sezioni unite civili; sentenza 23 febbraio 1990, n. 1382; Pres. Zucconi Galli Fonseca, Est. Lipari,P.M. Caristo (concl. conf.); Unione naz. per l'incremento delle razze equine - Unire (Avv.Caravita, Castagni) c. Balzari. Regolamento di giurisdizioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1990), pp. 1213/1214-1215/1216Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23184621 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
sere anche acquisita in proprietà del comune) e, per ciò stesso, delle parti e dei materiali che la costituiscono; inoltre, che detto
provvedimento, se finalizzato dal ripristino della situazione di fatto
antecedente alla costruzione abusiva, deve necessariamente com
prendere anche la rimozione dei materiali risultanti dalla demoli
zione. Ciò non senza aggiungere che tali materiali non hanno
solitamente un valore economico apprezzabile (come lascia presu mere del resto, nella specie, il fatto stesso che il proprietario non
ha provveduto ad eseguire a sua cura la demolizione, come in
via primaria gli era stato imposto) e comportano invece una spe sa ulteriore per l'asporto. Tutto ciò consente di ritenere che l'e
stensione del provvedimento anche a tale aspetto della demolizio ne in danno rientra pur sempre nella determinazione della sanzio ne irrogatoria, il cui ambito è soggetto al controllo del giudice amministrativo.
Sotto ogni profilo, pertanto, risulta chiara la competenza giu risdizionale del detto giudice. L'istanza di regolamento va quindi disattesa e va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 23 feb
braio 1990, n. 1382; Pres. Zucconi Galli Fonseca, Est. Lipa
ri, P.M. Caristo (conci, conf.); Unione naz. per l'incremento
delle razze equine - Unire (Aw. Caravita, Castagni) c. Balza
ri. Regolamento di giurisdizione.
Agricoltura — Allevamento equino — Incremento — Sovvenzio
ne dell'Unire — Successiva revoca — Domanda di attribuzione
del contributo — Giurisdizione del giudice amministrativo —
Fattispecie (Cod. civ., art. 2135).
Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la cognizio ne della domanda con la quale l'imprenditore agricolo, cui l'U
nire, rilevata la tardività dell'istanza accolta, abbia revocato
l'attribuito beneficio del concorso nel pagamento degli interessi
relativi al mutuo contratto per l'incremento dell'attività di alle
vamento equino, chiede, previa disapplicazione della delibera
revocatoria, la corresponsione della sovvenzione originariamente ottenuta o, in difetto, il risarcimento dei danni. (1)
(1) Dopo aver accordato, con apposita delibera, all'Azienda agricola di Valdiano il beneficio del concorso nel pagamento degli interessi relativi al mutuo contratto per il potenziamento dell'attività di allevamento di cavalli (che — secondo Cass. 20 maggio 1969, n. 1755, Foro it., 1969, I, 2551, con nota di richiami; cui adde, Capizzano, Agricoltura e zootec nia, voce dell' Enciclopedia giuridica Treccani, 1988, I, 16, 17 — nel caso di equini da corsa non appartiene all'esercizio normale dell'impresa agri cola e non può considerarsi atta a produrre un reddito di carattere agra rio), l'Unire (Unione nazionale incremento razze equine) ha «revocato» l'anzidetta delibera, riconoscendo la tardività della richiesta con la mede sima accolta.
In relazione alla domanda dell'azienda volta ad ottenere il beneficio, sul presupposto dell'acquisita titolarità di un diritto soggettivo inelimina bile mediante la «revoca», le sezioni unite hanno enunciato il principio riassunto nella massima, non senza aver prima, ripetutamente ed esplici tamente, affermato che nella specie vi era «stata la revoca basata sulla ritenuta sussistenza di un vizio di legittimità» della precedente delibera attributiva del beneficio.
In tal modo, però, definendo «revoca» quello che era un «annullamen to» (sulla distinzione tra l'una e l'altro, cons. sez. un. 13 aprile 1989, n. 1572, id., 1989, I, 1415 e i precedenti ivi richiamati nelle osservazioni di C.M. Barone) e dimenticando, quindi, che la prima, a differenza del
secondo, trova «un limite insuperabile nei diritti soggettivi acquisiti» (A.M. Sandulli, Manuale, Jovene, Napoli, 1984, n. 151; in motivazione, Cass. n. 1572 del 1989; nonché la richiamata Cass. 8 maggio 1986, n. 3076, Foro it., 1986, I, 1483, con ulteriori indicazioni), con conseguente devo
luzione delle controversie che li riguardano alla cognizione del giudice ordinario, le sezioni unite hanno vistosamente errato nella individuazione
degli effettivi termini della fattispecie, ma, ciò malgrado, hanno esatta
mente risolto la questione di giurisdizione, nonostante la mancata indica zione della fonte del «contributo» in discussione e il disarticolato e fuor viarne richiamo a precedenti, relativi a fattispecie eterogenee e non sem
pre pertinenti a quella in esame.
Il Foro Italiano — 1990.
Svolgimento del processo. — Con citazione in data 10 marzo
1983 l'Azienda agricola di Valdiano conveniva dinanzi al Tribu
nale di Roma l'ente Unire, e ne chiedeva la condanna, previa dichiarazione di illegittimità della delibera n. 208 del 3 marzo 1982 (avente ad oggetto la revoca della concessione del beneficio
contributivo) all'adempimento dell'obbligo assunto e consistente nella concessione del concorso agli interessi sulla somma di lire
17.500.000 o in difetto, al risarcimento del danno, oltre alla sva
lutazione monetaria ed al pagamento degli interessi con sentenza
esecutiva e vittoria delle spese. L'Unire si costituiva in giudizio, deducendo l'inammissibilità
e l'improponibilità della domanda, la pronuncia e la dichiarazio ne del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, con tutte le
conseguenze di legge, incluse le spese. La causa, documentalmen
te istruita, era rinviata per conclusioni all'udienza 12 febbraio 1986.
Prima di detta udienza, con ricorso, l'Unire proponeva regola mento preventivo di giurisdizione, chiedendo a queste sezioni unite
di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito nella cau sa de qua.
Si deduce il difetto di giurisdizione — in rapporto alla 1. 20 marzo 1865 n. 2248, ali. E, con riferimento specifico all'art. 4 — nonché in relazione al principio della non vincolatività degli atti della pubblica amministrazione non approvati dagli organi di vigilanza.
In particolare, si osserva che la delibera di revoca (3 marzo 1982)
posta in essere dal commissario governativo dell'Unire, a seguito
All'evidente difficoltà di collegare utilmente quest'ultima alle richiama te sez. un. 8 maggio 1976, n. 1611 (riguardante contributo della Cassa
per il Mezzogiorno), id., Rep. 1976, voce Giurisdizione civile, n. 82 (per esteso in Giust. civ., 1976, I, 620), 2 aprile 1979, n. 1865 (concernente erogazione dell'amministrazione dei lavori pubblici per la costruzione di un serbatorio sul fiume Vajont), Foro it., Rep. 1979, voce Acque pubbli che, n. 57 e 28 maggio 1986, n. 3600, (sempre in materia di contributo in base alle leggi sul Mezzogiorno), id., Rep. 1986, voce Mezzogiorno (provvedimenti per il), n. 13, perché relative a situazioni nelle quali, indi
pendentemente dalle enunciazioni di carattere generale formulate, l'affer mazione della giurisdizione del giudice ordinario è stata giustificata con la violazione, da parte del beneficiario del «contributo», di obblighi con venzionalmente assunti, deve, infatti, aggiungersi l'impossibilità di corre lare significativamente alla questione ora decisa anche Cass. 12 giugno 1981, n. 3945 (concernente sovvenzione della Cassa per il Mezzogiorno), id., Rep. 1981, voce cit., n. 22 (per esteso in Giust. civ., 1981, I, 2529), che ha riconosciuto la giurisdizione del giudice amministrativo sulla con testazione della misura del contributo liquidato, perchè antecedente al
provvedimento definitivo di «erogazione», con il quale si esaurisce la fase
procedimentale e si perfeziona e consolida il rapporto obbligatorio di na tura paritetica tra pubblica amministrazione e soggetto sovvenzionato.
Perfettamente in linea con la ratio decidendi della riportata sentenza — da cogliersi, al di là delle altalenanti e confuse enunciazioni della sua
parte motiva, nella proposizione secondo cui l'annullamento d'ufficio, per motivi di legittimità, del provvedimento attributivo di sovvenzione e/o contributo degrada ad interesse legittimo la posizione del beneficiario dell'una e/o dell'altro, con conseguente devoluzione al giudice ammini strativo delle controversie alla medesima (posizione) relative — appaiono, invece, tanto Cass. 18 ottobre 1984, n. 5247 (in tema di contributi per la cinematografia), id., Rep. 1984, voce Cinematografo, n. 5, quanto Cass. 8 maggio 1986, n. 3076 (concernente contributi per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti dalla guerra), cit., che, ancor più della pur perspicua sent. 12 maggio 1975, n. 1833, id., 1976, I, 142, con ulteriori indicazioni, è riuscita ad impostare e risolvere, in maniera lineare ed efficace, le questioni di giurisdizione implicate dal l'esercizio del potere di autotutela da parte della pubblica amministrazio
ne, che aveva in precedenza attribuito al privato un indennizzo e/o un contributo ovvero una sovvenzione.
Resta, tuttavia, da aggiungere che ove, alla stregua di autorevole opi nione (M.S. Giannini, Diritto amministrativo, Giuffrè, Milano, 1988, II, 1173 ss.), si inquadrasse sistematicamente la materia delle sovvenzioni nell'ambito delle concessioni (cui, peraltro, non consente di far riferimen to Cass. 5 novembre 1984, n. 5585, Foro it., 1984, I, 2696, con nota di richiami, che riconduce i contributi, le sovvenzioni e le incentivazioni finanziarie in genere nel novero delle obbligazioni pubbliche, distinguen do, nell'ambito di esse, quelle originate direttamente dalla legge rispetto alle altre nascenti da provvedimento amministrativo), i problemi di giuris dizione, collegati a vicende del tipo di quelle considerate dalla riportata sentenza e dalle pronunzie dalla medesima richiamate, potrebbero risol versi con il riconoscimento generalizzato della giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5 1. n. 1034 del 1971, senza bisogno di
distinguere né fra diritti ed interessi né tra revoca della concessione e dichiarazione di decadenza dalla stessa (sez. un. 29 novembre 1989, n.
5221, id., 1990, I, 90, con ulteriori indicazioni). [C.M. Barone]
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1215 PARTE PRIMA 1216
dei rilievi di legittimità del ministro dell'agricoltura e foreste nel
la delibera iniziale (17 dicembre 1980 n. 2312) era un atto «dovu
to», con conseguente inammissibilità della domanda diretta alla
concessione del beneficio contributivo.
Il provvedimento di revoca è stato la logica conseguenza del
l'accertamento della mancata approvazione (con i connessi rilie
vi), da parte dell'organo di controllo e vigilanza sull'Unire, del
provvedimento originario. Vale dunque il principio della non vincolatività degli atti della
pubblica amministrazione finché non sopravvenga l'approvazio ne degli stessi da parte degli organi di controllo e di vigilanza.
L'Azienda agricola di Valdiano non ha svolto attività difensiva.
L'Unire con memoria illustrativa ribadisce la tesi giuridica del
la spettanza della giurisdizione al giudice amministrativo.
Motivi della decisione. — 1. - L'Azienda agricola di Valdiano
di F. Balzari ricevette comunicazione dell'Unire (Unione naziona
le per l'incremento delle razze equine), con nota 24 dicembre 1980, che le era stato riconosciuto il beneficio del concorso al paga mento degli interessi sul mutuo acceso per incrementare la pro
pria attività di allevamento equino, in relazione al capitale di lire
17.500.000, pari alla metà dell'investimento programmato. Con nota 9 aprile 1981 l'ente pubblico si riservava la facoltà
di ridurre gli importi ammessi a contributo nei limiti dello stan
ziamento di bilancio destinato a tali interventi, ma, con successi
va nota 5 agosto 1982 comunicava al Balzari di avere revocato
il beneficio contributivo essendo pervenuta la domanda durante
la proroga per la presentazione delle richieste conclusive concessa
da un organo incompetente. L'ente si era indotto alla revoca (effettuata con delibera n. 208
del 1982) a seguito di rilievi del ministero dell'agricoltura (organo di vigilanza) sulla delibera 17 dicembre 1980 n. 2312 del proprio comitato amministrativo, il quale aveva osservato che non si po tevano ritenere ammissibili le domande pervenute all'ente dopo il 31 luglio 1980.
Il Balzari non impugnava la delibera davanti al Tar ritenendo
che tale revoca non potesse essergli opposta, essendosi ormai per fezionato a suo favore un diritto di credito che l'ente era tenuto
a rispettare, adempiendo la relativa obbligazione.
Conseguentemente, conveniva in giudizio davanti al Tribunale
di Roma l'Unire per sentirlo condannare, previa dichiarazione
della illegittimità della delibera di revoca del beneficio n. 208 del
1982, all'adempimento dell'obbligo assunto, consistente nella con
cessione del concorso agli interessi sulla somma di lire 17.500.000;
o, in difetto, al risarcimento del danno, oltre alla rivalutazione
monetaria ed al pagamento degli interessi.
Nel resistere alla domanda l'Unire ha sollevato in limine ecce
zione di difetto di giurisdizione e di tale questione ha successiva
mente investito, con regolamento preventivo, queste sezioni unite.
2. - Il problema da affrontare per operare il discrimine della
giurisdizione nella situazione di fatto sopra riassunta consiste nel
lo stabilire se, in relazione alla intervenuta revoca della sovven
zione richiesta ed ottenuta, l'attore possa vantare un persistente diritto soggettivo, azionabile davanti al giudice ordinario, ovvero
un interesse legittimo da far valere davanti al giudice ammini
strativo.
Alla stregua dei principi generali deve ritenersi che il soggetto beneficiario di una sovvenzione, pur essendo indubbiamente tito lare di un diritto soggettivo al pagamento della somma relativa una volta che il provvedimento concessorio si sia perfezionato, resta comunque assoggettato al potere della pubblica amministra zione cui è consentito il ritiro del provvedimento per vizi di legit timità, ovvero per contrasto con il pubblico interesse (cfr. Cass., sez. un., 1611/76, Foro it., Rep. 1976, voce Giurisdizione civile, n. 82).
Occorre quindi, nei singoli casi, verificare se in relazione al
diritto di sovvenzione il comportamento della pubblica ammini strazione sia riconducibile all'esercizio di poteri di autotutela vol ti alla eliminazione dall'ordinamento giuridico dell'atto risultato
illegittimo e se, invece, la contestazione investa puramente e sem
plicemente profili riguardanti il rapporto obbligatorio scaturente dalla attribuzione della sovvenzione, essendo del tutto ovvio che le vicende riguardanti il suddetto rapporto, senza coinvolgere l'atto
amministrativo che ne sta all'origine danno luogo a controversie
rientranti de plano nella giurisdizione del giudice ordinario quale giudice dei diritti (cfr. in tal senso le sent. 1611/76, cit.; 1865/79, id., Rep. 1979, voce Acque pubbliche, n. 57).
Si tratta nei singoli casi di accertare se il rapporto obbligatorio
Il Foro Italiano — 1990.
da cui scaturisce il diritto alla prestazione si sia perfezionato, es
sendo evidente che fino a quando tale perfezionamento non vi
sia stato ogni controversia sulla spettanza della erogazione (e sul
la sua misura) resta circoscritta nell'ambito della tutela delle po sizioni di interesse legittimo davanti al giudice amministrativo
(Cass. 3945/81, id., Rep. 1981, voce Mezzogiorno (provvedimen ti per il), n. 22; 4894/83, id., 1983, I, 2787).
Ma il diritto, anche quando sia venuto in essere, resta soggetto alla prevalente tutela da accordare all'interesse pubblico, restan
do tale solo «fino a quando l'amministrazione, nell'esercizio dei
propri poteri di sorveglianza, non adotti provvedimenti autorita
tivi idonei a degradare il diritto medesimo, come nel caso di re
voca del beneficio» (cosi testualmente Cass. 3611/64, id., Rep.
1964, voce Agricoltura, n. 58).
Spettando in via generale alla pubblica amministrazione il po tere di autotutela, è sempre possibile che essa lo eserciti ove rav
visi la illegittimità dell'atto da cui scaturisce il concesso benefi
cio; essendo devoluto indiscutibilmente il sindacato sulla corret
tezza dell'esercizio di tale potere (e in genere sulla conformità
a legge del disposto annullamento, o della intervenuta revoca), alla giurisdizione del giudice amministrativo, mentre solo l'even
tuale annullamento, in sede giurisdizionale amministrativa, del
l'atto di autotutela può far risorgere il diritto soggettivo (Cass., sez. un., 5247/84, id., Rep. 1984, voce Cinematografo, n. 5).
Essendo l'atto di autotutela sempre idoneo a degradare ad in
teresse legittimo il diritto soggettivo solo nei casi in cui l'autotu
tela non possa esplicarsi deve escludersi la giurisdizione ammini
strativa (Cass., sez. un., 3076/86, id., 1986, I, 1483). La giurisprudenza in particolare ha sottolineato che tutte le
volte in cui alla concessione del contributo si accompagna una
regolamentazione negoziale delle condizioni dell'erogazione la po sizione del beneficiario, nella fase procedimentale successiva al
l'emanazione del provvedimento, assume una duplice consisten
za: di diritto soggettivo riguardo alla regolamentazione data dal
rapporto con l'atto di natura convenzionale in cui la concessione
si è alla fine del procedimento tradotta con l'adesione del privato alle condizioni fissate dalla pubblica amministrazione; di interes
se legittimo in correlazione al potere di autotutela spettante alla
pubblica amministrazione. L'annullamento e la revoca dell'ero
gazione, in questa prospettiva, in quanto collegati negozialmente alle previste inadempienze del privato, attuano un meccanismo
sanzionatorio, assimilabile alla clausula risolutiva espressa, disci
plinata dall'art. 1456 c.c., con la conseguenza che nelle ipotesi in cui annullamento e revoca trovano la loro matrice genetica nella suddetta clausola la giurisdizione spetta al giudice ordinario
(Cass. 3600/86, id., Rep. 1986, voce Mezzogiorno (provvedimen ti per il), n, 13; 3945/81, cit.).
In conclusione, alla stregua dell'indirizzo giurisprudenziale di
cui è dato sintetico conto, ogni qualvolta il ritiro dell'atto è de
terminato dall'esercizio di poteri di autotutela (non essendo inter
venuta una convenzione contenente un meccanismo risolutorio
di impronta privatistica) si verifica una degradazione del diritto
ad interesse legittimo e la tutela esperibile è soltanto quella da
vanti al giudice amministrativo.
3. - Nel caso di specie, mancando l'intermediazione di pattua zioni negoziali condizionanti l'erogazione della sovvenzione, es sendo stato revocato il provvedimento concessorio del beneficio
con atto amministrativo (di autotutela), non impugnato dal bene
ficiario, il diritto alla sovvenzione si è degradato ad interesse le
gittimo, senza che assuma risalto la circostanza che a provocare detta revoca sia stato il ministero dell'agricoltura e foreste, in
sede di esercizio del potere di vigilanza, che non assume nella
fattispecie le connotazioni dell'autorizzazione (o dell'approvazio
ne) e non si presenta, perciò, come elemento, integrativo della
efficacia dell'atto (profilo sul quale fa, invece, essenzialmente le
va l'ente ricorrente). Determinante è solo la circostanza che vi è stata la revoca (non
ricollegata ad un momento sanzionatorio di impronta privatisti ca, regolante le modalità operative del diritto alla sovvenzione) basata sulla ritenuta sussistenza di un vizio di legittimità dell'atto stesso. Che le osservazioni del ministero, recepite dal commissa rio dell'Unire fossero fondate o meno non importa ai fini della individuazione della giurisdizione, posto che una volta degradato il diritto ogni vicenda relativa alla legittimità dell'operata degra dazione resta affidata al giudice amministrativo, potendosi rie
spandere il diritto solo a seguito dell'annullamento giurisdiziona le del provvedimento che ha comportato la degradazione. (Omissis)
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