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PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 20 dicembre 1878, Pres. Ghiglieri, Est. Canonico, P....

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Udienza 20 dicembre 1878, Pres. Ghiglieri, Est. Canonico, P. M. Spera (Concl. conf.) —Ric. Bevacqua Carmelo Source: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp. 27/28- 29/30 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23084660 . Accessed: 18/06/2014 06:48 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.46 on Wed, 18 Jun 2014 06:48:43 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Udienza 20 dicembre 1878, Pres. Ghiglieri, Est. Canonico, P. M. Spera (Concl. conf.) —Ric.Bevacqua CarmeloSource: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp. 27/28-29/30Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23084660 .

Accessed: 18/06/2014 06:48

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27 PARTE SECONDA 28

La Corte, ecc. — Sul primo mezzo si osserva che il

ripetuto art. 106, che il pretore ritenne per unica base

dell'ammonizione, designa con precisione le parole da

usarsi che sono : di non dar motivo ad ulteriori so

spetti. È chiaro quindi che vi fu eccesso di potere, a

sensi dell'art. 640, n. 3, del Codice di procedura penale,

quando alle dette frasi proprie della ipotesi ritenuta

si aggiunsero le altre: di non allontanarsi dalla re

sidenza, .ecc., le quali, essendo estranee alla specig mancando la imputazione di oziosità o vagabondaggio, furono illegalmente pronunziate.

La violaziene quindi dell'art. 106 deve ritenersi ve

rificata solamente nell'aggiunzione di comminatorie non

contemplate nello stesso, e non per altre considera

zioni che si volessero per avventura riferire alla giu risdizione del pretore in tema d'ammonizione;

Per questi motivi, cassa senza rinvio nella parte unicamente in cui dopo l'ammonizione a non dar mo

tivo ad ulteriori sospetti si aggiungono le parole di non

allontanarsi dalla residenza senza permesso del

l'autorità politica locale, e di non uscire di notte

dalla casa dopo un'ora dal tramonto del sole sino

all' albeggiare dell'indomani mattina-, e rigetta nel

resto.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 20 dicembre 1878, Pres. Ghiglieri, Est. Ca

nonico, P. M". Spera (Conci, conf.) — Ric. Bevacqua Carmelo.

Amnistia — Unico reato — !*iù pene — Estensione

ilei beneficio (R. D. d'amnistia 19 gennaio 1878, art. 2).

Lotto — Regio «iecreto 1? settembre ISTI —Co

stituzionalità (R. D. suddetto, e R. D. 5 novembre

1863; Statuto del Regno, art. 3; Disp. prelim., Cod.

civ., art. 5).

Nei reati colpiti cumulativamente dà più pene, come

il carcere e la multa, la deduzione derivante dal

regio decreto d'amnistia ed indulto del 19 gennaio 1878 si opera una sola volta sul cumulo delle

pene, e non già tante volte quante sono le pene stesse. (1)

Il regio decreto 17 settembre 1871 sul lotto è costi

tuzionale, e quindi deve applicarsi anche nelle

parti in cui aggrava le penalità stabilite da' pre cedente decreto del 5 novembre 1863. (2)

La Corte, ecc. — Atteso, sul primo mezzo, che, se il

regio indulto 19 gennaio 1878 indicò le norme da os

servarsi nell'applicarne il beneficio ai condannati a

pene pecuniarie, punto non menomò il principio se

condo cui la pena debb'essere correlativa ed adequata al reato, e non cessa quindi, rispetto al medesimo, di

(1) Conforme: Cassazione Torino, 16 marzo 1878, ric. Baggi (Rivista penale, Vili, pag. 40-1; Annali, 1878, pag. 92, ecc.) Contra: Appello Catania, 12 novembre 1878 {Foro it., 1878, col. 401).

(2) Contraria è la giurisprudenza affermata dalla Cassazione di To rino con ripetute sentenze e, tra le più recenti, con quella del 28 feb braio 1878, ric. Boccolini e Foracca (Monitore dei trib. di Milano, XIX, 1878, pag. 1037), nonché dalla Cassazione di Firenze. In senso pure contrario si vedano, tra le sentenze più recenti di Corti di ap pello, quella della Corte di Bologna, 20 agosto 1878 (Foro it., 1878., col. 400), e quella del 13 dicembre 1878, causa Fontana, della Corte di

Venezia (Temi Veneta, 1879, pag. 51). Quest'ultima fu pronunziata in gi arlo di rinvio, in conformità di altra del 2 aprile 1873 stata an nullata dalla Cassazione di Roma con la decisione del 7 giugno 1878, che può vedersi nella citata Temi, 1878, pag. 456; ed è probabile che la Cassazione di Roma debba, a proposito di questa causa, tornare a discutere la grave questione a sezioni riunite, come già lo fece nella causa Villante (Foro it., .1878, col. 123). Vedi poi, oltre le sentenze

citate, quelle riportate nel Foro, a col. 131 del volume del 1878, 241 del volume del 1877, e 446 di quello del 1876, nonché i richiami nelle

rispettive note. Vedi pure la monografia del Majno, riportata nel Mo nitore dei trib. di Milano, n. 34-35 del 1878.

E poiché versiamo in un tema in cui la Cassazione di Roma ha se

guita una giurisprudenza così diversa da quella delle supreme Corti di Firenze e di Torino e della maggior parte delle Corti di ap pello del Regno, stimiamo nostro dovere di richiamare l'attenzione dei lettori ed anche delle nostre Corti di cassazione sul punto di sa

pere se il decidere della questione di cui nella sentenza che anno

tiamo, ed in genere dei ricorsi penali relativi a contravvenzioni alla

legge sul lotto, rientri o no nella competenza esclusiva ed unica per tutto il Regno della Cassazione di Roma, stabilita dall'art. 3 della

legge 12 dicembre 1875, n. 2837. E la stessa domanda si potrebbe fare

pei ricorsi relativi a contravvenzioni alla legge sulle privative e ad altre leggi speciali di simile natura.

Sta in fatto che la Cassazione di Roma giudica tuttodì di ricorsi in materia di contravvenzione al lotto relativi a sentenze pronunziate fuori del territorio della sua giurisdizione ordinaria; e cosi, per non addurre altri esempi, le due sentenze sovra citate, nelle cause Vil lante e Fontana, si riferiscono una a decisione della Corte di appello di Messina, e l'altra della Corte di appello di Venezia. Dal che si dedur rebbe che la cognizione di tali ricorsi fosse devoluta alla competenza esclusiva della Cass. di Roma, giusta l'art. 3 della citata legge. Ma la Cass. di Torino ha spesso giudicato e giudica tuttora in materia di con travvenzione al lotto, come risulta dalla sentenza 28 febbraio 1878, sopra ricordata, da quella del 27 novembre 1878 (Foro it., 1878, col. 384) e da altre. E lo stesso è a dirsi in materia di contravvenzione alla legge sulle

privative, perchè troviamo che la Cass. di Roma giudica i ricorsi che si riferiscono a tale materia anche se provenienti da magistrature non soggette alla sua giurisdizione ordinaria, e viceversa si trovano di tratto in tratto sui giornali giuridici sentenze di altre Corti di cas sazione sulla stessa materia. Né, per quante ricerche abbiamo fatte, ci è riuscito di trovare alcuna decisione della Cassazione di Roma, o di altra Cassazione che abbia trattata la questione pregiudiziale della

competenza prima di discutere il merito dei ricorsi; il che mostra che, come la Cassazione di Roma ritiene non esser dubbia la propria com

petenza esclusiva per le materie in-discorso, e quindi passa senz'altro a giudicare le domande di annullamento, qualunque ne sia la prove nienza, così pure le altre Corti (o per lo meno quella di Torino, le cui sentenze sul proposito sono più conosciute) non ritengono che

quelle materie appartengano alla competenza esclusiva della Cassa zione di Roma, e senz'altro giudicano dei relativi ricorsi riguardanti sentenze pronunziate nei distretti di loro giurisdizione.

