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PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA || LEGISLAZIONE COMUNITARIA (gennaio-marzo...

Date post: 31-Jan-2017
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LEGISLAZIONE COMUNITARIA (gennaio-marzo 1989) Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA (1989), pp. 309/310-313/314 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23255838 . Accessed: 25/06/2014 07:26 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.229.229.205 on Wed, 25 Jun 2014 07:26:44 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA || LEGISLAZIONE COMUNITARIA (gennaio-marzo 1989)

LEGISLAZIONE COMUNITARIA (gennaio-marzo 1989)Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA ESTRANIERA (1989), pp. 309/310-313/314Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23255838 .

Accessed: 25/06/2014 07:26

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

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309 GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA 310

Ili - Cessazione dei diritti parentali

Abbiamo già evidenziato come, secondo le leggi di questo Sta

to, la cessazione dei diritti parentali non possa conseguirsi per via negoziale, essendo invece condizionata alla sussistenza di sva

riati requisiti legali. Questo è stato uno dei profili di invalidazio

ne del surrogacy contract. Ma, nel dichiarare che detta cessazione

non poteva dirsi realizzata attraverso lo strumento contrattuale,

non ci siamo espressamente occupati dell'eventuale sussistenza,

nel caso in esame, dei requisiti cui la legge connette l'estinzione

dei diritti parentali. Procediamo perciò all'esame di questo profi

lo. (La corte ha concluso per l'inesistenza degli estremi legali del

la cessazione). (. . .)

V - Affidamento

Stante l'illegalità e l'incoercibilità degli obblighi contrattuali,

dobbiamo ora occuparci dell'affidamento di Baby M. prescin

dendo dalle previsioni del surrogacy contract, che attribuiva a

Stern la custodia esclusiva e permanente della bambina.

La lettura degli atti ci induce a confermare la decisione dei

giudici del merito di affidare la bambina agli Stern (per esattezza

al solo signor Stern), stante la ragionevolezza delle conclusioni

tratte dalla corte in base alle prove adotte. Anzi, a ben vedere,

gli atti di causa lasciano ben poco spazio a conclusioni differenti.

La trattazione del profilo ora in esame da parte dei giudici di

merito è esaustiva e per lo più acuta. Condividiamo sostanzial

mente quell'analisi, salvo qualche obiezione non proprio irrile

vante, che peraltro non muta il nostro orientamento. (. . .)

VI - Diritti di visita

Nella decisione di merito, la questione dei diritti di visita della

Whitehead risultava assorbita dalla pronuncia di estinzione dei

suoi diritti parentali. Annullata detta pronuncia, tuttavia, è ne

cessario ridefinire detta questione.

È opportuno, a nostro avviso, che una cosi delicata materia,

mai trattata in sede di merito, non sia esaminata de novo da

questa corte. Perciò rimettiamo la questione delle visite alla corte

di primo grado. Abbiamo concluso che la signora Whitehead entro certi limiti

ha diritto di visitare la bambina. Al giudice di rinvio non è dato

di ridiscutere questo profilo. Spetterà alla corte di merito deter

minare modalità e condizioni, termini e circostanze delle visite.

Si noti, peraltro, che l'indicazione della rappresentante della bam

bina circa l'opportunità di sospendere le visite per cinque anni

è piuttosto insolita — si potrebbe anche pensare che il senso ulti

mo della proposta sia la cessazione definitiva dei diritti parentali

—. Nondimeno, non può escludersi che detta sospensione appaia

opportuna e conforme a diritto a fronte di comprovati sviluppi

0 di risultanze del giudizio di rinvio.

Conclusioni

Questo caso permette di analizzare un acordo inedito in mate

ria di riproduzione: l'inseminazione artificiale di una madre sur

rogata. Gli sfortunati eventi ampiamente illustrati dimostrano che tutti

1 coinvolti pagano le conseguenze del ricorso incontrollato a tale

tecnica. Le vittime potenziali possono essere la madre surrogata

e la sua famiglia, il padre naturale e la di lui moglie, e soprattut

to la bambina. Pur se il surrogacy contract a prima vista ha ap

portato dei benefici per alcune coppie sterili, può anche, come

questo caso dimostra, causare sofferenze alle parti, qui fonda

mentalmente in buona fede e mosse da intenti encomiabili.

Abbiamo rilevato che il nostro sistema non permette il surro

gacy contract se stipulato nei termini di questo caso. Comunque

non è dato rinvenire alcuna proibizione legale della surrogacy quan

do la madre, senza pagamento e volontariamente, si presti alla

gravidanza per terzi, sempre che le sia lasciato il diritto di revo

care la sua scelta e le venga permesso di far valere i propri diritti

parentali.

Il Foro Italiano — 1989.

Inoltre, al legislatore è lasciata libertà di trattare questa delica

ta materia come meglio crede, rispettando soltanto i limiti costi

tuzionali.

(. . .) La decisione impugnata è in parte annullata, in parte rimessa

al giudice di rinvio secondo i principi indicati.

LEGISLAZIONE COMUNITARIA (*)

(gennaio-marzo 1989)

Comunità Economica Europea

Agricoltura Strutture

Decisione della commissione del 13 gennaio 1989 n. 89/79/Cee, relati

va al miglioramento della efficienza delle strutture agrarie in Italia (Cala bria), conformemente al regolamento (Cee) n. 797/85 del consiglio (G. U.

1° febbraio 1989, L 30, 78). Decisione della commissione dell'I 1 gennaio 1989 n. 89/86/Cee, relati

va al miglioramento della efficienza delle strutture agrarie in Italia (Cam

pania), conformemente al regolamento (Cee) n. 797/85 del consiglio (G. U.

3 febbraio 1989, L 32, 32). Decisione della commissione del 23 febbraio 1989 n. 89/180/Cee, rela

tiva al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie in Italia (re

gione Molise) conformemente al regolamento (Cee) n. 797/85 del consiglio (G.U. 8 marzo 1989, L 64, 20).

Sanità

Decisione della commissione del 16 gennaio 1989 n. 89/90/Cee, recante

approvazione della sesta modifica del piano di eradicazione accelerata

della peste suina classica presentato dall'Italia (G.U. 1° febbraio 1989, L 30, 79).

Stabilimento e prestazione dei servizi

Direttiva del consiglio del 21 dicembre 1988 n. 89/48/Cee, relativa ad

un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre an

ni (G.U. 24 gennaio 1989, L 19, 16). Raccomandazione del consiglio del 21 dicembre 1988 n. 89/49/Cee,

concernente i cittadini degli Stati membri titolari di un diploma rilasciato

in uno Stato terzo (G.U. 24 gennaio 1989, L 19, 24).

Assicurazioni

Proposta di seconda direttiva del consiglio che coordina le disposizioni

legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione di

retta sulla vita, fissa le disposizioni destinate ad agevolare l'esercizio ef

fettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/Cee

(G.U. 15 febbraio 1989, C 38, 7).

Proposta di direttiva del consiglio che modifica in particolare per quanto

riguarda l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circola

zione di autoveicoli, la prima direttiva 73/239/Cee del consiglio e la se conda direttiva 88/357/Cee del consiglio, che coordina le disposizioni

(*) La rubrica si propone di fornire un'informazione sulla c.d. legisla zione comunitaria nei suoi aspetti più significativi, specie per quanto ri

guarda l'Italia. Per tal motivo, vengono segnalati, a titolo principale,

gli atti «autoritativi» del consiglio e della commissione delle Ce («regola

menti», «direttive», «decisioni» Cee ed Euratom: «decisioni» e «racco

mandazioni» Ceca); nonché, in misura più limitata, gli atti non autoritativi

delle medesime istituzioni (pareri, raccomandazioni). Quando inoltre per l'interesse della materia ciò è parso opportuno, si è tenuto conto anche

di atti di diversa natura o provenienza, quali, ad es., le risoluzioni dei

rappresentanti degli Stati membri, le proposte di regolamenti e di diretti

ve, gli atti del parlamento europeo, ecc., nonché, all'occorrenza, delle

convenzioni stipulate tra gli Stati membri in materie di rilevanza comu

nitaria. Gli atti sono distinti secondo la Comunità cui si riferiscono; nell'ordine

Cee, Ceca, Euratom, con una sezione finale per le disposizioni comuni.

All'interno delle singole Comunità, la distinzione, quando è necessaria,

segue tendenzialmente lo schema dei trattati (solo per la Cee è aggiunta una sezione finale «Varie», che concerne essenzialmente gli atti basati

sull'art. 235 del trattato o non riconducibili ad altre voci). Nell'ambito

delle singole voci, infine, è rispettato l'ordine cronologico di pubblicazio ne degli atti. (A. Tizzano)

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PARTE QUARTA

legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione di retta diversa dall'assicurazione sulla vita, fissa le disposizioni volte ad

agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 73/239/Cee (G.U. 15 marzo 1989, C 65, 6).

Banche

Direttiva del consiglio del 13 febbraio 1989 n. 89/117/Cee, relativa

agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle suc

cursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanzia ri con sede sociale fuori di tale Stato membro (G.U. 16 febbraio 1989, L 44, 40).

Società

Proposta di tredicesima direttiva del consiglio in materia di diritto delle società concernente le offerte pubbliche di acquisto o di scambio (G.U. 14 marzo 1989, C 64, 8).

Trasporti

Proposta di direttiva del consiglio relativa ai limiti di velocità per talu ne categorie di veicoli a motore nella Comunità (G.U. 9 febbraio 1989, C 33, 9).

Proposta di direttiva del consiglio sulla limitazione delle emissioni so nore degli aviogetti subsonici civili (G.U. 14 febbraio 1989, C 37, 6).

Proposta di direttiva del consiglio conernente la patente di guida (G. U. 27 febbraio 1989, C 48, 1).

Concorrenza

Decisione della commissione del 5 dicembre 1988 n. 89/22/Cee, relati va ad una procedura a norma dell'art. 86 del trattato Cee (IV/31.900. DPB Industries pie) (G.U. 13 gennaio 1989, L 10, 50).

Decisione della commissione del 12 dicembre 1988 n. 89/44/Cee, relati va ad una procedura a norma dell'art. 85 del trattato Cee (1V/27.393 e IV/27.394. Publishers Association-Accordi per la vendita dei libri a

prezzo netto) (G.U. 26 gennaio 1989, L 22, 12). Proposta modificata di regolamento (Cee) del consiglio sul controllo

delle operazioni di concentrazione tra imprese (G.U. 28 gennaio 1989, C 22, 14).

Decisione della commissione del 7 dicembre 1988 n. 89/93/Cee, relati va ad un procedimento a norma degli art. 85 e 86 del trattato Cee

(IV/31.906, vetro piano) (G.U. 4 febbraio 1989, L 33, 44). Decisione della commissione del 2 dicembre 1988 n. 89/94/Cee relativa

ad una procedura di applicazione dell'art. 85 del trattato Cee (IV/31.697, Charles Jourdan) (G.U. 1 febbraio 1989, L 35, 31).

Decisione della commissione del 19 dicembre 1988 n. 89/95/Cee, relati va ad una procedura di applicazione dell'art. 85 del trattato Cee (IV/31.291, Eurocheques uniformi) (G.U. 8 febbraio 1989, L 36, 16).

Decisione della commissione del 20 dicembre 1988 n. 89/96/Cee, relati va ad una procedura ai sensi dell'art. 85 del trattato Cee (IV/00.093, EMO) (G.U. 9 febbraio 1989, L 37, 11).

Decisione della commissione del 21 dicembre 1988 n. 89/113/Cee, rela tiva ad una procedura in conformità degli art. 85 e 86 del trattato Cee (IV/30.979 e 31.394, Dacca Navigator System) (G.U. 15 febbraio 1989, L 45, 27).

Regolamento della commissione del 30 novembre 1988 n. 556/89/Cee, relativo alla applicazione dell'art. 85, paragrafo 3 del trattato Cee e cate

gorie di accordi di licenza Know-how (G.U. 4 marzo 1989, L 61, 1). Decisione della commissione del 21 dicembre 1988 n. 89/190/Cee, rela

tiva ad un procedimento a norma dell'art. 85 del trattato Cee (IV/31.865, PVC) (G.U. 17 marzo 1989, L 74, 1).

Decisione della commissione del 21 dicembre 1988 n. 89/191/Cee, rela tiva a un procedimento a norma dell'art. 85 del trattato Cee (IV/31.866, LDPE) (G.U. 17 marzo 1989, L 74, 21).

Decisione della commissione del 21 dicembre 1988 n. 89/205/Cee, rela tiva ad una procedura in applicazione dell'art. 85 del trattato Cee (IV/31851

Magi» TV Guida/ITP, BBC e RTE) (G.U. 21 marzo 1989, L 78, 43).

Aiuti degli Stati

Decisione della commissione del 30 novembre 1988 n. 89/204/Cee, re lativa ad un aiuto regionale a favore dei produttori di mandarini in Sicilia

(G.U. 18 marzo 1989, L 76, 48). Decisione della commissione del 30 novembre 1988 n. 89/217/Cee, re

lativa ad Din aiuto nazionale a favore del settore delle carni bovine in Italia (G.U. 30 marzo 1989, L 85, 48).

Ravvicinamento delle legislazioni

Proposta di direttiva del consiglio sulla protezione giuridica delle in venzioni biotecnologiche (G.U. 13 gennaio 1989, C 10,3).

Il Foro Italiano — 1989.

Prima direttiva del consiglio del 21 dicembre 1988 n. 89/104/Cee, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa (G.U. 11 febbraio 1989, L 40, 1).

Direttiva del consiglio del 21 dicembre 1988 n. 89/105/Cee, riguardan te la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle

specialità medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazio nali di assicurazione malattia (G.U. 11 febbraio 1989, L 40, 8).

Direttiva del consiglio del 21 dicembre 1988 n. 89/106/Cee, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e ammini strative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (G.U. 11 febbraio 1989, L 40, 12).

Direttiva del consiglio del 21 dicembre 1988 n. 89/107/Cee, per il rav vicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (G. U. 11 febbraio 1989, L 40, 27).

Direttiva dal consiglio del 21 dicembre 1988 n. 89/108/Cee, per il rav vicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana (G.U. 11 febbraio 1989, L 40, 34).

Direttiva del consiglio del 21 dicembre 1988 n. 89/109/Cee, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i mate riali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

(G.U. 11 febbraio 1989, L 40, 38). Direttiva del consiglio del 21 dicembre 1988 n. 89/173/Cee, per il rav

vicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote (G.U. 10 marzo

1989, L 67, 1).

Appalti pubblici

Comunicazione C(88) 2510 della commissione agli Stati membri sul con trollo del rispetto delle norme in materia di pubblici appalti nei progetti e nei programmi finanziati dai fondi strutturali e dagli strumenti finan ziari (G.U. 28 gennaio 1989, C 22, 3).

Politica economica

Politica commerciale

Regolamento del consiglio del 20 febbraio 1989 n. 428/89/Cee, relativo

all'esportazione di taluni prodotti chimici (G.U. 22 febbraio 1989, L 50, 1). Decisione del consiglio del 12 dicembre 1988 n. 89/146/Cee, relativa

alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la

Repubblica d'Austria per il controllo e la reciproca protezione dei vini di qualità e del vino «retsina» (G.U. 27 febbraio 1989, L 56, 1).

Politica sociale

Decisione del consiglio del 16 dicembre 1988 n. 89/27/Cee, relativa alla seconda fase del programma di cooperazione tra università ed impre se in materia di formazione nel campo delle tecnologie (COMETT 11) (1990-1994) (G.U. 17 gennaio 1989, L 13, 28).

Proposta di decisione del consiglio che istituisce il programma LIN GUA per promuovere la formazione in lingua straniera nella Comunità

europea (G.U. 28 febbraio 1989, C 51, 7). Proposta di decisione de! consiglio per la promozione dell'insegnamen

to e dello studio delle lingue straniere nella Comunità europea, come

parte del programma LINGUA (G.U. 28 febbraio 1989, C 51, 13).

Ricerche e tecnologie

Decisione del consiglio del 13 febbraio 1989 n. 89/118/Cee, relativa ad un piano europeo di incentivazione per le scienze economiche (G.U. 16 febbraio 1989, L 44, 43).

Convenzioni tra Stati membri

Primo protocollo n. 89/128/Cee concernente l'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione sulla legge applicabile alle ob

bligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (G.U. 20 febbraio 1989, L 48, 1).

Secondo protocollo n. 89/129/Cee che attribuisce alla Corte di giusti zia delle Comunità europee alcune competenze per l'interpretazione della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (G.U. 20 febbraio 1989, L 48, 17).

Associazione e cooperazione

Decisione del consiglio del 20 febbraio 1989 n. 89/147/Cee, concernen te la conclusione di un accordo di cooperazione tra la Comunità econo mica europea, da una parte, e i paesi aderenti alla Carta del consiglio di cooperazione per gli Stati arabi del Golfo (Stato degli Emirati arabi

uniti, Stato del Bahrein, Regno dell'Arabia Saudita, Sultanato dell'O man, Stato del Qatar, Stato del Kuwait), dall'altra (G.U. 25 febbraio 1989, L 54, 1).

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

Decisione del consiglio del 27 febbraio 1989 n. 89/207/Cee, relativa

alla conclusione del protocollo supplementare all'accordo che istituisce

un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta (G. U. 23

marzo 1989, L 81, 1). Decisione del consiglio del 27 febbraio 1989 n. 89/208/ Cee, relativa

alla conclusione del protocollo supplementare all'accordo che istituisce

un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta, a seguito della adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla

Comunità (G.U. 23 marzo 1989, L 81, 10).

Varie

Educazione

Risoluzione del consiglio e dei ministri della pubblica istruzione riuniti

in sede di consiglio del 23 novembre 1988 sull'educazione alla salute nelle

scuole (G.U. 5 gennaio 1989, C 3, 1).

Ora legale

Quinta direttiva del consiglio del 21 dicembre 1988 n. 89/47/Cee, con

cernente le disposizioni relative all'ora legale (G.U. 21 gennaio 1989, L

17, 57).

Piccole e medie imprese

Proposta di decisione del consiglio concernente il miglioramento del

contesto dell'attività e la promozione dello sviluppo delle imprese, in par

ticolare delle piccole e medie imprese, nella Comunità (G.U. 30 marzo

1989, C 79, 5).

Protezione civile

Risoluzione del consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati

membri riuniti in sede di consiglio del 13 febbraio 1989, relativa ai nuovi

sviluppi della cooperazione comunitaria in materia di protezione civile

(G.U. 23 febbraio 1989, C 44, 3).

Telecomunicazioni

Proposta di decisione del consiglio concernente la televisione ad alta

definizione (G.U. 14 febbraio 1989, C 37, 5).

Turismo

Decisione del consiglio del 21 dicembre 1988 n. 89/46/Cee, su un pro

gramma d'azione per l'anno europeo del turismo (1990) (G.U. 21 gen

naio 1989, L 17, 53).

Tutela dei consumatori

Decisione del consiglio del 21 dicembre 1988 n. 89/45/ Cee, relativa

ad un sistema comunitario di scambio rapido di informazione sui pericoli

connessi con l'uso di prodotti di consumo (G.U. 21 gennaio 1989, L 17, 51).

Comunità europea del carbone e dell'acciaio

Aiuti

Decisione della commissione del 1° febbraio 1989 n. 322/89/Ceca, re

cante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (G.U. 10

febbraio 1989, L 38, 8). Decisione della commissione del 23 dicembre 1988 n. 89/218/Ceca, re

lativa agli aiuti che il governo italiano intende concedere alla siderurgia

pubblica (G.U. 31 marzo 1989, L 86, 76).

Disposizioni comuni

Commissione

Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Co

munità europee del 23 gennaio 1989 n. 89/81/Cee, Euratom, Ceca, rela

tiva alla nomina dei vicepresidenti della commissione delle Comunità

europee (G.U. 2 febbraio 1989, L 31, 20).

Il Foro Italiano — 1989.

CRONACHE COMUNITARIE (*)

(a cura di A. Tizzano)

ANTONIO TIZZANO

Note introduttive alla «legge La Pergola»

Sommario: 1. Premessa. — I .Le procedure di esecuzione degli obbli

ghi comunitari — 2. Finalità della legge. — 3. La c.d. legge comu

nitaria. — 4 La relazione introduttiva al realativo disegno di legge. — 5. Gli obblighi comunitari oggetto dell'adempimento. — 6. Le

modalità dell'adempimento. — 7. segue: L'attuazione in via rego lamentare. — 8. L'ipotesi delle «decisioni» destinate all'Italia. —

II. L'informazione al Parlamento. — 9. La relazione semestrale

sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario. — 10. La relazione annuale sulle Comunità europee. — III. I rap

porti Stato-regioni. — 11. Premessa. — 12. La partecipazione del

le regioni all'attuazione delle norme comunitarie. — 13. L'ipotesi di inadempimento delle regioni. — 14. La sessione comunitaria

della conferenza Stato-regioni. — IV. Altri aspetti della legge. —

15. Le disposizioni degli art. 12-15. — 16. Il ruolo del ministero

per le politiche comunitarie.

1. - Con una rapidità davvero inconsueta per i ritmi legislativi

italiani, e addirittura sorprendente se confrontata col travagliato

percorso dei precedenti provvedimenti in materia, è stato di re

cente approvato il disegno di legge recante (originariamente) «nor

me generali sulle procedure per l'esecuzione degli obblighi

comunitari», e più noto ormai come «progetto La Pergola» dal

nome del ministro che lo ha elaborato e attivamente sostenuto

nel corso di tutto l'iter parlamentare. Predisposto dal governo,

ad iniziativa appunto del ministro per il coordinamento delle po

litiche comunitarie, sul finire del 1987; presentato al Senato il

4 febbraio e alla Camera dei deputati il 22 novembre dell'anno

successivo; e poi, il 18 febbraio scorso, di nuovo al Senato a

causa degli emendamenti apportati dalla Camera, il disegno di

legge è diventato, in poco più di un anno, la 1. 9 marzo 1989

n. 86, recante «norme generali sulla partecipazione dell'Italia al

processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione

degli obblighi comunitari» (G.U. 10 marzo 1989, n. 58; Le leggi,

1989, I, 545). La relativa brevità dell 'iter parlamentare, come della stessa pre

parazione del disegno di legge, va certo ascritta a merito della

sollecitudine con cui quest'ultimo è stato seguito dal ministro pro

ponente, ma essa riflette anzitutto la viva attesa di tutti gli am

bienti interessati, compresi quelli comunitari per un intervento

legislativo in materia e la diffusa convinzione dell'assoluta neces

sità ed urgenza di un siffatto intervento (che non a caso si è

tradotto, per quanto consta, nell'unica legge ad hoc finora ema

nata da uno Stato membro delle Comunità europee per discipli

nare in modo organico l'importante materia). È purtroppo ben

noto infatti, senza che occorra dilungarsi sulle cause e sulle impli

cazioni di una situazione da tante parti e in tante occasioni de

nunciata, che il modo di organizzarsi dell'ordinamento italiano

rispetto al processo d'integrazione europea, e in particolare la

prassi di applicazione della normativa comunitaria, sono stati per

troppo tempo segnati, da ritardi e carenze anche gravi; e che ciò

ha indotto conseguenze pregiudizievoli per gli interessi e per l'im

magine stessa del nostro paese, considerate anche le motivazioni

poco edificanti di tante inadempienze e il pericoloso consolidarsi

di una sorta di «assuefazione all'illegalità», per cui il monotono

(*) I. - La rubrica si propone di riferire periodicamente sugli sviluppi

della normativa e della prassi delle Comunità europee (Ce), facendo volta

a volta il punto su determinati aspetti dell'esperienza comunitaria. Essa

ha prevalente finalità di informazione ed un impianto piuttosto flessibile,

per tener conto delle specifiche esigenze di esposizione dei temi via via

affrontati.

II. - Al fine di agevolare i lettori meno familiari con la peculiare termi

nologia comunitaria, si è ritenuto opportuno riassumere, per l'annata in

corso, in nota alla prima puntata della rubrica stessa (IV, 37), e, per

gli anni precedenti, in nota ad ogni puntata, gli aspetti della struttura

comunitaria maggiormente rilevanti ai fini della rubrica.

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