cost., deve

ritenersi esclusivamente la norma sub c), e cioè la norma, desu

mibile dall'art. 20, 1° comma, disp. prel. c.c., secondo la quale,

diaria, il ricorso al diritto dei genitori, al fine di favorire l'acquisto dello status di figlio legittimo: art. 18 (filiazione); art. 19 (legittimazione); art. 20 (riconoscimento ed azioni di accertamento e contestazione dello stato

di figlio); art. 21 (rapporti tra genitori e figli). In questo particolare setto

re, è cosi abbandonata la tecnica legislativa basata sul modo meccanico ed astratto di operare criteri di collegamento e viene indicato, come para metro nella scelta dei criteri posti, il soddisfacimento dell'interesse con creto del figlio. [B. Poletti Di Teodoro]

Il Foro Italiano — 1988.

con riferimento all'ipotesi che siano noti entrambi i genitori e

manchi una legge nazionale ad essi comune, è sancita la prevalen za della legge nazionale del padre.

5. - La questione, come sopra proposta, è fondata.

Questa corte, con la sentenza n. 71 del 1987 (id., 1987, I, 2317) ha già esaminato analoga questione, concernente l'art. 18 preleg

gi, pervenendo a declaratoria di illegittimità costituzionale.

La censura investiva la norma di collisione contenuta nel sud

detto art. 18, in quanto stabilisce — al fine dell'individuazione

della legge regolatrice dei rapporti personali tra coniugi (nella specie si controverteva di separazione personale e divorzio) — l'applica bilità dell'ultima legge nazionale comune ai coniugi, e, in man

canza, della legge nazionale del marito al tempo del matrimonio.

La corte, dopo aver riconosciuto la sindacabilità costituzionale

delle norme di diritto internazionale privato, in quanto la norma

di collisione adotta una scelta di ordine normativo, che non può non confrontarsi con le scelte di fondo a livello costituzionale, ha rilevato che la scelta operata dall'art. 18 preleggi è senza alcun

dubbio ispirata al principio che si concreta nel riconoscimento

al marito di una posizione preminente nella famiglia, ed ha con

cluso che detto principio si pone in contrasto con le scelte di

fondo operate dall'art. 3, 1° comma, Cost., che sancisce il divie

to di ogni discriminazione fra i sessi, e dall'art. 29, 2° comma,

Cost., che pone, quale specificazione del principio precedente mente enunciato, quello dell'eguaglianza morale e giuridica dei

coniugi. Ad eguali conclusioni — sia in punto di ammissibilità del sin

dacato, sia in punto di fondatezza della questione — deve perve nirsi in ordine all'art. 20, 1° comma, preleggi, qui censurato.

Anche tale norma di collisione, infatti, compone un conflitto tra

le leggi nazionali diverse dei genitori privilegiando la legge nazio

nale del padre, e cosi operando una discriminazione nei confronti

della madre, per ragioni legate esclusivamente alla diversità di

sesso, in violazione dell'art. 3, 1° comma, Cost., e dell'art. 29, 2° comma, Cost., qualora i genitori siano uniti in matrimonio.

Resta assorbita la censura riferita all'art. 30, 1° comma, Cost.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, 1° comma, disp. prel. c.c., nella parte in cui, con riferimento all'ipotesi che siano noti entrambi i geni tori e manchi una legge nazionale ad essi comune, sancisce la

prevalenza della legge nazionale del padre; dichiara manifesta

mente infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 1, n. 2, e 2, 2° comma, 1. 13 giugno 1912 n. 555 (sulla citta

dinanza italiana), sollevata dal Pretore di Genova con ordinanza

emessa il 28 giugno 1982.

l« UV1 V111V.11 pvjjll, 11 iJVUUliJU

[B. Poletti Di Teodoro]

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 4 novembre 1987, n. 364

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 11 novembre 1987, n. 47); Pres. ed est. Saja; Franchi, Sammaritano, Soc. Europa 2000; interv. Pres. cons, ministri. Ord. Comm. trib. I grado Piacen

za 5 marzo 1985 (G. U., la s.s., n. 17 del 1986); Comm. trib.

I grado Grosseto 14 febbraio 1986 (due) (G. U., la s.s., n.

14 del 1987).

iriouu in genere — mrceriamenio uene imposie uireiie — viola

zioni e sanzioni — Oblazione — Limitazione ai casi di consta

tazione in occasione di accessi, ispezioni e verifiche —

Incostituzionalità (Cost., art. 3; d.p.r. 29 settembre 1973 n.

600, disposizioni comuni in materia di accertamento delle im

poste sui redditi, art. 55). Tributi in genere — Accertamento delle imposte dirette — Viola

zioni e sanzioni — Dichiarazione del sostituto d'imposta —

Omessa presentazione con evasione dell'imposta — Omessa pre sentazione senza evasione dell'imposta — Trattamento non dif

ferenziato — Questione manifestamente infondata di

costituzionalità (Cost., art. 3; d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, art. 47).

È illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 55, 3° com

ma, d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, nella parte in cui limita

la possibilità di oblazione, mediante versamento diretto all'e

sattoria di una somma pari ad un sesto del massimo della san

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ERRATA CORRIGE

A colonna 149 della parte terza, la data della decisione del Consiglio di Stato è 27 aprile e non 4 maggio.

A colonna 542 della parte prima, il numero della sentenza della Corte

di cassazione è 3677 e non 3667.

A colonna 808 della parte prima, il numero della sentenza della Corte

di cassazione è 8953 e non 8954.

A colonna 1287 della parte prima, il titolo della nota di R. Genghini

è: «La partecipazione di società di capitali nelle società di persone con

particolare riguardo alla società in accomandita semplice».

A colonna 1455 della parte prima, la data della sentenza della Corte co

stituzionale è 10 dicembre e non 25 novembre.

A colonna 2201 della parte prima, il numero della sentenza della Corte

di cassazione è 5454 e non 5456.

A colonna 3023 della parte prima, al primo rigo del capoverso della sot

tonota (11) della nota di A. Calderale l'espressione «la giusta tesi» va

sostituita con «.questa tesi».

A colonna 3025 della parte prima, al rigo 22 (ventidue) della nota di

A. Calderale l'espressione «in tesi è esclusa la possibilità che il benefi

ciario faccia deliberatamente una domanda falsa» va sostituita con la

seguente: «il rischio include la possibilità che il beneficiario faccia delibe

ratamente una domanda falsa».

A colonna 3232 della parte prima, al rigo 9 (nove) della nota l'espressio ne «art. 13» va sostituita con «cat. B».

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