+ All Categories
Home > Documents > PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Rivista di giurisprudenza penale

PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Rivista di giurisprudenza penale

Date post: 31-Jan-2017
Category:
Upload: duongtu
View: 213 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
4
Rivista di giurisprudenza penale Source: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1980), pp. 531/532-535/536 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23171621 . Accessed: 28/06/2014 10:42 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.238.114.31 on Sat, 28 Jun 2014 10:42:35 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Rivista di giurisprudenza penale

Rivista di giurisprudenza penaleSource: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1980), pp.531/532-535/536Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23171621 .

Accessed: 28/06/2014 10:42

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 91.238.114.31 on Sat, 28 Jun 2014 10:42:35 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Rivista di giurisprudenza penale

PARTE SECONDA

ratio dell'istituto della querela, che un reato in cui è parte offesa

10 Stato sia punibile a querela. E più ancora vale considerare

che, contemplando l'ipotesi di cui all'art. 638 solo un caso par ticolare di danneggiamento, e poiché tra danneggiamento e furto

è il secondo a presentare un quid pluris (impossessamento, dolo

specifico) rispetto al primo e non viceversa, il rapporto di spe

cialità, se mai, opererebbe in senso inverso, dovendosi ritenere 11 furto ipotesi speciale rispetto al danneggiamento.

Quanto alla contemporanea previsione, contemplata dall'art. 31

legge cit., di sanzioni amministrative per tali comportamenti, va

evidenziato che trattasi di previsione che non interferisce sulla riconducibilità a reato, di cui sopra. Ed infatti l'art. 15 cod. pen. si riferisce espressamente a « più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale », onde esso non è applicabile, an

che per effetto dell'art. 14 preleggi, laddove il concorso di nor

me insorga tra una disposizione sanzionatoria penale e una di

sposizione sanzionatoria amministrativa. Inoltre diverso è l'in

teresse protetto: con la sanzione amministrativa, estrinsecazione

di autotutela, la pubblica amministrazione (regione) tutela l'in

teresse al corretto esercizio della caccia, con la sanzione penale si tutela invece la proprietà dello Stato; si tratta quindi, a ben

guardare, piuttosto che di un medesimo illecito con due diversi

tipi di sanzione, di due divsssi tipi di illecito con relative san

zoni. Non è d'altra parte raro incontrare nell'ordinamento tipi di tutela c. d. «a doppio binario» (si pensi, ad es., agli art. 15

e 17 legge 28 gennaio 1977 n. 10).

Ciò premesso, tornando al caso di specie, non è dubbio che del « furto venatario » il Santilli deve rispondere, essendone pre senti tutti gli elementi nella sua provata condotta.

Gli addebiti di delitti tutti lui mossi vanno unificati sotto il

vincolo della continuazione, sussistendone gli estremi; possono

poi concedersi le attenuanti generiche, nonché per i soli delitti

quella di cui all'art. 5 legge 2 ottobre 1967 n. 895, da ritenersi

prevalenti sulle aggravanti contestate. Il Santilli, visto l'art. 133 cod. pen., va cosi' condannato alla pena della reclusione per mesi

cinque e della multa di lire 50.000 (p.b.: essendo l'imputa zione più grave quella di cui all'art. 12 legge n. 597/1974, anni

uno e mesi quattro di reclusione e lire 170.000 di multa. Per

applicazione dell'art. 5 cit.: mesi sei e lire 60.000. Per le atte

nuanti generiche: mesi quattro e lire 40.000. Per l'art. 81 capov., cod. pen.: mesi cinque e lire 50.000). Per la contravvenzione, va

condannato all'ammenda di lire 100.000 (p.b. lire 150.000, di

minuita ex art. 62 bis cod. penale). Segue la condanna al paga mento delle spese processuali. Le cose sequestrate vanno confi

scate, quali mezzo di reati accertati. Non ostando ragioni pro cessuali, può accogliersi la richiesta di concessione della libertà

provvisoria. Per questi motivi, ecc.

Rivista di giurisprudenza penale Circolazione stradale — Soggetti in stato di libertà vigilata —

Divieto di sostenere l'esame per la patente di guida e sospen sione obbligatoria della patente — Questione non manifesta mente infondata di costituzionalità (Cost., art. 3; d. pres. 15

giugno 1959 n. 393, t. u. delle norme sulla circolazione stra

dale, art. 82, 91; legge 9 luglio 1967 n. 572, modifica agli art. 57 e 91 d. pres. 15 giugno 1959 n. 393, art. 2).

Non è manifestamente infondata (e se ne rimette quindi l'esa me alla Corte costituzionale) la questione di costituzionalità

degli art. 82, 1° comma, 91, 13° comma, d. pres. 15 giugno 1959 n. 393, come modificato dall'art. 2 legge 9 luglio 1967 n. 572, nella parte in cui escludono che i soggetti in stato di libertà

vigilata possano essere ammessi all'esame per il conseguimento della patente di guida o che possano continuare ad avere il

possesso della patente, di cui siano già muniti, in riferimento all'art. 3 Cost. (1)

Tribunale di Frosinone; ordinanza 9 gennaio 1980 (Gazz. uff. .30 aprile 1980, n. 118); Giud. sorv. Sabatini; Spàziani.

(1) Si osserva che «per effetto della riforma penitenziaria, disposta con legge 26 luglio 1975 n. 354, sono eseguibili in regime di semi

libertà, oltre che le misure di sicurezza detentive, le pene detentive relative anche a gravi reati, ove ricorrano i presupposti di cui agli art. 48 segg. della legge stessa. Può quindi avvenire, come in ef fetti si è avuto occasione nella pratica di rilevare, che il semilibero, condannato ad esempio per omicidio volontario o non sottoposto a

misure di sicurezza, abbia continuato ad avere il possesso della pa tente di guida, invece revocata a soggetti condannati per meno gravi reati e tuttavia facoltativamente sottoposti a libertà vigilata. Il semi libero, di cui all'esempio fatto, ove poi venisse ammesso al maggior beneficio, della liberazione condizionale, verrebbe privato dalla pa tente di guida, di cui, come si è detto, durante il regime di semi libertà aveva continuato ad avere il possesso e ciò dato che alla libera zione condizionale consegue ex lege la libertà vigilata ».

Per la manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della

questione di costituzionalità dell'art. 91 d. pres. 393/1959, dato che la sospensione e la revova della patente di guida costituiscono san zioni identiche per tutti i conducenti, le quali prescindono dalle ragioni (diletto o professione) poste a fondamento della guida de; veicoli, v. Cass. 1° marzo 1977, Foro it., Rep. 1978, voce Circolazione stradale, n. 237. Corte cost. 20 gennaio 1977, n. 47, id., 1977, I, 763, con nota di richiami, ha dichiarato infondata la questione di costitu zionalità dell'art. 91, 6° e 7° comma, codice della strada, nella parte in cui prevede l'obbligo del giudice di disporre la sospensione della patente nei confronti dell'imputato che, alla guida di un veicolo, si sia reso responsabile di omicidio o di lesioni colpose gravi o gravis sime, senza far dipendere l'applicazione del provvedimento dal tipo e dalla gravità della colpa del conducente. V. pure Corte cost. 30 ottobre 1975, n. 235, id., 1976, I, 17, con nota di richiami, per la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità del l'art. 91, 2° comma, d. pres. 393/1959, per il quale la patente di guida può essere sospesa dal prefetto alle persone diffidate ai sensi dell'art. 1 legge 1423/1956.

Stupefacenti e sostanze psicotrope — Detenzione di « canna bis » e di alcool in quantitativi assimilabili — Ricezione e

detenzione di sostanze stupefacenti e spaccio delle stesse —

Trattamento punitivo — Questione non manifestamente in fondata di costituzionalità (Cost., art. 3; legge 22 dicembre

1973 n. 685, disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotro pe; prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tos

sicodipendenza, art. 71).

Non è manifestamente infondata (e se ne rimette quindi l'esa me alla Corte costituzionale) la questione di costituzionalità dell'art. 71, 1° e 4" comma, legge 22 dicembre 1975 n. 685, nella

parte in cui punisce la detenzione e la ricezione di sostanze stu

pefacenti o psicotrope di cui alla tab. II dell'art. 12 stessa legge, mentre è del tutto priva di sanzione penale la detenzione di

alcool, parificabile sul piano della pericolosità, in quantitativi assimilabili, in riferimento all'art. 3 Cost, ed equipara, ai fini della pena, anche quanto al minimo edittale, l'attività di rice

zione e di detenzione di sostanze stupefacenti con la cessione e lo spaccio delle stesse, in riferimento all'art. 3 Cost. (1)

Tribunale di Macerata; ordinanza 14 dicembre 1979 (Gazz.

uff. 26 marzo 1980, n. 85); Pres. Taglienti; imp. Moriconi ed altra.

(1) Si rileva che « gli effetti della cannabis e dell'alcool, se ap paiono pressoché sovrapponibili nei dosaggi minimi, si appalesano con ragionevole certezza divergenti nei dosaggi superiori, nel senso di una maggiore nocività anche stupefacente di quelli prodotti dall'alcool, da considerarsi perciò vera e propria droga ».

La questione di cui alla seconda parte della massima è stata solle vata in termini analoghi da Trib. Cremona, ord. 21 giugno 1977, Foro it., 1978, II, 236, con nota di richiami.

This content downloaded from 91.238.114.31 on Sat, 28 Jun 2014 10:42:35 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Rivista di giurisprudenza penale

533 GIURISPRUDENZA PENALE 534

Nel senso che la « cannabis » ad alto contenuto di tetraidrocanna

binoli è classificabile nella tabella I e non nella II dell'art. 12 legge

685/1975, per cui il fatto di detenere tale sostanza in non modica

quantità è punibile a norma dell'art. 71, 1" comma, stessa legge e

non del 4° comma della medesima disposizione, v. Trib. Verona 4

gennaio 1977, id., Rep. 1978, voce Stupefacenti, n. 47, commentata da

Fortuna, in Giur. merito, 1978, 636.

Secondo Trib. Grosseto 10 gennaio 1977, Foro it., Rep. 1977, voce

cit-, n. 37, la detenzione di non modiche quantità di sostanze stupe

facenti postula la presunzione della loro destinazione allo spaccio, la quale sussiste sia che l'acquisto e la detenzione avvengano per

procurare a se stesso l'uso personale terapeutico, sia che avvengano

per procurarlo a terzi, sia per qualsiasi altro titolo.

Sulla legge 685/1975 cfr., da ultimo, Trib. Roma 23 aprile 1980,

id., 1980, II, 451, con nota di richiami, che ha qualificato come reati di

pericolo i reati concernenti l'acquisto, la detenzione e la vendita delle

c. d. droghe leggere ed ha ritenuto applicabile l'attenuante di aver

agito per motivi di particolare valore morale o sociale ad alcuni

esponenti del Partito Radicale che avevano offerto in pubblico siga

rette alla marijuana, per sollecitare un intervento legislativo per la

depenalizzazione del consumo e del commercio delle droghe leggere

e la prevenzione di quelle pesanti.

Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie — Retribuzioni —

Pignorabilità nei limiti di un quinto — Equiparazione dei cre

diti ordinari con le obbligazioni risarcitorie nascenti da de

litto — Questione non manifestamente infondata di costitu

zionalità (Cost., art. 3; cod. proc. civ., art. 545).

Non è manifestamente infondata (e se ne rimette quindi l'esa

me alla Corte costituzionale) la questione di costituzionalità

dell'art. 545 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede la pigno

rabilità delle retribuzioni limitatamente ad un quinto del loro

ammontare, sia per i crediti ordinari, sia per le obbligazioni ri

sarcitorie nascenti da delitto, in riferimento all'art. 3 Cost. (1)

Tribunale di Reggio Emilia; ordinanza 14 dicembre 1979

(Gazi. uff. 26 marzo 1980, n. 85); imp. Albertini.

(1) Si rileva che « la mancata previsione legislativa di una diver

sità di trattamento normativo tra i crediti ordinari e le obbliga

zioni risarcitorie nascenti da delitto, da una parte, non sembra rispon

dere al generale principio costituzionale di accordare normative diffe

renziate a situazioni soggettive che non presentano una logica e con

creta identità di diritti e legittime aspettative da garantire; dal

l'altra parte nel privilegiare la posizione economica del lavoratore ob

bligato al risarcimento danni per delitto commesso, perviene a con

figurare una situazione di minorata difesa se non addirittura di

niego di ogni tutela del diritto della parte lesa o dei familiari delle

vittime del reato, che pur possono essere costituite da lavoratori o

da loro figli minori, per i quali l'ordinamento costituzionale impone

al legislatore di assicurare gli strumenti necessari ad un'esistenza li

bera e dignitosa». La Corte costituzionale si è già occupata in varie occasioni, rite

nendola infondata, della questione di costituzionalità dell'art. 545,

4° comma, cod. proc. civ., sollevata sotto diversi profili, cfr., da

ultimo, Corte cost., ord. 12 gennaio 1977, n. 12, Foro it., Rep. 1977,

voce Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie, n. 20 e 15 lu

glio 1975, n. 209, id., 1975, I, 1573, con nota di richiami, circa la

pignorabilità della retribuzione corrisposta al lavoratore nella misura

di un quinto; Corte cost. 16 marzo 1976, n. 49, id., 1976, I, 897,

con nota di richiami, sul limite imposto alla pignorabilità degli sti

pendi e dei salari comunque corrisposti dallo Stato e da altri enti

pubblici ai loro dipendenti. Per la legittimità della trattenuta d'imposta per conguaglio fiscale

operata dall'amministrazione sulla retribuzione del proprio dipen

dente, anche quando essa, nei confronti di una o più mensilità,

superi il limite di pignorabilità degli stipendi dei pubblici dipendenti,

v. T.A.R. Lazio, Sez. Ili, 21 marzo 1977, n. 133, id., 1978, III, 262,

con nota di richiami.

Nel senso che le indennità relative a precedenti rapporti di la

voro o di impiego, incluse quelle dovute a causa di licenziamento, che

pervengono al fallito nel corso della procedura fallimentare, sono

comprese nel fallimento, anche per la parte eventualmente occorrente

al mantenimento dello stesso e della famiglia, cfr. Trib. Bari 4 mag

gio 1977, id., Rep. 1977, voce Fallimento, n. 172.

Sul concetto di retribuzione v., da ultimo, Cass. 26 marzo 1980, n.

2003, id., 1980, I, 943, con nota di richiami, che ha ritenuto assu

mere natura retributiva la indennità di trasferta, erogata in modo

fisso e continuativo in misura preordinata al lavoratore, tenuto a rag

giungere l'abituale luogo di lavoro.

Reati e infrazioni disciplinari in materia di navigazione — Of

fesa all'onore e al prestigio di un superiore — Applicabilità

dell'esimente dell'atto arbitrario del superiore — Esclusione

— Questione non manifestamente infondata di costituziona

lità (Cost., art. 3; cod. nav., art. 1104; cod. pen., art. 341; d.

1. 14 settembre 1944 n. 288, provvedimenti relativi alla rifor

ma della legislazione penale, art. 4).

Non è manifestamente infondata (e se ne rimette quindi l'esa

me alla Corte costituzionale) la questione di costituzionalità

dell'art. 1104 cod. navigazione, nella parte in cui non prevede

per il reato di offesa all'onore ed al prestigio di un superiore

commessa da un componente l'equipaggio della nave, l'applica

bilità dell'esimente dell'atto arbitrario del superiore di cui al

l'art. 4 d. 1. 14 settembre 1944 n. 288, prevista invece per il

reato di oltraggio a pubblico ufficiale di cui all'art. 341 cod.

pen., in riferimento all'art. 3 Cost. (1)

Tribunale di Genova; ordinanza 13 novembre 1979 (Gazz. uff.

16 aprile 1980, n. 105); imp. Girardolli.

(1) Si rileva che non vi sono differenze qualitative tra i reati pre visti dagli art. 1104 cod. nav. e 341 cod. pen. tali da legittimare il

diverso trattamento circa l'applicabilità dell'esimente dell'atto arbi

trario, dal momento che l'unica differenza fra le due ipotesi di reato

è che nel primo è repressa l'offesa al superiore, mentre nel secondo

è punita l'offesa al pubblico ufficiale, indifferentemente se egli sia o

meno superiore dell'offensore.

Nel senso che il comportamento di un superiore, diretto ad otte

nere, con modi non sconvenienti, nel pubblico interesse, la corretta e

diligente esecuzione dei compiti affidati ai dipendenti, non può .con

siderarsi arbitrario perché improntato a giusto rigore, cfr. Cass. 23

febbraio 1978, Salvo, Foro it.. Rep. 1978, voce Oltraggio, n. 7.

Per alcune applicazioni dell'esimente della reazione ad un atto ar

bitrario al reato di oltraggio v. Cass. 24 maggio 1978, Valpreda, id.,

1979, III, 185, con ampia nota di richiami, che ha ritenuto a tal fine

necessaria la sussistenza della immediatezza temporale fra la reazione

offensiva del prestigio del pubblico ufficiale e l'atto arbitrario di

quest'ultimo, cui adde Cass. 29 novembre 1977, Galulli, id., Rep. 1978,

voce cit., n. 13, secondo cui per l'applicazione dell'art. 4 d. 1. 288/1944

occorre l'uso consapevole da parte del p. u. di mezzi non consentiti ' o l'avvalersi del potere discrezionale, accordatogli dalla legge, per

obiettivi estranei alla legge stessa e rispondenti invece a personale

malanimo e ad impulso di prepotenza e di vessazione sconveniente

ed inurbana; Trib. Roma 12 settembre 1977, ibid., n. 22, com

mentata da Duni, in Riv. giur. circolaz. e trasp., 1977, 664, che

ha visto un eccedere con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni

nel comportamento dell'agente di polizia che contesta al conducente

di un'autoambulanza, che trasporta effettivamente un ammalato gra

ve, l'uso continuo anziché intermittente della sirena e la violazione

delle norme relative alla precedenza; Cass. 2 maggio 1977, Battista,

Foro it., Rep. 1978, voce cit., n. 18, secondo cui non eccede con atti

arbitrari i limiti delle proprie attribuzioni il vigile urbano che,

sorpresa una persona in flagrante contravvenzione e contestatole il

, reato, Io prenda per il braccio onde accompagnarla al piti vicino

posto di polizia allo scopo di poterne accertare l'identità.

This content downloaded from 91.238.114.31 on Sat, 28 Jun 2014 10:42:35 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 4: PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Rivista di giurisprudenza penale

PARTE SECONDA

Misure di prevenzione — Diffida e rimpatrio con foglio di via — Criteri di applicazione — Questione non manifestamente

infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 13, 16; legge 27

dicembre 1956 n. 1423, misure di prevenzione nei confronti

delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica mo

ralità, art. 1, 2).

Non è manifestamente infondata (e se ne rimette quindi l'esa

me alla Corte costituzionale) la questione di costituzionalità

degli art. 1 e 2 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, nella parte in

cui prevedono la possibilità dell'adozione delle misure della

diffida e del rimpatrio con foglio di via nei confronti di chi,

esercitando la prostituzione, non abbia mai riportato condanne

per reati specificamente previsti a tutela della morale pubblica e del buon costume, in riferimento agli art. 3, 13, 16 Cost. (1)

Pretura di Desio; ordinanza 27 novembre 1979 (Gazz. uff. 28 maggio 1980, n. 145); Giud. Dosi; imp. Fansi.

(1) Si rileva che «nell'ipotesi in cui il provvedimento del questo re sia adottato nei confronti di chi esercita la prostituzione, la valu tazione della pericolosità in riferimento alla morale pubblica e al buon costume avviene sulla base di giudizi meramente soggettivi dell'autorità competente, spesso riportati su stampati già predisposti, con i quali si viene surrettiziamente a reintrodurre quei controlli e

quel clima di intimidazione su chi esercita la prostituzione che la

legge 20 febbraio 1958 n. 75 aveva invece inteso drasticamente espel lere dal diritto e dalla prassi.

Premesso che l'esercizio della prostituzione non è comportamento riconducibile di per sé ad un attentato alla pubblica morale e al buon costume, gli unici casi in cui, in materia, deve essere lecito de

durre sospetti di pericolosità, sono quelli nei quali la persona che si intende diffidare o rimpatriare, già con il suo comportamento abbia dato adito a fondati dubbi di pericolosità.

E il fondato dubbio in materia di pericolosità per la moralità pub blica e il buon costume altro non può essere che ricavabile dai reati

specificamente previsti in argomento (libro II, titolo IV del codice pe nale e art. 5 legge 20 febbraio 1958 n. 75) ».

Nel senso che la prostituzione, quando è esercitata nelle pubbli che vie ed in modo scandaloso, con grave danno morale dei giovani e degli adolescenti, costituisce quell'attività prevista dall'art. 1, n. 5, legge 1423/1956, che bene giustifica le misure di polizia stabilite da tale legge, v. Cass. 28 febbraio 1978, Riccardi, Foro it., Rep. 1978, voce Misure di sicurezza, n. 55.

Per la possibilità, in tema di misure di prevenzione, di utilizzare i precedenti giudiziari ai fini del giudizio di pericolosità, anche quan do questi siano negativi, cfr. Cass. 29 dicembre 1977, Moi, ibid., n. 15.

La questione di costituzionalità dell'art. 1 legge 1423/1956 è stata sollevata pure da Trib. Roma, ord. 12 dicembre 1978, id., 1978, II,

412, con nota di richiami, nella parte in cui prevede l'assoggettabi lità a misure di prevenzione di coloro che, per le manifestazioni cui

abbiano dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano pro clivi a delinquere, mentre Pret. Venezia, ord. 25 maggio 1976, id.,

1977, II, 150, con nota di richiami e, da ultimo, Pret. Codroipo, ord. 12 dicembre 1979, Gazz. uff. 2 aprile 1980, n. 92 e Pret. Latisana, ord. 27 novembre 1979, id. 12 marzo 1980, n. 71, hanno ritenuto non manifestamente infondata la questione di costituzionalità del l'art. 2 legge n. 1423, nella parte in cui consente al questore di adottare misure limitative della libertà di locomozione per motivi di pubblica moralità, oltre che di sanità o di sicurezza.

Sugli art. 1 e 2 legge 1423/1956 cfr., da ultimo, Trib. Trento 23 ottobre 1979, Pret. Roma 24 settembre 1979 e Pret. Trento 21 gen naio 1978, Foro it., 1980, II, 255, con ampia nota di richiami, circa i requisiti necessari per una congrua motivazione del provvedimento di rimpatrio con foglio di via e la necessità del rispetto del princi pio del contraddittorio nel procedimento per l'emanazione di tale provvedimento.

Acque pubbliche e private — Tutela dall'inquinamento — Sca richi in corpi idrici compresi nella « fascia di salvaguardia »

della laguna di Venezia — Trattamento punitivo — Questio ne non manifestamente infondata di costituzionalità (Cost., art. 3; legge 10 maggio 1976 n. 319, norme per la tutela delle

acque dall'inquinamento, art. 21, 25).

Non è manifestamente infondata (e se ne rimette quindi l'esa me alla Corte costituzionale) la questione di Costituzionalità

del combinato disposto degli art. 21, 1° comma, 25, 1° comma,

legge 10 maggio 1976 n. 319, nella parte in cui non è applica bile ai titolari di scarichi in corpi idrici compresi nella « fascia di salvaguardia » della laguna di Venezia, in riferimento all'art.

3, 1° comma, Cost. (1)

Pretura di Mestre; ordinanza 7 novembre 1979 (Gazz. uff. 19 marzo 1980, n. 18); Giud. Di Mauro; imp. Pedrazzi.

(1) La tutela dell'equilibrio ecologico del corpo idrico lagunare è garantita da norme particolari contenute nella legge 16 aprile 1973 n. 171 e nel d. pres. 20 settembre 1973 n. 791, con riguardo sia agli scarichi versati direttamente nella laguna, sia nell'area circostante definita « fascia di salvaguardia della laguna ». Il processo di omo genizzazione della disciplina degli scarichi nell'area lagunare e nella « fascia di salvaguardia » non è però esteso alla normativa in mate ria penale, per cui le ipotesi contravvenzionali previste dai testi le gislativi sopra richiamati si applicano soltanto all'area lagunare. Ad avviso del pretore neppure il trattamento punitivo previsto dalla c. d.

legge Merli può estendersi agli scarichi nella « fascia di salvaguar dia », il che creerebbe una ingiustificata situazione di privilegio per i titolari di detti scarichi, come tale in contrasto con il principio di eguaglianza.

Sull'art. 21 legge 319/1976 cfr., da ultimo, Pret. Bologna 9 di cembre 1978, Foro it., 1979, II, 391, con ampia nota di richiami di A. M. Marini.

Per altre questioni di costituzionalità sollevate in ordine alla c. d. legge Merli v., da ultimo, Pret. Voghera, ord. 10 maggio 1979, id., 1979, II, 542, con nota di richiami, che ha rimesso all'esame della Corte costituzionale l'art. 25, 1° comma, di tale legge, nella parte in cui considera illecito penale l'omissione di conformare gli scarichi ai limiti di accettabilità previsti dalla allegata tab. C, puniti invece come illecito amministrativo dalla legge reg. Lombardia 48/1974, in riferimento agli art. 25, 2° comma, 27, 1° comma, Cost.

Per un'applicazione della legge speciale per la salvaguardia di Ve nezia cfr. T.A.R. Veneto 12 ottobre 1976, n. 736, id., 1978, III, 74, con nota di richiami di Garrone, in tema di interventi di restauro e di risanamento nella Venezia insulare.

Edilizia e urbanistica — Costruzioni abusive — Confisca penale — Inapplicabilità — Questione non manifestamente infonda ta di costituzionalità (Cost., art. 3, 9, 112; legge 17 agosto 1942 n. 1150, legge urbanistica, art. 32, 41; legge 28 gennaio 1977 n. 10, norme per la edificabilità dei suoli, art. 15, 17).

Non è manifestamente infondata (e se ne rimette quindi l'esa me alla Corte costituzionale) la questione di costituzionalità

degli art. 41, in relazione all'art. 32 legge 17 agosto 1942 n.

1150, e 17, in relazione all'art. 15 legge 28 gennaio 1977 n. 10, nella parte in cui escludono l'applicazione della misura di si curezza della confisca penale in ordine agli immobili realizzati in assenza o in totale difformità della licenza edilizia, in riferi mento agli art. 3, 9 e 112 Cost. (1)

Pretura di Roma; ordinanza 23 ottobre 1979 (Gazz. uff. 12

marzo 1980, n. 71); Giud. Albamonte; imp. Vaselli ed altri.

(1) Nel senso invece della compatibilità della confisca penale con

quella amministrativa, prevista dall'art. 15 legge 10/1979, v., da

jltimo, Pret. Messina 6 dicembre 1978, Foro it., 1980, II, 130, con nota di richiami, secondo cui è obbligatoria, e va quindi disposta an :he nel caso che manchi la pronuncia di condanna, la confisca delle

3pere edilizie eseguite in violazione delle norme tecniche per l'edi lizia in zone sismiche e delle norme urbanistiche.

In tema di confisca penale collegata ad ipotesi di abusivismo edili zio cfr., da ultimo, Cass. 26 febbraio 1980, Burgianesi, Pret. Roma 18 marzo e 17 gennaio 1980, in questo fascicolo, lì, 480, con nota di richiami di F. Nisticò.

This content downloaded from 91.238.114.31 on Sat, 28 Jun 2014 10:42:35 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended