+ All Categories
Home > Documents > PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 27 giugno 1979; Pres. Argirò, Est....

PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 27 giugno 1979; Pres. Argirò, Est....

Date post: 31-Jan-2017
Category:
Upload: nguyennguyet
View: 224 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
3
sentenza 27 giugno 1979; Pres. Argirò, Est. Salmè; Ciompi ed altri (Avv. Moraggi) c. Soc. immob. Alto Lazio ed altri (Avv. Sebastiani), Comune di Filacciano (Avv. Palange) Source: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1980), pp. 241/242-243/244 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23171857 . Accessed: 25/06/2014 07:10 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.109.96 on Wed, 25 Jun 2014 07:10:26 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 27 giugno 1979; Pres. Argirò, Est. Salmè; Ciompi ed altri (Avv. Moraggi) c. Soc. immob. Alto Lazio ed altri (Avv.

sentenza 27 giugno 1979; Pres. Argirò, Est. Salmè; Ciompi ed altri (Avv. Moraggi) c. Soc.immob. Alto Lazio ed altri (Avv. Sebastiani), Comune di Filacciano (Avv. Palange)Source: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1980), pp. 241/242-243/244Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23171857 .

Accessed: 25/06/2014 07:10

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 195.78.109.96 on Wed, 25 Jun 2014 07:10:26 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 27 giugno 1979; Pres. Argirò, Est. Salmè; Ciompi ed altri (Avv. Moraggi) c. Soc. immob. Alto Lazio ed altri (Avv.

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Ancora un rilievo. Va precisato che per conto della soc. Bal

lestra (estranea al giudizio, dopo l'esito degli accertamenti com

piuti presso la sua sede), la Serra ha — o aveva —, quale pro curatore speciale, la « facoltà di sottoscrivere fatture e docu

menti contabili anche per l'estero » (verbale di constatazione 9

marzo 1972), non il potere di sottoscrivere atti all'estero.

6. - Si deve quindi confermare l'appellata sentenza.

7. - Circa la spese, è esatto quanto ha ritenuto il primo giu

dice, ossia che solo nel corso del processo la Serra ha offerto

una prova completa, anche e soprattutto con l'indispensabile conferma testimoniale di quelle due dichiarazioni della banca.

Più in generale, peraltro, la corte ritiene che per la sostanziale

novità del caso e la delicatezza delle questioni trattate, sia equo

disporre la totale compensazione anche per questo grado. Per questi motivi, ecc.

TRIBUNALE DI ROMA; sentenza 27 giugno 1979; Pres. Argi

rò, Est. Salmè; Ciompi ed altri (Avv. Moraggi) c. Soc. immob.

Alto Lazio ed altri (Avv. Sebastiani), Comune di Filacciano

(Avv. Palange).

TRIBUNALE DI ROMA;

Comune e provincia — Azione popolare — Chiamata in causa

del comune — Atto di citazione — Forma (R. d. 4 febbraio

1915 n. 148, t. u. legge comunale e provinciale, art. 225; cod.

proc. civ., art. 81, 107). Comune e provincia — Azione popolare — Esercizio di azioni

spettanti al comune — Questione manifestamente infondata

di costituzionalità (Cost., art. 24; r. d. 4 febbraio 1915 n. 148,

art. 225).

L'atto di citazione in giudizio del comune, di cui sia stato ordi

nato l'intervento in causa a seguito della proposizione dell'azio

ne popolare prevista dall'art. 225 r. d. 148[1915, non richiede

il conferimento di apposita procura né è soggetto alla disci

plina delle norme concernenti il contenuto della domanda o

la regolarità della costituzione in giudizio. (1) È manifestamente infondata la questione di costituzionalità del

l'art. 225 r.d. n. 148/1915, nella parte in cui consente ai citta

dini, all'uopo autorizzati, di far valere le azioni spettanti al

comune, in riferimento all'art. 24 Cost. (2)

Il Tribunale, ecc. — Svolgimento del processo. — Con atto di

citazione notificato il 1° dicembre 1975 Ciompi Emilio, Marchet

ti Marco, Scacchi Enrico, Falpo Antonio, Renzi Orazio, Meni

cucci Marcello, Ciompi Franco, Settepani Giovanni, Rossi Vit

torio, Pica Alvaro, Ciompi Ugo, Malpicci Liliana, Moretti Le

tizia, anche in rappresentanza di altri 127 cittadini, autorizzati

a far valere azioni spettanti al comune di Filacciano, ai sensi del

l'art. 225 t.u. 4 febbraio 1915 n. 148, convenivano in giudizio le società immob. Alto Lazio, immob. Filacciano e immob. Ti

berina.

(1) Sul carattere suppletivo dell'azione popolare prevista dall'art. 225 t. u. 4 febbraio 1915 n. 148, Cons. Stato, Sez. 'IV, 14 giugno 1977, n. 599, Foro it., 1979, III, 328, con richiami e osservazioni di C. Mon

tanari; adde, in giurisprudenza, Cass. 10 ottobre 1975, n. 3243, id., Rep. 1975, voce Comune, n. 242, citata in motivazione; in dottrina, Andrioli, Diritto processuale civile, 1979, I, 572, che, al pari della

riportata sentenza, riconduce l'azione de qua alla sostituzione pro cessuale prevista dall'art. 81 cod. proc. civile. Nel senso che per effettuare la chiamata in causa di un terzo iussu iudicis (su cui, ampiamente, da ultimo Andrioli, op. cit., 618 e ss.) non è necessa ria una ulteriore procura al difensore, Cass. 2 marzo 1973, n. 581, Foro it., Rep. 1973, voce Intervento in causa, n. 39, puntualmente ri chiamata in motivazione.

Sulla questione più generale della necessità o meno di una nuova

procura alle liti per la chiamata in causa del terzo, si possono con

sultare, tra le più recenti, in vario senso, Cass 16 maggio 1973, n.

1404, id., Rep. 1973, voce cit., n. 35; Pret. Verona 28 gennaio 1970, id., Rep. 1971, voce cit., n. 55 (per esteso con nota di Righetti, in Arch, circolaz., 1971, 358); Cass. 22 luglio 1971, n. 2421, Foro it., Rep. 1971, voce cit., n. 57; 26 giugno 1971, n. 2038, ibid., n. 58.

(2) Con sent. 7 maggio 1975, n. 103, Foro it., 1975, I, 1919, con nota di richiami (tra i quali Cons, giust. amm. sic. 27 ottobre 1971, n. 481, id., 1972, III, 29, con nota redazionale, secondo cui, pur nella loro eccezionalità, le azioni popolari attuano il principio costituzio nale della sovranità popolare, nella forma della partecipazione del

popolo ad attività della pubblica amministrazione), pure citata in mo

tivazione, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo, per vio lazione dell'art. 3 Cost., l'art. 225 r.d. n. 148 del 1915, richiamato in vigore con l'art. 23 legge n. 530 del 1947, nella parte in cui at tribuisce a qualsiasi contribuente, anziché a qualsiasi cittadino, l'eser cizio dell'azione popolare ivi prevista e disciplinata.

Il Foro Italiano — 1980 — Parte /-16.

Gli attori esponevano che il 7 agosto 1971 per atti notar Mar

chetti di Poggio Mirteto il comune di Filacciano aveva venduto

alle società convenute tre lotti di terreno con destinazione a edi

lizia residenziale, dell'estensione di 270.540 metri quadrati, al

prezzo di lire 60 al metro quadro, con l'obbligo delle acquirenti di eseguire tutte le spese di urbanizzazione primaria entro cinque anni e la previsione che, in caso di inadempimento, avrebbero

perso la proprietà e la somma pagata come prezzo a titolo di pe nale. Assumevano che alla data dell'atto di citazione era pros sima la scadenza del termine e le società non avevano terminato

la costruzione delle reti stradali e idrica, né avevano iniziato la

costruzione delle fogne, della rete di illuminazione pubblica, del

le aree di verde attrezzato, di soste e parcheggio. Deducevano

quindi che l'inadempimento si sarebbe certamente verificato, an

che perché le società erano in stato di insolvenza, risultante da

pignoramenti eseguiti sugli stessi immobili acquistati a istanza

di alcune banche creditrici e dalla palese loro impossibilità di

ricorrere al credito.

Gli attori chiarivano che agivano nell'interesse del comune,

per ricostituire il patrimonio depauperato dall'azione del sindaco

e dalla maggioranza consiliare, che si erano fatti promotori di

una speculazione edilizia in danno della collettività, come da se

parata denuncia penale. Chiedevano pertanto che, in virtù della clausola risolutiva

espressa, fosse dichiarata la risoluzione dei contratti di compra vendita e fosse ordinata la restituzione dei terreni, con la per dita del prezzo a titolo di penale oltre agli eventuali danni mag

giori. Ordinata la chiamata in causa del comune di Filacciano, que

sti e le società convenute si costituivano all'udienza del 10 ot

tobre 1977.

Il comune sosteneva che l'atto di citazione per integrazione del contraddittorio a lui notificato era nullo perché sottoscritto

da difensore privo di apposita procura, non depositato nei dieci

giorni dalla notifica, privo dell'indicazione dei legali rappresen tanti delle società convenute e dell'oggetto della domanda spie

gata nei suoi confronti. Assumeva che gli attori erano privi di

legittimazione attiva in quanto rappresentanti di alcuni cittadini

e non contribuenti, e perché agivano per un interesse proprio e

non nell'interesse del comune che avrebbe puntualmente e tem

pestivamente curato l'interesse pubblico. Chiedeva infine il rigetto delle- domande perché infondate in

fatto e in diritto.

Le società convenute eccepivano le carenze di legittimazione

degli attori, che non erano parti dei contratti e sostenevano che

l'inodempimento non si era ancora verificato e, comunque, che la

mancata esecuzione delle opere di urbanizzazione non era a loro

imputabile, dipendendo dall'ordine di sospensione dei lavori di

sposta dal commissario per gli usi civici di Roma, adito dagli stessi attori. Chiedevano infine che gli attori fossero condannati

al risarcimento dei danni per lite temeraria.

Acquisiti documenti, sulle conclusioni come in epigrafe tra

scritte la causa passava in decisione all'udienza del 14 marzo

1979 rinviata al 4 aprile 1979 per la discussione orale.

Motivi della decisione. — Le questioni pregiudiziali sollevate

dalle società convenute e dal comune di Filacciano sono infon

date. L'art. 225 r. d. 4 febbraio 1915 n. 148 dispone che quando i cittadini sono autorizzati a far valere le azioni che spettano al comune « il magistrato ordina al comune di intervenire in

giudizio ». Secondo la giurisprudenza (Cass. 10 ottobre 1975, n.

3243, Foro it., Rep. 1975, voce Comune, n. 242) e la prevalente dottrina, l'azione popolare « suppletiva » o « sostitutiva » pre vista da tale norma configura un'ipotesi di sostituzione proces suale (art. 81 cod. proc. civ.) e l'ordine di intervento si inqua dra nella previsione dell'art. 107 cod. proc. civ., avendo lo sco

po di tutelare il diritto di difesa del sostituito e di « assicurare

attraverso il contraddittorio dei titolari del rapporto sostanziale

dedotto in giudizio gli elementi necessari al perseguimento del

la giustizia nel processo ». La citazione del comune non implica la proposizione di una domanda nei suoi confronti, ma costitui

sce l'adempimento di un onere di natura processuale, per il qua le non è necessario il conferimento di apposita procura (Cass. 2

marzo 1973, n. 581, id., Rep. 1973, voce Intervento in causa, n. 31). Ne consegue che l'atto di citazione in questione è una

semplice vocatio in ius e ad esso non si applicano quelle dispo sizioni che disciplinano il contenuto della domanda o la rego larità della costituzione in giudizio.

Comunque nella specie l'atto di citazione del comune venne

depositato in cancelleria nei dieci giorni dalla notificazione e

quindi l'eccezione su tale circostanza sollevata è in fatto infon

data.

