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PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 14 giugno 1879, Pres. Poggi, Est. Ferrari, P. M....

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Udienza 14 giugno 1879, Pres. Poggi, Est. Ferrari, P. M. Miraglia —Ric. Polese Source: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp. 329/330-331/332 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23084814 . Accessed: 17/06/2014 09:57 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.228 on Tue, 17 Jun 2014 09:57:00 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 14 giugno 1879, Pres. Poggi, Est. Ferrari, P. M. Miraglia — Ric. Polese

Udienza 14 giugno 1879, Pres. Poggi, Est. Ferrari, P. M. Miraglia —Ric. PoleseSource: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp.329/330-331/332Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23084814 .

Accessed: 17/06/2014 09:57

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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329 GIURISPRUDENZA PENALE 330

pena. Mossone ricorso, lo Sgarallino domanda l'annul

lamento di questa sentenza per erronea applicazione

dell'art. 129 del Cod. pen. toscano, sostenendo che il

fatto addebitatogli non costituisce reato ; Attesoché il fondamento della denunziata sentenza si

riassuma nella considerazione non potersi ragionevol mente mettere in dubbio che lo spiegare in pubblico una bandiera nazionale avente l'iscrizione : Circolo re

pubblicano, e portarla per le vie di una città in Stato

retto a monarchia costituzionale, sia un atto eminen

temente ostile alle leggi politiche del paese, e quindi

presenti gli estremi del reato di manifestazione sedi

ziosa fatta in luogo pubblico;

Attesoché questo concetto risponde ai principi ra

zionali e giuridici meno discutibili, essendo manifesto

che la bandiera repubblicana, sotto qualsiasi forma più o meno evidente e spiccata, presenta il simbolo della

repubblica, e che coloro che l'assumono pubblicamente

per loro divisa e vi si raccolgono corne a loro centro,

oltre ad affermarsi repubblicani, intendono a mettere

in mostra e ad ostentare un partito contrario al reg

gimento scelto dalla nazione, ed invitarla ad ingros sarne le Ale; il qual fatto travalica i confini di una

aspirazione speculativa, e si traduce in quelle mani

festazioni sediziose previste dall'art. 129 del Cod. pen. toscano ;

Attesoché male a proposito il ricorrente metta in

campo la sua buona fede per non avere in precedenza incontrato opposizione a fatti consimili. A parte l'os

servare che le azioni contrarie alle leggi non cessano

di essere tali solo perchè impunite altre volte ; quello che tronca in radice ogni possibile questione si è che

la denunciata sentenza con apprezzamento insindacabile

escluse la buona fede nello Sgarallino, e quindi un tale

argomento non può costituire soggetto di discussione

in questa sede di giudizio; Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI FIRENZE. Udienza 5 luglio 1879, Pres. Poggi, Est. Martucci,

P. M. Trecci — Ric. Bencini.

Confi sea — Contravvenzione a carico il' ignoti —

Ordinanza ili confisca — Clii possa chiedere l'an

nullamento (Cod. proc. pen., art. 641).

Ordinatasi dal giudice la confisca del corpo del

reato, di cui rimasero ignoti gli autori, se, dopo

compiutasi la prescrizione del reato, alcuno asse

rendosi autore di questo e proprietario degli og

getti confiscati, domandi in sede di Cassazione

V annullamento dell' ordinanza,' il suo ricorso deve

dichiararsi inammessibile : e ciò sia perchè sareb

bero scorsi i termini utili, sia perchè gli manca la

veste per ricorrere.

La Corte, ecc. — Premesso in fatto che dopo inutili

indagini per rintracciare tre incogniti, sorpresi dagli

agenti della forza pubblica ad esercitare la caccia in

tempo vietato, i cui fucili vennero sequestrati, il pretore

di Prato (città) nel 12 ottobre 1878 dichiarava confi

scati i fucili anzidetti. Dopo sette mesi, quando era già

prescritta l'azione penale per la contravvenzione alla

caccia, Ugolino Bencini, affermandosi uno dei caccia

tori, cui appartenevano i fucili sopraindicati, doman

dava l'annullamento della ordinanza di confisca per avere violato gli articoli 10, 90 e 93 del regolamento di polizia punitiva, non che gli articoli 3, 7, 9 e 28

della legge 3 luglio 1856; Attesoché sotto duplice aspetto non è ammissibile il

ricorso del Bencini, tanto per essersi tardivamente in

terposto, quanto per non trovarsi egli nella condizione

di coloro autorizzati dalla legge a ricorrere in Cassa

zione dai giudicati in materia correzionale e di polizia. Niuno ignora che il condannato, il quale voglia pro

porre ricorso in Cassazione contro-"un giudicato, ha tre

giorni interi decombili da quello successivo alla pro nunzia della sentenza od alla notificazione della me

desima, nei casi in cui la legge richiede che sia noti

ficata. Trattandosi nella specie di un'ordinanza relativa

a confisca di fucili appartenenti ad incogniti, per eerto

non doveasi né poteasi notificarla al Bencini, il quale era in dovere di procurarsi notizia di quella pronuncia, onde avanzarne ricorso in tempo debito; e se egli in

vece non ne mosse reclamo che dopo sette mesi, im

puti a sè stesso la decorrenza del tempo utile e la

conseguente inammissibilità del ricorso; Attesoché a questo radicale difetto si aggiunge l'altro

del pari perentorio, che le vie di annullamento in ma

teria correzionale e di polizia sono aperte rispettiva mente all' imputato, al P. M., ed alla parte civile, sic

come letteralmente dispone l'art. 645 del Cod. di proc.

pen. Ora, non essendo fornito il Bencini d'alcuna di

queste qualità, manca affatto di veste legittima per ricorrere contro il giudicato, che ordinava la confisca

dei fucili; Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI FIRENZE. Udienza 14 giugno 1879, Pres. Poggi, Est. Ferrari,

P. M. Miraglia. — Ric. Polese.

Sanità pubblica — ltej(«lanii'nto © settembre lSf4 — Sanzioni penali — Incostituzionalità (Reg. CÌt., art. 141 ; Legge 22 giugno 1874, art. 4).

Le disposizioni penali di cui all'art. 141 del rego lamento sanitario 6 settembre 1874 sono inappli

cabili, perchè decretate dal potere esecutivo senza

averne avuta facoltà dal Parlamento. (1)

La Corte, ecc. — Considerando che secondo è stato

ripetutamente e costantemente deciso da questa Corte, l'art. 141 del regolamento 6 settembre 1874 non è ap

plicabile, come quello la cui pubblicazione eccedeva le

(1) V. in senso contrario la sentenza della Cassazione di Torino del 6 febbraio 1879, a col. 3S del presente volume, in nota alla quale è riassunto lo stato della giurisprudenza su questa dibattuta que stione.

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331 PARTE SECONDA 332

facoltà del potere legislativo accordate a quello ese

cutivo, imperocché la esclusione della facoltà di ema

nare sanzioni penali sta appunto in ciò che coli'arti

colo 4 della legge 22 giugno 1874, il Parlamento non

accordò al Ministero altra facoltà che quella di pub

blicare un regolamento per la esecuzione della legge,

e non è nuovo in diritto che le sanzioni penali sono

parte sostanziale della legge, non riflettono la esecu

zione, e per conseguenza non si può ritenere accordata

nelle leggi la facoltà di determinare pene per le con

travvenzioni se non sia chiaramente espresso. E ciò è

tanto vero, che quando il Parlamento italiano ha vo

luto incaricare il potere esecutivo di pubblicare san

zioni penali, lo ha fatto espressamente e determinan

done i limiti come nella legge 20 marzo 1865, all. F,

riguardo alle ferrovie. E male s'invocano le discussioni

parlamentari che precedettero l'approvazione della

legge del 1874, imperocché queste, anziché appoggiare,

combattono meglio la teoria seguita dalla sentenza

denunciata. Ed invero, durante la discussione non fu fatto

mai cenno che uno degli articoli del regolamento do

vesse comprendere sanzioni penali ; e ciò che più monta,

l'approvazione- dell'art. 4 seguì dopoché il Ministero

ebbe dichiarato che si. trattava meramente di norma

di procedura, e che il Parlamento non era invitato ad

accordare al Ministero facoltà diversa da quella ac

cordatagli nel 1865; ed ognun sa che le sanzioni pe nali eccedono i limiti di una regola di procedura, sono,

come si è accennato, parte sostanziale della legge, e

la parte più importante, più delicata, come quella che

tocca le libertà e le sostanze dei cittadini, e non è

nuovo neppure che fu con generale giurisprudenza

sempre deciso che con la legge del 1865 non si era

dal potere legislativo autorizzato l'esecutivo a pub blicare sanzioni penali;

Considerando che tutto ciò stante, avendo il pretore male applicato la legge, la sentenza deve essere cas

sata, ecc.

Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI FIRENZE. Udienza 22 febbraio 1879, Pres. Poggi, Est. Mori-Ubal

dini, P. M. Trecci — Ric. Mariani.

Ordinanze — Iloti razione in l'alio (Cod. proc. pen., art. 323, 498, n. 2, e 281 n. 4).

IlilialliiiK'iilo — I*orte chiuse — Ordinanza intorno

alla posizione «Ielle questioni (Cod. proc. pen., art.

268 e 322). Le ordinanze motivate con le quali la Corte d'as

sise provvede sulle domande relative alla posizione

delle questioni non possono qualificarsi sentenze

vere e proprie; epperciò non è necessario che ed

pari di questa contengano l'enunciazione dei fatti che formano il soggetto dell' accusa.

Perciò stesso, allorché il dibattimento é tenuto a porte

chiuse, le dette ordinanze sono regolarmente lette

fuori la presenza del pubblico, essendo relativo alla

sola sentenza definitiva il precetto di doversene

fare la lettura in pubblico anche quando il dibat

timento fu tenuto a porte chiuse.

La Corte, ecc. — Considerando che non fu violato

l'art. 323 n. 2 Cod. p. p., se la Corte non enunciò i

fatti formanti soggetto dell'accusa nell'ordinanza colla

quale rigettavasi l'opposizione della difesa a che dal

presidente fosse posta la terza questione. Imperocché è a torto che vuoisi questa pronunzia qualificare sen

tenza vera e propria, non essendo essa invece che

un'ordinanza motivata, nè potendo esser altrimenti

(quantunque intitolata nel nome augusto del Re), coe

rentemente al combinato disposto dègli art. 498 e 281

n. 4 del Codice predetto; e così la Corte non aveva

bisogno di procedere alla prefata enunciazione, ba

stando che si limitasse, come fu fatto, ad enunciare

il soggetto della opposizione da lei decisa; Considerando che, dopo ciò, perde qualunque impor

tanza anche il terzo motivo, con cui si lamenta la vio

lazione dell'art. 322 del Codice stesso, in quanto risulta

dal verbale essere quell'ordinanza stata letta a porte

chiuse. E questo fu regolare, tuttavolta che quella pro nunzia non era la sentenza cui quell'articolo si rife

risce ; essendo giusta e necessaria illazione (avvalorata dal disposto del successivo art. 268, prescrivente do

versi proferire in pubblica udienza l'ordinanza benché

il dibattimento sia fatto, come fu nel caso concreto, a porte chiuse), che nell'eccezione al principio della

pubblicità debbano includersi tutte le altre delibera

zioni a cui siasi proceduto nello svolgimento della

causa, ecc.; Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI FIRENZE. Udienza 14 giugno 1879, Pres. ed Est. Poggi; P. M. Pi

ronti (conci, conf.) — Ric. P. M. nell' interesse della

legge, in causa Caliari.

Dibattimento — Imputato detenuto — Contumacia

(Cod. proc. pen., art. 271).

Non può dirsi contumace l'imputato non comparso, se essendo egli detenuto V autorità, cui incombe, non lo faccia accompagnare innanzi al giudice; e il dibattimento tenuto in assenza di lui è radical

mente nullo. (1)

La Corte, ecc. — Veduta la requisitoria di S. E. il

procuratore generale del re presso questa Corte, del

seguente tenore:

« Letti gli atti del procedimento penale contro Gae

tano Caliari, condannato con sentenza del Tribunale di

Verona, confermata in grado di appello, alla pena del

carcere per mesi sei, siccome colpevole del reato pre visto dagli articoli 103, n. 1, 638 Codice penale italiano;

« Attesoché, in seguito all'appello del condannato, il

presidente della Corte d'appello di Venezia ordinò la

(1) Conforme: stessa Corte 10 aprile 1878, ric. Lampato (Temi neta, 1878, pag. 308; Rivista pen., IX, pag, 173).

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