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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione lavoro; sentenza 12 maggio 1989, n....

Date post: 30-Jan-2017
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sezione lavoro; sentenza 12 maggio 1989, n. 2169; Pres. Chiavelli, Est. Buccarelli, P.M. La Valva (concl. conf.); Soc. Siemens Data (Avv. Gallavotti, A. e C. Delitala) c. Sena. Conferma Trib. Napoli 14 maggio 1986 Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1989), pp. 2145/2146-2147/2148 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23184085 . Accessed: 28/06/2014 19:19 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.220.202.191 on Sat, 28 Jun 2014 19:19:35 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione lavoro; sentenza 12 maggio 1989, n. 2169; Pres. Chiavelli, Est. Buccarelli, P.M. La Valva(concl. conf.); Soc. Siemens Data (Avv. Gallavotti, A. e C. Delitala) c. Sena. Conferma Trib.Napoli 14 maggio 1986Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1989), pp. 2145/2146-2147/2148Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23184085 .

Accessed: 28/06/2014 19:19

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

il grado della mutilazione o invalidità, non può riuscire di pregiu dizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od

alla sicurezza degli impianti;

d) gli accertamenti sanitari, infine, demandati all'apposito col

legio medico (art. 20 1. 482/68) in tema di avviamento obbligato rio degli invalidi, fanno pur sempre costante ed uniforme

riferimento allo «stato» ed alle «condizioni fisiche» degli «in

validi». Per questi motivi, la Corte suprema di cassazione, sez. lavoro,

dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 1. 482/68 per violazione

dei precetti costituzionali di cui agli art. 1, 3, 4, 35 e 38 Cost,

nella parte in cui, ravvisandosi «invalidi civili», agli effetti della disciplina sulle assunzioni obbligatorie, soltanto coloro che sono

affetti da minorazione «fisica», esclude dall'ambito della sua ap

plicazione gli «invalidi» affetti da minorazione di natura «psichi

ca», pur prevedendo (anche alla stregua delle leggi speciali) che

disciplinano diverse categorie di «invalidi», l'avviamento «obbli

gatorio» di invalidi, affetti dalla stessa malattia psichica, ma ap

partenenti a categorie diverse (invalidi di guerra, per lavoro o

per servizio); (omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 12 maggio

1989, n. 2169; Pres. Chiavelli, Est. Buccarelli, P.M. La Val

va (conci, conf.); Soc. Siemens Data (Avv. Gallavotti, A.

e C. Delitala) c. Sena. Conferma Trib. Napoli 14 maggio 1986.

Lavoro (collocamento e mobilità della mano d'opera) — Assun

zioni obbligatorie — Diritto alla c.d. compensazione territoria

le prima del rilascio dell'autorizzazione — Insussistenza (L. 2

aprile 1968 n. 482, disciplina generale delle assunzioni obbliga torie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, art. 15, 21).

Lavoro (collocamento e mobilità della mano d'opera) — Assun

zioni obbligatorie — Diritto del datore all'assegnazione di la

voratori in possesso di determinate attitudini o di peculiari

qualificazioni professionali — Insussistenza (L. 2 aprile 1968

n. 482, art. 10, 11, 13, 21).

Non ha diritto alla c.d. compensazione territoriale il datore di

lavoro privato che, soggetto alla l. 482 del 1968 sul colloca

mento obbligatorio, ha richiesto, ma non ancora ottenuto, la

prevista autorizzazione alla compensazione. (1) Il datore di lavoro soggetto alla l. 482 del 1968 ha diritto all'av

viamento di lavoratore appartenente alla categoria, operaia o

impiegatizia, corrispondente alla richiesta, identificabile in ba

se alla iscrizione negli elenchi previsti, non invece all'assegna

zione di lavoratori in possesso di determinate attitudini o di

peculiari qualificazioni professionali. (2)

(1) Non si rinvengono precedenti in termini. Ha affermato l'inesisten za del diritto soggettivo dell'azienda alla c.d. compensazione territoriale,

per essere la relativa istanza all'autorizzazione del ministro del lavoro

e della previdenza sociale rimessa alla valutazione discrezionale di tale

autorità, Pret. Milano 3 febbraio 1983, Foro it.. Rep. 1983, voce Lavoro

(collocamento), n. 179. Cass. 16 febbraio 1985, n. 6402, id., 1986, I,

942, con nota di richiami, ha fatto riferimento, a proposito della com

pensazione territoriale, ad un «particolare beneficio» concesso da tale

ministro. Per qualche spunto in tema di compensazione territoriale, cfr.

Pret. Pavia 22 gennaio 1987, id., 1987, I, 605, con nota di richiami.

(2) Ai conformi precedenti richiamati in sentenza, tra cui Cass. 16 lu

glio 1986, n. 4608, Foro it., 1986,1, 2429, con nota di richiami (in moti

vazione), adde, circa l'irrilevanza della difformità delle attitudini

professionali possedute dal lavoratore rispetto a quelle segnalate nella ri

chiesta del datore, purché esse rientrino nella medesima categoria ex art.

2095 c.c., Cass. 2 luglio 1985, n. 3990, ibid., 731, con nota di richiami;

cfr., inoltre, Cass. 3 luglio 1987, n. 5828> id., Rep. 1987, voce Lavoro

(collocamento), n. 138. La nota cit. è in calce anche a Cass. 2 luglio

1985, n. 3991 e 24 maggio 1984, n. 3200, entrambe nell' «area» dell'attri

buzione della categoria all'invalido avviato. Sul punto cfr., pure, Trib.

Milano 18 ottobre 1986, id., Rep. 1987, voce cit., n. 144.

In materia di collocamento obbligatorio, cfr. Corte cost., ord. 25 mag

gio 1989, n. 296, in questo fascicolo, con nota di richiami.

Il Foro Italiano — 1989.

Motivi della decisione. — (Omissis) Le censure non sono

fondate.

Esaminandole nell'ordine la corte osserva.

Secondo l'articolato «sistema» del collocamento obbligatorio, come disciplinato dalla 1. 482/68, i datori di lavoro privati, sog

getti agli obblighi assuntivi dei lavoratori appartenenti alle cate

gorie «protette», sono tenuti ad inviare, alle scadenze bimestrali

previste, all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occu

pazione (Uplmo) competente per territorio, la denuncia (v. art.

21, 1° comma, 1. cit.) del personale occupato con l'indicazione

nominativa degli «invalidi» e degli altri aventi diritto al colloca

mento obbligatorio che si trovano alle loro dipendenze; e a fare

la «richiesta» (numerica e nominativa) di avviamento allo stesso

ufficio a norma dell'art. 16, 4° e 6° comma, 1. cit., in caso di

non copertura della quota-percentuale dei posti destinati a tali

lavoratori «protetti». L'ufficio provinciale del lavoro ha quindi il potere-dovere, in

base alla «richiesta», di provvedere all'avviamento obbligatorio nell'ambito territoriale di sua competenza, nell'ambito cioè pro

vinciale, presso la «sede» o «stabilimento» o «filiale» del datore

di lavoro, che si trova ubicato nel territorio della provincia; salva

l'ipotesi della c.d. «compensazione territoriale» (art. 21, 2°, 3°

e 4° comma, 1. cit.) che opera quando l'azienda ha la sede princi

pale in una provincia, e sedi secondarie o stabilimenti nel territo

rio di una provincia diversa.

In questo caso, il datore di lavoro ha l'obbligo di fare la «de

nuncia» del personale occupato distintamente per ogni singola

provincia ai competenti uffici provinciali del lavoro e, complessi

vamente, al ministero del lavoro e della previdenza sociale: il quale, su documentata e motivata richiesta dell'azienda che svolge la

sua attività nel territorio di più province, può autorizzare il dato

re di lavoro medesimo (dopo avere sentito la commissione com

petente per il collocamento obbligatorio per ogni singola provincia) ad assumere nella provincia o nelle province indicate nella richie

sta, un numero di mutilati ed invalidi (e degli altri aventi diritto)

superiore a quello prescritto dalla legge, portando l'eccedenza a

«compenso» del minor numero di lavoratori «protetti» assunti

nelle altre.

Trattasi di un istituto tipico delle aziende che hanno la sede

(o stabilimenti) nel territorio di province diverse; e che consente

all'azienda di «compensare» i lavoratori protetti, assunti in so

prannumero nel territorio di una provincia, con quelli assunti in

meno nel territorio di un'altra: occorre a tal uopo la prevista «autorizzazione» del ministero del lavoro e della previdenza so

ciale (e che non è ovviamente necessaria nel caso di stabilimento

o sedi ubicate nella stessa provincia) su motivata (e documentata) richiesta del datore di lavoro interessato.

Con la conseguenza che, prima della «autorizzazione ministe

riale», non può l'azienda pretendere (anche se ha fatto la richie

sta) di avvalersi della «compensazione territoriale», come

disciplinata dalla 1. 482/68, non avendo la relativa domanda ef

fetto sospensivo dell'obbligo di assunzione.

D'altra parte, la stessa legge (art. 21, ultimo comma) prevede

eccezionalmente soltanto nei riguardi degli «enti pubblici» (e dei

datori di lavoro non privati, in genere, elencati nell'art. 1, 1°

comma) la facoltà di esercitare autonomamente la compensazio ne territoriale, senza bisogno dell'autorizzazione ministeriale.

Orbene, venendo al caso concreto in esame, il tribunale, facen

do corretta applicazione della procedura di avviamento obbliga

torio, come regolamentata dalla 1. 482/68, e dei principi sopra

enunciati, ha ritenuto illegittimo il rifiuto all'assunzione della la

voratrice avviata dall'ufficio provinciale del lavoro presso la fi

liale di Napoli della soc. Siemens-Data, essendo risultato che

l'azienda (anche se aveva, in realtà, fatto domanda allo scopo

di potere concentrare in sedi o filiali ubicate nel territorio di di verse province le assunzioni dei lavoratori «protetti») non aveva

mai ottenuto peraltro la prescritta «autorizzazione» ministeriale.

In tale situazione, il giudizio del tribunale, ancorato alle acqui

site risultanze documentali ed istruttorie, adeguatamente e con

gniamente motivato, è corretto (perché si adegua rigorosamente

alla disciplina normativa richiamata ed ai ricordati principi) e non merita pertanto le infondate censure proposte dalla società ricor

rente, in relazione alle quali si può rilevare (fra l'altro) e in modo

particolare: a) che l'«autorizzazione» ministeriale non ha (soltan

to) funzione di «controllo» sulla già acquisita compensazione ter

ritoriale, ricorrendone i presupposti; per guisaché, in difetto,

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ricorre l'obbligo di assunzione da parte del datore di lavoro, an

che nei riguardi di quella sede (o stabilimento) per la quale il

datore di lavoro aveva chiesto di essere esonerato, per poter con

centrare le assunzioni obbligatorie presso la sede (o stabilimento) sita nel territorio di una diversa provincia; ti) che la semplice

presentazione della domandza non ha alcun effetto sospensivo

(dato che la legge nulla dice al riguardo), secondo principi gene

rali; non potendosi dare (neppure) rilevanza alle «circolari» mini

steriali richiamate a questo proposito dalla società ricorrente; c) che la (ritenuta) necessità di una preventiva autorizzazione mini

steriale, richiesta fra l'altro espressamente dalla legge, non com

porta alcuna «esautorazione» dei poteri imprenditoriali, con

conseguente pretesa violazione degli art. 3, 24 e 41 Cost., dato

che il legislatore nel prevedere «eccezionalmente» l'istituto della

«compensazione territoriale» in materia di assunzione obbligato ria dei lavoratori protetti da parte dell'azienda che ha sede in

una provincia, e la sede secondaria (o filiale) o lo stabilimento

nel territorio di una provincia diversa, ha ritenuto di subordinare

il beneficio, per superiori ragioni di interesse pubblico alla corret

ta gestione del «sistema» del collocamento obbligatorio, alla ri

gorosa verifica da parte della pubblica amministrazione dei

presupposti e dei requisiti al riguardo richiesti.

