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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione lavoro; sentenza 22 novembre 1990, n....

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Page 1: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione lavoro; sentenza 22 novembre 1990, n. 11275; Pres. Menichino, Est. Mollica, P.M. La Valva (concl. conf.); Inps (Avv.

sezione lavoro; sentenza 22 novembre 1990, n. 11275; Pres. Menichino, Est. Mollica, P.M. LaValva (concl. conf.); Inps (Avv. Lipari, Benenati) c. Ferri (Avv. Agostini). Conferma Trib. Siena26 gennaio 1988Source: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1991), pp. 2823/2824-2825/2826Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23185681 .

Accessed: 25/06/2014 03:08

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2823 PARTE PRIMA 2824

raggiungimento dello scopo primario della procedura di risana

mento dell'impresa. Se cosi non fosse, sarebbe incongruente privare i creditori,

i quali già abbiano subito pregiudizio dalla situazione di diffi

coltà del loro debitore, dell'eventuale effetto favorevole per la

ralizzazione dei rispettivi diritti che in ipotesi l'amministrazione

controllata potrebbe conseguire, solo per pregresse situazioni

personali non incidenti sulla possibilità di risanamento del

l'impresa. La caratteristica beneficiaria dell'amministrazione controlla

ta, indubbiamente esistente ed espressa proprio con riferimento

al requisito della meritevolezza, non può essere interpretata a

tutto ed esclusivo pregiudizio, senza corrispondente valida ra

gione, dei creditori alla cui tutela, diretta o indiretta, tutti i

procedimenti del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 sono improntati, ma deve essere coordinata con la finalità precipua della proce dura in esame, in relazione alle condizioni soggettive dell'im

prenditore, atte a realizzare il risanamento imprenditoriale. In quest'ambito, la valutazione del tribunale, in una con l'a

nalisi delle condizioni soggettive ed oggettive atte a sorreggere una asserita (nel decreto) capacità della società di risanamento

dell'impresa, esprime proprio il requisito della meritevolezza.

Anche sotto l'indicato profilo, di conseguenza, le censure della

società ricorrente non meritano accoglimento.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 22 novem

bre 1990, n. 11275; Pres. Menichino, Est. Mollica, P.M.

La Valva (conci, conf.); Inps (Avv. Lipari, Benenati) c.

Ferri (Aw. Agostini). Conferma Trìb. Siena 26 gennaio 1988.

Previdenza sociale — Agricoltura — Indennità di malattia del

lavoratore a tempo determinato — Presupposti (D.l.lgt. 9 aprile 1946 n. 212, modificazioni alle vigenti disposizioni sull'assi

curazione di malattia per i lavoratori in agricoltura, art. 4; d.l. 22 dicembre 1981 n. 791, disposizioni in materia previ

denziale, art. 14; 1. 26 febbraio 1982 n. 54, conversione in

legge, con modificazioni, del d.l. 22 dicembre 1981 n. 791, art. unico; d.l. 12 settembre 1983 n. 463, misure urgenti in

materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della

spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica am ministrazione e proroga di taluni termini, art. 5; 1. 11 novem

bre 1983 n. 638, conversione in legge, con modificazioni, del

d.l. 12 settembre 1983 n. 463, art. unico).

Il diritto all'indennità di malattia deve essere riconosciuto an

che in favore del lavoratore agricolo a tempo determinato

che, nell'anno precedente la richiesta di prestazione, sia stato

iscritto, per almeno cinquantuno giornate, negli elenchi no

minativi quale lavoratore agricolo a tempo indeterminato. (1)

(1) Cfr., in senso conforme, Cass. 2 novembre 1990, n. 10530 e 15 settembre 1990, n. 9500, Foro it., Rep. 1990, voce Previdenza sociale, nn. 497 , 498; 28 aprile 1990, n. 3568, id., 1990, I, 2520, con nota di richiami.

Corte cost. 3 marzo 1986, n. 86 (id., 1989, I, 1736, con nota di ri

chiami) ha dichiarato infondata, in riferimento agli art. 3 e 38, 2° com

ma, Cost., la questione di costituzionalità sollevata da Pret. Lecce, ord. 19 marzo 1988 (id., Rep. 1990, voce cit., n. 494) dell'art. 5, 6° comma, d.l. n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, nella 1. n. 638 dello stesso anno, in quanto non va interpretato nel senso che non preveda il diritto all'indennità di malattia in favore dei lavoratori agricoli a tem

po determinato che, pur avendo titolo alla qualifica di braccianti per avere lavorato 51 giorni prima dell'inizio della malattia, non risultino iscritti per almeno 51 giorni nell'anno precedente negli elenchi nomina tivi. Corte cost., ord. 26 gennaio 1988, n. 105, id., Rep. 1989, voce

cit., n. 545, ha dichiarato manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3 e 38 Cost., la questione di costituzionalità degli art. 3, ultimo

comma, e 4 d.leg.lgt. 9 aprile 1946 n. 212, nella parte in cui subordina

li Foro Italiano — 1991.

Motivi della decisione. — Con l'unico mezzo l'Inps denuncia

la violazione ed erronea interpretazione dell'art. 5, 6° comma, 1. 638/83, dell'art. 4 d.leg.lgt. 9 aprile 1946 n. 212, dell'art.

14 1. 26 febbraio 1982 n. 54 sul rilievo che quest'ultima norma

ha svincolato il diritto dei lavoratori agricoli a tempo indeter

minato dall'iscrizione agli emenchi nominativi, rimasti ai soli

fini degli accertamenti contributivi, stabilendo la coincidenza

tra l'anno in cui detti lavoratori prestano l'attività lavorativa

e sono iscritti negli elenchi e l'anno in cui godono delle presta zioni di malattia, condizione questa che esclude che possa attri

buirsi il diritto all'assistenza per anni diversi e successivi.

Ne conseguirebbe che il lavoratore a tempo indeterminato, assunto nell'anno successivo con contratto a tempo determina

to, non potrebbe far valere il diritto all'assistenza malattia della

quale ha beneficiato nell'anno precedente nella sua qualità di

lavoratore a tempo indeterminato.

A giudizio dell'istituto, allorché il 6° comma dell'art. 5 1.

cit. si è riferito agli elenchi nominativi, non poteva che avere

inteso quel riferimento all'iscrizione alla categoria dei lavorato

ri a tempo determinato, posto che solo per questi valevano a

seguito del d.l. 791/81, convertito nella 1. 54/82, gli effetti del

l'iscrizione negli elenchi nominativi dell'anno precedente. Il motivo non può essere condiviso.

Determinante appare il rilievo del tribunale che l'art. 5, 6°

comma, 1. 638/83 non specifichi che l'iscrizione nell'anno pre cedente del lavoratore agricolo con contratto a tempo determi

nato debba essere stata anche a tempo determinato.

Si può evincere al contrario dal contesto dell'intera norma, ed in particolare facendo riferimento al 1 ° comma di detto arti

colo, che la volontà del legislatore era che tutti i lavoratori a

tempo determinato (pubblici e privati) avessero genericamente svolto nell'anno precedente un'attività lavorativa in relazione

alla quale veniva determinata la misura dell'indennità economica.

Specificatamente per i lavoratori agricoli si pretendeva l'iscri

zione negli elenchi nominativi dell'anno precedente, perché, co

me dispone l'art. 4, 4° comma, d.leg.lgt. 212/46, il diritto alle

prestazioni previdenziali e assistenziali sorge con l'iscrizione in

detti elenchi.

Fondatamente deve ritenersi perciò che il legislatore abbia vo

luto accordare il beneficio a chi aveva prestato lavoro nell'anno

precedente assoggettandosi al regime contributivo, senza distin

guere il titolo giuridico negoziale che aveva dato causa al rap

porto lavorativo.

Cosi intesa la norma, si poneva il problema di coloro che

per la prima volta iniziavano il rapporto di lavoro agricolo a

termine e non potevano perciò far riferimento all'iscrizione al

l'anno precedente venendosi a trovare privi della tutela econo

mica in caso di malattia nel corso dell'anno.

La questione è stata risolta, con sentenza interpretativa di

rigetto dalla Corte costituzionale con decisione n. 86 del 3 mar zo 1989 (Foro it., 1989, I, 1736), la quale ha precisato che deve

ritenersi tuttora in vigore il 4° comma dell'art. 4 d.leg.lgt. del

1946 cit. che consente il rilascio dalla competente commissione

di collocamento di un certificato provvisorio di iscrizione atte

stante il numero di giornate lavorative nell'anno d'insorgenza dell'evento morboso.

In tale senso si era espresso lo stesso istituto con la circolare

146/84.

Orbene, se l'istituto avesse ritenuto valida la sua tesi della non

applicabilità del nuovo trattamento malattia ai lavoratori agrico li a tempo determinato che nell'anno precedente avevano svolto

attività di lavoro agricolo a tempo indeterminato, avrebbe potu to considerarli nuovi iscritti negli elenchi e procedere nel senso indicato

dalla Corte costituzionale, chiedendo loro un certificato attestan

te che nell'anno in corso avevano effettuato 51 giornate lavorative.

Ma, indipendentemente da dette considerazioni, è certo che

l'art. 14 1. 54/82 non contiene alcuna disposizione dalla quale

possa dedursi che il nuovo regime limiti la rilevanza della iscri

zione negli elenchi; ed il trattamento non appare incompatibile

no il riconoscimento del diritto alla prestazione di malattia per lavora tori agricoli all'esecuzione di lavoro per più di 52 giorni all'anno.

In tema di indennità di malattia dei lavoratori agricoli, cfr. Cass. 23 novembre 1990, n. 5030, id., Rep. 1990, voce cit., n. 495; 7 maggio 1990, n. 3773, id., 1990, I, 2520, con nota di richiami; 14 luglio 1988, n. 4618, id., 1989, I, 1736, con nota di richiami.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

con il sistema generale previdenziale ed assistenziale del settore

agricolo che prevede l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori a

tempo indeterminato ma anche di quelli a tempo indeterminato.

In dottrina, infine, al prospettato timore che il lavoratore agri colo a tempo determinato, dovendosi per legge far riferimento

alle giornate lavorative svolte nell'anno precedente, venisse a

godere di una tutela particolare, è sufficiente ricordare che per tutti i lavoratori a tempo determinato (cfr. anche il 1° comma

della norma in esame) è fatto riferimento alla quantità di attivi

tà lavorativa prestata nell'anno precedente, ma con il limite di

durata massima stabilita in materia.

Ciò posto consegue il rigetto del ricorso.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 16 otto

bre 1990, n. 10093; Pres. Onnis, Est. Pontrandolfi, P.M.

Lanni (conci, diff.); Enpao (Avv. Amato, Tesauro) c. Pari

gi e altri (Avv. Funari, Groffedo). Cassa Trib. Marsala 28

gennaio 1988.

Professioni intellettuali — Ostetriche transitate alle Usi esclusi

vamente iscritte all'Enpao — Divieto di prosecuzione del rap

porto assicurativo — Diritto alla restituzione dei contributi

o alla pensione di vecchiaia (L. 2 aprile 1980 n. 127, soppres sione dell'Enpao e nuova disciplina dei trattamenti assisten

ziali e previdenziali delle ostetriche, art. 3).

Le ostetriche, già obbligatoriamente iscritte all'Enpao e transi

tate alle Usi, che non fossero titolari di altro rapporto assicu

rativo prima dell'entrata in vigore della l. 2 aprile 1980 n.

127, non hanno diritto al mantenimento ed alla prosecuzione della originaria posizione assicurativa ed i contributi eventual

mente versati sono da ritenere senza titolo e non computabili ai fini dell'anzianità contributiva; esse, tuttavia, hanno dirit

to alla restituzione dei contributi versati nella gestione Enpao od al trattamento pensionistico qualora risulti completata l'an

zianità contributiva. (1)

Svolgimento del processo. — Le ostetriche indicate in epigra

fe, regolarmente assicurate presso l'Enpao quali libere profes

sioniste, al momento dell'istituzione del servizio sanitario na

zionale erano passate alla dipendenza della Usi. Poiché però

l'Enpao aveva loro comunicato che dopo tale data era venuta

meno la possibilità di proseguire nel versamento dei contributi

a norma della 1. 2 aprile 1980 n. 127, le ostetriche, ritenendo

acquisito il loro diritto alla pensione per l'avvenuto versamento

dei prescritti contributi e contestando che la suddetta normativa

potesse ad esse applicarsi, con ricorso del 18 giugno 1984 con

venivano l'Enpao e l'Usi 5 davanti al Pretore di Marsala per sentir dichiarare che quest'ultima era tenuta a versare all'Enpao i contributi assicurativi dal momento del loro passaggio all'uni

tà sanitaria e accertare il diritto a percepire la pensione dall'En

pao al raggiungimento del limite di età.

Il solo ente previdenziale si costituiva in giudizio e il pretore

adito, riuniti i ricorsi, con sentenza del 19 novembre 1986 riget tava le domande.

L'appello proposto dalle ostetriche avverso tale pronuncia ve

niva però accolto dal Tribunale di Marsala, che con decisione

(1) Non si riscontrano precedenti editi in termini.

In argomento, v., da ultimo, Corte cost. 30 dicembre 1987, n. 624, Foro it., 1989, I, 582, con nota di richiami, che ha ritenuto infondata

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, 6° e 7° comma, 1. 2 aprile 1980 n. 127, nella parte in cui ha previsto, per le ostetriche

iscritte all'Enpao e contemporaneamente ad altra forma di previdenza

obbligatoria, la facoltà di proseguire l'assicurazione presso l'ente stes

so, subordinando ciò ad una espressa richiesta dell'interessata, entro

il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della !. 127/80, in riferimen

to all'art. 38, 2° comma, Cost.

Il Foro Italiano — 1991.

del 28 gennaio 1988 dichiarava il diritto delle attrici al tratta

mento pensionistico al raggiungimento dei limiti di età.

Riteneva detto giudice che l'art. 3, 6° comma, 1. 2 aprile 1980

n. 127, concedendo la facoltà di proseguire nell'assicurazione

presso l'Enpao alle ostetriche, che alla data di entrata in vigore della legge si trovassero sottoposte a duplice posizione previ

denziale, non preclude tale possibilità a coloro che, iscritte solo

all'Enpao al momento dell'entrata in vigore della legge, siano

state assicurate successivamente presso altro istituto assicurativo.

Avverso tale decisione l'Enpao propone ricorso per cassazio

ne affidato ad un unico complesso motivo. Resistono le ostetri

che proponendo ricorso incidentale condizionato.

Motivi della decisione. — I due ricorsi, essendo proposti con

tro la medesima sentenza, vanno di ufficio riuniti.

Denunciando la violazione degli art. 2 e 3 1. 2 aprile 1980

n. 127, nonché vizi logici e di motivazione, sostiene l'Enpao che la legge suddetta ha vietato le nuove iscrizioni all'ente; ha

consentito alle ostetriche già iscritte di continuare nell'assicura

zione; ha vietato, dopo la data della sua entrata in vigore, la

continuazione dell'iscrizione all'Enpao delle ostetriche iscritte

ad altre forme di previdenza; ha previsto in via del tutto ecce

zionale la facoltà per le ostetriche, beneficiarie della doppia tu

tela previdenziale prima della sua entrata in vigore, di continua

re nell'assicurazione Enpao, prevedendo per chi non esercitava

tale facoltà la restituzione dei contributi.

Non rientrando le attrici in quest'ultima categoria, ha errato

il tribunale a riconoscere loro tale facoltà, non motivando in

alcun modo sulle argomentazioni svolte da esso ricorrente nel

giudizio di merito. Aggiunge infine che nella specie non può parlarsi nemmeno

di diritto quesito, atteso che nessuna delle ostetriche aveva al

momento della seconda iscrizione maturato il diritto a pensione. Con il ricorso incidentale condizionato le resistenti, nel caso

che l'interpretazione dell'art. 3 suggerita dalI'Enpao fosse rite

nuta fondata, propongono la questione di legittimità costituzio

nale di detta norma per contrasto con gli art. 3 e 38 Cost.

Quest'ultimo ricorso è inammissibile, dato che non è necessa

rio impugnare una sentenza per proporre (o riproporre) una

denuncia di illlegittimità costituzionale, che può essere dalla parte sollevata in ogni stato e grado del giudizio e può essere anche

rilevata di ufficio.

Sia pure in parte è invece fondato il ricorso principale. La 1. 2 aprile 1980 n. 127 ha previsto la soppressione dell'En

pao e il trasferimento della relativa gestione all'Ente nazionale

di previdenza e assistenza dei medici, al momento in cui si sa

rebbe provveduto al riordinamento dei trattamenti previdenziali dei liberi professionisti e comunque alla scadenza di tre anni

dall'entrata in vigore della legge. Fino a questa legge l'iscrizione all'Enpao era obbligatoria per

tutte le ostetriche iscritte agli albi, fossero o non contempora neamente alle dipendenze di terzi.

Con l'art. 3, 4° comma, 1. n. 127 del 1980 si è stabilito invece

che le ostetriche iscritte ad altra forma di previdenza obbligato ria non possano essere più iscritte all'Enpao.

In deroga a questo divieto di doppia iscrizione, il 6° comma

del suddetto articolo ha previsto la facoltà per le ostetriche che, al momento dell'entrata in vigore della legge si fossero trovate

contemporaneamente iscritte all'Enpao e ad altra forma di pre videnza obbligatoria, di proseguire a loro domanda nell'iscri

zione all'Enpao. Non rientrando le attrici in quest'ultima categoria (perché al

momento dell'entrata in vigore della legge erano iscritte solo

all'Enpao e la situazione di incompatibilità è sorta solo tre anni

dopo all'epoca del loro passaggio alle dipendenze delle Usi) ha

ragione l'Enpao a sostenere che nei loro confronti trova appli

cazione non il 6° comma ma il 4° comma dell'art. 3. Esse cioè

non hanno alcuna possibilità di proseguire nel rapporto con l'En

pao e dal giorno della loro assunzione presso le Usi hanno au

tomaticamente e irrevocabilmente perso il diritto all'iscrizione

a detti enti: ne consegue che i contributi versati all'Enpao suc

cessivamente a tale data sono senza titolo e non sono computa

bili ai fini dell'anzianità contributiva. Detto questo, va però subito aggiunto che del tutto infondata

è la tesi dell'Enpao secondo la quale, a seguito della loro can

cellazione dall'ente, non spetti alle attrici né il diritto alla pen

sione al compimento del 60° anno di età, né il diritto alla resti

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