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PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Rivista di giurisprudenza penale

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Rivista di giurisprudenza penale Source: Il Foro Italiano, Vol. 105, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1982), pp. 171/172-175/176 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23174572 . Accessed: 24/06/2014 23:10 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.108.185 on Tue, 24 Jun 2014 23:10:00 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Rivista di giurisprudenza penaleSource: Il Foro Italiano, Vol. 105, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1982), pp.171/172-175/176Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23174572 .

Accessed: 24/06/2014 23:10

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

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PARTE SECONDA

tari vi è un profìtto proprio ed indiretto, di carattere morale:

soddisfare le richieste del proprio paziente, per motivi che pos sono essere i più vari: affetto, amicizia, interesse, preoccupa zione di perderlo, ecc.

Si tratta certo di un profitto dai connotati vaghi: ma non per

questo meno incisivo. D'altra parte si deve anche tener presente che. il movente del reato può essere tanto più sfumato quanto meno intensa è la consapevolezza della antigiuridicità del proprio

comportamento e quanto maggiore è la frequenza della sua ri

petizione. Ricostruiti cosi in via teorica i connotati dei reati come conte

stati, resta da affrontare il problema della prova della responsa bilità in ordine ad essi dei singoli imputati.

Va preliminarmente precisato a questo proposito che prove in senso tecnico non compaiono in questo processo: non vi so

no cioè immediate visite di controllo che escludano la sussi

stenza della malattia diagnosticata, o partecipazione dei lavoratori

ammalati a cortei o manifestazioni, o altro.

Vi è però una prova logica, indiretta, di carattere indiziario, costituita da una serie di elementi, appunto indiziari, che pos

sono, integrandosi, raggiungere l'efficacia di una vera e propria

prova. Si riferiscono in particolare alla falsità dei certificati, in

quanto essa, una volta provata, per quanto detto a proposito dell'elemento psicologico del reato di falso, fonda la responsa bilità di tutti gli imputati per l'intero comportamento criminoso

loro addebitato.

Tali elementi indiziari per ciascun lavoratore possono essere cosi elencati: 1) frequenza del ricorso al certificato medico su

gli otto scioperi proclamati nel 1978; 2) relazione fra assenze

per malattie in corrispondenza di scioperi ed assenze per malat tie in tutto l'anno 1978; 3) relazione fra assenze per malattie nel l'anno 1978 ed assenze per la stessa causa negli anni precedenti e successivi; 4) genericità delle diagnosi cliniche contenute nei

certificati; 5) brevità della prognosi, anche in relazione alla dia

gnosi; 6) anticipo nel rientro del lavoratore dopo lo sciopero in relazione alla prognosi concessa; 7) partecipazione agli altri scio

peri, o ricorso ad altre forme di assenza retribuita. Si tratta ora di valutare le singole posizioni processuali per in

dividuare quelle in cui gli elementi sopra indicati concorrono in misura sufficiente a costituire una valida prova di falsità dei cer tificati.

a) Croce Giancarlo: 1) presenta 4 certificati medici in occa sione degli scioperi indetti dalle OO.SS. nel corso del 1978; 2) le

assenze del 1978 sono significativamente superiori a quelle del

1977 (nessuna), mentre non fa testo il 1979, in quanto v'è stato

un lungo e serio episodio patologico; 3) eccettuati 4 giorni al

l'inizio di dicembre, le assenze del Croce per tutto il 1978 han

no coinciso con i giorni di sciopero; 4) le prognosi sono tutte

molto brevi; 5) il Croce anticipa sempre il rientro rispetto al

riposo consigliato (tranne per i due giorni del 25 e 26 ottobre, entrambi di sciopero), rientrando al lavoro subito dopo le ma nifestazioni sindacali.

b) Grazioli Ciro: 1) presenta 4 certificati medici in occasione

degli, otto scioperi indetti dalle OO.SS. nel corso del 1978; 2) tut te le assenze per malattia nel 1978 sono avvenute in occasione

degli scioperi; 3) le prognosi sono tutte brevissime (uno o due

giorni).

c) Incoronato Elia: 1) presenta 4 certificati medici in occa sione degli otto scioperi indetti dalle OO.SS. nel 1978 2) le as senze per malattia nel 1978 hanno avuto sempre luogo in coin cidenza degli scioperi; 3) le diagnosi sono per lo più generiche; 4) le prognosi, tutte eguali pur per diversi mali, sono brevis sime (tre giorni); 5) le capacità di ripresa dell'Incoronato de vono essere davvero eccezionali, se egli, pur avendo avuto tre

giorni di riposo per ogni patologia, guarisce dopo solo 24 ore

(naturalmente quelle di sciopero) da un'enterite, da una rino

faringite, da una spondiloartrosi, da una colite, rientrando al lavoro ogni volta due giorni prima; 6) l'Incoronato il 25 ottobre si reca regolarmente al lavoro, il 16 novembre usufruisce di un

giorno di ferie.

d) Levrero Aldo: 1) presenta 4 certificati medici in occasio ne degli otto scioperi indetti dalle OO.SS. nel corso del 1978; 2) le assenze per malattia di quest'anno sono sempre avvenute in corrispondenza di giornate di sciopero; 3) le prognosi sono tutte lampo, di un giorno, tranne quella del 15 ottobre, che è di tre giorni — ma qui i giorni di sciopero erano due; 4) in

quest'ultima occasione il Levrero, pur avendo avuto prescritti tre giorni di riposo, ne fa solo due, naturalmente quelli di scio

pero; 5) il 4 aprile il Levrero riesce ad ottenere una giornata di ferie; il 17 maggio va regolarmente al lavoro.

La massa d'indizi raccolti nei confronti degli imputati sopra detti — alcuni dei quali già di per sé estremamente sintomati

ci —■ considerata nel suo complesso raggiunge per ciascuno di

essi quella serietà, precisione ed univocità in grado di trasfor

marla in una vera e propria prova dimostratrice della falsità dei

certificati medici incriminati.

Dalla falsità cosi provata discende, per quanto sopra detto, la

responsabilità degli imputati Croce, Grazioli, Incoronato e Le

vrero, nonché del dott. Lestini, medico curante del primo e del

terzo, in ordine ai delitti loro ascritti.

Tutte le documentazioni ed allegazioni compiute da tali impu tati sono risultate generiche ed inconferenti, e non in grado d'in

crinare la situazione probatoria cosi ricostruita (cfr. in parti colare la documentazione prodotta dal Levrero, che risale al

1970).

I delitti, che sono fra loro in nesso strumentale, possono esser

riuniti sotto il vincolo della continuazione.

A tutti gli imputati possono esser concessi i doppi benefici di

legge, nonché le attenuanti generiche, sulla base di una positiva valutazione complessiva delle loro personalità risultanti dai cer

tificati penali. (Omissis)

Rivista di giurisprudenza penale Cittadinanza — Perdita deila cittadinanza italiana — Presta

zione del servizio militare di leva — Questione non ma

nifestamente infondata di costituzionalità (Cost., art. 3; 1.

13 giugno 1912 n. 555, sulla cittadinanza italiana, art. 7, 8;

d.p. r. 14 febbraio 1964 n. 237, leva e reclutamento obbliga torio nell'esercito, nella marina e nell'aeronautica, art. 1).

Non è manifestamente infondata (e se ne rimette quindi l'esa

me alla Corte costituzionale) la questione di costituzionalità del

l'art. 8, ult. comma, 1. 13 giugno 1912 n. 555, nella parte in

cui stabilisce che la perdita della cittadinanza nei casi previ sti dai nn. 1, 2 e 3 di tale disposizione, non esime dagli obbli

ghi del servizio militare, diversamente da quanto accade per co

loro che perdono la cittadinanza per rinuncia, ai sensi dell'art.

7 1. 555/1912, in riferimento all'art. 3, 1° comma, Cost. (1)

Tribunale militare territoriale di Torino; ordinanza 14 apri le 1981 (Gazz. uff. 14 ottobre 1981, n. 283); Pres. Bosso; imp.

Brugger.

(1) La Corte costituzionale (sent. 24 aprile 1967, n. 53, Foro it., 1967, 1, 899, con nota di richiami, commentata da Lombardi, in Giur. costit., 1967, 343) ha ritenuto infondata la questione di co stituzionalità degli art. 8 1. 555/1912 e 1, lett. 6, d.p. r. 237/1964 sollevata in riferimento all'art. 52, 1° comma, Cost., rilevando come l'esistenza per i cittadini de! sacro dovere di difendere la patria, non comporta l'esclusione della possibilità che una legge ordinaria im

ponga anche a soggetti non cittadini, o addirittura stranieri, in parti colari condizioni, la prestazione del servizio militare.

Nel senso che rientra nell'art. 8 1. 555/1912 il caso di colui che ha perduto la cittadinanza italiana per avere spontaneamente acqui stato una cittadinanza straniera, stabilendo all'estero la propria re sidenza e che la conseguente soggezione all'obbligo del servizio mi litare non può essere isolata, distaccandola da tutte quelle norme che tendono a renderla effettiva, v. Trib. supr. mil. 16 gennaio 1968, Foro it., Rep. 1970, voce Diserzione, n. 1.

Secondo Trib. Milano 29 maggio 1980, id., Rep. 1980, voce Cit tadinanza, n. 19, la perdita della citadinanza, sancita per chi ef fettua la relativa rinuncia, avendo acquisito senza concorso di vo lontà propria una cittadinanza straniera, si verifica nella sola eve nienza in cui il rapporto di sudditanza del soggetto con altro Stato so pravvenga allorquando il medesimo è già in possesso della cittadi nanza italiana.

Per l'affermazione secondo cui l'acquisto della cittadinanza stra niera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della resi denza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza ita liana, v. Cass. 10 ottobre 1979, n. 3250, id., Rep. 1979, voce cit., n. 6. Sul punto cfr. pure Trib. Locri 10 settembre 1977, id., Rep. 1978, voce cit., n. 11, commentata da Franchi, in Giur. it., 1978, I, 2, 561, il quale ha ritenuto che colui che acquista volontariamente la cittadinanza straniera, perde quella italiana senza bisogno di ri nuncia espressa.

Sull'art. 7 1. 555/1912, v. Trib. Milano 14 luglio 1977, Foro it., Rep. 1978, voce cit., n. 12, secondo cui tale disposizione si rife risce esclusivamente al soggetto che, essendo cittadino italiano per nascita, sia stato al tempo stesso ritenuto dallo Stato estero nel quale è nato, proprio cittadino, cosi da godere fin dalla nascita di un duplice status civitatis.

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GIURISPRUDENZA PENALE

Stupefacenti — Sostanze psicotrope — Coltivazione senza auto

rizzazione di piante di canapa — Trattamento punitivo limi

tato alla canapa indiana — Mancanza di un criterio certo per

distinguere i vari tipi di canapa — Questione non manifesta

mente infondata di costituizonalità (Cost., art. 25, 27; 1. 22

dicembre 1975 n. 685, disciplina degli stupefacenti e sostanze

psicotrope; prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati

di tossicodipendenza, art. 26, 28, 71).

Non è manifestamente infondata (e se ne rimette quindi l'esa

me alla Corte costituzionale) la questione di costituzionalità de

gli art. 26, 1" comma, e 28, 1° comma, 1. 22 dicembre 1975 n.

685, nella parte in cui puniscono la coltivazione di piante di ca

napa indiana, escludendo invece la punibilità con riguardo a tut

ti gli altri tipi di canapa (« saliva », « ruderalis », « americana »,

«messicana», ecc.), in relazione all'art. 71 stessa legge, in riferi

mento agli art. 25, 2° comma, 27, 1° comma, Cost. (1)

Tribunale di Forlì; ordinanza 29 dicembre 1980 (Gazz. uff. 16 settembre 1981, n. 266); imp. Ardini.

(1) Ad avviso dell'ordinanza manca un criterio certo per distinguere tra loro i vari tipi di canapa, per cui la fattispecie penale prevista nelle disposizioni impugnate non potrebbe dirsi stabilita compiuta mente e direttamente dalla legge.

Una questione per certi versi analoga è stata sollevata dal giud. istr. Trib. Bolzano (ord. 26 marzo 1980, Giur. costit., 1980, II, 1957) che ha rimesso alla Corte costituzionale la eccezione di co

stituzionalità degli art. 12, lett. a, e 26, 1° comma, 1. 685/1975, nella

parte in cui puniscono la coltivazione e la detenzione di canapa indiana, distinguendola dalla cannabis sativa, in riferimento all'art. 3 Cost.

Per altre questioni di costituzionalità sollevate in ordine agli art.

26, 28 e 71 1. 685/1975 cfr., da ultimo, Trib. Macerata, ord. 14 dicembre 1979, Foro it., 1980, II, 532, con nota di richiami; Trib.

Catania, ord. 3 dicembre 1979 e Trib. Roma, ord. 6 gennaio 1979,

id., Rep. 1980, voce Stupefacenti, nn. 43, 44. Sulla 1. n. 685 del 1975 v., da ultimo, Trib. Perugia 18 febbraio

1981, id., 1981, II, 453, con ampia nota di richiami e osservazioni di Ciardullo, che ha ritenuto non costituire reato la coltivazione di

modiche quantità di canapa indiana per uso personale non terapeutico.

Sequestro per il procedimento penale — Impiegato dello Stato —

Assenze ingiustificate — Tentata truffa e omissione di atti di

ufficio — Configurabilità — Sequestro in funzione di confisca — Ammissibilità (Cod. pen., art. 56, 328, 640; cod. proc. pen., art. 337).

Deve essere disposto il sequestro degli emolumenti percipiendi da un insegnante imputato di omissione di atti di ufficio e tenta

ta truffa aggravata, in relazione all'ingiustificata assenza del me

desimo dal posto di lavoro. (1)

Pretura di S. Giovanni Vaidarno; decreto 8 marzo 1982; Giud.

Vanni; imp. Corea.

(1) Questione nuova. In generale, sul sequestro penale, v. la nota di richiami di Gironi

in Foro it., 1981, II, 505. Sulla configurabilità della truffa a carico di lavoratori « assenteisti »,

v. Pret. Barra 1° luglio 1980, in questo fascicolo, II, 166.

* * *

II decreto è cosi' motivato: Letto il rapporto 30 ris. del 5 marzo 1982 con il quale il direttore didattico di Cavriglia segnala le assenze

dell'insegnante Corea Nicola, abitante a Catanzaro, in via Raffaelli, n. 38, assente dal 1° marzo 1982 sulla base di quattro diverse moti

vazioni; rilevato che nei fatti sono riscontrabili i delitti di omissione di

atti d'ufficio e di tentata truffa aggravata e che la percezione dello

stipendio costituisce il profitto di quest'ultimo delitto; letti gli art. 219, 231, 237 ss. c.p.p., dispone il sequestro degli stipendi da percepire da parte dell'in

segnante Corea Nicola, dipendente dalla direzione didattica di Ca

vriglia, presso la ragioneria del provveditorato agli studi di Arezzo, il cui ragioniere capo nomina custode degli stessi; dispone che la

cancelleria comunichi il provvedimento di sequestro in funzione della

confisca alla ragioneria del provveditorato agli studi di Arezzo.

Oblazione nelle contravvenzioni — Derubricazione di reato non

oblazionabile in reato oblazionabile — Possibilità di effettuare

l'oblazione dopo l'apertura del dibattimento — Esclusione —

Questione non manifestamente infondata di costituzionalità

(Cost., art. 3, 24; cod. pen., art. 162).

Non è manifestamente infondata (e se ne rimette quindi l'esa

me alla Corte costituzionale) la questione di costituzionalità del

l'art. 162 c. p., nella parte in cui non consente l'esercizio del

l'oblazione dopo l'apertura del dibattimento di primo grado

neppure nel caso di derubricazione in reato oblazionabile del

fatto configurato originariamente come reato non oblazionabile, in

riferimento agli art. 3 e 24 Cost. (1)

Pretura di Serracapriola; ordinanze (tre) 16 marzo 1981 (Gazr.

ufi. 30 settembre 1981, n. 269); Giud. Galasso; imp. Mancini

ed altro; Saracino ed altri; Iarini ed altro.

(1) Per l'affermazione secondo cui quando il pretore, dando una diversa qualificazione giuridica al fatto contestato, ritenga in sen tenza un reato diverso per il quale, a differenza di quello imputato, è ammessa l'oblazione, il contravventore non ha diritto ad essere riammesso in termini per poter affettuare l'oblazione, in quanto l'apertura del dibattimento segna il momento in cui l'illecito penale non può più essere eccezionalmente considerato alla stregua di un illecito amministrativo, per cui l'azione penale deve essere seguita fino alla sua conclusione, v. Cass. 7 luglio 1977, Mura, Foro it., Rep. 1978, voce Oblazione nelle contravvenzioni, n. 3.

In altre ipotesi invece la Cassazione ha ritenuto che nel caso in cui il giudice abbia per errore rubricato come più grave e non su scettibile di oblazione un fatto in realtà punibile secondo norme che consentano l'oblazione stessa, mentre da un canto il giudice del dibattimento ha il dovere di correggere l'errore, dall'altro non è pre clusa all'imputato la possibilità di chiedere l'oblazione (cfr. sent. 22 novembre 1973, Sasso, id., Rep. 1974, voce cit., n. 3; 30 giugno 1969, De Giorgio, id., Rep. 1970, voce cit., n. 1).

Nel senso che qualora sia presentata ritualmente domanda di ammissione alla oblazione, respinta per il rilievo che il reato indi cato nell'imputazione non sia oblazionabile, l'imputato non decade dal diritto di avvalersi del beneficio e deve essere messo in condizione di esercitare il suo diritto se ripropone tempestivamente la doman da nel dibattimento ed il giudice ritiene configurabile una contrav venzione per la quale l'oblazione sia ammessa, cfr. Cass. 22 aprile 1974, Bottalico e 12 giugno 1972, Antonietti, id., Rep. 1975, voce cit., nn. 5, 4.

La Corte costituzionale si è già occupata, sotto differenti profili, della questione di costituzionalità dell'art. 162 c. p., ritenendola in fondata: sent. 26 maggio 1976, n. 135, id., 1976, I, 1433, con nota di richiami, circa la possibilità per il fallito di effettuare l'oblazione e 4 luglio 1974, n. 207, id., 1974, 1, 2955, con nota di richiami.

La questione di costituzionalità dell'art. 162 c. p., nella parte in cui attribuisce al contravventore la facoltà di estinguere la contrav venzione « prima dell'apertura del dibattimento » mediante oblazione, è stata ritenuta infondata, in riferimento all'art. 24 Cost., da Cass. 14 giugno 1972, Magnani, id.. Rep. 1973, voce cit-, n. 7, in quan to, dopo la contestazione del fatto il contravventore è in grado di valutare adeguatamente la convenienza di affrontare il dibattimento o di evitarlo con l'istanza di oblazione.

In dottrina cons. Mazza, Oblazione volontaria (dir. pen.), voce dell 'Enciclopedia del diritto, 1979, XXIX, 562.

Edilizia e urbanistica — Costruzioni in zone sismiche — Inos servanza delle prescrizioni tecniche — Natura istantanea del reato — Questione non manifestamente infondata di costitu zionalità (Cost., art. 2, 32; 1. 25 novembre 1962 n. 1684, prov vedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zo ne sismiche, art. 28; 1. 2 febbraio 1974 n. 64, provvedimenti

per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone

sismiche, art. 20). Istruzione penale — Atti del pretore — Potere di impedire che

i reati vengano portati a conseguenze ulteriori — Dipendenza dai poteri eventualmente attribuiti all'autorità amministrativa — Questione non manifestamente infondata di costituzionalità

(Cost., art. 3; cod. proc. pen., art. 219, 231).

Non è manifestamente infondata (e se ne rimette quindi l'esa

me alla Corte costituzionale) la questione di costituzionalità de

gli art. 28 1. 25 novembre 1962 n. 1684 e 20 1. 2 febbraio 1974

n. 64, nella parte in cui non prevedono la natura permanente dei reati consistenti nella inosservanza delle prescrizioni tecni

che dirette a garantire la sicurezza delle costruzioni in zone

sismiche, in riferimento agli art. 2 e 32, 1° comma, Cost. (1) Non è manifestamente infondata (e se ne rimette quindi l'esa

me alla Corte costituzionale) la questione di costituzionalità del

combinato disposto degli art. 219 e 231 c. p. p., nella parte in

cui non prevede che i poteri del pretore da esso previsti per la

fase istruttoria, possano essere esercitati, al fine di impedire che

i reati vengano portati a conseguenze ulteriori, indipendente mente dai poteri eventualmente attribuiti all'autorità ammini

strativa, in riferimento all'art. 3 Cost. (2)

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PARTE SECONDA

Pretura di Messina; ordinanza 3 marzo e 15 gennaio 1981

0Gazz. uff. 23 e 16 settembre 1981, nn. 262 e 255); Giud. Risi

cato; imp. D'Andrea ed altri.

(1) Ad avviso del pretore (del quale cfr., nello stesso senso, la sent. 6 dicembre 1978, Foro it., 1980, II, 130, con nota di richiami) la condotta omissiva, consistente nella inosservanza di norme tecniche dirette a garantire la sicurezza delle costruzioni in zone sismiche e a tutelare, conseguentemente, la pubblica incolumità, permane fino a quando non si verifica un evento (demolizione dell'opera o attuazione delle prescrizioni di sicurezza) che la fa cessare: fino a quel momento la condotta è attuale, per cui il reato ha natura permanente.

La questione è sollevata con riguardo all'interpretazione delle nor me impugnate fornita dalla Corte di cassazione, secondo cui tali reati, anche se con effetti permanenti, hanno natura istantanea ed il loro iter commissivo si esaurisce con l'ultimazione dei lavori (cfr. Cass. 2 luglio 1980, Villari, Riv. peri., 1981, 188; 12 dicembre 1979, Rando, ined.; 12 dicembre 1979, Serraino, Foro it., Rep. 1980, voce Edilizia e urbanistica, n. 742; 6 novembre 1979, Rotondo, ibid., n. 916), la quale ha osservato che non è la mancata demoli zione delle opere abusive che caratterizza tali reati e che incide sul la loro struttura, ma la continuità della condotta antigiuridica che ha prodotto l'evento e che si esaurisce nel momento in cui la co struzione abusiva è sospesa o completata.

Nel senso che alla condanna per violazioni delle prescrizioni con tenute nella legge per le costruzioni in zone sismiche non consegue necessariamente l'ordine di demolizione delle opere, essendo previ sta, in alternativa, la facoltà del giudice di impartire le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme contenute nella legge, fissando il relativo termine, v. Cass. 10 luglio 1978, Lanzillotta, id., Rep. 1979, voce cit., n. 832.

Secondo Cass. 18 giugno 1980, n. 3873 (id., Rep. 1980, voce cit., n. 915) l'inosservanza delle norme tecniche relative alle costruzioni in zone sismiche, che non riguardino le distanze tra le costruzioni, comporta una presunzione iuris tantum di instabilità della costru zione che non può essere superata dalla prova che nel caso con creto tale pericolo non ricorre.

(2) Anche la seconda questione è sollevata in relazione all'inter pretazione fornita dalla Cassazione del combinato disposto degli art. 219 e 231 c. p. p., v. Cass. 4 giugno 1980, Cutrufelli, ined., secondo cui i poteri previsti da tali disposizioni non possono essere esercitati quando siano attribuiti sulla materia specifici poteri all'autorità ammi nistrativa, a danno della quale verrebbe diversamente consumato uno straripamento di potere da parte dell'autorità giudiziaria. Per alcuni ri ferimenti circa il rapporto autorità amministrativa-giudice penale in materia di repressione degli abusi edilizi v. T.A.R. Lazio, Sez. II, 25 ottobre 1978, n. 815, Foro it., 1980, III, 85, con nota di richiami, che ha ritenuto illegittima l'ordinanza con la quale il sindaco intima la de molizione di un fabbricato in costruzione per ottemperare all'invito ri voltogli in tal senso, sotto comminatoria di esecuzione d'ufficio, dal pretore come giudice penale che l'aveva considerato privo di licenza e sequestrato, se l'autorità amministrativa non ha proceduto ad au tonoma valutazione, anche in relazione alla determinazione della misura più conforme al pubblico interesse.

Sanità pubblica — Inquinamento atmosferico — Limiti di con centrazione di anidride solforosa nell'atmosfera — Mancata

previsione delle fattispecie penalmente rilevanti — Questioni non manifestamente infondate di costituzionalità (Cost., art.

3, 32; 1. 13 luglio 1966 n. 615, provvedimenti contro l'inqui namento atmosferico, art. 1, 20, 25; d. p. r. 15 aprile 1971 n. 322, regolamento di esecuzione della 1. 13 luglio 1966 n. 615, art. 8).

Non sono manifestamente infondate (e se ne rimette quindi l'esa me alla Corte costituzionale) le questioni di costituzionalità: a)

degli art. 1 e 20 1. 13 luglio 1966 n. 615, nella parte in cui non prevedono fattispecie penalmente rilevanti per il caso di vio lazione dei limiti di concentrazione di anidride solforosa nell'at mosfera di cui all'art. 8 d. p. r. 15 aprile 1971 n. 322, in rife rimento agli art. 3 e 32 Cost.; I) dell'art. 25 1. 615/1966, in relazione all'art. 8 d. p. r. 322/1971, nella parte in cui fissa i limiti di concentrazione dell'anidride solforosa nell'atmosfera in

0,30 p.p.m. quale valore di punta in trenta minuti ed in 0,15

p.p.m. quale concentrazione media di anidride solforosa nelle

ventiquattro ore, in riferimento all'art. 32, 1° comma, Cost. (1)

Pretura di Chivasso; ordinanza 14 febbraio 1981 (Gazz. uff. 7 ottobre 1981, n. 276); Giud. La Gamba; imp. Bertella ed altri.

(1) Si rileva che « i comportamenti, e specificamente quelli del su peramento dei limiti di cui alla tabella, che con il d. p. r. 322/1971 si vorrebbero puniti con le pene previste nel 4° comma dell'art. 20 1. n. 615, avrebbero dovuto essere previsti con legge o con atto aven te forza di legge; e non è dato ricavare da alcuna delle disposi

zioni della legge n. 615 nulla che possa costituire almeno l'embrione di quanto previsto nel regolamento di esecuzione, in quanto alla con

figurazione quali reati dei comportamenti in violazione delle norme da emanarsi con il regolamento di esecuzione previsto dall'art. 25 di detta legge. La condotta imputata è stata totalmente demandata alle norme regolamentari di cui al d. p. r. 15 aprile 1971. Non è pertanto soddisfatto il principio di legalità: ' I presupposti, i caratteri, il con tenuto e i limiti ' del provvedimento non sono stati indicati dalla 1. n. 615 con sufficiente specificazione, come necessario e preteso dalla stessa Corte costituzionale ».

Nel senso che la determinazione dei limiti di tollerabilità delle immissioni atmosferiche di origine industriale, contenuta nel rego lamento di attuazione della legge « antismog » del 1966, è perfet tamente legittimo e conforme alla legge stessa, v. Trib. Torino 18 marzo 1976, Foro it., Rep. 1976, voce Sanità pubblica, n. 92; contra Pret. Napoli 8 novembre 1974, ibid., n. 93, commentata da Morello, in Foro nap., 1975, 536.

Secondo Cass. 20 dicembre 1972, Fenotti, Foro it., Rep. 1973, voce cit., n. 85, il contenuto precettivo dell'art. 20 1. 615/1966 consiste nell'obbligo, per le industrie, di apprestare determinati im

pianti e dispositivi contro l'inquinamento atmosferico e la condotta

punibile si esaurisce nella semplice omissione di tali mezzi caute lativi.

Sui rapporti tra l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 674 c. p. ed il disposto dell'art. 20 1. 615/1966 cfr. Pret. Desio 24 maggio 1979 e Trib. Vicenza 16 maggio 1979, id., Rep. 1980, voce Incolu mità pubblica (reati), nn. 23, 22, commentate da Mucciarelli, in Riv. it. dir. proc. pen., 1980, 343; Pret. Trento 12 giugno 1978, Foro it., Rep. 1979, voce cit., n. 37; Cass. 21 febbraio 1977, Pa

trono, id., 1978, II, 409, con ampia nota di richiami. In tema di inquinamento atmosferico v., da ultimo, T.A.R. Umbria

6 febbraio 1981, n. 20, id., 1981, III, 188, con nota di richiami e osservazioni di A. Lener, e T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 18 ottobre

1979, n. 174, ibid., 371, con nota di richiami.

Notificazione di atti penali — Notificazione all'imputato all'estero — Applicabilità di un diverso sistema di notificazione previ sto da convenzioni internazionali ratificate dall'Italia — Esclu

sione — Questione non manifestamente infondata di costitu

zionalità (Cost., art. 10, 24; cod. proc. pen., art. 170, 171, 177

lis-, 1. 23 febbraio 1961 n. 215, ratifica ed esecuzione della con

venzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, art. 7).

Non è manifestamente infondata (e se ne rimette quindi l'esa

me alla Corte costituzionale) la questione di costituzionalità del

combinato disposto dagli art. 170, 171 e 177 bis c. p. p., nella

parte in cui non stabilisce che nei confronti degli stranieri resi

denti nel territorio di paesi esteri con i quali l'Italia sia legata da convenzioni che prevedono un diverso, e più favorevole, si stema di notificazione, siano fatte salve le disposizioni delle con venzioni stesse in relazione all'art. 7 1. 23 febbraio 1961 n. 215, in riferimento agli art. 10, 2° comma, 24, T comma, Cost.(l)

Pretura di Tolmezzo; ordinanza 13 febbraio 1981 (Gazz. uff. 30 settembre 1981, n. 269); Giud. Tammaro; imp. Riemerschmid.

(1) Nella specie la norma è stata indicata nell'art. 7 1. 23 febbraio 1961 n. 215, con cui l'Italia ha ratificato la convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, adottata a Strasburgo il 24 aprile 1959, il quale, per la notifica di atti penali, assicura la con segna dell'atto da notificare agli interessati, presso la loro residenza, tramite i ministeri di giustizia delle due parti.

Si rileva come la convenzione è totalmente disapplicata in Italia, tanto che il ministero ha dovuto richiamare con circolare n. 463 (Bollett. uff. 30 settembre 1980, n. 18) le autorità giudiziarie italiane « ad attenersi rigorosamente per il futuro alla procedura conven zionale sopra richiamata per l'esecuzione delle notifiche penali in territorio austriaco, esecuzione che, ripetesi, dovrà avvenire esclusi vamente per il tramite di questo ministero».

È menzionata in motivazione Corte cost. 2 febbraio 1978, n. 10, Foro it., 1978, I, 550, con ampia nota di richiami e osservazioni di A. Proto Pisani, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 143, ult. comma, c. p. c., nella parte in cui non prevedeva, nei casi di no tificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata in Italia, che la sua applicazione fosse subordinata all'accertata impossi bilità d'eseguire la notificazione nei modi consentiti dalle conven zioni internazionali.

La Corte costituzionale ha avuto modo, in più occasioni, di oc cuparsi della legittimità costituzionale dell'art. 177 bis c. p. p.: da ultimo, sent. 22 dicembre 1980, nn. 184, 183 e 178, id., 1981, I, 321, con nota di richiami, cui adde Laszlockzy, L'avviso di pro cedimento all'imputato dimorante all'estero dopo la sentenza costi tuzionale n. 178 del 1980, in Giur. costit., 1981, I, 1013.

Su tale disposizione v. pure Trib. Tolmezzo 28 ottobre 1977, Foro it., 1981, II, 143, con nota di richiami, che ha ritenuto nullo l'avviso di procedimento all'imputato all'estero in caso di mancata prova del ricevimento della raccomandata da parte del destinatario.

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