Udienza 20 dicembre 1878, Pres. Ghiglieri, Est. Canonico, P. M. Spera (Concl. conf.) —Ric.Bevacqua CarmeloSource: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp. 27/28-29/30Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23084660 .
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27 PARTE SECONDA 28
La Corte, ecc. — Sul primo mezzo si osserva che il
ripetuto art. 106, che il pretore ritenne per unica base
dell'ammonizione, designa con precisione le parole da
usarsi che sono : di non dar motivo ad ulteriori so
spetti. È chiaro quindi che vi fu eccesso di potere, a
sensi dell'art. 640, n. 3, del Codice di procedura penale,
quando alle dette frasi proprie della ipotesi ritenuta
si aggiunsero le altre: di non allontanarsi dalla re
sidenza, .ecc., le quali, essendo estranee alla specig mancando la imputazione di oziosità o vagabondaggio, furono illegalmente pronunziate.
La violaziene quindi dell'art. 106 deve ritenersi ve
rificata solamente nell'aggiunzione di comminatorie non
contemplate nello stesso, e non per altre considera
zioni che si volessero per avventura riferire alla giu risdizione del pretore in tema d'ammonizione;
Per questi motivi, cassa senza rinvio nella parte unicamente in cui dopo l'ammonizione a non dar mo
tivo ad ulteriori sospetti si aggiungono le parole di non
allontanarsi dalla residenza senza permesso del
l'autorità politica locale, e di non uscire di notte
dalla casa dopo un'ora dal tramonto del sole sino
all' albeggiare dell'indomani mattina-, e rigetta nel
resto.
CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 20 dicembre 1878, Pres. Ghiglieri, Est. Ca
nonico, P. M". Spera (Conci, conf.) — Ric. Bevacqua Carmelo.
Amnistia — Unico reato — !*iù pene — Estensione
ilei beneficio (R. D. d'amnistia 19 gennaio 1878, art. 2).
Lotto — Regio «iecreto 1? settembre ISTI —Co
stituzionalità (R. D. suddetto, e R. D. 5 novembre
1863; Statuto del Regno, art. 3; Disp. prelim., Cod.
civ., art. 5).
Nei reati colpiti cumulativamente dà più pene, come
il carcere e la multa, la deduzione derivante dal
regio decreto d'amnistia ed indulto del 19 gennaio 1878 si opera una sola volta sul cumulo delle
pene, e non già tante volte quante sono le pene stesse. (1)
Il regio decreto 17 settembre 1871 sul lotto è costi
tuzionale, e quindi deve applicarsi anche nelle
parti in cui aggrava le penalità stabilite da' pre cedente decreto del 5 novembre 1863. (2)
La Corte, ecc. — Atteso, sul primo mezzo, che, se il
regio indulto 19 gennaio 1878 indicò le norme da os
servarsi nell'applicarne il beneficio ai condannati a
pene pecuniarie, punto non menomò il principio se
condo cui la pena debb'essere correlativa ed adequata al reato, e non cessa quindi, rispetto al medesimo, di
(1) Conforme: Cassazione Torino, 16 marzo 1878, ric. Baggi (Rivista penale, Vili, pag. 40-1; Annali, 1878, pag. 92, ecc.) Contra: Appello Catania, 12 novembre 1878 {Foro it., 1878, col. 401).
(2) Contraria è la giurisprudenza affermata dalla Cassazione di To rino con ripetute sentenze e, tra le più recenti, con quella del 28 feb braio 1878, ric. Boccolini e Foracca (Monitore dei trib. di Milano, XIX, 1878, pag. 1037), nonché dalla Cassazione di Firenze. In senso pure contrario si vedano, tra le sentenze più recenti di Corti di ap pello, quella della Corte di Bologna, 20 agosto 1878 (Foro it., 1878., col. 400), e quella del 13 dicembre 1878, causa Fontana, della Corte di
Venezia (Temi Veneta, 1879, pag. 51). Quest'ultima fu pronunziata in gi arlo di rinvio, in conformità di altra del 2 aprile 1873 stata an nullata dalla Cassazione di Roma con la decisione del 7 giugno 1878, che può vedersi nella citata Temi, 1878, pag. 456; ed è probabile che la Cassazione di Roma debba, a proposito di questa causa, tornare a discutere la grave questione a sezioni riunite, come già lo fece nella causa Villante (Foro it., .1878, col. 123). Vedi poi, oltre le sentenze
citate, quelle riportate nel Foro, a col. 131 del volume del 1878, 241 del volume del 1877, e 446 di quello del 1876, nonché i richiami nelle
rispettive note. Vedi pure la monografia del Majno, riportata nel Mo nitore dei trib. di Milano, n. 34-35 del 1878.
E poiché versiamo in un tema in cui la Cassazione di Roma ha se
guita una giurisprudenza così diversa da quella delle supreme Corti di Firenze e di Torino e della maggior parte delle Corti di ap pello del Regno, stimiamo nostro dovere di richiamare l'attenzione dei lettori ed anche delle nostre Corti di cassazione sul punto di sa
pere se il decidere della questione di cui nella sentenza che anno
tiamo, ed in genere dei ricorsi penali relativi a contravvenzioni alla
legge sul lotto, rientri o no nella competenza esclusiva ed unica per tutto il Regno della Cassazione di Roma, stabilita dall'art. 3 della
legge 12 dicembre 1875, n. 2837. E la stessa domanda si potrebbe fare
pei ricorsi relativi a contravvenzioni alla legge sulle privative e ad altre leggi speciali di simile natura.
Sta in fatto che la Cassazione di Roma giudica tuttodì di ricorsi in materia di contravvenzione al lotto relativi a sentenze pronunziate fuori del territorio della sua giurisdizione ordinaria; e cosi, per non addurre altri esempi, le due sentenze sovra citate, nelle cause Vil lante e Fontana, si riferiscono una a decisione della Corte di appello di Messina, e l'altra della Corte di appello di Venezia. Dal che si dedur rebbe che la cognizione di tali ricorsi fosse devoluta alla competenza esclusiva della Cass. di Roma, giusta l'art. 3 della citata legge. Ma la Cass. di Torino ha spesso giudicato e giudica tuttora in materia di con travvenzione al lotto, come risulta dalla sentenza 28 febbraio 1878, sopra ricordata, da quella del 27 novembre 1878 (Foro it., 1878, col. 384) e da altre. E lo stesso è a dirsi in materia di contravvenzione alla legge sulle
privative, perchè troviamo che la Cass. di Roma giudica i ricorsi che si riferiscono a tale materia anche se provenienti da magistrature non soggette alla sua giurisdizione ordinaria, e viceversa si trovano di tratto in tratto sui giornali giuridici sentenze di altre Corti di cas sazione sulla stessa materia. Né, per quante ricerche abbiamo fatte, ci è riuscito di trovare alcuna decisione della Cassazione di Roma, o di altra Cassazione che abbia trattata la questione pregiudiziale della
competenza prima di discutere il merito dei ricorsi; il che mostra che, come la Cassazione di Roma ritiene non esser dubbia la propria com
petenza esclusiva per le materie in-discorso, e quindi passa senz'altro a giudicare le domande di annullamento, qualunque ne sia la prove nienza, così pure le altre Corti (o per lo meno quella di Torino, le cui sentenze sul proposito sono più conosciute) non ritengono che
quelle materie appartengano alla competenza esclusiva della Cassa zione di Roma, e senz'altro giudicano dei relativi ricorsi riguardanti sentenze pronunziate nei distretti di loro giurisdizione.
L'art. 3 della legge che istituì le sezioni di Corte (o la Corte) di cassazione in Roma deferisce esclusivamente alle medesime la cogni zione dei ricorsi:
« 5. contro sentenze pronunziate tra privati e l'amministrazione « dello Stato, che siano impugnate per violazione o falsa applica le zione
« a) delle leggi sulle imposte o tasse dello Stato, dirette o in « dirette;
« b) delle leggi sulla soppressione delle corporazioni religiose o « di altri enti morali ecclesiastici, e sulla liquidazione e conversione « dell'asse ecclesiastico.
« 6. le contravvenzioni alle leggi risguardanti le materie indicate « nel numero precedente ».
La questione pare dunque che consista nell'esaminare se le priva tive del lotto e dei sali e tabacchi possano considerarsi come imposte
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29 GIURISPRUDENZA PENALE 30
costituire una penalità unica, sebbene consti in parte
di pena privativa della libertà ed in parte di pena pecuniaria ;
Che, per conseguenza, la pena dovuta ed inflitta al
Bevacqua essendo il carcere e la multa, è dalla tota
lità di questa pena, e non dalle singole sue parti, che
bisogna calcolare la deduzione corrispondente al con
dono accordato dall'indulto reale, cominciando dal con
donare i 40 giorni di carcere, e facendo quindi il rag
guaglio colla misura correlativa del carcere sussidiario
per la parte che consta di pena pecuniaria;
Atteso, sul secondo, che (siccome più volte fu da
questa Corte deciso, ed anche a sezioni unite) non può
appuntarsi d'incostituzionalità il regio decreto 17 set
tembre 1871, quasi oltrepassi un mandato già prece
dentemente esaurito, dal momento che la legge 27 set
tembre 1863 contiene, all'art. 3, il mandato al potere
esécutivo di provvedere con decreti reali (vale a dire
con più d'un decreto) al riordinamento del lotto nelle
varie Provincie del Regno, e quindi a misura che, col
successivo annettersi di nuove provincie, si sarebbe
venuto completando il Regno italiano;
Per questi motivi, rigetta, ecc.
o tasse dello Stato; poiché non essendo esse espressamente annove
rate tra le materie devolute alla competenza esclusiva della Cassa
zione di Roma, e volendole in quelle comprendere, non potrebbe ciò
avvenire che considerandole come tasse od imposte, che tra le materie
indicate dalla legge sono le sole che presentino analogia con esse.
Non è nostro .intendimento entrare nel merito di tale questione, e
neanche indagare quale altra possa essere la causa dell'accennato
fatto, di vedere cioè per la stessa materia in alcuni casi adita ed eser
citata la giurisdizione speciale, ed in altri l'ordinaria; ma è appena necessario rilevare quanto tale pratica sia lontana dagl'intendimenti della legge, della quale costituisce anzi una flagrante, per quanto pacifica e quasi inosservata, violazione.
Noi quindi ci auguriamo che, stante l'accertato disaccordo tra le Cassazioni di Roma e le .altre, specialmente quella-di Torino, intorno alla competenza speciale per i ricorsi in materia di contravvenzioni alle leggi sul lotto e sulle privative, i rappresentanti del pubblico mini stero presso le nostre supreme Corti elevino essi la questione di com
petenza a norma degli articoli 7 e 8 del regio decreto 23 dicembre 1875, n. 2852, facendola poi risolvere a norma del citato art. 8 e dell'art. 6
dello stesso decreto. E diciamo chetale questione dovrebbe elevarsi dal P. M., poiché ci pare difficile che venga risoluta, sia che la presentino le parti, come può argomentarsi dal non averlo fatto finora, sia che la elevino di ufficio le Corti, poiché quantunque si tratti di materia d'ordine pubblico, pure non avendo i giudicanti alcun dubbio sulla
esattezza della pratica da essi seguita, ed essendo la pratica mede sima pacificamente e senza osservazione di sorta accettata dalle parti, non avrebbero alcun motivo di farne oggetto di discussione.
CORTE DI CASSAZIONE DI NAPOLI. Udienza 5 agosto 1878, Pres. Pironti, Est. Narici
Ric. Pismataro.
Amnistia di più criinlBii — Estesisloise «lei beneficio
(R. D. d'amnistia 19 gennaio 1878, art. 2; Cod. pen.,
art. 109).
ÌPena— («indizio di rinvio— Bìeco!*r«a*a (Cod. pen.,
art. 71; Cod. proc. pen., art. 584, 652 e 678).
V aumento della pena del crimine più grave a causa
del concorso di altro crimine rappresenta la pena
lità del reato men grave, e non già esasperazione
dell'altra; eppei'dò la pena inflitta per più crimini
deve per effetto dell'amnistia del 19.gennaio 1878
diminuirsi tante volte quanti sono i crimini con
correnti. (1)
Annullata la sentenza di Corte d'assise insieme al
verdetto ed al dibattimento, e procedutosi a giudizio di rinvio, la pena rispetto all' accusato detenuto de
corre dalla data della seconda sentenza e non di
quella annullata. (2)
La Corte, ecc. — Osserva, sul primo mezzo, che la
Corte d'assise, dopo aver ritenuto responsabile il ri
corrente di due distinti reati, di volontario omicidio
in persona della moglie, e di complicità secondaria
nell'omicidio Vizza, ambo scusabili per grave provo
cazione, e determinata la pena del primo in tre anni
di relegazione, la quale pel concorso dell'altro reato
aumentò sino a quattro, abbia poi diminuito l'intera
durata di soli sei mesi in applicazione dell'amnistia del
19 gennaio corrente anno, rilevando non trattarsi di
due pene separatamente inflitte, ma di una sola, co
munque esasperata per una circostanza aggravante; Osserva che evidente sia la contraddizione nella
quale si avvolse la Corte, ritenendo da un lato puni bile il ricorrente per due distinti reati, e considerando
dall'altro siccome unica la pena risultante dal coacervo
o somma delle due penalità; Che punto valore non abbia il contrario rilievo di
rappresentare l'aumento della pena del reato più grave
un'esasperazione di questa, e non già la penalità del
l'altro reato; conciossiachè, non potendosi al concorso
di più reati attribuire senza errore l'essenza di circo
stanza aggravante sia dell'uno che dell'altro, sia fuori
dubbio che l'aumento, sancito in luogo del cumulo nella
materia criminale, rappresenti la penalità del reato
men grave, e non qjica l'esasperazione dell'altra; Che se impertanto la diminuzione di sei mesi fu con
ceduta con l'amnistia di sopra mentovata rispetto ad
ogni singolo reato, manifesto sia il diritto del ricor
rente a goderne tanto per l'uno, quanto per l'altro
crimine.
Osserva nel fatto, sul secondo mezzo, che, condan
nato il ricorrente una prima volta ad anni venti di
lavori forzati mercè sentenza del 28 aprile 1875, e, per l'annullamento della stéssa insieme al dibattimento,
condannato in rinvio ad anni otto di relegazione, con
sentenza del 17 ottobre 1877, annullata poscia in quanto alla sola applicazione della pena, avesse chiesto, da
vanti la terza Corte d'assise, che si ritenesse comin
ciata l'espiazione della novella pena dalla data della
prima condanna; ma l'istanza fosse stata respinta, e
giudicato invece doversi l'espiazione intendere comin
ciata dal giorno della seconda sentenza rimasta ferma
nella dichiarazione di reità;
(1) Contrariamente hanno giudicato le Corti di cassazione di Firenze e Torino (Vedi sentenza 29 agosto 1878 della Cassazione di Firenze a col. 431 del Foro, 1878, e i relativi richiami in nota, ivi).
(2) Vedi la sentenza della Cassazione <Ji Palermo del 26 agosto 1878, a col. 20 del presente volume, e i richiami indicati in nota, ivi, sullo stato della giurisprudenza.
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