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PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 2 giugno 1877, Pres. Poggi P., Est. Coppi, P. M....

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Udienza 2 giugno 1877, Pres. Poggi P., Est. Coppi, P. M. Miraglia —Ric. Pietro Chiarini (Avv. Luigi Callaini) Source: Il Foro Italiano, Vol. 2, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1877), pp. 399/400-401/402 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23080897 . Accessed: 19/06/2014 19:19 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 62.122.76.78 on Thu, 19 Jun 2014 19:19:12 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 2 giugno 1877, Pres. Poggi P., Est. Coppi, P. M. Miraglia — Ric. Pietro Chiarini (Avv. Luigi Callaini)

Udienza 2 giugno 1877, Pres. Poggi P., Est. Coppi, P. M. Miraglia —Ric. Pietro Chiarini (Avv.Luigi Callaini)Source: Il Foro Italiano, Vol. 2, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1877), pp.399/400-401/402Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23080897 .

Accessed: 19/06/2014 19:19

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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399 PARTE SECONDA 400

per un principio psicologico, che l'amore di madre ha

una forza potentissima, che non può essere superato

che dal pericolo di gravissimi danni, com'è quello di

veder rovinato il proprio onore, o di temute gravi seyi

zie, o della perdita della propria vita. Egli è perciò

che reputasi infanticidio scusato quello commesso dalla

madre sulla propria prole illegittima, essendo questo

fatto la base ed il fondamento della scusa.

Per le quali considerazioni, se non sussistono gli ap

punti fatti contro le questioni proposte ai giurati, è de

gna di censura la sentenza della Corte d'assise in quanto

all'applicazione della pena, non avendo tenuto conto

della circostanza scusante dell'illegittimità dell'infante

ucciso, per cui' doveva essere la pena ordinaria, di cui nel

l'art. 531, diminuita da uno a 3 gradi giusta l'art. 532.

Perlochè dev'essere annullata, come s'annulla l'impu

gnata sentenza in quanto all'applicazione della pena col

rinvio ad altra Corte d'assise acciocché in base al ver

detto dei giurati devenga a nuova applicazione di pena.

Per questi motivi, la Corte, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI NAPOLI.

Udienza del 23 aprile 1877, Pres. Pironti P., Est. Na

rici — Conflitto nella causa Eomano.

Pastore stipendiato — Sottrazione «li animali — Furto

qualificato — Appropriazione indebita (Cod. pen., ar

ticolo 607, n° 1 e 2).

La sottrazione commessa dal pastore stipendiato, di al

cuni tra gli animali affidatigli, è furto qualificato e non appropriazione indébita (1).

La Corte, ecc. — Osserva nel fatto, che l'imputato

Donato Romano di furto qualificato per la persona,

avendo sottratto dieci pecore dal gregge di Giuseppe

Canoellara, a lui affidato come pastore a stipendio fisso,

la sezione di accusa in Potenza avesse qualificato il fatto

d'indebita appropriazione, e rinviatane la cognizione al

correzionale, dacché lo imputato avesse abusato di ani

mali con speciale incarico a lui affidati.

Che il tribunale di Melfi non pertanto in esito del di battimento vi avesse invece ravvisato furto qualificato,

e disposto il rinvio degli atti a questo Supremo Collegio

per là, soluzione della questione in linea di conflitto, avendo il tribunale rilevato, come difettasse nella specie la fiducia volontaria e disinteressata, la quale differen

zia la indebita appropriazione dal furto.

Osserva nel diritto, che non possa cader dubbio sulla

inesattezza della definizione attribuita al fatto dalla

sezione di accusa; di vero, chi affida altrui robe, danaro

od altri effetti per farne un uso od impiego determinato,

agisce spontaneamente et nulla necessitate coactus, e lo

abuso che il depositario faccia di tale fiducia, forse leg

germente collocata, bene è dalla legge qualificato inde

bita appropriazione, e punito come delitto.

Che tutt'altro sia per lo contrario il dolo informante

la sottrazione commessa dal servo salariato in danno

del padrone, o dal vetturale o barcaiuolo sulle cose loro

affidate in detta qualità ; conciossiachè in siffatti casi necessaria sia la fiducia, che il padrone ha nel servo, il

passeggiero nel vetturale, e costoro sottraendo le cose

ai medesimi affidate col valersi appunto della qualità, che rende necessaria la fiducia, commettono più grave

reato, qual è il furto qualificato per la persona, giusta i numeri 1 e 3 dell'articolo 607 del Codice penale.

Per tali motivi, ecc.

(1) Conf. ved. Cass. Torino 9 aprile 1858, ric. Pinna, nel Bettini, 1858, parte I, pag. 460, cit. dal Ferrarotti, fra tante altre analoghe, al n. 72 del suo commento al Codice penale sardo, all'art. 607. Sulle

differenze tra il furto qualificato e l'appropriazione indebita, ved. pure le annotazioni dell'egregio avvocato Gei, in nota alla sentenza della

Cass. di Firenze, 22 novembre 1876, ric. Ferro, nel Foro ital., anno

corr., II, col. 300 e seguenti.

CORTE DI CASSAZIONE DI FIRENZE.

Udienza 2 giugno 1877, Pres. Poggi P., Est. Coppi;, P. M. Miraglia — Eie. Pietro Chiarini (Avv. Luigi

Callaini).

Pena—Pitt reati — Appello — Reato unico— Limiti — 'Fruirà — l>ebito — Dichiarazione — Dilazione — Rinunzia — Agente forestale (Cod. proc. pen., art. 419; Cod. pen. tose., art. 396, 399).

Non può dirsi aumentata la pena, con violazione dell'ar

ticolo 419 del Cod. di proc. pen., quando la Corte di

appello, contraddicendo l'apprezzamento del tribunale, che i fatti imputati non costituiscano un solo ma più

reati, applichi una pena maggiore di quella già appli cata per alcuno dì questi, mainferiore alla somma della

penalità per ambedue.

L'accettazione della dichiarazione di debito e la conces sione di una dilazione al pagamento, fatta all'ammi nistrazione forestale da un suo agente, il quale si

appropriò indébitamente somme riscosse a nome della

medesima, non sono di impedimento a che, spirato in

fruttuosamente il termine stabilito, possa promuovere azione penale onde mediante la medesima essere risar

cita del danno (1).

(1) L'art. 7 del Cod. di procedura dispone, che nei casi in cui l'a zione penale non può esercitarsi che ad istanza della parte offesa,

questa non può, dopo scelta l'azione civile, avanti il giudice com

petente, promuovere il giudizio penale, perocché, come si spiegano

gli interpreti, alla L. 22, Cod. de furtis, in concur su actionum al

ternativo, si actio semel in iudicium sit deducta, statim submovetur

altera. Nello stesso concetto la dottrina e la giurisprudenza hanno sta

bilito, che sia impedito l'esercizio dell'azione penale quando la parte lesa abbia transatto col suo avversario sull'interesse civile risul

tante dal reato : in difetto di una disposizione espressa di legge, dice il Cons. Saluto, all'art. 7, § 102, qui deve applicarsi il principio della L, 90, D. de reg. iuris, che in omnibus quidem, maxime tamen

in iure, aequitas spectanda est ; perocché chi ha transatto deve

considerarsi come impegnato, nello stesso modo che se si fosse in

terdetto espressamente il diritto di portare querela, salvo che nel

l'atto relativo non sia stata fatta qualche riserva.

Ma dopo che la legge ha parlato di rinunzia all'azione penale col

ricorso alla civile e dopo che la dottrina e la giurisprudenza hanno

creduto doversi dare lo stesso effetto alla transazione tra l'offensore

e la parte lesa, niun principio di diritto ci autorizza a trarre il con

cetto di una rinunzia dalla condiscendenza c longanimità di questa,

quando cioè prima di promuovere l'azione penale tenti la via della

conciliazione per essere risarcita del danno.

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401 GIURISPRUDENZA PENALE 402

La Corte, ecc. — Attesoché non ha fondamento il

mezzo, cui innanzitutto accenna il ricorso, quando deduce che fu violato l'articolo 419 del Codice di pro

cedura penale: se la sentenza denunziata riformò nella

parte penale quella di primo grado che aveva ricono

sciuto nei fatti ritenuti il concorso dei due reati di

frode e di truffa rispettivamente, applicando pel primo

la pena di mesi 19 di carcere, e pel secondo quella di

quattro mesi, e se dichiarò invece che tutti quei fatti

costituivano un medesimo delitto di truffa continuata

pel quale ridusse in complesso la pena di 20 mesi di

carcere, non per questo venne ad aumentare, sull'ap

pello del solo condannato, la pena già inflitta; impe

rocché non escluse mica la sussistenza di quei fatti che

come frodi erano stati qualificati, ma solo dette loro,

come ne aveva facoltà, una diversa intitolazione giuri

dica. Non era dunque il caso di dovere scomputare asso

lutamente dal coacervato della pena decretata dalla

sentenza di primo grado quella quantità distintamente

assegnata alla frode, ma di convertirla in accresci

mento di quella della truffa che compariva un reato di

maggior importanza, e facendo questa conversione, ben

lungi dal portare un indebito aumento della condanna

dell'appellante, lo ammise anzi entro i limiti legali a

risentire il benefizio della sensibile diminuzione di tre mesi di pena.

Attesoché la dichiarazione di debito rilasciata nel 10

luglio 1875 dall'oggi ricorrente Pietro Chiarini in pre senza del proprio figlio Giovanni (che concorse anche a

sottoscriverla) in calce della dimostrazione del di lui

dare verso la regia amministrazione forestale non aveva

pregio di immutare l'originario titolo del debito stesso,

né importava renunzia all'azione penale con la quale

poteva sempre esigersene la soddisfazione. Male si pre

tenderebbe di ravvisarvi i caratteri di una novazione

per la quale tutto si riducesse ad una semplice inesecu

zione di contratto da impedire l'applicazione dell'arti

colo 396 del Codice penale toscano che dà la nozione del

reato di truffa. Quella confessione di debito, tuttoché

fatta con l'intervento del figlio, e contenente riserva di

far valere i titoli di credito vantati dal confitente verso

l'amministrazione forestale, non ebbe altro oggetto se

non di procurare a questa un mezzo spedito di prova

dell'avvenuta inversione delle somme riscosse e non pa

gate, e di accordare al debitore una dilazione a ver

sarle, durante la quale il confitente pregava a sospen

dere qualunque denunzia alle autorità civile e penale

delle riscossioni indebitamente fatte e indebitamente

ritenute, ma non pregiudicava l'esercizio delle riservate

azioni e competenti, dopo lo spirare della dilazione inu

tilmente trascorsa, né più specialmente di quella pe

nale alla quale, trascurata affatto quella civile, si pre

scelse di ricorrere. Ora la dilazione concessa, e la con

secutiva sospensione di qualunque procedimento non

hanno efficacia di sostituire il contratto al delitto e

neppure induce novazione del titolo primitivo l'adie

zione di una garanzia (L. 5. ff De precario e L. ultima

Cod. De novationìbus et delegationibus), e però nella

specie non era permesso di accogliere il concetto che

l'amministrazione forestale, accettando, a diverso ef

fetto, quella dichiarazione di debito, avesse receduto

dall'azione penale della quale mostrava anzi di preser varsi l'esperimento, giusta la regola. Non aliter ft no

vatio quarn si novare se diserte contrahentes expresserint,

alioquin manet pristina óbligatio ; Attesoché non mancava nel caso la formale querela

della parte lesa necessaria ad instaurare il procedi mento per truffa semplice ai termini dell'art. 399 del Co

dice penale toscano, dappoiché una vera e propria que

rela, e non una mera denunzia si trovava nella nota del 26

aprile 1876 dell'ispezione forestale di Massa Marittima, debitamente a ciò autorizzata dal regio Ministero di

agricoltura da cui rileva, trasmessa coll'esposizione dei

fatti relativi al tribunale di Grosseto, e nelle forme le

gali ratificate poi avanti il giudice istruttore ; onde era

inopportuno allegare la violazione degli art. 10 e 397

del Codice suddetto e 105 di quello di procedura penale. Omissis — Per questi motivi rigetta, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI TORINO.

Udienza 19 luglio 1877, Pres. D'Agliano P., Est. Bu

niva, P. M. Nock S. P. G. — Ric. Ceffa Antonio

Francesco (Conci, conf.).

Pena — Attenuanti — Recidiva (C. P., art. 597, n. 2, 599, 526,107,122,84,864).

Il benefizio delle circostanze attenuanti devesi sempre applicare dopo il calcolo della pena da infliggersi, se condo il risultato complessivo del procedimento, e rite nute tutte le circostanze del medesimo, non esclusa la

aggravante della recidiva da crimine a crimine (1).

La Corte, ecc. — Attesoché Antonio Ceffa fu dichia

rato colpevole di grassazione mancata accompagnata da omicidio mancato, e che concorse a suo carico la ag

gravante della recidività in materia criminale, ma che

gli venne concesso il benefizio delle circostanze atte

nuanti.

Considerando che dal combinato disposto degli articoli

497, n. 2, 499, 526, 107, 192, 84, 864, Cod. penale, ri sulta che la pena da infliggersi al ricorrente era quella

dei lavori forzati a vita: ma che per le concessegli cir

costanze attenuanti doveva diminuirsi di un grado. Considerando che la Corte d'assise non fece questa

diminuzione pel seguente motivo:

Se pel concesso benefizio delle circostanze attenuanti si

potrebbe discendere d'un grado nélVapplicazione della

pena a termini délVarticolo 684 Cod. pen., la pena stessa

va aumentata di un grado pel concorso a carico del Ceffa

della recidività da crimine a crimine, e ciò in base al

(1) E nel concorso di più reati la Cass. di Roma nella sentenza

27 marzo 1877, ric. proc. gen. del Re di Bologna c. Angelo Fantini, ha pure stabilito che la diminuzione di pena che importa l'ammis

sione delle circostanze attenuanti deve calcolarsi in riguardo a cia

scun reato separatamente, e non dopo fatto il cumulo dei reati e

delle penalità relative complessivamente (Foro Hai. 1877, II, 217),

li. Foro Italiano. — Volume II. - Parte II. — 32,

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