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PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 5 maggio 1917; Pres. Zuccari, Est. D'Agostino —...

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Udienza 5 maggio 1917; Pres. Zuccari, Est. D'Agostino —Ric. Falceri Source: Il Foro Italiano, Vol. 42, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1917), pp. 401/402-407/408 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23117766 . Accessed: 25/06/2014 01:23 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.121 on Wed, 25 Jun 2014 01:23:41 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Udienza 5 maggio 1917; Pres. Zuccari, Est. D'Agostino —Ric. FalceriSource: Il Foro Italiano, Vol. 42, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1917), pp.401/402-407/408Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23117766 .

Accessed: 25/06/2014 01:23

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491 . (MUEISPEUDENZA PENALE 402

distinzione suenuneiata ; nel secondo caso può provvedere a norma dei capov. 2», 8" e 4* dell'art. 297.

Che il tribunale, per dimostrare potersi procedere

penalmente contro l'imputato a causa delle parole prò»

nunciate nell'esercizio delle sue funzioni in pubblicri adunanza del consiglio provinciale, ripetendo un errore

del primo giudice e per giunta lodandolo, invoca la di

sposizione dell'ultimo capov. dell'art. 262 del testo unico

della legge'eomunale e provinciale 4 maggio 1898, n. 164,

contenente l'inciso: « senza pregiudizio del procedimento,

avanti i tribunali, quando ne sia il caso». Ma, a parte1

l'ecronea indicazione del testo della legge comunale e

provinciale, l'invocata disposizione (riprodotta letteral

mente nell'ultimo capov. dell'art. 297 della legge, appro

vata con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148) si rife

riva e si riferisce non ai componenti il consiglio, ma a

chiunque dell'uditorio sia causa di disordine e del quale ohi presiede l'adunanza può ordinare l'espulsione ed anche

l'arresto; nel quale caso «l'individuo arrestato è custo

dito per 24 ore, senza pregiudizio di procedimento avanti

i tribunali, quando ne sia il caso ». In questo caso «enza

dubbio ò possibile il procediménto avanti i tribunali, se, ben inteso, il fatto costituisca delitto, mentre la contrav

venzione preveduta dall'art. 3 della legge sulla pubblica

sicurezza è di propria competenza del pretore, dalla (fuale

la legge comunale e provinciale non ha inteso dero

gare.

Quando di una disposizione di legge, formulata in

cinque parti distinte e separate, si pone mente soltanto

a un inciso dell'ultima parte, l'interpretazione non può

essere che erronea; perchè intivile est, nisi tota lege

perspesta, una tantum vtl alia partitula inspecta, indi

tire vtl rispondere.

Che il tribunale, per dimostrare che il fatto dell'im

putato costituisce reato e che-è.applicabile la disposizione

dell'art. 3 della legge sulla pubblica sicurezza, in man

cama di altra più precisa disposizione di legge penale,

ha osservato non essere dichiarato in nessuna disposizione

di legge il principio dell'impunità dei consiglieri comu

nali e provinciali per ragione delle opinioni emesse e

dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, così come

è disposto nell'art. 51 dello Statuto e nell'art. 898 cod.

pen. per le offese contenute negli scritti presentati o nei

discorsi pronunziati dalle parti, o dai loro patrocinatori

in eausa, innanzi all'autorità giudiziaria concernenti la

controversia.

Ma questo argomento non ha valore; perchè il giu

dice, prima di accertare se nella legge esista una dispo

sizione per effetto della quale il colpevole di reato non

sia punibile e non si possa contro lui procedere, deve

constatare che il fatto dell'imputato costituisca reato

e quale. Che la funzione di sovranità esercitata dal popolo nel

l'elezione dei suoi rappresentanti all'amministrazione del

Comune e della provincia investe il rappresentante della

facoltà, anzi del dovere, di adempiere una pubblica fun

zione, cioè l'amministrazione di un ente autarchico, im

prontando ogni atto del suo ufficio al proprio convinci

menjto incensurabile, alla libertà della propria coscienza.

Questa libertà la legge garantisce con la disposizione

dell'art. 302, secondo la quale ogni consigliere ha diritto

che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei

motivi del medesimo, ed eziandio di chiedere le oppor tune rettificazioni. Cosi la legge tutela equamente il di

ritto «Iella maggioranza e il diritto di ciaeeun consigliere,

quando ritenga una proposta contraria al proprio con

vincimento o all'interesse dell'ente, che rappresenta. Senza dubbio questa libertà del voto motivato non

importa licenza di violare la legge e gli altrui diritti,

d'ingiuriare, diffamare, oltraggiare o commettere altri

fatti che la legge penale prevede espressamente come

reati; pure, se alcuna di queste violazioni di leggi av

venga, chi presiede l'adunanza, in virtù del potere di

screzionale attribuitogli dalla legge, può togliere la parola

al consigliere che noù rimane ne' limiti del suo diritto

e del suo dovere; può ordinare non siano inserite nel

verbale dell'adunanza le parole sconvenienti; può sospen

dere o sciogliere l'adunanza. Ma a chi non intende quali

sono le esigen«e supreme della Patria e i doveri di ogni

cittadino, di ogni comune e di ogni provincia in momenti

eccezionali, nei quali è in pericolo l'integrità della Pa

tria, la libertà e il diritto, non si può, nè l'autorità giu diziaria deve fare intendere queste esigenze, applicando

pene per un fatto ehe non sia èspressamente preveduto

come reato dalla legge od applicando disposizioni di

legge che quel fatto non prevedono come reato; pèrchè

anche in tempo di guerra la giustizia dev'essere attuata

conformemente alla legge ed in armonia coi principi fon

damentali del nostro diritto pubblico. Per quasti motivi, cassa senza rinvio.

TRIBUNALE SUPREMO DI GUERRA E MARINA Udienza 5 maggio 1917; Pres. Zuocari, Eat. D'Ago

stino — Rie, Falceri.

J*raltan (frodi in) — P#r»llnM militari — Beat»

tentata o mussata — FmIMUM ai aemil del eod. pen.

per l'eaerèlto — Glarladlaione militare (D. luogot.

31 ottobre 1915, n. 1550). Tribunale militare — fatti natii enteral al dibatti*

menta — Beato tentata a reato eonanmato — Rinvio

per rinatone di (indiai — Art. AIA eod. pen. per

l'esereito — Van osta (Cod. pen. per l'es., art. 474).

Competenza — Competenza territoriale — Riunione

di studiai — laBaeniìdel reato pltt grave — Beato

maneato e reato eona«y>»at» — Infine»*» del reato

eonanmato — fornitura militari — Lnofo di con

segna della maree — Invio della meree dopo il

eollftndo — Sfora apoat» la eompetenaa (Cod. pen.

per l'ea., art. 189, 330 e 332).

Il decreto luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1550, se

condo il quale le frodi in forniture militari sono pu

nite ai sensi del codine penale per l'esercito e devolute

alla giurisdizione militare se air colpevole sia nota la

destinazione della merce a chiunque fornita, si applica

tanto alle frodi consumate che a quelle mancate o

tentate. (1) Bene il tribunale militare rinvia una causa di frode in

forniture militari tentata per la riunione con altra

di frode consumata quando si tratti di due parti di

una medesima fornitura ed occorra esaminare se vi

è unico reato o reato continuato. (2)

(1) Sull'ammissibilità del tentativo nel delitto di frode in

forniture militari cfr. Cass. 14 febbraio 1916, Moggi, 10 aprile

1916, Demeglio, 17 aprile 1916, Molinari, 10 aprile 1916, Pasi

(Foro it., 1916, II, 250, con nota dell'Avv. Gabrieli).

(2) Conforme Vico, Dir. pen. forviale mih, in Enc. del dir.

pen. del Pettina, parte II, vol. VI, 614. Sull'ammissibilità del

| reato continuato nel diritto penale militare cfr. T. mil. Ales

sandria, S aprile 1916, Jiieei (Foro it., 1916, II, 296, con nota di

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408 PARTE SECONDA

Nè a ciò si oppone l'art. 474 cod. pen', per l'es., il quale nella prima parte vieta di pronunciare su fatti per

cui non vi sia accusa; e nell'ultima'stabilisce il rinvio

della causa al tribunale competente o la sospensione del giudizio quando nel corso del dibattimento sorgano

fatti nuovi tali che, se conosciuti, avrebbero dato luogo

all'applicazione delle 'norme sull'ordine dei giudizi nel

concorso di reati di giurisdizione ordinaria e militare.

In caso di riunione di giudizi per reato tentato e reato

consumato, la competenza territoriale è determinata

da quest'ultimo, quale reato più grave. (3) La competenza territoriale per le frodi in forniture mi

litari e determinata dal luogo dove doveva essere con

segnata la merce dal fornitore, e non può essere spo stata dal fatto che dopo il collaudo la merce sia

destinata altrove.

Il Tribunale supremo: —

Ugo Pezzi' che aveva as

sunto obbligo di fornire all'Amministrazione militare

grosse quantità di fieno, contrattò a sua volta con Arturo

Falceri la somministrazione di una parte di questo fieno.

Un accertamento fatto a Borgoforte, dove il Mancini,

incaricato del Falceri, procedeva all'imballaggio, constatò

che al fieno veniva frammisto materia estranea; il fieno

fu sequestrato. Alcuni giorni dopo un delegato di pub blica sicurezza procedette all'esame d.i un burchio con

tenente seicentonovanta quintali di fieno anch'essi formanti

parte della subfornitura Falceri, prelevò qualche cam

pione, ma lasciò che la merce proseguisse per la sua

destinazione.

In correlazione al primo dei due accertamenti Arturo

Falceri fu rinViato avanti al tribunale di tappa dipen dente dalla Intendenza della lla armata, per rispondere di

manoata frode ai sensi dell'art 295 cod. pen. comune e

del decreto luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1550

Dopo un'ordinanza del tribunale, che rigettò l'op

posizione fatta alla costituzione di parte civile e rinviò

al merito il decidere sulla eccezione sollevata di incom

petenza dei tribunali militari, dopo di avere il tribunale esaminati alcuni campioni di fieno, intervenne una se

conda ordinanza cosi concepita: «Ritenuto ohe'sorgono sufficienti elementi di reità per frode consumata di 690

quintali di fieno , a carico di entrambi gli accusati. Rite nuto ohe l'intimo nesso esistente fra tale fatto ed il

reato del quale Faloeri e Mancini sono qui chiamati a

rispondere richieda l'unicità di giudizio. Rinvia la causa all'udienza del 29 corrente per dar tempo, al P. M. di

formulare accusa anche pel nuovo reato e provvedere eventualmente a tutti gli atti istruttori, che si ritengano necessari ad integrare la prova >. L'atto d'accusa fu noti

richiami) ; Gabrieli, Alcune questioni di diritto in tema di frodi in forniture militari, in Giust. pen., 1916, 997, § I; Giordani, Se in un atto di accusa del trib. mil. possa contestarsi il reato conti nuato ecc., in Riv. di dir. e proc. pen., 1917, II, 237.

(3) Secondo il codice'penale per l'esercito (art. 332) in caso di reati commessi dalla stessa persona in giurisdizione di tri bunali diversi la competenza è determinata in primo luogo dalla maggiore gravità dei reati e in difetto dal maggior numero: 28 settembre 1916, Larese (Foro it., 1916, II, 534, con nota di

richiami); secondo il'codice di procedura penale comuni (art. 25, 1° e 2® capov.), invece, in caso di reati connessi del medesimo

grado di competenza per materia, avvenuti in circoscrizioni

diverse, la competenza territoriale è determinata in primo luogo dal maggior numero dei reati e in difetto il giudice competente è designato da quello immediatamente superiore da cui dipen dono tutte le circoscrizioni: Cass. 14 agosto 1916, Cotelessa

(retro, col. 90, con nota di richiami).

fioato e gli accusati ritornarono avanti al tribunale per

rispondere del doppio reato. , In questo nuovo stadio fu risollevata la questione di

incompetenza dei tribunali militari, e fu eccepita la nul

lità del nuovo atto di accusa, l'incompetenza per ragione di territorio del tribunale adito, la nullità di una peri zia eseguita in istruttoria e di altri atti di istruzione,

l'incompatibilità a giudicare dei componenti del trj bunàle per avere emessa ordinanza che av#va provo cato il nuovo atto di accusa. Ed intervenne una terza

ordinanza. Essa rigettò l'eccezione d'incompatibilità, per' chè non presentata nei termini stabiliti dall'art. 435

cod. pen. per l'es., quella di nullità del nuovo atto

di accusa, perchè ritenne non essere vietato al tribu

nale di avvalersi della insindacabile facolta di rinvio

della causa per dar modo di tradurre in giudizio gli ac

cusati, per un altro reato, connesso a quello di cui eranfi

già accusati, ad essersi nella specie il tribunale giusta

mente a ciò indotto in seguito alle testimonianze del

delegato Spina e dei capitani Barbieri e Soldati e alle

risultanze dell'esame fatto dei campioni di fieno, che

autorizzavano il sospetto di una frode consumata sui

sèicentonovanta quintali di fieno trovati dal suddetto

delegato nel burchio, e che, essendosi fatti proseguire per la loro destinazione, erano stati collaudati ed accettati.

L'ordinanza sulla dedotta incompetenza dei tribunali

militari osserva che «il decreto luogotenenziale 31 otto

bre deferisce alla competenza dei tribunali di guerra tutte le cause di frodi in forniture militari, e questa

disposizione, per principio generale di diritto confortato dalla concorde ultimissima giurisprudenza, rignarda tanto

il reato perfetto come quello non -perfetto, e non vi sa

rebbe d'altronde ragione logica e giuridica perchè altri

menti dovesse disporsi: nè vale l'asserto che nel mo

mento del commesso reato vigessero due leggi in conflitto,

inquantochè il decreto luogotenenziale ebbe vigore dal

1° novembre e le accuse mosse ai prevenuti riguardano la loro gestione nel novembre-dicembre 1915 con inizio

posteriore a quella data». L'ordinanza respinse pure l'ec

cezione d'incompetenza per ragione di territorio, richia

mando la disposizione esplicita del regolamento che disci

plina la competenza dei tribunali di guerra, secondo la

quale rientrerebbe nella competenza di quel tribunale

la cognizione di tutte le cause riguardanti servizi dipen

denti dalla Intendenza dell'I la armata, ed osservando

che a questa Intendenza era nella specie diretto il fieno.

In quanto alla perizia il tribunale, pure contestandone

la irregolarità, ordinò che della relazione scritta non si

desse lettura, richiedendo invece al perito l'esposizione

verbale, previo giuramento, di quanto aveva constatato

nell'esame del fieno sequestrato tuttora a Borgoforte e

di quello presentato come campione ad osso tribunale e

riconosciuto da vari testi. Infine tutte le altre eccezioni

di nullità di atti processuali furono respinte. Procedutosi oltre nel dibattimento, ed avendo la difesa

in base alle sue risultanze riprodotta l'eccezione di

incompetenza per ragione di territorio, il tribunale emise

una ordinanza, con la quale questa eccezione nuovamente

respinse, e una sentenza di meritò, con la quale ritenne

gli accusati colpevoli dei reati loro ascritti, dando al Mancini la qualifica di complice, accordò ad entrambi

le circostanze attenuanti, e condannò Falceri ad anni

cinque e Mancini ad un anno di reclusione ordinaria.