Prima di esaminare la censura delle convenute e del comune

attinenti al difetto di legittimazione attiva degli attori, osserva

This content downloaded from 195.78.109.96 on Wed, 25 Jun 2014 07:10:26 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 27 giugno 1979; Pres. Argirò, Est. Salmè; Ciompi ed altri (Avv. Moraggi) c. Soc. immob. Alto Lazio ed altri (Avv.

PARTE PRIMA

il tribunale che è manifestamente infondata l'eccezione d'illegit timità costituzionale del citato art. 225 in relazione all'art. 24

Cost., sotto il profilo che la norma costituzionale escluderebbe

il potere di agire per la tutela di diritti e interessi non « propri »

del soggetto processuale. Se infatti è vero che l'art. 24 Cost, po stula la normale coincidenza dell'azione con la titolarità della

posizione soggettiva sostanziale tutelata, non è vero invece che

escluda o vieti la sostituzione processuale nei casi eccezionali

previsti espressamente dalla legge.

D'altra parte nel caso di specie accanto alla situazione sostan

ziale del comune dedotta in causa esiste un indubbio « interes

se » del cittadino, un « interesse civico » che l'art. 225 cit. tutela

con l'attribuzione di una mera azione.

La legittimazione degli attori è contestata sotto vari profili, che presuppongono una erronea applicazione della norma più volte citata e quindi porterebbero alla necessaria conseguenza della disapplicazione dell'illegittima autorizzazione concessa dal

la G.P.A.

Tali profili sono tuttavia infondati. Innanzitutto viene tra

scurata la decisione della Corte costituzionale (sent. 7 maggio 1975, n. 103, id., 1975, I, 1919), che ha dichiarato l'illegitti mità costituzionale dell'art. 225 r. d. 148/1915 nella parte in

cui attribuisce il potere di agire ai contribuenti invece che ai

cittadini.

Errata è poi la tesi che l'azione popolare ex art. 225 cit. sia

inapplicabile all'ipotesi in cui il comune abbia il potere di agire discrezionalmente, riguardando le sole ipotesi di omissioni di

attività obbligatorie. A prescindere dal rilievo che in tutte le

ipotesi concrete in cui sono state fatte valere azioni popolari si

trattava di supplire all'inerzia di attività discrezionali (per un

caso molto vicino a quello di cui è processo v. App. Messina

16 aprile 1956, id., Rep. 1956, voce Piano regolatore, n. 106, in cui dei cittadini agivano contro il titolare di una licenza edi

lizia illegittimamente concessa su suolo demaniale per far ces sare l'arbitraria occupazione che il comune sopportava) è deci

sivo rilevare che non esiste alcuna ragione tecnico-giuridica per introdurre una limitazione dell'ambito di applicazione dell'azio ne popolare suppletiva ai soli casi di omissione di attività do

vute.

Se infatti si aderisce alla tesi che considera l'azione popolare come esercizio di sovranità popolare, strumento di democrazia

diretta, viene meno ogni ragione di tutela della discrezionalità dall'intromissione di altri soggetti, tutela collegata alle esigenze della divisione dei poteri, che è principio inapplicabile nel mo

mento, in cui il popolo esercita non attraverso gli apparati e i poteri dello Stato, ma direttamente la propria sovranità (art. 1 Cost.). La stessa Costituzione prevede il referendum abroga tivo di provvedimenti amministrativi delle regioni (art. 123

Cost.) senza alcuna limitazione o eccezione.

Se poi si ritiene che l'azione popolare ex art. 225 r. d. 148/ 1915 sia piuttosto uno strumento integrativo del sistema dei con

trolli, viene meno in radice ogni possibilità di conflitto con l'azione amministrativa discrezionale che, come tale, è anche essa soggetta a controllo. In mancanza di possibilità di con trollo di legittimità e di merito sui comportamenti omissivi del comune da parte degli organi all'uopo istituiti, la legge prevede un'iniziativa suppletiva dei cittadini, ma tale iniziativa è an ch'essa inserita nel sistema dei controlli, dovendo essere valu tata e approvata, anche nel inerito, dall'organo che normalmen te esercita il controllo sugli atti dei comuni. Trattandosi di con trollo di merito si resta quindi nell'ambito dell'amministrazione

attiva, e non si opera alcun attentato all'autonomia dell'ente

pubblico.

Proprio perché l'autorizzazione ad agire da parte dell'organo istituzionale di controllo degli atti del comune implica una va lutazione del merito, in contraddittorio del comune che deve essere obbligatoriamente sentito (art. 225, 2° comma, cit.) non

possono essere prese in considerazione in questa sede le censure relative alla pretesa insussistenza dell'inerzia. Il giudice ordina rio può solo disapplicare gli atti amministrativi illegittimi, men tre l'annullamento per ragioni di merito o di illegittimità deve essere chiesto al giudice amministrativo, al quale nella specie il comune non si rivolse, prestando acquiescenza al provvedi mento di autorizzazione degli attori, ad esperire azione popo lare. (Omissis)

Per questi motivi, ecc.

TRIBUNALE DI PALERMO; sentenza 28 aprile 1979; Pres.

Figlioli, Est. Criscuoli; Virga.

TRIBUNALE DI PALERMO;

Notaio — Atto di donazione di azienda — Indicazione del va lore dei singoli elementi — Omissione — Contravvenzione —

Sussistenza (Cod. civ., art. 782, 2556; legge 16 febbraio 1913 n. 89, ordinamento del notariato, art. 28).

Commette contravvenzione alla legge notarile il notaio che, nel

rogare un atto di donazione di azienda, ometta di specificare, con indicazione del loro singolo valore, le cose che ne fanno

parte. (1)

11 Tribunale, ecc. — Visti gli art. 151 segg. legge notarile 16 febbraio 1913 n. 89; vista l'istanza del 26 ottobre 1978 del p.m. con il quale il notaio Ermanno Virga è stato rimesso davanti a

questo tribunale per rispondere delle seguenti contravvenzioni:

a) n. 1 della contravvenzione agli art. 782, 1° comma, 2° inciso, cod. civ. e 28, 1° comma, legge notarile, per non aver indicato

nell'atto n. 21045 di repertorio del 27 luglio 1977 (donazione

(1) L'orientamento giurisprudenziale, formatosi sotto il vigore del codice abrogato (art. 1024 e 1070), circa la applicabilità del principio della obbligatorietà della stima specifica dei beni mobili donati anche nella ipotesi di donazione di azienda (cfr. Cass. 10 marzo 1941, n. 695, Foro it., 1941, I, 425, con nota di richiami, menzionata in mo tivazione; v. anche Cass. 16 giugno 1941, n. 1792, id., Rep. 1941, voce Donazione, n. 37, per l'applicabilità del principio anche in tema di donazione di una universitas iuris, quale la quota di eredità), è seguito, anche nel vigore del codice attuale, dalle pronunce cui si ispira la sentenza qui riportata: Cass. 4 luglio 1958, n. 2395, id., 1959, I, 622 (e in Giust. civ., 1958, I, 2109, con nota critica di Cas sisa); Trib. Avellino 13 agosto 1953, Foro it., 1954, I, 689, con nota adesiva di Albano; Trib. Roma 9 maggio 1953, id., Rep. 1953, voce cit., n. 59, tutte richiamate in motivazione (nello stesso senso, cfr. Asca relli, Lezioni di diritto commerciale, 1955, 220; Messineo, Ma nuale, 1953, IiII, I, 1, 21). In senso contrario, e cioè della validità della donazione di cose mobili costituenti un complesso unitario al lorché il valore sia indicato in una somma globale, cfr. Cass. 9 otto bre 1953, n. 3282, Foro it., Rep. 1953, voce cit , n. 37 (cit. in moti vazione); ed altresì App. Napoli 26 giugno 1954, id., 1955, I, 1338 (an notata criticamente da Albano), secondo cui, nel caso di donazione di una universalità, di cui il donante conservi il godimento, non oc corre che, per le cose aggiunte successivamente, si proceda alla de scrizione estimativa di Cui all'art. 782 cod. civile. La tesi ultima è accolta dalla prevalente dottrina, che pone in luce come la descrizione analitica dei singoli beni dell'azienda possa escludere la valutazione di insieme, attribuendo importanza ai particolari e trascurando l'aspet to essenziale dell'azienda stessa: cfr. Gardani Contursi-Lisi, Delle donazioni, in Commentario a cura di Scialoja e Branca, 1976, 266; Torrente, La donazione, 1956, 426 segg.; Biondi, / beni, 1953, 98-99; Fr. Ferrara jr., Teoria giuridica dell'azienda, 194, 357 segg. Sui rappor ti con la disposizione dell'art. 771, capov., cod. civ. (che considera comprese nella donazione di universalità, di cui il donante conservi il godimento, anche le cose che vi si aggiungono successivamente, salvo ri sulti una diversa volontà), e sulla applicabilità o meno di tale norma alla fattispecie dell'azienda, cfr. la citata nota di Albano, in Foro it., 1954, I, 694-695.

Sul principio della distinzione dell'azienda (complesso dei beni ma teriali e immateriali economicamente collegati per l'esercizio dell'im presa) dai singoli beni che la compongono, si che, per un verso, que sti possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici ed appartenere anche a soggetto diverso dal titolare dell'azienda, e, per l'altro verso, la alienazione totale o parziale di essi non comporta sempre e necessariamente il contemporaneo trasferimento dell'azien da, la quale ben può perseguire i suoi scopi con altri beni e servizi, cfr., nei vari aspetti, Cass. 24 ottobre 1975, n. 3514, id., Rep. 1975, voce Azienda, n. 4; *7 maggio 1975, n. 1781, ibid., n. 3; 17 ottobre 1973, n. 2608, id., Rep. 1974, voce cit., n. 12; 20 marzo 1972, n. 862, id., Rep. 1972, voce cit., n. 6, citata in motivazione; 9 novembre 1971, n. 3167, id., Rep. 1971, voce cit., n. 3; Trib. Firenze 6 febbraio 1971, ibid., n. 4; Cass. 12 ottobre 1970, n. 1957, ibid., n. 6; 25 marzo 1970, n. 798, id., Rep. 1970, voce cit., n. 6; 10 aprile 1968, n. 1078, id., 1968, I, 3035, in motivazione; 25 ottobre 1965, n. 2239, id., Rep. 1965, voce cit., nn. 5, 6; 20 marzo 1964, n. 629, id., Rep. 1964, voce cit., n. 6; 10 novembre 1960, n. 3001, id., Rep. 1960, voce cit., n. 14; App. Roma 17 settembre 1957, id., Rep. 1958, voce cit., n. 14; Cass. 28 maggio 1957, n. 1966, ibid., n. 19. In generale, sulla forma richie sta per il trasferimento dell'azienda e dei singoli beni che la compon gono, in relazione alla natura del contratto, cfr., in dottrina, G. Fer rari, Azienda (dir. priv.), voce dell 'Enciclopedia del diritto, 1959, IV, 705 segg.

Sulla nozione di « atti espressamente proibiti dalla legge », che il notaio non può ricevere, ai sensi dell'art. 28 legge notarile, cfr. Cass. 7 settembre 1977, n. 3893, Foro it., 1978, I, 439; 25 ottobre 1972, n. 3255, id., 1973, I, 675, con nota di richiami. Sul principio, secondo

-cui, ad integrare la infrazione disciplinare, è sufficiente la volonta rietà della condotta del notaio, indipendentemente dallo stato di buona fede, e senza che il notaio stesso possa invocare la esimente dell'er rore di diritto, cfr. Cass. 7 agosto 1974, n. 2386, id., Rep. 1974, voce Notaio, n. 23; 25 maggio 1973, n. 1557, id., Rep. 1973, voce cit., n. 39; 20 giugno 1960, n. 1621, id., 1961, I, 90.

This content downloaded from 195.78.109.96 on Wed, 25 Jun 2014 07:10:26 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended