RIVISTA DI GIURISPRUDENZA PENALESource: Il Foro Italiano, Vol. 41, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1916), pp.397/398-399/400Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23117972 .
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GIURISPRUDENZA PENALE
tolazione francese del 28 maggio 1740 tra il Re di
Francia Luigi XV ed il Sultano Mahmoud, art. 16) ri
prodotta poi all'art. 3 della « Memoria sui privilegi
giudiziari degli stranieri pubblicata dalla Turchia il 7
lùglio 1869 »). Evidentemente la disposizione, che è logica conse
guenza del principio dell'inviolabilità personale del con
sole, va intesa nel senso che la casa consolare è sottratta
a qualsiasi atto d'impero da parte delle autorità locali,
le quali non potranno, in alcun caso e per alcuna ragione, o sotto qualsiasi pretesto, penetrarvi, senza il consenso
del console. Ne deriva che dessa è inaccessibile agli agenti di giustizia, al fine di eseguire perquisizioni, arresti od altri atti di carattere coattivo, esente da visite della po lizia o degli addetti alle dogane.
Ma da questo ad arrivare fino al punto di affermare
che i reati tutti commessi dentro un consolato in paese di capitolazione sfuggano alla competenza dell'autorità,
locali, molto ci corre; per ammettere il principio si do
vrebbero dare eccessiva estensione alla immunità ed esen
zioni consolari, perdendo di vista le disposizioni conte
nute nelle capitolazioni e l'interpretazione ad esse data
da scrittori insigni in materia. Ritenuto che, per le considerazioni suesposte il tribu
nale locale ha competenza a giudicare, rationc loci nella
causa in esame, nè valgono a spogliarlo le limitazioni ad
esso imposte dal principio dell'inviolabilità della casa consolare.
In ossequio ad esso, durante il periodo istruttorio le
autorità inquirenti si preoccuparono di non varcare la
soglia del consolato greco per eseguire accertamenti di
prova, arresti od altri provvedimenti coattivi.
Ritenuto che, sgombrato il terreno della questione
più importante resta ancora a vedere se sia immune dalla
giurisdizione locale l'imputata odierna, per la considera
zione che dessa era all'epoca dellaconsumazione dei de
litti ascrittile, domestica del console generale di Grecia.
La Crissi Hal vagi è suddita ottomana; su ciò non v'è
dubbio. Quindi è duopo vedere se essa, perchè do
mestica del console greco a Rodi, rientri nella cate
goria dei cosidetti «protetti», e più propriamente fra
quelli, che sono posti sotto la protezione di alcuno degli
Stati, che han trattati capitolari con la Porta e che godono
di tutti i privilegi accordati agli stranieri, nonostante siano sudditi ottomani. Si tratta di quelle persone di cui dovettero circondarsi gli ambasciatori ed i consoli in
Turchia o per poter comunicare a loro mezzo, con le
autorità ottomane (interpreti o dragomanni) o per co
stituire un corpo di guardia a tutela della loro persona
e della loro dimora (jannisseri o cavas). Di tal genere di
protetti si occupa il regolamento sui « Protetti dai con
solati» promulgato dalla Porta, col consenso delle Potenze
il 23sefer 1280 (9 agosto 1866), il quale costituisce, si può dire la legge organica sulla protezione degli indigeni.
L'art. 1 di esso stabilisce che i consolati possono assumere degli impiegati indigeni i quali diventano im
piegati privilegiati (protetti stranieri) e dice che essi sono i dragomanni ed i cavas o jannisseri dei quali fissa anche il numero che non può essere oltrepassato, se non
con il consenso della Sublime Porta,
L'art. 5 e seguenti stabiliscono le condizioni p9r potere ottenere la protezione straniera ; il suddito otto
mano deve essere regolarmente investito di determinate
funzioni e la sua nomina deve essere approvata dal go
verno ottomano.
Ora le funzioni, che danno diritto alla protezione nei
riguardi della persona ohe ne è investita, sono quelle di
agente consolare, dragomanno e jannissero o cavas al ser
vizio di un consolato straniero. All'infuori di essi nes
suno altro suddito ottomano ha diritto alla protezione e
devonsi perciò escludere i domestici indigeni dei consoli. Lo dice tassativamente l'art. 12 del citato regolamento:
« I domestici indigeni dei consoli, poiché non appar tengono alla categoria degl'impiegati privilegiati, non
avranno alcun diritto alla protezione. « Tuttavia, non si procederà contro di essi che nelle
forme compatibili con i riguardi dovuti al console ed essi
non saranno arrestati se non dopo regolare preavviso dato al console stesso ». E tali riguardi furono ad usura
osservati nella causa in esame, sia in periodo istrutto
rio che negli atti preliminari al giudizio. Ritenuto che non è dubbio doversi affermare dopo le
considerazioni esposte, la competenza di questo tribu
nale...
Per questi motivi, ecc.
RIVISTA DI 8IMPRUBMZA PENALE
Wotlfleulont — €ftm«gBis alla moglie — Omessa In
dicazione delle generalità —^Knllltà luansslstente
(Ood. proe. pen., art. Ili e 119).
La notificazione della citazione all' imputato mediante
consegna alla moglie, senza indicazione del nome e co
gnome della donna cui fu consegnata, non è '■nulla. (1)
(Cassazione Roma, prima sezione penale, 16 marzo 1916,
Pres. Gui, Est. Venzi — Ric. Cappello).
Notlfleaclone — Consegna e persona familiare — Omessa
Indleaslone delle generalità — ISalllit (God. prOC.
pen., art. Ili e 119).
È nulla la notificazione se l'ufficiale giudiziario non ha indicato le generalità della persona familiare alla
quale ha consegnato la copia dell'atto notificato. (2)
(Cassazione Roma, seconda sezione penale, 4 aprile 1916,
Pres. Marsico, Est. De Luca — Ric. Russo).
(1) Contra: 10 luglio 1918, Fiesole De Rosa (Foro it., 1913,
II, 473, con nota di richiami) e la sentenza che segue. In dot
trina conforme Mortara ed Aloisi, Spieg. prat. del cod. di proc.
pen., parte I, 718; contra, Stoppato, Disposizioni generali, in
Comm.. al cod. di proc. pen. ed. Un. tip. ed. tor., vol. IY, 718. Il
Manzini (Tratt. di proc. pen. it., vol. II, 78) ritiene che non sus
siste la nullità, se la persona sia in altro modo sufficientement» identificata.
La sentenza sopra riassunta osserva : «... Considerando che la legge non solo non precisa sotto pena di nullità, ma nean
che accenna in modo alcuno alla necessità della indicazione del
nome e cognome della moglie dell'imputato, cui l'ufficiale giu diziario consegna la copia della citazione a termini dell'art. Ili
cod. proc. penale...». Si può discutere se l'omessa indicazione del nome e cognome
della persona a cui è consegnata la copia di un atto notificato
importa nullità, ma è strano che si discuta se tale indicazione
é prescritta, mentre l'art. 116 cod. proc. pen. espressamente dice che di ogni notificazione l'ufficiale giudiziario scrive del
l'atto la relazione, in cui indica le ricerche fatte, la data, il nome, il cognome e le qualità personali di colui al quale ha contegnata la
copia » !
Cfr. anche la sentenza 26 giugno 1916, Labonia (retro, col. 379).
(2) Contra, la sentenza^che precede. L'attuale sentenza osserva : «... Questo Suprsmo Collegio
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PARTE SECONDA
CaHMi»< — Annullamento eon rinvio — Imputato
jSeareeraslone (Cod. proc. pen., art. 537).
In caso di annullamento di una sentenza di condanna
con rinvio ad altro giudice, se l'imputato si trovi in car
cere esclusivamente per l'espiazione della pena inflittagli con la sentenza annullata e non sia stato emesso nè possa emettersi mandato di cattura, la Corte di cassazione deve
ordinarne la scarcerazione. (1)
(Cassazione Roma, seconda sezione penale, 4 aprile
1916, Pres. Marsico, Est. De Luca — Ric. Russo).
Cauultn* — (tentenna di pretore — Bletrio del P.
SU. pretto 11 pretore — Imam intuibilità (Cod. prOC.
pen., art. 506).
Contro le sentenze del pretore è consentito il ricorso
per cassazione soltanto al procuratore del Re e non an
che al P. M. avanti la pretura. (2)
(Cassazione! Roma, prima sezione penale, 29 mag
gio 1916, Pres. Qui, Est. Segala — Ric. P. M. c. Vigliano).
Liberta personalej|dell'lmpotato — Istruitone somma
ria — Provvedimento^ mila liberta dell'imputato
— Competenza del glndtee Istruttore — Richiesta
ha costantemente riconosciuto, nei suoi giudicati, essere affetta da nullità la notificazione degli atti eseguita durante l'impero del codice di procedura penale del 1865, ove non sia osservata la disposizione dell'art. 189 di esso, perla quale, quando l'uffi ciale giudiziario non trovi nel domicilio, nella residenza, o nella dimora l'imputato a cui l'atto doveva essere notificato, deve indicare le generalità della persona famigliare alla quale ha con
segnata la copia: la notificazione è nulla, perché l'imputato non può, nella ignoranza della persona stessa, far valere le ec cezioni intorno a tal forma di notificazione stabilite o derivanti dalla stessa legge processuale >.
(1) Conforme, Manzini, Trai, di dir. proc. pen. it., vol. II, 640. La sentenza osserva : «. . . Risultando dagli atti che il Russo
fa tratto in carcere, dove egli attualmente si trova, per l'espia zione della pena inflittagli coll'anzidetta sentenza del tribunale, confermata da quella della Corte d'appello, della quale si di
spone l'annullamento, e non per mandato di cattura rilasciato nel periodo istruttorio, imperocché il reato per il quale si pro cede contro di lui (omicidio colposo) non lo consente, si dovrà ordinare la scarcerazione di lui, mancando qualsiasi titolo alla sua detenzione ».
(2) Conformi : Manzini, Trat. di proc. pen. it., vol. II, 619 e
620; Màsdcci, Le imp. dei prow, giud., in Enc. del dir. pen del Pesaina, parte II, vol. V, 201 e 202; Pinto, Man. di proc. pen., 333 ; — contra, Mortara ei> Aloisi, Spieg. prot. del cod. di proc. pen., parte II, 472 e 473. Per l'art. 645 del codice abrogato in vece il ricorso era consentito soltanto al P. M. presso la pre tura: 3 febbraio 1914, Colombini (Foro it., Rep. voce Cassazione
pen., n. 108). L'attuale sentenza osserva: « Infatti, mentre l'art. 477, n. 2,
dispone che possono appellare dalle sentenze del pretore il P. M. presso il pretore, o il procuratore del Re allorché si tratti ecc..., l'art. 506 invece dispone che, contro le sentenze di condanna o di proscioglimento pronunciate dal pretore inappel labilmente, può ricorrere per cassazione il procuratore del Re.
Ora, se quando si tratta di appello la legge consente l'appellazione tanto al P. M. presso la pretura, quanto al procuratore del Re, e
quando si tratta di ricorso per cassazione non parla che del
procuratore del Re, si rende evidente ed indiscutibile come il
legislatore non abbia voluto, contro le sentenze del pretore, concedere al P. M. presso la pretura la facoltà di ricorrere per cassazione. E la ragione ne è pure manifesta, perchè cioè i rap presentanti il P. M. presso il pretore non sempre hanno quelle cognizioni giuridiche necessarie ad impugnare la sentenza dal
l'a*patto del diritto ».
del deareto di eltulone — Irrilevanza (Cod. prOC.
pen., art. 334, 342 e 344).
A decidere sulla libertà personale dell' imputato nel
l'istruzione sommaria è competente il giudice istruttore, ed in grado d'appello la Sezione d'accusa, anche se con
la richiesta di citazione si sia passati dal periodo istrut
torio a quello degli atti preliminari al dibattimento. (1)
(Cassazione Roma, prima sezione penale, 4 maggio
1916, Pres. Moschini, Rei. Venzi — Ric. P .M. c. Sto roni e Carletti).
(1) Contra, 29 novembre 1915, Geraci e Graffeo (retro, col. 161, con nota di richiami).
L'attale sentenza adottò le seguenti conclusioni del procu ratore generale (Tun e hi) : «... La domanda di scarcerazione, o
quanto meno di libertà provvisoria fu avanzata il 20 marzo
prima che si chiudesse il periodo istruttorio. « Sulla stessa si sarebbe dovuto deliberare innanzi di richie
dere, colla citazione diretta, la fissazione del giorno per il di
battimento, il che si fece nel giorno successivo, e competente era in primo grado il giudice istruttore e in grado di appello la Sezione d'accusa, organi processuali designati pel periodo istruttorio (art. 344). Non sussiste quindi, tenuto presente lo
stato di fatto, la dedotta incompetenza della Sezione d'accusa.
Nè potrebbe utilmente sostenersi che venga meno la compe tenza della Sezione d'accusa per essersi colla richiesta di cita
zione passati dal periodo istruttorio al periodo degli atti pre liminari del giudizio, perchè il provvedimento di scarcerazione
basato sul disposto degli art. 825 e seg. cod. proc. pen. è un
momento della istruzione e la decisione resta affidata all'organo
processuale cbe presiede al periodo istruttorio (art. 342 e 344). « Sul motivo di merito osserva che, essendo la scarcerazione
avvenuta, diventa accademico il discuterne, poiché sempre ri
mane integra la ipotesi prevista dall'art. 330 cod. proc. pen.,
inquantochè per ultimo capoverso di detto articolo, avendo il
procuratore del ite alla stregua dell'art. 282 fatta la richiesta
del decreto di citazione per reati che importano pena restrit
tiva della libertà personale non inferiore nel minimo ai 3 anni, deve richiedere l'ordine di cattura non essendovi al riguarda decadenza di sorta, bastando che ciò avvenga dopo lo esauri mento degli atti di che al menzionato art. 282.
« Che, pur volendo in tesi èsaminare il caso proposto, deve
riconoscersi che, operando automaticamente col decorso dei
giorni stabiliti l'istituto della scarcerazione, è forza convenire che questa si sarebbe dovuta pronunciare, e pare in ciò con
venga lo stesso ricorrente quando ammette che si sarebbe do
vuto provvedere, da un lato, alla scarcerazione, dall'altro richie dere il giudice istruttore pel rilascio de) mandato di cattura :
incongruenza solo apparente portata dalla specialità del caso in esame, pel quale un solo giorno separa il periodo istrutto rio dal periodo preliminare al giudizio, ma che in astratto rap presenta da un lato la tutela alla libertà del cittadino, dall'al tro la tutela della società che lo persegue».
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