sentenza 28 aprile 1989, n. 242 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 3 maggio 1989, n. 18);Pres. Saja, Est. Baldassarre; Provincia di Trento (Avv. Onida), Regione Friuli-Venezia Giulia(Avv. Pacia), Provincia di Bolzano (Avv. Panunzio, Riz), Regione Sardegna (Avv. Panunzio),interv. Regione Veneto (Avv. Berti), Regione Trentino-Alto Adige (Avv. Berti); interv. Pres.cons. ministri (Avv. dello Stato Favara)Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1989), pp. 2065/2066-2085/2086Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23184074 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
di un processo che, a partire dal 1° ottobre 1983, tende a rendere
uniforme l'istituto del trattamento minimo in presenza del cumu
lo di più pensioni. Per questi motivi, la Corte costituzionale riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, 2° comma, 1. 22 luglio 1966 n. 613 («estensione dell'assicurazione obbligato ria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivi
tà commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento
degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi»), nella
parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia erogata dalla gestione speciale commercianti per i
titolari di pensione diretta a carico: dello Stato, delle Ferrovie
dello Stato, della Cassa di previdenza degli enti locali e di altri
trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, al
lorché, per effetto del cumulo, venga superato il minimo garanti to dalla legge;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, 2° comma,
1. 9 gennaio 1963 n. 9 («elevazione dei trattamenti minimi di pen sione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei
coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri»), nella parte in cui
non consente l'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia
erogata dal fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e
coloni per i titolari di pensione diretta a carico: dello Stato, del
l'Inadel, della regione siciliana, allorché, per effetto del cumulo,
venga superato il mimmo garantito dalla legge;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, 2° comma,
1. 12 agosto 1962 n. 1339 («disposizioni per il miglioramento dei
trattamenti di pensione corrisposti dalla gestione speciale per l'as
sicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli ar
tigiani e loro familiari), nella parte in cui non consente
l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata
dalla gestione artigiani nei confronti dei titolari di pensione diret
ta a carico dello Stato, allorché, per l'effetto del cumulo, venga
superato il minimo garantito dalla legge;
4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzio nale dell'art. 23 1. 30 aprile 1969 n. 153 («revisione degli ordina
menti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale») e
dell'art. 2, 2° comma, lett. a), 1. 12 agosto 1962 n. 1338 («dispo
sizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assi
curazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti») — norme già dichiarate illegittime — nonché dell'art. 9 1. 12 ago
sto 1962 n. 1338, sollevate, in riferimento agli art. 3 e 38 Cost.,
dai Pretori di Brescia, Trani e Firenze con le ordinanze di cui
in epigrafe;
5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituziona
le dell'art. 6, 3° comma, d.l. 12 settembre 1983 n. 463 («misure
urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento
della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica
amministrazione e proroga di taluni termini»), convertito, con
modificazioni, nella 1. 11 novembre 1983 n. 638, sollevata, in
riferimento agli art. 3 e 38 Cost., dal Pretore di Firenze con l'or
dinanza di cui in epigrafe.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 28 aprile 1989, n. 242
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 3 maggio 1989, n. 18);
Pres. Saja, Est. Baldassarre; Provincia di Trento (Avv. Oni
da), Regione Friuli-Venezia Giulia (Avv. Pacia), Provincia di
Bolzano (Avv. Panunzio, Riz), Regione Sardegna (Avv. Pa
nunzio), interv. Regione Veneto (Avv. Berti), Regione Trentino
Alto Adige (Avv. Berti); interv. Pres. cons, ministri (Avv. del
lo Stato Favara).
Corte costituzionale — Giudizio di legittimità costituzionale in
via principale — Questioni astratte o di mera interpretazione
o del tutto pretestuose — Inammissibilità (Cost., art. 127, 134;
1. cost. 9 gennaio 1948 n. 1, norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte costi
tuzionale, art. 2; 1. 11 marzo 1953 n. 87, norme sulla costitu
zione e sul funzionamento della Corte costituzionale, art. 23).
Governo — Annullamento degli atti degli enti locali e degli enti
dipendenti dalla regione — Assoluta carenza di motivazione
— Questione manifestamente inammissibile di costituzionalità
(Cost., art. 127, 134; r.d. 17 agosto 1907 n. 642, regolamento
Il Foro Italiano — 1989.
di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio
di Stato, art. 17; 1. cost. 9 gennaio 1948 n. 1, art. 2; 1. 11
marzo 1953 n. 87, art. 23; 1. 23 agosto 1988 n. 400, disciplina
dell'attività di governo e ordinamento della presidenza del con
siglio dei ministri, art. 2). Governo — Annullamento straordinario degli atti amministrativi
illegittimi delle regioni e delle province autonome — Norma
già dichiarata illegittima — Questione manifestamente inam
missibile di costituzionalità (Cost., art. 127, 134; 1. cost. 9 gen
naio 1948 n. 1, art. 2; 1. 23 agosto 1988 n. 400, art. 2).
Governo — Funzione d'indirizzo e coordinamento — Violazione
dell'autonomia statutaria regionale — Questione infondata di
costituzionalità (Cost., art. 5, 6, 116, 125, 134; 1. cost. 31 gen
naio 1963 n. 1, statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giu
lia, art. 4, 5, 16, 41, 44, 87, 88; d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670,
approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concer
nenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adge, art. 3, 8,
9, 16, 40, 52, 107; d.p.r. 1° febbraio 1973 n. 49, norme di
attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Or
gani della regione e delle province di Trento e Bolzano e fun
zioni regionali, art. 32, 42; 1. 22 luglio 1975 n. 382, norme
sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubbli
ca amministrazione, art. 3; d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, attua
zione della delega di cui all'art. 1 1. 22 giugno 1975 n. 382,
art. 4; 1. 23 agosto 1988 n. 400, art. 2).
Governo — Intervento dei presidenti delle regioni a statuto spe
ciale alle sedute del consiglio dei ministri — Mancata previsio
ne — Violazione dell'autonomia statutaria regionale —
Questione infondata di costituzionalità (L. cost. 31 gennaio 1963
n. 1, art. 44; d.p.r. 15 gennaio 1987 n. 469, norme integrative
di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia
Giulia, art. 4; 1. 23 agosto 1988 n. 400, art. 2).
Governo — Indirizzo della politica internazionale e comunitaria
— Violazione dell'autonomia statutaria — Questione infonda
ta di costituzionalità (Cost., art. 116, 117, 118; d.p.r. 31 ago
sto 1972 n. 670, art. 4, 5, 16, 41, 44, 87, 88; 1. 22 luglio 1975
n. 382, art. 1, 5; d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, art. 6; 1. 23
agosto 1988 n. 400, art. 2).
Governo — Funzione d'indirizzo e coordinamento — Tutela del
le minoranze linguistiche — Mancata previsione — Violazione
dell'autonomia statutaria regionale — Questione infondata di
costituzionalità (D.leg.c.p.s. 28 settembre 1947 n. 1430, esecu
zione del trattato di pace fra l'Italia e le potenze alleate ed
associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947: trattato, art.
10; d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670, art. 4, 8, 9, 16; 1. 23 agosto
1988 n. 400, art. 2).
Regione — Conferenza permanente Stato-regioni — Funzione con
sultiva in materia d'indirizzo e coordinamento — Violazione
dell'autonomia statutaria regionale — Questione infondata di
costituzionalità (Cost., art. 5, 6, 116, 125, 134; d. leg. c.p.s.
28 settembre 1947 n. 1430: trattato, art. 10; d.p.r. 31 agosto
1972 n. 670, art. 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 33,
38, 49, 78, 81, 87, 88, 90, 91, 92, 98, 103, 104, 107; 1. 23
agosto 1988 n. 400, art. 12). Governo — Attribuzioni nei confronti dei ministri e degli uffici
pubblici — Violazione dell'autonomia amministrativa regiona
le — Questione infondata di costituzionalità (L. cost. 26 feb
braio 1948 n. 3, statuto speciale per la Sardegna; d.p.r. 19
maggio 1949 n. 250, norme di attuazione dello statuto speciale
per la Sardegna; d.p.r. 19 giugno 1979 n. 348, norme di attua
zione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla
1. 22 luglio 1975 n. 382 e al d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, art.
2; 1. 23 agosto 1988 n. 400, art. 5).
Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici — Istituto cen
trale di statistica — Attribuzione di compiti d'indirizzo e coor
dinamento sugli enti pubblici di informazione statistica — Forma
di coordinamento tecnico — Questione infondata di costituzio
nalità (Cost., art. 116, 117, 118, 125; d. leg. c.p.s. 28 settem
bre 1947 n. 1430: trattato, art. 10; 1. 10 febbraio 1953 n. 62,
costituzione e funzionamento degli organi regionali, art. 41 a
54; d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670, art. 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 19, 33, 38, 49, 78, 81, 87, 88, 90, 91, 92, 98, 103, 104, 107; d.p.r. 1° febbraio 1973 n. 49, art. 32, 42; 1.
23 agosto 1988 n. 400, art. 24).
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2067 PARTE PRIMA 2068
Governo — Commissario del governo — Attribuzioni — Viola
zione dell'autonomia amministrativa regionale — Questioni in
fondate di costituzionalità (Cost., art. 5, 6, 116, 125, 134; d.
leg. c.p.s. 28 settembre 1947 n. 1430: trattato, art. 10; d.p.r.
31 agosto 1972 n. 670, art. 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 19, 33, 38, 49, 78, 81, 87, 88, 90, 91, 92, 98, 103, 104, 107; d.p.r. 1° febbraio 1973 n. 49, art. 32, 42; 1. 23 agosto
1988 n. 400, art. 2, 13).
Governo — Segretariato generale della presidenza del consiglio — Adempimenti nei confronti delle regioni e dei commissari
del governo — Violazione dell'autonomia statutaria regionale — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 5, 6, 116,
125, 134; d.leg.c.p.s. 28 settembre 1947 n. 1430: trattato, art.
10; d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670, art. 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 19, 33, 38, 49, 78, 81, 87, 88, 90, 91, 92, 98, 103, 104, 107; 1. 23 agosto 1988 n. 400, art. 13, 19).
Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici — Ufficio cen
trale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attivi
tà normativa dei ministri — Promozione di forme di
collaborazione con gli uffici delle presidenze delle giunte regio
nali — Violazione dell'autonomia statutaria regionale — Que
stione infondata di costituzionalità (Cost., art. 116; d.p.r. 31
agosto 1972 n. 670, art. 4, 5, 16, 41, 44, 97, 98; d.p.r. 1°
febbraio 1973 n. 49, art. 32, 42; 1. 23 agosto 1988 n. 400, art.
23). Regione — Conferenza permanente Stato-regioni — Accentramen
to delle funzioni consultive delle commissioni miste soppresse — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 5, 6, 116,
125, 134; d.leg.c.p.s. 28 settembre 1947 n. 1430: trattato, art.
10; d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670, art. 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 19, 33, 38, 49, 78, 81, 87, 88, 90, 91, 92, 98, 103, 104, 107; 1. 23 agosto 1988 n. 400, art. 12).
Nel giudizio di legittimità costituzionale, anche se instaurato in
via principale, la corte non può essere validamente investita
di questioni palesemente astratte o di mera interpretazione o
del tutto pretestuose, ma può soltanto essere investita di una
puntuale richiesta d'illegittimità costituzionale sorretta dalla pre tesa lesione di parametri costituzionali determinati. (1)
È inammissibile, per assoluta carenza di motivazione, la questio
ne di legittimità costituzionale dell'art. 2, 3° comma, lett. p, /. 23 agosto 1988 n. 400, nella parte in cui si riferisce all'annul
lamento straordinario da parte del governo degli atti ammini
strativi degli enti dipendenti dalla regione e degli enti locali. (2) È manifestamente inammissibile, perché già dichiarata fondata
da Corte cost. n. 229 del 1989, la questione di legittimità costi
tuzionale dell'art. 2, 3° comma, lett. p, /. 23 agosto 1988 n.
400, nella parte in cui si riferisce all'annullamento straordina
rio da parte del governo degli atti amministrativi delle regioni
e delle province autonome. (3)
(1-3) Nella risoluzione delle varie e complesse questioni poste dai ricor
si, la corte affronta preliminarmente alcuni importanti profili di carattere
processuale attinenti all'oggetto del giudizio di costituzionalità ed ai re
quisiti dell'atto introduttivo del giudizio stesso. In questo quadro, si se
gnala in particolare la presa di posizione della corte per cui, nel giudizio in via diretta, non diversamente da quello sorto dalla via incidentale, vanno cohsiderate inammissibili le «questioni poste in modo tale che il
loro obiettivo primario sia costituito dall'interpretazione di determinate
disposizioni». Pur trattandosi di una giurisprudenza pacifica per quanto concerne il giudizio incidentale (cfr., da ultimo, per la manifesta inam
missibilità di questioni astratte, ord. 26 gennaio 1988, n. 90, Giur. co
stit., 1988, I, 281), non risultano precedenti in termini cosi espliciti e
diffusi per quanto riguarda la via principale: ciò che permette di rimarca
re come il carattere istituzionalmente astratto di questo tipo di controllo
(c.d. abstrakte Normenkontrollé) non può spingersi fino a prescindere, oltre che da problemi di concreta applicabilità, anche da puntuali profili di contrasto con determinati parametri costituzionali. Ne consegue, ci sem
bra, che la valutabilità della corretta introduzione della questione, resti, anche in questo tipo di giudizio, pur sempre collegata all'ottica particola ristica e cautelare dei soggetti ricorrenti, in vista cioè delle possibilità
applicative plausibilmente collegabili alle disposizioni impugnate (da in
tendersi, per di più, come nel caso di specie, in modo non rigoroso dal
momento che il raggio delle astratte potenzialità applicative non vi risulta
ancora circoscritto da consolidate prassi interpretative). In generale, sulla
«tenuta» pratica dell'ormai classica distinzione fra controllo «astratto»
Il Foro Italiano — 1989.
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2,
3° comma, lett. d, /. 23 agosto 1988 n. 400, nella parte in
cui sottopone alla deliberazione del consiglio dei ministri gli
atti di indirizzo e di coordinamento dell'attività amministrativa
delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento
e di Bolzano, in riferimento agli art. 5, 6, 116, 125 e 134 Cost.,
117 e 118 Cost., in relazione agli art. 3 l. 22 luglio 1975 n.
382 e 4 d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616; 3,3° comma, 8, 9, 16,
40, ultimo comma, 52 e 107 d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670; 4
I. cost. 31 gennaio 1963 n. 1; 3, 3° comma, 4, 5, 8, 9, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 1° comma, 19, 33, 49, 38, 61, 78, 87, 88, 90, 91, 92, 98, 103, 104, 107 d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670,
e relative norme di attuazione, in relazione all'art. 10 del trat
tato di pace del 10 febbraio 1947 (reso esecutivo con d. leg.
28 settembre 1947 n. 1430); 3 e 6 I. cost. 26 febbraio 1948
n. 3 e 2 d.p.r. 19 giugno 1979 n. 348; 4, 5, 16, 41, 44, 87
e 88 d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670, come attuati dagli art. 32
ss. e 42 ss. d.p.r. 1° febbraio 1973 n. 49. (4) È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2,
3° comma, I. 23 agosto 1988 n. 400, nella parte in cui non
prevede l'intervento del presidente della regione a statuto spe
ciale alle sedute del consiglio dei ministri relative alle delibere
indicate nello stesso articolo per le quali l'intervento sia richie
sto dallo statuto o dalle norme di attuazione, in riferimento
all'art. 44 I. cost. 31 gennaio 1963 n. 1, anche in relazione
all'art. 4 d.p.r. 15 gennaio 1987 n. 469. (5)
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2,
3° comma, lett. h, I. 23 agosto 1988 n. 400, nella parte in
cui sottopone alla deliberazione del consiglio dei ministri le li
nee di indirizzo in tema di politica internazionale e comunita
ria, in riferimento agli art. 117 e 118 Cost., come attuati dagli
art. 1 e 5 l. 22 luglio 1975 n. 382 e 6 d.p.r. 24 luglio 1977
n. 616, nonché agli art. 116 Cost., 4, 5, 16, 41, 44, 87 e 88
d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670. (6) È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2,
3° comma, lett. d, /. 23 agosto 1988 n. 400, nella parte in
cui sottopone alla deliberazione del consiglio dei ministri gli
atti di indirizzo e di coordinamento, in riferimento agli art.
3 e 6 I. cost. 26 febbraio 1948 n. 3 e 4 d.p.r. 31 agosto 1972
n. 670. (7) È infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legit
timità costituzionale dell'art. 2, 3° comma, l. 23 agosto 1988
n. 400, nella parte in cui sottopone alla deliberazione del consi
glio dei ministri gli atti di indirizzo e di coordinamento e non
prevede la concorrenza dell'interesse nazionale alla tutela delle
minoranze linguistiche locali, in riferimento agli art. 4, 8, 9
e 16 d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670 e alle norme interposte conte
nute nell'art. 10 del trattato di pace del 10 febbraio 1947 (reso
esecutivo con d. leg. 28 settembre 1947 n. 1430). (8)
e controllo «concreto» di costituzionalità, v. Luciani, Le decisioni pro cessuali e la logica del giudizio costituzionale incidentale, Padova, 1984, 238 ss.
Meno inediti, ma non meno interessanti, sono gli altri due profili pro cessuali toccati dalla sentenza, attinenti, l'uno, alla dichiarazione d'inam
missibilità per assoluta carenza di motivazione del ricorso, l'altro, alla
dichiarazione d'inammissibilità conseguente alla già intervenuta pronun zia d'incostituzionalità delle norme impugnate. In relazione a quest'ulti mo profilo, basti ricordare come lo specifico dispositivo d'inammissibilità
sia stato adottato dalla corte solo in tempi relativamente recenti (cfr., fra le prime decisioni, ord. 18 ottobre 1983, n. 318, Foro it., Rep. 1984, voce Tributi locali, n. 267 e Giur. costit., 1983, I, 2074 s.) verosimilmente
corrispondendo ad un'esigenza di razionalità già fatta valere al proposito in dottrina (v., per tutti, Pizzorusso, in Commentario della Costituzione a cura di G. Branca, Bologna-Roma, 1981, sub art. 134, 301). Quanto al primo profilo (carenza di motivazione), la corte si pone nel solco di una giurisprudenza consolidata, anche se la relativa problematica è emer
sa per lo più con riferimento alle ordinanze di rimessione (al proposito, v., fra le decisioni più significative, la sent. 16 maggio 1984, n. 141, Foro it., Rep. 1984, voce Corte costituzionale, n. 60).
Circa il merito della questione, v. Corte cost. 21 aprile 1989, n. 229, che segue.
(4-8) Un secondo gruppo di problemi affrontati dalla corte, attinenti
questa volta più propriamente al merito delle questioni proposte, può essere individuato con riferimento ai profili di legittimità della funzione
d'indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali com
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, 5° comma, lett. b, /. 23 agosto 1988 n. 400, nella parte in
cui attribuisce alla conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato e le regioni e le province autonome il compito di dare
pareri sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni sta
tali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti fra gli enti predetti senza dare rilievo alla differnza fra autonomia re
gionale ordinaria e speciale, in riferimento agli art. 116 Cost.
3 e 6 I. cost. 26 febbraio 1948 n. 3, nonché agli art. 5, 6,
116, 125 e 134 Cost., 3, 3° comma, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 10 comma, 19, 33, 49, 38, 81, 78, 87, 88, 90, 91, 92, 98, 103, 104, 107 d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670, e alle norme
interposte contenute nell'art. 10 del trattato di pace 10 feb
messa dall'art. 2, 3° comma, lett. d, 1. n. 400 del 1988, al governo. Il
rigetto delle questioni è motivato dalla corte in base ad un duplice ordine
di argomentazioni: sotto un primo aspetto utilizzando un criterio erme
neutico letterale, la corte accerta il valore meramente organizzativo della
norma censurata (si noti che analoghe argomentazioni conducono in que sta stessa occasione a rigettare anche le censure prospettate nei confronti
del potere deliberativo in ordine alla determinazione delle linee di indiriz
zo in tema di politica internazionale e comunitaria attribuito al consiglio dei ministri dall'art. 2, 3° comma, lett. h), la quale non farebbe che
confermare l'attribuzione governativa collegiale già disciplinata dall'art.
3, 1° comma, 1. n. 382 del 1975. In altri termini, la nuova disciplina
(cosi come, del resto, quella successivamente posta dall'art. 9, 6° comma, 1. 9 marzo 1989 n. 86) non avrebbe innovato, secondo la corte, ad alcuno
dei profili sostanziali secondo cui si è venuta configurando nel tempo la funzione d'indirizzo e coordinamento, vuoi nella normativa, vuoi so
prattutto grazie alla stessa giurisprudenza costituzionale. Tale funzione,
pertanto, diversamente dalle prospettazioni delle ricorrenti, continuereb
be, anche a seguito della 1. n. 400 del 1988, a dover essere esercitata
in un quadro di limiti e principi piuttosto circoscritto (non potendosi, fra l'altro, escludere né la partecipazione alle sedute del consiglio dei
ministri del presidente della regione interessata quando ciò sia richiesto
in base alle specifiche norme statutarie, né l'obbligo del rispetto delle
minoranze linguistiche: principi, questi ultimi, come rimarca la corte, di
rango costituzionale ed idonei ad imporsi direttamente senza bisogno d'es
sere richiamati ogni volta a livello di legislazione ordinaria). Sotto il secondo aspetto, il rigetto delle censure nei confronti della fun
zione d'indirizzo e coordinamento, concernenti la sua asserita incompati bilità con l'autonomia speciale della Sardegna e della provincia di Bolzano
(per quest'ultima, insistendosi in modo particolare sulla diversità del fon
damento costituzionale dell'autonomia, che deriverebbe da fattori di or
dine internazionale e segnatamente dalle clausole dell'accordo De
Gasperi-Griiber), consente alla corte di ribadire come la funzione censu
rata non rappresenti che il risvolto in termini positivi o di articolazione
programmatica degli interessi unitari — e, come tali, insuscettibili di fra
zionamento e di localizzazione territoriale — sottoposti ai limiti costitu
zionalmente previsti alle competenze regionali (per la giurisprudenza più
recente, cfr. Corte cost. 19 maggio 1988, n. 564, Riv. amm., 1989, III,
46, con nota di Sessa). Peraltro, in questa stessa linea, avverte la corte, la funzione perviene fedelmente a riflettere la diversa intensità dei limiti
costituzionalmente prefissati alle potestà regionali e provinciali di modo
che, quando essa abbia di fronte a sé attività amministrative connesse
con competenze esclusive, non può esser esercitata al di là dei più ristretti
confini costituzionalmente stabiliti per i poteri statali incidenti sulle pre dette competenze.
La letteratura sulla funzione d'indirizzo e coordinamento, nonché sulle
varie pronunce emesse dalla Corte costituzionale con riferimento ad essa, è assai vasta: limitandosi a quella più recente, v. Falcon, in Commenta
rio della Costituzione a cura di G. Branca, Bologna-Roma, 1985, 244
ss. sub art. 118 e la letteratura ivi citata in nota 2, cui adde gli Interventi
al seminario tenutosi presso l'Università di Trieste il 23-24 marzo 1984
sul tema «La funzione statale di indirizzo e coordinamento delle regioni» di Falcon, Sorace, Vandelli, Carli, Bottari, Marpillero e Bartole, raccolti nello studio Spunti per una ricerca sull'indirizzo e coordinamen
to, in Regioni, 1985, 57 ss.; Mor, Poteri sostitutivi nei confronti delle
Usi e regioni: l'indirizzo e coordinamento si consolida, ma entra in un
vicolo cieco, in Giur. costit., 1986, I, 1667 ss.; Carlassare, La funzione d'indirizzo e coordinamento secondo la Corte costituzionale, in Quaderni
regionali, 1987, 383 ss.; Pinelli, Un'altra legge finanziaria alla Consulta:
i nuovi orientamenti della corte in tema di rapporti Stato-regioni e di
finanza regionale, in Giur. costit., 1987, I, 2332 ss.; Cerri, La giurispru
denza della Corte costituzionale sui rapporti fra Stato e regioni dal luglio 1981 al luglio 1986: linee di tendenza e problemi aperti, in Regioni, 1987,
9 ss., spec. 28 s.; Carlassare, L'indirizzo e il coordinamento secondo
la Corte costituzionale, in Quaderni regionali, 1987, 383 ss.; Bartole, La Corte costituzionale e la ricerca di un contemperamento fra suprema
zia e collaborazione nei rapporti tra Stato e regioni, in Regioni, 1988,
563 ss., spec. 585 ss.
Il Foro Italiano — 1989.
del 10 febbraio 1947 (reso esecutivo con d. leg. 28 settembre
1947 n. 1430). (9) È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5,
2° comma, lett. e ed f, /. 23 agosto 1988 n. 400, nella parte in cui attribuiscono al presidente del consiglio dei ministri il
potere di adottare, ai sensi dell'art. 95, 1° comma, Cost., le
direttive per assicurare l'imparzialità, il buon andamento e l'ef
ficienza degli uffici pubblici e di promuovere l'azione dei mini stri per assicurare che le aziende e gli enti pubblici svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dalle leggi che ne
definiscono l'autonomia e in coerenza con i conseguenti indi
rizzi politici e amministrativi del governo, in riferimento agli art. 3 e 61, cost. 26 febbraio 1948 n. 3, come attuata dal d.p.r. 19 maggio 1949 n. 250 e dall'art. 2 d.p.r. 19 giugno 1979 n.
348. (10) È infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legit
timità costituzionale dell'art. 24, 1° comma, lett. c, l. 23 ago sto 1988 n. 400, nella parte in cui, nel delegare al governo ad
adottare decreti legislativi per la riforma degli enti pubblici di
informazione statistica, stabilisce, tra i principi e i criteri diret
tivi, che siano attribuiti all'Istat compiti di indirizzo e coordi
namento, in riferimento agli art. 116 Cost, e 4, 5, 16, 41, 44,
87, 88 d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670, come attuati dagli art.
32 ss. e 42 ss. d.p.r. 1° febbraio 1973 n. 49; 117, 118 e 125
Cost., in relazione agli art. 41 a 54 l. 10 febbraio 1953 n. 62;
5, 6, 116 e 125 Cost, e agli art. 3, 3° comma, 4, 5, 8, 9, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 1 ° comma, 19, 33, 49, 38, 81, 78, 87, 88,
90, 91, 92, 98, 103, 104, 107 d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670,
e alle relative norme di attuazione, in relazione all'art. 10 del
trattato di pace del 10 febbraio 1947 (reso esecutivo con d.
leg. 28 settembre 1947 n. 1430). (11)
(9-16) Anche un terzo gruppo di questioni si presta, nonostante l'in
dubbia eterogeneità degli oggetti, ad una considerazione unitaria in quan to rappresenta la parte più direttamente contestativa di talune linee portanti della nuova organizzazione dell'esecutivo di governo disegnata dalla 1.
n. 400 del 1988 (fa eccezione la censura sollevata dalla regione Sardegna nei confronti dell'art. 5, 2° comma, lett. e ed /, avente un diverso ogget to e agevolmente rigettata in base alla stessa prospettazione interpretativa
compiuta dalla ricorrente), laddove infatti vi appaiono coinvolti alcuni
degli organi istituiti o riconsiderati dalla legge di riforma nella prospetti va della razionalizzazione dei rapporti fra potere politico centrale e regio ni: la conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni, l'Istat, il commissario del governo nelle regioni, il segretariato generale della pre sidenza del consiglio dei ministri e l'ufficio centrale per il coordinamento
dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa dei ministri istituito nel
l'ambito del predetto segretariato. Dal punto di vista del processo costituzionale, l'interesse della pronun
cia su tali argomenti trascende in qualche modo la stessa pur notevole
importanza delle prese di posizione della corte sulla correttezza costitu
zionale delle corrispondenti previsioni legislative: si tratta, infatti, di una
delle rare occasioni in cui alla corte è consentito di portare il proprio
giudizio su taluni plessi organizzativi dello Stato-persona: e ciò in virtù
del meccanismo prodotto dal combinarsi del carattere «astratto del giudi zio» e della contiguità interattiva degli interessi regionali in gioco con
le regole organizzative dell'esecutivo di governo nel quadro dello Stato
regionale (un tale fenomeno è stato, del resto, finora percepibile nella
giurisprudenza costituzionale soprattutto per quanto riguarda le attribu
zioni del commissario del governo, organo esemplarmente posto alla con
fluenza di molteplici rapporti fra Stato e regioni: cfr. Costanzo, in
Commentario della Costituzione fondato da G. Branca e continuato da
A. Pizzorusso, sub art. 124, in corso di pubblicazione). Per quanto riguarda il merito delle particolari questioni, notiamo co
me, in quest'occasione, nei confronti della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome sia stato svilup
pato un doppio ordine di censure: a) in quanto resa titolare dalla 1. n.
400 del 1988 di una rilevante funzione consultiva nei confronti del gover no in ordine alla determinazione dei criteri generali relativi all'esercizio
della funzione d'indirizzo e di coordinamento senza che, ad avviso delle
ricorrenti, venisse dato il necessario rilievo alla differenza fra autonomia
regionale ordinaria e speciale; b) in quanto resa destinataria anche delle
funzioni consultive già appartenenti ad altri organismi a composizione mista e destinati, in base alla stessa 1. n. 400 del 1988, ad essere soppressi nel quadro del riordino generale del settore. II rigetto della censura sub
a) riflette sostanzialmente le argomentazioni già addotte in precedenza
per respingere le doglianze espresse in ordine alla funzione d'indirizzo
e coordinamento e, cioè, il ruolo meramente procedurale della norma
impugnata e la sua ininfluenza sui contenuti specifici della funzione (dei
quali la corte ribadisce, peraltro, la necessaria differenziazione in corri
spondenza del diverso grado di autonomia regionale). Invece, la doglian
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2071 PARTE PRIMA 2072
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, 3° comma, lett. e, l. 23 agosto 1988 n. 400, nella parte in cui
stabilisce che le direttive governative per le attività delegate alle
regioni siano impartite per il tramite del commissario del go
verno, in riferimento agli art. 116 Cost, e 4, 5, 16, 41, 44,
87, 88 d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670, come attuati dagli art.
32 ss. e 42 ss. d.p.r. 1° febbraio 1973 n. 49. (12) È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13,
1° comma, lett. b, /. 23 agosto 1988 n. 400, nella parte in
cui prevede che il commissario del governo promuova tra i rap
presentanti regionali e i funzionari delle amministrazioni statali
decentrate riunioni periodiche e che sono presiedute dal presi dente della regione, in riferimento agli art. 5, 6, 116, 125 e
134 Cost.; 3, 3° comma, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1° comma, 19, 33, 49, 38, 81, 78, 87, 88, 90, 91, 92, 98, 103, 104 e 107 d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670, e alle norme interposte contenute nell'art. 10 del trattato di pace del 10 febbraio 1947
(reso esecutivo con d. leg. 28 settembre 1947 n. 1430). (13)
za sub b) è dichiarata dalla corte priva di fondamento in quanto la previ sta razionalizzazione e semplificazione delle procedure di raccordo fra Stato e regioni non potrebbe in alcun modo incidere sui compiti di attua zione dello statuto del Trentino-Alto Adige attribuiti a commissioni pari tetiche di livello costituzionale, ma, più semplicemente, concerne le funzioni delle varie commissioni miste previste da leggi ordinarie in relazione all'a dozione di atti statali interessanti direttamente le regioni. Si tratta, come si vede, di un importante avallo dato dalla corte alla nuova configurazio ne legislativa della conferenza permanente Stato-regioni e di un autorevo le contributo alla compiuta promozione dell'organo al ruolo di interprete di primo piano del modello collaborativo nell'esercizio delle funzioni sta tali e regionali. Sulla conferenza permanente Stato-regioni nel disegno complessivo della 1. n. 400 del 1988, cfr. Labriola, Il governo della re
pubblica. Organi e poteri, Rimini, 1989, 131 ss.; P. Caretti, La confe renza Stato-regioni: novità e incertezze interpretative delta disciplina di cui all'art. 12 I. n. 400/88, in Foro it., 1989, V, 330.
La puntualizzazione (interpretativa) operata sul ruolo commesso dalla 1. n. 400 all'Istat, in quanto titolare di compiti di indirizzo e coordina mento nei confronti, oltreché degli uffici statistici dell'amministrazione centrale dello Stato, anche degli uffici statistici regionali, offre il destro alla corte per una più chiara esplicitazione della nozione di coordinamen to tecnico» già in altra occasione teorizzata dalla stessa corte (sent. 28
luglio 1988, n. 924): da essa resta confermata l'estraneità concettuale di un tale «coordinamento tecnico» rispetto alla vera e propria funzione d'indirizzo e coordinamento, e quindi la liceità dell'attribuzione della sua titolarità (ancorché incidente su uffici della regione) a soggetti diversi dal
governo. Secondo la corte, si tratterebbe infatti, in generale, di una fun zione riconoscibile laddove si sia in presenza di un ente pubblico portato re, nello specifico campo considerato, di conoscenze e di competenze tecniche e scientifiche dotate di un particolare valore e di una particolare ufficialità. Al proposito non può che prendersi atto di un atteggiamento particolarmente illuministico della corte che la concreta esperienza s'inca richerà certamente di verificare nel quadro delle note ed intuibili difficol tà di un'esatta delimitazione dei due diversi generi di coordinamento.
Le censure mosse ad alcune attribuzioni del segretariato generale della
presidenza del consiglio (precisamente gli adempimenti relativi ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, all'esame delle leggi regionali ai fini dell'art. 127 Cost., al coordinamento tra legis lazione statale e regionale, all'attività dei commissari del governo nelle regioni e ai problemi delle minoranze linguistiche e dei territori di confi
ne) offre invece l'occasione alla corte per un'importante presa di posizio ne in ordine ad una delle più rilevanti novità introdotte dalla 1. n. 400 del 1988 nell'organizzazione burocratica della presidenza del consiglio: il segretariato generale viene infatti configurato dalla sentenza quale or
gano posto al vertice dell'amministrazione interna della stessa presidenza, cui tuttavia non sono mai imputati poteri o rapporti aventi una rilevanza
politica esterna. La formulazione della corte sembra, d'altra parte, non lasciare dubbi sul carattere precettivo di tale configurazione, specie lad dove si precisa che gli adempimenti a carico del segretariato generale con cernono attività interne alla presidenza del consiglio che, nella loro
proiezione esterna, non possono non riferirsi a funzioni e competenze proprie del presidente del consiglio dei ministri. Un analogo ordine di
argomentazioni è poi svolto dalla corte per respingere le censure prospet tate nei confronti dell'ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa dei ministri istituito nell'ambito del
predetto segretariato generale, la cui possibile rilevanza esterna (promo zione di forme di collaborazione con gli uffici delle presidenze delle giun te regionali al fine di armonizzare i testi normativi statali e regionali) è peraltro vista dalla corte stessa come necessariamente subordinata al consenso dei presidenti delle precitate giunte. Su queste innovative figure, cfr. Cocozza, L'ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legis
II Foro Italiano — 1989.
Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale degli art.
13, 1° comma, lett. e, e 2° comma, e 19, comma, lett. p, /.
23 agosto 1988 n. 400, nella parte in cui prevedono, rispettiva
mente, che il commissario del governo proponga al presidente del consiglio iniziative in ordine ai rapporti tra Stato e regione, anche per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e coor
dinamento e l'adozione di direttive per le attività delegate; l'ap
plicabilità delle norme dell'art. 13 per le regioni Friuli-Venezia
Giulia, Trentino-Alto Adige, Sardegna e per le province auto
nome di Trento e Bolzano, salva la diversa disciplina prevista dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione; l'attribuzio
ne al segretariato generale della presidenza del consiglio di cu
rare gli adempimenti relativi ai rapporti con le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, all'esame delle leggi
regionali ai fini dell'art. 127 Cost., al coordinamento tra legis lazione statale e regionale, all'attività dei commissari del gover no nelle regioni e ai problemi delle minoranze linguistiche e
dei territori di confine, in riferimento agli art. 116 Cost, e 4,
5, 16, 41, 44, 87, 88 d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670; e agli art.
5, 6, 116, 125 e 134 Cost., 3, 3° comma, 4, 5, 8, 9, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 1° comma, 19, 33, 49, 38, 81, 78, 87, 88, 90,
91, 92, 98, 103, 104 e 107 d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670, e alle
norme interposte contenute nell'art. 10 del trattato di pace del
10 febbraio 1947 (reso esecutivo con d. leg. 28 settembre 1947
n. 1430). (14) È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23,
6° comma, l. 23 agosto 1988 n. 400, nella parte in cui, in rela
zione all'organizzazione e all'attività dell'ufficio centrale per 11 coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività norma
tiva dei ministri istituito nell'ambito del segretariato generale della presidenza del consiglio dei ministri dal 1 ° comma, preve de che l'ufficio si avvalga di altri organi della pubblica ammi
nistrazione e promuova forme di collaborazione con gli uffici delle presidenze delle giunte regionali al fine di armonizzare i testi normativi statali e regionali, in riferimento agli art. 116
Cost, e 4, 5, 16, 41, 44, 87, 88 d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670, come attuati dagli art. 32 ss. e 42 ss. d.p.r. 1° febbraio 1973
n. 49. (15)
lativa, le «procedure di governo» e il «governo in parlamento», ibid., 366; nonché Labriola, Il governo della repubblica, cit., 199 ss.
In base a quanto già accennato, i profili di legittimità attinenti al com missario del governo esaminati nella sentenza appaiono suscettibili di un
qualche raccordo con la pregressa giurisprudenza costituzionale in propo sito. In effetti anche ad una considerazione a prima lettura, sembra pos sibile effettuare alcune riflessioni attinenti sia al più generale problema di diritto costituzionale, relativo ai rapporti fra commissario e governo, sia alla particolare interpretazione offerta dalla corte delle specifiche fun zioni assegnate all'organo commissariale dalla 1. n. 400 del 1988. Sotto il primo aspetto, può essenzialmente dirsi come, anche in questa occasio ne, emerga una visione del commissario del governo come organo interno
all'apparato burocratico dello Stato-persona, già in altra occasione accre ditata dalla corte (cfr. particolarmente sent. 25 febbraio 1975, n. 31, Fo ro it., 1975, I, 1336); per la riferibilità dell'attività svolta dal commissario al singolo ministro competente per materia, cfr. più recentemente sent. 14 aprile 1988, n. 450, tanto che l'esigenza di un adeguato coordinamen to fra commissario del governo e presidente del consiglio dei ministri è assunta dalla corte fra le rationes del rigetto delle censure formulate nei confronti del potere riconosciuto al commissario dalla 1. n. 400 del 1988 di proposta in ordine all'esercizio dei poteri governativi di direttiva e di indirizzo e coordinamento (sulla problematica della collocazione co stituzionale del commissario del governo, cfr. Costanzo, in Commenta rio della Costituzione, cit.). Sotto questo stesso aspetto è però da rimarcare come la corte non ritenga di emettere un chiaro giudizio sulla necessaria rilevanza costituzionale dell'organo commissariale e sulle sue possibili im
plicazioni in termini di relazioni con l'esecutivo di governo, da un lato, e con le regioni, dall'altro; anche se un qualche spunto potrebbe in tal senso rintracciarsi nell'ascrizione delle funzioni commissariali disegnate dalla legge al quadro di una significativa attuazione di esigenze, di finali tà e di principi costituzionali costantemente ritenuti dalla giurisprudenza costituzionale di fondamentale importanza al fine dell'instaurazione di
più efficienti raccordi tra l'amministrazione dello Stato e quella regionale (o provinciale).
Corrispondentemente (e veniamo al secondo dei due aspetti dianzi ac cennati), la decisione della corte va ad inserirsi coerentemente nel solco della precedente giurisprudenza propensa piuttosto ad un ridimensiona mento del ruolo e dei poteri del commissario del governo (cfr. in partico lare sent. 18 febbraio 1988, n. 177, Regioni, 1988, 727 ss.). Davvero
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12,
7° comma, I. 23 agosto 1988 n. 400, nella parte in cui prevede la delega al governo per l'adozione di provvedimenti legislativi relativi al riordino e alla eventuale soppressione di organismi a composizione mista Stato-regioni, in riferimento agli art. 5,
6, 116, 125 e 134 Cost., 3, 3° comma, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 1° comma, 19, 33, 49, 38, 81, 78, 87, 88, 90, 91,
92, 98, 103, 104 e 107 d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670, e alle
norme interposte contenute nell'art. 10 del trattato di pace del
10 febbraio 1947 (reso esecutivo con d. leg. 28 settembre 1947
n. 1430). (16)
Diritto. — 1. - I sei ricorsi indicati in epigrafe pongono varie
questioni di legittimità costituzionale, le quali concernono nume
rose disposizioni o norme della 1. 23 agosto 1988 n. 400 (discipli
na dell'attività di governo e ordinamento della presidenza del
consiglio dei ministri). Poiché le questioni proposte hanno lo stesso
oggetto o sono tra loro connesse, si rende opportuno riunire i
relativi giudizi affinché siano discussi e decisi con un'unica
sentenza.
