adunanza plenaria; decisione 6 febbraio 1990, n. 1; Pres. Crisci, Est. Giovannini; Comune diCorato (Avv. Caputi Iambrenghi, Piccarreta) c. Petrizzelli (Avv. Rosato) e altro. Conferma TarPuglia 29 ottobre 1987, n. 731 e 16 novembre 1987, n. 741Source: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1990),pp. 251/252-255/256Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23183013 .
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PARTE TERZA
parità di trattamento in sede di adozione delle concrete determi
nazioni amministrative (non potendo l'organo procedente disco
starsi dalle regole e criteri prefissati, sotto pena di incorrere nel
vizio di eccesso di potere, salvo che esponga con adeguata moti
vazione le speciali ragioni atte a giustificare nel caso specifico
l'inapplicazione di quelle regole e di quei criteri). Ed appunto in tale ottica sembra essersi implicitamente mosso
nella fattispecie in esame il tribunale regionale, nel momento in
cui ha, come si è detto, collegato la regolamentazione in questio ne ai compiti rimessi a ciascun consiglio notarile distrettuale del
l'art. 93, 1° comma, n. 1,1. 89/13, di vigilanza per la conserva
zione del decoro nell'esercizio della professione e nella condotta dei notai e per l'esatta osservanza dei loro doveri.
Senonché, cosi facendo, il tribunale regionale ha omesso di
considerare che l'esposto principio può rettamente operare unica
mente là dove la potestà discrezionale spettante all'amministra
zione abbia effettivamente un'estensione tale da essere suscettibi
le di giungere ad esprimersi attraverso (anche) atti di contenuto
generale ed astratto (sia pure non formalmente regolamentare). Il che in subiecta materia certamente non è perché, ai sensi
del combinato disposto degli art. 137, 2° comma (che punisce la violazione delle prescrizioni del precedente art. 26 con la pena
dell'ammenda) e 151, 1° comma (secondo cui tale tipo di sanzio
ne è irrogata dal tribunale civile nella cui giurisdizione è la sede del consiglio notarile dal quale il notaio dipende), 1. 89/13 cit., la competenza a sanzionare le violazioni del menzionato art. 26 — sulla cui previsione, in una con quella dell'art. 48, 2° comma, r.d. 1326/14, si basa, giusta innanzi notato, l'istituto del «recapi to» — pertiene non ai consigli distrettuali ma all'autorità giudi ziaria civile.
In subiecta materia, cioè a dire, ai primi è dato si vigilare sul
comportamento dei notai e denunciarne possibili irregolarità nel
le competenti sedi, ma non spetta anche l'esplicazione di funzioni
decisorie circa la rilevazione in concreto degli effettivi estremi delle violazioni alla disposizione predetta.
Con la naturale conseguenza che, correlativamente, non può neppure ad essi spettare il potere di stabilire astratte regole e cri
teri la cui inosservanza dovrebbe configurare simile violazione. Né appare condivisibile l'estrema difesa opposta dal consiglio
appellato, secondo cui con la regolamentazione de qua si sarebbe
posto, a fini meramente informativi, un testo riproducente gli orientamenti giurisprudenziali affermatisi in materia.
Contrario a tale tesi è anzitutto il tenore letterale della regola mentazione la quale, nelle varie sue norme, appare chiaramente
informata a statuiti caratteri di cogenza. Contraria a tale tesi è, inoltre, la derivazione della regolamen
tazione stessa dalla deliberazione del consiglio nazionale del no
tariato 18 ottobre 1984, nel cui ambito simile cogenza è ancor
più esplicitamente espressa, prospettandosi la violazione delle nor
me come disciplinarmente sanzionabile.
La ritenuta fondatezza dell'esposto motivo di gravame com
porta l'assorbimento dell'altro motivo dedotto.
L'appello va quindi accolto e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, disposto l'annullamento della delibera zione 7 maggio 1985 del consiglio notarile dei distretti di Firenze Pistoia-Prato.
CONSIGLIO DI STATO; adunanza plenaria; decisione 6 feb
braio 1990, n. 1; Pres. Crisci, Est. Giovannino Comune di Corato (Avv. Caputi Iambrenghi, Piccarreta) c. Petrizzelli
(Aw. Rosato) e altro. Conferma Tar Puglia 29 ottobre 1987, n. 731 e 16 novembre 1987, n. 741.
Espropriazione per pubblico interesse — Edilizia residenziale pub blica — Occupazione d'urgenza — Redazione tardiva dello sta to di consistenza —
Illegittimità (L. 25 giugno 1865 n. 2359,
espropriazioni per causa di pubblica utilità, art. 71; 1. 22 otto bre 1971 n. 865, programmi e coordinamento dell'edilizia resi denziale pubblica; norme sull'espropriazione per pubblica utili
tà; modifiche ed integrazioni delle leggi 17 agosto 1942 n. 1150, 18 aprile 1962 n. 167, 29 settembre 1964 n. 847, ed autorizza zione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edi
II Foro Italiano — 1990.
lizia residenziale, agevolata e convenzionata, art. 35; 1. 3 gen naio 1978 n. 1, accelerazione delle procedure per l'esecuzione
di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali, art.
1, 3).
È illegittimo, e il proprietario dell'area occupata ha interesse a
chiederne l'annullamento, il decreto di occupazione di urgenza di un'area di proprietà privata, per la realizzazione in regime di diritto di superficie, da parte di soggetti privati, di un inter
vento di edilizia agevolata e convenzionata, se il relativo stato
di consistenza sia stato redatto dopo l'adozione del decreto stes
so, e contestualmente all'immissione nel possesso. (1)
Diritto. — Come rilevato nella pregressa esposizione in fatto, in relazione alle censure mosse dal comune appellante avverso
le sentenze impugnate, sono sottoposte all'esame dell'adunanza
plenaria le seguenti questioni: a) se, nei casi di interventi di edili
zia agevolata e convenzionata realizzati da soggetti privati (nella
specie, cooperativa edilizia) in regime di superficie ai sensi del
l'art. 35, 4° comma, 1. 22 ottobre 1971 n. 865, sia applicabile
per l'occupazione d'urgenza delle aree il procedimento di cui al
l'art. 71 1. 25 giugno 1865 n. 2359, ovvero quello di cui all'art.
3 1. 3 gennaio 1978 n. 1, con specifico riferimento al momento
di redazione dello stato di consistenza (momento antecedente al
decreto autorizzativo dell'occupazione d'urgenza ex art. 71 1.
2359/1865 ovvero successivo e contestuale all'immissione in pos sesso del bene ex art. 3 1. 1/78; b) se, qualora la questione sub
a) abbia a risolversi nel senso dell'applicazione dell'art. 71, lo
(1) La giurisprudenza era già costante nel ritenere che la possibilità della redazione dello stato di consistenza dell'area da occupare, dopo l'a dozione del relativo decreto di occupazione, e contestualmente all'immis sione nel possesso, prevista dall'art. 3 1. 1/78, in quanto riferita alle ope re pubbliche in senso stretto, non sia applicabile agli interventi di edilizia residenziale agevolata o convenzionata, concretanti opere solo di pubbli ca utilità: Cons. Stato, sez. IV, 22 maggio 1989, n. 344, Cons. Stato, 1989, I, 608; 15 marzo 1986, n. 175, Foro it., Rep. 1986, voce Espropria zione perp.i., n. 247 (annotata da Cesaroni, in Riv. amm., 1986, 333); Tar Lazio, sez. I, 5 giugno 1985, n. 705, Foro it.. Rep. 1985, voce cit., n. 255; Tar Abruzzo 22 giugno 1983, n. 228, id., Rep. 1984, voce cit., n. 240; 9 settembre 1983, n. 272, ibid., voce Edilizia popolare, n. 72.
Analogo l'orientamento giurisprudenziale nei confronti, in genere, del l'attuazione dei piani di edilizia economica e popolare: Cons. Stato, sez.
IV, 13 febbraio 1989, n. 85, Cons. Stato, 1989, I, 120; 18 dicembre 1986, n. 857, Foro it., Rep. 1987, voce Espropriazione per p.i., n. 247 e 27 marzo 1984, n. 184, id., Rep. 1984, voce Edilizia popolare, n. 71.
La questione così risolta da giurisprudenza consolidata, era stata ri messa all'adunanza plenaria da sez. IV, ord. 12 aprile 1989, n. 245, Cons.
Stato, 1989, I, 449, che aveva argomentato in base ad un possibile am
pliamento del concetto di opera pubblica, nel quale, perciò, avrebbero
potuto rientrare anche gli interventi di edilizia residenziale agevolata e convenzionata.
Al di fuori dell'ambito di applicazione del richiamato art. 3 1. 1/78, vige il principio stabilito dall'art. 71 1. 25 giugno 1865 n. 2359, per il
quale la redazione dello stato di consistenza deve precedere l'adozione del provvedimento di occupazione d'urgenza, per ragioni che sono affer mate, tra l'altro, da ad. plen. 12 gennaio 1984, n. 2, Foro it., 1984, III, 89, con nota di richiami (emessa su ordinanza della sez. IV 22 luglio 1983, n. 553, ibid., 60, con nota di richiami), nonché dagli altri preceden ti ugualmente richiamati in motivazione. Sui modi di applicazione del l'art. 71 1. 2359/1865 e delle conseguenze della sua violazione, prima del l'entrata in vigore dell'art. 3 1. 1/78, e nelle ipotesi alle quali questo non è applicabile, v. la decisione dell'adunanza plenaria ora richiamata, e la relativa nota.
D'altra parte, che l'art. 3 1. 1/78, sia pure limitatamente al suo ambito di vigenza, abbia attuato una corrispondente modificazione permanente dell'art. 71 1. 2359/1865, è affermato da Tar Lazio, sez. I, 16 settembre 1987, n. 1505, id., 1989, III, 165, con nota di richiami, annotata da Bel lomia, in Giur. costit., 1987, II, 2, 248, e Riv. giur. edilizia, 1988, I, 389, e confermata da Cons. Stato, sez. IV, 15 novembre 1988, n. 872, Cons. Stato, 1988, I, 1363. La questione di costituzionalità dell'art. 3 1. 1/78 è stata dichiarata manifestamente infondata da Tar Lombardia, 10 ottobre 1980, n. 1060, Foro it.. Rep. 1981, voce Espropriazione per p.i., n. 284.
In dottrina, sul concetto di opera pubblica, v. Carnevale Venchi, Opere pubbliche (ordinamento), voce dell' Enciclopedia del diritto, 1980, XXX, 332; Àbrami, Opere pubbliche, voce del Novissimo digesto, ap pendice, 1984, V, 506; sull'edilizia residenziale pubblica, Pallottino, Edi lizia sociale, ibid., Ili, 1982, 264; successivamente, tra i numerosi scritti, Domenichelli, Dall'edilizia popolare economica all'edilizia residenziale pubblica, 1984; G. F. Ferrari, in Dir. e società, 1986, 65.
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
stesso possa considerarsi sostanzialmente osservato pure qualora 10 stato di consistenza sia stato redatto successivamente all'ado
zione del decreto autorizzativo dell'occupazione d'urgenza; c) se,
infine, parimenti nell'ipotesi di soluzione del quesito sub a) nel
senso predetto, sussista l'interesse del proprietario di dolersi della
tardiva redazione dello stato di consistenza, ove ciò non risulti
aver comportato inesattezza alcuna circa la rilevazione della si
tuazione dei luoghi. Per quanto riguarda la questione sub a), non si ritiene possa
sussistere dubbio circa la riferibilità delle particolari regole in te
ma di procedimento di occupazione d'urgenza, contenute nell'art.
3 1. 1/78, alle sole ipotesi di realizzazione di opere propriamente
pubbliche. L'intero impianto della norma appare infatti basato sul suo
1° comma, ove è fatto espresso richiamo alle «opere di cui al
l'art. 1 della presente legge», articolo questo il quale, come è
noto, concerne esclusivamente (1° comma) le «opere pubbliche»
di competenza degli organi statali, regionali, delle province auto
nome di Trento e di Bolzano e degli altri enti territoriali.
In eguale senso depone, inoltre, l'inserimento della disposizio
ne in un testo legislativo che non soltanto è formalmente diretto,
giusta la sua intitolazione, all'accelerazione delle procedure per
l'esecuzione di «opere pubbliche» oltreché di impianti e costru
zioni industriali, ma che in concreto effettivamente contempla pre
cipuamente simile tipo di opere: vedansi i costanti richiami al
l'art. 1,1° comma, cit. contenuti negli art. 6, 7, 10, 12, 14, 15,
16, 20, 22 e 24; l'uso dell'espressione «opera pubblica» negli art.
5, 11 e 19; il necessario riferimento ad opere pubbliche nelle pre
visioni di cui agli art. 2, 8, 9, 13, 17, 18, 21, 27, 28, 29 e 30-33. Ora, nessuno degli argomenti addotti dalla parte appellante ap
pare idoneo a far rientrare nel predetto tipo di opere quelle desti
nate, come nella specie, ad essere eseguite da soggetti privati nel
quadro di un intervento di edilizia economica e popolare sia pure
fruente dei benefici pubblici stabiliti in materia.
Non può, invero, all'uopo valere il fatto che, ai sensi dell'art.
35, 4° comma, 1. 865/71, sia stato concesso per la realizzazione
delle opere in questione diritto di superficie su suolo acquisito
o da acquisirsi in proprietà indisponibile dal comune, giusta il
disposto del 3° comma del medesimo articolo, e che le opere stes
se siano destinate a confluire nel patrimonio comunale una volta
scaduto (in un termine compreso tra i successivi 60 e 99 anni)
detto diritto. Quanto infatti al primo punto, va ricordato che
carattere precipuo dell'istituto della superficie regolato dagli art.
952 ss. c.c. è proprio la separazione fra proprietà della costruzio
ne e proprietà del suolo sottostante, si da ben essere la prima
suscettibile di configurarsi di natura (privata) diversa da quella
(pubblica) della seconda. Quanto poi all'altro punto, va rimarca
to come il differimento dell'acquisizione del fabbricato al patri
monio del comune al momento della scadenza del diritto di su
perficie, stia per tabulas a dimostrare l'estranietà in atto del bene
stesso alla proprietà pubblica.
Neppure a favore dell'appellante può valere la presenza di nu
merosi strumenti normativi volti ad agevolare, attraverso varie
provvidenze, la realizzazione delle opere di edilizia in questione,
perché ciò risponde ad un fenomeno ricorrente nell'ordinamento
ogniqualvolta l'attività privata presenti rilevanti profili di pubbli
co interesse, ma non vale a mutare l'intrinseca natura dell'attività
stessa, almeno fin quando non ne sia esplicitamente previsto l'as
soggettamento ad un complessivo regime giuridico comportante
la sua attrazione in toto nella sfera pubblica (il che, per le coope
rative edilizie, va escluso alla stregua della disciplina principal
mente contenuta nel r.d. 28 aprile 1938 n. 1165 e successive mo
dificazioni ed integrazioni).
Neppure, ancora, a favore della tesi dell'appellante può essere
invocato il fatto che, sovente, ai soggetti cui è concessa la realiz
zazone di edifici economici e popolari, viene altresì commessa
l'esecuzione di talune opere di interesse collettivo (strade, linee
elettriche, reti fognarie ed idriche, ecc.) necessarie nella zona. Non
si vede, infatti, come simile circostanza, affatto estrinseca, possa
attribuire carattere pubblico ad un'opera che per sua natura tale
non è. Né, secondo il noto brocardo, gli inconvenienti nascenti
da simile situazione — che impone alle occupazioni di urgenza
l'applicazione dell'art. 71 1. 2359/1865 per gli interventi di edili
zia convenzionata ed agevolata e dell'art. 3 1. 1/78 per quelli con
cernenti le infrastrutture — possono costituire utili elementi per
addivenire a diversa intepretazione, pur se da essi innegabilmente
11 Foro Italiano — 1990.
emerga l'esigenza di un intervento del legislatore al fine del rior
dinamento della materia secondo principi di omogeneità. In ordine poi alla questione sub b) (se la disposizione dell'art.
71 1. 2359/1865 possa considerarsi sostanzialmente osservata an
che qualora lo stato di consistenza sia stato redatto successiva
mente all'adozione del decreto autorizzativo dell'occupazione), va
ricordato che da tempo (cfr. ad. plen. 13 gennaio 1984, n. 2,
Foro it., 1984, II, 81; sez. IV 15 marzo 1974, n. 238, id., Rep.
1974, voce Espropriazione per p.i., n. 178; 19 gennaio 1971, n.
18, id., Rep. 1971, voce cit., n. 152; Cons, giust. amm. sic. 25
maggio 1968, n. 253, id., Rep. 1968, voce cit., n. 164; sez. IV
8 giugno 1951, n. 422, id., Rep. 1951, voce cit., n. 185) la giuri
sprudnza di questo consesso ha individuato la ragion d'essere della
regola di «previetà» della formazione dello stato di consistenza
sancita da detto articolo, non soltanto nella necessità che la rile
vazione della situazione dei luoghi avvenga prima di possibili im
mutazioni conseguenti all'immissione del soggetto occupante nel
loro possesso (aspetto questo principalmente riflettentesi sul dirit
to del proprietario e degi altri aventi titolo alla liquidazione di
una giusta indennità), ma anche nel fine di offrire all'autorità
procedente utili elementi di valutazione circa l'effettiva idoneità
del bene a soddisfare le esigenze cui il procedimento è preordinato. Vero è, come giustamente notato dall'appellante, che simile fi
ne si presenta di massima valenza nel quadro originario della 1.
2359/1865, là dove l'occupazione era configurata come conse
guente a fenomeni di «rottura di argini, di rovesciamento di pon
ti per impeto delle acque» e di altri casi di forza maggiore o
di assoluta urgenza, si che, mancando di norma in tali ipotesi
alcuna precedente rilevazione della situazione dei luoghi, lo stato
di consistenza consentiva ai prefetti l'assunzione delle competenti decisioni con pienezza di cognizione in ordine alla rispondenza
del bene ai descritti presupposti di legge. Non può però dirsi che detta funzione sia venuta completa
mente meno pur attualmente, allorché il decreto di autorizzazio
ne dell'occupazione d'urgenza consegue generalmente ad un prov
vedimento dichiarativo dell'indifferibilità ed urgenza dei lavori,
adottato a sua volta sulla base di una diretta verifica dei beni
interessati (si consideri, a questo proposito, che per la formazio
ne dei piani per l'edilizia economica e popolare — comportanti,
come è noto, dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità ed
urgenza delle opere previste, giusta il disposto dell'art. 9 1. 18
aprile 1962 n. 167 — l'amministrazione redigente è legittimata
ad introdursi nei luoghi per procedere alle relative rilevazioni ai
sensi degli art. 7 e 16 1. 2359/1865 richiamati dall'art. 3, 1° com
ma, 1. 1/78; si consideri inoltre, al medesimo proposito, l'impor
tante ruolo affidato ai privati interessati per il tramite delle «op
posizioni» di cui all'art. 6, 3° comma, 1. 167/62). Non va, infat
ti, trascurato che il più delle volte simile dichiarazione è destinata
a protrarsi per tempi non brevi (fino a diciotto anni per i piani
per l'edilizia economica e popolare in virtù del combinato dispo
sto degli art. 9 1. 167/62, 38 1. 865/71 come sostituito dall'art.
1 d.l. 115/74, conv. in 1. 247/74, e 51 1. 457/78), si che l'accen
nata funzione di verifica ben ha modo di esplicarsi in vista del
riscontro della permanenza nel bene dei caratteri di idoneità ori
ginariamente ravvisati (oltreché ai fini di consentire la correzione di errori di valutazione originariamente verificatisi). Esemplare
è, del resto, al riguardo proprio la vicenda della presente fattispe
cie, ove risulta che il piano per l'edilizia economica e popolare
venne approvato nel 1967, mentre l'occupazione d'urgenza è sta
ta autorizzata soltanto nel luglio del 1984.
Se dunque cosi è, se, in particolare, la «previetà» dello stato
di consistenza risponde all'indicata precisa funzione nel quadro
dell'esercizio delle potestà amministrative in materia, la stessa non
può non assumere carattere inderogabile fin dove un'apposita nor
ma di legge (come è appunto avvenuto per le opere pubbliche
con l'art. 3 1. 1/78), tenuto conto di esigenze diverse e contrap
poste, non ne preveda esplicitamente il superamento.
In ordine infine alla questione sub c) (se sia ravvisabile l'intere
se del proprietario di dolersi della tardiva redazione dello stato
di consistenza), va rilevato come interesse al riguardo certamente
sussista posto che, una volta ottenuto a causa di tale tardività
l'annullamento del decreto autorizzativo dell'occupazione, il pro
prietario del bene, da un lato, può instare nelle competenti sedi
al fine di conseguire il risarcimento del danno in luogo della più
contenuta idennità di occupazione e, d'altro lato, ottiene il risul
tato della rimessa in discussione del rapporto amministrativo con
troverso implicante la reiterazione degli atti secondo l'ordi
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PARTE TERZA
ne prescritto, reiterazione che, tenuto conto, fra l'altro, di even tuali sopravvenienze, potrebbe anche condurre ad esiti in tutto od in parte a lui più favorevoli (circa l'idoneità di simile tipo di interesse c.d. «strumentale» e legittimare il ricorso, cfr., da
ultimo, Cons, giust. sic. 26 aprile 1989, n. 121; sez. V 26 ottobre
1987, n. 664, id., Rep. 1987, voce Giustizia amministrativa, n.
481; 20 giugno 1987, n. 386, ibid., n. 480; sez. VI 7 luglio 1986, n. 486, id., Rep. 1986, voce cit., n. 455).
Esattamente, pertanto, i primi giudici, preso atto che nella spe cie si verteva in tema di realizzazione di un'opera edilizia di natu ra privata, hanno ritenuto l'illegittimità del decreto di autorizza zione dell'occupazione d'urgenza, in quanto assunto con riferi mento alla regola temporale sullo stato di consistenza contenuta nell'art. 3 1. 1/78, anziché a quella dell'art. 71 1. 2359/1865.
Gli appelli vanno quindi respinti. Non appare viceversa possibile la pronuncia sulle doglianze ri
volte dalle parti appellate avverso le sentenze di prime cure nelle
parti in cui il tribunale regionale ha disatteso gli originari motivi di gravame concernenti la deliberazione consiliare di assegnazio ne dei terreni in questione alla cooperativa «Garofano Rosso», essendo dette doglianze state fatte valere non con appello inci dentale ma con semplice memoria.
CONSIGLIO DI STATO; sezione IV; decisione 18 novembre 1989, n. 792; Pres. Pezzana, Est. Guida; Martini (Aw. Moschetti, Domenichelli, Manzi) c. Min. finanze e altri (Avv. dello Stato
Polizzi). Annulla Tar Veneto 16 settembre 1987, n. 824.
Riscossione delle imposte — Esecuzione esattoriale — Sospensio ne — Diniego dell'intendente di finanza — Ricorso — Giuris dizione amministrativa (D.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636, revisio ne della disciplina del contenzioso tributario, art. 1, 16; d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, disposizioni sulla riscossione delle
imposte sul reddito, art. 39, 53).
Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso del contribuente sottoposto ad esecuzione esattoriale avverso il diniego di sospenderla opposto dall'intendente di finanza. (1)
(1) La decisione consente di fare il punto circa la sussistenza di giuri sdizione del giudice amministrativo in ordine al ricorso proposto da con tribuente avverso l'atto di diniego dell'intendente di finanza di sospende re l'esecuzione esattoriale per la riscossione delle imposte: l'aggiornamen to riguarda gli orientamenti giurisprudenziali e le elaborazioni dottrinali successivi a Tar Campania, sez. I, 30 giugno 1987, n. 399, Foro it., 1989, III, 58, con nota di richiami ed osservazioni di L. Verrienti.
Con impostazione sistematica la riportata decisione traccia in modo netto i termini della questione, delineando la giurisdizione del giudice amministrativo nei confronti dell'atto di diniego dell'intendente di finan za di sospensione dell'esecuzione esattoriale promossa per la riscossione delle imposte: va osservato che la suddetta decisione conferma le motiva zioni espresse da Tar Campania, cit., secondo cui «innanzi al giudice amministrativo possono impugnarsi il diniego dell'intendente di finanza di sospendere l'esecuzione esattoriale, in quanto tale atto implica l'eserci zio di un potere discrezionale riservato all'amministrazione, sindacabile in sede di legittimità».
La riportata decisione annulla con rinvio Tar Veneto 16 settembre 1987, n. 824; i motivi consentono di rivedere i termini della questione: a) il ricorso alla commissione tributaria non sospende l'esecuzione esattoriale promossa per la riscossione delle imposte, né il giudice tributario ha il potere di sospensione cautelare dell'esecuzione esattoriale; b) l'art. 39 d.p.r. 602/73 attribuisce all'intendente di finanza la facoltà amministrativa di sospendere in tutto o in parte la riscossione dei tributi in contestazione (analoga facoltà è prevista dall'art. 53 d.p.r. cit. in sede di ricorso contro gli atti esecutivi dell'esattore); c) l'atto intendentizio costituisce esercizio di un potere di discrezionalità amministrativa; d) tale atto, in quanto espressione tipica di discrezionalità amministrativa, è sindacabile in sede di giurisdizione amministrativa di legittimità: la giurisdizione ha portata generale e necessaria ed è derogabile solamente da una espressa previsio ne contraria; c) la giurisdizione delle commissioni tributarie si estende al merito della controversia ed è comunque priva di strumenti di tutela cautelare.
Gli orientamenti giurisprudenziali confermano tendenzialmente quelli esposti in rassegna nella nota di richiami a Tar Campania 399/87; la
Il Foro Italiano — 1990.
Diritto. — L'appello è fondato.
L'esattoria comunale aveva notificato a Martini Franco, quale
presunto cessionario dell'azienda di Martini Adelino ex art. 197
t.u. 645/58, avviso di mora per il pagamento di imposte dirette e accessori dovute dal predetto Martini Adelino.
Avverso tale avviso di mora il Martini Franco proponeva ricor so alla commissione tributaria nonché ricorso all'intendente di
finanza, deducendo analoghi motivi e chiedendo la sospensione dell'esecuzione esattoriale.
Avverso il provvedimento dell'intendente di finanza che respin
geva tale ricorso, il Martini proponeva impugnativa innanzi il
Tar del Veneto.
Con la sentenza impugnata il tribunale ha qualificato il predet to ricorso all'intendente di finanza come ricorso proposto ai sensi dell'art. 39 d.p.r. 602/73 e ha ritenuto che l'impugnativa del prov vedimento intendentizio di rigetto rientrasse nella giurisdizione delle commissioni tributarie.
Tale conclusione non può condividersi. È noto che il ricorso delle commissioni tributarie a termini del
l'art. 16 d.p.r. 636/72 (nel testo modificato dal d.p.r. 739/81) non sospende la riscossione e che il giudice tributario non ha il potere cautelare di sospensione dell'esecuzione esattoriale. Al
fine di attenuare il rigore di tale disciplina, l'art. 39 d.p.r. 602/73 attribuisce all'intendente di finanza la facoltà di sospendere in tutto o in parte la riscossione dei tributi in contestazione (cfr.
l'analoga facoltà prevista dall'art. 53 d.p.r. cit. in sede di ricorso contro gli atti esecutivi dell'esattore). Trattasi all'evidenza di una
ipotesi tipica di esercizio di discrezionalità amministrativa, a fronte della quale non è configurabile nel privato interessato che una
posizione di interesse legittimo. Ne segue che l'impugnazione del
Corte costituzionale si è espressa nel senso della manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 d.p.r. 602/73 che affida solo all'intendente di finanza il potere di sospendere in via ammi nistrativa la procedura esecutiva esattoriale, osservando come la garanzia cautelare non costituisca una componente essenziale della funzione giuri sdizionale: cfr. Corte cost., ord. 26 novembre 1987, n. 427, id., Rep. 1988, voce Riscossione delle imposte, n. 97; v. pure Corte cost., ord. 23 dicembre 1986, n. 288, id., 1987, I, 1367 e 29 ottobre 1985, n. 252, id., 1986, I, 846, già richiamate nella nota di Verrienti.
La giurisprudenza della Corte di cassazione si è espressa nel senso del difetto assoluto di giurisdizione circa il potere di sospendere la procedura esecutiva, considerato che tale potere esula dalle attribuzioni giurisdizio nali del giudice ordinario, come da quelle di ogni altro giudice, comprese le commissioni tributarie, in quanto spetta in via amministrativa all'in tendente di finanza ex art. 39 d.p.r. 602/72; contro le determinazioni dell'intendente di finanza in subiecta materia è ammissibile, almeno dal lato della sussistenza della giuridizione, il ricorso al giudice amministrati vo; v. Cass. 5 ottobre 1987, n. 7426, id., Rep. 1988, voce cit., n. 103 e, per la giurisprudenza dei giudici ordinari di merito, Pret. Pontassieve 9 novembre 1987, ibid., n. 106; contra, Pret. Busto Arsizio 11 settembre 1987, ibid., n. 105; v. pure Trib. Firenze 8 febbraio 1988, id., 1988, I, 3405, secondo cui il potere di sospendere l'esecuzione esattoriale po trebbe spettare alle commissioni tributarie.
La giurisprudenza amministrativa è prevalentemente orientata nel sen so della spettanza al giudice amministrativo del potere di conoscere del ricorso promosso avverso gli atti intendentizi di diniego della sospensione dell'esecuzione esattoriale promossa per la riscossione delle imposte, atte so che comunque non sussiste il potere del giudice ordinario di disporre direttamente, nemmeno in via d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c., la sospensione dell'esecuzione, né sussiste un diretto potere di tutela caute lare delle commissioni tributarie: cfr. Tar Lazio, sez. II, 13 ottobre 1987, n. 1652, id.. Rep. 1988, voce cit., n. 108; 26 ottobre 1987, n. 1718, ibid., n. Ill; contra, nel senso che spetta alle commissioni tributarie, quali organi di giurisdizione tributaria, la cognizione dell'impugnazione dei prov vedimenti inerenti alla sospensione della riscossione dei tributi, Tar Vene to, sez. I, 2 ottobre 1987, n. 837, ibid., n. 107; 15 settembre 1987, n. 826, ibid., n. 109.
Sul punto, v. i contributi dottrinali citati nella nota di richiami a Tar Campania 399/87, id., 1989, III, 58. I principali aggiornamenti dottrinali sono: Consolo, Il sindacato sulla reiezione amministrativa della sospen sione della riscossione fra giurisprudenza amministrativa e tributaria e tassatività degli atti impugnabili avanti le commissioni tributarie ex art. 16 d.p.r. 636/72, in Rass. trib., 1988, II, 384; Rosini, Ipoteri dell'inten dente di finanza nella riscossione delle imposte dirette e la tutela giurisdi zionale dei contribuenti, in Dir. proc. ammin., 1987, 497; Corrado, Le gittimità costituzionale e mezzi di tutela nell'azione esecutiva esattoriale: attribuzioni dell'intendente di finanza, in Tributi, 1988, fase. 9, 25; Mar telli, Sospensione della riscossione da parte dell'intendente di finanza, in Fisco, 1988, 2028; Perago, Sospensione dell'esecuzione esattoriale e
potere cautelare dell'a.g.o., in Nuova giur. civ., 1988, II, 210.
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