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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione lavoro; sentenza 1° febbraio 1989,...

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sezione lavoro; sentenza 1° febbraio 1989, n. 621; Pres. Ruperto, Est. Mollica, P.M. Gazzara (concl. conf.); Silvestro (Avv. Coccia) c. Consorzio trasporti pubblici di Napoli (Avv. Benincasa). Conferma Trib. Napoli 6 febbraio 1986 Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1989), p. 2855/2856 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23184220 . Accessed: 28/06/2014 15:49 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.213.220.184 on Sat, 28 Jun 2014 15:49:04 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione lavoro; sentenza 1° febbraio 1989, n. 621; Pres. Ruperto, Est. Mollica, P.M. Gazzara (concl. conf.); Silvestro (Avv.

sezione lavoro; sentenza 1° febbraio 1989, n. 621; Pres. Ruperto, Est. Mollica, P.M. Gazzara(concl. conf.); Silvestro (Avv. Coccia) c. Consorzio trasporti pubblici di Napoli (Avv. Benincasa).Conferma Trib. Napoli 6 febbraio 1986Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1989), p. 2855/2856Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23184220 .

Accessed: 28/06/2014 15:49

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2855 PARTE PRIMA 2856

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 1 ° febbraio

1989, n. 621; Pres. Ruperto, Est. Mollica, P.M. Gazzara

(conci, conf.); Silvestro (Aw. Coccia) c. Consorzio trasporti

pubblici di Napoli (Avv. Benincasa). Conferma Trib. Napoli 6 febbraio 1986.

Redditi (imposte sui) — Irpef — Crediti di lavoro — Rivalutazio

ne monetaria — Assoggettabilità (Cod. proc. civ., art. 429; d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, disposizioni comuni in materia di

accertamento delle imposte sui redditi, art. 23; d.p.r. 29 set

tembre 1973 n. 597, istituzione e disciplina dell'imposta sul red

dito delle persone fisiche, art. 46, 48).

Le somme percepite dal lavoratore a titolo di rivalutazione mone

taria ex art. 429 c.p.c. costituiscono una componente della re

tribuzione e, pertanto, sono assoggettabili alla ritenuta fiscale

per l'Irpef. (1)

Svolgimento del processo. — Con sentenza 6 febbraio 1986

il Tribunale di Napoli, in riforma della decisione del pretore della

stessa città, dichiarava assoggettabile a contribuzione fiscale le

somme erogate a Luigi Silvestro dal datore di lavoro Consorzio

trasporti pubblici di Napoli a titolo di svalutazione monetaria

su alcuni crediti di lavoro giudizialmente liquidategli sul rilievo

che l'indennità di svalutazione, attribuita ai sensi dell'art. 429

c.p.c. in relazione all'art. 150 disp. att. stesso codice, costituisce

una componente retributiva del salario la quale attua non una

funzione risarcitoria di un danno, bensì tende a mantenere il po tere di acquisto del salario nominale.

Essa spetta indipendentemente dalla colpa del datore di lavoro

e dall'effettivo danno economico risentito dal lavoratore. Per ef

fetto della stretta connessione dell'indennità anzidetta con il rap

porto di lavoro, il datore di lavoro, quale sostituto d'imposta, ha l'obbligo di operare la trattenuta di acconto dell'Irpef ai sensi

dell'art. 23 d.p.r. 29 aprile 1973 n. 597.

Contro detta sentenza il Silvestro ha proposto ricorso per cas

sazione deducendo un solo mezzo di annullamento al quale resi

ste il consorzio con controricorso.

Motivi della decisione. — Con l'unico mezzo del ricorso il Sil

vestro denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 429

e 150 disp. att. c.p.c., nonché dell'art. 1 d.p.r. 29 settembre 1973

n. 597 e dell'art. 23 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 in relazione

al disposto dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. e rileva che il raffronto

fatto dal tribunale del risarcimento per rivalutazione monetaria

con la contingenza è palesemente erroneo, perché mentre la con

tingenza interviene trimestralmente nella misura stabilita dagli in

dici Istat ad adeguare il salario del lavoratore nel corso del nor

male svolgimento del rapporto di lavoro, al contrario l'indenniz

zo di cui trattasi si attiva in una fase anomala e patologica del

rapporto medesimo e costituisce un rimedio esclusivamente pro cessualistico.

(1) Continua nell'ambito della sezione lavoro (cfr., da ultimo, anche sent. 21 luglio 1989, n. 3481, inedita) il contrasto sulla tassabilità delle somme corrisposte al lavoratore a titolo di rivalutazione automatica ex art. 429 c.p.c. del credito per retribuzioni: per la contraria tesi, basata sulla natura risarcitoria dell'indennità di rivalutazione, v. sent. 27 gen naio 1989, n. 498, Foro it., 1989, I, 380, con nota di richiami, cui adde sent. 26 novembre 1987, n. 8757, id.. Rep. 1988, voce Tributi in genere, n. 595; 16 giugno 1987, n. 5344, ibid., n. 598 e 4 febbraio 1988, n. 1194, ibid., voce Redditi (imposte), n. 354, che hanno affermato l'assoggettabi lità a ritenuta fiscale delle somme attribuite al lavoratore a titolo di riva lutazione monetaria ex art. 429, 3° comma, c.p.c., ma con esclusione di quelle attribuite a titolo di interessi legali «i quali, avendo natura com

pensativa e non moratoria, non rientrano neppure nella nozione di reddi to di cui alle lett. e) ed i) dell'art. 41 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597»

(Cass. 8757/87). Ormai, non resta che auspicare un sollecito intervento delle sezioni uni

te che dirima il contrasto. Peraltro, le stesse sezioni unite, in occasione di una pronunzia sulla giurisdizione per le domande di rivalutazione au tomatica degli emolumenti dei pubblici impiegati (su cui è stata ribadita la competenza del giudice amministrativo), hanno già indirettamente ma nifestato la loro posizione sul tema, affermando che «la rivalutazione dei crediti di lavoro, qualora richiesta nei limiti dell'accertata svalutazio

ne, non ha natura risarcitoria e sanzionatoria, ma attiene alla natura ori

ginaria del credito, che fin dal suo sorgere è indicizzato, nei limiti suddet

ti, nel senso che deve conservare quel potere di acquisto che aveva al momento della sua maturazione». (Cass. 13 gennaio 1989, n. 115, id., Mass., 23, conforme alla n. 113, ibid., 22). [G. Aibenzio]

Il Foro Italiano — 1989.

