sentenza 9 agosto 1989; Giud. Fanuli; imp. SenesiSource: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1990), pp.281/282-283/284Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23183615 .
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GIURISPRUDENZA PENALE
delle parti della pena di mesi 2 di arresto e lire 50.000 di ammen
da previa concessione delle attenuanti generiche, pena sospesa e
non menzione. Ordina il dissequestro dell'autovettura e la resti
tuzione all'avente diritto.
PRETURA DI CrVITANOVA MARCHE; sentenza 9 agosto 1989;
Giud. Fanuli; imp. Senesi.
PRETURA DI CrVITANOVA MARCHE;
Acque pubbliche e private — Tutela dall'inquinamento — Disca
rica di rifiuti solidi — Insediamento produttivo — Configura bilità — Fattispecie (L. 10 maggio 1976 n. 319, norme per la
tutela delle acque dall'inquinamento, art. 13, 14, 21; d.l. 10
agosto 1976 n. 544, proroga dei termini di cui agli art. 15,
17 e 18 1. 10 maggio 1976 n. 319, art. 1 quater, 1. 8 ottobre
1976 n. 690, conversione in legge, con modificazioni, del d.l.
10 agosto 1976 n. 544, art. unico).
Risponde del reato previsto dall'art. 21, 3° comma, I. 10 maggio
1976 n. 319, il legale rappresentante di una discarica di rifiuti solidi (urbani e speciali assimilabili agli urbani), costituente un insediamento produttivo, perché caratterizzato da scarichi non
assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi, in
quanto superiori ai limiti di accettabilità, indicati nelle tabelle
allegate alla legge suddetta (nella specie, il percolato — rive
niente da una discarica — si riversava in un torrente e nel sot
tosuolo, con valori superiori a quelli fissati dalle tabelle A e
C della I. 319/76). (1)
(1) I. - Non constano precedenti in termini. La sentenza segue la tesi
patrocinata dalla Suprema corte — a sezioni unite — in merito al criterio
discretivo tra gli insediamenti produttivi e quelli civili (cfr. Cass. 10 otto
bre 1987, Ciardi, Foro it., 1988, II, 363, con nota di Carofiglio, cui
si rinvia per ampi richiami di dottrina e di giurisprudenza). In virtù di tale orientamento — ripreso di recente anche da Cass. 22
gennaio 1988, Finocchiaro, Riv. pen., 1989, 182; 14 giugno 1988, Arca
ro, ibid., 611 e 8 marzo 1988, Capozzi, ibid., 1185 — anche gli insedia
menti adibiti a prestazioni di servizi possono qualificarsi come produttivi, in conseguenza delle specifiche caratteristiche qualitative dei propri re
flui. Detta opzione ermeneutica — c.d. sostanziale — è stata (argomenta
tivamente) criticata da P. Giampietro, Imprese di servizi, qualità degli scarichi e tutela del patrimonio idrico: la recente sentenza delle sezioni
unite penali, in Riv. trim. dir. pen. economia, 1988, 711, nonché da De
Vecchi, Prestazioni di servizi: insediamento civile e produttivo nella nor
mativa antinquinamento, in Riv. pen., 1989, 1204; in senso favorevole
invece, si sono sostanzialmente espressi Tremolada, Problemi interpreta tivi ed applicazione della legge Merli, in Riv. giur. ambiente, 1988, 309, nonché Pica, Una svolta nella distinzione tra insediamenti produttivi ed
insediamenti civili, in Riv. pen. economia, 1989, 28. La tesi contraria
a quella patrocinata nella pronuncia in epigrafe — c.d. formalistica —
è stata accolta recentemente da Pret. Feltre 11 ottobre 1989, Riv. pen.,
1989, 1204. La sentenza 314/83 della Corte costituzionale — richiamata in motiva
zione — è massimata in Foro it., Rep. 1983, voce Acque pubbliche, n.
128 ed annotata da Vannucci, in Giur. agr. it., 1983, 487 e da F. Giam
pietro, in Inquinamenti e responsabilità dei pubblici amministratori, a
cura di F. e P. Giampietro, Milano 1987, 264 ss.
II. - Nel provvedimento in rassegna, viene innanzitutto evidenziato che
i reflui di una discarica non possono qualificarsi come scarichi «indiret
ti», reputandosi tali in dottrina — sul piano soggettivo — quelli «non
effettuati direttamente dal soggetto che li ha prodotti» (cfr. Amendola,
La tutela penale dall'inquinamento idrico, Milano, 1987, 53-56; in giuris
prudenza, cfr. Cass. 7 ottobre 1987, Inguscio, Foro it., 1989, II, 483,
con nota di richiami). In realtà — sostiene il giudicante — la discarica
in sé può essere qualificata — a mente dell'art. 1 quater 1. 690/76 —
Il Foro Italiano — 1990.
(Omissis). — 5. - Reati di cui ai capi B) C) D) E). Scarichi inquinanti nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee. Va
osservato come, in diritto, nessun dubbio possa sorgere in ordine
alla configurabilità dei reati di cui si discute. Premesso che il
d.p.r. 915/82 fa espressamente salve le disposizioni di cui alla
1. 319/76 e successive modifiche, quali quelle che qui interessano
e che, secondo costante giurisprudenza della Suprema corte, la
normativa di cui trattasi si applica a tutti gli «sversamenti», an
che «episodici» («a tutti gli scarichi di entità apprezzabile, siano
essi continui, saltuari o isolati» — cfr., per tutte, Cass. 6 ottobre
1982, Marzaduri, Foro it., Rep. 1983, voce Acque pubbliche, n.
105). È appena il caso di sottolineare — anche se, per la verità,
nessuna delle parti processuali lo ha contestato — che gli scarichi
di percolato originatisi dalla discarica debbono essere qualificati
«scarichi», ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 21 e 1 1. 319/76
sia che si consideri — come appare difficilmente dubitabile —
«insediamento» la discarica di rifiuti solidi, sia che non la si con sideri tale.
Sotto questo secondo punto di vista ci si dovrebbe chiedere
se possa valere ad escludere la configurabilità dei reati in questio
ne il fatto che il prevenuto, quale gestore della discarica, non
fosse titolare di «scarichi» «da insediamento, ma che lo stesso
siasi limitato a smaltire nella medesima discarica rifiuti, peraltro,
solidi, provenienti da insediamenti civili e produttivi «altrui», i
quali rifiuti ebbero poi a determinare — per le ragioni che si
esporranno nel seguito — emissioni «liquide» confluenti nelle ac
que superficiali e sotterranee. Ritiene al proposito il giudicante
che si possa e si debba scindere la disciplina degli insediamenti civili e produttivi, con i relativi obblighi, gravanti sui rispetivi titolari, da quelli degli «scarichi» veri e propri, con i relativi ed
autonomi obblighi, gravanti su chi li apre e «comunque» li effet
tua — anche se non titolare di insediamenti — svolgendo diretta
mente «attività inquinante».
come installazione adibita ad un servizio (quello dello smaltimento dei
rifiuti), fonte autonoma di scarichi, assimilabili a quelli degli insediamen
ti produttivi, per le caratteristiche qualitative degli stessi, come accertate
in sede di analisi di laboratorio.
III. - Un altro giudice di merito (aderendo alla tesi «formalistica») ha invece classificato come insediamento civile un'impresa di smaltimen
to di rifiuti urbani, sul presupposto della destinazione della stessa ad un'at
tività di «prestazione di servizi continuativa ed abituale, culminante nel
l'immissione degli scarichi nel suolo» (cosi, Pret. Fermo 17 novembre
1982, imp. Borraccini, inedita, richiamata da P. Giampietro, I rifiuti nella giurisprudenza penale e amministrativa, Rimini, 1988, 75-76). Pe
raltro, un inceneritore di rifiuti, i cui effluenti liquidi (provenienti dal
l'abbattimento delle polveri) si riversavano in un fosso, è stato classifica
to come insediamento produttivo, essendo utilizzato per un'attività di eli
minazione di rifiuti mediante trasformazione dei beni, da equipararsi alla
produzione, in relazione alle profonde mutazioni chimiche e fisiche dei
beni soggetti all'incenerimento (Pret. Firenze 10 gennaio 1985, imp. Mon
tano, inedita, citata da Giampietro, op. cit., 99-101). IV. - Manca nella sentenza in epigrafe ogni riferimento alla normativa
prevista dalla delibera 27 luglio 1984 del comitato interministeriale di cui
all'art. 5 d.p.r. 10 settembre 1982 n. 915 (su cui, in generale, cfr. Corte
cost. 30 giugno 1988, n. 744, Foro it., Rep. 1988, voce Sanità pubblica, nn. 308, 309; nonché, in dottrina, F. e P. Giampietro, Lo smaltimento
dei rifiuti, Rimini, 1985, 156 ss.), pubblicata in G.U. 13 settembre 1984, n. 253 ed entrata in vigore il 28 settembre successivo, attesa la sua natura
regolamentare.
Eppure, i paragrafi 4.2.2., lett. c) e d), 4.2.3.2., 4.2.3.3., lett. d), indi
cano distintamente i limiti e le caratteristiche dei reflui (c.d. percolato) di ciascuno dei tipi di discariche, legalmente ammissibili; cosi, per i reflui
delle discariche del tipo rilevante nel caso di specie (di prima categoria, come tali abilitate a ricevere rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali assimila
bili agli urbani), è obbligatorio il rispetto dei limiti di accettabilità della
1. 319/76, purché sia stato realizzato un sistema di drenaggio e di capta zione del percolato (ai sensi del paragrafo 4.2.2., lett. c).
V. - Sui rapporti tra le normative previste dalla 1. 319/76 e dal
d.p.r. 915/82 e per l'individuazione dei rispettivi ambiti di applicabi
lità, da ultimo, Giampietro, op. cit., 71 ss., e più recentemente, Rifiuti
(smaltimento dei), voce dell' Enciclopedia deI diritto, Milano, 1989, XL,
794 ss.
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PARTE SECONDA
Ciò è quanto risulta da un attento esame dell'intera normativa
degli scarichi (art. 9 ss. 1. 319/76) — riletta anche alla luce del
nuovo testo dell'art. 11 (scarico in mare) — ed è confermato espli citamente dalla normativa penale, ed in particolare dalla dizione
dell'art. 21, secondo cui è punito non solo chiunque «apre», ma
altresì' chi «comunque effettua» scarichi «abusivi»: per cui deve
ritenersi che non solo il titolare degli scarichi degli insediamenti
è tenuto al rispetto della 1. n. 319, ma anche chi, come nel caso
di specie il prevenuto, pur non avendo prodotto i rifiuti, ne effet
tua «comunque» lo «scarico». A tali conclusioni perviene il Su
premo collegio (v., per tutte, Cass. 6 ottobre 1982, Marzaduri,
cit., 24 novembre 1981, Arduini, ibid., n. 110), muovendo dalla
considerazione che «il termine 'scarico' usato dalla 1. 319/76 non
implica necessariamente uno stabile collegamento tra la fonte ed
il terminale dello scarico, né la continuità dello stesso. Tale no
zione, che sarebbe riduttiva con i limiti indicati, non sarebbe con
sentita dall'art. 1 della legge, che pone con particolare ampiezza
l'oggetto della tutela nella disciplina degli scarichi di qualsiasi
tipo, in tutte le acque, nonché in fognature, sul suolo e nel sot
tosuolo».
Del resto — è bene rimarcarlo — il predetto art. 1 della legge Merli chiarisce espressamente che la legge medesima disciplina sia gli scarichi «diretti» che quelli «indiretti» e, invero, gli scari chi di «percolato» di cui si è detto, secondo questa impostazione,
possono essere inquadrati tra gli «scarichi indiretti», di cui al
ricordato art. 1. Si tratta, invero, di emissioni liquide, aventi co
me corpi recettori il menzionato fiume Asola e le acque sotterra
nee, derivanti dallo smaltimento di rifiuti solidi — ex art. 2 d.p.r. 915/82 — in discarica; rifiuti provenienti da «insediamenti civili» — i rifiuti urbani propriamente detti — e da «insediamenti pro duttivi» — i rifiuti provenienti dalle imprese, quali la «Conceria del Chienti», la Sgi, Secit, ecc., nonché dalle imprese calzaturiere
del comparto calzaturiero.
Ma, in realtà, l'interpretazione giuridica di cui sopra appare
superflua, ove si inquadri correttamente il fenomeno fattuale «di
scarica di rifiuti solidi» nelle categorie della 1. 319/76, anche alla
luce delle più recenti pronunzie della Corte di cassazione e della
Corte costituzionale.
E, in realtà, va osservato che la «discarica» debba senz'altro
essere qualificata «insediamento» ai sensi e per gli effetti della
legge Merli, trattandosi di «installazione» in cui viene espletato un «servizio» e, cioè, una «installazione» adibita al servizio di
smaltimento dei rifiuti. (Omissis) Ciò premesso si osserva come, ai fini della qualificazione di
un insediamento «di servizi» come «civile» o come «produttivo», va anzitutto evidenziato come la distinzione compare in una legge che tende ad impedire l'inquinamento delle acque. Se si esamina
la norma con questa visuale e si tiene presente che la distinzione,
allora, assume rilievo in relazione al tipo di scarico che viene
prodotto, appare evidente che, in realtà, è l'assimilabilità di uno
scarico a quello di un insediamento abitativo a distinguere gli insediamenti produttivi dagli insediamenti civili, nell'ambito delle attività lavorative (quale quella di cui trattasi) con la conseguenza che rientrano nella disciplina degli insediamenti civili solo quelli, fra tutti gli insediamenti adibiti a prestazione di servizi, che pre sentino scarichi... con un contenuto tipico degli scarichi prove nienti da insediamenti abitativi» (Amendola).
È questa la tesi del tutto prevalente nella giurisprudenza, a cui
ha aderito anche la presidenza del consiglio, nel giudizio di legit timità costituzionale conclusosi con la sentenza n. 314/83 (ibid., n. 129). La stessa Suprema corte ha adottato la tesi di cui sopra,
giungendo ad affermare che l'art. 1 quater 1. n. 690 del 1976
deve essere letto nel senso che le attività economiche (di produ zione di beni di servizi, alberghiere, turistiche) rimangono pro duttive e sono soggette alla relativa disciplina, salva l'ipotesi, del
tutto marginale, e da provare in concreto, in cui il loro scarico
sia assimilabile a quello di un insediamento civile» (Cass., sez.
Ili, 10 novembre 1982, Mazzola, id., Rep. 1984, voce cit., nn.
168, 169), in quanto «deve essere ritenuto egualmente produtti vo... ogni altro tipo di insediamento non produttivo che dia luo
go a scarichi terminali non esclusivamente assimilabili a quelli
Il Foro Italiano — 1990.
provenienti da insediamenti abitativi» (Cass., sez. Ili, 30 maggio
1984, Cava, id., Rep. 1985, voce cit., n. 186).
Inequivocabilmente affermata, alla luce delle suesposte consi
derazioni, la sottoposizione dell'impianto in questione agli obbli
ghi di cui alla legge Merli ed allegate tabelle, si osserva, in fatto, come nessun dubbio possa sussistere circa l'integrazione dei reati
di cui si discute, da parte del Senesi.
Esaminando anzitutto l'imputazione di cui al capo B), appare evidente dall'esposizione che ha preceduto che ufficiali di polizia
giudiziaria delle competenti Usi hanno più di una volta accertato,
verbalizzato, fotografato, confermato in sede testimoniale depo nendo nel corso del dibattimento, l'immissione di «scarichi», di
rettamente o attraverso fossetti e canalizzazioni, nel torrente Asola,
in difetto di autorizzazione. Né potrebbe valere ad escludere la
sussistenza del reato di cui trattasi il fatto che, in occasione di
altri sopralluoghi non sia stata accettata, nell'attualità, l'esistenza
del detto «scarico», tenuto conto di quanto sopra esposto, in di
ritto, circa la penale rilevanza dello «scarico» episodico od occa
sionale. (Omissis) Del pari indubitabile è la responsabilità del Senesi in ordine
al reato di cui al capo C). Premesso che secondo giurisprudenza
costante, anche il superamento di un solo limite tabellare integra il reato de quo, si osserva come, nel ricordato sopralluogo e rela
tivo campionamento e successive analisi è risultato il superamen to di oltre dieci limiti di cui alla tabella A) (e, tra l'altro, anche della tabella C), superamento che, per alcuni parametri, ha ecce
duto di oltre 100 volte il limite massimo tabellare, senza conside
rare il colore marrone e l'odore nauseante e causa di molestie
degli scarichi medesimi (cfr. certificati di analisi 2203, 2204, 2205 allegate al rapporto 20 luglio 1988). Senza considerare, poi, che
dalle analisi dei campioni prelevati, rispettivamente, a monte e
a valle della confluenza nel fosso della discarica nel torrente Aso
la è risultato che, a monte di detta confluenza l'acqua dell'Asola
era «opalescente, incolore, inodore», subito a valle di detta con
fluenza era «torbida, marrone, odore fecale». Inoltre, sempre nel
prelievo a valle risultavano moltiplicate le concentrazioni di so
stanze inquinanti tra cui i metalli pesanti (ad es. concentrazione
di azoto ammoniacale moltiplicata x 50; concentrazione di man
ganese x 40; nichel x 6; cromo x 17, ecc.: v. certificati di analisi
2206 e 2207, allegati al medesimo rapporto). Non si devono spen dere ulteriori argomentazioni per evidenziare la piena integrazio ne e la rilevante gravità del reato in questione sia sotto l'aspetto
oggettivo, in considerazione del grave fenomeno di inquinamento determinato nel corso d'acqua superficiale di cui si è detto, sia
sotto l'aspetto soggettivo, per il quale ci si riporta a quanto già
esposto in precedenza. Parimenti provata, alla luce delle risultanze peritali, dei cam
pionamenti e dell'analisi effettuate — anche queste in armonia
con la normativa vigente — risulta l'immissione di scarichi inqui nanti, provenienti dalla percolazione dei rifiuti, nelle acque sot
terranee, di cui l'intera contrada in cui è sita la discarica è risul
tata ricca (con presenza, accertata dal perito, di numerosissimi
pozzi al servizio delle abitazioni). Risulta una persistente contaminazione, in atto, delle falde frea
tiche, a causa dei detti scarichi, dotati di concentrazioni di azoto
ammoniacale, cloruri, Cod, e, seppure in misura minore, di me
talli pesanti, ben superiori ai limiti di cui alla ricordata tabella
A). (Omissis)
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