2. - Preliminare a ogni altro è l'esame dell'eccezione d'inam
missibilità presentata dall'avvocatura dello Stato in relazione alla
censura riguardante l'art. 2, 3° comma, lett. d. Secondo l'avvo
catura, i ricorsi, anziché vere e proprie questioni di legittimità
costituzionale, porrebbero meri problemi d'interpretazione delle
disposizioni impugnate. L'eccezione va respinta. Non v'è dubbio che, anche nel giudi
zio di legittimità costituzionale instaurato in via principale, la corte
non può essere validamente investita di questioni palesemente
astratte o del tutto pretestuose. Come giudice della costituzionali
tà delle leggi dotato di poteri volti a dichiarare la cessazione del
l'efficacia di determinate disposizioni legislative ritenute
effettivamente lesive di norme costituzionali, la corte non può
essere validamente chiamata a interpretare in astratto le leggi o
la Costituzione e, quindi, a risolvere questioni poste in modo tale
che il loro obiettivo primario sia costituito dall'interpretazione
di determinate disposizioni, ma può soltanto essere investita di
una puntuale richiesta di illegittimità costituzionale sorretta dalla
pretesa lesione di determinati parametri costituzionali. Il caratte
re non-astratto del giudizio di costituzionalità comporta che, an
che nel caso in cui i dubbi di legittimità investano particolari
significati o particolari norme deducibili da un determinato testo
legislativo, non è ammissibile prospettare questioni involgenti in
terpretazioni totalmente al di fuori della gamma delle possibilità
applicative plausibilmente collegabili alle disposizioni impugnate,
poiché, ove fosse vero il contrario, il giudizio finirebbe per ri
guardare questioni astratte o di mera interpretazione, se non pro
prio pretestuose. Nel caso di specie, i ricordati limiti di ammissibilità non sono
stati superati dalle parti ricorrenti. Anche in considerazione del
fatto che si tratta di una legge complessa, che tocca uno dei punti
nevralgici del sistema di governo delineato dalla Costituzione e
sulla quale non si sono ancora potute formare prassi interpretati
ve in grado di modellare e di restringere il raggio delle astratte
potenzialità applicative, non è possibile affermare che le interpre
tazioni addotte dalle parti ricorrenti a sostegno dei loro dubbi
di costituzionalità siano cosi poco plausibili e cosi irragionevol
mente scollegate dalle disposizioni legittimamente impugnate da
indurre questa corte a considerare le questioni poste come del
tutto astratte o, addirittura, pretestuose.
3. - Va, invece, dichiarata l'inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale sollevata dalla regione Friuli-Venezia Giu
lia nei confronti dell'art. 2, 3° comma, lett. p, nella parte in
cui, riferendo l'annullamento straordinario ivi previsto agli atti
amministrativi degli enti dipendenti dalla regione e degli enti lo
cali, si porrebbe in contrasto tanto con l'art. 4, n. 1, dello sta
sintomatiche in proposito risultano le stesse espressioni utilizzate dalla
corte per ridefinire le funzioni commissariali censurate dalle ricorrenti:
il commissario funge da semplice supporto organizzativo... si tratta di
poteri di semplice proposta, secondo un trend ricostruttivo — ci pare — di segno diverso da quello rinvenibile nella 1. n. 400 del 1988 (in pro
posito, cfr. Costanzo, // commissario del governo nel sistema della l.
n. 400 del 1988, in Foro it., 1989, V, 334). [P. Costanzo]
Il Foro Italiano — 1989.
tuto, che attribuisce alla ricorrente la potestà legislativa esclusiva
in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dal
la regione, quanto con gli art. 5 e 60 del medesimo statuto, che
conferiscono alla stessa regione la competenza legislativa concor
rente per la disciplina del controllo sugli atti degli enti locali.
Poiché la ricorrente non adduce alcun motivo a sostegno della
propria censura, la relativa questione di costituzionalità va di
chiarata inammissibile per vizio formale del ricorso in parte qua,
per il fatto che, sulla base della costante giurisprudenza di questa
corte, l'assoluta carenza di motivazione del ricorso impedisce al
giudice costituzionale tanto l'inequivoca determinazione dell'og
getto sottoposto al proprio giudizio, quanto la completa ed effet
tiva verifica della sussistenza in concreto dell'interesse a ricorrere
e dell'eventuale prospettazione di dubbi di costituzionalità del tutto
astratti, arbitrari o pretestuosi (v., da ultimo, sent. nn. 517 del
1987, 998 del 1988). Nel caso di specie, in particolare, la mancanza di una pur suc
cinta motivazione non fa minimamente comprendere se l'attribu
zione statutaria alla regione di competenze legislative in materia
di ordinamento degli enti dipendenti dalla regione stessa e in ma
teria di controllo sugli atti degli enti locali è invocata al fine di
contestare in radice il conferimento al governo del potere di an
nullamento straordinario in quanto potere per sua natura incon
ciliabile con l'autonomia riconosciuta alla regione o con quella
degli enti locali (nel qual caso, limitatamente agli enti regionali,
si ricadrebbe nell'ipotesi decisa della sentenza n. 229 del 1989,
Foro it., 1989, I, 2085) ovvero se è invocata al fine di contestare
la disposizione legislativa impugnata perché conferisce al governo
un potere che, pur essendo ritenuto per sua natura non incompa
tibile con l'autonomia riconosciuta a quegli enti, dovrebbe o po
trebbe essere imputato alla regione in virtù delle norme statutarie
richiamate (nel qual caso la questione si porrebbe in modo diver
so dalla precedente ipotesi). Poiché si tratta di due possibilità
aventi un significato differente o, fors'anche, contrario e poiché
tutte e due appaiono logicamente riconducibili ai termini della
questione ora considerata in mancanza di motivi diretti a specifi
carne il senso, si rende impossibile per questa corte identificare
precisamente il thema decidendum e comprendere quale sia con
esattezza il petitum che la ricorrente intendeva prospettare.
4. - Manifestamente inammissibili debbono, poi, essere dichia
rate le questioni di legittimità costituzionale concernenti l'art. 2,
3° comma, lett. p, nella parte in cui si riferisce all'annullamento
degli atti amministrativi delle regioni e delle province ricorrenti.
Le questioni sono state sollevate: a) dalla regione Veneto in rife
rimento agli art. 117, 118 e 125 Cost., come attuati dagli art.
41-54 1. 10 febbraio 1953 n. 62; b) dalla provincia autonoma di
Trento in riferimento agli art. 5, 116, 125, 126 e 134 Cost, (anche
in relazione all'art. 38 1. 11 marzo 1953 n. 87), 3, 3° comma,
8, 9, 16, 52 e 98 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
nonché agli art. 19 e 24 d.p.r. 1° febbraio 1973 n. 49; e) dalla
regione Friuli-Venezia Giulia, in riferimento agli art. 4, 5 e 60
del proprio statuto speciale; d) dalla provincia autonoma di Bol
zano in riferimento agli art. 5, 6, 116, 125 e 134 Cost., e agli
art. 3, 3° comma, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1° comma,
19, 33, 49, 38, 81, 78, 87, 88, 90, 91, 92, 98, 103, 104, 107 dello
statuto speciale del Trentino-Alto Adige (d.p.r. 31 agosto 1972
n. 670), nonché all'art. 10 del trattato di pace del 10 febbraio
1947 (reso esecutivo con d. leg. 28 settembre 1947 n. 1430); e)
dalla regione Sardegna, in riferimento all'art. 134 Cost, (anche
in relazione all'art. 39 1. 11 marzo 1953 n. 87) e agli art. 3 e
6 del proprio statuto speciale; f) dalla regione Trentino-Alto Adi
ge, in riferimento all'art. 116 Cost, e agli art. 4, 5, 16, 41, 44,
87 e 88 del proprio statuto speciale (d.p.r. 31 agosto 1972 n.
670), anche in relazione agli art. 32 ss. e 42 ss. d.p.r. 1° febbraio
1973 n. 49.
Poiché con sentenza n. 229 del 1989 questa corte s'è già pro
nunziata nel senso dell'illegittimità costituzionale della disposi
zione impugnata, le relative questioni vanno dichiarate
manifestamente inammissibili.
5. - Venendo al merito delle questioni, tutte le regioni e le pro
vince ricorrenti contestano la legittimità costituzionale dell'art.
2, 3° comma, lett. d, in riferimento agli stessi parametri indicati
nel numero precedente, ad eccezione dell'art. 125 Cost, per quan
to riguarda il ricorso della regione Veneto, e dell'art. 98 dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, per quanto riguarda
il ricorso della provincia autonoma di Trento.
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2075 PARTE PRIMA 2076
Secondo le ricorrenti, tale disposizione, nel sottoporre alla de
liberazione del consiglio dei ministri «gli atti di indirizzo e di
coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e, nel ri
spetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano», porrebbe una norma che, ove dovesse essere considerata come la fonte del
potere statale di indirizzo e di coordinamento, sarebbe in contra
sto con le disposizioni statutarie relative alle molteplici forme di
raccordo fra Stato e regioni (partecipazione del presidente regio nale alle sedute del consiglio dei ministri, commissioni pariteti che, ecc.), nonché con le disposizioni costituzionali che giustificano
quel potere, come interpretate dalla giurisprudenza di questa cor
te, per la quale quel potere, quando è esercitato in via ammini
strativa, deve basarsi su una previa norma di legge diretta a
delimitarne l'oggetto,
le finalità, i principi e i criteri direttivi.
La questione non è fondata.
I dubbi di costituzionalità sollevati dalle ricorrenti si basano
su una premessa errata, vale a dire sulla convinzione che l'art.
2, 3° comma, lett. d, 1. n. 400 del 1988 costituisca la norma
che attribuisce al governo la competenza ad esercitare per via
amministrativa la funzione di indirizzo e coordinamento e che, come tale, innovi il diritto positivo abrogando le preesistenti di
sposizioni dirette a regolare l'attribuzione e l'esercizio della pre detta funzione. In realtà, la norma impugnata mira semplicemente a determinare, all'interno della complessa istituzione del gover no, l'organo attributario in via diretta e immediata della compe tenza a deliberare gli atti di indirizzo e di coordinamento
governativi, individuandolo nel consiglio dei ministri, nell'orga no, cioè, che, a norma degli art. 92 e 95 Cost, (come ribadito
dallo stesso art. 2 1. n. 400 del 1988), è competente a determina
re, ai fini dell'attuazione della politica generale del governo, l'in
dirizzo generale dell'azione amministrativa.
In altri termini, nel riordinare le competenze dei vari organi interni all'istituzione governo, la 1. n. 400 del 1988, al pari della
successiva 1. 9 marzo 1989 n. 86 (art. 9, 6° comma), ha confer
mato, per l'aspetto ora considerato, la disposizione contenuta nel l'art. 3, 1° comma, 1. 22 luglio 1975 n. 382, secondo la quale la funzione statale di indirizzo e di coordinamento per via ammi
nistrativa è esercitata «mediante deliberazioni del consiglio dei
ministri». Errano, dunque, le ricorrenti a ipotizzare che la dispo sizione impugnata intenda regolare ex novo la funzione statale di indirizzo e di coordinamento, ridisciplinandone l'attribuzione, il fondamento, le modalità di esercizio ed i limiti, poiché è vero esattamente il contrario, cioè che la disposizione impugnata ha
lasciato intatta la disciplina preesistente e, in particolare, non ha
inteso eliminare le previsioni normative vigenti al momento della sua entrata in vigore, relative alle modalità di esercizio della pre detta funzione (principio di legalità «sostanziale», possibilità di
delega secondo le modalità previste dalle leggi vigenti, partecipa zione del presidente regionale alle relative sedute del consiglio dei ministri nei casi in cui sia richiesta dagli statuti speciali, ecc.).
6. - Per ragioni analoghe va pure rigettata la questione di legit timità costituzionale posta dalla regione Friuli-Venezia Giulia in relazione all'art. 2, 3° comma, il quale violerebbe l'art. 44 dello statuto speciale friulano e l'art. 4 d.p.r. 25 gennaio 1987 n. 469
(norme integrative di attuazione dello statuto speciale della regio ne Friuli-Venezia Giulia), allorché, nel disporre che gli atti elen cati nelle lettere successive «sono sottoposti alla deliberazione del
consiglio dei ministri», omette di far salva la partecipazione del
presidente della giunta alle sedute del consiglio dei ministri in tutte le ipotesi statutariamente previste.
Oltre alla considerazione concernente la natura procedurale della norma impugnata, concorre alla medesima conclusione il rilievo che il vincolo costituzionale relativo alla partecipazione del presi dente regionale alle sedute del consiglio dei ministri si impone di per sé, senza bisogno di ulteriori specificazioni o di particolari forme attuative messe in opera dalla legislazione ordinaria. Di modo che l'omissione in quest'ultima della clausola di salvezza relativa alla menzionata partecipazione non può essere minima mente considerata come un'ipotesi di contrasto con le norme sta tutarie che prevedono quel raccordo.
7. - La natura procedurale dell'art. 2, 3° comma, lett. h, il
quale sottopone alle deliberazioni del consiglio dei ministri «le linee di indirizzo in tema di politica internazionale e comunita
ria», conduce al rigetto, in base a considerazioni analoghe a quel le già svolte, delle relative questioni poste dalle regioni Veneto e Trentino-Alto Adige, che lamentano, rispettivamente, la viola
li, Foro Italiano — 1989.
zione degli art. 117 e 118 Cost., in relazione agli art. 1 e 5 1.
