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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione III civile; sentenza 4 febbraio 1987,...

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sezione III civile; sentenza 4 febbraio 1987, n. 1067; Pres. Scribano, Est. Maiella, P. M. De Martini (concl. conf.); Soc. mobiliare e immobiliare Mirella e altre (Avv. Corapi) c. Marconi; Marconi e altri (Avv. Procopio, Leali) c. Soc. mobiliare e immobiliare Mirella e altre. Conferma Trib. Prato 26 giugno 1982 Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1988), pp. 1661/1662-1663/1664 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23181274 . Accessed: 28/06/2014 17:28 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 46.243.173.21 on Sat, 28 Jun 2014 17:28:01 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione III civile; sentenza 4 febbraio 1987, n. 1067; Pres. Scribano, Est. Maiella, P. M. De Martini (concl. conf.); Soc. mobiliare

sezione III civile; sentenza 4 febbraio 1987, n. 1067; Pres. Scribano, Est. Maiella, P. M. DeMartini (concl. conf.); Soc. mobiliare e immobiliare Mirella e altre (Avv. Corapi) c. Marconi;Marconi e altri (Avv. Procopio, Leali) c. Soc. mobiliare e immobiliare Mirella e altre. ConfermaTrib. Prato 26 giugno 1982Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1988), pp. 1661/1662-1663/1664Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23181274 .

Accessed: 28/06/2014 17:28

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Il verbale non documenta affatto, quindi, la composizione del

collegio in ognuna delle controversie trattate, la quale varia da

ricorso a ricorso quando, come spesso accade, all'udienza inter

vengano membri in numero superiore al legale, con la conseguen za che il collegio giudicante deve essere formato dal presidente, dal relatore e dal componente più anziano (in conformità a quan to dispone l'art. 114, 2° comma, disp. att. c.p.c.).

Invece, l'atto destinato ad attestare il numero e l'identità dei

componenti del collegio in relazione a ciascun ricorso, perciò ido

neo a dimostrare, fino a querela di falso, l'eventuale vizio di co

stituzione del giudice, è il processo verbale dell'udienza di

discussione, che deve essere necessariamente redatto a cura del

segretario (art. 20, 2° comma, d.p.r. n. 636 del 1972), e che adem

pie, sotto il profilo in esame, ad una funzione più ampia di quel la dell'omologo verbale dell'udienza di discussione della causa

nel processo civile.

Infatti, mentre in quest'ultimo il procedimento di formazione

della decisione — che va dalla chiusura della discussione al depo sito in cancelleria dell'originale della sentenza — non assume ri

lievo giuridico autonomo (in quanto il dispositivo redatto in camera

di consiglio e la minuta della sentenza sono atti meramente inter

ni, sempre suscettibili di modificazione prima della pubblicazione della sentenza), nel processo tributario la fase della deliberazione

ha rilevanza esterna rispetto alla sentenza, cioè al documento com

pleto della pronuncia, giacché la decisione deve essere adottata

dal collegio, di norma, subito dopo la discussione e deve essere

immediatamente depositato in segreteria il dispositivo sottoscritto

dal presidente (art. 20 e 28 d.p.r. cit.), cosi che l'atto giurisdizio nale viene ad esistenza già da quel momento. In questo modulo

procedurale il verbale di udienza documenta in modo diretto la

composizione del collegio tanto nella fase della discussione quan to in quella della deliberazione in camera di consiglio, che si con

clude appunto con il deposito del dispositivo, di cui è dato atto

in verbale; e si comprende, quindi, come le risultanze del medesi

mo debbano prevalere anche sull'intestazione della sentenza, in

cui pure viene indicata la composizione del collegio (art. 37, n.

1), ove si consideri altresì' che tale atto è sostanzialmente origina le solo quanto all'esposizione dei motivi che sorreggono il giudi zio e non è formato dal collegio, ma dal relatore e dal presidente, i quali soltanto lo sottoscrivono, ex art. 37 cit. (v., in tal senso,

sent. n. 5086 del 1977, Foro it., 1979, I, 803, a torto invocata

dalla ricorrente, equivocando fra il c.d. verbale dell'adunanza e

il verbale di udienza). Tanto premesso, risulta prima facie che l'unica circostanza de

sumibile, circa la struttura del collegio, dal verbale dell'adunanza

del 1° febbraio 1977 — cioè la partecipazione all'udienza di un

numero di componenti superiore a quello prescritto — non impli ca affatto l'irregolare composizione del collegio, per eccesso di

componenti, nella decisione dei singoli ricorsi discussi in quell'u dienza e, dunque, del ricorso proposto dalla società Cattolica.

La quale, per converso, non fa alcun riferimento al verbale di

discussione, quindi all'atto specificamente destinato a documen

tare quella circostanza, e neppure all'intestazione della decisione

(da cui risulta che il collegio era regolarmente composto dal pre

sidente e due componenti).

Pertanto, in base alla sostanza dei fatti dedotti a fondamento

della domanda, non si configura un vizio di irregolare costituzio

ne del giudice in ipotesi che possa essere fatto valere, fuori dal

processo tributario, tale da suscitare, quindi, il problema di giuris dizione affrontato dalla sentenza del Tribunale di Bologna, con

cernente la possibilità di proporre innanzi al giudice ordinario,

nel vigente ordinamento del contenzioso tributario, 1 'actio nulli

tatis di una pronuncia delle commissioni tributarie.

Conseguentemente, chiamate a regolare la giurisdizione, queste

sezioni unite debbono affermare che la cognizione della contro

versia appartiene alla giurisdizione speciale tributaria, trattandosi

di domanda diretta a far valere vizi di una decisione resa da una

commissione tributaria in materia riservata alla giurisdizione esclu

siva di tali organi; e dunque, con la diversa motivazione innanzi

esposta, deve essere confermata la statuizione del Tribunale di

Bologna.

Il Foro Italiano — 1988.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 4 feb

braio 1987, n. 1067; Pres. Scribano, Est. Maiella, P. M. De

Martini (conci, conf.); Soc. mobiliare e immobiliare Mirella

e altre (Avv. Corapi) c. Marconi; Marconi e altri (Avv. Pro

copio, Leali) c. Soc. mobiliare e immobiliare Mirella e altre.

Conferma Trib. Prato 26 giugno 1982.

Locazione — Contratto di albergo o di «residence» — Locazione

di immobile arredato — Differenze (Cod. civ., art. 1571; 1.

27 luglio 1978 n. 392, disciplina delle locazioni di immobili ur bani, art. 9, 12).

Il contratto di residence si differenzia dal contratto di locazione

di immobile arredato, che è soggetto alla disciplina della I. 27

luglio 1978 n. 392, perché in quest'ultimo l'oggetto della pre

stazione si esaurisce nel godimento del bene (ancorché il conce

dente possa eventualmente fornire prestazioni accessorie

rientranti nel novero dei normali servizi condominiali), mentre

nel contratto di albergo e di residence il godimento dell'immo

bile, avente di regola carattere temporaneo e transitorio, si ac

compagna e si integra con una serie di servizi, di natura

genericamente alberghiera, riconducibili al contratto di sommi

nistrazione e al contratto d'opera, che assumono una rilevanza

paritetica rispetto alla prestazione dell'alloggio. (1)

Motivi della decisione. — (Omissis). Con il primo mezzo del

ricorso principale, sotto il profilo della violazione e della falsa

applicazione dell'art. 1571 c.c. e delle norme della 1. n. 392 del

1978, viene censurata la sentenza impugnata per avere escluso

la configurabilità del contratto di albergo o quanto meno del con

tratto atipico di residence.

Con il secondo mezzo poi viene denunciata l'erronea valutazio

(1) La sentenza ribadisce un orientamento, già emerso in giurispruden za, secondo cui i rapporti di godimento di immobili non sono disciplinati dalla 1. 392/78 qualora non rientrino nello schema tipico della locazione.

Cfr. in tal senso Cass. 12 giugno 1984, n. 3493, Foro it., 1984, I,

2773, con nota di richiami di dottrina e giurisprudenza (riportata anche in Giur. it., 1985, I, 1, 784, con nota di S. Giove, e in Giust. civ., 1984,

I, 2781, con osservazioni di M. Annunziata). I precedenti specifici della vicenda oggetto della sentenza sono costitui

ti da Pret. Prato 2 gennaio 1982, Foro it., Rep. 1983, voce Locazione, n. 151, e Trib. Prato 26 giugno 1982 (ora confermata), ibid., n. 182

(che possono entrambe leggersi per esteso in Arch, locazioni, 1983, 308). La giurisprudenza di merito ha più volte escluso l'applicabilità della

1. 392/78 ai contratti di residence, caratterizzati dalla fornitura ai condut

tori di servizi di carattere alberghiero: la prima pronunzia sul punto risale

a Pret. Roma 30 maggio 1979, Foro it., 1979, I, 2154.