Come è dato infatti desumere dalla articolata disciplina sulle

assunzioni obbligatorie, il «sistema» del collocamento obbligato rio è articolato sulla base di una «struttura (esclusivamente) pro

vinciale», legata al territorio della provincia ove di norma ha sede

il datore di lavoro (sede, stabilimento, filiali, unità produttive) ed hanno la loro residenza i lavoratori appartenenti alle categorie

protette. La legge (art. 16 ss. 1. 482/68) demanda agli «organi» provin

ciali a tal uopo istituiti (ufficio provinciale del lavoro e della mas

sima occupazione; commissioni provinciali) la «gestione» amministrativa della articolata e complessa procedura di av

viamento.

I datori di lavoro privati, poi, hanno l'obbligo di presentare la «richiesta» di avviamento (art. 16, 4° comma, 1. cit.) e di inol

trare la periodica denuncia del personale occupato (art. 21 1. cit.)

agli uffici provinciali del lavoro, competenti per territorio, in re

lazione ai soggetti appartenenti alle categorie protette, iscritti ne

gli appositi elenchi (art. 19 1. cit.) istituiti presso gli stessi uffici

del lavoro.

Ne consegue che, di norma, gli uffici provinciali del lavoro

assegnano ai datori di lavori, che abbiano la loro sede (o stabili

mento, filiale o unità produttiva) nel territorio della (stessa pro

vincia), i lavoratori «protetti» residenti nello stesso territorio.

Eccezionalmente la legge prevede l'istituto della «compensazio ne territoriale», che può essere attuata però (come si è visto) ri

correndo determinati presupposti, a seguito di apposita «autorizzazione» ministeriale.

Né si può configurare (come sostiene la società ricorrente) l'in

condizionato diritto soggettivo dell'imprenditore alla «compensa zione» territoriale, da esercitare indiscriminatamente

(indipendentemente dalla richiesta autorizzazione) ricorrendone le

condizioni ed i presupposti. Si violerebbe inammissibilmente una norma (imperativa) di leg

ge; e senza alcun controllo, centrale e periferico, si altererebbe

la competenza «territoriale» degli organi periferici demandati alla

gestione amministrativa del collocamento obbligatorio; verrebbe

sconvolto l'ordine (di priorità, di precedenza) degli «elenchi» dei

soggetti riservati, e l'equilibrio, socio-economico del locale mer

cato del lavoro.

Né si potrebbe configurare (altrimenti, secondo quanto sostie

ne infondatamente la difesa della società ricorrente) la denunzia

ta disparità di trattamento, rilevante sul piano costituzionale, dato

che è sostanzialmente diversa la situazione dell'imprenditore che

abbia nel territorio della (stessa provincia) la sede, o la filiale, o più stabilimenti rispetto a quella del datore di lavoro che abbia

la sede in una determinata provincia, e la sede secondaria (o sta

bilimenti) nel territorio di una provincia diversa, avendo alle di

pendenze un numero complessivo di lavoratori inferiore o superiore al requisito numerico previsto dalla legge (+ 35) ai fini dell'ob

bligo assuntivo.

II problema (dibattuto) della compensazione territoriale, infat

ti, si pone esclusivamente nella seconda ipotesi e non anche nella

prima, ed esso è stato risolto dal legislatore nel modo su accenna

to, in funzione delle ricordate ragioni socio-economiche e di loca

le mercato del lavoro nel territorio della provincia.

Il Foro Italiano — 1989.

Né si può certo equiparare la posizione dei datori di lavoro

privati rispetto a quella dello Stato (e degli enti pubblici) nei ri

guardi dei quali la vigente normativa prevede (giustificatamente) una specifica, differenziata regolamentazione di assunzione ob

bligatoria dei lavoratori «protetti» («scelta diretta» dei soggetti riservatari dagli appositi elenchi) per evidenti ragioni di ordine

pubblico e di pubblico interesse, data la diversa natura dei datori

di lavoro pubblici, le funzioni da questi esercitate, le finalità per

seguite, la necessità (di norma ricorrente) di assumere il personale

«protetto» al momento del verificarsi della «vacanza» di posti

nell'organo del loro personale. Parimenti infondate le censure di cui al secondo motivo del

ricorso.

Secondo principi di diritto affermati e ribaditi in subiecta ma teria dal costante ed uniforme orientamento giurisprudenziale di

questa stessa corte (cfr., ad es., fra le più recenti: Cass. 16 luglio

1986, n. 4608, Foro it., 1986, I, 2429; 23 luglio 1986, n. 4717, id., Rep. 1986, voce Lavoro (collocamento), n. 171; 22 maggio

1986, n. 3435, ibid., n. 173; 8 febbraio 1986, n. 816, ibid., n. 174), la disciplina normativa del collocamento obbligatorio non

prevede (a differenza di quella in tema di collocamento ordina

rio) che la richiesta «numerica sia fatta (oltre che per categoria) anche per qualificazione o per particolari attitudini professionali dei lavoratori da avviare; di guisa che il datore di lavoro non

può pretendere, nell'ambito di tale «sistema» (avviamento «ob

bligatorio»), l'assegnazione di lavoratori in possesso di determi

nate attitudini o di peculiari qualificazioni professionali se non

nei limiti in cui le indicazioni al riguardo fornite nella «richiesta»

di avviamento, consentano all'ufficio provinciale di collocamento

di identificare la categoria di appartenenza (operaia od impiegati

zia) cui siano riconducibili i soggetti «riservatari» in base alla

iscrizione negli «elenchi»; con la conseguenza che il datore di

lavoro (che ha fatto la richiesta «numerica» di avviamento) ha

l'obbligo di reperire, all'interno dell'assetto dell'impresa, man

sioni di lavoro (oltre che «compatibili» con l'eventuale stato di

minorazione fisica degli «invalidi») anche confacenti alla catego ria di appartenenza dei lavoratori avviati.

Rimane salva, naturalmente, l'ipotesi (peraltro non ricorrente

nel caso di specie): 1) della richiesta «nominativa» (art. 16, 6°

comma, 1. 482/68) che può essere fatta dal datore di lavoro an

che nell'ambito del «sistema» dell'avviamento obbligatorio nei

riguardi del personale di «concetto», di «fiducia» o particolar mente qualificato o specializzato; 2) dell' «esonero» del datore

di lavoro dall'assunzione obbligatoria degli «invalidi» (art. 13, 5° comma, 1. cit.) date le peculiari caratteristiche dell'attività di

produzione di beni o di servizi dell'azienda da lui gestita;

3) dell'assoluta, incondizionata impossibilità (che deve essere na

turalmente provata dal datore di lavoro) di inserimento del lavo

ratore protetto — nell'assetto aziendale della impresa — non

pregiudizievole per la incolumità dei compagni di lavoro e per la sicurezza degli impianti.

Va, concludendo, rigettato il ricorso.

I

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 9 maggio

1989, n. 2131; Pres. Scanzano, Est. Vercellone, P.M. Nici

ta (conc. conf.); Rbbles (Avv. Cippone, Spagnolo) c. De Chi

rico (Avv. Aloisio, M. Costantino). Conferma App. Bari 7

ottobre 1987.

Adozione — Adozione speciale — Stato di adottabilità — Stato

di abbandono — Modifica delie condizioni di vita dei genitori — Persistenza della situazione di abbandono (L. 4 maggio 1983

n. 184, disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, art. 8).

Posto che la dichiarazione di stato di abbandono emessa dal pri mo giudice può essere revocata in sede di appello soltanto in

presenza di mutamenti radicali del rapporto fra minore e fami

glia di origine, va confermata la sentenza d'appello che ha rite

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