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PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || sentenza 24 settembre 1991; Giud. ind. prel. Ciccarelli;...

Date post: 27-Jan-2017
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sentenza 24 settembre 1991; Giud. ind. prel. Ciccarelli; imp. Chiddo e altri Source: Il Foro Italiano, Vol. 115, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1992), pp. 541/542-543/544 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23185995 . Accessed: 25/06/2014 00:23 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.229.229.111 on Wed, 25 Jun 2014 00:23:41 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || sentenza 24 settembre 1991; Giud. ind. prel. Ciccarelli; imp. Chiddo e altri

sentenza 24 settembre 1991; Giud. ind. prel. Ciccarelli; imp. Chiddo e altriSource: Il Foro Italiano, Vol. 115, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1992), pp.541/542-543/544Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23185995 .

Accessed: 25/06/2014 00:23

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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GIURISPRUDENZA PENALE

lizia giudiziaria, possa identificarsi con l'obbligo specifico ri

chiesto dall'art. 40, cpv., c.p. (circostanza certamente non paci

fica), un eventuale intervento dell'Anzalone, attesa la sua mo

desta anzianità di carriera ed il suo peso in seno alla squadra

mobile, sarebbe stato assolutamente inidoneo ed inefficace sia

perché il Pellegrino ed il Russo, suoi superiori gerarchici, aval lavano concretamente e attivamente l'illegale operato sia perché v'era una tensione tale da scoraggiare qualsiasi iniziativa caren

te della necessaria autorevolezza.

Alla luce di tali considerazioni, l'Anzalone va assolto per non

aver commesso il fatto.

Analoghe considerazioni vanno spiegate in ordine alla posi zione del capitano Gennaro Scala. Non esiste il minimo indizio

che lo Scala abbia posto in essere atti pregiudizievoli di sorta

nei confronti del Marino; v'è, di contro, la prova, acquisita attraverso dichiarazioni univoche e concordi di diversi coimpu

tati, di un aperto dissenso dello Scala; tale dissenso, ripetuta mente manifestato, è stato, però, espresso in forma scarsamen

te incisiva anche perché lo Scala era ospite nei locali della squa dra mobile ed aveva una semplice funzione di collaborazione

nello svolgimento delle indagini. Peraltro, il potere di interven

to dello Scala sarebbe stato circoscritto e limitato ai militari

dell'arma, presenti in numero estremamente esiguo rispetto agli

appartenenti alla polizia di Stato, e, in ogni caso, certamente

non avrebbe impedito la prosecuzione della illecita attività ed

il conseguente mortale evento.

Conseguentemente, anche lo Scala va assolto dal reato di cui

all'art. 586 c.p., cosi modificata l'originaria imputazione, per non aver commesso il fatto.

Per quel che riguarda le imputazioni di falsità ideologica, mosse

allo Scala ed al Pellegrino, osserva la corte di assise che erronea

appare la qualificazione giuridica del fatto.

Invero, la segnalazione ed il rapporto giudiziario, pur rive

stendo la natura di atti pubblici, non sono destinati di per sé

a provare la verità dei fatti esposti e a ledere la pubblica fede,

giacché, diversamente argomentando, si perverrebbe alla aber

rante conclusione che detti atti assumerebbero la natura di mez

zi di prova con la ovvia conseguenza che, ogniqualvolta che

ne venisse disattesa la veridicità, dovrebbe procedersi ex art.

479 c.p. a carico degli estensori.

La segnalazione ed il rapporto sono, invece, atti pubblici giu

diziari, la cui omissione, falsità o reticenza sono espressamente

ipotizzati e sanzionate nell'ambito dei delitti contro l'ammini

strazione della giustizia: la prevalenza del principio di specialità costituisce norma pacificamente recepita nel nostro ordinamen

to giuridico. Nella fattispecie in esame, le segnalazioni ed il rapporto, lun

gi dal rivestire natura fidefaciente, erano stati redatti, dopo una

tormentata e collegiale manipolazione in più sfere, allo scopo di orientare le indagini verso la prospettata ipotesi della acci

dentalità della morte del Marino.

La reticenza e la falsità degli atti in questione integrano, a

giudizio di questa corte di assise, gli estremi del delitto di cui

all'art. 378 c.p. e in tal senso va mutata la qualificazione giuri dica del fatto.

Poiché detti atti sono stati compilati anche allo scopo di evi

tare al Pellegrino ed allo Scala il gravissimo nocumento conse

guente alla instaurazione di un procedimento penale con preve

dibili restrizioni nella libertà personale, appare giuridicamente

corretto riconoscere la sussistenza della esimente speciale di cui

all'art. 384 c.p. in favore del Pellegrino e dello Scala, nei cui

confronti va pronunciata, limitatamente a tali fatti, sentenza

di assoluzione.

Il Foro Italiano — 1992.

TRIBUNALE DI BARI; TRIBUNALE DI BARI; sentenza 24 settembre 1991; Giud. ind.

prel. Ciccarelli; imp. Chiddo e altri.

Tributi in genere — Emissione di fatture per operazioni inesi

stenti — Contratto di «lease back» — Reato — Esclusione

(D.l. 10 luglio 1982 n. 429, norme per la repressione della

evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiun

to e per agevolare la definizione delle pendenze in materia

tributaria, art. 4; 1. 7 agosto 1982 n. 516, conversione in leg

ge, con modificazioni, del d.l. 10 luglio 1982 n. 429, art. 1).

Nello schema contrattuale della c.d. locazione finanziaria di ri

torno please back,), le singole operazioni finanziarie non sono

configurabili come inesistenti, per cui l'utilizzazione delle re

lative fatture non integra il delitto di cui all'art. 4, 1° com

ma, n. 5, l. 516/82. (1)

Svolgimento del processo. — A seguito di rapporto penale della guardia di finanza (comando di Terlizzi ) in data 10 marzo

1989, il p.m. promuoveva nei confronti di Chiddo Pasquale,

(et coeteri) indagini preliminari che si concludevano con la ri chiesta di rinvio a giudizio dei medesimi, in relazione ai reati

specificati in rubrica. All'udienza preliminare del 5 febbraio 1991 il g.i.p., rilevata

la mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preli minare all'imputato Maselli Domenico, rinviava il procedimen to a nuovo ruolo.

Successivamente, all'udienza preliminare del 23 maggio 1991

il p.m. chiedeva, allo scopo di poter esaminare le voluminose

memorie difensive presentate dai difensori, di formulare le ri

chieste definitive ad una successiva udienza. Il g.i.p., considera

ta la non opposizione dei difensori, rinviava all'udienza del 24

settembre 1991 la formulazione delle richieste conclusive.

All'odierna udienza preliminare il g.i.p. provvedeva a riunire

il procedimento in esame a quello n. 1032/91 pendente nei con

fronti di Campanile Maria Annunziata per il reato di cui al

l'art. 4, 1° comma, nn. 5 e 7, 1. 516/82, rilevando evidenti

ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.

Il p.m. chiedeva il rinvio a giudizio di tutti gli imputati per i reati indicati in rubrica. I difensori chiedevano il prosciogli mento degli imputati per la insussistenza dei fatti in relazione

alla emissione ed utilizzazione delle fatture, e perché i fatti non

costituiscono reato in relazione alla emissione delle bolle di ac

compagnamento .

Rileva il g.i.p. che la valutazione del comportamento degli

imputati per la individuazione della responsabilità penale degli

stessi in riferimento ai reati di cui ai capi A), B) e C) della rubrica, richiede alcune preliminari considerazioni sulla natura

ed il tipo delle operazioni commerciali cui sono da rapportare

i fatti in esame; rendendosi necessario, in particolare, verificar

ne l'inquadramento nello schema contrattuale della c.d. loca

zione finanziaria di ritorno (lease back). Il lease back, figura

negoziale recentemente delineatasi nella pratica commerciale, è

configurabile come il contratto in base al quale un soggetto tra

sferisce ad una società finanziaria il titolo di proprietà di un

(1) Non risultano altri precedenti in ordine alla eventuale rilevanza

penale della c.d. locazione finanziaria di ritorno (lease back). Per ogni più ampio riferimento sulle caratteristiche di questo specifi

co schema contrattuale, nonché sull'orientamento interpretativo seguito in sede civilistica, v. in generale De Nova, Il «.lease back», in Riv.

it. leasing, 1987, 517 ss.; Id., Nuovi contratti, Torino, 1990, 233 ss.;

Monticelli, Il leasing, in I contratti atipici. Giurisprudenza sistematica

di diritto civile e commerciale. I contratti in generale diretto da G. Al

pa e M. Bessone, Torino, 1991, II, 1° tomo, 173 ss.; nonché Simone, «Lease back»: cronaca dì una morte annunciata, in Foro it., 1989, I,

1251 ss.

Per una più specifica considerazione dei profili di natura fiscale, v.

invece Cantelli, Natura giuridica del trattamento fiscale del contratto

di «lease back» immobiliare, in Fisco, 1989, 4972; Pacifico, «Sale and

lease back» i canoni sono deducibili?, ibid., 2385; Capolupo, Iproble mi sollevati dal «lease back», ibid., 6414.

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PARTE SECONDA

bene, conservandone, peraltro, la disponibilità materiale e la

possibilità di utilizzarlo, e ricevendo come corrispettivo una som

ma di denaro (in pratica un finanziamento) che si obbliga a

restituire, insieme agli interessi, attraverso il pagamento di ca

noni periodici; riservandosi poi, al termine dell'operazione, di

riacquistare la proprietà del bene, pagandone il relativo prezzo di riscatto, attraverso l'esercizio di un diritto di opzione.

Occorre precisare che il modello negoziale del lease back ri

sulta sostanzialmente incompatibile con lo schema contrattuale

della locazione finanziaria (c.d. leasing), cioè quella «locazione

di beni mobili o immobili, acquistati o fatti costruire dal loca

tore su scelta e indicazione del conduttore che ne assume tutti

rischi e con facoltà di quest'ultimo di divenire proprietario di

beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un

prezzo prestabilito» (art. 17 1. 183/76). I due tipi contrattuali, infatti, presentano decisivi momenti

di difformità sia sotto il profilo strutturale, considerata la bila

teralità del lease back (rapporto in cui parti necessarie sono l'u

tilizzazione del bene e la società finanziaria), laddove, invece,

il leasing è caratterizzato dalla trilateralità del rapporto (con la necessaria esistenza di tre distinte parti contrattuali: produt tore - società finanziaria - utilizzatore del bene); sia sotto il

profilo funzionale, trovando il lease back la propria ragione economico-sociale nel finanziamento di denaro, mentre la causa

della locazione finanziaria consiste nel finanziamento per otte

nere la disponibilità di un bene.

È opportuno evidenziare, inoltre, i non pochi dubbi interpre tativi che si pongono in merito alla liceità sotto il profilo civili

stico del lease back, considerata, in particolare, la esclusiva fun

zione di garanzia che, in questo schema contrattuale, sembra

attribuita alla proprietà; e conseguentemente la possibilità che

l'operazione negoziale possa concludersi in una violazione del

divieto del c.d. patto commissorio.

Sulla base di queste premesse ed alla stregua delle documen

tazioni in atti, nonché delle risultanze delle indagini svolte, os

serva il giudicante che le operazioni commerciali cui vanno rife

riti i fatti relativi ai reati di cui ai capi A), B) e C) della rubrica, sono da considerare quali contratti di lease back.

A tale conclusione induce la ricostruzione delle vicende nego ziali in esame, tutte rapportabili ad uno schema contrattuale

in base al quale la General Macchine operava l'acquisto di mac

chinari per l'industria o commercio, successivamente provvede va a venderli ad una società finanziaria che, conseguentemente, concedeva in locazione gli stessi beni a chi ne era stato il primo

alienante; quest'ultimo si impegnava al pagamento dei relativi

canoni periodici, godendo della possibilità di optare per il riac quisto dei beni al termine della operazione. In tal modo, in

pratica, il corrispettivo della prima vendita costituiva la somma

di finanziamento, mentre, di fatto, il primo proprietario dei

beni non ne perdeva la disponibilità e quindi la possibilità della loro utilizzazione.

II particolare rapporto vendita-locazione, la permanente di

sponibilità del bene a vantaggio dell'utilizzatore, nonché la cau

sa di finanziamento di somma di denaro, costituiscono, senza

dubbio, elementi peculiari ed identificativi del contratto di lease

back.

L'evidente inquadramento di queste operazioni nello schema

del lease back non risulta ostacolato dalla particolare configu razione strutturale dei negozi in concreto posti in essere, i quali si articolavano in una doppia vendita, cui seguiva la locazione

dei beni, e quindi in una operazione sostanzialmente trilaterale

(risultando parti della vicenda: il primo proprietario e utilizza

tore del bene, la General Macchine in un ruolo di intermedia

zione, la società finanziaria), laddove, invece, il modello base

del lease back è determinato da una vendita del bene e dalla

locazione dello stesso, e quindi da un rapporto negoziale bilate rale (essendo parti necessarie il proprietario-utilizzatore del be

ne e la società finanziaria). La doppia vendita e la dimensione trilaterale del rapporto,

infatti, pur introducendo nello schema del lease back una ulte

riore vicenda negoziale (e cioè l'acquisto e la vendita dei beni

da parte della General Macchine, come svolgimento di un'atti vità speculativa di intermediazione, finalizzata al raggiungimen to di un utile, cosi come evidenziato dal bilancio societario),

Il Foro Italiano — 1992.

rappresentano circostanze che non inducono a modificare la pro

spettata qualificazione giuridica delle operazioni negoziali in esa

me, risultando comunque prevalenti, in sede interpretativa, gli

estremi strutturali (vendita-locazione) e funzionali del contratto

di lease back.

Decisive, in tal senso, risultano le dichiarazioni rese dai testi

moni, le quali confermano lo scopo di finanziamento quale fi

nalità prioritaria e prevalente dell'intera operazione negoziale

prospettata dal Chiddo.

Per altro verso, appare presumbile, cosi come emerge dalle

risultanze delle indagini svolte, che la specificata dimensione tri

laterale della vicenda negoziale, nonché il suo articolarsi in un

duplice contratto di compravendita, costituissero strumenti giu

ridici intenzionalmente predisposti dal Chiddo per garantire la

liceità civilistica delle operazioni, attese le ricordate perplessità

interpretative in ordine alla validità del contratto di lease back;

perplessità derivanti dalla funzione attribuita alla proprietà pro

prio dal rapporto diretto vendita-locazione e quindi dalla strut

tura bilaterale del lease back, risultando questi elementi sinto

matici di una violazione del divieto del patto commissorio.

Alla luce di quanto esposto, la valutazione dei fatti in esame

come operazioni inesistenti risulta non esatta; ed invero, gli stessi

elementi indiziari su cui tale valutazione si basava, perdono ri

levanza se inquadrati nel contesto interpretativo in precedenza delineato. Infatti, il carattere meramente cartolare delle opera

zioni, evidenziato dalle dichiarazioni rese dai testimoni, risulta

perfettamente compatibile con lo schema contrattuale del lease

back, che, come visto, si caratterizza in un trasferimento del

titolo di proprietà del bene senza che ciò determini una effettiva

trasmissione della disponibilità del bene stesso (che continua ad

essere utilizzato dall'alienante). Nello stesso senso, l'accertata indisponibilità di un recapito

commerciale o di un deposito da parte della General Macchine

(interpretata come elemento idoneo ad evidenziare l'impossibili tà di operare l'apprensione materiale dei macchinari), non può indurre a considerare inesistenti gli atti di acquisto effettuati

dalla stessa società, rilevando come momento perfezionativo del

contratto di compravendita, la prestazione del consenso e non

la trad it io del bene.

Risulta indubitabile, in ultima analisi, che la fatturazione re

lativa alle vicende negoziali esaminate si riferiva ad operazioni evidentemente non fittizie.

Ritiene, pertanto, il g.i.p. di non individuare responsabilità

penali in relazione alla emissione e utilizzazione delle fatture

indicate nei capi di imputazione A), B) e C) della rubrica. A tale conclusione, peraltro, induce la evidente impossibilità

di addebitare agli imputati un qualsiasi intento elusivo della nor

mativa tributaria, considerato che i versamenti delle imposte re

lative a tutte le operazioni commerciali poste in essere furono

regolarmente effettuati.

Osserva il giudicante che la emissione di bolle di accompa

gnamento, chiaramente non giustificata dal tipo di operazioni

poste in essere (non prevedendosi una consegna materiale e quindi il trasporto dei beni venduti), trova una presumibile motivazio

ne nella ricorrente pratica commerciale che vede normalmente

redigersi, contestualmente, documenti di fatturazione e docu

menti di accompagnamento delle merci trasportate. In tal sen

so, e nella base delle risultanze delle indagini effettuate, è ipo tizzabile una volontà del Chiddo di garantire, anche sotto que sto aspetto, la validità formale dell'intera operazione.

In ogni caso risulta indubitabile che tali ingiustificate emis sioni di bolle di accompagnamento, in quanto valutate nell'arti

colato contesto negoziale sopra delineato, nonché alla luce della

riscontrata mancanza di volontà elusiva della normativa tribu

taria da parte degli imputati, rappresentano comportamenti che

non costituiscono illeciti penali. Relativamente al reato di cui al capo D) della rubrica, ritiene

il giudicante che le accertate modalità dei fatti contestati (il bre

ve ritardo del versamento delle ritenute d'acconto e la modesta

entità delle somme), inducono a ritenere che i ritardi furono

determinati da errore o dimenticanza. Mancando perciò l'essen

ziale elemento del dolo, il prevenuto va prosciolto perché il fat to non costituisce reato.

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