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PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Rivista di giurisprudenza penale

Date post: 30-Jan-2017
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Rivista di giurisprudenza penale Source: Il Foro Italiano, Vol. 105, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1982), pp. 345/346-351/352 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23174614 . Accessed: 25/06/2014 05:13 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.108.51 on Wed, 25 Jun 2014 05:13:01 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Rivista di giurisprudenza penale

Rivista di giurisprudenza penaleSource: Il Foro Italiano, Vol. 105, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1982), pp.345/346-351/352Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23174614 .

Accessed: 25/06/2014 05:13

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

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GIURISPRUDENZA PENALE

Fatto. — Con rapporto del 28 dicembre 1981 i carabinieri di

Varese Ligure riferivano di avere sorpreso in tale località verso

le ore 18 del medesimo giorno il minore Benti Fabrizio, quat tordicenne, alla guida dell'auto targata SP 155491 di proprietà del

padre Benti Bruno, e di avere contestato ai predetti rispettiva mente le contravvenzioni di cui agli art. 80/13 ed 80/12 del codice della strada provvedendo al sequestro del veicolo.

Per tali fatti il Pretore di Sestri Levante trasmetteva gli atti

per competenza al Tribunale per i minorenni di Genova in or dine alla contravvenzione ravvisabile a carico di Benti Fabrizio, mentre rinvava a giudizio Benti Bruno per rispondere di incauto affidamento di autovettura a persona sprovvista di patente di guida.

Nella fase degli atti preliminari all'apertura del dibattimento il prevenuto chiedeva di essere ammesso all'oblazione ai sensi dell'art. 162 bis c. p. ed in seguito all'accoglimento di tale istan za (valutati favorevolmente i suoi buoni precedenti penali e la non eccessiva gravità del fatto) versava ritualmente la somma

prefissata. Il pretore pertanto dichiarava l'improcedibilità dell'azione pe

nale per estinzione del reato ed ordinava il dissequestro del vei colo con conseguente restituzione al legittimo proprietario.

Diritto. — L'art. 142 1. 24 novembre 1981 n. 689 ha introdotto nel codice della strada dopo l'art. 80 un art. 80 bis, il cui primo comma recita: « Con la sentenza di condanna per i reati previsti dal dodicesimo al quattordicesimo comma dell'articolo preceden te il giudice ordina la confisca del veicolo, salvo che esso ap partenga a persona estranea al reato ».

La definizione del presente procedimento richiede la soluzione di due questioni giuridiche relative all'interpretazione della nor ma citata, concernenti rispettivamente l'identificazione del giu dice competente a decidere in ordine alla confisca del veicolo e

l'applicabilità di tale misura di sicurezza nell'ipotesi di estin zione del reato.

Per quanto riguarda la prima delle due prospettate questioni, tendente ad accertare se sulla confisca del veicolo debba pro nunciarsi il giudice competente per la guida senza patente (art.

80/13) ovvero quello competente per l'incauto affidamento (art.

80/12), si osserva preliminarmente che in pratica essa si presenta raramente poiché normalmente le due citate contravvenzioni ven

gono demandate all'esame del medesimo giudice, vale a dire del

pretore del luogo ove sono stati accertati i reati. 11 problema sorge invece quando all'illecita guida del veicolo

sia stato sorpreso un minore, poiché in tal caso competente per la guida senza patente è il tribunale per i minorenni, mentre

invece competente per l'incauto affidamento è sempre il pre tore; non si verifica infatti l'attrazione del reato commesso dal minore nella competenza del giudice ordinario ai sensi dell'art.

9/2 r. d. 1. 20 luglio 1934 n. 1404, poiché tale norma fu dichia rata incostituzionale (Corte cost. 29 dicembre 1972, n. 198, Fo ro it., 1973, I, 1000) nella parte in cui non limitava la deroga al

la competenza del tribunale per i minorenni alla sola ipotesi nel la quale minori e maggiorenni fossero coimputati dello stesso

reato, estendendola al contrario anche a fattispecie nelle quali dovessero dispondere di reati connessi ma diversi (come ap punto nel caso in esame, dal momento che le contravvenzioni ex art. 80/12 ed 80/13 presentano un'autonoma e ben distinta

configurazione giuridica). La soluzione della questione di competenza va ricercata nel

l'ultimo inciso del 1° comma dell'art. 80 bis che, ribadendo la

norma di carattere generale prevista per ogni tipo di confisca

dall'art. 240 c. p., precisa espressamente che la confisca del vei

colo non può essere disposta qualora esso appartenga a persona estranea al reato.

Ne consegue perciò che in ordine alla confisca deve pronun ciarsi sempre e solo il giudice competente per il procedimento

pendente a carico del proprietario del veicolo, vale a dire per il

reato di incauto affidamento e non invece per quello di guida senza patente: in relazione a tale ultima fattispecie normativa,

infatti, il proprietario del veicolo riveste la qualifica di terzo

e pertanto in tale ambito non può nei suoi confronti disporsi confisca ai sensi dell'art. 80 bis.

Tale interpretazione potrebbe sembrare apparentemente con

traria alla lettera del citato art. 80 bis, che prevede la confisca

obbligatoria non solo per il reato ex art. 80/12 (incauto affida

il tener conto, anche sul terreno delle implicazioni applicative, della

specificità della nuova ipotesi di confisca introdotta dalla recente legge contenente modifiche al sistema penale (sulla necessità della pronuncia di condanna per poter procedere alla confisca, v. Cass. 7 maggio 1980, Catoletto, id., Rep. 1980, voce cit., n. 7, che, fa riferimento all'art. 1 delle disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie. Più in ge nerale, sui rapporti fra confisca ed estinzione del reato, v., in dottrina, Gullo, La confisca, in Giusi, pen., 1981, II, 38 ss., spec. 50-52).

mento) ma anche per quella ex art. 80/13 e 80/14 (guida senza

patente): un'affrettata lettura di tale norma potrebbe lasciare ri

tenere che il legislatore avesse voluto riservare anche al giudice

competente per la guida senza patente, in concorso con quello

competente per l'incauto affidamento, il potere di confiscare il

veicolo.

Il conflitto di competenza è però soltanto apparente poiché in realtà il giudice che procede per le contravvenzioni ex art.

80/13 ed 80/14 è competente a disporre la confisca solo qualora in ordine ad esse sia responsabile lo stesso proprietario del vei

colo; in tale ipotesi, infatti, poiché il medesimo soggetto rive

ste la qualifica sia di proprietario che di conducente del veicolo, non è configurabile la fattispecie di cui all'art. 80/12 e pertanto la confisca non può che essere irrogata dal giudice che persegue il conducente che guidi senza patente un veicolo di sua proprietà.

È palese infine che l'interpretazione normativa sopra illustrata

deve trovare applicazione non solo per dirimere eventuali con

flitti di competenza, ma anche quando (come avviene ogni qual volta gli imputati siano tutti maggiorenni) il medesimo giudice è

competente sia per la contravvenzione di guida senza patente che per quella di incauto affidamento: in tale ipotesi infatti il

pretore dovrà o meno disporre la confisca a secondo che rav

visi o meno nella fattispecie il reato ascritto al proprietario del

veicolo (art. 80/12), essendo invece ininfluente l'esito del pro cedimento concernente il conducente privo di patente che non

rivesta anche la qualità di proprietario del veicolo.

Ciò premesso ed affermata quindi la competenza del pretore in ordine alla confisca del veicolo, per quanto riguarda la se

conda questione prospettata si osserva che tale misura di sicu

rezza non può essere disposta ai sensi dell'art. 80 bis codice

della strada qualora l'azione penale venga dichiarata improce dibile per oblazione, o comunque per altre cause di estinzione

del reato.

Ciò si evince dal testo inequivocabile della norma citata, che

nel disporre la confisca obbligatoria del veicolo non fa riferi

mento come altre disposizioni speciali (ad esempio l'art. 6 1. 22

maggio 1975 n. 152 in materia di armi) al primo capoverso del

l'art. 240 c.p. (che disciplina in via generale l'istituto della con

fisca obbligatoria prevedendone alcune ipotesi di applicabilità an

che in caso di mancata condanna), ma prescrive espressamente che con la sentenza di condanna — e pertanto esclusivamente

con essa — il giudice ordini la confisca del veicolo.

Ne consegue perciò che, tutte le volte che il procedimento non viene definito con una condanna bensì con una sentenza

assolutoria ovvero con una declaratoria di improcedibilità, non

è applicabile la misura di sicurezza di cui al citato art. 80 bis.

È pur vero che in questo modo diminuisce notevolmente l'ef

ficacia deterrente di tale norma, poiché è fin troppo facile ipo tizzare che, una volta resi bene edotti del meccanismo della no

vella n. 689/1981, molti imputati della contravvenzione di cui

all'art. 80/12 codice della strada preferiranno chiedere di essere

ammessi all'oblazione si da evitare mediante il pagamento di una

somma non esorbitante il grave rischio della confisca del veicolo.

Si osserva però che quella sopra indicata non è una soluzione

nella quale l'imputato possa fare sicuro affidamento, dal mo

mento che nella fattispecie è applicabile solo l'oblazione previ sta dall'art. 162 bis c. p. (trattandosi di contravvenzione punita con pena alternativa) alla quale, a differenza che nelle ipotesi di oblazione ordinaria ex art. 162 c. p., l'imputato può essere ammesso a discrezione del giudice se il fatto non è da ritenersi

grave e se non sussistono le cause ostative di cui al 3° com

ma della norma citata.

Ne consegue perciò che qualora sia presentata istanza di obla

zione da parte dell'imputato di incauto affidamento il pretore deve valutare discrezionalmente se accoglierla o meno, ma in

caso di ammissione all'oblazione non potrà disporre la confisca

del veicolo ai sensi dell'art. 80 bis.

Rivista di giurisprudenza penale Cambio e valuta — Infrazioni valutarie — Detenzione di valuta

estera in Italia senza cederla all'ufficio cambi — Trattamento

punitivo — Questione non manifestamente infondata di co

stituzionalità (Cost., art. 3, 41; d. 1. 4 marzo 1976 n. 31,

disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie, art. 1;

1. 30 aprile 1976 n. 159, conversione in legge, con modifica

zioni, del d. 1. 4 marzo 1976 n. 31, art. 1; d. 1. 19 novembre

1976 n. 759, modificazioni all'art. 2 1. 30 aprile 1976 n. 159,

art. 2; 1. 23 dicembre 1976 n. 863, conversione in legge del

d. 1. 19 novembre 1976 n. 759).

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PARTE SECONDA

Non è manifestamente infondata (e se ne rimette quindi l'esa

me alla Corte costituzionale) la questione di costituzionalità del

l'art. 1, 3" comma, d. 1. 4 marzo 1976 n. 31, convertito, con mo

dificazioni, nella 1. 30 aprile 1976 n. 159, nel testo risultante

dall'art. 2 d. 1. 19 novembre 1976 n. 759, convertito in 1. 23 di

cembre 1976 n. 863, nella parte in cui prevede per chi omette

di cedere, entro trenta giorni, all'Ufficio italiano dei cambi va

luta estera comunque acquisita o detenuta nel territorio nazio

nale, lo stesso trattamento punitivo riservato a chi costituisce

all'estero disponibilità o attività di qualsiasi genere o a chi espor ta indebitamente valuta nazionale o estera, in riferimento agli art. 3 e 41 Cost. (1)

Corte d'appello di Caltanissetta; ordinanza 11 maggio 1981

(Gazz. uff. 25 novembre 1981, n. 325); imp. Butera.

(1) Sul reato di omessa cessione di valuta estera di cui all'art. 1, 3°

comma, d. 1. 31/1976, cfr. Trib. Trieste 14 febbraio 1979, Foro il., Rep. 1980, voce Cambio e valuta, nn. 91, 93, commentata da Di

Amato, in Giur. merito, 1980, 900, secondo cui la detenzione e

l'acquisto di valuta estera nel territorio nazionale crea una vincolo di

indisponibilità della stessa, sicché il detentore non può liberamente

negoziarla, ma è obbligato ad offrirla in cessione all'ufficio italiano

cambi; Trib. Roma 23 gennaio 1979, Foro it., Rep. 1979, voce cit., n. 69.

Per altre questioni di costituzionalità aventi ad oggetto la norma tiva dettante disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie

cfr., da ultimo, Trib. Prato, ord. 10 marzo 1981, id., 1981, II, 550, con nota di richiami; Trib. Oristano, ord. 20 novembre 1978, id., 1979, II, 446, con nota di richiami.

Ordinamento penitenziario — Semilibertà — Condannati all'er

gastolo — Applicabilità — Esclusione — Questione non ma

nifestamente infondata di costituzionalità (Cost., art. 27; 1.

26 luglio 1975 n. 354, norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della li

bertà, art. 50).

Non è manifestamente infondata (e se ne rimette quindi l'esa

me alla Corte costituzionale) la questione di costituzionalità del

l'art. 50, 2° comma, 1. 26 luglio 1975 n. 354, nella parte in cui

non prevede l'applicabilità del beneficio della semilibertà ai

condannati alla pena dell'ergastolo, in riferimento all'art. 27, 2"

comma, Cost. (1)

Corte d'appello di Firenze; Sezione sorveglianza; ordinanza

26 novembre 1980 (pervenuta alla Corte costituzionale il 23 set

tembre 1981; Gazz. uff. 13 gennaio 1982, n. 12); Pres. Margara;

imp. Lutzu.

(1) La sezione ritiene inammissibile la concessione della semilibertà al condannato all'ergastolo, in quanto, tra le condizioni necessarie per la concessione del beneficio vi è anche l'espiazione di almeno metà della pena, condizione che non può essere configurata nei confronti

dell'ergastolo. Si osserva che « l'ammissione alla semilibertà antici

perebbe e preparerebbe, in modo graduale e progressivo, l'ammis sione alla liberazione condizionale, cui oggi l'ergastolano arriva sen za alcun momento di sperimentazione e responsabilizzazione. Ed in effetti l'ammissione alla semilibertà risponderebbe anche a criteri di

giustizia in quanto un notevole limite della legge penitenziaria (do vuto forse alla circostanza che, al momento della sua approvazione, appariva prossima la conclusione dell'/ter legislativo per l'abroga zione dell'ergastolo) è quello di avere escluso i condannati all'erga stolo dalla fruizione dei vantaggi più incisivi contenuti nella legge medesima ».

L'ordinanza è motivata in relazione a Corte cost. 4 luglio 1974, n. 204 (Foro it., 1974, I, 2576, con nota di richiami e osservazione di

Pizzorusso), che ha dichiarato illegittimo l'art. 43 r. d. 602/1931 per il quale la liberazione condizionale era concessa con decreto del mi nistro della giustizia.

Per altra questione di costituzionalità avente ad oggetto la disci

plina dell'ammissione al regime di semilibertà v., da ultimo, App. Perugia, ord. 26 marzo 1981, id., 1982, II, 260, con nota di richiami e osservazione di Romboli, circa l'esclusione del delitto di strage tra

quelli ostativi alla concessione del beneficio della semilibertà. Nel senso che è incompatibile con la pena dell'ergastolo il benefi

cio della liberazione anticipata cfr. Cass. 14 gennaio, Gula, id., Rep. 1980, voce Ordinamento penitenziario, n. 84; 23 gennaio, Poddesu, 3 novembre 1978, D'Ambrosio, 18 ottobre 1978, Cottone, id., Rep. 1979, voce cit., nn. 98-100; 3 marzo 1978, Romeo, 17 gennaio 1978, Cardi, 13 dicembre 1977, Chialese, 6 dicembre 1977, Pisciotta, 18 ottobre 1977. Da Tos, 5 ottobre 1977, Vaira, id., Rep. 1978, voce cit., nn.

138-140; 24 maggio 1977, Falchi id., Rep. 1977, voce cit., n. 81. Per la costituzionalità della pena dell'ergastolo si rinvia alla nota

di richiami a Corte cost. 10 febbraio 1981, n. 23 (id., 1981, I, 920, con osservazione di Pizzorusso), con cui è stata dichiarata ammissi bile la richiesta di referendum abrogativo degli art. 17, 1° comma, n. 2, e 22 c. p. che prevedono la pena dell'ergastolo.

Leva militare — Iscritti di leva non ancora arruolati — Giu

risdizione militare — Questione non manifestamente infon

data di costituzionalità (Cost., art. 25, 103; cod. pen. mil.

pace, art. 157-163; d.p. r. 14 febbraio 1964 n. 237, leva e ar

ruolamento nelle forze armate, art. 134).

Non è manifestamente infondata (e se ne rimette quindi l'esa

me alla Corte costituzionale) la questione di costituzionalità del

l'art. 134 d. p. r. 14 febbraio 1964 n. 237, nella parte in cui

stabilisce che gli iscritti di leva, non ancora arruolati, che com

mettono i reati previsti dagli art. 157-163 c. p. mil. pace, sono

sottoposti alla giurisdizione militare, in riferimento agli art. 25,

r comma, 103, 3° comma, Cost. (1)

Tribunale militare di Padova; ordinanza 31 agosto 1981 (Gazi.

uff. 16 dicembre 1981, n. 345); Giud. istr. Corso; imp. Bais.

(1) Nella specie l'imputato, mentre si trovava in un'aula del consi

glio di leva per affrontare i tests attitudinali, si era prodotto con una lametta da barba lesioni al polso e all'avambraccio e per questo era stato rinviato a giudizio davanti al Tribunale di Udine per rispondere del reato di procurata infermità commessa da iscritto di leva al fine di sottrarsi agli obblighi militari. Trib. Udine 4 marzo 1981 (ined.) ha dichiarato la propria incompetenza e rinviato gli atti alla procura militare presso il Trib. mil. di Padova, sostenendo che tra gli apparte nenti alle forze armate dovevano ritenersi inclusi anche gli iscritti di

leva, in forza dell'art. 134 d. p. r. 237/1964 e dichiarando manifesta mente infondata la questione di costituzionalità di tale disposizione per contrasto con l'art. 103, 3° comma, Cost.

Sul reato di procurata infermità, al fine di sottrarsi temporanea mente all'obbligo del servizio militare, cfr. Trib. supr. mil. 12 lu

glio 1974, Foro it., Rep. 1976, voce Mutilazione, simulazione di in

ferinità, n. 1; 30 aprile 1971, id., 'Rep. 1973, voce cit., n. 1.

Per la non manifesta infondatezza della questione di costituzionali tà del combinato disposto degli art. 263 c. p. mil. pace e 11 1. 772/1972, nella parte in cui stabilisce la giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare nei confronti degli obiettori di coscienza ammessi a svolgere un servizio sostitutivo di quello militare, v. Trib. mil. Padova, ord. 3

maggio 1979, id., 1980, II, 138, con nota di richiami.

In tema di ordinamento giudiziario militare v., da ultimo, Trib. mil. terr. Torino, ord. 6 luglio 1982, in questo fascicolo, II, 341.

Appello penale — Coimputato non appellante — Citazione —

Esclusione — Questione non manifestamente infondata di co

stituzionalità (Cost., art. 24; cod. proc. pen., art. 517).

Non è manifestamente infondata (e se ne rimette quindi l'esa

me alla Corte costituzionale) la questione di costituzionalità del

l'art. 517 c. p.p., nella parte in cui non prevede la citazione del

coimputato, perché assolto in primo grado, nel caso in cui, in

danno dello stesso, venga sollecitata dal coimputato appellante statuizione di colpa concorrente in contrasto con la pronuncia

penale assolutoria di primo grado, in riferimento all'art. 24

Cost. (1)

Tribunale di Bassano del Grappa; ordinanza 9 luglio 1981

(Gazz. uff. 10 marzo 1982, n. 68); imp. Ussaggi.

(1) Si osserva che la norma impugnata pare compromettere il di ritto di difesa del coimputato non appellante, per gli innegabili ef fetti pregiudizievoli che su di lui possono ricadere, nell'ottica della

responsabilità civile.

Per l'affermazione secondo cui la mancata citazione del coimpu tato non impugnante nel giudizio di impugnazione non è causa di nullità di tale giudizio, il quale si svolge ritualmente fino alla sen tenza che lo definisce e che estende i suoi effetti automaticamente, ope legis, nei confronti del coimputato non appellante, cfr. Cass. 17

gennaio 1979, n. 336. Foro it.. Rep. 1979, voce Impugnazioni pen., n. 104; 27 giugno 1977, Rullini, id., Rep. 1978. voce cit., n. 193; 21 ottobre 1975, Ceponi, id., Rep. 1976, voce Appello pen., n. 17; 3 febbraio 1975, Jovine, id.. Rep. 1975, voce Impugnazioni pen., n. 197; 18 marzo 1974, Capagna, ibid., voce Appello pen., n. 63; 15 dicem bre 1973, Monaco, id., 1974, II, 214, con nota di richiami di Boschi.

Nel senso che l'inosservanza dell'art. 517 c.p.p., nella parte rela tiva alla citazione dell'imputato non appellante, non può essere fatta valere in Cassazione dall'imputato che propose ritualmente appello, giacché tale citazione è prevista nell'interesse del primo, v. Cass. 27 giugno 1977, Rullini, id.. Rep. 1978, voce Cassazione pen., n. 13.

Circa la possibilità per il coimputato non appellante di proporre ricorso per cassazione avverso la decisione di secondo grado v. Cass. 11 ottobre 1976, Pettinati, id., Rep. 1977, voce cit., n. 15, commen tata da Gaito, in Giur. it., 1978, II, 62 e 13 ottobre 1975, Montauro, Foro it., Rep. 1976, voce cit., n. 44.

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GIURISPRUDENZA PENALE

Caccia — Furto di animali selvatici — Impossessamento del sel

vatico con inosservanza di una qualsiasi prescrizione in mate

ria venatoria — Trattamento punitivo — Questione non ma

nifestamente infondata di costituzionalità (Cost., art. 3; 1. 27

dicembre 1977 n. 968, principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia,

art. 8).

Non è manifestamente infondata (e se ne rimette quindi l'esa

me alla Corte costituzionale) la questione di costituzionalità del

l'art. 8, 5° comma, 1. 27 dicembre 1977 n. 968, nella parte in cui

fa dipendere indistintamente la legittimità dell'abbattimento e del

conseguente impossessamento del selvatico dalla osservanza di

tutte le prescrizioni in materia venatoria, assoggettando allo stes

so trattamento penalistico (pene previste per il reato di furto) tutti coloro che si impossessino o tentino di impossessarsi di ani

mali selvatici, abbattuti in spregio di una qualsiasi delle norme

che disciplinano la materia, in riferimento all'art. 3 Cost. (1)

Tribunale di Ravenna; ordinanze (due) 6 luglio 1981 (Cazz. uff. 13 gennaio 1982, n. 12); imp. Battaglia e Mordenti.

(1) Si rileva che, a seguito dell'entrata in vigore della 1. 968/1977, la fauna selvatica ha cessato di essere res nullius ed è stata ricom

presa tra i beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato,

per cui l'art. 8, 5° comma, di tale legge assume natura di norma

integratrice del precetto penale in ordine al furto di questa partico lare categoria di beni, nel senso che l'appartenenza allo Stato del l'animale selvatico ne rende delittuoso l'impossessamento, quando lo stesso sia abbattuto senza il rispetto delle norme della citata legge.

La questione è stata sollevata negli stessi termini da Trib. Ravenna, ord. 28 dicembre 1979, Foro it., Rep. 1980, voce Caccia, nn. 7, 10.

In senso contrario a quanto sostenuto nell'ordinanza in epigrafe v. Trib. Siena 13 gennaio 1981, id., 1982, II, 112, con nota critica di Iacoboni (cui si rinvia per riferimenti alla giurisprudenza ed alla dot trina sull'argomento), secondo cui si deve escludere che la fauna sel

vatica, pur costituendo patrimonio indisponibile dello Stato, possa es sere oggetto di furto, stante l'impossibilità di una materiale detenzione di essa da parte dello Stato.

Parlamento — Commissione parlamentare d'inchiesta — Diffusio

ne di notizie relative al procedimento d'inchiesta — Trattamen

to punitivo — Questione non manifestamente infondata di co

stituzionalità (Cost., art. 3; cod. pen., art. 326, 684; cod. proc.

pen., art. 164; 1. 23 novembre 1979 n. 597, istituzione di una

commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani

e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia, art 6).

Non è manifestamente infondata (e se ne rimette quindi l'esa

me alla Corte costituzionale) ,la questione di costituzionalità del

l'art. 6, 2° comma, 1. 23 novembre 1979 n. 597, nella parte in cui, attraverso il richiamo all'art. 326 c. p., sanziona più gravemente la dilfusione di notizie relative al procedimento della commissio

ne parlamentare d'inchiesta rispetto alla pena prevista dall'art. 684

c. p. per la pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento

penale, in riferimento all'art. 3 Cost. (1)

Tribunale di Roma; ordinanza 28 febbraio 1981 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 ottobre 1981; Gazz. uff. 27 gen naio 1982, n. 26); imp. Zanetti ed altro.

(1) Si osserva che « le due norme penali poste a confronto sono chiaramente dettate entrambe per la tutela dei segreti istruttori. Vero è che, prima facie, i segreti che la norma impugnata tutela appaiono di particolarissima rilevanza, stante la gravità e l'importanza dei fatti e della problematica che la commissione Moro deve accertare ed af

frontare, ed anche alla luce dei particolari, amplissimi poteri di inda

gine che la legge ha attribuito alla commissione. Ma sotto il primo profilo è necessario rilevare che non minore rilevanza potrebbero in

ipotesi avere (nella realtà anche recente hanno avuto) le notizie, gli accertamenti, le deposizioni, contenute in atti processuali penali co

perti dal segreto istruttorio. Sotto il secondo profilo va altresì osser

vato che i poteri conferiti alla commissione Moro dall'art. 4 1. n.

597 sono diversi e maggiori rispetto a quelli dell'a.g., il che non sot

trae detta norma ad un sospetto di illegittimità per contrasto con l'art.

82 Cost, (questione, peraltro, non rilevante in questa fattispecie) ».

In ordine ai reati di rivelazione di segreti d'ufficio di cui all'art.

326 cjp. e di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento pe

nale, previsto dall'art. 684 c.p., si rinvia alla nota di richiami a Pret.

Brescia, ord. 21 novembre 1981, Foro it., 1982, II, 152, che ha rite

nuto non doversi promuovere azione penale nei confronti dei magi strati che, acquisita notizia nel corso di un procedimento penale del

l'esistenza dell'associazione segreta denominata loggia P2, segnalano al presidente del consiglio dei ministri i nominativi degli aderenti, a

norma della 1. 24 ottobre 1977 n. 801 e degli art. 209 e 212 r.d. 18

giugno 1931 n. 773.

Infortuni sul lavoro — Violazione di norme antinfortunistiche — Non conformità delle macchine dipendente da fatto esclu

sivo del costruttore e non facilmente rilevabile — Responsabi lità del datore di lavoro, noleggiatore e commerciante — Que

stione non manifestamente infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 27; d. p. r. 27 aprile 1955 n. 547, norme per la preven zione degli infortuni sul lavoro, art. 7, 41, 115, 389, 390).

Non è manifestamente infondata '(e se ne rimette quindi l'esa

me alla Corte costituzionale) la questione di costituzionalità de

gli art. 7, 41, 115, 389, lett. a e c, 390 d. p.r. 27 aprile 1955 n.

547, nella parte in cui prevede la responsabilità del datore di

lavoro, del noleggiatore e del commerciante di macchine, di at

trezzature, di utensili, di apparecchi in genere per la violazione

delle norme per la prevenzione degli infortuni in tutti quei casi

in cui la non conformità dipenda da fatto esclusivo del costrut

tore e non sia facilmente rilevabile, in riferimento agli art. 3 e

27 Cost. (1)

Pretura di Lugo; ordinanza 24 settembre 1981 {Gazi. uff. 17

febbraio 1982, n. 47); Giud. Veggetti; imp. Gaudenzi ed altri.

(1) In ordine alla sussistenza della responsabilità del datore di la voro noleggiatore, commerciante di macchine e di quella del costrut tore delle stesse, per violazione delle norme antinfortunistiche cfr., da ultimo, Giud. istr. Trib. Torino 15 gennaio 1980, Foro it., Rep. 1980, voce Omicidio e lesioni personali colpose, n. 62, secondo cui, in caso di evento colposo, è ravvisabile il concorso della responsabi lità del costruttore e del datore di lavoro, avendo il primo creato il

pericolo, mettendo in commercio macchinari senza i requisiti neces sari ed il secondo utilizzato detto macchinario senza provvedere ad eliminarne il pericolo; Pret. Rivarolo Canavese 14 marzo 1979, id., Rep. 1980, voce Infortuni sul lavoro, n. 170, per cui quando la nor

mativa antinfortunistica dispone che i macchinari pericolosi siano forniti alternativamente ed a seconda delle lavorazioni cui sono adi biti, di accorgimenti differenti, la responsabilità di curare che i mac chinari siano utilizzati nelle condizioni imposte dalla legge spetta al datore di lavoro, mentre nessuna responsabilità grava sul produt tore che abbia fornito tali macchinari provvisti di accorgimenti per la prevenzione degli infortuni idonei solo per alcune delle lavorazioni cui essi possono essere adibiti; Pret. Brescia 18 ottobre 1978, id., 1980, II, 589, con nota di richiami, che ha ritenuto doversi affermare la responsabilità penale del costruttore di una macchina difettosa e non protetta in riferimento alle lesioni personali colpose riportate dal lavoratore derivanti dalla mancata predisposizione di misure atte a

prevenire infortuni sul lavoro. Per altra questione di costituzionalità avente ad oggetto il d.p.r.

547/1955 cfr., da ultimo, Pret. Pisa, ord. 15 gennaio 1981, id., 1982, II, 120, con nota di richiami.

Parte civile — Costituzione — Mancata presenza al momento

delle conclusioni — Revoca implicita — Questione non mani

festamente infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 24; cod.

proc. pen., art. 102).

Non è manifestamente infondata <e se ne rimette quindi l'esa

me alla Corte costituzionale) la questione di costituzionalità del

l'art. 102, 1° comma, c. p. p., nella parte in cui consente che la

costituzione di parte civile si consideri revocata se dopo la ri

tuale costituzione essa non sia presente al momento prescritto per le conclusioni, in riferimento agli art. 3 e 24 Cost. (1)

Pretura di Locri; ordinanza 14 luglio 1981 (Gazz. uff. 3 feb

braio 1982, n. 33); imp. Spilinga.

(1) È richiamata in motivazione Corte cost. 26 giugno 1974, n.

193, Foro it., 1974, I, 2912, con nota di richiami, che ha dichiarato infondata la questione di costituzionalità dell'art. 102 c.p.p., nella

parte in cui prevede che la costituzione di parte civile si abbia per revocata quando questa non compaia per qualsiasi motivo nel corso del dibattimento di primo grado, osservando come, secondo dottrina e giurisprudenza, la costituzione non può dirsi revocata allorché la

parte civile compaia non all'inizio, ma nel corso del dibattimento. La questione è stata poi di nuovo sollevata negli stessi termini in cui già la corte l'aveva decisa con la sentenza n. 193 del 1974 cit., da Pret. Terracina, ord. 20 aprile 1977, id., Rep. 1977, voce Parte

civile, n. 8 e da Pret. Torino, ord. 25 novembre 1976, id., 1977, II,

320, con nota di richiami. Circa la revoca tacita della costituzione di parte civile, di cui al

l'art. 102 c.p.p., cfr. Cass. 26 novembre 1979, Signoriello, id., Rep.

1980, voce cit., n. 16, secondo cui l'obbligo del giudice di decidere ai soli effetti civili, qualora il reato debba essere dichiarato estinto

per amnistia, non è subordinato ad un'esplicita richiesta della parte civile; Cass. 4 dicembre 1978, Martini, id., Rep. 1979, voce cit., n.

63, che ha ritenuto non potersi considerare ritualmente presentate le conclusioni ad opera del difensore non munito di procura speciale, qualora la parte civile non sia presente al momento delle conclusioni;

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Page 5: PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Rivista di giurisprudenza penale

PARTE SECONDA

Cass. 12 maggio 1978, Bocciolani, id., Rep. 1978, voce cit., n. 45; 26 gennaio 1976, Carlini, id., Rep. 1976, voce cit., n. 31; 19 febbraio 1974, Caterinuzzi e 4 febbraio 1974, Salvatori, id., Rep. 1975, voce cit., nn. 39, 41; 7 dicembre 1973, Gesuale, id., Rep. 1974, voce cit., n. 23, per l'inapplicabilità dell'art. 102 c.p.p. in grado di appello; Cass. 1° aprile 1977, Macripodori e 10 febbraio 1977, Pettorali, id.. Rep. 1978, voce cit., nn. 41, 42, secondo cui l'assenza della parte civile da un'udienza non costituisce revoca della costituzione di parte civile; Cass. 28 giugno 1976, Catania, id., Rep. 1977, voce cit., n. 42, che ha ritenuto valida conclusione la generica richiesta del risarci mento del danno senza la qualificazione di esso; Cass. 27 giugno 1974, Ferrari, id., Rep. 1975, voce cit., n. 43 e 25 ottobre 1973, Detta, id., Rep. 1974, voce cit., n. 21, secondo cui può non considerarsi re vocata la costituzione di parte civile a seguito della successiva propo sizione dell'azione risarcitoria in sede civile.

Responsabile civile e civilmente obbligato per l'ammenda — Cita

zione da parte del responsabile civile dell'altro responsabile civile per il fatto del coimputato — Esclusione — Questione

non manifestamente infondata di costituzionalità (Cost., art.

3, 24; cod. proc. pen., art. 107, 110).

Non è manifestamente infondata i(e se ne limette quindi l'esa

me alla Corte costituzionale) la questione di costituzionalità de

gli art. 107 e 110 c.p.p., nella parte in cui non consentono al

responsabile civile chiamato in causa di citare l'altro responsa bile civile per il fatto del coimputato, in riferimento agli art.

3 e 24 Cost. (1)

Pretura di Voltri; ordinanza 18 giugno 1981 (Gazz. uff. 13

gennaio 1982, n. 12); Giud. Haupt; imp. Gulfo ed altro.

(1) Si rileva che « non pare giustificabile da alcuna reale differenza della fattispecie l'indubbia diseguaglianza esistente tra la parte civile cui è consentito di chiamare in giudizio ed estendere il contradditto rio al responsabile civile e l'imputato ed il responsabile civile per il fatto del coimputato, cui invece tale potere non è riconosciuto ».

La questione di costituzionalità degli art. 107 e 110 c.p.p., nella

parte in cui non consentono all'imputato la facoltà di chiedere la ci tazione del responsabile civile, è stata recentemente dichiarata infon data da Corte cost. 16 febbraio 1982, n. 38, Foro it., 1982, I, 920, con nota di richiami.

Amnistia, indulto e grazia — Amnistia del 1978 — Illeciti am

ministrativi già costitutivi di contravvenzioni ' depenalizzate

'

— Esclusione — Questione non manifestamente infondata di

costituzionalità (Cost., art. 3; d. p. r. 4 agosto 1978 n. 413, concessione di amnistia e indulto).

Non è manifestamente infondata (e se ne rimette quindi l'esa

me alla Corte costituzionale) la questione di costituzionalità del

d. p. r. 4 agosto 1978 n. 413, nella parte in cui non prevede una

norma avente effetti assimilabili a quelli tipici dell'amnistia sui

reati contravvenzionali, anche per gli illeciti amministrativi già costitutivi di contravvenzioni c. d. depenalizzate, in riferimento

all'art. 3 Cost. (1).

Pretura di Voltri; ordinanza 5 febbraio 1981 (Gazz. uff. 9 set

tembre 1981, n. 248); Giud. Napoli; Pastorino c. Prefetto di

Genova.

(1) Si rileva che appare irragionevole l'applicazione della sanzione pecuniaria, di natura o quantomeno di effetto non distinguibile da

quelli dell'ammenda penale, dal momento della dichiarata incostitu zionalità della convertibilità delle pene pecuniarie in pene detentive (Corte cost. 21 novembre 1979, n. 131, Foro it., 1979, I, 2801, con nota di richiami, commentata da Conso, Franco e Caraccioli, in Giur. costit., 1979, I, 1048, 1058 e 1205 e, sugli effetti di tale pro nuncia, Cass. 15 maggio 1980, Bianchini, Foro it., Rep. 1980, voce Sospensione condizionale della pena, n. 13; 21 aprile 1980, Chiara

monte, ibid., voce Recidiva, n. 5; 12 aprile 1980, Leopardi, id., 1980, II, 673, con nota di richiami) nei confronti di coloro che abbiano commes so violazione di norme sanzionatici di comportamenti meno pericolosi, cosi da essere state « depenalizzate », mentre nessuna sanzione è

applicabile, a seguito di amnistia, a chi abbia commesso violazioni più gravi, tuttora qualificate come contravvenzioni.

Per altri profili di legittimità costituzionale del d. p. r. 413/1978 cfr., da ultimo, Corte cost. 22 aprile 1980, n. 59 e 14 aprile 1980, n. 49, id., 1980, I, 1254, con nota di richiami e osservazioni di Pizzorusso.

Anche il più recente provvedimento di amnistia (d. pres. 18 di cembre 1981 n. 744, Le leggi, 1981, 1868) non contiene alcuna di sposizione tendente ad estendere effetti simili a quelli dell'amnistia

agli illeciti amministrativi già costituenti contravvenzioni, ora depe nalizzate.

Pesca — Reati in materia di pesca — Sospensione del permesso di pesca come pena accessoria — Disciplina — Differimento

dell'esecuzione della pena per presentazione della domanda di

grazia — Potere discrezionale del ministro di grazia e giustizia — Questioni non manifestamente infondate di costituzionalità

(Cost., art. 24, 25, 27; cod. pen., art. 147; cod. proc. pen., art.

589; 1. 14 luglio 1965 n. 963, disciplina della pesca marittima, art. 26).

Non sono manifestamente infondate (e se ne rimette quindi l'esame alla Corte costituzionale) le questioni di costituzionalità:

a) del combinato disposto degli art. 26, lett. c, 1. 14 luglio 1965

n. 963, 147, 1° comma, n. 1, e 2° comma c. p., nella parte in cui

non esclude la possibilità che la pena accessoria della sospen sione di validità del permesso di pesca si trasformi da misura

transitoria, come previsto dalla legge, in misura definitiva, causa

l'applicazione cumulativa di essa in sede esecutiva, in riferimen

to agli art. 25, 2° comma, 27, 3° comma, Cost.; b) dell'art. 589, 3° comma, c. p. p., nella parte in cui rimette alla decisione discre

zionale del ministro di grazia e giustizia il differimento dell'ese

cuzione della pena nel caso sia presentata domanda di grazia, in riferimento agli art. 24, 1° comma, 27, 3° comma, Cost. (1)

Pretura di Pietrasanta; ordinanza 9 aprile 1980 (pervenuta alla

Corte costituzionale il 1° ottobre 1981; Gazi. uff. 13 gennaio 1982, n. 12); ric. Favazza ed altri.

{1) La questione di costituzionalità dell'art. 26, lett. c, 1. 963/1965, per il quale la condanna per i delitti e le contravvenzioni previste dalla legge stessa comporta altresì' la pena accessoria della sospen sione della validità del permesso di pesca per un tempo determinato, cui consegue il divieto di uso per la pesca della nave o del galleg giante con cui è stato commesso il reato e dei relativi attrezzi, è stata ritenuta infondata da Corte cost. 18 aprile 1974, n. 105, Foro it., 1974, I, 1566, con nota di richiami e manifestamente infondata da Corte cost., ord. 30 marzo 1977, n. 56, id., Rep. 1977, voce Pesca, n. 10 e da Cass. 7 febbraio 1974, Marietti, id., Rep. 1976, voce cit., n. 70; 18 maggio 1973, Marigliani, id., Rep. 1975, voce cit., n. 72; 10 novembre 1972, Marci e 25 novembre 1971, Istinto, id., Rep. 1974, voce cit., nn. 56, 50.

Corte cost. 6 agosto 1979, n. 114 (id., 1979, I, 2523, con nota di

richiami) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 589, 5° comma, c.p.p., nella parte in cui, in caso di esecuzione di pene de tentive nei confronti di persona che si trova in condizione di grave infermità fisica e nei confronti della quale l'ordine di carcerazione è

già stato eseguito, attribuisce al ministro della giustizia e non al p.m. ed al pretore il potere di sospendere l'esecuzione della pena.

Pesca — Disciplina della pesca marittima — Divieto di pesca con reti « agugliara » entro tre miglia dalla costa — Questione non manifestamente infondata di costituzionalità (Cost., art. 3,

35, 41; 1. 14 luglio 1965 n. 963, disciplina della pesca maritti

ma, art. 15; d. p.r. 2 ottobre 1968 n. 1639, regolamento di ese cuzione della 1. 14 luglio 1965 n. 963, art. 111).

Non è manifestamente infondata (e se ne rimette quindi l'esa me alla Corte costituzionale) la questione di costituzionalità de

gli art. 15, lett. b, 1. 14 luglio 1965 n. 963 e 11 d. p. r. 2 ottobre 1968 n. 1639, nella parte in cui stabiliscono il divieto di pesca con reti c. d. « agugliara » entro tre miglia dalla costa, in riferi mento agli art. 3, 35 e 41 Cost. (1)

Pretura di Ancona; ordinanza 16 ottobre 1979 (pervenuta alla Corte costituzionale il 2 novembre 1981; Gazz. uff. 17 febbraio

1982, n. 47); Giud. D'Ambrosio; imp. Castellani ed altro.

(1) Si rileva che la rete agugliara, secondo uno studio svolto dal laboratorio di tecnologia della pesca di Ancona, « operando esclusi vamente in superficie, evita completamente di arrecare i danni che sono invece provocati da altri tipi di rete che trascicano sul fondo », per cui non appare ragionevole il suo inserimento tra gli altri tipi di pesca dannosi operata dall'art. Ili d.p.r. 1639/1968. A riprova del l'eccessivo rigore di tale disposizione si richiama il d.m. 17 settem bre 1980 (Le leggi, 1980, 1131), ora prorogato con d.m. 14 ottobre 1981 (id., 1981, 1633), con cui il ministro per la marina mercantile ha portato una deroga temporanea alla stessa.

Per altra questione di costituzionalità avente ad oggetto la 1. 14 luglio 1965 n. 963, cfr. Pret. Pietrasanta, ord. 9 aprile 1980, che precede, circa l'art. 26, lett. c, nella parte in cui non esclude la possibilità che la pena accessoria della sospensione di validità del permesso di pesca si trasformi in misura definitiva, causa l'applica zione cumulativa di essa in sede esecutiva.

Sull'art. Ili d.p.r. 1639/1968 cfr. Corte cost. 28 novembre 1973, n. 165, Foro it., 1974, I, 20, con nota di richiami, che ha ritenuto in fondata la questione di costituzionalità relativa all'applicazione di tale disposizione nel territorio della regione siciliana.

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