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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione lavoro; sentenza 24 maggio 1991, n....

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sezione lavoro; sentenza 24 maggio 1991, n. 5905; Pres. Nocella, Est. Paolucci, P.M. Tridico (concl. conf.); Soc. Aeroporti di Roma (Avv. Prosperetti, Terenzio) c. Afac - Associazione funzionari Alitalia e consociate aviazione civile, Cisal e Confederquadri; Afac (Avv. Di Lorenzo, Papa) c. Soc. Aeroporti di Roma, Cisal e Confederquadri. Conferma Trib. Roma 28 gennaio 1988 Source: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1991), pp. 2769/2770-2773/2774 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23185670 . Accessed: 24/06/2014 20:52 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.109.96 on Tue, 24 Jun 2014 20:52:34 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione lavoro; sentenza 24 maggio 1991, n. 5905; Pres. Nocella, Est. Paolucci, P.M. Tridico(concl. conf.); Soc. Aeroporti di Roma (Avv. Prosperetti, Terenzio) c. Afac - Associazionefunzionari Alitalia e consociate aviazione civile, Cisal e Confederquadri; Afac (Avv. Di Lorenzo,Papa) c. Soc. Aeroporti di Roma, Cisal e Confederquadri. Conferma Trib. Roma 28 gennaio 1988Source: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1991), pp. 2769/2770-2773/2774Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23185670 .

Accessed: 24/06/2014 20:52

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

in sostanza, tale attività è paragonabile a quella di un professio nista che cura la parte contabile e fiscale di un operatore com

merciale, industriale, ecc., utilizzando i dati forniti da quest'ul

timo, o a quella di un dipendente dello stesso operatore addetto

alla contabilità ed agli adempimenti fiscali.

Poiché, dunque, nel settore in esame non si può parlare di

un risultato economico nuovo, le imprese svolgenti l'attività di

cui si è detto non possono qualificarsi imprese industriali.

Resta cosi assorbito il secondo motivo di annullamento.

La sentenza impugnata deve essere, in conclusione, cassata

e la causa rinviata ad altro giudice di pari grado, che si designa

nel Tribunale di Trapani, il quale, nel nuovo esame della vicen

da, terrà conto che nella cosiddetta attività di «elaborazione

e gestione dati» non vi è trasformazione dei dati medesimi, né

comunque può parlarsi di «produzione di un risultato economi

co nuovo».

I

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 24 mag

gio 1991, n. 5905; Pres. Nocella, Est. Paolucci, P.M. Tri

dico (conci, conf.); Soc. Aeroporti di Roma (Avv. Prospe

retti, Terenzio) c. Afac - Associazione funzionari Alitalia

e consociate aviazione civile, Cisal e Confederquadri; Afac

(Aw. Di Lorenzo, Papa) c. Soc. Aeroporti di Roma, Cisal

e Confederquadri. Conferma Trib. Roma 28 gennaio 1988.

Sindacati — Condotta antisindacale — Contributi sindacali —

Diritto di riscossione mediante ritenuta sulle retribuzioni —

Titolarità in capo ad associazioni non firmatarie di contratti

collettivi — Esclusione (L. 20 maggio 1970 n. 300, norme

sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà

sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme

sul collocamento, art. 19, 26, 28).

Non costituisce condotta antisindacale il rifiuto del datore di

lavoro di operare le trattenute sindacali a favore di associa

zione non firmataria del contratto collettivo applicato in azien

da, essendo il diritto al contributo condizionato all'esistenza

di un contratto collettivo che preveda modalità di versamento

idonee a garantirne la segretezza. (1)

II

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 16 aprile

1991, n. 4075; Pres. Ruperto, Est. Putaturo, P.M. Matto

ne (conci, conf.); Fialts-Cisal (Aw. Scarano, D'Agostino,

Gallo) c. Federazione fra le associazioni delle industrie tessili

e abbigliamento (Avv. Savanco, Grasso) e Filtea-Cgil, Filta

Cisl, Uilta-Uil. Regolamento di competenza avverso Pret. Mi

lano 17 gennaio 1989.

Lavoro e previdenza (controversie in materia di) — Contributi

sindacali — Controversie relative alla titolarità del diritto alla

riscossione — Competenza (Cod. proc. civ., art. 409; 1. 20

maggio 1970 n. 300, art. 26).

Sono soggette al rito speciale del lavoro le controversie attinenti

alla titolarità del diritto alla riscossione dei contributi previ

sto dall'art. 26 statuto dei lavoratori il quale, come diritto

derivante direttamente dalla legge e non da un rapporto ne

goziale tra l'associazione sindacale e l'azienda, concerne una

situazione giuridica riferibile al rapporto di lavoro (nella spe

cie, la corte ha dichiarato la competenza del pretore in fun

(1-2) Sulla specifica questione concernente la posizione giuridica dei

sindacati non firmatari dei contratti collettivi applicati in azienda volti

a disciplinare, secondo il disposto dell'art. 26, 2° comma, statuto lavo

ratori, le modalità di riscossione dei contributi sindacali, la Cassazione

Il Foro Italiano — 1991.

zione di giudice del lavoro con riferimento all'azione di im

pugnazione del contratto collettivo, promossa da sindacato

non firmatario del contratto medesimo, che imponeva a tutti

i lavoratori il versamento di contributi per spese contrattuali

a beneficio esclusivo delle sole associazioni stipulanti). (2)

I

Motivi della decisione. — Con l'unico mezzo di ricorso della

soc. Aeroporti di Roma si censura l'impugnata decisione per

violazione e falsa applicazione dell'art. 19, lett. a), 1. n. 300

del 1970 anche con riferimento all'art. 12 disp. sulla legge in

generale, nonché per omessa, insufficiente ed erronea motiva

si è pronunciata in due occasioni: mentre Cass. 6 giugno 1986, n. 3778, Foro it., 1986, I, 2455 (e Riv. it. dir. lav., 1987, II, 305, con nota

di Romei, Diritto alla riscossione dei contributi sindacali e contratto

collettivo), col negare al sindacato non firmatario del contratto la tito

larità del diritto di richiedere al datore di lavoro le ritenute sulla busta

paga dei propri iscritti, ne aveva indirettamente escluso la legittimazio ne ad agire in giudizio ex art. 26 statuto lavoratori per tutelare in modo

autonomo la propria posizione giuridica, Cass. 9 febbraio 1989, n. 822, Foro it., 1989, I, 2821 (e Ciust. civ., 1989, I, 1070, con nota di Pa

scucci, La Corte di cassazione e il diritto ai contributi sindacali: una

variazione giurisprudenziale senza strappi), sulla medesima premessa del

l'applicabilità alla descritta situazione, stante il collegamento richiesto

dal 2° comma dell'art. 28 statuto lavoratori tra diritto del sindacato e stipulazione del contratto collettivo, del solo 3° comma, che prefigura l'esazione dei contributi come diritto del singolo lavoratore, ha tuttavia

precisato che la sua violazione comporta la plurioffensività della con

dotta datoriale, lesiva contemporaneamente sia del diritto soggettivo individuale che della libertà sindacale dell'associazione pregiudicata, con

figurando una legittimazione concorrente del singolo e del sindacato, con la possibilità per quest'ultimo di agire autonomamente nei confron

ti del datore di lavoro avvalendosi del rimedio speciale dell'art. 28 sta

tuto lavoratori. Conformi al primo, e più restrittivo orientamento, accolto da Cass.

5905/91, Trib. Bergamo 24 luglio 1989, Foro it., Rep. 1990, voce Sin

dacati, n. 77 e Orient, giur. lav., 1990, fase. 1, 41; Pret. Roma 6 gen naio 1983, Foro it., Rep. 1983, voce cit., n. 78 e Giusi, civ., 1983,

I, 2495; Pret. Mantova 24 marzo 1984, Foro it., Rep. 1984, voce cit., n. 83 e Foro pad., 1984, I, 149; Pret. Milano 27 gennaio 1983, Foro

it., Rep. 1983, voce cit., n. 77 e Orient, giur. lav., 1983, 564. Nel mede

simo senso, ma relativamente alle imprese di navigazione, dove l'art.

26 è applicabile, in forza del rinvio disposto dall'art. 35 statuto lavora

tori, solo indirettamente, a seguito di apposita contrattazione collettiva, si veda Cass. 25 luglio 1984, n. 4384, Foro it., Rep. 1985, voce cit., n. 56 e Riv. it. dir. lav., 1985, II, 389, con nota di Andreucci.

La sentenza 4075/91, emanata in sede di regolamento di competenza,

pur riguardando propriamente la materia dei contributi per spese con

trattuali (sulla distinzione tra questi ultimi, dovuti da tutti coloro ai

quali il contratto collettivo si applica, e i contributi sindacali di cui

all'art. 26 statuto lavoratori, versati dal lavoratore a titolo di finanzia

mento facoltativo e volontario di un determinato organismo sindacale, cfr. Pret. Torino 23 gennaio 1986, Foro it., Rep. 1987, voce cit., n.

67 e Riv. it. dir. lav., 1987, II, 276, con nota di Barbieri, Sulla legitti mità dei contributi per assistenza contrattuale, che ha sancito l'irrile

vanza dell'adesione del lavoratore al sindacato stipulante ai fini dell'ef

ficacia della clausola statuente l'obbligo di versamento a suo carico) accede all'opposta interpretazione che postula la generale applicabilità del 2° comma dell'art. 26 a tutte le associazioni sindacali, ancorché

non firmatarie di contratti collettivi, con obbligo dell'imprenditore di

effettuare le ritenute sindacali nei confronti di qualsivoglia associazio

ne. Ne discende di conseguenza, una volta ricondotta la previsione del

2° comma non già all'esistenza del diritto, ma unicamente alle modalità

del versamento, l'antisindacalità del rifiuto di operare le trattenute a

favore del sindacato non firmatario del contratto: in tal senso Pret.

Milano 10 giugno 1988, Foro it., 1989, I, 1649, con nota di richiami.

In ordine alla scelta del rito speciale del lavoro, anziché del rito ordi

nario, per far valere i diritti alla libertà e attività sindacale, lesi da

comportamenti discriminatori, la pronuncia in rassegna ribadisce l'o

rientamento giurisprudenziale prevalente, che attrae nel rito del lavoro

tutte le «situazioni che siano sorte in dipendenza del rapporto di lavo

ro»: cfr., anche per ulteriori riferimenti, Cass. 30 gennaio 1986, n. 612,

id., 1986, I, 2548. In dottrina, sulla questione, v. G. Pezzano (V. Andrioli, C.M. Ba

rone, A. Proto Pisani), Le controversie in materia di lavoro, Bologna

Roma, 1987, 74; A. Proto Pisani, Lavoro (controversie individuali di),

voce del Novissimo digesto, appendice, Torino, 1983, 632; Tarzia, Com

petenza e rito per le controversie collettive di lavoro, in Riv. dir. proc.,

1988, 1124. L'art. 18, 2° comma, 1. 23 luglio 1991 n. 223 (Le leggi, 1991, I,

1743) ha sostituito (integrandolo) il 2° comma dell'art. 26 statuto lavo

ratori.

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2771 PARTE PRIMA 2772

zione e — richiamati i principi dettati dalla sentenza della Corte

costituzionale n. 54 del 1974 (Foro it., 1974, I, 963) — si sostie

ne l'erroneità e l'apoditticità dell'affermazione del tribunale lad

dove questo assume che in via di principio nulla si oppone a

che un sindacato aderisca a più confederazioni, dovendosi tener

conto esclusivamente della volontà espressa dalla confederazio

ne di accettare l'adesione dell'organizzazione di categoria. Con tale affermazione il giudice del merito avrebbe del tutto

obliterato che lo scopo del legislatore nel porre la norma di

cui all'art. 19, lett. a), dello statuto era quello di evitare l'inuti

le proliferazione di sindacati privi di rappresentanza, mentre ade

rendo alla tesi del tribunale — per cui un'organizzazione sinda

cale ha facoltà di scegliere qualsiasi confederazione fino a repe rire quella dotata di maggiore rappresentatività che possa offrire

le prerogative previste dal titolo III dello statuto — si perver rebbe ad un risultato del tutto opposto a quello avuto di mira

dal legislatore. Col primo motivo del ricorso dell'Afac si denuncia la viola

zione e falsa applicazione dell'art. 26, 2° comma, 1. n. 300 del

1970 anche con riferimento all'art. 12 prel., oltre che il vizio

di ultrapetizione dell'impugnata sentenza. Si assume al riguardo che la condanna della soc. Aeroporti di Roma ad effettuare

le trattenute non era stata oggetto di specifica impugnazione, onde per la stessa si era formato il giudicato parziale; cionono

stante il tribunale aveva statuito sulla non applicabilità del cit.

