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sezione lavoro; sentenza 22 novembre 1990, n. 11275; Pres. Menichino, Est. Mollica, P.M. LaValva (concl. conf.); Inps (Avv. Lipari, Benenati) c. Ferri (Avv. Agostini). Conferma Trib. Siena26 gennaio 1988Source: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1991), pp. 2823/2824-2825/2826Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23185681 .
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2823 PARTE PRIMA 2824
raggiungimento dello scopo primario della procedura di risana
mento dell'impresa. Se cosi non fosse, sarebbe incongruente privare i creditori,
i quali già abbiano subito pregiudizio dalla situazione di diffi
coltà del loro debitore, dell'eventuale effetto favorevole per la
ralizzazione dei rispettivi diritti che in ipotesi l'amministrazione
controllata potrebbe conseguire, solo per pregresse situazioni
personali non incidenti sulla possibilità di risanamento del
l'impresa. La caratteristica beneficiaria dell'amministrazione controlla
ta, indubbiamente esistente ed espressa proprio con riferimento
al requisito della meritevolezza, non può essere interpretata a
tutto ed esclusivo pregiudizio, senza corrispondente valida ra
gione, dei creditori alla cui tutela, diretta o indiretta, tutti i
procedimenti del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 sono improntati, ma deve essere coordinata con la finalità precipua della proce dura in esame, in relazione alle condizioni soggettive dell'im
prenditore, atte a realizzare il risanamento imprenditoriale. In quest'ambito, la valutazione del tribunale, in una con l'a
nalisi delle condizioni soggettive ed oggettive atte a sorreggere una asserita (nel decreto) capacità della società di risanamento
dell'impresa, esprime proprio il requisito della meritevolezza.
Anche sotto l'indicato profilo, di conseguenza, le censure della
società ricorrente non meritano accoglimento.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 22 novem
bre 1990, n. 11275; Pres. Menichino, Est. Mollica, P.M.
La Valva (conci, conf.); Inps (Avv. Lipari, Benenati) c.
Ferri (Aw. Agostini). Conferma Trìb. Siena 26 gennaio 1988.
Previdenza sociale — Agricoltura — Indennità di malattia del
lavoratore a tempo determinato — Presupposti (D.l.lgt. 9 aprile 1946 n. 212, modificazioni alle vigenti disposizioni sull'assi
curazione di malattia per i lavoratori in agricoltura, art. 4; d.l. 22 dicembre 1981 n. 791, disposizioni in materia previ
denziale, art. 14; 1. 26 febbraio 1982 n. 54, conversione in
legge, con modificazioni, del d.l. 22 dicembre 1981 n. 791, art. unico; d.l. 12 settembre 1983 n. 463, misure urgenti in
materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della
spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica am ministrazione e proroga di taluni termini, art. 5; 1. 11 novem
bre 1983 n. 638, conversione in legge, con modificazioni, del
d.l. 12 settembre 1983 n. 463, art. unico).
Il diritto all'indennità di malattia deve essere riconosciuto an
che in favore del lavoratore agricolo a tempo determinato
che, nell'anno precedente la richiesta di prestazione, sia stato
iscritto, per almeno cinquantuno giornate, negli elenchi no
minativi quale lavoratore agricolo a tempo indeterminato. (1)
(1) Cfr., in senso conforme, Cass. 2 novembre 1990, n. 10530 e 15 settembre 1990, n. 9500, Foro it., Rep. 1990, voce Previdenza sociale, nn. 497 , 498; 28 aprile 1990, n. 3568, id., 1990, I, 2520, con nota di richiami.
Corte cost. 3 marzo 1986, n. 86 (id., 1989, I, 1736, con nota di ri
chiami) ha dichiarato infondata, in riferimento agli art. 3 e 38, 2° com
ma, Cost., la questione di costituzionalità sollevata da Pret. Lecce, ord. 19 marzo 1988 (id., Rep. 1990, voce cit., n. 494) dell'art. 5, 6° comma, d.l. n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, nella 1. n. 638 dello stesso anno, in quanto non va interpretato nel senso che non preveda il diritto all'indennità di malattia in favore dei lavoratori agricoli a tem
po determinato che, pur avendo titolo alla qualifica di braccianti per avere lavorato 51 giorni prima dell'inizio della malattia, non risultino iscritti per almeno 51 giorni nell'anno precedente negli elenchi nomina tivi. Corte cost., ord. 26 gennaio 1988, n. 105, id., Rep. 1989, voce
cit., n. 545, ha dichiarato manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3 e 38 Cost., la questione di costituzionalità degli art. 3, ultimo
comma, e 4 d.leg.lgt. 9 aprile 1946 n. 212, nella parte in cui subordina
li Foro Italiano — 1991.
Motivi della decisione. — Con l'unico mezzo l'Inps denuncia
la violazione ed erronea interpretazione dell'art. 5, 6° comma, 1. 638/83, dell'art. 4 d.leg.lgt. 9 aprile 1946 n. 212, dell'art.
14 1. 26 febbraio 1982 n. 54 sul rilievo che quest'ultima norma
ha svincolato il diritto dei lavoratori agricoli a tempo indeter
minato dall'iscrizione agli emenchi nominativi, rimasti ai soli
fini degli accertamenti contributivi, stabilendo la coincidenza
tra l'anno in cui detti lavoratori prestano l'attività lavorativa
e sono iscritti negli elenchi e l'anno in cui godono delle presta zioni di malattia, condizione questa che esclude che possa attri
buirsi il diritto all'assistenza per anni diversi e successivi.
Ne conseguirebbe che il lavoratore a tempo indeterminato, assunto nell'anno successivo con contratto a tempo determina
to, non potrebbe far valere il diritto all'assistenza malattia della
quale ha beneficiato nell'anno precedente nella sua qualità di
lavoratore a tempo indeterminato.
A giudizio dell'istituto, allorché il 6° comma dell'art. 5 1.
cit. si è riferito agli elenchi nominativi, non poteva che avere
inteso quel riferimento all'iscrizione alla categoria dei lavorato
ri a tempo determinato, posto che solo per questi valevano a
seguito del d.l. 791/81, convertito nella 1. 54/82, gli effetti del
l'iscrizione negli elenchi nominativi dell'anno precedente. Il motivo non può essere condiviso.
Determinante appare il rilievo del tribunale che l'art. 5, 6°
comma, 1. 638/83 non specifichi che l'iscrizione nell'anno pre cedente del lavoratore agricolo con contratto a tempo determi
nato debba essere stata anche a tempo determinato.
Si può evincere al contrario dal contesto dell'intera norma, ed in particolare facendo riferimento al 1 ° comma di detto arti
colo, che la volontà del legislatore era che tutti i lavoratori a
tempo determinato (pubblici e privati) avessero genericamente svolto nell'anno precedente un'attività lavorativa in relazione
alla quale veniva determinata la misura dell'indennità economica.
Specificatamente per i lavoratori agricoli si pretendeva l'iscri
zione negli elenchi nominativi dell'anno precedente, perché, co
me dispone l'art. 4, 4° comma, d.leg.lgt. 212/46, il diritto alle
prestazioni previdenziali e assistenziali sorge con l'iscrizione in
detti elenchi.
Fondatamente deve ritenersi perciò che il legislatore abbia vo
luto accordare il beneficio a chi aveva prestato lavoro nell'anno
precedente assoggettandosi al regime contributivo, senza distin
guere il titolo giuridico negoziale che aveva dato causa al rap
porto lavorativo.
Cosi intesa la norma, si poneva il problema di coloro che
per la prima volta iniziavano il rapporto di lavoro agricolo a
termine e non potevano perciò far riferimento all'iscrizione al
l'anno precedente venendosi a trovare privi della tutela econo
mica in caso di malattia nel corso dell'anno.
La questione è stata risolta, con sentenza interpretativa di
rigetto dalla Corte costituzionale con decisione n. 86 del 3 mar zo 1989 (Foro it., 1989, I, 1736), la quale ha precisato che deve
ritenersi tuttora in vigore il 4° comma dell'art. 4 d.leg.lgt. del
1946 cit. che consente il rilascio dalla competente commissione
di collocamento di un certificato provvisorio di iscrizione atte
stante il numero di giornate lavorative nell'anno d'insorgenza dell'evento morboso.
In tale senso si era espresso lo stesso istituto con la circolare
146/84.
Orbene, se l'istituto avesse ritenuto valida la sua tesi della non
applicabilità del nuovo trattamento malattia ai lavoratori agrico li a tempo determinato che nell'anno precedente avevano svolto
attività di lavoro agricolo a tempo indeterminato, avrebbe potu to considerarli nuovi iscritti negli elenchi e procedere nel senso indicato
dalla Corte costituzionale, chiedendo loro un certificato attestan
te che nell'anno in corso avevano effettuato 51 giornate lavorative.
Ma, indipendentemente da dette considerazioni, è certo che
l'art. 14 1. 54/82 non contiene alcuna disposizione dalla quale
possa dedursi che il nuovo regime limiti la rilevanza della iscri
zione negli elenchi; ed il trattamento non appare incompatibile
no il riconoscimento del diritto alla prestazione di malattia per lavora tori agricoli all'esecuzione di lavoro per più di 52 giorni all'anno.
In tema di indennità di malattia dei lavoratori agricoli, cfr. Cass. 23 novembre 1990, n. 5030, id., Rep. 1990, voce cit., n. 495; 7 maggio 1990, n. 3773, id., 1990, I, 2520, con nota di richiami; 14 luglio 1988, n. 4618, id., 1989, I, 1736, con nota di richiami.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
con il sistema generale previdenziale ed assistenziale del settore
agricolo che prevede l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori a
tempo indeterminato ma anche di quelli a tempo indeterminato.
In dottrina, infine, al prospettato timore che il lavoratore agri colo a tempo determinato, dovendosi per legge far riferimento
alle giornate lavorative svolte nell'anno precedente, venisse a
godere di una tutela particolare, è sufficiente ricordare che per tutti i lavoratori a tempo determinato (cfr. anche il 1° comma
della norma in esame) è fatto riferimento alla quantità di attivi
tà lavorativa prestata nell'anno precedente, ma con il limite di
durata massima stabilita in materia.
Ciò posto consegue il rigetto del ricorso.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 16 otto
bre 1990, n. 10093; Pres. Onnis, Est. Pontrandolfi, P.M.
Lanni (conci, diff.); Enpao (Avv. Amato, Tesauro) c. Pari
gi e altri (Avv. Funari, Groffedo). Cassa Trib. Marsala 28
gennaio 1988.
Professioni intellettuali — Ostetriche transitate alle Usi esclusi
vamente iscritte all'Enpao — Divieto di prosecuzione del rap
porto assicurativo — Diritto alla restituzione dei contributi
o alla pensione di vecchiaia (L. 2 aprile 1980 n. 127, soppres sione dell'Enpao e nuova disciplina dei trattamenti assisten
ziali e previdenziali delle ostetriche, art. 3).
Le ostetriche, già obbligatoriamente iscritte all'Enpao e transi
tate alle Usi, che non fossero titolari di altro rapporto assicu
rativo prima dell'entrata in vigore della l. 2 aprile 1980 n.
127, non hanno diritto al mantenimento ed alla prosecuzione della originaria posizione assicurativa ed i contributi eventual
mente versati sono da ritenere senza titolo e non computabili ai fini dell'anzianità contributiva; esse, tuttavia, hanno dirit
to alla restituzione dei contributi versati nella gestione Enpao od al trattamento pensionistico qualora risulti completata l'an
zianità contributiva. (1)
Svolgimento del processo. — Le ostetriche indicate in epigra
fe, regolarmente assicurate presso l'Enpao quali libere profes
sioniste, al momento dell'istituzione del servizio sanitario na
zionale erano passate alla dipendenza della Usi. Poiché però
l'Enpao aveva loro comunicato che dopo tale data era venuta
meno la possibilità di proseguire nel versamento dei contributi
a norma della 1. 2 aprile 1980 n. 127, le ostetriche, ritenendo
acquisito il loro diritto alla pensione per l'avvenuto versamento
dei prescritti contributi e contestando che la suddetta normativa
potesse ad esse applicarsi, con ricorso del 18 giugno 1984 con
venivano l'Enpao e l'Usi 5 davanti al Pretore di Marsala per sentir dichiarare che quest'ultima era tenuta a versare all'Enpao i contributi assicurativi dal momento del loro passaggio all'uni
tà sanitaria e accertare il diritto a percepire la pensione dall'En
pao al raggiungimento del limite di età.
Il solo ente previdenziale si costituiva in giudizio e il pretore
adito, riuniti i ricorsi, con sentenza del 19 novembre 1986 riget tava le domande.
L'appello proposto dalle ostetriche avverso tale pronuncia ve
niva però accolto dal Tribunale di Marsala, che con decisione
(1) Non si riscontrano precedenti editi in termini.
In argomento, v., da ultimo, Corte cost. 30 dicembre 1987, n. 624, Foro it., 1989, I, 582, con nota di richiami, che ha ritenuto infondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, 6° e 7° comma, 1. 2 aprile 1980 n. 127, nella parte in cui ha previsto, per le ostetriche
iscritte all'Enpao e contemporaneamente ad altra forma di previdenza
obbligatoria, la facoltà di proseguire l'assicurazione presso l'ente stes
so, subordinando ciò ad una espressa richiesta dell'interessata, entro
il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della !. 127/80, in riferimen
to all'art. 38, 2° comma, Cost.
Il Foro Italiano — 1991.
del 28 gennaio 1988 dichiarava il diritto delle attrici al tratta
mento pensionistico al raggiungimento dei limiti di età.
Riteneva detto giudice che l'art. 3, 6° comma, 1. 2 aprile 1980
n. 127, concedendo la facoltà di proseguire nell'assicurazione
presso l'Enpao alle ostetriche, che alla data di entrata in vigore della legge si trovassero sottoposte a duplice posizione previ
denziale, non preclude tale possibilità a coloro che, iscritte solo
all'Enpao al momento dell'entrata in vigore della legge, siano
state assicurate successivamente presso altro istituto assicurativo.
Avverso tale decisione l'Enpao propone ricorso per cassazio
ne affidato ad un unico complesso motivo. Resistono le ostetri
che proponendo ricorso incidentale condizionato.
Motivi della decisione. — I due ricorsi, essendo proposti con
tro la medesima sentenza, vanno di ufficio riuniti.
Denunciando la violazione degli art. 2 e 3 1. 2 aprile 1980
n. 127, nonché vizi logici e di motivazione, sostiene l'Enpao che la legge suddetta ha vietato le nuove iscrizioni all'ente; ha
consentito alle ostetriche già iscritte di continuare nell'assicura
zione; ha vietato, dopo la data della sua entrata in vigore, la
continuazione dell'iscrizione all'Enpao delle ostetriche iscritte
ad altre forme di previdenza; ha previsto in via del tutto ecce
zionale la facoltà per le ostetriche, beneficiarie della doppia tu
tela previdenziale prima della sua entrata in vigore, di continua
re nell'assicurazione Enpao, prevedendo per chi non esercitava
tale facoltà la restituzione dei contributi.
Non rientrando le attrici in quest'ultima categoria, ha errato
il tribunale a riconoscere loro tale facoltà, non motivando in
alcun modo sulle argomentazioni svolte da esso ricorrente nel
giudizio di merito. Aggiunge infine che nella specie non può parlarsi nemmeno
di diritto quesito, atteso che nessuna delle ostetriche aveva al
momento della seconda iscrizione maturato il diritto a pensione. Con il ricorso incidentale condizionato le resistenti, nel caso
che l'interpretazione dell'art. 3 suggerita dalI'Enpao fosse rite
nuta fondata, propongono la questione di legittimità costituzio
nale di detta norma per contrasto con gli art. 3 e 38 Cost.
Quest'ultimo ricorso è inammissibile, dato che non è necessa
rio impugnare una sentenza per proporre (o riproporre) una
denuncia di illlegittimità costituzionale, che può essere dalla parte sollevata in ogni stato e grado del giudizio e può essere anche
rilevata di ufficio.
Sia pure in parte è invece fondato il ricorso principale. La 1. 2 aprile 1980 n. 127 ha previsto la soppressione dell'En
pao e il trasferimento della relativa gestione all'Ente nazionale
di previdenza e assistenza dei medici, al momento in cui si sa
rebbe provveduto al riordinamento dei trattamenti previdenziali dei liberi professionisti e comunque alla scadenza di tre anni
dall'entrata in vigore della legge. Fino a questa legge l'iscrizione all'Enpao era obbligatoria per
tutte le ostetriche iscritte agli albi, fossero o non contempora neamente alle dipendenze di terzi.
Con l'art. 3, 4° comma, 1. n. 127 del 1980 si è stabilito invece
che le ostetriche iscritte ad altra forma di previdenza obbligato ria non possano essere più iscritte all'Enpao.
In deroga a questo divieto di doppia iscrizione, il 6° comma
del suddetto articolo ha previsto la facoltà per le ostetriche che, al momento dell'entrata in vigore della legge si fossero trovate
contemporaneamente iscritte all'Enpao e ad altra forma di pre videnza obbligatoria, di proseguire a loro domanda nell'iscri
zione all'Enpao. Non rientrando le attrici in quest'ultima categoria (perché al
momento dell'entrata in vigore della legge erano iscritte solo
all'Enpao e la situazione di incompatibilità è sorta solo tre anni
dopo all'epoca del loro passaggio alle dipendenze delle Usi) ha
ragione l'Enpao a sostenere che nei loro confronti trova appli
cazione non il 6° comma ma il 4° comma dell'art. 3. Esse cioè
non hanno alcuna possibilità di proseguire nel rapporto con l'En
pao e dal giorno della loro assunzione presso le Usi hanno au
tomaticamente e irrevocabilmente perso il diritto all'iscrizione
a detti enti: ne consegue che i contributi versati all'Enpao suc
cessivamente a tale data sono senza titolo e non sono computa
bili ai fini dell'anzianità contributiva. Detto questo, va però subito aggiunto che del tutto infondata
è la tesi dell'Enpao secondo la quale, a seguito della loro can
cellazione dall'ente, non spetti alle attrici né il diritto alla pen
sione al compimento del 60° anno di età, né il diritto alla resti
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