Udienza 5 maggio 1917; Pres. Zuccari, Est. D'Agostino —Ric. FalceriSource: Il Foro Italiano, Vol. 42, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1917), pp.401/402-407/408Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23117766 .
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491 . (MUEISPEUDENZA PENALE 402
distinzione suenuneiata ; nel secondo caso può provvedere a norma dei capov. 2», 8" e 4* dell'art. 297.
Che il tribunale, per dimostrare potersi procedere
penalmente contro l'imputato a causa delle parole prò»
nunciate nell'esercizio delle sue funzioni in pubblicri adunanza del consiglio provinciale, ripetendo un errore
del primo giudice e per giunta lodandolo, invoca la di
sposizione dell'ultimo capov. dell'art. 262 del testo unico
della legge'eomunale e provinciale 4 maggio 1898, n. 164,
contenente l'inciso: « senza pregiudizio del procedimento,
avanti i tribunali, quando ne sia il caso». Ma, a parte1
l'ecronea indicazione del testo della legge comunale e
provinciale, l'invocata disposizione (riprodotta letteral
mente nell'ultimo capov. dell'art. 297 della legge, appro
vata con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148) si rife
riva e si riferisce non ai componenti il consiglio, ma a
chiunque dell'uditorio sia causa di disordine e del quale ohi presiede l'adunanza può ordinare l'espulsione ed anche
l'arresto; nel quale caso «l'individuo arrestato è custo
dito per 24 ore, senza pregiudizio di procedimento avanti
i tribunali, quando ne sia il caso ». In questo caso «enza
dubbio ò possibile il procediménto avanti i tribunali, se, ben inteso, il fatto costituisca delitto, mentre la contrav
venzione preveduta dall'art. 3 della legge sulla pubblica
sicurezza è di propria competenza del pretore, dalla (fuale
la legge comunale e provinciale non ha inteso dero
gare.
Quando di una disposizione di legge, formulata in
cinque parti distinte e separate, si pone mente soltanto
a un inciso dell'ultima parte, l'interpretazione non può
essere che erronea; perchè intivile est, nisi tota lege
perspesta, una tantum vtl alia partitula inspecta, indi
tire vtl rispondere.
Che il tribunale, per dimostrare che il fatto dell'im
putato costituisce reato e che-è.applicabile la disposizione
dell'art. 3 della legge sulla pubblica sicurezza, in man
cama di altra più precisa disposizione di legge penale,
ha osservato non essere dichiarato in nessuna disposizione
di legge il principio dell'impunità dei consiglieri comu
nali e provinciali per ragione delle opinioni emesse e
dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, così come
è disposto nell'art. 51 dello Statuto e nell'art. 898 cod.
pen. per le offese contenute negli scritti presentati o nei
discorsi pronunziati dalle parti, o dai loro patrocinatori
in eausa, innanzi all'autorità giudiziaria concernenti la
controversia.
Ma questo argomento non ha valore; perchè il giu
dice, prima di accertare se nella legge esista una dispo
sizione per effetto della quale il colpevole di reato non
sia punibile e non si possa contro lui procedere, deve
constatare che il fatto dell'imputato costituisca reato
e quale. Che la funzione di sovranità esercitata dal popolo nel
l'elezione dei suoi rappresentanti all'amministrazione del
Comune e della provincia investe il rappresentante della
facoltà, anzi del dovere, di adempiere una pubblica fun
zione, cioè l'amministrazione di un ente autarchico, im
prontando ogni atto del suo ufficio al proprio convinci
menjto incensurabile, alla libertà della propria coscienza.
Questa libertà la legge garantisce con la disposizione
dell'art. 302, secondo la quale ogni consigliere ha diritto
che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei
motivi del medesimo, ed eziandio di chiedere le oppor tune rettificazioni. Cosi la legge tutela equamente il di
ritto «Iella maggioranza e il diritto di ciaeeun consigliere,
quando ritenga una proposta contraria al proprio con
vincimento o all'interesse dell'ente, che rappresenta. Senza dubbio questa libertà del voto motivato non
importa licenza di violare la legge e gli altrui diritti,
d'ingiuriare, diffamare, oltraggiare o commettere altri
fatti che la legge penale prevede espressamente come
reati; pure, se alcuna di queste violazioni di leggi av
venga, chi presiede l'adunanza, in virtù del potere di
screzionale attribuitogli dalla legge, può togliere la parola
al consigliere che noù rimane ne' limiti del suo diritto
e del suo dovere; può ordinare non siano inserite nel
verbale dell'adunanza le parole sconvenienti; può sospen
dere o sciogliere l'adunanza. Ma a chi non intende quali
sono le esigen«e supreme della Patria e i doveri di ogni
cittadino, di ogni comune e di ogni provincia in momenti
eccezionali, nei quali è in pericolo l'integrità della Pa
tria, la libertà e il diritto, non si può, nè l'autorità giu diziaria deve fare intendere queste esigenze, applicando
pene per un fatto ehe non sia èspressamente preveduto
come reato dalla legge od applicando disposizioni di
legge che quel fatto non prevedono come reato; pèrchè
anche in tempo di guerra la giustizia dev'essere attuata
conformemente alla legge ed in armonia coi principi fon
damentali del nostro diritto pubblico. Per quasti motivi, cassa senza rinvio.
TRIBUNALE SUPREMO DI GUERRA E MARINA Udienza 5 maggio 1917; Pres. Zuocari, Eat. D'Ago
stino — Rie, Falceri.
J*raltan (frodi in) — P#r»llnM militari — Beat»
tentata o mussata — FmIMUM ai aemil del eod. pen.
per l'eaerèlto — Glarladlaione militare (D. luogot.
31 ottobre 1915, n. 1550). Tribunale militare — fatti natii enteral al dibatti*
menta — Beato tentata a reato eonanmato — Rinvio
per rinatone di (indiai — Art. AIA eod. pen. per
l'esereito — Van osta (Cod. pen. per l'es., art. 474).
Competenza — Competenza territoriale — Riunione
di studiai — laBaeniìdel reato pltt grave — Beato
maneato e reato eona«y>»at» — Infine»*» del reato
eonanmato — fornitura militari — Lnofo di con
segna della maree — Invio della meree dopo il
eollftndo — Sfora apoat» la eompetenaa (Cod. pen.
per l'ea., art. 189, 330 e 332).
Il decreto luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1550, se
condo il quale le frodi in forniture militari sono pu
nite ai sensi del codine penale per l'esercito e devolute
alla giurisdizione militare se air colpevole sia nota la
destinazione della merce a chiunque fornita, si applica
tanto alle frodi consumate che a quelle mancate o
tentate. (1) Bene il tribunale militare rinvia una causa di frode in
forniture militari tentata per la riunione con altra
di frode consumata quando si tratti di due parti di
una medesima fornitura ed occorra esaminare se vi
è unico reato o reato continuato. (2)
(1) Sull'ammissibilità del tentativo nel delitto di frode in
forniture militari cfr. Cass. 14 febbraio 1916, Moggi, 10 aprile
1916, Demeglio, 17 aprile 1916, Molinari, 10 aprile 1916, Pasi
(Foro it., 1916, II, 250, con nota dell'Avv. Gabrieli).
(2) Conforme Vico, Dir. pen. forviale mih, in Enc. del dir.
pen. del Pettina, parte II, vol. VI, 614. Sull'ammissibilità del
| reato continuato nel diritto penale militare cfr. T. mil. Ales
sandria, S aprile 1916, Jiieei (Foro it., 1916, II, 296, con nota di
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408 PARTE SECONDA
Nè a ciò si oppone l'art. 474 cod. pen', per l'es., il quale nella prima parte vieta di pronunciare su fatti per
■
cui non vi sia accusa; e nell'ultima'stabilisce il rinvio
della causa al tribunale competente o la sospensione del giudizio quando nel corso del dibattimento sorgano
fatti nuovi tali che, se conosciuti, avrebbero dato luogo
all'applicazione delle 'norme sull'ordine dei giudizi nel
concorso di reati di giurisdizione ordinaria e militare.
In caso di riunione di giudizi per reato tentato e reato
consumato, la competenza territoriale è determinata
da quest'ultimo, quale reato più grave. (3) La competenza territoriale per le frodi in forniture mi
litari e determinata dal luogo dove doveva essere con
segnata la merce dal fornitore, e non può essere spo stata dal fatto che dopo il collaudo la merce sia
destinata altrove.
Il Tribunale supremo: —
Ugo Pezzi' che aveva as
sunto obbligo di fornire all'Amministrazione militare
grosse quantità di fieno, contrattò a sua volta con Arturo
Falceri la somministrazione di una parte di questo fieno.
Un accertamento fatto a Borgoforte, dove il Mancini,
incaricato del Falceri, procedeva all'imballaggio, constatò
che al fieno veniva frammisto materia estranea; il fieno
fu sequestrato. Alcuni giorni dopo un delegato di pub blica sicurezza procedette all'esame d.i un burchio con
tenente seicentonovanta quintali di fieno anch'essi formanti
parte della subfornitura Falceri, prelevò qualche cam
pione, ma lasciò che la merce proseguisse per la sua
destinazione.
In correlazione al primo dei due accertamenti Arturo
Falceri fu rinViato avanti al tribunale di tappa dipen dente dalla Intendenza della lla armata, per rispondere di
manoata frode ai sensi dell'art 295 cod. pen. comune e
del decreto luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1550
Dopo un'ordinanza del tribunale, che rigettò l'op
posizione fatta alla costituzione di parte civile e rinviò
al merito il decidere sulla eccezione sollevata di incom
petenza dei tribunali militari, dopo di avere il tribunale esaminati alcuni campioni di fieno, intervenne una se
conda ordinanza cosi concepita: «Ritenuto ohe'sorgono sufficienti elementi di reità per frode consumata di 690
quintali di fieno , a carico di entrambi gli accusati. Rite nuto ohe l'intimo nesso esistente fra tale fatto ed il
reato del quale Faloeri e Mancini sono qui chiamati a
rispondere richieda l'unicità di giudizio. Rinvia la causa all'udienza del 29 corrente per dar tempo, al P. M. di
formulare accusa anche pel nuovo reato e provvedere eventualmente a tutti gli atti istruttori, che si ritengano necessari ad integrare la prova >. L'atto d'accusa fu noti
richiami) ; Gabrieli, Alcune questioni di diritto in tema di frodi in forniture militari, in Giust. pen., 1916, 997, § I; Giordani, Se in un atto di accusa del trib. mil. possa contestarsi il reato conti nuato ecc., in Riv. di dir. e proc. pen., 1917, II, 237.
(3) Secondo il codice'penale per l'esercito (art. 332) in caso di reati commessi dalla stessa persona in giurisdizione di tri bunali diversi la competenza è determinata in primo luogo dalla maggiore gravità dei reati e in difetto dal maggior numero: 28 settembre 1916, Larese (Foro it., 1916, II, 534, con nota di
richiami); secondo il'codice di procedura penale comuni (art. 25, 1° e 2® capov.), invece, in caso di reati connessi del medesimo
grado di competenza per materia, avvenuti in circoscrizioni
diverse, la competenza territoriale è determinata in primo luogo dal maggior numero dei reati e in difetto il giudice competente è designato da quello immediatamente superiore da cui dipen dono tutte le circoscrizioni: Cass. 14 agosto 1916, Cotelessa
(retro, col. 90, con nota di richiami).
fioato e gli accusati ritornarono avanti al tribunale per
rispondere del doppio reato. , In questo nuovo stadio fu risollevata la questione di
incompetenza dei tribunali militari, e fu eccepita la nul
lità del nuovo atto di accusa, l'incompetenza per ragione di territorio del tribunale adito, la nullità di una peri zia eseguita in istruttoria e di altri atti di istruzione,
l'incompatibilità a giudicare dei componenti del trj bunàle per avere emessa ordinanza che av#va provo cato il nuovo atto di accusa. Ed intervenne una terza
ordinanza. Essa rigettò l'eccezione d'incompatibilità, per' chè non presentata nei termini stabiliti dall'art. 435
cod. pen. per l'es., quella di nullità del nuovo atto
di accusa, perchè ritenne non essere vietato al tribu
nale di avvalersi della insindacabile facolta di rinvio
della causa per dar modo di tradurre in giudizio gli ac
cusati, per un altro reato, connesso a quello di cui eranfi
già accusati, ad essersi nella specie il tribunale giusta
mente a ciò indotto in seguito alle testimonianze del
delegato Spina e dei capitani Barbieri e Soldati e alle
risultanze dell'esame fatto dei campioni di fieno, che
autorizzavano il sospetto di una frode consumata sui
sèicentonovanta quintali di fieno trovati dal suddetto
delegato nel burchio, e che, essendosi fatti proseguire per la loro destinazione, erano stati collaudati ed accettati.
L'ordinanza sulla dedotta incompetenza dei tribunali
militari osserva che «il decreto luogotenenziale 31 otto
bre deferisce alla competenza dei tribunali di guerra tutte le cause di frodi in forniture militari, e questa
disposizione, per principio generale di diritto confortato dalla concorde ultimissima giurisprudenza, rignarda tanto
il reato perfetto come quello non -perfetto, e non vi sa
rebbe d'altronde ragione logica e giuridica perchè altri
menti dovesse disporsi: nè vale l'asserto che nel mo
mento del commesso reato vigessero due leggi in conflitto,
inquantochè il decreto luogotenenziale ebbe vigore dal
1° novembre e le accuse mosse ai prevenuti riguardano la loro gestione nel novembre-dicembre 1915 con inizio
posteriore a quella data». L'ordinanza respinse pure l'ec
cezione d'incompetenza per ragione di territorio, richia
mando la disposizione esplicita del regolamento che disci
plina la competenza dei tribunali di guerra, secondo la
quale rientrerebbe nella competenza di quel tribunale
la cognizione di tutte le cause riguardanti servizi dipen
denti dalla Intendenza dell'I la armata, ed osservando
che a questa Intendenza era nella specie diretto il fieno.
In quanto alla perizia il tribunale, pure contestandone
la irregolarità, ordinò che della relazione scritta non si
desse lettura, richiedendo invece al perito l'esposizione
verbale, previo giuramento, di quanto aveva constatato
nell'esame del fieno sequestrato tuttora a Borgoforte e
di quello presentato come campione ad osso tribunale e
riconosciuto da vari testi. Infine tutte le altre eccezioni
di nullità di atti processuali furono respinte. Procedutosi oltre nel dibattimento, ed avendo la difesa
in base alle sue risultanze riprodotta l'eccezione di
incompetenza per ragione di territorio, il tribunale emise
una ordinanza, con la quale questa eccezione nuovamente
respinse, e una sentenza di meritò, con la quale ritenne
gli accusati colpevoli dei reati loro ascritti, dando al Mancini la qualifica di complice, accordò ad entrambi
le circostanze attenuanti, e condannò Falceri ad anni
cinque e Mancini ad un anno di reclusione ordinaria.
Le ordinanze e le sentenze formarono oggetto di ri
corso da parte degli accusati avanti questo supremo
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giurisprudenza penale
tribunale. I numerosi motivi d'impugnativa, che, come
si vedrà, resteranno in gran parte assorbiti, giova rias
sumere. L'eccezione d'incompetenza dei tribunali mili
tari fu riprodotta dal ricorso del Falceri contro la prima
ordinanza; il ricorrente censura il tribunale per avere
rinviata al merito la decisione, la quale non dipendeva da fatti da accertare, ma poteva, aver luogo in base ai
soli termini dell'accusa, e sostiene la tesi che il decreto
luogotenenziale, essendo disposizione eccezionale, debba
interpretarsi ristrettivamente, e che esso contempli il
reato di frode in forniture militari nella sua piena
essenza di reato consumato. Fu pure riprodotta, insisten
dovi non poco, la eccezione d'incompetenza per ragione di territorio: si sostiene, in primo luogo, che il tribu nale avrebbe dovuto pronunciarsi con sentenza, e non
con ordinanza, partendo dal pfesupposto che il tribunale
non abbia su questa eccezione una seconda volta pro nunziato. Si trova in ciò un secondo motivo di censura,
perchè, essendo stata la questione risollevata con le con
clusioni finali, occorreva deciderla ; ma, poiché la difesa
non può dissimularsi esistere in atti copia di un'ordi
nanza del 31 agosto 1916 (la stessa data della sentenza) che pronuncia in proposito, si sostiene non potersene tener conto, perchè manca nella sua intestazione l'indi
cazione della causa a cui si riferisce, perchè non tra
scritta, non menzionata in verbale, non ad tfsso allegata,
perchè ad ogni modo con sentenza, non con ordinanza
si sarebbe dovuto pronunciare. Nel merito la difesa os
serva esser la competenza determinata dalluogo del reato,
e nella specie da quello del reato più grave, del reato
cioè consumato; donde la cpmpetenza del tribunale di
Portogruaro; e -aggiunge che — anche a volere tenere
conto del sopra citato regolamento, che attribuirebbe ai
tribunali di tappa dipendenti dalle Intendenze, della I, II, III e IV armata la giurisdizione sulle persone tenute
a somministrazioni pei reparti e servizi dipendenti dai
rispettivi comandi o Intendenze rispettive — questa
disposizione non si potrebbe mai applicare al Falceri,
che non aveva contratto di somministrazione con nes
suna di quelle Intendenze, ma aveva unicamente ven
duto il suo fieno al Peszi, e ad ogni modo dai docu
menti risulterebbe che il fieno caricato sul burchio e
costituente oggetto del reato consumato ebbe per desti
nazione Gaorte-Portogruaro, fu collaudato ed accettato dal commissariato della III armata, ed inviato al parco
viveri in Oerviguano nella giurisdizione della III armata. Un insieme di censure si muovono per tutti quegli atti,
i quali condussero ad estendere il processo anche al reato
consumato. La difesa, pur sostenendo nulla essere emerso
nella prima fase del giudizio, che giustificasse l'ordi nanza emessa, sostiene: ad ogni mondo, il tribunale
doveva pronunciare sul reato per cui era investito, la
sciando a chi di diritto il procedere per l'altro; trova
strano che la ordinanza abbia stabilito l'udienza per trat
tare anche di "un reato, per cui non esisteva ancora
accusa, e che l'accusa sia stata pronunciata senza pre
cedente interrogatorio ; sostiene che con la propria ordi
nanza i giudici avevano già manifestato il loro convin
cimento, che quindi non potevano gli' stessi giudici
pronunciare in merito, che questa incompatibilità non Aia
nulla da vedere con le ricuse da proporre nei termini
prescritti dall'art. 436 cod. pen. per l'es., ch^.l'eccezione rio* poteva sollevarsi -prima di conoscere con l'apertura
del nuovo dibattimento quali giudici componessero il
nuovo tribunale, che ad ogni modo l'ordinanza relativa
sarebbe nulla perchè non trascritta nel verbale di dibat
timento. Segue un gruppo di eccezioni di rito, per cui si osserva: che dal verbale del secondo dibattimento
non risulta aver prestato giuramento i testimoni e quello
stesso perito, di cui la relazione scritta era stata con
ordinanza del tribunale messa in certa guisa da parte,
disponendo che egli, previo giuramento, presentasse oral
mente le sue conclusioni, ed è questo il solo motivo, per
cui il P. M. ha chiesto l'accoglimento: si deduce la nul
lità per non avere il verbale di dibattimento in ciascuna
delle udienze indicati i nomi e cognomi dei giudici e dei loro difensori, si sostiene nulla la sentenza perchè non
conterrebbe la indicazione in tutte lettere del giorno ed
anno in cui fu pronunciata. Lungamente la difesa insiste
nel dimostrare che la motivazione della sentenza è defi
ciente, perplessa e contraddittoria, che in altri termini
non fu dimostrato il dolo dell'agente, la diversa quan
tità della merce pattuita e di quella consegnata, l'in
ganno del compratore. Infine si vede un eccesso di potere
nella pronuncia delle1 confisca.
Considerando :
Che potrebbe torse trascurarsi il motivo d'incompe
tenza del tribunale militare. A parte, infatti, il silenzio che su di esso serba la elaborata memoria pel ricorrente
Falceri, non va dimenticato che il motivo fu proposto,
impugnando l'ordinanza, che in sostanza questa questione
non decise rinviandola al merito, quando poi nel nuovo
dibattimento intervenne una nuova ordinanza, che la
eccezione ricettò; nei successivi ricorsi la questione non
fu risollevata.
Ad ogni modo la tesi, secondo la quale la giurisdi
zione militare sancita dal noto decreto luogotenenziale
non si estenderebbe ai reati non consumati, è priva di
qualsiasi fondamento. Come tene ha osservato il tri
bunale, non vi sarebbe stata ragione per attribuire a
diversa giurisdizione la stessa figura di reato, secondo
che trattisi di reato consumato o semplicemente man
cato, o tentato ; anzi grave confusione ne deriverebbe.
D'altronde i termini dal citato decreto luogotenenziale
non autorizzano punto siffatta distinzione. Quel decreto
parla dei reati previsti dagli art. 206 e 295 cod. pen.
comune, vuole ad essi applicato l'art. 189 cod. pen. per
l'es., e li vuole sottoposti alla giurisdizion'e militare,
quando la merce sia destinata ai bisogni dell'esercito,
e tale destinazione sia nota al colpevole: ora. è chiavo
che i tre articoli citati contemplano sia il reato consu
mato che mancato o tentato," salvo àd applicare contem
poraneamente, nel secondo caso, le disposizioni generali
che sanciscono la relativa-diminuzione di pena.
Che non è inutile osservare, prescindendo per ora
dal motivo d'incompetenza per ragione di territorio,
essere infondate le censure mosse sul merito del prov
vedimento che, rinviando la causa, rese possibile riunire
in unico giudizio anche l'aLtro reato consumato. Sarebbe
infatti impossibile mettere in dubbio l'opportunità, po trebbe forse dirsi la necessità, di questa riunione: trat
tandosi di due parti di una medesima fornitura, per
uua delle quali la frode sarebbe rimasta allo stadio di
semplice tentativo, per l'altra sarebbe giunta fino a con
sumazione, occorreva e occorrerà esaminare se si tratti
d'unico reato in parte tentato, in parte consumato, o se,
come afferma il P. M., di reato continuato ; e ciò non
sarebbe stato possibile in due giudizi distinti. Nè è vero
che disposizioni di legge impedissero di provvedere come
si è provveduto. Il citato art. 474 nella sua prima parta
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407 PARTE SECONDA 4M
prevede il caao che all'accusato s'imputano altri fatti
non indicati nella sentenza d'accuaa, e dispone che il
il tribunale pronunzi sui fatti indicati salvo a proce dere per gli altri ; ma questa disposizione non ha carat
lere assoluto se non in quanto vieta, in sostanza, di pro nunciare su fatti, per cui non vi sia accusa ; e a questo si riferisce la sanzione di nullità. L'ultima parte del
l'articolo fa l'ipotesi che i nuovi fatti siano tali che, se
conosciuti, avrebbero ''dato luogo all'applicazione degli art. 332, 334, 337, 338, 340 e 841, tra' gli altri, cioè di quelli sull'ordine dei giudizi Del concorso di reati di giurisdizione ordinaria e militare, e vuole, in siffatto
caso, che la causa' venga rimandata al tribunale compe tente o si sospenda il giudizio secondo le disposizioni di quegli articoli. La ragione è evidente, potendo dal
l'applicazione di quegli articoli derivare l'incompetenza del tribunale adito anche pel reato per cui già vi & accusa, 0 la necessità di far procedere il giudizio sull'altro reato.
Il caso che il riuovo reato sia connesso, ma non possa dar luogo a spostamento di competenza, e non vi sia
disposizione per cui il "giudizio au di esso debba prece dere, ma sia invece opportuno o necessario di entrambi
1 reati contemporaneamente pronunciarle, non è preve
duto; ma nulla vieta che il tribunale ai avvalga, per
provvedervi, di una facoltà certamente spettantegli,
quella di rinviare la causa, Idi cui trovasi già investito.
Con ciò nessuna invasione dei poteri dell'autorità com
petente a pronunciare l'accusa, o a dichiarare non essere
luogo a procedere pei nuovi reati, rimanendo questa alternativa impregiudicata. E l'assegnazione della nuova
udienza viene naturalmente fatta dal.tribunale pel reato
di cui è già investito, salvo a portare alla stessa udienza
anche l'altro reato ove per esso si pronunci accusa. Re
sterebbe ad esaminare se la nullità accampata contro il
nuovo atto d'accusa per difetto di precedente interroga torio possa ritenersi sussistente, quando si tengano pre senti le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 no
vembre 1915 concernenti il procedimento per citazione
diretta avanti ai tribunali militari; ma si può prescin dere da siffatta questione di rito, dovendosi, come si
vedrà, per altra ragione tutti gli atti annullare.
Che la questione d'incompetenza per ragione di ter
ritorio, esaminata in correlazione dei due reati con pre valenza naturalmente della competenza pel reato più
grave, il reato cioè consumato, va risoluta accogliendo la tesi della difesa.
L'ordinanza del 31 agosto 1916 osserva: 1° che dalla
commissione di collaudo a X fu erroneamente nel ver
bale apposta l'annotazione del prosiegno dei burchi per il parco del VII0 corpo d'arinata : non tutti i burchi
ebbero la stessa destinazione, e oiò è provato dalla nota
dei carichi eseguiti, nella quale,' firmata dal presidente della commissione fluviale, è detto che il burchio 219,
contenente 690 quintali di^ fieno proveniente da A., andò
a scaricare a B., mentre invece il burchio 218 prove niente da Z. ebbe per destinazione M. ; 2" che B. è
nella giurisdizione della IIa armata ed è centro di distri
buzione per la detta armata, come M. è la sede di di
stribuzione per la terza armata.
Trattandosi di questione di competenza, il punto di
fatto sostanziale, quello cioè della destinazione del bur
chio contenente il fieno, che avrebbe costituito l'oggetto
del reato consumato, deve costituire materia di esame
anche da parte di questo supremo tribunals. Pure non
essendo in atti la lettera, con cui fu spedita la nota dei
carichi citata dal tribunale, nella quale si sarebbe affer
mato trattarsi di una nota non precisa, che poteva solo
ritenersi approssimarsi molto al Toro, Don vi 4 nessuna
ragione per far prevalere l'indicazione di quella nota su
quella del verbale di collaudo, che conduce a conse
guenza contraria, come lo stesso tribunale ha ricono
sciuto, pur ritenendo poi arbitrariamente quest'ultima indicazione erronea.
D'altronde, poiché è dimostrato avere il tenente colon
nello commissario incaricato i tenenti Tosto o Moio del
collaudo e date le disposizioni pel prosieguo della merce, ciò autorizzerebbe a concludere essere, nei rapporti del
fornitore, la merce destinata alla 3* armata, e, se pure in fatto avesse, dopo il collaudo eseguito dal delegato del relativo commissariato, avuto in parte una diversa
destinzione, ciò non basterebbe a spostare la competenza, Che dovendosi per questo motivo annullare per incom
petenza la sentenza e gli atti del processo, sarebbe inu- .
tile occuparsi di tutto quanto si attiene alla asserta incom
patibilità, che si vuol far derivare dalla menzionata
ordinanza di rinvio, di tutte le questioni di rito, delle censure mosse alla motivatone della sentenza, della que stione relativa alla confisca, che spetterà al giudice com
petente esaminare...
Per questi motivi, accoglie il ricorso, cassa la sen
tenza, e rinvia la causa pel nuovo esame al tribunale
di guerra della III* armata.
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Condanna eon dialo naie — Condanna al eareere «otto il
eodice penale sardo — È di ostacolo alla eoneea
•toae del beaeSeto (R. D. 1 dicembre 1889, n. 6509, art. 22; cod. proc. pen., art. 423).
La pena del carcere riportata sotto il codice penale
sardo, come equivalente a quella della reclusione, è di
ostacolo alla concessione della condanna condizionale. (1)
(Cassazione Bontà, seconda sezione penale, 9 luglio
1917, Pres. Giannattasio, Est. Carinci — Ric. Reale).
(1) Conformi : 6 febbraio 1908, Raffaghello, 7 settembre 1908, Mazzone (Foro it., Rep. 1908, voce Condanna cond., nn. 18 e 19); 30 marzo 1909, Cusso (id., Rep. 1909, voce cit., n. 9); — contra, 21 aprilo 1908, Ferraro (id., 1908, li, 428, con nota di richiami). Indottrina conformi: Db Robertis, tie il eondann. alla pena del carcere sotto l'impero dell'ab. cod. pen., ecc., in Faro delle Puglie, 1905; Vitali, Può godere del beneficio della condanna cond., ecc.t, in Giust., pen.: 1906, 1572; — contra, Seuuola, nota, id., 847.
L'attuale sentenza osserva : « Non potersi dire che la Corte di merito ebbe a violare l'art. 22, n. 6, delle dette norme di at
tuazione, allorquando affermò che alla pena del carcere secondo
il codice penale sardo corrisponde la pena della reclusione se
condo il codice penale italiano, perocché è ivi espressamente stabilito detto ragguaglio, quando si fa richiamo al carcere no»
come pena da applicare, ma per qualunque effetto giuridico. Ma, a
parte ciò, e qualunque sia il valore giuridico dell'affermazione
della Corte d'appello su tale ragguaglio di pene, ed a parte
quanto pure ebbe a ritenere al proposito qualche pronunziato di questo Supremo Collegio, egli è certo che, nel caso concreto, da tutto il ragionamento della sentenza impugnata, si desume
chiaramente che essa, anche per motivi inerenti alla natura e
alle circostanze del fatto, non intese accordare il detto bene
ficio, che costituisce pur sempre ana facoltà sovrana dei giu dici del merito ».
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