sezione I civile; sentenza 1° giugno 1989, n. 2656; Pres. Vercellone, Est. Ruggiero, P.M. Nicita(concl. conf.); Min. difesa (Avv. dello Stato Cosentino) c. Marini (Avv. Nuzzo) e altri; Istitutoautonomo case popolari di Roma (Avv. Ajello) c. Marini e Min. difesa. Conferma App. Roma 28maggio 1984Source: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1990), pp. 181/182-185/186Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23184461 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
(che si riflette in una vincolatività comunque ed originaria per
l'amministrazione, in una vincolatività che si evidenzia solo suc
cessivamente, per effetto del mancato esercizio di disdetta, per
l'appaltatore), che la norma regolamentare ha qualificato «obbli
gatorio» comunque il nuovo corrispettivo per l'amministrazione,
corrispettivo che per il privato «diventa definitivo» e quindi defi
nitivamente vincolante solo in virtù di una successiva condotta
concludente che si esprima con il mancato esercizio della disdetta.
In conseguenza delle svolte osservazioni, ritiene la corte di do
vere rigettare il ricorso.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 1° giugno
1989, n. 2656; Pres. Vercellone, Est. Ruggiero, P.M. Nicita
(conci, conf.); Min. difesa (Aw. dello Stato Cosentino) c. Ma
rini (Aw. Nuzzo) e altri; Istituto autonomo case popolari di
Roma (Avv. Ajello) c. Marini e Min. difesa. Conferma App.
Roma 28 maggio 1984.
Edilizia popolare, economica e sovvenzionata — Riscatto degli
alloggi — Destinazione a dipendenti del ministero della difesa
— Cessione in proprietà — Dipendente civile di altro ministero
— Legittimità (R.d. 28 aprile 1938 n. 1165, t.u. delle disposi zioni sull'edilizia popolare ed economica, art. 343, 381; d.l.c.p.s.
7 maggio 1948 n. 1152, costruzione di alloggi da darsi in loca
zione agli ufficiali e sottufficiali dell'esercito, della marina e
dell'aeronautica, art. 2, 7; d.p.r. 17 gennaio 1959 n. 2, discipli
na della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed
economico, art. 2; 1. 18 agosto 1978 n. 497, autorizzazione di
spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale
militare e disciplina delle relative concessioni, art. 5).
Posto che la generica originaria destinazione di un alloggio ex
Incis, ora Iacp, ai dipendenti civili e militari del ministero della
marina non è sufficiente a determinare i presupposti per l'ap
plicazione del divieto di cessione in proprietà ex art. 2, lett.
a), d.p.r. 17 gennaio 1959 n. 2 e successive integrazioni, valido
per gli alloggi riservati agli ufficiali e sottufficiali in servizio
permanente presso una delle tre forze armate, risulta legittima
la cessione in proprietà dell'alloggio stesso all'assegnatario con
duttore anche se dipendente civile di altro ministero. (1)
(1) Non constano precedenti negli esatti termini.
Il punto focale della pronuncia è nell'interpretazione dell'art. 2, lett.
a), d.p.r. 17 gennaio 1959 n. 2, sulla cessione in proprietà degli alloggi
di tipo popolare ed economico, e dell'art. 343, cpv., r.d. 28 aprile 1938
n. 1165, t.u. delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica.
La mole del contenzioso sviluppatosi sulla disciplina contemplata da
detti decrerti, e l'altalena tra giurisdizione ordinaria e amministrativa,
unitamente alla sedimentazione di altri interventi legislativi, evidenziano
la complessità e l'importanza dell'argomento. Tuttavia, la peculiare fisio
nomia della fattispecie, i cui tratti sono già evidenti nella massima e nei
due articoli di legge sopra menzionati, consente una restrizione del cam
po d'indagine.
Seguiamo il ragionamento della Suprema corte. Il d.p.r. 2/59 ha intro
dotto la generale facoltà, per gli assegnatari conduttori degli alloggi po
polari ed economici, di ottenerne la cessione in proprietà ed ha previsto
le relative eccezioni. In particolare, l'art. 2 contempla tre ipotesi che,
sulla scorta di quanto affermato dalle sezioni unite nella sentenza 22 lu
glio 1978, n. 3663, Foro it., Rep. 1978, voce Edilizia popolare ed econo
mica, n. 159, devono tenersi distinte.
La lett. a) dell'art. 2, che in questo caso è la sola da prendere in consi
derazione, esclude dalla cessione in proprietà gli alloggi la cui gestione
è disciplinata dall'art. 343, cpv., r.d. n. 1165 del 1938 e dal d.l.c.p.s.
7 maggio 1948 n. 1152 e successive integrazioni, oltre che da altre leggi
non direttamente attinenti al nostro tema.
L'art. 343 ora citato differenzia una gestione diretta dell'ente di cui
al 1° comma, per gli alloggi Incis (ora Iacp) da assegnarsi in locazione
ai dipendenti civili e militari dello Stato, da una gestione autonoma, di
cui al 2° comma, affidata al comando militare di divisione competente
per territorio (v. art. 381, 1° comma, stesso r.d.), concernente gli alloggi
Il Foro Italiano — 1990.
Svolgimento del processo. — Con atto di citazione del 7 gen
naio 1978 Adriano Marini esponeva che, essendo assegnatario di
un appartamento in Roma al lungotevere delle Navi n. 22, palaz
zina B, interno 5, concessogli in locazione dall'Incis con contrat
to del 12 aprile 1944, aveva presentato il 30 aprile 1966 domanda
di cessione in proprietà del detto alloggio; che l'istituto, con let
tera del 27 ottobre 1972, aveva respinto la domanda illegittima
mente assumendo che l'immobile era escluso dalla cessione in pro
prietà ai sensi dell'art. 2 d.p.r. 17 gennaio 1959 n. 2, norma che,
invece, nella specie non era applicabile. Tanto premesso, conven
ne davanti al Tribunale di Roma l'istituto autonomo per le case
popolari, frattanto succeduto all'Incis, chiedendo che fosse di
chiarato il suo diritto all'assegnazione in proprietà dell'alloggio
suddetto.
L'istituto eccepì' la decadenza dell'atto dal diritto e l'inammis
sibilità della domanda; ne contestò nel merito la fondatezza in
quanto l'appartamento in questione era compreso in un immobi
le costruito dal ministero della marina per i propri dipendenti
e destinato a tale categoria di soggetti in ragione del loro servi
zio; chiamò inoltre in causa il ministero della difesa che, costitui
tosi a sua volta, fece proprie le conclusioni e deduzioni dell'Iacp,
sostenendo in particolare che l'alloggio era escluso dalla cessione
ai sensi dell'art. 2, lett. a), d.p.r. 17 gennaio 1959 n. 2 in relazio
ne all'art. 343, 2° comma, t.u. per l'edilizia economica e popola
re approvato con r.d. 28 aprile 1938 n. 1165.
riservati in locazione agli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente
presso l'esercito. La gestione prevista da detto art. 343, cpv., è stata estesa dal d.l.c.p.s.
1152/48 agli ufficiali e sottufficiali della marina e dell'aeronautica.
Nella chiara ricostruzione del percorso legislativo, effettuata in motiva
zione e qui sintetizzata, si inserisce l'esame della fattispecie riguardante la cessione in proprietà di un alloggio originariamente destinato ai dipen denti civili e militari della marina, ma in concreto assegnato ad un dipen dente civile di altro ministero. La soluzione della Cassazione è, in questo
caso, improntata ad una precisa scelta ermeneutica, attenta al dato lette
rale offerto dall'art. 343, cpv., che parla solo di ufficiali e sottufficiali,
e perciò si pone in contrasto con quanto affermato da Cons. Stato, sez.
VI, che, nella decisione 4 maggio 1971, n. 383, id., Rep. 1971, voce cit.,
n. 144 e Cons. Stato, 1971, I, 1156, preferisce un'interpretazione estensi
va della stessa norma, dichiarandola applicabile proprio al caso di alloggi riservati a semplici dipendenti civili e militari della marina (nella specie, il consiglio giustifica una tale opzione riferendosi alla circostanza che,
pur essendo in presenza di un procedimento atipico, gli alloggi erano
stati gestiti dall'autorità militare e ciò soltanto ne consentiva l'equipara zione a quelli del tipo configurato dall'art. 343, cpv.). Tuttavia, la pro nuncia in rassegna non si ferma a rilevare la difformità tra il caso di
specie e la norma dell'art. 343, cpv., r.d. 1165/38; infatti — e siamo
al nodo cruciale — per i giudici di legittimità la cessione in proprietà
appare possibile anche quando la concreta assegnazione dell'alloggio di
verga dalla originaria e pur particolare destinazione (su questo punto non
vi sono precedenti). Da segnalare, inoltre, il passo non massimato della motivazione in cui
si ammette la possibilità di riferirsi alla normativa di finanziamento ema
nata con il r.d.l. 18 gennaio 1937 n. 147, in base alla quale l'alloggio in questione era stato costruito, per determinarne la destinazione (cfr.
Tar, Lazio, sez. I, 30 novembre 1983, n. 1152, Foro it., Rep. 1984, voce
cit., n. 128 e Trib. amm. reg., 1983, I, 3391, in cui la circostanza che
un alloggio sia stato costruito con finanziamento contemplato dalla nor
mativa 147/37 non preclude l'applicazione dell'art. 2 d.p.r. 2/59, il qua
le, secondo il giudice amministrativo, lungi dal voler creare una situazio
ne di disparità tra alloggi costruiti in data anteriore e successiva al t.u.
del 1938, vale anche per i primi, come confermato dalla 1. 18 agosto 1978 n. 497).
Per quanto riguarda la lett. a) dell'art. 2 d.p.r. 2/59, vi è ancora da
aggiungere che essa è stata dichiarata costituzionalmente legittima da Corte
cost. 12 dicembre 1972, n. 173, id., 1973, I, 24.
Sulla questione della competenza a statuire sul diritto di cessione in
proprietà degli alloggi ex Incis, ora Iacp, cfr. sez. un. 2 ottobre 1975,
n. 3100, id., 1976, I, 74, con nota di Noccelli, in cui il Supremo collegio
cassò, dichiarando la cognizione del giudice ordinario, la decisione del
Consiglio di Stato, sez. VI, 4 maggio 1971, n. 383, sopra citata (ai richia
mi contenuti nella sentenza e nella nota, adde da ultimo, con riguardo
alla configurazione di un vero e proprio diritto soggettivo alla cessione
in proprietà ed al problema del risarcimento del danno in caso di nego
ziazione della cessione stessa, Cass., sez. un., 29 marzo 1989, 1551, id.,
1989,1, 1800, con osservazioni di Pardolesi, di cui risulta utile la lettura
anche per l'analisi dei rapporti tra la disciplina dei d.p.r. 2/59 e le più
recenti 1. 8 agosto 1977 n. 513, provvedimenti urgenti per l'accelerazione
dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario
e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica, e 1. 5 agosto 1978
n. 457, norme per l'edilizia residenziale). [R. Caso]
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PARTE PRIMA
Il tribunale, rigettate le eccezioni preliminari del convenuto e
dell'interventore, accolse la domanda del Marini con sentenza che,
impugnata sia dal ministero che dall'Iacp, è stata integralmente confermata dalla corte d'appello. La corte ha ritenuto che nella
specie non ricorresse l'ipotesi di esclusione dalla cessione in pro
prietà prevista dall'art. 2, lett. a), d.p.r. 2/59 (destinazione allog
giativa militare), poiché l'art. 343, 2° comma, t.u. 1165/38, nel
testo originario vigente al momento dell'assegnazione al Marini, si riferiva ad alloggi di fornire in affitto, con gestione autonoma
e bilancio distinto, ad ufficiali e sottufficiali dell'esercito in servi
zio permanente effettivo, e solo nel testo modificato con d.l. 7
maggio 1948 n. 1152, anche ad ufficiali e sottofficiali della mari
na e dell'aeronautica. Invece, come risultava alla normativa di
finanziamento (r.d. 18 gennaio 1937 n. 147), l'edificio in cui era
l'alloggio in questione era stato costruito con mutui che l'Incis
poteva riservare alla costruzione di alloggi da darsi in affitto in
generale a dipendenti, cioè sia civili che militari, dei ministeri
della marina e dell'aeronautica; tali alloggi, a norma del t.u.
1165/38 rientravano nella normale gestione dell'Incis e non in
quella autonoma, e non erano soggetti ad assegnazione o ad au
torizzazione da parte dei comandi militari, e come facenti parte di quella normale gestione erano stati sempre in concreto consi
derati.
Contro la sentenza ricorre il ministero della difesa per tre moti
vi; l'Iacp ha proposto ricorso incidentale, pienamente adesivo a
quello del ministero, per due motivi, illustrati da memoria. Ad
entrambi i ricorsi resiste il Marini con controricorso, illustrato
da mamoria.
Motivi della decisione. — Va disposta anzitutto la riunione dei
ricorsi, proposti contro la medesima sentenza.
Con il primo motivo del ricorso principale, l'amministrazione
della difesa denuncia la violazione e falsa applicazione del r.d.
18 gennaio 1937 n. 147, degli art. 343, 2° comma, 381, 1° com
ma, e 394 t.u. 28 aprile 1938 n. 1165, degli art. 2 e 7 d.l. 7
maggio 1978 n. 1152, dell'art. 2, lett. a), d.p.r. 17 gennaio 1959
n. 2 e dell'art. 5 1. 18 agosto 1978 n. 497, nonché motivazione
incongrua e contraddittoria. In sintesi, la ricorrente sostiene che
erroneamente la corte d'appello avrebbe fatto riferimento, per ritenere l'alloggio detenuto dal Marini non compreso nell'ipotesi di esclusione dalla cessione in proprietà prevista dall'art. 2, lett.
a), d.p.r. 2/59, al testo originario dell'art. 343, 2° comma, t.u.
1165/38 concernente gli alloggi riservati agli ufficiali e sottuffi
ciali dell'esercito, in quanto vigente al momento in cui l'alloggio fu concesso in locazione al Marini; secondo il ricorrente, si dove
va, invece, al detto fine, aver riguardo al testo della norma modi
ficato dall'art. 2 d.l. 1152/48 (che aveva esteso la fornitura di
alloggi anche agli ufficiali e sottufficiali della marina e dell'aero
nautica), in quanto vigente al momento dell'entrata in vigore del
d.p.r. 2/59 che aveva introdotto il diritto alla cessione in proprie tà con le relative eccezioni. La corte inoltre, per individuare il
regime dell'alloggio di cui si tratta, si sarebbe erroneamente rife
rita al r.d. 147/37, avente natura di legge meramente finanziaria, senza tenere conto che, anche ai sensi dell'art. 5, 2° comma, 1.
497/78, «gli alloggi ex Incis/militari, ora Iacp, rimangono sotto
posti al regime previsto dal t.u. 1165/38, anche se costruiti in
data anteriore all'entrata in vigore dello stesso».
Con il secondo motivo, il ministero deduce che con motivazio
ne insufficiente e contraddittoria la corte di merito avrebbe rite
nuto che gli alloggi di lungotevere delle Navi 22 fossero stati co
struiti a favore dei dipendenti, sia civili che militari, e non dei
soli dipendenti militari della marina, e che essi fossero entrati
a far parte della normale gestione dell'Incis.
Nel primo motivo del ricorso incidentale-adesivo dell'Iacp so
no sostanzialmente riprodotte le deduzioni ed argomentazioni con
tenute nel primo motivo del ricorso principale. Le suesposte censure, che è opportuno trattare congiuntamen
te, non sono fondate.
Con il d.p.r. 17 gennaio 1959 n. 2 fu introdotta la generale facoltà per gli assegnatari di alloggi di edilizia economica e popo lare di ottenere la cessione in proprietà degli immobili ad essi
concessi in locazione. A tale regime generale di «riscattabilità»
degli alloggi la stessa legge pose delle eccezioni, in ragione o della
particolare destinazione o ubicazione degli immobili (art. 2), o
dell'esigenza di non smembrare completamente il patrimonio de
gli enti costruttori, e vanificare il tal modo la loro funzione isti
tuzionale, istituendo le cosiddette quote di riserva di cui all'art.
3 del citato d.p.r.
Il Foro Italiano — 1990.
In particolare l'art. 2, della cui applicazione si discute, prevede tre distinte ipotesi di esclusione dalla cessione in proprietà, alla
lett. a) per gli immobili e cosiddetta destinazione alloggiativa mi
litare, e precisamente per gli alloggi costruiti o da costruire ai
sensi dell'art. 343, 2° comma, t.u. 1165/38 e di altre determinate
disposizioni di legge che qui ora non rilevano, alla lett. b) per i cosiddetti alloggi di servizio, vale a dire per quelli la cui conces
sione sia essenzialmente condizionata alla prestazione in loco di
un determinato servizio presso pubbliche amministrazioni, ed in
fine alla lett. c) per gli alloggi che si trovano negli stessi immobili
nei quali hanno sede uffici, comandi, reparti o servizi delle am
ministrazioni predette. Nella specie, esclusa anzitutto l'ipotesi di cui alla lett. c) che
non è mai stata in questione, deve essere precisato che nella sen
tenza di primo grado il tribunale escluse espressamente anche che
l'alloggio oggetto della domanda del Marini costituisse un allog
gio di servizio e che quindi ricorresse l'ipotesi di esclusione dalla
cessione in proprietà di cui alla lett. b) dell'art. 2 d.p.r. 2/59.
Tale statuizione è coperta da giudicato e non può essere quindi
più posta in discussione, poiché gli appelli, sia del ministero che
dell'Iacp, ed in maniera ancor più puntuale i successivi ricorsi
per cassazione, hanno investito specificamente soltanto l'altro pun to della decisione dei giudici del merito che ha ritenuto insussi
stente l'ipotesi di esclusione dalla cessione di cui alla lett. a) della
stessa norma, che integra una fattispecie autonoma e distinta da
quella della lett. b), con propri e diversi requisiti e presupposti
(cfr. Cass., sez. un., 3663/78, Foro it., Rep. 1978, voce Edilizia
popolare ed economica, n. 159). Delimitato in tal modo l'ambito dell'indagine ora demandata
a questa corte, si è già detto che l'art. 2, lett. a), d.p.r. 2/59
esclude dalla cessione in proprietà «gli alloggi costruiti o da co
struire ai sensi dell'art. 343, 2° comma, del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica approvato con r.d. 28 aprile 1938 n. 1165 . . .». Quest'ultima norma, a sua volta, nel testo
modificato dall'art. 2 d.l. 7 maggio 1948 n. 1152, stabilisce che
l'Incis (istituito nel 1° comma dello stesso articolo allo scopo di
fornire agli impiegati dello Stato, civili e militari, alloggi a condi
zioni favorevoli) «è autorizzato altresì a fornire alloggi per uffi
ciali e sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica
in servizio premanente effettivo» e che la relativa gestione è auto
noma e ha bilancio distinto. In relazione a tale speficia destina
zione ed alla conseguente autonomia di gestione, l'art. 381 t.u.
affida i poteri di assegnazione dei detti alloggi ai competenti co
mandi militari, cui spetta anche di provvedere alla revoca delle
concessioni.
Nella sua formulazione originaria l'art. 343, 2° comma, del
testo unico faceva riferimento soltanto agli ufficiali e sottufficiali
dell'esercito in servizio permanente effettivo; ma anche nel testo
successivamente modificato il regime speciale degli alloggi in esso
contemplati, cui il d.p.r. del 1959 ha poi ricollegato l'esclusione
dalla cessione in proprietà, postula come indispensabile presup
posto che gli alloggi stessi siano costruiti con una specifica e ben
precisamente delimitata destinazione: deve trattarsi, cioè, di al
loggi realizzati per essere forniti non a dipendenti statali in gene
re, sia pur di una particolare amministrazione, ma a dipendenti
militari, e non a tutti i dipendenti militari, ma soltanto ad uffi
ciali e sottufficiali delle tre armi in servizio permanente effettivo.
Orbene, è chiaro che la questione proposta dai ricorrenti nel
primo motivo, se per stabilire l'esclusione della cessione in pro
prietà ai sensi dell'art. 2, lett. a), d.p.r. 2/59 dell'alloggio detenu
to dal Marini, debba farsi riferimento al testo modificato dal
l'art. 343, 2° comma, t.u. 1165/38, come da essi sostenuto, ovve
ro al testo originario, come ritenuto dalla corte d'appello, rimane
sterile e privo di rilevanza ove faccia difetto lo stesso presupposto
per il funzionamento della norma, anche nel testo modificato:
che l'alloggio, cioè, avesse avuto la specifica destinazione di esse
re fornito ad ufficiali e o sottufficiali in servizio permanente ef
fettivo di una delle tre armi.
Ma è proprio siffatto presupposto che, in primo luogo, i giudi ci del merito hanno ritenuto insussistente, rilevando che, in base
alla normativa di finanziamento (r.d. 18 gennaio 1937 n. 147 e
d.m. 17 agosto 1937), l'alloggio in questione era stato costruito
con fondi destinati ad alloggi da darsi in affitto non specifica mente ad ufficiali o sottufficiali della marina e dell'aeronautica,
ma, in generale, a dipendenti dei predetti ministeri sia civili che
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
militari, per cui esso, con l'entrata in vigore del testo unico del
1938, non poteva essere entrato a far parte, né in concreto, ha
accertato ancora la corte d'appello, era entrato a far parte degli
alloggi a gestione speciale ed autonoma di cui all'art. 343, 2°
comma, del detto testo unico, e ciò, va precisato, sia avendo ri
guardo all'originario testo della norma che a quello modificato
nel 1948.
La difesa dell'amministrazione sostiene l'erroneità del richia
mo alla normativa di finanziamento del 1937, dovendo invece
farsi riferimento, per stabilire la disciplina degli immobili a desti nazione alloggiativa militare, solo ed esclusivamente al testo uni
co del 1938 e successive modificazioni, come disposto anche dal
l'art. 5, 2° comma, 1. 18 agosto 1978 n. 497.
Non si riesce a scorgere il senso della censura che è comunque
priva di fondamento, poiché la corte di merito ha correttamente
richiamato le norme finanziarie del 1937, in base alle quali fu
costruito l'immobile di cui si tratta, proprio e soltanto per accer
tare se e quale destinazione gli fosse stata data, escludendo che
da esse potesse desumersi una destinazione alloggiativa militare,
mentre il testo unico del 1938 stabilisce uno speciale regime per
gli alloggi con quella specifica, particolare destinazione, ma non
dispone certo esso stesso tale destinazione.
Né peraltro l'amministrazione, e tanto meno l'Iacp, hanno mai
non solo provato ma neppure indicato o allegato se e quale atto
o provvedimento abbia destinato l'immobile ad alloggi per gli
ufficiali o sottufficiali della marina militare, o in base a quali
elementi o circostanze quella destinazione debba ritenersi. Il mi
nistero nel suo ricorso si è limitato in proposito semplicemente
ad esporre che l'edificio si trova nelle immediate vicinanze della
sede dell'allora ministero della marina (militare) e che è stato co
struito su suolo ceduto gratuitamente da quell'amministrazione;
ma la prima circostanza è evidentemente priva di rilevanza, e la
seconda è pienamente compatibile con la destinazione a tutti i
dipendenti, sia civili che militari, del ministero della marina, co me affermata dalla corte d'appello e come alla fine riconosciuta
dalla stessa difesa dello Stato nel corso della discussione. Ma que
sta, sia pur particolare destinazione, non è idonea né sufficiente
per attrarre l'immobile nella disciplina speciale di cui all'art. 343,
2° comma, t.u. del 1938, e di conseguenza nell'ipotesi di esclusio
ne dalla cessione in proprietà di cui all'art. 2, lett. a), d.p.r. 2/59,
limitata, come si è visto, solo agli alloggi per gli ufficiali e sottuf ficiali in servizio permanente effettivo.
I primi due motivi del ricorso dell'amministrazione ed il primo
motivo del ricorso dell'Iacp devono essere pertanto rigettati.
Con il terzo motivo ed il secondo motivo dei rispettivi ricorsi,
il ministero e l'Iacp denunciano rispettivamente la violazione del
l'art. 5 1. 20 marzo 1865 n. 2248, ali. E, e dell'art. 4 d.p.r. 17
gennaio 1959 n. 2, deducendo che, poiché gli alloggi della palaz
zina del lungotevere delle Navi erano comunque riservati ai di
pendenti dell'allora ministero della marina, l'assegnazione dispo
sta nell'aprile 1944 da un organo del governo di fatto della Rsi
in favore del Marini, dipendente civile della pubblica istruzione,
doveva essere dichiarata illegittima ed andava disapplicata, con
la conseguenza che il Marini, non essendo legittimo assegnatario,
non poteva far valere il diritto alla cessione in proprietà.
Le censure sono inammissibili in quanto introducono per la
prima volta in sede di legittimità nuove questioni e tesi difensive
che alterano e sconvolgono i termini dalla controversia quale si
è svolta nelle precedenti fasi di giudizio, e postulano per di più
nuove indagini e valutazioni di fatto non compiute né sollecitate
nella competente sede di merito, e che esorbitano dai limiti fun
zionali del giudizio di legittimità. Davanti ai giudici di merito, i due attuali ricorrenti hanno con
testato la domanda di cessione in proprietà proposta dal Marini
esclusivamente sotto il profilo dell'esclusione oggettiva dell'im
mobile dalla cessione in proprietà ai sensi dell'art. 2, lett. a),
d.p.r. 2/59, in quanto rientrante nella disciplina speciale dell'art.
343, 2° comma, t.u. 1165/38, e solo in relazione a tale asserito
regime speciale dell'alloggio in questione è stata posta in discus
sione l'assegnazione in favore del Marini, in quanto cioè non di
sposta dal comando della marina militare. Ma su questo punto
la corte d'appello ha esattamente osservato che certamente, quando
l'alloggio fu assegnato al Marini nell'aprile 1944, nessun potere
di assegnazione spettava al comando della marina, a cui tale com
petenza venne attribuita, e solo limitatamente agli alloggi da con
cedere in affitto ai dipendenti ufficiali e sottufficiali in servizio
permanente effettivo, soltanto con l'entrata in vigore del già cita
li. Foro Italiano — 1990.
to d.l. 7 maggio 1948 n. 1152 che, come si è detto, modificò
gli art. 343, 2° comma, e 381 t.u. 1165/38.
Gli altri profili di illegittimità dell'assegnazione al Marini, pro spettati nelle censure ora in discussione, non sono stati né dedotti
né eccepiti in sede di merito, ed il loro esame è precluso in questa
sede di legittimità, poiché introducono una nuova eccezione e co
stituiscono un autonomo e diverso sistema difensivo che altera
e modifica radicalmente i termini della controversia ed il thema
decidendum discusso nelle fasi di merito, ed implica nuovi accer
tamenti e valutazioni tipicamente di fatto in ordine al contenuto
dell'atto di assegnazione, all'autorità che la dispose ed alle ragio
ni che le determinarono, anche in relazione alle eccezionali circo
stanze del periodo bellico in cui essa avvenne, ed alle quali fa
cenno la stessa difesa dell'amministrazione ricorrente.
Entrambi i ricorsi, in conclusione, devono essere rigettati.
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 30 mag gio 1989, n. 2621; Pres. Brancaccio, Est. Anglani, P.M. Sgroi
V. (conci, conf.); Comune di Roma (Aw. Carnovale) c. Con
siglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Roma (Avv.
Frattali Clementi, Sorrentino, Lubrano, M. Pallottino),
Guarini Lavitola (Aw. Lavitola), Carusi ed altri (Aw. A. e
M. Pallottino). Conferma Cons. Stato, sez. IV, 20 luglio 1982,
n. 525.
Giustizia amministrativa — Roma — Piano regolatore generale — Variante — Zona residenziale — Immobili — Destinazione
d'uso — Divieto di mutamento — Annullamento — Decisione
del Consiglio di Stato — Difetto di giurisdizione — Insussi
stenza — Estremi.
Annullando, perché concernente materia non soggetta alla disci
plina urbanistica, la variante al piano regolatore generale di
Roma del 1979 impositiva del divieto di mutare, pure in assen
za di opere murarie, la destinazione d'uso degli immobili, com
presi nella zona residenziale B, il Consiglio di Stato non trava
lica i limiti esterni della sua giurisdizione, mediante invasione
della sfera riservata alla discrezionalità assoluta della pubblica
amministrazione o manifestazione di apprezzamenti di merito
demandati alla medesima pubblica amministrazione, ma accer
ta la violazione di legge che inficia il provvedimento im
pugnato. (1)
Motivi della decisione. — Il ricorrente, nel sostenere che la
sentenza è stata pronunziata in violazione dei principi sulla giuris
dizione, deduce anzitutto che «se il principio affermato dal Con
siglio di Stato circa l'impossibilità di imporre limiti in sede urba nistica ai mutamenti di destinazione d'uso degli immobili fosse
esatto la decisione impugnata andrebbe cassata per avere statuito
in materia di diritti soggettivi, estranea ai suoi poteri giurisdi
zionali».
Se «al contrario il principio fosse inesatto (come esso ricorren
te ritiene per fermo) la decisione andrebbe ugualmente cassata
per eccesso di potere giurisdizionale sotto altro profilo e, precisa
(1) La decisione confermata è riportata in Foro it., 1982, III, 329,
con osservazioni e richiami di C.M. Barone (anche a proposito dei rifles
si penali del mutamento di destinazione d'uso degli immobili, riflessi re
centemente riconsiderati da Pret. Lucca 16 maggio 1989, id., 1989, II,
675, con osservazioni di G. Giorgio) e annotata da Torregrossa, in Riv.
giur. edilizia, 1982, I, 708; da Domenichelli, in Regioni, 1982, 1230 e
da G. Saporito, in Riv. not., 1982, 648.
Le sezioni unite hanno risolto la questione controversa mantenendosi
nell'ambito dell'ormai consolidato orientamento in tema di individuazio
ne dei motivi inerenti alla giurisdizione per i quali è consentito impugnare
in Cassazione le decisioni del Consiglio di Stato (fra le più recenti, sent.
3 luglio 1989, n. 3182, Foro it., Mass., 465; 5 giugno 1989, n. 2707,
id., 1989, I, 2785; 11 ottobre 1988, n. 5468, ibid., 109, con nota redazio
nale; adde per una più particolareggiata valutazione delle posizioni della
Cassazione e del Consiglio di Stato e dei rapporti tra l'una e l'altro nel
settore della giurisdizione, sent. 20 gennaio 1987, n. 462, id., 1988, I,
2373, con ulteriori indicazioni).
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