sezione lavoro; sentenza 1° febbraio 1989, n. 621; Pres. Ruperto, Est. Mollica, P.M. Gazzara(concl. conf.); Silvestro (Avv. Coccia) c. Consorzio trasporti pubblici di Napoli (Avv. Benincasa).Conferma Trib. Napoli 6 febbraio 1986Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1989), p. 2855/2856Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23184220 .
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2855 PARTE PRIMA 2856
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 1 ° febbraio
1989, n. 621; Pres. Ruperto, Est. Mollica, P.M. Gazzara
(conci, conf.); Silvestro (Aw. Coccia) c. Consorzio trasporti
pubblici di Napoli (Avv. Benincasa). Conferma Trib. Napoli 6 febbraio 1986.
Redditi (imposte sui) — Irpef — Crediti di lavoro — Rivalutazio
ne monetaria — Assoggettabilità (Cod. proc. civ., art. 429; d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi, art. 23; d.p.r. 29 set
tembre 1973 n. 597, istituzione e disciplina dell'imposta sul red
dito delle persone fisiche, art. 46, 48).
Le somme percepite dal lavoratore a titolo di rivalutazione mone
taria ex art. 429 c.p.c. costituiscono una componente della re
tribuzione e, pertanto, sono assoggettabili alla ritenuta fiscale
per l'Irpef. (1)
Svolgimento del processo. — Con sentenza 6 febbraio 1986
il Tribunale di Napoli, in riforma della decisione del pretore della
stessa città, dichiarava assoggettabile a contribuzione fiscale le
somme erogate a Luigi Silvestro dal datore di lavoro Consorzio
trasporti pubblici di Napoli a titolo di svalutazione monetaria
su alcuni crediti di lavoro giudizialmente liquidategli sul rilievo
che l'indennità di svalutazione, attribuita ai sensi dell'art. 429
c.p.c. in relazione all'art. 150 disp. att. stesso codice, costituisce
una componente retributiva del salario la quale attua non una
funzione risarcitoria di un danno, bensì tende a mantenere il po tere di acquisto del salario nominale.
Essa spetta indipendentemente dalla colpa del datore di lavoro
e dall'effettivo danno economico risentito dal lavoratore. Per ef
fetto della stretta connessione dell'indennità anzidetta con il rap
porto di lavoro, il datore di lavoro, quale sostituto d'imposta, ha l'obbligo di operare la trattenuta di acconto dell'Irpef ai sensi
dell'art. 23 d.p.r. 29 aprile 1973 n. 597.
Contro detta sentenza il Silvestro ha proposto ricorso per cas
sazione deducendo un solo mezzo di annullamento al quale resi
ste il consorzio con controricorso.
Motivi della decisione. — Con l'unico mezzo del ricorso il Sil
vestro denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 429
e 150 disp. att. c.p.c., nonché dell'art. 1 d.p.r. 29 settembre 1973
n. 597 e dell'art. 23 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 in relazione
al disposto dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. e rileva che il raffronto
fatto dal tribunale del risarcimento per rivalutazione monetaria
con la contingenza è palesemente erroneo, perché mentre la con
tingenza interviene trimestralmente nella misura stabilita dagli in
dici Istat ad adeguare il salario del lavoratore nel corso del nor
male svolgimento del rapporto di lavoro, al contrario l'indenniz
zo di cui trattasi si attiva in una fase anomala e patologica del
rapporto medesimo e costituisce un rimedio esclusivamente pro cessualistico.
(1) Continua nell'ambito della sezione lavoro (cfr., da ultimo, anche sent. 21 luglio 1989, n. 3481, inedita) il contrasto sulla tassabilità delle somme corrisposte al lavoratore a titolo di rivalutazione automatica ex art. 429 c.p.c. del credito per retribuzioni: per la contraria tesi, basata sulla natura risarcitoria dell'indennità di rivalutazione, v. sent. 27 gen naio 1989, n. 498, Foro it., 1989, I, 380, con nota di richiami, cui adde sent. 26 novembre 1987, n. 8757, id.. Rep. 1988, voce Tributi in genere, n. 595; 16 giugno 1987, n. 5344, ibid., n. 598 e 4 febbraio 1988, n. 1194, ibid., voce Redditi (imposte), n. 354, che hanno affermato l'assoggettabi lità a ritenuta fiscale delle somme attribuite al lavoratore a titolo di riva lutazione monetaria ex art. 429, 3° comma, c.p.c., ma con esclusione di quelle attribuite a titolo di interessi legali «i quali, avendo natura com
pensativa e non moratoria, non rientrano neppure nella nozione di reddi to di cui alle lett. e) ed i) dell'art. 41 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597»
(Cass. 8757/87). Ormai, non resta che auspicare un sollecito intervento delle sezioni uni
te che dirima il contrasto. Peraltro, le stesse sezioni unite, in occasione di una pronunzia sulla giurisdizione per le domande di rivalutazione au tomatica degli emolumenti dei pubblici impiegati (su cui è stata ribadita la competenza del giudice amministrativo), hanno già indirettamente ma nifestato la loro posizione sul tema, affermando che «la rivalutazione dei crediti di lavoro, qualora richiesta nei limiti dell'accertata svalutazio
ne, non ha natura risarcitoria e sanzionatoria, ma attiene alla natura ori
ginaria del credito, che fin dal suo sorgere è indicizzato, nei limiti suddet
ti, nel senso che deve conservare quel potere di acquisto che aveva al momento della sua maturazione». (Cass. 13 gennaio 1989, n. 115, id., Mass., 23, conforme alla n. 113, ibid., 22). [G. Aibenzio]
Il Foro Italiano — 1989.
La rivalutazione non afferisce al credito di lavoro, ma al suo
tardivo adempimento e quindi non concreta un bene che entra
nel patrimonio del lavoratore in dipendenza del lavoro svolto.
La sola lettura dell'art. 429 comprova che la svalutazione co
stituisce una sanzione per l'illecito del datore di lavóro che non
ha corrisposto le retribuzioni dovutegli alla scadenza, cagionan
dogli conseguenze che è tenuto a risarcirgli. Il motivo non può essere condiviso. Il ricorrente non apporta
elementi di valutazione nuovi per giustificare un mutamento del
costante prevalente indirizzo di questa corte (cfr. decisioni 8757/87,
Foro it., Rep. 1988, voce Tributi in genere, n. 595; 5344/87, ibid., n. 598; 1194/88, ibid., voce Redditi (imposte), n. 354; contra, 1855/84, id., Rep. 1985, voce Lavoro e previdenza (controver
sie), n. 315), nel senso dell'applicabilità della ritenuta fiscale sulle
somme attribuite al lavoratore a titolo di rivalutazione monetaria.
Contrariamente all'assunto del ricorrente si è ritenuto che, al
pari dell'indennità di contingenza la rivalutazione costituisce una
componente (dinamica) della retribuzione e non adempie ad una
funzione risarcitoria, come potrebbe desumersi dalla lettera del
l'art. 429 («maggior danno»), ma è strettamente connessa al cre
dito originario dal quale scaturisce. Di conseguenza, è soggetta alle norme giuridiche proprie del rapporto di lavoro, comprese
quelle tributarie (art. 46 e 48, 1° comma, d.p.r. 29 settembre
1973 n. 597) che considerano assoggettabile ad Irpef qualsiasi emo
lumento percepito dal lavoratore in dipendenza del lavoro prestato. Il ricorso va, pertanto, respinto.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 20 gen naio 1989, n. 288; Pres. Quaglione, Est. Niro, P.M. Dettori
(conci, conf.); Gilostri (Aw. Di Bonito) c. D'Ausilio (Avv.
Majello). Conferma Trib. Napoli 5 giugno 1984.
Locazione — Legge 392/78 — Immobile adibito ad uso diverso
dall'abitazione — Attività artigianale svolta da pluralità di sog
getti — Recesso dell'unico artigiano conduttore — Successione
nel contratto — Condizioni (L. 27 luglio 1978 n. 392, discipli na delle locazioni di immobili urbani, art. 37).
Ove la destinazione dell'immobile locato all'uso di più artigiani non sia stata prevista nel contratto stipulato con il locatore
da uno solo di essi o comunque successivamente consentita dal
locatore in modo esplicito, l'utilizzazione dell'immobile da par te degli artigiani diversi dal conduttore non dà loro diritto, in
caso di recesso dell'artigiano conduttore, a succedere ne! con
tratto a norma dell'art. 37, 4° comma, l. 392/78. (1)
(1) Tra i giudici di merito, in sintonia con la sentenza sopra riportata, v. Pret. Pescara 21 ottobre 1985, Foro it., Rep. 1986, voce Locazione, n. 600, che ai fini della successione nel contratto prevista dall'art. 37, 3° e 4° comma, 1. 392/78 reputa indispensabile che la co-utilizzazione dell'immobile locato da parte di più artigiani, professionisti o commer cianti sia contestuale alla stipulazione del contratto e richiama, altresì',
l'esigenza che di essa sia consapevole il locatore; nello stesso senso, v., in obiter, Trib. Roma 12 settembre 1983, id., Rep. 1984, voce cit., n. 772 (e Arch, locazioni, 1984, 284), che esclude l'applicabilità della nor mativa al «sostituto» del professionista conduttore. Per Trib. Napoli 29 marzo 1984, Foro it., Rep. 1985, voce cit., 773, la successione nel con tratto disciplinata dagli ultimi due commi dell'art. 37 1. 392/78 opera solo a condizione che la co-utilizzazione dell'immobile locato da parte di più professionisti, artigiani o commercianti sia contestuale e non so
pravvenuta all'instaurazione del rapporto locativo. Con riguardo alla normativa previgente, nel senso che la proroga del
contratto prevista dall'art. 22 1. 253/50 in favore del co-utilizzatore non conduttore operava soltanto nel caso che la co-utilizzazione si fosse veri ficata sin dall'inizio del rapporto contrattuale, v. Trib. Milano 27 aprile 1964, id., Rep. 1965, voce cit., n. 76.
In dottrina, in senso conforme alla Cassazione, v. Lazzaro - Preden, Le locazioni per uso non abitativo, Milano, 1988, 514. Nel senso, invece, che ai fini dell'operatività della successione ex art. 37, 3° e 4° comma, 1. 392/78 non è indispensabile che la co-utilizzazione dell'immobile locato
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