22 luglio 1975 n. 382 e 6 d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, e quella
degli art. 116 Cost., 4, 5, 16, 41, 44, 87 e 88 dello statuto.
Anche in tal caso, peraltro, si tratta di una disposizione che
non innova affatto la preesistente disciplina, limitandosi soltanto
a confermare, per l'aspetto considerato, una competenza già spet
tante, in via diretta e immediata, al consiglio dei ministri.
8. - La disposizione contenuta nell'art. 2, 3° comma, lett. d, relativa alla sottoposizione alla deliberazione del consiglio dei mi
nistri degli atti di indirizzo e di coordinamento governativo, è
impugnata sotto un ulteriore profilo dalla provincia autonoma
di Bolzano e dalla regione Sardegna.
Quest'ultima, partendo dal presupposto che il proprio statuto
non fa esplicita menzione della funzione statale di indirizzo e di
coordinamento e ricordando che le norme di attuazione dello sta
tuto circoscrivono il campo di applicazione della predetta funzio
ne alle materie assegnate alla competenza di tipo concorrente, ritiene che la disposizione impugnata, nel riferire la ricordata fun
zione anche alle regioni a statuto speciale, debba essere conside
rata contrastante con gli art. 3 e 6 dello statuto, ove dovesse
intendersi applicabile anche alle materie assegnate alla competen za di tipo esclusivo.
La provincia autonoma di Bolzano, invece, contesta la disposi zione impugnata per l'esplicito e diretto riferimento all'estensione
della funzione statale di indirizzo e di coordinamento alle attività
amministrative della provincia stessa, asserendo che il silenzio in
proposito dello statuto e delle norme di attuazione, oltreché l'as
soluta peculiarità dell'autonomia riconosciuta alla ricorrente —
legata sia al suo fondamento in atti di diritto internazionale, sia
alla propria specifica ragion d'essere, consistente nella tutela del
le minoranze linguistiche che vivono nella provincia (tutela che
l'art. 4 dello statuto definisce di «interesse nazionale») — rende
rebbero inapplicabile la funzione di indirizzo e di coordinamento
alle attività amministrative ad essa spettanti o, quantomeno, a
quelle ad essa assegnate in relazione a competenze di tipo esclusi
vo. In via subordinata, la stessa provincia chiede che sia dichiara
ta l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata in
quanto non prevede la concorrenza dell'interesse nazionale com
portante la tutela delle minoranze linguistiche locali (art. 4, 1°
comma, dello statuto) con quello posto a base dell'estensione del
la funzione statale di indirizzo e di coordinamento alla provincia di Bolzano.
Le questioni proposte dalla regione Sardegna e dalla provincia autonoma di Bolzano non possono essere accolte.
Secondo la costante giurisprudenza di questa corte, la funzione
statale di indirizzo e di coordinamento, pur se viene in concreto
delineata da leggi ordinarie, ha un diretto fondamento nella Co
stituzione, nel senso che, come è stato precisato in numerose pro
nunzie, rappresenta il risvolto in termini positivi o di articolazione
programmatica degli interessi unitari — e, come tali, insuscettibi
li di frazionamento e di localizzazione territoriale — sottostanti ai limiti costituzionalmente previsti alle competenze regionali (v. spec. sent. 39 del 1971, Foro it., 1971, I, 1180; 138 del 1972, id., 1972, I, 3353; 191 del 1976, id., 1977, I, 34; 150 del 1982, id., 1983, I, 603; 307 e 340 del 1983, id., 1984, I, 342 e 1466; 357 del 1985, id., Rep. 1986, voce Agricoltura, n. 79; 177 e 195 del 1986, id., 1987, I, 365 e 354; 107 del 1987, id., 1988, I, 1477; 177, 560 e 564 del 1988). Non si tratta, pertanto, di un limite «ulteriore» rispetto a quelli già previsti direttamente dalle norme costituzionali sulle competenze regionali, ma piuttosto di una espli cazione di questi stessi limiti nei confronti delle funzioni ammini
strative delle regioni e delle province autonome, che, in ragione del suo stesso fondamento, incide tanto sulle attività amministra
tive connesse alle competenze concorrenti, quanto su quelle atti nenti alle competenze di tipo esclusivo (v. spec. sent. 340 del 1983, 177 del 1986, 107 del 1987, 177 e 564 del 1988).
Ciò non significa, tuttavia, che, rispetto alla precisa individua zione dei limiti costituzionali relativi all'applicazione della fun zione di indirizzo e di coordinamento, non abbia alcuna rilevanza la distinzione tra competenze di tipo concorrente e competenze di tipo esclusivo. Al contrario, proprio perché manifestazione dei limiti costituzionalmente prefissati alle potestà regionali (o pro vinciali), la funzione statale di indirizzo e di coordinamento ri flette l'ampiezza prevista per i limiti costituzionali cui è di volta in volta collegata, di modo che, quando abbia di fronte a sé atti vità amministrative connesse con competenze esclusive, non può
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
esser esercitata al di là dei più ristretti confini costituzionalmente
stabiliti per i poteri statali incidenti sulle predette competenze (v.
spec. sent. 340 del 1983, 357 del 1985, 177 del 1986). Da ciò consegue che, contrariamente a quanto suppongono le
ricorrenti, nessun rilievo può esser accordato al fatto che i rispet tivi statuti non facciano esplicito riferimento alla funzione statale
di indirizzo e di coordinamento nei confronti delle competenze
assegnate alla loro autonomia. Pertanto, le censure, per le quali l'art. 2, 3° comma, lett. d, sarebbe illegittimo in quanto non fa
rebbe cenno a tali presunte deroghe, appaiono prive di fonda
mento, dal momento che non tengono conto del fatto che la
funzione di indirizzo e di coordinamento ha il suo riconoscimen
to costituzionale implicito, ma non perciò meno positivo, proprio nei limiti costituzionalmente posti alle competenze concorrenti ed
esclusive delle regioni (o delle province autonome). 8.1 - Oltre che sui motivi appena esaminati, la stessa censura
di cui si è ora parlato — vale a dire la pretesa incostituzionalità
dell'art. 2, 3° comma, lett. d, nella parte in cui non esclude l'ap
plicazione della funzione statale di indirizzo e di coordinamento
all'ordinamento autonomo della ricorrente — è argomentata dal
la provincia di Bolzano, come si è prima ricordato, anche sul
particolare fondamento della propria autonomia su accordi di ca
rattere internazionale e sulla peculiare ratio della stessa, la quale
consisterebbe nell'essere l'ordinamento provinciale la forma giu
ridica della tutela delle minoranze linguistiche residenti in quel
territorio.
Anche sotto tali ulteriori profili, la censura prospettata dalla
provincia di Bolzano non appare fondata nei termini appresso
indicati. Non vi può esser dubbio alcuno che l'autonomia riconosciuta
alla regione Trentino-Alto Adige e, in particolare, quella conces
sa alla provincia di Bolzano si ricolleghino storicamente alle vi
cende internazionali intercorse in conseguenza delle due guerre
mondiali e, più precisamente, all'obbligo internazionale, che lo
Stato italiano ha contratto con l'Austria mediante il c.d. accordo
De Gasperi-Gruber del 5 settembre 1946 (reso esecutivo con
d.leg.c.p.s. 28 novembre 1947 n. 1430), di concedere alle popola
zioni di lingua tedesca residenti nelle zone della provincia di Bol
zano e dei vicini comuni bilingui della provincia di Trento
«l'esercizio di un potere legislativo ed esecutivo autonomo, nel
l'ambito delle zone stesse». Né si può, del pari, dubitare che l'as
semblea costituente, allorché ha definito i caratteri della specialità
della regione Trentino-Alto Adige, abbia tenuto nel debito conto
quel patto. Tuttavia, appare altrettanto indubbio che, dal punto
di vista del diritto interno, l'autonomia riconosciuta alla provin
cia di Bolzano ha il proprio diretto fondamento giuridico nello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (1. cost. 26 febbraio
1948 n. 5, successivamente modificata con la 1. cost. 23 novem
bre 1971 n. 1), il quale è stato votato dall'assemblea costituente,
come si addice a ogni deliberazione di natura legislativa, quale
espressione di un'autonoma e libera determinazione.
Considerata sotto un profilo squisitamente giuridico, l'autono
mia della provincia di Bolzano non ha, dunque, un fondamento
costituzionale di natura diversa da quello proprio delle altre re
gioni (o province) a statuto speciale, né è soggetta a limiti costi
tuzionali concettualmente e qualitativamente diversi da quelli cui
sono sottoposte le altre regioni (o province) ad autonomia diffe
renziata. Sotto tale aspetto, pertanto, sussistono tutti i presuppo
sti perché anche nei confronti della provincia di Bolzano valgano
quelle esigenze unitarie insuscettibili di frazionamento o di loca
lizzazione territoriale, che sottostanno ai limiti costituzionalmen
te previsti verso le competenze regionali (o provinciali) e che
autorizzano lo Stato a esercitare nei confronti delle autonomie
regionali (o provinciali) una funzione di indirizzo e di coordi
namento.
8.2 - Ciò non toglie, tuttavia, che nel panorama autonomistico
nazionale la regione Trentino-Alto Adige e, in particolare, la pro
vincia di Bolzano posseggono caratteri del tutto peculiari, che
concernono essenzialmente la natura e l'ampiezza delle materie
sulle quali sono attribuiti i poteri di autonomia, la strutturazione
dell'organizzazione regionale e provinciale e, soprattutto, il valo
re riconosciuto alla tutela delle minoranze linguistiche locali e
alla salvaguardia dell'eguaglianza dei cittadini e dei gruppi lingui stici, valore che costituisce il punto di riferimento primario del
complesso delle disposizioni dello statuto speciale per il Trentino
Alto Adige. Non v'è dubbio che, in relazione a tali caratteri,
il già ricordato accordo italo-austriaco del 1946, il quale è stato
Il Foro Italiano — 1989.
reso esecutivo in Italia con un atto avente valore di legge ordina
ria, esercita una notevole influenza, dal momento che costituisce,
come pure si ritiene in dottrina, la migliore chiave interpretativa
per comprendere la specialità dell'ordinamento autonomistico rea
lizzato nel Trentino-Alto Adige. La peculiarità di tale ordinamento e, in particolare, l'essenziale
valore riconosciuto in esso alla tutela delle minoranze linguistiche
locali e alla pacifica convivenza tra i diversi gruppi etnici, se,
come si è prima precisato, non possono comunque comportare
una differenziazione della regione Trentino-Alto Adige e della pro
vincia di Bolzano, rispetto agli ordinamenti omologhi, sotto il
profilo della loro sottoponibilità ai tipi di limiti cui sono comune
mente assoggettate le autonomie speciali, tuttavia hanno l'effetto
di produrre una differenziazione relativa all'ampiezza e al conte
nuto dei limiti statali cui sono sottoposte le competenze ricono
sciute alla regione Trentino-Alto Adige e, ed è quel che qui
interessa, alla provincia di Bolzano.
Ciò si deduce chiaramente dagli art.4, 8 e 16 dello statuto re
gionale, i quali, nel ribadire la presenza degli interessi nazionali
tra i limiti costituzionali alle competenze legislative e amministra
tive della regione e delle province autonome, precisano che fra
essi va ricompreso anche l'interesse relativo alla tutela delle mi
noranze linguistiche locali. Si tratta di un principio costituzionale
che, affermato in via generale dall'art. 6 Cost., ha nello statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige un significato particolarmente
pregnante, dal momento che concorre a qualificare l'interesse na
zionale in tutte le sue esplicazioni verso la regione Trentino-Alto
Adige e le province autonome e, quindi, per la parte che lo con
cerne, anche in relazione all'esercizio dei poteri statali di indiriz
zo e di coordinamento. Sotto questo profilo, pertanto, tali poteri,
nei loro concreti svolgimenti nei confronti degli ordinamenti con
siderati, non possono non subire attenuazioni e non assumere
contenuti tali che ne risulti soddisfatto il principio statutario per
il quale la tutela delle minoranze linguistiche locali costituisce,
ad un tempo, un aspetto fondamentale dell'interesse nazionale
e il valore primario di riferimento dell'autonomia differenziata
riconosciuta alla regione Trentino-Alto Adige e alle province di
Trento e di Bolzano.
Queste considerazioni non possono condurre, tuttavia, a una
dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 2, 3° comma,
lett. d, per la parte in cui questo non prevede la tutela delle mi
noranze linguistiche come interesse concorrente con quello nazio
nale posto a base dell'esercizio della funzione statale di indirizzo
e di coordinamento. Infatti, come si è già precisato ad altro pro
posito (v. sopra n. 6), il principio costituzionale appena ricorda
to, secondo la propria natura, si impone di per sé e non esige
che debba essere richiamato dalle leggi ordinarie ogni volta che
queste, implicitamente o esplicitamente, vi si riferiscano. Per tali
ragioni, il silenzio in proposito della disposizione impugnata non
può essere interpretato come un contrasto con le norme statutarie
invocate dalla ricorrente. E tantomeno lo può essere, se si consi
dera che la disposizione impugnata, come si è prima precisato,
è semplicemente diretta a ribadire la competenza, in via diretta
e immediata, del consiglio dei ministri a deliberare gli atti di indi rizzo e di coordinamento governativo.
9. - Per motivi in parte analoghi a quelli da ultimo ricordati
e in parte diversi, va pure respinta la richiesta di dichiarare l'ille
gittimità costituzionale dell'art. 12, 5° comma, lett. b, avanzata
tanto dalla provincia di Bolzano, quanto dalla regione Sardegna
per violazione degli stessi parametri invocati per la questione di
cui al prcedente punto 5.
Le ricorrenti basano la loro richiesta sulla convinzione che le
norme costituzionali che definiscono la specialità dell'autonomia
loro concessa — rispettivamente gli art. 116 Cost., 8, 9 e 16 dello
statuto del Trentino-Alto Adige, e gli art. 116 Cost., 3 e 6 dello
statuto della Sardegna — risultino violate da una disposizione,
come quella impugnata, che, attribuendo alla conferenza perma
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autono
me il compito di dare pareri «sui criteri generali relativi all'esercizio
delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento» inerenti
ai rapporti fra gli enti predetti, non stabilisce alcuna differenza
di disciplina in relazione alle ipotesi in cui sia coinvolta l'autono mia speciale costituzionalmente riconosciuta alle ricorrenti.
La censura ora esaminata è infondata, innanzitutto, in base
alla considerazione che la disposizione impugnata contiene una
norma procedurale, la quale, come si è precedentemente sottoli
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2079 PARTE PRIMA 2080
neato, per la sua stessa natura, non è diretta a modificare il fon
damento e il regime dei poteri disciplinati e, pertanto, non com
porta alcuna incisione sui limiti costituzionalmente imposti alla
funzione statale di indirizzo e di coordinamento. In secondo luo
go appare del tutto inappropriato invocare un pretesa diversità
di disciplina in relazione a un potere, come quello riconosciuto
dalla norma impugnata alla conferenza Stato-regioni, il quale con
siste in un parere afferente ai criteri generali relativi all'esercizio
dlla predetta funzione. Quest'ultimo, infatti, dev'esser prestato tanto nel caso in cui l'indirizzo e coordinamento riguardi regioni a statuto ordinario, quanto nel caso in cui concerna regioni o
province ad autonomia differenziata, supponendo, semmai, in re
lazione alle due distinte ipotesi, una differenza nei contenuti, e
non già una diversità di disciplina. 10. - Infondata è, pure, la censura sollevata dalla regione Sar
degna, per la quale l'art. 6 del proprio statuto (che assicura alla
stessa regione autonomia amministrativa nelle materie nelle quali ha potestà legislativa) risulterebbe violato dall'art. 5, 2° comma, Iett. e e /, 1. n. 400 del 1988, che attribuisce al presidente del
consiglio dei ministri il potere di adottare, ai sensi dell'art. 95, 1° comma, Cost, «le direttive per assicurare l'imparzialità, il buon
andamento e l'efficienza degli uffici pubblici» e di promuovere «l'azione dei ministri per assicurare che le aziende e gli enti pub blici svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dalle
leggi che ne definiscono l'autonomia e in coerenza con i conse
guenti indirizzi politici e amministrativi del governo». La censura è palesemente infondata sol che si consideri, come
pur ammette la stessa ricorrente, che l'esplicito riferimento al
l'art. 95 Cost., il quale attribuisce al presidente del consiglio dei
ministri il compito di mantenere l'unità di indirizzo politico e
amministrativo degli organi e degli enti dipendenti dai ministeri, fa chiaramente intendere che la norma impugnata si riferisce sol
tanto alla amministrazione statale, non già a quella delle regioni. 11. - Oggetto di ulteriori censure è l'art. 24, 1° comma, lett.
c, il quale, nel delegare il governo ad adottare decreti legislativi
per la riforma degli enti pubblici di informazione statistica, stabi
lisce, tra i principi e i criteri direttivi, «che siano attribuiti all'I
stat compiti di indirizzo e di coordinamento». La regione Veneto
e la regione Trentino-Alto Adige ritengono che tale disposizione violi la sfera di autonomia costituzionale loro assicurata, in quanto, secondo l'interpretazione delle ricorrenti, la norma impugnata at
tribuirebbe a un ente pubblico diverso dal governo poteri di indi
rizzo e di coordinamento nei confronti di tutti gli enti aventi
funzioni statistiche, e quindi anche nei confronti dei relativi uffi
ci regionali. Oltre che per i motivi appena detti, la stessa disposizione è
impugnata dalla provincia di Bolzano, in quanto prevede poteri di sovraordinazione, anziché di coordinamento paritario, in rela
zione a materie strettamente strumentali ad attribuzioni ammini
strative della provincia o inerenti a funzioni statistiche
originariamente affidate alle camere di commecio e spettanti ora alla provincia (in base all'art. 3 d.p.r. 31 luglio 1978 n. 1017, contenente norme di attuazione dello statuto).
Nei termini appresso indicati, le questioni no.r sono fondate. Come correttamente suppongono le ricorrenti, l'art. 24 1. n.
400 del 1988, nel determinare i principi e i criteri direttivi per il legislatore delegato, stabilisce una serie di disposizioni volte
all'instaurazione di un sistema interconnesso di uffici statistici,
composto da «tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta e
alla elaborazione dei dati statistici a livello centrale e locale» (1° comma, lett. a). L'istituzione di un sistema formato da una plu ralità di fonti statistiche è direttamente consequenziale alla previ sione costituzionale di una pluralità di centri di indirizzo politico e amministrativo — connaturata all'articolazione regionale o, più in generale, autonomistica del nostro ordinamento (art. 5 Cost.) —, dal momento che l'informazione statistica costituisce un po tere implicito nelle competenze materiali affidate ai vari soggetti e organi pubblici. Tuttavia, tale pluralità potebbe portare a risul
tati di grave inefficienza ove non si prevedesse un'istituzione sta
tistica centrale volta ad armonizzare le definizioni, le classificazioni, i metodi di analisi e di elaborazione, le modalità di diffusione dei dati e a far si, per tal via, che i vari fruitori delle statistiche
pubbliche siano messi in condizione di operare raffronti e inte
grazioni dei dati ottenuti dai molteplici centri pubblici di infor
mazione statistica.
Secondo il citato art. 24, questa funzione, volta a stabilire gli indirizzi tecnici e le misure di coordinamento che si rendano ne
II Foro Italiano — 1989.
cessari al fine di omogeneizzare le metodologie statistiche, è attri
buita all'Istat che la esercita in un duplice modo. Nei confronti
degli uffici statistici incardinati nell'amministrazione centrale del
lo Stato e nelle aziende autonome, l'Istat svolge il predetto ruolo
mediante l'esercizio dei poteri di direzione conseguenti alla posi zione di quegli uffici alle proprie dipendenze funzionali (art. 24, 1° comma, lett. b). Nei confronti degli uffici statistici regionali
e, in genere, di quelli inseriti in enti dotati di autonomia costitu
zionale, l'Istat esercita la medesima funzione grazie all'attribu
zione allo stesso dei «compiti di indirizzo e di coordinmento»,
stabilita, per l'appunto, dalla norma impugnata (art. 24, 1° com
ma, lett. c).
Appare evidente che i poteri da ultimo menzionati non rientra
no concettualmente nella funzione di indirizzo e di coordinamen
to che lo Stato esercita nei confronti delle regioni al fine di
salvaguardare l'essenziale unitarietà della pluralità degli indirizzi
politici e amminitrativi connaturata a un ordinamento autonomi
stico, ma rappresentano, piuttosto, una forma di coordinamento
tecnico, che ha il solo scopo di unificare o di rendere omogenee le metodologie statistiche utilizzate dai vari centri pubblici di in
formazione statistica e che, come tale, non incide sul potere —
spettante alle regioni e alle province di Trento e di Bolzano entro
i limiti di autonomia loro imposti — di programmare, dirigere e gestire l'attività dei propri uffici statistici secondo i propri bisogni.
Cosi interpretato, l'art. 24, 1° comma, lett. c, non può cadere
sotto le censure delle ricorrenti, poiché, come questa corte ha
avuto già modo di precisare (v. spec. sent. n. 924 del 1988), for
me di coordinamento tecnico possono essere esercitate verso uffi
ci regionali anche da enti pubblici statali, non applicandosi ad
esse le regole valide per l'esercizio della funzione di indirizzo e
coordinamento governativo. E ciò vale in particolar modo, quan
do, come nel caso di specie, l'ente pubblico cui è affidato il coor
dinamento tecnico è riconosciuto dalla legge come portatore, nello
specifico campo considerato, di conoscenze e di competenze tec
niche e scientifiche dotate di un particolare valore e di una parti colare ufficialità.
12. - Oggetto di impugnazione sono anche varie disposizioni dell'art. 13, che concernono poteri di promozione e di proposta del commissario del governo.
La provincia autonoma di Bolzano prospetta dubbi di costitu
zionalità nei confronti del 1° comma, lett. b ed e, e del 2° com
ma dell'art. 13, i quali, nel prevedere che il commissario del
governo «promuove tra i rappresentanti regionali e i funzionari
delle amministrazioni statali decentrate riunioni periodiche che
sono presiedute dal presidente della regione» (lett. b, 2a parte) e «propone al presidente del consiglio dei ministri iniziative in
ordine ai rapporti tra Stato e regione, anche per quanto concerne
le funzioni statali di indirizzo e coordinamento e l'adozione di
direttive per le attività delegate» (lett. e), prevederebbero poteri di coordinamento riguardanti anche le attività amministrative re
gionali. Secondo la ricorrente, ove tali poteri dovessero esser rite nuti applicabili alle province autonome (come afferma il 2° comma
dell'art. 13, che, peraltro, fa «salva la diversa disciplina prevista dai rispettivi (statuti e relative norme di attuazione»), si porreb bero in contrasto con l'art. 87 dello statuto del Trentino-Alto
Adige, il quale, nel delineare la figura del commissario del gover no presso la provincia di Bolzano, conferirebbe a quest'ultimo
poteri di coordinamento sulle attività amministrative statali più ristretti di quelli previsti dall'art. 124 Cost. Analoghe censure so no prospettate dalla regione Trentino-Alto Adige, per la quale,
inoltre, la previsione di poteri di proposta per l'adozione di diret
tive alle attività delegate (art. 13, 1° comma, lett. e) si porrebbe in contrasto con l'art. 41 dello statuto, che affida al presidente della giunta regionale il compito di dirigere le funzioni ammini
strative delegate dallo Stato, e con l'art. 16 dello stesso statuto, il quale stabilirebbe una certa rigidità del meccanismo della dele
ga attraverso la previsione che questa sia disposta con legge. Infi
ne, sempre secondo la regione, si porrebbe in contrasto con tali
principi anche l'art. 2, 2° comma, lett. e, il quale stabilisce che
le direttive per le attività delegate siano impartite «tramite il com missario del governo».
Le questioni non sono fondate.
Va preliminarmente disattesa l'interpretazione delle ricorrenti, secondo la quale le disposizioni impugnate non dovrebbero essere
applicate nell'ambito della provincia di Bolzano e della regione del Trentino-Alto Adige, dal momento che tale interpretazione
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
si pone in diametrale contrasto con l'esplicita formulazione con
tenuta nell'art. 13, 2° comma, in base alla quale le norme previ ste dall'articolo considerato si applicano anche alla regione Trentino-Alto Adige e alle province di Trento e di Bolzano, salva
la diversa disciplina prevista dalle disposizioni statutarie e a quel le di attuazione delle stesse. Tale clausola di salvezza, che, peral
tro, ha un senso soltanto sul presupposto dell'applicazione alle
ricorrenti delle disposizioni impugnate, è espressamente diretta
a garantire le stesse ricorrenti da illegittime interferenze nell'au
tonomia costituzionalmente riconosciuta ad esse, interferenze che
potrebbero verificarsi in seguito allo scorretto esercizio dei poteri affidati al commissario del governo dalle disposizioni impugnate.
Su tali basi interpretative, va dichiarata l'infondatezza della que stione che la regione Trentino-Alto Adige propone in relazione
all'art. 2, 2° comma, lett. e, secondo la quale la trasmissione
delle direttive governative da parte del commissario del governo inciderebbe sui poteri di direzione, spettanti al presidente regio
nale, relativi alle attività delegate, nonché sullo statuto interno
dei rapporti fra delegante e delegato, il quale sarebbe codificato
con una certa rigidità dalla legge. Pur se andrebbe rilevato che, a norma dell'art. 41 dello statuto, il potere di direzione delle fun
zioni delegate, di cui è titolare il presidente regionale, riconosce
a monte il potere governativo di dare istruzioni e il dovere dello
stesso presidente della giunta regionale di conformare a queste ultime le proprie direttive, appare decisivo il rilievo che il potere di trasmissione attribuito al commissario del governo riguardo alle istruzioni governative è un potere meramente formale, nel
senso che il commissario funge dà semplice supporto organizzati vo diretto a comunicare ufficialmente al presidente regionale le
istruzioni deliberate dal governo. Essendo questa la natura del
potere contestato, non si può inferire dalla disposizione impu
gnata nessuna illegittima interferenza nei confronti dei poteri co
stituzionalmente riconosciuti all'amministrazione regionale e al suo
vertice nell'ambito delle attività delegate dallo Stato.
Del pari insussistente è la lesione della autonomia amministra
tiva lamentata dalle ricorrenti per effetto dei poteri riconosciuti
al commissario del governo dall'art. 13, 2° comma, lett. b, 2a
parte, ed e. Ove siano correttamente interpretati, i poteri conte
stati non si pongono in contrasto con alcuna norma statutaria,
per il semplice fatto che, mentre in un caso (lett. b) è semplice mente previsto un potere di promozione di conferenze o di riu
nioni tra i funzionari delle amministrazioni statali decentrate e
i rappresentanti regionali (o provinciali) al fine di coordinare pa ritariamente le rispettive attività, nell'altro caso (lett. e), invece, è stabilito un potere di proposta verso il presidente del consiglio dei ministri in ordine all'adozione di iniziative relativamente a
competenze spettanti a quest'ultimo nel campo nei rapporti fra
Stato e regioni e, in particolare, per quanto concerne le funzioni
statali di indirizzo e di coordinamento e quelle di direttiva o di
istruzione per le attività delegate. In altre parole, mentre in un
caso si versa in ipotesi di cooperazione paritaria fra Stato e regio ni (e province autonome), la cui attivazione può avvenire e i cui
risultati possono essere accettati soltanto sulla base di una libera
e mai vincolabile decisione dei singoli soggetti che vi partecipano, nell'altro caso, invece, si tratta di poteri di semplice proposta, i cui limiti coincidono con quelli relativi alle competenze del pre sidente del consiglio dei ministri in ordine alle quali quelle propo ste vengono formulate, limiti che, come ribadisce l'art. 13, 2°
comma, vanno desunti, per quanto riguarda le ricorrenti, dai ri
spettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
In definitiva, per le cautele da esse predisposte, le norme impu
gnate appaiono particolarmente rispettose delle autonomie regio nali (e provinciali), incluse quelle specificamente garantite alle
ricorrenti. Né la corte potrebbe trovare motivi di illegittimità nel
la previsione di poteri che — essendo ispirati, l'uno, al principio
di cooperazione nella sua forma più autentica e originaria (quella
paritaria) e, l'altro, all'esigenza di un adeguato coordinamento
fra commissario del governo e presidente del consiglio dei mini
stri nella fase ascendente dei loro rapporti (dalla periferia al cen
tro) — rappresentano una significativa attuazione di esigenze, di
finalità e di principi costituzionali costantemente ritenuti dalla
giurisprudenza costituzionale di fondamentale importanza al fine
dell'instaurazione di più efficienti raccordi tra l'amministrazione
dello Stato e quella regionale (o provinciale) (v. spec. sent. 94
del 1985, id., Rep. 1985, voce Trentino-Alto Adige, n. 85; 151
e 153 del 1986, id., 1986, I, 2689; 302 del 1988, id., 1988, I, 1017; 1031 e 1112 del 1988).
Il Foro Italiano — 1989.
13. - Ancora la provincia di Bolzano e la regione Trentino-Alto
Adige contestano la legittimità costituzionale dell'art. 19, 1° com
ma, lett. p, che affida al segretario generale della presidenza del
consiglio dei ministri il compito di «curare gli adempimenti rela
tivi ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano; all'esame delle leggi regionali ai fini dell'art. 127
Cost.; al coordinamento tra legislazione statale e regionale; al
l'attività dei commissari del governo nelle regioni; ai problemi delle minoranze linguistiche e dei territori di confine».
Oltreché per le ragioni già addotte per contestare l'applicazio ne della funzione di indirizzo e coordinamento nel proprio ambi
to territoriale, la provincia di Bolzano ritiene le suddette
disposizioni contrarie alla Costituzione in quanto attribuirebbero
compiti di rilevanza politica esterna, incidenti nella sfera di auto
nomia costituzionalmente garantita alla ricorrente, ad un organo ausiliario del presidente del consiglio, anziché al governo. La re
gione Trentino-Alto Adige, invece, contesta la legittimità delle
stesse disposizioni in quanto sottoporrebbero le competenze legis lative regionali, e in particolare modo quella esclusiva, a un pote
re non previsto in Costituzione, ma basato su norme di legge ordinaria.
Analoga censura è formulata dalla stessa regione nei confronti
dell'art. 23, 6° comma, in quanto prevede una delega legislativa vòlta ad attribuire all'«ufficio centrale per il coordinamento del
l'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del governo» il po tere di avvalersi di altri organi della pubblica amministrazione
e di promuovere forme di collaborazione con gli uffici delle pre
sidenze delle giunte regionali al fine di armonizzare i testi norma
tivi statali e regionali. L'una e l'altra questione sono prive di fondamento.
Tanto le censure formulate dalla regione Trentino-Alto Adige,
quanto quelle prospettate dalla provincia di Bolzano nei confron
ti dell'art. 19, 1° comma, lett. p, partono dall'erroneo presuppo
sto di ritenere le funzioni delineate dalle disposizioni impugnate come dotate di rilevanza esterna ed incidenti, in quanto tali, nella
sfera di autonomia costituzionalmente garantita alle ricorrenti.
In realtà cosi non è, poiché gli adempimenti posti a carico del
segretario generale concernono attività interne alla presidenza del
consiglio che, nella loro proiezione esterna, non possono non ri
ferirsi a funzioni e competenze proprie del presidente del consi
glio dei ministri. Questa caratterizzazione degli adempimenti considerati deriva tanto dalla natura evidentemente similare delle
attività previste in altre lettere dello stesso comma, quanto dalla
configurazione giuridica da riconoscere al segretario generale del
la presidenza del consiglio dei ministri, che è quella propria di
un organo posto al vertice dell'amministrazione interna alla stes
sa presidenza, al quale non sono mai imputati poteri o rapporti aventi una valenza politica esterna.
Le considerazioni appena svolte valgono a maggior ragione in
riferimento alle analoghe censure mosse dalla regione Trentino
Alto Adige nei confronti dell'art. 23, 6° comma, il quale attribui
sce a un ufficio interno al segretariato generale, e cioè all'ufficio
centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'atti
vità normativa del governo sia poteri di avvalimento di altri orga ni della pubblica amministrazione, sia la promozione di forme
di collaborazione con gi uffici delle presidenze delle giunte regio
nali. Anche in tal caso, infatti, si tratta di attività meramente
preparatorie e istruttorie rispetto a quelle decisionali, che, oltre
tutto, quando riguardano uffici regionali, possono svolgersi sol
tanto ove vi consentano i presidenti delle rispettive giunte.
14. - La provincia di Bolzano contesta, infine, la legittimità
costituzionale dell'art. 12, 7° comma, il quale — nel delegare
al governo l'adozione di provvedimenti legislativi relativi al rior
dino e alla eventuale soppressione di organismi a composizione
mista Stato-regioni in modo da accentrare le corrispondenti com
petenze (salvo quelle tecnico-scientifiche) nella conferenza Stato
regioni prevista dallo stesso art. 12 e in modo da ridisciplinare
la prestazione dei pareri, già di competenza delle predette com
missioni, riguardo alle questioni di carattere generale per le quali
debbano anche essere sentite tutte le regioni e le province autono
me — si porrebbe in contrasto con le disposizioni indicate al pre
cedente punto 4, ed in particolare con l'art. 107 dello statuto,
con la misura n. 137 del c.d. «pacchetto delle norme a favore
delle popolazioni alto-atesine» (approvato dal parlamento con
o.d.g. nelle sedute del 4 e 5 dicembre 1969) e con le altre norme
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2083 PARTE PRIMA 2084
di attuazione che prevedono l'istituzione di commissioni pariteti che per l'attuazione dello statuto.
La questione è priva di fondamento, in quanto le disposizioni censurate non si riferiscono, certo, alle varie commissioni parite
tiche, formate da rappresentanti dello Stato e da delegati della
regione Trentino-Alto Adige, o delle province autonome di Tren
to e di Bolzano, che operano in connessione con i compiti di
attuazione dello statuto della predetta regione. L'art. 12, 7° com
ma, si riferisce, invece, alle molteplici commissioni miste previste da varie leggi al fine di svolgere, settore per settore, attività del
tipo di quelle che lo stesso art. 12 tende ad accentrare nella «con
ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome» (art. 12, 5° comma). In altre parole, le disposizioni impugnate compiono un'oppor
tuna opera di razionalizzazione e di semplificazione delle proce dure di raccordo previste in relazione all'adozione di atti statali
interessanti direttamente le regioni, procedure che, non incidendo
affatto nel campo dell'attuazione degli statuti speciali, non pos sono minimamente porsi in contrasto con i parametri invocati
dalla provincia di Bolzano.
Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi:
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzio
nale dell'art. 2, 3° comma, lett. p, 1. 14 agosto 1988 n. 400 (disci
plina dell'attività di governo e ordinamento della presidenza del
consiglio dei ministri), nella parte in cui si riferisce all'annulla
mento degli atti degli enti locali e degli enti dipendenti dalla re
gione, sollevata, in riferimento agli art. 4, n. 1, 5 e 60 1. cost.
31 gennaio 1963 n. 1 (statuto della regione Friuli-Venezia Giulia), dalla regione Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in
epigrafe;
2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legit timità costituzionale relative alle disposizioni dell'art. 2, 3° com
ma, lett. p, 1. 23 agosto 1988 n. 400, in quanto concernenti
disposizioni già dichiarate incostituzionali;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituziona
le dell'art. 2, 3° comma, lett. d, 1. 23 agosto 1988 n. 400, solleva
te, con i ricorsi indicati in epigrafe, in riferimento: a) agli art.
5 e 116 Cost., 3, 3° comma, 8, 9, 16, 40, ultimo comma, 52
e 107 d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670 (statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige), dalla provincia autonoma di Trento; b) al
l'art. 4 1. cost. 31 gennaio 1963 n. 1, dalla regione Friuli-Venezia
Giulia; c) agli art. 5, 6, 116 e 125 Cost, e agli art. 3, 3° comma,
4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1° comma, 19, 33, 49, 38,
61, 78, 87, 88, 90, 91, 92, 98, 103, 104 e 107 d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670, e relative norme di attuazione, in relazione all'art.
10 del trattato di pace del 10 febbraio 1947 (reso esecutivo con
d. leg. 28 settembre 1947 n. 1430), dalla provincia autonoma di
Bolzano; d) agli art. 3 e 6 1. cost. 26 febbraio 1948 n. 3 (statuto
speciale per la regione Sardegna) e 2 d.p.r. 19 giugno 1979 n.
348, dalla regione Sardegna; e) agli art. 117 e 118 Cost., in rela
zione agli art. 3 1. 22 luglio 1975 n. 382 e 4 d.p.r. 24 luglio 1977
n. 616, dalla regione Veneto; f) agli art. 116 Cost., 4, 5, 16,
41, 44, 87 ed 88 d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670 e 32 ss. e 42 ss.
d.p.r. 1° febbraio 1973 n. 49, dalla regione Trentino-Alto Adige;
4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituziona
le dell'art. 2, 3° comma, 1. 23 agosto 1988 n. 400, nella parte in cui non prevede l'intervento del presidente della regione alle
sedute del consiglio dei ministri relative alle delibere indicate nel
lo stesso articolo per le quali l'intervento sia richiesto dallo statu
to o dalle norme di attuazione dello stesso, sollevata, con il ricorso
indicato in epigrafe, dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in riferi mento all'art. 44 1. cost. 31 gennaio 1963 n. 1, anche in relazione
all'art. 4 d.p.r. 15 gennaio 1987 n. 469;
5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituziona
le dell'art. 2, 3° comma, lett. h, 1. 23 agosto 1988 n. 400, solleva
ta, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla regione Veneto in
riferimento agli art. 117 e 118 Cost., come attuati dagli art. 1
e 5 1. 22 luglio 1975 n. 382 e 6 d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, nonché dalla regione Trentino-Alto Adige in riferimento agli art.
116 Cost., 4, 5, 16, 41, 44, 87 ed 88 d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670;
6) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, 3° comma, lett.
d, 1. 23 agosto 1988 n. 400, nella parte in cui non prevede la
concorrenza dell'interesse nazionale alla tutela delle minoranze
linguistiche locali, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli art. 4,
11 Foro Italiano — 1989.
8, 9 e 16 d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670 e alle norme interposte contenute nell'art. 10 del trattato di pace del 10 febbraio 1947
(reso esecutivo con d. leg. 28 settembre 1947 n. 1430);
7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituziona
le dell'art. 12, 5° comma, lett. b, 1. 23 agosto 1988 n. 400, solle
vata, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla regione Sardegna
in riferimento agli art. 116 Cost., 3 e 6 1. cost. 26 febbraio 1948
n. 3 dalla provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli art.
5, 6, 116, 125 e 134 Cost., agli art. 3, 3° comma, 4, 5, 8, 9,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 1° comma, 19, 33, 49, 38, 81, 78, 87,
88, 90, 91, 92, 98, 103, 104 e 107 d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670,
e alle norme interposte contenute nell'art. 10 del trattato di pace
del 10 febbraio 1947 (reso esecutivo con d. leg. 28 settembre 1947
n. 1430); 8) dichiara non fondata la questione di legittimità costituziona
le dell'art. 5, 2° comma, lett. e ed /, 1. 23 agosto 1988 n. 400,
sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla regione Sarde
gna in riferimento agli art. 3 e 6 1. cost. 26 febbraio 1948 n.
3, come attuata dal d.p.r. 19 maggio 1949 n. 250 e dall'art. 2
d.p.r. 19 giugno 1979 n. 348;
9) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 24, 1° comma, lett.
c, 1. 23 agosto 1988 n. 400, sollevata, con i ricorsi indicati in
epigrafe, in riferimento: a) agli art. 5, 6, 116, 125 e 134 Cost.,
agli art. 3, 3° comma, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1° comma, 19, 33, 49, 38, 61, 78, 87, 88, 90, 91, 92, 98, 103, 104 e 107 d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670, nonché alle norme interposte contenute nell'art. 10 del trattato di pace del 10 febbraio 1947
(reso esecutivo con d. leg. 28 settembre 1947 n. 1430) dalla pro vincia autonoma di Bolzano; b) agli art. 117, 118 e 125 Cost.,
in relazione agli art. 41-54 1. 10 febbraio 1953 n. 62 dalla regione
Veneto; c) agli art. 116 Cost, e 4, 5, 16, 41, 44, 87 ed 88 d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670, come attuati dagli art. 32 ss. e 42 ss.
d.p.r. 1° febbraio 1973 n. 49 dalla regione Trentino-Alto Adige;
10) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzio
nale dell'art. 2, 3° comma, lett. e, 1. 23 agosto 1988 n. 400, solle
vata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla regione Trentino-Alto
Adige in riferimento agli art. 116 Cost., e 4, 5, 16, 41, 44, 87
ed 88 d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670, come attuati dagli art. 32
ss. e 42 ss. d.p.r. 1973, n. 49;
11) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzio
nale dell'art. 13, 1° comma, lett. b, 1. 23 agosto 1988 n. 400,
sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla provincia di
Bolzano in riferimento agli art. 5, 6, 116, 125 e 134 Cost., agli art. 3, 3° comma, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1° comma,
19, 33, 49, 38, 61, 78, 87, 88, 90, 91, 92, 98, 103, 104 e 107
d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670, nonché alle norme interposte conte
nute nell'art. 10 del trattato di pace del 10 febbraio 1947 (reso esecutivo con d. leg. 28 settembre 1947 n. 1430);
12) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzio
nale dell'art. 13, 1° comma, lett. e, e 2° comma, e 19, 1° com
ma, lett. p, 1. 23 agosto 1988 n. 400, sollevate, con i ricorsi indicati
in epigrafe, dalla provincia di Bolzano in riferimento agli art.
5, 6, 116, 125 e 134 Cost., agli art. 3, 3° comma, 4, 5, 8, 9,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 1° comma, 19, 33, 49, 38, 81, 78, 87,
88, 90, 91, 92, 98, 103, 104 e 107 d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670, nonché alle norme interposte contenute nell'art. 10 del trattato
di pace del 10 febbraio 1947 (reso esecutivo con d. leg. 28 settem
bre 1947 n. 1430), e dalla regione Trentino-Alto Adige in riferi
mento agli art. 116 Cost., 4, 5, 16, 41, 44, 87 ed 88 d.p.r. 31
agosto 1972 n. 670;
13) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzio
nale dell'art. 23, 6° comma, 1. 23 agosto 1988 n. 400, sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla provincia autonoma di Bol
zano, in riferimento agli art. 5, 6, 116, 125 e 134 Cost., agli art. 3, 3° comma, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1° comma,
19, 33, 49, 38, 61, 78, 87, 88, 90, 91, 92, 98, 103, 104 e 107 d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670, nonché alle norme interposte conte
nute nell'art. 10 del trattato di pace del 10 febbraio 1947 (reso esecutivo con d. leg. 28 settembre 1947 n. 1430); dalla regione Veneto in riferimento agli art. 117, 118 e 125 Cost., come attuati
dagli art. 41 e 54 1. 10 febbraio 1953 n. 62, e dalla regione Trentino-Alto Adige in riferimento agli art. 116 Cost., 4, 5, 16,
41, 44, 87 ed 88 d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670, come attuati dagli art. 32 ss. e 42 ss. d.p.r. 1° febbraio 1973 n. 49;
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
14) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzio
nale dell'art. 12, 7° comma, 1. 23 agosto 1988 n. 400, sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla provincia autonoma di Bol
zano, in riferimento agli art. 5, 6, 116, 125 e 134 Cost., agli art. 3, 3° comma, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1° comma,
19, 33, 49, 38, 81, 78, 87, 88, 90, 91, 92, 98, 103, 104 e 107 d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670, nonché alle norme interposte conte
nute nell'art. 10 del trattato di pace del 10 febbraio 1947 (reso esecutivo con d. leg. 28 settembre 1947 n. 1430).
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 21 aprile 1989, n. 229
(iGazzetta ufficiale, la serie speciale, 26 aprile 1989, n. 17); Pres. Saja, Est. Cheli; Regione Lombardia (Avv. Onida) c.
Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Favara).
Governo — Legge sulla presidenza del consiglio — Consiglio dei
ministri — Annullamento straordinario degli atti amministrati
vi illegittimi delle regioni e delle province autonome — Incosti
tuzionalità (Cost., art. 5, 115, 118, 125, 126, 134; 1. 11 marzo
1953 n. 87, costituzione e funzionamento della Corte costitu
zionale, art. 39; 1. 23 agosto 1988 n. 400, disciplina della attivi
tà di governo e ordinamento della presidenza del consiglio dei
ministri, art. 2).
È illegittimo l'art. 2, 3° comma, lett. p, /. 23 agosto 1988 n.
400, nella parte in cui prevede l'adozione da parte del consiglio dei ministri delle determinazioni concernenti l'annullamento
straordinario degli atti amministrativi illegittimi delle regioni e delle province autonome. (1)
(1) La Corte costituzionale esclude innanzi tutto che l'art. 2, 3° com
ma, lett. p), 1. 400/88, concernente il potere di annullamento straordina rio da parte del consiglio dei ministri, possa ritenersi una norma meramente
ricognitiva di altra preesistente, in particolare dell'art. 6 r.d. 383/34 (t.u. legge comunale e provinciale) e, dal confronto tra la posizione assegnata dalla Costituzione alle regioni (art. 115) ed alle province e comuni (art. 128), trae la conclusione che la posizione di autonomia delle prime com
porta che un controllo sull'attività delle stesse deve necessariamente tro
vare conforto nella Costituzione, la quale all'art. 125, parla di controllo «in forma decentrata». La corte ritiene infine che, anche a voler conside rare il potere in questione del consiglio dei ministri come atto di autotute
la o di alta amministrazione, anziché come atto di controllo, esso non
sfuggirebbe ugualmente ad una pronuncia di incostituzionalità. La Corte costituzionale ha avuto modo, in precedenza, di occuparsi
del potere straordinario di annullamento del governo previsto dall'art.
6 r.d. 383/34, per sostenere che esso è esercitabile quando concorrano
motivi attuali e concreti di interesse generale, è di carattere eccezionale e riservato esclusivamente al governo e non può ritenersi trasferito alle
regioni. Ha affermato inoltre che tale potere ha la funzione di mantenere il carattere unitario dell'ordinamento della pubblica amministrazione, è un mezzo di autotutela dell'amministrazione pubblica intesa come ordi
namento unitario e non si pone quindi in contrasto con l'art. 5 Cost,
(v. Corte cost. 26 gennaio 1957, n. 24, Foro it., 1957, I, 1748; 5 maggio 1959, n. 23, id., 1959, I, 718, commentata da Cannada Bartoli, in Giur.
costit., 1959, 329; 16 dicembre 1960, nn. 73 e 74, Foro it., 1961, I, 185
e 378; 13 luglio 1963, n. 128, id., 1963, I, 1858; 13 gennaio 1966, n.
4, id., 1966, I, 554, commentata da Cuccolo, in Giur. costit., 1966,
53). È da segnalare, come elemento significativo, che la corte non richia
ma e non fa alcun cenno ad un proprio precedente cui invece si erano
richiamati, con opposti intenti, sia la regione ricorrente che la difesa del
governo. Si tratta della sent. 28 dicembre 1971, n. 207 (Foro it., 1972,
I, 294, con nota di Pizzorusso, commentata da Berti, in Giur. costit.,
1971, 2818) in cui la corte, in un obiter dictum, aveva lasciato intendere
che (non ad un singolo ministro) ma all'intero governo poteva ricono
scersi il potere di annullamento straordinario sugli atti amministrativi ille
gittimi delle regioni. La presente pronuncia sembra quindi dar ragione a quanti avevano giudicato quella decisione come dipesa più «da una
svista occasionale, che da una meditata riflessione della corte» (Paladin, Diritto regionalePadova, 1979, 414-415).
Circa la possibilità del governo di esercitare il potere straordinario di
annullamento di cui all'art. 6 r.d. 383/34 anche nei confronti degli atti
amministrativi regionali, v. Gelpi, Annullamento d'ufficio ex art. 6 l.c.p.
degli atti amministrativi delle regioni,in Ammin. it., 1970, 903; Cugurra,
Il Foro Italiano — 1989.
Diritto. — 1. - Forma oggetto di impugnativa l'art. 2, 3° com
ma, lett. p), 1. 23 agosto 1988 n. 400 (disciplina dell'attività di
governo e ordinamento della presidenza di consiglio dei ministri) nella parte in cui attribuisce alla competenza del consiglio dei
ministri, previo parere del Consiglio di Stato e della commissione
parlamentare per le questioni regionali, «le determinazioni con
cernenti l'annullamento straordinario, a tutela dell'unità dell'or
dinamento, degli atti amministrativi illegittimi» delle regioni e delle
province autonome.
Ad avviso della regione Lombardia tale norma risulterebbe vi
ziata nella legittimità per violazione degli art. 5, 115, 118, 125, 126 e 134 Cost, (anche in riferimento all'art. 39 1. 11 marzo 1953
n. 87), in quanto suscettibile di ledere «la stessa essenza del siste
ma autonomistico configurato nella Costituzione», incidendo sul
«carattere costituzionale» dell'autonomia regionale sancita dal
l'art. 115 Cost., sia con riferimento all'«attribuzione alle regioni di poteri e funzioni non disponibili se non entro limiti precisi da parte del legislatore ordinario (art. 117 e 118 Cost.)», sia con
riferimento alla «disciplina costituzionalizzata degli elementi fon
damentali di tutti i procedimenti di controllo sull'attività e sugli
organi della regione (art. 125, 126 e 127)», sia, infine, in relazio
ne alla «esclusiva attribuzione alla Corte costituzionale dei poteri di risoluzione autoritativa dei conflitti di legittimità che possono
sorgere fra regione e Stato-persona, di cui il governo è portavoce unitario (art. 134 e 127 Cost.)». Né il richiamo all'interesse na
zionale o ad altri interessi pubblici affidati alla cura dello Stato
potrebbe comunque giustificare l'attribuzione allo stesso «di un
potere generale e innominato di annullamento degli atti ammini
strativi» senza limiti di materia o condizioni sostanziali di eserci
zio: dal che l'asserita violazione anche dei principi di legalità e
di riserva di legge che regolano i rapporti tra Stato e regioni.
Annullamento governativo come atto di «alta amministrazione», in Riv.
trim. dir. pubbl., 1979, 604; A. M. Sandulli, Il potere governativo di
annullamento e le regioni, in Dir. e società, 1975, 205; Montanari, in
Foro it., 1975, III, 252; Resta, Sull'applicabilità del potere di annulla mento d'ufficio ex art. 6 t.u. I. prov. e com. del 1934 n. 383 agli atti
amministrativi delle regioni e degli enti subregionali, in Foro amm., 1976,
I, 1466; Gizzi, Manuale di diritto regionale, Milano, 1986, 680-681. In ordine al potere di annullamento straordinario, ai sensi dell'art. 6
r.d. 383/34, nei confronti di atti amministrativi illegittimi dei comuni
e delle province, v. Tar Liguria 17 giugno 1985, n. 343, Foro it., Rep. 1986, voce Atto amministrativo, n. 133; Cons Stato, sez. IV, 11 luglio 1984, n. 534, id., Rep. 1985, voce Edilizia e urbanistica, n. 603; sez.
V 21 maggio 1982, n. 422, id., Rep. 1982, voce Comune, n. 122; sez.
II 5 dicembre 1974, n. 874/74, sez. I 30 marzo 1973, n. 2672/71 e Tar
Lazio, sez. I, 17 novembre 1976, n. 679, id., Rep. 1977, voce Atto ammi
nistrativo, nn. 171, 170, 175; Tar Friuli-Venezia Giulia 22 ottobre 1975, n. 78, id., Rep. 1976, voce Commercio (disciplina), n. 280, tutte nel sen
so che tale potere non può essere esercitato da organi diversi dal consiglio dei ministri; contra, Cons. Stato, sez. V, 22 novembre 1974, n. 552, id.,
1975, III, 252, con nota di richiami e osservazioni di Montanari, cit., che ha ritenuto legittimo l'annullamento governativo di atti di un ente
locale, anche se il relativo provvedimento sia stato adottato su proposta del ministro degli interni, senza una previa delibera del consiglio dei mi
nistri; sez. V 13 febbraio 1981, n. 46, id., Rep. 1981, voce Sicilia, n.
63; sez. Ili 5 dicembre 1974, n. 874/74, id., Rep. 1977, voce Atto ammi
nistrativo, n. 177, per la legittimità dell'esercizio di tale potere nei con
fronti dei comuni della regione siciliana e degli enti territoriali sottoposti al controllo della regione; sez. VI 22 aprile 1980, n. 552, id., Rep. 1980, voce Trentino-Alto Adige, n. 25, secondo cui l'annullamento straordina rio da parte del governo è preordinato, non al mero ripristino della legali tà violata, ma al perseguimento di esigenze di unitarietà dell'azione
amministrativa globalmente considerata; sez. I 30 marzo 1973, n. 2672/71,
id., Rep. 1977, voce Atto amministrativo, n. 172, secondo cui chi denun
cia l'illegittimità di un atto amministrativo per l'annullamento, ai sensi
dell'art. 6 r.d. 383/34, non ha diritto ad una risposta perché il potere di annullamento d'ufficio costituisce attività ampiamente discrezionale, di cui il governo può servirsi nel concorso dei necessari presupposti, in
particolar modo in presenza di uno specifico interesse pubblico alla rimo
zione dell'atto, indipendentemente da qualsiasi denunzia di possibili inte
ressi; Tar Marche 23 gennaio 1976, n. 22, id., Rep. 1976, voce Giustizia
amministrativa, n. 1859, secondo cui il potere di annullamento d'ufficio
conferito al governo costituisce attività di amministrazione attiva.
Nel senso che rientra nella giurisdizione amministrativa il ricorso pro
posto da un comune contro il provvedimento di annullamento, ex art.
6 r.d. 383/34, v. Cons. Stato, sez. V, 13 febbraio 1981, n. 46, id., Rep.
1981, voce Atto amministrativo, n. 121.
Sulla 1. 400/88, v. la raccolta di scritti in Foro it., 1989, V, 309 ss.
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