+ All Categories
Home > Documents > PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 17 aprile 1879, Pres. Ghiglieri, Est. Canonico, P....

PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 17 aprile 1879, Pres. Ghiglieri, Est. Canonico, P....

Date post: 12-Jan-2017
Category:
Upload: duongthuan
View: 216 times
Download: 3 times
Share this document with a friend
3
Udienza 17 aprile 1879, Pres. Ghiglieri, Est. Canonico, P. M. Spera (Concl. conf.) —Ric. Melchiorre Source: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp. 307/308-309/310 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23084803 . Accessed: 17/06/2014 09:23 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.235 on Tue, 17 Jun 2014 09:23:01 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 17 aprile 1879, Pres. Ghiglieri, Est. Canonico, P. M. Spera (Concl. conf.) — Ric. Melchiorre

Udienza 17 aprile 1879, Pres. Ghiglieri, Est. Canonico, P. M. Spera (Concl. conf.) —Ric.MelchiorreSource: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp.307/308-309/310Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23084803 .

Accessed: 17/06/2014 09:23

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 195.34.79.235 on Tue, 17 Jun 2014 09:23:01 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 17 aprile 1879, Pres. Ghiglieri, Est. Canonico, P. M. Spera (Concl. conf.) — Ric. Melchiorre

307 PARTE SECONDA • 308

nicuto non riuscito (Cod. proc. pen., art. 2, 10; Re

golamento 25 agosto 1870, n. 5840, art. 54).

Le contravvenzioni alle leggi sul dazio consumo sono

di azione 'pubblica, quantunque la tassa sia data

in appalto. (1) Epperciò Vappaltatore può costituirsi parte civile in

qualunque stato della causa, e non ha obbligo, come

nei reati di azione privata, di costituirsi nell'atto

della querela, od almeno prima che sia rilasciata

l'ordinanza di citazione. j

Una consuetudine invalsa non può giovare a togliere

l'imputabilità del contravventore. (2)

E nemmeno possono giovare a tale effetto i tentativi

di accomodamento non accettati dall' appaltatore.

La Corte, ecc. — Ritenuto che con sentenza del pre

tore di Carona in data 20 febbraio 1879, Gaetano Pre

moselli fu condannato alla tassa di lire 2 e ad 8 lire

di ammenda, nonché alla rifusione dei danni e delle

spese alla parte civile, Domenico Forzinetti, liquidata

in lire 50, per contravvenzione all'art. 13 della legge

] 1 agosto 1870, allegato L (n. 5784), avendo esso Pre

moselli introdotto e macellato in Carona un maiale

senza notificarlo e pagarne il dazio al Forzinetti, ces

sionario per l'esazione dei dazi di consumo nel Comune

suddetto ; Che contro questa sentenza deduce il Premoselli, con

regolare ricorso e deposito della multa:

1" La violazione dell'art. 110 del Cod. di proc. pen.;

perchè trattandosi (a suo dire) di reato di azione pri

vata, il Forzinetti dovea costituirsi parte civile con

temporaneamente alla querela, o quanto meno prima che si fosse rilasciata l'ordinanza di citazione;

- 2° La violazione del principio generale, che non

vi è reato senza dolo ; il quale è qui escluso dalla con

suetudine invalsa in Carona di pagare la tassa dopo la macellazione, e della tolleranza o tacito accordo del

l'appaltatore ;

3° La violazione dell'art. 54 del regolamento 25 ago sto 1870 (n. 5480), perchè il Premoselli offerse più volte

al Forzinetti, sia direttamente, sia per mezzo del sin

daco, il pagamento di quanto gli era dovuto, ma sem

pre indarno; e la'disposizione dell'art. 54, detto rego

lamento, che l'accomodamento in via amministrativa

sia preceduto da apposita domanda sottoscritta dal

contravventore non esclude che il componimento possa

avere luogo in altra guisa. (Omissis).

Atteso, sul primo mezzo, non essere ammissibile il

concetto, che le contravvenzioni alle leggi sul dazio

siano reati di azione privata, dal momento che si tratta

di un danno allo Stato, a cui favore è imposta la tassa

(legge 3 luglio 1864, n. 1827, art. 1), e si tratta quindi

di un danno all'intera società, di cui lo Stato è il rap

presentante; Che nulla può mutare a questo principio la circo

stanza, che la tassa sia esatta, non direttamente dagli

impiegati dello Stato, ma da appaltatori o da cessionari

dell'appalto ; sia perchè è sempre allo Stato che la tassa

è dovuta, ed è sempre allo Stato che essa profitta, quali

che siano gli intermediari fra il contribuente ed il pub blico erario ; sia perchè è lo Stato che in definitiva può risentire il danno dal non essersi pagata l'imposta agli

appaltatori, o loro cessionari;

Che, per conseguenza, essendo applicabile al caso il

secondo comma, e non il terzo, dell'art. 110 del Cod.

di proc. pen., è perfettamente regolare la costituzione

di parte civile del Franzinetti, la quale ebbe luogo, non

solo prima della chiusura del dibattimento, ma prima ancora che cominciasse l'udienza;

Atteso, sul secondo mezzo, che, secondo i principi del diritto, nonché secondo la costante giurisprudenza, non è mestieri il dolo a costituire la contravvenzione, come quella che risulta dal solo fatto materiale della

trasgressione della legge, commessa mediante un atto

volontario dell'agente; per.guisa che, constatata l'esi

stenza del fatto determinante la trasgressione, ed

escluso che l'agente sia stato coatto nel commetterlo, nè la buona fede, nè la consuetudine (la quale non può mai valere contra legem) possono giovare ad esclu

derne la penale imputabilità;

Atteso, sul terzo mezzo, che, a tenore dell'art. 8

della citata legge 3 luglio 1864, il dazio di consumo per le carni si riscuote nei Comuni aperti (quale è quello di Carona), sulla macellazione, e che quindi, dal mo

mento che il dazio non fu pagato a quell'epoca, la

contravvenzione si deve dire fin d'allora consumata;

Che, risultando poi dalla sentenza impugnata, nonché

dalle stesse parole del ricorrente, come il medesimo

non abbia chiesto che l'applicazione della multa fosse

fatta dall'amministrazione daziaria a senso dell'art. 54

del regolamento del 25 agosto 1870, non può esso ri

corrente lagnarsi che quelUarticolo sia stato violato,

nè eccepire tentativi d'accomodamento per parte sua,

i quali nessun valore giuridico possono avere, dal mo

mento che non furono accettati dal concessionario del

l'appalto. (Omissis); Per questi motivi, ecc.

(1) Confofme : Cass. Napoli, 21 febbraio 1877, ric. Javarone (Giorn. trib. Nap., 1878, XXVIII, pag. 692), e Cass. Palermo, 19 febbraio 1877

(Foro it., 1877, pag. 356). Con quest'ultima sentenza fu in conseguenza di quella massima dichiarato che le multe per contravvenzioni da ziarie sono comprese nell'amnistia 2 ottobre 1876, la quale, a diffe renza della posteriore amnistia 19 gennaio 1878, non comprendeva, com'è noto, i reati d'azione privata.

(2) Conforme : stessa Corte, 27 febbraio 1879, riportata in questo vo

lume, col. 263. Giova peraltro ricordare, ad illustrazione di questa mas

sima, la quale, per quanto semplice ed irrecusabile in generale, può in alcuni casi non trovare congrua applicazione, essere stato deciso di non esservi contravvenzione in materia di dazio-consumo, quando gli agenti daziari non siano soliti di esigere l'adempimento di una data forma lità prescritta dalla legge, o meglio la intendano come fatta. Y. Corte

d'appello di Trani, 18 gennaio 1877, causa Intini (Riv. di giurispr. di

Trani, 1877, pag. 242).

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 17 aprile 1879, Pres. Ghiglieri, Est. Canonico,

P. M. Spera (Conci, conf.) — Ric. Melchiorre.

Provocazione — Fatti fhs la costituiscono — Of

fese non dirette alia persona (Cod. pen., art. 562).

This content downloaded from 195.34.79.235 on Tue, 17 Jun 2014 09:23:01 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 17 aprile 1879, Pres. Ghiglieri, Est. Canonico, P. M. Spera (Concl. conf.) — Ric. Melchiorre

309 ■ • GIURISPRUDENZA PENALE 310

Le sole offese fìsiche o morali rivolte direttamente

contro la persona, le quali inoltre siano seguite im

mediatamente per impeto di sdegno subitaneo dalle

lesioni contro l'offensore, costituiscono la provoca

zione. (1) Laonde ogni altro fatto benché ingiusto p dannoso,

come, ad esempio, la immissione di fumo nella stalla

dell'imputato, può valere nei congrui casi come at

tenuante, ma non mai come vera provocazione. (2)

La Corte, ecc. — Ritenuto che con sentenza del Tri

bunale d'Aquila in data 21 settembre 1878, Biagio Mel

chiorre fu condannato a tre mesi di carcere, come col

pevole di percosse volontarie che produssero impedi

mento al lavoro per 26 giorni a danno di Domenica

Cherubini, col concorso di attenuanti

Che la Corte' d'appello d'Aquila nel respingere i mo

tivi di gravame, osservò, quanto alla eccepita provo

cazione, non potersi dir la medesima costituita dalla

circostanza che la Cherubini avesse ammorbata la stalla

di esso Melchiorre immettendovi fumo, con danno dei

suoi animali, ma essere questa circostanza soltanto una

attenuante; e, con sentenza 30 novembre 1878, confermò

quella del Tribunale

Attesoché, a' termini del chiaro disposto dell'art. 562

Cod. pen., non si possono tenere costituenti la provo

cazione se non le offese fisiche o morali rivolte diret

tamente contro la persona, le quali inoltre siano se

guite immediatamente, per impeto di sdegno subitaneo

dalle lesioni dell'offeso contro l'offensore; imperocché,

sebbene in quell'articolo si definisca soltanto la provo

cazione grave, le circostanze però della gravità delle

percosse o violenze contro le persone, dell'impugnar

d'armi accompagnante le minaccie, dell'atrocità delle

ingiurie indicate in detto articolo come costituenti l'ag

gravante della provocazione, lasciano a sufficienza com

prendere come, tolte queste aggravanti, siano i fatti

medesimi ora detti che costituiscono la provocazione;

Che, per conseguenza, ogni altro fatto, benché ingiusto

e dannoso, se può dare origine ad un'azione civile pei

danni, e se può valere a diminuire in qualche modo il

grado d'imputabilità quale circostanza attenuante, non

potrà mai ritenersi come vera provocazione e quindi

come scusante;

E, veramente, ove si ammettesse un principio con

trario, non si avrebbe più nella scusante della provo

cazione quel risentimento diretto ed immediato che solo

deriva dall'offesa attuale»contro la persona, e clie^ solo,

diminuisce veramente la quantità del dolo nell'agente;

si aprirebbe un adito troppo facile e pericoloso a scu

sare, sotto colore di provocazione, non pure le lesioni

perpetrate per vendetta, ma via via tutti i reati contro

le persone, essendo assai rari i casi in cui altri non

uccida o ferisca per qualche rancore; e ciò sarebbe

scambiare, contro ogni sano principio di diritto penale, la provocazione colla causa di delinquere;

Per questi motivi, rigetta, ecc.

(1-2) Similmente la Cassazione di Napoli con sentenza 28 luglio 1862

(Legge, 1862, pag. 971) stabilì che un danno alle proprietà senza of fesa alle persone non costituisce la provocazione; e la Corte d'appello di Trani con la sentenza 9 dicembre 1876 (Riv. di giurispr. di Trani, 1877, pag. 74) giudicò che l'eccitazione dell'animo prodotta dalla gelosia od altra simile causa, non può fornire al delinquente la scusa della

provocazione.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza del 2 giugno 1879, Pres. Ghiglieri — Est. Fer

reri — P. M. Spera — Ric. De Santo.

Arma — Asportazione — (àiiardaltoselii nominato dal

prefetto — Sospensione ordinata dal sindaco —

Ellet<i (Legge com. e prov. 20 marzo 1865, n. 11).

Un guardaboschi nominato con regolare decreto del

prefetto non è da considerarsi nel novero degl' im

piegati e salariati del Comune che, a termini del

l'art. 102, n. 11, della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, il sindaco può sospendere riferen done alla Giunta ed al Consiglio nella prima adu

nanza, secondo le rispettive competenze di nomina.

Un guardaboschi d'altronde, munito della sua pa

tente, non solo può, ma deve per V esercizio delle

sue funzioni, andare armato a norma dei regola

menti, e così asportare lo schioppo. L'ordine di sospensione che provenga solamente dal

sindaco manca di forza, legale, siccome quello che

parte da un'autorità incompetente; e quindi non

può avere per effetto di privare un guardaboschi della sua patente e del diritto di portar l'arme.

La Corte, ecc. — Attesoché consta dagli atti e dalla

stessa denunziata sentenza, che la nomina del Giuseppe De Santo a guardaboschi del Comune di S. Buono fu

fatta giusta le norme del regolamento forestale, con

decreto del prefetto della provincia, sentito all'uopo

l'ispettore forestale del dipartimento; Attesoché pertanto il De Santo come guardaboschi,

munito di un regolare decreto di nomina o patente, non fosse da considerarsi nel novero degl'impiegati e

salariati del Comune, che, a termini dell'art. 102, n. 11

della legge comunale e provinciale 20 marzo 1864, il

sindaco può sospendere, riferendone alla Giunta ed al

Consiglio nella prima adunanza, secondo le rispettive

competenze di nomina;

Attesoché in cotesta condizione di cose riesce evi

dente, che la sospensione del De Santo, ordinata dal

sindacò con semplice nota in data del 14 dicembre 1878,

senza veruna autorizzazione o conferma dell'autorità

superiore, ossia del prefetto, mancava d'ogni forza le

gale, e doveva rimanere del tutto inefficace, siccome

quella che partiva da una autorità incompetente e priva al riguardo di giurisdizione. E se fu un atto nullo, esso

non potè produrre alcun effetto e tanto meno privare il De Santo della sua patente;

Attesoché tanto ciò sia vero che, nonostante l'inter

venuta sospensione, il De Santo continuò a servire nella

sua qualità di guardaboschi, come ne risulta da appo sito certificato, rilasciatogli dall'ispettore forestale, il

quale si trova pure negli atti.

This content downloaded from 195.34.79.235 on Tue, 17 Jun 2014 09:23:01 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended