sezioni unite civili; sentenza 20 luglio 1989, n. 3403; Pres. Brancaccio, Est. Anglani, P.M.Caristo (concl. conf.); Purpura (Avv. Cavoli) c. Azienda autonoma Ferrovie dello Stato (Avv.dello Stato Stipo) e Leone. Cassa Trib. Palermo 12 luglio 1983Source: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1990), pp. 1931/1932-1933/1934Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23184742 .
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1931 PARTE PRIMA 1932
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 20 lu
glio 1989, n. 3403; Pres. Brancaccio, Est. Anglani, P.M. Ca
risto (conci, conf.); Purpura (Avv. Cavoli) c. Azienda auto
noma Ferrovie dello Stato (Aw. dello Stato Stipo) e Leone.
Cassa Trib. Palermo 12 luglio 1983.
Possesso e azioni possessorie — Passaggio a livello — Sbarra
mento — Ferrovie dello Stato — Azione di reintegrazione —
Esperibilità — Estremi (Cod. civ., art. 1168; 1. 29 maggio 1969
n. 315, nuove disposizioni in materia di passaggi a livello in consegna a privati, art. 1).
Il privato, cui l'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato ab
bia impedito l'accesso ai propri terreni, sostituendo con tran
senna fissa la preesistente sbarra mobile di passaggio a livello,
può esperire avanti il giudice ordinario l'azione di reintegrazio ne nel possesso nei confronti della medesima azienda. (1)
Svolgimento del processo. — Con ricorso depositato il 17 gen naio 1980, Vincenzo Leone in proprio a quale procuratore gene rale di Francesco e Provvidenza Leone, quale procuratrice della
madre Giuseppina Leone ved. Purpura, premisero che la strada
di accesso ai fondi di loro proprietà in contrada Natale di Paler
mo, era intersecata dalla strada ferrata Palermo-Trapani; che, fin dall'epoca della costruzione di quest'ultima, era stato realiz
zato, in forza dell'atto di concessione di cui al verbale 8 febbraio
1879, sottoscritto dalla società costruttrice Sicula Occidentale e
dagli originari proprietari dei fondi, un passaggio a livello servito
da una sbarra mobile azionata da un vicino casello ferroviario;
che, nell'agosto 1979, l'azienda autonoma delle Ferrovie dello Sta
to, senza alcuna preventiva comunicazione agli istanti, aveva ap
posto, in sostituzione della preesistente sbarra mobile, «una tran
senna fissa costituita da traverse e ferro spinato», impedendo in
tal modo il passaggio; che, in conseguenza dell'impossibilità di
uso della strada, costruita per le necessità di coltivazione dei fon
di e del controllo del sistema di conduzione di acqua per l'irriga
zione, essi istanti avevano subito gravi danni.
Tanto premesso, chiesero al Pretore di Palermo di disporre «la
reintegrazione e, in ogni caso, la manutenzione nel possesso della
servitù di passaggio e di acquedotto e condannare l'azienda al
risarcimento dei danni».
Costituitasi in giudizio l'amministrazione convenuta resistette
alla domanda, deducendo, fra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e l'improponibilità dell'azione possessoria, l'adito pretore con ordinanza del 28 ottobre 1980 dispose la rein
tegrazione del passaggio mediante l'esecuzione delle opere indica
te dal consulente tecnico e successivamente, con sentenza del 21
dicembre 1981 accolse la domanda confermando il provvedimen to interdittale e condannando l'amministrazione al risarcimento
dei danni in lire 500.000. Proposto appello dall'azienda autonoma, gli appellati nonché
Giovanna, Maria Rosa, Vincenza e Marianna Purpura, costitui
tesi in giudizio, quale eredi di Giuseppina Leone, deceduta nelle
more, resistettero al gravame. Con sentenza del 12 luglio 1983, ora impugnata, il Tribunale
di Palermo «rigettò perché inammissibile la domanda di reinte
grazione del possesso e di risarcimento dei danni».
In relazione all'assunto dell'appellante, secondo cui la sentenza
appellata «aveva, in violazione del divieto di revocare, sospende re o modificare un atto amministrativo sancito nell'art. 4 1. n.
