LEGISLAZIONE COMUNITARIA (gennaio-marzo 1989)Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA ESTRANIERA (1989), pp. 309/310-313/314Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23255838 .
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309 GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA 310
Ili - Cessazione dei diritti parentali
Abbiamo già evidenziato come, secondo le leggi di questo Sta
to, la cessazione dei diritti parentali non possa conseguirsi per via negoziale, essendo invece condizionata alla sussistenza di sva
riati requisiti legali. Questo è stato uno dei profili di invalidazio
ne del surrogacy contract. Ma, nel dichiarare che detta cessazione
non poteva dirsi realizzata attraverso lo strumento contrattuale,
non ci siamo espressamente occupati dell'eventuale sussistenza,
nel caso in esame, dei requisiti cui la legge connette l'estinzione
dei diritti parentali. Procediamo perciò all'esame di questo profi
lo. (La corte ha concluso per l'inesistenza degli estremi legali del
la cessazione). (. . .)
V - Affidamento
Stante l'illegalità e l'incoercibilità degli obblighi contrattuali,
dobbiamo ora occuparci dell'affidamento di Baby M. prescin
dendo dalle previsioni del surrogacy contract, che attribuiva a
Stern la custodia esclusiva e permanente della bambina.
La lettura degli atti ci induce a confermare la decisione dei
giudici del merito di affidare la bambina agli Stern (per esattezza
al solo signor Stern), stante la ragionevolezza delle conclusioni
tratte dalla corte in base alle prove adotte. Anzi, a ben vedere,
gli atti di causa lasciano ben poco spazio a conclusioni differenti.
La trattazione del profilo ora in esame da parte dei giudici di
merito è esaustiva e per lo più acuta. Condividiamo sostanzial
mente quell'analisi, salvo qualche obiezione non proprio irrile
vante, che peraltro non muta il nostro orientamento. (. . .)
VI - Diritti di visita
Nella decisione di merito, la questione dei diritti di visita della
Whitehead risultava assorbita dalla pronuncia di estinzione dei
suoi diritti parentali. Annullata detta pronuncia, tuttavia, è ne
cessario ridefinire detta questione.
È opportuno, a nostro avviso, che una cosi delicata materia,
mai trattata in sede di merito, non sia esaminata de novo da
questa corte. Perciò rimettiamo la questione delle visite alla corte
di primo grado. Abbiamo concluso che la signora Whitehead entro certi limiti
ha diritto di visitare la bambina. Al giudice di rinvio non è dato
di ridiscutere questo profilo. Spetterà alla corte di merito deter
minare modalità e condizioni, termini e circostanze delle visite.
Si noti, peraltro, che l'indicazione della rappresentante della bam
bina circa l'opportunità di sospendere le visite per cinque anni
è piuttosto insolita — si potrebbe anche pensare che il senso ulti
mo della proposta sia la cessazione definitiva dei diritti parentali
—. Nondimeno, non può escludersi che detta sospensione appaia
opportuna e conforme a diritto a fronte di comprovati sviluppi
0 di risultanze del giudizio di rinvio.
Conclusioni
Questo caso permette di analizzare un acordo inedito in mate
ria di riproduzione: l'inseminazione artificiale di una madre sur
rogata. Gli sfortunati eventi ampiamente illustrati dimostrano che tutti
1 coinvolti pagano le conseguenze del ricorso incontrollato a tale
tecnica. Le vittime potenziali possono essere la madre surrogata
e la sua famiglia, il padre naturale e la di lui moglie, e soprattut
to la bambina. Pur se il surrogacy contract a prima vista ha ap
portato dei benefici per alcune coppie sterili, può anche, come
questo caso dimostra, causare sofferenze alle parti, qui fonda
mentalmente in buona fede e mosse da intenti encomiabili.
Abbiamo rilevato che il nostro sistema non permette il surro
gacy contract se stipulato nei termini di questo caso. Comunque
non è dato rinvenire alcuna proibizione legale della surrogacy quan
do la madre, senza pagamento e volontariamente, si presti alla
gravidanza per terzi, sempre che le sia lasciato il diritto di revo
care la sua scelta e le venga permesso di far valere i propri diritti
parentali.
Il Foro Italiano — 1989.
Inoltre, al legislatore è lasciata libertà di trattare questa delica
ta materia come meglio crede, rispettando soltanto i limiti costi
tuzionali.
(. . .) La decisione impugnata è in parte annullata, in parte rimessa
al giudice di rinvio secondo i principi indicati.
LEGISLAZIONE COMUNITARIA (*)
(gennaio-marzo 1989)
Comunità Economica Europea
Agricoltura Strutture
Decisione della commissione del 13 gennaio 1989 n. 89/79/Cee, relati
va al miglioramento della efficienza delle strutture agrarie in Italia (Cala bria), conformemente al regolamento (Cee) n. 797/85 del consiglio (G. U.
1° febbraio 1989, L 30, 78). Decisione della commissione dell'I 1 gennaio 1989 n. 89/86/Cee, relati
va al miglioramento della efficienza delle strutture agrarie in Italia (Cam
pania), conformemente al regolamento (Cee) n. 797/85 del consiglio (G. U.
3 febbraio 1989, L 32, 32). Decisione della commissione del 23 febbraio 1989 n. 89/180/Cee, rela
tiva al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie in Italia (re
gione Molise) conformemente al regolamento (Cee) n. 797/85 del consiglio (G.U. 8 marzo 1989, L 64, 20).
Sanità
Decisione della commissione del 16 gennaio 1989 n. 89/90/Cee, recante
approvazione della sesta modifica del piano di eradicazione accelerata
della peste suina classica presentato dall'Italia (G.U. 1° febbraio 1989, L 30, 79).
Stabilimento e prestazione dei servizi
Direttiva del consiglio del 21 dicembre 1988 n. 89/48/Cee, relativa ad
un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre an
ni (G.U. 24 gennaio 1989, L 19, 16). Raccomandazione del consiglio del 21 dicembre 1988 n. 89/49/Cee,
concernente i cittadini degli Stati membri titolari di un diploma rilasciato
in uno Stato terzo (G.U. 24 gennaio 1989, L 19, 24).
Assicurazioni
Proposta di seconda direttiva del consiglio che coordina le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione di
retta sulla vita, fissa le disposizioni destinate ad agevolare l'esercizio ef
fettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/Cee
(G.U. 15 febbraio 1989, C 38, 7).
Proposta di direttiva del consiglio che modifica in particolare per quanto
riguarda l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circola
zione di autoveicoli, la prima direttiva 73/239/Cee del consiglio e la se conda direttiva 88/357/Cee del consiglio, che coordina le disposizioni
(*) La rubrica si propone di fornire un'informazione sulla c.d. legisla zione comunitaria nei suoi aspetti più significativi, specie per quanto ri
guarda l'Italia. Per tal motivo, vengono segnalati, a titolo principale,
gli atti «autoritativi» del consiglio e della commissione delle Ce («regola
menti», «direttive», «decisioni» Cee ed Euratom: «decisioni» e «racco
mandazioni» Ceca); nonché, in misura più limitata, gli atti non autoritativi
delle medesime istituzioni (pareri, raccomandazioni). Quando inoltre per l'interesse della materia ciò è parso opportuno, si è tenuto conto anche
di atti di diversa natura o provenienza, quali, ad es., le risoluzioni dei
rappresentanti degli Stati membri, le proposte di regolamenti e di diretti
ve, gli atti del parlamento europeo, ecc., nonché, all'occorrenza, delle
convenzioni stipulate tra gli Stati membri in materie di rilevanza comu
nitaria. Gli atti sono distinti secondo la Comunità cui si riferiscono; nell'ordine
Cee, Ceca, Euratom, con una sezione finale per le disposizioni comuni.
All'interno delle singole Comunità, la distinzione, quando è necessaria,
segue tendenzialmente lo schema dei trattati (solo per la Cee è aggiunta una sezione finale «Varie», che concerne essenzialmente gli atti basati
sull'art. 235 del trattato o non riconducibili ad altre voci). Nell'ambito
delle singole voci, infine, è rispettato l'ordine cronologico di pubblicazio ne degli atti. (A. Tizzano)
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PARTE QUARTA
legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione di retta diversa dall'assicurazione sulla vita, fissa le disposizioni volte ad
agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 73/239/Cee (G.U. 15 marzo 1989, C 65, 6).
Banche
Direttiva del consiglio del 13 febbraio 1989 n. 89/117/Cee, relativa
agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle suc
cursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanzia ri con sede sociale fuori di tale Stato membro (G.U. 16 febbraio 1989, L 44, 40).
Società
Proposta di tredicesima direttiva del consiglio in materia di diritto delle società concernente le offerte pubbliche di acquisto o di scambio (G.U. 14 marzo 1989, C 64, 8).
Trasporti
Proposta di direttiva del consiglio relativa ai limiti di velocità per talu ne categorie di veicoli a motore nella Comunità (G.U. 9 febbraio 1989, C 33, 9).
Proposta di direttiva del consiglio sulla limitazione delle emissioni so nore degli aviogetti subsonici civili (G.U. 14 febbraio 1989, C 37, 6).
Proposta di direttiva del consiglio conernente la patente di guida (G. U. 27 febbraio 1989, C 48, 1).
Concorrenza
Decisione della commissione del 5 dicembre 1988 n. 89/22/Cee, relati va ad una procedura a norma dell'art. 86 del trattato Cee (IV/31.900. DPB Industries pie) (G.U. 13 gennaio 1989, L 10, 50).
Decisione della commissione del 12 dicembre 1988 n. 89/44/Cee, relati va ad una procedura a norma dell'art. 85 del trattato Cee (1V/27.393 e IV/27.394. Publishers Association-Accordi per la vendita dei libri a
prezzo netto) (G.U. 26 gennaio 1989, L 22, 12). Proposta modificata di regolamento (Cee) del consiglio sul controllo
delle operazioni di concentrazione tra imprese (G.U. 28 gennaio 1989, C 22, 14).
Decisione della commissione del 7 dicembre 1988 n. 89/93/Cee, relati va ad un procedimento a norma degli art. 85 e 86 del trattato Cee
(IV/31.906, vetro piano) (G.U. 4 febbraio 1989, L 33, 44). Decisione della commissione del 2 dicembre 1988 n. 89/94/Cee relativa
ad una procedura di applicazione dell'art. 85 del trattato Cee (IV/31.697, Charles Jourdan) (G.U. 1 febbraio 1989, L 35, 31).
Decisione della commissione del 19 dicembre 1988 n. 89/95/Cee, relati va ad una procedura di applicazione dell'art. 85 del trattato Cee (IV/31.291, Eurocheques uniformi) (G.U. 8 febbraio 1989, L 36, 16).
Decisione della commissione del 20 dicembre 1988 n. 89/96/Cee, relati va ad una procedura ai sensi dell'art. 85 del trattato Cee (IV/00.093, EMO) (G.U. 9 febbraio 1989, L 37, 11).
Decisione della commissione del 21 dicembre 1988 n. 89/113/Cee, rela tiva ad una procedura in conformità degli art. 85 e 86 del trattato Cee (IV/30.979 e 31.394, Dacca Navigator System) (G.U. 15 febbraio 1989, L 45, 27).
Regolamento della commissione del 30 novembre 1988 n. 556/89/Cee, relativo alla applicazione dell'art. 85, paragrafo 3 del trattato Cee e cate
gorie di accordi di licenza Know-how (G.U. 4 marzo 1989, L 61, 1). Decisione della commissione del 21 dicembre 1988 n. 89/190/Cee, rela
tiva ad un procedimento a norma dell'art. 85 del trattato Cee (IV/31.865, PVC) (G.U. 17 marzo 1989, L 74, 1).
Decisione della commissione del 21 dicembre 1988 n. 89/191/Cee, rela tiva a un procedimento a norma dell'art. 85 del trattato Cee (IV/31.866, LDPE) (G.U. 17 marzo 1989, L 74, 21).
Decisione della commissione del 21 dicembre 1988 n. 89/205/Cee, rela tiva ad una procedura in applicazione dell'art. 85 del trattato Cee (IV/31851
Magi» TV Guida/ITP, BBC e RTE) (G.U. 21 marzo 1989, L 78, 43).
Aiuti degli Stati
Decisione della commissione del 30 novembre 1988 n. 89/204/Cee, re lativa ad un aiuto regionale a favore dei produttori di mandarini in Sicilia
(G.U. 18 marzo 1989, L 76, 48). Decisione della commissione del 30 novembre 1988 n. 89/217/Cee, re
lativa ad Din aiuto nazionale a favore del settore delle carni bovine in Italia (G.U. 30 marzo 1989, L 85, 48).
Ravvicinamento delle legislazioni
Proposta di direttiva del consiglio sulla protezione giuridica delle in venzioni biotecnologiche (G.U. 13 gennaio 1989, C 10,3).
Il Foro Italiano — 1989.
Prima direttiva del consiglio del 21 dicembre 1988 n. 89/104/Cee, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa (G.U. 11 febbraio 1989, L 40, 1).
Direttiva del consiglio del 21 dicembre 1988 n. 89/105/Cee, riguardan te la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle
specialità medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazio nali di assicurazione malattia (G.U. 11 febbraio 1989, L 40, 8).
Direttiva del consiglio del 21 dicembre 1988 n. 89/106/Cee, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e ammini strative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (G.U. 11 febbraio 1989, L 40, 12).
Direttiva del consiglio del 21 dicembre 1988 n. 89/107/Cee, per il rav vicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (G. U. 11 febbraio 1989, L 40, 27).
Direttiva dal consiglio del 21 dicembre 1988 n. 89/108/Cee, per il rav vicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana (G.U. 11 febbraio 1989, L 40, 34).
Direttiva del consiglio del 21 dicembre 1988 n. 89/109/Cee, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i mate riali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
(G.U. 11 febbraio 1989, L 40, 38). Direttiva del consiglio del 21 dicembre 1988 n. 89/173/Cee, per il rav
vicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote (G.U. 10 marzo
1989, L 67, 1).
Appalti pubblici
Comunicazione C(88) 2510 della commissione agli Stati membri sul con trollo del rispetto delle norme in materia di pubblici appalti nei progetti e nei programmi finanziati dai fondi strutturali e dagli strumenti finan ziari (G.U. 28 gennaio 1989, C 22, 3).
Politica economica
Politica commerciale
Regolamento del consiglio del 20 febbraio 1989 n. 428/89/Cee, relativo
all'esportazione di taluni prodotti chimici (G.U. 22 febbraio 1989, L 50, 1). Decisione del consiglio del 12 dicembre 1988 n. 89/146/Cee, relativa
alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la
Repubblica d'Austria per il controllo e la reciproca protezione dei vini di qualità e del vino «retsina» (G.U. 27 febbraio 1989, L 56, 1).
Politica sociale
Decisione del consiglio del 16 dicembre 1988 n. 89/27/Cee, relativa alla seconda fase del programma di cooperazione tra università ed impre se in materia di formazione nel campo delle tecnologie (COMETT 11) (1990-1994) (G.U. 17 gennaio 1989, L 13, 28).
Proposta di decisione del consiglio che istituisce il programma LIN GUA per promuovere la formazione in lingua straniera nella Comunità
europea (G.U. 28 febbraio 1989, C 51, 7). Proposta di decisione de! consiglio per la promozione dell'insegnamen
to e dello studio delle lingue straniere nella Comunità europea, come
parte del programma LINGUA (G.U. 28 febbraio 1989, C 51, 13).
Ricerche e tecnologie
Decisione del consiglio del 13 febbraio 1989 n. 89/118/Cee, relativa ad un piano europeo di incentivazione per le scienze economiche (G.U. 16 febbraio 1989, L 44, 43).
Convenzioni tra Stati membri
Primo protocollo n. 89/128/Cee concernente l'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione sulla legge applicabile alle ob
bligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (G.U. 20 febbraio 1989, L 48, 1).
Secondo protocollo n. 89/129/Cee che attribuisce alla Corte di giusti zia delle Comunità europee alcune competenze per l'interpretazione della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (G.U. 20 febbraio 1989, L 48, 17).
Associazione e cooperazione
Decisione del consiglio del 20 febbraio 1989 n. 89/147/Cee, concernen te la conclusione di un accordo di cooperazione tra la Comunità econo mica europea, da una parte, e i paesi aderenti alla Carta del consiglio di cooperazione per gli Stati arabi del Golfo (Stato degli Emirati arabi
uniti, Stato del Bahrein, Regno dell'Arabia Saudita, Sultanato dell'O man, Stato del Qatar, Stato del Kuwait), dall'altra (G.U. 25 febbraio 1989, L 54, 1).
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
Decisione del consiglio del 27 febbraio 1989 n. 89/207/Cee, relativa
alla conclusione del protocollo supplementare all'accordo che istituisce
un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta (G. U. 23
marzo 1989, L 81, 1). Decisione del consiglio del 27 febbraio 1989 n. 89/208/ Cee, relativa
alla conclusione del protocollo supplementare all'accordo che istituisce
un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta, a seguito della adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla
Comunità (G.U. 23 marzo 1989, L 81, 10).
Varie
Educazione
Risoluzione del consiglio e dei ministri della pubblica istruzione riuniti
in sede di consiglio del 23 novembre 1988 sull'educazione alla salute nelle
scuole (G.U. 5 gennaio 1989, C 3, 1).
Ora legale
Quinta direttiva del consiglio del 21 dicembre 1988 n. 89/47/Cee, con
cernente le disposizioni relative all'ora legale (G.U. 21 gennaio 1989, L
17, 57).
Piccole e medie imprese
Proposta di decisione del consiglio concernente il miglioramento del
contesto dell'attività e la promozione dello sviluppo delle imprese, in par
ticolare delle piccole e medie imprese, nella Comunità (G.U. 30 marzo
1989, C 79, 5).
Protezione civile
Risoluzione del consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati
membri riuniti in sede di consiglio del 13 febbraio 1989, relativa ai nuovi
sviluppi della cooperazione comunitaria in materia di protezione civile
(G.U. 23 febbraio 1989, C 44, 3).
Telecomunicazioni
Proposta di decisione del consiglio concernente la televisione ad alta
definizione (G.U. 14 febbraio 1989, C 37, 5).
Turismo
Decisione del consiglio del 21 dicembre 1988 n. 89/46/Cee, su un pro
gramma d'azione per l'anno europeo del turismo (1990) (G.U. 21 gen
naio 1989, L 17, 53).
Tutela dei consumatori
Decisione del consiglio del 21 dicembre 1988 n. 89/45/ Cee, relativa
ad un sistema comunitario di scambio rapido di informazione sui pericoli
connessi con l'uso di prodotti di consumo (G.U. 21 gennaio 1989, L 17, 51).
Comunità europea del carbone e dell'acciaio
Aiuti
Decisione della commissione del 1° febbraio 1989 n. 322/89/Ceca, re
cante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (G.U. 10
febbraio 1989, L 38, 8). Decisione della commissione del 23 dicembre 1988 n. 89/218/Ceca, re
lativa agli aiuti che il governo italiano intende concedere alla siderurgia
pubblica (G.U. 31 marzo 1989, L 86, 76).
Disposizioni comuni
Commissione
Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Co
munità europee del 23 gennaio 1989 n. 89/81/Cee, Euratom, Ceca, rela
tiva alla nomina dei vicepresidenti della commissione delle Comunità
europee (G.U. 2 febbraio 1989, L 31, 20).
Il Foro Italiano — 1989.
CRONACHE COMUNITARIE (*)
(a cura di A. Tizzano)
ANTONIO TIZZANO
Note introduttive alla «legge La Pergola»
Sommario: 1. Premessa. — I .Le procedure di esecuzione degli obbli
ghi comunitari — 2. Finalità della legge. — 3. La c.d. legge comu
nitaria. — 4 La relazione introduttiva al realativo disegno di legge. — 5. Gli obblighi comunitari oggetto dell'adempimento. — 6. Le
modalità dell'adempimento. — 7. segue: L'attuazione in via rego lamentare. — 8. L'ipotesi delle «decisioni» destinate all'Italia. —
II. L'informazione al Parlamento. — 9. La relazione semestrale
sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario. — 10. La relazione annuale sulle Comunità europee. — III. I rap
porti Stato-regioni. — 11. Premessa. — 12. La partecipazione del
le regioni all'attuazione delle norme comunitarie. — 13. L'ipotesi di inadempimento delle regioni. — 14. La sessione comunitaria
della conferenza Stato-regioni. — IV. Altri aspetti della legge. —
15. Le disposizioni degli art. 12-15. — 16. Il ruolo del ministero
per le politiche comunitarie.
1. - Con una rapidità davvero inconsueta per i ritmi legislativi
italiani, e addirittura sorprendente se confrontata col travagliato
percorso dei precedenti provvedimenti in materia, è stato di re
cente approvato il disegno di legge recante (originariamente) «nor
me generali sulle procedure per l'esecuzione degli obblighi
comunitari», e più noto ormai come «progetto La Pergola» dal
nome del ministro che lo ha elaborato e attivamente sostenuto
nel corso di tutto l'iter parlamentare. Predisposto dal governo,
ad iniziativa appunto del ministro per il coordinamento delle po
litiche comunitarie, sul finire del 1987; presentato al Senato il
4 febbraio e alla Camera dei deputati il 22 novembre dell'anno
successivo; e poi, il 18 febbraio scorso, di nuovo al Senato a
causa degli emendamenti apportati dalla Camera, il disegno di
legge è diventato, in poco più di un anno, la 1. 9 marzo 1989
n. 86, recante «norme generali sulla partecipazione dell'Italia al
processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione
degli obblighi comunitari» (G.U. 10 marzo 1989, n. 58; Le leggi,
1989, I, 545). La relativa brevità dell 'iter parlamentare, come della stessa pre
parazione del disegno di legge, va certo ascritta a merito della
sollecitudine con cui quest'ultimo è stato seguito dal ministro pro
ponente, ma essa riflette anzitutto la viva attesa di tutti gli am
bienti interessati, compresi quelli comunitari per un intervento
legislativo in materia e la diffusa convinzione dell'assoluta neces
sità ed urgenza di un siffatto intervento (che non a caso si è
tradotto, per quanto consta, nell'unica legge ad hoc finora ema
nata da uno Stato membro delle Comunità europee per discipli
nare in modo organico l'importante materia). È purtroppo ben
noto infatti, senza che occorra dilungarsi sulle cause e sulle impli
cazioni di una situazione da tante parti e in tante occasioni de
nunciata, che il modo di organizzarsi dell'ordinamento italiano
rispetto al processo d'integrazione europea, e in particolare la
prassi di applicazione della normativa comunitaria, sono stati per
troppo tempo segnati, da ritardi e carenze anche gravi; e che ciò
ha indotto conseguenze pregiudizievoli per gli interessi e per l'im
magine stessa del nostro paese, considerate anche le motivazioni
poco edificanti di tante inadempienze e il pericoloso consolidarsi
di una sorta di «assuefazione all'illegalità», per cui il monotono
(*) I. - La rubrica si propone di riferire periodicamente sugli sviluppi
della normativa e della prassi delle Comunità europee (Ce), facendo volta
a volta il punto su determinati aspetti dell'esperienza comunitaria. Essa
ha prevalente finalità di informazione ed un impianto piuttosto flessibile,
per tener conto delle specifiche esigenze di esposizione dei temi via via
affrontati.
II. - Al fine di agevolare i lettori meno familiari con la peculiare termi
nologia comunitaria, si è ritenuto opportuno riassumere, per l'annata in
corso, in nota alla prima puntata della rubrica stessa (IV, 37), e, per
gli anni precedenti, in nota ad ogni puntata, gli aspetti della struttura
comunitaria maggiormente rilevanti ai fini della rubrica.
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