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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione lavoro; sentenza 21 giugno 1991, n....

Date post: 27-Jan-2017
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sezione lavoro; sentenza 21 giugno 1991, n. 6995; Pres. Nocella, Est. M. De Luca, P.M. Di Renzo (concl. diff.); Soc. Chemishipping (Avv. Ozzola, Trevisanato) c. Cassa marittima meridionale (Avv. Formica, Mazziotti, Perrino), Soc. Gasnavi e altro. Cassa Trib. Napoli 28 ottobre 1988 Source: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1991), p. 2715/2716 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23185664 . Accessed: 28/06/2014 09:35 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.105.245.57 on Sat, 28 Jun 2014 09:35:13 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione lavoro; sentenza 21 giugno 1991, n. 6995; Pres. Nocella, Est. M. De Luca, P.M. Di Renzo(concl. diff.); Soc. Chemishipping (Avv. Ozzola, Trevisanato) c. Cassa marittima meridionale(Avv. Formica, Mazziotti, Perrino), Soc. Gasnavi e altro. Cassa Trib. Napoli 28 ottobre 1988Source: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1991), p. 2715/2716Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23185664 .

Accessed: 28/06/2014 09:35

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2715 PARTE PRIMA 2716

zare il danaro loro concesso, come sempre avevano sostenuto

le opponenti, sicché la loro funzione di mezzi per raccogliere

risparmio affermata dal pretore avrebbe dovuto essere suffra

gata da concreti elementi di prova, eventualmente acquisibili di ufficio, avuto riguardo all'ampiezza dei poteri inquisitori che

la legge attribuisce al pretore in sede di giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ma di tanto non si rinviene traccia

in atti. Quanto poi all'enunciazione circa l'illegittimo esercizio

dell'attività bancaria da parte delle ricorrenti contenuta nel rap

porto di polizia, si tratta di un'affermazione non corredata da

alcuna prova e, pertanto, del tutto inutilizzabile ai fini del de

cidere.

Per quanto si è esposto si impone, in accoglimento del ricor

so, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Pre

tura circondariale di Siena in persona di diverso magistrato per un nuovo giudizio. Il giudice di rinvio si uniformerà al princi pio per il quale ai fini della configurazione dell'esercizio abusi

vo di attività bancaria vietato dall'art. 96 r.d-1. 12 marzo 1936

n. 375 e successive modificazioni, è necessario sia l'esercizio

del credito, sia l'attività di raccolta di risparmio.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 21 giugno

1991, n. 6995; Pres. Nocella, Est. M. De Luca, P.M. Di

Renzo (conci, diff.); Soc. Chemishipping (Aw. Ozzola, Tre

visanato) c. Cassa marittima meridionale (Aw. Formica,

Mazziotti, Perrino), Soc. Gasnavi e altro. Cassa Trib. Na

poli 28 ottobre 1988.

Previdenza sociale — Gente di mare — Vendita della nave —

Solidarietà passiva dell'acquirente — Assicurazione infortuni — Sussistenza — Assicurazione malattie — Insussistenza

(R.d.l. 23 settembre 1937 n. 1918, assicurazione contro le ma

lattie per la gente di mare, art. 19; 1. 24 aprile 1938 n. 831, conversione in legge, con modificazioni, del r.d.l. 23 settem

bre 1937 n. 1918, art. 1; d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, t.u.

delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul

lavoro e le malattie professionali, art. 15).

Nel caso di passaggio di proprietà della nave la solidarietà pas siva a carico dell'acquirente per il pagamento di quanto do vuto all'istituto assicuratore per premi, contributi di assicura

zione, interessi e penali riguarda esclusivamente gli obblighi relativi all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non anche le malattie ordinarie. (1)

Svolgimento del processo. — Con la sentenza ora denuncia

ta, il Tribunale di Napoli confermava — per la parte che inte ressa il giudizio di cassazione — la sentenza del pretore della stessa sede, che aveva rigettato l'opposizione della s.p.a. Che

mishipping e della s.p.a. Gasnavi avverso il proprio decreto in

giuntivo per il pagamento di contributi e relativi accessori (per infortuni sul lavoro e malattie professionali e per malattie co

muni), dovuti dalla prima società, per i marittimi imbarcati sul la motocistema «Keplero», nonché — parzialmente ed in solido — dalla seconda società, quale acquirente della proprietà di detta

motocistema.

Per quel che interessa il presente giudizio di cassazione, os

servava, infatti, il giudice d'appello:

a) preliminarmente va rilevato che la dichiarazione di falli

(1) Non si rinvengono precedenti. Sulla nozione di «trasferimento di azienda» accolta dall'art. 15 d.p.r.

1124/65, cons. Cass. 13 giugno 1990, n. 5739, Foro it., Rep. 1990, voce Lavoro (rapporto), nn. 1566, 1567; Pret. Bergamo 15 febbraio 1979, id., Rep. 1980, voce Infortuni sul lavoro, n. 215.

Nel senso che la controversia instaurata dall'imprenditore cessionario dell'azienda nei confronti del cedente per il recupero di quanto versato all'Inail in adempimento dell'art. 15 ha natura previdenziale, v. Cass. 5 aprile 1990, n. 2819, id., Rep. 1990, voce Lavoro e previdenza (con troversie), n. 90.

Il Foro Italiano — 1991.

mento della s.p.a. Gasnavi è irrilevante nel presente giudizio in quanto la società stessa è rimasta contumace ed il suo falli

mento non è «risultato secondo le modalità previste dall'art.

300 c.p.c.»;

b) sussiste il «vincolo della solidarietà» (ex art. 15 t.u. 1124/65) della s.p.a. Chemishipping, quale acquirente della nave di pro

prietà della s.p.a. Gasnavi (al cui equipaggio si riferiscono i

contributi omessi), e, peraltro, risulta tardivamente dedotta in

appello la circostanza che la società acquirente non eserciti la

navigazione e la pesca;

c) la cassa marittima è legittimata, in forza di «convenzione»

con l'Inps, all'accertamento ed alla riscossione dei contributi

di malattia (ai sensi dell'art. 1 d.l. 663/79 convertito in 1. 33/80) e trova, quindi, applicazione il principio di solidarietà, previsto

per detta cassa con riferimento «a tutto quanto risulta dovuto

all'istituto assicuratore per premi o contributi di assicurazione

e relativi interessi e per somme supplementari a titolo di penale». Avverso la sentenza d'appello, la s.p.a. Chemishipping pro

pone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Resiste con

controricorso soltanto la Cassa marittima meridionale.

Motivi della decisione. — (Omissis). Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 15 t.u.

1124/65 e 19 r.d.l. 1918/37, convertito in 1. 831/38, la società

ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che

la «solidarietà» (ai sensi delle disposizioni citate) riguardi anche

i contributi di malattia, sebbene le disposizioni stesse si riferi

scano soltanto ai contributi per infortunio e malattia profes sionale.

Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applica zione dell'art. 15 t.u. 1124/65, la società ricorrente censura la

sentenza impugnata per averla ritenuta solidalmente obbligata

(ai sensi della disposizione citata), sebbene avesse acuistato sol

tanto una nave (e non già l'azienda) della s.p.a. Gasnavi, tenu

ta al versamento dei contributi, e, per di più, non esercitasse

la navigazione o la pesca. Il secondo motivo del ricorso è fondato, mentre vanno riget

tati gli altri motivi. (Omissis) 3. - Fondato è, invece, il secondo motivo del ricorso.

La solidarietà passiva a carico dell'acquirente, nel caso di «pas

saggio di proprietà della nave» — prevista dall'art. 15 d.p.r. 1. 30 giugno 1965 n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali), che riproduce l'art. 6 r.d. 15 dicembre

1936 n. 2276 (disposizioni integrative del r.d. 17 agosto 1935

n. 1765, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavo

ro e malattie professionali) — riguarda soltanto gli obblighi de

rivanti al datore di lavoro, appunto, per l'assicurazione obbli

gatoria contro infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Pertanto, non può essere estesa — come ritenuto dal tribuna le — agli obblighi contributivi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie comuni (neanche) della gente di mare.

È ben vero, infatti, che l'art. 19 r.d.l. 1918/37 (convertito in 1. 831/38) — nel disciplinare, appunto, l'assicurazione contro le malattie (comuni) della gente di mare (art. 1) — rinvia (art.

19) alle «norme contenute nel titolo II r.d. 17 agosto 1935 n.

1765, ivi comprese le disposizioni penali da tali norme prescritte». Esula, tuttavia, dal rinvio — atteso l'evidente carattere «ma

teriale» del medesimo nonché l'individuazione specifica delle nor

me richiamate («norme contenute nel titolo II r.d. 17 agosto 1935 n. 1765, ...», senza alcun riferimento a modifiche od inte

grazioni) — la disposizione, diversa e successiva (art. 6 r.d. 15

dicembre 1936 n. 2276), che prevede la solidarietà passiva in

esame, ancorché la disposizione stessa abbia carattere «integra tivo» della legge, che forma oggetto del rinvio (r.d. 1765/35), ma non delle specifiche norme richiamate (titolo II).

4. - Infondato è, invece, il terzo motivo del ricorso. Il «passaggio di proprietà della nave», infatti, è sufficiente

a fondare la solidarietà passiva (di cui all'art. 15 d.p.r. 1124/65) — sia pure nei limiti che sono stati precisati —

prescindendo dal contestuale trasferimento d'azienda.

5. - Pertanto — mentre vanno rigettati il primo ed il terzo

motivo del ricorso — in accoglimento del secondo motivo, la

sentenza impugnata dev'essere cassata con rinvio ad altro giudi ce d'appello, designato in dispositivo, perché proceda al riesa

me della controversia, uniformandosi al principio di diritto

enunciato.

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