sezione lavoro; sentenza 3 maggio 1989, n. 2050; Pres. Sandulli, Est. Tondo, P.M. Martone(concl. conf.); Ente Ferrovie dello Stato (Avv. dello Stato Lancia, Cossu) c. Storri e altro (Avv.Belli, Frediani, Ventura). Cassa Trib. Firenze 16 luglio 1987Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1989), pp. 1785/1786-1787/1788Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23184025 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Svolgimento del processo. — Con decreto del 21 ottobre 1986, confermato con sentenza dell'11 marzo 1987, il Tribunale dei mi
norenni di Cagliari ha dichiarato lo stato di adottabilità dei fra
telli Grazia (di anni nove) e Massimiliano (di anni sette), figli dei coniugi Antonino Mameli e Marisa Melis, avendone accertato
10 stato di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale.
In sede di appello la corte di Cagliari ha confermato, a sua
volta, detta decisione.
A fondamento della quale, ha in particolare argomentato: che
i genitori Mameli «presentano carenze tanto elevate nell'assolvi
mento delle loro funzioni da essere addirittura nocivi alla forma
zione psichica e sociale dei minori»; che soprattutto la madre
«ha una carenza culturale specifica di eccezionale livello negati
vo, in quanto concepisce le sanzioni corporali quale unico siste
ma educativo e finora ha sempre attuato tale dogma»; che, in
tale senso, «gli atti istruttori ridondano di episodi di morsi, di
percosse spesso a livello bestiale con cavi per antenna TV, bac
chette di bambù, cinghie, e con esiti di lesioni; di incatenamenti
ai radiatori dell'impianto di riscaldamento; di stati di terrore dei
figli che fuggivano dall'abitazione familiare per evadere alla vio
lenza»; che, da parte sua, anche il padre «si è espresso in sintonia
con la moglie» e risulta «più volte giudicato per maltrattamenti
verso i figli ed abuso di mezzi di correzione»; che inoltre, «finora
a nulla sono valsi i pur reiterati e costanti interventi anche ammi
nistrativi di sostegno»; che, conclusivamente, stante anche il net
to rifiuto, da parte dei figli, di entrambe le figure genitoriali,
«appare intuitiva l'impossibilità di un (loro) ricongiungimento ai
genitori, i quali possono solo dare ai medesimi segnali negativi e dannosi».
Avverso quest'ultima sentenza, depositata il 18 luglio 1987, il
Mameli e la Melis ricorrono appunto ora per cassazione, con tre
motivi, illustrati anche con memoria. Resiste l'intimato curatore
con controricorso.
Motivi della decisione. — 1. - Con i tre mezzi dell'impugnazio ne i ricorrenti — denunciando violazione degli art. 8 1. n. 184
del 1983, 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. in relazione all'art.
360, nn. 3 e 5, c.p.c. lamentano in sostanza che la corte di Ca
gliari abbia ravvisato, nella specie, una situazione di abbandono
rilevante ai fini della dichiarazione di adottabilità ex legge n. 184
cit. : a) pur in assenza di alcun comportamento omissivo di assi
stenza materiale addebitato ai genitori; b) confondendo, poi, «l'e
ventuale errore (dei medesimi) nell'indirizzo educativo elargito ai
figli» con la mancanza di assistenza morale richiesta dalla predet ta legge; c) irritualmente fondando, infine, il proprio convinci
mento su valutazioni di consulenti e dichiarazioni raccolte senza
previa prestazione di giuramento. 2. - Ogni censura è infondata. Ed invero, in ordine al primo
motivo, la pretesa mancata menzione di specifici comportamenti omissivi dei genitori sul piano dell'assistenza materiale è eviden
temente assorbita — nella sentenza impugnata — dalla valutazio
ne globale di sussistenza, nella specie di un «difetto radicale di
assistenza genitoriale».
Valutazione, questa, che la corte di merito perviene a formula
re anche in ragione dell'assoluta «impossibilità di (re)introdurre un dialogo nella famiglia di origine»: tra i figli in «stato di terro
re», più volte costretti a fuggire dall'abitazione familiare», per sottrarsi alla violenza e che, per ciò, ora «rifiutano le figure di
entrambi i genitori». E questi ultimi, da parte loro, aprioristicamente chiusi a qual
siasi prospettiva di mutamento del loro atteggiamento verso i due
ragazzi. Il che si risolve in un giudizio complessivo, in ordine alla con
figurabilità dell'abbandono, immune da vizi logici o giuridici. An
che perché l'abbandono, diversamente da quanto assunto dai
ricorrenti, non è solo e necessariamente effetto di condotte omis
sive, ma può essero pure (ed a maggior ragione) di comporta menti commissivi, quando l'azione del genitore, oltreché ledere
11 diritto assitenziale del figlio, ne ponga addirittura a repentaglio
(come nella specie) la stessa integrità fisica, psichica e morale.
3. - Analogamente, per quanto attiene al secondo mezzo del
ricorso, la sentenza impugnata resiste alla avversa censura, di pre teso travisamento del concetto di assistenza morale.
Non v'è, infatti, in essa — contrariamente a quanto si assume — un giudizio di condanna di un sistema educativo, che emerga dalla comparazione con altri metodi o comunque da considera
zioni soggettive di merito, bensì la mera constatazione di inesi
stenti metodi educativi, per totale incapacità dei genitori, che li
hanno — essi si — confusi, con le sevizie, i maltrattamenti, le
carenze affettive e l'abbandono materiale. (Omissis)
Il Foro Italiano — 1989.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 3 maggio
1989, n. 2050; Pres. Sandulli, Est. Tondo, P.M. Martone
(conci, conf.); Ente Ferrovie dello Stato (Avv. dello Stato Lan
cia, Cossu) c. Storri e altro (Avv. Belli, Frediani, Ventura). Cassa Trib. Firenze 16 luglio 1987.
Ferrovie, tramvie e filovie — Dipendenti dell'ente Ferrovie dello
Stato — Esercizio di mansioni superiori — Diritto alla superio re qualifica — Insussistenza (Cod. civ., art. 2103; 1. 26 marzo
1958 n. 425, stato giuridico del personale delle Ferrovie dello
Stato, art. 80; 1. 20 maggio 1970 n. 300, norme sulla tutela
della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e
dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul colloca
mento, art. 13; 1. 6 febbraio 1979 n. 42, nuove norme su in
quadramento, ordinamento, organizzazione, stato giuridico e
trattamento economico del personale dell'azienda autonoma delle
Ferrovie dello Stato, art. 12; 1. 10 luglio 1984 n. 292, nuove
norme in materia di assetto giuridico ed economico del perso nale dell'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, art. 8;
1. 17 maggio 1985 n. 210, istituzione dell'ente «Ferrovie dello
Stato», art. 14, 21).
Il dipendente dell'ente Ferrovie dello Stato, cui siano state attri
buite mansioni superiori per oltre tre mesi, non ha diritto al
superiore inquadramento. (1)
Motivi della decisione. — Il ricorso propone le seguenti censure:
I - Violazione 1. 425/58, in particolare art. 80 1. 42/79, in par ticolare art. 12, violazione art. 41-21 1. 210/85, art. 1, 20, 26
stessa legge, art. 2103 c.c. e principi generali in materia di inter
pretazione della legge (in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.), di
fetto di motivazione (in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c.), per aver la sentenza impugnata erroneamente negato che l'art. 80 1.
n. 425 del 1958 e l'art. 12 1. n. 42 del 1979 — che consentivano
all'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato di applicare, per un certo tempo, i dipendenti a mansioni proprie di una qualifica
superiore, con diritto alla relativa retribuzione, ma senza la pos sibilità «di promozione» ove la situazione si fosse protratta oltre
il termine di legge — siano tuttora in vigore, in quanto le norme
relative al rapporto di lavoro non rientrano tra le «norme appli cabili all'organizzazione», riguardate dal 1° comma, dell'art. 14
1. n. 210 del 1985, ma sono invece contemplate dal successivo
art. 21 («Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'ente
Ferrovie dello Stato è regolato su base contrattuale collettiva ed
individuale»), il cui 2° comma, lungi dall'estendere al rapporto di lavoro la disciplina transitoria del cit. art. 14, riguarda invece
(1) Con la sentenza riportata la Corte di cassazione si pronunzia per la prima volta (all'udienza del 7 febbraio 1989 è stata discussa la identica
causa tra ente Ferrovie dello Stato c. Piparo, n. 8490/87 r.g., con conclu
sioni del p.m. favorevoli all'ente) sulla questione dell'applicabilità o me
no dell'art. 13 1. 300 del 1970 al rapporto di lavoro dei ferrovieri dopo l'entrata in vigore della 1. 210 del 1985, disattendendo il prevalente orien
tamento della giurisprudenza di merito. Per i precedenti, cfr. la nota di
richiami a Trib. Cagliari 17 novembre 1987, Trib. Genova 4 novembre
1987, Trib. Milano 3 novembre 1987, Pret. Bologna 5 settembre 1987, Pret. Palermo 27 febbraio 1987, Foro it., 1988, I, 3106, ed ivi anche
la segnalazione dell'art. 41 ccnl 4 febbraio 1988 del settore, ritenuto irri levante a decidere la specie dalla pronuncia in epigrafe. Adde, in senso
conforme a quest'ultima, Pret. Napoli 20 gennaio 1987 e 27 novembre
1986, id., Rep. 1987, voce Ferrovie e tramvie, nn. 57, 61; contra, Pret.
Roma 11 febbraio 1987 e 21 maggio 1986, ibid., nn. 62, 63; Pret. Torino
18 gennaio 1987 e 20 novembre 1986, ibid., nn. 64, 66; Pret. Roma 3
novembre 1986, id., 1987, I, 607 e in Riv. giur. lav., 1986, II, 434, con
nota di A. Zanello; Trib. Firenze 11 marzo 1987, Foro it., Rep. 1987, voce cit., n. 73; Pret. Torino 30 aprile 1986, ibid., n. 79; Pret. Napoli 12 febbraio 1987, ibid., n. 83, per esteso Riv. giur. lav., 1987, II, 150, con nota di A. Andreoni; Pret. Roma 25 febbraio 1987, Foro it., Rep.,
1987, voce cit., n. 85, per esteso Riv. giur. lav., 1987, II, 149, con la
citata nota di Andreoni; da ultimo, Trib. Milano 2 luglio 1988, Lavoro
80, 1988, 960.
Per l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario a conoscere
della controversia concernente il rapporto d'impiego con l'ente Ferrovie
dello Stato che sia in atto alla data del 14 giugno 1985, ancorché nella
fattispecie concreta (attribuzione di mansioni superiori alla qualifica del
lavoratore) l'ente pubblico economico operi con un certo margine di di
screzionalità, cfr. Cass., sez. un., 5 gennaio 1989, n. 2, Foro it., 1989,
I, 683, con nota di richiami.
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1787 PARTE PRIMA 1788
i contratti collettivi ed i regolamenti che saranno stipulati od ema
nati in fase di prima applicazione della legge, prevedendone la
nullità nel caso in cui contengono «una disciplina della materia
meno favorevole ai lavoratori di quella vigente all'atto di entrata
in vigore» della stessa 1. n. 210; ne deriva che, non avendo l'art.
21 abrogato le disposizioni previgenti e non avendo operato esten
sione di norme, le disposizioni delle leggi n. 425 del 1958 e n.
42 del 1979 restano in vigore sino a che non siano sostituite da
quelle della contrattazione collettiva, uniche ed esclusive fonti del
rapporto dei dipendenti dello ente.
II - Violazione art. 14 1. 210/85, art. 2103 c.c., art. 1, 20,
26 1. 210/85, art. 15 preleggi, 1. 425/58 in particolare art. 80,
1. 42/79 in particolare art. 10, art. 5 1. 292/84 e difetto di motiva
zione (in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), in quanto la
norma contenuta nel par. 4 del 4° comma del cit. art. 14, nel
riservare ai regolamenti le modalità di reclutamento del personale stabile che deve sempre avvenire mediante concorsi, impedisce,
per effetto del principio di specialità, l'applicazione dell'art. 2103
c.c.
I suesposti due motivi di ricorso, che, per la connessione tra
di essi esistente, possono essere congiuntamente esaminati, sono,
per quanto di ragione, fondati.
L'art. 14 1. n. 210 del 1985 — disponendo che tutte le disposi zioni di legge e di regolamento vigenti all'entrata in vigore della
stessa legge ed applicabili alla organizzazione, all'esercizio ferro
viario, alla materia contabile e finanziaria ed ai servizi di igiene e di sanità dell'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, sem
preché compatibili con la disciplina da essa legge dettata e da
norme non derogabili del codice civile e della Cee, «restano in
vigore sino all'adozione dei regolamenti di cui ai successivi 3°
e 4° comma» — non riguarda, in effetti, la disciplina del rappor to di lavoro, non potendosi ritenere che il termine «organizzazio
ne», usato dalla norma in esame, sia comprensivo anche della
materia del rapporto di lavoro. Ed invero, non soltanto per orga nizzazione dell'ente si deve intendere, proprio ai sensi dell'art.
20 1. n. 210 del 1985, la struttura dell'ente medesimo e la riparti zione di funzioni, attribuzioni e competenze; ma, soprattutto, è
a siffatta struttura, evidentemente oggetto di un più marcato po tere di auto-organizzazione, che si riferiscono i regolamenti disci
plinati dall'art. 14; regolamenti che, pur potendo indirettamente
incidere sui rapporti di lavoro con il personale, tuttavia non ri
guardano la specifica disciplina del rapporto stesso (relativa alla
costituzione e cessazione, nonché alla responsabilità civile e disci
plinare dei dipendenti) dovendo ad essa provvedere, a norma del
l'art. 21 stessa legge, la contrattazione collettiva ed individuale, con la sola riserva di regolamento stabilita al 4° comma dell'art.
14. Da ciò deriva che le disposizioni mantenute transitoriamente
in vita dal 1° comma dello stesso art. 14, non possono avere
diverso oggetto rispetto a quello proprio della fonte normativa
adibita a sostituirle, tanto è vero che il termine finale di siffatto
regime transitorio è costituito dall'entrata in vigore dei regola menti e non già dalla stipulazione dei contratti collettivi.
L'art. 21 stabilisce al 1° comma, come già sopra accennato, che «il rapporto del personale dell'ente Ferrovie dello Stato è
regolato su base contrattuale collettiva ed individuale»; ed il 2°
comma, nel ribadire, con il richiamo dell'art. 14, la sfera di com
petenza propria del potere regolamentare rispetto a quella del
l'autonomia collettiva, stabilisce sia per i contratti collettivi, sia
per i regolamenti di organizzazione (nei limiti in cui questi possa no indirettamente incidere sulla disciplina del rapporto di lavoro, senza peraltro la possibilità di derogare, a norma del 4° comma
dell'art. 14, alla contrattazione collettiva), la diversa regola che, nel caso di prima applicazione della 1. n. 210 del 1985, la discipli na adottata per il rapporto di lavoro non può essere meno favo
revole per i lavoratori rispetto a quella vigente alla entrata in
vigore della legge. Per quanto concerne il regime transitorio di
quest'ultima disciplina non è stata dunque adottata la regola con
templata al 1° comma dell'art. 14 (tanto più che resterebbe, di
versamente, inspiegabile il mancato riferimento, agli effetti della
compatibilità, a norme inderogabili diverse e ben più rilevanti
rispetto a quelle contenute nel codice civile, come, ad es., quelle della 1. n. 300 del 1970), con conseguente applicabilità degli ordi
nari principi relativi alla efficacia temporale delle norme giuridi che (art. 15 preleggi). Il che comporta la perdurante vigenza delle
disposizioni di legge e di regolamento esistente al momento della
Il Foro Italiano — 1989.
entrata in vigore della legge, sempreché non espressamente o taci
tamente abrogate (anche per effetto di incompatibilità di esse con
l'assetto dato al nuovo ente), sino alla stipulazione dei previsti contratti collettivi. Conclusione, questa, confortata dal rilievo che
la normativa anteriore costituisce addirittura limite per il primo esercizio dell'autonomia collettiva, giacché questa non può, a pe na di nullità, derogare ad essa in peius per il lavoratore. Non
si può dunque accedere alla tesi dell'assoluta privatizzazione im
mediata del rapporto di lavoro in conseguenza della qualifica di
ente pubblico economico attribuita al nuovo ente (art. 2093 c.c., art. 1, 2° comma, 1. 210/85); mentre la previsione di distinti regi mi transitori relativamente alle materie oggetto di potestà regola mentare (art. 14) e di autonomia collettiva (art. 21), nonché
relativamente alla previdenza, attesta come il legislatore abbia in
teso variamente graduare nel tempo la trasformazione del rap
porto, indubbiamente connotato — giusta quanto gli stessi
resistenti riconoscono — da una spiccata specialità di rilevanza
pubblicistica, per i primari interessi coinvolti dal trasporto ferro
viario e, massimamente, per quello alla incolumità dei viaggiatori
trasportati. Si può dunque concludere che gli art. 80 1. n. 425 del 1958
e 12 1. n. 42 del 1979, che consentivano alla azienda autonoma
delle Ferrovie dello Stato di applicare per un certo tempo i dipen denti a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma senza
possibilità di «promozione» nel caso di protrazione della situa
zione oltre il termine di legge, sono rimasti in vigore sino all'en
trata in vigore del contratto collettivo stipulato il 23 giugno 1988, a ciò non ostando la incompatibilità delle norme stesse con l'art.
2103 c.c.
Irrilevante in contrario è la circostanza che del cit. art. 2103
abbia poi fatto applicazione l'art. 41 del contratto collettivo del
1988; tanto più che la ratio propria delle anteriori disposizioni, indubbiamente rivive nelle cautele con le quali l'autonomia col
lettiva ha, nel precedente art. 40, circondato la «utilizzazione tem
poranea in mansioni superiori», stabilendo che «allo scopo di
salvaguardare le aspettative di quanti possano essere interessati
alla copertura definitiva del posto tramite concorso pubblico o
accertamento professionale, l'utilizzazione di uno stesso dipen dente a mansioni superiori non dovrà, di norma, superare i tre
mesi continuativi»; ed inoltre che «ai fini dell'affidamento tem
poraneo di mansioni di profilo superiore, l'ente utilizzerà l'ordi
ne delle graduatorie, oltre il numero dei promossi, formate per le più recenti promozioni o per i più recenti passaggi di categoria
conseguenti ad accertamenti professionali, o, in assenza, della an
zianità di profilo». È agevole constatare come la disciplina garantistica così intro
dotta dall'autonomia collettiva sia ben diversa rispetto a quella che sarebbe derivata all'immediata applicazione dell'art. 2103 c.c., che avrebbe sostituito, nel periodo transitorio, ad un regime di
promozioni caratterizzato da garanzie analoghe a quelle ora adot
tate, un sistema imperniato sul discrezionale affidamento di man
sioni superiori da parte dei capi degli uffici, come tale pericoloso,
obiettivamente, e per le legittime aspettative della generalità dei
promovendi e per gli stessi interessi del servizio.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto e la sentenza impugna ta deve essere cassata con rinvio ad altro giudice, che si unifor
merà al principio di diritto sopra enunciato.
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 28 apri le 1989, n. 2003; Pres. Brancaccio, Est. Iannotta, P.M. Ca
risio (conci, conf.); Min. tesoro (Aw. dello Stato Mataloni) c. Miotto (Avv. Mescoli). Cassa App. Venezia 10 giugno 1982.
Antichità e belle arti — Edificio sottoposto a vincolo monumen
tale — Abusi edilizi — Sanzione pecuniaria amministrativa —
Ingiunzione di pagamento — Opposizione — Giurisdizione am
ministrativa — Estremi — Fattispecie (L. 1° giugno 1939 n.
1089, tutela delle cose d'interesse artistico o storico, art. 59).
Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la cognizio ne della opposizione alla ingiunzione di pagamento della san
zione pecuniaria amministrativa prevista, in alternativa alla
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