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PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA || LEGISLAZIONE COMUNITARIA (agosto 1989):...

Date post: 31-Jan-2017
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LEGISLAZIONE COMUNITARIA (agosto 1989): Comunità economica europea Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA (1989), pp. 465/466-467/468 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23255843 . Accessed: 28/06/2014 07:39 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.238.114.163 on Sat, 28 Jun 2014 07:39:15 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA || LEGISLAZIONE COMUNITARIA (agosto 1989): Comunità economica europea

LEGISLAZIONE COMUNITARIA (agosto 1989): Comunità economica europeaSource: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA ESTRANIERA (1989), pp. 465/466-467/468Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23255843 .

Accessed: 28/06/2014 07:39

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465 GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA 466

Sulle spese. (Omissis)

Per questi motivi, la corte, pronunziandosi sulla questione sot

topostale dal Bundesgerichtshof, con ordinanza 4 febbraio 1986, dichiara:

Una clausola di non contestazione contenuta in un accordo di licenza di brevetto può, a seconda del contesto giuridico ed eco

nomico, avere un carattere restrittivo della concorrenza ai sensi

dell'art. 85, n. 1, del trattato. Una tale clausola non ha tuttavia

carattere restrittivo della concorrenza qualora la licenza che la

contiene sia stata concessa a titolo gratuito ed il licenziatario non

possa, pertanto, subire svantaggi concorrenziali relativi al paga mento di compensi, o, inoltre, qualora la licenza, pur essendo

stata concessa a titolo oneroso, riguardi un procedimento tecni

camente superato al quale l'impresa che ha accettato l'obbligo di non contestazione non faceva ricorso.

LEGISLAZIONE COMUNITARIA (*)

(agosto 1989)

Comunità economica europea

Agricoltura

Decisione della commissione del 18 luglio 1989 n. 89/501/Cee, che de termina i criteri di riconoscimento e di sorveglianza delle associazioni di allevatori e delle organizzazioni di allevamento che tengono o istituiscono libri genealogici per i suini riproduttori di razza pura (G.U. 23 agosto 1989, L 247, 19).

Decisione della commissione del 18 luglio 1989 n. 89/502/Cee, che fis sa i criteri d'iscrizione nei libri genealogici dei suini riproduttori di razza

pura (G.U. 23 agosto 1989, L 247, 21). Decisione della commissione del 18 luglio 1989 n. 89/503/Cee, che sta

bilisce il certificato per i suini riproduttori di razza pura il loro sperma e i loro ovuli ed embrioni (G.U. 23 agosto 1989, L 247, 22).

Decisione della commissione del 18 luglio 1989 n. 89/504/Cee, che de

termina i criteri di riconoscimento e di sorveglianza delle associazioni di

allevatori, delle organizzazioni di allevamento e delle imprese private che

tengono o istituiscono libri genealogici per i suini ibridi riproduttori (G. U. 23 agosto 1989, L 247, 31).

Decisione della commissione del 18 luglio 1989 n. 89/505/Cee, che fis

sa i criteri d'iscrizione nei registri dei suini ibridi riproduttori (G.U. 23

agosto 1989, L 247, 33). Decisione della commissione del 18 luglio 1989 n. 89/506/Cee, che sta

bilisce il certificato per i suini ibridi riproduttori, il loro sperma e i loro ovuli ed embrioni (G.U. 23 agosto 1989, L 247, 34).

Decisione della commissione del 18 luglio 1989 n. 89/507/Cee, che fis

sa i metodi di controllo all'attitudine e di valutazione de|.valore genetico dei suini riproduttori di razza pura e riproduttori ibridi (G.U. 23 agosto 1989, L 247, 43).

(*) La rubrica si propone di fornire un'informazione sulla c.d. legis lazione comunitaria nei sui aspetti più significativi, specie per quanto ri

guarda l'Italia. Per tal motivo, vengono segnalati, a titolo principale, gli atti «autoritativi» del consiglio e della commissione delle Ce («regola menti», «direttive», «decisioni» Cee ed Euratom: «decisioni» e «racco mandazioni» Ceca); nonché, in misura più limitata, gli atti non autorita tivi delle medesime istituzioni (pareri, raccomandazioni). Quando inoltre

per l'interesse della materia ciò è parso opportuno, si è tenuto conto anche di atti di diversa natura o provenienza, quali, ad es., le risoluzioni dei rappresentanti degli Stati membri, le proposte di regolamenti e di

direttive, gli atti del parlamento europeo, ecc., nonché, all'occorrenza, delle convenzioni stipulate tra gli Stati membri in materie di rilevanza

comunitaria. Gli atti sono distinti secondo la Comunità cui si riferiscono: nell'ordine

Cee, Ceca, Euratom, con una sezione finale per le disposizioni comuni.

All'interno delle singole Comunità, la distinzione, quando è necessaria,

segue tendenzialmente lo schema dei trattati (solo per la Cee è aggiunta una sezione finale «Varie», che concerne essenzialmente gli atti basati

sull'art. 235 del trattato o non riconoscibili ad altre voci). Nell'ambito delle singole voci, infine, è rispettato l'ordine cronologico di pubblicazio ne degli atti. [A. Tizzano]

Il Foro Italiano — 1989.

Vino e vitivinicoli

Regolamento del consiglio del 24 luglio 1989 n. 2389/89/Cee, relativo alle norme generali per la classificazione delle varietà di viti (G. U. 9 ago sto 1989, L 232, 1).

Regolamento del consiglio del 24 luglio 1989 n. 2390/89/Cee, che sta bilisce le norme generali per l'importazione dei vini, dei succhi e dei mo sti di uve (G.U. 9 agosto 1989, L 232, 7).

Regolamento del consiglio del 24 luglio 1989 n. 2391/89/Cee, che sta bilisce le definizioni di taluni prodotti del settore vitivinicolo dei codici NC 2009 e 2204, originari dei paesi terzi (G.U. 9 agosto 1989, L 232, 10).

Regolamento del consiglio del 24 luglio 1989 n. 2392/89/Cee, che sta bilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e di mosti di uve (G.U. 9 agosto 1989, L 232, 13).

Lavoratori

Regolamento del consiglio del 18 luglio 1989 n. 2332/89/Cee, recante modifica del regolamento (Cee) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei

regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autono mi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e del

regolamento (Cee) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (Cee) n. 1408/71 (G.U. 2 agosto 1989, L 224, 1).

Trasporti

Direttiva del consiglio del 18 luglio 1989 n. 89/459/Cee, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla pro fondità degli intagli del battistrada dei pneumatici di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi (G.U. 3 agosto 1989, L 226, 4).

Direttiva del consiglio del 18 luglio 1989 n. 89/461/Cee, che modifica la direttiva 85/3/Cee relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre carat teristiche tecniche di taluni veicoli stradali, allo scopo di fissare talune dimensioni massime autorizzate degli autoarticolati (G. U. 3 agosto 1989, L 226).

Concorrenza

Decisione della commissione del 18 luglio 1989 n. 89/512/Cee, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del trattato Cee (IV/31 499 Banche dei Paesi Bassi) (G.U. 30 agosto 1989, L 253, 1).

Decisione della commissione del 2 agosto 1989 n. 89/515/Cee, relativa ad un procedimento a norma dell'àrticolo 85 del trattato Cee (IV/31.553 Rete metallica elettrosaldata) (G.U. 6 settembre 1989, L 260, 1).

Politica economica

Politica commerciale

Regolamento della commissione del 2 agosto 1989 n. 2496/89/Cee, re lativo al divieto di importare nella Comunità avorio greggio o lavorato ottenuto dall'elefante africano (G.U. 17 agosto 1989, L 240, 5).

Politica sociale

Decisione della commissione del 18 luglio 1989 n. 89/457/Cee, che isti tuisce un programma di azione a medio termine della Comunità per l'in

tegrazione economica e sociale delle categorie di persone economicamente e socialmente disagiate (G.U. 2 agosto 1989, L 224, 10).

Decisione del consiglio del 28 luglio 1989 n. 89/489/Cee, che istituisce un programma d'azione inteso a promuovere la conoscenza di lingue stra niere nella Comunità europea (lingua) (G.U. 16 agosto 1989, L 239, 24).

Proposta di direttiva del consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il

lavoro (G.U. 24 agosto 1989, C 218, 5).

Ambiente

Proposta di regolamento (Cee) del consiglio sull'istituzione dell'agenzia

europea dell'ambiente e della rete europea di controllo e d'informazione

sull'ambiente (G.U. 23 agosto 1989, C 217, 7).

Varie

Piccole e medie imprese

Decisione del consiglio del 28 luglio 1989 n. 89/490/Cee, concernente

il miglioramento del contesto dell'attività e la promozione dello sviluppo delle imprese nella comunità, in particolare delle piccole e medie imprese

(G.U. 16 agosto 1989, L 239, 33).

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PARTE QUARTA

Disposizioni comuni

Corte di giustizia

Modifiche del regolamento di procedura della corte di giustizia delle

comunità europee, del 7 giugno 1989 (G.U. 17 agosto 1989, L 241, 1).

Tribunale di primo grado

Rettifiche della decisione 88/591/Ceca/Cee, Euratom del consiglio, del 24 ottobre 1988, che istituisce un tribunale di primo grado delle comunità

europee (G.U. L 319 del 25 novembre 1988) (G.U. 17 agosto 1989, L

241, 4). Decisione della consiglio del 24 ottobre 1988, che istituisce un tribunale

di primo grado delle comunità europee (88/591/Ceca, Cee, Euratom) (come modificata con rettifica pubblicata nella G.U. L 241 del 17 agosto 1989)

(G.U. 21 agosto 1989, C 215, 1).

CRONACHE COMUNITARIE (*) CRONACHE COMUNITARIE (*)

La liberalizzazione comunitaria dei movimenti di capitali

(a cura di A. Tizzano)

GIOVANNI GIACALONE

Sommario: 1. Il lento cammino della liberalizzazione. — 2. La

direttiva del 24 giugno 1988: la nuova tecnica della liberalizza

zione. — 3 .Le misure di salvaguardia. — 4. I poteri degli Stati in materia di controlli. — 5. Le deroghe ed i differimenti concessi ad alcuni Stati membri. — 6. I rapporti con gli Stati

terzi e la regolazione dei flussi finanziari internazionali.

1. - Con la direttiva Cee n. 361/88 del consiglio del 24 giugno 1988 (1), la Comunità ha compiuto un passo decisivo verso la

totale attuazione della libertà dei capitali, la quale, a sua volta, è un presupposto indispensabile per un mercato interno dei servi

zi finanziari.

La liberalizzazione in questo settore era stata sollecitamente av

viata dal legislatore comunitario nel 1960, con l'approvazione di

una prima direttiva di notevole portata (2), lievemente modifica ta nel 1962 (3). Con tali atti venivano liberalizzate le operazioni

più strettamente connesse con le altre libertà fondamentali: inve

stimenti diretti, capitali personali e crediti commerciali. Attraver

so la liberalizzazione dell'acquisto di titoli quotati in borsa veni

vano altresì poste le basi di un mercato finanziario europeo in

tegrato (4).

(*) I. - La rubrica si propone di riferire periodicamente sugli sviluppi della normativa e della prassi delle Comunità europee (Ce), facendo volta a volta il punto su determinati aspetti dell'esperienza comunitaria. Essa ha prevalente finalità di informazione ed un impianto piuttosto flessibile, per tener conto delle specifiche esigenze di esposizione dei temi via via affrontati.

II. - Al fine di agevolare i lettori meno familiari con la peculiare termi

nologia comunitaria, si è ritenuto opportuno riassumere, per l'annata in

corso, in nota alla prima puntata della rubrica stessa (IV, 37), e, per gli anni precedenti, in nota ad ogni puntata, gli aspetti della struttura comunitaria maggiormente rilevanti ai fini della rubrica.

(1) In G.U.C.E. L 178/5 del 8 luglio 1988.

(2) In G.U.C.E. del 12 luglio 1960, 921.

(3) In G.U.C.E. del 22 dicembre 1962, 62.

(4) Le direttive del 1960 e 1962 contenevano una classificazione delle

operazioni finanziarie in quattro categorie: la prima (lista A) comprende va gli investimenti diretti, quelli immobiliari, i movimenti di capitali a carattere personale, nonché i crediti commerciali a breve e medio termi

ne; la seconda (lista B) le megoziazioni su titoli in borsa; la terza (lista

Il Foro Italiano — 1989.

Nel successivo ventennio, invece, il processo di liberalizzazione

si arrestava: progetti di direttive presentati dalla commissione ve

nivano tenacemente ostacolati dalle divergenti posizioni degli Sta

ti, i quali, specie a seguito delle ricorrenti crisi monetarie degli

anni '70, non volevano rinunciare alla propria «sovranità mone

taria». Anzi, non pochi paesi membri, tra cui l'Italia, otteneva

no, attraverso l'applicazione di clausole di salvaguardia, ampie

deroghe agli stessi obblighi di liberalizzazione sanciti dalle diretti

ve del 1960 e 1962.

Un'inversione di tendenza si è avuta a partire dalla metà degli

anni '80, con la riduzione e l'eliminazione dei regimi di salva

guardia e, ancor di più, con l'attuazione del programma predi

sposto dalla commissione (5) per specificare, nel settore dei capi

tali, gli impegni elencati nel libro bianco sul completamento del

mercato interno del 1985.

La prima fase di tale programma si è compiuta con l'abroga zione delle clausole di salvaguardia concernenti la Francia e l'Ita

lia e con l'ulteriore riduzione dell'ambito di quella riguardante

l'Irlanda, nonché con l'approvazione della direttiva 86/566 del

17 novemre 1986 che ha liberalizzato, tra l'altro, l'acquisto di

titoli esteri sui mercati nazionali.

La seconda fase del programma è culminata con l'approvazio

ne, da parte del consiglio, della direttiva del 24 giugno 1988, la

quale — sia pure con i temperamenti di cui si dirà in seguito — sancisce la soppressione dei vincoli su tutte le operazioni non

comprese nelle direttive precedenti (specialmente: movimenti di

capitali a breve termine; esportazione e importazione di mezzi

di pagamento).

2. - In base all'art. 1 della direttiva «Gli Stati membri soppri mono le restrizioni ai movimenti di capitali effettuati tra le perso ne residenti negli Stati membri...». La stessa formulazione del

l'obbligo di liberalizzazione posto a carico degli Stati evidenzia

il deciso mutamento di rotta intrapreso dalle istituzioni comuni

tarie nel perseguimento della libertà dei capitali. Fino ad ora tale

obiettivo era stato tendenzialmente realizzato attraverso un pro

gressivo trasferimento di determinate categorie di operazioni da

un regime vincolato ad una disciplina di liberalizzazione incondi

zionata (6), sempre fatto salvo, ovviamente, il ricorso alle clauso

le di salvaguardia di cui agli art. 108, 109 o 73 del trattato.

Oggi, invece, viene sancita, in termini generali e di principio, la libertà dei capitali in ambito comunitario (bisogna «sopprime re le restrizioni») ed ogni limitazione a detta libertà assume carat

tere di eccezionalità («fatte salve le disposizioni che seguono»). Al riguardo va ricordato che il principio della libertà delle rela

zioni economiche e finanziarie con l'estero, temperato da ecce

zioni o limitazioni espressamente previste, ispira la legislazione valutaria italiana a seguito della revisione introdotta con la 1. n.

599 del 26 settembre 1986. Con questa riforma si è attuato il

C) le emissioni e negoziazioni di titoli non quotati, nonché i crediti com merciali a lungo termine e i crediti finanziari; la quarta (lista D) i crediti finanziari a breve termine, nonché l'accensione di conti e gli investimenti a breve in buoni del tesoro o in altri titoli del mercato monetario. La liberalizzazione era stata attuata soltanto per le prime due categorie (liste A e B) e talvolta, limitata in seguito al ricorso, da parte degli Stati, a clausole di salvaguardia. Per le transazioni di cui alla lista C gli Stati avevano solo la facoltà — non l'obbligo — di liberalizzarle, facoltà di cui si erano avvalse Germania, Belgio e Lussemburgo; mentre le opera zioni di cui alla lettera D, a carattere monetario e prevalentemente specu lativo, non erano in alcun modo liberalizzate.

(5) Programma per una liberalizzazione dei movimenti di capitali nella

comunità, Com (86), 292, del 12 giugno 1986.

(6) Con la direttiva 566/86 le categorie erano ridotte a tre: la prima (lista A) conteneva le operazioni per le quali non potevano introdursi restrizioni (salvo il ricorso a clausole di salvaguardia), nella quale erano state accorpate quelle di cui all'elenco B delle direttive del '60, nonché i crediti a breve medio e lungo termine legati a scambi di merci o servizi,

dapprima inclusi nella lista C. Piena liberalizzazione era prevista nell'86

per le operazioni in titoli quotate, anche essi inclusi nella lista A. La seconda categoria (lista B) riproduceva sostanzialmente le operazioni di cui alla lista C delle direttive del '60, per le quali gli Stati avevano la

possibilità di mantenere o ristabilire le restrizioni esistenti. La lista C

comprendeva le operazioni a breve termine per le quali non vigeva alcun

obbligo di liberalizzazione, come per quelle di cui alla lista D delle diretti ve del '60. In riferimento alla classificazione delle operazioni delle diretti ve del 1960 e 1962 vedi nota n. 5).

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