La rivalutazione non afferisce al credito di lavoro, ma al suo

tardivo adempimento e quindi non concreta un bene che entra

nel patrimonio del lavoratore in dipendenza del lavoro svolto.

La sola lettura dell'art. 429 comprova che la svalutazione co

stituisce una sanzione per l'illecito del datore di lavóro che non

ha corrisposto le retribuzioni dovutegli alla scadenza, cagionan

dogli conseguenze che è tenuto a risarcirgli. Il motivo non può essere condiviso. Il ricorrente non apporta

elementi di valutazione nuovi per giustificare un mutamento del

costante prevalente indirizzo di questa corte (cfr. decisioni 8757/87,

Foro it., Rep. 1988, voce Tributi in genere, n. 595; 5344/87, ibid., n. 598; 1194/88, ibid., voce Redditi (imposte), n. 354; contra, 1855/84, id., Rep. 1985, voce Lavoro e previdenza (controver

sie), n. 315), nel senso dell'applicabilità della ritenuta fiscale sulle

somme attribuite al lavoratore a titolo di rivalutazione monetaria.

Contrariamente all'assunto del ricorrente si è ritenuto che, al

pari dell'indennità di contingenza la rivalutazione costituisce una

componente (dinamica) della retribuzione e non adempie ad una

funzione risarcitoria, come potrebbe desumersi dalla lettera del

l'art. 429 («maggior danno»), ma è strettamente connessa al cre

dito originario dal quale scaturisce. Di conseguenza, è soggetta alle norme giuridiche proprie del rapporto di lavoro, comprese

quelle tributarie (art. 46 e 48, 1° comma, d.p.r. 29 settembre

1973 n. 597) che considerano assoggettabile ad Irpef qualsiasi emo

lumento percepito dal lavoratore in dipendenza del lavoro prestato. Il ricorso va, pertanto, respinto.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 20 gen naio 1989, n. 288; Pres. Quaglione, Est. Niro, P.M. Dettori

(conci, conf.); Gilostri (Aw. Di Bonito) c. D'Ausilio (Avv.

Majello). Conferma Trib. Napoli 5 giugno 1984.

Locazione — Legge 392/78 — Immobile adibito ad uso diverso

dall'abitazione — Attività artigianale svolta da pluralità di sog

getti — Recesso dell'unico artigiano conduttore — Successione

nel contratto — Condizioni (L. 27 luglio 1978 n. 392, discipli na delle locazioni di immobili urbani, art. 37).

Ove la destinazione dell'immobile locato all'uso di più artigiani non sia stata prevista nel contratto stipulato con il locatore

da uno solo di essi o comunque successivamente consentita dal

locatore in modo esplicito, l'utilizzazione dell'immobile da par te degli artigiani diversi dal conduttore non dà loro diritto, in

caso di recesso dell'artigiano conduttore, a succedere ne! con

tratto a norma dell'art. 37, 4° comma, l. 392/78. (1)

(1) Tra i giudici di merito, in sintonia con la sentenza sopra riportata, v. Pret. Pescara 21 ottobre 1985, Foro it., Rep. 1986, voce Locazione, n. 600, che ai fini della successione nel contratto prevista dall'art. 37, 3° e 4° comma, 1. 392/78 reputa indispensabile che la co-utilizzazione dell'immobile locato da parte di più artigiani, professionisti o commer cianti sia contestuale alla stipulazione del contratto e richiama, altresì',

l'esigenza che di essa sia consapevole il locatore; nello stesso senso, v., in obiter, Trib. Roma 12 settembre 1983, id., Rep. 1984, voce cit., n. 772 (e Arch, locazioni, 1984, 284), che esclude l'applicabilità della nor mativa al «sostituto» del professionista conduttore. Per Trib. Napoli 29 marzo 1984, Foro it., Rep. 1985, voce cit., 773, la successione nel con tratto disciplinata dagli ultimi due commi dell'art. 37 1. 392/78 opera solo a condizione che la co-utilizzazione dell'immobile locato da parte di più professionisti, artigiani o commercianti sia contestuale e non so

pravvenuta all'instaurazione del rapporto locativo. Con riguardo alla normativa previgente, nel senso che la proroga del

contratto prevista dall'art. 22 1. 253/50 in favore del co-utilizzatore non conduttore operava soltanto nel caso che la co-utilizzazione si fosse veri ficata sin dall'inizio del rapporto contrattuale, v. Trib. Milano 27 aprile 1964, id., Rep. 1965, voce cit., n. 76.

In dottrina, in senso conforme alla Cassazione, v. Lazzaro - Preden, Le locazioni per uso non abitativo, Milano, 1988, 514. Nel senso, invece, che ai fini dell'operatività della successione ex art. 37, 3° e 4° comma, 1. 392/78 non è indispensabile che la co-utilizzazione dell'immobile locato

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