sezione I civile; sentenza 27 maggio 1988, n. 3634; Pres. Vela, Est. Graziadei, P.M. Paolucci(concl. conf.); Cestele (Avv. Falcucci). c. Provincia autonoma di Trento (Avv. Lorenzoni,Traverso). Conferma Pret. Borgo Valsugana 25 gennaio 1984Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1989), pp. 837/838-839/840Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23183863 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 27 maggio
1988, n. 3634; Pres. Vela, Est. Graziadei, P.M. Paolucci
(conci, conf.); Cestele (Avv. Falcucci). c. Provincia autono
ma di Trento (Avv. Lorenzoni, Traverso). Conferma Pret.
Borgo Valsugana 25 gennaio 1984.
Trentino-Alto Adige — Provincia di Trento — Caccia — Riserve
di diritto — Competenza esclusiva della provincia autonoma
— Rinvio recettizio a legge nazionale — Abrogazione — Effet
ti — Fattispecie (R.d. 5 giugno 1939 n. 1016, t.u. delle norme
per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia,
art. 43; 1. 27 dicembre 1977 n. 968, principi generali e disposi
zioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina
della caccia, art. 34; 1. 24 novembre 1981 n. 689, modifiche
al sistema penale, art. 1; 1. reg. Trentino-Alto Adige 7 settem
bre 1964 n. 30, norme per la costituzione e la gestione delle
riserve di caccia; 1. próv. Trento 9 dicembre 1978 n. 56 disposi
zioni transitorie in materia di protezione della fauna e discipli
na della caccia, art. 1).
Il richiamo contenuto nella legge della provincia di Trento sul
divieto di caccia nelle riserve di diritto integra un rinvio di tipo
recettizio, implicante, cioè, l'inserimento nell'ordinamento pro
vinciale delle norme nazionali e regionali richiamate; ne conse
gue che l'operatività di dette norme resta insensibile
all'abrogazione della legge nazionale e segue le vicende di quel
la richiamante (nella specie, è legittima la sanzione comminata
per violazione della legge provinciale, anche nella parte in cui
richiama norme abrogate del t.u. sulla caccia, e regionale isti
tutiva delle riserve di diritto affidate in gestione alle sezioni
locali della Federcaccia). (1)
(1) Si vedano, in senso conforme all'affermazione secondo cui la pro
vincia autonoma di Trento, avendo competenza legislativa piena in mate
ria di caccia, può far rivivere, nel proprio territorio, mediante rinvio
recettizio, norme dell'ordinamento statale non più in vigore, le sentenze
richiamate in motivazione. In particolare: Cass. 8 magggio 1987, n. 4249,
Foro it., 1988, I, 885, con nota di richiami, cui adde Cass. 13 maggio
1987, nn. 4384-4387, id., Rep. 1987, voce Trentino-Atto Adige, nn. 65-68;
23 aprile 1987, n. 3923, ibid., n. 69; 14 febbraio 1986, n. 876, id., 1986,
I, 2828.
Sui limiti temporali di efficacia dell'art. 34, 5° comma, 1. 968/77, nel
senso che le norme del titolo III del t.u. sulla caccia e le norme delle
leggi regionali che regolano la stessa materia rimangono efficaci nei limiti
di tempo di cui al 1° comma (secondo cui le regioni avrebbero emanato,
entro un anno, norme in materia), v. Cons. Stato, sez. VI, 14 maggio
1987, n. 308, id., Rep. 1987, voce Caccia, n. 20.
Sulle «riserve di diritto», v. la nota a Cass. 8 maggio 1987, n. 4249, cit.
Dubbi sulla legittimità costituzionale degli art. 1, 2 e 3 1. prov. Trento
56/78, in riferimento all'art. 105 statuto speciale Trentino-Alto Adige,
perché le disposizioni censurate, anziché dettare una disciplina organica
della materia, recepiscono con rinvio i precetti dell'art. 43 t.u. sulla cac
cia, nonché degli art. 2 e 3 1. reg. Trentino-Alto Adige 30/64, in riferi
mento agli art. 16 e 18 statuto speciale e agli art. 18 Cost, e 4 e 8 statuto
perché le disposizioni censurate, affidando la gestione delle riserve di cac
cia alla Federcaccia, comporterebbero una delega di funzioni amministra
tive in favore di soggetti distinti degli enti locali, violando il principio del pluralismo delle strutture associative, erano stati sollevati con otto
ordinanze da Pret. Mezzolombardo 11 luglio 1983, id., Rep. 1984, voce
Trentino-Alto Adige, n. 22. Le due questioni sono state risolte di recente
dalla corte, nel senso della manifesta inammissibilità, con ordinanza 26
gennaio 1988, n. 117, Regioni, 1988, 663, con nota di A. Robecchi Maj
nardi, Riserve di caccia di diritto e gestione degli organi periferici della
Federazione italiana della caccia nelle regioni a statuto speciale: la corte
si trincera dietro i precedenti. Sull'infondatezza della questione di legittimità dell'art. 43 t.u. sulla
caccia, v. i richiami in nota a Cass. 8 maggio 1987, n. 4249, cit.
Sull'applicabilità anche alla regione Trentino-Alto Adige (come a tutte
le altre regioni a statuto speciale) del divieto di caccia nei parchi naziona
li, sul presupposto della qualificazione della fauna selvatica come patri
monio indisponibile dello Stato, v. Cons. Stato, sez. VI, 7 luglio 1986,
n. 486, Foro it., Rep. 1986, voce cit., n. 84.
Sulla natura di concessionaria ex lege delle riserve di caccia della sezio
ne provinciale della Federcaccia nella provincia di Trento, v. la nota a
Cass. n. 4249/87, cit.
In dottrina, sulla nozione di rinvio recettizio o materiale, v., in partico
lare, A. Pizzorusso, Delle fonti del diritto, in Commentario Scialoja
Branca, Bologna-Roma, 1977, 93 ss.
Il Foro Italiano — 1989.
Motivi della decisione. — Il ricorso principale e quello inciden
tale devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
Con il primo motivo del ricorso principale si afferma che la
1. prov. n. 56 del 1978, richiamante le disposizioni del testo unico
sulla caccia di cui al r.d. n. 1016 del 1939, nonché della 1. reg. Trentino-Alto Adige n. 30 del 1964, integra una normativa prov
visoria, la cui operatività è cessata il 19 gennaio 1979, con la
scadenza del termine fissato dall'art. 34 della legge nazionale 27
dicembre 1977 n. 968 per la vigenza della precedente disciplina. In via subordinata, si sostiene che il riconoscimento dell'ultrat
tività della legge provinciale, e delle norme da essa richiamate,
oltre l'indicata data, implicherebbe un contrasto tra la medesima
legge provinciale e l'art. 105 dello statuto regionale; che il siste
ma di detta precedente disciplina nella parte in cui con la legge
regionale del 1964 e le disposizioni regolamentari emanate in sua
attuazione, affida la gestione delle riserve di diritto solo alla Fe
derazione italiana della caccia, è incompatibile con i principi del
la legge nazionale del 1977, ed altresì' in contrasto con l'art. 23
Cost., autorizzando l'imposizione di tasse mediante atto ammini
strativo; che l'art. 43 r.d. n. 1016 del 1939, dettato per le riserve
in concessione, non può riguardare le riserve di diritto, dove vi
è un gestore, non un concessionario; che l'applicazione del mede
simo art. 43 determina una violazione del principio di stretta le
galità, fissato dall'art. 1 1. 24 novembre 1981 n. 689 per le sanzioni
amministrative.
Le riportate censure vanno disattese. L'art. 1 1. prov. Trento
9 dicembre 1978 n. 56 dispone che, fino a quando non sarà ema
nata una normativa provinciale organica per la protezione della
fauna e la disciplina della caccia, continuano ad avere applicazio
ne il testo unico 5 giugno 1939 n. 1016, ivi incluso l'art. 43 di
esso in tema di riserva (salva la quadruplicazione delle sanzioni),
nonché, fra le altre, la legge della regione Trentino-Alto Adige
7 settembre 1964 n. 30, la quale ha costituito in «riserve di dirit
to» territori della proyincia di Trento, affidandone la gestione
alle sezioni locali della Federazione italiana della caccia.
In adesione a quanto ripetutamente affermato da questa corte
(Cass. 13 maggio 1987, n. 4384, Foro it., Rep. 1987, voce Trentino
Alto Adige, n. 65; 8 maggio 1987, n. 4249, id., 1988, I, 885; 23 aprile 1987, n. 3923, id., Rep. 1987, voce cit., n. 69; 14 feb
braio 1986, n. 876, id., 1986, I, 2828) osserva il collegio che il richiamo contenuto nella suddetta legge provinciale integra un
rinvio di tipo recettizio, implicante cioè l'inserimento nell'ordi
nanza provinciale delle norme nazionali e regionali richiamate (ivi
incluse le disposizioni regolamentari di attuazione, emanate con
decreto del presidente della giunta regionale 13 agosto 1965 n.
129, che ne sono parte integrante).
Dalla natura di tale rinvio consegue che l'operatività di dette
norme richiamate, nell'ambito della provincia di Trento, resta in
sensibile all'abrogazione prevista dalla legge nazionale n. 968 del
1977 e segue le vicende della legge richiamante.
Pertanto, poiché non è dubbio che la legge provinciale del 1978
era in vigore alla data dei fatti contestati al ricorrente, deve rite
nersi corretta l'individuazione a suo carico dell'infrazione deli
neata dall'art. 43 r.d. del 1939, per l'esercizio di attività venatoria
in zona di riserva senza il prescritto permesso dei competenti or
gani della Federcaccia, con l'irrogazione della sanzione pecunia
ria in proposito prevista. La rilevata natura del rinvio in questione consente altresì di
escludere la dedotta violazione del principio di legalità dell'art.
1 1. n. 689 del 1981, secondo cui nessuno può essere assoggettato
a pena amministrativa se non in forza di legge entrata in vigore
prima dell'infrazione; invero, acclaratosi che la disciplina delle
riserve di diritto, anche per la parte dettata con i regolamenti
di attuazione della 1. reg. n. 30 del 1964, è stata assunta al livello
di legge provinciale, deve ritenersi che la vigenza di quest'ultimo
alla data del fatto è idonea ad assicurare il pieno rispetto del
predetto principio.
Peraltro, sempre alla luce del carattere recettizio del rinvio di
sposto dall'art. 1 1. prov., nonché dello specifico e congiunto ri
ferimento di tale norma tanto all'art. 43 r.d. n. 1016 del 1939,
sulle riserve in concessione, quanto alla 1. reg. n. 30 del 1964,
sulle riserve di diritto, non possono avanzarsi perplessità sull'e
quiparazione ai fini dell'infrazione in esame delle une alle altre
riserve, né quindi sull'identificazione dell'ente cui deve essere ri
chiesto il permesso di caccia. Equiparazione del resto imposta
dalle identiche finalità perseguite con la costituzione di entrambi
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PARTE PRIMA
i tipi di riserva, e dalla identica consistenza dei poteri assegnati:
rispettivamente, al gestore ed al concessionario.
Né può sostenersi che il sistema delle riserve di diritto nella
provincia di Trento configurerebbe un'arbitraria disapplicazione, da parte della legislazione locale, dei principi fondamentali fissati
dalla legge statale del 1977. Anche a prescindere dall'inconsisten
za della tesi, sotto il profilo della mancanza nella legge nazionale
di regole incompatibili con l'istituzione delle riserve (l'art. 15,
anzi, espressamente autorizza tale modalità di difesa e gestione del territorio), deve rilevarsi, in via assorbente, l'ininfluenza di
un'eventuale disarmonia, tenuto conto che la potestà legislativa della provincia di Trento in materia di caccia, ai sensi dell'art.
8 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige (in relazione al
precedente art. 4), ha carattere primario, e trova limite solo nella
Costituzione e nei canoni essenziali dell'ordinamento dello Stato,
non anche nelle regole poste dal legislatore nazionale con le «leg
gi quadro», vincolanti nei confronti delle leggi locali di tipo se
condario o concorrente.
Con riguardo poi ai dubbi di legittimità costituzionale, solleva
ti rispettivamente in relazione all'art. 105 di detto statuto ed al
l'art. 23 Cost., si deve affermare la manifesta infondatezza dell'uno
e l'irrilevanza dell'altro.
Sulla prima questione, basta osservare che la norma statutaria,
nel provvedere «l'applicazione delle legggi dello Stato fino a quan do non sia diversamente disposto con legge provinciale» (ovvia mente nelle materie di competenza della provincia), non osta e
che quest'ultima eserciti il proprio potere legislativo riproducen do o facendo proprie (con lo strumento del rinvio recettizio, che
è pur sempre espressione di quel potere) singole disposizioni della
legge dello Stato e non esclude, pertanto, una loro sopravvivenza sotto la distinta veste, formale e sostanziale, di disposizioni del
l'ordinanza provinciale. Anche in tale ipotesi, infatti, si verifica
non un'ultrattività della legge nazionale, ma una successione ad
essa della disciplina locale, con le conseguenze sopra riscontrate.
Circa la seconda questione, che, se ben si intende la tesi del
ricorrente, viene prospettata per il fatto che la Federcaccia, abili
tata ad autorizzare l'attività venatoria in riserva, potrebbe impor re per atto amministrativo prestazioni di tipo tributario, l'irrilevanza discende dalla circostanza che, nella presente contro
versia, non si è mai dedotto un rifiuto della autorizzazione, per mancato pagamento di somme, e non si pone quindi un proble ma di sindacato sulla legittimità di un'autorizzazione che venga condizionata a determinate prestazioni (giova comunque ricorda
re che la 1. reg. n. 30 del 1964, nella parte in cui istituisce le
riserve di diritto e le affida in gestione alla Federcaccia, è stata
riconosciuta legittima dalla Corte costituzionale con la sentenza
n. 59 del 1965, id., 1965, I, 1326, ferma restando, alla stregua della sentenza della stessa Corte del 1962, n. 69, id., 1962, I,
1226, l'esclusione dell'obbligo di iscrizione a detta federazione
come presupposto per la licenza di caccia). Il secondo motivo del ricorso è rivolto a sostenere che
l'ordinanza-ingiunzione dell'ispettorato delle foreste difetta del re
quisito della motivazione, in quanto non contiene le necessarie
indicazioni circa la riserva in cui sarebbe stata commessa l'infra
zione e l'ente di essa concessionario.
La doglianza non può trovare ingresso in questa sede, perché investe un problema che è rimasto estraneo al dibattito davanti
al giudice del merito (ove l'opponente ha limitato le proprie con
testazioni alla applicabilità e legittimità della normativa posta a
base di detta ordinanza), e che richiede, peraltro, un'indagine in fatto, circa il contenuto dell'impugnato provvedimento ammi
nistrativo, non consentita nel giudizio di cassazione.
Con il terzo motivo, il ricorrente dichiara che, in analoga con
troversia, il Pretore di Mezzolombardo ha sollevato questione di
legittimità costituzionale della legislazione in materia di caccia della
provincia di Trento, facendo proprie le argomentazioni contenute
nell'ordinanza pretorile di trasmissione degli atti alla Corte costi
tuzionale, chiede la sospensione del giudizio, in attesa che detta
corte di pronunci. Tale motivo, che non può valere a porre eccezioni di legittimità
costituzionale, in mancanza di ogni indicazione sui relativi termi
ni, né può di per sé giustificare una sospensione del procedimen to (non contemplata dall'ordinamento per il mero fatto della
pendenza di questione di costituzionalità sollevata da un giudice
diverso), resta esaminabile sotto il limitato profilo di una solleci
tazione per lo esercizio dei poteri d'ufficio di questa corte, in
Il Foro Italiano — 1989.
ordine al rilievo di eventuali dubbi sulla conformità ai precetti costituzionali delle norme di legge ritenute applicabili.
Ciò posto, osserva il collegio che, alla stregua di quanto sopra osservato sulla natura primaria della potestà legislativa della pro vincia di Trento in materia di caccia, nonché sulla ammissibilità
di un rinvio recettizio a norme statali, non residuano perplessità circa l'osservanza da parte della 1. n. 56 del 1978 delle regole costituzionali delimitative delle attribuzioni della provincia me
desima.
In conclusione, il ricorso principale, risultando infondato in
tutte le censure, deve essere respinto, con conseguente assorbi
mento del ricorso incidentale (di natura condizionata, pur in di
fetto di una espressa indicazione in tal senso dell'istante, in
considerazione della sua qualità di parte totalmente vittoriosa nel
giudizio di merito).
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 4 marzo
1988, n. 2249; Pres. Brancaccio, Est. Cassata, P.M. Caristo
(conci, parz. diff.); Soc. Compagnia generale elettromec
canica (Avv. Vianello, Fabozzi) c. Mastri (Aw. Fontana). Cassa Trib. Roma 2 dicembre 1982.
Lavoro (rapporto) — Licenziamento — Disciplina garantistica —
Dimensioni dell'impresa — Requisiti numerici — Sussistenza — Onere della prova (Cod. civ., art. 2697; 1. 20 maggio 1970
n. 300, norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di la
voro e norme sul collocamento, art. 18, 35).
Spetta al lavoratore illegittimamente licenziato fornire la prova della consistenza numerica del personale dell'unità produttiva di appartenenza, che la legge richiede perché possa essere di
sposta la sua reintegrazione nel posto di lavoro. (1)
(1) In termini, tra le decisioni menzionate dalla sentenza in epigrafe, cfr. Cass. 1° giugno 1987, n. 4824, Foro it., Rep. 1987, voce Lavoro
(rapporto), n. 2246; 27 novembre 1986, n. 7019, id., Rep. 1986, voce
cit., n. 2054; 14 ottobre 1986, n. 6015, ibid., n. 2055; 28 maggio 1986, n. 3618, ibid., n. 2368; 26 maggio 1986, n. 3538, ibid., n. 2039; sez. un. 15 ottobre 1985, n. 5051, id., Rep. 1985, voce cit., n. 1952; 13 no vembre 1984, n. 5745, id., Rep. 1984, voce cit., n. 1868; 9 aprile 1984, n. 2290, ibid., n. 2234; 12 ottobre 1983, n. 5936, id., Rep. 1983, voce
cit., n. 2153; 14 luglio 1983, n. 4845, ibid., n. 2154; 5 marzo 1983, n.
1659, id., 1983, I, 892, con nota di A. Proto Pisani; 5 marzo 1983, n. 1648, id., Rep. 1983, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 239; 17 dicembre 1982, n. 6999, ibid., voce Lavoro (rapporto), n. 2156; 17
maggio 1980, n. 3247, id., Rep. 1980, voce cit., n. 1374; 9 ottobre 1978, n. 4502, id., Rep. 1978, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 140. Di contrario avviso, nel senso che spetta al datore di lavoro provare l'in sussistenza del numero minimo dei dipendenti richiesto per l'applicabilità dell'art. 18 1. 300/70, Cass. 14 gennaio 1983, n. 298 (in motivazione), id., Rep. 1983, voce Lavoro (rapporto), n. 2139, e 7 aprile 1981, n. 1957, id., Rep. 1981, voce cit., n. 1869, pure richiamata nel testo.
Non riguardano, invece, il thema decidendum della sentenza in epigra fe, pur essendone richiamate: Cass. 13 gennaio 1983, n. 225, id., Rep. 1983, voce cit., n. 2126 (per esteso in Riv. it. dir. tav., 1983, II, 940, con nota di G. Galli), che si occupa dei rispettivi ambiti di applicazione degli art. 18 1. 300/70, 8 1. 604/66 e 2118 c.c.; né Cass. 16 settembre
1982, n. 4889 (Foro it., 1983, I, 389, con nota di A. Proto Pisani), che «si è limitata ad affermare che il requisito delle dimensioni dell'im
presa costituisce questione rilevabile d'ufficio da parte del giudice e per tanto non è soggetto alle preclusioni previste dall'art. 416 c.p.c. riguardo alle eccezioni proponibili solo dalle parti» (cosi l'a. da ultimo menziona
to, in nota a Cass. 1659/83, supra cit.). In dottrina, v. in generale Vallebona, L'onere della prova nel diritto
del lavoro, Padova, 1988. Sulle altre tematiche considerate in motivazione:
a) in ordine all'onere della prova della consistenza numerica del perso nale occupato nell'impresa, in relazione al recesso ad nutum, la sentenza in epigrafe richiama, tra le altre, Cass. 22 luglio 1972, n. 2517 (Foro it., 1973, I, 435), che invece afferma l'onere del datore di lavoro di dare dimostrazione dei requisiti legalmente richiesti per la qualificazione del
rapporto siccome a tempo determinato; b) per quanto riguarda l'onere della prova della stabilità in ordine al
l'eccezione di prescrizione dei crediti di lavoro, cfr. Cass. 11 novembre
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