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PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || RIVISTA DI GIURISPRUDENZA PENALE

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RIVISTA DI GIURISPRUDENZA PENALE Source: Il Foro Italiano, Vol. 41, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1916), pp. 397/398-399/400 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23117972 . Accessed: 25/06/2014 05:41 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.77.25 on Wed, 25 Jun 2014 05:41:22 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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RIVISTA DI GIURISPRUDENZA PENALESource: Il Foro Italiano, Vol. 41, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1916), pp.397/398-399/400Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23117972 .

Accessed: 25/06/2014 05:41

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

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GIURISPRUDENZA PENALE

tolazione francese del 28 maggio 1740 tra il Re di

Francia Luigi XV ed il Sultano Mahmoud, art. 16) ri

prodotta poi all'art. 3 della « Memoria sui privilegi

giudiziari degli stranieri pubblicata dalla Turchia il 7

lùglio 1869 »). Evidentemente la disposizione, che è logica conse

guenza del principio dell'inviolabilità personale del con

sole, va intesa nel senso che la casa consolare è sottratta

a qualsiasi atto d'impero da parte delle autorità locali,

le quali non potranno, in alcun caso e per alcuna ragione, o sotto qualsiasi pretesto, penetrarvi, senza il consenso

del console. Ne deriva che dessa è inaccessibile agli agenti di giustizia, al fine di eseguire perquisizioni, arresti od altri atti di carattere coattivo, esente da visite della po lizia o degli addetti alle dogane.

Ma da questo ad arrivare fino al punto di affermare

che i reati tutti commessi dentro un consolato in paese di capitolazione sfuggano alla competenza dell'autorità,

locali, molto ci corre; per ammettere il principio si do

vrebbero dare eccessiva estensione alla immunità ed esen

zioni consolari, perdendo di vista le disposizioni conte

nute nelle capitolazioni e l'interpretazione ad esse data

da scrittori insigni in materia. Ritenuto che, per le considerazioni suesposte il tribu

nale locale ha competenza a giudicare, rationc loci nella

causa in esame, nè valgono a spogliarlo le limitazioni ad

esso imposte dal principio dell'inviolabilità della casa consolare.

In ossequio ad esso, durante il periodo istruttorio le

autorità inquirenti si preoccuparono di non varcare la

soglia del consolato greco per eseguire accertamenti di

prova, arresti od altri provvedimenti coattivi.

Ritenuto che, sgombrato il terreno della questione

più importante resta ancora a vedere se sia immune dalla

giurisdizione locale l'imputata odierna, per la considera

zione che dessa era all'epoca dellaconsumazione dei de

litti ascrittile, domestica del console generale di Grecia.

La Crissi Hal vagi è suddita ottomana; su ciò non v'è

dubbio. Quindi è duopo vedere se essa, perchè do

mestica del console greco a Rodi, rientri nella cate

goria dei cosidetti «protetti», e più propriamente fra

quelli, che sono posti sotto la protezione di alcuno degli

Stati, che han trattati capitolari con la Porta e che godono

di tutti i privilegi accordati agli stranieri, nonostante siano sudditi ottomani. Si tratta di quelle persone di cui dovettero circondarsi gli ambasciatori ed i consoli in

Turchia o per poter comunicare a loro mezzo, con le

autorità ottomane (interpreti o dragomanni) o per co

stituire un corpo di guardia a tutela della loro persona

e della loro dimora (jannisseri o cavas). Di tal genere di

protetti si occupa il regolamento sui « Protetti dai con

solati» promulgato dalla Porta, col consenso delle Potenze

il 23sefer 1280 (9 agosto 1866), il quale costituisce, si può dire la legge organica sulla protezione degli indigeni.

L'art. 1 di esso stabilisce che i consolati possono assumere degli impiegati indigeni i quali diventano im

piegati privilegiati (protetti stranieri) e dice che essi sono i dragomanni ed i cavas o jannisseri dei quali fissa anche il numero che non può essere oltrepassato, se non

con il consenso della Sublime Porta,

L'art. 5 e seguenti stabiliscono le condizioni p9r potere ottenere la protezione straniera ; il suddito otto

mano deve essere regolarmente investito di determinate

funzioni e la sua nomina deve essere approvata dal go

verno ottomano.

Ora le funzioni, che danno diritto alla protezione nei

riguardi della persona ohe ne è investita, sono quelle di

agente consolare, dragomanno e jannissero o cavas al ser

vizio di un consolato straniero. All'infuori di essi nes

suno altro suddito ottomano ha diritto alla protezione e

devonsi perciò escludere i domestici indigeni dei consoli. Lo dice tassativamente l'art. 12 del citato regolamento:

« I domestici indigeni dei consoli, poiché non appar tengono alla categoria degl'impiegati privilegiati, non

avranno alcun diritto alla protezione. « Tuttavia, non si procederà contro di essi che nelle

forme compatibili con i riguardi dovuti al console ed essi

non saranno arrestati se non dopo regolare preavviso dato al console stesso ». E tali riguardi furono ad usura

osservati nella causa in esame, sia in periodo istrutto

rio che negli atti preliminari al giudizio. Ritenuto che non è dubbio doversi affermare dopo le

considerazioni esposte, la competenza di questo tribu

nale...

