+ All Categories
Home > Documents > PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 30 dicembre 1987, n. 620 (Gazzetta...

PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 30 dicembre 1987, n. 620 (Gazzetta...

Date post: 31-Jan-2017
Category:
Upload: hoangtu
View: 226 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
4
sentenza 30 dicembre 1987, n. 620 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 8 gennaio 1988, n. 1); Pres. Saja, Est. Casavola; Broussard e altri (Avv. Rienzi, Cassandro, Salberini) c. Min. pubblica istruzione e altri; interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Tallarida). Ord. T.A.R. Lazio 29 maggio 1985 (due) (G.U., 1 a s.s., nn. 24 e 37 del 1986), 26 febbraio 1986 e 16 aprile 1986 (G.U., 1 a s.s., n. 19 del 1987), 5 n ... Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1988), pp. 1815/1816-1819/1820 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23181302 . Accessed: 28/06/2014 09:58 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.220.202.49 on Sat, 28 Jun 2014 09:58:46 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 30 dicembre 1987, n. 620 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 8 gennaio 1988, n. 1); Pres. Saja, Est. Casavola; Broussard

sentenza 30 dicembre 1987, n. 620 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 8 gennaio 1988, n. 1);Pres. Saja, Est. Casavola; Broussard e altri (Avv. Rienzi, Cassandro, Salberini) c. Min. pubblicaistruzione e altri; interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Tallarida). Ord. T.A.R. Lazio 29maggio 1985 (due) (G.U., 1 a s.s., nn. 24 e 37 del 1986), 26 febbraio 1986 e 16 aprile 1986 (G.U.,1 a s.s., n. 19 del 1987), 5 n ...Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1988), pp. 1815/1816-1819/1820Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23181302 .

Accessed: 28/06/2014 09:58

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 91.220.202.49 on Sat, 28 Jun 2014 09:58:46 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 30 dicembre 1987, n. 620 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 8 gennaio 1988, n. 1); Pres. Saja, Est. Casavola; Broussard

1815 PARTE PRIMA 1816

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 30 dicembre 1987, n. 620

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 8 gennaio 1988, n. 1); Pres.

Saia, Est. Casavola; Broussard e altri (Avv. Rienzi, Cassan

dra, Salberini) c. Min. pubblica istruzione e altri; interv. Pres.

cons, ministri (Avv. dello Stato Tallarida). Orci. T.A.R. La

zio 29 maggio 1985 (due) (G.U., la s.s., nn. 24 e 37 del 1986), 26 febbraio 1986 e 16 aprile 1986 (G.U., la s.s., n. 19 del

1987), 5 novembre 1986 (G.U., la s.s., n. 23 del 1987); T.A.R.

Umbria 30 ottobre 1986 (G.U., la s.s., n. 28 del 1987).

Istruzione pubblica — Università — Giudizi di idoneità a profes sore associato — Costituzione di più di una commissione giudi catrice — Questioni infondate di costituzionalità (Cost., art.

3, 24, 76, 97, 134, 136, 137; 1. cost. 9 febbraio 1948 n. 1, norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie di indipendenza della Corte costituzionale, art. 1; 1. 21 feb

braio 1980 n. 28, delega al governo per il riordinamento della

docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la

sperimentazione organizzativa e didattica, art. 5; d.p.r. 11 lu

glio 1980 n. 382, riordinamento della docenza universitaria, re

lativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizza tiva e didattica, art. 51; 1. 9 dicembre 1985 n. 705, interpreta zione, modificazioni e integrazioni al d.p.r. 11 luglio 1980 n.

382, art. 10). Istruzione pubblica — Università — Giudizio di idoneità a pro

fessore associato — Candidati titolari e no di incarico di inse

gnamento — Identità di procedimento — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 97; 1. 21 febbraio 1980 n. 28, art. 5; d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382, art. 50, 51, 52, 53).

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, 2" comma, d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382, nella parte in cui pre vede che, nell'ipotesi in cui i candidati al giudizio di idoneità a professore universitario associato siano per un raggruppa mento disciplinare più di ottanta, debbano essere costituite più commissioni giudicatrici, tra le quali i candidati debbano essere distribuiti in parti uguali mediante sorteggio, in riferimento agli art. 3, 76 e 97 Cost. (1)

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 l. 9 dicembre 1985 n. 705, nella parte in cui interpreta autenti camente l'art. 51, 2° comma, d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382, ne! senso che questo prevede la formazione di più commissioni giu dicatrici per un solo raggruppamento disciplinare nell'ipotesi che siano più di ottanta i candidati al giudizio di idoneità a professore universitario associato, affermando la sua confor mità ai principi stabiliti in proposito dall'art. 5 della legge di delegazione 21 febbraio 1980 n. 28, in riferimento agli art. 24, 134, 136, 137 Cost, e all'art. 11, cost. 9 febbraio 1948 n. 1. (2)

(1-2) Tra le ordinanze di rimessione, T.A.R. Umbria è riportata in Fo ro it., 1987, III, 568, con nota di richiami, e T.A.R. Lazio è riassunta con la data 11 settembre 1985, n. 946, id.. Rep. 1986, voce Istruzione pubblica, n. 368.

La sentenza riguarda la soluzione adottata dall'art. 51 d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382, emanato in base alla legge di delegazione 21 febbraio 1980 n. 28, per stabilire un rapporto tra il numero dei componenti delle com missioni giudicatrici dei giudizi di idoneità a professore universitario as sociato e il numero dei candidati.

Che un rapporto del genere debba esistere, è principio affermato già per i concorsi a professore universitario ordinario (i c.d. professori di prima fascia): in particolare, l'art. 3 1. 7 febbraio 1979 n. 31, richiamato dall'art. 41 d.p.r. 382/80, ha adottato in proposito la soluzione di preve dere un numero minimo di commissari, cinque, nel caso nel quale i can didati non siano più di sessanta, aumentabile a due a due, fino ad un massimo di nove, per ogni venti candidati in più. E il d.p.r. stesso, che ha istituito la categoria dei professori associati (i c.d. professori di secon da fascia), ha adottato una soluzione analoga per i relativi concorsi, su puntuale indicazione dell'art. 5 1. 28/80.

Senonché questa legislazione del 1980 si è posta lo scopo di facilitare la sistemazione in ruolo (sia pure solo dei docenti di seconda fascia) dei professori incaricati, e del personale universitario non avente la responsa bilità di corsi di insegnamento (assistenti ordinari, tecnici laureati, ecc.); e lo ha raggiunto prevedendo per questi un semplice giudizio di idoneità, ossia senza predeterminazione di un massimo di posti. Quanto al numero dei componenti delle relative commissioni giudicatrici, già l'art. 5 1. 28/80 l'aveva stabilito in modo fisso: tre componenti; e l'art. 51 d.p.r. 382/80, recependo questa indicazione, ha risolto il problema con la diversa solu zione della moltiplicazione delle commissioni giudicatrici, nel caso che i candidati fossero più di ottanta.

Il Foro Italiano — 1988.

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5

1. 21 febbraio 1980 n. 28 e degli art. 50, 51, 52 e 53 d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382, nella parte in cui prevedono che i profes sori universitari incaricati siano sottoposti al giudizio di idonei

tà a professore universitario associato con le stesse modalità

stabilite per i candidati non titolari di corsi di insegnamento. (3)

Diritto. — 1. - Le ordinanze in epigrafe pongono questioni connesse che vanno decise con unica sentenza.

2. - Il T.A.R. per il Lazio, con ordinanze del 29 maggio 1985

(r.o. n. 131/86), del 29 maggio 1985 (r.o. n. 333/86), del 26 feb

Sono le questioni di costituzionalità di questa diversa soluzione che sono state sottoposte alla Corte costituzionale, sotto i profili dell'eccesso di delega (essa, a differenza dell'altra, non trova un puntuale riscontro nella legge di delegazione), della mancanza di garanzia della par condicio tra i candidati, e del rispetto del principio dell'imparzialità dell'ammini strazione. Ma la sentenza ha ritenuto tali questioni infondate: perché la soluzione della moltiplicazione delle commissioni giudicatrici, rispetto al

l'esigenza di mantenere un rapporto tra numero dei loro componenti e numero dei candidati, è da ritenersi già implicita nella scelta operata dal la legge di delegazione, di stabilire per tali commissioni il numero fisso di tre componenti; e perché l'imparzialità dell'amministrazione e la par condicio tra i candidati devono considerarsi assicurate dalla previsione da parte del legislatore delegato che essi vengano distribuiti in parti ugua li per sorteggio tra le varie commissioni.

La soluzione adottata dal legislatore delegato nel 1980 è stata confer mata dalla 1. 9 dicembre 1985 n. 705, con l'art. 10, che, all'inizio si

presenta come di interpretazione dell'art. 51 del d.p.r. delegato, ma che in realtà è di interpretazione dell'art. 5 della legge di delegazione: la por tata di questo viene ricostruita nel senso che già prevede la moltiplicazio ne delle commissioni giudicatrici. Anche della costituzionalità di questa norma si era dubitato, riproponendo nei suoi confronti la classica proble matica sulla costituzionalità delle leggi di interpretazione. Che la sentenza ha potuto evitare, perché aveva già attribuito alla legge di delegazione, sulla base della autonoma ricostruzione della sua portata, il significato che ha inteso conferirgli la norma di interpretazione autentica.

Per l'inquadramento delle disposizioni che la sentenza afferma non in

costituzionale, nella legislazione sui concorsi a professore universitario, v. la nota a Cons. Stato, sez. V, 10 febbraio 1988, n. 178, e a T.A.R.

Lazio, sez. I, 11 dicembre 1987, n. 1960 (in questo fascicolo, III, 269) che hanno affrontato questioni di legittimità di composizione di commis sioni giudicatrici di concorsi e di giudizi di idoneità a professore associato.

(3) In questa parte, la sentenza ha dovuto affrontare i dubbi di costitu zionalità degli art. 50 ss. d.p.r. 382/80 (e dell'art. 5 1. di delegazione 28/80), in quanto prevedono che i professori incaricati siano sottoposti al giudizio di idoneità a professore associato, con le stesse modalità di

sposte per le altre categorie di personale ammesso al medesimo giudizio, e non aventi responsabilità di insegnamento.

La sollevazione della questione ha un sottofondo che deve essere espli citato. Essa si basa sullo scopo già rilevato della legislazione del 1980, di favorire l'immissione nel ruolo dei professori universitari (di seconda

fascia), di personale universitario piuttosto eterogeneo: di professori, ma non di ruolo, e di non professori, anche se di ruolo. Anzi, secondo la logica dominante in questi anni, soprattutto nel susseguirsi di leggi con cernenti gli insegnanti nelle scuole di ogni ordine e grado e i sanitari ospedalieri, secondo la quale lo svolgimento a titolo comunque precario di una data funzione tende a legittimare l'acquisto della titolarità di un

corrispondente posto in ruolo aggirando le ordinarie procedure di selezio ne concorsuale (cfr. art. 97 Cost., il cui 3° comma è più raramente invo cato), i primi, ossia i professori incaricati, avrebbero dovuto acquisire l'immissione in ruolo già solo, o quasi, in forza dell'insegnamento svolto: ossia, con valorizzazione dei loro titoli didattici, e minore rigore di valu tazione della sufficienza dei loro titoli scientifici, a dimostrare la loro «idoneità scientifica», richiesta per i professori associati tanto nei concor si che nei giudizi di idoneità (art. 42 e 51 d.p.r. 382/80). Di qui il dubbio dì costituzionalità della previsione di una uguale procedura per tutte le

eterogenee categorie aventi accesso a questi ultimi. La sentenza ha respinto anche questa censura, affermando che sarebbe

stata irrazionale, viceversa, la previsione di diverse prove di idoneità per il raggiungimento dell'unico status di professore associato.

Per qualche riferimento nella giurisprudenza amministrativa, cfr. le pro nunce che hanno affermato che la specificità dei concorsi a professore universitario, rispetto ad altre selezioni concorsuali, risiede appunto nel valore prevalente da attribuire ai titoli scientifici dei candidati, rispetto ai loro titoli di servizio, in particolare didattici: fra le altre, Cons. Stato, sez. VI, 12 aprile 1986, n. 319, Foro it., Rep. 1986, voce Istruzione pub blica, n. 343; 31 gennaio 1984, n. 33, id., Rep. 1984, voce cit., n. 281; T.A.R. Lazio, sez. I, 16 marzo 1983, n. 233, id., Rep. 1983, voce cit., n. 403. [A. Romano] [A. Romano]

This content downloaded from 91.220.202.49 on Sat, 28 Jun 2014 09:58:46 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 30 dicembre 1987, n. 620 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 8 gennaio 1988, n. 1); Pres. Saja, Est. Casavola; Broussard

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

braio 1986 (r.o. n. 137/87), del 16 aprile 1986 (r.o. n. 138/87), del 5 novembre 1986 (r.o. n. 201/87), e il T.A.R. per l'Umbria,

con ordinanza del 30 ottobre 1986 (r.o. n. 258/87) sottopongono

a questa corte le seguenti questioni di costituzionalità:

I) Se l'art. 51, 2° comma, d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382, nel

prevedere la costituzione di più commissioni qualora il numero

dei concorrenti al giudizio di idoneità per l'inquadramento nella

fascia dei professori associati superi le ottanta unità: a) contrasti

con l'art. 76 Cost., col discostarsi dal dettato dell'art. 5 1. (di

delega) 21 febbraio 1980 n. 28, ove (4° comma) si rinvia, in ma

teria di composizione delle commissioni per i giudizi idoneativi,

al sistema stabilito per il concorso a regime (2° comma); b) con

trasti con gli art. 3 e 97 Cost., non assicurando la costituzione

di più commissioni per un medesimo raggruppamento disciplina

re né la par condicio dei partecipanti né il criterio di imparzialità

cui deve ispirarsi l'azione della p.a.

II) Se l'art. 10 1. 9 dicembre 1985 n. 705, contenente interpre

tazione autentica dell'art. 51 d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382, contra

sti con gli art. 24, 134, 136, 137 Cost, e con l'art. 1 1. Cost,

n. 1 del 1948, non dovendo essere consentito al legislatore ordi

nario di rimuovere con legge interpretativa un possibile vizio (per

sospetta violazione dell'art. 76 Cost.) di norme delegate, specie

quando della questione sia già stata investita la Corte costitu

zionale.

Ili) Se l'art. 5 1. 21 febbraio 1980 n. 28 e gli art. 50, 51, 52

e 53 d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382, nella parte in cui prevedono

che i professori universitari incaricati siano sottoposti, con le stesse

modalità previste per categorie non titolari di corso di insegna

mento, a giudizio di idoneità a professore associato, contrastino

con i principi di eguaglianza (art. 3 Cost.) e di buon andamento

dell'amministrazione (art. 97 Cost.).

3. - Le questioni non sono fondate.

La 1. 21 febbraio 1980 n. 28 («delega al governo per il riordi

namento della docenza universitaria e relativa fascia di formazio

ne, e per la sperimentazione organizzativa e didattica») nel 2°

comma dell'art. 5 stabilisce i criteri della disciplina dell'accesso

al ruolo dei professori associati e, tra l'altro, per quanto attiene

al caso di specie, prevede che le commissioni di concorso, ordina

riamente di cinque membri, «... possono essere formate da un

numero superiore di commissari in rapporto al numero dei candi

dati». Nel 4° comma dello stesso art. 5 il rinvio «secondo le modalità

previste dal 2° comma» riguarda esclusivamente il procedimento

elettorale per la formazione delle commissioni, non già giudica

trici dei concorsi, ma delle due tornate dei giudizi di idoneità.

Queste commissioni sono composte da tre professori, mentre quelle

da cinque o più commissari «in rapporto al numero dei candidati».

Il tenore letterale della disposizione sub a) del 4° comma: «il

giudizio di idoneità è espresso, per ciascun raggruppamento di

discipline, da apposite commissioni nazionali composte da tre pro

fessori ordinari o straordinari, eletti secondo le modalità previste

dal 2° comma» non lascia alcun dubbio su come il legislatore

delegante abbia voluto porre in maniera diversa il regime del con

corso rispetto a quello dei giudizi di idoneità, quanto al problema

del numero dei candidati. Nel primo, le commissioni di cinque

membri possono accrescersi di un numero maggiore di commissa

ri in rapporto al numero dei candidati; nel secondo, le commis

sioni, essendo determinate nel numero fisso di tre componenti,

evidentemente debbono diventare plurime, per fronteggiare il nu

mero dei candidati al giudizio di idoneità, entro ciascun raggrup

pamento di discipline. Ne consegue che la normativa dell'art. 51 d.p.r. 11 luglio 1980

n. 382 («riordinamento della docenza universitaria, relativa fa

scia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didat

tica») risulta rispettosa del criterio enunciato nella legge di dele

gazione, quando al 1° comma riproduce il disposto dell'art. 5,

4° comma, sub a), 1. n. 28 del 1980, che cioè i giudizi sono espressi,

«per ciascun raggruppamento di discipline, da apposite commis

sioni nazionali composte da tre professori ordinari o straordinari».

Il successivo 2° comma impugnato del citato art. 51 d.p.r. n.

382 del 1980 è una deduzione rigorosamente logica dal criterio,

scelto dal legislatore delegante, della moltiplicazione delle com

missioni di tre membri per ciascun raggruppamento disciplinare

e non quello dell'unica commissione di cinque membri che si ac

cresce di commissari in proporzione del numero dei candidati,

riservato al concorso ordinario da indirsi successivamente alle due

tornate di giudizi idoneativi.

Il Foro Italiano — 1988.

4. - L'art. 10 1. 9 dicembre 1985 n. 705 («interpretazione, mo

dificazioni ed integrazioni al d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382, sul rior dinamento della docenza universitaria, relativa fascia di forma

zione nonché sperimentazione organizzativa e didattica») recita:

«L'art. 51 deve essere interpretato nel senso che, ai fini dei giudi zi di idoneità ivi previsti, è consentita la costituzione di più com

missioni giudicatrici per lo stesso raggruppamento disciplinare,

in tal senso intendendosi il principio della diversa composizione

delle commissioni in relazione al numero dei partecipanti, conte

nuto nell'art. 5 1. 21 febbraio 1980 n. 28».

Appare di tutta evidenza che il legislatore-interprete non inno

va alcunché rispetto ai criteri enunciati nella legge di delegazione

n. 28 e correttamente recepiti nel decreto delegato. Ne consegue

che dinanzi ad un intervento interpretativo meramente tautologi

co e riproduttivo delle norme interpretate la verifica di costituzio

nalità in ordine ai parametri invocati resta assorbita dalla que

stione di costituzionalità della norma interpretata quando risulti — come qui risulta — infondata.

5. - La eventuale pluralità delle commissioni giudicatrici entro

uno stesso raggruppamento disciplinare non viola né il principio

di eguaglianza, né quello della imparzialità della p.a., dal mo

mento che il legislatore delegato ha inteso garantire la par condi

cio dei candidati dettando la norma di cui al 2° comma dell'art.

51: «Ove il numero dei concorrenti alla prova idoneativa per un

determinato raggruppamento disciplinare superi le ottanta unità,

si provvederà alla costituzione di più commissioni. I concorrenti

saranno distribuiti nelle commissioni in parti uguali, per sorteggio».

Il ricorso al sorteggio e all'assegnazione in parti uguali dei can

didati tra le commissioni plurime, infatti, è modalità idonea a

soddisfare entrambi i precetti di cui agli art. 3 e 97 Cost.

Non può valere come tertium comparationis il criterio dell'uni

ca commissione aumentata nel numero dei commissari in propor

zione del numero dei candidati, criterio presente già nel contesto

della legge di delegazione n. 28 del 1980, nel ricordato 2° comma

dell'art. 5, nonché, oggetto di dettagliata disciplina, nell'art. 4

d.p.r. 28 dicembre 1970 n. 1077 («riordinamento delle carriere

degli impiegati civili dello Stato»). L'unica commissione è infatti adottata nelle procedure concor

suali, la cui peculiare finalità è quella di coprire posti in numero

limitato rispetto ai concorrenti, tra i quali devesi instaurare com

parazione e graduazione, per operare la scelta dei migliori in nu

mero corrispondente a quello dei posti disponibili.

I giudizi previsti nell'impugnato art. 51 d.p.r. n. 382 del 1980,

invece, non sono preordinati ad altro che alla ricognizione per

ogni candidato dei titoli didattici e scientifici sufficienti per il

conseguimento della idoneità all'ingresso nel ruolo dei professori

associati.

È pertanto evidente che siffatti giudizi di idoneità non invera

no una procedura concorsuale e che le modalità delle commissio

ni plurime per essi stabilite non è comparabile con quella della

commissione unica integrabile e articolabile in sottocommissioni

prevista per i concorsi ordinari.

Le discriminazioni che sarebbero state operate dalle commis

sioni plurime tra i candidati dello stesso raggruppamento, e di

cui si dolgono gli esclusi, attengono a circostanze di fatto in sede

applicativa — quali ad esempio il mancato coordinamento di cri

teri generali tra le varie commissioni — non riferibili con nesso

di conseguenzialità alla norma impugnata. Tali disparità di mero

fatto, dando luogo a pregiudizi e inconvenienti privi di rilievo

costituzionale, sono materia propria dell'osservazione dei giudici

di merito.

6. - Senza fondamento si rivela, infine, la censura sulla etero

geneità delle categorie ammesse ai giudizi di idoneità tra le quali

quella dei professori incaricati avrebbe potuto e dovuto aver tito

lo «ad un diverso tipo di giudizio». L'eterogeneità di status tra

a) professori incaricati, b) assistenti del ruolo ad esaurimento,

c) tecnici laureati, astronomi e ricercatori degli osservatori astro

nomici e Vesuviano, curatori di orti botanici, conservatori di mu

sei, cede alla reductio ad unum operata dalla documentata attivi

tà didattica e produzione scientifica nei diversi status realizzate.

Nelle università e nelle istituzioni culturali, se esistono doveri spe

cifici di insegnamento e di ricerca per talune figure, non sono

di fatto impedite e tanto meno formalmente vietate attività didat

tiche e scientifiche per tutte le altre.

È pertanto rispettoso della razionalità impostagli dal principio

costituzionale di eguaglianza il legislatore che, per verificare l'i

doneità all'accesso al nuovo ruolo dei professori associati, richie

This content downloaded from 91.220.202.49 on Sat, 28 Jun 2014 09:58:46 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 4: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 30 dicembre 1987, n. 620 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 8 gennaio 1988, n. 1); Pres. Saja, Est. Casavola; Broussard

1819 PARTE PRIMA 1820

da a tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, attra verso uno stesso tipo di valutazione, il medesimo contenuto so

stanziale di competenza professionale richiesta dalle funzioni da

espletare, sulla base della pregressa esperienza didattica e di pub blicazione dei propri studi.

Tale rispetto sarebbe anzi mancato, se, al contrario, il legisla tore avesse predisposto tante e diverse modalità di giudizio quan te sono le categorie dei legittimati all'accesso al nuovo ruolo dei

professori associati; perché avrebbe realizzato nella diseguaglian za dei titoli di legittimazione, riverberata nella corrispondente di

versità delle prove di idoneità, una arbitraria eguaglianza nello status conclusivo di professore associato.

Per i professori incaricati stabilizzati o complentati il triennio

di incarico al termine dell'anno accademico 1979-80, predisporre una prova diversa e ad essi specifica avrebbe violato il precetto di eguaglianza cosi come si è specificato nella razionalità della

scelta legislativa innanzi descritta. Farli transitare senza controllo di idoneità attuale, sulla base di titoli-prove, pubblicazioni, abili

tazioni — risalenti spesso a data remota — nel nuovo ruolo dei

professori associati avrebbe certamente violato il principio di buona

organizzazione e buon andamento della pubblica amministrazio

ne, di cui all'art. 97 Cost.

L'ipotesi di conservazione dello status di professore incaricato stabilizzato in analogia con quella dell'assistente ordinario, da

indirizzarsi peraltro alla discrezionalità legislativa, non al giudice della legittimità costituzionale, è devalorizzata dalle seguenti con

siderazioni. L'art. 4 d.l. 1° ottobre 1973 n. 580 («misure urgenti

per l'università»), convertito, con modificazioni, nella 1. 30 no

vembre 1973 n. 766, introduceva la stabilizzazione dell'incarico — precedentemente rinnovabile ad ogni anno accademico — «fi

no all'entrata in vigore della legge di riforma universitaria».

La stabilizzazione dunque non ha trasferito la figura precaria del professore incaricato in una posizione analoga ad un ruolo ordinario come quello degli assistenti. Per costoro la conserva

zione ad esaurimento trova giustificazione nella incardinazione,

quesita e non amovibile, in un ruolo non temporaneo. Per i pro fessori incaricati, invece, la scelta legislativa della loro stabilizza zione ad tempus, fino alla riforma universitaria, postula la totale

sostituzione della relativa figura con quella nuova del professore associato, nel contesto appunto del riordino generale del perso nale universitario.

Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del

l'art. 51, 2° comma, d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382 («riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché

sperimentazione organizzativa e didattica»), sollevata, in relazio

ne all'art. 76 Cost., tenuto conto dell'art. 5, 4° comma, lett. a), e 2° comma, 1. 21 febbraio 1980 n. 28 («delega al governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di

formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica»), e in relazione agli art. 3, 1° comma, e 97 Cost., dal T.A.R. La

zio, con ordinanze del 29 maggio 1985 (r.o. n. 131/86 e n. 333/86) e del 26 febbraio 1986 (r.o. n. 137/87), nonché dal T.A.R. Um bria con ordinanza del 30 ottobre 1986 (r.o. n. 258/87); in rela zione anche all'art. 24 Cost, dal T.A.R. Lazio con ordinanze del

26 febbraio 1986 (r.o. n. 137/86), del 16 aprile 1986 (r.o. n.

138/87) e del 5 novembre 1986 (r.o. n. 201/87); ti) dichiara non

fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 1.

9 dicembre 1985 n. 705 («interpretazione, modificazioni ed inte

grazioni al d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché speri mentazione organizzativa e didattica»), sollevata, in relazione agli art. 3, 24, 97, 134, 136 e 137 Cost, e dell'art. 1 1. cost. n. 1

del 1948, con riferimento agli art. 76 e 77 Cost., dal T.A.R. La zio con ordinanze del 26 febbraio 1986 (r.o. n. 137/87), del 16

aprile 1986 (r.o. n. 138/87), del 5 novembre 1986 (r.o. n. 201/87);

c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 5 1. 21 febbraio 1980 n. 28 («delega al governo per il

riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di for

mazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica»), sol

levata, in relazione agli art. 3 e 97 Cost., dal T.A.R. Umbria con ordinanza del 30 ottobre 1986 (r.o. n. 258/87).

Il Foro Italiano — 1988.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 10 dicembre 1987, n. 480

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 23 dicembre 1987, n. 54); Pres. Saja, Est. Corasaniti; Federici ed altri c. Impresa co

struzioni Don; interv. Pres. cons, ministri. Ord. Pret. Tione

di Trento 25 novembre 1986 (G.U., la s.s., n. 12 del 1987).

Previdenza sociale — Cassa integrazione guadagni — Sospensio ne dal lavoro, senza ammissione alla c.i.g., seguita entro tre

mesi da licenziamento — Trattamento di disoccupazione — De

correnza dal momento della sospensione — Questione infondata

di costituzionalità (Cost., art. 3, 4; 1. 6 agosto 1975 n. 427, nor

me in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini, art. 11).

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, 2° e 3° comma, I. 6 agosto 1975 n. 427, nella parte in cui

prevede che, qualora la richiesta di cassa integrazione guadagni sia respinta dall'Inps per motivi diversi dalla tardiva presenta zione ed il licenziamento sia avvenuto entro il periodo massimo

di tre mesi dall'inizio della sospensione del lavoro, il tratta

mento speciale di disoccupazione decorra dalla data di inizio della sospensione del lavoro e non da quella del licenziamento, in riferimento agli art. 3 e 4 Cost. (1)

Diritto. — 1. - È impugnato davanti a questa corte, in riferi

mento agli art. 3 e 4 Cost., l'art. 11, 2° e 3° comma, 1. 6 agosto 1975 n. 427 (norme in materia di garanzia del salario e di disoc

cupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini). La suindicata disposizione prevede, per i lavoratori edili che

abbiano determinati requisiti assicurativi, l'applicazione del trat

tamento speciale di disoccupazione anche per il periodo di so

spensione dal lavoro verificatasi immediatamente prima del licen

ziamento, qualora il datore di lavoro abbia presentato richiesta

di integrazione salariale, ma questa sia stata respinta per motivi

diversi da quello della tardiva presentazione, ed il licenziamento

sia avvenuto entro il periodo massimo di tre mesi dall'inizio della

sospensione. In tal caso il trattamento speciale di disoccupazione decorre,

anche in mancanza dell'iscrizione nelle liste di collocamento, dal

la data di inizio della sospensione del lavoro, previa presentazio ne da parte del datore di lavoro dell'elenco dei lavoratori sospesi ai quali si riferiva la domanda di integrazione salariale.

2. - In particolare, la violazione dell'art. 3 Cost, dipenderebbe dal fatto che la normativa impugnata discrimina la posizione del

lavoratore sospeso e successivamente licenziato, nell'ipotesi di ri

getto dell'istanza di integrazione salariale, a seconda che il licen

ziamento avvenga entro il termine di tre mesi dall'inizio della

sospensione (con diritto, in tal caso, al solo trattamento speciale di disoccupazione per il periodo massimo di novanta giorni a far

data dall'inizio della sospensione) ovvero oltre il suddetto termi ne (con diritto, in tal caso, alla retribuzione normale per il perio do di sospensione, come sempre avviene in caso di reiezione della

domanda di integrazione salariale, ed inoltre al trattamento spe ciale di disoccupazione per i novanta giorni successivi al licenzia

mento). La censura non è fondata.

(1) Nel senso che rientra nell'ambito della norma di cui all'art. 1, 3° comma, 1. 297/82 la fattispecie particolare di cui all'art. 11,2° comma, 1. 427/75 per il quale, nel caso non venga concessa l'ammissione alla cassa integrazione, la sospensione anteriore al licenziamento si converte in disoccupazione speciale, v. Pret. Milano 14 marzo 1984, Foro it., Rep. 1984, voce Lavoro (rapporto), n. 1507. Sull'art. 11 1. 427/75, v. pure Pret. Milano 11 giugno 1983, id., Rep. 1983, voce cit., n. 1970, secondo cui in ipotesi di sospensione dal lavoro con richiesta di intervento della

c.i.g., permane l'obbligo del datore di lavoro di anticipare il trattamento di integrazione salariale anche se, respinta la richiesta di intervento della cassa integrazione, i dipendenti vengono successivamente licenziati e sia

corrisposto dall'Inps il trattamento di disoccupazione speciale. In ordine alla disciplina relativa al ricorso alla cassa integrazione gua

dagni, v., da ultimo, Corte cost., ord. 11 novembre 1987, n. 411, Lavoro e prev., 1988, 191, circa la spettanza del trattamento di integrazione sala riale agli apprendisti; Cass. 8 ottobre 1985, n. 4862, Foro it., 1986, I, 102, con nota di richiami, circa i termini entro cui l'imprenditore deve

presentare domanda all'Inps; Cass. 18 marzo 1986, n. 1876, ibid., 1871, con nota di richiami, sui limiti dei poteri del datore di lavoro nella scelta dei lavoratori da porre in c.i.g.; Cass. 6 febbraio 1985, n. 862, ibid., 217, con nota di richiami, con riguardo al se le avversità metereologiche possano costituire «evento oggettivamente non evitabile» ai fini dell'eso nero dal contributo addizionale ex art. 12 1. 164/75.

This content downloaded from 91.220.202.49 on Sat, 28 Jun 2014 09:58:46 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended