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PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 14 giugno 1882; Pres. Enrico, Est. Pasini P. M....

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Udienza 14 giugno 1882; Pres. Enrico, Est. Pasini P. M. Gambara (concl. conf.) —Ric. Salvi Source: Il Foro Italiano, Vol. 7, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1882), pp. 351/352-353/354 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23088801 . Accessed: 18/06/2014 18:36 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.229.229.162 on Wed, 18 Jun 2014 18:36:51 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Udienza 14 giugno 1882; Pres. Enrico, Est. Pasini P. M. Gambara (concl. conf.) —Ric. SalviSource: Il Foro Italiano, Vol. 7, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1882), pp.351/352-353/354Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23088801 .

Accessed: 18/06/2014 18:36

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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351 PARTE SECONDA 352

La Corte, ecc. — Ritenuto, che dai fatti come ven

nero, in conformità delle risultanze degli atti, nar

rati nella rappresentanza del p. m., è manifesto

che il Bezzecchi, allorquando gli era consegnato dal

Panciroli il biglietto di lire 5 all' oggetto di procu

rarne la spendita mediante compenso, conosceva es

sere il medesimo falso, e perciò egli rimettendolo,

come fece, in circolazione, commise il reato previsto

dall'articolo 329 del codice penale, e non quello meno

grave di cui al successivo articolo 331 del codice

stesso ;

Che se il Panciroli aveva ricevuto per vero il bi

glietto, il quale, dopo vari tentativi da lui inutil mente praticati, mise in circolazione valendosi del

l'opera del Bezzecchi, una tale circostanza però inte

ramente a lui personale non poteva in guisa veruna

influire sulla condizione giuridica di colui, rispetto al

tioli, che lo ricusava come falso, poi con Giustino Lazzaretti, che

del pari lo rifiutava, e da ultimo con Napoleone Baracchi, che lo a

vrebbe accettato: ma alcune ore dopo però, essendosi questi accorto

della falsità del biglietto, lo restituì al Panciroli, il quale, pur

sempre persistendo nel pensiero di rimettere in circolazione il bi

glietto, chiamò in suo aiuto Giuseppe Bezzecchi, ed avvertendolo delle molte ricuse avute per la riconosciuta falsità, lo invitava tut

tavia, dietro un congruo compenso, a ritentare nuovamente lo spac cio del biglietto, procurando, onde riuscisse più facile, di farlo di

sera. Bezzecchi assunse l'incarico, e nel 18 febbraio rinnovò la prova: fortuna v<*Ile però che ciò egli praticasse presso quello stesso Sisto

Artioli, che già una volta aveva respinto il biglietto, e che anche

in questa seconda occasione, riconosciutane la falsità, ebbe a re

spingerlo. * La sezione di accusa presso la Corte d'appello di Modena, colla

sua sentenza 19 aprile p. p., giudicando sopra i fatti premessi, ri

tenne il Panciroli in sua specialità indiziato pei fatti da lui com

messi di tentata ed anche effettuata rimessa in circolazione

di biglietto falso a tenore dell'art. 331 del codice penale, e ritenne

del pari esso Panciroli ed il Bezzecchi indiziati di altro tentativo di

detto reato commesso di correità fra loro a seconda del citato ar

ticolo e del precedente 102 : e, siccome poi avvertiva che la pena

per entrambi non avrebbe potuto superare quella del carcere a ra

gione di attenuanti, rinviava la causa pel giudizio al tribunale di

Reggio Emilia. Questo, esaurito il dibattimento, in cui non insorse

veruna nuova circostanza, ebbe però a riflettere che, se non vi era

dubbio che i fatti addebitati al Panciroli non esorbitassero dalla

cerchia segnata dal notato articolo 331 del codice penale, la stessa

cosa non poteva dirsi pel Bezzecchi, il quale, sino dal momento che

aveva ricevuto il biglietto da lire 5 per procurarne la spendizione, era stato avvertito di sua falsità, e perciò l'opera sua cadesse nel

l'ambito del precedente articolo 329: di conseguenza, trattandosi di

crimine di competenza della Corte d'assise, per diversa definizione

di reato sollevò il conflitto a tenore dell'articolo 395 del codice di

procedura penale, e colla sentenza 6 giugno p. p. dichiarò la propria

incompetenza, trasmettendo gli atti a questa Corte suprema. « Certo non ò a disconoscersi che l'obbietto accampato dal tri

bunale, e che la Sezione d'accusa non ha nemmeno adombrato nella

sua sentenza, in linea di fatto sarebbe pienamente fondato: però non

è d'altra perte a disconoscersi che il pravo intendimento del Bezzecchi

non era già quello per proprio lucro di fare sciente uso di un bi

gliétto falso, ma limitavasi ad aiutare il Panciroli, sebbene dietro

compenso, nello sfuggire al danno da esso ingiustamente patito ri"

cevendo per vero quel biglietto, col rimetterlo in circolazione. L'o

pera adunque del Bezzexhi non può disgiungersi da quella del Pan

ciroli, colla quale, direbbesi quasi, s'immedesimava, essendo di questo lo stromento, la mano, infine il mandatario, e di conseguenza e l'uno

e I'altrp non possono tenersi responsabili nel fatto avvenuto che di

una scambievole correità, che rimane nei limiti del citato art. 331

del codice penale, per cui il tribunale di Reggio Emilia fu già in

vestito colla notata sentenza. »

quale essa punto non si verificava, e che ad agire

era determinato non dal pensiero di far su altri ri

cadere l'ingiusto danno da lui sofferto, ma unica

mente dal compenso statogli dal Panciroli pro

messo;

Che sia pure non possa l'opera del Bezzecchi dis

giungersi da quella del Panciroli, è però certo che,

non essendo ad entrambi comune quella circostanza,

la quale serve a rendere nei rapporti di quest'ultimo

applicabile l'articolo 331 del codice penale, deve il

fatto, per quanto al primo si riferisce, cadere sotto

il disposto dell'articolo 329 del codice stesso;

Che ciò si raccoglie pure da quanto espressamente

dispone 1' articolo 105 del codice penale, giusta il

quale le circostanze e le qualità o permanenti o ac

cidentali inerenti alla persona, per le quali o si to

glie o si diminiusce o si aggrava la pena di taluno

degli autori od agenti principali o dei complici, non

si calcolano quanto agli altri autori, agenti princi

pali o complici del reato stesso;

Che pertanto essendo il Bezzecchi stato rinviato

dalla sezione d'accusa come colpevole del reato pre

visto dall'articolo 331 c. p. anziché del reato previsto

dall'articolo 329 del codice medesimo, come per le

esposte considerazioni doveva esserlo, a buon di

ritto pronunciava il tribunale di rinvio la propria

incompetenza.

Per questi motivi, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI TORINO.

Udienza 14 giugno 1882; Pres. Enrico, Est. Pasini

P. M. Gambara (conci, conf.) — Ric. Salvi.

Testimone — Giuramento—Denunciatile con Inte

resse personale — Qualità dell'interesse (Cod.

proc. pen., art. 289).

L'interesse personale nel fatto denunciato, che per

l'art. 289 procedura penale toglie al denunciante

di prestare giuramento, è non solamente un in

teresse pecuniario, ma anche un interesse morale.

Applicazione al caso di un fattore di campagna,

responsabile della conservazione dei fondi affi

dati alla sua custodia, e che denuncia un furto com

messo su fondi stessi a danno del suo padrone.

La Corte, ecc. — Attesoché, se deve dirsi erronea la

interpretazione data dal tribunale agli art. 289 e 297

del c. di p. p., sia perchè ritenne che le parti dan

neggiate, chiamate a deporre nei pubblici giudizi

non sono testimoni, e quindi non obbligato a deporre

con giuramento, come pei testimoni prescrive l'art.

289 sovracitato, sia perchè aggiunse un'eccezione non

ammessa dall'art. 289 del codice suindicato, il quale

vieta la prestazione del giuramento soltanto ai que

relanti e ai denunciati aventi un interesse personale

nel fatto, e non alle parti danneggiate, le quali, co

me qualunque altro testimonio, devono giurare prima

di fare la loro deposizione, e se perciò deve a questo

riguardo censurarsi la impugnata sentenza, tuttavia

non è il caso di pronunziare il suo annullamento,

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353 GIURISPRUDENZA PENALE 354

perché il Ricci, indicato nella lista dei testimoni, in

realtà non dovea giurare, in quanto che fosse denun

ciante, ed avesse un interesse personale nel fatto da

lui denunciato; Che invero è positivo che il Ricci, qualificandosi

fattore ed agente di campagna del conte Lupi, pre sentavasi nel 16 luglio 1881 al delegato di P. S. in

Acqui, informandolo del furto commesso nel di pre cedente ad imputata opera delle odierne ricorrenti

e chiedeva che fosse proceduto contro di esse a ter

mini di legge; ed è del pari incontroverso che il

Ricci stesso nel dì 21 luglio porgeva altra denunzia

al pretore di detta città, dichiarando altresì di que relarsi nelle preaccennate sue qualità nel nome del

conte Lupi; Ohe senza occuparsi del valore giuridico di qeust'ul

timo atto, come querela, egli è pero certo che il Ricci

con quegli atti assunse la qualità di denunciante, e

che, se pure il furto denunciato si commise, non in

danno di lui, ma del conte Lupi, ciò non vale ad e

scludere che egli avesse un interesse personale per la sua qualità d'incaricato del detto conte a vegliare

per la difesa delle proprietà fondiarie di lui, e per effetto della quale era posta a carico di esso la re

sponsabilità derivante dagli attentati che altri com

mettessè in danno del proprio mandante; mentre a

questo competeva il diritto di chiedergli conto dei

pregiudizi sofferti, quando il Ricci medesimo non po tesse giustificare d'avere usato per parte sua tutta

la diligenza nella tutela della proprietà alle sue cure

affidata; e del resto nella seconda egli dichiarava di

denunciare il furto, non tanto pel danno in sè stesso; quanto per salvaguardia avvenire, poiché dalle donne

imputate non era possibile il salvarsi, e segnata mente da una di esse, certa Borsiglia (che è la Salvi

Maddalena), essendo notoriamente conosciuta per la

più ardita fra le ladre di campagna; onde era senza

più rivelato l'interesse del Ricci a conseguire la pu nizione di quelle donne, contro la rapacità delle quali dimostrava tutto 1' interesse di difendersi a tutela

della sua responsabilità, direttamente compromessa in causa delle sottrazioni che esse commettevano a

danno del conte preaccennato. Che l'art. 289 precitato, accennando in genere al

l'interesse personale del denuncinate, allude ad un

tempo all'interesse morale, quando deriva diretta

mente dal fatto denunciato: e nella fattispecie cote sto interesse è abbastanza palese, poiché il Ricci era nella sua qualità direttamente pregiudicato nella sua

responsabilità, e quindi in modo diretto interessato

alla repressione degli attentati contro quelle pro

prietà ch'egli aveva debito di tutelare.

Che, ciò posto, il Ricci doveva e deve ritenersi

qual denunciante avente interesse personale nel fatto

denunziato, e non poteva essere, come non fu, sen

tito con giuramento.

Per questi motivi, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI PALERMO.. Udienza 22 maggio 1882; Pres. Crispo-Floran, Est.

La Manna, P. M. Caruso (conci, conf.) - Ric. D'Al

camo ed altri.

Sciopero — Estremi — Operai retribuiti a lavoro

— Jlagrionevole causa (Cod. pen., art. 386).

L'essere gli operai retribuitici merito di lavoro, an

ziché a mercede fissa, non esclude la possibilità del reato di sciopero previsto dall' articolo 386

cod. pen. La legge non determina nè limita i fatti nei quali

consiste quella ragionevole causa, il cui concorso

esclude, giusta il citato articolo il reato di scio

pero; e quindi la sua sussistenza dev'essere esa

minata dal giudice senza limitazione alcuna, ed

in rapporto alla specialità dei casi ed alle con

dizioni economiche di tempo e di luogo. Laonde erra, e dev'essere annullata la sentenza che

escluda la causa ragionatole dello sciopero nel

falso presupposto che sia limitata al caso di un

concerto dei capi d'arte tendente a ribassare in

giustamente i salari degli operai.

La Corte, ecc. — (Omissis) — Il secondo mezzo af

ferma la violazione dall' articolo 323 n. 3 del codice

di proc. pen. perchè la Corte di appello omise di mo

tivare sulla importante quistione, sollevatasi avanti

la stessa, quella cioè se, trattandosi di operai liberi, retribuiti a merito, e non a mercede fissa, possa es

sere loro addebitato il carico di sospensione di lavori, cui la legge mira a reprimere. Il terzo mezzo assume

la violazione e falsa applicazione dell'articolo 386 del

codice penale, perchè la ragionevole causa, il cui con

corso esclude il reato preveduto in questo articolo, si

fece consistere dalla Corte di appello nella reazione

degli operai ad un concerto dei capi-d'arte per dimi

nuire la mercede, limitandosi così arbitrariamente

il concetto della legge, che appunto non ha determi

nato qual fosse questa ragionevole causa per lasciarla

al prudente apprezzamento dei giudici. In quanto alle prima parte, manifestamente non,

regge la critica proposta. L' essere operaio retribuito

a merito di lavoro, anziché a mercede fissa, non to

glie l'applicabilità dell'ipotesi preveduta nel connato

articolo 386 del codice penale. Neil' uno e nell' altro

caso si ha in veduta, la fissazione di una mercede, co.

munque indiverso modo retribuita. Neil'uno e nell'altro

caso può intorno a quella mercede accadere il frau

dolento concerto degli operai, che, per elevarla a loro

talento, convengono di sospendere, impedire, o rin

carare i lavori; e sol che questo concerto abbia un

principio di esecuzione, pel quale la frode si attui ed il

corso regolare ed economico dei lavori s'interrompa, il danno della sociale convivenza e dell'industria, il

reato sta, e dev'essere, a norma della indicata dispo sizione della legge, punito.

Occorre piuttosto immorare alquanto sulla seconda

parte, che la limitazione fatta al concorso di una

causa ragionevole censura.

Il Foro Italiano. — Volume Vri. - Panie II, — 8

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