Per questi motivi, ecc.

RIVISTA DI 8IMPRUBMZA PENALE

Wotlfleulont — €ftm«gBis alla moglie — Omessa In

dicazione delle generalità —^Knllltà luansslstente

(Ood. proe. pen., art. Ili e 119).

La notificazione della citazione all' imputato mediante

consegna alla moglie, senza indicazione del nome e co

gnome della donna cui fu consegnata, non è '■nulla. (1)

(Cassazione Roma, prima sezione penale, 16 marzo 1916,

Pres. Gui, Est. Venzi — Ric. Cappello).

Notlfleaclone — Consegna e persona familiare — Omessa

Indleaslone delle generalità — ISalllit (God. prOC.

pen., art. Ili e 119).

È nulla la notificazione se l'ufficiale giudiziario non ha indicato le generalità della persona familiare alla

quale ha consegnato la copia dell'atto notificato. (2)

(Cassazione Roma, seconda sezione penale, 4 aprile 1916,

Pres. Marsico, Est. De Luca — Ric. Russo).

(1) Contra: 10 luglio 1918, Fiesole De Rosa (Foro it., 1913,

II, 473, con nota di richiami) e la sentenza che segue. In dot

trina conforme Mortara ed Aloisi, Spieg. prat. del cod. di proc.

pen., parte I, 718; contra, Stoppato, Disposizioni generali, in

Comm.. al cod. di proc. pen. ed. Un. tip. ed. tor., vol. IY, 718. Il

Manzini (Tratt. di proc. pen. it., vol. II, 78) ritiene che non sus

siste la nullità, se la persona sia in altro modo sufficientement» identificata.

La sentenza sopra riassunta osserva : «... Considerando che la legge non solo non precisa sotto pena di nullità, ma nean

che accenna in modo alcuno alla necessità della indicazione del

nome e cognome della moglie dell'imputato, cui l'ufficiale giu diziario consegna la copia della citazione a termini dell'art. Ili

cod. proc. penale...». Si può discutere se l'omessa indicazione del nome e cognome

della persona a cui è consegnata la copia di un atto notificato

importa nullità, ma è strano che si discuta se tale indicazione

é prescritta, mentre l'art. 116 cod. proc. pen. espressamente dice che di ogni notificazione l'ufficiale giudiziario scrive del

l'atto la relazione, in cui indica le ricerche fatte, la data, il nome, il cognome e le qualità personali di colui al quale ha contegnata la

copia » !

Cfr. anche la sentenza 26 giugno 1916, Labonia (retro, col. 379).

(2) Contra, la sentenza^che precede. L'attuale sentenza osserva : «... Questo Suprsmo Collegio

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PARTE SECONDA

CaHMi»< — Annullamento eon rinvio — Imputato

jSeareeraslone (Cod. proc. pen., art. 537).

In caso di annullamento di una sentenza di condanna

con rinvio ad altro giudice, se l'imputato si trovi in car

cere esclusivamente per l'espiazione della pena inflittagli con la sentenza annullata e non sia stato emesso nè possa emettersi mandato di cattura, la Corte di cassazione deve

ordinarne la scarcerazione. (1)

(Cassazione Roma, seconda sezione penale, 4 aprile

1916, Pres. Marsico, Est. De Luca — Ric. Russo).

Cauultn* — (tentenna di pretore — Bletrio del P.

SU. pretto 11 pretore — Imam intuibilità (Cod. prOC.

pen., art. 506).

Contro le sentenze del pretore è consentito il ricorso

per cassazione soltanto al procuratore del Re e non an

che al P. M. avanti la pretura. (2)

(Cassazione! Roma, prima sezione penale, 29 mag

gio 1916, Pres. Qui, Est. Segala — Ric. P. M. c. Vigliano).

Liberta personalej|dell'lmpotato — Istruitone somma

ria — Provvedimento^ mila liberta dell'imputato

— Competenza del glndtee Istruttore — Richiesta

ha costantemente riconosciuto, nei suoi giudicati, essere affetta da nullità la notificazione degli atti eseguita durante l'impero del codice di procedura penale del 1865, ove non sia osservata la disposizione dell'art. 189 di esso, perla quale, quando l'uffi ciale giudiziario non trovi nel domicilio, nella residenza, o nella dimora l'imputato a cui l'atto doveva essere notificato, deve indicare le generalità della persona famigliare alla quale ha con

segnata la copia: la notificazione è nulla, perché l'imputato non può, nella ignoranza della persona stessa, far valere le ec cezioni intorno a tal forma di notificazione stabilite o derivanti dalla stessa legge processuale >.

(1) Conforme, Manzini, Trai, di dir. proc. pen. it., vol. II, 640. La sentenza osserva : «. . . Risultando dagli atti che il Russo

fa tratto in carcere, dove egli attualmente si trova, per l'espia zione della pena inflittagli coll'anzidetta sentenza del tribunale, confermata da quella della Corte d'appello, della quale si di

spone l'annullamento, e non per mandato di cattura rilasciato nel periodo istruttorio, imperocché il reato per il quale si pro cede contro di lui (omicidio colposo) non lo consente, si dovrà ordinare la scarcerazione di lui, mancando qualsiasi titolo alla sua detenzione ».