Conformi, tra le altre, Pret. Roma 18 aprile 1980, id., Rep. 1981, voce

cit., n. 262; Pret. Roma 4 marzo 1983, id., Rep. 1985, voce cit., n. 161

(e in Temi romana, 1984, 622, con nota di Bruni); Pret. Parma 18 giu gno 1983, Foro it., Rep. 1985, voce cit., n. 160; Pret. Treviglio 3 ottobre

1984, ibid., n. 159; Pret. Milano 9 giugno 1986, Arch, locazioni, 1987,

184, che esclude l'assimilabilità al contratto alberghiero-residenziale della

locazione di un monolocale situato a distanza di svariati chilometri dalla

sede centrale del residence; Pret. Taranto 27 maggio 1986, id., 1986, 724.

Anche il contratto di «affittacamere», in quanto includente la presta zione di servizi accessori e dalla presenza nei locali o nelle immediate adiacenze di essi dell'affittacamere o dei suoi incaricati, è generalmente considerato sottratto al regime della 1. 392/78, cfr. Pret. Monza 11 mag

gio 1983, Foro it., 1984, I, 2274. II rilievo assunto, nelle locazioni di alloggi con prestazione di rilevanti

servizi accessori, dalla figura del locatore quale gestore del complesso immobiliare, ha indotto la Suprema corte a escludere l'ammissibilità della

tutela possessoria in capo al conduttore in relazione a un contratto atipi co di alloggio: v. sent. 8 agosto 1985, n. 4403, id., Rep. 1985, voce cit., n. 156 (commentata da S. Giove, in Nuova giur. civ., 1986, I, 73).

La dottrina è unanimemente concorde con le tesi giurisprudenziali; ai

riferimenti indicati in nota a Cass. 3493/84, cit., ed agli autori innanzi

menzionati, adde: P. Cosentino-P. Vitucci, Le locazioni dopo le rifor me del 1978-1985, Utet, Torino, 1986, 28, ove si sottolinea non solo la

natura alberghiera dei servizi offerti al cliente del residence, ma anche

il fatto che questi non ha la detenzione esclusiva dell'immobile locato; M. De Tilla, Le locazioni nella prassi giudiziaria, Giuffré, Milano, 1987, 724.

Va da ultimo ricordato che sotto la vigenza del regime vincolistico ven

ne evidenziata l'inapplicabilità della proroga legale alla locazione di un

alloggio in un residence, cfr. Trib. Milano, 19 maggio 1977, Foro it.,

Rep. 1978, voce cit., n. 103 (per esteso in Giur. it., 1978, I, 2, 484). In dottrina, conformemente, Lazzaro-Preden-Varrone, Le locazioni

in regime vincolistico, Giuffrè, Milano, 1975, 32.

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1663 PARTE PRIMA 1664

ne degli elementi probatori e si sostiene che il tribunale avrebbe

dovuto attribuire rilievo decisivo alle prestazioni accessorie forni

te ai detentori dei miniappartamenti, mentre non poteva essere

considerata idonea ad avvalorare l'ipotesi della locazione ordina

ria la circostanza della lunga durata del rapporto, dato che ciò

costituisce proprio la caratteristica del contratto di residence.

Entrambi i motivi sono infondati. Come è noto, il contratto

di albergo, e cosi pure il contratto affine di residence, si differen

ziano nettamente dal contratto di locazione di immobile arredato

perché in quest'ultimo l'oggetto si esaurisce nel godimento del

bene, anche se il concedente può eventualmente fornire prestazio ni accessorie di natura strumentale, mentre nel contratto di alber

go e in quello di residence l'oggetto risulta integrato dal punto di vista causale e funzionale, oltre che dal godimento del bene.

Da una serie di prestazioni riconducibili sinallagmaticamente al

contratto di somministrazione o al contratto d'opera, le quali as

sumono una rilevanza paritetica rispetto alla prestazione dell'al

loggio. In altri termini, la qualificazione giuridica del rapporto è stret

tamente legata ad un'indagine di fatto che, investendo gli ele

menti obiettivi della pattuizione, miri ad accertare se le parti abbiano inteso enucleare e considerare autonomamente le presta zioni del concedente diverse dal godimento dell'immobile, attri

buendo alle medesime un valore distinto nell'economia

contrattuale.

Nella specie, il Tribunale di Prato, procedendo alla identifica

zione e alla valutazione di tutti gli elementi probatori acquisiti

agli atti, è pervenuto correttamente alla conclusione che il rap

porto inter partes non è inquadrabile nello schema del contratto

dì albergo o in quello di residence.

Infatti, il tribunale ha puntualizzato che la società concedente, non solo non si obbligò a eseguire prestazioni di natura alber

ghiera, ma che tali prestazioni non furono in alcun modo fornite, tanto è vero che i singoli occupanti provvidero in proprio alla

stipulazione di contratti per la luce e per il telefono, sicché gli unici servizi offerti (quello di portineria durante le ore diurne

e quelli di riscaldamento e di aria condizionata) rientravano nel

novero dei normali servizi condominiali.

Quanto poi alla documentazione prodotta dalla società conce

dente (licenza sanitaria per esercitare l'attività di casa-albergo,

provvedimento con il quale l'autorità di p.s. prenderà atto della

dichiarazione dell'amministratore di volere affittare i miniappar

tamenti, missiva dell'ente provinciale per il turismo per la classi

ficazione del fabbricato come casa-albergo) il tribunale del pari correttamente ha ritenuto che essa non era determinante ai fini

della qualificazione giuridica del rapporto, dovendosi aver riguardo alla concreta pattuizione intervenuta tra le parti.

Pertanto, la sentenza impugnata si sottrae alle censure dedotte

con il ricorso principale, in quanto il tribunale ha legittimamente affermato che le parti hanno posto in essere ordinari rapporti di locazione di immobili arredati, con la prestazione di alcuni

servizi di natura strumentale non diversi da quelli forniti dai mi

gliori condomini, rapporti rientranti nella disciplina della 1. n.

392 del 1978, le cui norme (art. 9 e 12, penultimo comma) con

sentiranno al pretore, davanti al quale è rimasto sospeso il giudi zio per la determinazione del canone, di definire la controversia.

Il rigetto del ricorso principale rende superfluo l'esame del ri

corso incidentale condizionato, che deve essere dichiarato assorbito.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 23 gennaio

1987, n. 670; Pres. Della Terza, Est. Mollica, P. M. Marti

nelli (conci, conf.); Inps (Avv. Vario, Ausenda, Starnoni) c. Dall'Omo ed altri (Avv. Novelli). Conferma Trìb. Bologna 2 novembre 1983.

Previdenza sociale — Pensione — Ratei — Prescrizione — Esigi bilità — Estremi (Cod. civ., art. 2948; r.d.l. 4 ottobre 1935

n. 1827, perfezionamento e coordinamento legislativo della pre videnza sociale, art. 129).

I ratei di pensione non liquidati e non esigibili rimangono ancora

ricompresi nel diritto astratto ed unitario alla pensione della

II Foro Italiano — 1988.

quale rappresentano una frazione non ancora individuata, sic

ché la norma riguardante la prescrizione da applicare è quella concernente la prestazione generale nella sua globalità e in

terezza. (1) Ai fini dell'applicabilità dell'art. 129 r.d.l. 1827/35 e dell'art. 2948,

n. 4, c.c., norme che presuppongono entrambe la liquidità ed

esigibilità del credito, non è sufficiente la idoneità di quest'ulti mo in astratto ad essere determinato (prontamente) nel suo am

montare, essendo necessaria la sua reale determinazione secondo

l'effettivo svolgimento delle procedure prescritte dalla legge e

dai regolamenti interni che ne rendono possibile la ri

scossione. (2)

Svolgimento del processo. — Con sentenza in data 12 dicem

bre 1983 il Tribunale di Bologna, in riforma della sentenza 10

maggio 1983 del pretore della stessa città, condannava l'Inps a

pagare a Dell'Omo Otello, Giordani Cesare, Giorgini Gaetano, Grossi Enrico, Scarabelli Alfeo la somma di lire 2.400 mensili

quale somma aggiuntiva sulla pensione supplementare di vecchiaia,

richiesta a seguito della dichiarazione di illegittimità costituziona

le dell'art. 1 d.p.r. 27 aprile 1968 n. 488 (Corte cost. n. 101/81, Foro it., 1982, I, 26) che attribuiva detto aumento ai soli titolari

di pensione avente decorrenza anteriore al 10 maggio 1968.

Sulla somma capitale il tribunale disponeva che decorressero

gli interessi.

Respingevano i giudici del Tribunale di Bologna l'eccezione sol

levata dall'Inps di prescrizione del credito ex art. 129 r.d.l. 4

ottobre 1935 n. 1827 che riguarda i ratei di pensione liquidati e posti in pagamento, dovendosi in concreto applicare la prescri zione decennale di cui all'art. 2946 c.c. e comunque l'art. 47 d.p.r. 30 aprile 1970 n. 639 che consente l'esercizio dell'azione giudizia ria nel termine di dieci anni dalla data di comunicazione della

decisione definitiva del ricorso, pronunciata dai competenti orga ni dell'istituto, o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione medesima se trattasi di controversie

in materia di trattamenti pensionistici.

Disattendeva, altresì, il tribunale l'assunto che gli interessi do

vessero decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla data

di publicazione sulla Gazzetta ufficiale della sentenza della Corte

costituzionale n. 101 del 1981 sul rilievo dell'operatività ex tunc

di detta decisione anche sui crediti, per cui, essendo essi già liqui di ed esigibili, gli interessi dovevano essere corrisposti con le de

correnze stabilite dagli art. 46 e 47 d.p.r. 30 aprile 1970 n. 639

e dell'art. 7 1. 13 agosto 1973 n. 543.

La liquidità dei crediti rendeva poi irrilevante ogni indagine sulla colpevolezza o meno del ritardo. Contro detta sentenza l'Inps ha proposto ricorso per cassazione al quale resistono gli intimati

con controricorso.

Motivi della decisione. — Sotto il profilo della violazione

e falsa applicazione dell'art. 129 r.d.l. 1827/35, dell'art. 2948, n. 4, c.c., degli art. 46 e 47 d.p.r. 639 del 1970, dell'art. 7 1.

533 del 1973, in relazione alla cit. sentenza della Corte costituzio

nale n. 101 del 1981, nonché del difetto di motivazione, l'istituto

ricorrente, pur non negando che l'art. 2948, n. 4, anzidetto, si

applichi alle prestazioni scadute e non richieste tempestivamente, ai crediti cioè liquidi ed esigibili, la cui erogazione è subordinata

all'esperimento delle prescritte procedure amministrative di quan

(1-2) A poco più di un anno dalla pronuncia in epigrafe, ultima di una serie di decisioni ad essa conformi (v. tra le tante Cass. 22 maggio 1986, n. 3439, Foro it., Rep. 1986, voce Previdenza sociale, n. 1085; 24 maggio 1984, n. 3216, id., Rep. 1985, voce cit., n. 753, e in Prev.

soc., 1984, 1983, con nota di Boer; in dottrina v. Miscione, La prescri zione della pensione, in Riv. giur. lav., 1987, III, 3) tutte sorrette da

ineccepibili motivazioni la cui validità sul piano logico-giuridico non era sino ad ora mai stata messa in dubbio, il legislatore ha fornito (con l'art. 11 1. 11 marzo 1988 n. 67) una interpretazione autentica dell'art. 129 r.d.l. 1827/35, in virtù della quale l'astratta idoneità del credito ad essere determinato è equiparata alla sua reale determinazione mediante una ar dita fictio iuris che non mancherà di provocare qualche reazione tra i

giuristi meno inclini al pragmatismo giuridico che non di rado è dato riscontrare nel campo della legislazione previdenziale. Per maggior chia rezza si riporta di seguito il testo del menzionato art. 11 1. 67/88:

1. L'art. 129, 1° comma, r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla 1. 6 aprile 1936 n. 1155, va interpretato nel senso che la prescrizione ivi prevista si applica anche alle rate di pensione co

munque non poste in pagamento.

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