sentenza 30 maggio 1991, n. 231 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 5 giugno 1991, n. 22);Pres. Corasaniti, Est. Pescatore. Ord. Comm. trib. I grado Roma 6 febbraio 1990 (quattro)(G.U., 1 a s.s., n. 6 del 1991)Source: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1991), pp. 1977/1978-1979/1980Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23185532 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 30 maggio 1991, n. 231
(iGazzetta ufficiale, la serie speciale, 5 giugno 1991, n. 22);
Pres. Corasaniti, Est. Pescatore. Ord. Comm. trib. I gra
do Roma 6 febbraio 1990 (quattro) (G.U., la s.s., n. 6 del
1991).
CORTE COSTITUZIONALE
Redditi (imposte sui) — Redditi soggetti a tassazione separata — Indennità di buonuscita corrisposta dall'Opera di previ
denza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato — Determi
nazione della base imponibile — Incostituzionalità (Cost., art.
53; 1. 14 dicembre 1973 n. 829, riforma dell'Opera di previ
denza a favore del personale dell'azienda autonoma delle Fer
rovie dello Stato, art. 36; 1. 20 marzo 1980 n. 75, proroga
del termine previsto dall'art. 1 1. 6 dicembre 1979 n. 610,
in materia di trattamento economico del personale civile e
militare dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in
materia di computo della tredicesima mensilità e di riliquida
zione dell'indennità di buonuscita e norme di interpretazione
e di attuazione dell'art. 6 1. 29 aprile 1976 n. 177, sul trasferi
mento degli assegni vitalizi al fondo sociale e riapertura dei
termini per l'opzione, art. 2; 1. 26 settembre 1985 n. 482,
modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fi
ne rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di con
tratti di assicurazione sulla vita, art. 2, 4).
Sono illegittimi, per violazione dell'art. 53 Cost., gli art. 2 e
4, 1° e 4° comma, l. 26 settembre 1985 n. 482, nella parte
in cui non prevedono, per le indennità di buonuscita erogate
dall'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello
Stato, che dall'imponibile da assoggettare all'imposta sul red
dito delle persone fisiche vada detratta una somma pari alla
percentuale dell'indennità di buonuscita corrispondente al rap
porto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il con
tributo posto a carico dell'iscritto e l'aliquota complessiva del
contributo previdenziale obbligatorio versato ai sensi dell'art.
36, nn. 1 e 2, I. 14 dicembre 1973 n. 829, cosi come integrato
dalla l. 20 marzo 1980 n. 75. (1)
(1) I. - La scure della Consulta nuovamente si abbatte sulla disciplina fiscale delle indennità di fine rapporto: questa volta è il turno della
buonuscita corrisposta dall'Opafs (Opera di previdenza e di assistenza
per i ferrovieri dello Stato, già Opera di previdenza a favore del perso nale delle Ferrovie dello Stato) ai sensi della 1. 14 dicembre 1973 n. 829.
Dopo la sentenza 7 luglio 1986, n. 178, Foro it., 1986, I, 2068, con
nota di S. Di Paola — che ritenne l'illegittimità costituzionale delle
norme di cui alla 1. 26 settembre 1985 n. 482, nella parte in cui assog
gettavano a Cassazione ai fini dell'Irpef l'intero ammontare dell'inden
nità di buonuscita corrisposta dall'Enpas, senza tener conto dei contri
buti versati dal lavoratore — la Corte costituzionale è successivamente
intervenuta in materia, dichiarando (sia pure con riferimento alle nor
me di cui al t.u. delle imposte dirette approvato con il d.p.r. 29 gennaio 1958 n. 645) l'illegittimità costituzionale della disciplina fiscale delle in
dennità erogate dall'Inadel (sent. 26 luglio 1988, n. 877, id., 1991, I,
337) e dalla Cassa integrativa di previdenza del personale telefonico
statale (sent. 2 novembre 1990, n. 513, ibid., 393). V. anche la sent.
19 novembre 1987, n. 400, id., 1988, I, 1822, nuovamente in tema di
buonuscita Enpas. II. - La Corte costituzionale smentisce la tesi di una parte della giuris
prudenza per la quale i beneficiari dell'indennità Opafs già avrebbero
potuto godere della detrazione dall'imponibile riconosciuta ai percettori della buonuscita Enpas (v. Comm. trib. centrale 11 gennaio 1989, n.
117, id., Rep. 1989, voce Redditi (imposte sui), n. 273, a tenore della
quale la sostanziale identità tra i due trattamenti faceva si che gli effetti
della sentenza della Corte costituzionale n. 178, cit., si potessero spie
gare anche nei confronti degli iscritti all'Opera di previdenza dei ferro
vieri). In senso contrario si era però espresso Cons. Stato, sez. Ili,
18 novembre 1986, n. 1200, ibid., n. 268 e la stessa amministrazione
finaziaria (v., per ulteriori riferimenti, M. Annecchino, nota a App.
Roma 3 dicembre 1990, id., 1991, I, 908). III. - La sentenza in epigrafe ricalca — in certi punti quasi alla lettera
— la sent. 513/90 (est. Pescatore), cit., giungendo però alla conclusione
dell'illegittimità del cennato regime impositivo in base all'art. 53 Cost.,
laddove tale precedente utilizzava, per giungere ad analogo risultato,
il diverso parametro di cui all'art. 3 (il tutto peraltro in conformità
a quanto prospettato dalle rispettive ordinanze di rimessione: Comm.
trib. I grado Genova 9 aprile 1990, G.U., la s.s., 27 giugno 1990, n.
26, cui ha fatto seguito la sent. 513/90, e Comm. trib. I grado Roma
6 febbraio 1990, id., 6 febbraio 1991, n. 6, da cui la sentenza in epigrafe).
Giova rimarcare che il principio che l'odierna pronuncia ritrae (ana
logamente a Corte cost. n. 513 e sulla scorta dell'interpretazione fornita
Il Foro Italiano — 1991 — Parte 1-36.
Fatto. — 1. - La Commissione tributaria di primo grado di
Roma — nel corso di alcuni giudizi aventi ad oggetto la richie
sta di rimborso d'imposte, pagate in relazione ad indennità di
buonuscita liquidate dall'Opera previdenza e assistenza ferro
vieri dello Stato (Opafs) tra il gennaio 1974 e l'agosto 1985 —
con quattro ordinanze in data 6 febbraio 1990, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale degli art. 2 e 4, 1° e 4°
comma, 1. 26 settembre 1985 n. 482 «nella parte in cui non
escludono che dall'imponibile dell'indennità di buonuscita da
assoggettare ad imposta vada detratta una somma pari al quat
da Corte cost. 178/86, cit.) dall'art. 53 Cost. — e cioè quello che «im
pone che a situazioni uguali corrispondano uguali regimi impositivi e,
correlativamente, a situazioni diverse, trattamenti tributari differenzia
ti» — sembra attagliarsi, in modo più plausibile, all'art. 3 Cost, che
non alla norma in tema di capacità contributiva e di progressività del
sistema tributario. IV. - Le fattispecie oggetto dei giudizi a quibus concernevano, giusta
quanto si legge in sentenza, indennità di buonuscita liquidate (o, presu
mibilmente, erogate) tra il gennaio 1974 e l'agosto 1985.
Non si intende perfettamente la rilevanza della questione di costitu
zionalità della 1. n. 482.
Per la corte questa sussiste in considerazione del fatto che tutti i giu dizi a quibus sono relativi a «trattamenti erogati prima dell'entrata in
vigore del t.u. delle imposte sui redditi approvato con d.p.r. 22 dicem
bre 1986 n. 917 che all'art. 17 reca una nuova disciplina della tassazio
ne delle indennità di fine rapporto». La questione in realtà sembra più complessa. In seguito alla riforma tributaria, la tassazione delle indennità di fine
rapporto venne regolata dall'art. 14 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597, modificato (con effetto dal 1° gennaio 1976) dall'art. 10 1. 2 dicembre
1975 n. 576. L'art. 14 è stato poi riscritto dall'art. 2 1. 482/85 (entrata in vigore il 1° ottobre 1985); gli art. 4 e 5 (il primo dei quali «fulmina
to» ora dalla corte costituzionale) di tale legge prevedevano poi, a de
terminate condizioni, l'applicazione retroattiva di tale nuova disciplina. L'art. 14 d.p.r. n. 597 è stato quindi trasfuso, senza sostanziali varia
zioni a parte quelle dettate dalla sent. n. 178 della corte costituzionale, nell'art. 17 t.u. 917/86.
Alla fine degli anni '80 il legislatore nuovamente interviene a riscrive
re la disciplina de qua: dapprima con l'art. 4, comma 3 ter, d.l. 14
marzo 1988 n. 70 (convertito, con modificazioni, nella 1. 13 maggio 1988 n. 154) — che ha esteso il beneficio della detrazione di un importo
pari al rapporto tra contributi versati dal lavoratore e contributi versati
dall'ente a tutte le indennità, comunque denominate, alla cui formazio
ne concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori —
quindi con l'art. 6, comma 1 bis, d.l. 30 maggio 1988 n. 173 (converti
to, con modificazioni, nella 1. 26 luglio 1988 n. 291) — che ha disposto
l'applicazione retroattiva, con effetto dal 17 luglio 1986, di tale norma
tiva — e, infine, con l'art. 2 bis d.l. 2 marzo 1989 n. 69 (convertito, con modificazioni, nella 1. 27 aprile 1989 n. 154) — che ha disposto
l'applicazione delle norme di cui al cit. d.l. n. 70 alle indennità corri
sposte successivamente alla data di entrata in vigore della 1. n. 482, «nonché a quelle indennità per le quali trovano applicazione le disposi zioni degli art. 4 e 5 della stessa 1. n. 482 del 1985, ancorché non sia
stata presentata l'istanza ivi prevista». La complessità del quadro normativo avrebbe pertanto richiesto un
più attento esame della rilevanza della questione di costituzionalità del
la 1. n. 482, cosi come proposta dalla Commissione tributaria di Roma.
La stessa Corte costituzionale aveva, con ordinanza 27 giugno 1989, n. 363, Giur. costit., 1989, I, 1659, restituito gli atti alla Comm. trib.
I grado di Firenze (la cui ordinanza di rimessione 3 maggio 1988 è
riportata in Foro it., Rep. 1989, voce cit., n. 266) — che, proprio con
riferimento al regime fiscale delle indennità Opafs, aveva sollevato que stione di costituzionalità analoga a quella ora risolta dalla Consulta — invitando la stessa a valutare la rilevanza della questione alla luce
dell'art. 3 ter (recte: art. 4, comma 3 ter) 1. 154/88, di conversione
del d.l. 70/88 (analogamente Corte cost., ord. 27 giugno 1989, n. 358,
Giur. costit., 1989, I, 1648, in tema di indennità Inadel). Per il vero, sia l'ord. 363/89 che l'ord. 358/89 concernevano questio
ni rimesse alla corte anteriormente all'entrata in vigore delle descritte
modifiche (pacifica in questo caso la giurisprudenza della Corte costitu
zionale in ordine alla necessità di restituire gli atti al giudice a quo:
v., proprio in tema di ius superveniens concernente la disciplina fiscale
delle indennità di buonuscita, Corte cost., ord. 2 aprile 1986, n. 80
e 17 dicembre 1985, n. 351, Foro it., 1986, I, 1154, con nota di S.
Di Paola). Nel caso in esame, invece, le ordinanze di rimessione (tutte datate 6 febbraio 1990) appaiono successive alle descritte modifiche:
non sembra però che la corte fosse in tal caso comunque tenuta a pro nunciarsi sulla fondatezza, viceversa la stessa avrebbe potuto respingere in limine la questione, qualora le fosse apparsa impropriamente solleva
ta: v., ad es., Corte cost., ord. 2 febbraio 1989, n. 31, id., Rep. 1989,
voce Registro, n. 344, e 7 luglio 1988, n. 791, ibid., voce Locazione,
n. 680. [M. Annecchino]
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1979 PARTE PRIMA 1980
tro per cento dell'ottanta per cento dello stipendio, dell'assegno
personale pensionabile e del compenso per ex combattente».
Ha dedotto che tali norme — in conformità dei principi af
fermati nella sentenza n. 178 del 1986 (Foro it., 1986, I, 2068) di questa corte — contrasterebbero con l'art. 53 Cost., nella
parte in cui assoggettano ad imposta ai fini dell'Irpef, l'am
montare dell'indennità di buonuscita afferente alla contribuzio
ne degli iscritti all'Opafs, quale è prevista dalla 1. 14 dicembre
1973 n. 829. (Omissis) Diritto. — 1. - Le cause vanno riunite per essere decise con
un'unica sentenza, avendo tutte per oggetto la stessa questione. 2. - Il giudice a quo — sulla base dei principi affermati da
questa corte nella sentenza n. 178 del 1986 — ha chiesto che
sia dichiarata l'illegittimità costituzionale, in relazione all'art.
53 Cost., degli art. 2 e 4, 1° e 4° comma, 1. 26 settembre 1985
n. 482, «nella parte in cui non escludono che dall'imponibile dell'indennità di buonuscita erogata dall'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato, da assoggetta re ad imposta, vada detratta una somma pari al quattro per cento dell'ottanta per cento dello stipendio, dell'assegno perso nale pensionabile e del compenso per ex combattente».
3. - Va premesso che la questione è stata sollevata, in tutti
i giudizi ora riuniti, in relazione a trattamenti erogati prima dell'entrata in vigore del t.u. delle imposte sui redditi approva to con d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917, che all'art. 17 reca una
nuova discipina della tassazione delle indennità di fine rappor to. Sussiste, pertanto, la rilevanza della questione in relazione
ai giudizi a quibus. 4. - Nel merito la questione anzidetta è fondata.
Con la sentenza n. 178 del 1986, questa corte ha affermato, in linea di principio, la tassabilità — ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche — delle indennità di buonuscita
erogate dall'Enpas ai dipendenti statali. Ha dichiarato, tutta
via, la parziale illegittimità costituzionale degli art. 2 e 4 1. 26
settembre 1985 n. 482, i quali sottoponevano allo stesso tratta
mento tributario dette indennità e quelle di fine rapporto dovu
te in relazione al contratto di lavoro privato, senza tener conto
che, alla formazione delle indennità erogate dall'Enpas — e non
delle altre — concorrono i contributi degli aventi diritto, cosic
ché, per la parte a questi afferente, tali indennità non potevano essere considerate reddito.
Gli art. 2 e 4 1. n. 482 del 1985 sono stati, per tale ragione, dichiarati illegittimi nella parte in cui non prevedevano che dal
l'imponibile da assoggettare ad Irpef andasse detratta una som
ma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita corrispon dente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il cotributo a carico del dipendente statale e l'aliquota com
plessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al
l'Enpas.
Successivamente, con la sentenza n. 400 del 1987 (id., 1988,
I, 1822), questa corte ha parimenti dichiarato, per lo stesso or
dine di ragioni, l'illegittimità costituzionale degli art. 89, ultimo
comma, e 140, ultimo comma, d.p.r. 29 gennaio 1958 n. 645, in quanto assoggettavano ad imposta di ricchezza mobile e com
plementare le indennità di buonuscita erogate dall'Enpas ai di
pendenti statali, senza prevedere un'analoga detrazione dall'im
ponibile. Con la sentenza n. 877 del 1988 (id., 1991, I, 337)
questa corte ha poi pronunciato declaratoria d'illegittimità co
stituzionale degli art. 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma,
d.p.r. n. 645 del 1958, riguardo alle indennità di fine rapporto
erogate dall'Inadel, dichiarandoli illegittimi nella parte in cui
non prevedevano una consimile detrazione dall'imponibile da
assoggettare ad imposta. Con la sentenza n. 513 del 1990 (ibid.,
393) infine, è stata pronunciata l'illegitimità costituzionale degli art. 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, d.p.r. 29 gennaio 1958 n. 645, anche nella parte in cui non prevedevano che dal
l'imponibile da assoggettare ad imposta andasse detratta una
somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita corri
spondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a
riposo, tra il contributo posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligato rio versato alla Cassa integrativa di previdenza del personale telefonico statale.
5. - Ai fini del decidere, deve rilevarsi che le indennità di
buonuscita erogate, a norma degli art. 14 ss. 1. 14 dicembre
1973 n. 829, dall'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato istituita con 1. 19 giugno 1913 n. 641,
Il Foro Italiano — 1991.
hanno caratteristiche analoghe a quelle delle corrispondenti in
dennità erogate dall'Enpas, dall'Inadel e dalla Cassa integrativa di previdenza del personale telefonico statale. Specificamente, hanno in comune, accanto alla similarità del meccanismo con
tributivo, l'esigenza di concorrere a far fronte ai bisogni del
lavoratore dopo la cessazione del rapporto di lavoro. In parti
colare, tutte tali indennità, sia pure in base a requisiti differen
ziati, sono erogate da enti diversi dal datore di lavoro; a tali
enti sia il lavoratore che il datore di lavoro versano apposite contribuzioni.
Va inoltre osservato che, a norma dell'art. 36 1. n. 829 del
1973, le entrate ordinarie dell'Opafs aventi natura contributiva, sono costituite (art. 36, n. 1) da ritenute a carico degli iscritti
pari al «quattro per cento dell'ottanta per cento dello stipendio in godimento, dell'assegno personale pensionabile e del com
penso per ex combattente». Ai sensi della 1. 20 marzo 1980 n.
75, con effetto dal 1° giugno 1979, tale base contributiva com
prende anche la tredicesima mensilità, computata per l'ottanta
per cento. L'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato (ora ente Ferrovie dello Stato), a sua volta, versa (art. 36, n. 2, 1.
n. 829 del 1973) un contributo pari al nove per cento della sud
detta base contributiva.
6. - Questa corte, con le citate sentenze n. 178 del 1986 e
n. 400 del 1987, ha affermato che, per la parte afferente alla
contribuzione dei dipendenti, le indennità di buonuscita non pos sono essere considerate reddito e quindi non possono essere as
soggettate né all'Irpef né all'imposta di ricchezza mobile o com
plementare. Ha affermato, inoltre, che l'art. 53 Cost, impone che a situazioni uguali corrispondano uguali regimi impositivi
e, correlativamente, a situazioni diverse, trattamenti tributari
differenziati. Il legislatore, pertanto, nel disciplinare il regime tributario delle indennità di fine rapporto, è tenuto ad osserva
re il principio, secondo il quale, per le indennità che siano costi
tuite anche dai contributi degli aventi diritto, deve provvedersi ad una detrazione che tenga adeguato conto di ciò.
Ne consegue che, in base al suddetto principio, poiché anche
le indennità di buonuscita erogate dall'Opafs sono formate, in
parte, dai contributi degli aventi diritto, va dichiarata l'illegitti mità costituzionale, per contrasto con l'art. 53 Cost., degli art.
2 e 4, 1° e 4° comma, 1. 26 settembre 1985 n. 482, nella parte in cui riguardo alle indennità di buonuscita erogate dall'Opafs, non prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennità
corispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento
a riposo, tra il contributo posto a carico dell'iscritto (ai sensi
dell'art. 36, n. 1, 1. n. 829 del 1973, cosi come integrato dalla
1. n. 75 del 1980) e l'aliquota complessiva del contributo previ denziale obbligatorio versato all'opera previdenza e assistenza
a favore del personale delle Ferrovie dello Stato (ai sensi del
l'art. 36, nn. 1 e 2, 1. n. 829 del 1973, cosi come integrato dalla 1. n. 75 del 1980).
Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale degli art. 2 e 4, 1° e 4°
comma, 1. 26 settembre 1985 n. 482 (modificazioni del tratta
mento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali
corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vi
ta), nella parte in cui non prevedono, per le indennità di buonu
scita erogate dall'Opera previdenza e assistenza a favore del per sonale delle Ferrovie dello Stato, che dall'imponibile da assog
gettare ad imposta vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita corrispondente al rapporto esisten
te, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico dell'iscritto e l'aliquota complessiva del contributo pre videnziale obbligatorio versato ai sensi dell'art. 36, nn. 1 e 2
1. 14 dicembre 1973 n. 829, cosi come integrato dalla 1. 20 mar
zo 1980 n. 75.
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