(2) Conformi : Manzini, Trat. di proc. pen. it., vol. II, 619 e

620; Màsdcci, Le imp. dei prow, giud., in Enc. del dir. pen del Pesaina, parte II, vol. V, 201 e 202; Pinto, Man. di proc. pen., 333 ; — contra, Mortara ei> Aloisi, Spieg. prot. del cod. di proc. pen., parte II, 472 e 473. Per l'art. 645 del codice abrogato in vece il ricorso era consentito soltanto al P. M. presso la pre tura: 3 febbraio 1914, Colombini (Foro it., Rep. voce Cassazione

pen., n. 108). L'attuale sentenza osserva: « Infatti, mentre l'art. 477, n. 2,

dispone che possono appellare dalle sentenze del pretore il P. M. presso il pretore, o il procuratore del Re allorché si tratti ecc..., l'art. 506 invece dispone che, contro le sentenze di condanna o di proscioglimento pronunciate dal pretore inappel labilmente, può ricorrere per cassazione il procuratore del Re.

Ora, se quando si tratta di appello la legge consente l'appellazione tanto al P. M. presso la pretura, quanto al procuratore del Re, e

quando si tratta di ricorso per cassazione non parla che del

procuratore del Re, si rende evidente ed indiscutibile come il

legislatore non abbia voluto, contro le sentenze del pretore, concedere al P. M. presso la pretura la facoltà di ricorrere per cassazione. E la ragione ne è pure manifesta, perchè cioè i rap presentanti il P. M. presso il pretore non sempre hanno quelle cognizioni giuridiche necessarie ad impugnare la sentenza dal

l'a*patto del diritto ».

del deareto di eltulone — Irrilevanza (Cod. prOC.

pen., art. 334, 342 e 344).

A decidere sulla libertà personale dell' imputato nel

l'istruzione sommaria è competente il giudice istruttore, ed in grado d'appello la Sezione d'accusa, anche se con

la richiesta di citazione si sia passati dal periodo istrut

torio a quello degli atti preliminari al dibattimento. (1)

(Cassazione Roma, prima sezione penale, 4 maggio

1916, Pres. Moschini, Rei. Venzi — Ric. P .M. c. Sto roni e Carletti).

(1) Contra, 29 novembre 1915, Geraci e Graffeo (retro, col. 161, con nota di richiami).

L'attale sentenza adottò le seguenti conclusioni del procu ratore generale (Tun e hi) : «... La domanda di scarcerazione, o

quanto meno di libertà provvisoria fu avanzata il 20 marzo

prima che si chiudesse il periodo istruttorio. « Sulla stessa si sarebbe dovuto deliberare innanzi di richie

dere, colla citazione diretta, la fissazione del giorno per il di

battimento, il che si fece nel giorno successivo, e competente era in primo grado il giudice istruttore e in grado di appello la Sezione d'accusa, organi processuali designati pel periodo istruttorio (art. 344). Non sussiste quindi, tenuto presente lo

stato di fatto, la dedotta incompetenza della Sezione d'accusa.

Nè potrebbe utilmente sostenersi che venga meno la compe tenza della Sezione d'accusa per essersi colla richiesta di cita

zione passati dal periodo istruttorio al periodo degli atti pre liminari del giudizio, perchè il provvedimento di scarcerazione

basato sul disposto degli art. 825 e seg. cod. proc. pen. è un

momento della istruzione e la decisione resta affidata all'organo

processuale cbe presiede al periodo istruttorio (art. 342 e 344). « Sul motivo di merito osserva che, essendo la scarcerazione

avvenuta, diventa accademico il discuterne, poiché sempre ri

mane integra la ipotesi prevista dall'art. 330 cod. proc. pen.,

inquantochè per ultimo capoverso di detto articolo, avendo il

procuratore del ite alla stregua dell'art. 282 fatta la richiesta

del decreto di citazione per reati che importano pena restrit

tiva della libertà personale non inferiore nel minimo ai 3 anni, deve richiedere l'ordine di cattura non essendovi al riguarda decadenza di sorta, bastando che ciò avvenga dopo lo esauri mento degli atti di che al menzionato art. 282.

« Che, pur volendo in tesi èsaminare il caso proposto, deve

riconoscersi che, operando automaticamente col decorso dei

giorni stabiliti l'istituto della scarcerazione, è forza convenire che questa si sarebbe dovuta pronunciare, e pare in ciò con

venga lo stesso ricorrente quando ammette che si sarebbe do

vuto provvedere, da un lato, alla scarcerazione, dall'altro richie dere il giudice istruttore pel rilascio de) mandato di cattura :

incongruenza solo apparente portata dalla specialità del caso in esame, pel quale un solo giorno separa il periodo istrutto rio dal periodo preliminare al giudizio, ma che in astratto rap presenta da un lato la tutela alla libertà del cittadino, dall'al tro la tutela della società che lo persegue».

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