2248, ali. E, del 20 marzo 1865, inciso sul provvedimento ammi
nistrativo di diniego della riapertura del passaggio a livello conte
nuto nella nota delle Ferrovie dello Stato del 1° settembre 1979
e, in ogni caso, su un comportamento (consistito nella chiusura
del passaggio) costituente un atto amministrativo, in quanto ri
conducibile all'esercizio di un potere indubbiamente spettante in
materia all'amministrazione ferroviaria», il tribunale osservò, fra
(1) Per affermazioni sostanzialmente coincidenti con le enunciazioni della riportata sentenza, cons., con riferimento ad altra ipotesi di chiusu ra di passaggio a livello, sez. un. 23 giugno 1989, n. 2994, Foro it., 1990, I, 153, con osservazioni di R. Caso; adde, in dottrina, Sacco, Il posses so, in Trattato di dir. civ. e comm. diretto da Cicu e Messineo, Giuffrè, Milano, 1988, 267-272; e, in giurisprudenza, a proposito dell'esperibilità delle azioni possessorie nei confronti della pubblica amministrazione, che abbia posto in essere comportamenti materiali o di fatto, sez. un. 6 no vembre 1989, n. 4625, 2 ottobre 1989, n. 3950 e 1° marzo 1989, n. 1136, Foro it., Mass., 651, 582, 185.
Il Foro Italiano — 1990.
l'altro, che «ai fini della decisione dovevasi accertare non tanto
se esistesse un provvedimento amministrativo formale o un atto
amministrativo implicito ma piuttosto, o soprattutto, se la legge attribuisse all'amministrazione il potere di sopprimere definitiva
mente il passaggio a livello con una strada privata». La questione andava risolta affermativamente, posto che «il 7° comma del
l'art. 82 1. 25 giugno 1909 n. 372, come sostituito dall'art. 6 1.
28 giugno 1955 n. 771, attribuisce all'ispettorato compartimenta le o all'ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei tra
sporti in concessione la facoltà di prescrivere la chiusura dei pas
saggi a livello per ragioni speciali di sicurezza pubblica». Ricono
sciuta «l'esistenza del potere e non potendosi negare la
configurabilità di un atto amministrativo implicito nella contesta
ta apposizione di sbarramenti fissi, doveva ritenersi preclusa al
giudice ordinario l'accertamento della sussistenza in concreto del
le speciali ragioni di sicurezza pubblica richieste per l'esercizio
del potere. La mancanza di esse avrebbe infatti comportato sol
tanto l'illegittimità dell'esercizio del potere denunziabile al giudi ce amministrativo».
Dichiarata «l'inammissibilità dell'azione di reintegra, doveva
ritenersi travolta anche la domanda di risarcimento di danni, avente
espressamente carattere sostitutivo della reintegrazione per il pe riodo di durata della privazione del possesso.
Avverso questa sentenza gli eredi di Giuseppina Purpura ved.
Leone hanno proposto ricorso per cassazione (notificato anche
ai Leone) sulla base di due motivi. L'azienda autonoma ha resti
to con controricorso. L'ente Ferrovie dello Stato, succeduto alla
prima, ha depositato memoria.
Motivi della decisione. — Con il primo motivo i ricorrenti de
nunziano omessa motivazione su un punto decisivo della contro
versia in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere il tribu
nale considerato che l'amministrazione ferroviaria, deducendo che
la sostituzione della preesistente sbarra mobile del passaggio a
livello con uno sbarramento fisso era stata determinata anche da
ragioni finanziarie, aveva sostanzialmente ammesso di aver agito iure privatorum, sicché l'azione possessoria doveva ritenersi am
missibile. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziando «violazione e
falsa applicazione degli art. 4 1. n. 2248 del 1865, 82 t.u. sulle
Ferrovie dello Stato, approvato con r.d. n. 1447 del 1912 e 6
d.p.r. 28 giugno 1955 n. 771, in relazione all'art. 360, nn. 3 e
5, c.p.c. deducono che i giudici d'appello hanno errato nel ritene
re improponibile l'azione possessoria. Non ha considerato infatti che, alla stregua delle norme citate,
il potere dell'amministrazione di regolare, mediante i sistemi di
apertura e chiusura temporanei ritenuti più idonei, i passaggi a
livello, non comprende quello di abolire il passaggio stesso con
sbarramenti fissi; con la conseguenza che, nella specie, avendo
l'amministrazione agito in carenza di potere, l'azione possessoria era proponibile. Peraltro, «il divieto di proporre azioni possesso rie contro la pubblica amministrazione, posto a garanzia della
funzione amministrativa, non può considerarsi operante rispetto a meri comportamenti materiali, lesivi, di una situazione di fatto
corrispondente all'esercizio della proprietà o di una servitù di pas
saggio». I due motivi — esaminati congiuntamente, in quanto la censu
ra formulata col primo è, in sostanza, compresa in quella formu
lata nel secondo — sono in complesso fondati.
È noto che la portata del principio della improponibilità delle
azioni possessorie contro la pubblica amministrazione — desunto
dal generale divieto di modifica o revoca degli atti amministrati
vi, sancito dall'art. 4 1. n. 2248 del 1865, il quale non menziona
espressamente alcun tipo di azione — è stata precisata dalla co
stante giurisprudenza di queste sezioni unite (fra le altre 8 aprile
1975, n. 1272, Foro it., Rep. 1975, voce Possesso, n. 97; 19 mag
gio 1982, n. 3081, id., Rep. 1982, voce cit., n. 23; 22 maggio
1986, n. 3413, id., Rep. 1986, voce cit., n. 58; e 18 aprile 1988, n. 3049, id., Rep. 1988, voce cit., n. 23), nel senso che esso non
opera relativamente ai meri comportamenti materiali della pub blica amministrazione, non ricollegabili, nemmeno implicitamen te, all'esercizio di una potestà amministrativa o agli atti che, sep
pur tipicamente amministrativi, siano stati emessi in totale caren
za di potere, con conseguente assoggettabilità alle norme di diritto
comune.
Pertanto, qualora tali comportamenti o atti abbiano eliminato
o turbato una situazione di fatto corrispondente all'esercizio del
la proprietà o di altro diritto reale, il soggetto cui detta situazio
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
ne fa capo può agire anche in sede possessoria, per il ripristino della stessa.
Nella specie sarebbe stato sufficiente, al fine di ritenere propo nibile l'azione di reintegrazione, la constatazione dell'inesistenza
di un provvedimento emesso dall'autorità ammministrativa (all'e
poca azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato) contenente l'or
dine di soppressione del passaggio a livello (in atti è allegata sol
tanto una lettera della direzione compartimentale di Palermo in
data 1° settembre 1979, con la quale, in risposta ad una lettera
dei proprietari dei fondi interessati al passaggio a livello che ave
vano protestato per la chiusura con sbarre fisse, si faceva presen te che non poteva essere disposta la riapertura).
Deve tuttavia rilevarsi che — anche se potesse ravvisarsi in det
ta lettera una conferma o una ratifica (che, in realtà, presuppon
gono un atto esistente nullo o viziato da incompetenza) di un
provvedimento amministrativo implicito, consistito nella materia
le esecuzione delle operazioni di chiusura permanente del passag
gio — l'atto sarebbe stato emesso in carenza assoluta di potere.
Invero, — come esattamente sostenuto dai ricorrenti — il pote re attribuito all'amministrazione ferroviaria del t.u. n. 1447 del
1912, di apporre nel punto d'intersecazione, a raso o livello, della
strada ferrata con una strada pubblica, dei congegni idonei ad
impedire temporaneamente (e cioè per il tempo ritenuto insinda
cabilmente sufficiente per il transito dei convogli ferroviari in con
dizioni di assoluta sicurezza) il transito di veicoli percorrenti le
strade intersecanti, si estrinseca e si esaurisce (oltre che, come
dianzi precisato, nella determinazione della durata del blocco del
transito veicolare) nella scelta del congegno di chiusura ossia (co
me stabilito dall'art. 82 del t.u.) cancelli, sbarre od altri mezzi
di chiusura, «manovrati sul posto o azionati a distanza».
Il potere di soppressione, di un passaggio a livello, è previsto dalla 1. 29 maggio 1969 n. 315, concernenti «i passaggi» a livello
in consegna a privati: ma, come si desume dal chiaro testo del
l'art. 1, postula l'emissione di un provvedimento ablatorio, ove
esista un diritto di transito, e non può comportare in alcun caso
(e cioè anche quando sia intervenuto il provvedimento espropria
tivo del diritto di transito) la interclusione di fondi. Tale norma
dispone infatti che «l'azienda autonoma delle Ferrovie dello Sta
to, qualora sia necessario per esigenze della circolazione o per
la sicurezza dell'esercizio o per la tutela della pubblica incolumi
tà, può, sentite le amministrazioni comunali interessate, soppri
mere le comunicazioni private mediante passaggi a raso esistenti
sulle strade ferrate dello Stato, espropriando i diritti di transito
sui passaggi stessi. In caso di interclusione di fondi, l'azienda
dovrà o ricostituire a proprie spese, in convenienti condizioni di
comodità e sicurezza, le comunicazioni soppresse, su strade pub
bliche o private, anche con attraversamenti di fondi intermedi.
Nei casi previsti dal presente articolo si applicano le norme vigen
ti in tema di esproprio per le opere interessanti l'azienda autono
ma delle Ferrovie dello Stato».
Per vero l'amministrazione resistente ha dedotto, fra l'altro,
nel controricorso che «nella presente vertenza la pubblica ammi
nistrazione ha adottato il provvedimento di chiusura e sbarra
mento del passaggio a livello nell'esercizio delle sue funzioni in
relazione ad un'autonoma valutazione dell'interesse pubblico e
delle modalità di uso di un bene demaniale; in particolare ha
ritenuto di sopprimere il passaggio a livello in questione, in quan
to i fondi che serviva non erano più interclusi (essendo raggiungi
bili attraverso la strada 113 e le nuove vie regionali) ed inoltre
per ragioni di pubblica incolumità». Tale assunto (esposto per
la prima volta col controricorso) è in ogni caso inconsistente,
in quanto manca un provvedimento amministrativo, dal quale ri
sulti l'avvenuta valutazione dei citati presupposti dell'esistenza del
potere. Accolto il ricorso e cassata la sentenza impugnata, la causa
va rinviata ad altra sezione del Tribunale di Palermo, che si at
terrà ai principi sopra esposti.
Il Foro Italiano — 1990.
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 7 giu
gno 1989, n. 2758; Pres. Granata, Est. Lipari, P.M. Di Ren
zo (conci, conf.); Genghini (Avv. Esposito, M. S. Giannini) c. Min. industria, commercio e artigianato (Avv. dello Stato
Correale), Soc. Baia Sant'Anna (Avv. Ledda, Scoca). Rego lamento preventivo di giurisdizione.
Liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordi
naria — Amministrazione straordinaria — Liquidazione del
l'attivo — Vendita di beni aziendali — Autorizzazione ministe
riale — Impugnazione — Giurisdizione amministrativa (Cod.
proc. civ., art. 41; d.l. 30 gennaio 1979 n. 26, provvedimenti
urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi impre se in crisi, art. 6 bis; 1. 3 aprile 1979 n. 95, conversione in
legge, con modificazioni, del d.l. 30 gennaio 1979 n. 26, art.
unico; 1. 23 agosto 1988 n. 391, norme sull'amministrazione
straordinaria, art. 1).
L'impugnazione del provvedimento col quale il ministro dell'in
dustria, ai sensi dell'art. 6 bis d.l. 30 gennaio 1979 n. 26, con
vertito in l. 3 aprile 1979 n. 95, autorizza il commissario alla
vendita di beni dell'azienda sottoposta ad amministrazione
straordinaria appartiene alla giurisdizione amministrativa, ai sensi
dell'art. 1,1° comma, l. 23 agosto 1988 n. 391. (1)
(1) La sentenza perviene all'affermazione della giurisdizione ammini
strativa generale di legittimità in materia di controversie relative al prov vedimento ministeriale di autorizzazione del commissario alla vendita di
beni dell'impresa sottoposta alla procedura di amministrazione straordi
naria, attraverso la puntualizzazione dei seguenti concetti e principi:
a) la procedura concorsuale straordinaria, al pari della liquidazione coatta
amministrativa cui è legislativamente equiparata, ha preminente natura
di procedimento amministrativo finalizzato al perseguimento di rilevanti
interessi pubblici di politica industriale ed occupazionale mediante l'attri
buzione agli organi di gestione e di vigilanza degli strumentali poteri di
screzionali;
b) conseguentemente, la posizione giuridica dell'imprenditore, degli azio
nisti, dei creditori e delle maestranze in ordine agli atti del subprocedi mento di liquidazione dell'attivo è depotenziata ad un interesse legittimo al risanamento dell'impresa e alla salvaguardia dei livelli occupazionali;
c) l'attribuzione al giudice amministrativo, in sede di cognizione gene rale di legittimità, delle controversie attinenti agli atti di liquidazione del
l'attivo discende già dai comuni criteri discriminatori della giurisdizione;
d) va respinta la tesi (avanzata dalla resistente amministrazione) della
non giustiziabilità di tali atti sull'asserito presupposto della titolarità in
capo all'imprenditore assoggettato all'amministrazione straordinaria di un
mero interesse semplice (alla correttezza e legalità dell'azione amministra
tiva), come tale, non idoneo ad attribuirgli alcuna posizione legittimante; e) la 1. 391/88, alla quale non può riconoscersi natura di interpretazio
ne autentica, ha una portata in parte qua meramente specificatoria e chia
rificatoria dell'attribuzione della giurisdizione al giudice amministrativo, cui si sarebbe comunque pervenuti seppur con maggior sforzo esegetico;
f) la normativa che devolve al tribunale regionale la giurisdizione sui
ricorsi concernenti gli atti e provvedimenti di autorizzazione all'alienazio
ne dei beni di proprietà delle imprese sottoposte ad amministrazione straor
dinaria non viola alcun diritto costituzionalmente garantito (con partico lare riguardo agli art. 24 e 25 Cost.) posto che tale devoluzione costitui
sce mera conseguenza processuale della degradazione dei diritti soggettivi dell'imprenditore insolvente ad interessi legittimi, a seguito di suo assog
gettamento alla procedura concorsuale, secondo lo schema già adottato
dall'art. 210 1. fall, in tema di liquidazione coatta amministrativa.
Conformemente alla sentenza riportata, v. Cass. 7 giugno 1989, nn.
2759, 2760, 2761, 9 luglio 1989, nn. 3229 e 3230, Fallimento, 1989, 1098; Pret. Padova 14 maggio 1986, Foro it., Rep. 1987, voce Liquidazione coatta amministrativa, n. 90; Cons. Stato, sez. VI, 17 febbraio 1986, n. 131, id., 1986, III, 406; Tar Veneto 14 marzo 1984, n. 95, id., Rep.
1984, voce cit., n. 87 (per esteso in Giur. it., 1985, III, 1, 66). Per una scansione dei diritti soggettivi connessi con gli atti negoziali
posti in essere dal commissario in forza ed «a valle» del provvedimento ministeriale autorizzatorio, con conseguente affermazione della compe tenza (rectius: giurisdizione) dell'autorità giudiziaria ordinaria, v. Trib.
Napoli 1° aprile 1987, Foro it., Rep. 1987, voce cit., n. 89; Pret. Padova
14 maggio 1986, cit.
Per una dichiarazione di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della 1. 391/88, in riferimento agli art. 24,
25, 102, 103 e 113 Cost., nella parte in cui devolve al giudice amministra
tivo la totalità delle controversie aventi ad oggetto le vendite dei beni
di proprietà delle imprese sottoposte all'amministrazione straordinaria (e,
quindi, oltre l'ambito coincidente con gli atti e provvedimenti ammini
strativi) e per le disposizioni relative all'estinzione dei giudizi pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, v. Trib. Roma 29 settembre 1988,
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