L'art. 3 della legge che istituì le sezioni di Corte (o la Corte) di cassazione in Roma deferisce esclusivamente alle medesime la cogni zione dei ricorsi:

« 5. contro sentenze pronunziate tra privati e l'amministrazione « dello Stato, che siano impugnate per violazione o falsa applica le zione

« a) delle leggi sulle imposte o tasse dello Stato, dirette o in « dirette;

« b) delle leggi sulla soppressione delle corporazioni religiose o « di altri enti morali ecclesiastici, e sulla liquidazione e conversione « dell'asse ecclesiastico.

« 6. le contravvenzioni alle leggi risguardanti le materie indicate « nel numero precedente ».

La questione pare dunque che consista nell'esaminare se le priva tive del lotto e dei sali e tabacchi possano considerarsi come imposte

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29 GIURISPRUDENZA PENALE 30

costituire una penalità unica, sebbene consti in parte

di pena privativa della libertà ed in parte di pena pecuniaria ;

Che, per conseguenza, la pena dovuta ed inflitta al

Bevacqua essendo il carcere e la multa, è dalla tota

lità di questa pena, e non dalle singole sue parti, che

bisogna calcolare la deduzione corrispondente al con

dono accordato dall'indulto reale, cominciando dal con

donare i 40 giorni di carcere, e facendo quindi il rag

guaglio colla misura correlativa del carcere sussidiario

per la parte che consta di pena pecuniaria;

Atteso, sul secondo, che (siccome più volte fu da

questa Corte deciso, ed anche a sezioni unite) non può

appuntarsi d'incostituzionalità il regio decreto 17 set

tembre 1871, quasi oltrepassi un mandato già prece

dentemente esaurito, dal momento che la legge 27 set

tembre 1863 contiene, all'art. 3, il mandato al potere

esécutivo di provvedere con decreti reali (vale a dire

con più d'un decreto) al riordinamento del lotto nelle

varie Provincie del Regno, e quindi a misura che, col

successivo annettersi di nuove provincie, si sarebbe

venuto completando il Regno italiano;

Per questi motivi, rigetta, ecc.

o tasse dello Stato; poiché non essendo esse espressamente annove

rate tra le materie devolute alla competenza esclusiva della Cassa

zione di Roma, e volendole in quelle comprendere, non potrebbe ciò

avvenire che considerandole come tasse od imposte, che tra le materie

indicate dalla legge sono le sole che presentino analogia con esse.

Non è nostro .intendimento entrare nel merito di tale questione, e

neanche indagare quale altra possa essere la causa dell'accennato

fatto, di vedere cioè per la stessa materia in alcuni casi adita ed eser

citata la giurisdizione speciale, ed in altri l'ordinaria; ma è appena necessario rilevare quanto tale pratica sia lontana dagl'intendimenti della legge, della quale costituisce anzi una flagrante, per quanto pacifica e quasi inosservata, violazione.

Noi quindi ci auguriamo che, stante l'accertato disaccordo tra le Cassazioni di Roma e le .altre, specialmente quella-di Torino, intorno alla competenza speciale per i ricorsi in materia di contravvenzioni alle leggi sul lotto e sulle privative, i rappresentanti del pubblico mini stero presso le nostre supreme Corti elevino essi la questione di com

petenza a norma degli articoli 7 e 8 del regio decreto 23 dicembre 1875, n. 2852, facendola poi risolvere a norma del citato art. 8 e dell'art. 6

dello stesso decreto. E diciamo chetale questione dovrebbe elevarsi dal P. M., poiché ci pare difficile che venga risoluta, sia che la presentino le parti, come può argomentarsi dal non averlo fatto finora, sia che la elevino di ufficio le Corti, poiché quantunque si tratti di materia d'ordine pubblico, pure non avendo i giudicanti alcun dubbio sulla

esattezza della pratica da essi seguita, ed essendo la pratica mede sima pacificamente e senza osservazione di sorta accettata dalle parti, non avrebbero alcun motivo di farne oggetto di discussione.

CORTE DI CASSAZIONE DI NAPOLI. Udienza 5 agosto 1878, Pres. Pironti, Est. Narici

Ric. Pismataro.

Amnistia di più criinlBii — Estesisloise «lei beneficio

(R. D. d'amnistia 19 gennaio 1878, art. 2; Cod. pen.,

art. 109).

ÌPena— («indizio di rinvio— Bìeco!*r«a*a (Cod. pen.,

art. 71; Cod. proc. pen., art. 584, 652 e 678).

V aumento della pena del crimine più grave a causa

del concorso di altro crimine rappresenta la pena

lità del reato men grave, e non già esasperazione

dell'altra; eppei'dò la pena inflitta per più crimini

deve per effetto dell'amnistia del 19.gennaio 1878

diminuirsi tante volte quanti sono i crimini con

correnti. (1)

Annullata la sentenza di Corte d'assise insieme al

verdetto ed al dibattimento, e procedutosi a giudizio di rinvio, la pena rispetto all' accusato detenuto de

corre dalla data della seconda sentenza e non di

quella annullata. (2)

La Corte, ecc. — Osserva, sul primo mezzo, che la

Corte d'assise, dopo aver ritenuto responsabile il ri

corrente di due distinti reati, di volontario omicidio

in persona della moglie, e di complicità secondaria

nell'omicidio Vizza, ambo scusabili per grave provo

cazione, e determinata la pena del primo in tre anni

di relegazione, la quale pel concorso dell'altro reato

aumentò sino a quattro, abbia poi diminuito l'intera

durata di soli sei mesi in applicazione dell'amnistia del

19 gennaio corrente anno, rilevando non trattarsi di

due pene separatamente inflitte, ma di una sola, co

munque esasperata per una circostanza aggravante; Osserva che evidente sia la contraddizione nella

quale si avvolse la Corte, ritenendo da un lato puni bile il ricorrente per due distinti reati, e considerando

dall'altro siccome unica la pena risultante dal coacervo

o somma delle due penalità; Che punto valore non abbia il contrario rilievo di

rappresentare l'aumento della pena del reato più grave

un'esasperazione di questa, e non già la penalità del

l'altro reato; conciossiachè, non potendosi al concorso

di più reati attribuire senza errore l'essenza di circo

stanza aggravante sia dell'uno che dell'altro, sia fuori

dubbio che l'aumento, sancito in luogo del cumulo nella

materia criminale, rappresenti la penalità del reato

men grave, e non qjica l'esasperazione dell'altra; Che se impertanto la diminuzione di sei mesi fu con

ceduta con l'amnistia di sopra mentovata rispetto ad

ogni singolo reato, manifesto sia il diritto del ricor

rente a goderne tanto per l'uno, quanto per l'altro

crimine.

Osserva nel fatto, sul secondo mezzo, che, condan

nato il ricorrente una prima volta ad anni venti di

lavori forzati mercè sentenza del 28 aprile 1875, e, per l'annullamento della stéssa insieme al dibattimento,

condannato in rinvio ad anni otto di relegazione, con

sentenza del 17 ottobre 1877, annullata poscia in quanto alla sola applicazione della pena, avesse chiesto, da

vanti la terza Corte d'assise, che si ritenesse comin

ciata l'espiazione della novella pena dalla data della

prima condanna; ma l'istanza fosse stata respinta, e

giudicato invece doversi l'espiazione intendere comin

ciata dal giorno della seconda sentenza rimasta ferma

nella dichiarazione di reità;

(1) Contrariamente hanno giudicato le Corti di cassazione di Firenze e Torino (Vedi sentenza 29 agosto 1878 della Cassazione di Firenze a col. 431 del Foro, 1878, e i relativi richiami in nota, ivi).

(2) Vedi la sentenza della Cassazione <Ji Palermo del 26 agosto 1878, a col. 20 del presente volume, e i richiami indicati in nota, ivi, sullo stato della giurisprudenza.

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