Le ordinanze e le sentenze formarono oggetto di ri

corso da parte degli accusati avanti questo supremo

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giurisprudenza penale

tribunale. I numerosi motivi d'impugnativa, che, come

si vedrà, resteranno in gran parte assorbiti, giova rias

sumere. L'eccezione d'incompetenza dei tribunali mili

tari fu riprodotta dal ricorso del Falceri contro la prima

ordinanza; il ricorrente censura il tribunale per avere

rinviata al merito la decisione, la quale non dipendeva da fatti da accertare, ma poteva, aver luogo in base ai

soli termini dell'accusa, e sostiene la tesi che il decreto

luogotenenziale, essendo disposizione eccezionale, debba

interpretarsi ristrettivamente, e che esso contempli il

reato di frode in forniture militari nella sua piena

essenza di reato consumato. Fu pure riprodotta, insisten

dovi non poco, la eccezione d'incompetenza per ragione di territorio: si sostiene, in primo luogo, che il tribu nale avrebbe dovuto pronunciarsi con sentenza, e non

con ordinanza, partendo dal pfesupposto che il tribunale

non abbia su questa eccezione una seconda volta pro nunziato. Si trova in ciò un secondo motivo di censura,

perchè, essendo stata la questione risollevata con le con

clusioni finali, occorreva deciderla ; ma, poiché la difesa

non può dissimularsi esistere in atti copia di un'ordi

nanza del 31 agosto 1916 (la stessa data della sentenza) che pronuncia in proposito, si sostiene non potersene tener conto, perchè manca nella sua intestazione l'indi

cazione della causa a cui si riferisce, perchè non tra

scritta, non menzionata in verbale, non ad tfsso allegata,

perchè ad ogni modo con sentenza, non con ordinanza

si sarebbe dovuto pronunciare. Nel merito la difesa os

serva esser la competenza determinata dalluogo del reato,

e nella specie da quello del reato più grave, del reato

cioè consumato; donde la cpmpetenza del tribunale di

Portogruaro; e -aggiunge che — anche a volere tenere

conto del sopra citato regolamento, che attribuirebbe ai

tribunali di tappa dipendenti dalle Intendenze, della I, II, III e IV armata la giurisdizione sulle persone tenute

a somministrazioni pei reparti e servizi dipendenti dai

rispettivi comandi o Intendenze rispettive — questa

disposizione non si potrebbe mai applicare al Falceri,

che non aveva contratto di somministrazione con nes

suna di quelle Intendenze, ma aveva unicamente ven

duto il suo fieno al Peszi, e ad ogni modo dai docu

menti risulterebbe che il fieno caricato sul burchio e

costituente oggetto del reato consumato ebbe per desti

nazione Gaorte-Portogruaro, fu collaudato ed accettato dal commissariato della III armata, ed inviato al parco

viveri in Oerviguano nella giurisdizione della III armata. Un insieme di censure si muovono per tutti quegli atti,

i quali condussero ad estendere il processo anche al reato

consumato. La difesa, pur sostenendo nulla essere emerso

nella prima fase del giudizio, che giustificasse l'ordi nanza emessa, sostiene: ad ogni mondo, il tribunale

doveva pronunciare sul reato per cui era investito, la

sciando a chi di diritto il procedere per l'altro; trova

strano che la ordinanza abbia stabilito l'udienza per trat

tare anche di "un reato, per cui non esisteva ancora

accusa, e che l'accusa sia stata pronunciata senza pre

cedente interrogatorio ; sostiene che con la propria ordi

nanza i giudici avevano già manifestato il loro convin

cimento, che quindi non potevano gli' stessi giudici

pronunciare in merito, che questa incompatibilità non Aia

nulla da vedere con le ricuse da proporre nei termini

prescritti dall'art. 436 cod. pen. per l'es., ch^.l'eccezione rio* poteva sollevarsi -prima di conoscere con l'apertura

del nuovo dibattimento quali giudici componessero il

nuovo tribunale, che ad ogni modo l'ordinanza relativa

sarebbe nulla perchè non trascritta nel verbale di dibat

timento. Segue un gruppo di eccezioni di rito, per cui si osserva: che dal verbale del secondo dibattimento

non risulta aver prestato giuramento i testimoni e quello

stesso perito, di cui la relazione scritta era stata con

ordinanza del tribunale messa in certa guisa da parte,

disponendo che egli, previo giuramento, presentasse oral

mente le sue conclusioni, ed è questo il solo motivo, per

cui il P. M. ha chiesto l'accoglimento: si deduce la nul

lità per non avere il verbale di dibattimento in ciascuna

delle udienze indicati i nomi e cognomi dei giudici e dei loro difensori, si sostiene nulla la sentenza perchè non

conterrebbe la indicazione in tutte lettere del giorno ed

anno in cui fu pronunciata. Lungamente la difesa insiste

nel dimostrare che la motivazione della sentenza è defi

ciente, perplessa e contraddittoria, che in altri termini

non fu dimostrato il dolo dell'agente, la diversa quan

tità della merce pattuita e di quella consegnata, l'in

ganno del compratore. Infine si vede un eccesso di potere

nella pronuncia delle1 confisca.

Considerando :

Che potrebbe torse trascurarsi il motivo d'incompe

tenza del tribunale militare. A parte, infatti, il silenzio che su di esso serba la elaborata memoria pel ricorrente

Falceri, non va dimenticato che il motivo fu proposto,

impugnando l'ordinanza, che in sostanza questa questione

non decise rinviandola al merito, quando poi nel nuovo

dibattimento intervenne una nuova ordinanza, che la

eccezione ricettò; nei successivi ricorsi la questione non

fu risollevata.

Ad ogni modo la tesi, secondo la quale la giurisdi

zione militare sancita dal noto decreto luogotenenziale

non si estenderebbe ai reati non consumati, è priva di

qualsiasi fondamento. Come tene ha osservato il tri

bunale, non vi sarebbe stata ragione per attribuire a

diversa giurisdizione la stessa figura di reato, secondo

che trattisi di reato consumato o semplicemente man

cato, o tentato ; anzi grave confusione ne deriverebbe.

D'altronde i termini dal citato decreto luogotenenziale

non autorizzano punto siffatta distinzione. Quel decreto

parla dei reati previsti dagli art. 206 e 295 cod. pen.

comune, vuole ad essi applicato l'art. 189 cod. pen. per

l'es., e li vuole sottoposti alla giurisdizion'e militare,

quando la merce sia destinata ai bisogni dell'esercito,

e tale destinazione sia nota al colpevole: ora. è chiavo

che i tre articoli citati contemplano sia il reato consu

mato che mancato o tentato," salvo àd applicare contem

poraneamente, nel secondo caso, le disposizioni generali

che sanciscono la relativa-diminuzione di pena.

Che non è inutile osservare, prescindendo per ora

dal motivo d'incompetenza per ragione di territorio,

essere infondate le censure mosse sul merito del prov

vedimento che, rinviando la causa, rese possibile riunire

in unico giudizio anche l'aLtro reato consumato. Sarebbe

infatti impossibile mettere in dubbio l'opportunità, po trebbe forse dirsi la necessità, di questa riunione: trat

tandosi di due parti di una medesima fornitura, per

uua delle quali la frode sarebbe rimasta allo stadio di

semplice tentativo, per l'altra sarebbe giunta fino a con

sumazione, occorreva e occorrerà esaminare se si tratti

d'unico reato in parte tentato, in parte consumato, o se,

come afferma il P. M., di reato continuato ; e ciò non

sarebbe stato possibile in due giudizi distinti. Nè è vero

che disposizioni di legge impedissero di provvedere come

si è provveduto. Il citato art. 474 nella sua prima parta

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407 PARTE SECONDA 4M

prevede il caao che all'accusato s'imputano altri fatti

non indicati nella sentenza d'accuaa, e dispone che il

il tribunale pronunzi sui fatti indicati salvo a proce dere per gli altri ; ma questa disposizione non ha carat

lere assoluto se non in quanto vieta, in sostanza, di pro nunciare su fatti, per cui non vi sia accusa ; e a questo si riferisce la sanzione di nullità. L'ultima parte del

l'articolo fa l'ipotesi che i nuovi fatti siano tali che, se

conosciuti, avrebbero ''dato luogo all'applicazione degli art. 332, 334, 337, 338, 340 e 841, tra' gli altri, cioè di quelli sull'ordine dei giudizi Del concorso di reati di giurisdizione ordinaria e militare, e vuole, in siffatto

caso, che la causa' venga rimandata al tribunale compe tente o si sospenda il giudizio secondo le disposizioni di quegli articoli. La ragione è evidente, potendo dal

l'applicazione di quegli articoli derivare l'incompetenza del tribunale adito anche pel reato per cui già vi & accusa, 0 la necessità di far procedere il giudizio sull'altro reato.

Il caso che il riuovo reato sia connesso, ma non possa dar luogo a spostamento di competenza, e non vi sia

disposizione per cui il "giudizio au di esso debba prece dere, ma sia invece opportuno o necessario di entrambi

1 reati contemporaneamente pronunciarle, non è preve

duto; ma nulla vieta che il tribunale ai avvalga, per

provvedervi, di una facoltà certamente spettantegli,

quella di rinviare la causa, Idi cui trovasi già investito.

Con ciò nessuna invasione dei poteri dell'autorità com

petente a pronunciare l'accusa, o a dichiarare non essere

luogo a procedere pei nuovi reati, rimanendo questa alternativa impregiudicata. E l'assegnazione della nuova

udienza viene naturalmente fatta dal.tribunale pel reato

di cui è già investito, salvo a portare alla stessa udienza

anche l'altro reato ove per esso si pronunci accusa. Re

sterebbe ad esaminare se la nullità accampata contro il

nuovo atto d'accusa per difetto di precedente interroga torio possa ritenersi sussistente, quando si tengano pre senti le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 no

vembre 1915 concernenti il procedimento per citazione

diretta avanti ai tribunali militari; ma si può prescin dere da siffatta questione di rito, dovendosi, come si

vedrà, per altra ragione tutti gli atti annullare.

Che la questione d'incompetenza per ragione di ter

ritorio, esaminata in correlazione dei due reati con pre valenza naturalmente della competenza pel reato più

grave, il reato cioè consumato, va risoluta accogliendo la tesi della difesa.

L'ordinanza del 31 agosto 1916 osserva: 1° che dalla

commissione di collaudo a X fu erroneamente nel ver

bale apposta l'annotazione del prosiegno dei burchi per il parco del VII0 corpo d'arinata : non tutti i burchi

ebbero la stessa destinazione, e oiò è provato dalla nota

dei carichi eseguiti, nella quale,' firmata dal presidente della commissione fluviale, è detto che il burchio 219,

contenente 690 quintali di^ fieno proveniente da A., andò

a scaricare a B., mentre invece il burchio 218 prove niente da Z. ebbe per destinazione M. ; 2" che B. è

nella giurisdizione della IIa armata ed è centro di distri

buzione per la detta armata, come M. è la sede di di

stribuzione per la terza armata.

Trattandosi di questione di competenza, il punto di

fatto sostanziale, quello cioè della destinazione del bur

chio contenente il fieno, che avrebbe costituito l'oggetto

del reato consumato, deve costituire materia di esame

anche da parte di questo supremo tribunals. Pure non

essendo in atti la lettera, con cui fu spedita la nota dei

carichi citata dal tribunale, nella quale si sarebbe affer

mato trattarsi di una nota non precisa, che poteva solo

ritenersi approssimarsi molto al Toro, Don vi 4 nessuna

ragione per far prevalere l'indicazione di quella nota su

quella del verbale di collaudo, che conduce a conse

guenza contraria, come lo stesso tribunale ha ricono

sciuto, pur ritenendo poi arbitrariamente quest'ultima indicazione erronea.

D'altronde, poiché è dimostrato avere il tenente colon

nello commissario incaricato i tenenti Tosto o Moio del

collaudo e date le disposizioni pel prosieguo della merce, ciò autorizzerebbe a concludere essere, nei rapporti del

fornitore, la merce destinata alla 3* armata, e, se pure in fatto avesse, dopo il collaudo eseguito dal delegato del relativo commissariato, avuto in parte una diversa

destinzione, ciò non basterebbe a spostare la competenza, Che dovendosi per questo motivo annullare per incom

petenza la sentenza e gli atti del processo, sarebbe inu- .

tile occuparsi di tutto quanto si attiene alla asserta incom

patibilità, che si vuol far derivare dalla menzionata

ordinanza di rinvio, di tutte le questioni di rito, delle censure mosse alla motivatone della sentenza, della que stione relativa alla confisca, che spetterà al giudice com

petente esaminare...

Per questi motivi, accoglie il ricorso, cassa la sen

tenza, e rinvia la causa pel nuovo esame al tribunale

di guerra della III* armata.

aifl&TA 1)1 (JllimSHKUlJlSNZA PSSÀLl

Condanna eon dialo naie — Condanna al eareere «otto il

eodice penale sardo — È di ostacolo alla eoneea

•toae del beaeSeto (R. D. 1 dicembre 1889, n. 6509, art. 22; cod. proc. pen., art. 423).

La pena del carcere riportata sotto il codice penale

sardo, come equivalente a quella della reclusione, è di

ostacolo alla concessione della condanna condizionale. (1)

(Cassazione Bontà, seconda sezione penale, 9 luglio

1917, Pres. Giannattasio, Est. Carinci — Ric. Reale).

(1) Conformi : 6 febbraio 1908, Raffaghello, 7 settembre 1908, Mazzone (Foro it., Rep. 1908, voce Condanna cond., nn. 18 e 19); 30 marzo 1909, Cusso (id., Rep. 1909, voce cit., n. 9); — contra, 21 aprilo 1908, Ferraro (id., 1908, li, 428, con nota di richiami). Indottrina conformi: Db Robertis, tie il eondann. alla pena del carcere sotto l'impero dell'ab. cod. pen., ecc., in Faro delle Puglie, 1905; Vitali, Può godere del beneficio della condanna cond., ecc.t, in Giust., pen.: 1906, 1572; — contra, Seuuola, nota, id., 847.

L'attuale sentenza osserva : « Non potersi dire che la Corte di merito ebbe a violare l'art. 22, n. 6, delle dette norme di at

tuazione, allorquando affermò che alla pena del carcere secondo

il codice penale sardo corrisponde la pena della reclusione se

condo il codice penale italiano, perocché è ivi espressamente stabilito detto ragguaglio, quando si fa richiamo al carcere no»

come pena da applicare, ma per qualunque effetto giuridico. Ma, a

parte ciò, e qualunque sia il valore giuridico dell'affermazione

della Corte d'appello su tale ragguaglio di pene, ed a parte

quanto pure ebbe a ritenere al proposito qualche pronunziato di questo Supremo Collegio, egli è certo che, nel caso concreto, da tutto il ragionamento della sentenza impugnata, si desume

chiaramente che essa, anche per motivi inerenti alla natura e

alle circostanze del fatto, non intese accordare il detto bene

ficio, che costituisce pur sempre ana facoltà sovrana dei giu dici del merito ».

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