+ All Categories
Home > Documents > PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione I civile; sentenza 27 maggio 1988, n....

PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione I civile; sentenza 27 maggio 1988, n....

Date post: 31-Jan-2017
Category:
Upload: vuongxuyen
View: 215 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
3
sezione I civile; sentenza 27 maggio 1988, n. 3634; Pres. Vela, Est. Graziadei, P.M. Paolucci (concl. conf.); Cestele (Avv. Falcucci). c. Provincia autonoma di Trento (Avv. Lorenzoni, Traverso). Conferma Pret. Borgo Valsugana 25 gennaio 1984 Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1989), pp. 837/838-839/840 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23183863 . Accessed: 24/06/2014 23:10 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.108.51 on Tue, 24 Jun 2014 23:10:55 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione I civile; sentenza 27 maggio 1988, n. 3634; Pres. Vela, Est. Graziadei, P.M. Paolucci (concl. conf.); Cestele (Avv. Falcucci).

sezione I civile; sentenza 27 maggio 1988, n. 3634; Pres. Vela, Est. Graziadei, P.M. Paolucci(concl. conf.); Cestele (Avv. Falcucci). c. Provincia autonoma di Trento (Avv. Lorenzoni,Traverso). Conferma Pret. Borgo Valsugana 25 gennaio 1984Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1989), pp. 837/838-839/840Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23183863 .

Accessed: 24/06/2014 23:10

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 195.78.108.51 on Tue, 24 Jun 2014 23:10:55 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione I civile; sentenza 27 maggio 1988, n. 3634; Pres. Vela, Est. Graziadei, P.M. Paolucci (concl. conf.); Cestele (Avv. Falcucci).

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 27 maggio

1988, n. 3634; Pres. Vela, Est. Graziadei, P.M. Paolucci

(conci, conf.); Cestele (Avv. Falcucci). c. Provincia autono

ma di Trento (Avv. Lorenzoni, Traverso). Conferma Pret.

Borgo Valsugana 25 gennaio 1984.

Trentino-Alto Adige — Provincia di Trento — Caccia — Riserve

di diritto — Competenza esclusiva della provincia autonoma

— Rinvio recettizio a legge nazionale — Abrogazione — Effet

ti — Fattispecie (R.d. 5 giugno 1939 n. 1016, t.u. delle norme

per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia,

art. 43; 1. 27 dicembre 1977 n. 968, principi generali e disposi

zioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina

della caccia, art. 34; 1. 24 novembre 1981 n. 689, modifiche

al sistema penale, art. 1; 1. reg. Trentino-Alto Adige 7 settem

bre 1964 n. 30, norme per la costituzione e la gestione delle

riserve di caccia; 1. próv. Trento 9 dicembre 1978 n. 56 disposi

zioni transitorie in materia di protezione della fauna e discipli

na della caccia, art. 1).

Il richiamo contenuto nella legge della provincia di Trento sul

divieto di caccia nelle riserve di diritto integra un rinvio di tipo

recettizio, implicante, cioè, l'inserimento nell'ordinamento pro

vinciale delle norme nazionali e regionali richiamate; ne conse

gue che l'operatività di dette norme resta insensibile

all'abrogazione della legge nazionale e segue le vicende di quel

la richiamante (nella specie, è legittima la sanzione comminata

per violazione della legge provinciale, anche nella parte in cui

richiama norme abrogate del t.u. sulla caccia, e regionale isti

tutiva delle riserve di diritto affidate in gestione alle sezioni

locali della Federcaccia). (1)

(1) Si vedano, in senso conforme all'affermazione secondo cui la pro

vincia autonoma di Trento, avendo competenza legislativa piena in mate

ria di caccia, può far rivivere, nel proprio territorio, mediante rinvio

recettizio, norme dell'ordinamento statale non più in vigore, le sentenze

richiamate in motivazione. In particolare: Cass. 8 magggio 1987, n. 4249,

Foro it., 1988, I, 885, con nota di richiami, cui adde Cass. 13 maggio

1987, nn. 4384-4387, id., Rep. 1987, voce Trentino-Atto Adige, nn. 65-68;

23 aprile 1987, n. 3923, ibid., n. 69; 14 febbraio 1986, n. 876, id., 1986,

I, 2828.

Sui limiti temporali di efficacia dell'art. 34, 5° comma, 1. 968/77, nel

senso che le norme del titolo III del t.u. sulla caccia e le norme delle

leggi regionali che regolano la stessa materia rimangono efficaci nei limiti

di tempo di cui al 1° comma (secondo cui le regioni avrebbero emanato,

entro un anno, norme in materia), v. Cons. Stato, sez. VI, 14 maggio

1987, n. 308, id., Rep. 1987, voce Caccia, n. 20.

Sulle «riserve di diritto», v. la nota a Cass. 8 maggio 1987, n. 4249, cit.

Dubbi sulla legittimità costituzionale degli art. 1, 2 e 3 1. prov. Trento

56/78, in riferimento all'art. 105 statuto speciale Trentino-Alto Adige,

perché le disposizioni censurate, anziché dettare una disciplina organica

della materia, recepiscono con rinvio i precetti dell'art. 43 t.u. sulla cac

cia, nonché degli art. 2 e 3 1. reg. Trentino-Alto Adige 30/64, in riferi

mento agli art. 16 e 18 statuto speciale e agli art. 18 Cost, e 4 e 8 statuto

perché le disposizioni censurate, affidando la gestione delle riserve di cac

cia alla Federcaccia, comporterebbero una delega di funzioni amministra

tive in favore di soggetti distinti degli enti locali, violando il principio del pluralismo delle strutture associative, erano stati sollevati con otto

ordinanze da Pret. Mezzolombardo 11 luglio 1983, id., Rep. 1984, voce

Trentino-Alto Adige, n. 22. Le due questioni sono state risolte di recente

dalla corte, nel senso della manifesta inammissibilità, con ordinanza 26

gennaio 1988, n. 117, Regioni, 1988, 663, con nota di A. Robecchi Maj

nardi, Riserve di caccia di diritto e gestione degli organi periferici della

Federazione italiana della caccia nelle regioni a statuto speciale: la corte

si trincera dietro i precedenti. Sull'infondatezza della questione di legittimità dell'art. 43 t.u. sulla

caccia, v. i richiami in nota a Cass. 8 maggio 1987, n. 4249, cit.

Sull'applicabilità anche alla regione Trentino-Alto Adige (come a tutte

le altre regioni a statuto speciale) del divieto di caccia nei parchi naziona

li, sul presupposto della qualificazione della fauna selvatica come patri

monio indisponibile dello Stato, v. Cons. Stato, sez. VI, 7 luglio 1986,

n. 486, Foro it., Rep. 1986, voce cit., n. 84.

Sulla natura di concessionaria ex lege delle riserve di caccia della sezio

ne provinciale della Federcaccia nella provincia di Trento, v. la nota a

Cass. n. 4249/87, cit.

In dottrina, sulla nozione di rinvio recettizio o materiale, v., in partico

lare, A. Pizzorusso, Delle fonti del diritto, in Commentario Scialoja

Branca, Bologna-Roma, 1977, 93 ss.

Il Foro Italiano — 1989.

Motivi della decisione. — Il ricorso principale e quello inciden

tale devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.

Con il primo motivo del ricorso principale si afferma che la

1. prov. n. 56 del 1978, richiamante le disposizioni del testo unico

sulla caccia di cui al r.d. n. 1016 del 1939, nonché della 1. reg. Trentino-Alto Adige n. 30 del 1964, integra una normativa prov

visoria, la cui operatività è cessata il 19 gennaio 1979, con la

scadenza del termine fissato dall'art. 34 della legge nazionale 27

dicembre 1977 n. 968 per la vigenza della precedente disciplina. In via subordinata, si sostiene che il riconoscimento dell'ultrat

tività della legge provinciale, e delle norme da essa richiamate,

oltre l'indicata data, implicherebbe un contrasto tra la medesima

legge provinciale e l'art. 105 dello statuto regionale; che il siste

ma di detta precedente disciplina nella parte in cui con la legge

regionale del 1964 e le disposizioni regolamentari emanate in sua

attuazione, affida la gestione delle riserve di diritto solo alla Fe

derazione italiana della caccia, è incompatibile con i principi del

la legge nazionale del 1977, ed altresì' in contrasto con l'art. 23

Cost., autorizzando l'imposizione di tasse mediante atto ammini

strativo; che l'art. 43 r.d. n. 1016 del 1939, dettato per le riserve

in concessione, non può riguardare le riserve di diritto, dove vi

è un gestore, non un concessionario; che l'applicazione del mede

simo art. 43 determina una violazione del principio di stretta le

galità, fissato dall'art. 1 1. 24 novembre 1981 n. 689 per le sanzioni

amministrative.

Le riportate censure vanno disattese. L'art. 1 1. prov. Trento

9 dicembre 1978 n. 56 dispone che, fino a quando non sarà ema

nata una normativa provinciale organica per la protezione della

fauna e la disciplina della caccia, continuano ad avere applicazio

ne il testo unico 5 giugno 1939 n. 1016, ivi incluso l'art. 43 di

esso in tema di riserva (salva la quadruplicazione delle sanzioni),

nonché, fra le altre, la legge della regione Trentino-Alto Adige

7 settembre 1964 n. 30, la quale ha costituito in «riserve di dirit

to» territori della proyincia di Trento, affidandone la gestione

alle sezioni locali della Federazione italiana della caccia.

In adesione a quanto ripetutamente affermato da questa corte

(Cass. 13 maggio 1987, n. 4384, Foro it., Rep. 1987, voce Trentino

Alto Adige, n. 65; 8 maggio 1987, n. 4249, id., 1988, I, 885; 23 aprile 1987, n. 3923, id., Rep. 1987, voce cit., n. 69; 14 feb

braio 1986, n. 876, id., 1986, I, 2828) osserva il collegio che il richiamo contenuto nella suddetta legge provinciale integra un

rinvio di tipo recettizio, implicante cioè l'inserimento nell'ordi

nanza provinciale delle norme nazionali e regionali richiamate (ivi

incluse le disposizioni regolamentari di attuazione, emanate con

decreto del presidente della giunta regionale 13 agosto 1965 n.

129, che ne sono parte integrante).

Dalla natura di tale rinvio consegue che l'operatività di dette

norme richiamate, nell'ambito della provincia di Trento, resta in

sensibile all'abrogazione prevista dalla legge nazionale n. 968 del

1977 e segue le vicende della legge richiamante.

Pertanto, poiché non è dubbio che la legge provinciale del 1978

era in vigore alla data dei fatti contestati al ricorrente, deve rite

nersi corretta l'individuazione a suo carico dell'infrazione deli

neata dall'art. 43 r.d. del 1939, per l'esercizio di attività venatoria

in zona di riserva senza il prescritto permesso dei competenti or

gani della Federcaccia, con l'irrogazione della sanzione pecunia

ria in proposito prevista. La rilevata natura del rinvio in questione consente altresì di

escludere la dedotta violazione del principio di legalità dell'art.

1 1. n. 689 del 1981, secondo cui nessuno può essere assoggettato

a pena amministrativa se non in forza di legge entrata in vigore

prima dell'infrazione; invero, acclaratosi che la disciplina delle

riserve di diritto, anche per la parte dettata con i regolamenti

di attuazione della 1. reg. n. 30 del 1964, è stata assunta al livello

di legge provinciale, deve ritenersi che la vigenza di quest'ultimo

alla data del fatto è idonea ad assicurare il pieno rispetto del

predetto principio.

Peraltro, sempre alla luce del carattere recettizio del rinvio di

sposto dall'art. 1 1. prov., nonché dello specifico e congiunto ri

ferimento di tale norma tanto all'art. 43 r.d. n. 1016 del 1939,

sulle riserve in concessione, quanto alla 1. reg. n. 30 del 1964,

sulle riserve di diritto, non possono avanzarsi perplessità sull'e

quiparazione ai fini dell'infrazione in esame delle une alle altre

riserve, né quindi sull'identificazione dell'ente cui deve essere ri

chiesto il permesso di caccia. Equiparazione del resto imposta

dalle identiche finalità perseguite con la costituzione di entrambi

This content downloaded from 195.78.108.51 on Tue, 24 Jun 2014 23:10:55 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione I civile; sentenza 27 maggio 1988, n. 3634; Pres. Vela, Est. Graziadei, P.M. Paolucci (concl. conf.); Cestele (Avv. Falcucci).

PARTE PRIMA

i tipi di riserva, e dalla identica consistenza dei poteri assegnati:

rispettivamente, al gestore ed al concessionario.

Né può sostenersi che il sistema delle riserve di diritto nella

provincia di Trento configurerebbe un'arbitraria disapplicazione, da parte della legislazione locale, dei principi fondamentali fissati

dalla legge statale del 1977. Anche a prescindere dall'inconsisten

za della tesi, sotto il profilo della mancanza nella legge nazionale

di regole incompatibili con l'istituzione delle riserve (l'art. 15,

anzi, espressamente autorizza tale modalità di difesa e gestione del territorio), deve rilevarsi, in via assorbente, l'ininfluenza di

un'eventuale disarmonia, tenuto conto che la potestà legislativa della provincia di Trento in materia di caccia, ai sensi dell'art.

8 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige (in relazione al

precedente art. 4), ha carattere primario, e trova limite solo nella

Costituzione e nei canoni essenziali dell'ordinamento dello Stato,

non anche nelle regole poste dal legislatore nazionale con le «leg

gi quadro», vincolanti nei confronti delle leggi locali di tipo se

condario o concorrente.

Con riguardo poi ai dubbi di legittimità costituzionale, solleva

ti rispettivamente in relazione all'art. 105 di detto statuto ed al

l'art. 23 Cost., si deve affermare la manifesta infondatezza dell'uno

e l'irrilevanza dell'altro.

Sulla prima questione, basta osservare che la norma statutaria,

nel provvedere «l'applicazione delle legggi dello Stato fino a quan do non sia diversamente disposto con legge provinciale» (ovvia mente nelle materie di competenza della provincia), non osta e

che quest'ultima eserciti il proprio potere legislativo riproducen do o facendo proprie (con lo strumento del rinvio recettizio, che

è pur sempre espressione di quel potere) singole disposizioni della

legge dello Stato e non esclude, pertanto, una loro sopravvivenza sotto la distinta veste, formale e sostanziale, di disposizioni del

l'ordinanza provinciale. Anche in tale ipotesi, infatti, si verifica

non un'ultrattività della legge nazionale, ma una successione ad

essa della disciplina locale, con le conseguenze sopra riscontrate.

Circa la seconda questione, che, se ben si intende la tesi del

ricorrente, viene prospettata per il fatto che la Federcaccia, abili

tata ad autorizzare l'attività venatoria in riserva, potrebbe impor re per atto amministrativo prestazioni di tipo tributario, l'irrilevanza discende dalla circostanza che, nella presente contro

versia, non si è mai dedotto un rifiuto della autorizzazione, per mancato pagamento di somme, e non si pone quindi un proble ma di sindacato sulla legittimità di un'autorizzazione che venga condizionata a determinate prestazioni (giova comunque ricorda

re che la 1. reg. n. 30 del 1964, nella parte in cui istituisce le

riserve di diritto e le affida in gestione alla Federcaccia, è stata

riconosciuta legittima dalla Corte costituzionale con la sentenza

n. 59 del 1965, id., 1965, I, 1326, ferma restando, alla stregua della sentenza della stessa Corte del 1962, n. 69, id., 1962, I,

1226, l'esclusione dell'obbligo di iscrizione a detta federazione

come presupposto per la licenza di caccia). Il secondo motivo del ricorso è rivolto a sostenere che

l'ordinanza-ingiunzione dell'ispettorato delle foreste difetta del re

quisito della motivazione, in quanto non contiene le necessarie

indicazioni circa la riserva in cui sarebbe stata commessa l'infra

zione e l'ente di essa concessionario.

La doglianza non può trovare ingresso in questa sede, perché investe un problema che è rimasto estraneo al dibattito davanti

al giudice del merito (ove l'opponente ha limitato le proprie con

testazioni alla applicabilità e legittimità della normativa posta a

base di detta ordinanza), e che richiede, peraltro, un'indagine in fatto, circa il contenuto dell'impugnato provvedimento ammi

nistrativo, non consentita nel giudizio di cassazione.

Con il terzo motivo, il ricorrente dichiara che, in analoga con

troversia, il Pretore di Mezzolombardo ha sollevato questione di

legittimità costituzionale della legislazione in materia di caccia della

provincia di Trento, facendo proprie le argomentazioni contenute

nell'ordinanza pretorile di trasmissione degli atti alla Corte costi

tuzionale, chiede la sospensione del giudizio, in attesa che detta

corte di pronunci. Tale motivo, che non può valere a porre eccezioni di legittimità

costituzionale, in mancanza di ogni indicazione sui relativi termi

ni, né può di per sé giustificare una sospensione del procedimen to (non contemplata dall'ordinamento per il mero fatto della

pendenza di questione di costituzionalità sollevata da un giudice

diverso), resta esaminabile sotto il limitato profilo di una solleci

tazione per lo esercizio dei poteri d'ufficio di questa corte, in

Il Foro Italiano — 1989.

ordine al rilievo di eventuali dubbi sulla conformità ai precetti costituzionali delle norme di legge ritenute applicabili.

Ciò posto, osserva il collegio che, alla stregua di quanto sopra osservato sulla natura primaria della potestà legislativa della pro vincia di Trento in materia di caccia, nonché sulla ammissibilità

di un rinvio recettizio a norme statali, non residuano perplessità circa l'osservanza da parte della 1. n. 56 del 1978 delle regole costituzionali delimitative delle attribuzioni della provincia me

desima.

In conclusione, il ricorso principale, risultando infondato in

tutte le censure, deve essere respinto, con conseguente assorbi

mento del ricorso incidentale (di natura condizionata, pur in di

fetto di una espressa indicazione in tal senso dell'istante, in

considerazione della sua qualità di parte totalmente vittoriosa nel

giudizio di merito).

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 4 marzo

1988, n. 2249; Pres. Brancaccio, Est. Cassata, P.M. Caristo

(conci, parz. diff.); Soc. Compagnia generale elettromec

canica (Avv. Vianello, Fabozzi) c. Mastri (Aw. Fontana). Cassa Trib. Roma 2 dicembre 1982.

Lavoro (rapporto) — Licenziamento — Disciplina garantistica —

Dimensioni dell'impresa — Requisiti numerici — Sussistenza — Onere della prova (Cod. civ., art. 2697; 1. 20 maggio 1970

n. 300, norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di la

voro e norme sul collocamento, art. 18, 35).

Spetta al lavoratore illegittimamente licenziato fornire la prova della consistenza numerica del personale dell'unità produttiva di appartenenza, che la legge richiede perché possa essere di

sposta la sua reintegrazione nel posto di lavoro. (1)

(1) In termini, tra le decisioni menzionate dalla sentenza in epigrafe, cfr. Cass. 1° giugno 1987, n. 4824, Foro it., Rep. 1987, voce Lavoro

(rapporto), n. 2246; 27 novembre 1986, n. 7019, id., Rep. 1986, voce

cit., n. 2054; 14 ottobre 1986, n. 6015, ibid., n. 2055; 28 maggio 1986, n. 3618, ibid., n. 2368; 26 maggio 1986, n. 3538, ibid., n. 2039; sez. un. 15 ottobre 1985, n. 5051, id., Rep. 1985, voce cit., n. 1952; 13 no vembre 1984, n. 5745, id., Rep. 1984, voce cit., n. 1868; 9 aprile 1984, n. 2290, ibid., n. 2234; 12 ottobre 1983, n. 5936, id., Rep. 1983, voce

cit., n. 2153; 14 luglio 1983, n. 4845, ibid., n. 2154; 5 marzo 1983, n.

1659, id., 1983, I, 892, con nota di A. Proto Pisani; 5 marzo 1983, n. 1648, id., Rep. 1983, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 239; 17 dicembre 1982, n. 6999, ibid., voce Lavoro (rapporto), n. 2156; 17

maggio 1980, n. 3247, id., Rep. 1980, voce cit., n. 1374; 9 ottobre 1978, n. 4502, id., Rep. 1978, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 140. Di contrario avviso, nel senso che spetta al datore di lavoro provare l'in sussistenza del numero minimo dei dipendenti richiesto per l'applicabilità dell'art. 18 1. 300/70, Cass. 14 gennaio 1983, n. 298 (in motivazione), id., Rep. 1983, voce Lavoro (rapporto), n. 2139, e 7 aprile 1981, n. 1957, id., Rep. 1981, voce cit., n. 1869, pure richiamata nel testo.

Non riguardano, invece, il thema decidendum della sentenza in epigra fe, pur essendone richiamate: Cass. 13 gennaio 1983, n. 225, id., Rep. 1983, voce cit., n. 2126 (per esteso in Riv. it. dir. tav., 1983, II, 940, con nota di G. Galli), che si occupa dei rispettivi ambiti di applicazione degli art. 18 1. 300/70, 8 1. 604/66 e 2118 c.c.; né Cass. 16 settembre

1982, n. 4889 (Foro it., 1983, I, 389, con nota di A. Proto Pisani), che «si è limitata ad affermare che il requisito delle dimensioni dell'im

presa costituisce questione rilevabile d'ufficio da parte del giudice e per tanto non è soggetto alle preclusioni previste dall'art. 416 c.p.c. riguardo alle eccezioni proponibili solo dalle parti» (cosi l'a. da ultimo menziona

to, in nota a Cass. 1659/83, supra cit.). In dottrina, v. in generale Vallebona, L'onere della prova nel diritto

del lavoro, Padova, 1988. Sulle altre tematiche considerate in motivazione:

a) in ordine all'onere della prova della consistenza numerica del perso nale occupato nell'impresa, in relazione al recesso ad nutum, la sentenza in epigrafe richiama, tra le altre, Cass. 22 luglio 1972, n. 2517 (Foro it., 1973, I, 435), che invece afferma l'onere del datore di lavoro di dare dimostrazione dei requisiti legalmente richiesti per la qualificazione del

rapporto siccome a tempo determinato; b) per quanto riguarda l'onere della prova della stabilità in ordine al

l'eccezione di prescrizione dei crediti di lavoro, cfr. Cass. 11 novembre

This content downloaded from 195.78.108.51 on Tue, 24 Jun 2014 23:10:55 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended