Rivista di giurisprudenza penaleSource: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1980), pp.719/720-721/722Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23171663 .
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PARTE SECONDA
autolavaggio, a molte carrozzerie con cabina di verniciatura a
volo d'acqua), sarebbe per definizione sottratta a tale disciplina. Secondo l'interpretazione data (peraltro doverosamente coeren
te ai principi costituzionali), invece, quello che rileva ai fini della
sottoposizione alla legge Merli è l'accertamento del carico inqui nante (assimilabilità ad uno scarico abitativo valutato sia sotto il
profilo quantitativo secondo gli standards di consumo dettati dalla
circolare del comitato dei ministri 29 dicembre 1976 che fissava in
90 me annui il consumo di una famiglia media, sia e soprattutto sotto il profilo qualitativo). Il concetto di assimilabilità, peraltro, essendo squisitamente tecnico, va ancorato a dati oggettivi, e più esattamente a quei parametri, determinati o comunque determina
bili sulla base dei dati esistenti nella letteratura specializzata (cfr. il riferimento contenuto nel n. 4 dell'aprile 1977, del Bollettino dei
chimici dell'Unione italiana laboratori provinciali, che limitava le
sostanze inquinanti presenti tipicamente in uno scarico abitativo
alle seguenti; pH, solidi sospesi, B.O.D., C.O.D., ammoniaca, azoto
totale, tensioattivi, fosforo, fluoro, boro, grassi o olii vegetali o
animali, in una limitata concentrazione) aldilà dei quali non si è
più in presenza di scarichi di tipo civile.
Va infine detto che questo pretore non ignora che, con la già citata circolare, il comitato dei ministri ha aderito in maniera espli cita alla tesi che qui si è criticata; ma, a parte la considerazione
che una circolare non vincola in alcun modo l'interprete rappre sentando solo una legittima ed autorevole opinione degli organi di potere esecutivo (con efficacia soltanto nei confronti dell'auto
rità amministrativa, e pure limitata), non si può che aggiungere a
quanto detto che, nei casi in cui il legislatore ha inteso tassativa
mente escludere una attività dal novero di quelle sottoposte alla
disciplina della legge 319, lo ha fatto con estrema chiarezza: come
nei confronti delle imprese agricole, da intendersi insediamenti ci
vili ai sensi dell'ultima parte dell'art. 1 quater più volte citato.
Si deve, pertanto, concludere nel senso che le categorie di atti
vità elencate nella legge 690/76 non sono per ciò solo sottratte
alla disciplina autorizzatoria e penale, dovendosi per ciascuna di
esse far riferimento al concetto di assimilabilità dello scarico" a
quello derivante da un insediamento abitativo, definito nei termini
tecnici sopra riferiti.
Assimilabilità, che opera in due modi distinti: a) come causa
di non punibilità per gli insediamenti produttivi, tipicamente sot
toposti alla legge 319/76 (sicché l'onere della prova incombe al
titolare dell'azienda inquisita); b) come presupposto del reato per tutti gli altri insediamenti (con la sola eccezione delle imprese
agricole, esplicitamente escluse), nel senso ovviamente della non
assimilabilità, per i quali l'onere della prova incombe sull'accusa
attraverso opportune analisi svolte dal laboratorio provinciale com
petente. Nel caso di specie, nessuna prova sussiste a carico del Gaio circa
il potenziale inquinamento della propria stazione di servizio e
autolavaggio, mancando indagini analitiche, sicché il prevenuto va
assolto perché il fatto non sussiste.
Per questi motivi, ecc.
Rivista di giurisprudenza penale Casellario giudiziale — Ultraottantenni — Eliminazione delle iscri
zioni — Efficacia meramente amministrativa — Questione non
manifestamente infondata di costituzionalità (Cost., art. 3; cod.
proc. pen., art. 605).
Non è manifestamente infondata (e se ne rimette quindi l'esa
me alla Corte costituzionale) la questione di costituzionalità
dell'art. 605, 1° comma, cod. proc. pen., nella parte in cui pre vede l'eliminazione dell'iscrizione nel casellario giudiziale per
gli ultraottantenni, ma non vieta ai giudici di tener conto dei
precedenti penali comunque risultanti dagli atti a carico degli
imputati ultraottantenni, in riferimento all'art. 3 Cost. (1).
Corte di cassazione; ordinanza 29 dicembre 1979 (Gazz. uff. 15 ottobre 1980, n. 284); Pres. Volpe; ric. Trallini.
(1) Nel senso che il giudice può tener conto dei precedenti del
l'imputato, anche nel caso che le relative iscrizioni nel casellario
siano state eliminate per avere l'imputato superato l'età di ottanta
anni, cfr. Cass. 23 ottobre 1972, Cocchiarella, Foro it., Rep. 1973, voce Amnistia, n. 23; 29 ottobre 1971, Romano, id., Rep. 1972, voce Casellario giudiziale, n. 4.
Comunità europee — CEE — Fissazione da parte dello Stato
membro di prezzi autoritativi delle merci — Limiti imposti dalla disciplina comunitaria — Questione non manifestamente
infondata di costituzionalità (Cost., art. 3; trattato istitutivo
della CEE, art. 5).
Non è manifestamente infondata (e se ne rimette quindi l'esa
me alla Corte costituzionale) la questione di costituzionalità
dell'art. 5, 2° comma, trattato istitutivo della CEE, ratificato
con legge 14 ottobre 1957 n. 1203, nella parte in cui limita il po tere degli Stati membri di fissare autoritativamente i prezzi delle
merci (nella specie carni bovine) alle sole fasi del commercio
al minuto t del consumo, in riferimento all'art. 3 Cost. (1).
Pretura di Padova; ordinanza 20 maggio 1980 (Gazz. uff. 10
settembre 1980, n. 249); Giud. Montini Trotti; imp. Grosoli.
(1) Con la decisione 12 luglio 1979, in causa 223/78 (Foro it., 1980, IV, 157, con nota di richiami), la Corte di giustizia, sollecitata dallo stesso Pretore di Padova, ha precisato come il fatto che uno Stato membro fissi unilateralmente prezzi massimi per le carni bo vine congelate nella fase della vendita al consumo, non è incompa tibile con l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni
bovine, purché non siano messi in pericolo gli obiettivi ed il funzio namento di tale organizzazione.
In tema di interventi normativi degli Stati membri nel sistema di formazione dei prezzi, in parziale deroga a quelli fissati a livello co munitario v., da ultimo, Corte giust. 28 marzo 1979, in causa 222/78, id., 1980, IV, 327, con nota di richiami e, con riferimento a carni
suine, Corte giust. 29 giugno 1978, in causa 154/77, id., 1980, IV, 406. Sui rapporti tra fonti nazionali e regolamenti comunitari cfr., da
ultimo, Cass. 11 luglio 1978, n. 3998, id., 1980, I, 757, con nota di richiami, e, da ultimo, Corte giust. 30 novembre 1978, in causa
31/78, id., 1980, IV, 349; 29 ottobre 1978, in causa 83/78, id., 1980, IV, 382.
Sicurezza pubblica — Poteri di albergo — Omessa iscrizione nel
registro di p. s. — Conduzione di albergo senza la prescritta licenza — Sanzioni penali — Questione non manifestamente
infondata di costituzionalità (Cost., art. 3; cod. pen., art. 665;
r. d. 18 giugno 1931 n. 773, t. u. leggi di pubblica sisurezza,
art. 62).
Non è manifestamente infondata (e se ne rimette quindi l'esa
me alla Corte costituzionale) la questione di costituzionalità
dell'art. 62, 1° e 2° comma, r. d. 18 giugno 1931 n. 773, nella
parte in cui prevede per chi svolge attività di portiere d'albergo, senza la prescritta iscrizione nell'apposito registro di p. s., la
pena congiunta dell'arresto da uno a tre mesi e dell'ammenda da
40.000 a 200.000 lire, in relazione all'art. 665 cod. pen., che sta
bilisce, in alternativa, la pena dell'arresto fino a sei mesi o l'am
menda fino a 200.000 lire per chi apre o conduce un albergo senza licenza dell'autorità amministrativa, in riferimento all'art.
3 Cost. (1).
Pretura di Cortina d'Ampezzo; ordinanza 24 aprile 1980 (Gazz.
uff. 22 ottobre 1980, n. 291); imp. Carniel ed altro.
(1) Ad avviso del pretore « chi in un albergo presta, abusiva
mente, la sua opera di portiere non può essere punito con pena molto
più grave del suo datore di lavoro che, altrettanto abusivamente, con duca il pubblico esercizio senza una evidente violazione del principio di eguaglianza ».
Per l'infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 62, 1°,
3°, 4° comma, t. u. legge di p. s., nella parte in cui punisce i por tieri, che contravvengono all'obbligo di iscrizione nel registro della
p. s., con pene più gravi di quelle con cui sono puniti i proprietari o
amministratori, i quali cionondimeno li assumano, v. Corte cost. 21 no
vembre 1973, n. 161, Foro it., 1974, I, 21, con nota di richiami.
Sull'obbligo dei portieri di iscriversi nel registro di p. s. cfr. Cass.
23 novembre 1977, Pedrom e 5 ottobre 1977, Calafiore, id., Rep. 1978, voce Sicurezza pubblica, nn. 16, 15; 22 marzo 1976, Pignatiello, id.,
Rep. 1977, voce cit., n. 15; 15 ottobre 1973, Troiano, id., Rep. 1974, voce cit., n. 20.
Per la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità del
l'art. 665, 3° comma, cod. pen., nella parte in cui punisce con l'ar
resto o con l'ammenda il titolare di un pubblico esercizio, il quale, ottenuta la licenza, non osservi le prescrizioni dell'auterità, v. Cass. 9
aprile 1976, Fancello, id., 1977, II, 229, con nota di richiami.
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GIURISPRUDENZA PENALE
Regione — Piemonte — Trasformazioni urbanistiche ed edilizie — Questioni non manifestamente infondate di costituzionalità
(Cost., art. 25, 117; legge 28 gennaio 1977 n. 10, norme per la edi
ficabilità dei suoli, art. 1, 3, 15; legge reg. Piemonte 5 dicembre
1977 n. 56, tutela ed uso del suolo, art. 56, 64, 65).
Non sono manifestamente infondate (e se ne rimette quindi l'esame alla Corte costtiuzionale) le questioni di costituzionalità:
a) dell'art. 56 legge reg. Piemonte 5 dicembre 1977 n. 56, nella
parte in cui, per gli edifici e le trasformazioni urbanistiche ed edi
lizie che determinano insediamenti non destinati ad usi abitativi,
distingue, relativamente all'obbligatorietà della concessione, a
seconda della intrinseca natura tecnica dei mezzi adoperati, in
relazione all'art. 1 legge 28 gennaio 1977 n. 10, in riferimento
all'art. 117 Cost.; b) degli art. 56, 64 e 65 legge reg. Piemonte
56/1977, nella parte in cui non prevedono il pagamento di alcun
contributo per le opere di trasformazione urbanistica ed edili zia subordinate ad autorizzazione e stabiliscono, per il caso che
queste vengano effettuate abusivamente, una semplice sanzione
pecuniaria, in riferimento all'art. 25, 2° comma, Cost, e, in rela
zione agli art. 3 e 15, 3°, 4°, 8°, 9°, 11°, 12°, 13° comma, legge 10/1977, 117 Cost. (1)
Pretura di Torino; ordinanza 10 aprile 1980 (Gazz. uff. 22
ottobre 1980, n. 291); imp. Pellegrino ed altro.
(1) Per altra questione di Costituzionalità sollevata in ordine alla legge reg. Piemonte 56/1977 cfr. Pret. Rivarolo Canavese, ord. 3 mag gio 1978, Foro it., 1979, II, 224, con nota di richiami, commentata da Manera, in Nuovo diritto, 1979, 448, che ha rimesso all'esame della Corte costituzionale l'art. 64, 1° comma, di tale legge, nella parte in cui sottopone alle stesse sanzioni penali ed amministrative chi, pur disattendendo la norma che prescrive una preventiva concessione, costruisce nel pieno rispetto di ogni altra norma e chi invece, munito o no di concessione, costruisce in violazione delle norme urbanistiche.
Sull'art. 15 legge 10/1977 cons., da uitimo, Pistolesi, Regime delle opere eseguite in edifici già esistenti, in assenza di concessione, in Foro it., 1980, V, 190.
Titoli di credito — Assegno bancario — Emissione a vuoto —
Reclusione sino a sei mesi « nei casi più gravi » — Questione non manifestamente infondata di costituzionalità (Cost., art.
3, 13, 24, 25, 55, 70, 101; r. d. 21 dicembre 1933 n. 1736, di
sposizioni sull'assegno bancario, art. 116).
Non è manifestamente infondata (e se ne rimette quindi l'esa me alla Corte costituzionale) la questione di costituzionalità del
l'art. 116, n. 2, r. d. 21 dicembre 1933 n. 1736, nella parte in cui
prevede che, « nei casi più gravi », il reato di emissione di asse
gno a vuoto è punito, oltre che con la multa, come di regola, con
la reclusione fino a sei mesi, in riferimento agli art. 3, 13, 24, T comma, 25, 2" comma, 55 ss., 70 ss., 101 ss. Cost. (1).
Pretura di Nardo; ordinanza 16 febbraio 1980 (Gazz. uff. 6 agosto 1980, n. 215); Giud. Sodo; imp. Romano.
(1) La questione è stata sollevata in termini analoghi da Pret.
Omegna, ord. 29 maggio 1980, Gazz. uff. 8 ottobre 1980, n. 277. È richiamata in motivazione Corte cost. 13 luglio 1970, n. 131
(Foro it., 1970, I, 2051, con nota di richiami), che ha ritenuto infon data la questione di costituzionalità ora riproposta con la presente or
dinanza, precisando che la formula « nei casi più gravi » va inter
pretata tenendo particolarmente conto degli elementi previsti dal l'art. 133, 1° e 2° comma, cod. pen. e che essa va considerata come vera e propria circostanza aggravante, per cui è necessaria una rituale contestazione esplicita e dettagliata dei suoi elementi tipicizzanti. Ad avviso del pretore la norma denunciata, consentendo al giudice di ap plicare un tipo di pena (reclusione) anziché un'altra (multa) e non solo di graduarla nell'ambito dello stesso tipo di pena, in presenza di
una previsione cosi generica come quella dei « casi più gravi », finisce
per delegare al giudice penale un compito riservato dalla Costituzione esclusivamente al legislatore.
Costante è la giurisprudenza della Cassazione nel ritenere che la
maggiore gravità del reato di emissione di assegni a vuoto può essere desunta sia da ragioni di carattere obiettivo, quali ad esempio il nu mero o l'elevato importo degli assegni, sia da elementi soggettivi, quali i precedenti penali dell'imputato, valutati nel loro complesso come in dici della personalità del medesimo e della sua particolare inclina zione al delitto, cfr. Cass. 26 gennaio 1979, Perotto e 1° dicembre 1978, Di Gesù, id., Rep. 1979, voce Titoli di credito, nn. 95, 96; 6 feb braio 1978, Masciari, 24 gennaio 1978, Tommasin, 13 dicembre 1977, Di Massa 10, maggio 1977, Libroia, 29 aprile 1977, Massarra, 5 apri le 1977, Mascetti, id., Rep. 1978, voce cit., nn. 103-109; 4 giugno 1976, Giusini, 19 maggio 1976, Sabbioni, 22 aprile 1975, Palermo, id., Rep. 1977, voce cit., nn. 135, 131, 132. V. pure Cass. 16 marzo 1977, Ipsale, id., Rep. 1978, voce cit., n. 110, secondo cui non sussiste contraddizione logica tra la ritenuta gravità del caso e la concessione delle attenuanti generiche; 27 gennaio 1976, Incollu, id., Rep. 1976, voce cit., n. 158, secondo cui il pagamento degli assegni dopo il pro testo non può essere preso in considerazione ai fini dell'esclusione
del caso più grave; 4 giugno 1975, Megazzini, ibid., n. 166, per cui la circostanza che un assegno sia rilasciato « a garanzia » non esclude la « gravità del caso » (nel senso che il rilascio di un assegno a titolo di garanzia non esclude il reato di cui all'art. 116 r. d.
1736/1933, v. Cass. 30 marzo 1978, Guardiano, id., Rep. 1978, voce cit., n. 88; 9 marzo 1977, Di Bartolomeo e 28 gennaio 1977, Cantore, id., Rep. 1977, voce cit., nn. 123, 122). Circa la necessità di una pre cisa contestazione della circostanza dei « casi più gravi », cfr. Cass. 29 maggio 1978, Blanco, id., Rep. 1979, voce cit., n. 97: 30 marzo 1977, Spanò, ibid., voce Decreto penale, n. 13; 14 gennaio 1976, Cerere, id., Rep. 1977, voce Titoli di credito, n. 140; 3 luglio 1975, Vannozzi, id., Rep. 1976, voce cit., n. 134.
In ordine al reato di emissione di assegni a vuoto di cui all'art. 116 r. d. 1736/1933 v. inoltre Pret. Brescia 8 ottobre 1979, id., 1979, II, 585, con nota di richiami di Boschi (cui adde Cass. 18 gennaio 1979, Pini, id., Rep. 1979, voce Competenza penale, n. 26), secondo cui spetta al giudice del luogo in cui è stato emesso il primo assegno la competenza territoriale per il reato continuato di emissione di asse gni bancari; Cass. 26 gennaio 1979, Perotto, ibid., voce Titoli di cre dito, n. 93; 10 gennaio 1978, Giovannini, 21 ottobre 1977, Russo, id.. Rep. 1978, voce cit., nn. 117, 118, per il carattere istantaneo del reato; 27 aprile 1978, Failla, id., Rep. 1979, voce cit., n. 91, secondo cui il reato
può essere commesso anche da chi non sia titolare di conto corrente; 11 aprile 1978, Ruffa, id., Rep. 1978, voce cit., n. 94, nel senso della punibilità del reato a titolo di colpa; 14 dicembre 1977, Merola, ibid., n. 86, per l'affermazione secondo cui l'emissione di assegno a vuoto per coprire un'obbligazione naturale non esclude il reato; 25 ottobre 1977, n. 4563, id., 1978, I, 1504, con nota di richiami, che ha escluso l'esistenza di un legittimo affidamento per il correntista, cui la banca aveva concesso, ripetutamente e per periodi prolungati, di superare il fido concesso; 18 ottobre 1977, Cammarata, id.. 1978, II, 297, con nota di richiami di Boschi, secondo cui il giratario di un assegno emesso a vuoto ha diritto di costituirsi parte civile nel procedimento penale contro l'emittente per chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati dal reato, a nulla ri levando l'intervenuta prescrizione dell'azione cautelare e la postdata zione dell'assegno bancario; 26 gennaio 1970, Papa, id., 1971, II, 330, con nota di richiami, secondo cui la sussistenza del reato di assegno a vuoto non è esclusa dalla inesatta indicazione del nome del prenditore né dalla discordanza fra la menzione in lettere e quella in cifre della somma da pagare; Trib. Napoli 24 febbraio 1969, id., 1970, II, 22, con nota di richiami, secondo cui presupposto del reato di emis sione di assegni a vuoto è la qualifica di banchiere, propria dell'istituto trattario.
La questione di costituzionalità dell'art. 116 r. d. 1736/1933 è stata ritenuta, sotto diverso aspetto, infondata da Corte cost. 28 novembre 1973, n. 164, id., 1974, I, 624, con nota di richiami, e manifestamente infondata da Cass. 26 gennaio 1977, Sorrentino, id., Rep. 1977, voce cit., n. 115.
In dottrina cons. Fiorella, Emissioni di assegno a vuoto e respon sabilità per colpa, in Riv. it. dir. proc. pen., 1977, 995; Zagnoni, Ap punti in tema di assegno bancario a vuoto, in Temi, 1977, 181; Flora, Prime osservazioni sulle sanzioni per i reati di emissione di assegni senza autorizzazione o « a vuoto » nel progetto di legge n. 1799 del
1977, in Riv. it. dir. proc. pen., 1978, 1007.
Il Foro Italiano — 1980 — Parte II-48.
FINE DELLA PARTE SECONDA
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