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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione I civile; sentenza 1° giugno 1989,...

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sezione I civile; sentenza 1° giugno 1989, n. 2656; Pres. Vercellone, Est. Ruggiero, P.M. Nicita (concl. conf.); Min. difesa (Avv. dello Stato Cosentino) c. Marini (Avv. Nuzzo) e altri; Istituto autonomo case popolari di Roma (Avv. Ajello) c. Marini e Min. difesa. Conferma App. Roma 28 maggio 1984 Source: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1990), pp. 181/182-185/186 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23184461 . Accessed: 28/06/2014 12:40 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.31.194.38 on Sat, 28 Jun 2014 12:40:22 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I civile; sentenza 1° giugno 1989, n. 2656; Pres. Vercellone, Est. Ruggiero, P.M. Nicita(concl. conf.); Min. difesa (Avv. dello Stato Cosentino) c. Marini (Avv. Nuzzo) e altri; Istitutoautonomo case popolari di Roma (Avv. Ajello) c. Marini e Min. difesa. Conferma App. Roma 28maggio 1984Source: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1990), pp. 181/182-185/186Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23184461 .

Accessed: 28/06/2014 12:40

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

(che si riflette in una vincolatività comunque ed originaria per

l'amministrazione, in una vincolatività che si evidenzia solo suc

cessivamente, per effetto del mancato esercizio di disdetta, per

l'appaltatore), che la norma regolamentare ha qualificato «obbli

gatorio» comunque il nuovo corrispettivo per l'amministrazione,

corrispettivo che per il privato «diventa definitivo» e quindi defi

nitivamente vincolante solo in virtù di una successiva condotta

concludente che si esprima con il mancato esercizio della disdetta.

In conseguenza delle svolte osservazioni, ritiene la corte di do

vere rigettare il ricorso.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 1° giugno

1989, n. 2656; Pres. Vercellone, Est. Ruggiero, P.M. Nicita

(conci, conf.); Min. difesa (Aw. dello Stato Cosentino) c. Ma

rini (Aw. Nuzzo) e altri; Istituto autonomo case popolari di

Roma (Avv. Ajello) c. Marini e Min. difesa. Conferma App.

Roma 28 maggio 1984.

Edilizia popolare, economica e sovvenzionata — Riscatto degli

alloggi — Destinazione a dipendenti del ministero della difesa

— Cessione in proprietà — Dipendente civile di altro ministero

— Legittimità (R.d. 28 aprile 1938 n. 1165, t.u. delle disposi zioni sull'edilizia popolare ed economica, art. 343, 381; d.l.c.p.s.

7 maggio 1948 n. 1152, costruzione di alloggi da darsi in loca

zione agli ufficiali e sottufficiali dell'esercito, della marina e

dell'aeronautica, art. 2, 7; d.p.r. 17 gennaio 1959 n. 2, discipli

na della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed

economico, art. 2; 1. 18 agosto 1978 n. 497, autorizzazione di

spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale

militare e disciplina delle relative concessioni, art. 5).

Posto che la generica originaria destinazione di un alloggio ex

Incis, ora Iacp, ai dipendenti civili e militari del ministero della

marina non è sufficiente a determinare i presupposti per l'ap

plicazione del divieto di cessione in proprietà ex art. 2, lett.

a), d.p.r. 17 gennaio 1959 n. 2 e successive integrazioni, valido

per gli alloggi riservati agli ufficiali e sottufficiali in servizio

permanente presso una delle tre forze armate, risulta legittima

la cessione in proprietà dell'alloggio stesso all'assegnatario con

duttore anche se dipendente civile di altro ministero. (1)

(1) Non constano precedenti negli esatti termini.

Il punto focale della pronuncia è nell'interpretazione dell'art. 2, lett.

a), d.p.r. 17 gennaio 1959 n. 2, sulla cessione in proprietà degli alloggi

di tipo popolare ed economico, e dell'art. 343, cpv., r.d. 28 aprile 1938

n. 1165, t.u. delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica.

La mole del contenzioso sviluppatosi sulla disciplina contemplata da

detti decrerti, e l'altalena tra giurisdizione ordinaria e amministrativa,

unitamente alla sedimentazione di altri interventi legislativi, evidenziano

la complessità e l'importanza dell'argomento. Tuttavia, la peculiare fisio

nomia della fattispecie, i cui tratti sono già evidenti nella massima e nei

due articoli di legge sopra menzionati, consente una restrizione del cam

po d'indagine.

Seguiamo il ragionamento della Suprema corte. Il d.p.r. 2/59 ha intro

dotto la generale facoltà, per gli assegnatari conduttori degli alloggi po

polari ed economici, di ottenerne la cessione in proprietà ed ha previsto

le relative eccezioni. In particolare, l'art. 2 contempla tre ipotesi che,

sulla scorta di quanto affermato dalle sezioni unite nella sentenza 22 lu

glio 1978, n. 3663, Foro it., Rep. 1978, voce Edilizia popolare ed econo

mica, n. 159, devono tenersi distinte.

La lett. a) dell'art. 2, che in questo caso è la sola da prendere in consi

derazione, esclude dalla cessione in proprietà gli alloggi la cui gestione

è disciplinata dall'art. 343, cpv., r.d. n. 1165 del 1938 e dal d.l.c.p.s.

7 maggio 1948 n. 1152 e successive integrazioni, oltre che da altre leggi

non direttamente attinenti al nostro tema.

L'art. 343 ora citato differenzia una gestione diretta dell'ente di cui

al 1° comma, per gli alloggi Incis (ora Iacp) da assegnarsi in locazione

ai dipendenti civili e militari dello Stato, da una gestione autonoma, di

cui al 2° comma, affidata al comando militare di divisione competente

per territorio (v. art. 381, 1° comma, stesso r.d.), concernente gli alloggi

Il Foro Italiano — 1990.

Svolgimento del processo. — Con atto di citazione del 7 gen

naio 1978 Adriano Marini esponeva che, essendo assegnatario di

un appartamento in Roma al lungotevere delle Navi n. 22, palaz

zina B, interno 5, concessogli in locazione dall'Incis con contrat

to del 12 aprile 1944, aveva presentato il 30 aprile 1966 domanda

di cessione in proprietà del detto alloggio; che l'istituto, con let

tera del 27 ottobre 1972, aveva respinto la domanda illegittima

mente assumendo che l'immobile era escluso dalla cessione in pro

prietà ai sensi dell'art. 2 d.p.r. 17 gennaio 1959 n. 2, norma che,

invece, nella specie non era applicabile. Tanto premesso, conven

ne davanti al Tribunale di Roma l'istituto autonomo per le case

popolari, frattanto succeduto all'Incis, chiedendo che fosse di

chiarato il suo diritto all'assegnazione in proprietà dell'alloggio

suddetto.

L'istituto eccepì' la decadenza dell'atto dal diritto e l'inammis

sibilità della domanda; ne contestò nel merito la fondatezza in

quanto l'appartamento in questione era compreso in un immobi

le costruito dal ministero della marina per i propri dipendenti

e destinato a tale categoria di soggetti in ragione del loro servi

zio; chiamò inoltre in causa il ministero della difesa che, costitui

tosi a sua volta, fece proprie le conclusioni e deduzioni dell'Iacp,

sostenendo in particolare che l'alloggio era escluso dalla cessione

ai sensi dell'art. 2, lett. a), d.p.r. 17 gennaio 1959 n. 2 in relazio

ne all'art. 343, 2° comma, t.u. per l'edilizia economica e popola

re approvato con r.d. 28 aprile 1938 n. 1165.

riservati in locazione agli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente

presso l'esercito. La gestione prevista da detto art. 343, cpv., è stata estesa dal d.l.c.p.s.

1152/48 agli ufficiali e sottufficiali della marina e dell'aeronautica.

Nella chiara ricostruzione del percorso legislativo, effettuata in motiva

zione e qui sintetizzata, si inserisce l'esame della fattispecie riguardante la cessione in proprietà di un alloggio originariamente destinato ai dipen denti civili e militari della marina, ma in concreto assegnato ad un dipen dente civile di altro ministero. La soluzione della Cassazione è, in questo

caso, improntata ad una precisa scelta ermeneutica, attenta al dato lette

rale offerto dall'art. 343, cpv., che parla solo di ufficiali e sottufficiali,

e perciò si pone in contrasto con quanto affermato da Cons. Stato, sez.

VI, che, nella decisione 4 maggio 1971, n. 383, id., Rep. 1971, voce cit.,

n. 144 e Cons. Stato, 1971, I, 1156, preferisce un'interpretazione estensi

va della stessa norma, dichiarandola applicabile proprio al caso di alloggi riservati a semplici dipendenti civili e militari della marina (nella specie, il consiglio giustifica una tale opzione riferendosi alla circostanza che,

pur essendo in presenza di un procedimento atipico, gli alloggi erano

stati gestiti dall'autorità militare e ciò soltanto ne consentiva l'equipara zione a quelli del tipo configurato dall'art. 343, cpv.). Tuttavia, la pro nuncia in rassegna non si ferma a rilevare la difformità tra il caso di

specie e la norma dell'art. 343, cpv., r.d. 1165/38; infatti — e siamo

al nodo cruciale — per i giudici di legittimità la cessione in proprietà

appare possibile anche quando la concreta assegnazione dell'alloggio di

verga dalla originaria e pur particolare destinazione (su questo punto non

vi sono precedenti). Da segnalare, inoltre, il passo non massimato della motivazione in cui

si ammette la possibilità di riferirsi alla normativa di finanziamento ema

nata con il r.d.l. 18 gennaio 1937 n. 147, in base alla quale l'alloggio in questione era stato costruito, per determinarne la destinazione (cfr.

Tar, Lazio, sez. I, 30 novembre 1983, n. 1152, Foro it., Rep. 1984, voce

cit., n. 128 e Trib. amm. reg., 1983, I, 3391, in cui la circostanza che

un alloggio sia stato costruito con finanziamento contemplato dalla nor

mativa 147/37 non preclude l'applicazione dell'art. 2 d.p.r. 2/59, il qua

le, secondo il giudice amministrativo, lungi dal voler creare una situazio

ne di disparità tra alloggi costruiti in data anteriore e successiva al t.u.

del 1938, vale anche per i primi, come confermato dalla 1. 18 agosto 1978 n. 497).

Per quanto riguarda la lett. a) dell'art. 2 d.p.r. 2/59, vi è ancora da

aggiungere che essa è stata dichiarata costituzionalmente legittima da Corte

cost. 12 dicembre 1972, n. 173, id., 1973, I, 24.

Sulla questione della competenza a statuire sul diritto di cessione in

proprietà degli alloggi ex Incis, ora Iacp, cfr. sez. un. 2 ottobre 1975,

n. 3100, id., 1976, I, 74, con nota di Noccelli, in cui il Supremo collegio

cassò, dichiarando la cognizione del giudice ordinario, la decisione del

Consiglio di Stato, sez. VI, 4 maggio 1971, n. 383, sopra citata (ai richia

mi contenuti nella sentenza e nella nota, adde da ultimo, con riguardo

alla configurazione di un vero e proprio diritto soggettivo alla cessione

in proprietà ed al problema del risarcimento del danno in caso di nego

ziazione della cessione stessa, Cass., sez. un., 29 marzo 1989, 1551, id.,

1989,1, 1800, con osservazioni di Pardolesi, di cui risulta utile la lettura

anche per l'analisi dei rapporti tra la disciplina dei d.p.r. 2/59 e le più

recenti 1. 8 agosto 1977 n. 513, provvedimenti urgenti per l'accelerazione

dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario

e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica, e 1. 5 agosto 1978

n. 457, norme per l'edilizia residenziale). [R. Caso]

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PARTE PRIMA

Il tribunale, rigettate le eccezioni preliminari del convenuto e

dell'interventore, accolse la domanda del Marini con sentenza che,

impugnata sia dal ministero che dall'Iacp, è stata integralmente confermata dalla corte d'appello. La corte ha ritenuto che nella

specie non ricorresse l'ipotesi di esclusione dalla cessione in pro

prietà prevista dall'art. 2, lett. a), d.p.r. 2/59 (destinazione allog

giativa militare), poiché l'art. 343, 2° comma, t.u. 1165/38, nel

testo originario vigente al momento dell'assegnazione al Marini, si riferiva ad alloggi di fornire in affitto, con gestione autonoma

e bilancio distinto, ad ufficiali e sottufficiali dell'esercito in servi

zio permanente effettivo, e solo nel testo modificato con d.l. 7

maggio 1948 n. 1152, anche ad ufficiali e sottofficiali della mari

na e dell'aeronautica. Invece, come risultava alla normativa di

finanziamento (r.d. 18 gennaio 1937 n. 147), l'edificio in cui era

l'alloggio in questione era stato costruito con mutui che l'Incis

poteva riservare alla costruzione di alloggi da darsi in affitto in

generale a dipendenti, cioè sia civili che militari, dei ministeri

della marina e dell'aeronautica; tali alloggi, a norma del t.u.

1165/38 rientravano nella normale gestione dell'Incis e non in

quella autonoma, e non erano soggetti ad assegnazione o ad au

torizzazione da parte dei comandi militari, e come facenti parte di quella normale gestione erano stati sempre in concreto consi

derati.

Contro la sentenza ricorre il ministero della difesa per tre moti

vi; l'Iacp ha proposto ricorso incidentale, pienamente adesivo a

quello del ministero, per due motivi, illustrati da memoria. Ad

entrambi i ricorsi resiste il Marini con controricorso, illustrato

da mamoria.

Motivi della decisione. — Va disposta anzitutto la riunione dei

ricorsi, proposti contro la medesima sentenza.

Con il primo motivo del ricorso principale, l'amministrazione

della difesa denuncia la violazione e falsa applicazione del r.d.

18 gennaio 1937 n. 147, degli art. 343, 2° comma, 381, 1° com

ma, e 394 t.u. 28 aprile 1938 n. 1165, degli art. 2 e 7 d.l. 7

maggio 1978 n. 1152, dell'art. 2, lett. a), d.p.r. 17 gennaio 1959

n. 2 e dell'art. 5 1. 18 agosto 1978 n. 497, nonché motivazione

incongrua e contraddittoria. In sintesi, la ricorrente sostiene che

erroneamente la corte d'appello avrebbe fatto riferimento, per ritenere l'alloggio detenuto dal Marini non compreso nell'ipotesi di esclusione dalla cessione in proprietà prevista dall'art. 2, lett.

a), d.p.r. 2/59, al testo originario dell'art. 343, 2° comma, t.u.

1165/38 concernente gli alloggi riservati agli ufficiali e sottuffi

ciali dell'esercito, in quanto vigente al momento in cui l'alloggio fu concesso in locazione al Marini; secondo il ricorrente, si dove

va, invece, al detto fine, aver riguardo al testo della norma modi

ficato dall'art. 2 d.l. 1152/48 (che aveva esteso la fornitura di

alloggi anche agli ufficiali e sottufficiali della marina e dell'aero

nautica), in quanto vigente al momento dell'entrata in vigore del

d.p.r. 2/59 che aveva introdotto il diritto alla cessione in proprie tà con le relative eccezioni. La corte inoltre, per individuare il

regime dell'alloggio di cui si tratta, si sarebbe erroneamente rife

rita al r.d. 147/37, avente natura di legge meramente finanziaria, senza tenere conto che, anche ai sensi dell'art. 5, 2° comma, 1.

497/78, «gli alloggi ex Incis/militari, ora Iacp, rimangono sotto

posti al regime previsto dal t.u. 1165/38, anche se costruiti in

data anteriore all'entrata in vigore dello stesso».

Con il secondo motivo, il ministero deduce che con motivazio

ne insufficiente e contraddittoria la corte di merito avrebbe rite

nuto che gli alloggi di lungotevere delle Navi 22 fossero stati co

struiti a favore dei dipendenti, sia civili che militari, e non dei

soli dipendenti militari della marina, e che essi fossero entrati

a far parte della normale gestione dell'Incis.

Nel primo motivo del ricorso incidentale-adesivo dell'Iacp so

no sostanzialmente riprodotte le deduzioni ed argomentazioni con

tenute nel primo motivo del ricorso principale. Le suesposte censure, che è opportuno trattare congiuntamen

te, non sono fondate.

Con il d.p.r. 17 gennaio 1959 n. 2 fu introdotta la generale facoltà per gli assegnatari di alloggi di edilizia economica e popo lare di ottenere la cessione in proprietà degli immobili ad essi

concessi in locazione. A tale regime generale di «riscattabilità»

degli alloggi la stessa legge pose delle eccezioni, in ragione o della

particolare destinazione o ubicazione degli immobili (art. 2), o

dell'esigenza di non smembrare completamente il patrimonio de

gli enti costruttori, e vanificare il tal modo la loro funzione isti

tuzionale, istituendo le cosiddette quote di riserva di cui all'art.

3 del citato d.p.r.

Il Foro Italiano — 1990.

In particolare l'art. 2, della cui applicazione si discute, prevede tre distinte ipotesi di esclusione dalla cessione in proprietà, alla

lett. a) per gli immobili e cosiddetta destinazione alloggiativa mi

litare, e precisamente per gli alloggi costruiti o da costruire ai

sensi dell'art. 343, 2° comma, t.u. 1165/38 e di altre determinate

disposizioni di legge che qui ora non rilevano, alla lett. b) per i cosiddetti alloggi di servizio, vale a dire per quelli la cui conces

sione sia essenzialmente condizionata alla prestazione in loco di

un determinato servizio presso pubbliche amministrazioni, ed in

fine alla lett. c) per gli alloggi che si trovano negli stessi immobili

nei quali hanno sede uffici, comandi, reparti o servizi delle am

ministrazioni predette. Nella specie, esclusa anzitutto l'ipotesi di cui alla lett. c) che

non è mai stata in questione, deve essere precisato che nella sen

tenza di primo grado il tribunale escluse espressamente anche che

l'alloggio oggetto della domanda del Marini costituisse un allog

gio di servizio e che quindi ricorresse l'ipotesi di esclusione dalla

cessione in proprietà di cui alla lett. b) dell'art. 2 d.p.r. 2/59.

Tale statuizione è coperta da giudicato e non può essere quindi

più posta in discussione, poiché gli appelli, sia del ministero che

dell'Iacp, ed in maniera ancor più puntuale i successivi ricorsi

per cassazione, hanno investito specificamente soltanto l'altro pun to della decisione dei giudici del merito che ha ritenuto insussi

stente l'ipotesi di esclusione dalla cessione di cui alla lett. a) della

stessa norma, che integra una fattispecie autonoma e distinta da

quella della lett. b), con propri e diversi requisiti e presupposti

(cfr. Cass., sez. un., 3663/78, Foro it., Rep. 1978, voce Edilizia

popolare ed economica, n. 159). Delimitato in tal modo l'ambito dell'indagine ora demandata

a questa corte, si è già detto che l'art. 2, lett. a), d.p.r. 2/59

esclude dalla cessione in proprietà «gli alloggi costruiti o da co

struire ai sensi dell'art. 343, 2° comma, del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica approvato con r.d. 28 aprile 1938 n. 1165 . . .». Quest'ultima norma, a sua volta, nel testo

modificato dall'art. 2 d.l. 7 maggio 1948 n. 1152, stabilisce che

l'Incis (istituito nel 1° comma dello stesso articolo allo scopo di

fornire agli impiegati dello Stato, civili e militari, alloggi a condi

zioni favorevoli) «è autorizzato altresì a fornire alloggi per uffi

ciali e sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica

in servizio premanente effettivo» e che la relativa gestione è auto

noma e ha bilancio distinto. In relazione a tale speficia destina

zione ed alla conseguente autonomia di gestione, l'art. 381 t.u.

affida i poteri di assegnazione dei detti alloggi ai competenti co

mandi militari, cui spetta anche di provvedere alla revoca delle

concessioni.

Nella sua formulazione originaria l'art. 343, 2° comma, del

testo unico faceva riferimento soltanto agli ufficiali e sottufficiali

dell'esercito in servizio permanente effettivo; ma anche nel testo

successivamente modificato il regime speciale degli alloggi in esso

contemplati, cui il d.p.r. del 1959 ha poi ricollegato l'esclusione

dalla cessione in proprietà, postula come indispensabile presup

posto che gli alloggi stessi siano costruiti con una specifica e ben

precisamente delimitata destinazione: deve trattarsi, cioè, di al

loggi realizzati per essere forniti non a dipendenti statali in gene

re, sia pur di una particolare amministrazione, ma a dipendenti

militari, e non a tutti i dipendenti militari, ma soltanto ad uffi

ciali e sottufficiali delle tre armi in servizio permanente effettivo.

Orbene, è chiaro che la questione proposta dai ricorrenti nel

primo motivo, se per stabilire l'esclusione della cessione in pro

prietà ai sensi dell'art. 2, lett. a), d.p.r. 2/59 dell'alloggio detenu

to dal Marini, debba farsi riferimento al testo modificato dal

l'art. 343, 2° comma, t.u. 1165/38, come da essi sostenuto, ovve

ro al testo originario, come ritenuto dalla corte d'appello, rimane

sterile e privo di rilevanza ove faccia difetto lo stesso presupposto

per il funzionamento della norma, anche nel testo modificato:

che l'alloggio, cioè, avesse avuto la specifica destinazione di esse

re fornito ad ufficiali e o sottufficiali in servizio permanente ef

fettivo di una delle tre armi.

Ma è proprio siffatto presupposto che, in primo luogo, i giudi ci del merito hanno ritenuto insussistente, rilevando che, in base

alla normativa di finanziamento (r.d. 18 gennaio 1937 n. 147 e

d.m. 17 agosto 1937), l'alloggio in questione era stato costruito

con fondi destinati ad alloggi da darsi in affitto non specifica mente ad ufficiali o sottufficiali della marina e dell'aeronautica,

ma, in generale, a dipendenti dei predetti ministeri sia civili che

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

militari, per cui esso, con l'entrata in vigore del testo unico del

1938, non poteva essere entrato a far parte, né in concreto, ha

accertato ancora la corte d'appello, era entrato a far parte degli

alloggi a gestione speciale ed autonoma di cui all'art. 343, 2°

comma, del detto testo unico, e ciò, va precisato, sia avendo ri

guardo all'originario testo della norma che a quello modificato

nel 1948.

La difesa dell'amministrazione sostiene l'erroneità del richia

mo alla normativa di finanziamento del 1937, dovendo invece

farsi riferimento, per stabilire la disciplina degli immobili a desti nazione alloggiativa militare, solo ed esclusivamente al testo uni

co del 1938 e successive modificazioni, come disposto anche dal

l'art. 5, 2° comma, 1. 18 agosto 1978 n. 497.

Non si riesce a scorgere il senso della censura che è comunque

priva di fondamento, poiché la corte di merito ha correttamente

richiamato le norme finanziarie del 1937, in base alle quali fu

costruito l'immobile di cui si tratta, proprio e soltanto per accer

tare se e quale destinazione gli fosse stata data, escludendo che

da esse potesse desumersi una destinazione alloggiativa militare,

mentre il testo unico del 1938 stabilisce uno speciale regime per

gli alloggi con quella specifica, particolare destinazione, ma non

dispone certo esso stesso tale destinazione.

Né peraltro l'amministrazione, e tanto meno l'Iacp, hanno mai

non solo provato ma neppure indicato o allegato se e quale atto

o provvedimento abbia destinato l'immobile ad alloggi per gli

ufficiali o sottufficiali della marina militare, o in base a quali

elementi o circostanze quella destinazione debba ritenersi. Il mi

nistero nel suo ricorso si è limitato in proposito semplicemente

ad esporre che l'edificio si trova nelle immediate vicinanze della

sede dell'allora ministero della marina (militare) e che è stato co

struito su suolo ceduto gratuitamente da quell'amministrazione;

ma la prima circostanza è evidentemente priva di rilevanza, e la

seconda è pienamente compatibile con la destinazione a tutti i

dipendenti, sia civili che militari, del ministero della marina, co me affermata dalla corte d'appello e come alla fine riconosciuta

dalla stessa difesa dello Stato nel corso della discussione. Ma que

sta, sia pur particolare destinazione, non è idonea né sufficiente

per attrarre l'immobile nella disciplina speciale di cui all'art. 343,

2° comma, t.u. del 1938, e di conseguenza nell'ipotesi di esclusio

ne dalla cessione in proprietà di cui all'art. 2, lett. a), d.p.r. 2/59,

limitata, come si è visto, solo agli alloggi per gli ufficiali e sottuf ficiali in servizio permanente effettivo.

I primi due motivi del ricorso dell'amministrazione ed il primo

motivo del ricorso dell'Iacp devono essere pertanto rigettati.

Con il terzo motivo ed il secondo motivo dei rispettivi ricorsi,

il ministero e l'Iacp denunciano rispettivamente la violazione del

l'art. 5 1. 20 marzo 1865 n. 2248, ali. E, e dell'art. 4 d.p.r. 17

gennaio 1959 n. 2, deducendo che, poiché gli alloggi della palaz

zina del lungotevere delle Navi erano comunque riservati ai di

pendenti dell'allora ministero della marina, l'assegnazione dispo

sta nell'aprile 1944 da un organo del governo di fatto della Rsi

in favore del Marini, dipendente civile della pubblica istruzione,

doveva essere dichiarata illegittima ed andava disapplicata, con

la conseguenza che il Marini, non essendo legittimo assegnatario,

non poteva far valere il diritto alla cessione in proprietà.

Le censure sono inammissibili in quanto introducono per la

prima volta in sede di legittimità nuove questioni e tesi difensive

che alterano e sconvolgono i termini dalla controversia quale si

è svolta nelle precedenti fasi di giudizio, e postulano per di più

nuove indagini e valutazioni di fatto non compiute né sollecitate

nella competente sede di merito, e che esorbitano dai limiti fun

zionali del giudizio di legittimità. Davanti ai giudici di merito, i due attuali ricorrenti hanno con

testato la domanda di cessione in proprietà proposta dal Marini

esclusivamente sotto il profilo dell'esclusione oggettiva dell'im

mobile dalla cessione in proprietà ai sensi dell'art. 2, lett. a),

d.p.r. 2/59, in quanto rientrante nella disciplina speciale dell'art.

343, 2° comma, t.u. 1165/38, e solo in relazione a tale asserito

regime speciale dell'alloggio in questione è stata posta in discus

sione l'assegnazione in favore del Marini, in quanto cioè non di

sposta dal comando della marina militare. Ma su questo punto

la corte d'appello ha esattamente osservato che certamente, quando

l'alloggio fu assegnato al Marini nell'aprile 1944, nessun potere

di assegnazione spettava al comando della marina, a cui tale com

petenza venne attribuita, e solo limitatamente agli alloggi da con

cedere in affitto ai dipendenti ufficiali e sottufficiali in servizio

permanente effettivo, soltanto con l'entrata in vigore del già cita

li. Foro Italiano — 1990.

to d.l. 7 maggio 1948 n. 1152 che, come si è detto, modificò

gli art. 343, 2° comma, e 381 t.u. 1165/38.

Gli altri profili di illegittimità dell'assegnazione al Marini, pro spettati nelle censure ora in discussione, non sono stati né dedotti

né eccepiti in sede di merito, ed il loro esame è precluso in questa

sede di legittimità, poiché introducono una nuova eccezione e co

stituiscono un autonomo e diverso sistema difensivo che altera

e modifica radicalmente i termini della controversia ed il thema

decidendum discusso nelle fasi di merito, ed implica nuovi accer

tamenti e valutazioni tipicamente di fatto in ordine al contenuto

dell'atto di assegnazione, all'autorità che la dispose ed alle ragio

ni che le determinarono, anche in relazione alle eccezionali circo

stanze del periodo bellico in cui essa avvenne, ed alle quali fa

cenno la stessa difesa dell'amministrazione ricorrente.

Entrambi i ricorsi, in conclusione, devono essere rigettati.

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 30 mag gio 1989, n. 2621; Pres. Brancaccio, Est. Anglani, P.M. Sgroi

V. (conci, conf.); Comune di Roma (Aw. Carnovale) c. Con

siglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Roma (Avv.

Frattali Clementi, Sorrentino, Lubrano, M. Pallottino),

Guarini Lavitola (Aw. Lavitola), Carusi ed altri (Aw. A. e

M. Pallottino). Conferma Cons. Stato, sez. IV, 20 luglio 1982,

n. 525.

Giustizia amministrativa — Roma — Piano regolatore generale — Variante — Zona residenziale — Immobili — Destinazione

d'uso — Divieto di mutamento — Annullamento — Decisione

del Consiglio di Stato — Difetto di giurisdizione — Insussi

stenza — Estremi.

Annullando, perché concernente materia non soggetta alla disci

plina urbanistica, la variante al piano regolatore generale di

Roma del 1979 impositiva del divieto di mutare, pure in assen

za di opere murarie, la destinazione d'uso degli immobili, com

presi nella zona residenziale B, il Consiglio di Stato non trava

lica i limiti esterni della sua giurisdizione, mediante invasione

della sfera riservata alla discrezionalità assoluta della pubblica

amministrazione o manifestazione di apprezzamenti di merito

demandati alla medesima pubblica amministrazione, ma accer

ta la violazione di legge che inficia il provvedimento im

pugnato. (1)

Motivi della decisione. — Il ricorrente, nel sostenere che la

sentenza è stata pronunziata in violazione dei principi sulla giuris

dizione, deduce anzitutto che «se il principio affermato dal Con

siglio di Stato circa l'impossibilità di imporre limiti in sede urba nistica ai mutamenti di destinazione d'uso degli immobili fosse

esatto la decisione impugnata andrebbe cassata per avere statuito

in materia di diritti soggettivi, estranea ai suoi poteri giurisdi

zionali».

Se «al contrario il principio fosse inesatto (come esso ricorren

te ritiene per fermo) la decisione andrebbe ugualmente cassata

per eccesso di potere giurisdizionale sotto altro profilo e, precisa

(1) La decisione confermata è riportata in Foro it., 1982, III, 329,

con osservazioni e richiami di C.M. Barone (anche a proposito dei rifles

si penali del mutamento di destinazione d'uso degli immobili, riflessi re

centemente riconsiderati da Pret. Lucca 16 maggio 1989, id., 1989, II,

675, con osservazioni di G. Giorgio) e annotata da Torregrossa, in Riv.

giur. edilizia, 1982, I, 708; da Domenichelli, in Regioni, 1982, 1230 e

da G. Saporito, in Riv. not., 1982, 648.

Le sezioni unite hanno risolto la questione controversa mantenendosi

nell'ambito dell'ormai consolidato orientamento in tema di individuazio

ne dei motivi inerenti alla giurisdizione per i quali è consentito impugnare

in Cassazione le decisioni del Consiglio di Stato (fra le più recenti, sent.

3 luglio 1989, n. 3182, Foro it., Mass., 465; 5 giugno 1989, n. 2707,

id., 1989, I, 2785; 11 ottobre 1988, n. 5468, ibid., 109, con nota redazio

nale; adde per una più particolareggiata valutazione delle posizioni della

Cassazione e del Consiglio di Stato e dei rapporti tra l'una e l'altro nel

settore della giurisdizione, sent. 20 gennaio 1987, n. 462, id., 1988, I,

2373, con ulteriori indicazioni).

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