art. 26, 2° comma, all'Afac in quanto non firmataria di con

tratto collettivo: affermazione, peraltro, erronea ed infondata

in quanto l'art. 26 fa riferimento al diritto a percepire contribu

ti sindacali attribuendolo alle «associazioni sindacali dei lavora

tori» senza ulteriori qualificazioni ed i lavori preparatori della

legge confermano tale interpretazione letterale e logica, giacché fu respinto un emendamento che intendeva limitare il diritto

in questione alle sole organizzazioni maggiormente rappresen tative.

Inoltre il diritto al contributo nasce direttamente dalla legge,

indipendentemente da qualsiasi rapporto di natura negoziale tra

le associazioni sindacali e le aziende.

Sostiene ancora la ricorrente Afac che l'inesistenza di delega da parte dei singoli lavoratori a riscuotere le somme in argo mento è stata ritenuta dal tribunale senza prendere in conside

razione il documento n. 30 e senza aver letto interamente i do

cumenti da n. 24 a 27, dai quali risulta rilasciata dai lavoratori

la delega in favore dell'associazione alla riscossione dei contributi.

Con il secondo motivo l'Afac deduce la violazione e falsa

applicazione dell'art. 19 1. 300/70 anche in relazione all'art. 12

prel. per avere il Tribunale di Roma negato il requisito della

maggiore rappresentatività alla Confederquadri limitandosi alla

apodittica affermazione che «la consistenza numerica non è ri

levante» e che «l'effettiva attività sindacale svolta appare assai

ridotta».

Con il terzo mezzo si lamenta la violazione e falsa applicazio ne degli art. 91 ss. c.p.c. e la mancata o erronea applicazione del d.m. 31 ottobre 1985, deducendosi che il tribunale ha ridot

to senza alcuna motivazione le spese liquidate dal pretore e ha

compensato poi le spese tra la ricorrente Afac e la s.p.a. Aero

porti di Roma per un terzo, motivando tale compensazione con

una non meglio «valutazione complessiva dell'esito della lite», mentre essa Afac era rimasta vincitrice su situazioni ben mag

gioritarie rispetto alla decisa ed impugnata soccombenza.

La statuizione sulle spese, inoltre, sarebbe sicuramente con

traddittoria allorché il tribunale ha liquidato per intero le spese del primo grado di giudizio (anche se ridotte) e del secondo

grado a favore di essa Afac. Infine, nella liquidazione sia di

primo grado che d'appello il tribunale non avrebbe rispettato né i criteri sanciti dalla tariffa professionale né l'ammontare

determinato dalla stessa.

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, trattan

dosi di impugnazioni rivolte contro la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.). Osserva quindi la corte che entrambi i ricorsi sor retti dalle esposte censure sono privi di fondamento.

Quanto a quello proposto dalla soc. Aeroporti di Roma è

sufficiente rilevare che la doglianza è sostanzialmente diretta a prospettare l'inconveniente della proliferazione di piccole as

sociazioni che aderendo ad una confederazione maggiormente

rappresentativa usufruirebbero nell'ambito di una stessa azien

da di tutti i benefici previsti dal titolo III della 1. n. 300 del

1970: ciò in contrasto con le esigenze tenute presenti dalla Cor

te costituzionale con la sentenza n. 54 del 6 marzo 1974.

Il Foro Italiano — 1991.

Ora, è vero che il giudice delle leggi ha considerato i pericoli di una eccessiva frammentazione della rappresentanza sindaca

le, tanto da ritenere infondata, con la sentenza n. 334 del 1988

(id., 1988, I, 1775), la questione di legittimità costituzionale del

l'art. 19, lett. a), nella parte in cui attribuisce il potere di costi

tuire rappresentanze sindacali aziendali unicamente ai sindacati

aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul

piano nazionale e non a quelle monocategoriali (alle quali, pe raltro residua la possibilità di avvalersi dell'art. 19, lett. b) ma

ciò non pone in discussione ed anzi conferma la legittimità del

meccanismo per cui le rappresentanze aziendali, costituite su

iniziativa dei lavoratori, si formano secondo un criterio di rac

cordo tra organismo aziendale e struttura confederale che non

è strettamente organico e che consente al primo di esprimere anche istanze provenienti da associazioni sindacali di categoria

(cfr. Corte cost. n. 334, cit.); sicché gli inconvenienti palesati dalla ricorrente società non possono indurre né a sospetti di

incostituzionalità né a interpretazioni diverse da quelle imposte

dall'esplicito dettato della norma, la cui applicabilità discende

unicamente dall'affiliazione dell'associazione alla confederazio

ne maggiormente rappresentativa che abbia accolto e ammesso

nelle sue fila detto sindacato.

Ciò posto, poiché non è a dubitare dell'adesione dell'Afac

alla Cisal — ritenuta dal tribunale non strumentale perché risa

lente al 1972, ossia al momento della sua stessa costituzione — né del carattere di maggiore rappresentatività sul piano na

zionale della confederazione, risulta coerente con tali premesse la conclusione raggiunta dal giudice d'appello nel senso della

legittimazione dell'Afac, in quanto aderente alla Cisal, di costi

tuire una rappresentanza sindacale aziendale secondo la previ sione di cui all'art. 19, lett. a), dello statuto dei lavoratori (cfr.

Cass, 1320/86, id., 1986, I, 652 e 1820/86, id., Rep. 1986, voce

Sindacati, n. 44), mentre del tutto irrilevante appare la censura

della soc. Aeroporti di Roma in ordine all'asserita inesistenza

del requisito della maggiore rappresentatività con riferimento

alla Confederquadri e all'affermata impossibilità di contempo ranea adesione a due confederazioni: problema codesto la cui

soluzione non incide sulla corretta decisione, adeguatamente sor

retta dalla rilevata adesione dell'Afac alla Cisal.

Anche il ricorso dell'Afac è da ritenersi infondato.

Quanto al primo motivo, va previamente rilevato che l'inizia

le contestazione da parte della soc. Aeroporti di Roma del dirit

to dell'Afac di ottenere il versamento dei contributi dei propri iscritti è sufficiente a far ritenere virtualmente contenuta, nel

l'ambito della difesa, la questione attinente a tutti i requisiti ed elementi costitutivi della domanda, compreso quello relativo

alla legittimazione del sindacato, il cui accertamento, peraltro, rientra nei poteri decisori del giudice e non può ritenersi ogget to di eccezione in senso proprio.

Per quanto concerne poi la fondatezza .della pronuncia del

tribunale, la censura non coglie nel segno giacché l'art. 26 1.

n. 300 del 1970 stabilisce al 3° comma che nelle aziende nelle

quali non opera una regolamentazione collettiva della materia

solo il lavoratore ha diritto di chiedere il versamento dei contri

buti all'associazione da lui indicata.

Tale disposizione va intesa, nell'interpretazione accolta da que sta corte (v. Cass. 3778/86, id., 1986, I, 2455 e 822/89, id.,

1989, I, 2821), nel senso che laddove i lavoratori abbiano rila

sciato al datore di lavoro deleghe a versare i cennati contributi

ad un'associazione sindacale non firmataria di alcun contratto

collettivo — com'è pacifico nella specie — è riservato al lavora

tore delegante e non all'associazione interessata il diritto di chie

dere l'effettuazione del versamento; il diritto di percepire il con

tributo sindacale è infatti strettamente connesso all'esistenza di

un contratto collettivo che sia operante tra l'associazione stessa

e il datore di lavoro e che preveda modalità del versamento

idonee a garantire la segretezza di questo, mentre non costitui

sce presupposto di tale diritto il carattere di maggiore rappre sentatività richiesto per la costituzione delle r.s.a.

Si deve in sostanza ritenere che la volontà del legislatore espres sa nell'art. 26 è quella di attribuire il diritto al finanziamento

diretto mediante ritenuta solo a quei sindacati che abbiano as

sunto consistenza e concretezza tali da imporsi quali parti con

traenti in un contratto collettivo di lavoro, di riconoscere cioè

tale particolare potere al sindacato inteso come struttura o isti

tuzione, la cui obiettiva consistenza va verificata solo attraverso

detta partecipazione, restandone quindi escluse quelle associa

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2773 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 2774

zioni le quali, come l'Afac, non risultano firmatarie di alcun

contratto collettivo che preveda le ritenute dei contributi in loro

favore e ciò a prescindere dall'adesione o meno ad una confe

derazione maggiormente rappresentativa, requisito che, come si

è detto, rileva al diverso fine dell'istituzione della r.s.a.

È il caso di precisare che l'esclusiva attribuzione ai singoli lavoratori del diritto di richiedere al datore di lavoro il versa

mento dei contributi in favore del sindacato da essi prescelto

e che intendono sostenere finanziariamente, non incide negati

vamente sul diritto di esso sindacato ad acquisirli — sia pure

con modalità diverse dall'azione diretta — il che ne garantisce la vita e l'azione al pari di quelli che hanno stipulato contratti

collettivi; sicché non viene ad essere lesa in modo apprezzabile

quella libertà sindacale che il procedimento di cui all'art. 28

statuto è diretto ad assicurare.

L'assunto che in questo caso l'omesso versamento dei contri

buti ridurrebbe invece l'attività e libertà sindacale non può esse

re condiviso proprio perché il finanziamento è comunque assi

curato attraverso l'iniziativa degli associati e l'esclusiva titolari

tà in capo a questi dell'azione verso il datore di lavoro non

costituisce concreta e apprezzabile compressione dell'interesse

del sindacato ad operare nell'azienda.

Poiché dunque ai soli lavoratori è data azione nei confronti

del datore di lavoro ex art. 26, 3° comma, appare ultronea la

questione relativa all'esistenza della delega da parte dei singoli

dipendenti a riscuotere le somme, delega in realtà diretta all'a

zienda per il pagamento al sindacto previa trattenuta sulla pa

ga, sicché in ogni caso correttamente il tribunale ha escluso l'e

sistenza di uno specifico mandato da parte dei lavoratori in fa

vore dell'associazione a riscuotere le quote. Anche il secondo mezzo è infondato, avendo ad oggetto il

preteso carattere di maggiore rappresentatività della Conferquadri — escluso dal tribunale che ha ritenuto di confutare sul punto

le affermazioni del pretore — posto che la decisione, peraltro

favorevole all'Afac, si è fondata sull'adesione di questa alla Ci

sal. (Omissis)

II

Motivi della decisione. — Secondo la ricorrente, il Pretore

di Milano, quale giudice del lavoro, avrebbe dovuto dichiarare

la propria competenza a conoscere della fattispecie poiché gli

organismi non locali di un sindacato nazionale, anche se non

possono far ricorso al procedimento speciale di cui all'art. 28

1. n. 300 del 1970, dopo l'entrata in vigore della 1. n. 847 del

1977 hanno diritto a far valere i diritti alla libertà ed all'attività

sindacale, lesi da comportamenti discriminatori, nelle forme del

rito speciale del lavoro, senza dover seguire le norme ordinarie

del processo civile. Per altro verso, anche a prescindere dalla

tendenza espansiva all'applicazione dell'art. 409 c.p.c., nel sen

so di leggere tale norma come se essa fosse composta da un

numero ulteriore che assoggetta al rito del lavoro anche tutte

le controversie proposte da o contro associazioni sindacali se

relative a situazioni suscettibili di costituire l'oggetto di un pro

cedimento ex art. 28 1. n. 300 del 1970 ovvero se relative ai

diritti propri del sindacato istituzione anche in quanto soggetto

alla contrattazione collettiva, il pretore adito non aveva consi

derato che la controversia riguardava il diritto dell'associazione

sindacale a percepire contributi, come disciplinato dall'art. 26

dello statuto, trovante quindi la sua fonte in una situazione giu

ridica riferibile al rapporto di lavoro.

L'istanza è meritevole di accoglimento. L'indicazione del tri

bunale, trattandosi di causa di valore indeterminato, si fonda,

come si evince dall'esame della sentenza censurata, sulle seguenti

argomentazioni: a seguito della novella apportata dalla 1. n. 847

del 1977, anche quando si agisce in via ordinaria, è necessario

che lo schema dell'azione rimanga quello ipotizzato dall'art. 28

dello statuto, e cioè che l'organizzazione ricorrente presenti i

requisiti richiesti dalla norma; che l'azione sia instaurata nei

confronti di un datore di lavoro e, infine, che il comportamen

to illecito dedotto sia stato posto in essere da un datore di lavo

ro, venendo in caso contrario ad essere dilatato impropriamente

il campo di applicazione dell'art. 409 c.p.c.; deve qualificarsi

controversia individuale di lavoro, ai sensi del n. 1 dell'art. 409

c.p.c., quella che riguardi non solo la costituzione, lo svolgi

mento, l'estinzione di un rapporto di lavoro subordinato priva

li. Foro Italiano — 1991.

to, ma anche situazioni che siano sorte in dipendenza del rap

porto stesso; la fattispecie in discussione è estranea ad ambedue

gli schemi ipotizzati, poiché non presenta alcuno dei requisiti

tipici dell'azione ex art. 28 statuto ed in quanto la posizione

giuridica soggettiva fatta valere non inerisce alla concreta attua

zione di un rapporto di lavoro subordinato.

La soluzione della questione di competenza presuppone la qua

lificazione giuridica del rapporto che costituisce indispensabile

premessa per verificare se esso sia o meno inquadrabile nella

categoria dei rapporti considerati dall'art. 409 c.p.c. Occorren

do far riferimento alla domanda, cioè alla sostanza della prete

sa e dei fatti posti a base della situazione affermata, va subito

chiarito che, nella specie, la controversia riguarda il diritto delle

associazioni sindacali a percepire i contributi dai lavoratori e

le situazioni lesive di tale posizione soggettiva. Siffatto diritto cui corrisponde l'obbligo del datore di lavoro

di riscuotere i contributi stessi mediante ritenute sul salario e

successivo versamento a dette associazioni, in conformità di quan

to affermato da questa Corte suprema in analoghe fattispecie,

non deriva da un rapporto negoziale fra queste e le aziende,

ma direttamente dall'art. 26 1. n. 300 del 1970 e si inquadra

nell'ampio riconoscimento accordato dalla legge medesima ad

interessi superindividuali e collettivi dei lavoratori, i quali costi

tuiscono una proiezione del rapporto di lavoro sul piano sinda

cale, sicché le controversie attinenti a tale diritto, sorgendo que

sto da una situazione giuridica riferibile al rapporto di lavoro,

rientrano nella generale previsione dell'art. 409, n. 1, c.p.c. e

sono conseguentemente soggette al rito speciale del lavoro (Cass.

612/86, Foro it., 1986, I, 2548; 3586/84, id., Rep. 1984, voce

Sindacati, n. 86; 4332/82, id., Rep. 1983, voce Lavoro e previ

denza (controversie), n. 46; 3255/79, id., 1979, I, 2360).

Poiché si condividono le ragioni poste a base di tale orienta

mento giurisprudenziale, deve dichiararsi la competenza del Pre

tore di Milano, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi del

l'art. 409, n. 1, c.p.c.

I

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 22 mag

gio 1991, n. 5785; Pres. Granata, Est. Lupo, P.M. Tridico

(conci, conf.); Soc. La Fiduciaria compagnia di assicurazioni

e riassicurazioni (Aw. Valletta, Cappullo)) c. Min. indu

stria, commercio e artigianato. Cassa Pret. Bologna 2 giugno

1987.

Sanzioni amministrative e depenalizzazione — Termine per la

notifica della contestazione — «Dies a quo» — Accertamento

(L. 24 novembre 1981 n. 689, modifiche al sistema penale,

art. 14).

Nell'ambito del concetto di accertamento, indicato dall'art. 14

l. 689/81 quale dies a quo del termine per l'utile notifica del

la contestazione non avvenuta immediatamente, va ricompre

so il tempo ragionevolmente necessario all'amministrazione

per valutare i dati acquisiti e per redigere il relativo verbale,

da valutarsi dal giudice del merito in funzione della comples

sità dello specifico caso concreto e senza che possa assumere

rilevanza l'eventuale esistenza di pratiche arretrate. (1)

(1) In termini sostanzialmente analoghi, v. Pret. Trapani 7 marzo

1990, Foro it., Rep. 1990, voce Sanzioni amministrative e depenalizza

zione,, n. 34.

Sul tema, cfr., altresì, Pret. Milano 14 aprile 1988, id., Rep. 1988,

voce cit., n. 24 e, per esteso, in Arch, civ., 1988, 1339, secondo la

quale il dies a quo del termine per la contestazione va identificato nel

momento in cui la notizia dei fatti costitutivi della violazione (nella

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