+ All Categories
Home > Documents > PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione lavoro; sentenza 3 maggio 1989, n....

PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione lavoro; sentenza 3 maggio 1989, n....

Date post: 30-Jan-2017
Category:
Upload: doandan
View: 225 times
Download: 12 times
Share this document with a friend
3
sezione lavoro; sentenza 3 maggio 1989, n. 2050; Pres. Sandulli, Est. Tondo, P.M. Martone (concl. conf.); Ente Ferrovie dello Stato (Avv. dello Stato Lancia, Cossu) c. Storri e altro (Avv. Belli, Frediani, Ventura). Cassa Trib. Firenze 16 luglio 1987 Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1989), pp. 1785/1786-1787/1788 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23184025 . Accessed: 28/06/2014 09:10 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.103 on Sat, 28 Jun 2014 09:10:39 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione lavoro; sentenza 3 maggio 1989, n. 2050; Pres. Sandulli, Est. Tondo, P.M. Martone (concl. conf.); Ente Ferrovie dello

sezione lavoro; sentenza 3 maggio 1989, n. 2050; Pres. Sandulli, Est. Tondo, P.M. Martone(concl. conf.); Ente Ferrovie dello Stato (Avv. dello Stato Lancia, Cossu) c. Storri e altro (Avv.Belli, Frediani, Ventura). Cassa Trib. Firenze 16 luglio 1987Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1989), pp. 1785/1786-1787/1788Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23184025 .

Accessed: 28/06/2014 09:10

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 193.142.30.103 on Sat, 28 Jun 2014 09:10:39 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione lavoro; sentenza 3 maggio 1989, n. 2050; Pres. Sandulli, Est. Tondo, P.M. Martone (concl. conf.); Ente Ferrovie dello

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Svolgimento del processo. — Con decreto del 21 ottobre 1986, confermato con sentenza dell'11 marzo 1987, il Tribunale dei mi

norenni di Cagliari ha dichiarato lo stato di adottabilità dei fra

telli Grazia (di anni nove) e Massimiliano (di anni sette), figli dei coniugi Antonino Mameli e Marisa Melis, avendone accertato

10 stato di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale.

In sede di appello la corte di Cagliari ha confermato, a sua

volta, detta decisione.

A fondamento della quale, ha in particolare argomentato: che

i genitori Mameli «presentano carenze tanto elevate nell'assolvi

mento delle loro funzioni da essere addirittura nocivi alla forma

zione psichica e sociale dei minori»; che soprattutto la madre

«ha una carenza culturale specifica di eccezionale livello negati

vo, in quanto concepisce le sanzioni corporali quale unico siste

ma educativo e finora ha sempre attuato tale dogma»; che, in

tale senso, «gli atti istruttori ridondano di episodi di morsi, di

percosse spesso a livello bestiale con cavi per antenna TV, bac

chette di bambù, cinghie, e con esiti di lesioni; di incatenamenti

ai radiatori dell'impianto di riscaldamento; di stati di terrore dei

figli che fuggivano dall'abitazione familiare per evadere alla vio

lenza»; che, da parte sua, anche il padre «si è espresso in sintonia

con la moglie» e risulta «più volte giudicato per maltrattamenti

verso i figli ed abuso di mezzi di correzione»; che inoltre, «finora

a nulla sono valsi i pur reiterati e costanti interventi anche ammi

nistrativi di sostegno»; che, conclusivamente, stante anche il net

to rifiuto, da parte dei figli, di entrambe le figure genitoriali,

«appare intuitiva l'impossibilità di un (loro) ricongiungimento ai

genitori, i quali possono solo dare ai medesimi segnali negativi e dannosi».

Avverso quest'ultima sentenza, depositata il 18 luglio 1987, il

Mameli e la Melis ricorrono appunto ora per cassazione, con tre

motivi, illustrati anche con memoria. Resiste l'intimato curatore

con controricorso.

Motivi della decisione. — 1. - Con i tre mezzi dell'impugnazio ne i ricorrenti — denunciando violazione degli art. 8 1. n. 184

del 1983, 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. in relazione all'art.

360, nn. 3 e 5, c.p.c. lamentano in sostanza che la corte di Ca

gliari abbia ravvisato, nella specie, una situazione di abbandono

rilevante ai fini della dichiarazione di adottabilità ex legge n. 184

cit. : a) pur in assenza di alcun comportamento omissivo di assi

stenza materiale addebitato ai genitori; b) confondendo, poi, «l'e

ventuale errore (dei medesimi) nell'indirizzo educativo elargito ai

figli» con la mancanza di assistenza morale richiesta dalla predet ta legge; c) irritualmente fondando, infine, il proprio convinci

mento su valutazioni di consulenti e dichiarazioni raccolte senza

previa prestazione di giuramento. 2. - Ogni censura è infondata. Ed invero, in ordine al primo

motivo, la pretesa mancata menzione di specifici comportamenti omissivi dei genitori sul piano dell'assistenza materiale è eviden

temente assorbita — nella sentenza impugnata — dalla valutazio

ne globale di sussistenza, nella specie di un «difetto radicale di

assistenza genitoriale».

Valutazione, questa, che la corte di merito perviene a formula

re anche in ragione dell'assoluta «impossibilità di (re)introdurre un dialogo nella famiglia di origine»: tra i figli in «stato di terro

re», più volte costretti a fuggire dall'abitazione familiare», per sottrarsi alla violenza e che, per ciò, ora «rifiutano le figure di

entrambi i genitori». E questi ultimi, da parte loro, aprioristicamente chiusi a qual

siasi prospettiva di mutamento del loro atteggiamento verso i due

ragazzi. Il che si risolve in un giudizio complessivo, in ordine alla con

figurabilità dell'abbandono, immune da vizi logici o giuridici. An

che perché l'abbandono, diversamente da quanto assunto dai

ricorrenti, non è solo e necessariamente effetto di condotte omis

sive, ma può essero pure (ed a maggior ragione) di comporta menti commissivi, quando l'azione del genitore, oltreché ledere

11 diritto assitenziale del figlio, ne ponga addirittura a repentaglio

(come nella specie) la stessa integrità fisica, psichica e morale.

3. - Analogamente, per quanto attiene al secondo mezzo del

ricorso, la sentenza impugnata resiste alla avversa censura, di pre teso travisamento del concetto di assistenza morale.

Non v'è, infatti, in essa — contrariamente a quanto si assume — un giudizio di condanna di un sistema educativo, che emerga dalla comparazione con altri metodi o comunque da considera

zioni soggettive di merito, bensì la mera constatazione di inesi

stenti metodi educativi, per totale incapacità dei genitori, che li

hanno — essi si — confusi, con le sevizie, i maltrattamenti, le

carenze affettive e l'abbandono materiale. (Omissis)

Il Foro Italiano — 1989.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 3 maggio

1989, n. 2050; Pres. Sandulli, Est. Tondo, P.M. Martone

(conci, conf.); Ente Ferrovie dello Stato (Avv. dello Stato Lan

cia, Cossu) c. Storri e altro (Avv. Belli, Frediani, Ventura). Cassa Trib. Firenze 16 luglio 1987.

Ferrovie, tramvie e filovie — Dipendenti dell'ente Ferrovie dello

Stato — Esercizio di mansioni superiori — Diritto alla superio re qualifica — Insussistenza (Cod. civ., art. 2103; 1. 26 marzo

1958 n. 425, stato giuridico del personale delle Ferrovie dello

Stato, art. 80; 1. 20 maggio 1970 n. 300, norme sulla tutela

della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e

dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul colloca

mento, art. 13; 1. 6 febbraio 1979 n. 42, nuove norme su in

quadramento, ordinamento, organizzazione, stato giuridico e

trattamento economico del personale dell'azienda autonoma delle

Ferrovie dello Stato, art. 12; 1. 10 luglio 1984 n. 292, nuove

norme in materia di assetto giuridico ed economico del perso nale dell'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, art. 8;

1. 17 maggio 1985 n. 210, istituzione dell'ente «Ferrovie dello

Stato», art. 14, 21).

Il dipendente dell'ente Ferrovie dello Stato, cui siano state attri

buite mansioni superiori per oltre tre mesi, non ha diritto al

superiore inquadramento. (1)

Motivi della decisione. — Il ricorso propone le seguenti censure:

I - Violazione 1. 425/58, in particolare art. 80 1. 42/79, in par ticolare art. 12, violazione art. 41-21 1. 210/85, art. 1, 20, 26

stessa legge, art. 2103 c.c. e principi generali in materia di inter

pretazione della legge (in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.), di

fetto di motivazione (in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c.), per aver la sentenza impugnata erroneamente negato che l'art. 80 1.

n. 425 del 1958 e l'art. 12 1. n. 42 del 1979 — che consentivano

all'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato di applicare, per un certo tempo, i dipendenti a mansioni proprie di una qualifica

superiore, con diritto alla relativa retribuzione, ma senza la pos sibilità «di promozione» ove la situazione si fosse protratta oltre

il termine di legge — siano tuttora in vigore, in quanto le norme

relative al rapporto di lavoro non rientrano tra le «norme appli cabili all'organizzazione», riguardate dal 1° comma, dell'art. 14

1. n. 210 del 1985, ma sono invece contemplate dal successivo

art. 21 («Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'ente

Ferrovie dello Stato è regolato su base contrattuale collettiva ed

individuale»), il cui 2° comma, lungi dall'estendere al rapporto di lavoro la disciplina transitoria del cit. art. 14, riguarda invece

(1) Con la sentenza riportata la Corte di cassazione si pronunzia per la prima volta (all'udienza del 7 febbraio 1989 è stata discussa la identica

causa tra ente Ferrovie dello Stato c. Piparo, n. 8490/87 r.g., con conclu

sioni del p.m. favorevoli all'ente) sulla questione dell'applicabilità o me

no dell'art. 13 1. 300 del 1970 al rapporto di lavoro dei ferrovieri dopo l'entrata in vigore della 1. 210 del 1985, disattendendo il prevalente orien

tamento della giurisprudenza di merito. Per i precedenti, cfr. la nota di

richiami a Trib. Cagliari 17 novembre 1987, Trib. Genova 4 novembre

1987, Trib. Milano 3 novembre 1987, Pret. Bologna 5 settembre 1987, Pret. Palermo 27 febbraio 1987, Foro it., 1988, I, 3106, ed ivi anche

la segnalazione dell'art. 41 ccnl 4 febbraio 1988 del settore, ritenuto irri levante a decidere la specie dalla pronuncia in epigrafe. Adde, in senso

conforme a quest'ultima, Pret. Napoli 20 gennaio 1987 e 27 novembre

1986, id., Rep. 1987, voce Ferrovie e tramvie, nn. 57, 61; contra, Pret.

Roma 11 febbraio 1987 e 21 maggio 1986, ibid., nn. 62, 63; Pret. Torino

18 gennaio 1987 e 20 novembre 1986, ibid., nn. 64, 66; Pret. Roma 3

novembre 1986, id., 1987, I, 607 e in Riv. giur. lav., 1986, II, 434, con

nota di A. Zanello; Trib. Firenze 11 marzo 1987, Foro it., Rep. 1987, voce cit., n. 73; Pret. Torino 30 aprile 1986, ibid., n. 79; Pret. Napoli 12 febbraio 1987, ibid., n. 83, per esteso Riv. giur. lav., 1987, II, 150, con nota di A. Andreoni; Pret. Roma 25 febbraio 1987, Foro it., Rep.,

1987, voce cit., n. 85, per esteso Riv. giur. lav., 1987, II, 149, con la

citata nota di Andreoni; da ultimo, Trib. Milano 2 luglio 1988, Lavoro

80, 1988, 960.

Per l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario a conoscere

della controversia concernente il rapporto d'impiego con l'ente Ferrovie

dello Stato che sia in atto alla data del 14 giugno 1985, ancorché nella

fattispecie concreta (attribuzione di mansioni superiori alla qualifica del

lavoratore) l'ente pubblico economico operi con un certo margine di di

screzionalità, cfr. Cass., sez. un., 5 gennaio 1989, n. 2, Foro it., 1989,

I, 683, con nota di richiami.

This content downloaded from 193.142.30.103 on Sat, 28 Jun 2014 09:10:39 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione lavoro; sentenza 3 maggio 1989, n. 2050; Pres. Sandulli, Est. Tondo, P.M. Martone (concl. conf.); Ente Ferrovie dello

1787 PARTE PRIMA 1788

i contratti collettivi ed i regolamenti che saranno stipulati od ema

nati in fase di prima applicazione della legge, prevedendone la

nullità nel caso in cui contengono «una disciplina della materia

meno favorevole ai lavoratori di quella vigente all'atto di entrata

in vigore» della stessa 1. n. 210; ne deriva che, non avendo l'art.

21 abrogato le disposizioni previgenti e non avendo operato esten

sione di norme, le disposizioni delle leggi n. 425 del 1958 e n.

42 del 1979 restano in vigore sino a che non siano sostituite da

quelle della contrattazione collettiva, uniche ed esclusive fonti del

rapporto dei dipendenti dello ente.

II - Violazione art. 14 1. 210/85, art. 2103 c.c., art. 1, 20,

26 1. 210/85, art. 15 preleggi, 1. 425/58 in particolare art. 80,

1. 42/79 in particolare art. 10, art. 5 1. 292/84 e difetto di motiva

zione (in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), in quanto la

norma contenuta nel par. 4 del 4° comma del cit. art. 14, nel

riservare ai regolamenti le modalità di reclutamento del personale stabile che deve sempre avvenire mediante concorsi, impedisce,

per effetto del principio di specialità, l'applicazione dell'art. 2103

c.c.

I suesposti due motivi di ricorso, che, per la connessione tra

di essi esistente, possono essere congiuntamente esaminati, sono,

per quanto di ragione, fondati.

L'art. 14 1. n. 210 del 1985 — disponendo che tutte le disposi zioni di legge e di regolamento vigenti all'entrata in vigore della

stessa legge ed applicabili alla organizzazione, all'esercizio ferro

viario, alla materia contabile e finanziaria ed ai servizi di igiene e di sanità dell'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, sem

preché compatibili con la disciplina da essa legge dettata e da

norme non derogabili del codice civile e della Cee, «restano in

vigore sino all'adozione dei regolamenti di cui ai successivi 3°

e 4° comma» — non riguarda, in effetti, la disciplina del rappor to di lavoro, non potendosi ritenere che il termine «organizzazio

ne», usato dalla norma in esame, sia comprensivo anche della

materia del rapporto di lavoro. Ed invero, non soltanto per orga nizzazione dell'ente si deve intendere, proprio ai sensi dell'art.

20 1. n. 210 del 1985, la struttura dell'ente medesimo e la riparti zione di funzioni, attribuzioni e competenze; ma, soprattutto, è

a siffatta struttura, evidentemente oggetto di un più marcato po tere di auto-organizzazione, che si riferiscono i regolamenti disci

plinati dall'art. 14; regolamenti che, pur potendo indirettamente

incidere sui rapporti di lavoro con il personale, tuttavia non ri

guardano la specifica disciplina del rapporto stesso (relativa alla

costituzione e cessazione, nonché alla responsabilità civile e disci

plinare dei dipendenti) dovendo ad essa provvedere, a norma del

l'art. 21 stessa legge, la contrattazione collettiva ed individuale, con la sola riserva di regolamento stabilita al 4° comma dell'art.

14. Da ciò deriva che le disposizioni mantenute transitoriamente

in vita dal 1° comma dello stesso art. 14, non possono avere

diverso oggetto rispetto a quello proprio della fonte normativa

adibita a sostituirle, tanto è vero che il termine finale di siffatto

regime transitorio è costituito dall'entrata in vigore dei regola menti e non già dalla stipulazione dei contratti collettivi.

L'art. 21 stabilisce al 1° comma, come già sopra accennato, che «il rapporto del personale dell'ente Ferrovie dello Stato è

regolato su base contrattuale collettiva ed individuale»; ed il 2°

comma, nel ribadire, con il richiamo dell'art. 14, la sfera di com

petenza propria del potere regolamentare rispetto a quella del

l'autonomia collettiva, stabilisce sia per i contratti collettivi, sia

per i regolamenti di organizzazione (nei limiti in cui questi possa no indirettamente incidere sulla disciplina del rapporto di lavoro, senza peraltro la possibilità di derogare, a norma del 4° comma

dell'art. 14, alla contrattazione collettiva), la diversa regola che, nel caso di prima applicazione della 1. n. 210 del 1985, la discipli na adottata per il rapporto di lavoro non può essere meno favo

revole per i lavoratori rispetto a quella vigente alla entrata in

vigore della legge. Per quanto concerne il regime transitorio di

quest'ultima disciplina non è stata dunque adottata la regola con

templata al 1° comma dell'art. 14 (tanto più che resterebbe, di

versamente, inspiegabile il mancato riferimento, agli effetti della

compatibilità, a norme inderogabili diverse e ben più rilevanti

rispetto a quelle contenute nel codice civile, come, ad es., quelle della 1. n. 300 del 1970), con conseguente applicabilità degli ordi

nari principi relativi alla efficacia temporale delle norme giuridi che (art. 15 preleggi). Il che comporta la perdurante vigenza delle

disposizioni di legge e di regolamento esistente al momento della

Il Foro Italiano — 1989.

entrata in vigore della legge, sempreché non espressamente o taci

tamente abrogate (anche per effetto di incompatibilità di esse con

l'assetto dato al nuovo ente), sino alla stipulazione dei previsti contratti collettivi. Conclusione, questa, confortata dal rilievo che

la normativa anteriore costituisce addirittura limite per il primo esercizio dell'autonomia collettiva, giacché questa non può, a pe na di nullità, derogare ad essa in peius per il lavoratore. Non

si può dunque accedere alla tesi dell'assoluta privatizzazione im

mediata del rapporto di lavoro in conseguenza della qualifica di

ente pubblico economico attribuita al nuovo ente (art. 2093 c.c., art. 1, 2° comma, 1. 210/85); mentre la previsione di distinti regi mi transitori relativamente alle materie oggetto di potestà regola mentare (art. 14) e di autonomia collettiva (art. 21), nonché

relativamente alla previdenza, attesta come il legislatore abbia in

teso variamente graduare nel tempo la trasformazione del rap

porto, indubbiamente connotato — giusta quanto gli stessi

resistenti riconoscono — da una spiccata specialità di rilevanza

pubblicistica, per i primari interessi coinvolti dal trasporto ferro

viario e, massimamente, per quello alla incolumità dei viaggiatori

trasportati. Si può dunque concludere che gli art. 80 1. n. 425 del 1958

e 12 1. n. 42 del 1979, che consentivano alla azienda autonoma

delle Ferrovie dello Stato di applicare per un certo tempo i dipen denti a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma senza

possibilità di «promozione» nel caso di protrazione della situa

zione oltre il termine di legge, sono rimasti in vigore sino all'en

trata in vigore del contratto collettivo stipulato il 23 giugno 1988, a ciò non ostando la incompatibilità delle norme stesse con l'art.

2103 c.c.

Irrilevante in contrario è la circostanza che del cit. art. 2103

abbia poi fatto applicazione l'art. 41 del contratto collettivo del

1988; tanto più che la ratio propria delle anteriori disposizioni, indubbiamente rivive nelle cautele con le quali l'autonomia col

lettiva ha, nel precedente art. 40, circondato la «utilizzazione tem

poranea in mansioni superiori», stabilendo che «allo scopo di

salvaguardare le aspettative di quanti possano essere interessati

alla copertura definitiva del posto tramite concorso pubblico o

accertamento professionale, l'utilizzazione di uno stesso dipen dente a mansioni superiori non dovrà, di norma, superare i tre

mesi continuativi»; ed inoltre che «ai fini dell'affidamento tem

poraneo di mansioni di profilo superiore, l'ente utilizzerà l'ordi

ne delle graduatorie, oltre il numero dei promossi, formate per le più recenti promozioni o per i più recenti passaggi di categoria

conseguenti ad accertamenti professionali, o, in assenza, della an

zianità di profilo». È agevole constatare come la disciplina garantistica così intro

dotta dall'autonomia collettiva sia ben diversa rispetto a quella che sarebbe derivata all'immediata applicazione dell'art. 2103 c.c., che avrebbe sostituito, nel periodo transitorio, ad un regime di

promozioni caratterizzato da garanzie analoghe a quelle ora adot

tate, un sistema imperniato sul discrezionale affidamento di man

sioni superiori da parte dei capi degli uffici, come tale pericoloso,

obiettivamente, e per le legittime aspettative della generalità dei

promovendi e per gli stessi interessi del servizio.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto e la sentenza impugna ta deve essere cassata con rinvio ad altro giudice, che si unifor

merà al principio di diritto sopra enunciato.

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 28 apri le 1989, n. 2003; Pres. Brancaccio, Est. Iannotta, P.M. Ca

risio (conci, conf.); Min. tesoro (Aw. dello Stato Mataloni) c. Miotto (Avv. Mescoli). Cassa App. Venezia 10 giugno 1982.

Antichità e belle arti — Edificio sottoposto a vincolo monumen

tale — Abusi edilizi — Sanzione pecuniaria amministrativa —

Ingiunzione di pagamento — Opposizione — Giurisdizione am

ministrativa — Estremi — Fattispecie (L. 1° giugno 1939 n.

1089, tutela delle cose d'interesse artistico o storico, art. 59).

Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la cognizio ne della opposizione alla ingiunzione di pagamento della san

zione pecuniaria amministrativa prevista, in alternativa alla

This content downloaded from 193.142.30.103 on Sat, 28 Jun 2014 09:10:39 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended