+ All Categories
Home > Documents > PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 30 giugno 1876, Pres. Ghiglieri P., Est. Nicolai, P....

PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 30 giugno 1876, Pres. Ghiglieri P., Est. Nicolai, P....

Date post: 12-Jan-2017
Category:
Upload: vuongbao
View: 212 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
3
Udienza 30 giugno 1876, Pres. Ghiglieri P., Est. Nicolai, P. M. Spera —Ric. Arcangeli Source: Il Foro Italiano, Vol. 1, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1876), pp. 367/368-369/370 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23081476 . Accessed: 17/06/2014 05:43 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.20 on Tue, 17 Jun 2014 05:43:30 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 30 giugno 1876, Pres. Ghiglieri P., Est. Nicolai, P. M. Spera — Ric. Arcangeli

Udienza 30 giugno 1876, Pres. Ghiglieri P., Est. Nicolai, P. M. Spera —Ric. ArcangeliSource: Il Foro Italiano, Vol. 1, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1876), pp.367/368-369/370Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23081476 .

Accessed: 17/06/2014 05:43

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 195.34.79.20 on Tue, 17 Jun 2014 05:43:30 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 30 giugno 1876, Pres. Ghiglieri P., Est. Nicolai, P. M. Spera — Ric. Arcangeli

367 PARTE SECONDA 368

coi dritti della difesa. Nella specie il Giachetti sapeva che non aveva a sentirsi che il perito Albani. Per il che

non curò di servirsi della facoltà concessagli dall'ult. al. dell'art. 335 combinato coll'art. 383 sapendo che in atti non potevano esistere altri documenti ed atti che

quelli esistenti prima dell'udienza del 28 novembre; e

non gli fu fatta comunicazione dei rapporti sopravve nuti ed esistenti ai fogl. 31, 32, 33, che sono documenti

nuovi inseriti negli atti dopo la detta udienza. Se per

tanto non può lagnarsi che non gli sia stata fatta noti ficazione dei nuovi testimoni fatti citare alla seconda

udienza del 15 dicembre, ha almeno ragione di dolersi

di non aver avuta comunicazione dei suddetti rapporti, come l'ebbe il Pubblico Ministero, che dai medesimi at

tinse l'indicazione dei nuovi testimoni che fece citare

per il giorno 15 dicembre. Nella discussione si commisero altre gravi nullità. A

prescindere che tutti i testimoni prestarono in massa il

giuramento al principio dell'udienza prima che si faces

sero ritirare dalla sala, il maresciallo dei carabinieri

Martinelli Achille non depose oralmente come prescrive

l'art. 304 sotto pena di nullità, ma previa lettura dei suoi rapporti che fu invitato a confermare. La lettura

di quei rapporti era vietata dalla legge, perchè conte

nenti deposizioni di testimoni. La lettura dei testimoni

si fece alla presenza di altri testimoni nell'atto del

l'esame del Martinelli; fornito il quale gli altri te

stimoni furono chiamati a deporre sulla materia

degli stessi rapporti dopo di avere assistito all'esame

di chi li contestava, ed aver udita la lettura dei rap

porti scritti dallo stesso maresciallo, senza alcuna ga

ranzia della difesa del giudicabile, il quale era affidato che nella nuova udienza non avesse a sentirsi che il

perito Albani.

Impertanto, sebbene nelle cause contravvenzionali la

procedura cammini spigliata, spedita e libera dalle pa

stoie di molte formalità, non pertanto neppure in essa

non possono non osservarsi quelle formalità sostanziali

per ogni discussione, altrimenti la difesa degli imputati sarebbe priva di ogni garanzia, e soggetta ai pericoli di

condanne arbitrarie e sconfinanti dal diritto.

In conseguenza l'addotto 2° mezzo merita accogli

mento, e senza scendere all'esame del 1° mezzo riflet

tente il merito, la Corte annulla l'impugnata sentenza, e rinvia la causa ad altro pretore per nuovo giudizio.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 30 giugno 1876, Pres. Giiigtjeri P., Est. Ni

colai, P. M. Spera — Ric. Arcangeli.

Commercio — Tentativo contro la sita libertà — Mezzi

fraudolenti — Alzamento o abbassamento elei prezzi

(Cod. pen. ital., art. 389, 390).

Per la punibilità del reato previsto dall'articolo 389 Cod. pen., Cioè di tentativo contro la libertà del commercio, óltre Velemento morale, Vimpiego di mezzi fraudolenti, è necessario Velemento materiale, il prodotto alzamento

od abbassamento dei pressi di derrate o mercanzie, al disopra o al disotto di quello che sarebbe stato determi

nato dalla naturale e libera concorrenza (1).

La Corte, ecc. — Premesso in fatto che il ricorrente

Arcangeli fu con sentenza del tribunale correzionale di

Pesaro e con la confermatoria della Corte di appello di

Ancona condannato a mesi tre di carcere, e alla multa

di lire 100, siccome colpevole del reato imputatogli di

tentativo contro la libertà del commercio previsto e pu nito dagli articoli 389 e 390 del Codice penale, per avere

in diversi giorni del giugno 1873, in Pesaro, in unione

e di concerto con altri, per mezzo di cartelli anonimi mi nacciosi indirizzati ai venditori e consumatori di vino, per mezzo di proposte ingiuriose e minaccievoli fatte

personalmente ai medesimi, e per mezzo di intimida

zioni e d'altri mezzi dolosi, tentato di -costringere i

proprietari e venditori di vino a ribassare il prezzo, non

essendo per altro riusciti a conseguire l'intento per cir

costenze indipendenti dalla volontà loro ;

Considerando che l'articolo 389 del Codice penale di

spone che sono puniti « coloro che spargendo fatti falsi

« nel pubblico, o facendo offerte maggiori del prezzo « richiesto dai venditori stessi, o concertandosi coi prin « cipali possessori d'una medesima mercanzia o derrata « perchè o non sia venduta ad un determinato prezzo, o

« che per qualsivoglia altro mezzo doloso avranno pro 's dotto l'alzamento o l'abbassamento del prezzo di der

« rate, di mercanzie, di carte o di effetti pubblici al di

« sopra o al disotto di quello, che sarebbe stato deter

« minato dalla naturale e libera concorrenza dei com

« mercianti ; »

Che, esaminato il tenore del riferito articolo, chiaro

si appalesa il concetto, come per la punibilità del

reato in esso contemplato faccia di mestieri il concorso

di due elementi: di un elemento morale, il quale consi

ste nell'impiego di manovre e di maneggi, e di altri

mezzi dolosi, che abbiano per iscopo di produrre l'alza

mento o l'abbassamento del prezzo di derrate o di mer

canzia al disopra o al disotto di quello che sarebbe stato

determinato dalla naturele e libera concorrenza del

commercio : e di un elemento materiale consistente nel

prodotto alzamento od abbassamento del prezzo. Ondo

il reato non esisto legalmente se non quando è consu

mato, cioò a dire se non quando è seguito l'aumento o

il ribasso del prezzo. I concerti, le manovre, i maneggi

fraudolenti, i mezzi dolosi, quantunque diretti allo

scopo di conseguire un aumento od un ribasso, senza il

conseguito effetto, non bastano: potranno costituire un

diverso reato previsto da altre disposizioni di legge,

giammai quello previsto dall'articolo 389. E neppure

valgono a costituire un tentativo punibile ; avvegnaché il legislatore abbia voluto punire il reato in vista del

(1) Conf., veci. Cass, franc., 1° febbr. 1834 (Sirey, t. XXXIV, ftar. I) pagi 81); 17 genn. 1818 (Dalloz, Alfab., t. XII, pag. 623) 5 12 e 24 die. 1812 (Id., pag. 623) ; 29 maggio 1846(Sirey, t. XI, par. I, pag. 831, Journ. du Pal. 1810, 585); 3 luglio 1816 (Sirey, t. X, 41, par. I, pag. 702).

Yed. pure Merlin, Report. Attentat, n. 4; CarnoT, t. II, pag. 420; Legraverend, t. I, pag. 119;

This content downloaded from 195.34.79.20 on Tue, 17 Jun 2014 05:43:30 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 30 giugno 1876, Pres. Ghiglieri P., Est. Nicolai, P. M. Spera — Ric. Arcangeli

369 GrIURISPRUDENZA PENALE 370

predetto effetto dell'aumento o del ribasso del prezzo, clie solo può far valutare la gravezza dei mezzi adope rati per ottenerla, mentre, non prodottoTeffetto, è luogo a presumere che non fossero mezzi capaci d'esecuzione

a produrre i danni ; Che tale intelligenza dell'articolo 389 vieppiù palese

si rende ove si esamini in confronto delle precedenti di

sposizioni del capo II. Ed invero, mentre nei concerti

fraudolenti contro la libertà del commercio, presi di

mira dagli articoli 385, 386, 387 e 388, la legge con templa espressamente e punisce nonché il reato, quando abbia prodotto il suo effetto, ma ancora il semplice ten

tativo, quando cioè il doloso concerto sia stato seguito da un principio di esecuzione ; invece, quanto al reato

congenere preso di mira dall'articolo 389, la legge, del

tentativo, ossia del principio di esecuzione, non fa alcun cenno, si tace affatto ; onde è giusto l'inferire, che in

quella specie di reato il tentativo non si volle punito, ma soltanto l'effetto.

La quale intelligenza è confermata eziandio dall'os

servare, come il corrispondente articolo 419 del Codice

penale francese, dal quale fu interamente desunto l'ar

ticolo 389 del Codice penale sardo, abbia ricevuto una

somigliante interpretazione ; dacché la giurisprudenza e

gli scrittori abbiano concordemente ritenuto, che pel detto articolo 419 sono punite le coalizmzioni, i concerti

fraudolenti solo quando hanno effettivamente prodotto l'aumento o il ribasso del prezzo, non quando costitui

scono un semplice tentativo.

Considerando che nel caso in esame la denunziata

sentenza ha dichiarato che, malgrado i dolosi mezzi

adoperati onde eseguire lo intento di fare abbassare il

prezzo del vino, gli imputati non vi riuscirono, ne con

segue che nel fatto ad essi addebitato, e pel quale sono

stati condannati, non si verifica il reato previsto dagli articoli 389 e 390 del Codice penale ; quindi la denun

ziata sentenza, avendo giudicato il contrario, ha violato

e male applicati i suddetti articoli, e deve perciò essere

annullata senza far luogo a rinvio.

Per questi motivi cassa senza rinvio la predetta sen

tenza, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI NAPOLI. Udienza 7 giugno 1876, Pres. if. Narici, Est. Ciollako

— Eie. Martino.

Violenze — Ribellione —■ Usciere — Altri tifliciali —

Oltraggi — Cacciata alla porta — Pignoramento —

Impedimento — Mano armata — Numero di dieci — Pena (Cod. pen. it., art. 247, 248, 257).

L'art. 257 del Cod. pen. quando parla di violenze o mi

nacele contro un pubblico ufficiale, agente o incaricato

di ima pubblica amministrazione, comprende Vusciere

che era incaricato di eseguire un atto di giustizia. E per conseguenza, il fatto d' insultare un usciere, e di

spingerlo violentemente fuori della porta, impedendo

gli di compiere un pignoramento, a seguito di sentenza esecutiva , costituisce il reato previsto e punito dal l'articolo 257 medesimo.

Il suddetto fatto non può costituire il reato di ribellione, di cui all'articolo 247, imperocché questo suppone Vat

tacco contro determinati ufficiali, ma non susseguito da effetto.

Quando le violenze o minaccìe che sopra abbiano luogo a mano armata in numero maggiore di dieci, sono

applicàbili le maggiori sanzioni penali, di cui àlVarti colo 248 (1).

La Corte, ecc. — Osserva in fatto che la Camera di

Consiglio, la sezione d'accusa ed il tribunale correzio

nale reputarono Francesco Martino responsabile del

reato contemplato dallo articolo 257 del Codice penale, sì che l'ultimo dei cennati Collegi lo condannò alla pena di tre anni di carcere. La Corte d'appello però, pur ri

tenendo che il Martino nell'atto che l'usciere di pretura Francesco Caruso si accingeva, in seguito di sentenza, ad eseguire in di lui casa un pignoramento aveva prima insultato il cennato uffiziale ministeriale o poscia gher mitolo pel braccio lo aveva sbalzato fuori della porta,

impedendogli così di procedere oltre alla esecuzione, dichiarava invece la reità nel senso degli articoli 247 e

251 del Codice citato e quindi riduceva la pena a soli tre mesi di carcere.

Di tale sentenza si dolgono il Ministero Pubblico ed il

condannato. L'uno sostiene la definizione del reato nel

senso dei primi tre collegi; l'altro deduce la violazione

degli stessi articoli di legge di cui la Corte d'appello ha

fatto applicazione.

Osserva in diritto che pel rammentato articolo 247 si

ha il reato di ribellione in due casi : o quando si usa attacco e resistenza con violenze o vie di fatto contro

talune determinate persone rivestite di qualità officiali, tra cui gli uscieri, allorché agiscono per la esecuzione

delle leggi, degli ordini dell'autorità pubblica, deiman

dati di giustizia e delle sentenze ; o quando si usa vio

lenza o via di fatto per isciogliere l'unione di un corpo

legittimamente deliberante, o per impedire la esecuzione

di una legge, di una decisione, o di una sentenza, o di

(1) In proposito ved. Nicolini, vol. 1, pag. 151 o 369. Ma la giurisprudenza, specialmente la francese e la belga, in base

all'art. 209 del C. p. fr., che corrisponde appunto all'art. 217 del C. p. nostro, non sempre ha seguito questo principio.

Così è stato deciso che costituisce il reato di ribellione : avere pro curato l'arresto di un usciere al momento che si presentava per pro^ cedere ad un atto del suo ministero, e di averlo rinchiuso in una

camera a pretesto di constatare la sua identità (C. Parigi, 15 marzo

1843, Jour. du Pai. 1813, par. I, pag. 601) ; essere accorsi armati di

forche e tridenti e, tenendoli alzati e pronti a colpire, avere per tal

mezzo facilitato l'evasione di un coscritto refrattario (Cass. frane., 28

maggio 1807, Sirey, t. VII, par. I, pag. 1161); avere violentemente af

ferrato e scacciato uno dei testimoni istrumentari, che assisteva un

notaio per la redazione di un testamento, impedendone la continua

zione (Cass. Belg., 28 febb., 1833, Giur. Belg. 1833, par. II, pag. 191); essersi da un notaio violentemente strappato dalle mani di un veri

ficatore d'insinuazione un atto redatto in contravvenzione alla legge del bollo, opponendosi alla continuazione della verifica ( Ruen, 25

gennaio 1844, Joitr. du Pal., par. II, pag. 126). Ma bisogna però avvertire, che il Codice penale francese non ha

un articolo che corrisponda precisamente all'art. 257 del Cod. pen.

nostro, ed è quindi necessità che certe figure di reato, le quali presso di noi hanno un carattere speciale e distinto, sieno comprese nella

figura generica della ribellione.

This content downloaded from 195.34.79.20 on Tue, 17 Jun 2014 05:43:30 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended