Date post: | 12-Jan-2017 |
Category: |
Documents |
Upload: | duongthuan |
View: | 216 times |
Download: | 3 times |
Udienza 17 aprile 1879, Pres. Ghiglieri, Est. Canonico, P. M. Spera (Concl. conf.) —Ric.MelchiorreSource: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp.307/308-309/310Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23084803 .
Accessed: 17/06/2014 09:23
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 195.34.79.235 on Tue, 17 Jun 2014 09:23:01 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
307 PARTE SECONDA • 308
nicuto non riuscito (Cod. proc. pen., art. 2, 10; Re
golamento 25 agosto 1870, n. 5840, art. 54).
Le contravvenzioni alle leggi sul dazio consumo sono
di azione 'pubblica, quantunque la tassa sia data
in appalto. (1) Epperciò Vappaltatore può costituirsi parte civile in
qualunque stato della causa, e non ha obbligo, come
nei reati di azione privata, di costituirsi nell'atto
della querela, od almeno prima che sia rilasciata
l'ordinanza di citazione. j
Una consuetudine invalsa non può giovare a togliere
l'imputabilità del contravventore. (2)
E nemmeno possono giovare a tale effetto i tentativi
di accomodamento non accettati dall' appaltatore.
La Corte, ecc. — Ritenuto che con sentenza del pre
tore di Carona in data 20 febbraio 1879, Gaetano Pre
moselli fu condannato alla tassa di lire 2 e ad 8 lire
di ammenda, nonché alla rifusione dei danni e delle
spese alla parte civile, Domenico Forzinetti, liquidata
in lire 50, per contravvenzione all'art. 13 della legge
] 1 agosto 1870, allegato L (n. 5784), avendo esso Pre
moselli introdotto e macellato in Carona un maiale
senza notificarlo e pagarne il dazio al Forzinetti, ces
sionario per l'esazione dei dazi di consumo nel Comune
suddetto ; Che contro questa sentenza deduce il Premoselli, con
regolare ricorso e deposito della multa:
1" La violazione dell'art. 110 del Cod. di proc. pen.;
perchè trattandosi (a suo dire) di reato di azione pri
vata, il Forzinetti dovea costituirsi parte civile con
temporaneamente alla querela, o quanto meno prima che si fosse rilasciata l'ordinanza di citazione;
- 2° La violazione del principio generale, che non
vi è reato senza dolo ; il quale è qui escluso dalla con
suetudine invalsa in Carona di pagare la tassa dopo la macellazione, e della tolleranza o tacito accordo del
l'appaltatore ;
3° La violazione dell'art. 54 del regolamento 25 ago sto 1870 (n. 5480), perchè il Premoselli offerse più volte
al Forzinetti, sia direttamente, sia per mezzo del sin
daco, il pagamento di quanto gli era dovuto, ma sem
pre indarno; e la'disposizione dell'art. 54, detto rego
lamento, che l'accomodamento in via amministrativa
sia preceduto da apposita domanda sottoscritta dal
contravventore non esclude che il componimento possa
avere luogo in altra guisa. (Omissis).
Atteso, sul primo mezzo, non essere ammissibile il
concetto, che le contravvenzioni alle leggi sul dazio
siano reati di azione privata, dal momento che si tratta
di un danno allo Stato, a cui favore è imposta la tassa
(legge 3 luglio 1864, n. 1827, art. 1), e si tratta quindi
di un danno all'intera società, di cui lo Stato è il rap
presentante; Che nulla può mutare a questo principio la circo
stanza, che la tassa sia esatta, non direttamente dagli
impiegati dello Stato, ma da appaltatori o da cessionari
dell'appalto ; sia perchè è sempre allo Stato che la tassa
è dovuta, ed è sempre allo Stato che essa profitta, quali
che siano gli intermediari fra il contribuente ed il pub blico erario ; sia perchè è lo Stato che in definitiva può risentire il danno dal non essersi pagata l'imposta agli
appaltatori, o loro cessionari;
Che, per conseguenza, essendo applicabile al caso il
secondo comma, e non il terzo, dell'art. 110 del Cod.
di proc. pen., è perfettamente regolare la costituzione
di parte civile del Franzinetti, la quale ebbe luogo, non
solo prima della chiusura del dibattimento, ma prima ancora che cominciasse l'udienza;
Atteso, sul secondo mezzo, che, secondo i principi del diritto, nonché secondo la costante giurisprudenza, non è mestieri il dolo a costituire la contravvenzione, come quella che risulta dal solo fatto materiale della
trasgressione della legge, commessa mediante un atto
volontario dell'agente; per.guisa che, constatata l'esi
stenza del fatto determinante la trasgressione, ed
escluso che l'agente sia stato coatto nel commetterlo, nè la buona fede, nè la consuetudine (la quale non può mai valere contra legem) possono giovare ad esclu
derne la penale imputabilità;
Atteso, sul terzo mezzo, che, a tenore dell'art. 8
della citata legge 3 luglio 1864, il dazio di consumo per le carni si riscuote nei Comuni aperti (quale è quello di Carona), sulla macellazione, e che quindi, dal mo
mento che il dazio non fu pagato a quell'epoca, la
contravvenzione si deve dire fin d'allora consumata;
Che, risultando poi dalla sentenza impugnata, nonché
dalle stesse parole del ricorrente, come il medesimo
non abbia chiesto che l'applicazione della multa fosse
fatta dall'amministrazione daziaria a senso dell'art. 54
del regolamento del 25 agosto 1870, non può esso ri
corrente lagnarsi che quelUarticolo sia stato violato,
nè eccepire tentativi d'accomodamento per parte sua,
i quali nessun valore giuridico possono avere, dal mo
mento che non furono accettati dal concessionario del
l'appalto. (Omissis); Per questi motivi, ecc.
(1) Confofme : Cass. Napoli, 21 febbraio 1877, ric. Javarone (Giorn. trib. Nap., 1878, XXVIII, pag. 692), e Cass. Palermo, 19 febbraio 1877
(Foro it., 1877, pag. 356). Con quest'ultima sentenza fu in conseguenza di quella massima dichiarato che le multe per contravvenzioni da ziarie sono comprese nell'amnistia 2 ottobre 1876, la quale, a diffe renza della posteriore amnistia 19 gennaio 1878, non comprendeva, com'è noto, i reati d'azione privata.
(2) Conforme : stessa Corte, 27 febbraio 1879, riportata in questo vo
lume, col. 263. Giova peraltro ricordare, ad illustrazione di questa mas
sima, la quale, per quanto semplice ed irrecusabile in generale, può in alcuni casi non trovare congrua applicazione, essere stato deciso di non esservi contravvenzione in materia di dazio-consumo, quando gli agenti daziari non siano soliti di esigere l'adempimento di una data forma lità prescritta dalla legge, o meglio la intendano come fatta. Y. Corte
d'appello di Trani, 18 gennaio 1877, causa Intini (Riv. di giurispr. di
Trani, 1877, pag. 242).
CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 17 aprile 1879, Pres. Ghiglieri, Est. Canonico,
P. M. Spera (Conci, conf.) — Ric. Melchiorre.
Provocazione — Fatti fhs la costituiscono — Of
fese non dirette alia persona (Cod. pen., art. 562).
This content downloaded from 195.34.79.235 on Tue, 17 Jun 2014 09:23:01 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
309 ■ • GIURISPRUDENZA PENALE 310
Le sole offese fìsiche o morali rivolte direttamente
contro la persona, le quali inoltre siano seguite im
mediatamente per impeto di sdegno subitaneo dalle
lesioni contro l'offensore, costituiscono la provoca
zione. (1) Laonde ogni altro fatto benché ingiusto p dannoso,
come, ad esempio, la immissione di fumo nella stalla
dell'imputato, può valere nei congrui casi come at
tenuante, ma non mai come vera provocazione. (2)
La Corte, ecc. — Ritenuto che con sentenza del Tri
bunale d'Aquila in data 21 settembre 1878, Biagio Mel
chiorre fu condannato a tre mesi di carcere, come col
pevole di percosse volontarie che produssero impedi
mento al lavoro per 26 giorni a danno di Domenica
Cherubini, col concorso di attenuanti
Che la Corte' d'appello d'Aquila nel respingere i mo
tivi di gravame, osservò, quanto alla eccepita provo
cazione, non potersi dir la medesima costituita dalla
circostanza che la Cherubini avesse ammorbata la stalla
di esso Melchiorre immettendovi fumo, con danno dei
suoi animali, ma essere questa circostanza soltanto una
attenuante; e, con sentenza 30 novembre 1878, confermò
quella del Tribunale
Attesoché, a' termini del chiaro disposto dell'art. 562
Cod. pen., non si possono tenere costituenti la provo
cazione se non le offese fisiche o morali rivolte diret
tamente contro la persona, le quali inoltre siano se
guite immediatamente, per impeto di sdegno subitaneo
dalle lesioni dell'offeso contro l'offensore; imperocché,
sebbene in quell'articolo si definisca soltanto la provo
cazione grave, le circostanze però della gravità delle
percosse o violenze contro le persone, dell'impugnar
d'armi accompagnante le minaccie, dell'atrocità delle
ingiurie indicate in detto articolo come costituenti l'ag
gravante della provocazione, lasciano a sufficienza com
prendere come, tolte queste aggravanti, siano i fatti
medesimi ora detti che costituiscono la provocazione;
Che, per conseguenza, ogni altro fatto, benché ingiusto
e dannoso, se può dare origine ad un'azione civile pei
danni, e se può valere a diminuire in qualche modo il
grado d'imputabilità quale circostanza attenuante, non
potrà mai ritenersi come vera provocazione e quindi
come scusante;
E, veramente, ove si ammettesse un principio con
trario, non si avrebbe più nella scusante della provo
cazione quel risentimento diretto ed immediato che solo
deriva dall'offesa attuale»contro la persona, e clie^ solo,
diminuisce veramente la quantità del dolo nell'agente;
si aprirebbe un adito troppo facile e pericoloso a scu
sare, sotto colore di provocazione, non pure le lesioni
perpetrate per vendetta, ma via via tutti i reati contro
le persone, essendo assai rari i casi in cui altri non
uccida o ferisca per qualche rancore; e ciò sarebbe
scambiare, contro ogni sano principio di diritto penale, la provocazione colla causa di delinquere;
Per questi motivi, rigetta, ecc.
(1-2) Similmente la Cassazione di Napoli con sentenza 28 luglio 1862
(Legge, 1862, pag. 971) stabilì che un danno alle proprietà senza of fesa alle persone non costituisce la provocazione; e la Corte d'appello di Trani con la sentenza 9 dicembre 1876 (Riv. di giurispr. di Trani, 1877, pag. 74) giudicò che l'eccitazione dell'animo prodotta dalla gelosia od altra simile causa, non può fornire al delinquente la scusa della
provocazione.
CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza del 2 giugno 1879, Pres. Ghiglieri — Est. Fer
reri — P. M. Spera — Ric. De Santo.
Arma — Asportazione — (àiiardaltoselii nominato dal
prefetto — Sospensione ordinata dal sindaco —
Ellet<i (Legge com. e prov. 20 marzo 1865, n. 11).
Un guardaboschi nominato con regolare decreto del
prefetto non è da considerarsi nel novero degl' im
piegati e salariati del Comune che, a termini del
l'art. 102, n. 11, della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, il sindaco può sospendere riferen done alla Giunta ed al Consiglio nella prima adu
nanza, secondo le rispettive competenze di nomina.
Un guardaboschi d'altronde, munito della sua pa
tente, non solo può, ma deve per V esercizio delle
sue funzioni, andare armato a norma dei regola
menti, e così asportare lo schioppo. L'ordine di sospensione che provenga solamente dal
sindaco manca di forza, legale, siccome quello che
parte da un'autorità incompetente; e quindi non
può avere per effetto di privare un guardaboschi della sua patente e del diritto di portar l'arme.
La Corte, ecc. — Attesoché consta dagli atti e dalla
stessa denunziata sentenza, che la nomina del Giuseppe De Santo a guardaboschi del Comune di S. Buono fu
fatta giusta le norme del regolamento forestale, con
decreto del prefetto della provincia, sentito all'uopo
l'ispettore forestale del dipartimento; Attesoché pertanto il De Santo come guardaboschi,
munito di un regolare decreto di nomina o patente, non fosse da considerarsi nel novero degl'impiegati e
salariati del Comune, che, a termini dell'art. 102, n. 11
della legge comunale e provinciale 20 marzo 1864, il
sindaco può sospendere, riferendone alla Giunta ed al
Consiglio nella prima adunanza, secondo le rispettive
competenze di nomina;
Attesoché in cotesta condizione di cose riesce evi
dente, che la sospensione del De Santo, ordinata dal
sindacò con semplice nota in data del 14 dicembre 1878,
senza veruna autorizzazione o conferma dell'autorità
superiore, ossia del prefetto, mancava d'ogni forza le
gale, e doveva rimanere del tutto inefficace, siccome
quella che partiva da una autorità incompetente e priva al riguardo di giurisdizione. E se fu un atto nullo, esso
non potè produrre alcun effetto e tanto meno privare il De Santo della sua patente;
Attesoché tanto ciò sia vero che, nonostante l'inter
venuta sospensione, il De Santo continuò a servire nella
sua qualità di guardaboschi, come ne risulta da appo sito certificato, rilasciatogli dall'ispettore forestale, il
quale si trova pure negli atti.
This content downloaded from 195.34.79.235 on Tue, 17 Jun 2014 09:23:01 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions