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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || adunanza plenaria; decisione 6 febbraio 1990, n. 1;...

Date post: 31-Jan-2017
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adunanza plenaria; decisione 6 febbraio 1990, n. 1; Pres. Crisci, Est. Giovannini; Comune di Corato (Avv. Caputi Iambrenghi, Piccarreta) c. Petrizzelli (Avv. Rosato) e altro. Conferma Tar Puglia 29 ottobre 1987, n. 731 e 16 novembre 1987, n. 741 Source: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1990), pp. 251/252-255/256 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23183013 . Accessed: 28/06/2014 18:56 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 78.24.223.39 on Sat, 28 Jun 2014 18:56:34 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || adunanza plenaria; decisione 6 febbraio 1990, n. 1; Pres. Crisci, Est. Giovannini; Comune di Corato (Avv. Caputi Iambrenghi, Piccarreta)

adunanza plenaria; decisione 6 febbraio 1990, n. 1; Pres. Crisci, Est. Giovannini; Comune diCorato (Avv. Caputi Iambrenghi, Piccarreta) c. Petrizzelli (Avv. Rosato) e altro. Conferma TarPuglia 29 ottobre 1987, n. 731 e 16 novembre 1987, n. 741Source: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1990),pp. 251/252-255/256Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23183013 .

Accessed: 28/06/2014 18:56

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PARTE TERZA

parità di trattamento in sede di adozione delle concrete determi

nazioni amministrative (non potendo l'organo procedente disco

starsi dalle regole e criteri prefissati, sotto pena di incorrere nel

vizio di eccesso di potere, salvo che esponga con adeguata moti

vazione le speciali ragioni atte a giustificare nel caso specifico

l'inapplicazione di quelle regole e di quei criteri). Ed appunto in tale ottica sembra essersi implicitamente mosso

nella fattispecie in esame il tribunale regionale, nel momento in

cui ha, come si è detto, collegato la regolamentazione in questio ne ai compiti rimessi a ciascun consiglio notarile distrettuale del

l'art. 93, 1° comma, n. 1,1. 89/13, di vigilanza per la conserva

zione del decoro nell'esercizio della professione e nella condotta dei notai e per l'esatta osservanza dei loro doveri.

Senonché, cosi facendo, il tribunale regionale ha omesso di

considerare che l'esposto principio può rettamente operare unica

mente là dove la potestà discrezionale spettante all'amministra

zione abbia effettivamente un'estensione tale da essere suscettibi

le di giungere ad esprimersi attraverso (anche) atti di contenuto

generale ed astratto (sia pure non formalmente regolamentare). Il che in subiecta materia certamente non è perché, ai sensi

del combinato disposto degli art. 137, 2° comma (che punisce la violazione delle prescrizioni del precedente art. 26 con la pena

dell'ammenda) e 151, 1° comma (secondo cui tale tipo di sanzio

ne è irrogata dal tribunale civile nella cui giurisdizione è la sede del consiglio notarile dal quale il notaio dipende), 1. 89/13 cit., la competenza a sanzionare le violazioni del menzionato art. 26 — sulla cui previsione, in una con quella dell'art. 48, 2° comma, r.d. 1326/14, si basa, giusta innanzi notato, l'istituto del «recapi to» — pertiene non ai consigli distrettuali ma all'autorità giudi ziaria civile.

In subiecta materia, cioè a dire, ai primi è dato si vigilare sul

comportamento dei notai e denunciarne possibili irregolarità nel

le competenti sedi, ma non spetta anche l'esplicazione di funzioni

decisorie circa la rilevazione in concreto degli effettivi estremi delle violazioni alla disposizione predetta.

Con la naturale conseguenza che, correlativamente, non può neppure ad essi spettare il potere di stabilire astratte regole e cri

teri la cui inosservanza dovrebbe configurare simile violazione. Né appare condivisibile l'estrema difesa opposta dal consiglio

appellato, secondo cui con la regolamentazione de qua si sarebbe

posto, a fini meramente informativi, un testo riproducente gli orientamenti giurisprudenziali affermatisi in materia.

Contrario a tale tesi è anzitutto il tenore letterale della regola mentazione la quale, nelle varie sue norme, appare chiaramente

informata a statuiti caratteri di cogenza. Contraria a tale tesi è, inoltre, la derivazione della regolamen

tazione stessa dalla deliberazione del consiglio nazionale del no

tariato 18 ottobre 1984, nel cui ambito simile cogenza è ancor

più esplicitamente espressa, prospettandosi la violazione delle nor

me come disciplinarmente sanzionabile.

La ritenuta fondatezza dell'esposto motivo di gravame com

porta l'assorbimento dell'altro motivo dedotto.

L'appello va quindi accolto e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, disposto l'annullamento della delibera zione 7 maggio 1985 del consiglio notarile dei distretti di Firenze Pistoia-Prato.

CONSIGLIO DI STATO; adunanza plenaria; decisione 6 feb

braio 1990, n. 1; Pres. Crisci, Est. Giovannino Comune di Corato (Avv. Caputi Iambrenghi, Piccarreta) c. Petrizzelli

(Aw. Rosato) e altro. Conferma Tar Puglia 29 ottobre 1987, n. 731 e 16 novembre 1987, n. 741.

Espropriazione per pubblico interesse — Edilizia residenziale pub blica — Occupazione d'urgenza — Redazione tardiva dello sta to di consistenza —

Illegittimità (L. 25 giugno 1865 n. 2359,

espropriazioni per causa di pubblica utilità, art. 71; 1. 22 otto bre 1971 n. 865, programmi e coordinamento dell'edilizia resi denziale pubblica; norme sull'espropriazione per pubblica utili

tà; modifiche ed integrazioni delle leggi 17 agosto 1942 n. 1150, 18 aprile 1962 n. 167, 29 settembre 1964 n. 847, ed autorizza zione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edi

II Foro Italiano — 1990.

lizia residenziale, agevolata e convenzionata, art. 35; 1. 3 gen naio 1978 n. 1, accelerazione delle procedure per l'esecuzione

di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali, art.

1, 3).

È illegittimo, e il proprietario dell'area occupata ha interesse a

chiederne l'annullamento, il decreto di occupazione di urgenza di un'area di proprietà privata, per la realizzazione in regime di diritto di superficie, da parte di soggetti privati, di un inter

vento di edilizia agevolata e convenzionata, se il relativo stato

di consistenza sia stato redatto dopo l'adozione del decreto stes

so, e contestualmente all'immissione nel possesso. (1)

Diritto. — Come rilevato nella pregressa esposizione in fatto, in relazione alle censure mosse dal comune appellante avverso

le sentenze impugnate, sono sottoposte all'esame dell'adunanza

plenaria le seguenti questioni: a) se, nei casi di interventi di edili

zia agevolata e convenzionata realizzati da soggetti privati (nella

specie, cooperativa edilizia) in regime di superficie ai sensi del

l'art. 35, 4° comma, 1. 22 ottobre 1971 n. 865, sia applicabile

per l'occupazione d'urgenza delle aree il procedimento di cui al

l'art. 71 1. 25 giugno 1865 n. 2359, ovvero quello di cui all'art.

3 1. 3 gennaio 1978 n. 1, con specifico riferimento al momento

di redazione dello stato di consistenza (momento antecedente al

decreto autorizzativo dell'occupazione d'urgenza ex art. 71 1.

2359/1865 ovvero successivo e contestuale all'immissione in pos sesso del bene ex art. 3 1. 1/78; b) se, qualora la questione sub

a) abbia a risolversi nel senso dell'applicazione dell'art. 71, lo

(1) La giurisprudenza era già costante nel ritenere che la possibilità della redazione dello stato di consistenza dell'area da occupare, dopo l'a dozione del relativo decreto di occupazione, e contestualmente all'immis sione nel possesso, prevista dall'art. 3 1. 1/78, in quanto riferita alle ope re pubbliche in senso stretto, non sia applicabile agli interventi di edilizia residenziale agevolata o convenzionata, concretanti opere solo di pubbli ca utilità: Cons. Stato, sez. IV, 22 maggio 1989, n. 344, Cons. Stato, 1989, I, 608; 15 marzo 1986, n. 175, Foro it., Rep. 1986, voce Espropria zione perp.i., n. 247 (annotata da Cesaroni, in Riv. amm., 1986, 333); Tar Lazio, sez. I, 5 giugno 1985, n. 705, Foro it.. Rep. 1985, voce cit., n. 255; Tar Abruzzo 22 giugno 1983, n. 228, id., Rep. 1984, voce cit., n. 240; 9 settembre 1983, n. 272, ibid., voce Edilizia popolare, n. 72.

Analogo l'orientamento giurisprudenziale nei confronti, in genere, del l'attuazione dei piani di edilizia economica e popolare: Cons. Stato, sez.

IV, 13 febbraio 1989, n. 85, Cons. Stato, 1989, I, 120; 18 dicembre 1986, n. 857, Foro it., Rep. 1987, voce Espropriazione per p.i., n. 247 e 27 marzo 1984, n. 184, id., Rep. 1984, voce Edilizia popolare, n. 71.

La questione così risolta da giurisprudenza consolidata, era stata ri messa all'adunanza plenaria da sez. IV, ord. 12 aprile 1989, n. 245, Cons.

Stato, 1989, I, 449, che aveva argomentato in base ad un possibile am

pliamento del concetto di opera pubblica, nel quale, perciò, avrebbero

potuto rientrare anche gli interventi di edilizia residenziale agevolata e convenzionata.

Al di fuori dell'ambito di applicazione del richiamato art. 3 1. 1/78, vige il principio stabilito dall'art. 71 1. 25 giugno 1865 n. 2359, per il

quale la redazione dello stato di consistenza deve precedere l'adozione del provvedimento di occupazione d'urgenza, per ragioni che sono affer mate, tra l'altro, da ad. plen. 12 gennaio 1984, n. 2, Foro it., 1984, III, 89, con nota di richiami (emessa su ordinanza della sez. IV 22 luglio 1983, n. 553, ibid., 60, con nota di richiami), nonché dagli altri preceden ti ugualmente richiamati in motivazione. Sui modi di applicazione del l'art. 71 1. 2359/1865 e delle conseguenze della sua violazione, prima del l'entrata in vigore dell'art. 3 1. 1/78, e nelle ipotesi alle quali questo non è applicabile, v. la decisione dell'adunanza plenaria ora richiamata, e la relativa nota.

D'altra parte, che l'art. 3 1. 1/78, sia pure limitatamente al suo ambito di vigenza, abbia attuato una corrispondente modificazione permanente dell'art. 71 1. 2359/1865, è affermato da Tar Lazio, sez. I, 16 settembre 1987, n. 1505, id., 1989, III, 165, con nota di richiami, annotata da Bel lomia, in Giur. costit., 1987, II, 2, 248, e Riv. giur. edilizia, 1988, I, 389, e confermata da Cons. Stato, sez. IV, 15 novembre 1988, n. 872, Cons. Stato, 1988, I, 1363. La questione di costituzionalità dell'art. 3 1. 1/78 è stata dichiarata manifestamente infondata da Tar Lombardia, 10 ottobre 1980, n. 1060, Foro it.. Rep. 1981, voce Espropriazione per p.i., n. 284.

In dottrina, sul concetto di opera pubblica, v. Carnevale Venchi, Opere pubbliche (ordinamento), voce dell' Enciclopedia del diritto, 1980, XXX, 332; Àbrami, Opere pubbliche, voce del Novissimo digesto, ap pendice, 1984, V, 506; sull'edilizia residenziale pubblica, Pallottino, Edi lizia sociale, ibid., Ili, 1982, 264; successivamente, tra i numerosi scritti, Domenichelli, Dall'edilizia popolare economica all'edilizia residenziale pubblica, 1984; G. F. Ferrari, in Dir. e società, 1986, 65.

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

stesso possa considerarsi sostanzialmente osservato pure qualora 10 stato di consistenza sia stato redatto successivamente all'ado

zione del decreto autorizzativo dell'occupazione d'urgenza; c) se,

infine, parimenti nell'ipotesi di soluzione del quesito sub a) nel

senso predetto, sussista l'interesse del proprietario di dolersi della

tardiva redazione dello stato di consistenza, ove ciò non risulti

aver comportato inesattezza alcuna circa la rilevazione della si

tuazione dei luoghi. Per quanto riguarda la questione sub a), non si ritiene possa

sussistere dubbio circa la riferibilità delle particolari regole in te

ma di procedimento di occupazione d'urgenza, contenute nell'art.

3 1. 1/78, alle sole ipotesi di realizzazione di opere propriamente

pubbliche. L'intero impianto della norma appare infatti basato sul suo

1° comma, ove è fatto espresso richiamo alle «opere di cui al

l'art. 1 della presente legge», articolo questo il quale, come è

noto, concerne esclusivamente (1° comma) le «opere pubbliche»

di competenza degli organi statali, regionali, delle province auto

nome di Trento e di Bolzano e degli altri enti territoriali.

In eguale senso depone, inoltre, l'inserimento della disposizio

ne in un testo legislativo che non soltanto è formalmente diretto,

giusta la sua intitolazione, all'accelerazione delle procedure per

l'esecuzione di «opere pubbliche» oltreché di impianti e costru

zioni industriali, ma che in concreto effettivamente contempla pre

cipuamente simile tipo di opere: vedansi i costanti richiami al

l'art. 1,1° comma, cit. contenuti negli art. 6, 7, 10, 12, 14, 15,

16, 20, 22 e 24; l'uso dell'espressione «opera pubblica» negli art.

5, 11 e 19; il necessario riferimento ad opere pubbliche nelle pre

visioni di cui agli art. 2, 8, 9, 13, 17, 18, 21, 27, 28, 29 e 30-33. Ora, nessuno degli argomenti addotti dalla parte appellante ap

pare idoneo a far rientrare nel predetto tipo di opere quelle desti

nate, come nella specie, ad essere eseguite da soggetti privati nel

quadro di un intervento di edilizia economica e popolare sia pure

fruente dei benefici pubblici stabiliti in materia.

Non può, invero, all'uopo valere il fatto che, ai sensi dell'art.

35, 4° comma, 1. 865/71, sia stato concesso per la realizzazione

delle opere in questione diritto di superficie su suolo acquisito

o da acquisirsi in proprietà indisponibile dal comune, giusta il

disposto del 3° comma del medesimo articolo, e che le opere stes

se siano destinate a confluire nel patrimonio comunale una volta

scaduto (in un termine compreso tra i successivi 60 e 99 anni)

detto diritto. Quanto infatti al primo punto, va ricordato che

carattere precipuo dell'istituto della superficie regolato dagli art.

952 ss. c.c. è proprio la separazione fra proprietà della costruzio

ne e proprietà del suolo sottostante, si da ben essere la prima

suscettibile di configurarsi di natura (privata) diversa da quella

(pubblica) della seconda. Quanto poi all'altro punto, va rimarca

to come il differimento dell'acquisizione del fabbricato al patri

monio del comune al momento della scadenza del diritto di su

perficie, stia per tabulas a dimostrare l'estranietà in atto del bene

stesso alla proprietà pubblica.

Neppure a favore dell'appellante può valere la presenza di nu

merosi strumenti normativi volti ad agevolare, attraverso varie

provvidenze, la realizzazione delle opere di edilizia in questione,

perché ciò risponde ad un fenomeno ricorrente nell'ordinamento

ogniqualvolta l'attività privata presenti rilevanti profili di pubbli

co interesse, ma non vale a mutare l'intrinseca natura dell'attività

stessa, almeno fin quando non ne sia esplicitamente previsto l'as

soggettamento ad un complessivo regime giuridico comportante

la sua attrazione in toto nella sfera pubblica (il che, per le coope

rative edilizie, va escluso alla stregua della disciplina principal

mente contenuta nel r.d. 28 aprile 1938 n. 1165 e successive mo

dificazioni ed integrazioni).

Neppure, ancora, a favore della tesi dell'appellante può essere

invocato il fatto che, sovente, ai soggetti cui è concessa la realiz

zazone di edifici economici e popolari, viene altresì commessa

l'esecuzione di talune opere di interesse collettivo (strade, linee

elettriche, reti fognarie ed idriche, ecc.) necessarie nella zona. Non

si vede, infatti, come simile circostanza, affatto estrinseca, possa

attribuire carattere pubblico ad un'opera che per sua natura tale

non è. Né, secondo il noto brocardo, gli inconvenienti nascenti

da simile situazione — che impone alle occupazioni di urgenza

l'applicazione dell'art. 71 1. 2359/1865 per gli interventi di edili

zia convenzionata ed agevolata e dell'art. 3 1. 1/78 per quelli con

cernenti le infrastrutture — possono costituire utili elementi per

addivenire a diversa intepretazione, pur se da essi innegabilmente

11 Foro Italiano — 1990.

emerga l'esigenza di un intervento del legislatore al fine del rior

dinamento della materia secondo principi di omogeneità. In ordine poi alla questione sub b) (se la disposizione dell'art.

71 1. 2359/1865 possa considerarsi sostanzialmente osservata an

che qualora lo stato di consistenza sia stato redatto successiva

mente all'adozione del decreto autorizzativo dell'occupazione), va

ricordato che da tempo (cfr. ad. plen. 13 gennaio 1984, n. 2,

Foro it., 1984, II, 81; sez. IV 15 marzo 1974, n. 238, id., Rep.

1974, voce Espropriazione per p.i., n. 178; 19 gennaio 1971, n.

18, id., Rep. 1971, voce cit., n. 152; Cons, giust. amm. sic. 25

maggio 1968, n. 253, id., Rep. 1968, voce cit., n. 164; sez. IV

8 giugno 1951, n. 422, id., Rep. 1951, voce cit., n. 185) la giuri

sprudnza di questo consesso ha individuato la ragion d'essere della

regola di «previetà» della formazione dello stato di consistenza

sancita da detto articolo, non soltanto nella necessità che la rile

vazione della situazione dei luoghi avvenga prima di possibili im

mutazioni conseguenti all'immissione del soggetto occupante nel

loro possesso (aspetto questo principalmente riflettentesi sul dirit

to del proprietario e degi altri aventi titolo alla liquidazione di

una giusta indennità), ma anche nel fine di offrire all'autorità

procedente utili elementi di valutazione circa l'effettiva idoneità

del bene a soddisfare le esigenze cui il procedimento è preordinato. Vero è, come giustamente notato dall'appellante, che simile fi

ne si presenta di massima valenza nel quadro originario della 1.

2359/1865, là dove l'occupazione era configurata come conse

guente a fenomeni di «rottura di argini, di rovesciamento di pon

ti per impeto delle acque» e di altri casi di forza maggiore o

di assoluta urgenza, si che, mancando di norma in tali ipotesi

alcuna precedente rilevazione della situazione dei luoghi, lo stato

di consistenza consentiva ai prefetti l'assunzione delle competenti decisioni con pienezza di cognizione in ordine alla rispondenza

del bene ai descritti presupposti di legge. Non può però dirsi che detta funzione sia venuta completa

mente meno pur attualmente, allorché il decreto di autorizzazio

ne dell'occupazione d'urgenza consegue generalmente ad un prov

vedimento dichiarativo dell'indifferibilità ed urgenza dei lavori,

adottato a sua volta sulla base di una diretta verifica dei beni

interessati (si consideri, a questo proposito, che per la formazio

ne dei piani per l'edilizia economica e popolare — comportanti,

come è noto, dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità ed

urgenza delle opere previste, giusta il disposto dell'art. 9 1. 18

aprile 1962 n. 167 — l'amministrazione redigente è legittimata

ad introdursi nei luoghi per procedere alle relative rilevazioni ai

sensi degli art. 7 e 16 1. 2359/1865 richiamati dall'art. 3, 1° com

ma, 1. 1/78; si consideri inoltre, al medesimo proposito, l'impor

tante ruolo affidato ai privati interessati per il tramite delle «op

posizioni» di cui all'art. 6, 3° comma, 1. 167/62). Non va, infat

ti, trascurato che il più delle volte simile dichiarazione è destinata

a protrarsi per tempi non brevi (fino a diciotto anni per i piani

per l'edilizia economica e popolare in virtù del combinato dispo

sto degli art. 9 1. 167/62, 38 1. 865/71 come sostituito dall'art.

1 d.l. 115/74, conv. in 1. 247/74, e 51 1. 457/78), si che l'accen

nata funzione di verifica ben ha modo di esplicarsi in vista del

riscontro della permanenza nel bene dei caratteri di idoneità ori

ginariamente ravvisati (oltreché ai fini di consentire la correzione di errori di valutazione originariamente verificatisi). Esemplare

è, del resto, al riguardo proprio la vicenda della presente fattispe

cie, ove risulta che il piano per l'edilizia economica e popolare

venne approvato nel 1967, mentre l'occupazione d'urgenza è sta

ta autorizzata soltanto nel luglio del 1984.

Se dunque cosi è, se, in particolare, la «previetà» dello stato

di consistenza risponde all'indicata precisa funzione nel quadro

dell'esercizio delle potestà amministrative in materia, la stessa non

può non assumere carattere inderogabile fin dove un'apposita nor

ma di legge (come è appunto avvenuto per le opere pubbliche

con l'art. 3 1. 1/78), tenuto conto di esigenze diverse e contrap

poste, non ne preveda esplicitamente il superamento.

In ordine infine alla questione sub c) (se sia ravvisabile l'intere

se del proprietario di dolersi della tardiva redazione dello stato

di consistenza), va rilevato come interesse al riguardo certamente

sussista posto che, una volta ottenuto a causa di tale tardività

l'annullamento del decreto autorizzativo dell'occupazione, il pro

prietario del bene, da un lato, può instare nelle competenti sedi

al fine di conseguire il risarcimento del danno in luogo della più

contenuta idennità di occupazione e, d'altro lato, ottiene il risul

tato della rimessa in discussione del rapporto amministrativo con

troverso implicante la reiterazione degli atti secondo l'ordi

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PARTE TERZA

ne prescritto, reiterazione che, tenuto conto, fra l'altro, di even tuali sopravvenienze, potrebbe anche condurre ad esiti in tutto od in parte a lui più favorevoli (circa l'idoneità di simile tipo di interesse c.d. «strumentale» e legittimare il ricorso, cfr., da

ultimo, Cons, giust. sic. 26 aprile 1989, n. 121; sez. V 26 ottobre

1987, n. 664, id., Rep. 1987, voce Giustizia amministrativa, n.

481; 20 giugno 1987, n. 386, ibid., n. 480; sez. VI 7 luglio 1986, n. 486, id., Rep. 1986, voce cit., n. 455).

Esattamente, pertanto, i primi giudici, preso atto che nella spe cie si verteva in tema di realizzazione di un'opera edilizia di natu ra privata, hanno ritenuto l'illegittimità del decreto di autorizza zione dell'occupazione d'urgenza, in quanto assunto con riferi mento alla regola temporale sullo stato di consistenza contenuta nell'art. 3 1. 1/78, anziché a quella dell'art. 71 1. 2359/1865.

Gli appelli vanno quindi respinti. Non appare viceversa possibile la pronuncia sulle doglianze ri

volte dalle parti appellate avverso le sentenze di prime cure nelle

parti in cui il tribunale regionale ha disatteso gli originari motivi di gravame concernenti la deliberazione consiliare di assegnazio ne dei terreni in questione alla cooperativa «Garofano Rosso», essendo dette doglianze state fatte valere non con appello inci dentale ma con semplice memoria.

CONSIGLIO DI STATO; sezione IV; decisione 18 novembre 1989, n. 792; Pres. Pezzana, Est. Guida; Martini (Aw. Moschetti, Domenichelli, Manzi) c. Min. finanze e altri (Avv. dello Stato

Polizzi). Annulla Tar Veneto 16 settembre 1987, n. 824.

Riscossione delle imposte — Esecuzione esattoriale — Sospensio ne — Diniego dell'intendente di finanza — Ricorso — Giuris dizione amministrativa (D.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636, revisio ne della disciplina del contenzioso tributario, art. 1, 16; d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, disposizioni sulla riscossione delle

imposte sul reddito, art. 39, 53).

Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso del contribuente sottoposto ad esecuzione esattoriale avverso il diniego di sospenderla opposto dall'intendente di finanza. (1)

(1) La decisione consente di fare il punto circa la sussistenza di giuri sdizione del giudice amministrativo in ordine al ricorso proposto da con tribuente avverso l'atto di diniego dell'intendente di finanza di sospende re l'esecuzione esattoriale per la riscossione delle imposte: l'aggiornamen to riguarda gli orientamenti giurisprudenziali e le elaborazioni dottrinali successivi a Tar Campania, sez. I, 30 giugno 1987, n. 399, Foro it., 1989, III, 58, con nota di richiami ed osservazioni di L. Verrienti.

Con impostazione sistematica la riportata decisione traccia in modo netto i termini della questione, delineando la giurisdizione del giudice amministrativo nei confronti dell'atto di diniego dell'intendente di finan za di sospensione dell'esecuzione esattoriale promossa per la riscossione delle imposte: va osservato che la suddetta decisione conferma le motiva zioni espresse da Tar Campania, cit., secondo cui «innanzi al giudice amministrativo possono impugnarsi il diniego dell'intendente di finanza di sospendere l'esecuzione esattoriale, in quanto tale atto implica l'eserci zio di un potere discrezionale riservato all'amministrazione, sindacabile in sede di legittimità».

La riportata decisione annulla con rinvio Tar Veneto 16 settembre 1987, n. 824; i motivi consentono di rivedere i termini della questione: a) il ricorso alla commissione tributaria non sospende l'esecuzione esattoriale promossa per la riscossione delle imposte, né il giudice tributario ha il potere di sospensione cautelare dell'esecuzione esattoriale; b) l'art. 39 d.p.r. 602/73 attribuisce all'intendente di finanza la facoltà amministrativa di sospendere in tutto o in parte la riscossione dei tributi in contestazione (analoga facoltà è prevista dall'art. 53 d.p.r. cit. in sede di ricorso contro gli atti esecutivi dell'esattore); c) l'atto intendentizio costituisce esercizio di un potere di discrezionalità amministrativa; d) tale atto, in quanto espressione tipica di discrezionalità amministrativa, è sindacabile in sede di giurisdizione amministrativa di legittimità: la giurisdizione ha portata generale e necessaria ed è derogabile solamente da una espressa previsio ne contraria; c) la giurisdizione delle commissioni tributarie si estende al merito della controversia ed è comunque priva di strumenti di tutela cautelare.

Gli orientamenti giurisprudenziali confermano tendenzialmente quelli esposti in rassegna nella nota di richiami a Tar Campania 399/87; la

Il Foro Italiano — 1990.

Diritto. — L'appello è fondato.

L'esattoria comunale aveva notificato a Martini Franco, quale

presunto cessionario dell'azienda di Martini Adelino ex art. 197

t.u. 645/58, avviso di mora per il pagamento di imposte dirette e accessori dovute dal predetto Martini Adelino.

Avverso tale avviso di mora il Martini Franco proponeva ricor so alla commissione tributaria nonché ricorso all'intendente di

finanza, deducendo analoghi motivi e chiedendo la sospensione dell'esecuzione esattoriale.

Avverso il provvedimento dell'intendente di finanza che respin

geva tale ricorso, il Martini proponeva impugnativa innanzi il

Tar del Veneto.

Con la sentenza impugnata il tribunale ha qualificato il predet to ricorso all'intendente di finanza come ricorso proposto ai sensi dell'art. 39 d.p.r. 602/73 e ha ritenuto che l'impugnativa del prov vedimento intendentizio di rigetto rientrasse nella giurisdizione delle commissioni tributarie.

Tale conclusione non può condividersi. È noto che il ricorso delle commissioni tributarie a termini del

l'art. 16 d.p.r. 636/72 (nel testo modificato dal d.p.r. 739/81) non sospende la riscossione e che il giudice tributario non ha il potere cautelare di sospensione dell'esecuzione esattoriale. Al

fine di attenuare il rigore di tale disciplina, l'art. 39 d.p.r. 602/73 attribuisce all'intendente di finanza la facoltà di sospendere in tutto o in parte la riscossione dei tributi in contestazione (cfr.

l'analoga facoltà prevista dall'art. 53 d.p.r. cit. in sede di ricorso contro gli atti esecutivi dell'esattore). Trattasi all'evidenza di una

ipotesi tipica di esercizio di discrezionalità amministrativa, a fronte della quale non è configurabile nel privato interessato che una

posizione di interesse legittimo. Ne segue che l'impugnazione del

Corte costituzionale si è espressa nel senso della manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 d.p.r. 602/73 che affida solo all'intendente di finanza il potere di sospendere in via ammi nistrativa la procedura esecutiva esattoriale, osservando come la garanzia cautelare non costituisca una componente essenziale della funzione giuri sdizionale: cfr. Corte cost., ord. 26 novembre 1987, n. 427, id., Rep. 1988, voce Riscossione delle imposte, n. 97; v. pure Corte cost., ord. 23 dicembre 1986, n. 288, id., 1987, I, 1367 e 29 ottobre 1985, n. 252, id., 1986, I, 846, già richiamate nella nota di Verrienti.

La giurisprudenza della Corte di cassazione si è espressa nel senso del difetto assoluto di giurisdizione circa il potere di sospendere la procedura esecutiva, considerato che tale potere esula dalle attribuzioni giurisdizio nali del giudice ordinario, come da quelle di ogni altro giudice, comprese le commissioni tributarie, in quanto spetta in via amministrativa all'in tendente di finanza ex art. 39 d.p.r. 602/72; contro le determinazioni dell'intendente di finanza in subiecta materia è ammissibile, almeno dal lato della sussistenza della giuridizione, il ricorso al giudice amministrati vo; v. Cass. 5 ottobre 1987, n. 7426, id., Rep. 1988, voce cit., n. 103 e, per la giurisprudenza dei giudici ordinari di merito, Pret. Pontassieve 9 novembre 1987, ibid., n. 106; contra, Pret. Busto Arsizio 11 settembre 1987, ibid., n. 105; v. pure Trib. Firenze 8 febbraio 1988, id., 1988, I, 3405, secondo cui il potere di sospendere l'esecuzione esattoriale po trebbe spettare alle commissioni tributarie.

La giurisprudenza amministrativa è prevalentemente orientata nel sen so della spettanza al giudice amministrativo del potere di conoscere del ricorso promosso avverso gli atti intendentizi di diniego della sospensione dell'esecuzione esattoriale promossa per la riscossione delle imposte, atte so che comunque non sussiste il potere del giudice ordinario di disporre direttamente, nemmeno in via d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c., la sospensione dell'esecuzione, né sussiste un diretto potere di tutela caute lare delle commissioni tributarie: cfr. Tar Lazio, sez. II, 13 ottobre 1987, n. 1652, id.. Rep. 1988, voce cit., n. 108; 26 ottobre 1987, n. 1718, ibid., n. Ill; contra, nel senso che spetta alle commissioni tributarie, quali organi di giurisdizione tributaria, la cognizione dell'impugnazione dei prov vedimenti inerenti alla sospensione della riscossione dei tributi, Tar Vene to, sez. I, 2 ottobre 1987, n. 837, ibid., n. 107; 15 settembre 1987, n. 826, ibid., n. 109.

Sul punto, v. i contributi dottrinali citati nella nota di richiami a Tar Campania 399/87, id., 1989, III, 58. I principali aggiornamenti dottrinali sono: Consolo, Il sindacato sulla reiezione amministrativa della sospen sione della riscossione fra giurisprudenza amministrativa e tributaria e tassatività degli atti impugnabili avanti le commissioni tributarie ex art. 16 d.p.r. 636/72, in Rass. trib., 1988, II, 384; Rosini, Ipoteri dell'inten dente di finanza nella riscossione delle imposte dirette e la tutela giurisdi zionale dei contribuenti, in Dir. proc. ammin., 1987, 497; Corrado, Le gittimità costituzionale e mezzi di tutela nell'azione esecutiva esattoriale: attribuzioni dell'intendente di finanza, in Tributi, 1988, fase. 9, 25; Mar telli, Sospensione della riscossione da parte dell'intendente di finanza, in Fisco, 1988, 2028; Perago, Sospensione dell'esecuzione esattoriale e

potere cautelare dell'a.g.o., in Nuova giur. civ., 1988, II, 210.

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