sezione lavoro; sentenza 24 maggio 1991, n. 5905; Pres. Nocella, Est. Paolucci, P.M. Tridico(concl. conf.); Soc. Aeroporti di Roma (Avv. Prosperetti, Terenzio) c. Afac - Associazionefunzionari Alitalia e consociate aviazione civile, Cisal e Confederquadri; Afac (Avv. Di Lorenzo,Papa) c. Soc. Aeroporti di Roma, Cisal e Confederquadri. Conferma Trib. Roma 28 gennaio 1988Source: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1991), pp. 2769/2770-2773/2774Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23185670 .
Accessed: 24/06/2014 20:52
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 195.78.109.96 on Tue, 24 Jun 2014 20:52:34 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
in sostanza, tale attività è paragonabile a quella di un professio nista che cura la parte contabile e fiscale di un operatore com
merciale, industriale, ecc., utilizzando i dati forniti da quest'ul
timo, o a quella di un dipendente dello stesso operatore addetto
alla contabilità ed agli adempimenti fiscali.
Poiché, dunque, nel settore in esame non si può parlare di
un risultato economico nuovo, le imprese svolgenti l'attività di
cui si è detto non possono qualificarsi imprese industriali.
Resta cosi assorbito il secondo motivo di annullamento.
La sentenza impugnata deve essere, in conclusione, cassata
e la causa rinviata ad altro giudice di pari grado, che si designa
nel Tribunale di Trapani, il quale, nel nuovo esame della vicen
da, terrà conto che nella cosiddetta attività di «elaborazione
e gestione dati» non vi è trasformazione dei dati medesimi, né
comunque può parlarsi di «produzione di un risultato economi
co nuovo».
I
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 24 mag
gio 1991, n. 5905; Pres. Nocella, Est. Paolucci, P.M. Tri
dico (conci, conf.); Soc. Aeroporti di Roma (Avv. Prospe
retti, Terenzio) c. Afac - Associazione funzionari Alitalia
e consociate aviazione civile, Cisal e Confederquadri; Afac
(Aw. Di Lorenzo, Papa) c. Soc. Aeroporti di Roma, Cisal
e Confederquadri. Conferma Trib. Roma 28 gennaio 1988.
Sindacati — Condotta antisindacale — Contributi sindacali —
Diritto di riscossione mediante ritenuta sulle retribuzioni —
Titolarità in capo ad associazioni non firmatarie di contratti
collettivi — Esclusione (L. 20 maggio 1970 n. 300, norme
sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà
sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme
sul collocamento, art. 19, 26, 28).
Non costituisce condotta antisindacale il rifiuto del datore di
lavoro di operare le trattenute sindacali a favore di associa
zione non firmataria del contratto collettivo applicato in azien
da, essendo il diritto al contributo condizionato all'esistenza
di un contratto collettivo che preveda modalità di versamento
idonee a garantirne la segretezza. (1)
II
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 16 aprile
1991, n. 4075; Pres. Ruperto, Est. Putaturo, P.M. Matto
ne (conci, conf.); Fialts-Cisal (Aw. Scarano, D'Agostino,
Gallo) c. Federazione fra le associazioni delle industrie tessili
e abbigliamento (Avv. Savanco, Grasso) e Filtea-Cgil, Filta
Cisl, Uilta-Uil. Regolamento di competenza avverso Pret. Mi
lano 17 gennaio 1989.
Lavoro e previdenza (controversie in materia di) — Contributi
sindacali — Controversie relative alla titolarità del diritto alla
riscossione — Competenza (Cod. proc. civ., art. 409; 1. 20
maggio 1970 n. 300, art. 26).
Sono soggette al rito speciale del lavoro le controversie attinenti
alla titolarità del diritto alla riscossione dei contributi previ
sto dall'art. 26 statuto dei lavoratori il quale, come diritto
derivante direttamente dalla legge e non da un rapporto ne
goziale tra l'associazione sindacale e l'azienda, concerne una
situazione giuridica riferibile al rapporto di lavoro (nella spe
cie, la corte ha dichiarato la competenza del pretore in fun
(1-2) Sulla specifica questione concernente la posizione giuridica dei
sindacati non firmatari dei contratti collettivi applicati in azienda volti
a disciplinare, secondo il disposto dell'art. 26, 2° comma, statuto lavo
ratori, le modalità di riscossione dei contributi sindacali, la Cassazione
Il Foro Italiano — 1991.
zione di giudice del lavoro con riferimento all'azione di im
pugnazione del contratto collettivo, promossa da sindacato
non firmatario del contratto medesimo, che imponeva a tutti
i lavoratori il versamento di contributi per spese contrattuali
a beneficio esclusivo delle sole associazioni stipulanti). (2)
I
Motivi della decisione. — Con l'unico mezzo di ricorso della
soc. Aeroporti di Roma si censura l'impugnata decisione per
violazione e falsa applicazione dell'art. 19, lett. a), 1. n. 300
del 1970 anche con riferimento all'art. 12 disp. sulla legge in
generale, nonché per omessa, insufficiente ed erronea motiva
si è pronunciata in due occasioni: mentre Cass. 6 giugno 1986, n. 3778, Foro it., 1986, I, 2455 (e Riv. it. dir. lav., 1987, II, 305, con nota
di Romei, Diritto alla riscossione dei contributi sindacali e contratto
collettivo), col negare al sindacato non firmatario del contratto la tito
larità del diritto di richiedere al datore di lavoro le ritenute sulla busta
paga dei propri iscritti, ne aveva indirettamente escluso la legittimazio ne ad agire in giudizio ex art. 26 statuto lavoratori per tutelare in modo
autonomo la propria posizione giuridica, Cass. 9 febbraio 1989, n. 822, Foro it., 1989, I, 2821 (e Ciust. civ., 1989, I, 1070, con nota di Pa
scucci, La Corte di cassazione e il diritto ai contributi sindacali: una
variazione giurisprudenziale senza strappi), sulla medesima premessa del
l'applicabilità alla descritta situazione, stante il collegamento richiesto
dal 2° comma dell'art. 28 statuto lavoratori tra diritto del sindacato e stipulazione del contratto collettivo, del solo 3° comma, che prefigura l'esazione dei contributi come diritto del singolo lavoratore, ha tuttavia
precisato che la sua violazione comporta la plurioffensività della con
dotta datoriale, lesiva contemporaneamente sia del diritto soggettivo individuale che della libertà sindacale dell'associazione pregiudicata, con
figurando una legittimazione concorrente del singolo e del sindacato, con la possibilità per quest'ultimo di agire autonomamente nei confron
ti del datore di lavoro avvalendosi del rimedio speciale dell'art. 28 sta
tuto lavoratori. Conformi al primo, e più restrittivo orientamento, accolto da Cass.
5905/91, Trib. Bergamo 24 luglio 1989, Foro it., Rep. 1990, voce Sin
dacati, n. 77 e Orient, giur. lav., 1990, fase. 1, 41; Pret. Roma 6 gen naio 1983, Foro it., Rep. 1983, voce cit., n. 78 e Giusi, civ., 1983,
I, 2495; Pret. Mantova 24 marzo 1984, Foro it., Rep. 1984, voce cit., n. 83 e Foro pad., 1984, I, 149; Pret. Milano 27 gennaio 1983, Foro
it., Rep. 1983, voce cit., n. 77 e Orient, giur. lav., 1983, 564. Nel mede
simo senso, ma relativamente alle imprese di navigazione, dove l'art.
26 è applicabile, in forza del rinvio disposto dall'art. 35 statuto lavora
tori, solo indirettamente, a seguito di apposita contrattazione collettiva, si veda Cass. 25 luglio 1984, n. 4384, Foro it., Rep. 1985, voce cit., n. 56 e Riv. it. dir. lav., 1985, II, 389, con nota di Andreucci.
La sentenza 4075/91, emanata in sede di regolamento di competenza,
pur riguardando propriamente la materia dei contributi per spese con
trattuali (sulla distinzione tra questi ultimi, dovuti da tutti coloro ai
quali il contratto collettivo si applica, e i contributi sindacali di cui
all'art. 26 statuto lavoratori, versati dal lavoratore a titolo di finanzia
mento facoltativo e volontario di un determinato organismo sindacale, cfr. Pret. Torino 23 gennaio 1986, Foro it., Rep. 1987, voce cit., n.
67 e Riv. it. dir. lav., 1987, II, 276, con nota di Barbieri, Sulla legitti mità dei contributi per assistenza contrattuale, che ha sancito l'irrile
vanza dell'adesione del lavoratore al sindacato stipulante ai fini dell'ef
ficacia della clausola statuente l'obbligo di versamento a suo carico) accede all'opposta interpretazione che postula la generale applicabilità del 2° comma dell'art. 26 a tutte le associazioni sindacali, ancorché
non firmatarie di contratti collettivi, con obbligo dell'imprenditore di
effettuare le ritenute sindacali nei confronti di qualsivoglia associazio
ne. Ne discende di conseguenza, una volta ricondotta la previsione del
2° comma non già all'esistenza del diritto, ma unicamente alle modalità
del versamento, l'antisindacalità del rifiuto di operare le trattenute a
favore del sindacato non firmatario del contratto: in tal senso Pret.
Milano 10 giugno 1988, Foro it., 1989, I, 1649, con nota di richiami.
In ordine alla scelta del rito speciale del lavoro, anziché del rito ordi
nario, per far valere i diritti alla libertà e attività sindacale, lesi da
comportamenti discriminatori, la pronuncia in rassegna ribadisce l'o
rientamento giurisprudenziale prevalente, che attrae nel rito del lavoro
tutte le «situazioni che siano sorte in dipendenza del rapporto di lavo
ro»: cfr., anche per ulteriori riferimenti, Cass. 30 gennaio 1986, n. 612,
id., 1986, I, 2548. In dottrina, sulla questione, v. G. Pezzano (V. Andrioli, C.M. Ba
rone, A. Proto Pisani), Le controversie in materia di lavoro, Bologna
Roma, 1987, 74; A. Proto Pisani, Lavoro (controversie individuali di),
voce del Novissimo digesto, appendice, Torino, 1983, 632; Tarzia, Com
petenza e rito per le controversie collettive di lavoro, in Riv. dir. proc.,
1988, 1124. L'art. 18, 2° comma, 1. 23 luglio 1991 n. 223 (Le leggi, 1991, I,
1743) ha sostituito (integrandolo) il 2° comma dell'art. 26 statuto lavo
ratori.
This content downloaded from 195.78.109.96 on Tue, 24 Jun 2014 20:52:34 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
2771 PARTE PRIMA 2772
zione e — richiamati i principi dettati dalla sentenza della Corte
costituzionale n. 54 del 1974 (Foro it., 1974, I, 963) — si sostie
ne l'erroneità e l'apoditticità dell'affermazione del tribunale lad
dove questo assume che in via di principio nulla si oppone a
che un sindacato aderisca a più confederazioni, dovendosi tener
conto esclusivamente della volontà espressa dalla confederazio
ne di accettare l'adesione dell'organizzazione di categoria. Con tale affermazione il giudice del merito avrebbe del tutto
obliterato che lo scopo del legislatore nel porre la norma di
cui all'art. 19, lett. a), dello statuto era quello di evitare l'inuti
le proliferazione di sindacati privi di rappresentanza, mentre ade
rendo alla tesi del tribunale — per cui un'organizzazione sinda
cale ha facoltà di scegliere qualsiasi confederazione fino a repe rire quella dotata di maggiore rappresentatività che possa offrire
le prerogative previste dal titolo III dello statuto — si perver rebbe ad un risultato del tutto opposto a quello avuto di mira
dal legislatore. Col primo motivo del ricorso dell'Afac si denuncia la viola
zione e falsa applicazione dell'art. 26, 2° comma, 1. n. 300 del
1970 anche con riferimento all'art. 12 prel., oltre che il vizio
di ultrapetizione dell'impugnata sentenza. Si assume al riguardo che la condanna della soc. Aeroporti di Roma ad effettuare
le trattenute non era stata oggetto di specifica impugnazione, onde per la stessa si era formato il giudicato parziale; cionono
stante il tribunale aveva statuito sulla non applicabilità del cit.
art. 26, 2° comma, all'Afac in quanto non firmataria di con
tratto collettivo: affermazione, peraltro, erronea ed infondata
in quanto l'art. 26 fa riferimento al diritto a percepire contribu
ti sindacali attribuendolo alle «associazioni sindacali dei lavora
tori» senza ulteriori qualificazioni ed i lavori preparatori della
legge confermano tale interpretazione letterale e logica, giacché fu respinto un emendamento che intendeva limitare il diritto
in questione alle sole organizzazioni maggiormente rappresen tative.
Inoltre il diritto al contributo nasce direttamente dalla legge,
indipendentemente da qualsiasi rapporto di natura negoziale tra
le associazioni sindacali e le aziende.
Sostiene ancora la ricorrente Afac che l'inesistenza di delega da parte dei singoli lavoratori a riscuotere le somme in argo mento è stata ritenuta dal tribunale senza prendere in conside
razione il documento n. 30 e senza aver letto interamente i do
cumenti da n. 24 a 27, dai quali risulta rilasciata dai lavoratori
la delega in favore dell'associazione alla riscossione dei contributi.
Con il secondo motivo l'Afac deduce la violazione e falsa
applicazione dell'art. 19 1. 300/70 anche in relazione all'art. 12
prel. per avere il Tribunale di Roma negato il requisito della
maggiore rappresentatività alla Confederquadri limitandosi alla
apodittica affermazione che «la consistenza numerica non è ri
levante» e che «l'effettiva attività sindacale svolta appare assai
ridotta».
Con il terzo mezzo si lamenta la violazione e falsa applicazio ne degli art. 91 ss. c.p.c. e la mancata o erronea applicazione del d.m. 31 ottobre 1985, deducendosi che il tribunale ha ridot
to senza alcuna motivazione le spese liquidate dal pretore e ha
compensato poi le spese tra la ricorrente Afac e la s.p.a. Aero
porti di Roma per un terzo, motivando tale compensazione con
una non meglio «valutazione complessiva dell'esito della lite», mentre essa Afac era rimasta vincitrice su situazioni ben mag
gioritarie rispetto alla decisa ed impugnata soccombenza.
La statuizione sulle spese, inoltre, sarebbe sicuramente con
traddittoria allorché il tribunale ha liquidato per intero le spese del primo grado di giudizio (anche se ridotte) e del secondo
grado a favore di essa Afac. Infine, nella liquidazione sia di
primo grado che d'appello il tribunale non avrebbe rispettato né i criteri sanciti dalla tariffa professionale né l'ammontare
determinato dalla stessa.
Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, trattan
dosi di impugnazioni rivolte contro la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.). Osserva quindi la corte che entrambi i ricorsi sor retti dalle esposte censure sono privi di fondamento.
Quanto a quello proposto dalla soc. Aeroporti di Roma è
sufficiente rilevare che la doglianza è sostanzialmente diretta a prospettare l'inconveniente della proliferazione di piccole as
sociazioni che aderendo ad una confederazione maggiormente
rappresentativa usufruirebbero nell'ambito di una stessa azien
da di tutti i benefici previsti dal titolo III della 1. n. 300 del
1970: ciò in contrasto con le esigenze tenute presenti dalla Cor
te costituzionale con la sentenza n. 54 del 6 marzo 1974.
Il Foro Italiano — 1991.
Ora, è vero che il giudice delle leggi ha considerato i pericoli di una eccessiva frammentazione della rappresentanza sindaca
le, tanto da ritenere infondata, con la sentenza n. 334 del 1988
(id., 1988, I, 1775), la questione di legittimità costituzionale del
l'art. 19, lett. a), nella parte in cui attribuisce il potere di costi
tuire rappresentanze sindacali aziendali unicamente ai sindacati
aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul
piano nazionale e non a quelle monocategoriali (alle quali, pe raltro residua la possibilità di avvalersi dell'art. 19, lett. b) ma
ciò non pone in discussione ed anzi conferma la legittimità del
meccanismo per cui le rappresentanze aziendali, costituite su
iniziativa dei lavoratori, si formano secondo un criterio di rac
cordo tra organismo aziendale e struttura confederale che non
è strettamente organico e che consente al primo di esprimere anche istanze provenienti da associazioni sindacali di categoria
(cfr. Corte cost. n. 334, cit.); sicché gli inconvenienti palesati dalla ricorrente società non possono indurre né a sospetti di
incostituzionalità né a interpretazioni diverse da quelle imposte
dall'esplicito dettato della norma, la cui applicabilità discende
unicamente dall'affiliazione dell'associazione alla confederazio
ne maggiormente rappresentativa che abbia accolto e ammesso
nelle sue fila detto sindacato.
Ciò posto, poiché non è a dubitare dell'adesione dell'Afac
alla Cisal — ritenuta dal tribunale non strumentale perché risa
lente al 1972, ossia al momento della sua stessa costituzione — né del carattere di maggiore rappresentatività sul piano na
zionale della confederazione, risulta coerente con tali premesse la conclusione raggiunta dal giudice d'appello nel senso della
legittimazione dell'Afac, in quanto aderente alla Cisal, di costi
tuire una rappresentanza sindacale aziendale secondo la previ sione di cui all'art. 19, lett. a), dello statuto dei lavoratori (cfr.
Cass, 1320/86, id., 1986, I, 652 e 1820/86, id., Rep. 1986, voce
Sindacati, n. 44), mentre del tutto irrilevante appare la censura
della soc. Aeroporti di Roma in ordine all'asserita inesistenza
del requisito della maggiore rappresentatività con riferimento
alla Confederquadri e all'affermata impossibilità di contempo ranea adesione a due confederazioni: problema codesto la cui
soluzione non incide sulla corretta decisione, adeguatamente sor
retta dalla rilevata adesione dell'Afac alla Cisal.
Anche il ricorso dell'Afac è da ritenersi infondato.
Quanto al primo motivo, va previamente rilevato che l'inizia
le contestazione da parte della soc. Aeroporti di Roma del dirit
to dell'Afac di ottenere il versamento dei contributi dei propri iscritti è sufficiente a far ritenere virtualmente contenuta, nel
l'ambito della difesa, la questione attinente a tutti i requisiti ed elementi costitutivi della domanda, compreso quello relativo
alla legittimazione del sindacato, il cui accertamento, peraltro, rientra nei poteri decisori del giudice e non può ritenersi ogget to di eccezione in senso proprio.
Per quanto concerne poi la fondatezza .della pronuncia del
tribunale, la censura non coglie nel segno giacché l'art. 26 1.
n. 300 del 1970 stabilisce al 3° comma che nelle aziende nelle
quali non opera una regolamentazione collettiva della materia
solo il lavoratore ha diritto di chiedere il versamento dei contri
buti all'associazione da lui indicata.
Tale disposizione va intesa, nell'interpretazione accolta da que sta corte (v. Cass. 3778/86, id., 1986, I, 2455 e 822/89, id.,
1989, I, 2821), nel senso che laddove i lavoratori abbiano rila
sciato al datore di lavoro deleghe a versare i cennati contributi
ad un'associazione sindacale non firmataria di alcun contratto
collettivo — com'è pacifico nella specie — è riservato al lavora
tore delegante e non all'associazione interessata il diritto di chie
dere l'effettuazione del versamento; il diritto di percepire il con
tributo sindacale è infatti strettamente connesso all'esistenza di
un contratto collettivo che sia operante tra l'associazione stessa
e il datore di lavoro e che preveda modalità del versamento
idonee a garantire la segretezza di questo, mentre non costitui
sce presupposto di tale diritto il carattere di maggiore rappre sentatività richiesto per la costituzione delle r.s.a.
Si deve in sostanza ritenere che la volontà del legislatore espres sa nell'art. 26 è quella di attribuire il diritto al finanziamento
diretto mediante ritenuta solo a quei sindacati che abbiano as
sunto consistenza e concretezza tali da imporsi quali parti con
traenti in un contratto collettivo di lavoro, di riconoscere cioè
tale particolare potere al sindacato inteso come struttura o isti
tuzione, la cui obiettiva consistenza va verificata solo attraverso
detta partecipazione, restandone quindi escluse quelle associa
This content downloaded from 195.78.109.96 on Tue, 24 Jun 2014 20:52:34 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
2773 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 2774
zioni le quali, come l'Afac, non risultano firmatarie di alcun
contratto collettivo che preveda le ritenute dei contributi in loro
favore e ciò a prescindere dall'adesione o meno ad una confe
derazione maggiormente rappresentativa, requisito che, come si
è detto, rileva al diverso fine dell'istituzione della r.s.a.
È il caso di precisare che l'esclusiva attribuzione ai singoli lavoratori del diritto di richiedere al datore di lavoro il versa
mento dei contributi in favore del sindacato da essi prescelto
e che intendono sostenere finanziariamente, non incide negati
vamente sul diritto di esso sindacato ad acquisirli — sia pure
con modalità diverse dall'azione diretta — il che ne garantisce la vita e l'azione al pari di quelli che hanno stipulato contratti
collettivi; sicché non viene ad essere lesa in modo apprezzabile
quella libertà sindacale che il procedimento di cui all'art. 28
statuto è diretto ad assicurare.
L'assunto che in questo caso l'omesso versamento dei contri
buti ridurrebbe invece l'attività e libertà sindacale non può esse
re condiviso proprio perché il finanziamento è comunque assi
curato attraverso l'iniziativa degli associati e l'esclusiva titolari
tà in capo a questi dell'azione verso il datore di lavoro non
costituisce concreta e apprezzabile compressione dell'interesse
del sindacato ad operare nell'azienda.
Poiché dunque ai soli lavoratori è data azione nei confronti
del datore di lavoro ex art. 26, 3° comma, appare ultronea la
questione relativa all'esistenza della delega da parte dei singoli
dipendenti a riscuotere le somme, delega in realtà diretta all'a
zienda per il pagamento al sindacto previa trattenuta sulla pa
ga, sicché in ogni caso correttamente il tribunale ha escluso l'e
sistenza di uno specifico mandato da parte dei lavoratori in fa
vore dell'associazione a riscuotere le quote. Anche il secondo mezzo è infondato, avendo ad oggetto il
preteso carattere di maggiore rappresentatività della Conferquadri — escluso dal tribunale che ha ritenuto di confutare sul punto
le affermazioni del pretore — posto che la decisione, peraltro
favorevole all'Afac, si è fondata sull'adesione di questa alla Ci
sal. (Omissis)
II
Motivi della decisione. — Secondo la ricorrente, il Pretore
di Milano, quale giudice del lavoro, avrebbe dovuto dichiarare
la propria competenza a conoscere della fattispecie poiché gli
organismi non locali di un sindacato nazionale, anche se non
possono far ricorso al procedimento speciale di cui all'art. 28
1. n. 300 del 1970, dopo l'entrata in vigore della 1. n. 847 del
1977 hanno diritto a far valere i diritti alla libertà ed all'attività
sindacale, lesi da comportamenti discriminatori, nelle forme del
rito speciale del lavoro, senza dover seguire le norme ordinarie
del processo civile. Per altro verso, anche a prescindere dalla
tendenza espansiva all'applicazione dell'art. 409 c.p.c., nel sen
so di leggere tale norma come se essa fosse composta da un
numero ulteriore che assoggetta al rito del lavoro anche tutte
le controversie proposte da o contro associazioni sindacali se
relative a situazioni suscettibili di costituire l'oggetto di un pro
cedimento ex art. 28 1. n. 300 del 1970 ovvero se relative ai
diritti propri del sindacato istituzione anche in quanto soggetto
alla contrattazione collettiva, il pretore adito non aveva consi
derato che la controversia riguardava il diritto dell'associazione
sindacale a percepire contributi, come disciplinato dall'art. 26
dello statuto, trovante quindi la sua fonte in una situazione giu
ridica riferibile al rapporto di lavoro.
L'istanza è meritevole di accoglimento. L'indicazione del tri
bunale, trattandosi di causa di valore indeterminato, si fonda,
come si evince dall'esame della sentenza censurata, sulle seguenti
argomentazioni: a seguito della novella apportata dalla 1. n. 847
del 1977, anche quando si agisce in via ordinaria, è necessario
che lo schema dell'azione rimanga quello ipotizzato dall'art. 28
dello statuto, e cioè che l'organizzazione ricorrente presenti i
requisiti richiesti dalla norma; che l'azione sia instaurata nei
confronti di un datore di lavoro e, infine, che il comportamen
to illecito dedotto sia stato posto in essere da un datore di lavo
ro, venendo in caso contrario ad essere dilatato impropriamente
il campo di applicazione dell'art. 409 c.p.c.; deve qualificarsi
controversia individuale di lavoro, ai sensi del n. 1 dell'art. 409
c.p.c., quella che riguardi non solo la costituzione, lo svolgi
mento, l'estinzione di un rapporto di lavoro subordinato priva
li. Foro Italiano — 1991.
to, ma anche situazioni che siano sorte in dipendenza del rap
porto stesso; la fattispecie in discussione è estranea ad ambedue
gli schemi ipotizzati, poiché non presenta alcuno dei requisiti
tipici dell'azione ex art. 28 statuto ed in quanto la posizione
giuridica soggettiva fatta valere non inerisce alla concreta attua
zione di un rapporto di lavoro subordinato.
La soluzione della questione di competenza presuppone la qua
lificazione giuridica del rapporto che costituisce indispensabile
premessa per verificare se esso sia o meno inquadrabile nella
categoria dei rapporti considerati dall'art. 409 c.p.c. Occorren
do far riferimento alla domanda, cioè alla sostanza della prete
sa e dei fatti posti a base della situazione affermata, va subito
chiarito che, nella specie, la controversia riguarda il diritto delle
associazioni sindacali a percepire i contributi dai lavoratori e
le situazioni lesive di tale posizione soggettiva. Siffatto diritto cui corrisponde l'obbligo del datore di lavoro
di riscuotere i contributi stessi mediante ritenute sul salario e
successivo versamento a dette associazioni, in conformità di quan
to affermato da questa Corte suprema in analoghe fattispecie,
non deriva da un rapporto negoziale fra queste e le aziende,
ma direttamente dall'art. 26 1. n. 300 del 1970 e si inquadra
nell'ampio riconoscimento accordato dalla legge medesima ad
interessi superindividuali e collettivi dei lavoratori, i quali costi
tuiscono una proiezione del rapporto di lavoro sul piano sinda
cale, sicché le controversie attinenti a tale diritto, sorgendo que
sto da una situazione giuridica riferibile al rapporto di lavoro,
rientrano nella generale previsione dell'art. 409, n. 1, c.p.c. e
sono conseguentemente soggette al rito speciale del lavoro (Cass.
612/86, Foro it., 1986, I, 2548; 3586/84, id., Rep. 1984, voce
Sindacati, n. 86; 4332/82, id., Rep. 1983, voce Lavoro e previ
denza (controversie), n. 46; 3255/79, id., 1979, I, 2360).
Poiché si condividono le ragioni poste a base di tale orienta
mento giurisprudenziale, deve dichiararsi la competenza del Pre
tore di Milano, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi del
l'art. 409, n. 1, c.p.c.
I
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 22 mag
gio 1991, n. 5785; Pres. Granata, Est. Lupo, P.M. Tridico
(conci, conf.); Soc. La Fiduciaria compagnia di assicurazioni
e riassicurazioni (Aw. Valletta, Cappullo)) c. Min. indu
stria, commercio e artigianato. Cassa Pret. Bologna 2 giugno
1987.
Sanzioni amministrative e depenalizzazione — Termine per la
notifica della contestazione — «Dies a quo» — Accertamento
(L. 24 novembre 1981 n. 689, modifiche al sistema penale,
art. 14).
Nell'ambito del concetto di accertamento, indicato dall'art. 14
l. 689/81 quale dies a quo del termine per l'utile notifica del
la contestazione non avvenuta immediatamente, va ricompre
so il tempo ragionevolmente necessario all'amministrazione
per valutare i dati acquisiti e per redigere il relativo verbale,
da valutarsi dal giudice del merito in funzione della comples
sità dello specifico caso concreto e senza che possa assumere
rilevanza l'eventuale esistenza di pratiche arretrate. (1)
(1) In termini sostanzialmente analoghi, v. Pret. Trapani 7 marzo
1990, Foro it., Rep. 1990, voce Sanzioni amministrative e depenalizza
zione,, n. 34.
Sul tema, cfr., altresì, Pret. Milano 14 aprile 1988, id., Rep. 1988,
voce cit., n. 24 e, per esteso, in Arch, civ., 1988, 1339, secondo la
quale il dies a quo del termine per la contestazione va identificato nel
momento in cui la notizia dei fatti costitutivi della violazione (nella
This content downloaded from 195.78.109.96 on Tue, 24 Jun 2014 20:52:34 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions